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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48° anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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* |
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* |
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* |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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* |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2059/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
49,3 |
|
204 |
55,1 |
|
|
212 |
92,7 |
|
|
999 |
65,7 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
106,5 |
|
204 |
60,2 |
|
|
628 |
155,5 |
|
|
999 |
107,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
131,8 |
|
204 |
113,3 |
|
|
999 |
122,6 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
64,3 |
|
204 |
45,9 |
|
|
999 |
55,1 |
|
|
0805 20 10 |
052 |
63,2 |
|
204 |
58,8 |
|
|
999 |
61,0 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
73,5 |
|
220 |
34,8 |
|
|
400 |
80,1 |
|
|
464 |
143,2 |
|
|
624 |
90,4 |
|
|
999 |
84,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
59,6 |
|
999 |
59,6 |
|
|
0808 10 80 |
096 |
18,3 |
|
400 |
94,6 |
|
|
404 |
98,3 |
|
|
720 |
66,9 |
|
|
999 |
69,5 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
138,4 |
|
400 |
119,3 |
|
|
404 |
53,1 |
|
|
720 |
63,7 |
|
|
999 |
93,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2060/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 530 000 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco. |
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(3) |
La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 102 272 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania. |
|
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1065/2005. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 632 272 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1), gli Stati Uniti e la Svizzera.
(*1) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1868/2005 (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 5).
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2061/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 176a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 176a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 176a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
||||||
|
Formula |
A |
B |
||||
|
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
|
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
206 |
210 |
— |
— |
|
Concentrato |
204,1 |
— |
— |
— |
||
|
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
79 |
79 |
— |
— |
|
|
Concentrato |
79 |
— |
— |
— |
||
|
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2062/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 176a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 176a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 176a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
|||||
|
Formula |
A |
B |
|||
|
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
|
Importo massimo dell'aiuto |
Burro ≥ 82 % |
39 |
35 |
— |
35 |
|
Burro < 82 % |
— |
34,1 |
— |
34 |
|
|
Burro concentrato |
46,5 |
42,6 |
46,5 |
42 |
|
|
Crema |
— |
— |
19 |
15 |
|
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
43 |
— |
— |
— |
|
Burro concentrato |
51 |
— |
51 |
— |
|
|
Crema |
— |
— |
21 |
— |
|
|
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2063/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 348a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione. |
|
(2) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 348a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:
|
45,5 EUR/100 kg, |
||
|
50 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
|
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2064/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
relativo alla 95a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. |
|
(3) |
L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per quanto concerne la 95a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13 dicembre 2005, non è dato alcun seguito alla gara.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
|
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2065/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 32a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
|
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 32a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 dicembre 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 256,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2066/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 31a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
|
(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 31a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 dicembre 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 185,50 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2067/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), l’articolo 6, paragrafo 2, lettera i), e l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa una serie di norme sulle modalità da seguire per eliminare e usare sottoprodotti di origine animale e la possibilità di ricorrere a modi diversi per eliminare e usare i sottoprodotti di origine animale, che dovranno essere approvati previa consultazione del competente comitato scientifico. |
|
(2) |
In base ai pareri espressi dal comitato scientifico direttivo e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione ha finora approvato, dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), cinque procedimenti come modalità alternative per eliminare o usare i sottoprodotti di origine animale. |
|
(3) |
In base a ulteriori informazioni presentate da richiedenti dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (3), l’EFSA ha espresso il 22 aprile 2004 un parere sulla combustione di sego in una caldaia e il 2 giugno 2004 sulla produzione di biodiesel considerandoli modi sicuri per eliminare materiali della categoria 1. |
|
(4) |
Secondo tale valutazione dell’EFSA, anche il biodiesel può essere considerato un modo sicuro di eliminare e usare il materiale di categoria 1. Il regolamento (CE) n. 92/2005 va dunque modificato per accogliere tale ulteriore valutazione. |
|
(5) |
L’EFSA ritiene inoltre che la combustione di sego in una caldaia possa essere considerata un modo sicuro per eliminare e usare sottoprodotti d’origine animale. In un’altra modifica apportata al regolamento esiste perciò un riflesso delle condizioni alle quali tale processo è considerato sicuro. Il grasso, trattato secondo i parametri del processo, deve poter essere spostato verso altri impianti di combustione per evitare problemi di stoccaggio con materiali di risulta dei medesimi. I prodotti destinati alla combustione e all’alimentazione umana e animale vanno tenuti rigorosamente separati. |
|
(6) |
Il progresso tecnologico ha permesso di sviluppare numerosi nuovi parametri di processo per le fasi finali della produzione di biodiesel e per la combustione di sego in una caldaia. Se in precedenza è stato applicato uno dei metodi di lavorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, le autorità competenti di Stati membri dovranno poter approvare tali parametri di processo modificati. |
|
(7) |
L’approvazione e l’applicazione di siffatti processi alternativi deve avvenire facendo salve altre norme comunitarie applicabili, come la legislazione ambientale. Si possono perciò sopprimere i requisiti dei sistemi di pulizia del gas nell’idrolisi alcalina e la produzione di biodiesel. |
|
(8) |
Per facilitarne l’uso come combustibile alternativo e data la sicurezza del suo processo di produzione, il biodiesel non va marcato in modo permanente. |
|
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue.
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1) |
Nell’articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue: «1. Il processo d’idrolisi alcalina definito nell’allegato I e il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione definito nell’allegato III, di produzione di biodiesel definito nell’allegato IV e di combustione in una caldaia di grasso animale definito nell’allegato VI, sono approvati e possono essere autorizzati dall’autorità competente per trattare ed eliminare materiali della categoria 1. 2. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo per la fase del processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, punto 1, lettera b), paragrafo i), e per la fase del processo di combustione di grasso animale in una caldaia di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i), se essi danno una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali.» |
|
2) |
L’articolo 2 è sostituito da quanto segue: «Articolo 2 I processi di idrolisi alcalina, di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione, di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione, di produzione di biodiesel, di gassificazione Brookes e di combustione di grasso animale in una caldaia, definiti rispettivamente negli allegati da I a VI sono approvati e possono essere autorizzati dall’autorità competente per trattare e usare o eliminare materiali di categoria 2 o 3. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo per la fase del processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, punto 1, lettera b), paragrafo i), e per la fase del processo di combustione di grasso animale in una caldaia di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i), se essi danno una riduzione equivalente dei rischi per la salute umana e animale.» |
|
3) |
Nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione «allegati da I a V» è sostituita da «allegati da I a VI». |
|
4) |
L’articolo 4 è modificato come segue:
|
|
5) |
Gli allegati I, III e IV sono modificati in conformità all’allegato del presente regolamento e viene aggiunto l’allegato VI. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
ALLEGATO
Gli allegati al regolamento (CE) n. 92/2005 sono modificati come segue.
|
1) |
Nell’allegato I, viene cancellato il punto 3, lettera b). |
|
2) |
Nell’allegato III, il punto 2, lettera b), è sostituito da quanto segue:
|
|
3) |
Nell’allegato IV, il punto 1 è modificato come segue:
|
|
4) |
Viene aggiunto il seguente allegato VI: «ALLEGATO VI Processo di combustione di grasso animale in una caldaia
|
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2068/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1982/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1982/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1982/2005 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1982/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 15 dicembre 2005 sono rilasciati a concorrenza del 2,362 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1982/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 15 dicembre 2005 sono rilasciati a concorrenza dello 0,639 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Esso si applica fino al 31 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2069/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1981/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1981/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1981/2005 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1981/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 15 dicembre 2005 sono rilasciati a concorrenza dell’8,407 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1981/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 15 dicembre 2005 sono rilasciati a concorrenza del 15,625 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Esso si applica fino al 31 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2070/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1837/2005 della Commissione (3). |
|
(2) |
L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n. 1837/2005 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a diminuire le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/2003, e soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 (4), fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1837/2005 sono modificate conformemente agli importi ripresi nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 27.
(4) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||
|
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,27 |
|||||||||||||||
|
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
63,34 |
|||||||||||||||
|
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,27 |
|||||||||||||||
|
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
56,30 |
|||||||||||||||
|
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
45,75 |
|||||||||||||||
|
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
52,79 |
|||||||||||||||
|
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
40,47 |
|||||||||||||||
|
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
8,80 |
|||||||||||||||
|
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
56,30 |
|||||||||||||||
|
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
56,30 |
|||||||||||||||
|
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
56,30 |
|||||||||||||||
|
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
56,30 |
|||||||||||||||
|
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
55,16 |
|||||||||||||||
|
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
55,16 |
|||||||||||||||
|
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
55,16 |
|||||||||||||||
|
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
57,80 |
|||||||||||||||
|
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
40,12 |
|||||||||||||||
|
2106 90 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
42,23 |
|||||||||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
||||||||||||||||||
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2071/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 novembre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1925/2005 della Commissione (3). |
|
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1925/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1925/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 dicembre 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (*1)
|
(EUR/100 kg) |
|||
|
Codice NC |
Descrizione dei prodotti (1) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
|
– negli altri casi: |
|
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2) |
— |
— |
|
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
|
1002 00 00 |
segala |
— |
— |
|
1003 00 90 |
orzo |
|
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
|
1004 00 00 |
avena |
— |
— |
|
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
|
– amido |
|
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2) |
2,707 |
2,707 |
|
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
1,866 |
1,866 |
|
|
– – negli altri casi |
3,519 |
3,519 |
|
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 (4): |
|
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2) |
1,827 |
1,827 |
|
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
1,400 |
1,400 |
|
|
– – negli altri casi |
2,639 |
2,639 |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
1,866 |
1,866 |
|
|
– altri (incluso allo stato naturale) |
3,519 |
3,519 |
|
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |
|
|
|
|
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2) |
2,153 |
2,153 |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
1,866 |
1,866 |
|
|
– negli altri casi |
3,519 |
3,519 |
|
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
|
– a grani medi |
— |
— |
|
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
|
1006 40 00 |
Rotture |
— |
— |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina |
— |
— |
(*1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
(1) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
(2) Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50 .
(3) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(4) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
|
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2072/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 14, 15 e 16 dicembre 2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10 , 1102 20 90 , 1103 13 10 , 1103 13 90 , 1104 23 10 , 1108 12 00 , 1108 13 00 , 1702 30 51 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 14, 15 e 16 dicembre 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).
|
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/24 |
DIRETTIVA 2005/91/CE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2005
che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2003/90/CE della Commissione (2) è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà, la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV). |
|
(2) |
L’UCVV ha nel frattempo emanato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2003/90/CE. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Per gli esami iniziati prima del 1o aprile 2006 gli Stati membri possono decidere di applicare il testo della direttiva 2003/90/CE vigente prima della modifica apportata dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco delle specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UCVV
|
Specie elencate nel catalogo comune |
Protocollo dell’UCVV |
|
Pisello da foraggio |
Pisello, TP 7/1 del 6.11.2003 |
|
Colza |
Colza, TP 36/1 del 25.3.2004 |
|
Girasole |
Girasole, TP 81/1 del 31.10.2002 |
|
Avena |
Avena, TP 20/1 del 6.11.2003 |
|
Orzo |
Orzo, TP 19/2 del 6.11.2003 |
|
Riso |
Riso, TP 16/1 del 18.11.2004 |
|
Segale |
Segale, TP 58/1 del 31.10.2002 |
|
Triticale |
Triticale, TP 121/1 del 6.11.2003 |
|
Frumento |
Frumento, TP 3/3 del 6.11.2003 |
|
Frumento duro |
Frumento duro, TP 120/2 del 6.11.2003 |
|
Granturco |
Granturco, TP 2/2 del 15.11.2001 |
|
Patata |
Patata, TP 23/1 del 27.3.2002 |
Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.eu.int).
«ALLEGATO II
Elenco delle specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UPOV
|
Specie elencate nel catalogo comune |
Linee direttrici dell’UPOV |
|
Barbabietola da foraggio |
Barbabietola da foraggio, linea direttrice TG/150/3 del 4.11.1994 |
|
Agrostide canina |
Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990 |
|
Agrostide gigantea |
Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990 |
|
Agrostide stolonifera |
Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990 |
|
Agrostide tenue |
Agrostide, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990 |
|
Bromo |
Bromo, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001 |
|
Bromo dell’Alaska |
Bromo dell’Alaska, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001 |
|
Dactilis o pannocchina |
Dactilis o pannocchina, linea direttrice TG/31/8 del 17.4.2002 |
|
Festuca arundinacea |
Festuca arundinacea, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002 |
|
Festuca ovina |
Festuca ovina, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980 |
|
Festuca dei prati |
Festuca dei prati, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002 |
|
Festuca rossa |
Festuca rossa, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980 |
|
Loglio d’Italia |
Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990 |
|
Loglio inglese |
Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990 |
|
Loglio ibrido |
Loglio, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990 |
|
Fleolo |
Fleolo, linea direttrice TG/34/6 del 7.11.1984 |
|
Fienarola |
Gramigna dei prati del Kentucky, linea direttrice TG/33/6 del 12.10.1990 |
|
Lupino bianco |
Lupino bianco, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004 |
|
Lupino azzurro |
Lupino azzurro, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004 |
|
Lupino giallo |
Lupino giallo, linea direttrice TG/66/4 del 31.3.2004 |
|
Erba medica |
Erba medica, linea direttrice TG/6/5 del 6.4.2005 |
|
Trifoglio violetto |
Trifoglio violetto, linea direttrice TG/5/7 del 4.4.2001 |
|
Trifoglio bianco |
Trifoglio bianco, linea direttrice TG/38/7 del 9.4.2003 |
|
Favino |
Favino, linea direttrice TG/8/6 del 17.4.2002 |
|
Veccia comune |
Veccia comune, linea direttrice TG/32/6 del 21.10.1988 |
|
Navone |
Navone, linea direttrice TG/89/6 del 4.4.2001 |
|
Rafano oleifero |
Rafano oleifero, linea direttrice TG/178/3 del 4.4.2001 |
|
Arachide |
Arachide, linea direttrice TG/93/3 del 13.11.1985 |
|
Ravizzone |
Ravizzone, linea direttrice TG/185/3 del 17.4.2002 |
|
Cartamo |
Cartamo, linea direttrice TG/134/3 del 12.10.1990 |
|
Cotone |
Cotone, linea direttrice TG/88/6 del 4.4.2001 |
|
Lino |
Lino, linea direttrice TG/57/6 del 20.10.1995 |
|
Papavero |
Papavero, linea direttrice TG/166/3 del 24.3.1999 |
|
Senape bianca |
Senape bianca, linea direttrice TG/179/3 del 4.4.2001 |
|
Semi di soia |
Soia, linea direttrice TG/80/6 dell’1.4.1998 |
|
Sorgo |
Sorgo, linea direttrice TG/122/3 del 6.10.1989 |
Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2005
che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Confederazione svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2005/910/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 30,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe alla stessa direttiva. |
|
(2) |
Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 21 ottobre 2004, la Repubblica federale di Germania (di seguito «Germania») ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Confederazione svizzera (di seguito «Svizzera») un accordo relativo al rinnovamento e alla successiva manutenzione di un ponte di confine esistente sul Wutach tra Stühlingen (Baden-Württemberg, Germania) e Oberwiesen (Schaffhausen, Svizzera). |
|
(3) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE la Commissione, con lettera del 1o dicembre 2004, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 2 dicembre 2004, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta. |
|
(4) |
L’accordo contiene disposizioni in materia di IVA che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate per il rinnovamento e la successiva manutenzione del ponte di confine e alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini. |
|
(5) |
Se le deroghe alla direttiva 77/388/CEE non fossero concesse, i lavori di rinnovamento e di manutenzione effettuati in Germania sarebbero soggetti all’IVA tedesca, mentre quelli effettuati in Svizzera non sarebbero soggetti alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE. Inoltre, le importazioni dalla Svizzera in Germania di beni per il rinnovamento o la manutenzione del ponte di confine sarebbero soggette anche all’IVA tedesca. |
|
(6) |
L’applicazione di tali disposizioni normali comporterebbe considerevoli complicazioni fiscali per le imprese responsabili dell’esecuzione dei lavori. |
|
(7) |
La presente deroga è destinata a semplificare la riscossione dell’imposta sui lavori relativi al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte in questione. |
|
(8) |
La deroga avrà un’incidenza del tutto irrilevante sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla direttiva 77/388/CEE, relativo al rinnovamento e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sul Wutach tra Stühlingen (Baden-Württemberg, Germania) e Oberwiesen (Schaffhausen, Svizzera).
Le disposizioni fiscali di deroga previste dall’accordo sono definite negli articoli 2 e 3.
Articolo 2
In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, purché tali beni siano utilizzati per il rinnovamento o la successiva manutenzione del ponte di cui all’articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini da un’amministrazione pubblica.
Articolo 3
In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la parte del ponte che si trova nel territorio svizzero è considerata come facente parte del territorio tedesco per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
|
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2005
che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Confederazione svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
(2005/911/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 30,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe alla stessa direttiva. |
|
(2) |
Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 14 gennaio 2005, la Repubblica federale di Germania (di seguito «Germania») ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Confederazione svizzera (di seguito «Svizzera») un accordo relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Laufenburg (Baden-Württemberg, Germania) e Laufenburg (Aargau, Svizzera). |
|
(3) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione, con lettera del 17 gennaio 2005, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 19 gennaio 2005, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta. |
|
(4) |
L’accordo contiene disposizioni in materia di IVA che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine e alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini. |
|
(5) |
Se le deroghe alla direttiva 77/388/CEE non fossero concesse, i lavori di costruzione e di manutenzione effettuati in Germania sarebbero soggetti all’IVA tedesca, mentre quelli effettuati in Svizzera non sarebbero soggetti alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE. Inoltre, le importazioni dalla Svizzera in Germania di beni per la costruzione o la manutenzione del ponte di confine sarebbero soggette anche all’IVA tedesca. |
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(6) |
L’applicazione di tali disposizioni normali comporterebbe considerevoli complicazioni fiscali per le imprese responsabili dell’esecuzione dei lavori. |
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(7) |
La presente deroga è destinata a semplificare la riscossione dell’imposta sui lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione del ponte in questione. |
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(8) |
La deroga avrà un’incidenza del tutto irrilevante sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE, relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Laufenburg (Baden-Württemberg, Germania) e Laufenburg (Aargau, Svizzera).
Le disposizioni fiscali di deroga previste dall’accordo sono definite negli articoli 2 e 3.
Articolo 2
In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, purché tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all’articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini da un’amministrazione pubblica.
Articolo 3
In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE la parte del ponte che si trova nel territorio tedesco è considerata come facente parte del territorio svizzero per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/32 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2005
relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale
(2005/912/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all’Ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) e al patto di stabilità per l’Europa sudorientale (PS) (1), in particolare l’articolo 1 bis,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 10 giugno 1999 i ministri degli esteri degli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, insieme ad altri partecipanti al patto di stabilità per l’Europa sudorientale, hanno deciso di istituire un patto di stabilità per l’Europa sudorientale (di seguito «patto di stabilità»). |
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(2) |
L’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1080/2000 prevede la nomina su base annua del coordinatore speciale del patto di stabilità. |
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(3) |
È necessario stabilire, insieme alla nomina, il mandato del coordinatore speciale. L’esperienza ha dimostrato l’idoneità del mandato definito nella decisione 2004/928/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale (2) per il 2005. |
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(4) |
Occorre stabilire chiaramente le competenze e fornire indicazioni precise in materia di coordinamento e di relazioni, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Erhard BUSEK è nominato coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale.
Articolo 2
Il coordinatore speciale esercita le funzioni di cui al punto 13 del documento sul patto di stabilità del 10 giugno 1999.
Articolo 3
Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 2, il mandato del coordinatore speciale consiste nel:
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a) |
promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all’interno dei singoli paesi e tra un paese e l’altro, laddove il patto dimostri di apportare un valore aggiunto; |
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b) |
presiedere il tavolo regionale dell’Europa sudorientale; |
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c) |
mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di accrescere la partecipazione regionale; |
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d) |
cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell’Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell’Unione europea nel patto conformemente ai punti 18, 19 e 20 del documento relativo a tale patto e di assicurare una complementarità tra l’azione del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione; |
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e) |
riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell’Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti; |
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f) |
operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto di stabilità, di azioni prioritarie per il patto da realizzare nel corso del 2006, riesaminando i metodi di lavoro e la struttura del patto e garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse. |
Articolo 4
Il coordinatore speciale conclude una convenzione finanziaria con la Commissione.
Articolo 5
Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentate per la PESC, della presidenza del Consiglio e della Commissione, segnatamente nell’ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentati speciali dell’Unione europea nonché con l’ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l’amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.
Articolo 6
Il coordinatore speciale riferisce, a seconda dei casi, al Consiglio e alla Commissione. Egli continua ad informare regolarmente il Parlamento europeo riguardo alle sue attività.
Articolo 7
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2098/2003 (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 1).
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
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17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/34 |
AZIONE COMUNE 2005/913/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2005
a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione. |
|
(2) |
Gli obiettivi della strategia dell’UE sono complementari a quelli perseguiti dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), nel contesto della sua responsabilità per l’attuazione della Convenzione sulle armi chimiche (CWC). |
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(3) |
Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune del Consiglio sul sostegno alle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (1), la cui scadenza era prevista un anno dopo la sua adozione. |
|
(4) |
L’UE deve continuare a fornire tale assistenza intensiva e mirata all’OPCW nel contesto dell’attuazione attiva del capitolo III della strategia dell’UE, in particolare delle misure connesse con la diffusione universale della CWC, e le risorse finanziarie per sostenere progetti specifici condotti da istituzioni multilaterali. |
|
(5) |
La Commissione ha accettato di essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo dell’UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione europea sostiene le attività svolte dall’OPCW con i seguenti obiettivi:
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— |
promozione del carattere universale della CWC, |
|
— |
sostegno alla piena attuazione della CWC da parte degli Stati contraenti, |
|
— |
cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche, come misure di accompagnamento dell’attuazione della CWC. |
2. I progetti dell’OPCW, che corrispondono a misure della strategia dell’UE, sono i progetti volti a rafforzare:
|
— |
la promozione della CWC mediante attività, compresi workshop e seminari regionali e subregionali, al fine di una più ampia adesione all’OPCW, |
|
— |
il sostegno tecnico continuo fornito agli Stati contraenti che lo richiedono per l’istituzione e il funzionamento effettivo di autorità nazionali e l’applicazione di misure nazionali di applicazione come previsto dalla CWC, |
|
— |
la cooperazione nel settore delle attività chimiche mediante lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, prodotti chimici e attrezzature per scopi non vietati ai sensi della CWC, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità degli Stati contraenti di attuare la CWC. |
Una descrizione particolareggiata dei progetti suesposti figura nell’allegato.
Articolo 2
1. L’importo di riferimento finanziario per i tre progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è di 1 697 000 EUR, a carico del bilancio generale dell’Unione europea del 2006.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, con l’eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. Ai fini dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l’OPWC sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’UE, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L’accordo di finanziamento stipula che l’OPWC deve assicurare la visibilità del contributo dell’UE in funzione della sua entità.
4. La Commissione presenta una relazione al Consiglio, in associazione con la presidenza, sull’attuazione del contributo dell’UE.
Articolo 3
La presidenza è responsabile per l’attuazione della presente azione comune, in piena associazione con la Commissione. La Commissione è incaricata della vigilanza sulla corretta attuazione dei contributi dell’UE di cui all’articolo 2.
Articolo 4
La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa scade un anno dopo la sua adozione.
Articolo 5
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
ALLEGATO
Sostegno dell’UE alle attività svolte dall’OPWC nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Obiettivo e descrizione
Obiettivo generale: sostenere la diffusione universale della CWC e, in particolare, promuovere l’adesione ad essa degli Stati che ancora non sono parti contraenti (sia Stati firmatari sia Stati non firmatari) e sostenere l’attuazione della CWC da parte degli Stati contraenti.
Descrizione: l’assistenza dell’UE all’OPWC sarà incentrata sui seguenti settori che secondo gli Stati contraenti della CWC richiedono interventi urgenti:
|
i) |
promozione del carattere universale della CWC; |
|
ii) |
sostegno all’attuazione della CWC da parte degli Stati contraenti; |
|
iii) |
cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche. |
I progetti succitati beneficeranno esclusivamente del sostegno dell’UE. I finanziamenti UE copriranno solo spese specificamente connesse con l’attuazione dei progetti. Di conseguenza, questi progetti non saranno finanziati in base al bilancio ordinario OPWC del 2006. L’OPWC provvederà inoltre all’acquisizione di qualsiasi bene, opera o servizio.
2. Descrizione dei progetti
2.1. Progetto 1 — Promozione del carattere universale della CWC
Scopo del progetto: più ampia adesione alla CWC.
Risultati del progetto:
|
i) |
più ampia adesione alla CWC in varie regioni geografiche (Africa, regione dei Caraibi, bacino mediterraneo e Medio Oriente); |
|
ii) |
rafforzamento della rete regionale (con il coinvolgimento delle organizzazioni e delle reti subregionali in vari settori interessati dalla CWC). |
Descrizione del progetto: attività regionali, subregionali e bilaterali connesse con la diffusione universale.
La partecipazione di Stati che non sono parti contraenti ad attività regionali, subregionali e bilaterali offre all’OPWC la possibilità di annodare e sviluppare contatti con rappresentanti delle capitali e di mettere in evidenza i vantaggi e i benefici dell’adesione alla CWC, compresi gli obblighi connessi. L’assistenza e il supporto tecnico vengono forniti anche per quanto riguarda temi specifici riguardanti la preparazione all’adesione alla convenzione.
Prima del 2005, l’entità del finanziamento disponibile ha costretto l’OPWC a limitarsi a un numero ristretto di seminari e workshop regionali, destinati in primo luogo a suscitare la consapevolezza politica dei vantaggi della CWC per gli Stati che non ne sono parte. Nel 2005, il sostegno finanziario fornito dall’UE ha permesso il ricorso a metodi più intensivi e mirati per assistere gli Stati non contraenti nel processo di preparazione all’adesione alla CWC, per esempio mediante visite bilaterali o riunioni regionali/subregionali incentrate su questioni relative alla legislazione nazionale di attuazione in collegamento con la ratifica della CWC.
Nel 2006, la prosecuzione di tale assistenza intensiva e mirata consentirà all’OPCW di incrementare le adesioni per progredire verso la diffusione universale della CWC in vista del decimo anniversario della sua entrata in vigore nell’aprile 2007.
Il progetto finanzierà nel 2006 le seguenti attività:
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i) |
workshop sulla CWC e formazione e sostegno a livello bilaterale per gli Stati non contraenti dell’Africa (da tenersi in Africa, a una data da stabilire, 2-3 giorni, primo e terzo trimestre 2006). I partecipanti saranno sponsorizzati da organi decisionali degli Stati non contraenti ed organizzazioni competenti regionali/subregionali, ad esempio l’Unione africana. Saranno invitati rappresentanti di Angola, Repubblica centrafricana, Comore, Congo, Gibuti, Egitto, Guinea Bissau, Liberia e Somalia. Sarebbe molto utile la presenza in qualità di ospiti di uno o due portavoce dell’UE per informare i partecipanti sulle iniziative UE riguardanti l’Africa in tema di non proliferazione e disarmo per quanto concerne le armi di distruzione di massa (ADM). Costo totale stimato dell’evento: 56 000 EUR; |
|
ii) |
workshop sulla CWC per i paesi del bacino mediterraneo e del Medio Oriente (da tenersi in luogo da determinare, 2-3 giorni, secondo trimestre 2006). A seguito del workshop tenuto a Cipro nel 2005 e finanziato dall’UE, a cui hanno partecipato per la prima volta tutti gli Stati non contraenti della regione, saranno invitati rappresentanti di Stati non contraenti (ad esempio Egitto, Iraq, Israele, Libano, Siria e altri Stati non contraenti membri della Lega degli Stati arabi). Saranno inoltre invitati organi decisionali e consultivi di Stati non contraenti nonché rappresentanti di prim’ordine di Stati contraenti e organizzazioni regionali. Potrebbe essere necessaria la presenza in qualità di ospiti di uno o due portavoce dell’UE per informare i partecipanti sulle iniziative UE in materia di non proliferazione e disarmo per quanto riguarda le armi di distruzione di massa, gli aspetti politici della sicurezza del partenariato euromediterraneo, le misure di controllo delle esportazioni attuate dell’UE. Costo totale stimato dell’evento: 46 000 EUR; |
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iii) |
formazione e sostegno mirati a livello bilaterale e subregionale per Stati non contraenti nella regione dei Caraibi (da tenersi in luogo da determinare, due giorni, primo e quarto trimestre 2006). Saranno invitati rappresentanti, anche di Bahamas, Barbados, Repubblica dominicana, Haiti, e di organizzazioni regionali/subregionali quali OAS e OECS. Sarebbe molto utile la presenza in qualità di ospite di un portavoce dell’UE, per informare i partecipanti sulle iniziative UE in materia di non proliferazione e disarmo per quanto riguarda le ADM. Costo totale stimato dell’evento: 24 000 EUR. Costo totale stimato del progetto 1: 126 000 EUR. |
2.2. Progetto 2 — Attuazione nazionale della CWC
Scopo del progetto: istituzione e funzionamento efficiente di autorità nazionali, attuazione di misure nazionali di esecuzione e adozione di qualsiasi misura amministrativa richiesta in conformità degli obblighi derivanti dall’articolo VII della CWC.
Risultati del progetto:
|
i) |
continuare a facilitare l’istituzione e il funzionamento efficiente di autorità nazionali e l’adozione di misure di attuazione adeguate in tutte le regioni, mediante l’assistenza giuridica e tecnica e il sostegno alle autorità nazionali in materia di attuazione; |
|
ii) |
assistere le autorità nazionali nel processo di attuazione nazionale attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità; |
|
iii) |
attraverso un programma di visite ampliato, garantire una presenza temporanea dell’OPCW in Africa per rafforzare l’attuazione nazionale ai sensi dell’articolo VII della CWC negli Stati contraenti africani; |
|
iv) |
fornire informazioni adeguate sui trasferimenti di prodotti chimici classificati nella CWC nei loro territori nonché una più ampia diffusione alle autorità doganali, al fine di affrontare le eventuali discrepanze tra i dati sui trasferimenti forniti da Stati contraenti. |
Descrizione del progetto: il progetto contribuirà agli sforzi in atto volti a migliorare il funzionamento efficiente delle autorità nazionali e all’adozione di adeguate misure di attuazione mediante:
|
a) |
l’assistenza su tutte le questioni connesse con la CWC, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti giuridici e tecnici per rispondere alle esigenze di Stati contraenti richiedenti, al fine di coadiuvarli nell’ottemperare agli obblighi previsti dall’articolo VII attraverso visite bilaterali o in altre configurazioni appropriate. Tale assistenza sarà fornita da esperti/persone risorsa dell’organico dell’OPWC con l’inclusione, all’occorrenza, di esperti UE. La durata di ciascuna visita sarà di circa 5 giorni lavorativi. A ciascuna visita parteciperanno di norma tre esperti. La durata di ciascuna visita e il numero di persone che compongono ciascuna squadra saranno stabiliti caso per caso per rispondere alle esigenze dell’assistenza da fornire con il miglior rapporto costi-benefici. Inoltre l’UE finanzierà un programma di visite ampliato volto a garantire una presenza temporanea dell’OPCW in Africa, al fine di coadiuvare gli Stati africani contraenti nell’ottemperare agli obblighi previsti dall’articolo VII. Questa presenza sarà stabilita per un periodo rigorosamente limitato e mirerà unicamente a promuovere l’attuazione nazionale in Africa. Costo totale stimato: 225 000 EUR; |
|
b) |
aiuti non rimborsabili alle autorità nazionali per sostenere gli sforzi di sviluppo di capacità per le infrastrutture e le attività nazionali necessarie ai fini dell’attuazione della convenzione: deve essere avviato un progetto pilota per finanziare le attività di attuazione nazionale nelle autorità nazionali selezionate. Il progetto nella fase pilota finanzierà circa 12 autorità nazionali, ciascuna con un finanziamento massimo di 15 000 EUR per le autorità nazionali selezionate. L’individuazione di compiti specifici, per accrescere le capacità all’interno delle autorità nazionali al fine di migliorare il processo di attuazione nazionale, determinerà l’entità e la natura del sostegno da fornire. Nel corso del 2005 il contributo volontario dell’UE ha sostenuto lo sforzo dell’OPCW volto a coadiuvare gli Stati contraenti a ottemperare ai loro obblighi in conformità del piano d’azione concernente l’attuazione degli obblighi previsti dall’articolo VII. Visite bilaterali di assistenza tecnica hanno fornito un sostegno specifico agli Stati contraenti richiedenti. Durante dette visite si è proceduto all’individuazione di ulteriori attività per ottemperare agli obblighi previsti dall’articolo VII, inclusa l’elaborazione di un piano d’azione specifico per paese. Gli Stati contraenti hanno risposto positivamente a tali visite bilaterali di assistenza tecnica avviando attività per ottemperare ai propri obblighi e individuando settori specifici per l’assistenza futura. Per mantenere l’impulso dato all’attuazione in tali Stati contraenti, nel 2006 i settori specifici di assistenza da essi individuati possono essere finanziati con fondi dell’UE. I settori specifici per i quali può essere chiesta da Stati contraenti l’assistenza nel prossimo futuro includono i fondi per la conduzione di corsi nazionali di sensibilizzazione del personale dei pertinenti organismi, dipartimenti e ministeri sull’attuazione delle diverse disposizioni della convenzione, le spese di consulenza per giuristi che elaborano la legislazione nazionale di attuazione, la pubblicazione e la divulgazione della legislazione e dei regolamenti adottati, la traduzione nella lingua locale della legislazione di attuazione e dei regolamenti di applicazione nazionali, la creazione di un ufficio dell’autorità nazionale. Questi aiuti non rimborsabili non forniranno assistenza finanziaria per pagare le retribuzioni. Il progetto pilota concernente settori specifici di assistenza sarà eseguito per garantire che la capacità nazionale di attuazione delle disposizioni della convenzione sia potenziata e contribuisca concretamente alla realizzazione dei progressi che si attendono dagli Stati contraenti beneficiari. La selezione delle autorità nazionali che riceveranno gli aiuti non rimborsabili sarà effettuata in base a criteri accuratamente individuati, inclusa la dimostrazione della loro capacità di realizzare progressi quantificabili nell’attuazione delle disposizioni della convenzione e in conformità del piano d’azione specifico per paese elaborato durante una visita bilaterale di assistenza. Sarà creato, con il contributo di rappresentanti della presidenza del Consiglio UE, dell’ufficio del rappresentante personale dell’alto rappresentante per la non proliferazione delle armi di distruzioni di massa, dei servizi della Commissione e dell’OPWC, un meccanismo di attribuzione per la selezione delle autorità nazionali e dei consulenti proposti. Tali aiuti non rimborsabili contribuiranno a rendere autonoma l’autorità nazionale negli anni successivi. Per poter ricevere gli aiuti non rimborsabili le autorità nazionali beneficiarie dovranno comunicare all’OPCW obiettivi quantificabili da conseguire nonché un calendario preciso della loro attuazione attraverso l’uso degli aiuti. Quale parte del contratto l’autorità nazionale beneficiaria sarà tenuta a riferire regolarmente all’OPCW in merito alle sue attività. L’erogazione degli aiuti sarà effettuata in quote successive e, dopo la prima, previo esame dei progressi conseguiti. L’OPCW trasmetterà all’UE le informazioni pertinenti sui progressi realizzati dagli Stati contraenti beneficiari nonché una scheda finanziaria sull’uso dei fondi da parte di ciascuno Stato contraente beneficiario. Costo totale stimato: 180 000 EUR; |
|
c) |
la partecipazione di autorità nazionali e autorità doganali a una o più riunioni tecniche all’Aia o nelle diverse regioni sulle disposizioni relative ai trasferimenti della CWC permetterà una più ampia diffusione di informazioni su tali disposizioni. Tali riunioni comporteranno, se del caso, esercizi di simulazione, discussioni su scenari e lo scambio di esperienze da parte di esperti dell’UE e di altri Stati partecipanti. Costo totale stimato: 180 000 EUR. Costo totale stimato del progetto 2: 585 000 EUR. |
2.3. Progetto 3 — Cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche
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Scopo del progetto: facilitare lo sviluppo delle capacità delle parti contraenti di attuare la CWC nel settore delle attività chimiche, in conformità delle disposizioni dell’articolo XI della Convenzione. Il progetto è incentrato essenzialmente sulla creazione di capacità mediante il sostegno ai laboratori di analisi e alla formazione nel settore delle capacità analitiche. |
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Risultati/attività del progetto:
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Descrizione del progetto: il contributo dell’UE sarà incentrato sui due aspetti seguenti.
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3. Durata
La durata totale stimata per l’attuazione della presente azione comune è di 12 mesi.
4. Beneficiari
I beneficiari delle attività riguardanti la diffusione universale sono Stati che non sono parti contraenti della CWC (Stati firmatari e Stati non firmatari). I beneficiari delle attività connesse all’attuazione sono Stati contraenti della CWC che non sono Stati membri dell’UE. La selezione dei paesi beneficiari sarà effettuata dall’OPWC in coordinamento con la presidenza del Consiglio dell’Unione europea.
5. Ente incaricato dell’attuazione del progetto
L’OPWC è incaricata dell’attuazione del progetto. L’attuazione dei tre progetti sarà effettuata dal personale dell’OPWC con l’assistenza degli Stati contraenti dell’OPWC e delle loro istituzioni, da esperti o contraenti scelti con il sistema succitato. Per i contraenti l’appalto di merci, opere o servizi da parte dell’OPWC nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle regole e alle procedure applicabili dell’OPWC, come specificato nell’accordo con un’organizzazione internazionale sul contributo della Comunità europea.
6. Partecipanti terzi
I progetti saranno finanziati al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati contraenti dell’OPWC possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell’OPWC.
7. Stima dei mezzi necessari
Il contributo dell’UE coprirà il 100 % dell’attuazione dei progetti di cui al presente allegato. I costi stimati sono i seguenti:
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progetto 1 |
126 000 EUR, |
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progetto 2 |
585 000 EUR, |
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progetto 3 |
930 000 EUR. |
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Costo totale (esclusi imprevisti): |
1 641 000 EUR. |
È inoltre inclusa una riserva per imprevisti pari al 3 % circa dei costi ammissibili (56 000 EUR).
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Costo totale (inclusi imprevisti): |
1 697 000 EUR. |
8. Importo di riferimento finanziario per coprire i costi del progetto
Il costo totale del progetto è pari a 1 697 000 EUR.
(1) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 (GU L 281 del 31.8.2004, pag. 1).