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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare |
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Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1952/2005 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2005
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (3), è stato più volte modificato in maniera sostanziale, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4). Per motivi di chiarezza è quindi necessario abrogare e sostituire il regolamento (CEE) n. 1696/71. |
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(2) |
Occorre del pari abrogare il regolamento (CEE) n. 1037/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell’aiuto ai produttori di luppolo (5), il regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l’elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell’aiuto alla produzione (6), e il regolamento (CEE) n. 879/73 del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo (7), i quali sono diventati obsoleti in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, poiché la Slovenia prevede di applicare il regime di pagamento unico solo a partire dal 1o gennaio 2007, l’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 devono continuare ad applicarsi alla Slovenia per il raccolto 2006. |
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(3) |
I succhi e gli estratti vegetali di luppolo e il luppolo stesso sono prodotti ampiamente intercambiabili. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato e garantire piena efficacia alla politica agricola comune nel settore del luppolo, è necessario estendere ai succhi e agli estratti vegetali di luppolo le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione stabilite per il luppolo. |
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(4) |
Al fine di garantire un equo tenore di vita ai produttori, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha stabilito regimi di aiuti a favore di taluni settori, tra cui quello del luppolo. |
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(5) |
È opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti. |
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(6) |
Per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, è necessario promuovere la concentrazione dell’offerta e l’adattamento in comune, da parte degli agricoltori, delle loro produzioni alle esigenze del mercato. |
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(7) |
A tal fine, l’associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l’obbligo di conformarsi a talune discipline comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato. |
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(8) |
Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l’unità e l’efficacia dell’azione intrapresa, occorre fissare per l’insieme della Comunità i requisiti che devono soddisfare le associazioni di produttori per essere riconosciute dagli Stati membri. Per conseguire un’efficace concentrazione dell’offerta, è necessario in particolare che le associazioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l’insieme della produzione dei produttori venga immesso sul mercato dall’associazione, direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni. |
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(9) |
Le misure previste dovrebbero permettere di predisporre un regime d’importazione che non implichi altre misure all’infuori dell’applicazione della tariffa doganale comune. |
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(10) |
Tutte queste misure dovrebbero consentire di rinunciare all’applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità. Eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. È opportuno che tali misure siano conformi agli obblighi internazionali della Comunità. |
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(11) |
Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso dalla concessione di aiuti nazionali. È opportuno pertanto che le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato si applichino ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati considerata. |
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(12) |
L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 ha evidenziato la necessità di avere a disposizione strumenti che permettano un intervento preventivo, qualora si presenti il rischio di eccedenze strutturali o di una perturbazione del mercato. |
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(13) |
È utile disporre di informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità. È opportuno pertanto prevedere nella Comunità la registrazione di tutti i contratti per la fornitura del luppolo prodotto. |
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(14) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
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(15) |
Il passaggio dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/71 a quelle contenute nel presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare disposizioni transitorie, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
1. È istituita un’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, che disciplina la commercializzazione, le associazioni di produttori e gli scambi con i paesi terzi relativamente ai seguenti prodotti:
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Codice NC |
Designazione delle merci |
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1210 |
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |
2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:
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Codice NC |
Designazione delle merci |
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1302 13 00 |
Succhi ed estratti vegetali di luppolo |
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
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a) |
«luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm; |
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b) |
«luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali; |
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c) |
«luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi; |
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d) |
«estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente; |
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e) |
«prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui alle lettere da a) a d). |
Articolo 3
Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
CAPO II
COMMERCIALIZZAZIONE
Articolo 4
1. I prodotti di cui all’articolo 1, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato devono essere indicati almeno:
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a) |
il luogo/i luoghi di produzione del luppolo; |
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b) |
l’anno/gli anni di raccolta; |
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c) |
la/le varietà. |
Articolo 5
1. I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere commercializzati o esportati soltanto previo rilascio del certificato di cui all’articolo 4.
Nel caso di prodotti importati di cui all’articolo 1, l’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.
2. Possono essere adottate misure derogatorie al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2:
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a) |
per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; o |
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b) |
per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari. |
Le misure di cui al primo comma:
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a) |
non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato; |
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b) |
devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti. |
CAPO III
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
Articolo 6
Ai fini del presente regolamento, per «associazione di produttori» s’intende un’associazione composta esclusivamente o, se la legislazione nazionale lo consente, essenzialmente da produttori di luppolo, riconosciuta da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 7 e istituita su iniziativa degli stessi produttori, in particolare allo scopo di realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:
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a) |
concentrare l’offerta e contribuire alla stabilizzazione del mercato commercializzando tutta la produzione dei suoi soci o, se del caso, riacquistando il luppolo ad un prezzo più elevato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera a); |
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b) |
adattare in comune questa produzione alle esigenze del mercato e migliorarla, in particolare mediante la riconversione varietale, la ristrutturazione delle piantagioni, la promozione, la ricerca nel settore della produzione, della commercializzazione e della protezione integrata; |
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c) |
promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta, al fine di migliorare la redditività della produzione e la tutela dell’ambiente; |
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d) |
decidere quali varietà di luppolo possono essere prodotte dai suoi soci e adottare norme comuni di produzione. |
Articolo 7
1. Per il riconoscimento delle associazioni di produttori è competente lo Stato membro nel cui territorio l’associazione ha la propria sede statutaria.
2. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori che ne facciano domanda e che soddisfino i seguenti requisiti generali:
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a) |
possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale; |
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b) |
applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commercializzazione); |
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c) |
prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all’associazione, l’obbligo:
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d) |
comprovare un’attività economica sufficiente; |
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e) |
escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento; |
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f) |
assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto di aderire all’associazione; |
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g) |
prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell’associazione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l’associazione almeno un anno prima del recesso, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l’associazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un socio, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario; |
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h) |
prevedere nel loro statuto l’obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento; |
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i) |
non occupare una posizione dominante nella Comunità. |
3. L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione ad associazioni di produttori, sempreché le associazioni in questione ne siano state informate e abbiano dato il proprio consenso.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punto ii), se l’associazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti a un’associazione possono:
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a) |
sostituire l’obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell’associazione di produttori, come previsto al paragrafo 2, lettera c), punto ii), con una commercializzazione fondata su norme comuni stabilite nello statuto, che attribuiscano all’associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’associazione; in caso di mancata approvazione, l’associazione riacquista il luppolo ad un prezzo più elevato; |
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b) |
commercializzare per il tramite di un’altra associazione di produttori, scelta dalla propria associazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest’ultima. |
CAPO IV
REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
Articolo 8
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.
Articolo 9
1. I prodotti di cui all’articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.
2. I prodotti di cui all’articolo 1, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all’articolo 4, sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
L’equivalenza degli attestati è accertata secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 10
1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento o adottata in applicazione del medesimo, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
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a) |
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; |
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b) |
l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. |
Articolo 11
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure idonee negli scambi con i paesi terzi non aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio, fintantoché sia scomparsa la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta nel paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove la Commissione sia adita con una domanda di uno Stato membro, essa decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui è stato adito.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 12
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 13
Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell’approvvigionamento del mercato, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure idonee per impedire lo squilibrio del mercato. Tali misure possono assumere in particolare la forma di interventi:
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a) |
sul potenziale di produzione; |
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b) |
sul volume dell’offerta; |
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c) |
sulle condizioni di commercializzazione. |
Articolo 14
1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascun Stato membro produttore.
2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.
3. I dati sottoposti a registrazione possono essere impiegati soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 15
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento.
Articolo 16
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo (di seguito «comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 17
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:
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le caratteristiche qualitative minime di cui all’articolo 4, paragrafo 2, |
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l’immissione sul mercato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), |
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le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), |
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la registrazione dei contratti per la fornitura di cui all’articolo 14, |
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le modalità di comunicazione dei dati di cui all’articolo 15. |
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
1. Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è abrogato con decorrenza dal 1o gennaio 2006.
Per la Slovenia, tuttavia, l’articolo 7 continua ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.
I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1696/71 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.
2. I regolamenti (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 sono abrogati con decorrenza dal 1o gennaio 2006.
Per la Slovenia, tuttavia, i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 continuano ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.
Articolo 19
1. Le associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento.
2. Per agevolare la transizione dal regime del regolamento (CEE) n. 1696/71 a quello del presente regolamento, possono essere adottate disposizioni transitorie secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
(5) GU L 118 del 20.5.1972, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1604/91 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 13).
(6) GU L 215 del 23.7.1982, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(7) GU L 86 del 31.3.1973, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2254/77 (GU L 261 del 14.10.1977, pag. 3).
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
Tavola di concordanza
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Regolamento (CEE) n. 1696/71 |
Presente regolamento |
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Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2 |
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Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
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— |
Articolo 3 |
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Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 4 |
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Articolo 2, paragrafo 4 |
— |
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Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 17 |
|
Articolo 3 |
Articolo 5 |
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Articolo 4 |
— |
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Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 17 |
|
Articolo 6 |
— |
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Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) |
Articolo 6 |
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Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) |
— |
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Articolo 7, paragrafi 1 bis e 2 |
— |
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Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), primo comma |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), terzo comma |
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 7, paragrafo 3, lettere c), d) ed f) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettere d), e), f) e g) |
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Articolo 7, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 7, paragrafo 3, lettere h) ed i) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettere h) ed i) |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 17 |
|
Articolo 12 |
— |
|
Articolo 13 |
— |
|
Articolo 14 |
Articolo 8 |
|
Articolo 15 |
Articolo 10 |
|
Articolo 15 bis, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 15 bis, paragrafo 1, secondo comma |
— |
|
Articolo 15 bis, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
Articolo 16 |
Articolo 12 |
|
Articolo 16 bis |
Articolo 13 |
|
Articolo 17 |
— |
|
Articolo 18, primo comma, prima frase |
Articolo 15 |
|
Articolo 18, primo comma, seconda frase |
Articolo 17 |
|
Articolo 18, secondo comma |
— |
|
Articolo 20 |
Articolo 16 |
|
Articolo 21 |
— |
|
Articolo 22 |
— |
|
— |
Articolo 18 |
|
— |
Articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 23, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 2 |
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Articolo 23, secondo comma |
— |
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Articolo 24 |
Articolo 20 |
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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1953/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
50,9 |
|
204 |
29,6 |
|
|
999 |
40,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
139,7 |
|
204 |
54,7 |
|
|
999 |
97,2 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
114,7 |
|
204 |
75,8 |
|
|
999 |
95,3 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
62,8 |
|
624 |
79,3 |
|
|
999 |
71,1 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
70,4 |
|
624 |
66,7 |
|
|
999 |
68,6 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
56,7 |
|
999 |
56,7 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
68,5 |
|
400 |
91,8 |
|
|
404 |
90,6 |
|
|
720 |
75,8 |
|
|
999 |
81,7 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
73,0 |
|
400 |
92,7 |
|
|
720 |
49,3 |
|
|
999 |
71,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
|
30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1954/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 3, e l’articolo 145, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2) definisce il metodo di calcolo delle riduzioni da applicare agli aiuti diretti contemplati dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Questo metodo deve essere chiarito. A tal fine occorre determinare l’ordine di calcolo delle potenziali riduzioni. |
|
(2) |
A norma degli articoli 64, 70, 71 e 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa un massimale per ciascun pagamento diretto di cui trattasi. Occorre una disposizione che consenta di determinare se e in che misura detto massimale è superato. Si deve tuttavia evitare che il calcolo del superamento sia falsato dall’incidenza di irregolarità imputabili a singoli richiedenti. |
|
(3) |
Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono riduzioni ed eventualmente adattamenti di tutti i pagamenti diretti erogati per un determinato anno civile, rispettivamente in virtù della modulazione e della disciplina finanziaria. Le rispettive disposizioni attuative devono essere adattate al nuovo ordine di calcolo delle riduzioni nel procedimento di calcolo dell’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori. |
|
(4) |
L’articolo 79 del regolamento (CE) n. 796/2004 definisce il metodo per determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 EUR di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale metodo deve essere adattato in funzione del nuovo ordine di calcolo delle riduzioni. |
|
(5) |
Diversi Stati membri incontrano difficoltà nel mettere a punto le misure applicative dei regimi di sostegno istituiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003. In tali casi, occorre autorizzare gli Stati membri, in deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ad erogare i pagamenti in due rate. Tuttavia, a tutela degli interessi finanziari della Comunità, la prima rata deve essere versata nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata e che chiaramente non superi l’importo complessivamente dovuto. |
|
(6) |
In conseguenza del mutato ordine di calcolo delle riduzioni nel procedimento di calcolo dell’importo dei pagamenti diretti, taluni Stati membri dovranno adattare i loro sistemi di gestione dei regimi di sostegno in questione. Per evitare che i pagamenti del 2005 siano ritardati da tali adattamenti, occorre autorizzare gli Stati membri ad applicare per la prima volta il nuovo ordine di calcolo delle riduzioni, per taluni regimi di sostegno, alle domande di pagamento presentate per il 2006. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:
|
1) |
L’articolo 71 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 71 Cumulo di riduzioni 1. Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni conformemente al capitolo I e al capitolo II del titolo IV:
Le riduzioni o le esclusioni di cui al primo comma si applicano secondo la procedura prevista all’articolo 71 bis, paragrafo 2. 2. Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio (3), le riduzioni ed esclusioni di cui al presente regolamento non ostano all’irrogazione di ulteriori sanzioni in forza di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale. |
|
2) |
È inserito il seguente articolo 71 bis: «Articolo 71 bis Applicazione delle riduzioni 1. Gli Stati membri calcolano l’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi. 2. Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell’ordine seguente:
|
|
3) |
L’articolo 77 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 77 Base di calcolo della riduzione L’importo della riduzione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto, secondo la procedura di cui all’articolo 71 bis del presente regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile.» |
|
4) |
All’articolo 79, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Al fine di determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 EUR di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si prende in considerazione l’importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell’applicazione di eventuali riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del predetto regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile.» |
Articolo 2
In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2005 gli Stati membri sono autorizzati ad erogare i pagamenti previsti dai regimi di sostegno di cui all’allegato I dello stesso regolamento in due rate, ove ciò sia giustificato da difficoltà amministrative dovute alla prima applicazione di detti regimi.
La prima rata può essere versata unicamente nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata mediante controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 796/2004 e qualora non vi sia rischio che l’importo complessivo dei pagamenti, ancora da determinare, sia inferiore all’ammontare della prima rata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni che decorrono dal 1o gennaio 2005.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 1 del presente regolamento ai pagamenti che rientrano nel regime di pagamento unico istituito dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e ai pagamenti relativi ai regimi di aiuto previsti nei capitoli da 1 a 7 del titolo IV del medesimo regolamento, da erogare per il 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4).
(3) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.»
(4) GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.»
|
30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1955/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2005
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 dicembre 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco. |
|
(3) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 33,550 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 dicembre 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1956/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2005
recante cinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. |
|
(2) |
La Germania ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/2005 della Commissione (GU L 294 del 10.11.2005, pag. 5).
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:
|
«— |
Per quanto riguarda i capitali:
|
|
— |
Per quanto riguarda le risorse economiche:
|
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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1957/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. |
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(2) |
La Germania ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 16).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come segue.
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:
|
«— |
Per quanto riguarda i capitali e i servizi finanziari:
|
|
— |
Per quanto riguarda le risorse economiche:
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2005
che stabilisce, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea, che il seguito dato dall’Ungheria alla raccomandazione formulata dal Consiglio l’8 marzo 2005 a norma dell’articolo 104, paragrafo 7 del trattato si sta rivelando inadeguato
(2005/843/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
|
(2) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane quale strumento per creare le condizioni più favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche. |
|
(3) |
La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita, del 17 giugno 1997 (2) invita solennemente le parti, ossia gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo. |
|
(4) |
Mediante decisione del Consiglio 2004/918/CE, del 5 luglio 2004, il Consiglio ha stabilito, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, l’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria (3). |
|
(5) |
In conformità dell’articolo 104, paragrafo 7 del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha adottato anche una raccomandazione (4) indirizzata alle autorità ungheresi, affinché pongano fine quanto prima alla situazione di disavanzo eccessivo e adottino provvedimenti a medio termine, per portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2008 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nel programma di convergenza presentato dalle autorità e approvato dal parere del Consiglio del 5 luglio 2004 (5). Tale raccomandazione fissava al 5 novembre 2004 il termine per l’adozione da parte del governo ungherese di misure efficaci in relazione ai provvedimenti previsti per raggiungere l’obiettivo originario di disavanzo del 4,1 % del PIL per il 2005. |
|
(6) |
Il 18 gennaio 2005, a norma dell’articolo 104, paragrafo 8 del trattato, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha riconosciuto che entro il termine del 5 novembre 2004 era stata adottata una serie di provvedimenti per la riduzione del disavanzo pubblico nel 2004 e nel 2005. Esso ha ritenuto tuttavia che tali provvedimenti non fossero sufficienti per il conseguimento degli obiettivi fissati e che non avrebbero permesso di evitare una deviazione dal percorso di risanamento stabilito nel programma di convergenza dell’Ungheria del maggio 2004. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che il costante impegno del governo finalizzato a correggere il disavanzo eccessivo entro il 2008 dovesse essere accompagnato da energiche misure di ulteriore risanamento del bilancio e da un’azione più incisiva per realizzare le riforme strutturali. In questo contesto, il Consiglio ha deciso che l’Ungheria non aveva dato seguito effettivo entro il 5 novembre 2004 alla sua raccomandazione formulata il 5 luglio 2004. |
|
(7) |
In conformità dell’articolo 104, paragrafo 7 del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1467/97, l’8 marzo 2005 il Consiglio ha adottato una seconda raccomandazione (6) indirizzata alle autorità ungheresi, affinché pongano fine quanto prima alla situazione di disavanzo eccessivo e adottino provvedimenti a medio termine, per portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2008 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nell’aggiornamento del programma di convergenza presentato dalle autorità ungheresi nel dicembre 2004 e approvato dal parere del Consiglio dell’8 marzo 2005. Tale raccomandazione fissava tra l’altro all’8 luglio 2005 il termine per l’adozione da parte del governo ungherese di misure efficaci in relazione ai provvedimenti previsti per raggiungere l’obiettivo di disavanzo del 3,6 % del PIL per il 2005 (7). |
|
(8) |
Il 13 luglio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione sull’Ungheria. In base alle informazioni disponibili all’epoca, comprese le misure correttive — pari all’11/2 % del PIL — adottate dal governo in marzo ed in giugno per compensare gli scostamenti e il fermo impegno del governo ungherese di attuare, se necessario, ulteriori misure, si affermava che le autorità ungheresi avevano dato seguito effettivo alla raccomandazione entro il termine dell’8 luglio 2005, anche se la situazione rimaneva delicata e sarebbero state necessarie ulteriori misure in futuro. |
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(9) |
Gli ultimi sviluppi hanno tuttavia dimostrato che il seguito dato dalle autorità ungheresi si sta rivelando inadeguato:
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(10) |
Conformemente alla risoluzione sul patto di stabilità e crescita del Consiglio europeo, l’Ungheria ha acconsentito alla pubblicazione della raccomandazione dell’8 marzo 2005, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il seguito dato dall’Ungheria alla raccomandazione del Consiglio dell’8 marzo 2005 si sta rivelando inadeguato.
Articolo 2
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(2) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.
(3) http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/81342.pdf#page=8 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27).
(4) http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11218.en04.pdf#page=2
(5) http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11194.en04.pdf#page=2
(6) http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/edp/com_ass_hu_22_dec_en.pdf
(7) La differenza rispetto all’obiettivo precedente del 3,8 % del PIL si basa sull’aumento del contributo al secondo pilastro del sistema pensionistico dello 0,2 % del PIL nella comunicazione dei dati di bilancio del marzo 2005.
(8) È compresa la contabilizzazione standard dell’acquisto di aeromobili militari che aggiunge lo 0,5 % del PIL al nuovo obiettivo di disavanzo annunciato del 4,7 % del PIL nel 2006.
Commissione
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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare
(2005/844/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la decisione del Consiglio del 23 maggio 2005, che approva la conclusione della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ventiquattro Stati membri sono parti contraenti della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare. |
|
(2) |
È opportuno che la Comunità europea dell’energia atomica aderisca alla convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare, |
DECIDE:
Articolo 1
L’adesione alla convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare è approvata a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Il testo della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare e la dichiarazione resa dalla Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, lettera c), della convenzione sono allegati alla presente decisione.
Articolo 2
Lo strumento di adesione è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, depositario della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare, quanto prima possibile dopo l’adozione della presente decisione mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
CONVENZIONE SULLA TEMPESTIVA NOTIFICA DI UN INCIDENTE NUCLEARE
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE;
CONSAPEVOLI che in diversi Stati vengono svolte attività nucleari;
CONSTATANDO che sono state e sono adottate misure globali per assicurare un elevato livello di sicurezza nelle attività nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e, nel caso in cui detti incidenti si verifichino, al fine di limitarne quanto più possibile le conseguenze;
DESIDEROSI di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale per lo sviluppo e un uso sicuro dell’energia nucleare;
CONVINTI della necessità che gli Stati comunichino al più presto le informazioni pertinenti sugli incidenti nucleari in modo da limitare quanto più possibile le conseguenze transfrontaliere di natura radiologica;
CONSTATANDO l’utilità degli accordi bilaterali e multilaterali concernenti lo scambio di informazioni in questo settore;
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente convenzione si applica nell’eventualità di qualsiasi incidente che coinvolga le installazioni o le attività, elencate al paragrafo 2, di uno Stato parte o di persone fisiche o giuridiche sotto la sua giurisdizione o controllo, che comporti o possa comportare il rilascio di materie radioattive e che abbia avuto o possa avere come conseguenza un rilascio transfrontaliero internazionale di possibile rilevanza sotto il profilo della sicurezza radiologica per un altro Stato.
2. Le installazioni e le attività di cui al paragrafo l sono le seguenti:
|
a) |
i reattori nucleari, ovunque situati; |
|
b) |
gli impianti del ciclo del combustibile nucleare; |
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c) |
gli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi; |
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d) |
il trasporto o il deposito di combustibili nucleari o di rifiuti radioattivi; |
|
e) |
la fabbricazione, l’utilizzazione, il deposito temporaneo, il deposito definitivo e il trasporto di radioisotopi a fini agricoli, industriali e medici nonché per connesse finalità scientifiche e di ricerca; e |
|
f) |
l’utilizzazione di radioisotopi per la produzione di elettricità in oggetti spaziali. |
Articolo 2
Notificazione e informazione
Nel caso di un incidente di cui all’articolo 1 (di seguito «incidente nucleare»), lo Stato parte menzionato in detto articolo:
|
a) |
notifica immediatamente, direttamente o per il tramite dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (di seguito «Agenzia»), agli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente coinvolti, come indicato all’articolo 1, e all’Agenzia l’incidente nucleare, precisandone la natura, il momento in cui si è verificato e la localizzazione esatta, se del caso; e |
|
b) |
comunica tempestivamente, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, agli Stati di cui alla lettera a) e all’Agenzia, le informazioni pertinenti disponibili allo scopo di limitare quanto più possibile le conseguenze radiologiche in detti Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5. |
Articolo 3
Altri incidenti nucleari
Al fine di limitare quanto più possibile le conseguenze radiologiche, gli Stati parti possono effettuare una notificazione in caso di incidenti nucleari diversi da quelli elencati all’articolo 1.
Articolo 4
Funzioni dell’Agenzia
L’Agenzia:
|
a) |
informa immediatamente gli Stati parti, gli Stati membri, gli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente coinvolti come indicato all’articolo 1, nonché gli organismi internazionali intergovernativi (di seguito «organismi internazionali») pertinenti, di qualsiasi notificazione ricevuta ai sensi dell’articolo 2, lettera a); e |
|
b) |
comunica tempestivamente a ciascuno Stato parte, Stato membro, o organizzazione internazionale pertinente che ne abbia fatto domanda le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 2, lettera b). |
Articolo 5
Informazioni da comunicare
1. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell’articolo 2, lettera b), comprendono i seguenti dati, sempre che lo Stato parte notificante ne sia in possesso:
|
a) |
il momento, se del caso la localizzazione esatta e la natura dell’incidente nucleare; |
|
b) |
l’installazione o l’attività coinvolta; |
|
c) |
la causa presupposta o conosciuta nonché la prevedibile evoluzione dell’incidente nucleare con riferimento al rilascio transfrontaliero di materie radioattive; |
|
d) |
le caratteristiche generali del rilascio radioattivo, precisandone, ove opportuno e possibile, la natura, la probabile forma fisica e chimica, la quantità, la composizione e l’altezza effettiva; |
|
e) |
informazioni sulle condizioni meteorologiche e idrologiche del momento e su quelle previste, necessarie per le previsioni relative al rilascio transfrontaliero delle materie radioattive; |
|
f) |
i risultati del monitoraggio ambientale relativo al rilascio transfrontaliero delle materie radioattive; |
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g) |
le misure di protezione adottate o previste al di fuori del sito; |
|
h) |
il comportamento nel tempo del rilascio radioattivo secondo le previsioni. |
2. Dette informazioni saranno completate, ad adeguati intervalli, da altre informazioni pertinenti relative all’evoluzione della situazione di emergenza, ivi compresa la sua cessazione prevedibile o effettiva.
3. Le informazioni ricevute in conformità dell’articolo 2, lettera b), possono essere utilizzate senza restrizioni, a meno che lo Stato parte notificante non le trasmetta come informazioni di carattere riservato.
Articolo 6
Consultazioni
Lo Stato parte che abbia comunicato informazioni in virtù dell’articolo 2, lettera b), risponde sollecitamente, per quanto ragionevolmente possibile, a una richiesta di informazioni supplementari o di consultazione rivoltagli da uno Stato parte coinvolto, al fine di limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detto Stato.
Articolo 7
Autorità competenti e punti di contatto
1. Ciascuno Stato parte indica all’Agenzia e agli altri Stati parti, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, le proprie autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fornire e ricevere la notificazione e le informazioni di cui all’articolo 2. Detti punti di contatto e un nucleo centrale presso l’Agenzia saranno accessibili in permanenza.
2. Ciascuno Stato parte comunica tempestivamente all’Agenzia qualsiasi eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L’Agenzia mantiene aggiornato un elenco delle citate autorità nazionali e punti di contatto, nonché dei punti di contatto delle pertinenti organizzazioni internazionali, e lo trasmette agli Stati parti e agli Stati membri nonché alle pertinenti organizzazioni internazionali.
Articolo 8
Assistenza agli Stati parte
L’Agenzia, in conformità del suo statuto e su richiesta di uno Stato parte che non svolga direttamente attività nucleari e che abbia una frontiera comune con uno Stato che conduca un programma nucleare attivo ma non sia uno Stato parte, effettua studi sulla fattibilità e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio della radioattività, al fine di facilitare il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
Articolo 9
Accordi bilaterali e multilaterali
Nel perseguimento dei loro reciproci interessi, gli Stati parte possono prendere in considerazione, ove lo ritengano opportuno, la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni contemplate dalla presente convenzione.
Articolo 10
Relazioni con altri accordi internazionali
La presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati parti esistenti in forza di accordi internazionali relativi alle questioni contemplate dalla presente convenzione, o di futuri accordi internazionali conclusi in conformità delle finalità e degli scopi della presente convenzione.
Articolo 11
Composizione delle controversie
1. In caso di controversia tra gli Stati parti o tra uno Stato parte e l’Agenzia riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, le controparti nella controversia si consultano nell’intento di risolvere la controversia in via negoziale o mediante qualsiasi altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che le parti ritengano accettabile.
2. Qualora una controversia di questa natura tra gli Stati parti non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione di cui al paragrafo 1, essa è sottoposta, su richiesta di una delle controparti, ad arbitrato o deferita per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Se, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le controparti non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, una delle controparti può domandare al presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di richieste confliggenti delle controparti, prevale la richiesta inviata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, uno Stato può dichiarare di non ritenersi vincolato da una o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati parti non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie prevista al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato parte per il quale tale dichiarazione sia in vigore.
4. Uno Stato parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento, mediante notificazione inviata al depositario.
Articolo 12
Entrata in vigore
1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a Vienna e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di dodici mesi, se questo periodo è superiore.
2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
3. La presente convenzione entra in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il consenso a essere vincolati.
4. Nei confronti di uno Stato che esprima il consenso ad essere vincolato dalla presente convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui detto consenso è stato manifestato.
|
5. |
|
Articolo 13
Applicazione provvisoria
Uno Stato può, al momento della firma o in data successiva anteriore all’entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente convenzione in via provvisoria.
Articolo 14
Emendamenti
1. Ciascuno Stato parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. L’emendamento proposto è trasmesso al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati parti.
2. Se la maggioranza degli Stati parti chiede al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invita tutti gli Stati parti ad assistere a detta conferenza, che avrà inizio almeno trenta giorni dopo l’invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la conferenza a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati parti è trascritto in un protocollo, che è aperto alla firma di tutti gli Stati parti a Vienna e a New York.
3. Il protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Nei confronti di uno Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui detto consenso è stato espresso.
Articolo 15
Denuncia
1. Uno Stato parte può denunciare la presente convenzione mediante notificazione scritta inviata al depositario.
2. La denuncia prende effetto un anno dopo la data in cui il depositario ha ricevuto la notificazione.
Articolo 16
Depositario
1. Il direttore generale dell’Agenzia è il depositario della presente convenzione.
2. Il direttore generale dell’Agenzia notifica tempestivamente agli Stati parti e a tutti gli altri Stati:
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a) |
ciascuna firma della presente convenzione o di un protocollo di emendamento; |
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b) |
ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo alla presente convenzione o ad un protocollo di emendamento; |
|
c) |
una dichiarazione o revoca di dichiarazione effettuata in conformità dell’articolo 11; |
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d) |
una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione effettuata in conformità dell’articolo 13; |
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e) |
l’entrata in vigore della presente convenzione e di ciascun eventuale emendamento; |
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f) |
una denuncia, effettuata in conformità dell’articolo 15. |
Articolo 17
Testi autentici e copie autenticate
L’originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, che ne farà pervenire copie autenticate agli Stati parti e a tutti gli altri Stati.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione, aperta alla firma ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1.
ADOTTATA dalla conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.
Dichiarazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, lettera c), della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare
La Comunità dispone di una competenza concorrente con i suoi Stati membri in materia di notifica dei casi di emergenza radiologica, competenza che discende dall’articolo 2, lettera b), e dalle pertinenti disposizioni del titolo II, capo 3, intitolato «Protezione sanitaria», del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica
(2005/845/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la decisione del Consiglio del 23 maggio 2005, recante approvazione della conclusione della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ventitré Stati membri sono parti contraenti della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica. |
|
(2) |
È opportuno che la Comunità europea dell’energia atomica aderisca alla convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, |
DECIDE:
Articolo 1
L’adesione alla convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica è approvata a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Il testo della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica e la dichiarazione resa dalla Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), della citata convenzione sono allegati alla presente decisione.
Articolo 2
Lo strumento di adesione è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, depositario della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, quanto prima possibile dopo l’adozione della presente decisione in forma di lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione presso le Organizzazioni internazionali di Vienna.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
CONVENZIONE SULL’ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE NUCLEARE O DI EMERGENZA RADIOLOGICA
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
CONSAPEVOLI del fatto che attività nucleari sono condotte in diversi Stati,
OSSERVANDO che misure organiche sono state e stanno per essere adottate allo scopo di assicurare un elevato livello di sicurezza nelle attività nucleari, che tali misure sono finalizzate a prevenire gli incidenti nucleari e a limitarne al massimo le conseguenze, qualora un siffatto incidente dovesse verificarsi.
DESIDEROSI di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo e dell’uso sicuro dell’energia nucleare.
PERSUASI della necessità di uno strumento internazionale per facilitare un sollecito intervento di assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica per mitigarne le conseguenze.
CONSTATANDO l’utilità degli accordi bilaterali e multilaterali di assistenza reciproca in questo settore.
PRESO ATTO delle attività dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nello sviluppo di orientamenti per accordi di assistenza reciproca in casi di emergenza dovuti a incidente nucleare o emergenza radiologica,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Gli Stati parti cooperano tra di loro e con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (di seguito «Agenzia»), conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per facilitare un sollecito intervento di assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica volto a mitigarne le conseguenze e a proteggere la vita, l’ambiente e la proprietà dagli effetti dei rilasci radioattivi.
2. Per facilitare tale cooperazione gli Stati parti possono definire accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione degli stessi, allo scopo di prevenire o ridurre al minimo danni e lesioni personali in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica.
3. Gli Stati parti chiedono che l’Agenzia, operando entro i limiti previsti dal suo statuto e conformemente alle disposizioni della convenzione, faccia quanto in suo potere per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati parti di cui alla presente convenzione.
Articolo 2
Interventi di assistenza
1. Se uno Stato parte necessita di assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, a prescindere dal fatto che tale incidente o emergenza abbia origine sul suo territorio o sotto la sua giurisdizione o controllo, tale Stato può richiedere l’assistenza di un altro Stato parte, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, dell’Agenzia o ancora, se del caso, di altre organizzazioni internazionali intergovernative (di seguito «organizzazioni internazionali»).
2. Lo Stato parte che richiede assistenza deve specificare la portata e il tipo di assistenza richiesta e, se praticabile, trasmettere alla parte che presta assistenza tutte le informazioni necessarie per consentire a quest’ultima di determinare in che misura sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora lo Stato parte richiedente non sia in grado di specificare la portata e il tipo di assistenza richiesta, lo Stato parte richiedente e lo Stato parte che presta assistenza decidono, di concerto, in merito alla portata e al tipo di assistenza richiesta.
3. Lo Stato parte che riceve una richiesta di assistenza deve decidere sollecitamente e comunicare allo Stato parte richiedente, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, se è o meno in grado di prestare l’assistenza richiesta e, in caso di risposta affermativa, in che misura e con quali modalità.
4. Nei limiti delle loro possibilità gli Stati parti individuano e comunicano all’Agenzia i nominativi degli esperti, le attrezzature e i materiali che possono mettere a disposizione per prestare assistenza agli altri Stati parti in caso di incidente nucleare o emergenza radiologica, come pure i termini, soprattutto di ordine finanziario, dell’intervento di assistenza.
5. Gli Stati parti possono richiedere assistenza per il trattamento medico o il trasferimento nel territorio di un altro Stato parte di persone vittime di incidente nucleare o emergenza radiologica.
6. In caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica l’Agenzia, conformemente al suo statuto e alle disposizioni della presente convenzione, risponde come segue alla richiesta di assistenza presentata da uno Stato parte o Stato membro:
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a) |
mettendo a disposizione le opportune risorse destinate a tale eventualità; |
|
b) |
trasmettendo sollecitamente la richiesta a altri Stati o organizzazioni internazionali che, in base alle sue informazioni, dispongono delle risorse necessarie; e |
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c) |
se auspicato dallo Stato richiedente, coordinando, a livello internazionale, gli interventi di assistenza per i quali è stata data la disponibilità. |
Articolo 3
Direzione e controllo degli interventi di assistenza
Se non concordato altrimenti:
|
a) |
a livello generale, la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione dell’assistenza, sul territorio dello Stato richiedente, sono di competenza di quest’ultimo. La parte che presta assistenza, qualora l’assistenza contempli l’uso di personale, designa, di concerto con lo Stato richiedente, la persona cui è affidata in via permanente la supervisione del personale e dei materiali da essa prestati. La persona designata dovrebbe esercitare la supervisione in cooperazione con le autorità competenti dello Stato richiedente; |
|
b) |
lo Stato richiedente fornisce, nella misura delle sue capacità, installazioni e servizi in loco per facilitare il corretto e efficace svolgimento degli interventi di assistenza; esso garantisce inoltre la protezione del personale, delle attrezzature e dei materiali introdotti sul suo territorio dalla parte che presta assistenza ai fini della stessa; |
|
c) |
la proprietà dei materiali e delle attrezzature forniti dalle due parti nella fase di assistenza resta immutata e la restituzione degli stessi è garantita; |
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d) |
lo Stato parte che presta assistenza in risposta a una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, coordina l’assistenza sul proprio territorio. |
Articolo 4
Autorità competenti e punti di contatto
1. Ogni Stato parte indica all’Agenzia e alle altre parti contraenti, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, le proprie autorità competenti e il punto di contatto abilitato a fornire e a ricevere richieste e a accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto, nonché una cellula centrale in seno all’agenzia, sono accessibili in permanenza.
2. Ogni Stato parte comunica tempestivamente all’Agenzia eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L’Agenzia comunica regolarmente e sollecitamente agli Stati parti, agli Stati membri e alle pertinenti organizzazioni internazionali le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
Compiti dell’Agenzia
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, e fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, gli Stati parti chiedono all’Agenzia:
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a) |
di raccogliere e comunicare agli Stati parti e agli Stati membri informazioni relative a:
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|
b) |
di prestare assistenza a uno Stato parte o a uno Stato membro in una delle situazioni elencate di seguito o in altre situazioni che lo richiedano:
|
|
c) |
di mettere a disposizione degli Stati parti e degli Stati membri, che richiedono assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, risorse adeguate alla realizzazione di una valutazione iniziale dell’incidente o dell’emergenza; |
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d) |
di mettere a disposizione degli Stati parti o degli Stati membri i propri servizi in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica; |
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e) |
di istituire e mantenere un collegamento con le pertinenti organizzazioni internazionali per ottenere e scambiare dati o informazioni rilevanti e trasmettere un elenco di tali organizzazioni agli Stati parti, agli Stati membri e alle citate organizzazioni. |
Articolo 6
Riservatezza e dichiarazioni pubbliche
1. Lo Stato richiedente e la parte che presta assistenza garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza in relazione agli interventi di assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica. Tali informazioni vengono utilizzate esclusivamente ai fini degli interventi di assistenza concordati.
2. La parte che presta assistenza deve coordinarsi in ogni modo con lo Stato richiedente prima di rendere pubbliche le informazioni sull’assistenza prestata in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica.
Articolo 7
Rimborso delle spese
1. Una parte può prestare assistenza a uno Stato richiedente senza esigere da quest’ultimo il pagamento di un corrispettivo. Nel considerare se offrire assistenza su tale base, la parte che presta assistenza deve tenere conto:
|
a) |
della natura dell’incidente nucleare o emergenza radiologica; |
|
b) |
del luogo in cui si sono verificati l’incidente nucleare o l’emergenza radiologica; |
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c) |
delle necessità dei paesi in via di sviluppo; |
|
d) |
delle necessità particolari dei paesi che non dispongono di impianti nucleari; e |
|
e) |
di tutti gli altri fattori significativi. |
2. Se l’assistenza è prestata dietro versamento (parziale o integrale) di un corrispettivo, lo Stato richiedente rimborsa alla parte che presta assistenza i costi sostenuti per i servizi resi da persone o organizzazioni operanti per conto di tale parte, nonché tutte le spese relative all’assistenza di cui non si sia fatto carico direttamente lo Stato richiedente. Se non concordato altrimenti, il rimborso è corrisposto sollecitamente non appena la parte che ha prestato assistenza abbia presentato una domanda in tal senso allo Stato richiedente e, per quanto riguarda le spese diverse da quelle sostenute a livello locale, esso è liberamente trasferibile.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la parte che ha prestato assistenza può, in ogni momento rinunciare, in tutto o in parte, al rimborso o concedere una proroga per il pagamento dello stesso. Nel prendere in considerazione una rinuncia al rimborso, o la proroga dello stesso, le parti che prestano assistenza tengono debitamente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 8
Privilegi, immunità e strutture
1. Lo Stato richiedente concede alla parte che presta assistenza e al personale che opera per conto della stessa i privilegi, le immunità e le strutture necessarie per lo svolgimento delle funzioni di assistenza.
2. Lo Stato richiedente concede al personale della parte che presta assistenza o al personale che opera per conto della stessa, la cui composizione è stata debitamente notificata allo Stato richiedente e da quest’ultimo approvata, i seguenti privilegi e immunità:
|
a) |
immunità da arresto, detenzione e procedimenti legali di pertinenza della giurisdizione civile, penale e amministrativa dello Stato richiedente, per atti o omissioni relativi allo svolgimento dei loro compiti; e |
|
b) |
esenzione da imposte, dazi o altri oneri, fatta eccezione per quelli inclusi normalmente nel prezzo delle merci o pagati per i servizi resi, relativi all’esecuzione delle loro funzioni di assistenza. |
3. Lo Stato richiedente:
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a) |
concede alla parte che presta assistenza l’esenzione da imposte, dazi o altri oneri sulle attrezzature e i beni introdotti sul territorio dello Stato richiedente dalla parte che presta assistenza ai fini della stessa; e |
|
b) |
garantisce l’immunità contro il sequestro, il fermo o la requisizione di tali attrezzature e beni. |
4. Lo Stato richiedente garantisce la restituzione di detti beni e attrezzature. Su domanda della parte che presta assistenza lo Stato richiedente provvede, qualora ne sia in grado, alla decontaminazione delle attrezzature riutilizzabili impiegate nell’intervento di assistenza prima della loro restituzione.
5. Lo Stato richiedente agevola l’ingresso e la permanenza sul suo territorio nazionale, nonché l’uscita dallo stesso, del personale notificato ai sensi del paragrafo 2 e delle attrezzature e beni utilizzati nell’intervento di assistenza.
6. Nessuna disposizione del presente articolo impone allo Stato richiedente di concedere ai propri cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui ai precedenti paragrafi.
7. Fatti salvi i privilegi e le immunità, tutti i beneficiari di privilegi e immunità ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi e le normative dello Stato richiedente, come pure hanno il dovere di non interferire negli affari interni dello stesso.
8. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi e alle immunità concessi in virtù di altri accordi internazionali o delle norme del diritto internazionale.
9. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, uno Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato, in tutto o in parte, dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
10. Uno Stato parte che abbia reso una dichiarazione in conformità del paragrafo 9, può ritirarla in ogni momento mediante notifica inviata al depositario.
Articolo 9
Transito di personale, attrezzature e beni
A richiesta dello Stato richiedente o della parte che presta assistenza, gli Stati parti cercano di agevolare il transito sul loro territorio — con destinazione lo Stato richiedente e in uscita dallo stesso — del personale debitamente notificato, delle attrezzature e dei beni impiegati nell’intervento di assistenza.
Articolo 10
Azioni legali e indennizzi
1. Gli Stati parti operano in stretta cooperazione per facilitare la composizione dei procedimenti legali e delle richieste di indennizzo di cui al presente articolo.
2. Se non concordato altrimenti, in caso di morte o lesioni a persone, di danni o perdita di beni o di danni all’ambiente provocati sul suo territorio o in altre zone sotto la sua giurisdizione o controllo nell’ambito dell’intervento di assistenza, lo Stato richiedente:
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a) |
non avvia alcun procedimento legale contro la parte che presta assistenza o le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della stessa; |
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b) |
si assume la responsabilità dei procedimenti legali e delle domande giudiziali presentate da terzi contro la parte che presta assistenza o le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della stessa; |
|
c) |
non ritiene responsabile la parte che presta assistenza o le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della stessa in relazione ai procedimenti legali e alle domande giudiziali di cui alla lettera b); e |
|
d) |
indennizza la parte che presta assistenza o le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della stessa in caso di:
|
salvo nei casi di dolo da parte delle persone responsabili dei casi di morte, lesioni, perdite o danni.
3. Il presente articolo non osta alla concessione di compensazioni e indennizzi previsti da qualsiasi accordo internazionale applicabile o dalla legislazione nazionale degli Stati.
4. Nessuna disposizione del presente articolo impone allo Stato richiedente di applicare le disposizioni del paragrafo 2 ai propri cittadini o residenti permanenti.
5. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, uno Stato può dichiarare:
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a) |
di non considerarsi vincolato, in tutto o in parte, dalle disposizioni del paragrafo 2; |
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b) |
di non voler applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del paragrafo 2 nei casi di palese negligenza delle persone responsabili dei casi di morte, lesioni, perdite o danni. |
6. Uno Stato parte che abbia reso una dichiarazione in conformità del paragrafo 5, può ritirarla in ogni momento mediante notifica inviata al depositario.
Articolo 11
Cessazione dell’intervento di assistenza
Lo Stato richiedente o la parte che presta assistenza, previe opportune consultazioni e mediante notifica scritta, possono in ogni momento chiedere la cessazione dell’intervento di assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente convenzione. Una volta inoltrata tale richiesta le parti interessate si consultano al fine di adottare gli accordi necessari per mettere fine in modo adeguato all’intervento di assistenza.
Articolo 12
Relazioni con altri accordi internazionali
La presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati parti in virtù di accordi internazionali esistenti, relativi alle questioni incluse nella presente convenzione, o in virtù di eventuali accordi internazionali stipulati in conformità delle finalità e degli scopi della presente convenzione.
Articolo 13
Composizione delle controversie
1. In caso di controversia tra gli Stati parti o tra uno Stato parte e l’Agenzia, riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, le parti alla controversia si consultano in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette parti.
2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati parti non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al paragrafo 1, essa viene sottoposta, su richiesta di qualunque parte alla controversia, a arbitrato o rinviata per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti alla controversia non raggiungano un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una parte può domandare al presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle parti alla controversia prevale la richiesta inviata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare che non si considera vincolato da una o l’altra o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati parti non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie quale prevista al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato parte per il quale questa dichiarazione sia in vigore.
4. Uno Stato parte che abbia reso una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 3, può ritirarla in ogni momento, mediante notifica inviata al depositario.
Articolo 14
Entrata in vigore
1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica a Vienna, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, se questo periodo ha durata superiore.
2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
3. La presente convenzione entra in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati.
4. Per ogni Stato che dà il suo consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione entra in vigore per detto Stato trenta giorni dopo la data alla quale il consenso è stato manifestato.
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5. |
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Articolo 15
Applicazione provvisoria
All’atto della firma, o in una data successiva anteriore all’entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, uno Stato può dichiarare che intende applicare la presente convenzione a titolo provvisorio.
Articolo 16
Emendamenti
1. Uno Stato parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. L’emendamento proposto viene presentato al depositario, che lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati parti.
2. Se la maggioranza degli Stati parti chiede al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invita tutti gli Stati parti a partecipare a detta conferenza, che può avere inizio non prima di trenta giorni dall’invio delle convocazioni. Gli emendamenti approvati durante la conferenza a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati parti vengono trascritti in un protocollo aperto alla firma di tutti gli Stati parti a Vienna e a New York.
3. Il protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati. Per ogni Stato che esprima il proprio consenso a essere vincolato dal protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso è stato espresso.
Articolo 17
Denuncia
1. Uno Stato parte può denunciare la presente convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del il depositario.
Articolo 18
Depositario
1. Il direttore generale dell’Agenzia è il depositario della presente convenzione.
2. Il direttore generale dell’Agenzia notifica tempestivamente agli Stati parti e a tutti gli altri Stati:
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a) |
ogni firma della presente convenzione o dei protocolli di emendamento; |
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b) |
ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativa alla presente convenzione o ai protocolli di emendamento; |
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c) |
ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuata in conformità degli articoli 8, 10 e 13; |
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d) |
ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione effettuata in conformità dell’articolo 15; |
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e) |
l’entrata in vigore della presente convenzione e di ogni eventuale emendamento; e |
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f) |
ogni denuncia, effettuata in conformità dell’articolo 17. |
Articolo 19
Testi autentici e copie autenticate
L’originale della presente convenzione, le cui versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica che trasmette copie autentiche agli Stati parti e a tutti gli altri Stati.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1.
ADOTTATA dalla conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.
Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c) della convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica
La Comunità dispone di una competenza concorrente con i suoi Stati membri in materia di incidenti nucleari o di emergenza radiologica, competenza che discende dall’articolo 2, lettera b) e dalle pertinenti disposizioni del titolo II, capo 3, intitolato «Protezione sanitaria», del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/35 |
DECISIONE 2005/846/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2005
relativa all’attuazione della posizione comune 2005/440/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio, del 13 giugno 2005 (1), in particolare l’articolo 6, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 1o novembre 2005 il comitato istituito dalla risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha approvato l’elenco delle persone ed entità soggette alle misure imposte dai punti 13 e 15 della risoluzione UNSC 1596 (2005) nei riguardi della Repubblica democratica del Congo. |
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(2) |
L’allegato della posizione comune 2005/440/PESC dovrebbe essere completato di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
L’elenco delle persone ed entità riportato nell’allegato della presente decisione è inserito nell’allegato della posizione comune 2005/440/PESC.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON
(1) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22.
ALLEGATO
Elenco delle persone ed entità di cui all’articolo 1
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1. |
Cognome, nome: BWAMBALE, Frank Kakolele Pseudonimi: Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese) Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni: ex leader dell’RCD-ML, che esercita un’influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell’RCD-ML, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. |
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2. |
Cognome, nome: KAKWAVU BUKANDE, Jérôme Pseudonimi: Jérôme Kakwavu Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese Altre informazioni: noto come «Comandante Jérôme». Ex presidente dell’UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l’Uganda e la Repubblica democratica del Congo (RDC), che rappresentano le principali vie di transito dei flussi d’armi. Come presidente delle FAPC, esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d’armi e, di conseguenza, in violazione dell’embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di Generale delle FARDC. |
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3. |
Cognome, nome: KATANGA, Germain Pseudonimi: Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’FRPI in violazioni dei diritti umani. Capo dell’FRPI. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Coinvolto in trasferimenti d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. |
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4. |
Cognome, nome: LUBANGA, Thomas Pseudonimi: Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Ituri Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese Altre informazioni: in stato di arresto a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’UPC/L in violazioni dei diritti umani. Presidente dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. |
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5. |
Cognome, nome: MANDRO, Khawa Panga Pseudonimi: Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: 20.8.1973 Luogo di nascita (città, paese): Bunia Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese Altre informazioni: noto come «Capo Kahwa», «Kawa». Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall’aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell’Ituri. |
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6. |
Cognome, nome: MPANO, Douglas Pseudonimi: Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese Altre informazioni: basato a Goma. Dirigente della «Compagnie aérienne des Grands Lacs» e della «Great Lakes Business Company», i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, a quanto pare, per consentire la violazione dell’embargo sulle armi. |
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7. |
Cognome, nome: MUDACUMURA, Sylvestre Pseudonimi: Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: ruandese Altre informazioni: noto come «Radja», «Mupenzi Bernard», «Maggiore Generale Mupenzi». Comandante in campo delle FDLR, che esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. |
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8. |
Cognome, nome: MURWANASHY-AKA, Dr Ignace Pseudonimi: Ignace Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: ruandese Altre informazioni: residente in Germania. Presidente delle FDLR, esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. |
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9. |
Cognome, nome: MUTEBUTSI, Jules Pseudonimi: Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Kivu meridionale Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese (Kivu meridionale) Altre informazioni: attualmente detenuto in Ruanda. Noto come «Colonnello Mutebutsi». Ex vicecomandante militare regionale delle FARDC della decima regione militare nell’aprile 2004, destituito per indisciplina, si è unito ad altri elementi ribelli dell’ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell’embargo sulle armi. |
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10. |
Cognome, nome: NGUDJOLO, Matthieu Pseudonimi: Cui Ngudjolo Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni: «Colonnello» o «Generale». Capo di Stato maggiore dell’FNI ed ex capo di Stato maggiore dell’FRPI, che esercita un’influenza sulle politiche dell’FRPI e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell’FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell’embargo sulle armi. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell’ottobre 2003. |
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11. |
Cognome, nome: NJABU, Floribert Ngabu Pseudonimi: Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’FNI in violazioni dei diritti umani. Presidente dell’FNI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. |
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12. |
Cognome, nome: NKUNDA, Laurent Pseudonimi: Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: 6.2.1967 Luogo di nascita (città, paese): Kivu settentrionale/Rutshuru Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese Altre informazioni: attualmente latitante. Avvistato in Ruanda e a Goma. Noto come «Generale Nkunda». Ex Generale dell’RCD-G. Si è unito ad altri elementi ribelli dell’ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell’embargo sulle armi. |
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13. |
Cognome, nome: NYAKUNI, James Pseudonimi: Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: ugandese Altre informazioni: collaborazione in traffici con il comandante Jerome, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell’embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari. |
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14. |
Cognome, nome: OZIA MAZIO, Dieudonné Pseudonimi: Ozia Mazio Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: 6.6.1949 Luogo di nascita (città, paese): Ariwara, RDC Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese Altre informazioni: noto come «Omari», «Sig. Omari». Presidente della FEC nel territorio di Aru. Piani di finanziamento con il comandante Jerome e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del comandante Jerome e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell’embargo sulle armi, anche attraverso l’assistenza a gruppi armati e una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). |
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15. |
Cognome, nome: TAGANDA, Bosco Pseudonimi: Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda Sesso: Titolo, funzione: Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d’identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: congolese Altre informazioni: noto come «Terminator», «Maggiore». Comandante militare dell’UPC/L, che esercita un’influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Nominato Generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. |
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16. |
Denominazione: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPMENT (ONG) Pseudonimi: TPD Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Goma, Kivu settentrionale Luogo di iscrizione (città, paese): Data di iscrizione: Numero di iscrizione: Sede principale: Altre informazioni: Implicata in violazioni dell’embargo sulle armi, fornendo assistenza all’RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all’inizio del 2005. |
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30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/41 |
POSIZIONE COMUNE 2005/847/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2005
che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/725/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 27 dicembre 2001, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1). |
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(2) |
Il 17 ottobre 2005, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/725/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2). |
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(3) |
La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari. |
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(4) |
È stato deciso di aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e di abrogare la posizione comune 2005/725/PESC. |
|
(5) |
È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.
Articolo 2
La posizione comune 2005/725/PESC è abrogata.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
(2) GU L 272 del 18.10.2005, pag. 28.
ALLEGATO
Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)
1. PERSONE
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1. |
ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
|
2. |
ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
|
3. |
* ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693 |
|
4. |
* ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596 |
|
5. |
AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
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6. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
|
7. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
|
8. |
* APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell’ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44.129.178 |
|
9. |
ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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10. |
ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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11. |
ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
|
12. |
ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
|
13. |
* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207 |
|
14. |
ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese |
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15. |
DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
|
16. |
DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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17. |
* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell’ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646 |
|
18. |
* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell’ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051 |
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19. |
EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita |
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20. |
FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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21. |
* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097 |
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22. |
* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819 |
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23. |
* IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell’ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950 |
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24. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese |
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25. |
LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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26. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555 |
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27. |
MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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28. |
* MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052 |
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29. |
MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano) |
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30. |
* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101 |
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31. |
NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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32. |
* ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851 |
|
33. |
* PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356 |
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34. |
* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521 |
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35. |
* QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430 |
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36. |
RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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37. |
* RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545 |
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38. |
SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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39. |
SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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40. |
SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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41. |
SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine |
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42. |
TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra) |
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43. |
* URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290 |
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44. |
* VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell’ETA) n. 21.5.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d’identità n. 29.036.694 |
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45. |
* VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214 |
2. GRUPPI E ENTITÀ
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1. |
Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti) |
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2. |
Brigata dei martiri di Al-Aqsa |
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3. |
Al-Aqsa e.V. |
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4. |
Al-Takfir e al-Hijra |
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5. |
* Nuclei Territoriali Antimperialisti |
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6. |
Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare |
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7. |
* Nuclei Armati per il Comunismo |
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8. |
Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph) |
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9. |
Babbar Khalsa |
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10. |
* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle |
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11. |
Partito comunista delle Filippine, incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine, incluso NPA) |
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12. |
* Continuity Irish Republican Army (CIRA) |
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13. |
* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok) |
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14. |
Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG) |
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15. |
Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C) |
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16. |
Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1o ottobre (G.R.A.P.O.) |
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17. |
Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem) |
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18. |
Hizbul Mujahideen (HM) |
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19. |
Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo) |
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20. |
International Sikh Youth Federation (ISYF) |
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21. |
* Solidarietà Internazionale |
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22. |
Kahane Chai (Kach) |
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23. |
Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL) |
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24. |
* Loyalist Volunteer Force (LVF) |
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25. |
Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani] |
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26. |
Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional) |
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27. |
* Orange Volunteers (OV) |
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28. |
Fronte di liberazione della Palestina (PLF) |
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29. |
Jihad islamica palestinese (PIJ) |
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30. |
Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP) |
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31. |
Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC) |
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32. |
* Real IRA |
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33. |
* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente |
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34. |
* Red Hand Defenders (RHD) |
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35. |
Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) |
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36. |
* Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines |
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37. |
* Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri |
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38. |
Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol) |
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39. |
* Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA) |
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40. |
Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso) |
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41. |
Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland) |
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42. |
* Brigata XX Luglio |
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43. |
* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF) |
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44. |
Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia) |
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45. |
* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria |
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46. |
* Nuclei di Iniziativa Proletaria |
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47. |
* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale |
(1) Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
|
30.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/46 |
DECISIONE 2005/848/CE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2005
che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/722/CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 ottobre 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/722/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2005/428/PESC (2). |
|
(2) |
È stato deciso di adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, |
DECIDE:
Articolo 1
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 è il seguente:
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1) |
PERSONE
|
|
2) |
GRUPPI E ENTITÀ
|
Articolo 2
La decisione 2005/722/CE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa ha effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 16).
(2) GU L 272 del 18.10.2005, pag. 15 e Errata Corrige (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 70).