ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2005 DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2005
relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), prevede l’entrata in vigore, entro il 1o gennaio 2006, di un regime esclusivamente tariffario per le importazioni di banane. |
(2) |
Il 12 luglio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni relative alle banane. Di conseguenza, il 15 luglio 2004 la Comunità ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) previste nell’elenco CXL della CE. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e con il comitato speciale per l’agricoltura, conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio. |
(3) |
La Commissione non ha potuto concludere un accordo soddisfacente con l’Ecuador e con Panama, che hanno un interesse in quanto fornitori principali, e con la Colombia e il Costa Rica, che hanno un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti della sottovoce SA 0803 00 19 (banane). Conformemente all’allegato della decisione della conferenza ministeriale dell’OMC del 14 novembre 2001 sull’accordo di partenariato ACP-CE-Comunità europee, la Commissione ha anche tenuto consultazioni con altri membri dell’OMC. Tali consultazioni non hanno portato ad un accordo soddisfacente. |
(4) |
Il 31 gennaio 2005, la Comunità ha notificato all’OMC la sua intenzione di sostituire le sue concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) con un dazio consolidato di 230 EUR/t. |
(5) |
La procedura di arbitrato prevista nell’allegato della decisione è stata avviata il 30 marzo 2005. La decisione dell’arbitro del 1o agosto 2005 ha concluso che l’aliquota tariffaria NPF di 230 EUR/t proposta dalla Comunità non era conforme all’allegato summenzionato, perché non avrebbe avuto l’effetto almeno di mantenere l’accesso totale al mercato per i fornitori NPF. La Commissione ha riesaminato la proposta della Comunità alla luce delle conclusioni dell’arbitro. In una seconda decisione arbitrale del 27 ottobre 2005 l'arbitro ha concluso che la proposta riveduta di aliquota tariffaria NPF di 187 EUR/t non rettifica la questione. La Commissione ha pertanto ulteriormente modificato la proposta per rettificare le questioni. |
(6) |
Dovrebbe inoltre essere aperto un contingente tariffario per le banane originarie dei paesi ACP, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-CE. |
(7) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, nonché le misure transitorie relative segnatamente alla gestione del contingente tariffario per le banane originarie dei paesi ACP, andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l’aliquota tariffaria applicabile alle banane (codice NC 0803 00 19) è pari a 176 EUR/t.
2. Dal 1o gennaio di ogni anno, a partire dal 1o gennaio 2006, viene aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per le importazioni di banane (codice NC 0803 00 19) originarie dei paesi ACP.
Articolo 2
Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e le misure transitorie per agevolare il passaggio delle disposizioni attuali a quelle stabilite nel presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le banane istituito dall’articolo 26 del regolamento (CEE) n. 404/93 (di seguito «comitato»).
2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1965/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
60,8 |
204 |
33,2 |
|
999 |
47,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
103,8 |
204 |
33,6 |
|
220 |
147,3 |
|
999 |
94,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
116,3 |
204 |
102,4 |
|
999 |
109,4 |
|
0805 20 10 |
204 |
67,5 |
624 |
79,3 |
|
999 |
73,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
69,1 |
624 |
107,8 |
|
999 |
88,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
66,9 |
220 |
47,3 |
|
999 |
57,1 |
|
0808 10 80 |
052 |
78,2 |
388 |
68,7 |
|
400 |
93,6 |
|
404 |
89,9 |
|
720 |
60,6 |
|
999 |
78,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
101,8 |
400 |
92,7 |
|
720 |
49,3 |
|
999 |
81,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 2061/89 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventuali suddivisioni, e che sia stabilita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura riguardanti lo scambio di merci. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2061/89 della Commissione, del 7 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2), ha classificato il prodotto n. 5 di cui all’allegato come un integratore alimentare, senza tener conto delle sue specifiche proprietà terapeutiche e profilattiche per il trattamento delle carenze di vitamina C. Occorre pertanto modificare la classificazione del prodotto, che va considerato un farmaco. |
(4) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La classificazione del prodotto n. 5, di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2061/89, è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).
(2) GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 9).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||
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3004 50 10 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3004, 3004 50 e 3004 50 10. Cfr. anche le note esplicative (generali) della nomenclatura combinata, capitolo 30. Ogni pastiglia contiene un quantitativo di vitamina C (500 mg) nettamente superiore alla dose giornaliera raccomandata (60 mg). Il prodotto risponde a tutte le condizioni della nota complementare 1 del capitolo 30 e va pertanto classificato come farmaco alla voce 3004. |
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2203 00 01 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2203 00 e 2203 00 01. Il prodotto è una bevanda che può essere considerata birra di malto della voce 2203. Il prodotto non può essere escluso dalla voce 2203 in quanto l’alcole aggiunto attraverso le sostanze aromatizzanti produce solo un titolo alcolometrico volumico dello 0,04 %. Di conseguenza, il prodotto non può essere classificato nella voce 2208. La nota esplicativa del sistema armonizzato della voce 2203 indica che possono essere aggiunti zucchero, coloranti, anidride carbonica e altre sostanze. Di conseguenza, la birra di cui alla voce 2203 può, tra le altre cose, essere aromatizzata. |
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3917 31 90 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 8 del capitolo 39 nonché del testo dei codici NC 3917, 3917 31 e 3917 31 90. Poiché il prodotto può essere utilizzato, insieme ad articoli del capitolo 90, per usi diversi da quelli specificatamente medicali, questo non può essere considerato come uno strumento od un apparecchio per la medicina della voce 9018. La classificazione si basa sulla presentazione e sulla materia costitutiva del prodotto. Esso deve essere classificato, ai sensi della nota 8 del capitolo 39, alla voce 3917. |
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3917 32 39 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 8 del capitolo 39 e del testo dei codici NC 3917, 3917 32 e 3917 32 39. Per la classificazione si è tenuto conto della materia costitutiva del prodotto. I tubi in questione non possono essere considerati isolatori della voce 8546. Conformemente alle note esplicative del SA per la voce 8546, gli isolatori sono dispositivi che servono a fissare, sostenere o guidare i conduttori elettrici e, al contempo, ad isolarli elettricamente gli uni dagli altri e dalla terra. I tubi in questione non possono essere considerati tubi isolatori della voce 8547. Ai sensi delle note esplicative del SA per la voce 8547 lettera B), i tubi ed altre canalizzazioni, costituiti interamente di materie isolanti (es. gomma, materie plastiche, tessili intrecciati, fili di fibre di vetro) senza guaina metallica, sono esclusi e sono classificati in base alla loro materia costitutiva. |
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2008 99 67 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, delle note complementari 2, lettera a), e 3 del capitolo 20 e del testo dei codici NC 2008, 2008 99 e 2008 99 67. La preparazione non può essere considerata come una salsa o un condimento composto della voce 2103 (vedi la nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 2103) in quanto non contiene quantità significative di condimenti. Dal momento che la preparazione è più complessa rispetto a quelle che figurano nel capitolo 8, essa è classificabile alla voce 2008. Il prodotto è considerato come «contenente aggiunta di zuccheri», ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 20. |
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1968/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 25 novembre al 1o dicembre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 22,95 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 47 800 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2005 (GU L 256 del 10.10.2005, pag. 13).
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1969/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 novembre al 1o dicembre 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1970/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005. |
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 25 novembre al 1o dicembre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 12,50 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5.
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1971/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 25 novembre al 1o dicembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
che autorizza la Francia a vietare la commercializzazione all’utilizzatore finale, a fini di semina o impianto in alcune regioni della Francia, dei materiali di moltiplicazione di Pinus pinaster Ait. originari della penisola iberica, il cui impiego è inadatto in tali territori ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 4534]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2005/853/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Francia ha chiesto l’autorizzazione a vietare la commercializzazione agli utilizzatori finali, a fini di semina o impianto, dei materiali di moltiplicazione di Pinus pinaster Ait. originari della penisola iberica (Spagna e Portogallo) in tutte le regioni amministrative, ad eccezione delle regioni Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon e Corsica. |
(2) |
La Francia ha fornito, a sostegno della sua richiesta, tutte le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 1999/105/CE, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1602/2002 della Commissione, del 9 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione (2). |
(3) |
La Francia ha fornito la prova, sulla base della pratica silvicola, che gli alberi di Pinus pinaster Ait. derivanti da semi originari di talune regioni della Penisola Iberica e coltivati nelle regioni francesi, fatta eccezione per quelle anzidette, non sono adatti alle basse temperature che vi si registrano, come è dimostrato dagli effetti catastrofici per la sopravvivenza degli alberi di queste origini delle forti gelate verificatesi, in particolare, negli anni 1956, 1963 e 1985. Si è proceduto a un accurato confronto delle condizioni climatiche di ciascuna regione di provenienza della Penisola Iberica, secondo la definizione dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/105/CE, redatto, pubblicato e inviato alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell’articolo 9 della medesima, con quelle delle regioni francesi Provence-Alpe-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon e Corsica. |
(4) |
La Francia deve essere autorizzata a vietare la commercializzazione agli utilizzatori finali di questi materiali di moltiplicazione. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia è autorizzata a vietare la commercializzazione agli utilizzatori finali, a fini di semina o impianto, dei materiali di moltiplicazione di Pinus pinaster Ait. originari delle regioni elencate nell’allegato in tutte le regioni amministrative, ad eccezione delle regioni Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon e Corsica.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. Direttiva modificata dall'atto di adesione 2003.
(2) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 18.
ALLEGATO
Regioni di provenienza del Pinus pinaster Ait. nella penisola iberica
a) |
Spagna:
|
b) |
Portogallo:
|
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del latte e della pesca in Polonia
[notificata con il numero C(2005) 4595]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/854/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), e in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I 1), paragrafo e),
considerando quanto segue:
(1) |
Sono stati concessi alla Polonia periodi transitori per taluni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003. |
(2) |
L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni 2004/458/CE della Commissione (2), 2004/471/CE della Commissione (3), 2004/474/CE della Commissione (4), 2005/271/CE della Commissione (5) e 2005/591/CE della Commissione (6). |
(3) |
In base a una dichiarazione ufficiale dell’autorità polacca competente alcuni stabilimenti che operano nel settore delle carni, del latte e del pesce hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime transitorio. |
(4) |
Due stabilimenti produttori di carni hanno dichiarato la loro intenzione di non rientrare più nel processo di ammodernamento e hanno chiesto di essere riclassificati, passando da stabilimento ad alta capacità a stabilimento a capacità ridotta. A seguito di una dichiarazione ufficiale delle competenti autorità polacche, gli stabilimenti in questione risultano in perfetta conformità con le prescrizioni comunitarie relative agli stabilimenti a capacità ridotta. Due stabilimenti per la produzione di pesce hanno cessato le loro attività. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime transitorio. |
(5) |
Per questo motivo, l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003 deve essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli stabilimenti elencati nell’allegato alla presente decisione sono eliminati dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(2) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 53; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.
(3) GU L 160 del 30.4.2004, pag. 56; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.
(4) GU L 160 del 30.4.2004, pag. 73; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.
(5) GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.
(6) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.
ALLEGATO
Elenco degli stabilimenti da eliminare dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003
STABILIMENTI PRODUTTORI DI CARNI
Elenco iniziale
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
151 |
24020313 |
Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie «Musiał Bestwinka» |
227 |
30220202 |
Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak |
Elenco supplementare
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
2 |
02190117 |
Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków |
6 |
04050204 |
P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska |
10 |
06040201 |
Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz |
11 |
06050201 |
Zakład Przetwórstwa Mięsa «MATTHIAS» Sp. z o.o. |
13 |
06180201 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński |
16 |
10030202 |
Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa |
19 |
10080209 |
P.P.H. «Jamir» Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa |
20 |
10090302 |
Sp. j. LIWA Pajęczno |
21 |
10120204 |
Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko |
25 |
10180302 |
Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o. |
40 |
12100113 |
Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój «Antocel», Antoni Słaby |
45 |
12133807 |
«Lepro.Pol» Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa |
58 |
16610301 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim |
63 |
18110208 |
ZPM «Kabanos», Sp. z o.o. |
65 |
18160206 |
ZM «Smak.Eko» sp. z o.o. |
76 |
24150201 |
Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j. |
77 |
24690317 |
«Selgros» Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa |
98 |
30240204 |
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie |
99 |
32120201 |
Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk |
101 |
06180201 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski |
102 |
06040201 |
Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów |
104 |
06050201 |
ZPM «MATTHIAS» Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce |
124 |
12090225 |
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego «WĘDZONKA» Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100 |
131 |
18040202 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego «SZAREK», 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A |
152 |
24150101 |
P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1 |
154 |
24150103 |
PPH «ROMA» Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74 |
167 |
2040306 |
Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E |
168 |
2040202 |
ZPM Grupa «Farmer», Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard |
CARNI DI POLLAME
Elenco iniziale
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
44 |
30050503 |
«IKO» Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o |
Elenco supplementare
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
170 |
4010501 |
Zakład Przemysłu Mięsnego «Dróbalex» s.c. w Rudnikach |
174 |
6064301 |
Ubojnia i Handel Drobiem «Ko–Ko» Sp. j. w Świerczowie |
178 |
24690401 |
Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach |
190 |
24700401 |
PPH «Szendera» S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b |
196 |
30240501 |
Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg |
198 |
1661102 |
Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole |
SETTORE DEL LATTE
Elenco iniziale
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
36 |
12081602 |
Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów |
71 |
24141602 |
OSM Bieruń |
Elenco supplementare
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
3 |
6081601 |
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie |
5 |
06641601 |
Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość |
8 |
12101602 |
Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j. |
11 |
4031601 |
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie |
12 |
14091601 |
«Mleko» spółka z o.o. w Lipsku |
16 |
8621604 |
«Olmlek» Sp. z o.o., Olsztyn |
19 |
32091601 |
Spółdzielnia Mleczarska «Mlekosz» w Koszalinie Serownia w Bobolicach |
20 |
32611601 |
Spółdzielnia Mleczarska «Mlekosz» Zakład Mleczarski w Koszalinie |
21 |
04041602 |
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48 |
22 |
04141602 |
Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim |
23 |
10081603 |
Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew |
31 |
32011601 |
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2 |
SETTORE DELLA PESCA
Elenco iniziale
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
14 |
22111813 |
PPH «Pikling» s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski |
21 |
24041802 |
PPHU «Hur-Pol» |
Elenco supplementare
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
5 |
24091801 |
«SONA», Sp. z o.o. |
21 |
32151801 |
«Rybpol» Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko |
22 |
06621801 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe «AMIKA» Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169 |
23 |
24141801 |
«ADMIRAŁ» Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20 |
24 |
24141802 |
BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5 |
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
che modifica la decisione 2005/734/CE che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio
[notificata con il numero C(2005) 4687]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/855/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Per monitorare la situazione negli Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2005/732/CE, del 17 ottobre 2005, che approva i programmi per l'attuazione nel 2005 di indagini degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di notifica e di ammissibilità ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità ai costi di realizzazione di tali programmi (2). |
(2) |
Per ridurre il rischio che l’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, venga introdotta — attraverso i volatili selvatici — nelle aziende avicole e nelle altre strutture in cui sono tenuti in cattività i volatili, è stata adottata la decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (3). |
(3) |
In base a tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a individuare le singole aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici. |
(4) |
Tenuto conto degli sviluppi epidemiologici e di carattere ornitologico, è opportuno prevedere un riesame periodico e costante del rischio, in modo da rivedere le zone riconosciute particolarmente a rischio. |
(5) |
Occorre un chiarimento relativo al ruolo epidemiologico degli uccelli che partecipano a gare di volo nell'ambito di eventi culturali. |
(6) |
Occorre inoltre prevedere una proroga per il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2005/734/CE alla luce degli sviluppi epidemiologici e di carattere ornitologico. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/734/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/734/CE è modificata come segue:
1) |
All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche delle indagini condotte a norma della decisione 2005/732/CE, così da adeguarsi al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria.». |
2) |
All'articolo 2 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese le gare di volo degli uccelli. L'autorità competente può tuttavia autorizzare tali concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività, purché la valutazione di rischio dia esito favorevole.». |
3) |
All'articolo 4, la data «1o dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 maggio 2006». |
4) |
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, 30 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.
(3) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata dalla decisione 2005/745/CE (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 79).
ALLEGATO
Nell'allegato I della decisione 2005/734/CE, parte I, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— |
Ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Asia centrale e orientale, del Mar Caspio e del Mar Nero, del Medio Oriente e dell'Africa;». |
Rettifiche
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/23 |
Rettifica della decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 225 del 31 agosto 2005 )
La decisione 2005/629/CE va letta come segue:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2005
che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca
(2005/629/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’attuazione della politica comunitaria della pesca e dell’acquacoltura richiede l’assistenza di personale scientifico altamente qualificato, specialmente per quanto concerne l’applicazione delle conoscenze in materia di biologia marina e della pesca, di tecnologia della pesca, di economia della pesca o di altre discipline analoghe, o per quanto concerne le esigenze della ricerca e della raccolta di dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura. |
(2) |
Tale assistenza deve essere fornita da un comitato permanente scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito presso la Commissione. |
(3) |
Conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione consulta lo CSTEP a intervalli regolari sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, ed essa tiene conto del parere del comitato quando presenta le proposte relative alla gestione della pesca ai sensi del regolamento citato. |
(4) |
Il parere dello CSTEP su tematiche inerenti alla pesca deve fondarsi sui principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza. |
(5) |
È essenziale che lo CSTEP si avvalga al meglio delle competenze di esperti esterni degli Stati membri o di paesi terzi nella misura in cui ciò sia necessario per rispondere a quesiti specifici. |
(6) |
In considerazione del numero e dell’importanza delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare la decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993, relativa all’istituzione di un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Istituzione del comitato
È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, di seguito denominato «CSTEP».
Articolo 2
Ruolo dello CSTEP
1. A intervalli regolari, o ogniqualvolta lo ritenga necessario, la Commissione chiede la consulenza dello CSTEP, sotto forma di pareri, sulle tematiche di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. La Commissione può esigere che il parere venga adottato entro un determinato termine.
2. Lo CSTEP può, di propria iniziativa, fornire alla Commissione pareri sulle tematiche di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
3. Lo CSTEP redige una relazione annuale concernente:
a) |
la situazione delle risorse alieutiche di interesse per la Comunità europea; |
b) |
le implicazioni economiche della situazione di tali risorse alieutiche; |
c) |
l’evoluzione delle attività di pesca, con riferimento ai fattori biologici, ecologici, tecnici ed economici; |
d) |
altri fattori economici inerenti alla pesca. |
Articolo 3
Struttura
1. Lo CSTEP è composto da un minimo di 30 e un massimo di 35 membri.
2. I membri dello CSTEP sono esperti scientifici nei settori della biologia marina, ecologia marina, scienza alieutica, conservazione della natura, dinamica della popolazione, statistica, tecnologia degli attrezzi da pesca, acquacoltura ed economia della pesca e dell’acquacoltura.
Articolo 4
Nomina dei membri dello CSTEP e costituzione di un elenco di riserva
1. La Commissione nomina i membri dello CSTEP a partire da un elenco di candidati idonei. Tale elenco viene costituito a seguito della pubblicazione di un invito alla manifestazione di interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione.
2. I membri dello CSTEP sono nominati sulla base delle loro competenze e conformemente ad una distribuzione geografica tale da riflettere la diversità di problemi scientifici e di strategie esistenti nella Comunità.
3. Un elenco dei membri dello CSTEP viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è disponibile, insieme ad un breve curriculum vitae di ciascun membro, sul sito web della Commissione.
4. I candidati ritenuti idonei a partecipare ai lavori dello CSTEP, ma non nominati, sono inseriti in un elenco di riserva. Tale elenco può essere utilizzato dalla Commissione per reperire candidati idonei al fine di sostituire i membri che si dimettono dal comitato conformemente all’articolo 6, paragrafo 3.
5. L’elenco di riserva è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è inoltre disponibile sul sito web della Commissione.
Articolo 5
Elezione del presidente e dei vicepresidenti
Lo CSTEP elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti per un periodo di tre anni. Il presidente e i due vicepresidenti possono essere rieletti nella stessa carica per non più di due mandati consecutivi.
Articolo 6
Mandato
1. Il mandato di un membro dello CSTEP ha una durata triennale ed è rinnovabile per altri periodi di tre anni.
2. Allo scadere di un triennio, il presidente, i vicepresidenti e i membri dello CSTEP restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
3. Qualora un membro non partecipi attivamente ai lavori dello CSTEP, presenti un conflitto di interessi o desideri dimettersi, la Commissione può porre termine alle sue funzioni.
Articolo 7
Esperti esterni
Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP può invitare esperti che non siano membri dello CSTEP, ma che dispongano delle conoscenze scientifiche e delle competenze richieste per contribuire ai lavori del comitato.
Articolo 8
Gruppi di lavoro
Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP può costituire gruppi di lavoro specifici incaricati di svolgere compiti chiaramente definiti. I gruppi di lavoro sono composti da esperti esterni e da almeno due membri dello CSTEP. Essi presentano allo CSTEP una relazione entro un termine determinato.
Articolo 9
Rimborsi e indennità
1. I membri dello CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto ad un’indennità per la partecipazione alle riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro nonché per le eventuali prestazioni come relatori su un argomento specifico, secondo quanto previsto nell’allegato.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dello CSTEP e degli esperti esterni sono a carico della Commissione.
Articolo 10
Contatti tra lo CSTEP e la Commissione
1. Le riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro sono approvate e convocate dalla Commissione.
2. La Commissione può partecipare alle riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro.
3. La Commissione può invitare esperti che non siano membri dello CSTEP a partecipare alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.
Articolo 11
Regolamento interno
1. Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP adotta un regolamento interno. Tale regolamento consente allo CSTEP di esercitare le proprie funzioni secondo i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza, tenendo al tempo stesso nel debito conto le richieste legittime di rispetto del segreto fiscale e della riservatezza commerciale.
2. Il regolamento interno stabilisce in particolare:
a) |
l’elezione del presidente e dei vicepresidenti dello CSTEP; |
b) |
le procedure per:
|
c) |
la costituzione e l’organizzazione dei gruppi di lavoro, la nomina dei presidenti dei gruppi di lavoro e la descrizione delle relative funzioni; |
d) |
i verbali delle riunioni, compresi i particolari dei pareri diversi da quelli adottati; |
e) |
il ruolo degli esperti esterni; |
f) |
la nomina dei relatori e la descrizione delle loro funzioni; |
g) |
il formato e il contenuto dei pareri scientifici e le procedure volte a garantirne e migliorarne la coerenza; |
h) |
le responsabilità e gli obblighi dei membri dello CSTEP e degli esperti esterni rispetto ai contatti esterni; |
i) |
la rappresentanza dello CSTEP nel comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA); |
j) |
la partecipazione dei membri dello CSTEP ai comitati consultivi regionali (CCR). |
3. Il regolamento interno è pubblicato sul sito web della Commissione.
Articolo 12
Decisioni e pareri
1. Lo CSTEP delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione. Le decisioni e i pareri possono essere adottati soltanto se il 70 % dei membri del comitato hanno preso parte alla votazione, anche astenendosi.
2. I pareri minoritari motivati sono inclusi nei pareri dello CSTEP e attribuiti ai membri interessati.
3. I pareri dello CSTEP sono pubblicati senza indugio sul sito web della Commissione nel rispetto della riservatezza commerciale.
Articolo 13
Indipendenza
1. I membri dello CSTEP sono nominati, e gli esperti esterni invitati, a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità.
2. I membri dello CSTEP e gli esperti esterni agiscono in maniera indipendente dagli Stati membri e dalle parti interessate. Essi sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nel pubblico interesse nonché una dichiarazione d’interesse che indichi l’assenza o l’esistenza di interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono effettuate per iscritto e rese accessibili al pubblico. I membri dello CSTEP presentano le dichiarazioni d’impegno ogni anno.
3. A ciascuna riunione dello CSTEP e dei gruppi di lavoro, i membri del comitato e gli esperti esterni comunicano eventuali interessi specifici che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza in ordine a determinati punti all’ordine del giorno.
Articolo 14
Riservatezza
1. I membri dello CSTEP e gli esperti esterni non diffondono le informazioni acquisite nell’ambito delle attività dello CSTEP o dei gruppi di lavoro, ad eccezione dei pareri del comitato.
2. Qualora lo CSTEP sia avvisato dalla Commissione che il parere richiesto è di natura riservata, partecipano al gruppo di lavoro solo i membri dello CSTEP e il rappresentante della Commissione.
Articolo 15
Segretariato dello CSTEP
1. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato per lo CSTEP e i gruppi di lavoro.
2. Il segretariato è incaricato di fornire il supporto e il coordinamento tecnico e amministrativo per agevolare l’efficace funzionamento dello CSTEP e organizzare le riunioni dei gruppi di lavoro.
3. All’occorrenza, il segretariato coordina le attività dello CSTEP e dei gruppi di lavoro con quelle di altri organismi comunitari e internazionali.
Articolo 16
Disposizioni finali
1. La decisione 93/619/CE è abrogata.
2. I membri dello CSTEP, nominati conformemente all’articolo 1 della decisione 93/619/CE, rimangono in carica quali membri del comitato istituito dalla presente decisione fino alla nomina dei nuovi membri dello CSTEP in conformità all’articolo 3 della presente decisione.
3. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano, mutatis mutandis, al momento della scadenza del mandato dei membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2005.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
ALLEGATO
INDENNITÀ
I membri dello CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la partecipazione alle attività dello CSTEP secondo le seguenti modalità.
— |
Partecipazione alle riunioni dello CSTEP e ai gruppi di lavoro
|
Qualora la partecipazione riguardi soltanto una mattina o un pomeriggio, l’indennità sarà pari al 50 % di quella prevista per un giorno intero.
— |
Relazioni
|
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 297 del 2.12.1993, pag. 25.
(3) La sua presenza è prevista unicamente alle riunioni dello CSTEP.
(4) Indennità da versare a titolo di compenso per l’elaborazione del parere.
(5) Sintesi, inchieste e informazioni generali.
(6) L’indennità deve essere versata entro un massimo di 15 giorni sulla base del calendario deciso dalla Commissione e specificato in un accordo scritto preliminare. La Commissione può tuttavia decidere di aumentare il numero di giorni, qualora lo ritenga necessario.