ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
22 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1900/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia

22

 

 

Regolamento (CE) n. 1901/2005 della Commissione, del 21 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1902/2005 della Commissione, del 21 novembre 2005, relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nella zona CIEM VII per i pescherecci battenti bandiera della Spagna

26

 

*

Regolamento (CE) n. 1903/2005 della Commissione, del 21 novembre 2005, relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone II a (acque non comunitarie), V b (acque comunitarie), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV per le navi battenti bandiera francese

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1904/2005 della Commissione, del 21 novembre 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

30

 

*

Direttiva 2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ( 1 )

32

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio

38

Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio

39

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la decisione 2000/609/CE riguardo all’importazione di carne fresca di ratite dall’Australia e dall’Uruguay [notificata con il numero C(2005) 4408]  ( 1 )

56

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/805/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, che attua l'azione comune 2005/556/PESC relativa a alla nomina di un Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

59

 

*

Decisione 2005/806/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

60

 

*

Azione comune 2005/807/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, che proroga e modifica il mandato della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

61

 

*

Decisione 2005/808/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, che proroga il mandato del capo della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (1) (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1o dicembre 1997.

(2)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell’accordo, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

(3)

Il 24 ottobre 2005 la Comunità europea e la Federazione russa hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio (2) (di seguito «accordo»).

(4)

Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell’accordo all’interno della Comunità, tenendo conto dell’esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo.

(5)

È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3).

(6)

Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(7)

Ai fini della corretta applicazione dell’accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d’importazione per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(8)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(9)

Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell’ambito del limite quantitativo in questione.

(10)

L’accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Federazione russa e la Comunità per evitare l’elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente, quando risulti che le disposizioni dell’accordo sono state eluse. La Federazione russa ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l’adeguamento equivalente quando l’elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.

(11)

A decorrere dal 1o gennaio 2005, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza in virtù del regolamento (CE) n. 2267/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa (4). A norma dell’accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2005 dal presente regolamento.

(12)

Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) n. 2267/2004 deve essere sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Federazione russa.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.

3.   L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

4.   Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.

Articolo 2

1.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di un’autorizzazione d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all’articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell’allegato IV.

3.   Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 2267/2004 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2005 indicati nell’allegato V del presente regolamento.

4.   Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d’importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti della Federazione russa nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell’autorizzazione d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le autorizzazioni d’importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capo II.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Federazione russa. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Federazione russa della revoca o dell’annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell’accordo.

Articolo 6

1.   Quando, a seguito di un’indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell’allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell’anno della richiesta di consultazioni oppure nell’anno successivo, quando i limiti quantitativi per l’anno in corso sono esauriti, sempreché l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3.   Se la Comunità e la Federazione russa non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un’elusione chiaramente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.

Articolo 7

Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell’accordo, che prevalgono in caso di conflitto.

CAPO II

MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI

SEZIONE 1

Classificazione

Articolo 8

La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 9

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 10

La Commissione informa la Federazione russa di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata (NC) e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.

Articolo 11

La Commissione informa le autorità competenti della Federazione russa di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall’adozione. Tale comunicazione comprende:

a)

una descrizione dei prodotti;

b)

il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC;

c)

i motivi della decisione.

Articolo 12

1.   Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2.   I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all’importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 13

Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all’articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all’occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell’articolo 9, al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato V.

Articolo 14

1.   Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

a)

i quantitativi di prodotti;

b)

il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d’importazione e quello registrato dalle autorità competenti;

c)

il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d’importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell’allegato V in seguito alla riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all’articolo 4.

4.   La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 15

Nei casi di cui all’articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Federazione russa onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 16

Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Federazione russa, la Commissione può determinare, nei casi di cui all’articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 17

Qualora un caso di divergenza di cui all’articolo 14 non possa essere risolto in conformità dell’articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

SEZIONE 2

Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi

Articolo 18

1.   Le autorità competenti della Federazione russa rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L’originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio dell’autorizzazione d’importazione di cui all’articolo 21.

Articolo 19

1.   La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.

Articolo 20

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 21

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro, indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le autorizzazioni d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le autorizzazioni d’importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di un’autorizzazione d’importazione deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;

b)

il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

d)

il paese d’origine delle merci;

e)

il paese di spedizione;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce NC;

h)

il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;

i)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;

j)

la data e il numero della licenza di esportazione;

k)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

l)

la data e la firma dell’importatore.

5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da un’autorizzazione d’importazione.

6.   L’autorizzazione d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 22

La validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa, in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d’importazione.

Articolo 23

Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 24

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d’importazione per i prodotti originari della Federazione russa non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capo.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 25

1.   La licenza di esportazione di cui all’articolo 18 e il certificato di origine di cui all’articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’esportazione, conformemente al presente regolamento.

5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore:

RU

=

Federazione russa,

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio,

CZ

=

Repubblica ceca,

DK

=

Danimarca,

DE

=

Repubblica federale di Germania,

EE

=

Estonia,

EL

=

Grecia,

ES

=

Spagna,

FR

=

Francia,

IE

=

Irlanda,

IT

=

Italia,

CY

=

Cipro,

LV

=

Lettonia,

LT

=

Lituania,

LU

=

Lussemburgo,

HU

=

Ungheria,

MT

=

Malta,

NL

=

Paesi Bassi,

AT

=

Austria,

PL

=

Polonia,

PT

=

Portogallo,

SI

=

Slovenia,

SK

=

Slovacchia,

FI

=

Finlandia,

SE

=

Svezia,

GB

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio 5 per il 2005,

un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 26

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «Issued retrospectively».

Articolo 27

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «Duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

SEZIONE 4

Licenza d’importazione comunitaria — Modulo comune

Articolo 28

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 21 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «Esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «Esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 × 297 mm e l’interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il corrispondente gruppo di prodotti di acciaio.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità competenti amministrative all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

CAPO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Federazione russa competenti a rilasciare i certificati d’origine e le licenze di esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 30

1.   Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Federazione russa indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l’inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

4.   Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell’uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

5.   Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non costituisce un ostacolo all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 31

1.   Se dalla procedura di verifica di cui all’articolo 30 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capo, le suddette autorità chiedono alla Federazione russa di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2.   A seguito delle misure prese a norma del presente capo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Federazione russa tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capo.

3.   Qualora si accerti che le disposizioni del presente capo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 32

La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e dei risultati ottenuti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Il regolamento (CE) n. 2267/2004 è abrogato.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

(2)  Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(4)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 38.


ALLEGATO I

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. Lamiera pesante

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519110

 

7208519190

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529110

 

7208529190

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208900010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209900010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211900011

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Prodotti legati

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226990010

SA5. Lamiere quarto legate

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

 

7225500000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311010

 

7216311090

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Vergella

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Altri prodotti lunghi

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997110

 

7214997190

 

7214997910

 

7214997990

 

7214999510

 

7214999590

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118110

 

7222118190

 

7222118910

 

7222118990

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Direction «Industries» (Textile, diamant et autres secteurs)

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Fax (32-2) 277 53 09

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,

Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Directie Nijverheid (Textiel — Diamant en andere sectoren)

Vooruitgangsstraat 50

B-1210 Brussel

Fax (32-2) 277 53 09

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax: (420) 224 212 133

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (372 6) 31 36 60

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (+ 49) 6196 942 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357-22) 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371 728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas + 370 5 26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (+ 43) 1 7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: + 48 22 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das alfândegas e dos impostos especiais sobre o consumo

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 218 814 261

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Faks (386-1) 478 36 11

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti

2005

2006

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

908 268

930 975

SA2. Lamiera pesante

190 593

195 358

SA3. Altri prodotti laminati piatti

389 741

399 485

SA4. Prodotti legati

97 080

99 507

SA5. Lamiere quarto legate

21 509

22 047

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

100 095

102 597

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

44 948

46 072

SB2. Vergella

172 676

176 993

SB3. Altri prodotti lunghi

292 376

299 685

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

Da SA1 a SA6 e da SB1 a SB3 sono gruppi di prodotti.


22.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 382/2001 (2) fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia fino al 31 dicembre 2005.

(2)

Taluni aspetti futuri del quadro giuridico dell'intervento comunitario nell'ambito delle relazioni esterne, compresa la promozione della cooperazione e delle relazioni economiche con i paesi industrializzati, nel corso del prossimo periodo di prospettive finanziarie (2007-2013), devono ancora essere determinati. Tale nuovo quadro giuridico non sarà applicabile prima del 1o gennaio 2007.

(3)

Poiché è essenziale assicurare la continuità delle attività di cooperazione con i paesi industrializzati, è necessario evitare che nel periodo compreso tra l’attuale data di scadenza del regolamento (CE) n. 382/2001 e la data in cui inizierà ad applicarsi il nuovo quadro giuridico si verifichi una potenziale carenza di base giuridica per tali attività. La proroga della validità del regolamento (CE) n. 382/2001 per un congruo periodo consentirà di colmare eventuali vuoti normativi nel quadro giuridico che disciplina la cooperazione con i paesi industrializzati.

(4)

La proroga del regolamento (CE) n. 382/2001 trova un’ulteriore giustificazione nel fatto che la valutazione effettuata nel 2004 dei progetti e dei programmi finanziati da tale regolamento riconosceva l'efficacia degli stessi e ne auspicava la continuazione, tenendo in debito conto la necessità di coordinamento delle attività sostenute nell'ambito dei paesi partner interessati e tra di essi.

(5)

L’articolo 114, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), dispone che, a titolo eccezionale, l'atto di base può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche. Si tratta di ipotesi che si presentano regolarmente nell’ambito dell’attuazione dei programmi di formazione per dirigenti in Giappone e in Corea e che sporadicamente possono presentarsi nell’ambito di altre attività di cooperazione con i paesi industrializzati, specie nel quadro della cooperazione in materia di istruzione o di scambi di persone.

(6)

Il regolamento (CE) n. 382/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2001 è modificato come segue:

1)

all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Il sostegno comunitario può eventualmente prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche, in particolare per quanto riguarda i progetti relativi all'istruzione, alla formazione, o altri progetti analoghi di cui possano beneficiare singoli individui. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.»;

2)

all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

«A tal fine il sostegno comunitario può prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.»;

3)

all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 31 dicembre 2007.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 57 del 27.2.2001, pag. 10.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


22.11.2005   

IT

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L 303/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1901/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,5

204

39,5

999

48,0

0707 00 05

052

122,8

204

41,3

999

82,1

0709 90 70

052

108,7

204

77,1

999

92,9

0805 20 10

204

64,0

388

85,5

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

51,3

624

92,5

999

71,9

0805 50 10

052

80,6

388

74,2

999

77,4

0808 10 80

388

73,7

400

106,6

404

101,3

512

132,0

720

43,1

800

141,8

999

99,8

0808 20 50

052

95,1

720

56,6

999

75,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


22.11.2005   

IT

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L 303/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1902/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nella zona CIEM VII per i pescherecci battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128, del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Spagna

Stock

ANF/07

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VII

Data

5 novembre 2005


22.11.2005   

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L 303/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1903/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone II a (acque non comunitarie), V b (acque comunitarie), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

MAC/2CX14-

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

II a (acque non comunitarie), V b (acque comunitarie), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

Date

8 novembre 2005


22.11.2005   

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L 303/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1904/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 23 novembre al 6 dicembre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 23 novembre al 6 dicembre 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

14,99

13,26

34,84

14,97

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


22.11.2005   

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L 303/32


DIRETTIVA 2005/80/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 4, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico dei prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), vieta l’impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) delle categorie 1, 2 e 3 di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (3), ma consente l’impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori «SCCNFP», sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo «SCCP» dalla decisione 2004/210/CE della Commissione (4).

(2)

La direttiva 67/548/CEE è stata modificata dalla direttiva 2004/73/CE ed occorre quindi adottare provvedimenti tali da rendere le disposizioni della direttiva 76/768/CEE conformi a quelle della direttiva 67/548/CEE.

(3)

Dato che talune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE non figurano ancora sull’elenco dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE devono essere incluse anche nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate da SCCP e ritenute accettabili per l’impiego nei prodotti cosmetici.

(4)

Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ed elencate nell’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE vanno cancellate, poiché figurano ora nell’elenco dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE e di conseguenza non possono essere impiegate nei prodotti cosmetici.

(5)

La direttiva 2004/93/CE della Commissione (5) dispone l’inclusione nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE di talune sostanze già elencate in detto allegato. Per motivi di chiarezza l’allegato in questione va pertanto modificato.

(6)

La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 22 agosto 2006, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 22 novembre 2006.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/52/CE della Commissione (GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9).

(2)  GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 26.

(3)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(5)  GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1)

L’allegato II è modificato come segue:

a)

sono eliminate le voci di cui ai numeri d’ordine 615 e 616;

b)

la voce di cui al numero d’ordine 687 è sostituita dalla dicitura seguente:

«687.

dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2)»;

c)

sono aggiunti i seguenti numeri d’ordine da 1137 a 1211:

N. d’ordine

Denominazione chimica

N. CAS

n. CE

«1137

nitrito di isobutile

542-56-3

1138

isoprene (stabilizzato)

(2-metil-1,3-butadiene)

78-79-5

1139

1-bromopropano

n-bromuro di propile

106-94-5

1140

cloroprene (stabilizzato)

(2-clorobuta-1,3-diene)

126-99-8

1141

1,2-tricloropropano

96-18-4

1142

etilenglicol dimetiletere (EGDME)

110-71-4

1143

dinocap (ISO)

39300-45-3

1144

diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) (1) e (2-metil-m-fenilendiamina) (2)

metil-m-fenilendiammina

25376-45-8

1145

p-clorobenzotricloruro

5216-25-1

1146

difeniletere, ottabromoderivato

32536-52-0

1147

1,2-bis(2-metossietossi)etano

trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)

112-49-2

1148

tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide

61571-06-0

1149

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenone

(chetone di Michler)

90-94-8

1150

4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo

70987-78-9

1151

acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1];

84777-06-0 [1]

n-pentilisopentilftalato [2];

-[2]

di-n-pentilftalato [3];

131-18-0 [3]

diisopentilftalato [4]

605-50-5 [4]

1152

benzilbutilftalato (BBP)

85-68-7

1153

acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari

68515-42-4

1154

miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio

n. CE 402-660-9

1155

(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1’-diclorodipiridinio, di cloridrato

n. CE 401-500-5

1156

2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one

n. CE 420-580-2

1157

azafenidina

68049-83-2

1158

2,4,5-trimetilanilina [1]

137-17-7 [1]

2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4’-tiodianilina e suoi sali

139-65-1

1160

4,4’-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali

101-80-4

1161

N,N,N’,N’-tetrametil-4,4-metilendianilina

101-61-1

1162

6-metossi-m-toluidina

(p-cresidina)

120-71-8

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina

143860-04-2

1164

miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

n. CE 421-550-1

1165

2-nitrotoluene

88-72-2

1166

ributilfosfato

126-73-8

1167

naftalene

91-20-3

1168

nonilfenolo [1]

25154-52-3 [1]

4-nonilfenolo, ramificato [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-tricloroetano

79-00-5

1170

pentacloroetano

76-01-7

1171

cloruro di vinilidene

1,1-dicloroetilene

75-35-4

1172

cloruro di allile

3-cloropropene

107-05-1

1173

1,4-diclorobenzene

(p-diclorobenzene)

106-46-7

1174

bis(2-cloroetil) etere

111-44-4

1175

fenolo

108-95-2

1176

bisfenolo A

(4,4′-isopropilidendifenolo)

80-05-7

1177

triossimetilene

(1,3,5-triossano)

110-88-3

1178

propargite (ISO)

2312-35-8

1179

1-cloro-4-nitrobenzene

100-00-5

1180

molinato (ISO)

2212-67-1

1181

fenpropimorf

67564-91-4

1182

epossiconazolo

133855-98-8

1183

isocianato di metile

624-83-9

1184

N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato

118612-00-3

1185

O,O′-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]

n. CE 421-870-1

1186

miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen -1-solfonato)

140698-96-0

1187

miscela di: prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)

n. CE 417-980-4

1188

verde malachite cloridrato [1]

569-64-2 [1]

verde malachite ossalato [2]

18015-76-4 [2]

1189

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo

107534-96-3

1190

5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one

138164-12-2

1191

trans-4-fenil-L-prolina

96314-26-0

1192

bromossinil eptanoato (ISO)

56634-95-8

1193

miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico

163879-69-4

1194

2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato

n. CE 424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidina

99-55-8 [1]

5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]

51085-52-0 [2]

1196

cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio

65322-65-8

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo

143322-57-0

1198

pimetrozina (ISO)

123312-89-0

1199

oxadiargil (ISO)

39807-15-3

1200

clortoluron

3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide

n. CE 416-860-9

1202

1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano

93629-90-4

1203

p-fenetidina (4-etossianilina)

156-43-4

1204

m-fenilenediammina e suoi sali

108-45-2

1205

residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

92061-93-3

1206

olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

90640-84-9

1207

olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

61789-28-4

1208

creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

8001-58-9

1209

olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-79-8

1210

residui di estrazione (carbone), acido dell’olio di creosoto; residuo d’estrazione dell’olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

122384-77-4

1211

olio di creosoto, distillato a basso punto d’ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-80-1

2)

L’allegato III, prima parte, è modificato come segue:

a)

è eliminata la voce di cui al numero d’ordine 19;

b)

al numero d’ordine 1a, colonna b, la dicitura «Acido borico, borati e tetraborati», è sostituita dalla dicitura «Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell’allegato II»;

c)

al numero d’ordine 8, colonna b, la dicitura «m-e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato», è sostituita dalla dicitura «p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato».


(1)  Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II.

(2)  Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

22.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio

(2005/803/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (1), in appresso «APC», è entrato in vigore il 1o dicembre 1997.

(2)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell’accordo, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

(3)

Nel periodo 1995-2004, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti dell’APC. Occorre pertanto concludere un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti.

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall’altra,

parti del presente accordo,

CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato e di cooperazione (di seguito: «ACP») che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (1), è entrato in vigore il 1o dicembre 1997;

CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea (di seguito: «Comunità») e la Federazione russa (di seguito: «Russia»);

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 21 dell’APC, gli scambi dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (di seguito: «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo; considerando che il presente accordo è quello di cui all’articolo 21 dell’APC;

TENENDO PRESENTI il processo di adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all’integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale;

CONSIDERANDO che nel periodo 1995-2004 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi che occorre sostituire con un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti;

CONSIDERANDO che l’accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull’acciaio in conformità del protocollo 1 dell’APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio dell’ex CECA.

2.   Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I può essere assoggettato a limiti quantitativi.

3.   Il commercio dei prodotti di acciaio non ripresi nell’allegato I non è soggetto a limiti quantitativi.

4.   Le disposizioni pertinenti dell’APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

1.   Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell’allegato II per le esportazioni russe nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

2.   Le parti decidono che, dal 1o gennaio 2005 all’entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti russi di cui all’allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all’allegato II.

3.   Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell’allegato II quando l’impossibilità per l’industria comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all’allegato I. Su richiesta dell’una o dell’altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l’entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell’esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all’allegato II.

4.   Qualora i paesi candidati aderiscano all’Unione europea prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l’opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all’allegato II.

Articolo 3

1.   Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all’allegato I sono soggette alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione, rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Russia, e di una prova dell’origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2.   Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all’allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all’allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3.   I limiti quantitativi non utilizzati nel corso del primo anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l’anno di calendario successivo fino al 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II per il gruppo di prodotti in questione per l’anno in cui non sono stati utilizzati. La Russia notifica alla Comunità, entro il 31 marzo dell’anno successivo, se intende avvalersi della presente disposizione.

4.   Con l’accordo di entrambe le parti, si può trasferire fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una sola riduzione nel corso di un anno di calendario. Sono inoltre autorizzati i trasferimenti tra le categorie SA e SB entro un limite di 25 000 tonnellate. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l’anno di calendario in corso. All’inizio dell’anno di calendario successivo, si applicano i limiti quantitativi indicati nell’allegato II fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 maggio.

Articolo 4

1.   Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione:

le autorità della Comunità notificano alla Russia entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d’importazione rilasciate nel corso del mese precedente,

le autorità russe notificano alla Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente.

In caso di notevoli divergenze ciascuna parte può chiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l’indagine e l’adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d’origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

3.   Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio.

4.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, in via cautelare e previa presentazione di prove sufficienti dell’elusione, a far applicare gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi concordati durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 per l’anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l’anno successivo se il limite per l’anno in corso è esaurito.

5.   Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

a)

se esistono prove sufficienti che i prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati;

b)

se viene sufficientemente dimostrata l’esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

6.   Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all’elusione del presente accordo.

Articolo 5

1.   I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2.   Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei clienti tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3.   La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l’anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4.   Oltre all’obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l’anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell’anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all’allegato I purché non superino i quantitativi indicati nell’allegato II.

Articolo 6

1.   Se un prodotto ripreso nell’allegato I viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

2.   Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest’ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell’APC.

3.   Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l’articolo 18 dell’APC.

Articolo 7

1.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (di seguito «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all’allegato I e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi per i prodotti di cui all’allegato II.

2.   L’origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell’origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 8

1.   Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d’importazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati i dati statistici disponibili sul commercio dei prodotti di cui all’allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni d’importazione rilasciate ai sensi dell’articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.

2.   Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1.   Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall’applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e con il proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

2.   Quando il presente accordo prevede l’avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.

3.   A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all’altra parte,

se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni,

le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta,

si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall’avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

Articolo 10

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempre che non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4.

2.   Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che devono essere approvate dall’altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.

3.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l’accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

4.   Qualora la Russia dovesse aderire all’OMC prima che scada il presente accordo, quest’ultimo sarà risolto a decorrere dalla data di adesione.

5.   Gli allegati, il verbale concordato, le dichiarazioni e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Moscú, el

V Moskvě

Udfærdiget i Moskva, den

Geschehen zu Moskau am

Moskva,

Έγινε στις Μόσχα, στις

Done at Moscow,

Fait à Moscou, le

Fatto a Mosca, addì

Maskavā,

Priimta Maskvoje

Kelt Moszkvában

Magħmul/a f'Moska

Gedaan te Moskou,

Sporządzono w Moskwie

Feito em Moscovo, em

V Moskve

V Moskvi,

Tehty Moskovassa

Utfärdat i Moskva den

Совершено в Москве

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейское сообшество

Image

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

A Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Russa

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

За Российскую Федерацию

Image


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. Lamiera pesante

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519110

 

7208519190

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529110

 

7208529190

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208900010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209900010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211900011

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Prodotti legati

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226990010

SA5. Lamiere quarto legate

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

 

7225500000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB Prodotti lunghi

SB1. Barre

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311010

 

7216311090

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Vergella

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Altri prodotti lunghi

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997110

 

7214997190

 

7214997910

 

7214997990

 

7214999510

 

7214999590

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118110

 

7222118190

 

7222118910

 

7222118990

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

Prodotti

2005

2006

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

908 268

930 975

SA2. Lamiera pesante

190 593

195 358

SA3. Altri prodotti laminati piatti

389 741

399 485

SA4. Prodotti legati

97 080

99 507

SA5. Lamiere quarto legate

21 509

22 047

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

100 095

102 597

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

44 948

46 072

SB2. Vergella

172 676

176 993

SB3. Altri prodotti lunghi

292 376

299 685

Note: SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

Verbale concordato n. 1

Nell’ambito del presente accordo, le parti concordano quanto segue:

nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e le autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all’intera Comunità,

qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Russia collabora evitando di rilasciare licenze di esportazione per una data destinazione nel caso in cui le importazioni oggetto di queste licenze siano tali da aggravare i problemi dovuti a una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; rimane inteso che la Russia può continuare a rilasciare licenze per altre destinazioni comunitarie,

le parti collaborano strettamente per evitare variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali per quanto riguarda gli arrotolati (gruppo di prodotti SA1); per evitare di perturbare il mercato comunitario, la Russia privilegia i suoi acquirenti tradizionali di questi prodotti. Le parti si informano immediatamente degli eventuali problemi,

la Russia tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.

Dichiarazione n. 1

La Russia dichiara che, qualora gli operatori russi dovessero creare nella Comunità centri di servizi per l’ulteriore trasformazione dei prodotti importati dalla Russia e contemplati dal presente accordo, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi di cui all’allegato II. In tal caso, la Commissione esaminerà le richieste di aumento e, all’occorrenza, le parti avvieranno consultazioni in merito.

Dichiarazione n. 2

Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta della Russia, la Comunità le fornirà assistenza tecnica per aiutarla ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate dalla Comunità. L’assistenza tecnica verrà prestata nel quadro di progetti dettagliati concordati fra le parti.

Dichiarazione n. 3

Le parti decidono di non applicare nei confronti dell’altra parte restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o misure analoghe all’esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fatto salvo l’articolo 19 dell’APC.

Fatto salvo il paragrafo precedente, la Russia applica attualmente una tassa sulle esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, attualmente fissata al 15 % ma non inferiore a 15 EUR/tonnellata per tutti i prodotti della voce 7204, fatta eccezione per la sottovoce 7204 41 00 a cui si applica una tassa del 5 %.

Le parti decidono di proseguire i colloqui per trovare una soluzione soddisfacente. Rimane inteso che i limiti quantitativi di cui all’allegato II dell’accordo verrebbero maggiorati del 12 %, qualora la Russia abolisse la tassa, o di una percentuale inferiore da stabilirsi in caso di riduzione della tassa, sempre che la Russia non prenda altre misure tali da ostacolare la libera esportazione.

I prodotti che interessano particolarmente la Comunità corrispondono ai seguenti codici: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 e 7204 49 99.

PROTOCOLLO A

TITOLO I

Classificazione

Articolo 1

Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Russia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

TITOLO II

Origine

Articolo 2

1.   I prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia ai sensi dei regolamenti comunitari pertinenti possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato d’origine russa conforme al modello allegato al presente protocollo.

2.   Il certificato d’origine viene autenticato dai competenti organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Russia.

Articolo 3

Il certificato d’origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa sono tenuti ad accertarsi che i certificati d’origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d’origine e quelli che figurano sui documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

Sistema di duplice controllo per i prodotti soggetti a limiti quantitativi

SEZIONE I

Esportazione

Articolo 5

Le autorità governative competenti della Russia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Russia di prodotti di acciaio contemplati dall’accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato II dell’accordo.

Articolo 6

1.   Le licenze di esportazione sono conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l’esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

2.   Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l’altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all’allegato II dell’accordo.

Articolo 7

Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 8

1.   Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, tali spedizioni si considerano effettuate alla data in cui i prodotti sono caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.

SEZIONE II

Importazione

Articolo 9

L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati dall’accordo è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione.

Articolo 10

1.   La licenza di esportazione deve essere presentata dall’importatore entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello della spedizione delle merci.

2.   Le autorità competenti della Comunità rilasciano l’autorizzazione d’importazione di cui all’articolo 9 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell’importatore, dell’originale della corrispondente licenza di esportazione.

3.   Le autorizzazioni d’importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l’importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   Le autorità competenti della Comunità annullano l’autorizzazione d’importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell’annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l’immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti stabiliti per il prodotto.

Articolo 11

Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Russia superano i limiti di cui all’allegato II dell’accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni d’importazione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità competenti della Russia e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

TITOLO IV

Forma e presentazione delle licenze di esportazione e dei certificati d’origine e disposizioni comuni concernenti le esportazioni nella Comunità

Articolo 12

1.   La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l’originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l’indicazione «copia». Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell’accordo.

2.   Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore: RU,

due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:

BE

=

Belgio

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l’anno in questione, corrispondente all’ultima cifra dell’anno, ad esempio 5 per il 2005,

un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento.

Articolo 13

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 14

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può rivolgersi alle autorità russe competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

2.   I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

Cooperazione amministrativa

Articolo 15

La Comunità e la Russia collaborano strettamente all’attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 16

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Russia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l’autenticità e l’esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 17

La Russia trasmette alla Comunità (Commissione europea) i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti russe autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e degli organismi russi autorizzati a norma della legislazione russa a rilasciare i certificati d’origine, unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. La Russia informa inoltre la Comunità (Commissione europea) di qualsiasi modifica di tali informazioni.

Articolo 18

1.   Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d’origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2.   In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato d’origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità russe competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l’inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3.   Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all’articolo 2 del presente protocollo.

4.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato o la licenza oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall’accordo. La Comunità può inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

5.   Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d’origine, gli organismi russi competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell’accordo.

6.   Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 19

1.   Se dalla procedura di verifica di cui all’articolo 18 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Russia risultano o sembrano risultare una violazione o un’elusione delle disposizioni del presente accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2.   A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità russe competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Russia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell’elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3.   Previo accordo tra la Comunità e la Russia, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 dei funzionari designati dalla Comunità.

4.   Nell’ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l’elusione o la violazione del presente accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra la Russia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Russia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

5.   Se esistono prove sufficienti dell’elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti della Russia e della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

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Commissione

22.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

che modifica la decisione 2000/609/CE riguardo all’importazione di carne fresca di ratite dall’Australia e dall’Uruguay

[notificata con il numero C(2005) 4408]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafo 1, l’articolo 12, l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 14, lettera a),

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di pollame fresche (3), comprende in tale elenco anche l’Uruguay.

(2)

La decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione da paesi terzi di carni di ratite d’allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di pollame fresche (4), prevede che gli Stati membri autorizzino l’importazione di carne fresca di ratite d’allevamento solo dai paesi terzi, o da parti di essi, elencati nell’allegato I della decisione 2000/609/CE, purché soddisfino determinate condizioni. Attualmente, l’Uruguay non è compreso in tale decisione.

(3)

In seguito a una missione della Commissione nell’ottobre 2004, ai controlli e alle garanzie fornite dall’Uruguay, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria in questo paese sono tali da permetterne l’inclusione nell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I della decisione 2000/609/CE.

(4)

Data la situazione sanitaria degli animali in Uruguay riguardo alla malattia di Newcastle, è opportuno che le importazioni dall’Uruguay di carne fresca di ratite d’allevamento siano accompagnate dall’attestato sanitario «A» di cui alla parte 2 dell’allegato II della decisione 2000/609/CE.

(5)

La decisione 2000/609/CE, modificata dalla decisione 2004/118/CE, prevede erroneamente che la carne fresca di ratite d’allevamento australiane debba essere accompagnata dall’attestato sanitario «A» di cui alla parte 2 dell’allegato II della decisione 2000/609/CE, invece che dall’attestato sanitario «B» di cui allo stesso allegato. Questo errore va dunque corretto.

(6)

La decisione 2000/609/CE va dunque modificata di conseguenza.

(7)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2000/609/CE va sostituito dal testo che si trova nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/89/CE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

(2)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 60).

(3)  GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

(4)  GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata dalla decisione 2004/415/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 73); versione rettificata: GU L 208 del 10.6.2004, pag. 63.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di carne fresca di ratite d’allevamento

Codice ISO

Paese

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare

(A o B)

AR

Argentina

 

A

AU

Australia

 

B

BG

Bulgaria

 

A

BR-1

Brasile

Gli Stati Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

 

B

CA

Canada

 

A

CH

Svizzera

 

A

CL

Cile

 

A

HR

Croazia

 

A

IL

Israele

 

A

NA

Namibia

 

B

NZ

Nuova Zelanda

 

A

RO

Romania

 

A

TH

Tailandia

 

A

TN

Tunisia

 

A

US

Stati Uniti d’America

 

A

UY

Uruguay

 

A

ZA

Sudafrica

 

B

ZW

Zimbabwe

 


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

22.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/59


DECISIONE 2005/805/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

che attua l'azione comune 2005/556/PESC relativa a alla nomina di un Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/556/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla nomina di un Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/556/PESC relativa alla nomina di un Rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan.

(2)

Il 21 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/806/PESC che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (2), con cui è stato fissato un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC (3) per un ulteriore periodo di sei mesi.

(3)

Il Consiglio dovrebbe pertanto decidere l'importo di riferimento finanziario per la continuazione dell'azione comune 2005/556/PESC per un ulteriore periodo di sei mesi.

(4)

Il Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan assolverà il suo mandato nel contesto di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della PESC definiti all'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la continuazione dell'azione comune 2005/556/PESC dal 18 gennaio 2006 al 17 luglio 2006 è di 600 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Le spese sono ammissibili dal 18 gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 43.

(2)  Cfr. la pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.


22.11.2005   

IT

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L 303/60


DECISIONE 2005/806/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quando segue:

(1)

Il Consiglio ha deciso, in conformità dell'articolo 15 dell'azione comune 2005/557/PESC, di proseguire l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur.

(2)

Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere l'importo di riferimento per la continuazione dell'azione di sostegno.

(3)

L'azione di sostegno dell'UE ad AMIS II sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall'articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC per il periodo dal 29 gennaio al 28 luglio 2006 è di 2 200 000 EUR.

2.   La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.

Articolo 2

Il Consiglio valuta entro il 30 giugno 2006 se l'azione di sostegno dell'UE debba proseguire.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Le spese sono ammissibili a decorrere dal 29 gennaio 2006.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.


22.11.2005   

IT

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L 303/61


AZIONE COMUNE 2005/807/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

che proroga e modifica il mandato della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della Missione di vigilanza dell'Unione europea (1) (EUMM).

(2)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/794/PESC (2) che prorogava fino al 31 dicembre 2005 l'azione comune 2002/921/PESC.

(3)

L'EUMM dovrebbe continuare a svolgere le sue attività nei Balcani occidentali a sostegno della politica dell'Unione europea nei confronti di tale regione, concentrandosi in particolare sul Kosovo, la Serbia e Montenegro e le regioni limitrofe che potrebbero subire conseguenze in caso di sviluppi negativi nel Kosovo o nella Serbia e Montenegro.

(4)

È perciò opportuno prorogare e modificare di conseguenza il mandato dell'EUMM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato dell'EUMM è prorogato fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

L'azione comune 2002/921/PESC è così modificata:

1)

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

vigilare sugli sviluppi politici e di sicurezza nella zona di sua competenza, concentrandosi in particolare sul Kosovo, la Serbia e Montenegro e le regioni limitrofe che potrebbero subire conseguenze in caso di sviluppi negativi nel Kosovo o nella Serbia e Montenegro;».

2)

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante provvede a che l'EUMM funzioni in modo flessibile e razionalizzato. A tal fine, riesamina periodicamente le funzioni e la copertura geografica dell'EUMM in modo che l'organizzazione interna della stessa continui ad essere adeguata alle priorità dell'Unione nei Balcani occidentali. A inizio 2006 riferisce al Consiglio indicando se sussistano le condizioni per porre fine alle attività di vigilanza in Albania; nei primi mesi del 2006 riesamina la presenza dell'EUMM in Bosnia-Erzegovina e formula raccomandazioni. La Commissione è pienamente associata.».

3)

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è di

a)

2 milioni di EUR per il 2005 e

b)

1 723 982,80 EUR per il 2006.».

4)

Nell'articolo 8, secondo comma, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2006».

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76.

(2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 55.


22.11.2005   

IT

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L 303/62


DECISIONE 2005/808/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

che proroga il mandato del capo della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/921/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativa alla proroga del mandato della Missione di vigilanza dell'Unione europea (1) in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In data 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/795/PESC (2) che proroga il mandato della sig.ra Maryse DAVIET quale capo della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM). Detta decisione scade il 31 dicembre 2005.

(2)

In data 21 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/807/PESC che proroga fino al 31 dicembre 2006 e modifica il mandato della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) (3).

(3)

È opportuno pertanto prorogare anche il mandato del capo Missione dell'EUMM,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Maryse DAVIET quale capo Missione dell'EUMM è prorogato fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2004/794/PESC (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 55).

(2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 56.

(3)  Cfr. la pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.