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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2047/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
58,5 |
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204 |
54,8 |
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212 |
92,7 |
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999 |
68,7 |
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0707 00 05 |
052 |
142,4 |
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204 |
60,1 |
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|
628 |
155,5 |
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999 |
119,3 |
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|
0709 90 70 |
052 |
142,7 |
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204 |
113,0 |
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999 |
127,9 |
|
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0805 10 20 |
052 |
56,8 |
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204 |
45,9 |
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999 |
51,4 |
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|
0805 20 10 |
052 |
69,9 |
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204 |
58,5 |
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999 |
64,2 |
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|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
76,3 |
|
400 |
80,1 |
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|
464 |
143,2 |
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624 |
90,4 |
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999 |
97,5 |
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0805 50 10 |
052 |
51,1 |
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999 |
51,1 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
96,8 |
|
404 |
97,2 |
|
|
720 |
74,5 |
|
|
999 |
89,5 |
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0808 20 50 |
052 |
138,4 |
|
400 |
117,2 |
|
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404 |
53,1 |
|
|
720 |
63,7 |
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999 |
93,1 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2048/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. |
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(2) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo. |
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(3) |
In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 14 dicembre 2005, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 gennaio 2006, per la zona di destinazione 1) Africa, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 7 al 13 dicembre 2005 e sospendere per questa zona fino al 16 gennaio 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 7 al 13 dicembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 36,59 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.
2. Fino al 16 gennaio 2006, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 14 dicembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 16 dicembre 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1188/2005 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 24).
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2049/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all’Agenzia europea per i medicinali da parte delle mircoimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all’assistenza amministrativa che queste ricevono dall’Agenzia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 70, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 726/2004, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio e del Parlamento europeo, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali (2), prevede che le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia») siano composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate dalle imprese. |
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(2) |
Nel quadro del sistema stabilito dal regolamento (CEE) n. 2309/93, il regolamento (CE) n. 297/95 (3) prevede le tasse che devono essere versati all’Agenzia. |
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(3) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004, la situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) deve essere considerata separatamente. Al fine di ridurre il costo per le PMI della commercializzazione dei medicinali autorizzati tramite la procedura centralizzata, tale regolamento prevede pertanto l’adozione di misure specifiche che consentano di pagare tasse ridotte, dilazionare il pagamento delle stesse o ricevere assistenza amministrativa. Tali disposizioni devono applicarsi sia al settore della medicina umana che al settore della medicina veterinaria e devono essere mirate a promuovere l’innovazione e lo sviluppo di nuovi medicinali da parte delle PMI. |
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(4) |
La definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese fornita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4) deve essere applicata per ragioni di coerenza e di trasparenza. |
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(5) |
L’esperienza acquisita dal momento dell’adozione del regolamento (CEE) n. 2309/93 dimostra che i principali ostacoli finanziari e amministrativi all’entrata delle PMI sono costituiti dalle varie fasi della procedure di autorizzazione preventiva alla commercializzazione, quali la consulenza scientifica, la presentazione della domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato e le ispezioni. Le disposizioni previste dal presente regolamento devono pertanto essere concentrate su questi aspetti. |
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(6) |
Le tasse per la domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato e le relative ispezioni effettuate al fine di valutare la domanda possono costituire un notevole onere finanziario per le PMI. Di conseguenza, al fine di non indebolire la situazione finanziaria delle imprese nel corso della valutazione della domanda di autorizzazione alla commercializzazione, è opportuno differire il pagamento di tali tasse sino al termine della procedura. |
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(7) |
Le PMI del settore farmaceutico sono spesso imprese innovative, come quelle operanti nel settore della terapia genica e della terapia cellulare somatica, che possono in particolare trarre vantaggio dalla messa in comune delle competenze scientifiche a livello comunitario. Inoltre, le possibilità che la valutazione scientifica della domanda di autorizzazione alla commercializzazione abbia un esito favorevole aumentano per i medicinali che sono stati oggetto di consulenza scientifica. Per questi motivi l’accesso alla consulenza scientifica dell’agenzia da parte delle PMI che richiedono l’autorizzazione alla immissione sul mercato deve essere agevolata attraverso la riduzione delle tasse. Come ulteriore incentivo, deve essere concessa un’esenzione condizionale dei diritti ai richiedenti che abbiano sollecitato la consulenza e che ne hanno effettivamente tenuto conto nello sviluppo del loro medicinale. |
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(8) |
Deve anche essere previsto un altro incentivo, sotto forma di una riduzione dei diritti per la fissazione di limiti massimi di residui (LMR) dei medicinali ad uso veterinario al fine di favorire ulteriormente la fissazione di tali limiti. |
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(9) |
Le traduzioni possono costituire un notevole onere amministrativo per le PMI. L’agenzia deve pertanto adottare disposizioni adeguate per fornire le traduzioni di alcuni documenti necessari per la concessione dell’autorizzazione alla immissione sul mercato, in particolare il progetto di riassunto delle caratteristiche del prodotto e il progetto di testo dell'etichetta e del foglietto informativo. |
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(10) |
La scarsa familiarità con la procedura centralizzata e l’Agenzia in quanto organizzazione amministrativa non devono ostacolare lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi medicinali. Di conseguenza, è opportuno creare un ufficio PMI incaricato esclusivamente di offrire assistenza amministrativa alle PMI. L’ufficio PMI deve costituire l’interfaccia unico tra la PMI richiedente e l’agenzia, in modo da facilitare la comunicazione e rispondere a tutte le domande pratiche e procedurali. |
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(11) |
Al fine di fornire l’assistenza pratica alla PMI richiedente, l'Agenzia pubblica un manuale dell’utente sugli aspetti amministrativi e procedurali connessi alla procedura centralizzata, che sono di particolare interesse per le PMI. |
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(12) |
L’Agenzia deve presentare una relazione annuale sull’attuazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, di modo che siano disponibili informazioni sulla concreta applicazione del regolamento stesso. |
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(13) |
Al presente regolamento deve essere data immediata applicazione affinché le PMI possano beneficiare nel modo più ampio delle deroghe in esso stabilite. |
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(14) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente dei medicinali per uso umano e del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le circostanze nelle quali, in deroga alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 297/95, le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono pagare tasse ridotte, differire il pagamento delle tasse o beneficiare di un’assistenza amministrativa quando presentano domande ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 all’Agenzia europea per i medicinali, (di seguito «l’Agenzia»).
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle PMI, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE nella versione del 6 maggio 2003, che sono stabilite nella Comunità.
Articolo 3
Definizione
Ai fini del presente regolamento si intende per richiedente qualsiasi impresa che richieda di beneficiare dell’applicazione delle disposizioni previste ai capitoli II e III.
Articolo 4
Comunicazione di informazioni
Una PMI che intenda beneficiare delle disposizioni del presente regolamento comunica all’Agenzia le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità ai criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 1.
CAPITOLO II
RINVII DI PAGAMENTO E RIDUZIONI DELLE TASSE
Articolo 5
Differimento del pagamento delle tasse
1. Il pagamento delle tasse seguenti è differito sino alla notifica della decisione finale relativa all’autorizzazione di commercializzazione o sino al ritiro della domanda:
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a) |
il diritto per la domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 297/95; |
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b) |
il diritto percepita per le ispezioni realizzate al fine di esaminare la domanda di autorizzazione alla immissione sul mercato di un medicinale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 297/95. |
2. Le tasse di cui al paragrafo 1 devono essere pagate entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione finale relativa all’autorizzazione di commercializzazione, o entro 45 giorni dalla data di comunicazione del ritiro della domanda.
Articolo 6
Esenzione condizionale dalle tasse
Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, quando una domanda di autorizzazione alla commercializzazione è presentata per un medicinale che è già stato oggetto di una consulenza scientifica dell’Agenzia, la tassa per l’esame della domanda è dovuta solo se l’autorizzazione alla commercializzazione è concessa.
Articolo 7
Riduzione delle tasse
1. Si applicano le seguenti riduzioni:
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a) |
per quanto riguarda le ispezioni: una riduzione del 90 % del diritto per le ispezioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 297/95; |
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b) |
per quanto riguarda i pareri scientifici: una riduzione del 90 % del diritto per pareri scientifici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 297/95; |
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c) |
per quanto riguarda i servizi scientifici: una riduzione del 90 % dei diritti per servizi scientifici, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 297/95. |
2. I servizi amministrativi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 297/95 sono forniti gratuitamente, tranne quando riguardano la distribuzione parallela di medicinali in base all’articolo 57, paragrafo 1, lettera o) del regolamento (CE) n. 726/2004.
3. In deroga alle lettere b) e c) del paragrafo 1, i pareri scientifici e i servizi scientifici per i medicinali qualificati come orfani, ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono forniti gratuitamente.
Articolo 8
Riduzione delle tasse per la fissazione di limiti massimi di residui dei medicinali veterinari
1. Ai diritti di base ed ai diritti supplementari relativi ai limiti massimi di residui (LMR), di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 297/95 si applica una riduzione del 90 %.
2. La riduzione prevista al paragrafo 1 non è presa in considerazione nel calcolo della detrazione dei diritti relativi ai LMR dalla tassa dovuta per una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato o per una domanda di ampliamento dell’ autorizzazione alla immissione sul mercato, relative ad un medicinale contenente la sostanza per la quale è stato fissato il limite massimo di residui, quando tali domande sono presentate dallo stesso richiedente.
Tale detrazione non può tuttavia essere superiore alla metà dei diritti cui si applica.
Articolo 9
Riduzioni multiple di tasse
In deroga agli articoli 7 e 8, quando il richiedente potrebbe beneficiare, in relazione alla stessa tassa, anche di altre riduzioni previste dalla legislazione comunitaria, si applica al richiedente la riduzione più favorevole.
Non sono consentite riduzioni cumulative di tasse per una determinata tassa e un determinato richiedente.
CAPITOLO III
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
Articolo 10
Traduzioni
L’agenzia fornisce le traduzioni dei documenti indicati alle lettere da a) a d) dell’articolo 9, paragrafo 4, e alle lettere da a) ad e) dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004 che sono richiesti per la concessione di un’autorizzazione comunitaria alla commercializzazione.
Articolo 11
Ufficio PMI
1. Il direttore esecutivo dell’agenzia stabilisce strutture amministrative e procedure specifiche per l’istituzione dell’ufficio PMI.
2. L’ufficio PMI svolge i seguenti compiti:
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a) |
consigliare i richiedenti in merito alle fasi amministrative e procedurali necessarie per l’adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004; |
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b) |
garantire l’esame adeguato di tutte le richieste e domande presentate dallo stesso richiedente e collegate ad un particolare medicinale; |
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c) |
organizzare seminari e sessioni di formazione per i richiedenti sulle fasi amministrative e procedurali necessarie l’adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004. |
Articolo 12
Manuale dell’utente
In accordo con la Commissione, l’agenzia pubblica un manuale dell’utente particolareggiato sugli aspetti amministrativi e procedurali delle disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004, che rivestono un particolare interesse per le PMI. Il manuale dell’utente è costantemente aggiornato.
Il manuale dell’utente contiene inoltre i dati identificati delle disposizioni nazionali vigenti per le PMI nel settore farmaceutico.
Ai fini del secondo comma, gli Stati membri comunicano tali dati identificativi all’agenzia.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Relazione
L’agenzia inserisce nella sua relazione di attività annuale una sezione sull’esperienza acquisita in seguito all’applicazione del presente regolamento.
Articolo 14
Disposizione transitoria
Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
(3) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).
(4) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(5) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2050/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato. |
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(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
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(3) |
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:
|
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(4) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione. |
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(5) |
L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità. |
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(7) |
Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti. |
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(8) |
Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione. |
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(9) |
Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l’esportazione, e dall’altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi. |
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(10) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento. |
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(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(4) GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||
|
0401 30 31 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
|
0401 30 31 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|||||||||
|
0401 30 31 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|||||||||
|
0401 30 39 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
|
0401 30 39 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|||||||||
|
0401 30 39 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|||||||||
|
0401 30 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|||||||||
|
0401 30 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|||||||||
|
0401 30 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,10 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
54,43 |
|||||||||
|
0402 10 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
|
0402 10 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
|
0402 10 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
|
0402 10 99 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
|
0402 21 11 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
|
0402 21 11 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
44,94 |
|||||||||
|
0402 21 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
36,55 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,92 |
|||||||||
|
0402 21 11 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
|
0402 21 17 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
|
0402 21 19 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
44,94 |
|||||||||
|
0402 21 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
36,55 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,92 |
|||||||||
|
0402 21 19 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
|
0402 21 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,19 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,30 |
|||||||||
|
0402 21 91 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,42 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,61 |
|||||||||
|
0402 21 91 9350 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,84 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,12 |
|||||||||
|
0402 21 91 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
42,80 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
54,94 |
|||||||||
|
0402 21 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,19 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,30 |
|||||||||
|
0402 21 99 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,42 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,61 |
|||||||||
|
0402 21 99 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,84 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,12 |
|||||||||
|
0402 21 99 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
42,03 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
53,96 |
|||||||||
|
0402 21 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
42,80 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
54,94 |
|||||||||
|
0402 21 99 9600 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
45,83 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
58,82 |
|||||||||
|
0402 21 99 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
47,52 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
61,03 |
|||||||||
|
0402 21 99 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
49,51 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
63,55 |
|||||||||
|
0402 29 15 9200 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
|
0402 29 15 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3503 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4494 |
|||||||||
|
0402 29 15 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3655 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4692 |
|||||||||
|
0402 29 15 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3894 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5000 |
|||||||||
|
0402 29 19 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3503 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4494 |
|||||||||
|
0402 29 19 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3655 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4692 |
|||||||||
|
0402 29 19 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3894 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5000 |
|||||||||
|
0402 29 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3919 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5030 |
|||||||||
|
0402 29 99 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3919 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5030 |
|||||||||
|
0402 29 99 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,4203 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5396 |
|||||||||
|
0402 91 11 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
4,127 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
5,895 |
|||||||||
|
0402 91 19 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
4,127 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
5,895 |
|||||||||
|
0402 91 31 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
4,877 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
6,967 |
|||||||||
|
0402 91 39 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
4,877 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
6,967 |
|||||||||
|
0402 91 99 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
15,93 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
22,76 |
|||||||||
|
0402 99 11 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
|
0402 99 19 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
|
0402 99 31 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1095 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1565 |
|||||||||
|
0402 99 31 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0953 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1362 |
|||||||||
|
0402 99 39 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1095 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1565 |
|||||||||
|
0403 90 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,18 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
9,86 |
|||||||||
|
0403 90 13 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,18 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
9,86 |
|||||||||
|
0403 90 13 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
34,70 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
44,55 |
|||||||||
|
0403 90 13 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
36,23 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,50 |
|||||||||
|
0403 90 13 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,61 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,55 |
|||||||||
|
0403 90 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,84 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,86 |
|||||||||
|
0403 90 33 9400 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3470 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4455 |
|||||||||
|
0403 90 33 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3861 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4955 |
|||||||||
|
0403 90 59 9310 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
|
0403 90 59 9340 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
|
0403 90 59 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
|
0403 90 59 9510 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
|
0404 90 21 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
7,07 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
8,53 |
|||||||||
|
0404 90 21 9160 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
|
0404 90 23 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
|
0404 90 23 9130 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
35,03 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
44,94 |
|||||||||
|
0404 90 23 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
36,55 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,92 |
|||||||||
|
0404 90 23 9150 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
|
0404 90 29 9110 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,19 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,30 |
|||||||||
|
0404 90 29 9115 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,42 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,61 |
|||||||||
|
0404 90 29 9125 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
39,84 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,12 |
|||||||||
|
0404 90 29 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
42,80 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
54,94 |
|||||||||
|
0404 90 81 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
|
0404 90 83 9110 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
|
0404 90 83 9130 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3503 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4494 |
|||||||||
|
0404 90 83 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3655 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4692 |
|||||||||
|
0404 90 83 9170 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3894 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5000 |
|||||||||
|
0404 90 83 9936 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
|
0405 10 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
|
0405 10 11 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
|
0405 10 19 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 30 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
|
0405 10 30 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 30 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 50 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 50 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
|
0405 10 50 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
70,73 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
95,37 |
|||||||||
|
0405 20 90 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
62,41 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
84,16 |
|||||||||
|
0405 20 90 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
64,90 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
87,51 |
|||||||||
|
0405 90 10 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
85,16 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
114,82 |
|||||||||
|
0405 90 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,11 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
91,83 |
|||||||||
|
0406 10 20 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9230 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
12,99 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
16,24 |
|||||||||
|
0406 10 20 9290 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9610 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9620 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9630 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
19,96 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
24,94 |
|||||||||
|
0406 10 20 9640 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,32 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
36,65 |
|||||||||
|
0406 10 20 9650 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
24,44 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
30,55 |
|||||||||
|
0406 10 20 9830 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
9,08 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
11,33 |
|||||||||
|
0406 10 20 9850 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
10,99 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
13,74 |
|||||||||
|
0406 20 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 20 90 9913 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
21,76 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
27,20 |
|||||||||
|
0406 20 90 9915 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,54 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
36,93 |
|||||||||
|
0406 20 90 9917 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
31,41 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
39,24 |
|||||||||
|
0406 20 90 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,08 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
43,86 |
|||||||||
|
0406 30 31 9710 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 30 31 9730 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
|
0406 30 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 30 31 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
|
0406 30 31 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
|
0406 30 39 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
|
0406 30 39 9700 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
|
0406 30 39 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
|
0406 30 39 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
6,44 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
15,09 |
|||||||||
|
0406 30 90 9000 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 40 50 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
34,48 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
43,09 |
|||||||||
|
0406 40 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,41 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
44,26 |
|||||||||
|
0406 90 13 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|||||||||
|
0406 90 15 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|||||||||
|
0406 90 17 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|||||||||
|
0406 90 21 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
39,43 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
56,30 |
|||||||||
|
0406 90 23 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
|
0406 90 25 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
34,67 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,63 |
|||||||||
|
0406 90 27 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
31,39 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
44,95 |
|||||||||
|
0406 90 31 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|||||||||
|
0406 90 33 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|||||||||
|
0406 90 33 9919 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 33 9951 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 35 9190 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|||||||||
|
0406 90 35 9990 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|||||||||
|
0406 90 37 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|||||||||
|
0406 90 61 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
44,68 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
64,65 |
|||||||||
|
0406 90 63 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
44,02 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
63,49 |
|||||||||
|
0406 90 63 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
42,31 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
61,32 |
|||||||||
|
0406 90 69 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 69 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
42,93 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
62,22 |
|||||||||
|
0406 90 73 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,12 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,75 |
|||||||||
|
0406 90 75 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
|
0406 90 76 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
32,71 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,82 |
|||||||||
|
0406 90 76 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|||||||||
|
0406 90 76 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
33,92 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
48,15 |
|||||||||
|
0406 90 78 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,88 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,42 |
|||||||||
|
0406 90 78 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,54 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,76 |
|||||||||
|
0406 90 78 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
34,55 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
|
0406 90 79 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,35 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
42,19 |
|||||||||
|
0406 90 81 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|||||||||
|
0406 90 85 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|||||||||
|
0406 90 85 9970 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
|
0406 90 86 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 86 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,61 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,80 |
|||||||||
|
0406 90 86 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 86 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
38,16 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
55,80 |
|||||||||
|
0406 90 86 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|||||||||
|
0406 90 87 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 87 9200 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 87 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
33,16 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|||||||||
|
0406 90 87 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
33,86 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|||||||||
|
0406 90 87 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|||||||||
|
0406 90 87 9971 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|||||||||
|
0406 90 87 9972 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
15,21 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
21,86 |
|||||||||
|
0406 90 87 9973 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,33 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,57 |
|||||||||
|
0406 90 87 9974 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
37,84 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
53,93 |
|||||||||
|
0406 90 87 9975 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
37,52 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
53,02 |
|||||||||
|
0406 90 87 9979 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
|
0406 90 88 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 88 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,29 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
43,13 |
|||||||||
|
0406 90 88 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
30,20 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
43,15 |
|||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||||||||
|
16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2051/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 13 dicembre 2005. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 13 dicembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
|
(EUR/100 kg) |
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|
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
98,50 |
|
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
120,10 |
|
16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2052/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 13 dicembre 2005. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 13 dicembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 12,24 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
|
16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2053/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base. |
|
(4) |
Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione. |
|
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati. |
|
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
|
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, p. 25).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 16 dicembre 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
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In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
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ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
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— |
— |
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10,00 |
10,00 |
||
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ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
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|
|
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23,57 |
23,57 |
||
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50,00 |
50,00 |
||
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ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
51,00 |
51,00 |
||
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99,25 |
99,25 |
||
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92,00 |
92,00 |
||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2054/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 dicembre 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
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(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
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(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
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(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
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(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 dicembre 2005
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
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1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
36,02 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
54,82 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
54,82 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
36,02 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dall'1.12.2005-14.12.2005
1)
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:|
Quotazioni borsistiche |
Minneapolis |
Chicago |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
|
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) |
HRS2 |
YC3 |
HAD2 |
qualità media (*1) |
qualità bassa (*2) |
US barley 2 |
|
Quotazione (EUR/t) |
129,55 (*3) |
67,33 |
178,61 |
168,61 |
148,61 |
94,79 |
|
Premio sul Golfo (EUR/t) |
— |
17,85 |
— |
|
|
— |
|
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) |
28,48 |
— |
— |
|
|
— |
2)
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 18,46 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 27,65 EUR/t.
3)
|
Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2055/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
|
(3) |
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
|
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
|
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
10,96 |
|||
|
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
10,24 |
|||
|
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
9,44 |
|||
|
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
8,72 |
|||
|
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
8,16 |
|||
|
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
|
||||||
|
16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2056/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 9 al 15 dicembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 2,97 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
|
16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2057/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005. |
|
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 9 al 15 dicembre 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2058/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 9 al 15 dicembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 8,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2005
relativa alla firma da parte della Comunità europea del trattato che istituisce la Comunità dell’energia
(2005/905/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55, 83, 89, 95, 133 e 175, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione del Consiglio del 17 maggio 2004, la Commissione ha negoziato il trattato che istituisce la Comunità dell’energia con la Repubblica di Albania, la Repubblica di Bulgaria, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo (in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite). |
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(2) |
Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, è opportuno firmare a nome della Comunità il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, siglato il 31 maggio 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia è approvata a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il trattato che istituisce la Comunità dell’energia in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
Commissione
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2004
relativa al regime di aiuti al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione per compensare i danni causati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) — Articolo 5 della legge 17 novembre 2000 n. 22 della regione Sardegna
[notificata con il numero C(2004) 471]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2005/906/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di detto articolo,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 24 novembre 2000, protocollata il 28 novembre 2000, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la legge 17 novembre 2000 n. 22 della regione Sardegna recante interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini» (blue tongue) (1), di seguito «legge della regione Sardegna n. 22/2000». L’articolo 10 della legge subordina la concessione di alcuni degli aiuti all’approvazione da parte della Commissione nel quadro della procedura di cui agli articoli 87-88 del trattato. |
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(2) |
Con lettera del 15 dicembre 2000, protocollata il 19 dicembre 2000, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni complementari richieste con lettera del 13 dicembre 2000. |
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(3) |
Con lettera del 2 febbraio 2001, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito all’aiuto de quo. |
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(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito al provvedimento in oggetto. |
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(5) |
Nella medesima decisione, la Commissione ha autorizzato gli aiuti previsti agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 22/2000, ritenendo che presentino i requisiti necessari per essere considerati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
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(6) |
Le autorità italiane non hanno fatto pervenire alcuna osservazione sulle misure in questione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di altri soggetti interessati. |
II. DESCRIZIONE
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(7) |
Gli aiuti si fondano sull’articolo 5 della legge della regione Sardegna n. 22/2000, concernente interventi a favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione per compensare i danni causati dalla febbre catarrale degli ovini («blue tongue»). |
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(8) |
Nell’agosto 2000, la febbre catarrale degli ovini (di seguito «blue tongue») è comparsa in Sardegna e si è propagata in tutta l’isola, malgrado i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche. La sua diffusione è stata favorita dalle condizioni climatiche (tempo caldo e secco). Per combattere l’epizoozia, il 28 agosto 2000 le autorità sanitarie italiane hanno disposto il divieto di movimentazione di ruminanti domestici e selvatici originari o provenienti dalla Sardegna (compresi sperma, ovuli e embrioni) verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli altri Stati membri dell’Unione europea. È stato inoltre disposto il divieto di movimentazione degli stessi animali dalla provincia di Cagliari verso la restante parte del territorio regionale e l’obbligo per i servizi veterinari delle altre regioni di effettuare controlli clinici nelle aziende in cui fossero stati introdotti ovini provenienti dalla Sardegna da meno di due mesi. Successivamente, le autorità regionali hanno adottato il decreto n. 34 del 5 settembre 2000, recante norme urgenti per il controllo della blue tongue (3), che ha vietato su tutto il territorio della Sardegna lo spostamento dalle aziende di ovini, caprini, bovini, bufali e animali allevati di specie selvatiche. Il decreto ha inoltre reso obbligatoria la lotta contro gli insetti vettori della malattia. Il 16 ottobre 2000, le autorità sanitarie regionali hanno adottato il piano di lotta ed eradicazione della blue tongue in Sardegna e il 25 ottobre 2000 il Consiglio regionale della Sardegna ha adottato la legge n. 22/2000 recante interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini» (blue tongue), successivamente notificata alla Commissione per l’esame di conformità a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 22/2000 sono stati ritenuti compatibili con il mercato comune (4). La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti previsti dall’articolo 5 di detta legge. |
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(9) |
L’articolo 5 della legge n. 22/2000 autorizza l’amministrazione regionale a concedere aiuti alle imprese e alle cooperative di raccolta, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, aventi sede legale in Sardegna, che hanno subito una riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statutari o contrattuali superiore al 20 % (zone agricole svantaggiate) o al 30 % (altre zone) rispetto alla media dell’ultimo triennio. Tali aiuti sono destinati a compensare le perdite dovute alla mancanza di materia prima da trasformare e sono limitate alle perdite connesse alla riduzione dei conferimenti dei soci. |
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(10) |
L’importo previsto per gli aiuti è pari a 5 miliardi di lire (circa 2 582 280 EUR) per il 2000. |
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(11) |
La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato a causa di alcuni dubbi sulla compatibilità del regime di aiuti in questione con il mercato comune. I dubbi vertevano in particolare sul fatto che il punto 11.4 degli orientamenti non prevede alcuna disposizione relativa all’erogazione alle imprese di trasformazione di indennizzi per i danni causati da epizoozie. Secondo la Commissione, malgrado la scelta delle autorità italiane di riservare il beneficio degli aiuti alle cooperative, non era dimostrato il nesso causale tra la malattia (blue tongue) e la riduzione dei conferimenti. In particolare, la regione era stata colpita dalla siccità (cfr. aiuto N 745/2000), che poteva aver contribuito a determinare la riduzione dei quantitativi conferiti. Inoltre, talune cooperative potevano aver registrato una diminuzione delle materie prime per motivi diversi dalla blue tongue (o dalla siccità). |
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(12) |
In virtù del punto 11.3.8 degli orientamenti, che consente esclusivamente di erogare indennizzi agli agricoltori oppure alle associazioni di produttori di appartenenza per i danni derivanti da avverse condizioni climatiche, non è possibile applicare per analogia tali regole alle imprese di trasformazione per le perdite causate dalla blue tongue. In linea generale, la Commissione ha considerato che gli impianti agroindustriali disponessero di una certa flessibilità nella gestione delle fonti di approvvigionamento. Ciò poteva ovviamente comportare costi aggiuntivi delle materie prime e una minore redditività, ma non sembrava giustificare un’applicazione diretta delle regole applicabili alla produzione agricola. |
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(13) |
In assenza di altre basi giuridiche per l’esame e l’eventuale approvazione dell'aiuto previsto dall’articolo 5 della legge n. 22/2000, tale aiuto sembrava doversi considerare come un aiuto al funzionamento, ossia un aiuto diretto ad alleggerire le imprese agroindustriali delle spese da esse normalmente sostenute nell’ambito della gestione corrente delle loro attività. In linea di principio, tali aiuti sono da considerarsi incompatibili con il mercato comune. |
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(14) |
In seguito alla decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, le autorità italiane non hanno fatto pervenire osservazioni ai servizi della Commissione. |
III. VALUTAZIONE GIURIDICA
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(15) |
A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(16) |
L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5) prevede l’applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal regolamento, salvo disposizioni contrarie di quest’ultimo. Una norma analoga è prevista dal regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (6), il cui articolo 23 stabilisce l’applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, salvo disposizioni contrarie del regolamento stesso. |
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(17) |
L’articolo 5 della legge n. 22/2000 prevede aiuti destinati a compensare le imprese e le cooperative agricole per le perdite dovute alla mancanza di materia prima da trasformare, a causa dei minori conferimenti dei soci, in seguito all’insorgenza dell’epidemia di blue tongue. Le imprese e le cooperative in questione godono di benefici economici che non avrebbero altrimenti ottenuto nello svolgimento della loro attività e, di conseguenza, vedono migliorare la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non fruiscono degli stessi aiuti. |
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(18) |
Tali aiuti incidono sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti i beneficiari esercitano un’attività economica in un settore (quello delle carni bovine ed ovine) che è oggetto di scambi tra Stati membri. Nel 2001, la consistenza del patrimonio bovino italiano era di 6 932 700 capi, di cui 273 900 allevati in Sardegna. Nello stesso anno, la popolazione ovina era di 8 311 400 capi, di cui 3 602 200 in Sardegna, mentre il numero totale di caprini era pari a 1 024 800 capi, di cui 240 200 in Sardegna. |
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(19) |
La misura in esame rientra pertanto nell’ambito della definizione di aiuto di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1. |
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(20) |
Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è assoluto. Ma, nella fattispecie, sono manifestamente inapplicabili, e del resto non sono neanche state invocate dalle autorità italiane, le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2. |
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(21) |
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è anch'esso inapplicabile in quanto l’aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una grave forma di sottooccupazione. |
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(22) |
Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), l’aiuto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. |
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(23) |
Con riferimento all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), l’aiuto in questione non persegue gli obiettivi ivi indicati. |
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(24) |
Tenuto conto della natura del regime notificato, l’unica deroga applicabile è quella di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Occorre quindi verificare se l’applicazione delle misure previste può beneficiare di tale deroga. |
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(25) |
Poiché la legge in questione è stata regolarmente notificata dalle autorità italiane a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, alla sua valutazione si applicano le regole previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7) (di seguito «gli orientamenti»). In effetti, secondo il punto 23.3 degli orientamenti, questi ultimi sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2000 ai nuovi aiuti di Stato, compresi gli aiuti già notificati dagli Stati membri sui quali la Commissione non ha ancora preso una decisione. |
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(26) |
Secondo il punto 11.1.1 degli orientamenti, gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono una serie di misure intese a compensare gli agricoltori per i danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione (compresi i fabbricati e le piantagioni) causati da eventi imprevisti quali calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche o l’insorgenza di epizoozie o fitopatie. |
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(27) |
Risulta quindi evidente che, nel caso dei danni causati da un’epizoozia, possono essere compensate unicamente le perdite subite dal settore della produzione e non dai settori della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli aiuti diretti a compensare tali perdite devono inoltre essere compatibili con il punto 11.4 degli orientamenti, che riguarda specificamente gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie. |
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(28) |
Le autorità italiane non hanno formulato alcuna osservazione. Pertanto la Commissione non ha ricevuto informazioni supplementari che consentano di sciogliere i dubbi sollevati in occasione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito agli aiuti in oggetto. |
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(29) |
Inoltre le autorità italiane non hanno provato in modo chiaro e indiscutibile il nesso diretto tra la riduzione dei conferimenti dei soci delle imprese o delle cooperative dovuta alla febbre catarrale degli ovini e le perdite di reddito subite nello stesso periodo. In mancanza di questo nesso diretto, tali perdite avrebbero potuto essere causate da altri fattori, quali la siccità, la crisi del mercato, la gestione finanziaria delle imprese interessate, ecc. Qualsiasi aiuto volto a compensare questo tipo di perdite costituirebbe quindi un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune in virtù del punto 3.5 degli orientamenti (8). |
IV. CONCLUSIONI
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(30) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione può concludere che gli aiuti previsti dall’articolo 5 della legge regionale in esame costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3. |
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(31) |
Poiché la legge n. 22/2000, notificata a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, stabilisce all’articolo 10 che agli aiuti istituiti dagli articoli 3, 4 e 5 sia data attuazione dall’amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea, non occorre disporre il recupero degli aiuti di cui all’articolo 5 della suddetta legge, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti previsti dall’Italia in forza dell’articolo 5 della legge della regione Sardegna n. 22/2000, destinati a compensare le imprese e le cooperative agricole per le perdite dovute alla mancanza di materia prima da trasformare, a causa della riduzione dei conferimenti dei soci. A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione.
Articolo 2
Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) La legge è stata approvata dal Consiglio regionale della Sardegna in data 25 ottobre 2000 e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 25 novembre 2000.
(2) GU C 327 del 22.11.2001, pag. 5.
(3) Pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 29 del 19.9.2000, pag. 1958.
(4) Decisione SG(01) D/285817 del 2.2.2001.
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.
(7) GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.
(8) Sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 giugno 1995 nella causa T 459/1993 (Siemens SA/Commissione delle Comunità europee), Racc. 1995, II-1675.
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2005
recante modifica della decisione 2002/191/CE che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz)
[notificata con il numero C(2005) 2683]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/907/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 57,
visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (2), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,
vista la decisione 2002/191/CE della Commissione, del 3 aprile 2001, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) (3),
sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni (4),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 3 aprile 2001, la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE la concentrazione con la quale Bombardier Inc. ha acquisito, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CEE) n. 4064/89, il controllo esclusivo dell’impresa DaimlerChrysler Rail Systems GmbH (ADtranz). La dichiarazione di compatibilità era subordinata al pieno adempimento di vari obblighi e condizioni che figuravano all’allegato di tale decisione. |
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(2) |
Una delle condizioni riguardava l’impresa Elin EBG Traction («ETR»), una controllata di VA Tech AG, con sede a Linz, in Austria. Bombardier deteneva il controllo in comune su ETR, un fornitore di sistemi di propulsione elettrica per materiale rotante. Il fatto di rompere il legame strutturale con Bombardier, come richiesto dal paragrafo 1, lettera a), dell’allegato, faceva di ETR un fornitore indipendente di tecnologie di propulsione per, fra gli altri, i treni regionali e i tram o i veicoli leggeri su rotaia. Tuttavia, erano necessarie certe garanzie durante il periodo transitorio, al fine di consentire a ETR di trovare nuovi partner per sostituire Bombardier, che, dopo l’acquisizione di ADtranz, diventava verticalmente integrato e, di conseguenza, non doveva più basarsi su ETR come fornitore di sistemi di propulsione elettrica. |
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(3) |
Tali garanzie miravano ad assicurare a ETR un certo carico di lavoro per un periodo transitorio, al fine di consentire all’impresa di sopravvivere economicamente. La condizione che figura al punto 1, lettera b), dell’allegato prevedeva che Bombardier concludesse un accordo di sviluppo comune con ETR al fine di consentire la cooperazione fra le due imprese fino al 2006 per il tram «CityRunner Type Linz», per il quale ETR fornisce il materiale di trazione elettrica, permettendo in tal modo a quest’ultima impresa di rimanere sul mercato dei tram. |
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(4) |
Il 10 gennaio 2005, Siemens ha notificato il suo progetto di acquisizione del controllo esclusivo, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 («regolamento comunitario sulle concentrazioni»), di VA Tech, con il quale avrebbe acquisito anche il controllo di ETR. Siemens è tra i principali fornitori di materiale rotante e fabbrica la propria attrezzatura di trazione elettrica per tutti i tipi di materiale rotante che offre. Il 13 luglio 2005, la Commissione, in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, ha dichiarato l’acquisizione di VA Tech da parte di Siemens compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE, fatto salvo l’adempimento di vari obblighi e condizioni che figuravano all’allegato di tale decisione. |
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(5) |
Facendo parte di Siemens, l’ETR ha le possibilità finanziarie di un’impresa multinazionale che è una delle principali sul mercato del materiale rotante. Di conseguenza l’ETR non ha più bisogno di ordinazioni garantite per sopravvivere economicamente com’era stato ritenuto necessario nel 2001, allorché è stato reciso il legame strutturale con Bombardier. Non è quindi più necessario imporre come condizione a Bombardier che si rifornisca di sistemi di trazione elettrica per il CityRunner Type Linz da ETR, nel caso in cui Siemens acquisisse il controllo esclusivo di quest’ultima società. |
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(6) |
L’acquisizione di VA Tech da parte di Siemens è stata dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE fatto salvo il rispetto di varie condizioni. Tuttavia è possibile che tale decisione sia revocata in conformità all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La presente decisione, quindi, è subordinata alla permanenza in vigore della decisione della Commissione del 13 luglio 2005 nel caso COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 2002/191/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
L’articolo 1 è subordinato al pieno adempimento delle condizioni che figurano all’allegato, paragrafo 1, lettera a), primo comma, paragrafo 1, lettere c) e d), paragrafo 1, lettera e), primo e quarto comma, paragrafo 1, lettere f), g), h) e i)».
Articolo 2
La presente decisione è subordinata:
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a) |
alla permanenza in vigore della decisione della Commissione del 13 luglio 2005 che dichiara la concentrazione con la quale Siemens AG propone di acquisire il controllo esclusivo di VA Tech AG (Caso COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech) compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE, fatto salvo l’adempimento di taluni obblighi e condizioni; e |
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b) |
all’attuazione della concentrazione proposta di cui alla lettera a). |
Articolo 3
È destinataria della presente decisione l’impresa seguente:
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Bombardier Inc. |
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800 René-Lévesque Blvd. West, |
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Montréal |
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Canada — H3B 1Y8 — Québec |
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica nella GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(3) GU L 69 del 12.3.2002, pag. 50.
(5) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2005
che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativamente alla data indicata all’articolo 21, paragrafo 3, termine entro il quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2005) 5020]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/908/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/56/CE dispone che gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la loro responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva. |
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(2) |
Non essendo tuttavia conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza dei tuberi-seme di patate per tutti i paesi terzi interessati, la direttiva 2002/56/CE autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2005 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per alcuni paesi terzi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie. |
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(3) |
In mancanza di una normativa comunitaria sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità, occorre estendere per un periodo di tre anni l'autorizzazione concessa agli Stati membri dalla direttiva 2002/56/CE a prorogare il periodo di validità delle decisioni di equivalenza. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE. |
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(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella direttiva 2002/56/CE, all'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, la data «31 marzo 2005» è sostituita dalla data «31 marzo 2008».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2005
che istituisce un gruppo di esperti incaricato di consigliare la Commissione e di agevolare la cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile
(2005/909/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il rafforzamento della revisione legale dei conti è essenziale per ripristinare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari. L’ottava direttiva aggiornata sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1) (di seguito «ottava direttiva aggiornata») prescrive tra l’altro agli Stati membri di istituire un sistema di controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile. L’ottava direttiva aggiornata mira altresì ad assicurare il coordinamento dei sistemi di controllo pubblico a livello comunitario e prevede la possibilità che la Commissione adotti misure di esecuzione. |
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(2) |
Per raggiungere gli obiettivi delineati nell’ottava direttiva aggiornata, la Commissione deve fare ricorso ad un gruppo di esperti che contribuisca al coordinamento e allo sviluppo dei sistemi di controllo pubblico nell’ambito dell’Unione europea. Il gruppo potrebbe altresì contribuire alla preparazione tecnica delle misure di esecuzione dell’ottava direttiva aggiornata. |
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(3) |
Il gruppo di esperti deve essere composto da rappresentanti ad alto livello provenienti dai sistemi di controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Se tali sistemi non sono ancora stati creati, debbono far parte del gruppo i rappresentanti dei ministeri nazionali ai quali spetta il compito di crearli. Solo persone esterne alla professione di revisore, quali definite all’articolo 2, punto 11 ter, dell’ottava direttiva aggiornata, possono essere designate quali rappresentanti o supplenti per via dei potenziali conflitti di interesse tra la professione e il settore privato, da un lato, e l’interesse pubblico, dall’altro. Tuttavia il lavoro della Commissione e del gruppo deve basarsi sulla conoscenza e sull’esperienza degli operatori del settore. Di conseguenza la Commissione, dopo avere discusso con il gruppo di esperti, deve procedere, in una fase iniziale, ad una consultazione ampia, trasparente e aperta sui lavori del gruppo, con gli operatori di mercato, i consumatori, i revisori dei conti e gli utenti finali. |
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(4) |
Occorre pertanto istituire il gruppo di esperti denominato «gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti» e stabilirne nel dettaglio il mandato e le strutture, |
DECIDE:
Articolo 1
La Commissione istituisce il gruppo di esperti denominato «gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti», nel seguito «il gruppo».
Articolo 2
Compiti
La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione relativa alla preparazione delle misure di esecuzione dell’ottava direttiva aggiornata. Il gruppo può altresì discutere di qualsiasi questione relativa alla cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile.
I principali compiti del gruppo sono:
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agevolare la cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico degli Stati membri e consentire uno scambio di buone pratiche per quanto concerne la creazione di tali sistemi e la costante cooperazione tra di loro, |
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contribuire alla valutazione tecnica dei sistemi di controllo pubblico dei paesi terzi e alla cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi in questo settore, |
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contribuire all’esame tecnico dei principi di revisione internazionali, compreso il loro processo di elaborazione, ai fini della loro adozione a livello comunitario. |
Articolo 3
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da rappresentanti ad alto livello provenienti dalle entità responsabili del controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri o, se tali entità non esistono, dai rappresentanti dei ministeri nazionali competenti.
2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante ad alto livello proveniente da una delle autorità di cui al paragrafo 1, affinché partecipi alle riunioni del gruppo. La Commissione può rifiutare il rappresentante designato da uno Stato membro se non lo considera adeguato, in particolare se vi è un conflitto di interesse. In tal caso la Commissione informerà rapidamente lo Stato membro interessato, che potrà così designare un altro rappresentante.
3. Solo persone esterne alla professione di revisore possono essere designate come rappresentanti.
4. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante. Un supplente per Stato membro può essere designato alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5.
5. Si applicano le seguenti disposizioni:
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qualora uno Stato membro sia rappresentato da un ministero, lo Stato membro sostituisce tale rappresentante con un rappresentante proveniente dal sistema di controllo pubblico dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile non appena tale sistema venga creato, |
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i rappresentanti che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che rassegnano le dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo o terzo paragrafo del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea vengono sostituiti, |
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i membri dei sottogruppi di cui all’articolo 4 che sono operatori del settore firmano una dichiarazione, all’inizio del loro mandato e ogniqualvolta sia richiesto dal presidente, nella quale si impegnano ad agire nel pubblico interesse ed una dichiarazione in cui indicano l’assenza o l’esistenza di eventuali interessi che potrebbero mettere a repentaglio la loro obiettività. |
Articolo 4
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. In linea di massima, dopo avere discusso con il gruppo, la Commissione deve procedere, in una fase iniziale, ad una consultazione ampia, trasparente e aperta sui lavori del gruppo con gli operatori di mercato, i consumatori, i revisori dei conti e gli utenti finali.
3. In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal gruppo; essi sono sciolti non appena eseguito il mandato. I sottogruppi possono includere anche operatori del settore.
4. Il presidente può chiedere ad esperti o osservatori aventi una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se ciò è utile e/o necessario.
5. Le discussioni del gruppo non sono pubbliche.
6. I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. Altri funzionari della Commissione aventi un interesse per i lavori possono partecipare a tali riunioni.
7. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
8. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento in oggetto, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Articolo 5
Spese di riunione
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, dove appropriato, le spese di vitto e di alloggio per i rappresentanti, i membri dei sottogruppi, gli esperti e gli osservatori sostenute in relazione alle attività del gruppo, in conformità delle disposizioni in vigore alla Commissione. I rappresentanti non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Rettifiche
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16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/40 |
Rettifica della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 134 del 30 aprile 2004 )
A pagina 115, considerando 10, terza frase:
anziché:
«Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto, e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell’appalto può giustifica la qualifica di appalto pubblico di lavori per l’appalto in questione.»,
leggi:
«Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell’appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per l’appalto in questione.»
A pagina 213, allegato V, nota a piè di pagina:
anziché:
«Questa lista è quella che figura nell’allegato I, punto 3, dell’accordo sugli appalti pubblici concluso in seguito ai negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994).»,
leggi:
«Solo il testo di cui all’allegato I, punto 3, dell’accordo fa fede ai fini della presente direttiva.»