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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2005 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2005
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di politetrafluoroetilene (PTFE) granulare originario della Russia e della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 2,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Misure provvisorie
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(1) |
Con regolamento (CE) n. 862/2005 (2) (di seguito «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di politetrafluoroetilene («PTFE») granulare originario della Russia e della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
2. Fase successiva del procedimento
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(2) |
A seguito della comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di PTFE dalla Russia e dalla RPC, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base, tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione. |
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(3) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. |
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(4) |
È stata effettuata un’ulteriore visita di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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(5) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni a seguito di tale comunicazione. |
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(6) |
Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, all’occorrenza, tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
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(7) |
Nel regolamento provvisorio, il prodotto in esame veniva descritto come il cosiddetto politetrafluoroetilene (PTFE) granulare, contenente non più del 3 % di unità monomerica diversa dal tetrafluoroetilene, privo di cariche, in polvere o pellet, ad esclusione di materiali micronizzati. Il prodotto in esame può anche presentarsi sotto forma di polimero grezzo (come esce dal reattore), nelle due forme umida e asciutta. In seguito ad osservazioni inviate dalle parti interessate, si precisa che per «materiali micronizzati» si intende una micropolvere fluoropolimerica definita dalla norma «ASTM D5675-04». Il prodotto in esame è attualmente classificabile al codice NC ex 3904 61 00. |
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(8) |
Un’organizzazione di utilizzatori/importatori (European Fluoropolymer FAIR Trade Association, «EFFTA») e un’associazione di esportatori hanno contestato le conclusioni provvisorie secondo cui tutto il PTFE granulare costituisce un unico prodotto. Esse hanno sostenuto che il PTFE granulare può essere suddiviso in tre gruppi di prodotto in base alla qualità (superiore/media/inferiore), e che ciascun gruppo viene utilizzato in applicazioni diverse che non sono in concorrenza sullo stesso mercato. |
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(9) |
È risultato che, nonostante le differenze qualitative tutti i tipi di PTFE granulare hanno le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, un fatto che non è stato contestato né dall’EFFTA, né dall’associazione di esportatori. Per quanto riguarda le applicazioni, si è constatato che il PTFE granulare di qualità inferiore poteva essere utilizzato dopo il trattamento ulteriore in quasi tutte le applicazioni, comprese alcune applicazioni finali più sofisticate (ad esempio billette per il taglio). In generale, come ha riconosciuto anche l’EFFTA, dato che le applicazioni che interessano vari tipi e diverse qualità di PTFE granulare si sovrappongono, non è stato possibile stabilire una linea netta di demarcazione. |
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(10) |
Si è concluso pertanto che, nonostante esistano diversi tipi di prodotto, distinguibili in base alla forma, alle dimensioni medie delle particelle, al trattamento termico e al contenuto di comonomero, e nonostante le differenze qualitative, tutti costituiscono un solo prodotto ai fini del presente procedimento, in quanto tutti i tipi e tutte le qualità possiedono le stesse caratteristiche fisiche ed hanno fondamentalmente le stesse utilizzazioni di base. Ai considerando 13, 145 e 147 del regolamento provvisorio, è stato erroneamente indicato che il PTFE granulare è contenuto anche in giacche a vento e nel rivestimento interno dei cavi e viene utilizzato nell’industria tessile e biomedica e come agente isolante. Dalle conclusioni definitive risulta che il PTFE granulare non viene utilizzato in alcuna delle suddette applicazioni. |
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(11) |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si confermano la definizione del prodotto e le conclusioni provvisorie di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio. |
2. Prodotto simile
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(12) |
Numerosi importatori e utilizzatori hanno ribadito che il PTFE granulare prodotto e venduto sul mercato comunitario non era simile ai prodotti importati dalla RPC e dalla Russia. Essi hanno obiettato che i prodotti importati dai paesi oggetto della presente inchiesta sono di qualità nettamente inferiore rispetto ai prodotti fabbricati dall’industria comunitaria e quindi sono venduti su mercati diversi e non sono in concorrenza con questi ultimi. Le parti non hanno fornito tuttavia nuove informazioni o prove al riguardo. |
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(13) |
Se osservi innanzitutto che, come sottolineato al considerando 16 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha dimostrato che durante il periodo dell’inchiesta anche l’industria comunitaria ha prodotto scarti e materiali non conformi alle specifiche tecniche venduti agli stessi clienti dei produttori esportatori interessati. D’altro canto, dall’inchiesta è emerso che almeno i produttori esportatori russi hanno venduto nella Comunità, benché in piccoli quantitativi, qualità di PTFE granulare che, anche senza trattamento ulteriore, erano comparabili ai tipi di qualità superiore prodotti nella Comunità. Inoltre, perfino il PTFE granulare di qualità inferiore importato dai paesi interessati poteva essere utilizzato, dopo il trattamento ulteriore, in una gamma di applicazioni simile a quella del prodotto fabbricato e venduto sul mercato comunitario dall’industria della Comunità. |
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(14) |
Alla luce di quanto precede, si è concluso che il prodotto in esame e il PTFE granulare prodotto e venduto nella Comunità dall’industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono essenzialmente destinati allo stesso impiego. Essi sono stati quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(15) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 15 del regolamento provvisorio. |
C. DUMPING
1. Repubblica popolare cinese
1.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
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(16) |
A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno sostenuto che avrebbero dovuto beneficiare del TEM ed hanno ribadito le argomentazioni precedentemente esposte, alle quali la Commissione aveva già risposto ai considerando da 33 a 39 del regolamento provvisorio. Si è pertanto ritenuto opportuno confermare la decisione di rifiutare il MET alle tre società. |
1.2. Trattamento individuale (TI)
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(17) |
Due produttori esportatori hanno sostenuto che avrebbe dovuto essere concesso loro il trattamento individuale. Un esportatore ha dichiarato che la Commissione non aveva il diritto di rifiutare il trattamento individuale sulla base di un possibile intervento dello Stato, poiché l’articolo 9, paragrafo 5, richiede soltanto che i prezzi all’esportazione e i quantitativi da esportare siano determinati liberamente. Si osservi a questo proposito che, per definizione, si può ritenere che una società non stabilisca liberamente i suoi prezzi all’esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni di vendita, qualora questi possano essere influenzati dallo Stato. Non si può pertanto ritenere che una società incapace di dimostrare di non essere soggetta a un possibile intervento dello Stato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base. Il produttore esportatore in questione non ha dimostrato in alcun modo che lo Stato non poteva influenzare le sue decisioni in materia di prezzi all’esportazione e quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, o di non subire interferenze statali tali da permettere l’elusione delle misure. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che, come indicato al considerando 33 del regolamento provvisorio, le relazioni tra la società e il suo azionista statale non erano chiare e il suo statuto era considerato inattendibile. Pertanto, se anche che fosse stata dimostrata, la presunta assenza di un’ingerenza statale in passato non offrirebbe alcuna garanzia per il futuro, soprattutto se alla società venisse concessa un’aliquota di dazio individuale. |
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(18) |
Un altro esportatore ha sostenuto che la sua struttura azionaria, e in particolare il fatto di essere parzialmente pubblico, non permetteva di per sé di concludere che lo Stato intervenisse nella determinazione dei prezzi e di altre condizioni di vendita. Innanzitutto, la società non ha suffragato la sua affermazione con alcuna prova. In secondo luogo, si è riscontrato che lo Stato possedeva la maggior parte del capitale della società e, inoltre, nominava il direttore generale e la maggior parte dei membri del consiglio d’amministrazione. Si è concluso pertanto che non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), e doveva quindi essere rifiutato il trattamento individuale. |
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(19) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 45 del regolamento provvisorio. |
1.3. Paese di riferimento
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(20) |
Tutti e tre i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno contestato la scelta degli USA come paese di riferimento, sostenendo che al loro posto avrebbe dovuto essere scelta la Russia. Due di essi hanno ribadito le osservazioni formulate prima dell’istituzione delle misure provvisorie, già esaminate nei considerando da 47 a 54 del regolamento provvisorio. In mancanza di nuove informazioni e prove, le affermazioni di tali produttori esportatori hanno dovuto essere respinte. |
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(21) |
Un altro produttore esportatore cinese ha obiettato che, a causa del minore sviluppo economico della RPC, alcuni fattori di produzione, quali il costo della manodopera e le spese generali, risultavano inferiori e quindi non confrontabili con quelli degli USA. Ciononostante, come indicato al considerando 54 del regolamento provvisorio, il diverso livello di sviluppo economico generale non costituisce, di per sé, un fattore rilevante nella selezione del paese di riferimento. La società ha dichiarato inoltre che, a causa del minore sviluppo economico della Cina, servizi pubblici quali l’erogazione di acqua, elettricità e gas erano meno costosi rispetto agli USA. A questo proposito, si osservi che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede espressamente che venga scelto un paese di riferimento per determinare il valore normale sulla base di prezzi e costi non distorti da condizioni che non corrispondono a quelle di un’economia di mercato. Quindi, un semplice confronto tra i prezzi praticati nel paese non retto da un’economia di mercato o del paese con un’economia di transizione e quelli del paese di riferimento non è di per sé significativo. In ogni caso, non sono state fornite informazioni che dimostrassero le presunte differenze e consentissero di quantificarle, o che potessero confermare che il produttore esportatore ha beneficiato di un vantaggio comparativo naturale. L’obiezione è stata pertanto respinta. Infine, il produttore esportatore ha affermato che, grazie a un processo di fabbricazione più semplice, le attrezzature, i relativi investimenti e i tassi di ammortamento erano notevolmente diversi. Egli non ha fornito tuttavia informazioni che dimostrassero che il suo processo di fabbricazione fosse effettivamente più semplice di quello utilizzato dai produttori statunitensi e consentissero ai servizi della Commissione di quantificare gli effetti di tali presunte differenze. |
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(22) |
Tale esportatore ha sostenuto altresì che le differenze qualitative tra il PTFE granulare cinese e quello statunitense comportano applicazioni diverse e che la scelta degli USA come paese di riferimento non era quindi adeguata. A tale riguardo si sottolinea che, come illustrato al considerando 53 del regolamento provvisorio, si è proceduto ad un adeguamento, il cui livello non è stato contestato dal produttore esportatore cinese, per tener conto delle differenze qualitative, in particolare dei livelli di contaminazione. Anche quest’obiezione è stata pertanto respinta. |
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(23) |
In assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 47 a 54 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la scelta degli USA come paese di riferimento adeguato. |
1.4. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cinesi cui non è stato riconosciuto il TEM
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(24) |
Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che l’adeguamento effettuato per tener conto delle differenze qualitative descritto al considerando 53 del regolamento provvisorio non era sufficiente e che il valore normale avrebbe dovuto essere adeguato allo stesso livello del prezzo dell’industria comunitaria ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto, come illustrato al considerando 98 del medesimo regolamento. |
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(25) |
È opportuno sottolineare che, mentre l’adeguamento del valore normale intende tener conto delle differenze tra il prodotto simile venduto sul mercato del paese di riferimento e il prodotto in esame, quello effettuato nel quadro dell’analisi del pregiudizio tiene conto delle differenze tra il prodotto in esame e il prodotto simile venduto nella Comunità. Sebbene il prodotto simile venduto nel paese di riferimento e quello venduto sul mercato comunitario possano essere di qualità analoga e avere caratteristiche simili, le differenze rispetto al prodotto in esame non sono necessariamente identiche. Pertanto, gli adeguamenti sono stati effettuati indipendentemente l’uno dall’altro e sulla base delle informazioni e degli elementi di prova raccolti durante l’inchiesta. Il produttore esportatore non ha dimostrato in alcun modo che il metodo applicato dalla Commissione nella fase provvisoria fosse irragionevole e che le differenze tra il prodotto in esame e il prodotto simile fabbricato e venduto nella Comunità, da un lato, e nel paese di riferimento, dall’altro, fossero identiche. Non si disponeva inoltre di altre informazioni o prove che dimostrassero che gli adeguamenti dovessero essere identici. Pertanto, le osservazioni presentate hanno dovuto essere respinte e si confermano le conclusioni di cui al considerando 53 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato riconosciuto il TEM. |
1.5. Prezzo all’esportazione
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(26) |
In assenza di osservazioni delle parti interessate, si conferma il metodo illustrato al considerando 59 del regolamento provvisorio. |
1.6. Confronto
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(27) |
Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che l’adeguamento effettuato per tener conto delle differenze fisiche descritto al considerando 62 del regolamento provvisorio non rispecchiava correttamente la reale differenza tra i costi di produzione e avrebbe quindi dovuto venire opportunamente riveduto. È opportuno sottolineare che l’adeguamento effettuato per determinare il margine di dumping provvisorio si basava su una stima ragionevole del valore di mercato di tale differenza negli USA, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Si è ritenuto che tale metodo fosse il più preciso per determinare gli effetti della differenza sui prezzi e sulla loro comparabilità. Il produttore esportatore cinese non ha quantificato la differenza di adeguamento richiesta e non ha fornito informazioni o elementi di prova che dimostrassero l’inadeguatezza del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base per tener conto delle differenze fisiche. Su tale base, l’obiezione ha dovuto essere respinta. In assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni sul confronto di cui ai considerando da 60 a 64 del regolamento provvisorio. |
2. Russia
2.1. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base
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(28) |
Come illustrato ai considerando da 69 a 82 del regolamento provvisorio, il margine di dumping è stato provvisoriamente calcolato utilizzando i dati disponibili per entrambi i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta in Russia. |
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(29) |
Prima dell’istituzione dei dazi provvisori, i due produttori esportatori russi erano stati immediatamente informati dei motivi per cui si intendeva ricorrere ai dati disponibili per le conclusioni provvisorie e avevano avuto la possibilità di dare ulteriori spiegazioni in conformità dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(30) |
I due produttori esportatori russi hanno sostenuto di aver cooperato al meglio delle loro possibilità e che era pertanto eccessivo utilizzare soltanto i dati disponibili. Essi hanno affermato che, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, si sarebbero dovuti utilizzare i dati delle società, benché non ideali sotto ogni profilo. |
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(31) |
A questo proposito, e come sottolineato nei considerando da 70 a 74 del regolamento provvisorio, si rammenta innanzitutto che entrambe le società hanno fornito informazioni incomplete, imprecise e fuorvianti. Inoltre, una di esse ha rifiutato di fornire informazioni necessarie per calcolare il margine di dumping oppure non le ha fornite in tempo utile per la verifica. Infine, un operatore commerciale russo collegato a uno dei produttori esportatori non ha collaborato. |
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(32) |
Entrambe le società hanno ammesso l’esistenza di lacune già nelle risposte al questionario e durante le verifiche in loco, ma hanno sostenuto che esse non erano tali da rendere eccessivamente complicato il raggiungimento di conclusioni ragionevolmente precise. Esse hanno sostenuto che tali lacune avrebbero inciso in maniera trascurabile sulle conclusioni e che i dati forniti erano nel complesso abbastanza attendibili da consentire la determinazione del dumping. |
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(33) |
Sono state riesaminate tutte le informazioni fornite dalle due società nelle risposte al questionario e durante le verifiche in loco, nonché quelle presentate in seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie. Tuttavia, nessuna delle spiegazioni fornite dalle società è stata tale da consentire la modifica delle conclusioni provvisorie. Si ribadisce che i dati forniti dalle società nelle risposte al questionario non quadravano con i conti sottoposti a revisione contabile. Questo elemento è stato considerato una grave lacuna. In una siffatta situazione, è impossibile stabilire un margine di dumping individuale attendibile e bisogna ricorrere ai dati disponibili. |
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(34) |
A questo proposito, come già indicato al considerando 72 del regolamento provvisorio, si rammenta che una società ha fornito informazioni estremamente fuorvianti sulla sua struttura organizzativa, impedendo così di far quadrare le cifre presentate. La risposta di tale società era altresì alquanto lacunosa e di scarsa qualità. Quanto all’altra società, sebbene ogni singola lacuna avrebbe potuto di per sé non influenzare notevolmente il calcolo del dumping, nel loro insieme esse mettono seriamente in discussione l’attendibilità complessiva dei dati. Pertanto, e per i motivi illustrati al considerando 71 del regolamento provvisorio, è stato necessario utilizzare i dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Non sono stati presentati nuovi elementi di prova tali da permettere la modifica di tali conclusioni. |
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(35) |
Tenuto conto delle gravi lacune sopra descritte e dell’impossibilità di verificare le informazioni comunicate, si è dovuto concludere che i dati forniti erano nel complesso inattendibili e imprecisi. Pertanto, le risposte al questionario di entrambe le società hanno dovuto essere completamente respinte. Si confermano quindi le conclusioni contenute nei considerando da 70 a 74 e quella del considerando 75 del regolamento provvisorio, ossia che non è stato possibile calcolare il margine di dumping relativo ai due produttori esportatori utilizzando i dati da loro forniti ma che è stato necessario ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. |
2.2. Valore normale
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(36) |
In assenza di osservazioni delle parti interessate, si conferma il metodo descritto al considerando 76 del regolamento provvisorio. |
2.3. Prezzo all’esportazione
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(37) |
Entrambe le società hanno sostenuto che il calcolo del prezzo all’esportazione si basava erroneamente sui prezzi delle importazioni dichiarate con il codice NC ex 3904 61 00 registrati da Eurostat, dato che tale codice non comprende soltanto il prodotto in esame ma anche altri prodotti non contemplati dal presente procedimento. |
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(38) |
Si osservi, a questo proposito, che la stragrande maggioranza delle importazioni dichiarate con il suddetto codice NC riguarda il prodotto in esame. Ciononostante, nel corso della determinazione provvisoria, i dati Eurostat sono stati adeguati in funzione dei dati disponibili (stime dell’industria comunitaria). In assenza di informazioni più attendibili, è stato confermato tale metodo per determinare il margine di dumping. |
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(39) |
Una delle società ha sostenuto che per stabilire il suo prezzo all’esportazione avrebbero dovuto essere utilizzate le informazioni fornite da due importatori non collegati che rappresentavano oltre l’80 % delle sue vendite alla Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, uno di tali importatori non ha pienamente collaborato all’inchiesta. Inoltre, i dati forniti dall’importatore che ha offerto piena collaborazione non hanno potuto essere collegati con quelli forniti dal produttore esportatore in questione e non hanno quindi permesso di determinare il prezzo all’esportazione. La richiesta ha quindi dovuto essere respinta. |
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(40) |
In assenza di altre informazioni, il metodo descritto al considerando 77 del regolamento provvisorio è stato confermato e il prezzo all’esportazione è stato calcolato sulla base dei dati Eurostat. |
2.4. Confronto
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(41) |
In assenza di osservazioni delle parti interessate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 78 e 79 del regolamento provvisorio. |
3. Margine di dumping
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(42) |
In assenza di osservazioni delle parti interessate, si conferma il metodo utilizzato per calcolare i margini di dumping descritto ai considerando 24, da 65 a 68 e da 80 a 82 del regolamento provvisorio. Alla luce di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, sono i seguenti.
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D. PREGIUDIZIO
1. Produzione, industria e consumo comunitari
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(43) |
In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 83 a 87 del regolamento provvisorio. |
2. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame
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(44) |
I due produttori esportatori russi hanno ribadito che ai fini della valutazione del pregiudizio le importazioni di PTFE granulare originario della Russia dovevano essere scorporate dal cumulo per le ragioni addotte nel considerando 91 del regolamento provvisorio. A sostegno della propria affermazione, i produttori esportatori hanno obiettato che il calo di redditività dell’industria comunitaria registrato dal 2002 aveva coinciso con una diminuzione delle importazioni originarie della Russia, mentre nel 2001, anno in cui tali importazioni dalla Russia avevano raggiunto il massimo livello, l’industria comunitaria aveva beneficiato di elevati margini di profitto. Di converso, l’aumento delle importazioni originarie della RPC ha coinciso con il calo del margine di profitto dell’industria comunitaria. L’esportatore ha concluso che, su tale base, il grave pregiudizio non poteva essere stato causato dalle importazioni originarie della Russia e che il cumulo non era pertanto giustificato. |
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(45) |
Si osservi che, come indicato al considerando 90 del regolamento provvisorio, i prezzi praticati dalla Russia e dalla RPC hanno avuto un andamento simile. Essi hanno registrato una tendenza al ribasso durante l’intero periodo dell’inchiesta e sono diminuiti ogni anno di una percentuale significativa. Inoltre, tanto i prodotti importati dalla Russia quanto quelli provenienti dalla PRC sono stati venduti nella Comunità a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria durante tutto il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). Si osservi inoltre che, benché in calo nel 2002, le importazioni dalla Russia si sono successivamente stabilizzate e sono persino aumentate leggermente durante il periodo dell’inchiesta. Infine, le conclusioni definitive hanno confermato che le importazioni di PTFE granulare dalla RPC e dalla Russia risultavano in concorrenza tra loro sul mercato comunitario. Pertanto, e alla luce delle argomentazioni di cui ai considerando da 89 a 92 del regolamento provvisorio, non c’è motivo di ritenere che le importazioni dalla Russia debbano essere scorporate dal cumulo. L’obiezione è stata pertanto respinta. |
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(46) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 88 a 93 del regolamento provvisorio. |
3. Importazioni dai paesi interessati
3.1. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni in esame
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(47) |
In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 94 a 96 del regolamento provvisorio. |
3.2. Sottoquotazione dei prezzi
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(48) |
Un produttore esportatore cinese ha espresso la propria preoccupazione in merito alla determinazione provvisoria dei costi successivi all’importazione nel calcolo del prezzo dell’industria comunitaria. Egli ha sostenuto in particolare che tale costo sarebbe stato più elevato di quello utilizzato nei calcoli provvisori, senza fornire tuttavia prove al riguardo. La determinazione provvisoria dei costi successivi all’importazione si è basata su dati reali forniti dai due importatori che hanno collaborato. La risposta di uno di essi è stata verificata. Le informazioni fornite dall’altro importatore, benché non controllate, coincidevano con i dati verificati del primo importatore e sono state quindi giudicate sufficientemente attendibili. Si ritiene pertanto che i dati comunicati dagli importatori fossero più attendibili delle stime effettuate dai produttori esportatori cinesi, che oltretutto non erano suffragate da prove. L’obiezione è stata pertanto respinta. |
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(49) |
Un produttore esportatore cinese ha segnalato un errore materiale nel calcolo dell’adeguamento effettuato per tener conto dei dazi all’importazione. Tale adeguamento è stato pertanto corretto per tutti i produttori esportatori cinesi, conformemente all’aliquota del dazio applicabile durante il periodo dell’inchiesta. |
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(50) |
Come indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio, si è valutata l’opportunità dell’adeguamento concesso provvisoriamente per tener conto delle differenze qualitative tra il prodotto simile venduto dall’industria comunitaria e il prodotto in esame importato dalla Russia e dalla RPC. |
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(51) |
A questo proposito, l’industria comunitaria ha affermato che il trattamento ulteriore era necessario soltanto per un numero limitato di tipi di prodotto importati, ossia il prodotto quale esce dal reattore. Essa ha inoltre sostenuto che per produrre materiale presinterizzato anche i suoi prodotti dovevano essere ulteriormente trasformati e che quindi non occorreva adeguare il prezzo all’importazione. Infine, sono state fornite informazioni relative alle vendite di tipi di prodotto di qualità superiore fabbricati dai produttori esportatori russi, che non necessitavano di alcun trattamento ulteriore. |
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(52) |
Si è riscontrato che alcuni tipi di PTFE granulare fabbricati dai produttori esportatori russi raggiungevano effettivamente livelli qualitativi superiori e potevano quindi essere utilizzati senza ulteriori trattamenti. Tuttavia, tali tipi di prodotto sono stati venduti soltanto in quantitativi trascurabili durante il periodo dell’inchiesta ed essenzialmente a fini di sperimentazione. Dalle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato emerge quindi che le importazioni di questo PTFE granulare russo di qualità superiore rappresentavano soltanto l’1,4 % delle loro importazioni complessive dalla Russia. |
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(53) |
Si è constatato inoltre che tutte le altre qualità di PTFE granulare importato necessitavano di un trattamento ulteriore, che consisteva essenzialmente nel riscaldamento e in un’ulteriore macinazione. Tale procedimento deve essere distinto dalla trasformazione necessaria per la produzione di PTFE presinterizzato, che consiste in un procedimento specifico successivo al trattamento ulteriore. Pertanto, l’adeguamento concesso provvisoriamente rispecchia correttamente le differenze qualitative dimostrate tra il prodotto simile fabbricato dall’industria comunitaria e il prodotto in esame e non riguarda i costi supplementari di trasformazione del PTFE granulare sostenuti per ottenere i tipi presinterizzati. Le argomentazioni dell’industria comunitaria hanno quindi dovuto essere respinte. |
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(54) |
D’altro canto, un produttore esportatore russo e un importatore di PTFE granulare dalla Russia hanno affermato che, anche dopo il trattamento ulteriore, il PTFE granulare esportato dal produttore esportatore in questione si confermava di qualità inferiore rispetto a quello prodotto e venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il produttore esportatore ha aggiunto che il trattamento ulteriore servirebbe soltanto a compensare alcune differenze qualitative, quali le dimensioni delle particelle e il tasso di impurità del prodotto, senza incidere tuttavia su altri parametri qualitativi fondamentali, quali la resistenza alla trazione e l’allungamento da trazione, che influenzerebbero notevolmente la qualità intrinseca del PTFE granulare russo e quindi la qualità del prodotto semilavorato. Per suffragare tale affermazione, il suddetto importatore ha fornito dati riguardanti i risultati di prove che, secondo lui, avrebbero dimostrato l’esistenza di differenze qualitative tra il PTFE granulare fabbricato dai produttori comunitari e il PTFE granulare sottoposto a trattamento ulteriore importato dalla Russia. Su tale base, è stato sostenuto che l’adeguamento avrebbe dovuto essere superiore al mero costo del trattamento ulteriore. |
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(55) |
L’inchiesta non ha potuto tuttavia confermare tali affermazioni. È risultato che le informazioni fornite dall’importatore in merito ai risultati dei test non erano rappresentative ma piuttosto approssimative, poiché si riferivano a un unico lotto di produzione. Anche all’interno di tale lotto, tutto il PTFE granulare esaminato soddisfaceva le specifiche richieste dalla norma, nonostante alcune variazioni a livello di specifiche tecniche. Gli elementi di prova presentati non sono stati pertanto considerati conclusivi. Le informazioni fornite dal suddetto produttore esportatore russo e dall’importatore non hanno comunque consentito di quantificare la presunta differenza qualitativa. Si conferma pertanto che la qualità del PTFE granulare importato da tale produttore esportatore dopo il trattamento ulteriore era analoga a quella del PTFE granulare prodotto e venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità e poteva venire utilizzato in una vasta gamma di applicazioni simili. |
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(56) |
Alla luce di quanto precede, l’adeguamento effettuato provvisoriamente per calcolare il margine di sottoquotazione è risultato appropriato. Esso è stato tuttavia corretto sulla base delle informazioni verificate comunicate da due utilizzatori, che hanno consentito di effettuare un calcolo preciso dei costi in questione. L’adeguamento è quindi pari al 36,7 % del prezzo d’acquisto degli utilizzatori/importatori interessati. |
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(57) |
Tenuto conto delle suddette correzioni e in assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando 97 e 98 del regolamento provvisorio. |
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(58) |
Sulla base di quanto precede, dal confronto per modello è emerso che durante il periodo dell’inchiesta il prodotto in esame originario della RPC e della Russia è stato venduto nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell’industria comunitaria rispettivamente del 20,5 % e del 13,5 % (espressi in percentuale dei prezzi dell’industria comunitaria). |
3.3. Situazione dell’industria comunitaria e conclusioni in materia di pregiudizio
3.3.1. Osservazioni generali
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(59) |
Alcune parti interessate hanno sottolineato l’andamento positivo di alcuni fattori di pregiudizio, sostenendo che l’andamento negativo di altri indicatori quali prezzi di vendita e redditività non era sufficiente per concludere che l’industria comunitaria avesse subito un grave pregiudizio. |
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(60) |
È opportuno osservare, innanzitutto, che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti, ma che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Non occorre pertanto che tutti i fattori di pregiudizio registrino un andamento negativo per concludere che l’industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio. |
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(61) |
Su tale base, è essenziale esaminare la situazione finanziaria generale dell’industria comunitaria per determinare se questa abbia subito un grave pregiudizio. Per poter trarre conclusioni significative, l’andamento positivo di alcuni indicatori di pregiudizio non va pertanto esaminato isolatamente ma in un contesto più vasto, tenendo conto cioè di quello di altri indicatori. Nella fattispecie, e come sottolineato al considerando 117 del regolamento provvisorio, il fatto che alcuni indicatori di pregiudizio abbiano evidenziato un andamento positivo dev’essere interpretato nel contesto delle ripercussioni estremamente negative delle importazioni in esame sui risultati dell’industria comunitaria e della reazione di quest’ultima. Il quadro complessivamente negativo della situazione dell’industria comunitaria si rispecchia in particolare nel calo dei prezzi di vendita e della redditività. |
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(62) |
L’impostazione adottata per la determinazione provvisoria viene quindi considerata ragionevole e conforme al regolamento di base ed è pertanto confermata ai fini delle conclusioni definitive. |
3.3.2. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti
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(63) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il fatto che l’industria comunitaria fosse riuscita ad aumentare la propria capacità e il proprio volume di produzione, nonché l’utilizzazione degli impianti, mentre il consumo comunitario era in calo, non indica una situazione pregiudizievole. |
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(64) |
In realtà, la diminuzione del consumo (del 12 %) si è fatta sentire soltanto nel 2002, quando il volume della produzione dell’industria comunitaria ha registrato un calo corrispondente del 13 %, determinando anche un calo dell’utilizzazione degli impianti nello stesso anno. Pertanto, e come sottolineato al considerando 102 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria ha dovuto abbassare i prezzi, aumentando così il volume delle vendite, per poter competere con le importazioni oggetto di dumping. Ciononostante, anche il volume delle vendite dell’industria comunitaria è leggermente diminuito nel 2002. |
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(65) |
Inoltre, anche l’andamento del volume della produzione va interpretato in un contesto più ampio, anziché unicamente in relazione all’andamento del consumo comunitario. Come indicato al considerando 134 del regolamento provvisorio, le esportazioni effettuate dall’industria comunitaria sono leggermente aumentate, con effetti anche sulle cifre relative alla produzione. Inoltre, l’aumento del volume di PTFE granulare prodotto si spiega in parte col fatto che alcuni produttori comunitari hanno aumentato l’utilizzazione interna di tale prodotto per produrre ad esempio composti e tipi micronizzati. Infine, l’aumento generale del volume e della capacità di produzione registrato durante il periodo in esame fa anche parte del tentativo dell’industria comunitaria di reagire alle importazioni oggetto di dumping attraverso l’incremento del volume delle vendite, anche a scapito dei prezzi di vendita e della redditività. |
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(66) |
Si confermano pertanto le conclusioni esposte nei considerando 101 e 102 del regolamento provvisorio. |
3.3.3. Volume delle vendite e quota di mercato
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(67) |
Analogamente, alcune parti interessate hanno obiettato che l’aumento del volume delle vendite e della quota di mercato, parallelamente a un calo della domanda, indicava chiaramente che l’industria comunitaria non aveva subito un grave pregiudizio. Il produttore esportatore russo ha sostenuto altresì che un siffatto aumento delle vendite non poteva spiegarsi con la strategia dell’industria comunitaria di abbassare i prezzi di vendita per far fronte alle importazioni a basso costo. In tale contesto, l’andamento del volume delle vendite dell’industria comunitaria è stato confrontato con quello delle importazioni dalla Russia, che avrebbero registrato una tendenza al ribasso nonostante il calo dei prezzi all’importazione. |
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(68) |
L’analisi dei dati relativi alle importazioni dalla Russia offre tuttavia un quadro leggermente diverso. Sebbene tali importazioni e la loro quota di mercato siano nettamente diminuite dal 2001 al 2002, tra il 2002 e il 2003 esse hanno registrato soltanto un lieve calo e addirittura un aumento durante il periodo dell’inchiesta. Al contrario, i loro prezzi di vendita hanno continuato a diminuire ininterrottamente durante tutto il periodo in esame. Parallelamente, i prezzi delle importazioni cinesi hanno registrato un calo ancora più pronunciato, mentre il volume delle vendite e la quota di mercato di tali importazioni sono nettamente aumentati nello stesso periodo. Ciò dimostra che gli esportatori russi hanno dovuto far fronte alle importazioni cinesi a basso costo sul mercato della Comunità e, come l’industria comunitaria, sono stati obbligati ad abbassare ulteriormente i loro prezzi all’importazione per riconquistare quote di mercato. Inoltre, poiché le importazioni dalla Russia e dalla RPC sono state esaminate cumulativamente, è più opportuno analizzare i paesi esportatori interessati nel loro insieme anziché separatamente. A questo proposito, si rammenta che la quota di mercato delle importazioni è sempre rimasta molto elevata e che i prezzi sono decisamente crollati e sono stati nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. L’obiezione del produttore esportatore russo ha dovuto quindi essere respinta. |
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(69) |
Si rammenta pertanto che l’evoluzione del volume delle vendite e della quota di mercato dell’industria comunitaria dev’essere messa in correlazione con il calo parallelo del valore delle vendite e dei prezzi unitari causato dalle importazioni oggetto di dumping e dalle sue ripercussioni estremamente negative sulla redditività di tale industria. Come indicato al considerando 61, per trarre conclusioni significative sulla situazione finanziaria generale dell’industria comunitaria non si deve valutare l’andamento positivo di tali indicatori isolatamente, ma alla luce dell’andamento degli altri indicatori di pregiudizio. |
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(70) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 103 e 104 del regolamento provvisorio. |
3.3.4. Scorte
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(71) |
Un produttore esportatore cinese e i due produttori esportatori russi hanno sostenuto inoltre che la netta diminuzione delle scorte dell’industria comunitaria tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta dimostra l’assenza di un grave pregiudizio. |
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(72) |
Si osservi che durante il periodo in esame la movimentazione delle scorte non è stata significativa e non ha registrato un andamento chiaro. Infatti, dopo aver registrato un calo del 13 % tra il 2001 e il 2002, le scorte sono aumentate di 23 punti percentuali tra il 2002 il 2003, per poi diminuire nuovamente di 17 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. Va inoltre precisato che tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta le scorte sono diminuite soltanto di 216 tonnellate, pari al 4,3 % del volume delle vendite dell’industria comunitaria nel 2003 e al 3, 9 % nel periodo dell’inchiesta. |
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(73) |
In ogni caso, l’industria comunitaria ha prodotto essenzialmente PTFE granulare su ordinazione e i prodotti conservati nelle scorte consistono solitamente in merci in attesa di essere inviate ai clienti. Pertanto, l’aumento delle scorte registrato nel 2003 va piuttosto imputato a un ritardo nella consegna e non può essere considerato un indicatore significativo di pregiudizio poiché, di per sé, non ha inciso sulla situazione finanziaria dell’industria comunitaria. In questo caso, pertanto, l’andamento delle scorte non è stato considerato un indicatore determinante di pregiudizio. |
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(74) |
Alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che l’aumento delle scorte registrato nel 2003, ossia l’anno precedente al periodo dell’inchiesta, ha causato pregiudizio all’industria comunitaria poiché quest’ultima sarebbe stata costretta a vendere le scorte accumulate a prezzi inferiori durante il periodo dell’inchiesta. Come indicato al considerando 73, dato che il prodotto in esame viene fabbricato su ordinazione, l’aumento delle scorte nel 2003 è probabilmente dovuto a un ritardo nelle consegne, mentre clienti e prezzi erano già determinati. In ogni caso, l’aumento di 283 tonnellate registrato nel 2003 non può essere considerato significativo poiché rappresenta soltanto il 5,6 % del volume delle vendite di quell’anno. Si è concluso pertanto che l’aumento delle scorte precedente al periodo dell’inchiesta non ha potuto causare il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
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(75) |
L’obiezione ha dovuto pertanto essere respinta e si confermano le conclusioni di cui al considerando 105 del regolamento provvisorio. |
3.3.5. Prezzi di vendita
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(76) |
Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che l’andamento negativo dei prezzi di vendita nella Comunità non rappresentava un indicatore di pregiudizio significativo poiché i prezzi di vendita del PTFE granulare sono complessivamente diminuiti sotto la pressione esercitata dalle forze di mercato. Un produttore esportatore ha inoltre messo in discussione l’esattezza dei calcoli, senza però fornire ulteriori elementi a sostegno della propria affermazione. |
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(77) |
Per quanto riguarda il calcolo dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria, non è stato individuato alcun errore nei calcoli provvisori, che vengono pertanto confermati. |
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(78) |
Si rammenta che il netto calo dei prezzi di vendita nella Comunità durante il periodo in esame ha inciso notevolmente sulla redditività dell’industria comunitaria. Si conferma altresì che tali prezzi sono stati considerati un fattore chiave nella determinazione del pregiudizio, a causa del loro impatto diretto sulla situazione finanziaria della suddetta industria. Si conferma pertanto che i prezzi rappresentano un indicatore di pregiudizio estremamente significativo nel quadro della presente inchiesta e l’affermazione del produttore esportatore al riguardo ha dovuto essere respinta. |
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(79) |
Per quanto riguarda, più specificamente, la presunta diminuzione globale dei prezzi, non si sono riscontrati elementi che dimostrassero, ad esempio, riduzioni dei costi alla base di un siffatto calo dei prezzi. Si conferma pertanto che i prezzi rappresentano un indicatore di pregiudizio estremamente significativo nel quadro della presente inchiesta e l’argomentazione del produttore esportatore al riguardo ha dovuto essere respinta nell’ambito dell’analisi del pregiudizio. Il resto dell’argomentazione ha maggiore attinenza con la questione del nesso causale e verrà pertanto esaminato ai considerando 106 e 107. |
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(80) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 106 del regolamento provvisorio. |
3.3.6. Crescita
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(81) |
È stato sostenuto che le conclusioni provvisorie non sono riuscite a spiegare la crescita dell’industria comunitaria, soprattutto rispetto al calo del consumo registrato nella Comunità nel periodo in esame. Poiché la crescita dell’industria comunitaria è stata determinata dall’evoluzione della sua quota di mercato, si rinvia al considerando 103 del regolamento provvisorio e ai considerando 67 e 69 del presente regolamento. |
3.3.7. Investimenti e capacità di ottenere capitali
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(82) |
Un produttore esportatore cinese ha contestato le conclusioni provvisorie secondo cui la capacità di ottenere capitali non costituiva un indicatore significativo di pregiudizio. |
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(83) |
Come indicato al considerando 109 del regolamento provvisorio, si è constatato che, poiché i produttori comunitari appartengono a gruppi più grandi e sono pertanto finanziati attraverso sistemi interni di tesoreria accentrata (cash pooling), la capacità di reperire capitale non costituisce un indicatore significativo di pregiudizio, dato che non viene di norma influenzata, benché alcuni produttori di tali grandi gruppi si trovino in una situazione particolarmente pregiudizievole. Il produttore esportatore cinese non ha spiegato in quale misura non fosse d’accordo con le conclusioni, né ha suffragato le proprie osservazioni con altri elementi. L’obiezione ha dovuto pertanto essere respinta e si confermano le conclusioni di cui ai considerando 108 e 109 del regolamento provvisorio. |
3.3.8. Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa
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(84) |
Alcuni produttori esportatori hanno osservato inoltre che tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta la redditività dell’industria comunitaria è aumentata, un elemento di cui non si sarebbe tenuto conto nelle conclusioni provvisorie. |
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(85) |
Tale affermazione ha dovuto essere respinta poiché l’andamento della redditività dell’industria comunitaria durante tutto il periodo in esame è stata analizzata nel regolamento provvisorio. Pertanto, l’aumento della redditività tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta non può ribaltare la conclusione secondo cui, tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, la redditività ha subito nel complesso un calo significativo, pari a 9,2 punti percentuali. Durante il periodo dell’inchiesta, la redditività è stata di poco superiore al punto di pareggio, ossia 0,1 %, e sarebbe stata ancora inferiore se l’industria comunitaria avesse mantenuto i suoi prezzi, subendo così perdite in termini di quote di mercato e volume delle vendite. Si è concluso pertanto che questo fattore di pregiudizio ha chiaramente registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. |
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(86) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 110 e 111 del regolamento provvisorio. |
3.3.9. Occupazione e produttività
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(87) |
I produttori esportatori cinesi e i due produttori esportatori russi hanno ribadito le proprie affermazioni in merito all’andamento dell’occupazione e della produttività, sostenendo che tali fattori non indicavano un grave pregiudizio. In assenza di nuove informazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 112 del regolamento provvisorio. |
3.3.10. Aumento delle esportazioni dell’industria comunitaria
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(88) |
I suddetti produttori esportatori hanno obiettato infine che la tendenza al rialzo delle esportazioni dell’industria comunitaria durante il periodo in esame dimostrava che essa non aveva subito un grave pregiudizio. |
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(89) |
In tale contesto, occorre precisare che il considerando 134 del regolamento provvisorio indicava erroneamente che durante il periodo in esame le esportazioni dell’industria comunitaria erano aumentate del 3 %. In realtà, esse sono aumentate del 54 %. Tuttavia, come indicato correttamente nello stesso considerando del regolamento provvisorio, nonostante l’aumento registrato tali esportazioni rappresentavano soltanto il 12,7 % delle vendite complessive dell’industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta. Si conferma pertanto che, in termini assoluti, l’aumento non è stato significativo (circa 250 tonnellate). Pertanto, benché in aumento, le vendite destinate all’esportazione hanno continuato a rappresentare soltanto una modesta percentuale delle vendite complessive dell’industria comunitaria. Su tale base, si è ritenuto che esse non rappresentassero un segno delle buone condizioni dell’industria comunitaria. |
3.3.11. Retribuzioni
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(90) |
In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio. |
3.3.12. Entità del margine di dumping
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(91) |
In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio. |
3.3.13. Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping
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(92) |
In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 116 del regolamento provvisorio. |
3.3.14. Conclusioni in materia di pregiudizio
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(93) |
Poiché le argomentazioni di alcune parti interessate poggiavano sulle informazioni fornite nella denuncia, va sottolineato che le conclusioni provvisorie si sono basate su dati verificati dei produttori comunitari durante il periodo dell’inchiesta. |
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(94) |
Su tale base, nonostante l’andamento positivo di alcuni fattori di pregiudizio, si è concluso che la situazione finanziaria generale dell’industria comunitaria è notevolmente peggiorata durante il periodo in esame e che l’industria ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta. |
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(95) |
Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 101 a 120 del regolamento provvisorio sulla situazione dell’industria comunitaria e la conclusione in merito al pregiudizio. |
E. NESSO CAUSALE
1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
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(96) |
In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 122 a 126 del regolamento provvisorio. |
2. Effetto di altri fattori
2.1. Andamento del consumo e della domanda
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(97) |
Alcune parti interessate hanno ribadito che il calo del consumo e della domanda sul mercato comunitario era stato un fattore determinante per la fissazione dei prezzi e che quindi esso - e non le importazioni oggetto di dumping - doveva essere considerato la principale causa della diminuzione dei prezzi e della redditività dell’industria comunitaria. Tali parti non hanno fornito tuttavia nuove informazioni o elementi di prova, limitandosi a ribadire quanto sostenuto prima dell’istituzione dei dazi provvisori. È stato affermato altresì che il confronto tra il calo del consumo e la diminuzione del valore del mercato comunitario di cui al considerando 127 del regolamento provvisorio è irrilevante, poiché i prezzi di vendita non dipendono soltanto dall’andamento del consumo e della domanda, ma anche dall’offerta. |
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(98) |
Benché sia indiscutibile che in condizioni di concorrenza normali i prezzi sono determinati dall’offerta e dalla domanda, si rammenta che nella fattispecie le normali condizioni di mercato sono state falsate da un comportamento anticoncorrenziale, ossia da pratiche di dumping. L’inchiesta ha pertanto rivelato pratiche di dumping significative da parte di tutti produttori esportatori durante il periodo dell’inchiesta e una notevole sottoquotazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame, che hanno esercitato una forte pressione sui prezzi dell’industria comunitaria. |
|
(99) |
Come già sottolineato al considerando 129 del regolamento provvisorio, durante lo stesso periodo i prezzi delle importazioni dalla Russia e dalla RPC sono diminuiti di una percentuale molto superiore rispetto al consumo comunitario. Inoltre, essi hanno continuato a diminuire significativamente, mentre il consumo è rimasto relativamente stabile a partire dal 2002 ed è persino leggermente aumentato. Nel contempo, i prezzi di vendita delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato un calo decisamente inferiore. Non è stato pertanto possibile stabilire un rapporto diretto tra il calo del consumo e i prezzi dell’industria comunitaria e si è concluso che l’andamento del consumo non ha potuto avere un impatto tale da non far più considerare grave il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. In effetti, le importazioni oggetto di dumping detengono una quota di mercato significativa (35 % circa) e sono state effettuate a prezzi bassissimi. Rispetto a ciò, il calo del consumo, che oltretutto si è verificato soltanto fino al 2002, ha sortito effetti abbastanza modesti. Inoltre, l’industria comunitaria non ha perso economie di scala a causa della diminuzione del consumo. |
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(100) |
Questo squilibrio tra la caduta dei prezzi e il calo del consumo è attestato anche dal fatto che la diminuzione del consumo non coincide neppure con la diminuzione del valore di mercato comunitario del PTFE granulare. Pertanto, il confronto tra il valore di mercato e il consumo ha rappresentato un indicatore valido, benché non l’unico, per valutare se l’abbassamento dei prezzi dell’industria comunitaria forse imputabile alle importazioni oggetto di dumping. |
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(101) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 127 a 129 del regolamento provvisorio. |
2.2. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Russia e dalla RPC
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(102) |
In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 130 del regolamento provvisorio. |
2.3. Rendimento dei produttori comunitari non denunzianti
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(103) |
È stato obiettato che, se i produttori comunitari non denunzianti hanno subito un pregiudizio, questo si è manifestato essenzialmente con una perdita di quote di mercato piuttosto che con un calo della redditività come nel caso dell’industria comunitaria. Su tale base, si è sostenuto che un unico fattore, ossia le importazioni oggetto di dumping, non poteva aver avuto ripercussioni negative di tale portata sulla situazione dei produttori comunitari, denunzianti o meno. Pertanto, il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari doveva essere stato causato da altri fattori. |
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(104) |
L’obiezione ha dovuto essere respinta. Come indicato al considerando 103 del regolamento provvisorio, di fronte alle importazioni a basso prezzo i produttori devono scegliere se mantenere inalterati i propri prezzi di vendita, a scapito dello sviluppo del volume di vendite e della quota di mercato, o diminuire tali prezzi e mantenere, nei limiti del possibile, le economie di scala e difendere la propria posizione sul mercato. Non è quindi inconsueto che produttori diversi optino per strategie differenti e che il pregiudizio subìto si rifletta nell’andamento negativo della loro quota di mercato o dei loro prezzi di vendita, oppure di una combinazione di entrambi, con conseguente perdita di redditività. Tenuto conto dell’entità del dumping, del volume delle importazioni e delle quote di mercato, nonché della notevole sottoquotazione dei prezzi e del drastico calo dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, si può concludere, in mancanza di altre cause, che il dumping è all’origine della situazione negativa dell’industria comunitaria. |
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(105) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 133 del regolamento provvisorio. |
2.4. Andamento mondiale dei prezzi, recessione economica e contrazione del mercato
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(106) |
È stato affermato, sulla base di una tendenza al ribasso dei prezzi delle importazioni registrato da Eurostat e, in particolare, dei prezzi delle importazioni dagli USA e dalla Svizzera, che i prezzi del PTFE granulare erano complessivamente diminuiti su tutto il mercato comunitario. Questa tendenza al ribasso dei prezzi sarebbe dovuta anche alla contrazione del mercato del PTFE granulare, ossia alla diminuzione della domanda e del consumo. Pertanto, la diminuzione dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria sarebbe dovuta a questa tendenza generale al ribasso piuttosto che alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. |
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(107) |
È opportuno osservare che da un’analisi dei prezzi all’importazione registrati da Eurostat in generale, e in particolare nel caso di Svizzera e USA, è emerso che essi erano nettamente superiori ai prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC e dalla Russia, nonché a quelli dell’industria comunitaria. Analogamente, i prezzi dei produttori comunitari non denunzianti erano superiori a quelli dell’industria comunitaria. Si è pertanto concluso che i produttori dei paesi terzi e i produttori comunitari non denunzianti non hanno esercitato sui prezzi una pressione concorrenziale che potrebbe essere considerata una grave causa di pregiudizio. |
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(108) |
Si osserva inoltre che, come indicato in precedenza, pur essendo notevolmente diminuito tra il 2001 e il 2002, il consumo comunitario è risultato successivamente piuttosto stabile ed è addirittura leggermente aumentato. Inoltre, questa tendenza al rialzo è stata confermata dopo il periodo dell’inchiesta. Pertanto, il mercato del PTFE granulare non può essere considerato un mercato in contrazione. |
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(109) |
Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che la tendenza economica generale al ribasso registrata durante il periodo in esame non ha spezzato il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dalla Russia e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
2.5. Rendimento dell’industria comunitaria
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(110) |
Alcuni esportatori che hanno collaborato hanno affermato che le conclusioni di cui al considerando 135 del regolamento provvisorio, che indicavano una riduzione dei costi di produzione dell’industria comunitaria, non coincidevano con i dati contenuti nella denuncia, che lasciavano intendere che il costo unitario dell’industria comunitaria sarebbe invece aumentato durante il periodo in esame. Essi hanno affermato che si sarebbe dovuto verificare se tale aumento dei costi avesse causato il grave pregiudizio subito. A questo proposito, va osservato che le conclusioni presentate nel considerando 135 del regolamento provvisorio poggiano su dati verificati nel corso delle varie visite in loco presso le sedi dei produttori europei. Le obiezioni sono state pertanto respinte. |
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(111) |
Un altro produttore esportatore ha affermato che l’industria comunitaria aveva abbassato i suoi prezzi di vendita a livelli inutilmente bassi, come dimostrerebbe il fatto che essa ha aumentato il volume delle vendite e acquisito (e non solamente mantenuto) quote di mercato durante il periodo in esame. È stato inoltre sostenuto che il calo di redditività era dovuto ad un aumento dei costi unitari — conseguenza di un basso livello di utilizzazione degli impianti e di un aumento delle retribuzioni — piuttosto che alle importazioni in esame. |
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(112) |
Occorre sottolineare innanzitutto che, contrariamente a quanto afferma il produttore esportatore in questione, il costo di produzione dell’industria comunitaria è diminuito durante il periodo in esame e non è stato pertanto considerato una delle cause del calo di redditività di tale industria. Se è vero che l’industria comunitaria è riuscita a mantenere la sua posizione sul mercato e persino ad aumentare la sua quota di mercato, lo ha fatto a scapito della propria redditività. Si rammenta che le importazioni in esame sono state vendute a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria per tutto il periodo in esame, un fatto che non può essere compensato dall’aumento della quota di mercato di tale industria. |
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(113) |
Sulla base di quanto precede, si è concluso che, tenuto conto dei processi produttivi efficaci e del calo dei costi di produzione dell’industria comunitaria, il pregiudizio subito da quest’ultima non può ritenersi autoinflitto. Si confermano pertanto le conclusioni di cui al considerando 135 del regolamento provvisorio. |
2.6. Vendite vincolate
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(114) |
Due produttori esportatori russi hanno sostenuto che le vendite vincolate di PTFE granulare di almeno due produttori comunitari erano notevolmente aumentate durante il periodo in esame. Essi hanno affermato che, poiché tali vendite non sono state generalmente redditizie, il loro aumento andrebbe considerato una possibile causa del pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
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(115) |
A questo proposito, l’inchiesta ha rivelato che le vendite vincolate hanno rappresentato soltanto il 5 % circa della produzione complessiva dell’industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta. Tenuto conto dei loro quantitativi modesti, si è concluso che, benché non redditizie, le vendite vincolate non potevano spezzare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dalla Russia e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
2.7. Assenza di concorrenza tra il PTFE granulare importato dalla Russia e dalla RPC e il PTFE prodotto e venduto dall’industria comunitaria
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(116) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che, poiché il PTFE granulare importato dai paesi interessati era di qualità generalmente inferiore e non era in concorrenza con il prodotto venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità, l’eventuale pregiudizio subito da detta industria non può essere attribuito alle importazioni in esame. |
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(117) |
A questo proposito, si rammenta che in base alle conclusioni di cui ai considerando da 12 a 14 del presente regolamento, nonostante le possibili differenze tra tipi di prodotto, comprese differenze qualitative, il PTFE granulare prodotto dall’industria comunitaria e il prodotto in esame importato dai paesi interessati hanno le stesse caratteristiche fisiche e sono essenzialmente destinati allo stesso impiego. Come indicato ai considerando 16, 90 e 92 del regolamento provvisorio e al considerando 10 del presente regolamento, l’inchiesta ha confermato anche che tutti i tipi di prodotto importati sono in concorrenza con quelli prodotti e venduti dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. La suddetta obiezione ha quindi dovuto essere respinta. |
2.8. Esportazioni dell’industria comunitaria
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(118) |
Come indicato al considerando 89 del presente regolamento, le vendite dell’industria comunitaria destinate all’esportazione sono effettivamente aumentate del 54 %. Tuttavia, si confermano le conclusioni essenziali del considerando 134 del regolamento provvisorio, secondo cui tali importazioni, benché in aumento, rappresentavano soltanto una piccola percentuale delle vendite complessive dell’industria comunitaria (ossia il 12,7 % durante il periodo dell’inchiesta). Pertanto, e in assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 134 del regolamento provvisorio. |
2.9. Fluttuazioni dei tassi di cambio
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(119) |
Alcune parti interessate hanno obiettato che la svalutazione del dollaro USA (USD) rispetto all’euro avrebbe causato il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Esse hanno sostenuto che la svalutazione dell’USD avrebbe i) comportato una diminuzione delle esportazioni dell’industria comunitaria negli Stati Uniti e ii) reso più competitive le importazioni russe e cinesi. |
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(120) |
Per quanto riguarda le esportazioni dell’industria comunitaria, le parti non hanno suffragato le proprie affermazioni con alcun elemento di prova, ma si sono basate su mere supposizioni. In particolare, esse non hanno specificato se la presunta diminuzione delle esportazioni dell’industria comunitaria consistesse in una riduzione del volume, del valore o di entrambi. In ogni caso, come concluso al considerando 118 del presente regolamento, le esportazioni dell’industria comunitaria sono aumentate del 54 % durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 134 del regolamento provvisorio, il margine di profitto realizzato dall’industria comunitaria su tali esportazioni è risultato più elevato di quello ottenuto dalle vendite sul mercato della Comunità. Pertanto, non si è potuto ritenere che l’andamento delle vendite all’esportazione dell’industria comunitaria abbia inciso negativamente sulla sua situazione. |
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(121) |
Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia e dalla RPC, va sottolineato che esse sono state oggetto di notevoli pratiche di dumping, raggiungendo margini di dumping del 36,6 % nel caso della Russia e quasi del 100 % nel caso della RPC. D’altro canto, nonostante la svalutazione dell’USD, le importazioni nella Comunità da altri paesi, pari al 25 % circa del consumo comunitario, sono state effettuate a prezzi notevolmente più elevati di quelli praticati dalla Russia e dalla RPC. Infine, la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni in esame è stata notevole per tutto il periodo ed è stata di gran lunga superiore al tasso di svalutazione del dollaro rispetto all’euro. L’obiezione viene pertanto respinta. |
2.10. Conclusione sul nesso di causalità
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(122) |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono e di altri elementi di cui ai considerando da 121 a 138 del regolamento provvisorio, si conclude che le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Incidenza finanziaria sugli utilizzatori
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(123) |
Numerosi utilizzatori hanno ribadito la propria preoccupazione principale, ossia che l’istituzione di misure definitive avrebbe gravi ripercussioni negative sulla loro situazione finanziaria, poiché essi non riuscirebbero a trasferire ai clienti il prevedibile aumento dei costi causato da tali misure. |
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(124) |
A questo proposito, in seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, cinque utilizzatori/trasformatori che fino a quel momento non avevano collaborato sono stati contattati e invitati a rispondere a un questionario. Tali utilizzatori/trasformatori, che hanno domandato un questionario soltanto dopo l’istituzione delle misure provvisorie, non erano noti alle istituzioni comunitarie. È risultato che numerosi di essi importavano dai paesi in questione la maggior parte del PTFE granulare utilizzato nel loro processo di produzione/trasformazione. Tali utilizzatori rappresentavano una percentuale elevata del totale delle importazioni dalla Russia e dalla RPC, nonché del consumo complessivo della Comunità. Essi hanno sostenuto che le misure antidumping avrebbero un’incidenza significativa sulla loro redditività. Tenuto conto delle circostanze, nonché del numero esiguo di utilizzatori che hanno collaborato prima dell’istituzione delle misure provvisorie e del presunto impatto dell’istituzione delle misure antidumping, si è ritenuto fosse giustificato accettare tali risposte, sebbene presentate in una fase conclusiva dell’inchiesta, per poter giungere a conclusioni il più rappresentative possibile. |
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(125) |
Quattro utilizzatori hanno risposto al questionario (uno soltanto in parte). Parte della produzione di uno di questi utilizzatori che lavorano il PTFE granulare era in concorrenza diretta con quella dei produttori della Comunità sul mercato del PTFE granulare; gli altri utilizzatori erano invece trasformatori che fabbricano prodotti semilavorati e lavorati utilizzando direttamente il PTFE granulare nel loro processo di produzione. Gli utilizzatori che avevano già collaborato prima dell’istituzione delle misure provvisorie e quelli che si sono manifestati successivamente sono stati invitati altresì a fornire ulteriori informazioni in merito al loro costo di produzione, per integrare i dati utilizzati ai fini delle conclusioni provvisorie e consentire un’analisi dettagliata e approfondita di tutti gli aspetti della situazione dei diversi utilizzatori, segnatamente per calcolare l’incidenza precisa delle misure antidumping sulla loro redditività. Tuttavia, solo quattro società hanno risposto a questa richiesta supplementare. In sintesi, hanno collaborato sette utilizzatori in tutto, che rappresentano il 67,8 % delle importazioni complessive dei paesi in esame e il 41,3 % del consumo comunitario totale. |
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(126) |
Il complemento d’inchiesta ha rivelato che l’incidenza dei dazi antidumping definitivi sugli utilizzatori varierebbe sensibilmente in funzione del quantitativo di PTFE granulare importato utilizzato nel processo di produzione. A questo proposito, per effettuare i calcoli ci si è basati sulla supposizione che nessuno degli utilizzatori sarebbe in grado di trasferire ai clienti l’aumento del prezzo. In questa peggiore delle ipotesi, l’incidenza delle misure sulla redditività di due società, che utilizzano tra il 70 % e l’80 % del PTFE granulare proveniente dai paesi in esame, è stata stimata a 7,5 %. Per gli altri utilizzatori che hanno collaborato, che importano meno del 30 % delle materie prime dai paesi in esame, l’incidenza è stata valutata al massimo al 2,7 %, sempre supponendo che l’aumento dei prezzi non venga trasferito neppure in parte ai clienti. |
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(127) |
È opportuno sottolineare, tuttavia, che l’inchiesta ha anche confermato che gli aumenti dei prezzi nella Comunità in seguito all’istituzione delle misure antidumping verranno molto probabilmente trasferiti al cliente finale. A questo proposito, si è ritenuto che la forte pressione esercitata sui prezzi nella Comunità fosse dovuta essenzialmente alle importazioni a basso costo dalla RPC e dalla Russia. Si prevede quindi che l’istituzione di misure antidumping comporterà un aumento generale dei prezzi del PTFE granulare nella Comunità. Dall’inchiesta è emerso altresì che i prodotti a valle sono stati rivenduti in parte attraverso distributori che beneficiavano di margini elevati, il che significa che essi sono in grado di assorbire gli aumenti dei prezzi. Infine, si è constatato che durante il periodo dell’inchiesta la concorrenza sul mercato dei prodotti semilavorati e lavorati a base di PTFE granulare originario di paesi terzi era minima; anche questo elemento indica che gli aumenti di prezzo verrebbero probabilmente trasferiti ai clienti finali. In effetti, il mercato dei prodotti semilavorati e lavorati è dominato, piuttosto che dai prodotti importati, dai trasformatori comunitari, che saranno tutti parimenti soggetti a dazi antidumping. Un aumento dei prezzi dovrebbe pertanto incidere in ugual misura su tutti gli operatori comunitari interessati e i prodotti importati non dovrebbero esercitare alcuna pressione sui prezzi. Per questo motivo si conclude che, con ogni probabilità, gli utilizzatori saranno in grado di trasferire ai propri clienti una parte considerevole dell’aumento dei costi, cosicché l’impatto stimato delle misure antidumping sulla loro redditività dovrebbe essere molto più limitato di quanto previsto nella peggiore delle ipotesi. |
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(128) |
In secondo luogo, è opportuno sottolineare che, se anche l’aumento dei prezzi non potesse venire trasferito neppure in parte — un’ipotesi poco realistica —, le misure non inciderebbero in maniera eccessiva sulla redditività dei quattro suddetti utilizzatori che hanno collaborato. Anche nella peggiore delle ipotesi, due di essi continuerebbero ad avere attività redditizie. Il terzo, per il quale l’incidenza di eventuali misure antidumping è stata valutata a poco più dell’1 %, accusava già perdite significative non collegabili alle misure antidumping durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale aumento dei prezzi causato dai dazi antidumping non avrebbe quindi effetti considerevoli sul suo rendimento economico. Dato, infine, che l’ultimo utilizzatore realizzava un margine lordo significativo, superiore al 30 %, si prevede che gli potrà assorbire almeno parzialmente un eventuale aumento dei prezzi dovuto all’istituzione dei dazi antidumping. |
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(129) |
Come indicato al considerando 125 del presente regolamento, le conclusioni che precedono rispecchiano la situazione di utilizzatori che rappresentano circa il 70 % delle importazioni complessive dai paesi interessati e pressappoco il 40 % del consumo comunitario. L’inchiesta ha riguardato anche diversi tipi di utilizzatori, ossia rappresentanti dei diversi settori industriali, che utilizzano PTFE granulare direttamente o in prodotti semilavorati, alcuni dei quali importano quantitativi elevati dai paesi interessati, mentre altri importano quantitativi limitati. Si è ritenuto pertanto che le suddette conclusioni potessero ritenersi estremamente rappresentative. Si osservi inoltre che, come indicato al considerando 147 del regolamento provvisorio, l’impatto dei dazi antidumping su certi utilizzatori sarebbe trascurabile, poiché il PTFE granulare rappresenta una percentuale piuttosto bassa dei loro costi complessivi. |
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(130) |
Si osservi inoltre che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato realizzano gran parte del loro volume di affari fuori della Comunità. In effetti, il 24,6 % del volume delle loro vendite viene esportato fuori della Comunità. Ciò significa che il regime di perfezionamento attivo consentirebbe a tali utilizzatori di chiedere il rimborso dei dazi antidumping riscossi sul PTFE granulare importato o di evitare di pagarli. Le misure non incideranno pertanto su questo segmento di attività degli utilizzatori. |
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(131) |
Infine, quando si considerano le possibili conseguenze delle misure per gli utilizzatori, va sottolineato che la loro attuale situazione finanziaria è dovuta in parte alla concorrenza sleale causata dalle importazioni oggetto di dumping. Tale elemento va preso in considerazione quando si valutano le possibili ripercussioni negative delle misure sugli utilizzatori rispetto agli effetti positivi su altre parti interessate, segnatamente sull’industria comunitaria. |
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(132) |
Per tutte le suddette ragioni, si conclude che le misure non dovrebbero avere effetti sproporzionati sugli utilizzatori. Si è concluso pertanto che l’istituzione di dazi antidumping definitivi non sarebbe contraria all’interesse della Comunità. |
2. Importazioni di prodotti semilavorati e lavorati
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(133) |
Alcuni utilizzatori hanno sostenuto altresì che essi si troverebbero in una situazione di distorsione della concorrenza rispetto ai produttori di prodotti semilavorati e lavorati dei paesi interessati, non soggetti a dazi antidumping, soprattutto poiché tali produttori esporterebbero nella Comunità prodotti semilavorati e lavorati anziché PTFE granulare. Di conseguenza, gli utilizzatori della Comunità sarebbero costretti a trasferire parte delle loro attività fuori della Comunità europea per poter accedere a materie prime meno costose. |
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(134) |
Si è constatato a tale proposito che la minaccia di un aumento delle importazioni di prodotti semilavorati e lavorati a valle meno costosi dai paesi interessati non è imminente. Sulla base delle informazioni disponibili, soprattutto per quanto attiene alla differenza qualitativa nota tra il PTFE granulare importato dai paesi interessati e quello prodotto dall’industria comunitaria, né i produttori russi, né quelli cinesi sono attualmente in grado di produrre la gamma completa di prodotti fabbricati dagli utilizzatori comunitari poiché non dispongono del necessario know-how tecnico. Varie parti hanno osservato che il know-how dei produttori russi e cinesi, nonché la qualità dei loro prodotti, migliorano costantemente e che l’istituzione di dazi antidumping definitivi accelererebbe tale processo poiché fornirebbe un incentivo per trasferire la produzione di prodotti semilavorati e lavorati nei paesi in cui il PTFE granulare è disponibile a prezzi inferiori. Si osservi che, secondo alcuni operatori del mercato, le importazioni di prodotti semilavorati dai paesi interessati avrebbero effettivamente registrato una tendenza al rialzo. Non vi sono tuttavia elementi che indichino che la qualità dei prodotti importati sia comparabile a quella dei prodotti fabbricati e venduti sul mercato comunitario e che quindi la concorrenza potrebbe intensificarsi e le importazioni di prodotti semilavorati e lavorati potrebbero aumentare. |
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(135) |
Inoltre, l’affermazione secondo la quale le attività di trasformazione rischierebbero di essere trasferite fuori della Comunità o gli esportatori si orienterebbero verso prodotti ulteriormente trasformati non è stata suffragata da elementi di prova sufficienti. L’inchiesta ha rivelato inoltre che alcuni utilizzatori avevano investito solo di recente nei propri impianti di produzione nella Comunità, e quindi il trasferimento delle attività risulterebbe alquanto improbabile. |
3. Occupazione
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(136) |
È stato obiettato inoltre che l’industria di trasformazione nella Comunità occupa di gran lunga più persone dei produttori di PTFE granulare e che tali posti di lavoro sarebbero minacciati dall’eventuale istituzione di misure antidumping. |
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(137) |
Dall’inchiesta è emerso che i dati sull’occupazione forniti dall’associazione di utilizzatori/importatori interessata sono stati ampiamente sopravvalutati. Inoltre, soltanto una parte di tali posti di lavoro sarebbe direttamente minacciata dall’istituzione di dazi antidumping. Va inoltre precisato che la produzione di PTFE granulare è un procedimento ad alta intensità di capitale, mentre la fabbricazione di prodotti semilavorati e lavorati richiede più manodopera. Un confronto diretto tra il numero di posti di lavoro dell’industria del PTFE granulare e dell’industria a valle non risulta pertanto adeguato. Va inoltre sottolineato che anche alcune persone impiegate presso i produttori comunitari non denunzianti e i fornitori rischierebbero di perdere il lavoro. Come già indicato, i produttori comunitari non denunzianti hanno già perso quote di mercato significative dall’inizio del periodo in esame. Infine, anche numerosi utilizzatori, e quindi parecchi posti di lavoro nella Comunità, dipendono interamente o in parte dall’industria comunitaria e dai produttori comunitari non denunzianti per il proprio approvvigionamento. Se pertanto l’industria comunitaria dovesse scomparire, anche tali posti di lavoro sarebbero minacciati. |
4. Difficoltà di approvvigionamento
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(138) |
Numerose parti hanno anche ribadito che l’istituzione di dazi definitivi comporterebbe difficoltà di approvvigionamento, poiché impedirebbe ai produttori esportatori cinesi e russi di esportare i propri prodotti nella Comunità, mentre l’industria comunitaria non avrebbe capacità sufficienti per soddisfare la domanda interna. È stato sostenuto altresì che se anche l’industria comunitaria avesse la capacità teorica di aumentare la propria produzione di PTFE, non avrebbe alcun interesse a farlo sotto il profilo economico, poiché la produzione di PTFE granulare sarebbe meno redditizia di quella di altri fluoropolimeri. È stato poi affermato che altre fonti di approvvigionamento quali Giappone e USA non rappresenterebbero un’alternativa valida, poiché i prezzi all’importazione da tali paesi restano elevati, e che la penuria sul mercato comunitario sarebbe aggravata dal previsto aumento della domanda. D’altra parte, per alcune applicazioni finali poco sofisticate, il prodotto fabbricato nella Comunità sarebbe troppo specifico e quindi troppo costoso. Infine, è stato obiettato che il polimero grezzo (come esce dal reattore) non verrebbe affatto venduto nella Comunità e che i tipi presinterizzati vi sono prodotti soltanto in quantitativi limitati, quindi gli utilizzatori dipenderebbero dalle importazioni dai paesi interessati. |
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(139) |
È opportuno rammentare che l’industria comunitaria ha una capacità di 9 200 tonnellate, con un tasso di utilizzazione degli impianti dell’80 %. Durante il periodo dell’inchiesta il volume delle vendite è stato pari a circa 4 845 tonnellate. Significa che i produttori denunzianti potrebbero vendere altre4 355 tonnellate di prodotto simile, pari all’85 % delle importazioni complessive dai paesi interessati. L’argomentazione secondo cui l’industria comunitaria non impiegherebbe questa capacità inutilizzata per produrre PTFE granulare a causa degli esigui margini di profitto realizzati sulle vendite di tale prodotto ha dovuto essere respinta. Va sottolineato che essa non è stata suffragata da elementi di prova. Inoltre, la bassa redditività delle vendite di PTFE granulare effettuate dall’industria comunitaria va attribuita alle importazioni oggetto di dumping che sono state realizzate a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, esercitando quindi una forte pressione sui prezzi. Pertanto, l’istituzione di dazi antidumping definitivi dovrebbe consentire una ripresa dei prezzi sul mercato comunitario, con conseguenti effetti positivi sulla redditività. |
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(140) |
Per quanto riguarda il polimero grezzo (come esce dal reattore), si è constatato che durante il periodo dell’inchiesta sono stati importati soltanto quantitativi estremamente limitati di questo tipo di prodotto. Lo stesso discorso vale per le importazioni dei tipi presinterizzati: significa che essi vengono prodotti direttamente dagli utilizzatori. Si è riscontrato che almeno due produttori comunitari sono in grado di produrre i tipi presinterizzati. Infine, come si è detto in precedenza, durante il periodo dell’inchiesta l’industria comunitaria ha venduto anche scarti e materiali non conformi alle specifiche tecniche, confrontabili con i tipi di qualità inferiore provenienti dalla RPC e dalla Russia. |
|
(141) |
Esistono poi altre fonti di approvvigionamento quali il Giappone e gli USA. L’argomentazione secondo cui il PTFE granulare importato da tali paesi sarebbe più costoso di quello proveniente dai paesi oggetto dell’inchiesta e non rappresenterebbe pertanto un’alternativa valida non può essere accolta, poiché lo scopo dei dazi antidumping è proprio quello di eliminare il dumping pregiudizievole e ristabilire eque condizioni di concorrenza. |
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(142) |
Si rammenta inoltre che l’obiettivo di qualsiasi misura antidumping non è affatto quello di bloccare l’accesso alla Comunità ai prodotti provenienti dai paesi interessati, ma consiste invece nel ripristinare condizioni eque di concorrenza in seguito alle distorsioni introdotte da pratiche commerciali sleali. Pertanto, il PTFE granulare originario dei paesi interessati, compresi i tipi per i quali esisterebbero difficoltà di approvvigionamento, può continuare ad accedere al mercato comunitario, sebbene a prezzi più elevati. |
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(143) |
Sulla base delle considerazioni che precedono e di altri elementi di cui ai considerando da 139 a 153 del regolamento provvisorio, si conclude non vi sono validi e fondati motivi per non istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia e della RPC. |
G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
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(144) |
In base al metodo illustrato ai considerando da 154 a 159 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio, onde stabilire il livello dei dazi da istituire in via definitiva. |
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(145) |
Un produttore esportatore russo ha affermato che l’adeguamento effettuato per tener conto delle differenze relative allo stadio commerciale avrebbe dovuto basarsi sulle informazioni fornite dall’importatore non collegato che ha pienamente collaborato, al quale era destinata la maggior parte delle sue esportazioni. Benché, tuttavia, le informazioni fornite da tale importatore siano state verificate in loco, i prezzi d’acquisto e pertanto il suo margine di profitto non hanno potuto essere stabiliti in maniera attendibile a causa della complessità della sua struttura delle vendite, che comprendeva diverse società per le quali non erano disponibili informazioni. Tali dati non sono stati pertanto utilizzati. In alternativa, il produttore esportatore ha sostenuto che, per calcolare l’adeguamento relativo allo stadio commerciale, il prezzo cif all’importazione avrebbe dovuto essere confrontato col prezzo di vendita dall’importatore in questione nella Comunità. È risultato tuttavia che tale metodo non avrebbe portato a risultati più attendibili rispetto a quello utilizzato per le conclusioni provvisorie. Al contrario, le informazioni disponibili, e in particolare i conti sottoposti a revisione contabile dell’importatore, hanno confermato che le stime effettuate ai fini delle conclusioni provvisorie erano ragionevoli. |
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(146) |
Entrambi i produttori esportatori russi hanno inoltre sostenuto che il confronto tra il loro prezzo all’esportazione e il prezzo non pregiudizievole avrebbe dovuto essere effettuato modello per modello. Essi hanno obiettato in particolare che i tipi speciali più costosi prodotti dall’industria comunitaria avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio. In tale contesto, si rammenta che, come sottolineato ai considerando da 28 a 40 del presente regolamento, le conclusioni per entrambi i produttori esportatori russi hanno dovuto poggiare sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. In mancanza di dati attendibili per i diversi tipi di prodotto, il prezzo all’esportazione di tali produttori esportatori è stato determinato sulla base dei dati Eurostat. Inoltre, come indicato ai considerando 9 e 55 del presente regolamento, la qualità del PTFE importato dopo il trattamento ulteriore era simile a quella del PTFE prodotto dall’industria comunitaria e poteva venire utilizzato in quasi tutte le applicazioni, comprese le applicazioni finali più sofisticate. L’obiezione ha quindi dovuto essere respinta. |
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(147) |
Numerose parti hanno contestato il margine di utile del 9,3 % utilizzato per calcolare il margine provvisorio di sottoquotazione, ritenendolo troppo elevato. Esse hanno sostenuto in particolare che si sarebbe dovuto tener conto della contrazione del mercato del PTFE granulare e dell’aumento del costo di produzione e quindi del fatto che l’industria comunitaria non sarebbe stata in grado di ottenere un utile del 9,3 % in mancanza di importazioni oggetto di dumping. Si è proposto di utilizzare invece un margine di utile del 5 %. |
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(148) |
Si rammenta a questo proposito che il margine di utile del 9,3 % poggiava su dati reali e verificati forniti dai produttori comunitari, che dimostravano che l’utile effettivamente ottenuto prima che le importazioni oggetto di dumping iniziassero ad imporsi sul mercato comunitario era del 9,3 %. È opportuno inoltre sottolineare che, come indicato al considerando 112 del presente regolamento, il costo di produzione è diminuito durante il periodo in esame. In assenza di nuove informazioni, è confermato il metodo usato per stabilire il margine di pregiudizio descritto ai considerando da 156 a 159 del regolamento provvisorio. |
2. Dazi definitivi
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(149) |
Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato, che non deve però superare il margine di pregiudizio calcolato a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(150) |
Le aliquote del dazio definitivo proposte, espresse in percentuale del prezzo cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti.
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(151) |
Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio residuo dovrebbe essere applicata non soltanto all’esportatore che non ha collaborato, ma anche alle società che non hanno esportato durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, qualora soddisfino i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, queste ultime sono invitate a presentare una domanda di riesame ai sensi di detto articolo per ottenere un esame individuale della loro situazione. |
3. Impegni
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(152) |
Un produttore esportatore cinese al quale non sono stati concessi né il MET né il trattamento individuale si è detto interessato ad offrire un impegno. È prassi della Commissione, tuttavia, rifiutare le offerte di impegni di società a cui non sono stati concessi né il MET né il trattamento individuale, poiché in tali casi è impossibile stabilire il margine di dumping individuale. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che la contabilità della società in questione non era attendibile, cosicché sarebbe stato impossibile controllare l’impegno. |
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(153) |
Anche i due produttori esportatori russi hanno proposto di offrire un impegno. Tuttavia, come indicato ai considerando da 28 a 35 del presente regolamento, le conclusioni relative ad entrambi hanno dovuto essere stabilite sulla base dei dati disponibili. Si rammenta che le società hanno fornito informazioni fuorvianti rispetto a determinati aspetti dell’inchiesta, che hanno compromesso la precisione e l’attendibilità della loro collaborazione. La Commissione ha ritenuto pertanto che un impegno offerto da tali società non potesse essere efficacemente controllato e le offerte sono state pertanto respinte, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del cosiddetto politetrafluoroetilene (PTFE) granulare, contenente non più del 3 % di unità monomerica diversa dal tetrafluoroetilene, privo di cariche, in polvere o pellet, ad esclusione di materiali micronizzati (ossia micropolvere fluoropolimerica definita dalla norma ASTM D5675-04) classificabile al codice NC ex 3904 61 00 (codice TARIC 3904610050) originario della Russia e della Repubblica popolare cinese. La descrizione del prodotto riguarda anche i prodotti sotto forma di polimero grezzo (come esce dal reattore) nella forma umida o asciutta.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 sono le seguenti:
|
Paese |
Aliquota del dazio |
|
RPC |
55,5 % |
|
Russia |
36,6 % |
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 862/2005 sulle importazioni del cosiddetto politetrafluoroetilene (PTFE) granulare, contenente non più del 3 % di unità monomerica diversa dal tetrafluoroetilene, privo di cariche, in polvere o pellet, ad esclusione di materiali micronizzati, e sul suo polimero grezzo (come esce dal reattore), quest’ultimo nelle due forme umida e asciutta, classificabile al codice NC ex 3904 61 00 (codice TARIC 3904610050) originari della Russia e della RPC sono riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Gli importi depositati che superino l’aliquota definitiva dei dazi antidumping sono svincolati. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 11.
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
57,6 |
|
204 |
42,7 |
|
|
212 |
89,9 |
|
|
999 |
63,4 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
141,0 |
|
204 |
51,3 |
|
|
220 |
147,3 |
|
|
999 |
113,2 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
122,2 |
|
204 |
105,5 |
|
|
999 |
113,9 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
72,0 |
|
204 |
65,0 |
|
|
382 |
31,4 |
|
|
388 |
37,6 |
|
|
524 |
38,5 |
|
|
999 |
48,9 |
|
|
0805 20 10 |
052 |
72,1 |
|
204 |
64,7 |
|
|
999 |
68,4 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
73,0 |
|
400 |
82,4 |
|
|
624 |
97,9 |
|
|
999 |
84,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
63,4 |
|
999 |
63,4 |
|
|
0808 10 80 |
052 |
78,2 |
|
400 |
92,7 |
|
|
404 |
93,8 |
|
|
720 |
72,8 |
|
|
999 |
84,4 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
140,1 |
|
400 |
86,0 |
|
|
404 |
53,2 |
|
|
999 |
93,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento polacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione (2) è stato modificato in particolare al fine di prorogare fino al 28 giugno 2006 il termine di scadenza per le offerte. |
|
(2) |
Nell’ambito di tale proroga non sono state tuttavia precisate le settimane a decorrere dal 26 ottobre 2005 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, nel corso delle quali non sono previste riunioni del comitato di gestione. |
|
(3) |
È pertanto necessario escludere dal periodo di presentazione delle offerte le settimane fino al 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. |
|
(4) |
Tenuto conto del fabbisogno prevedibile dei mercati e dei quantitativi di cui dispone l'organismo d'intervento polacco, la Polonia ha comunicato alla Commissione che il proprio organismo d'intervento ha intenzione di aumentare di 65 197 tonnellate il quantitativo posto in vendita. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Polonia. |
|
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1164/2005. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato:
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1) |
All'articolo 1, il quantitativo di «90 000» tonnellate è sostituito dal quantitativo di «155 197» tonnellate. |
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2) |
All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005, il 31 agosto 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1742/2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 4).
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8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1990/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1165/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1165/2005 della Commissione (2) è stato modificato al fine di prorogare fino al 28 giugno 2006 il termine di scadenza per le offerte. |
|
(2) |
Nell’ambito di detta proroga non sono state tuttavia precisate le settimane, a decorrere dal 26 ottobre 2005, nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, nel corso delle quali non sono previste riunioni del comitato di gestione. |
|
(3) |
È pertanto necessario escludere dal periodo di presentazione delle offerte le settimane fino al 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. |
|
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1165/2005. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1165/2005, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005, il 31 agosto 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1741/2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 3).
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8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1166/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1166/2005 della Commissione (2) è stato modificato al fine di prorogare fino al 28 giugno 2006 il termine di scadenza per le offerte. |
|
(2) |
Nell’ambito di tale proroga non sono state tuttavia precisate le settimane, a decorrere dal 26 ottobre 2005, nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, nel corso delle quali non sono previste riunioni del comitato di gestione. |
|
(3) |
È pertanto necessario escludere dal periodo di presentazione delle offerte le settimane fino al 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. |
|
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2005. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1166/2005, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005, il 31 agosto 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1743/2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 5).
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8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1168/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1168/2005 della Commissione (2) è stato modificato al fine di prorogare fino al 28 giugno 2006 il termine di scadenza per le offerte. |
|
(2) |
Nell’ambito di tale proroga non sono state tuttavia precisate le settimane a decorrere dal 26 ottobre 2005 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, anche se non sono previste riunioni del comitato di gestione. |
|
(3) |
È pertanto necessario escludere dal periodo di presentazione delle offerte le settimane fino al 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1168/2005. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1168/2005, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005, il 31 agosto 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1744/2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 6).
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8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
relativo all’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 18, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1680/78 della Commissione, del 17 luglio 1978, relativo all’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 (2) è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
Per le esportazioni di malto d’orzo effettuate nei primi tre mesi della campagna con restituzione fissata in anticipo anteriormente al 1o luglio, l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003 dispone a quali condizioni deve essere effettuato l’adeguamento della restituzione fissata in anticipo. |
|
(3) |
Nel caso che detto adeguamento debba essere effettuato, occorre accertare che il malto d’orzo esportato nei primi tre mesi della campagna era in giacenza, all’ammasso al termine della campagna precedente o è stato fabbricato con orzo giacente all’ammasso a tale data; a tale scopo è pertanto necessario procedere ad un controllo delle quantità di orzo e di malto giacenti all’ammasso al termine della campagna in causa. Questi controlli devono essere effettuati dagli organismi competenti di ciascuno Stato membro che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni comunitarie relative all’adeguamento delle restituzioni all’esportazione di malto nel periodo considerato. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle scorte di malto o d’orzo esistenti alla fine della campagna che sono esportate sotto forma di malto nei primi tre mesi della campagna successiva con un titolo che implica una restituzione fissata in anticipo prima del 1o luglio.
2. Il giorno da prendere in considerazione per la data dell’esportazione è quello in cui avviene l’espletamento delle formalità doganali di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4).
Articolo 2
1. Per beneficiare dell’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto d’orzo di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003, l’esportatore deve:
|
a) |
se il malto è stato fabbricato con orzo giacente nelle scorte al termine della campagna di commercializzazione, presentare all’autorità competente dello Stato membro incaricato del pagamento della restituzione, dei documenti attestanti che:
|
|
b) |
se si tratta di malto giacente nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione, presentare all’autorità competente dello Stato membro incaricato del pagamento della restituzione dei documenti attestanti che:
|
2. Il documento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), è conservato dall’autorità competente incaricata del pagamento della restituzione.
Articolo 3
1. Il detentore di scorte di malto o di orzo che possono essere esportate sotto forma di malto con la restituzione adeguata deve aver presentato, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione elettronica inviata entro e non oltre il terzo giorno feriale del mese di luglio dell’anno in causa, una dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, indicando le scorte di malto e d’orzo detenute presso di lui alla data del 30 giugno. In questa dichiarazione devono figurare, per lo meno, i dati di cui all’allegato I.
2. Una volta soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, su domanda dell’interessato, l’autorità competente rilascia uno o più attestati da cui risulti che i prodotti esportati erano effettivamente giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione precedente e possono quindi beneficiare dell’adeguamento della restituzione in conformità delle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003.
L’attestato o gli attestati rilasciati possono riguardare, al massimo, il quantitativo dichiarato in conformità del paragrafo 1. Su domanda dell’interessato, un attestato già rilasciato può essere sostituito da attestati parziali.
Articolo 4
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro:
|
a) |
esercita i controlli necessari delle scorte e dei relativi movimenti nel proprio territorio; |
|
b) |
adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni particolari esistenti nel proprio territorio e stabilisce segnatamente i periodi durante i quali le scorte ed i relativi movimenti sono soggetti a controllo. |
2. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in causa, una relazione scritta sull’applicazione del presente regolamento nella quale dovranno essere indicati i quantitativi di orzo e di malto giacenti nelle scorte alla fine della campagna e i quantitativi di malto esportati che hanno beneficiato delle disposizioni del presente regolamento.
3. In ciascuno Stato membro, l’autorità competente è l’organismo d’intervento o qualsiasi altro organismo designato dallo Stato membro.
Articolo 5
Il regolamento (CEE) n. 1680/78 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Presidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 193 del 18.7.1978, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2029/86 (GU L 173 dell’1.7.1986, pag. 44).
(3) Cfr. allegato II.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO I
Informazioni minime da fornire all’atto della compilazione della dichiarazione delle scorte di malto o di orzo esistenti alla data del 30 giugno
A. Malto
|
1) |
Quantitativo, ripartito secondo la categoria; |
|
2) |
località di ammasso. |
B. Orzo
|
1) |
Quantitativo; |
|
2) |
località di ammasso; |
|
3) |
dichiarazione dalla quale risulti che:
|
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e relativa modificazione
|
Regolamento (CEE) n. 1680/78 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2029/86 della Commissione |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (CEE) n. 1680/78 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) frase introduttiva |
|
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva |
|
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
— |
Articolo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Allegato |
Allegato I |
|
— |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 18, primo comma, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,
visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione, del 17 giugno 1981, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80 si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenute da prodotti di base, purché il traffico di perfezionamento attivo non sia vietato per prodotti comparabili. Occorre stabilire l’elenco di tali prodotti ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 565/80. Il traffico di perfezionamento attivo è vietato per determinati prodotti comparabili a prodotti di base. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prodotti di base che non beneficiano del regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono elencati all’allegato I del presente regolamento.
Tuttavia, tali prodotti di base sono esclusi dal beneficio del regime suindicato solo se destinati ad essere utilizzati per la trasformazione di prodotti indicati:
|
a) |
all’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, esclusi i prodotti di cui al codice NC 2309; |
|
b) |
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (5). |
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 1618/81 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Presidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).
(3) GU L 160 del 18.6.1981, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/88 (GU L 305 del 10.11.1988, pag. 28).
(4) Cfr. allegato II.
(5) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
ALLEGATO I
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Codice NC |
Designazione delle merci |
|
1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: |
|
1104 30 |
– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
|
1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: |
|
1106 20 |
– di sago, di radici o tuberi della voce 0714: |
|
1106 20 90 |
– – altri |
|
1109 00 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
|
2302 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: |
|
2302 10 |
– di granturco |
|
2302 20 |
– di riso |
|
2302 30 |
– di frumento |
|
2302 40 |
– di altri cereali |
|
2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: |
|
2303 10 |
– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: |
|
– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: |
|
|
2303 10 11 |
– – – superiore a 40 % in peso |
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
|
Regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2880/84 della Commissione |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3480/88 della Commissione |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (CEE) n. 1618/81 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
— |
|
— |
Articolo 2 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Allegato |
Allegato I |
|
— |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1995/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1864/2004 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione (2) prevede due periodi all’anno per la presentazione di domande di titoli di importazione. |
|
(2) |
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità competenti degli Stati membri e degli importatori, è opportuno prevedere la presentazione di un’unica domanda all’anno. Per garantire la continuità delle importazioni durante l’anno, i titoli dovrebbero essere validi dalla data effettiva del rilascio fino al 31 dicembre dell’anno di cui trattasi. |
|
(3) |
Ai fini di una migliore gestione, è opportuno cambiare alcuni numeri d’ordine dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1864/2004. Per ragioni di chiarezza, è opportuno elencare tutti i numeri d’ordine di detti contingenti nell’allegato I del regolamento. |
|
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1864/2004. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue.
|
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Alle condizioni stabilite dal presente regolamento si procede all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus, dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 (di seguito “conserve di funghi”). Nell’allegato I figurano il volume di ciascun contingente tariffario, il numero d’ordine corrispondente e il periodo rispettivo di applicazione. 2. L’aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30. Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania e della Bulgaria.» |
|
2) |
All’articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il titolo è valido dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 31 dicembre dell’anno di cui trattasi.» |
|
3) |
All’articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, qualora una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all’altra categoria.» |
|
4) |
L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Restrizioni applicabili alle domande di titoli dei vari importatori 1. Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un importatore tradizionale non può vertere su un quantitativo superiore al 150 % del quantitativo di riferimento. 2. Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un nuovo importatore non può vertere su un quantitativo superiore all’1 % della somma dei contingenti tariffari assegnati alla Cina e agli altri paesi, a norma dell’allegato I del presente regolamento.» |
|
5) |
All’articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi di gennaio.» |
|
6) |
All’articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo di gennaio, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione.» |
|
7) |
All’articolo 10, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se si constata che i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa mediante regolamento un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di cui trattasi.» |
|
8) |
All’articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora si constati che le domande e/o dichiarazioni presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro sono false, fuorvianti o imprecise, salvo casi di errore palese, dette autorità escludono tale importatore dal beneficio del regime dei titoli di importazione per il periodo successivo di presentazione delle domande di cui all’articolo 8, paragrafo 2.» |
|
9) |
L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 9).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Volume, numero d’ordine e periodo di applicazione dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato) |
||
|
Paese di origine |
Numero d’ordine |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno |
|
Bulgaria |
09.4725 |
2 887,5 (1) |
|
Romania |
09.4726 |
500 |
|
Cina |
09.4157 |
23 750 |
|
Altri paesi |
09.4158 |
3 290 |
(1) A partire dal 1o gennaio 2006, il contingente assegnato alla Bulgaria aumenterà di 275 tonnellate su base annua.»
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
|
(2) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
|
(3) |
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi. |
|
(4) |
Nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India. |
|
(5) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 28 novembre al 2 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP–INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
|
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 28.11.2005-2.12.2005 |
Limite |
|
Barbados |
100 |
|
|
Belize |
100 |
|
|
Congo |
100 |
|
|
Figi |
100 |
|
|
Guiana |
100 |
|
|
India |
62,0759 |
Raggiunto |
|
Costa d'Avorio |
100 |
|
|
Giamaica |
100 |
|
|
Kenya |
100 |
|
|
Madagascar |
100 |
|
|
Malawi |
100 |
|
|
Maurizio |
100 |
|
|
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
|
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
|
Swaziland |
100 |
|
|
Tanzania |
100 |
|
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
|
Zambia |
100 |
|
|
Zimbabwe |
0 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
|
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 28.11.2005-2.12.2005 |
Limite |
|
India |
100 |
|
|
ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
|
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 28.11.2005-2.12.2005 |
Limite |
|
Brasile |
0 |
Raggiunto |
|
Cuba |
100 |
|
|
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1997/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue. |
|
(3) |
Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81. |
|
(4) |
A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione. |
|
(6) |
È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2). |
|
(7) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio (4) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5). |
|
(8) |
Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.
I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:
|
— |
nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE, |
|
— |
nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE, |
|
— |
nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).
(2) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).
(4) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
(5) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
|
0210 11 31 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
|
0210 11 31 9910 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
|
0210 19 81 9100 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
|
0210 19 81 9300 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
|
1601 00 91 9120 |
P06 |
EUR/100 kg |
19,50 |
||
|
1601 00 99 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
15,20 |
||
|
1602 41 10 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
29,00 |
||
|
1602 41 10 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
|
1602 42 10 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
22,80 |
||
|
1602 42 10 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
|
1602 49 19 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
|
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1878/2005 (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 49).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 dicembre 2005 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
105,1 |
4 |
01 |
|
98,0 |
6 |
03 |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
209,8 |
27 |
01 |
|
219,5 |
24 |
02 |
||
|
234,4 |
20 |
03 |
||
|
264,5 |
11 |
04 |
||
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
207,4 |
27 |
01 |
|
280,6 |
5 |
04 |
||
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
192,4 |
28 |
01 |
|
277,0 |
3 |
03 |
||
|
199,2 |
26 |
04 |
(1) Origine delle importazioni:
|
01 |
Brasile |
|
02 |
Thailandia |
|
03 |
Argentina |
|
04 |
Cile.» |
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1999/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
che stabilisce i quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relative al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2006 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1271/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e le Romania (2), stabilisce in che misura possano essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2005. |
|
(2) |
Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria e della Romania, i titoli richiesti sono stati inferiori ai quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2005 di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98. Occorre pertanto, conformemente al secondo comma del suddetto articolo, aggiungere i rimanenti quantitativi per tale periodo ai quantitativi disponibili per il periodo successivo per la Bulgaria e la Romania. |
|
(3) |
Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria e della Romania, i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2006 debbono essere stabiliti tenendo conto dei quantitativi ancora disponibili per il periodo già trascorso, conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relativi al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2006 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 figurano nell'allegato del presente regolamento, ripartiti per paese d'origine e numero d'ordine dei contingenti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1240/2005 (JO L 200 del 30.7.2005, p. 34).
(2) GU L 201 del 2.8.2005, pag. 39.
ALLEGATO
Quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 che va dal 1o gennaio al 30 giugno 2006
|
Paese d'origine |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Quantitativo disponibile (t) |
|
Romania |
09.4753 |
0201 0202 |
3 788 |
|
09.4765 |
0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 |
100 |
|
|
09.4768 |
1602 50 |
500 |
|
|
Bulgaria |
09.4651 |
0201 0202 |
2 245 |
|
09.4784 |
1602 50 |
660 |
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2000/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2005
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
I regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), (CEE) n. 1964/82 (3), (CEE) n. 2388/84 (4), (CEE) n. 2973/79 (5) e (CE) n. 2051/96 (6) stabiliscono le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne e le modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione per determinate destinazioni. |
|
(3) |
L’applicazione di queste regole e criteri alla prevedibile situazione dei mercati nel settore delle carni bovine comporta la fissazione della restituzione come di seguito indicato. |
|
(4) |
Per motivi di semplificazione, le restituzioni all’esportazione per gli animali vivi non devono essere concesse per categorie di animali per le quali gli scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle preoccupazioni generali per il benessere degli animali, le restituzioni all’esportazione per gli animali vivi da macello devono essere limitate quanto più possibile. |
|
(5) |
Le restituzioni all’esportazione per questi animali devono quindi essere concesse soltanto per paesi terzi che per motivi culturali o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. |
|
(6) |
Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all’esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di età non superiore a trenta mesi. |
|
(7) |
Per permettere lo smercio sul mercato internazionale di alcuni prodotti comunitari del settore delle carni bovine, devono essere concesse restituzioni alle esportazioni per determinate destinazioni relativamente ad alcuni prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50. |
|
(8) |
Il livello di utilizzazione delle restituzioni all’esportazione per alcune categorie di prodotti del settore delle carni bovine risulta irrilevante. Ciò vale anche per determinate destinazioni molto vicine al territorio comunitario. In questi casi non devono essere più fissate restituzioni all’esportazione. |
|
(9) |
Le restituzioni previste dal presente regolamento sono fissate sulla base dei codici dei prodotti come definiti nella nomenclatura adottata con il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (7). |
|
(10) |
Gli importi delle restituzioni per l’insieme delle carni congelate devono essere allineati su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti. |
|
(11) |
È opportuno intensificare i controlli sui prodotti del codice NC 1602 50 stabilendo che questi prodotti possono beneficiare di restituzioni soltanto se elaborati nell’ambito del regime previsto dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (8). |
|
(12) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità. Occorre pertanto stabilire che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario, come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (9), dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (10) e dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carne macinate e di preparazioni di carni (11). |
|
(13) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento. |
|
(14) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi. |
|
(15) |
Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:
|
— |
nell’allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE, |
|
— |
nell’allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE, |
|
— |
nell’allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE. |
Articolo 2
Nel caso previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l’importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 10 EUR/100 kg.
Articolo 3
La non fissazione di una restituzione all’esportazione per la Romania e la Bulgaria non si considera costituire una restituzione differenziata.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore l’8 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).
(3) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).
(4) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).
(5) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).
(6) GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).
(7) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).
(8) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).
(9) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(10) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(11) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 7 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni (7) |
|||||||||||||||
|
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
37,0 |
|||||||||||||||
|
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
37,0 |
|||||||||||||||
|
0102 90 71 9000 |
B11 |
EUR/100 kg peso vivo |
29,5 |
|||||||||||||||
|
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
52,4 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
30,8 |
||||||||||||||||
|
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
69,8 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
41,1 |
||||||||||||||||
|
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
69,8 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
41,1 |
||||||||||||||||
|
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
52,4 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
30,8 |
||||||||||||||||
|
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
87,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
51,4 |
||||||||||||||||
|
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
52,4 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
30,8 |
||||||||||||||||
|
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
16,9 |
|||||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
16,9 |
||||||||||||||||
|
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
32,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
10,8 |
||||||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
121,3 |
||||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
71,3 |
||||||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
147,9 |
||||||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
72,8 |
||||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
42,8 |
||||||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
88,8 |
||||||||||||||||
|
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
||||||||||||||||
|
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
||||||||||||||||
|
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
||||||||||||||||
|
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
||||||||||||||||
|
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
16,9 |
|||||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
16,9 |
||||||||||||||||
|
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
32,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
10,8 |
||||||||||||||||
|
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
61,3 |
|||||||||||||||
|
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
54,5 |
|||||||||||||||
|
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
61,3 |
|||||||||||||||
|
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
54,5 |
|||||||||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
||||||||||||||||||
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.
(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.
(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.
(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.
(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
(7) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
B00 |
: |
tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria. |
|
B02 |
: |
B04 e destinazione EG. |
|
B03 |
: |
Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), modificato]. |
|
B04 |
: |
Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho. |
|
B11 |
: |
Libano ed Egitto. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2005
che esonera la Danimarca e la Slovenia da alcuni obblighi in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione stabiliti dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 4727]
(I testi in lingua danese e slovena sono i soli facenti fede)
(2005/871/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l’articolo 20,
viste le richieste presentate dalla Danimarca e dalla Slovenia,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente alla direttiva 1999/105/CE, la Commissione può, a talune condizioni, esonerare uno Stato membro dagli obblighi che la direttiva gli impone in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione. |
|
(2) |
La Danimarca e la Slovenia hanno chiesto di essere esonerate dai loro obblighi con riguardo a determinate specie arboree. |
|
(3) |
Dato che i materiali forestali di moltiplicazione di tali specie non sono normalmente riprodotti o commercializzati sul loro territorio e che la coltivazione di tali specie arboree riveste un’importanza economica minima per questi paesi, la Danimarca e la Slovenia dovrebbero essere esonerate dagli obblighi che la direttiva 1999/105/CE impone loro con riferimento alle specie e ai materiali forestali di moltiplicazione in questione. |
|
(4) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Danimarca e la Slovenia sono esonerate dall’obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, con riguardo alle specie elencate nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
ALLEGATO
|
Specie |
Danimarca |
Slovenia |
|
Abies cephalonica |
× |
|
|
Abies pinsapo |
× |
× |
|
Castanea sativa |
× |
|
|
Cedrus atlantica |
× |
× |
|
Cedrus libani |
× |
× |
|
Fraxinus angustifolia |
× |
|
|
Larix sibirica |
× |
× |
|
Picea sitchensis |
|
× |
|
Pinus brutia |
× |
× |
|
Pinus canariensis |
× |
× |
|
Pinus cembra |
× |
|
|
Pinus contorta |
|
× |
|
Pinus halepensis |
× |
|
|
Pinus leucodermis |
× |
× |
|
Pinus pinaster |
× |
|
|
Pinus pinea |
× |
|
|
Pinus radiata |
× |
× |
|
Quercus cerris |
× |
|
|
Quercus ilex |
× |
|
|
Quercus pubescens |
× |
|
|
Quercus suber |
× |
|
Rettifiche
|
8.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/52 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1986/2005 della Commissione, del 6 dicembre 2005, relativo all’apertura di contingenti tariffari applicabili all’importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 2244/2004
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 319 del 7 dicembre 2005 )
A pagina 5, l’allegato è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO
Contingenti e dazi applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della Romania
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Descrizione |
Volume del contingente in tonnellate |
Aliquote dei dazi applicabili nell’ambito dei contingenti |
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|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
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Dall’1.12.2005 al 31.12.2005 |
Dall’1.1.2006 al 31.12.2006 |
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|
09.5836 |
ex 0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
91,667 |
1 200 |
0 % |
|
ex 0405 20 |
- Paste da spalmare lattiere: |
|
|
|
|
|
0405 20 10 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
|
|
|
|
|
0405 20 30 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
|
|
|
|
|
09.5838 |
ex 1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
|
|
|
ex 1704 90 |
- altri: |
|
|
|
|
|
1704 90 99 |
- - - - - altri |
25 |
330 |
0 % |
|
|
09.5840 |
ex 1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
|
|
|
ex 1806 10 |
- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
|
|
1806 10 90 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
3,667 |
50 |
0 % |
|
|
09.5842 |
ex 1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
|
|
|
ex 1806 90 |
- altre |
|
|
|
|
|
1806 90 90 |
- - - altre |
3,667 |
50 |
0 % |
|
|
09.5845 |
ex 1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
|
ex 1901 90 |
- altre |
|
|
|
|
|
- - - altre |
|
|
|
||
|
1901 90 99 |
- - - altri |
3,667 |
50 |
0 % |
|
|
09.5847 |
ex 1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
|
|
|
ex 1905 90 |
- altri: |
|
|
|
|
|
1905 90 90 |
- - - - altri |
1,833 |
24 |
0 % |
|
|
09.5849 |
ex 2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
125 |
1 500 |
0 % |
|
ex 2202 90 |
- altre: |
|
|
|
|
|
- - - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: |
|
|
|
||
|
2202 90 91 |
- - - - - - inferiore a 0,2 % |
|
|
|
|
|
2202 90 95 |
- - - uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
|
|
|
|
|
2202 90 99 |
- - - uguale o superiore a 2 % |
|
|
|
|
|
09.5860 |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: |
55 |
720 |
50 % dell’aliquota NPF |
|
2205 10 |
- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
|
|
|
|
|
2205 10 10 |
- - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
|
|
|
|
|
2205 10 90 |
- - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol |
|
|
|
|
|
2205 90 |
- altri: |
|
|
|
|
|
2205 90 10 |
- - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
|
|
|
|
|
2205 90 90 |
- - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol |
|
|
|
|
|
09.5868 |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
166,667 hl |
2 000 hl |
0 % |
|
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
|
|
|
|
|
2207 20 00 |
- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
|
|
|
|
|
09.5869 |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
16,667 |
200 |
50 % dell’aliquota NPF (1) |
|
2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
|
|
|
|
|
2402 20 |
- Sigarette contenenti tabacco: |
|
|
|
|
|
2402 20 10 |
- contenenti garofano |
|
|
|
|
|
2402 20 90 |
- - - altre |
|
|
|
|
|
2402 90 00 |
- altre |
|
|
|
|
(1) Per il contingente di 200 tonnellate aperto dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 l’aliquota dei diritti nell’ambito del contingente sarà dello 0 %.»