ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
21 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 2092/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

4

 

*

Regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco

6

 

*

Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 2097/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante riapertura della pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana

31

 

*

Regolamento (CE) n. 2098/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante riapertura della pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese

32

 

*

Regolamento (CE) n. 2099/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante riapertura della pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola

33

 

*

Regolamento (CE) n. 2100/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante sessantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

34

 

 

Regolamento (CE) n. 2101/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

36

 

 

Regolamento (CE) n. 2102/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

38

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2004, Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all’estero [notificata con il numero C(2004) 4746]  ( 1 )

39

 

*

Decisione della Commissione, del 20 luglio 2005, relativa a un aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore dell’impresa di lavorazione della carne Greußener Salamifabrik GmbH [notificata con il numero C(2005) 2725]

48

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione EUPOL Kinshasa/2/2005 del Comitato politico e di sicurezza, del 22 novembre 2005, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'UE a Kinshasa (RDC), EUPOL Kinshasa

57

 

*

Decisione EUPM/1/2005 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 novembre 2005, relativa alla nomina del capomissione responsabile della polizia della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

58

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 2084/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia (GU L 333 del 20.12.2005)

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2092/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

74,1

204

51,6

212

87,2

999

71,0

0707 00 05

052

155,7

204

82,1

220

196,3

628

155,5

999

147,4

0709 90 70

052

149,3

204

110,0

999

129,7

0805 10 20

052

59,0

204

62,2

220

66,6

388

33,2

624

59,8

999

56,2

0805 20 10

052

59,8

204

59,3

999

59,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,0

220

36,8

400

81,3

464

143,2

624

79,1

999

83,5

0805 50 10

052

55,8

999

55,8

0808 10 80

096

18,3

400

86,7

404

95,4

720

69,0

999

67,4

0808 20 50

052

138,4

400

99,6

720

42,4

999

93,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.12.2005   

IT

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L 335/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2093/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata a importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3) ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l’attuazione della gara.

(3)

In considerazione dell’attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l’importazione di granturco in Spagna.

2.   Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 29 giugno 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati con relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


21.12.2005   

IT

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L 335/4


REGOLAMENTO (CE) N. 2094/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù delle obbligazioni internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito alcune modalità specifiche necessarie per l'attuazione di tali gare.

(3)

In considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (4), prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile all'importazione di sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 tonnellate per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente. Il cumulo eventuale di tale agevolazione con quella risultante dalla gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione potrebbe creare turbative sul mercato spagnolo dei cereali. È opportuno pertanto escludere tale cumulo.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di sorgo in Spagna.

2.   Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95.

3.   Nell'ambito della presente gara, non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 29 giugno 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 3

I titoli d’importazione rilasciati nel quadro della gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

(4)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.


21.12.2005   

IT

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L 335/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2095/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati necessari per consentire alla Commissione di controllare l'andamento del mercato nel settore del tabacco greggio, disciplinato dall'organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento (CEE) n. 2075/92.

(2)

A tal fine, è stato adottato il regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 (2).

(3)

I dati da comunicare devono offrire una panoramica del settore comunitario del tabacco nel suo insieme e tenere conto in particolare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), e delle relative modalità d'applicazione.

(4)

Ai fini di una gestione efficace, è opportuno che i dati comunicati siano aggregati per gruppi di varietà di tabacco e che siano previsti termini per la loro presentazione.

(5)

Occorre pertanto adeguare di conseguenza le disposizioni relative ai dati da comunicare.

(6)

A fini di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 604/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ciascun raccolto, gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica i dati che figurano negli allegati IA, IB, II e III entro i termini ivi stabiliti.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici trasmettano i dati richiesti entro i termini previsti.

Articolo 3

1.   Il regolamento (CE) n. 604/2004 è abrogato.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle comunicazioni relative al raccolto 2005.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 34.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).


ALLEGATO IA

Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

 

Raccolto: …

 

Stato membro dichiarante: …

 

Numero totale dei produttori di tabacco: …

 

Numero totale di imprese di prima trasformazione: …


ALLEGATO IB

Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

 

Raccolto: …

 

Stato membro dichiarante: …

 

Gruppo di varietà: …


 

Stato membro di produzione

(idem dichiarante)

Stato membro di produzione

Nome:

Stato membro di produzione

Nome:

Stato membro di produzione

Nome:

1.

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE

 

 

 

 

1.1.

Numero di contratti di coltivazione registrati

 

 

 

 

1.2.

Quantitativo di tabacco (in tonnellate) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato XXVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004

 

 

 

 

1.3.

Superficie totale oggetto dei contratti (in ettari)

 

 

 

 

2.

PRODUTTORI DI TABACCO

 

 

 

 

2.1.

Numero totale di produttori di tabacco

 

 

 

 

2.2.

Numero totale di produttori membri di un'associazione di produttori

 

 

 

 

3.

IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE

 

 

 

 

3.1.

Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato contratti di coltivazione

 

 

 

 

4.

PREZZI (1)

 

 

 

 

4.1.

Prezzo massimo concordato (EUR/kg) in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione. Indicare il quantitativo di riferimento

 

 

 

 

4.2.

Prezzo minimo concordato (EUR/kg) in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione. Indicare il quantitativo di riferimento

 

 

 

 


(1)  Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1o gennaio dell'anno del raccolto.


ALLEGATO II

Dati riepilogativi da comunicare alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno del raccolto di cui trattasi

Dati cumulativi relativi al raccolto di cui trattasi

 

Raccolto: …

 

Stato membro dichiarante: …

 

Gruppo di varietà: …


 

Stato membro di produzione

(idem dichiarante)

Stato membro di produzione

Nome:

Stato membro di produzione

Nome:

Stato membro di produzione

Nome:

1.

Quantitativo fornito (in tonnellate)

 

 

 

 

1.1.

Quantitativo totale di tabacco greggio corrispondente alla qualità minima e al tasso di umidità di cui all'allegato XXVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004

 

 

 

 

1.2.

Quantitativo di tabacco greggio corrispondente alla qualità minima e al tasso di umidità di cui all'allegato XXVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004, fornito da associazioni di produttori

 

 

 

 

2.

Quantitativo effettivo (in tonnellate) di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità

 

 

 

 

3.

Prezzo medio (EUR/kg), al netto di tasse e imposte, pagato dalle imprese di prima trasformazione (1)

 

 

 

 


(1)  Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1o gennaio dell'anno civile successivo al raccolto.


ALLEGATO III

Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto di cui trattasi

Evoluzione degli stock (in tonnellate) presso i primi trasformatori

 

Stato membro dichiarante: …

 

Data della dichiarazione: …


Gruppo di varietà

Raccolto di cui trattasi

Quantitativi immessi sul mercato comunitario nella campagna precedente (1)

Quantitativi immessi sul mercato dei paesi terzi nella campagna precedente (1)

Stato dello stock nell'ultimo giorno della campagna precedente (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  La campagna va dal 1o luglio dell'anno del raccolto al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 604/2004

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Allegati I, II e III

Allegati IB, II e III

Allegato IA

Allegato IV

Allegato V

Allegato IV


21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/13


REGOLAMENTO (CE) N. 2096/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4 e l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione è tenuta a stabilire requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea su tutto il territorio della Comunità. Lo strumento legislativo più idoneo a tale scopo è il regolamento, perché direttamente applicabile negli Stati membri.

(2)

La fornitura di servizi di navigazione aerea all’interno della Comunità è soggetta alla certificazione da parte degli Stati membri. I fornitori di servizi di navigazione aerea che soddisfanno i requisiti comuni ricevono un certificato a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono operare senza certificato devono adoperarsi per assicurare la massima conformità ai requisiti comuni consentita dal loro status giuridico.

(3)

I requisiti comuni stabiliti a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004 sono osservati senza pregiudizio della sovranità degli Stati membri sul loro spazio aereo né dell’applicazione delle misure di cui gli Stati membri ravvisino la necessità per i motivi di ordine pubblico, sicurezza e difesa contemplati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2). I requisiti comuni non sono da applicare alle operazioni e all’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

(4)

La definizione dei requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea tiene debito conto dello status giuridico dei fornitori di servizi di navigazione aerea negli Stati membri. Inoltre, quando un organismo svolge attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea, i requisiti comuni stabiliti a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004 non si applicano, salvo disposizione contraria, alle altre attività né alle risorse destinate ad attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.

(5)

L’applicazione dei requisiti comuni ai fornitori di servizi di navigazione aerea deve essere proporzionata ai rischi connessi con le specificità di ciascun servizio, ad esempio il numero/la natura e le caratteristiche dei movimenti trattati. Qualora alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea decidessero di non avvalersi della possibilità di fornire servizi transfrontalieri e rinunciassero pertanto al diritto di reciproco riconoscimento all’interno del cielo unico europeo, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe avere facoltà di autorizzarli a conformarsi, in modo proporzionato, rispettivamente a determinati requisiti generali, relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea e a determinati requisiti specifici, relativi alla fornitura di servizi di traffico aereo. Le condizioni connesse al rilascio dei certificati devono pertanto rispecchiare la natura e la portata della deroga.

(6)

Per garantire il corretto funzionamento del sistema di certificazione, gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle deroghe accordate dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza in occasione della loro relazione annuale.

(7)

I diversi tipi di servizi di navigazione aerea non sono necessariamente soggetti ai medesimi requisiti. Occorre pertanto adeguare i requisiti comuni alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di servizio.

(8)

Deve incombere ai fornitori di servizi di navigazione aerea l’onere di provare la loro conformità ai requisiti durante il periodo di validità del certificato e con riferimento a tutti i servizi interessati.

(9)

Per garantire la corretta applicazione dei requisiti comuni, occorre istituire un sistema di controllo e di ispezioni periodiche della conformità ai requisiti comuni ed alle condizioni precisate nel certificato. L’autorità nazionale di vigilanza deve verificare l’idoneità di un fornitore di servizi prima di rilasciare un certificato a suo nome ed accertare su base annua che i fornitori di servizi di navigazione aerea ai quali ha già rilasciato un certificato continuino a soddisfare i requisiti comuni. Detta autorità deve pertanto fissare e aggiornare annualmente un programma indicativo di ispezioni di tutti i fornitori di servizi titolari di certificato, basato su una valutazione del rischio. Il programma deve permettere di ispezionare in tempi ragionevoli tutte le componenti principali del servizio di navigazione aerea. Nel verificare il rispetto dei fornitori designati di servizi di traffico aereo e di servizi meteorologici, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe poter controllare i pertinenti requisiti che lo Stato membro è tenuto a soddisfare in forza di obblighi internazionali.

(10)

Le valutazioni paritarie effettuate dalle autorità nazionali di vigilanza devono promuovere un’impostazione comune della vigilanza dei fornitori di servizi aerei in tutto il territorio comunitario. È opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizzi dette valutazioni paritarie, che dovrebbero essere coordinate con le attività intraprese nell’ambito del programma di sostegno e di monitoraggio dell’attuazione delle norme ESARR di Eurocontrol (ESIMS) e del programma USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) condotto dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Tale coordinamento è inteso ad evitare la duplicazione dei lavori. Affinché la valutazione paritarie possa tradursi in uno scambio di esperienze e di buone pratiche, gli esperti nazionali dovrebbero preferibilmente far parte di un’autorità nazionale di vigilanza o di un organismo autorizzato.

(11)

Eurocontrol ha elaborato norme di sicurezza (Safety Regulatory Requirements — ESARR) della massima importanza per la sicurezza dei servizi del traffico aereo. A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione individua e adotta le disposizioni dell’ESARR 3 relative all’utilizzo di sistemi di gestione della sicurezza da parte di fornitori di servizi di gestione del traffico aereo (ATM), dell’ESARR 4 sulla valutazione e la riduzione del rischio nella gestione del traffico aereo e dell’ESARR 5 relativa al personale di servizio addetto alla gestione del traffico aereo e alle norme applicabili al personale ingegneristico e tecnico che svolge mansioni attinenti alla sicurezza operativa. A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (3) che riprende le disposizioni dell’ESARR 5 per i controllori del traffico aereo. Non risulta pertanto opportuno ripetere dette disposizioni nel presente regolamento. Tuttavia, le disposizioni stabiliscono che un’autorità nazionale di vigilanza debba controllare, all’occorrenza, se il personale di un fornitore di servizi aereo, ed in particolare i controllori del traffico aereo, è debitamente abilitato alle mansioni che svolge.

(12)

Non è neppure opportuno riprodurre, nel presente regolamento, le disposizioni di ESARR 2 sulla notifica e la valutazione dei fatti rilevanti per la sicurezza ATM di cui alla direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile (4), e alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (5). Tuttavia, nuove disposizioni relative ai fatti rilevanti per la sicurezza devono essere adottate per imporre all’autorità di vigilanza nazionale di controllare se i fornitori di servizi di traffico aereo e anche i fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza soddisfino i requisiti previsti ai fini della notifica e della valutazione dei fatti in questione. Le pertinenti disposizioni dell’ESARR 1 sul controllo della sicurezza ATM e dell’ESARR 6 sui software dei sistemi ATM devono essere individuate e adottate mediante distinti atti comunitari.

(13)

In particolare, occorre riconoscere che, innanzitutto, la gestione della sicurezza è quella funzione della fornitura di servizi di traffico aereo che garantisce che tutti i rischi attinenti alla sicurezza sono stati individuati, valutati e limitati in misura soddisfacente, e, in secondo luogo, che un approccio formale e sistematico della gestione della sicurezza permetterà di rendere massimi i vantaggi sul piano della sicurezza in modo visibile e tracciabile. È opportuno che la Commissione aggiorni e definisca con maggiore precisione i requisiti di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, per garantire il massimo livello possibile di sicurezza senza pregiudizio del ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea in questo settore che potrà essere definito in futuro.

(14)

I fornitori di servizi di navigazione aerea sono tenuti ad operare conformemente alle relative norme ICAO. Al fine di facilitare la fornitura transfrontaliera dei servizi, gli Stati membri e la Commissione, in stretta cooperazione con Eurocontrol, devono adoperarsi per ridurre al massimo le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle norme ICAO nel settore dei servizi di navigazione aerea in modo da pervenire ad un insieme, comune tra i diversi Stati membri, di principi applicabili al cielo unico europeo, in particolare allo scopo di elaborare norme comuni per la navigazione aerea.

(15)

Le differenze tra i regimi di responsabilità civile degli Stati membri non devono impedire ai fornitori di servizi di navigazione aerea di concludere accordi per la fornitura transfrontaliera di servizi una volta che abbiano preso le misure necessarie per la copertura dei danni ad essi imputabili in forza del diritto applicabile. Il metodo utilizzato deve essere conforme alle disposizioni del diritto nazionale. Gli Stati membri che, conformemente al regolamento (CE) n. 550/2004, autorizzano la fornitura di servizi di navigazione aerea senza certificazione nell’insieme o in una parte dello spazio aereo che rientra nella loro giurisdizione devono farsi carico della responsabilità civile dei fornitori interessati.

(16)

Benché la norma ESARR 4 definisca la probabilità massima tollerabile per gli incidenti nel settore ATM nella regione dell’ECAC (European Civil Aviation Conference), le probabilità massime tollerabili per tutte le categorie di gravità non sono ancora state determinate. Gli Stati membri e la Commissione, di concerto con Eurocontrol, devono completare e aggiornare dette probabilità nonché elaborare meccanismi che consentano di applicarle in diversi contesti tecnici.

(17)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Tuttavia, tali requisiti comuni non si applicano, salva disposizione contraria degli allegati I e II:

a)

alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea svolte da un fornitore di servizi;

b)

alle risorse destinate alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.

Il presente regolamento individua e stabilisce le disposizioni imperative delle seguenti norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR), pertinenti per la certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea:

a)

la norma ESARR 3 relativa all’utilizzo di sistemi di gestione della sicurezza da parte dei fornitori di servizi, pubblicata il 17 luglio 2000;

b)

la norma ESARR 4 relativa alla valutazione e alla riduzione del rischio nella gestione del traffico aereo, pubblicata il 5 aprile 2001;

c)

la norma ESARR 5 relativa al personale dei servizi di gestione del traffico aereo e ai requisiti applicabili al personale ingegneristico e tecnico con compiti operativi connessi alla sicurezza, pubblicata l’11 aprile 2002.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.

2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«lavoro aereo»: l’operazione di un aeromobile utilizzato per servizi specialistici, quali ad esempio servizi connessi con l’agricoltura, la costruzione, la fotografia, i rilevamenti topografici, le ricognizioni nonché le attività di pattugliamento, ricerca e salvataggio, o servizi di pubblicità aerea;

b)

«trasporto aereo commerciale»: qualsiasi operazione di un aeromobile che comporta il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuata dietro compenso o mediante noleggio;

c)

«sistema funzionale»: la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate per svolgere una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;

d)

«aviazione generale»: tutte le operazioni di un aeromobile nel settore dell’aviazione civile diverse dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo;

e)

«autorità nazionale di vigilanza»: l’organismo o gli organismi designati o istituiti dagli Stati membri in qualità di autorità nazionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004;

f)

«pericolo»: qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa indurre un incidente;

g)

«organizzazione operativa»: un organismo incaricato di fornire servizi ingegneristici e tecnici di sostegno ai servizi di traffico aereo, comunicazione, navigazione o vigilanza;

h)

«rischio»: la combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto;

i)

«garanzia di sicurezza»: tutte le azioni programmate e sistematiche necessarie per garantire in modo adeguato che un prodotto, organismo o sistema funzionale ha raggiunto un grado accettabile o tollerabile di sicurezza;

j)

«obiettivo di sicurezza»: dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima alla quale può essere collegato il verificarsi di un pericolo;

k)

«requisito di sicurezza»: un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;

l)

«servizi»: un servizio o un pacchetto di servizi di navigazione aerea.

3.   L’espressione «fornitore di servizi di navigazione aerea» include gli organismi che abbiano presentato domanda di certificazione al fine di fornire detti servizi.

Articolo 3

Certificazione

1.   Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i fornitori di servizi di navigazione aerea soddisfano i requisiti comuni stabiliti negli allegati da II a V del presente regolamento, a seconda del tipo di servizio offerto, salve le deroghe di cui all’articolo 4.

2.   L’autorità nazionale di vigilanza, prima di rilasciare il certificato ad un fornitore di servizi ne verifica la conformità ai requisiti comuni.

3.   Il fornitore di servizi di navigazione aerea si conforma ai requisiti comuni entro la data del rilascio del certificato a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004.

Articolo 4

Deroghe

1.   In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea possono scegliere di non avvalersi della possibilità di fornire servizi transfrontalieri e rinunciare al diritto di riconoscimento reciproco all’interno del cielo unico europeo.

In tal caso possono chiedere un certificato limitato allo spazio aereo che rientra nella giurisdizione dello Stato membro di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004.

Possono presentare domanda di certificazione limitata i fornitori di servizi di traffico aereo che forniscano o progettino di fornire servizi con esclusivo riferimento ad una o più delle categorie seguenti:

a)

aviazione generale;

b)

lavoro aereo;

c)

trasporto aereo commerciale con aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate o con meno di 20 posti a sedere;

d)

trasporto aereo commerciale che comporta meno di 10 000 movimenti all’anno, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti per passeggeri. Il numero di movimenti, intesi come la somma dei decolli e degli atterraggi, è calcolato come la media su base annua del triennio precedente.

Possono presentare domanda di certificazione limitata i fornitori di servizi di navigazione, diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, con un fatturato annuo lordo fino a 1 000 000 EUR, per i servizi che forniscono o progettino di fornire.

Se, per ragioni pratiche oggettive, un fornitore di servizi di navigazione aerea non è in grado di dimostrare la conformità ai requisiti suddetti, l’autorità di vigilanza nazionale può accettare cifre o previsioni analoghe con riferimento ai massimali di cui al terzo e quarto comma.

All’atto della presentazione della domanda, il fornitore di servizi di navigazione aerea trasmette simultaneamente all’autorità di vigilanza nazionale i documenti che attestano la conformità ai requisiti.

2.   L’autorità di vigilanza nazionale può accordare deroghe specifiche ai richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 in modo proporzionato al loro contributo alla gestione del traffico aereo nello spazio aereo che rientra nella giurisdizione dello Stato membro.

Tali deroghe possono vertere soltanto sui requisiti di cui all’allegato I, ad eccezione dei punti seguenti:

a)

punto 1, competenza e capacità tecniche e operative;

b)

punto 3.1, gestione della sicurezza;

c)

punto 5, risorse umane;

d)

punto 8.1, fornitura dei servizi in modo aperto e trasparente.

3.   Oltre alle deroghe di cui al paragrafo 2, l’autorità nazionale di vigilanza può concedere deroghe ai richiedenti che forniscono servizi di informazioni di volo per aerodromi, gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro in qualsiasi aerodromo. L’autorità concede deroghe in modo proporzionato al contributo del richiedente alla gestione del traffico aereo, nello spazio aereo che rientra nella giurisdizione dello Stato membro.

Tali deroghe possono vertere soltanto sui requisiti di cui all’allegato II, punto 3:

a)

responsabilità della gestione di sicurezza e servizi e approvvigionamenti esterni (punto 3.1.2);

b)

controlli di sicurezza (punto 3.1.3);

c)

requisiti di sicurezza per la valutazione e la riduzione del rischio con riferimento alle modifiche (punto 3.2).

4.   Non sono ammesse deroghe ai requisiti di cui agli allegati III, IV o V.

5.   In conformità con l’allegato II del regolamento (CE) n. 550/2004, l’autorità nazionale di vigilanza:

a)

precisa la natura e la portata delle deroghe nelle condizioni collegate al certificato, specificandone il fondamento giuridico;

b)

limita la validità temporale del certificato; e

c)

controlla che i fornitori di servizi di navigazione aerea continuino a soddisfare i requisiti per la deroga.

Articolo 5

Dimostrazione della conformità

1.   Su richiesta dell’autorità di vigilanza nazionale, il fornitore di servizi di navigazione aerea fornisce tutti gli elementi atti a comprovare che soddisfa i requisiti comuni applicabili. Il fornitore di servizi di navigazione aerea può avvalersi pienamente di dati esistenti.

2.   Il fornitore di servizi di navigazione aerea titolare di certificato notifica all’autorità di vigilanza nazionale qualsiasi modifica alla prevista fornitura dei suoi servizi che possa avere ripercussioni sul rispetto dei requisiti comuni applicabili o delle condizioni collegate al rilascio del certificato.

3.   Il fornitore di servizi di traffico aereo titolare di certificato notifica all’autorità nazionale di vigilanza le previste modifiche connesse alla sicurezza nella fornitura di servizi di traffico aereo.

4.   Quando un fornitore di servizi di navigazione aerea, titolare di certificato, non soddisfa più i requisiti comuni o le condizioni collegate al rilascio del certificato, l’autorità nazionale di vigilanza competente adotta una decisione nel periodo massimo di un mese. Con tale decisione l’autorità nazionale di vigilanza obbliga il fornitore di servizi di navigazione aerea ad adottare misure correttive.

La decisione è notificata immediatamente al fornitore di servizi di navigazione aerea interessato.

L’autorità nazionale di vigilanza verifica se la misura correttiva è stata attuata prima di notificare il suo accordo al fornitore di servizi di navigazione aerea interessato. Ove ritenga che detta misura non sia stata attuata correttamente entro il termine convenuto, l’autorità nazionale di vigilanza applica sanzioni proporzionate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004, tenendo nel contempo conto della necessità di garantire la continuità dei servizi.

Articolo 6

Facilitazione del controllo della conformità

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, il fornitore di servizi di navigazione aerea è tenuto a facilitare le ispezioni e le indagini svolte dall’autorità nazionale di vigilanza o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di quest’ultima, ivi comprese le visite in loco e le visite senza preavviso.

Le persone autorizzate sono abilitate a:

a)

esaminare i fascicoli, i dati, le procedure e qualsiasi altro documento attinente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea;

b)

fare copie — in tutto o in parte — di detti fascicoli, dati, procedure ed altri documenti;

c)

chiedere spiegazioni orali in loco;

d)

avere accesso a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto interessati.

Tali ispezioni e indagini sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali in vigore nello Stato membro nel quale devono essere condotte.

Articolo 7

Continuità della conformità

L’autorità nazionale di vigilanza, sulla base degli elementi di cui dispone, controlla annualmente la continuità della conformità ai requisiti dei fornitori di servizi di navigazione aerea che ha certificato.

A tal fine, l’autorità stabilisce e tiene aggiornato un programma indicativo annuale di ispezioni per tutti i fornitori di servizi che ha certificato, basato sulla valutazione dei rischi associati alle diverse operazioni costitutive dei servizi. L’autorità nazionale di vigilanza consulta il fornitore di servizi di navigazione aerea interessato, nonché qualsiasi altra autorità nazionale di vigilanza interessata prima di predisporre tale programma.

Il programma indica la frequenza prevista delle ispezioni nei vari siti.

Articolo 8

Norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico

Per quanto riguarda la fornitura di servizi di traffico aereo, di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’autorità nazionale di vigilanza o qualsiasi altra autorità designata a tale scopo da uno Stato membro:

a)

pubblica le norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico con compiti operativi connessi alla sicurezza;

b)

garantisce un adeguato e appropriato controllo in materia di sicurezza del personale ingegneristico e tecnico incaricato dall’organizzazione operativa di svolgere compiti connessi alla sicurezza;

c)

per motivi ragionevoli e previa debita indagine, adotta le misure idonee nei confronti dell’organizzazione operativa e/o del suo personale ingegneristico e tecnico che non si conformi alle disposizioni dell’allegato II, punto 3.3;

d)

verifica che siano adottati metodi idonei a garantire che i terzi incaricati di compiti connessi alla sicurezza si conformino alle disposizioni dell’allegato II, punto 3.3.

Articolo 9

Procedura di valutazione paritaria

1.   La Commissione organizza, in cooperazione con gli Stati membri, esercizi di valutazione paritaria delle autorità di vigilanza nazionali secondo le modalità enunciate ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Le valutazioni paritarie sono effettuate da gruppi di esperti nazionali. Ciascun gruppo è composto da esperti provenienti da almeno tre Stati membri. Gli esperti non partecipano a valutazioni nello Stato membro nel quale lavorano. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di riserva di esperti nazionali designati dagli Stati membri, le cui competenze si estendono a tutti gli aspetti dei requisiti comuni enumerati all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004.

3.   La Commissione informa con almeno tre mesi di anticipo gli Stati membri e l’autorità di vigilanza interessata della valutazione paritaria, indicando la data alla quale sarà svolta e l’identità degli esperti che vi parteciperanno.

Lo Stato membro la cui autorità nazionale di vigilanza è oggetto della valutazione deve approvare il gruppo di esperti affinché possa espletare la sua funzione.

4.   Nei tre mesi successivi alla valutazione, il gruppo di esperti redige, in via consensuale, una relazione che può contenere raccomandazioni. La Commissione convoca una riunione con gli esperti e l’autorità nazionale di vigilanza per discutere la relazione.

5.   La Commissione trasmette la relazione allo Stato membro interessato. Entro i tre mesi successivi alla ricezione della relazione, lo Stato membro interessato può presentare le sue osservazioni ed indicare, se del caso, le misure che ha adottato o intende adottare a seguito della valutazione entro un termine determinato.

Salvo sia diversamente convenuto con lo Stato membro interessato, la relazione di valutazione e i documenti successivi non sono resi pubblici.

6.   La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri, attraverso il comitato per il cielo unico, i principali risultati delle valutazioni paritarie.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  COM(2004) 473, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 14.

(5)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.


ALLEGATO I

REQUISITI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

1.   COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE ED OPERATIVE

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve essere in grado di offrire i suoi servizi in modo sicuro, efficace, continuativo e sostenibile equivalente al livello ragionevolmente richiesto per la domanda generale di tali servizi in un determinato spazio aereo. A questo scopo, deve mantenere un adeguato livello di capacità e competenza sotto l’aspetto tecnico ed operativo.

2.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONE

2.1.   Struttura organizzativa

Il fornitore di servizi di navigazione aerea stabilisce e gestisce la propria organizzazione avvalendosi di una struttura che garantisca la sicura, efficace e continua fornitura di servizi.

La struttura organizzativa definisce:

a)

i poteri, i compiti e le responsabilità del personale designato, in particolare del personale direttivo con funzioni attinenti alla sicurezza operativa, alla qualità, alla protezione, alle finanze ed alle risorse umane;

b)

i rapporti funzionali e gerarchici tra le varie componenti e le procedure dell’organizzazione.

2.2.   Gestione organizzativa

Il fornitore di servizi di navigazione aerea elabora un piano economico-finanziario che ricopre un periodo di almeno cinque anni. Il piano economico-finanziario:

a)

stabilisce le finalità e gli obiettivi generali del fornitore di servizi e definisce la sua strategia per il conseguimento degli stessi in accordo con altri suoi eventuali piani generali a più lungo termine e con i requisiti comunitari applicabili allo sviluppo di infrastrutture o altre tecnologie;

b)

contiene adeguati obiettivi di rendimento in termini di qualità e di livello dei servizi, di sicurezza, e di efficienza economica.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea elabora un piano annuale per l’esercizio successivo che precisa maggiormente le componenti del piano economico-finanziario e descrive le modifiche apportatevi.

Il piano annuale deve contenere le seguenti disposizioni sul livello e sulla qualità dei servizi, quali il previsto livello di capacità, sicurezza e ritardi sui voli, così come disposizioni finanziarie:

a)

informazioni sull’attuazione delle nuove infrastrutture o altri sviluppi e una dichiarazione che descriva in che modo essi contribuiranno al miglioramento del livello e della qualità dei servizi;

b)

indicatori di rendimento in base ai quali il livello e la qualità dei servizi possano essere ragionevolmente valutati;

c)

la previsione della situazione finanziaria a breve termine del fornitore di servizi e le eventuali modifiche o ripercussioni sul piano economico-finanziario.

3.   GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ

3.1.   Gestione della sicurezza

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve gestire la sicurezza tecnica di tutti i suoi servizi. A questo scopo, deve stabilire formali collegamenti con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla sicurezza dei suoi servizi.

3.2.   Sistema di gestione della qualità

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve aver costituito almeno due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento un sistema di gestione della qualità per tutti i servizi di navigazione aerea che fornisce, sulla base dei principi indicati di seguito. Il fornitore di servizi:

a)

definisce la politica in materia di qualità in vista di soddisfare al massimo le necessità dei diversi utenti;

b)

stabilisce un programma di garanzia della qualità che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, le norme e le procedure applicabili;

c)

dimostra il funzionamento del sistema di qualità tramite manuali e documenti di monitoraggio;

d)

nomina, tra i dirigenti, responsabili incaricati di controllare la conformità e l’adeguatezza delle procedure per garantire la sicurezza e l’efficacia delle pratiche operative;

e)

effettua controlli del sistema di qualità in loco ed adotta le misure correttive che si rendano necessarie.

Un certificato EN ISO 9001, rilasciato da un organismo debitamente accreditato, concernente tutti i servizi di navigazione aerea del fornitore di servizi è ritenuto sufficiente ad attestare la conformità del sistema di qualità. Il fornitore di servizi di navigazione aerea acconsente a rendere nota all’autorità nazionale di vigilanza la documentazione relativa alla certificazione su richiesta della medesima.

3.3.   Manuali operativi

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve fornire e tenere aggiornati manuali operativi concernenti i servizi prestati, ad uso e guida del personale operativo. Egli provvede a che:

a)

i manuali operativi contengano le istruzioni e le informazioni necessarie al personale operativo per l’esecuzione dei compiti assegnati;

b)

il personale abbia accesso alle parti dei manuali operativi che lo riguardano;

c)

il personale addetto alle operazioni sia rapidamente informato delle modifiche apportate al manuale operativo concernente i suoi compiti e della relativa entrata in vigore.

4.   SICUREZZA

Il fornitore di servizi di navigazione aerea stabilisce un sistema di gestione della sicurezza per garantire:

a)

la sicurezza dei suoi impianti e del suo personale in modo da prevenire qualsiasi indebita interferenza nella fornitura dei servizi;

b)

la sicurezza dei dati operativi che riceve, produce o utilizza, di modo che il loro accesso sia riservato alle sole persone autorizzate.

Il sistema di gestione della sicurezza definisce:

a)

le procedure relative alla valutazione ed alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo ed al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza ed alla diffusione degli insegnamenti tratti;

b)

gli strumenti intesi ad individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale con idonei segnali di avvertimento;

c)

i mezzi per contenere gli effetti delle infrazioni alla sicurezza ed individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea provvede, all’occorrenza, a che il suo personale sia dotato di nullaosta di sicurezza e si coordina con le competenti autorità civili e militari per garantire la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati.

5.   RISORSE UMANE

Il fornitore di servizi di navigazione aerea si avvale di personale adeguatamente qualificato in modo da garantire la fornitura sicura, efficace, continua e sostenibile dei suoi servizi. In questo contesto, definisce le politiche per l’assunzione e l’addestramento del personale.

6.   SOLIDITÀ FINANZIARIA

6.1.   Capacità economica e finanziaria

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve essere in grado di adempiere i suoi obblighi finanziari, ad esempio con riferimento ai costi di esercizio fissi e variabili o i costi di investimento in conto capitale. Deve utilizzare un idoneo sistema contabile. Il fornitore di servizi dimostra la propria capacità tramite il piano annuale di cui alla parte 2.2 del presente allegato e i bilanci finanziari e conti di gestione compatibilmente con il suo status giuridico.

6.2.   Revisione contabile

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, il fornitore di servizi di navigazione aerea deve dimostrare che si sottopone periodicamente ad una revisione contabile.

7.   RESPONSABILITÀ E COPERTURA DEI RISCHI

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve avere adottato disposizioni per coprire la responsabilità civile che gli incombe a norma del diritto applicabile.

Il metodo utilizzato per assicurare la copertura deve essere adeguato alle perdite e ai danni potenziali in causa, tenuto conto dello status giuridico del fornitore di servizi di navigazione aerea e del livello di copertura dell’assicurazione commerciale disponibile.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea che si avvale dei servizi di un altro fornitore di servizi di navigazione aerea deve assicurarsi che gli accordi contemplino la ripartizione delle responsabilità tra le parti.

8.   QUALITÀ DEI SERVIZI

8.1.   Apertura e trasparenza nella fornitura dei servizi

Il fornitore di servizi di navigazione aerea fornisce i suoi servizi in modo aperto e trasparente. Pubblica le condizioni di accesso ai suoi servizi e stabilisce una procedura formale di consultazione periodica con la sua utenza, su base individuale o collettiva, almeno una volta all’anno.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea non opera discriminazioni sulla base della nazionalità o dell’identità dei suoi utenti o della classe di utenti, a norma del diritto comunitario applicabile.

8.2.   Piani di emergenza

Entro un anno dal rilascio della certificazione, il fornitore di servizi di navigazione aerea deve adottare piani di emergenza atti a preservare la continuità di tutti i suoi servizi nel caso di eventi che comportino un significativo deterioramento o un’interruzione dei suoi servizi.

9.   REQUISITI IN MATERIA DI RELAZIONI

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve essere in grado di presentare una relazione annuale delle sue attività all’autorità nazionale di vigilanza competente. La relazione illustra, fatto salvo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 550/2004, i risultati finanziari del fornitore di servizi, il suo rendimento operativo e ogni altra attività o sviluppo significativo, in particolare nel settore della sicurezza.

La relazione annuale include, come minimo:

una valutazione del livello e della qualità dei servizi prodotti ed il livello di sicurezza fornito,

i risultati del fornitore di servizi di navigazione aerea rispetto agli obiettivi stabiliti nel piano economico-finanziario, per valutare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti nel piano annuale,

gli sviluppi nelle operazioni e nelle infrastrutture,

i risultati finanziari, a meno che non siano oggetto di una pubblicazione separata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004,

informazioni sulla procedura di consultazione formale degli utenti dei servizi,

informazioni sulla politica delle risorse umane.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea rende pubblico il contenuto della relazione annuale alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di vigilanza conformemente alla legislazione nazionale.


ALLEGATO II

REQUISITI SPECIFICI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO

1.   PROPRIETÀ

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve dichiarare all’autorità nazionale di vigilanza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004:

il suo status giuridico, la struttura del suo capitale e qualsiasi accordo che possa avere un’incidenza significativa sul controllo del suo capitale,

gli eventuali collegamenti con organizzazioni che non operano nel settore della fornitura di servizi di navigazione aerea — comprese le attività commerciali alle quali partecipa direttamente o attraverso imprese collegate — che rappresentano più dell’1 % delle sue previsioni di entrate. Inoltre, esso notifica le modifiche di qualsiasi singola partecipazione azionaria pari o superiore al 10 % del totale.

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve adottare le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l’imparziale e oggettiva fornitura dei suoi servizi.

2.   APERTURA E TRASPARENZA NELLA FORNITURA DEI SERVIZI

In aggiunta alla disposizione di cui all’allegato I, parte 8.1, e nel caso in cui uno Stato membro decida di organizzare la fornitura di specifici servizi di traffico aereo in un ambiente competitivo, uno Stato membro può adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurarsi che i fornitori degli specifici servizi non adottino un comportamento che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, né un comportamento equivalente allo sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi del vigente diritto nazionale e comunitario.

3.   SICUREZZA DEI SERVIZI

3.1.   Sistema di gestione della sicurezza

3.1.1.   Requisiti generali di sicurezza

Come parte integrante della gestione dei suoi servizi, il fornitore di servizi di traffico aereo realizza un sistema di gestione della sicurezza tecnica (Safety Management System — SMS), il quale:

assicura un approccio formale, esplicito e proattivo della sistematica gestione della sicurezza, che gli consenta di assolvere ai suoi obblighi in materia di sicurezza nell’ambito della fornitura dei suoi servizi; comprende tutti i suoi servizi e le attività di sostegno che rientrano nella sua gestione; include, come base, una dichiarazione sulla politica in materia di sicurezza che definisce l’approccio fondamentale dell’organizzazione nel settore della gestione della sicurezza (gestione della sicurezza),

assicura che ciascun partecipante coinvolto negli aspetti relativi alla sicurezza della fornitura di servizi di traffico aereo assuma la responsabilità individuale delle proprie azioni, che i dirigenti siano responsabili dei risultati conseguiti dalla rispettiva divisione o dipartimento in materia di sicurezza e che l’alta dirigenza del fornitore di servizi assuma la responsabilità generale in materia di sicurezza generale (responsabilità della sicurezza),

accorda la massima priorità al conseguimento di un livello di sicurezza adeguato nel settore dei servizi di traffico aereo (priorità di sicurezza),

garantisce che, nell’ambito della fornitura dei servizi di traffico aereo, l’obiettivo principale di sicurezza consiste nel minimizzare, per quanto ragionevolmente possibile, il contributo di detti servizi al rischio di un incidente aereo (obiettivo di sicurezza).

3.1.2.   Requisiti relativi al conseguimento dell’idoneo livello di sicurezza

Nell’ambito dell’esercizio dell’SMS, il fornitore di servizi di traffico aereo:

assicura che il suo personale sia formato in modo adeguato e disponga della competenza per svolgere i compiti che gli sono affidati, che sia debitamente abilitato e soddisfi i requisiti di idoneità sanitaria (competenza),

provvede ad individuare una funzione di gestione della sicurezza con specifica competenza a sviluppare e mantenere il sistema di gestione della sicurezza; assicura che tale funzione sia indipendente dalla dirigenza e renda conto direttamente al livello più elevato dell’organizzazione. Tuttavia, nel caso di piccole organizzazioni nelle quali il cumulo delle competenze potrebbe nuocere all’indipendenza della citata funzione, le disposizioni adottate in materia di garanzia della sicurezza devono essere integrate da dispositivi supplementari indipendenti; provvede a che l’alta dirigenza del fornitore di servizi sia fattivamente coinvolta nella responsabilità di garantire la sicurezza (responsabilità della gestione della sicurezza),

assicura che, quando possibile, siano stabiliti e mantenuti livelli di sicurezza quantitativi per tutti i sistemi funzionali (livelli quantitativi di sicurezza),

provvede a tenere sistematicamente aggiornata una documentazione relativa all’SMS che permetta di stabilire un collegamento evidente con la politica di sicurezza dell’organizzazione (documentazione SMS),

assicura un’adeguata giustificazione del livello di sicurezza dei servizi e degli approvvigionamenti provenienti da fornitori esterni, tenendo debito conto dell’importanza che tali servizi esterni possono rivestire ai fini della sicurezza nella fornitura dei suoi servizi (servizi e approvvigionamenti esterni),

provvede a che siano condotti studi di valutazione e riduzione del rischio e che sia data la debita considerazione a tutti gli aspetti dei servizi ATM (valutazione e riduzione del rischio). Per quanto attiene alle modifiche al sistema funzionale ATM, trovano applicazione le disposizioni della parte 3.2 del presente allegato,

provvede a indagare immediatamente su tutti i fatti di carattere tecnico o operativo in campo ATM che potrebbero avere implicazioni significative sul piano della sicurezza, e ad adottare tutte le misure correttive necessarie (fatti rilevanti per la sicurezza). Egli dimostra di avere attuato i requisiti in materia di notifica e valutazione dei fatti rilevanti per la sicurezza conformemente alle vigenti disposizioni del diritto nazionale e comunitario.

3.1.3.   Requisiti intesi a garantire la sicurezza

Nella gestione SMS, il fornitore di servizi di traffico aereo:

procede a periodici controlli di sicurezza, per raccomandare eventuali miglioramenti, garantire ai responsabili la sicurezza delle attività di loro competenza e confermare il rispetto di tutte le pertinenti parti dell’SMS (controlli di sicurezza),

provvede ad applicare meccanismi atti a individuare qualsiasi evoluzione nei sistemi funzionali o nelle operazioni che possa suggerire che un determinato elemento stia per raggiungere un punto nel quale non sarà più possibile rispettare accettabili criteri di sicurezza, ed affinché siano adottate idonee misure correttive (monitoraggio della sicurezza),

assicura che siano effettuate e tiene aggiornate le registrazioni di tutte le operazioni attinenti all’SMS, al fine di fornire elementi di garanzia della sicurezza a tutte le persone connesse, responsabili o destinatari dei servizi forniti, nonché all’autorità nazionale di vigilanza (registrazioni concernenti la sicurezza).

3.1.4.   Requisiti relativi alla promozione della sicurezza

Nella gestione SMS, il fornitore di servizi di traffico aereo:

assicura che tutti i membri del personale siano consapevoli dei potenziali pericoli per la sicurezza impliciti nei rispettivi compiti (consapevolezza della sicurezza),

provvede affinché gli insegnamenti tratti dalle indagini sui fatti rilevanti per la sicurezza e dalle altre attività connesse con la sicurezza siano diffusi all’interno dell’organizzazione, a livello dirigenziale e operativo (diffusione degli insegnamenti),

tutti i membri del personale siano attivamente incoraggiati a proporre soluzioni per individuare i pericoli e, all’occorrenza, siano introdotte modifiche per migliorare la sicurezza (miglioramento della sicurezza).

3.2.   Requisiti di sicurezza per la valutazione e la riduzione del rischio con riferimento alle modifiche

3.2.1.   Sezione 1

Nella gestione SMS, il fornitore di servizi di traffico aereo provvede a che siano individuati i pericoli e sia sistematicamente condotta la valutazione e la riduzione dei rischi nei confronti di qualsiasi modifica delle componenti del sistema funzionale ATM e delle attività di sostegno che rientrano nella sua gestione, in modo tale che sia tenuto conto:

a)

dell’intero ciclo di vita delle componenti del sistema funzionale ATM in questione, delle fasi iniziali di pianificazione e di definizione delle operazioni successive alla sua realizzazione, compresa la manutenzione e lo smantellamento finale,

b)

delle componenti aeree, terrestri e, eventualmente, spaziali del sistema funzionale ATM, attraverso la cooperazione con gli organi competenti, e

c)

dell’equipaggiamento, delle procedure e delle risorse umane del sistema funzionale ATM, delle interazioni tra tali elementi così come tra le componenti in questione e il resto del sistema funzionale ATM.

3.2.2.   Sezione 2

L’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi includono:

a)

la determinazione della portata, dei limiti e delle interfacce della componente in questione, l’individuazione delle funzioni che tale componente deve svolgere e la descrizione dell’ambiente operativo nel quale deve funzionare;

b)

la determinazione degli obiettivi di sicurezza associati alla componente considerata, che comprende:

l’individuazione dei plausibili pericoli e condizioni di avaria associati al sistema ATM, nonché i loro effetti combinati,

la valutazione delle ripercussioni che i citati elementi possono avere sulla sicurezza degli aeromobili, così come la valutazione della gravità di tali ripercussioni, utilizzando lo schema di classificazione di gravità illustrata nella sezione 4,

la determinazione della tolleranza dei citati elementi, espressa in termini di probabilità massima del verificarsi di un pericolo e determinata sulla base della gravità e della probabilità massima degli effetti del pericolo, in modo conforme alla sezione 4;

c)

la conseguente elaborazione, se del caso, di una idonea strategia di riduzione dei rischi, la quale:

precisi le misure da adottare per la protezione dai pericoli che possono generare il verificarsi di un rischio,

includa, eventualmente, l’elaborazione di requisiti di sicurezza che possano potenzialmente avere conseguenze sulla componente in questione, su altre parti del sistema funzionale ATM, o sull’ambiente operativo, e

comporti la garanzia della sua fattibilità e della sua efficacia;

d)

la verifica che tutti gli obiettivi e i requisiti di sicurezza individuati sono stati raggiunti e rispettati:

prima dell’attuazione della modifica,

durante tutte le fasi di transizione verso la messa in servizio operativo,

durante tutto il ciclo di vita operativo, e

durante tutte le fasi di transizione, fino allo smantellamento finale.

3.2.3.   Sezione 3

I risultati, le motivazioni connesse e le prove dei processi di valutazione e di riduzione dei rischi, compresa l’individuazione dei pericoli, devono essere raccolti e documentati in modo da permettere:

la formulazione di un’argomentazione completa atta a dimostrare che la componente in questione, così come l’intero sistema funzionale ATM, offre e continuerà ad offrire un livello di sicurezza tollerabile e soddisfa gli obiettivi e i requisiti di sicurezza stabiliti. L’argomentazione comprenderà, all’occorrenza, le specifiche delle tecniche di previsione, monitoraggio o controllo eventualmente utilizzate,

la tracciabilità dei requisiti di sicurezza relativi all’attuazione di una modifica rispetto alle operazioni/funzionamento previsti.

3.2.4.   Sezione 4

Individuazione dei pericoli e valutazione della loro gravità

I pericoli devono essere sistematicamente individuati. La gravità delle ripercussioni dei pericoli in un determinato ambiente operativo deve essere determinata sulla base dello schema di classificazione presentato di seguito; la classificazione della gravità deve basarsi argomentazioni specifiche che dimostrano gli effetti più probabili dei pericoli nel contesto dello scenario più grave.

Classe di gravità

Effetto sulle operazioni

1

(gravità massima)

Incidente (1)

2

Inconveniente grave (1)

3

Inconveniente molto rilevante connesso all’esercizio di un aeromobile, nel quale avrebbe potuto essere compromessa la sicurezza dell’aeromobile, giacché è stata sfiorata la collisione con un altro aeromobile, con il suolo o con ostacoli.

4

Incidente significativo le cui circostanze indicano che un incidente, un inconveniente grave o molto rilevante avrebbero potuto verificarsi se il rischio non fosse stato gestito entro margini di sicurezza o se un altro aeromobile si fosse trovato nelle vicinanze.

5

(gravità minima)

Nessun effetto immediato sulla sicurezza

Per dedurre l’effetto di un pericolo sulle operazioni e per determinarne la gravità, l’approccio/la procedura sistematica deve includere gli effetti dei pericoli sui diversi elementi costitutivi del sistema funzionale ATM, quali il personale di bordo, i controllori del traffico aereo, le capacità funzionali degli aeromobili, le capacità funzionali delle componenti a terra del sistema funzionale ATM nonché la capacità di fornire servizi di gestione del traffico aereo in condizioni di sicurezza.

Schema di classificazione dei rischi

Devono essere stabiliti obiettivi di sicurezza, basati sul rischio, in termini di probabilità massima del verificarsi del pericolo, calcolata in funzione della gravità dei suoi effetti, e della probabilità massima degli effetti di tale pericolo.

A necessario complemento della dimostrazione che gli obiettivi quantitativi stabiliti sono raggiunti, devono essere applicate ulteriori considerazioni di gestione della sicurezza per potenziare la sicurezza del sistema funzionale ATM nella misura ragionevolmente possibile.

3.3.   Requisiti di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico con compiti operativi connessi alla sicurezza

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve assicurare che il personale ingegneristico e tecnico, compreso il personale delle organizzazioni operative subcontraenti, che utilizza e effettua la manutenzione di attrezzature ATM omologate per il loro utilizzo operativo possieda e mantenga adeguate conoscenze che gli consentano di avere un’appropriata comprensione dei servizi per i quali opera così come degli effetti reali e potenziali della sua azione sulla sicurezza di tali servizi, nonché una comprensione sufficiente degli appropriati limiti operativi.

Con riferimento al personale che svolge mansioni connesse alla sicurezza, compreso il personale delle organizzazioni operative subcontraenti, il fornitore di servizi di traffico aereo deve documentare l’adeguatezza del livello di competenza del personale, il sistema di turnazione del personale per garantire una capacità sufficiente e la continuità del servizio, la politica ed i programmi di qualificazione del personale, la politica di formazione del personale, i piani di addestramento e le informazioni sull’addestramento svolto nonché le disposizioni relative alla supervisione del personale non qualificato. Devono essere previste le procedure applicabili ai casi di dubbi circa la salute mentale o fisica del personale.

Il fornitore di servizi di traffico aereo tiene un registro delle informazioni concernenti il numero, lo status e la ripartizione del suo personale che svolge mansioni connesse alla sicurezza. Il registro:

a)

individua i manager responsabili delle funzioni connesse alla sicurezza;

b)

registra le qualifiche pertinenti del personale tecnico e operativo rispetto alle capacità e alle competenze richieste;

c)

precisa l’ubicazione e i compiti assegnati al personale tecnico e operativo, con indicazione dell’eventuale metodo di turnazione.

4.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di traffico aereo nello spazio aereo interessato:

allegato 2 relativo al regolamento aereo (10a edizione, luglio 2005),

allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche, volume 2 sulle procedure di comunicazione (6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 79),

allegato 11 relativo ai servizi per il traffico aereo (13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 43).


(1)  Come definito nella direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 14).


ALLEGATO III

REQUISITI SPECIFICI PER LA FORNITURA DI SERVIZI METEOROLOGICI

1.   COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E OPERATIVE

Il fornitore di servizi meteorologici deve provvedere a che le informazioni meteorologiche necessarie all’espletamento delle rispettive funzioni siano rese disponibili, in forma idonea, ai seguenti operatori:

agli operatori ed ai membri del personale di volo per la pianificazione prima del volo e durante il volo,

ai fornitori di servizi di traffico aereo e di servizi di informazione di volo,

alle unità di servizi di ricerca e salvataggio, e

agli aeroporti.

Il fornitore di servizi meteorologici conferma il grado di accuratezza che le informazioni comunicate per le operazioni possono raggiungere, in particolare indicando la fonte dell’informazione e assicurando al contempo che tali informazioni siano diffuse tempestivamente e aggiornate ogniqualvolta sia necessario.

2.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi meteorologici deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi meteorologici nello spazio aereo interessato:

allegato 3 relativo al servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale (15a edizione, luglio 2004),

allegato 11 relativo ai servizi per il traffico aereo (13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 43),

allegato 14 relativo agli aeroporti (volume I: 4a edizione, luglio 2004; volume II, 2a edizione, luglio 1995, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 3).


ALLEGATO IV

REQUISITI SPECIFICI PER LA FORNITURA DI SERVIZI D’INFORMAZIONE AERONAUTICA

1.   COMPETENZA ED ATTITUDINE TECNICHE ED OPERATIVE

Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica deve provvedere a che le informazioni e i dati operativi siano resi disponibili, in forma idonea, ai seguenti operatori:

personale operativo di volo, compreso l’equipaggio di bordo, e personale addetto alla pianificazione del volo, ai sistemi di gestione del volo e ai simulatori di volo, e

fornitori di servizi di traffico aereo responsabili di servizi d’informazione di volo, di servizi di informazioni di volo per gli aeroporti e delle informazioni necessarie alla preparazione dei voli.

Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica deve garantire l’integrità dei dati e confermare il grado di accuratezza delle informazioni comunicate a fini operativi, in particolare la fonte delle informazioni, prima di diffonderle.

2.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche nello spazio aereo interessato:

allegato 3 relativo al servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale (15a edizione, luglio 2004),

allegato 4 relativo alle carte aeronautiche (10a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 53),

allegato 15 relativo ai servizi di informazioni aeronautiche (12a edizione, luglio 2004).


ALLEGATO V

REQUISITI SPECIFICI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, DI NAVIGAZIONE O DI SORVEGLIANZA

1.   COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E OPERATIVE

Il fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza deve garantire la disponibilità, la continuità, l’accuratezza e l’integrità dei suoi servizi.

Il fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza deve confermare il livello di qualità dei servizi che fornisce e deve dimostrare che il suo equipaggiamento è sottoposto a periodica manutenzione e, all’occorrenza, a calibrazione.

2.   SICUREZZA DEI SERVIZI

Il fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza deve conformarsi ai requisiti dell’allegato II, parte 3, relativo ai servizi di sicurezza.

3.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nell’allegato 10 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (volume I: 5a edizione, luglio 1996; volume II: 6a edizione, ottobre 2001; volume III: 1a edizione, luglio 1995; volume IV: 3a edizione, luglio 2002; volume V: 2a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 79), nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza nello spazio aereo interessato.


21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/31


REGOLAMENTO (CE) N. 2097/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante riapertura della pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

Il 6 giugno 2005 la Lituania ha chiuso la pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti la sua bandiera.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1170/2005 della Commissione (4) vieta la pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana o immatricolati in Lituania.

(4)

Il 30 ottobre 2005 il Giappone ha trasferito alla Lituania 144 tonnellate del contingente per il gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L. Occorre di conseguenza autorizzare la pesca del gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana o immatricolati in Lituania. Il regolamento (CE) n. 1170/2005 deve essere pertanto abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riapertura della pesca

La pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per i pescherecci battenti bandiera lituana o immatricolati in Lituania è riaperta il 1o dicembre 2005.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1170/2005 è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(4)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 25.


21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/32


REGOLAMENTO (CE) N. 2098/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante riapertura della pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

Il 9 ottobre 2005 la Danimarca ha chiuso la pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti la sua bandiera.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1170/2005 della Commissione (4) vieta la pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese o immatricolati in Danimarca.

(4)

Il 15 novembre 2005 la Svezia ha trasferito alla Danimarca 1 000 tonnellate del contingente per lo spratto nelle acque della zona CIEM IIIa. Occorre di conseguenza autorizzare la pesca dello spratto nelle acque della zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese o immatricolati in Danimarca. Il regolamento (CE) n. 1779/2005 della Commissione deve essere pertanto abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riapertura della pesca

La pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese o immatricolati in Danimarca è riaperta il 28 novembre 2005.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1779/2005 della Commissione è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(4)  GU L 288 del 29.10.2005, pag. 12. Divieto di pesca dello spratto per i pescherecci battenti bandiera danese.


21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/33


REGOLAMENTO (CE) N. 2099/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante riapertura della pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

Il 4 novembre 2005 la Spagna ha chiuso la pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti la sua bandiera.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1894/2005 della Commissione (4) vieta la pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna.

(4)

Il 28 novembre 2005 il Regno Unito ha trasferito alla Spagna 300 tonnellate del contingente di nasello nelle acque della zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV. Occorre pertanto autorizzare la pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna. Il regolamento (CE) n. 1894/2005 deve essere quindi abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riapertura della pesca

La pesca del nasello nella zona CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna è riaperta il 1o dicembre 2005.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1894/2005 della Commissione è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12, del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(4)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 26. Divieto di pesca del nasello per i pescherecci battenti bandiera spagnola.


21.12.2005   

IT

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L 335/34


REGOLAMENTO (CE) N. 2100/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

recante sessantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 15 dicembre 2005, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2018/2005 della Commissione (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 21).


ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:

Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet]. Data di nascita: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. N. passaporto: a) passaporto del Regno Unito numero 703114075, b) passaporto del Regno Unito numero 026725401. Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito. Indirizzo precedente: Gloucester, Regno Unito.


21.12.2005   

IT

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L 335/36


REGOLAMENTO (CE) N. 2101/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2005 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 23.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 21 dicembre 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

28,49

2,74

1701 11 90 (1)

28,49

7,29

1701 12 10 (1)

28,49

2,60

1701 12 90 (1)

28,49

6,86

1701 91 00 (2)

28,38

11,04

1701 99 10 (2)

28,38

6,52

1701 99 90 (2)

28,38

6,52

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


21.12.2005   

IT

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L 335/38


REGOLAMENTO (CE) N. 2102/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,557 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

21.12.2005   

IT

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L 335/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all’estero

[notificata con il numero C(2004) 4746]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/919/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

L’Italia ha emanato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici» («DL 269/2003»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del «2 ottobre 2003». L’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003 prevede incentivi fiscali specifici per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero ed è stato in seguito convertito, senza modifiche, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 («L 326/2003»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003.

(2)

Con lettera del 22 ottobre 2003 (D/56756) la Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l’eventuale carattere d’aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato. Nella medesima lettera la Commissione ha rammentato all’Italia l’obbligo di notificare alla Commissione, prima di darvi attuazione, qualsiasi misura che costituisca aiuto ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(3)

Con lettere dell’11 novembre 2003 (A/37737) e del 26 novembre 2003 (A/38138) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. Il 19 dicembre 2003 (D/58192) la Commissione ha ricordato nuovamente all’Italia gli obblighi che le incombono a norma dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ed ha invitato le autorità italiane ad informare gli eventuali beneficiari degli incentivi fiscali in questione, circa le conseguenze previste dal trattato e dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2) qualora detti incentivi rappresentino un aiuto cui sia stata data esecuzione senza previa autorizzazione da parte della Commissione.

(4)

Con lettera del 18 marzo 2004 (SG 2004 D/201066), la Commissione ha informato l’Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE relativamente agli incentivi fiscali concessi dall’Italia a favore di imprese partecipanti ad esposizioni all’estero. Con lettera del 1o giugno 2004 (A/35042) le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando gli interessati a presentare le proprie osservazioni (3). La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(6)

L’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003 prevede che per le imprese soggette all’imposta sul reddito d’impresa in Italia, in attività alla data d’entrata in vigore del decreto, sia escluso dall’imposizione l’importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero. La disposizione si applica esclusivamente alle spese sostenute dai beneficiari nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 269/2003 (2 ottobre 2003) e di conseguenza, per le imprese il cui ciclo di attività coincida con l’anno civile, la misura incide sulla determinazione del loro reddito imponibile per il 2004. A norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003, l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa si aggiunge alla deduzione ordinaria delle spese relative alla partecipazione a fiere espositive all’estero, nella dichiarazione dei redditi dei beneficiari.

(7)

Per quanto riguarda le norme generali in materia di deduzione delle spese aziendali relative alla partecipazione a fiere espositive all’estero, in base ai principi enunciati dall’articolo 108, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), si può distinguere tra spese di pubblicità, spese di propaganda (comprese le spese per esposizioni), da un lato, e le spese di rappresentanza, dall’altro. Mentre le prime sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o, a quote costanti, nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione solo nella misura di un terzo del loro ammontare e sono anch’esse deducibili a quote costanti, per un periodo di cinque anni.

(8)

Per quanto riguarda le possibili diverse categorie di spese relative alla partecipazione ad esposizioni, il disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003 indica che gli incentivi previsti dal regime sono limitati alla partecipazione espositiva di prodotti, e che nell’importo ammissibile di aiuti, a norma del regime, non sono inclusi altri costi eventualmente sostenuti per la partecipazione ad esposizioni.

(9)

Le autorità italiane hanno specificato che il beneficio in questione si applica indipendentemente dalla tipologia delle spese, che di norma sono soggette a trattamenti fiscali differenziati, come sopra esposto. L’Italia ha infatti precisato che tutte le spese relative alla partecipazione a fiere sono trattate nello stesso modo per evitare difficoltà di classificazione nelle diverse categorie di spesa. L’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003, tuttavia, esclude espressamente dall’importo ammissibile le spese di sponsorizzazione, che costituiscono una parte delle spese di pubblicità, solitamente deducibili in toto a norma del succitato articolo 108, comma 2 del TUIR.

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(10)

Nella lettera del 18 marzo 2004 che ha avviato il procedimento formale, la Commissione ha ritenuto che la misura corrispondesse ai criteri previsti per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(11)

In particolare, in tale occasione, la Commissione ha ritenuto che il regime accordasse un vantaggio selettivo ai beneficiari in quanto sembrava andare ad esclusivo beneficio delle imprese che svolgono attività espositiva di prodotti per l’esportazione, escludendo le altre attività imprenditoriali. Ad esempio, sono esclusi dagli eventuali benefici del regime le imprese italiane che commerciano i propri prodotti esclusivamente sul mercato italiano, quelle che forniscono servizi, le imprese che commerciano beni che non si prestano alla partecipazione espositiva in fiere, e quelle che partecipano a fiere in Italia.

(12)

La Commissione inoltre ha ritenuto che il regime avvantaggiasse le imprese italiane partecipanti a dette fiere espositive all’estero rafforzandone la posizione rispetto ai loro concorrenti stranieri, compresi sia i commercianti esteri in concorrenza con le imprese in questione sul mercato italiano e sui mercati esteri che i concorrenti esteri stabiliti in Italia in concorrenza con i beneficiari sul mercato italiano.

(13)

La Commissione ha ritenuto infine che il carattere selettivo delle agevolazioni fiscali in questione non potesse essere giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale italiano, né sembrasse fornire una compensazione di eventuali spese sostenute all’estero a causa della partecipazione a tali fiere, in quanto l’aiuto non è subordinato all’imposizione di alcun specifico onere fiscale o finanziario all’estero. Non sembrava inoltre che si applicasse alcuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. I vantaggi erano connessi a spese non ammissibili ad aiuti a norma dei regolamenti d’esenzione per categoria o degli orientamenti comunitari; per quanto riguarda in particolare il regolamento d’esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI, gli aiuti per la partecipazione a fiere sono ammissibili soltanto se non superano il 50 % dei costi ammissibili e per la prima partecipazione di una PMI ad una determinata fiera o esposizione, mentre l’incentivo fiscale in questione riguarda tutte le imprese e tutti i costi relativi alla partecipazione a qualsiasi fiera espositiva all’estero.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(14)

In risposta alla valutazione fatta dalla Commissione nella lettera del 18 marzo 2004 di avvio del procedimento, le autorità italiane hanno avanzato tre osservazioni principali a dimostrazione del fatto che il regime in questione non discerne tra i beneficiari potenziali dei vari settori del commercio, ma costituisce una misura di portata generale, accessibile a tutte le imprese che svolgono attività commerciali.

(15)

In primo luogo, secondo le autorità italiane, la misura è applicabile indistintamente a tutti i settori dell’economia ed è accessibile a tutte le imprese soggette all’imposizione fiscale italiana sulle imprese, a condizione che sostengano costi relativi alla partecipazione a fiere all’estero. Le autorità italiane sottolineano inoltre che l’agevolazione fiscale in questione si applica anche alle imprese con stabile organizzazione all’estero. Le autorità italiane notano inoltre che l’agevolazione fiscale in questione è strettamente collegata ai costi sostenuti per partecipare a fiere espositive all’estero e non concede incentivi fiscali sproporzionati. Le autorità italiane ritengono che il regime non promuova la partecipazione a fiere espositive all’estero come attività commerciale separata, ma come investimento accessibile a tutte le imprese che il governo italiano intende incoraggiare a titolo d’obiettivo di politica economica generale. Le autorità italiane chiariscono infine che il vantaggio si applica alle imprese con stabile organizzazione all’estero, nella misura in cui le spese per la partecipazione a fiere espositive sono sostenute dalla sede principale in Italia.

(16)

In secondo luogo, le autorità italiane ritengono che la misura non sfavorisca le imprese non esportatrici ma che, al contrario, costituisca un incentivo affinché esse trovino conveniente partecipare a questo tipo di fiere. Qualora un’impresa dovesse operare in un settore che produce beni o servizi non commercializzabili ed esportabili infatti, essa non sarebbe in concorrenza con le imprese che operano nei settori che producono detti beni o servizi.

(17)

In terzo luogo, le autorità italiane sottolineano il fatto che la misura è in vigore soltanto per un anno e che i vantaggi concessi alle imprese partecipanti a fiere espositive all’estero non determinano pertanto una significativa distorsione del funzionamento del mercato comune.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

1.   Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

(18)

Dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione conferma la posizione espressa nella lettera del 18 marzo 2004 d’avvio del procedimento formale, ossia che il regime in causa costituisce aiuto di Stato in quanto risponde cumulativamente ai criteri previsti in materia dall’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(19)

In primo luogo, per essere considerata aiuto una misura deve concedere ai beneficiari un vantaggio che riduca i costi che essi avrebbero normalmente sostenuto nell’ambito della propria attività commerciale. Tutte le imprese in Italia sono soggette ad imposta sul reddito d’impresa calcolata sull’utile netto risultante dalla differenza tra entrate lorde e spese aziendali, come specificate nei loro conti. Il regime concede ai beneficiari un vantaggio economico equivalente alla diminuzione dell’imponibile per un importo corrispondente alle spese sostenute per la partecipazione ad esposizioni all’estero, che si aggiunge alla deduzione ordinaria dai ricavi d’impresa lordi, consentita ai fini fiscali. Un’impresa beneficiaria che sostiene tali costi iscrive a bilancio una rettifica negativa, il che comporta la diminuzione dell’imposta sul reddito imponibile dell’impresa nell’esercizio fiscale in questione. Il vantaggio si traduce infine in un minore pagamento d’imposta relativamente a tale esercizio, con conseguente vantaggio finanziario per il beneficiario.

(20)

Nelle osservazioni presentate, l’Italia osserva che il regime in questione non comporta vantaggi significativi a livello di concorrenza per i beneficiari in quanto i suoi effetti sono limitati ai costi effettivamente sostenuti e che si applicano gli stessi meccanismi previsti per altre deduzioni dal TUIR.

(21)

La Commissione ritiene tuttavia che, come riconosciuto dalle autorità italiane, la deduzione in esame sia di carattere straordinario rispetto alla deduzione normale concessa a scopi fiscali e vada dunque considerata un vantaggio che riduce gli oneri normalmente sostenuti dalle imprese soggette all’imposta sul reddito d’impresa in Italia. La Commissione conferma pertanto la propria valutazione, secondo la quale il regime in questione conferisce ai beneficiari un vantaggio economico e finanziario sotto forma di diminuzione dell’imponibile in Italia.

(22)

In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Poiché l’Italia non ha presentato obiezioni, la Commissione conferma la valutazione fatta all’avvio del procedimento formale, secondo la quale il vantaggio è attribuibile allo Stato in quanto consiste in una rinuncia a gettito d'imposta normalmente percepito dall’erario italiano.

(23)

In terzo luogo, la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce «talune imprese o talune produzioni». Le autorità italiane sostengono essenzialmente che la misura è accessibile a tutte le imprese soggette ad imposizione fiscale in Italia e che effettuano determinati investimenti promossi dal governo italiano, secondo gli obiettivi di politica economica perseguiti dal regime in questione.

(24)

Dopo attenta analisi, la Commissione conferma che il regime di deduzione fiscale derogatorio posto in essere dall’Italia costituisce un regime specifico che favorisce soltanto le imprese che sostengono determinate spese ammissibili relative alla partecipazione a fiere espositive all’estero, escludendo altre imprese che non partecipano a dette fiere. Anche se accessibile, in linea di principio, a tutte le imprese che partecipano a fiere espositive all’estero su base volontaria, il regime favorisce in effetti solo le imprese che operano nel settore delle esportazioni e non è accessibile ad altri settori economici. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, i vantaggi accordati alle imprese che svolgono attività d’esportazione e che sostengono determinate spese connesse a dette attività hanno carattere selettivo (4).

(25)

La Commissione non può accettare le argomentazioni avanzate dalle autorità italiane, secondo le quali le imprese che non svolgono attività commerciale e d’esportazione non sarebbero paragonabili a quelle che svolgono attività commerciale e che il regime sarebbe dunque generale. La Commissione ritiene che il vantaggio determinato dall’esclusione di talune spese specifiche dalla base imponibile, essendo limitato solo alle imprese che svolgono attività d’esportazione e andando ad aggiungersi alla deduzione fiscale ordinaria, non possa essere considerato una misura generale. La Commissione sottolinea inoltre che le autorità italiane non hanno dimostrato che la misura è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale. In ogni modo, i vantaggi concessi ai beneficiari non sono coerenti con la logica interna del sistema tributario italiano ed hanno carattere eccezionale e temporaneo.

(26)

La Commissione conferma di ritenere il regime un regime a carattere specifico in quanto, ad esempio, favorisce solo le imprese che operano nel settore delle esportazioni e che dunque «svolgono attività espositiva di prodotti» in fiere all’estero, contrariamente alle imprese che forniscono servizi, ai commercianti di beni che non si prestano alla partecipazione espositiva in fiere, nonché a quelli che partecipano a fiere locali.

(27)

La Commissione conferma inoltre i propri dubbi iniziali in merito al fatto che tutte le imprese soggette ad imposizione fiscale in Italia abbiano diritto al medesimo livello di benefici per quanto riguarda le fiere espositive a cui partecipano all’estero. Le autorità italiane hanno confermato che le spese che possono beneficiare dell’incentivo in questione comprendono anche quelle sostenute da una stabile organizzazione all’estero di un’impresa italiana, che assuma il grado di indipendenza dalla sede principale previsto dall’articolo 162 del TUIR o dalle convenzioni fiscali pertinenti in vigore con il paese nel quale è situata la stabile organizzazione.

(28)

L’Italia sostiene tuttavia che il vantaggio in questione è applicabile soltanto se, come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003, le spese in questione sono direttamente sostenute da un beneficiario italiano. Questo obbliga le stabili organizzazioni o le succursali all’estero di imprese italiane ad addebitare le spese in questione direttamente ad una sede italiana per poter beneficiare della deduzione fiscale, escludendo di fatto dal vantaggio le stabili organizzazioni all’estero di imprese basate in Italia. La Commissione conclude che anche per questa ragione il regime non sembra accessibile su una base di parità a tutte le imprese imponibili in Italia.

(29)

Infine, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. L’Italia sostiene essenzialmente che la misura non incide affatto sulla concorrenza o, in subordine, che i suoi effetti sulla concorrenza non sono significativi vista la breve durata del regime in questione.

(30)

Considerati gli effetti della misura, la Commissione conferma la valutazione fatta all’avvio del procedimento formale. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (5), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell’aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza. In particolare, la Commissione ribadisce che la misura in questione falsa la concorrenza e gli scambi tra Stati membri perché gli obiettivi e gli effetti del regime riguardano specificamente il miglioramento delle condizioni di scambio dei beneficiari nell’esportazione dei loro beni su mercati esteri e dunque interessano direttamente le imprese che operano nel commercio internazionale, compreso il commercio intracomunitario. Inoltre, anche gli aiuti ad attività di esportazione extracomunitaria possono incidere sul commercio intracomunitario e distorcere la concorrenza all’interno della Comunità (6).

(31)

La Commissione non può accettare l’argomentazione relativa agli effetti limitati sulla concorrenza causati dal regime perché il fatto che il regime rimanga in vigore soltanto per un anno non esclude che gli importi interessati siano sufficientemente considerevoli da avere effetti significativi su determinati mercati. Questo è vero, in particolare, quando i beneficiari sono grandi imprese che solitamente partecipano a numerose fiere. Inoltre, visto che l’aiuto non è limitato in termini assoluti, l’importo dell’aiuto potrebbe essere sostanziale. In ogni modo, l’importo limitato degli aiuti non sarebbe sufficiente per escludere la possibilità di distorsione della concorrenza e del commercio tra gli Stati membri.

(32)

Sembra inoltre ragionevole presumere che la breve durata di validità della misura non consentirà alle imprese che solitamente non partecipano a fiere espositive di beneficiare dei vantaggi previsti, in particolare se dette imprese devono prendere decisioni quali quella di entrare su un nuovo mercato. La misura sembra pertanto maggiormente destinata a favorire le imprese che già comunemente partecipano alle fiere espositive, comprese le imprese il cui principale obiettivo aziendale è specificamente organizzare e gestire l’esposizione di prodotti in fiere e che beneficerebbero in maniera sproporzionata dell’incentivo in questione in quanto non espressamente escluse dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003.

2.   Legittimità del regime

(33)

Le autorità italiane hanno dato esecuzione al regime senza previa notifica alla Commissione, non rispettando dunque l’obbligo previsto all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Nella misura in cui costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE ed è stata posta in esecuzione senza l’approvazione preventiva della Commissione, la misura ha carattere di aiuto illegittimo.

3.   Compatibilità

(34)

Nella misura in cui costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, la compatibilità della misura in questione deve essere valutata sulla base delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2 e dall’articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE.

(35)

Le autorità italiane non hanno esplicitamente contestato la valutazione della Commissione, esposta nella lettera del 18 marzo 2004 d’avvio dell’indagine formale, secondo la quale non si applica, nel caso di specie, nessuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE, per effetto delle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La Commissione conferma pertanto la propria valutazione, già enunciata ai punti da 25 a 32 della lettera del 18 marzo 2004.

(36)

I vantaggi, nel caso di specie, sono connessi a spese non ammissibili ad aiuti a norma dei regolamenti d’esenzione per categoria o degli orientamenti comunitari. Per quanto riguarda in particolare la partecipazione alle fiere espositive, il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (7)  (8), stabilisce all’articolo 5, lettera b), che gli aiuti per la partecipazione a fiere sono ammissibili soltanto se non superano il 50 % dei costi ammissibili e per la prima partecipazione di una PMI ad una determinata fiera o esposizione, mentre l’incentivo fiscale in questione riguarda tutte le imprese e tutti i costi relativi alla partecipazione a qualsiasi esposizione all’estero.

(37)

Le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE, relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano in questo caso.

(38)

Non è applicabile neppure la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, che prevede l’autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

(39)

Allo stesso modo, il regime non può essere considerato un importante progetto di comune interesse europeo né è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dell’Italia, come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. Esso non mira neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio come stabilito all’articolo 87, paragrafo 3 lettera d) del trattato CE.

(40)

Da ultimo, il regime deve essere valutato alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Tale articolo prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Le agevolazioni fiscali concesse mediante il regime non sono connesse ad investimenti specifici, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Esse costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri che le imprese interessate dovrebbero normalmente sostenere nel corso della propria attività di esportazione e devono pertanto essere considerate come aiuti di Stato al funzionamento connessi alle esportazioni. Conformemente alla prassi costante della Commissione, tali aiuti non sono considerati compatibili con il mercato comune.

(41)

La Commissione osserva inoltre che, anche qualora venisse accertato che il regime agevola lo sviluppo di talune attività economiche, quale l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con un conseguente aumento dei volumi degli scambi, la Commissione non è in grado di escludere che i relativi effetti sugli scambi intracomunitari avrebbero una portata contraria al comune interesse.

VI.   CONCLUSIONI

(42)

La Commissione conclude che le agevolazioni fiscali concesse mediante la misura in questione costituiscono un regime di aiuti di Stato al funzionamento, al quale non è applicabile alcuna delle previste deroghe e che è pertanto incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene inoltre che l’Italia abbia dato illegittimamente esecuzione alla misura in questione.

(43)

Qualora venga accertato che un aiuto di Stato illegittimamente concesso è incompatibile con il mercato comune, la conseguenza naturale è che l’aiuto deve essere recuperato presso i beneficiari. Attraverso il recupero dell’aiuto, viene ripristinata nella misura del possibile la posizione concorrenziale esistente prima dell’aiuto.

(44)

Anche se il presente procedimento è stato concluso prima della fine dell’esercizio fiscale nel quale il regime esplica i propri effetti, dunque prima che l’imposta dovuta dalla maggior parte dei beneficiari diventasse definitiva, la Commissione non può escludere che le imprese abbiano già beneficiato dell’aiuto in termini, ad esempio, di minori anticipi di imposta relativi all’esercizio fiscale in corso. La Commissione nota che, a seguito dell’avvio dell’indagine formale, le autorità italiane hanno pubblicamente avvertito i beneficiari potenziali del regime delle possibili conseguenze qualora la Commissione avesse constatato che la misura in questione costituiva aiuto incompatibile. La Commissione ritiene tuttavia necessario, per procedere al recupero degli aiuti eventualmente già messi a disposizione dei beneficiari, che l’Italia intimi ai potenziali beneficiari del regime, entro due mesi dalla presente decisione, di rimborsare gli aiuti, maggiorati di interessi, a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (9). In particolare, qualora l’aiuto sia già stato concesso mediante riduzione dei pagamenti delle imposte dovute per l’esercizio fiscale in corso, l’Italia deve riscuotere l’intera imposta dovuta con l’ultimo pagamento previsto per il 2004. In ogni caso, il recupero totale deve essere completato al più tardi alla fine del primo esercizio fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.

(45)

L’Italia deve fornire alla Commissione, utilizzando il questionario di cui all’allegato della presente decisione, l’elenco dei beneficiari interessati e specificare chiaramente le misure previste e quelle già adottate per un immediato ed effettivo recupero degli aiuti di Stato illegittimi. Entro due mesi dalla presente decisione devono anche essere trasmessi alla Commissione tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi (quali circolari, ordinanze di recupero ecc.).

(46)

La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e deve essere eseguita immediatamente, compreso il recupero degli aiuti concessi a norma del regime. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che tutti o una parte degli aiuti concessi in casi individuali vengano considerati compatibili, in particolare ai sensi dell’articolo 5, lettera b) del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali a favore di imprese partecipanti ad esposizioni all’estero, previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003, al quale l’Italia ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, è incompatibile con il mercato comune.

L’Italia sopprime il regime d’aiuti di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, illegittimamente messi a loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio, secondo le procedure previste dal diritto nazionale.

2.   Qualora l’aiuto sia già stato concesso mediante riduzione degli acconti d’imposta dovuti per l’esercizio fiscale in corso, l’Italia riscuote l’intera imposta dovuta con il conguaglio previsto per il 2004.

In tutti gli altri casi, l’Italia recupera l’imposta dovuta al più tardi alla fine del primo esercizio fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.

3.   Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi, decorrenti dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell’effettivo recupero e calcolati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004, articoli 9, 10 e 11.

Articolo 3

Nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della presente decisione l’Italia comunica alla Commissione, mediante il questionario di cui all’allegato, le misure adottate per conformarvisi.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma, l’Italia:

a)

intima a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 1 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi;

b)

presenta tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 221 del 3.9.2004, pag. 2.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione 2003.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Sentenza del 10 dicembre 1969 nelle cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione delle Comunità europee/Francia, Raccolta 1969, pag. 523; sentenza del 7 giugno 1988, nella causa 57/86, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1988, pag. 2855; sentenza del 15 luglio 2004, nella causa C-501/00, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2004, pag. I-6717.

(5)  Cfr. ad esempio, sentenza del Tribunale di primo grado, del 30 aprile 1998, nella causa T-214/95 Het Vleemse Gewest/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1998, pag. II-717.

(6)  Sentenza della Corte del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Belgio/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1990, pag. I-959.

(7)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 1.

(8)  Il testo contiene un errore materiale. La presente frase va letta come «Per quanto riguarda in particolare la partecipazione alle fiere espositive, il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese…». Il regolamento si trova a pag. 33 e non a pag. 1 della GU L 10 del 13.1.2001 come erroneamente riportato nella nota 7.

(9)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni concernenti l’esecuzione della decisione della Commissione relativa al regime di aiuti di Stato C 12/2004 — Italia — Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all’estero

1.   Numero totale di beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare

1.1.

Indicare dettagliatamente in che modo sarà calcolato l’ammontare dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari

Capitale

Interessi

1.2.

Ammontare totale dell’aiuto illegittimo da recuperare (equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …) concesso in base al regime.

1.3.

Numero totale di beneficiari dai quali deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime.

2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l’aiuto

2.1.

Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all’immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti.

2.2.

Data entro la quale sarà completato il recupero:

3.   Informazioni relative ai singoli beneficiari

Nella tabella allegata fornire i dati relativi a ciascun beneficiario presso il quale si deve recuperare l’aiuto concesso illegittimamente nel quadro del regime.

Identità del beneficiario

Ammontare dell’aiuto concesso illegittimamente (1)

Valuta: …

Importi rimborsati (2)

Valuta: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ammontare dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (in termini di equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …).

(2)  

(°)

Importi lordi rimborsati (compresi interessi).


21.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

relativa a un aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore dell’impresa di lavorazione della carne Greußener Salamifabrik GmbH

[notificata con il numero C(2005) 2725]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2005/920/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni ai sensi degli articoli sopra citati (1) e tenuto conto delle suddette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

La misura è stata notificata, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, con lettera del 6 novembre 1997. A quanto risulta, il beneficiario avrebbe già ricevuto in precedenza un aiuto analogo. La misura è stata pertanto registrata come aiuto non notificato. Con lettere del 4 febbraio 1998, del 10 giugno 1998 e del 4 febbraio 1999, la Germania ha trasmesso alla Commissione alcuni complementi d’informazione.

(2)

Con lettera del 7 giugno 1999 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi dell’aiuto in questione.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

(4)

Le osservazioni ricevute sono state trasmesse alla Germania, la quale è stata invitata ad esprimersi in merito. Le osservazioni della Germania sono quindi pervenute con lettera del 23 febbraio 2000.

(5)

Con lettera del 18 maggio 2005, pervenuta il 23 maggio 2005, la Germania ha chiesto alla Commissione di prendere una decisione in base alle informazioni in suo possesso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3).

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(6)

Il beneficiario, la Greußener Salamifabrik GmbH, era un’impresa di lavorazione della carne che produceva e commercializzava diversi tipi di salumi e di prodotti a base di carne. L’impresa non si occupava direttamente della macellazione degli animali, ma si limitava a trasformare la carne già macellata. Dalle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche risulta che il 1o ottobre 1999 è scattata, per l’impresa beneficiaria Greußener Salamifabrik GmbH, la procedura di insolvenza il cui esito non è stato comunicato alla Commissione. Sembrerebbe però che almeno gli impianti dell’impresa siano tuttora in attività con il nome «Greußener Salami- und Schinkenfabrik GmbH». Le osservazioni contenute nella presente decisione si riferiscono tuttavia all’impresa Greußener Salamifabrik GmbH, diventata poi insolvente.

(7)

Costanti diminuzioni del fatturato sono sfociate in una serie di perdite ed in flussi di tesoreria negativi dal 1995 in poi. Da un documento elaborato nel settembre 1996 dalla società di consulenza Dr. Zimmermann & Partner si desume che a quel momento la situazione dell’impresa relativamente ai flussi di tesoreria fosse estremamente critica. Il fatto che l’impresa versasse in difficoltà finanziarie è comunicato nella decisione della Commissione relativa all’avvio del procedimento (4) e non è stato contestato nel corso dell’indagine. È stato ritenuto indispensabile procedere ad una ristrutturazione della Greußener Salamifabrik e, per finanziarla, l’impresa è stata costretta a contrarre prestiti supplementari durante il quarto trimestre 1996 (ossia 375 000 DEM presso la Dresdner Bank AG e 725 000 DEM presso la Sparkasse Erfurt). La Thüringer Aufbaubank si è resa garante per entrambi i prestiti per una copertura pari all’80 %, ossia 880 000 DEM. In violazione del disposto della lettera SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989, trasmessa dalla Commissione agli Stati membri, tale garanzia non è stata notificata alla Commissione; essa è indicata di seguito come «aiuto n. 1».

(8)

L’8 gennaio 1997 la società Ergewa GmbH ha acquisito il 75 % delle quote dell’impresa beneficiaria. Il nuovo proprietario ha effettuato rettifiche di valore specifiche su crediti relativi ad esportazioni non garantite verso la Russia ed una svalutazione delle scorte per un importo complessivo di 1,2 milioni di DEM. L’operazione, accompagnata da un ulteriore calo delle vendite, si è tradotta in un peggioramento del bilancio che ha reso indispensabile una nuova ristrutturazione.

(9)

Nella sua lettera di notifica del 6 novembre 1997 la Germania ha spiegato che la Greußener Salamifabrik non aveva conseguito i propri obiettivi in materia di fatturato e di redditi per il 1997, che l’impresa era costantemente sull’orlo del fallimento e che, pertanto, si doveva concludere che essa non fosse più in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso nei confronti delle banche. Nell’agosto 1997, pertanto, la società di consulenza Schitag, Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG ha messo a punto un nuovo programma di risanamento per la Greußener Salamifabrik GmbH; tale programma prevedeva tre tipi di misure:

a)

risanamento della struttura finanziaria mediante:

parziale sgravio del debito dell’impresa tramite la rinunzia ai crediti,

conversione dei debiti bancari esistenti,

apporto di capitali da parte dei soci;

b)

elaborazione e attuazione di un nuovo programma di commercializzazione;

c)

misure di riduzione dei costi.

1.   Struttura finanziaria

(10)

Nell’ambito della ristrutturazione, la Sparkasse Erfurt ha rinunziato ad un credito di 1,7 milioni di DEM. In compenso, la garanzia precedentemente concessa dalla Thüringer Aufbaubank (una banca statale) per un prestito di 725 000 DEM (cfr. considerando 7) è stata parzialmente smobilizzata; 370 000 DEM (64 % dell’importo della garanzia) sono stati versati alla Sparkasse Erfurt nell’ambito della ristrutturazione. Inoltre, è stata parzialmente smobilizzata una garanzia che la Bürgschaftsbank Thüringen GmbH (una banca privata) aveva concesso nel 1993 per un prestito di 1 milione di DEM; 590 000 DEM (74 % dell’importo della garanzia) sono stati versati alla Sparkasse Erfurt.

(11)

Inoltre, la Dresdner Bank Erfurt ha rifinanziato un prestito di 2,5 milioni di DEM, in precedenza accordato dalla Sparkasse Erfurt. Ovviamente la Dresdner Bank ha concesso il prestito solo a condizione che la Thüringer Aufbaubank si portasse garante per l’80 % dell’importo.

(12)

La nuova garanzia di 2 milioni di DEM nonché il parziale smobilizzo (370 000 DEM) della precedente garanzia sono state notificate dalla Commissione con lettera del 6 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e conformemente alla lettera SG(89) D/4328, inviata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1989. Le due misure, considerate congiuntamente, sono indicate di seguito come «aiuto n. 2». Nella lettera del 4 febbraio 1999, poi in quella del 18 maggio 2005, le autorità tedesche hanno comunicato che la concessione della garanzia da parte della Thüringer Aufbaubank pari a 2 milioni di DEM era subordinata all’autorizzazione della Commissione.

(13)

Il prestito della Dresdner Bank Erfurt pari a 2,5 milioni di DEM è stato versato alla Greußener Salamifabrik GmbH.

(14)

Infine, la Ergewa GmbH, che deteneva il 75 % delle quote, ha concesso all’impresa un prestito subordinato pari a 1,5 milioni di DEM.

2.   Strategia commerciale

(15)

La strategia commerciale comprende i tre obiettivi seguenti: sviluppo dei prodotti, politica dei prodotti e promozione commerciale; in tal modo si dovrebbe ottenere, in linea di massima, un più deciso orientamento verso il mercato.

3.   Misure di riduzione dei costi

(16)

Le economie più facilmente realizzabili sono già state effettuate in occasione di una precedente ristrutturazione. Il programma di risanamento prevedeva tuttavia ulteriori riduzioni dei costi, segnatamente nei settori dei trasporti e del consumo di elettricità.

(17)

Dalle informazioni trasmesse alla Commissione si desume che l’attuazione congiunta di tali misure dovrebbe restituire vitalità all’impresa e ripristinarne la redditività. Per raggiungere questo scopo, tuttavia, il fatturato avrebbe dovuto passare da 6 845 000 DEM nel 1996 a 7 milioni di DEM nel 1998 e a 8 milioni di DEM nel 1999.

(18)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alle sopra citate misure a favore della Greußener Salamifabrik, che si riassumono come segue:

la garanzia dell’80 % della Thüringer Aufbaubank per due prestiti che ammontano complessivamente a 1,1 milioni di DEM nel dicembre 1996 (importo della garanzia: 880 000 DEM),

il parziale smobilizzo di una delle garanzie (370 000 DEM) nel corso della ristrutturazione/conversione del 1997,

la seconda garanzia dell’80 % concessa dalla Thüringer Aufbaubank per un prestito bancario di 2,5 milioni di DEM (importo della garanzia: 2 milioni di DEM) nel 1997.

(19)

Poiché le garanzie sono state concesse a favore di un’impresa che versava in difficoltà finanziarie, la Commissione ne deduce che l’elemento d’aiuto corrisponde, al momento della concessione, al 100 % dell’importo garantito, ossia 880 000 DEM nel 1996 e 2 milioni di DEM nel 1997, per un totale di 2,88 milioni di DEM.

(20)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito alle sopra citate misure, perché nutriva qualche dubbio circa la compatibilità delle medesime con la sua lettera SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989 relativa alle garanzie di Stato e con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994 e del 1997 (5). Per quanto riguarda gli orientamenti, la Commissione dubitava che la ristrutturazione potesse ripristinare la redditività dell’impresa, che fosse stato rispettato il principio secondo cui gli aiuti alla ristrutturazione debbono essere concessi una tantum e, infine, che fosse stato rispettato il requisito dell’attuazione integrale del piano di ristrutturazione.

(21)

Il fatto che l’aiuto n. 1 sia stato concesso sotto forma di garanzie di Stato significa che esso deve ottemperare alle condizioni definite nella lettera SG(89) D/4328, inviata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1989, nella quale la Commissione dichiarava di essere disposta ad accettare garanzie soltanto se il loro smobilizzo fosse contrattualmente vincolato a condizioni specifiche che potrebbero arrivare anche alla dichiarazione obbligatoria di bancarotta dell’impresa beneficiaria. Dalle informazioni trasmesse non risulta che lo smobilizzo delle garanzie in parola fosse vincolato a condizioni specifiche.

(22)

L’aiuto è stato concesso perché l’impresa versava in difficoltà finanziarie ed aveva bisogno di essere risanata. È stato quindi necessario considerarlo alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, vigenti al momento della concessione della garanzia. Per quanto riguarda l’aiuto n. 1, la Commissione non dispone di elementi che le consentano di valutare la compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti sopracitati. Quanto all’aiuto n. 2, è evidente che tre delle condizioni definite dagli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione non sono state rispettate. Pare che l’aiuto non sia sfociato in un ritorno alla redditività dell’impresa beneficiaria e che l’impresa abbia cercato di realizzare tale obiettivo tentando di risolvere i problemi attraverso l’espansione. Tuttavia, tale espansione potrebbe portare ad una distorsione ingiustificata della concorrenza. Infine, non era chiaro se il piano di ristrutturazione fosse stato attuato nella sua integralità o meno.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(23)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Kemper Fleischwarenfabrik (Nortrup), della Federazione delle industrie tedesche della carne (Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V.) (Bonn) nonché di un terzo interessato che desidera rimanere anonimo. Tutte e tre le parti hanno sostenuto che un aumento del fatturato sarebbe stato possibile soltanto mediante una diminuzione dei prezzi, cosa che però avrebbe danneggiato il settore. La Federazione delle industrie tedesche della carne ha osservato che, ogni anno, l’1 % delle imprese tedesche di lavorazione della carne è costretto a cessare la proprie attività. È stato sottolineato inoltre che in un simile mercato, fortemente concorrenziale, soltanto i migliori riescono a sopravvivere. Mantenendo artificialmente in vita un’impresa non si fa altro che ledere gli interessi del settore. Per di più, la strategia commerciale proposta è quella seguita da quasi tutte le imprese del settore. Secondo la Federazione, una strategia del genere richiede ingenti risorse che, però, non sono disponibili.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(24)

Oltre alle richieste di proroga dei termini per la risposta, la Germania ha comunicato le proprie osservazioni con le lettere del 22 luglio 1999, del 28 luglio 1999, del 6 agosto 1999 e del 23 febbraio 2000.

(25)

Nella prima lettera, la Germania ha fatto sapere che l’impresa era stata parzialmente riassorbita da un’altra.

(26)

Nella seconda lettera, la Germania ha annunciato l’intenzione di trasmettere il contratto di garanzia insieme alle condizioni per la costituzione di una garanzia, ha presentato il piano di ristrutturazione per il primo risanamento ed ha dichiarato di voler comunicare anche i risultati finanziari che ci si attendeva dopo la seconda ristrutturazione. Infine, la Germania ha dichiarato che avrebbe trasmesso informazioni complementari per spiegare perché, dopo il secondo risanamento, gli obiettivi di vendita non erano stati ancora raggiunti.

(27)

Nella lettera del 28 luglio 1999, la Germania ha segnalato inoltre che l’impresa non prevedeva di estendere la propria capacità produttiva, ma che intendeva invece continuare a produrre all’incirca gli stessi quantitativi prodotti in passato (1994-1995). I problemi dell’impresa sarebbero riconducibili a fattori esterni, quali i focolai di peste suina, il crollo del mercato russo e la crisi della BSE. Infine, essa ha fatto osservare quanto sia improbabile che l’aiuto sfoci in distorsioni della concorrenza visto che il beneficiario è una PMI la cui attività si limita alla Turingia.

(28)

Per quanto riguarda la terza lettera del 6 agosto 1999, la Germania vi ha accluso il contratto di garanzia e il progetto di ristrutturazione per il primo risanamento.

(29)

Nella lettera del 23 febbraio 2000, la Germania ha comunicato che la procedura di insolvenza nei confronti della Greußener Salamifabrik GmbH era scattata e che le banche avevano chiesto il rimborso delle loro linee di credito. È stata acclusa inoltre una lettera della principale banca dell’impresa, la Dresdner Bank, nella quale quest’ultima afferma che, ovviamente, i concorrenti si pronunceranno contro l’aiuto.

V.   VALUTAZIONE

(30)

Le misure di cui trattasi sono finalizzate a concedere un aiuto a favore di un’impresa di lavorazione della carne. Ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6), e ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (7), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE si applicano ai prodotti presi in considerazione dai suddetti regolamenti. Pertanto, i settori interessati dalla misura di aiuto sono soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

(31)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(32)

L’aiuto è stato concesso sotto forma di garanzie di Stato, grazie alle quali l’impresa beneficiaria ha potuto ottenere fondi che le hanno consentito di sopravvivere, anziché fallire oppure essere ristrutturata.

(33)

L’aiuto n. 1 è stato concesso nel 1996. Gli aiuti di Stato non notificati debbono essere valutati in base alla normativa in vigore al momento della loro concessione. La base giuridica per la valutazione delle garanzie di Stato nel 1996 era costituita dalla lettera SG(89) D/4328, inviata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1989, nella quale la Commissione spiegava che tutte le garanzie di Stato rientrano nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A ciò si aggiunge il fatto che, conformemente al punto 2.3 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (di seguito «orientamenti del 1994»), se le risorse vengono garantite dallo Stato ad un’impresa che versa in difficoltà finanziarie, è lecito ritenere che l’apporto finanziario si configuri come un aiuto di Stato. Come affermato al considerando 7, al momento della concessione dell’aiuto n. 1, l’impresa beneficiaria versava in difficoltà finanziarie. Conformemente al punto 2.1 degli orientamenti del 1994, fra i sintomi tipici di un’impresa in difficoltà vi sono il peggioramento della redditività, la diminuzione del fatturato e la riduzione del cash flow.

(34)

L’aiuto n. 2 è stato notificato nel 1997. Gli aiuti notificati debbono essere valutati in base alla normativa in vigore al momento della loro valutazione. Al punto 4.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (8) sono citate le quattro condizioni che devono essere soddisfatte affinché si possa considerare che le garanzie statali ad hoc non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Poiché la Germania ha spiegato chiaramente che, al momento della concessione della seconda garanzia, il mutuatario (ossia l’impresa Greußener Salamifabrik GmbH) doveva essere considerato come impresa in difficoltà (cfr. considerando 9), già la prima delle condizioni citate nella comunicazione non è soddisfatta.

(35)

La misura costituisce quindi un aiuto concesso grazie a risorse statali (per il tramite della Thüringer Aufbaubank).

(36)

Poiché le garanzie sono state concesse a favore di un’impresa che versa in difficoltà finanziarie, la Commissione presume che l’elemento di aiuto corrisponda al 100 % dell’importo garantito, ossia 880 000 DEM per la prima garanzia e 2 milioni di DEM per la seconda, per complessivi 2,88 milioni di DEM.

(37)

L’aiuto favorisce determinate imprese, nel caso in specie una sola, la Greußener Salamifabrik GmbH.

(38)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il rafforzamento della posizione di un’impresa grazie ad un aiuto di Stato indica generalmente una distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non usufruiscono di misure analoghe (9). La portata relativamente scarsa di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati (10).

(39)

Una misura incide sugli scambi tra Stati membri allorché essa ostacola le importazioni da altri Stati membri oppure facilita le esportazioni verso altri Stati membri. Il fattore determinante in questo caso è il fatto che gli scambi intercomunitari evolvono o minacciano di evolvere in modo diverso a causa della misura in questione.

(40)

I prodotti che beneficiano del regime di aiuto costituiscono oggetto di scambi tra Stati membri (11) e sono quindi esposti alla concorrenza. Di conseguenza, è lecito temere che gli scambi intracomunitari abbiano subito una diversa evoluzione a causa della misura.

(41)

La presente misura costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(42)

Al divieto di concedere aiuti di Stato, previsto dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, seguono, ai paragrafi 2 e 3, alcune deroghe.

(43)

Le condizioni relative alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, non sono rispettate a causa del tipo della misura di aiuto e del suo obiettivo. Va osservato inoltre che la Germania non ha invocato l’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 2.

(44)

All’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, sono elencati gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La loro compatibilità con il trattato deve essere valutata, oltre che dal punto di vista nazionale, anche dal punto di vista della Comunità. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, debbono essere interpretate in senso stretto.

(45)

Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, va osservato che l’impresa beneficiaria è ubicata in una regione la cui situazione economica, conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (12), può essere considerata, nell’insieme, estremamente sfavorevole rispetto al livello comunitario (prodotto interno lordo per abitante, valutato in termini di potere d’acquisto, inferiore al 75 % della media comunitaria). In base ai sopra citati orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (ed in base ad una precedente versione di detti orientamenti (13), le disposizioni relative alla concessione di aiuti di Stato nelle regioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, non sono applicabili al settore agricolo. Pertanto, l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, non può essere invocato per giustificare un aiuto alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti dell’allegato I.

(46)

Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, va osservato che la misura considerata non è destinata né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia della Germania.

(47)

Inoltre, la misura non è destinata né adatta a realizzare gli obiettivi definiti dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

(48)

Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, possono essere considerati dalla Commissione compatibili con il mercato comune, sempre che agevolino lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(49)

Generalmente, la Commissione valuterebbe la compatibilità degli aiuti alle imprese che versano in difficoltà finanziarie con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in base agli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (14) del 2004 (di seguito «orientamenti del 2004»). Tuttavia, conformemente ai punti 103 e 104 di detti orientamenti, la Commissione esamina gli aiuti notificati entro il 10 ottobre 2004, così come gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non notificati, concessi integralmente prima della pubblicazione degli orientamenti del 2004, sulla base degli orientamenti in vigore al momento della notifica ovvero della concessione dell’aiuto. L’aiuto n. 1 è stato concesso nel 1996 e l’aiuto n. 2 è stato notificato nel novembre 1997; all’epoca erano in vigore gli orientamenti del 1994. In base al punto 2.2 degli orientamenti del 1994, lo Stato membro interessato può, se lo desidera, continuare ad applicare ai beneficiari individuali, nel settore agricolo, le disposizioni specifiche previste dalla Commissione per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, applicabili prima dell’entrata in vigore dei medesimi orientamenti. La Germania non ha chiesto il ricorso a tale possibilità. La misura sarà pertanto valutata in base alle disposizioni degli orientamenti del 1994.

(50)

L’aiuto n. 1 riguarda una garanzia di Stato dell’80 %, relativa a prestiti pari ad un importo di 1,1 milioni di DEM. La Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, per i seguenti motivi:

non è stato possibile stabilire con sicurezza se la garanzia fosse conforme alle condizioni specifiche applicabili alle garanzie di Stato,

non esisteva alcun piano di ristrutturazione (piano di risanamento) che dimostrasse la compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(51)

Le autorità tedesche hanno inviato una copia del contratto di garanzia; ora, in base a tale contratto, la garanzia può essere smobilizzata unicamente se l’impresa beneficiaria versa in difficoltà finanziarie (ad esempio procedimento fallimentare) e se il prestito garantito non può essere ammortizzato mediante la vendita di altri beni dell’impresa. La condizione citata nella lettera SG(89) D/4328, inviata dalla Commissione agli Stati membri il 5 aprile 1989 (15), è stata quindi rispettata. Ciò significa che la garanzia era conforme alle condizioni specifiche applicabili alle garanzie di Stato.

(52)

Poiché al momento della concessione della garanzia l’impresa beneficiaria (la Greußener Salamifabrik GmbH) andava considerata come un’impresa in difficoltà, l’aiuto deve essere esaminato alla luce delle disposizioni comunitarie, previste per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, in vigore al momento della concessione della garanzia (cfr. considerando 49). La garanzia è stata concessa nel contesto del risanamento dell’impresa beneficiaria.

(53)

Le autorità tedesche hanno trasmesso una relazione elaborata dalla società Dr. Zimmermann & Partner il 9 settembre 1996. Dalle informazioni fornite dalla Germania risulta trattarsi, in tale relazione, del piano di risanamento che era stato presentato al momento della concessione del primo aiuto di Stato. La relazione, tuttavia, è inadeguata come progetto di risanamento per due ragioni: il suo statuto non è chiaro e nel documento non v’è traccia di alcuna ristrutturazione.

(54)

Sembra piuttosto che la relazione consista in una descrizione dell’impresa alla data del 9 settembre 1996. Dal documento risulta che le difficoltà dell’impresa fossero dovute alla crisi della BSE ed al crollo dei mercati di esportazione verso l’Europa orientale. Nella relazione sono visibili alcune cifre modificate a mano, presumibilmente in data successiva. Lo statuto di tali correzioni non è chiaro e non si desume chiaramente nemmeno se il piano sia stato accettato o meno dai proprietari dell’impresa.

(55)

La relazione fornisce indicazioni relative alla struttura dei costi dell’impresa ed alle sue necessità in termini di capitali nel settembre 1996. Fatta eccezione per una descrizione del rafforzamento della gestione esistente, non si spiega in che modo l’impresa debba essere ristrutturata. Se, al momento della sua elaborazione, la relazione era stata ideata come piano di ristrutturazione (il che è poco chiaro), se ne poteva dedurre che l’impresa fosse in grado di superare le proprie difficoltà attraverso l’espansione e senza ricorrere ad una ristrutturazione.

(56)

In base agli orientamenti del 1994 un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’aiuto deve ripristinare la redditività dell’impresa;

b)

debbono essere evitate distorsioni indebite della concorrenza;

c)

l’importo dell’aiuto deve essere proporzionato ai costi ed ai benefici della ristrutturazione; e

d)

l’attuazione del piano di ristrutturazione è controllata tramite relazioni da presentare annualmente.

(57)

Stando alla relazione della società Dr. Zimmermann & Partner, il fatturato dell’impresa beneficiaria ha subito una costante flessione dal 1994 in poi, ma avrebbe subito un incremento l’anno successivo. La relazione, tuttavia, non fornisce alcuna spiegazione per tale previsto sviluppo sebbene il ripristino della redditività ne dipendesse. Al punto 3.2.2.i) degli orientamenti del 1994 si legge che «il miglioramento della redditività dell’impresa […] deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interno contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali incrementi dei prezzi […], solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute». Poiché tale condizione non è soddisfatta, la Commissione non crede che l’aiuto concesso sotto forma di garanzia si traduca in un ripristino della redditività.

(58)

La redditività dovrebbe essere ripristinata grazie ad un aumento del fatturato. Sebbene sia manifestamente impossibile ottenere tale aumento mantenendo l’attuale capacità produttiva, sarebbe stato possibile ripristinare la redditività soltanto se le imprese concorrenti avessero perduto quote di mercato (se il mercato fosse stabile, come constata la relazione sulla «ristrutturazione», la domanda diminuirebbe). La Commissione giunge pertanto alla conclusione che l’aiuto non consente di evitare indebite distorsioni della concorrenza, dal momento che il ripristino della redditività sembra aver danneggiato le imprese concorrenti.

(59)

È difficile stabilire se l’esigenza di proporzionalità costi/benefici della ristrutturazione sia soddisfatta o meno. In linea di massima, dalle imprese che usufruiscono di aiuti ci si attende un contributo significativo alla ristrutturazione tramite risorse proprie oppure fonti di finanziamento commerciali esterne. Dalla relazione della società Dr. Zimmermann & Partner si desume che il proprietario debba apportare nuovi capitali all’impresa, ma non risulta chiaro se ciò sia effettivamente accaduto. Pertanto, la Commissione non può concludere che l’aiuto è conforme, su questo punto, ai succitati orientamenti del 1994.

(60)

Infine, non è chiaro in che modo la «ristrutturazione» debba essere controllata. Pertanto, anche tale condizione, citata negli orientamenti, non è rispettata.

(61)

La Greußener Salamifabrik GmbH risponde ai criteri per essere classificata come piccola o media impresa (PMI). In virtù del punto 3.2.4 degli orientamenti del 1994, nel caso degli aiuti concessi alle piccole e medie imprese, la Commissione assumerà una posizione meno restrittiva rispetto a quella assunta nel caso degli aiuti erogati alle grandi imprese, poiché gli aiuti alle PMI incidono tendenzialmente sugli scambi in misura minore rispetto a quelli destinati alle grandi imprese. L’applicazione di misure meno severe per gli aiuti alla ristrutturazione erogati alle PMI, tuttavia, riguarda soprattutto l’obbligo di riduzione di capacità nei settori economici caratterizzati da eccessi di capacità strutturali e l’obbligo di presentare relazioni. Fatta salva la posizione meno restrittiva nei confronti delle PMI, era già stato constatato che l’aiuto non si traduce nel ripristino della redditività dell’impresa beneficiaria (cfr. considerando 57) e che esso provoca indebite distorsioni della concorrenza.

(62)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione considera incompatibile con gli articoli 87 e 88 del trattato CE il primo aiuto erogato alla Greußener Salamifabrik GmbH sotto forma di garanzie di Stato per un importo massimo di 880 000 DEM. Occorre quindi recuperare l’aiuto, concesso illegalmente ed incompatibile con il trattato.

(63)

Il secondo aiuto riguarda il parziale smobilizzo e il versamento di 370 000 DEM alla Sparkasse Erfurt a titolo della prima garanzia nell’ambito della conversione/ristrutturazione del 1997 nonché la garanzia di Stato destinata a coprire l’80 % di un prestito di 2,5 milioni di DEM, concesso nel 1997 dalla Dresdner Bank.

(64)

Poiché, come è stato illustrato al considerando 62, la prima garanzia di Stato costituisce un aiuto incompatibile con gli articoli 87 e 88 del trattato CE, concesso illegalmente alla Greußener Salamifabrik GmbH, le constatazioni fatte valgono anche per il parziale smobilizzo della prima garanzia nell’ambito del secondo piano di ristrutturazione.

(65)

La garanzia di Stato dell’80 % destinata a coprire un prestito di 2,5 milioni di DEM deve essere valutata in base alle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (cfr. considerando 34). Dalle condizioni generali in materia di garanzie applicate dalla Thüringer Aufbaubank, fornite alla Commissione, si desume che la garanzia può essere smobilizzata soltanto se l’impresa beneficiaria versa in difficoltà finanziarie (procedimento fallimentare, ecc.) e se il prestito garantito non può essere estinto ricorrendo alla vendita di altri beni dell’impresa (cfr. anche il considerando 51). Le condizioni specifiche previste dal punto 5.3 della sopra citata comunicazione della Commissione sono quindi soddisfatte.

(66)

Conformemente al numero 2.1 degli orientamenti del 1994, i sintomi tipici di un’impresa in difficoltà sono un peggioramento della redditività, un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash flow, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi ed un basso valore del capitale netto.

(67)

Poiché la Germania aveva dichiarato chiaramente che l’impresa si trovava in costante pericolo di insolvenza, è stato constatato che, al momento della concessione della garanzia, la Greußener Salamifabrik GmbH era un’impresa in difficoltà (cfr. considerando 9 e 34). Pertanto, l’aiuto deve essere esaminato alla luce delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Come indicato al considerando 49, si tratta degli orientamenti del 1994. La Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, perché non era più sicura che, nel caso dell’aiuto in questione, fossero rispettate le seguenti condizioni stabilite dagli orientamenti del 1994:

a)

l’aiuto alla ristrutturazione deve essere concesso una tantum;

b)

l’aiuto deve permettere di ripristinare la redditività dell’impresa;

c)

l’aiuto non deve causare indebite distorsioni della concorrenza;

d)

l’attuazione del piano di ristrutturazione deve essere controllata tramite la presentazione di relazioni annuali.

(68)

In virtù del punto 3.2.2.i) degli orientamenti del 1994, gli aiuti alla ristrutturazione debbono essere concessi, in linea di massima, solo una tantum. Le autorità tedesche non si sono pronunciate su questo punto.

(69)

Il fatto che un altro aiuto sia stato concesso nell’ambito di una seconda ristrutturazione viola il principio secondo cui gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi solo una tantum.

(70)

La Commissione dubita che il piano di ristrutturazione, presentato per giustificare il secondo aiuto alla ristrutturazione (sotto forma della seconda garanzia), consenta di ripristinare la redditività dell’impresa. A tal fine sarebbe stato necessario un aumento significativo del fatturato. Ora, pare improbabile che ciò si sia verificato, tanto più che le prime previsioni, al momento dell’avvio del procedimento, si erano rivelate eccessivamente ottimistiche. Le autorità tedesche non hanno fornito alcuna giustificazione né spiegazione per le previsioni comunicate in merito al fatturato. Pertanto, la Commissione continua a nutrire dubbi circa il rispetto della condizione secondo cui il piano di ristrutturazione deve sfociare in un ripristino della redditività dell’impresa.

(71)

Per quanto riguarda il criterio secondo cui le indebite distorsioni di concorrenza siano da evitare, la Germania ha invocato due argomenti: in primo luogo, l’impresa interessata sarebbe troppo piccola per provocare distorsioni della concorrenza o per incidere sugli scambi tra Stati membri; in secondo luogo, l’impresa non amplierebbe la propria capacità produttiva, ma si limiterebbe semplicemente a sfruttare più razionalmente le capacità esistenti.

(72)

Il primo argomento è respinto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. considerando 38). Per quanto riguarda il secondo argomento, giova osservare che, conformemente al punto 3.2.2.ii) degli orientamenti del 1994, la Commissione esige una riduzione di capacità soltanto in caso di sovracapacità produttiva strutturale all’interno della Comunità. Al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione aveva constatato che non esisteva alcuna sovracapacità nel settore in questione. La Commissione si è chiesta tuttavia in che modo la misura potesse essere considerata di comune interesse, se essa era finalizzata ad aumentare la produzione e se gli aumenti della produzione sfociavano automaticamente in una riduzione delle quote di mercato delle imprese concorrenti.

(73)

Le autorità tedesche non hanno mai spiegato in che modo la maggiore produzione potesse essere assorbita dal mercato senza ripercuotersi negativamente sulle imprese concorrenti né hanno fornito alcuna indicazione circa il rapporto fra i vantaggi per l’impresa interessata ed i costi per il settore considerato nel suo insieme. Pertanto, la Commissione non è in grado di giudicare se l’aiuto consenta di evitare indebite distorsioni della concorrenza o meno.

(74)

Le autorità tedesche non hanno trasmesso alcuna informazione in merito al controllo dell’attuazione del piano di ristrutturazione.

(75)

L’8 gennaio 1997 la società Ergewa GmbH ha acquisito il 75 % delle quote dell’impresa beneficiaria. È difficile dire se la Ergewa possa essere classificata come PMI conformemente agli orientamenti del 1994 e se l’acquisizione abbia modificato lo statuto della Greußener Salamifabrik GmbH, visto che la Ergewa detiene oltre il 25 % delle quote di quest’ultima. Anche se si assume una posizione meno restrittiva per quanto riguarda la valutazione degli aiuti alla ristrutturazione concessi alle PMI (punto 3.2.4 degli orientamenti del 1994), si constata, come indicato al considerando 72, che non esiste alcuna sovracapacità nel settore e che la scarsità di informazioni non ha consentito di effettuare una valutazione dei requisiti relativi al controllo. Il fatto che probabilmente anche nel 1997 l’impresa beneficiaria avrebbe potuto essere ancora classificata come PMI, quindi, non cambia nulla nella valutazione del presente aiuto.

(76)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ritiene che il secondo aiuto, erogato alla Greußener Salamifabrik GmbH sotto forma di garanzia di Stato per un importo massimo di 2 milioni di DEM, è incompatibile con gli articoli 87 e 88 del trattato CE. Le autorità tedesche hanno comunicato, con lettera del 4 febbraio 1999, quindi con lettera del 18 maggio 2005, che la garanzia era stata concessa con l’accordo previo della Commissione. Poiché non è stato effettuato alcun pagamento nell’ambito di tale garanzia, non è necessario procedere al recupero del suddetto aiuto incompatibile con il trattato.

VI.   CONCLUSIONE

(77)

La Commissione constata che gli aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie di Stato pari a 880 000 DEM (aiuto n. 1) e a 2 milioni di DEM (aiuto n. 2) (ossia un totale di 2,88 milioni di DEM) per prestiti rispettivamente di 1,1 milioni di DEM e di 2,5 milioni di DEM (ossia un totale di 3,6 milioni di DEM), non sono compatibili con il mercato comune.

(78)

Qualsiasi aiuto concesso illegalmente ed incompatibile con il trattato deve essere rimborsato. La Commissione constata che il procedimento fallimentare nei confronti della Greußener Salamifabrik GmbH è scattato il 1o ottobre 1999. Poiché la Commissione non sa se il procedimento fallimentare abbia posto fine all’esistenza dell’impresa, è possibile che il rimborso permanga appropriato.

(79)

La Commissione fa osservare alle autorità tedesche che, conformemente ai punti 6.4 e 6.5 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, la questione relativa all’incidenza dell’illegittimità dell’aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda l’adempimento dei contratti di garanzia e, nell’ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto, secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto concesso dalla Germania nel 1996 alla Greußener Salamifabrik GmbH sotto forma di una garanzia pari a 880 000 DEM è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   La Germania adotterà tutte le misure necessarie per chiedere al beneficiario la restituzione degli importi versati a titolo della garanzia di cui all’articolo 1.

2.   La restituzione dell’aiuto sarà effettuata immediatamente e in conformità delle procedure nazionali, nella misura in cui esse permettono l’esecuzione effettiva e immediata della decisione. Gli importi da restituire includono gli interessi a decorrere dalla data alla quale il beneficiario ha percepito l’aiuto illegale fino alla data del rimborso effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

L’aiuto che la Germania intendeva concedere a favore della Greußener Salamifabrik GmbH sotto forma di una garanzia di 2 milioni di DEM è incompatibile con il mercato comune.

Di conseguenza, l’aiuto non può essere concesso.

Articolo 4

La Germania comunicherà alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che essa ha adottato per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 238 del 21.8.1999, pag. 15.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12, e GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(7)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(8)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

(9)  Sentenza del 17 settembre 1980, causa C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, punti 11 e 12, Raccolta 1980, pag. 2671.

(10)  Sentenza del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, punto 43, Raccolta 1990, pag. I-959, e sentenza del 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, punti 40-42, Raccolta 1994, pag. I-4103.

(11)  Nel settore della carne gli scambi intracomunitari sono considerevoli. Nel 1996 circa 8 milioni di tonnellate di carne (peso delle carcasse) sono state oggetto di scambi all’interno dell’UE. Ciò rappresenta circa il 23 % della produzione complessiva di carne nel 1996 (fonte: Eurostat).

(12)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(13)  GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.

(14)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(15)  Questa lettera è stata sostituita dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14).


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

21.12.2005   

IT

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L 335/57


DECISIONE EUPOL KINSHASA/2/2005 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 22 novembre 2005

che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'UE a Kinshasa (RDC), EUPOL Kinshasa

(2005/921/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista l'azione comune 2004/847/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 dicembre 2004, il Comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione EUPOL Kinshasa/1/2004 (2) che nomina il sig. Adílio Custódio capo della missione EUPOL Kinshasa.

(2)

La suddetta decisione giunge a scadenza il 31 dicembre 2005.

(3)

Il 7 novembre 2005, il Consiglio ha convenuto di prorogare la missione EUPOL Kinshasa di altri 12 mesi.

(4)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto di prorogare il mandato del sig. Adílio Custódio quale capo della missione EUPOL Kinshasa fino al termine della missione stessa.

(5)

Il mandato del capo della missione EUPOL Kinshasa dovrebbe pertanto essere prorogato fino al termine della missione stessa,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Adílio Custódio quale capo della missione EUPOL Kinshasa è prorogato fino al termine della missione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al termine della missione EUPOL Kinshasa.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2005.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

J. KING


(1)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30.

(2)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 61.


21.12.2005   

IT

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L 335/58


DECISIONE EUPM/1/2005 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 25 novembre 2005

relativa alla nomina del capomissione responsabile della polizia della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(2005/922/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2005/824/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2005, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 1, dell’azione comune 2005/824/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, un capomissione/responsabile della polizia.

(2)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina del sig. Vincenzo Coppola,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Vincenzo Coppola è nominato capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal giorno in cui la missione ha inizio. Fino a tale data egli esercita la funzione di capo del gruppo di pianificazione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell’adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2005.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

J. KING


(1)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 55.


Rettifiche

21.12.2005   

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L 335/59


Rettifica del regolamento (CE) n. 2084/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 333 del 20 dicembre 2005 )

A pagina 30, articolo 1, nel trattino:

anziché:

«—

34 t originarie del Botswana»,

leggi:

«—

34,1 t originarie del Botswana».