ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
3 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1972/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, che adegua, a partire dal 1o luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1973/2005 della Commissione, del 2 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

2

 

*

Regolamento (CE) n. 1974/2005 della Commissione, del 2 dicembre 2005, che modifica gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda laboratori nazionali di riferimento e materiale a rischio specifico ( 1 )

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1975/2005 della Commissione, del 2 dicembre 2005, che determina, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1976/2005 della Commissione, del 2 dicembre 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1977/2005 della Commissione, del 2 dicembre 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1918/2005

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1978/2005 della Commissione, del 2 dicembre 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1919/2005

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione ACEH/1/2005 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 novembre 2005, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)

16

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 novembre 2005, recante nomina di un supplente del Comitato delle regioni

18

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2005, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l’influenza aviaria in volatili diversi dal pollame [notificata con il numero C(2005) 4663]  ( 1 )

19

 

*

Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2005, che fissa il contributo finanziario della Comunità ai costi sostenuti per l’eradicazione della peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002 [notificata con il numero C(2005) 4627]

23

 

*

Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2005) 4611]  ( 1 )

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 314 del 30 novembre 2005, pag. 1)

29

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345 del 20.11.2004)

36

 

*

Rettifica della decisione 2005/814/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2000/657/CE (GU L 304 del 23.11.2005)

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1972/2005 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

che adegua, a partire dal 1o luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2005 Eurostat ha presentato la relazione relativa alla valutazione attuariale 2005 del regime pensionistico la quale attualizza i parametri oggetto di tale allegato. Da questa valutazione emerge che l’aliquota di contributo necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3 % dello stipendio di base.

(2)

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XII, l’adeguamento con effetto a decorrere dal 1o luglio 2005 non può tradursi in un contributo superiore al 10,25 %.

(3)

Occorre pertanto procedere a un adeguamento dell’aliquota di contributo, necessario per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nei limiti del 10,25 % dello stipendio di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2005, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,25 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JOHNSON


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1973/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

60,8

204

33,7

212

74,2

999

56,2

0707 00 05

052

101,5

204

51,2

220

147,3

999

100,0

0709 90 70

052

116,7

204

110,6

999

113,7

0805 10 20

052

72,9

382

31,4

388

38,0

524

43,6

999

46,5

0805 20 10

204

62,9

624

79,3

999

71,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,7

624

86,0

999

78,4

0805 50 10

052

63,0

220

47,3

999

55,2

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

80,9

404

89,9

720

62,1

999

76,0

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

404

53,2

720

49,3

999

74,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

che modifica gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda laboratori nazionali di riferimento e materiale a rischio specifico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di laboratori nazionali di riferimento designati per le encefalopatie spongiformi ereditarie (TSE).

(2)

Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione cambiamenti di nome o di indirizzo dei propri laboratori nazionali di riferimento, il cui elenco va perciò aggiornato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dichiara certi tessuti bovini materiali a rischio specifico e fissa le regole per la loro rimozione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 vieta l’esportazione di materiale a rischio specifico che può essere autorizzata solo per la sua distruzione definitiva. Le misure transitorie di cui all’allegato XI del regolamento prevedono che carcasse, semicarcasse o quarti non contenenti altro materiale a rischio specifico oltre la colonna vertebrale, possano essere spediti a un altro Stato membro in cui la colonna vertebrale sarà rimossa ai sensi delle norme comunitarie. Tale rimozione non è certa nel caso di esportazioni verso paesi terzi. Per ragioni di sicurezza dei prodotti alimentari, tale eccezione non va permessa per le esportazioni di materiale a rischio specifico verso paesi terzi.

(5)

Nel parere del 9 dicembre 1997, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha proposto un elenco di materiali a rischio specifico (MSR) nei bovini da escludere dal consumo umano e animale in base all’infettività relativa del tessuto. Il CSD ha aggiornato e rivisto tale parere nel febbraio 1998 con uno sul rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nel dicembre 1999 con uno sui rischi dell’esposizione umana alla BSE attraverso gli alimenti, nell’aprile 2000 con uno sull’esposizione orale delle persone all’agente della BSE e nel gennaio 2002 con uno sulla distribuzione dell’infettività della TSE nei tessuti dei ruminanti.

(6)

Il CSD ritiene estremamente improbabile che il sistema nervoso centrale si potesse infettare in modo avvertibile a un’età inferiore a 30 mesi anche in bestiame esposto all’infezione molto giovane. Ma l’individuazione eccezionale di giovani animali con i sintomi clinici della BSE ha suggerito approcci prudenti e il CSD ha raccomandato perciò la rimozione di vari MSR dal bestiame di 12 mesi d’età o più. Tale raccomandazione ha portato alla decisione amministrativa di fissare a 12 mesi il limite d’età per rimuovere taluni MSR nei bovini.

(7)

Si registrano tendenze favorevoli nell’epidemia di BSE e negli ultimi anni un chiaro miglioramento della situazione grazie a provvedimenti di riduzione dei rischi, come il divieto totale di alimentazione con MSR e la loro rimozione e distruzione. Le relazioni ispettive sottolineano che l’attuazione delle misure contro la BSE negli Stati membri è migliorata. Dato l’andamento favorevole dei dati epidemici e la disponibilità di nuovi dati da studi sulla patogenesi della BSE, nell’ottobre 2004 la Commissione europea ha rinnovato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il mandato per valutare il limite d’età per rimuovere i MSR nei bovini.

(8)

Tra il 2001 e il 2004, l’età media dei casi positivi di BSE nell’UE è aumentata da 86 a 108 mesi. Si registrano solo 4 casi di BSE sotto i 35 mesi di età su 6 520 casi di BSE su un totale di 41 milioni di animali analizzati dal 2001.

(9)

Nel parere del 28 aprile 2005, l’AESA conclude che in base alle attuali conoscenze scientifiche l’infettività rilevabile appare a 3/4 circa del periodo d’incubazione.

(10)

Esiste pertanto una base scientifica per rivedere il limite d’età della rimozione di taluni MSR nei bovini, soprattutto della colonna vertebrale. Dato lo sviluppo dell’infettività nel sistema nervoso centrale durante l’incubazione, la struttura della popolazione in relazione all’età dei casi positivi di BSE e la diminuzione dell’esposizione del bestiame nato dopo il 1o gennaio 2001, il limite d’età per rimuovere la colonna vertebrale e i gangli spinali dei bovini come materiale a rischio specifico può essere aumentata a 24 mesi. Questo limite d’età può essere rivisto alla luce della valutazione dell’epidemia di BSE.

(11)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 va dunque modificato di conseguenza.

(12)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).


ALLEGATO

Gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato X, capitolo A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

I laboratori nazionali di riferimento sono:

Austria:

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Robert Koch Gasse 17

A-2340 Mödling

Belgio:

CERVA -CODA-VAR

Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Bruxelles

Cipro:

State Veterinary Laboratories

Veterinary Services

CY-1417 Athalassa

Nicosia

Repubblica ceca:

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Danimarca:

Danmarks Fødevareforskning

Bülowsvej 27

DK-1790 København V

Estonia:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

Finlandia:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos

Hämeentie 57

FIN-00550 Helsinki

Francia:

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Laboratoire de pathologie bovine

31, avenue Tony Garnier

69 364 LYON CEDEX 07

Germania:

Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Anstaltsteil Insel Riems Boddenblick 5A

D-17498 Insel Riems

Grecia:

Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larisa

7th km of Larisa — Trikala Highway

GR-411 10 Larisa

Ungheria:

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI)

Pf. 2.

Tábornok u. 2.

H-1581 Budapest

Irlanda:

Central Veterinary Research Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co. Kildare

Italia:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta — CEA

Via Bologna, 148

I-10154 Torino

Lettonia:

State Veterinary Medicine Diagnostic Centre

Lejupes Str. 3

Riga LV 1076

Lituania:

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-08409 Vilnius

Lussemburgo:

CERVA -CODA-VAR

Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Bruxelles

Malta:

National Veterinary Laboratory

Albert Town Marsa

Paesi Bassi:

Centraal Instituut voor Dierziektecontrole-Lelystad

Houtribweg 3g

8221 RA Lelystad

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

Polonia:

Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet)

24-100 Puławy

al. Partyzantów 57

Portogallo:

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica

701 P-1500 Lisboa

Slovacchia:

State Veterinary Institute Zvolen

Pod dráhami 918

SK-960 86, Zvolen

Slovenia:

National Veterinary Institute

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

Spagna:

Laboratorio Central de Veterinaria (Algete)

Ctra. de Algete km. 8

28110 Algete (Madrid)

Svezia:

National Veterinary Institute

S-751 89 Uppsala

Regno Unito:

Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB»

2)

l’allegato XI, parte A, è modificato come segue:

a)

il punto 1, lettera a), comma i), è sostituito dal seguente:

«i)

il cranio — esclusa la mandibola — encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;»

b)

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

Gli Stati membri possono decidere di permettere la spedizione a un altro Stato membro di teste o carcasse intere, contenenti materiale a rischio specifico, solo dopo che tale Stato membro abbia accettato di riceverlo e approvato le condizioni particolari di spedizione valide per tale trasporto.

Le carcasse, le semicarcasse e le semicarcasse tagliate in non più di tre parti per il commercio all’ingrosso nonché i quarti che non contengono materiale a rischio specifico oltre alla colonna vertebrale, compresi i gangli della radice dorsale, possono tuttavia essere importate da un paese terzo in uno Stato membro o essere spedite a un altro Stato membro senza l’accordo preliminare di quest’ultimo.

È vietata l’esportazione all’esterno della Comunità di teste e di carne fresca di bovini, ovini o caprini contenenti materiali a rischio specifico.»


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

che determina, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione (2) recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, stabilisce che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, sia effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso.

(2)

A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

(3)

D’altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2005/2006 in Grecia, Irlanda e Lussemburgo.

(4)

In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:

per la Danimarca

60 tonnellate;

per la Grecia

0 tonnellate;

per l’Irlanda

0 tonnellate;

per l’Italia

112 tonnellate;

per il Lussemburgo

0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 16 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

(2)  GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2005 (GU L 146 del 10.6.2005, pag. 3).


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1976/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1951/2005 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 312 del 28.11.2005, pag. 45.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 3 dicembre 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

27,05

11,71

1701 99 10 (2)

27,05

7,19

1701 99 90 (2)

27,05

7,19

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1977/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1918/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1918/2005 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1918/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1918/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 14.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 3 DICEMBRE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,39 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,39 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,39 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,39 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3412

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,12

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,12

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,12

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3412

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1978/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1919/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1919/2005 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1919/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1919/2005 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 16.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

34,12 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

34,12 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

64,83 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3412 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

34,12 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3412 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3412 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3412 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

34,12 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3412 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/16


DECISIONE ACEH/1/2005 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 novembre 2005

relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)

(2005/860/CE)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2005/643/PESC del Consiglio, del 9 settembre 2005, sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2005/643/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad istituire un comitato dei contributori per la missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM).

(2)

Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha approvato il documento «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE», che ha sviluppato le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, compresa l’istituzione di un comitato dei contributori.

(3)

Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione ordinaria della missione. Il comitato costituirà la principale sede in cui discutere tutti i problemi relativi alla gestione ordinaria della missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica della missione, terrà conto delle opinioni espresse del comitato,

DECIDE:

Articolo 1

Costituzione

È costituito un comitato dei contributori per la missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) (di seguito «CoC»).

Articolo 2

Funzioni

1.   Il CoC può esprimere opinioni. Il CPS tiene conto di tali opinioni ed esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.

2.   Il mandato del CoC è fissato nelle «Consultazioni e modalità relative al contributo degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE».

Articolo 3

Composizione

1.   Tutti gli Stati membri dell’UE hanno il diritto di assistere ai lavori del CoC. Tuttavia soltanto gli Stati contributori partecipano alla gestione ordinaria della missione. I rappresentanti dei paesi terzi che partecipano alla missione possono essere presenti alle riunioni del CoC, così come un rappresentante della Commissione delle Comunità europee.

2.   Il CoC è informato regolarmente dal capo missione.

Articolo 4

Presidenza

Ai fini della missione di cui all’articolo 1, la presidenza del CoC è esercitata, in conformità con le consultazioni e modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, da un rappresentante del segretario generale/alto rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza.

Articolo 5

Riunioni

1.   Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CoC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CoC sono soggette all’obbligo del segreto professionale.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2005.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

J. KING


(1)  GU L 234 del 10.9.2005, pag. 13.


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2005

recante nomina di un supplente del Comitato delle regioni

(2005/861/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. G. Ph. HUFFNAGEL,

DECIDE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2006:

la sig.ra L.  J. GRIFFITH,

assessore comunale ad Amsterdam,

in sostituzione del sig. G. Ph. HUFFNAGEL.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LEWIS


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


Commissione

3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l’influenza aviaria in volatili diversi dal pollame

[notificata con il numero C(2005) 4663]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/862/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa per il pollame e altri volatili, che causa mortalità e disturbi che possono rapidamente assumere proporzioni epizootiche, divenire una seria minaccia per la salute umana e animale e ridurre sensibilmente la redditività della pollicoltura. Esiste il rischio che l’agente patogeno possa introdursi attraverso il commercio internazionale di volatili vivi, diversi dal pollame, compresi quelli al seguito dei proprietari (uccelli da compagnia).

(2)

La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (5), prevede che gli Stati membri possano autorizzare l’importazione di volatili solo dai paesi terzi che sono membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(3)

In seguito all’individuazione di influenza aviaria ad alta patogenicità in uccelli importati e in quarantena in uno Stato membro, la Commissione ha adottato la decisione 2005/759/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (6), e la decisione 2005/760/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (7).

(4)

Sono stati riferiti nuovi casi di influenza aviaria in alcuni Stati membri dell’UIE. La sospensione del movimento degli uccelli da compagnia e delle importazioni di altri volatili da talune aree a rischio dovrebbe perciò essere estesa.

(5)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede vari regimi veterinari di controllo a seconda del numero e del paese d’origine degli animali. Per introdurre deroghe alla presente decisione, è opportuno ricorrere all’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, di tale regolamento e all’elenco dei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (8).

(6)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (9), la commercializzazione di una serie di sottoprodotti animali, come gelatine per usi tecnici, materiali a uso farmaceutico e altri, provenienti da regioni della Comunità soggette a restrizioni di polizia sanitaria, è consentita in quanto tali prodotti sono ritenuti sicuri grazie a specifiche condizioni di produzione, lavorazione e uso atte a disattivare efficacemente eventuali agenti patogeni o a impedire il contatto con animali sensibili. Ai sensi dell’allegato VIII, capitolo III, sezione II, parte B, punto 7, del suddetto regolamento, la commercializzazione di guano non è soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

(7)

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1774/2002, le misure di salvaguardia relative ai prodotti di cui agli allegati VII e VIII di tale regolamento sono approvate in conformità all’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE.

(8)

Le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE dovrebbero perciò essere modificate di conseguenza.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/759/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 1 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 1

Movimenti da paesi terzi

1.   Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se i suddetti animali:

a)

provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell’allegato I; o

b)

provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell’allegato I, purché essi:

i)

prima dell’esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE, o

ii)

dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE, o

iii)

negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l’influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, o

iv)

prima dell’esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l’antigene o il genoma H5N1 ai sensi del capitolo 2.7.12 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento.

2.   Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d’invio secondo il modello di certificato di cui all’allegato II.

3.   Il certificato veterinario sarà completato da

a)

una dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario conforme all’allegato III;

b)

una conferma del seguente tenore:

“Uccelli da compagnia ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2005/759/CE”.»

2)

L’articolo 3 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 3

La presente decisione non si applica al movimento verso il territorio comunitario di uccelli da compagnia vivi al seguito dei proprietari e provenienti da Andorra, isole Faerøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.»

3)

All’articolo 5, la data «30 novembre 2005» è sostituita da «31 gennaio 2006».

4)

L’allegato I è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2005/760/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 2 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 2

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili provenienti da o destinate a enti, istituti e centri riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione ai sensi della direttiva 92/65/CEE.

2.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

a)

uova da cova delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), purché tali uova siano destinate:

i)

a enti, istituti e centri riconosciuti di cui al paragrafo 1, o

ii)

a incubatoi specifici riconosciuti dall’autorità competente, in cui non vengano contemporaneamente incubate uova di pollame e in cui le uova siano poste solo dopo una fumigazione che garantisca una decontaminazione efficace del guscio;

b)

campioni raccolti da qualsiasi specie di volatile, confezionati in modo sicuro e inviati direttamente, sotto la responsabilità delle competenti autorità del paese di spedizione compreso nell’elenco dell’allegato, a un laboratorio riconosciuto in uno Stato membro a fini di diagnosi di laboratorio;

c)

prodotti derivati da specie che soddisfano le condizioni di cui al capitolo II, lettera C; capitolo III, lettera C; capitolo IV, lettera B; capitolo VI, lettera C e capitolo X, lettera B dell’allegato VII e al capitolo II, lettera C; capitolo III, paragrafo II, lettera B; capitolo VII, lettera A, numero 1), punto a); capitolo VII, lettera B, numero 5) e capitolo X dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d)

prodotti derivati da specie che, secondo le norme comunitarie, non sono soggette a particolari condizioni zoosanitarie né a divieti o restrizioni per motivi di polizia sanitaria, compresi i prodotti di cui al capitolo III, numero III, dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, se si tratta di guano mineralizzato di uccelli proveniente da paesi che, negli ultimi 12 mesi non hanno dichiarato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata da virus influenzale A, sottotipo H5N1.»

2)

All’articolo 6, la data «30 novembre 2005» è sostituita da «31 gennaio 2006».

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4).

(5)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(6)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52.

(7)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60.

(8)  GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).


ALLEGATO

L’allegato I della decisione 2005/759/CE è sostituito da quanto segue:

«ALLEGATO I

PARTE A

Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

PARTE B

Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), per:

l’Africa,

le Americhe,

l’Asia, l’Estremo Oriente e l’Oceania,

l’Europa, esclusi i paesi di cui all’articolo 3, e

il Medio Oriente.»


3.12.2005   

IT

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L 317/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

che fissa il contributo finanziario della Comunità ai costi sostenuti per l’eradicazione della peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002

[notificata con il numero C(2005) 4627]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2005/863/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Alla fine del 2001 e nel 2000 sono stati rilevati in Spagna focolai di peste suina classica. L’insorgenza di questa malattia costituiva un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(2)

Per prevenire l’estendersi dell’epizoozia e contribuire a eradicare la malattia al più presto la Comunità deve partecipare finanziariamente alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti d’emergenza di lotta alla malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

A norma della decisione 2003/494/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell’eradicazione della peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002 (2), la Comunità ha accordato alla Spagna un contributo finanziario per le spese sostenute nell’ambito dei provvedimenti d’emergenza di lotta alla peste suina classica adottati alla fine del 2001 e nel 2002.

(4)

A norma di detta decisione in tema di contributo finanziario è stata accordata una prima quota di 6 000 000 EUR.

(5)

A norma della medesima decisione il saldo del contributo finanziario comunitario deve basarsi sulla domanda presentata dalla Spagna il 1o agosto 2003 accompagnata da una documentazione dettagliata, che confermi le cifre indicate nella domanda, e dai risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione.

(6)

Alla luce degli elementi summenzionati occorre ora fissare il contributo finanziario complessivo della Comunità ai costi sostenuti per eradicare la peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002.

(7)

I risultati dei controlli effettuati dalla Commissione per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario e le condizioni necessarie per beneficiare del contributo finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese presentate.

(8)

Le osservazioni della Commissione e il metodo di calcolo delle spese rimborsabili sono stati comunicati alle autorità spagnole con lettera del 14 settembre 2005.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo complessivo dell’aiuto finanziario della Comunità alle spese sostenute nell’ambito dell’eradicazione della peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002, disciplinato dalla decisione 2003/494/CE, è fissato a 6 784 124,44 EUR.

Dato che la decisione 2003/494/CE ha dato luogo al pagamento di una prima quota di 6 000 000 EUR alla Spagna viene versato il saldo di 784 124,44 EUR.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 67.


3.12.2005   

IT

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L 317/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2005) 4611]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/864/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell’esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato alla data del 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), stabilisce l’elenco delle sostanze attive da esaminare nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per ciascuna sostanza da valutare ed elenca i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato tempestivamente notifica.

(3)

L’endosulfan è una delle 89 sostanze attive contemplate dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, la Spagna, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione, in data 22 febbraio 2000, il rapporto di valutazione delle informazioni fornite dai notificanti a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5)

Ricevuto il rapporto dello Stato membro relatore, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri e interpellato i principali notificanti Bayer CropScience e Makhteshim Agan, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92. È emerso che erano necessari altri dati. La decisione 2001/810/CE della Commissione (4) ha fissato un termine ultimo, scaduto il 25 maggio 2002, entro il quale il notificante era tenuto a trasmettere le informazioni. La stessa decisione ha fissato al 31 maggio 2003 un ulteriore termine ultimo per la presentazione degli studi a lungo termine previsti.

(6)

La Commissione ha organizzato, in data 17 maggio 2004, una riunione tripartita con i principali fornitori di dati e con lo Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione.

(7)

La relazione di valutazione presentata dalla Spagna è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 15 febbraio 2005 con il rapporto di riesame della Commissione sull’endosulfan.

(8)

Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono state individute varie fonti di preoccupazione, soprattutto circa il destino e il comportamento ambientale in quanto la via di degradazione della sostanza attiva non è del tutto chiara e studi sulla degradazione nel suolo, sulla degradazione nell’acqua/sedimento e sul mesocosmo hanno evidenziato metaboliti sconosciuti. Sotto il profilo ecotossicologico permangono molte preoccupazioni in quanto il rischio a lungo termine, soprattutto a causa della presenza dei suddetti metaboliti, non può essere adeguatamente valutato sulla base dei dati disponibili; né il tema dell’esposizione degli operatori in ambiente chiuso è stato sufficientemente chiarito sulla scorta delle informazioni disponibili. Inoltre l’endosulfan è volatile, il suo principale metabolita è persistente e i risultati della sorveglianza ne hanno rivelato la presenza in regioni nelle quali la sostanza non era impiegata. Di conseguenza, visti tali punti irrisolti, le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nel rispetto delle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti endosulfan possano soddisfare le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(9)

L’endosulfan non dovrebbe pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(10)

Dovrebbero essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan siano ritirate entro un termine prescritto e non siano ulteriormente rinnovate, e che non siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(11)

Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva per poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prevedere un periodo più lungo per il ritiro delle autorizzazioni esistenti relative agli impieghi limitati ritenuti essenziali e per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.

(12)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(13)

La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente, in merito alla sostanza attiva di cui trattasi, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (5).

(14)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta ai fini del possibile inserimento dell’endosulfan nell’allegato 1 della citata direttiva.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’endosulfan non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

1)

le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan siano ritirate entro il 2 giugno 2006;

2)

a decorrere dal 3 dicembre 2005 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan;

3)

per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell’allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan fino al 30 giugno 2007 a condizione che:

a)

garantisca che l’etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d’impiego;

b)

imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente; e

c)

garantisca che vengano attivamente ricercati prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d’azione.

Entro il 31 dicembre 2005, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l’applicazione del presente paragrafo, in particolare in merito alle azioni avviate in conformità alle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di endosulfan utilizzati per impieghi essenziali a norma del presente articolo.

Articolo 3

Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile e:

a)

per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere ritirate entro il 2 giugno 2006, esso termina al più tardi il 2 giugno 2007;

b)

per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso termina al più tardi il 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/58/CE della Commissione (GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

(4)  GU L 305 del 22.11.2001, pag. 32.

(5)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3

Colonna A

Colonna B

Stato membro

Impiego

Grecia

Cotone, pomodori, peperoni, pere, patate, alfa-alfa

Spagna

Nocciole, cotone, pomodori

Italia

Nocciole

Polonia

Nocciole, fragole, gerbere, bulbi ornamentali


Rettifiche

3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/29


Rettifica del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 314 del 30 novembre 2005, pag. 1 )

«

REGOLAMENTO (CE) N. 1952/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2005

relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (3), è stato più volte modificato in maniera sostanziale, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4). Per motivi di chiarezza è quindi necessario abrogare e sostituire il regolamento (CEE) n. 1696/71.

(2)

Occorre del pari abrogare il regolamento (CEE) n. 1037/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell’aiuto ai produttori di luppolo (5), il regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l’elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell’aiuto alla produzione (6), e il regolamento (CEE) n. 879/73 del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo (7), i quali sono diventati obsoleti in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, poiché la Slovenia prevede di applicare il regime di pagamento unico solo a partire dal 1o gennaio 2007, l’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 devono continuare ad applicarsi alla Slovenia per il raccolto 2006.

(3)

I succhi e gli estratti vegetali di luppolo e il luppolo stesso sono prodotti ampiamente intercambiabili. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato e garantire piena efficacia alla politica agricola comune nel settore del luppolo, è necessario estendere ai succhi e agli estratti vegetali di luppolo le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione stabilite per il luppolo.

(4)

Al fine di garantire un equo tenore di vita ai produttori, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha stabilito regimi di aiuti a favore di taluni settori, tra cui quello del luppolo.

(5)

È opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti.

(6)

Per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, è necessario promuovere la concentrazione dell’offerta e l’adattamento in comune, da parte degli agricoltori, delle loro produzioni alle esigenze del mercato.

(7)

A tal fine, l’associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l’obbligo di conformarsi a talune discipline comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

(8)

Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l’unità e l’efficacia dell’azione intrapresa, occorre fissare per l’insieme della Comunità i requisiti che devono soddisfare le associazioni di produttori per essere riconosciute dagli Stati membri. Per conseguire un’efficace concentrazione dell’offerta, è necessario in particolare che le associazioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l’insieme della produzione dei produttori venga immesso sul mercato dall’associazione, direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni.

(9)

Le misure previste dovrebbero permettere di predisporre un regime d’importazione che non implichi altre misure all’infuori dell’applicazione della tariffa doganale comune.

(10)

Tutte queste misure dovrebbero consentire di rinunciare all’applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità. Eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. È opportuno che tali misure siano conformi agli obblighi internazionali della Comunità.

(11)

Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso dalla concessione di aiuti nazionali. È opportuno pertanto che le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato si applichino ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati considerata.

(12)

L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 ha evidenziato la necessità di avere a disposizione strumenti che permettano un intervento preventivo, qualora si presenti il rischio di eccedenze strutturali o di una perturbazione del mercato.

(13)

È utile disporre di informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità. È opportuno pertanto prevedere nella Comunità la registrazione di tutti i contratti per la fornitura del luppolo prodotto.

(14)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(15)

Il passaggio dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/71 a quelle contenute nel presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   È istituita un’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, che disciplina la commercializzazione, le associazioni di produttori e gli scambi con i paesi terzi relativamente ai seguenti prodotti:

Codice NC

Designazione delle merci

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

2.   Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

a)

«luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

b)

«luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

c)

«luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;

d)

«estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;

e)

«prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPO II

COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 4

1.   I prodotti di cui all’articolo 1, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2.   Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3.   Nel certificato devono essere indicati almeno:

a)

il luogo/i luoghi di produzione del luppolo;

b)

l’anno/gli anni di raccolta;

c)

la/le varietà.

Articolo 5

1.   I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere commercializzati o esportati soltanto previo rilascio del certificato di cui all’articolo 4.

Nel caso di prodotti importati di cui all’articolo 1, l’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.

2.   Possono essere adottate misure derogatorie al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2:

a)

per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; o

b)

per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

a)

non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;

b)

devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

CAPO III

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Articolo 6

Ai fini del presente regolamento, per «associazione di produttori» s’intende un’associazione composta esclusivamente o, se la legislazione nazionale lo consente, essenzialmente da produttori di luppolo, riconosciuta da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 7 e istituita su iniziativa degli stessi produttori, in particolare allo scopo di realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:

a)

concentrare l’offerta e contribuire alla stabilizzazione del mercato commercializzando tutta la produzione dei suoi soci o, se del caso, riacquistando il luppolo ad un prezzo più elevato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera a);

b)

adattare in comune questa produzione alle esigenze del mercato e migliorarla, in particolare mediante la riconversione varietale, la ristrutturazione delle piantagioni, la promozione, la ricerca nel settore della produzione, della commercializzazione e della protezione integrata;

c)

promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta, al fine di migliorare la redditività della produzione e la tutela dell’ambiente;

d)

decidere quali varietà di luppolo possono essere prodotte dai suoi soci e adottare norme comuni di produzione.

Articolo 7

1.   Per il riconoscimento delle associazioni di produttori è competente lo Stato membro nel cui territorio l’associazione ha la propria sede statutaria.

2.   Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori che ne facciano domanda e che soddisfino i seguenti requisiti generali:

a)

possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale;

b)

applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commercializzazione);

c)

prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all’associazione, l’obbligo:

i)

di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre;

ii)

di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell’associazione;

d)

comprovare un’attività economica sufficiente;

e)

escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;

f)

assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto di aderire all’associazione;

g)

prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell’associazione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l’associazione almeno un anno prima del recesso, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l’associazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un socio, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario;

h)

prevedere nel loro statuto l’obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;

i)

non occupare una posizione dominante nella Comunità.

3.   L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione ad associazioni di produttori, sempreché le associazioni in questione ne siano state informate e abbiano dato il proprio consenso.

4.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), punto ii), se l’associazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti a un’associazione possono:

a)

sostituire l’obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell’associazione di produttori, come previsto al paragrafo 2, lettera c), punto ii), con una commercializzazione fondata su norme comuni stabilite nello statuto, che attribuiscano all’associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’associazione; in caso di mancata approvazione, l’associazione riacquista il luppolo ad un prezzo più elevato;

b)

commercializzare per il tramite di un’altra associazione di produttori, scelta dalla propria associazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest’ultima.

CAPO IV

REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 8

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

Articolo 9

1.   I prodotti di cui all’articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

2.   I prodotti di cui all’articolo 1, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all’articolo 4, sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

L’equivalenza degli attestati è accertata secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 10

1.   Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune.

2.   Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento o adottata in applicazione del medesimo, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)

la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)

l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 11

1.   Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure idonee negli scambi con i paesi terzi non aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio, fintantoché sia scomparsa la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2.   Qualora si delinei la situazione descritta nel paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove la Commissione sia adita con una domanda di uno Stato membro, essa decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3.   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui è stato adito.

4.   Le disposizioni del presente articolo si applicano tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 13

Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell’approvvigionamento del mercato, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure idonee per impedire lo squilibrio del mercato. Tali misure possono assumere in particolare la forma di interventi:

a)

sul potenziale di produzione;

b)

sul volume dell’offerta;

c)

sulle condizioni di commercializzazione.

Articolo 14

1.   Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascun Stato membro produttore.

2.   I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.

3.   I dati sottoposti a registrazione possono essere impiegati soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo (di seguito «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

le caratteristiche qualitative minime di cui all’articolo 4, paragrafo 2,

l’immissione sul mercato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g),

la registrazione dei contratti per la fornitura di cui all’articolo 14,

le modalità di comunicazione dei dati di cui all’articolo 15.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

1.   Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è abrogato con decorrenza dal 1o gennaio 2006.

Per la Slovenia, tuttavia, l’articolo 7 continua ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1696/71 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.

2.   I regolamenti (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 sono abrogati con decorrenza dal 1o gennaio 2006.

Per la Slovenia, tuttavia, i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 continuano ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.

Articolo 19

1.   Le associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento.

2.   Per agevolare la transizione dal regime del regolamento (CEE) n. 1696/71 a quello del presente regolamento, possono essere adottate disposizioni transitorie secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1696/71

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 9

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 14

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafi 1 bis e 2

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), terzo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c), d) ed f)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere d), e), f) e g)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 3, lettere h) ed i)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere h) ed i)

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 8

Articolo 15

Articolo 10

Articolo 15 bis, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15 bis, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15 bis, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 16 bis

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 18, primo comma, prima frase

Articolo 15

Articolo 18, primo comma, seconda frase

Articolo 17

Articolo 18, secondo comma

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 23, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 23, secondo comma

Articolo 24

Articolo 20

»

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(5)  GU L 118 del 20.5.1972, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1604/91 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 13).

(6)  GU L 215 del 23.7.1982, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 86 del 31.3.1973, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2254/77 (GU L 261 del 14.10.1977, pag. 3).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/36


Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345 del 20 novembre 2004 )

A pagina 84, nell’allegato XXIII, quinto trattino:

anziché:

«0602 91 10»,

leggi:

«0602 90 10».


3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/37


Rettifica della decisione 2005/814/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2000/657/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 23 novembre 2005 )

L’allegato II della decisione 2005/814/CE va letto come segue:

«ALLEGATO II

DECISIONI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAMETILE

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