ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 294

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
10 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1823/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1824/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1825/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante cinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

5

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 novembre 2005, relativa all’acquisto e allo stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica

7

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 144/05/COL, del 17 giugno 2005, che modifica, per la cinquantesima volta, le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di stato rimettendo in vigore il capitolo 17A: assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

10.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1823/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

68,0

096

36,8

204

52,0

999

52,3

0707 00 05

052

109,5

204

23,7

999

66,6

0709 90 70

052

110,1

204

60,9

999

85,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

87,5

624

90,5

999

89,0

0805 50 10

052

72,2

388

69,7

528

60,8

999

67,6

0806 10 10

052

111,9

400

236,1

508

262,8

624

175,2

720

95,6

999

176,3

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

104,2

400

104,8

404

99,1

512

131,2

720

26,7

800

160,8

804

82,0

999

90,9

0808 20 50

052

99,5

720

48,4

999

74,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


10.11.2005   

IT

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L 294/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1824/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 1o novembre 2005, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una prima versione dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2

1)

Frank Kakolele Bwambale [alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale]. Altre informazioni: ex leader dell’RCD-ML.

2)

Jérôme Kakwavu Bukande [alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme]. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: ex presidente dell’UCD/FAPC. Nel dicembre 2004 gli è stato conferito il grado di generale delle FARDC.

3)

Germain Katanga. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005. Capo delle FRPI. Nel dicembre 2004 gli è stato conferito il grado di generale delle FARDC.

4)

Thomas Lubanga. Luogo di nascita probabile: Repubblica democratica del Congo. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: presidente dell’UPC/L. Agli arresti a Kinshasa dal marzo 2005.

5)

Khawa Panga Mandro [alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa]. Data di nascita: 20.8.1973. Luogo di nascita probabile: Repubblica democratica del Congo. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: ex presidente del PUSIC. In carcere a Bunia dall’aprile 2005.

6)

Douglas Mpano. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: stabilito a Goma. Dirigente della Compagnie Aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company.

7)

Sylvestre Mudacumura [alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi]. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: comandante delle FDLR.

8)

Dr Ignace Murwanashy-Aka (alias Ignace). Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: presidente delle FDLR. Residente in Germania.

9)

Jules Mutebutsi [alias a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi]. Luogo di nascita probabile: Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: ex vice comandante militare regionale della 10a regione militare delle FARDC (destituito nell’aprile 2004). Attualmente detenuto in Ruanda.

10)

Matthieu Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Altre informazioni: “colonnello” o “generale”. Capo di stato maggiore dell’FNI e ex capo di stato maggiore delle FRPI. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell’ottobre 2003.

11)

Floribert Ngabu Njabu [alias a) Floribert Njabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu]. Altre informazioni: presidente dell’FNI. Fermato e messo agli arresti domiciliari a Kinshasa nel marzo 2005.

12)

Laurent Nkunda [alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) General Nkunda]. Data di nascita: 6.2.1967. Luogo di nascita probabile: Kivu settentrionale/Rutshuru, Repubblica democratica del Congo. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: ex generale dell’RCD-G. Attualmente non localizzato. Avvistato in Ruanda e a Goma.

13)

James Nyakuni. Nazionalità: ugandese. Altre informazioni: partner commerciale del Commandant Jerome (Jérôme Kakwavu Bukande).

14)

Dieudonné Ozia Mazio [alias a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari]. Data di nascita: 6.6.1949. Luogo di nascita probabile: Repubblica democratica del Congo. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: presidente della FEC nel territorio di Aru. Transazioni finanziarie con il Commandant Jerome (Jérôme Kakwavu Bukande) e le FAPC.

15)

Bosco Taganda [alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) Terminator, d) Major]. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: comandante militare dell'UPC/L.

16)

Tous Pour la Paix et le Developpment (alias TPD). Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo. Altre informazioni: organizzazione non governativa che ha fornito assistenza all’RCD-G.»


10.11.2005   

IT

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L 294/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1825/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2005

recante cinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento.

(2)

Il 3 novembre 2005, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere informazioni relative a un'entità dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1797/2005 della Commissione (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 44).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce «Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Esercito dei puri, f) Esercito dei giusti, g) Esercito dei puri e dei giusti, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis]» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Esercito dei puri, f) Esercito dei giusti, g) Esercito dei puri e dei giusti, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET]».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

10.11.2005   

IT

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L 294/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

relativa all’acquisto e allo stoccaggio di antigeni del virus dell’afta epizootica

(2005/780/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 14,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l’afta epizootica (3), sono stati costituiti stock di antigeni al fine di poter procedere alla fabbricazione urgente di vaccini contro l'afta epizootica e, per motivi di sicurezza, sono conservati nei locali dei fabbricanti in vari siti designati.

(2)

Ai sensi della direttiva 2003/85/CE, la Commissione deve garantire che le riserve comunitarie di antigeni concentrati inattivati, destinati alla produzione di vaccini contro l’afta epizootica, siano stoccati nei locali della banca comunitaria degli antigeni e dei vaccini.

(3)

A tal fine, il numero di dosi e la diversità dei ceppi e sottotipi di antigeni dei virus dell’afta epizootica, stoccati nella suddetta banca comunitaria, va deciso tenuto conto delle esigenze rilevate nel contesto dei piani di intervento e della situazione epidemiologica, eventualmente previa consultazione del laboratorio comunitario di riferimento.

(4)

In attesa della designazione di un laboratorio comunitario di riferimento per l'afta epizootica, si tiene conto della relazione rilasciata dal laboratorio mondiale di riferimento per l’afta epizootica dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), relativa ad una lista di antigeni prioritari raccomandati per la costituzione delle banche di antigeni, approvata dal comitato tecnico della Commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica (EUFMD) presso la FAO nel corso della 36a sessione plenaria dell’EUFMD.

(5)

Il degrado della situazione sanitaria concernente l’afta epizootica in talune parti del mondo richiede il rafforzamento urgente dello stock di taluni antigeni, in vista dei rischi che l’evoluzione di questa situazione epidemiologica può porre alla Comunità e ai paesi vicini.

(6)

Qualsiasi decisione relativa all’acquisto di quantitativi supplementari e di sottotipi di antigeni dell’afta epizootica dovrebbe tener conto delle quantità attuali di questi antigeni, della compatibilità necessaria alla loro combinazione in vaccini polivalenti e dell’autorizzazione di commercializzazione concessa al fabbricante di tali antigeni in almeno uno degli Stati membri, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (4).

(7)

In virtù della direttiva 2003/85/CE, le informazioni relative ai quantitativi e ai sottotipi di antigeni e ai vaccini autorizzati stoccati nella banca comunitaria rivestono un carattere confidenziale che vieta la pubblicazione dell’allegato della presente decisione.

(8)

Conformemente all'articolo 14 della decisione 90/424/CEE, occorre anche determinare il livello della partecipazione comunitaria alla costituzione di tali riserve di antigeni e le condizioni alle quali può essere subordinata.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione acquista antigeni per l’afta epizootica nei quantitativi e nei sottotipi specificati nell’allegato.

2.   La Commissione assicura che gli antigeni siano distribuiti per lo stoccaggio ripartendoli tra i due siti designati dei locali del fabbricante, conformemente all’allegato.

3.   La Commissione mette in atto le misure citate ai paragrafi 1 e 2 in collaborazione con il fornitore degli antigeni interessati, attualmente stoccati presso la banca comunitaria degli antigeni.

4.   Le misure previste nell’articolo 1 sono completate entro il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

1.   La Commissione sostiene integralmente i costi delle misure citate all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, che non dovranno superare 2 500 000 EUR.

2.   La Commissione conclude un contratto relativo agli acquisti previsti all’articolo 1, in conformità dell’articolo 80, paragrafo 4, della direttiva 2003/85/CE.

3.   La Commissione assicura che gli antigeni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, siano coperti dai contratti relativi allo stoccaggio di antigeni nonché alla formulazione, alla fabbricazione, all’imbottigliamento, all'etichettatura e alla distribuzione dei vaccini ricostituiti a partire da questi antigeni.

4.   Con la presente, il direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto previsto al paragrafo 2.

Articolo 3

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE, l’allegato della presente decisione non è pubblicato.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).

(3)  GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva emendata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

10.11.2005   

IT

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L 294/9


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 144/05/COL

del 17 giugno 2005

che modifica, per la cinquantesima volta, le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di stato rimettendo in vigore il capitolo 17A: assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli 61, 62 e 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 1 della parte I del protocollo 3,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di applicare le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall’accordo SEE, qualora ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte o qualora l’Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza EFTA (4),

CONSIDERANDO che, in data 11 dicembre 2004, la Commissione delle Comunità europee (5) ha pubblicato una comunicazione riguardante la proroga della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (6),

CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che le norme corrispondenti alla comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine sono state riprese nel capitolo 17A degli orientamenti per gli aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che il capitolo 17A degli orientamenti per gli aiuti di Stato non è più in vigore dal 31 dicembre 2004,

CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme delle norme SEE in materia di aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza EFTA, dopo aver consultato la Commissione CE, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione CE,

PREVIA consultazione della Commissione CE,

RAMMENTANDO che l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato su tale argomento gli Stati EFTA attraverso lettere inviate il 22 aprile 2005 a Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

Gli orientamenti per gli aiuti di Stato vengono modificati rimettendo in vigore il capitolo 17A sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, che sarà valido fino al 31 dicembre 2005. Il capitolo 17A degli orientamenti per gli aiuti di Stato è contenuto nell’allegato della presente decisione (7).

2)

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3)

La presente decisione è notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell’allegato.

4)

In conformità del punto d) del protocollo 27 dell’accordo SEE, la Commissione europea viene informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell’allegato.

5)

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

Bernd HAMMERMANN

Membro del collegio


(1)  Indicato di seguito come accordo SEE.

(2)  Indicato di seguito come accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(3)  Indicati di seguito come orientamenti per gli aiuti di Stato.

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, adottata ed emessa dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19.1.1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE della GU n. 32 del 3.9.1994, modificata da ultimo dalla decisione dell’Autorità n. 371/04/COL, pubblicata nella GU L 63 del 10.3.2005, pag. 29, e nel supplemento SEE della GU n. 11 del 10.3.2005; di seguito «orientamenti per gli aiuti di Stato».

(5)  Indicata di seguito come Commissione CE.

(6)  Comunicazione della Commissione riguardante la proroga della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, pubblicata nella GU C 307 dell’11.12.2004, pag. 12.

(7)  L’allegato della presente decisione non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per la versione integrale dell’immutato capitolo 17A degli orientamenti per gli aiuti di Stato, consultare la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 45/98/COL, pubblicata nella GU L 120 del 23.4.1998, pag. 27.