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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1813/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
48,9 |
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096 |
25,4 |
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204 |
58,0 |
|
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999 |
44,1 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
102,5 |
|
204 |
23,8 |
|
|
999 |
63,2 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
113,3 |
|
204 |
45,2 |
|
|
999 |
79,3 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
624 |
115,2 |
|
999 |
115,2 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
70,6 |
|
388 |
79,4 |
|
|
528 |
60,8 |
|
|
999 |
70,3 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
114,7 |
|
400 |
241,1 |
|
|
508 |
272,1 |
|
|
624 |
174,7 |
|
|
720 |
95,6 |
|
|
999 |
179,6 |
|
|
0808 10 80 |
052 |
93,3 |
|
096 |
15,6 |
|
|
388 |
97,6 |
|
|
400 |
136,7 |
|
|
404 |
103,5 |
|
|
512 |
71,0 |
|
|
720 |
30,2 |
|
|
800 |
146,2 |
|
|
804 |
82,0 |
|
|
999 |
86,2 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
103,3 |
|
720 |
48,4 |
|
|
999 |
75,9 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1814/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 580/2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione, inclusi quelli emessi in conformità del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (3), e al regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere (4). |
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(2) |
In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione (5) stabilisce il giorno da cui decorre il periodo di validità dei titoli di esportazione. |
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(3) |
Il campo di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 580/2004, ha dato talora adito ad interpretazioni erronee. Al fine di evitare possibili errori di interpretazione, è opportuno modificare l’articolo 8 del succitato regolamento. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 580/2004, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
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«d) |
il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all’articolo 6 di detto regolamento decorre dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(4) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005.
(5) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
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8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1815/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il primo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 prevede una sanzione a livello comunitario nei casi di impiego non autorizzato di caseine o caseinati per la produzione di formaggio. L’importo della sanzione è pari al 110 % della differenza tra il valore del latte scremato necessario per la produzione di 100 kg di caseine o caseinati, derivante dal prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da un lato, e dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall’altro. |
|
(2) |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione (2) fissa la somma dovuta per i quantitativi di caseina o di caseinati utilizzati senza autorizzazione per la produzione di formaggio a 65,00 EUR per 100 kg sulla base dei prezzi di mercato delle caseine e dei caseinati rilevati nel corso dell’ultimo trimestre del 2001. Tenuto conto dei prezzi di mercato del latte scremato in polvere e delle caseine e dei caseinati rilevati nel corso del secondo trimestre del 2005, è opportuno ridurre tale importo. |
|
(3) |
I prezzi rilevati sui mercati nel corso del secondo trimestre del 2005 sono pari a 200 EUR per 100 kg di latte scremato in polvere e a 580 EUR per 100 kg di caseine e caseinati. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2742/90. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2742/90, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La somma dovuta a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 22,00 EUR per 100 kg di caseine e/o caseinati.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).
(2) GU L 264 del 27.9.1990, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 265/2002 (GU L 43 del 14.2.2002, pag. 13).
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8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1816/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2005
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dall'8 novembre 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1799/2005 della Commissione (3). |
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(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1799/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1799/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2005.
Esso si applica a decorrere dall'8 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 288 del 29.10.2005, pag. 47.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dall'8 novembre 2005
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
36,51 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
54,24 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
54,24 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
36,51 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 2.11.2005-4.11.2005
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 20,85 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 29,54 EUR/t. |
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3) |
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(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1817/2005 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2005
che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri. |
|
(2) |
È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili. |
|
(3) |
A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese. |
|
(4) |
Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5). |
|
(5) |
Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 9 al 22 novembre 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.
(4) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.
(5) GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.
ALLEGATO
|
(EUR/100 pezzi) |
||||
|
Periodo: dal 9 al 22 novembre 2005 |
||||
|
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
|
21,57 |
13,95 |
35,59 |
16,79 |
|
Prezzi comunitari all’importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
Giordania |
— |
— |
— |
— |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/10 |
Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica algerina democratica e popolare (1)
Dato che lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002, è stato effettuato il 22 luglio 2005, tale accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2005, conformemente all'articolo 110 dell'accordo stesso.
(1) GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.
Commissione
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8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2005
che modifica la decisione 2002/499/CE che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
[notificata con il numero C(2005) 4235]
(2005/775/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi. La direttiva 2000/29/CE consente tuttavia di derogare a tale disposizione, a condizione che sia stata accertata l’assenza di rischi d’introduzione di organismi nocivi. |
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(2) |
La decisione 2002/499/CE della Commissione (2) autorizza deroghe a condizioni specifiche per l’introduzione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea. |
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(3) |
Il Regno Unito ha chiesto di prolungare tale deroga. |
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(4) |
La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi. |
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(5) |
La decisione 2002/499/CE va quindi modificata di conseguenza. |
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(6) |
Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/499/CE è così modificata:
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1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, informazioni sui quantitativi importati durante l’anno che precede tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato. Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali i vegetali sono introdotti forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2008, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test effettuati su tali vegetali introdotti anteriormente a tale data, nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell’allegato.»; |
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2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all’articolo 1 ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:
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3) |
al punto 3, seconda frase, dell’allegato, «2004» è sostituito da «ogni anno». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
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8.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/13 |
AZIONE COMUNE 2005/776/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2005
che modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 23 marzo 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/265/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED a rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la Moldova. |
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(2) |
Il 28 luglio 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/584/PESC (2), che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea fino al 28 febbraio 2006. |
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(3) |
Il 2 giugno 2005, il presidente della Moldova, sig. Voronin, e il presidente dell’Ucraina, sig. Yuschenko, hanno inviato una lettera congiunta in cui, tra l’altro, si richiedeva all’Unione europea di esaminare le opportunità di offrire assistenza nell’istituzione di un controllo doganale internazionale sul settore transdnestriano del confine di stato tra Moldova e Ucraina, nonché di porre in essere un efficace sistema di monitoraggio internazionale su questo tratto del confine. |
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(4) |
Il 20 settembre 2005, il Comitato politico e di sicurezza ha convenuto di istituire una missione di frontiera dell’UE per il confine tra Moldova e Ucraina, anche potenziando la squadra dell’RSUE per la Moldova. |
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(5) |
Il mandato dell’RSUE per la Moldova, dati i nuovi compiti di quest’ultimo in rapporto alla missione di frontiera dell’UE per il confine tra Moldova e Ucraina, dovrebbe essere modificato conseguentemente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2005/265/PESC è modificata come segue:
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a) |
all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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b) |
all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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c) |
all’ articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE è pari a 430 000 EUR.»; |
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d) |
all’articolo 8, il paragrafo unico diventa paragrafo 1 ed è aggiunto un nuovo paragrafo formulato come segue: «2. Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e l’azione esterna della Comunità a norma dell’articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.»; |
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e) |
all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 28 febbraio 2006.». |
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il 1o dicembre 2005.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 50.
(2) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 95.