ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
5 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1807/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1808/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi ( 1 )

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi ( 1 )

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della commissione, del 27 ottobre 2005, che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione, del 3 settembre 1998

24

 

*

Decisione della Commissione, del 3 novembre 2005, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2005) 4185]  ( 1 )

33

 

*

Decisione della Commissione, del 3 novembre 2005, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [notificata con il numero C(2005) 4186]  ( 1 )

38

 

*

Decisione della Commissione, del 3 novembre 2005, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato resistente a determinati lepidotteri e tollerante all’erbicida glufosinato ammonio [notificata con il numero C(2005) 4192]

42

 

*

Decisione della Commissione, del 3 novembre 2005, che abroga la decisione 2003/136/CE che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nel Lussemburgo [notificata con il numero C(2005) 4193]

45

 

*

Decisione della Commissione, del 3 novembre 2005, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni negli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2005) 4195]  ( 1 )

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (GU L 285 del 28.10.2005)

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1807/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.11.2005   

IT

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L 291/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1808/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), è necessario creare le condizioni per importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3) ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.

(3)

In considerazione dell’attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Spagna.

2.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 22 dicembre 2005. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati con relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi cinquanta giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


5.11.2005   

IT

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L 291/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1809/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), è necessario creare le condizioni per importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3) ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.

(3)

In considerazione dell’attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Portogallo.

2.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 30 marzo 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi cinquanta giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


5.11.2005   

IT

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L 291/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1810/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (1), in particolare gli articoli 3 e 9, 9, lettera d, paragrafo 1, e l’articolo 9, lettera e, paragrafo 1,

Visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 definisce una procedura di autorizzazione per gli additivi nei mangimi.

(2)

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di entrata in vigore del citato regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi indicati negli allegati al presente regolamento sono state presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento in questione.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate a norma dell’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L’impiego del promotore di crescita «Formi LHS (potassio diformiato)» è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i suinetti e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1334/2001 (3). Il responsabile della messa in circolazione di «Formi LHS (potassio diformiato)» ha presentato una domanda per ottenere un'autorizzazione definitiva per dieci anni. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3a della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di dieci anni l’impiego di questo preparato, come specificato nell’allegato I.

(6)

L’impiego dell’additivo «clinoptilolite di origine sedimentaria» che rientra nella categoria degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i suini, i polli e i tacchini da ingrasso, nonché per i bovini e i salmonidi, a norma del regolamento (CE) n. 1887/2000 della Commissione (4). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per l’additivo in questione. La valutazione effettuata ha dimostrato che le condizioni di cui all’articolo 3a della direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l’impiego dell’additivo in questione, secondo quanto indicato nell’allegato II.

(7)

L’impiego dell’additivo «ferrocianuro di sodio» che rientra nella categoria dei leganti, antiagglomeranti e coagulanti è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per tutte le specie o categorie di animali dal regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato. Dalla valutazione risulta che le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 3a della direttiva 70/524/CEE sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l’impiego dell’additivo, secondo quanto specificato nell’allegato II.

(8)

L’uso dell’additivo «ferrocianuro di potassio», che rientra nella categoria dei leganti, antiagglomeranti e coagulanti, è stato autorizzato, a titolo provvisorio, per la prima volta, per tutte le specie o le categorie di animali, dal (CE) n. 256/2002 della Commissione. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato dell'additivo. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni per l'autorizzazione di cui all’articolo 3a della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico, secondo quanto indicato nell’allegato II.

(9)

L’impiego del preparato enzimatico endo-1,4-beta-xilanasi, prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), è autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta e per le galline ovaiole, a norma del regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (6). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per il preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che le condizioni per l’autorizzazione indicate nell’articolo 3a della direttiva 70/524/CEE sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego del preparato enzimatico a tempo indeterminato, secondo quanto specificato nell’allegato III.

(10)

L’impiego del preparato a base di microorganismi Enterococcus faecium (NCIMB 11181) è stato autorizzato, a tempo indeterminato, per i vitelli e i suinetti, a norma del regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione (7). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di estensione ai polli da ingrasso dell'autorizzazione per l'uso del preparato a base di microorganismi. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) si è espressa favorevolmente il 13 aprile 2005 in merito alla sicurezza dell’additivo, se utilizzato per i polli da ingrasso, alle condizioni indicate nell’allegato IV del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 9e, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l’autorizzazione di tale preparato. È pertanto opportuno autorizzare per quattro anni l’impiego di tale preparato a base di microorganismi, secondo quanto specificato nell’allegato IV.

(11)

L’impiego del preparato a base di microorganismi Enterococcus faecium (CECT 4515) è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i suinetti e per i vitelli, dal regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione (8). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione di questo preparato a base di microorganismi destinato ai polli da ingrasso. Il 13 aprile 2005 l’AESA si è espressa favorevolmente sulla sicurezza dell’additivo se utilizzato per i polli da ingrasso, alle condizioni indicate nell’allegato IV del presente regolamento. Dalla valutazione risultano rispettate le condizioni indicate nell’articolo 9e, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l’autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare per quattro anni l’impiego del preparato a base di microorganismi, secondo quanto specificato nell’allegato IV.

(12)

In base alla valutazione delle domande è opportuno definire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione deve essere garantita dall’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (9).

(13)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Promotori della crescita», specificato nell’allegato I, è autorizzato per dieci anni come additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni specificate nel suddetto allegato.

Articolo 2

Gli additivi appartenenti alla categoria «Leganti, antiagglomeranti e coagulanti», specificati nell’allegato II, sono autorizzati a tempo indeterminato come additivi nell’alimentazione animale, alle condizioni specificate nel citato allegato.

Articolo 3

I prepatati appartenenti al gruppo «Enzimi», specificati nell’allegato III, sono autorizzati a tempo indeterminato come additivi nell’alimentazione animale, alle condizioni indicate nel citato allegato.

Articolo 4

I preparati appartenenti al gruppo «Microorganismi», specificati nell’allegato IV, sono autorizzati, a titolo provvisorio e per quattro anni, come additivi per l’alimentazione animale, alle condizioni specificate nel citato allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 676/2003 (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 29).

(4)  GU L 227 del 7.9.2000, pag. 13.

(5)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6.

(6)  GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

(7)  GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11.

(8)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione (GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1).

(9)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

N. di registrazione dell’additivo

Denominazione e n. di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva per kg di alimento completo

Promotori della crescita

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Potassio diformiato (Formi LHS)

Composizione dell’additivo

 

Potassio diformiato, solido minimo 98 %

 

max.silicato 1,5 %

 

max.acqua 0,5 %

Sostanza attiva:

 

Potassio diformiato, solido

 

KH(COOH)2

 

CAS No 20642-05-1

Suinetti (svezzati)

6 000

18 000

Impiego per suinetti svezzati fino al raggiungimento di un peso di circa 35 kg

25.11.2015

Suini da ingrasso

6 000

12 000

25.11.2015


ALLEGATO II

N.

(o n. CE)

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento completo

Leganti, antiagglomeranti e coagulanti

E 568

Clinoptilolite di origine sedimentaria

Alluminosilicato di idrato di calcio di origine sedimentaria contenente non meno dell’80 % di clinoptilolite e un massimo del 20 % di minerali argillosi esenti da fibre e da quarzo

Suini da ingrasso

20 000

Tutti i mangimi

A tempo indeterminato

Polli da ingrasso

20 000

Tutti i mangimi

A tempo indeterminato

Tacchini da ingrasso

20 000

Tutti i mangimi

A tempo indeterminato

Bovini

20 000

Tutti i mangimi

A tempo indeterminato

Salmonidi

20 000

Tutti i mangimi

A tempo indeterminato

E 535

Ferrocianuro di sodio

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Tutte le specie e categorie di animali

Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

A tempo indeterminato

E 536

Ferrocianuro di potassio

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Tutte le specie o categorie di animali

Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

A tempo indeterminato


ALLEGATO III

N. CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animale

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1613

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) con un'attività minima pari a:

 

Presentazione in polvere: 70 000 IFP (1)/g

 

Presentazione liquida: 7 000 IFP/ml

Galline ovaiole

840 IFP

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata della conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 840 IFP.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi (soprattutto arabinoxylani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.

A tempo indeterminato


(1)  1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,8 a 50 °C.


ALLEGATO IV

N. CE o n.

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animale

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microorganismi

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Preparato a base di Enterococcus faecium contenente un minimo di:

 

Presentazione in polvere:

4 × 1011 CFU/g additivo

 

Presentazione rivestita:

5 × 1010 CFU/g additivo

Polli da ingrasso

2,5 × 108

15 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata della conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Miscela di enterococcus faecium contenente un quantitativo minimo di:

1 × 109 CFU/g additivi

Polli da ingrasso

1 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, la durata della conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

25.11.2009


5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nei mangimi (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9, lettera d, paragrafo 1 e l’articolo 9, lettera e, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l'autorizzazione degli additivi per mangimi.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce provvedimenti transitori per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione sono state inoltrate, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/524/CEE, alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande vanno pertanto ancora trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1436/98 (3). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, lettera a, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato I.

(6)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 (4). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato I.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 937/2001 (5) e per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 2188/2002 (6) ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004 (7) e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1206/2005 (8). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione ad estendere l’uso di questo preparato enzimatico alle anatre. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha espresso un parere sull’uso di questo preparato secondo cui esso non presenta rischi per questa categoria supplementare di animali. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, lettera e, paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, come specificato nell’allegato II, è opportuno autorizzare per quattro anni l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(8)

Sono stati presentati dati a sostegno della domanda di autorizzazione del preparato enzimatico endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 529.94) endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 526.94) per i polli da ingrasso ed i tacchini da ingrasso. Secondo il parere espresso dall'AESA il preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali e l’ambiente. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, lettera e, paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, come specificato nell’allegato II, è opportuno autorizzare per quattro anni l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(9)

L'impiego del preparato di microrganismi Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) è stato autorizzato per la prima volta provvisoriamente per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato di microrganismi di cui all'allegato III.

(10)

L'impiego del preparato di microrganismi Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato per la prima volta provvisoriamente per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 937/2001. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, lettera a, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato di microrganismi di cui all'allegato III.

(11)

La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (9).

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato I sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato II sono autorizzati per quattro anni per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

I preparati appartenenti al gruppo «Microorganismi» che figurano nell'allegato III sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(4)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

(5)  GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.

(6)  GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5.

(7)  GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.

(8)  GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12.

(9)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1603

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), avente un’attività minima di:

 

Confettato:

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 50 FBG (1)/g

 

Liquido:

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 120 FBG/g

Suinetti

(slattati)

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 FBG

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10-25 FBG

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di ingredienti vegetali (mais, lupino, frumento, orzo, soia, colza o piselli).

4.

Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

A tempo indeterminato

E 1635

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), con un'attività minima di:

 

Liquido:

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 200 U (2)/ml

Polli da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 75 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo: 75-100 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo.

A tempo indeterminato


(1)  1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C.

(2)  1U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C.


ALLEGATO II

Numero CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

11

Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) avente un'attività minima di:

Liquido e granulato:

 

Endo-1,4-beta-glucanasi: 8 000 U (1)/ml o g

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 18 000 U (2)/ml o g

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 26 000 U (3)/ml o g

Anatre

Endo-1,4-beta-glucanasi: 400 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

Endo-1,4-beta-glucanasi: 400-1 600 U

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900-3 600 U

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300-5 200 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 45 % di orzo o di frumento di segala.

25.11.2009

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900 U

Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300 U

63

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 529.94) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 526.94) avente un'attività minima di:

Solido:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 200 000 BU (5)/g

Liquido:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 30 000 BU/ml

Polli da ingrasso

Endo-1,4-beta-xilanasi: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500 BU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 16 000-24 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 4 000-6 000 BU.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e glucani), contenenti ad esempio oltre il 54 % di frumento.

25.11.2009

Tacchini da ingrasso

Endo-1,4-beta-xilanasi: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 4 000 BU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 16 000-40 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 4 000-10 000 BU.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e glucani), contenenti ad esempio oltre 44 % di frumento.

25.11.2009


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di glucosio, a partire da carbossimetilcellulosa, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di glucosio, a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di glucosio, a partire da xilano di orzo e di avena, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

(4)  1 BXU è il quantitativo di enzima che liberano 0,06 microgrammi-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.

(5)  1 BU è il quantitativo di enzima che liberano 0,06 microgrammi-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da glucano di orzo, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.


ALLEGATO III

N. (ovvero n. CE)

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Durata dell’autorizzazione

mg/kg di alimento completo

Microorganismi

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente un minimo di:

5 × 109 CFU/g additivo

Vacche da latte

4 × 108

2 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 5,6 × 109 CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere 8,75 × 109 CFU per ogni 100 kg supplementari di peso animale.

A tempo indeterminato

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente un minimo di:

1 × 109 CFU/g additivo

Vacche da latte

5 × 107

3,5 × 108

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 1,2 × 109 CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere 1,7 × 108 CFU per ogni 100 kg supplementari di peso animale.

A tempo indeterminato


5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande continuano pertanto ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato a base di microrganismi n. 5 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato provvisoriamente per i cavalli per quattro anni dal regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione (3). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare fino al 20 marzo 2008 l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato I.

(6)

L'impiego del preparato a base di microrganismi n. E 1704 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i vitelli e i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (4). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato II.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico n. E 1623 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (5). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione dell'attività enzimatica minima del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato III.

(8)

L'impiego del preparato enzimatico n. E 1627 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC SD 2105) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione (6). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione della formula del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato IV.

(9)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 490/2004 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CE) n. 521/2005 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005 è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23.

(4)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.

(5)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3.

(6)  GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5.


ALLEGATO I

N (ovvero n. CE)

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC per kg di alimento completo

Microrganismi

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 1 × 109 UFC/g di additivo

Cavalli

4 × 109

2,5 × 1010

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 4,17 × 1010 UFC per 100 kg di peso animale

L'uso è permesso a partire dai 2 mesi dopo lo svezzamento

20.3.2008


ALLEGATO II

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004, la voce E 1704 è sostituita dalla seguente:

N. (ovvero n. CE)

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC per kg di alimento completo

Microrganismi

«E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno:

1 × 109 UFC/g additivo

Vitelli

6 mesi

2 × 108

2 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

A tempo indeterminato

Bovini da ingrasso

1,7 × 108

1,7 × 108

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 7,5 × 108 UFC per 100 kg di peso animale

Aggiungere 1 × 108 UFC ogni 100 kg supplementari di peso animale

A tempo indeterminato»


ALLEGATO III

N. CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1623

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Subtilisina EC 3.4.21.62

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) avente un'attività minima di:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 200 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (2)/g

 

Subtilisina: 1 600 U (3)/g

Polli da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25 -100 U

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 625-2 500 U

 

Subtilisina: 200-800 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti, ad esempio, oltre il 30 % di frumento e il 10 % di orzo

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 625 U

Subtilisina: 200 U


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina per minuto a pH 7,5 ed a 40 °C.


ALLEGATO IV

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005, la voce E 1627 è sostituita dalla seguente:

«E 1627

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:

polvere:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U (2)/g

Liquido:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U/ml

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U/ml

Suini da ingrasso

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 65 % di orzo

A tempo indeterminato

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 1998

(2005/769/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (2), consente alla Commissione di autorizzare organizzazioni internazionali e non governative beneficiarie dell'aiuto comunitario ad acquistare esse stesse i prodotti da fornire a titolo di aiuto e a provvedere alla loro mobilitazione, purché la Commissione decida le modalità e le condizioni pertinenti.

(2)

L’articolo 164 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) («modalità di esecuzione»), prevede che quando l’attuazione di un’azione per la quale può essere concessa una sovvenzione comunitaria richiede l’aggiudicazione di appalti, la convenzione di sovvenzione conclusa a tal fine deve comprendere le norme sull'aggiudicazione degli appalti che il beneficiario è tenuto a rispettare.

(3)

L’articolo 120 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) («regolamento finanziario»), assoggetta l’aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario di una sovvenzione ai principi enunciati nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.

(4)

Le norme in materia di appalti che gli organismi elencati nella parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96 devono osservare per l’attuazione della politica di aiuto alimentare sono già stabilite negli accordi di contributo conclusi a tal fine dalla Commissione con tali organismi; per quanto riguarda le organizzazioni non governative (ONG), le norme in materia di appalti e le altre condizioni necessarie alla mobilitazione dell’aiuto alimentare e al rispetto dei principi finanziari fissati nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione devono ispirarsi in particolare a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97, eventualmente adattate per tener conto della situazione relativa alla gestione finanziaria.

(5)

Nei casi in cui la Commissione autorizza organizzazioni non governative ad acquistare e a mobilitare un aiuto alimentare nel quadro dei contratti da firmare per attuare il programma di lavoro annuale relativo all’aiuto alimentare, devono essere applicate le norme in materia di appalti, ferma restando la facoltà dell’ordinatore della Commissione di includere in detti contratti requisiti supplementari ai fini di una sana gestione finanziaria. La decisone della Commissione del 3 settembre 1998 deve pertanto essere abrogata.

(6)

In conformità dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1292/96, il comitato per la sicurezza e l’aiuto alimentare è stato informato della presente misura,

DECIDE:

Articolo 1

Le norme applicabili all’aggiudicazione di contratti di aiuto alimentare da parte delle organizzazioni non governative autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 sono stabilite nell’allegato della presente decisione. Queste norme costituiscono parte integrante dei contratti e delle convenzioni conclusi a tal fine dalla Commissione.

Articolo 2

La decisione della Commissione del 3 settembre 1998 che autorizza talune organizzazioni beneficiarie dell’aiuto alimentare comunitario ad acquistare esse stesse determinati prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

Louis MICHEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

L’organizzazione non governativa beneficiaria dell’aiuto comunitario («ONG») è tenuta ad applicare le norme che seguono per la mobilitazione dei prodotti da fornire a titolo dell’aiuto alimentare comunitario in applicazione del regolamento (CE) n. 1292/96, fermi restando i requisiti supplementari di gestione finanziaria eventualmente indicati nel contratto concluso con il beneficiario per l’attuazione della politica di aiuto alimentare.

I.   PRINCIPI GENERALI

Il presente allegato si applica ai prodotti da fornire «franco destinazione».

II.   LUOGO DI ACQUISTO DELLE MERCI

A seconda delle condizioni fissate per ciascuna fornitura, il prodotto da fornire deve essere acquistato nella Comunità europea o in uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96, appartenente se possibile alla stessa zona geografica. Nella misura del possibile, va data la priorità agli acquisti nel paese in cui si svolge l’azione o in un paese vicino.

In circostanze eccezionali e in conformità delle procedure previste all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/96, i prodotti possono essere acquistati sul mercato di un paese diverso da quelli figuranti nell’allegato dello stesso regolamento.

La ONG deve assicurare che i prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare possano essere liberamente importati nel paese beneficiario e non siano assoggettati a dazi all’importazione o ad imposte di effetto equivalente.

III.   CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti devono corrispondere il più possibile alle abitudini alimentari della popolazione beneficiaria.

Le caratteristiche dei prodotti da mobilitare a titolo di aiuto alimentare devono soddisfare i criteri fissati nella comunicazione della Commissione relativa alle caratteristiche dei prodotti da fornire nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario (1).

Inoltre, il condizionamento dei prodotti deve essere conforme ai requisiti fissati nella comunicazione della Commissione relativa agli imballaggi dei prodotti da fornire nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario (2).

IV.   NORME RELATIVE ALLA NAZIONALITÀ

La partecipazione alle gare di appalto previste nel quadro della mobilitazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche della Comunità europea o di uno dei paesi elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96.

L’offerente deve essere registrato legalmente ed essere in grado di dimostrarlo su richiesta.

V.   CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO E DALL’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

1.   Criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto

Sono esclusi dalla partecipazione ad una gara di appalto gli offerenti:

a)

i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)

che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dal beneficiario della sovvenzione;

d)

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti, del paese del beneficiario della sovvenzione o del paese in cui dev'essere eseguito l'appalto;

e)

nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)

che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

Gli offerenti devono certificare di non rientrare in uno dei casi sopraindicati.

2.   Criteri di esclusione dall’aggiudicazione degli appalti

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto gli offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a)

si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal beneficiario della sovvenzione ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

VI.   PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1.   Disposizioni generali

La ONG bandisce una gara di appalto aperta internazionale per contratti di fornitura di valore pari o superiore a 150 000 EUR. Nel caso di una gara di appalto aperta internazionale, la ONG pubblica un bando di gara in tutti i mezzi di comunicazione appropriati, in particolare sul suo sito web, sulla stampa internazionale e sulla stampa nazionale del paese di esecuzione dell’azione o su altri periodici specializzati.

I contratti di fornitura di valore pari o superiore a 30 000 EUR ma inferiore a 150 000 EUR sono aggiudicati mediante gara di appalto aperta pubblicata a livello locale. Nel caso di una gara di appalto aperta locale, il bando di gara viene pubblicato in tutti i mezzi di comunicazione appropriati, ma unicamente del paese di esecuzione dell'azione. Deve tuttavia essere garantita la partecipazione di altri fornitori a condizioni pari a quelle dei fornitori locali.

I contratti di fornitura di valore inferiore a 30 000 EUR sono aggiudicati mediante una procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione, nella quale la ONG consulta almeno tre fornitori di sua scelta e negozia i termini del contratto con uno o più di loro.

I contratti di fornitura di valore inferiore a 5 000 EUR possono essere aggiudicati in base ad una sola offerta.

I termini per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione sono sufficientemente lunghi da consentire agli interessati un periodo ragionevole e congruo per preparare e depositare le loro offerte.

2.   Procedura negoziata

Il beneficiario può ricorrere ad una procedura negoziata basata su un’unica offerta nei seguenti casi:

a)

quando, per motivi di estrema urgenza determinata da eventi non prevedibili dal beneficiario e a lui non imputabili in alcun modo, non possano essere rispettati i termini richiesti per le procedure di cui al punto VI.1; le circostanze invocate per giustificare l'urgenza estrema non devono in alcun caso essere imputabili al beneficiario; sono assimilate alle situazioni di estrema urgenza le azioni condotte in situazioni di crisi constatate dalla Commissione; la Commissione informa il beneficiario dell’esistenza e della conclusione di una situazione di crisi;

b)

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora un cambiamento di fornitore obbligasse il beneficiario ad acquistare prodotti di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione dei quali comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche eccessive;

c)

quando una gara d'appalto è rimasta senza esito, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario; in tal caso, dopo aver annullato la gara di appalto, il beneficiario può avviare negoziati con uno o più offerenti di sua scelta tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché non siano modificate nella sostanza le condizioni iniziali dell’appalto;

d)

quando l’appalto è aggiudicato ad organismi che si trovano, di diritto o di fatto, in una situazione di monopolio debitamente motivata nella corrispondente decisione della Commissione;

e)

quando le caratteristiche particolari di una fornitura lo giustificano, specialmente nel caso di una fornitura sperimentale, si può aggiudicare l’appalto mediante trattativa privata.

3.   Obblighi relativi alla presentazione di un’offerta

La ONG deve precisare nel bando di gara la forma e il termine da rispettare per la presentazione di un’offerta.

Tutte le domande di partecipazione ed offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri d'esclusione, di selezione e di aggiudicazione previamente annunciati. Il comitato deve essere composto da un numero dispari di membri (come minimo tre), dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie ad esprimere un parere fondato sulle offerte.

Per ciascun lotto può essere presentata una sola offerta; essa è valida solo se si riferisce alla totalità del lotto. Se un lotto è suddiviso in lotti parziali, l’offerta è determinata sotto forma di media. Quando la gara di appalto si riferisce alla fornitura di più lotti, per ciascun lotto viene presentata un’offerta distinta. L’offerente non è tenuto a presentare un’offerta per la totalità dei lotti.

L’offerta deve indicare:

nome e indirizzo dell’offerente,

i numeri di riferimento del bando di gara, del lotto e dell’azione,

il peso netto del lotto o il valore monetario particolare cui l’offerta si riferisce,

il prezzo proposto per tonnellata metrica del prodotto netto al quale l’offerente si impegna ad eseguire la fornitura in conformità delle condizioni stabilite;

oppure

quando la gara di appalto riguarda un contratto per la fornitura di una quantità massima di un determinato prodotto per un valore monetario specifico, il quantitativo netto di prodotto offerto,

i costi di trasporto per lo stadio di consegna previsto,

il termine di consegna.

L’offerta è considerata valida solo se accompagnata dalla prova che è stata costituita una garanzia di offerta. L’importo della garanzia, espresso nella valuta di pagamento, e il suo periodo di validità sono stabiliti nel bando di gara. La garanzia rappresenta almeno l’1 % del valore totale dell’offerta e il periodo di validità è di almeno un mese.

La garanzia è costituita a favore della ONG sotto forma di cauzione prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro o accettato dalla ONG. La garanzia deve essere irrevocabile ed esigibile su semplice richiesta.

In caso di mobilitazione nel paese beneficiario dell'aiuto alimentare, la ONG può definire nel bando di gara altre modalità per la garanzia in considerazione delle consuetudini del paese.

La garanzia è svincolata:

mediante lettera o fax della ONG, quando l'offerta non è valida o non è stata prescelta o quando la fornitura non è stata aggiudicata,

quando l'offerente, designato fornitore, ha costituito la garanzia di consegna.

La garanzia è trattenuta se il fornitore non ha presentato la garanzia di consegna entro un termine ragionevole dall’aggiudicazione dell’appalto o se l’offerente ritira l’offerta dopo il suo ricevimento.

Qualsiasi offerta che non sia presentata in conformità delle suddette disposizioni o contenga riserve o condizioni diverse da quelle fissate nel bando di gara è respinta.

Un’offerta non può essere modificata o ritirata dopo il suo ricevimento.

L’appalto è aggiudicato all’offerente che ha presentato l'offerta più bassa rispettando tutte le condizioni del bando di gara e in particolare le caratteristiche dei prodotti da mobilitare. Se l'offerta più bassa è presentata simultaneamente da più offerenti, il contratto è aggiudicato mediante estrazione a sorte.

Una volta aggiudicato il contratto, il fornitore e gli offerenti la cui offerta non è stata scelta sono informati dell'aggiudicazione mediante lettera o fax.

La ONG può non procedere all'aggiudicazione alla scadenza del primo o del secondo termine di presentazione, in particolare quando le offerte presentate non rientrino nella gamma dei prezzi normalmente praticati sul mercato. La ONG non è tenuta a rendere noto il motivo della sua decisione. Gli offerenti sono informati della mancata aggiudicazione del contratto mediante comunicazione scritta, entro il termine di tre giorni lavorativi.

VII.   OBBLIGHI DEL FORNITORE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA

La ONG precisa nel bando di gara le responsabilità del fornitore in forza delle presenti disposizioni e il fornitore adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara e di quelle risultanti dalla sua offerta.

Il fornitore fa eseguire a proprie spese il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza convenuta, dal porto d'imbarco o dal molo di carico indicato nella sua offerta fino al luogo di destinazione precisato nel bando di gara.

Tuttavia, su richiesta scritta del fornitore, la ONG può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco o del molo di carico, purché le eventuali spese derivanti dal cambiamento siano a carico del fornitore.

Il fornitore stipula a suo favore un'assicurazione marittima o fa valere una polizza generale. Detta assicurazione, stipulata almeno per l'importo dell'offerta, copre tutti i rischi connessi al trasporto e ogni altra attività del fornitore inerente alla fornitura fino allo stadio di consegna stabilito. Essa copre inoltre tutte le spese di smistamento, ritiro o distruzione dei prodotti avariati e di ricondizionamento e analisi delle merci che non abbiano subito danni tali da ostacolarne l'accettazione da parte del beneficiario.

Una consegna frazionata su più navi può essere effettuata soltanto con il consenso della ONG. In tal caso la ONG imputa al fornitore le spese supplementari connesse al controllo.

Il bando di gara può prevedere, all'occorrenza, una data di consegna prima della quale ogni fornitura sarà considerata prematura.

La fornitura è considerata realizzata quando tutti i prodotti sono stati effettivamente consegnati «franco destinazione». Il fornitore assume tutte le spese fino all’arrivo dei prodotti al deposito di destinazione.

Il fornitore sopporta tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, fino al momento in cui la fornitura sia stata realizzata e constatata dall’agenzia di controllo nel certificato di conformità finale (cfr. punto VIII).

Il fornitore comunica quanto prima per iscritto al beneficiario e all'agenzia di controllo i mezzi di trasporto utilizzati, le date di carico, la data di arrivo a destinazione presunta, nonché qualsiasi fatto verificatosi durante l'inoltro dei prodotti.

Il fornitore espleta le formalità necessarie per l'ottenimento del certificato d'esportazione e di sdoganamento e sopporta le relative spese e tasse.

Per garantire il rispetto dei propri obblighi, il fornitore costituisce una garanzia di consegna entro un termine ragionevole dalla comunicazione dell'aggiudicazione del contratto. Tale garanzia, espressa nella valuta del pagamento, è pari al 5 %-10 % del valore totale dell’offerta. Il periodo di validità di tale garanzia deve superare di un mese la data di consegna definitiva. Essa viene costituita secondo le stesse modalità della garanzia di offerta.

La garanzia di consegna è svincolata nella sua totalità mediante lettera o fax della ONG, quando il fornitore:

ha eseguito la fornitura rispettando tutti gli obblighi previsti, oppure

è stato liberato dai suoi obblighi, oppure

non ha eseguito la fornitura per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla ONG.

VIII.   CONTROLLO

Appena l’appalto è stato aggiudicato, la ONG comunica al fornitore quale sarà l’agenzia incaricata di verificare e certificare la qualità, la quantità, il condizionamento e la marcatura dei prodotti da consegnare con ciascuna fornitura, di rilasciare il certificato di conformità o il certificato di consegna e in generale di coordinare tutti gli stadi della fornitura («agenzia di controllo»).

Dopo la notifica dell’aggiudicazione dell’appalto, il fornitore comunica per iscritto all’agenzia di controllo il nome e l’indirizzo del fabbricante, del condizionatore o dell’impresa di stoccaggio dei prodotti da fornire, come pure la data approssimativa di fabbricazione o di condizionamento nonché il nome del suo rappresentante sul luogo della consegna.

L’agenzia di controllo effettua almeno due controlli basandosi su parametri conformi alle norme internazionali in materia di controllo indicate di seguito:

a)

Un controllo provvisorio viene eseguito al momento del carico o in fabbrica. Il controllo finale è effettuato allo stadio di consegna indicato.

b)

A completamento del controllo provvisorio, l’agenzia di controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità provvisorio, corredato all’occorrenza di riserve. Essa precisa se tali riserve sono di natura tale da rendere i prodotti inaccettabili allo stadio della consegna.

c)

A completamento del controllo definitivo, l’agenzia di controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità definitivo, precisando in particolare la data di completamento della fornitura e la quantità netta fornita, corredato all’occorrenza di riserve.

d)

Quando l’agenzia di controllo rilascia una «notifica di riserva» motivata, ne informa quanto prima per iscritto il fornitore e la ONG. Il fornitore può contestare le risultanze del controllo presso l’agenzia e la ONG entro due giorni lavorativi dall’invio di tale notifica.

I costi dei controlli di cui sopra sono a carico della ONG. Il fornitore sopporta tutte le conseguenze finanziarie derivanti da carenze qualitative dei prodotti o da una loro presentazione tardiva al controllo.

In caso di contestazione da parte del fornitore o del beneficiario dei risultati di un controllo, l’agenzia di controllo, previa autorizzazione della ONG, fa eseguire una nuova ispezione che assumerà la forma, a seconda del tipo di contestazione, di un secondo esame di campione, una seconda analisi e/o un secondo controllo del peso o del condizionamento. Tale ispezione viene eseguita da un’agenzia o un laboratorio designato di comune accordo dal fornitore, dal beneficiario finale e dall’agenzia di controllo.

I costi dell’ispezione sono a carico della parte perdente.

Se al termine dei controlli o dell’ispezione non viene rilasciato un certificato di conformità definitivo, il fornitore ha l’obbligo di sostituire i prodotti.

I costi della sostituzione e dei relativi controlli sono a carico del fornitore.

L’agenzia di controllo invita per iscritto i rappresentanti del fornitore e del beneficiario finale ad assistere alle operazioni di controllo, in particolare al prelievo dei campioni destinati alle analisi. Il prelievo di campioni avviene conformemente alla prassi professionale. Quando vengono prelevati i campioni, l’agenzia di controllo preleva due campioni supplementari che conserva sigillati a disposizione della ONG ai fini di un eventuale controllo supplementare o di un’eventuale contestazione da parte del beneficiario o del fornitore.

Il costo dei campioni prelevati è a carico del fornitore.

Il destinatario dei prodotti rilascia senza indugio al fornitore un certificato di presa in carico dopo la consegna dei prodotti «franco destinazione» e dopo aver ricevuto dal fornitore l’originale del certificato di conformità definitivo e una fattura commerciale pro forma indicante il valore dei prodotti e la loro cessione al beneficiario a titolo gratuito.

In caso di fornitura di prodotti sfusi, si accetta una tolleranza di peso del 3 % (escluso il peso dei campioni) al di sotto della quantità richiesta. Per la fornitura di prodotti condizionati la tolleranza è limitata all’1 %. In caso di superamento delle tolleranze, la ONG può esigere dal fornitore una consegna supplementare alle stesse condizioni finanziarie della consegna iniziale.

IX.   MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’importo che la ONG paga al fornitore non eccede l’ammontare dell’offerta, cui si sommano eventuali costi e si sottraggono eventuali riduzioni tra quelle di seguito previste.

Qualora la qualità dei prodotti, il loro condizionamento o la loro marcatura constatati allo stadio di consegna non corrispondano a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato il rilascio di un certificato di presa in carico, la ONG al momento di determinare l'importo da pagare può applicare eventuali abbuoni.

Salvo casi di forza maggiore, la garanzia di consegna è oggetto di ritenute parziali effettuate cumulativamente nei seguenti casi:

fino a concorrenza del 10 % del valore dei quantitativi non consegnati, fatte salve le tolleranze di cui al punto VIII,

fino a concorrenza dello 0,1 % del valore dei quantitativi consegnati oltre la scadenza del termine, per ciascun giorno di ritardo,

se del caso e solo se previsto nel bando di gara, fino a concorrenza dello 0,1 % per ciascun giorno di consegna prematura dei prodotti.

L’ammontare delle garanzie da trattenere è dedotto dall’importo definitivo del pagamento. Le garanzie sono allora svincolate simultaneamente e integralmente.

La ONG può rimborsare al fornitore, su sua domanda scritta, alcune spese supplementari quali i costi di magazzinaggio o di assicurazione da questi effettivamente pagati, ad esclusione tuttavia delle spese amministrative, che la ONG calcola basandosi su appropriati documenti giustificativi, purché sia stato rilasciato un certificato di presa in carico o di consegna senza riserve quanto al carattere dei costi asseriti, e in seguito a:

una proroga del periodo di consegna concessa su richiesta del destinatario, oppure

un ritardo superiore a 30 giorni tra la data di consegna e il rilascio del certificato di presa in carico o del certificato di conformità definitivo.

Le spese supplementari non possono superare un massimo di:

1 EUR a settimana per tonnellata di prodotti sfusi e 2 EUR a settimana per tonnellata di prodotti condizionati, nel caso di spese di magazzino,

lo 0,75 % annuo del valore dei prodotti, nel caso di spese di assicurazione.

L’importo da pagare è versato su richiesta del fornitore, presentata in duplice esemplare. Una richiesta di pagamento della totalità o del saldo dell’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

una fattura pari all’importo richiesto,

l’originale del certificato di presa in carico,

una copia del certificato di conformità definitivo, firmata e certificata conforme all’originale dal fornitore.

Allorché è stato consegnato il 50 % della quantità totale indicata nel bando di gara, il fornitore può presentare una domanda di pagamento di un anticipo accompagnata da una fattura pari all’importo richiesto e da una copia del certificato di conformità provvisorio.

Ogni domanda di pagamento della totalità o del saldo dell’offerta deve essere presentata alla ONG dopo il rilascio del certificato di presa in carico. Ogni pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento da parte della ONG di una domanda di pagamento completa ed esatta. Ritardi ingiustificati determinano il pagamento di interessi al tasso mensile applicato dalla Banca centrale europea.

X.   DISPOSIZIONE FINALE

Spetta alla ONG decidere se la mancata fornitura di prodotti o il non rispetto di uno degli obblighi incombenti al fornitore è dovuta ad un caso di forza maggiore. I costi risultanti da un caso di forza maggiore riconosciuto dalla ONG sono a carico di quest’ultima.


(1)  GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1.

(2)  GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1.


5.11.2005   

IT

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L 291/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2005) 4185]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/770/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/634/CE della Commissione (2) approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. I programmi si prefiggono di consentire allo Stato membro di avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne una o entrambe le seguenti malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2)

Il programma applicabile all'intero territorio della Finlandia per quanto riguarda l'IHN e alle zone continentali della Finlandia per quanto riguarda la VHS è stato ultimato e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'allegato della decisione 2003/634/CE.

(3)

Il programma applicabile all'incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO) è stato ultimato e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'allegato II della decisione 2003/634/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2003/634/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/634/CE è modificata come segue:

1)

l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;

2)

l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/414/CE (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 29).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PROGRAMMI PRESENTATI PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE UNA O ENTRAMBE LE SEGUENTI MALATTIE DEI PESCI: SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   DANIMARCA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:

il bacino idrografico di FISKEBÆK Å

tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å

la DANIMARCA INSULARE

2.   GERMANIA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999, CHE COMPRENDE:

una zona situata nel bacino idrografico “OBERN NAGOLD”

3.   ITALIA

3.1.   IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001, COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE:

Zona della provincia di Bolzano

La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della ZONA VAL D'ADIGE — ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento.

(NB La rimanente parte inferiore della ZONA VAL D'ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

3.2.   I PROGRAMMI PRESENTATI DALL'ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO:

Zona Val di Sole e Val di Non

il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

Zona Val d'Adige — parte inferiore

I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(NB La parte superiore della ZONA VAL D'ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

Zona del torrente Arnò

il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

Zona Val Banale

il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una centrale idroelettrica.

Zona Varone

il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone fino alla cascata.

Zona Alto e Basso Chiese

il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

Zona del torrente Palvico

il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga di calcestruzzo e pietre.

3.3.   IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE:

Zona del torrente Astico

il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

È considerata zona tampone la parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio.

3.4.   IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso di Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalle sorgenti allo sbarramento di Ferentillo

3.5.   IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 23 DICEMBRE 2003, CHE COMPRENDE:

Zona valle del torrente Venina: il bacino idrografico del fiume Venina, dalle sorgenti ai confini seguenti:

ad ovest: valle di Livrio

a sud: Alpi Orobie dal passo del Publino a Pizzo Redorta

ad est: valli di Armisa e Armisola.

3.6.   IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:

Zona valle di Tosi: il bacino idrografico del fiume Vicano di S. Ellero dalle sorgenti allo sbarramento in località Il Greto presso il paese di Raggioli

4.   FINLANDIA

4.1.   IL PROGRAMMA PER ASSICURARE L'INDENNITÀ DALLA VHS (1), COMPRENDENTE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE, PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, COME MODIFICATO CON LETTERE DEL 27 MARZO 2002, 4 GIUGNO 2002, 12 MARZO 2003, 12 GIUGNO 2003, 20 OTTOBRE 2003 E 17 MAGGIO 2005, CHE COMPRENDE:

tutte le zone costiere della FINLANDIA che attuano misure specifiche di eradicazione:

nella Provincia di Åland

nell'area soggetta a restrizioni di Pyhtää

nell'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma

5.   CIPRO

IL PROGRAMMA PRESENTATO DA CIPRO IL 20 APRILE 2004, CHE COMPRENDE:

tutto il territorio di Cipro»


(1)  La presente decisione pone termine al programma per quanto riguarda l'IHN, per la quale è stata concessa la qualifica di zona riconosciuta.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

PROGRAMMI PRESENTATI PER OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE SEGUENTI MALATTIE DEI PESCI: SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   ITALIA

1.1.   IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE:

aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2.   IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 21 DICEMBRE 2003, CHE COMPRENDE:

l'azienda:

azienda agricola Bassan Antonio.»


5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2005) 4186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/771/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

A norma delle regole generali di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo dell'allegato I di tale decisione.

(2)

I cavalli registrati che partecipano a gare ippiche per i Giochi olimpici, ivi comprese relative gare preliminari di prova, nonché per i Giochi paralimpici saranno sottoposti a controllo veterinario da parte delle competenti autorità del paese terzo ospitante e dell’ente organizzatore, la Federazione internazionale per gli sport equestri (FEI).

(3)

Considerato il livello del controllo veterinario e il fatto che i cavalli in questione sono tenuti separati da animali di stato sanitario inferiore, è opportuno estendere il periodo dell’esportazione temporanea a un massimo di 90 giorni e stabilire di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare a gare ippiche per i Giochi olimpici, ivi comprese gare preliminari di prova, nonché per i Giochi paralimpici.

(4)

La decisione 93/195/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1)

nell'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

«—

che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione.»;

2)

il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IX.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

(2)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/605/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 16).


ALLEGATO

«ALLEGATO IX

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5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato resistente a determinati lepidotteri e tollerante all’erbicida glufosinato ammonio

[notificata con il numero C(2005) 4192]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2005/772/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2001/18/CE, l’immissione in commercio di un prodotto contenente o costituito da un organismo geneticamente modificato o da una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata al rilascio di un’autorizzazione scritta da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, secondo la procedura stabilita da detta direttiva.

(2)

«Pioneer Hi-Bred International, Inc.» e «Mycogen Seeds» hanno presentato alla competente autorità dei Paesi Bassi una notifica relativa all’immissione in commercio di un tipo di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea 1507) (riferimento C/NL/00/10).

(3)

La notifica riguarda l’importazione e l’uso nella Comunità, allo stesso titolo di qualunque altro tipo di granturco, compreso l’uso per l’alimentazione animale, ma escluso l’uso per la coltura e l’impiego come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, delle varietà derivate dall’evento di trasformazione 1507.

(4)

Seguendo la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, l’autorità competente dei Paesi Bassi ha elaborato una relazione di valutazione che ha successivamente trasmesso alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Secondo detta relazione di valutazione, non sono emersi motivi che giustifichino un rifiuto dell’autorizzazione all’immissione in commercio del granturco Zea mays L. della linea 1507, purché si rispettino determinate condizioni.

(5)

Le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni all’immissione in commercio di tale prodotto.

(6)

Secondo il parere adottato il 24 settembre 2004 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, non emergono motivi per ritenere che il granturco Zea mays L. della linea 1507 possa avere effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente nel contesto dell’uso proposto. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre stabilito che il piano di monitoraggio fornito dal notificante è conforme agli usi previsti per il granturco Zea mays L. della linea 1507.

(7)

Dall’esame delle obiezioni presentate sulla base della direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica e del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare non emergono motivi per ritenere che l’immissione in commercio del granturco Zea mays L. della linea 1507 avrà effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente.

(8)

Ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (2), e del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (3) al granturco Zea mays L. della linea 1507 deve essere assegnato un identificatore unico.

(9)

Le tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti in prodotti sono esenti dagli obblighi di etichettatura e di tracciabilità nel rispetto dei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (4).

(10)

Sulla base del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, non è necessario istituire condizioni specifiche per gli usi previsti ai fini della manipolazione e confezione del prodotto o misure di protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche.

(11)

Prima dell’immissione in commercio del prodotto si applicano tutte le misure necessarie per garantirne l’etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi dell’immissione in commercio e per permettere l’esecuzione di verifiche con una metodologia appropriata e convalidata di rilevamento.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché, allo scadere del termine di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5) la Commissione deve adottare le misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

Fatte salve altre norme comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il regolamento (CE) n. 1829/2003, le competenti autorità dei Paesi Bassi rilasciano l’autorizzazione scritta all’immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, del prodotto identificato all’articolo 2, notificato da «Pioneer Hi Bred International, Inc.» e «Mycogen Seeds» (riferimento C/NL/00/10).

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni a cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Prodotto

1.   Gli organismi geneticamente modificati immessi in commercio come tali o come ingredienti di altro prodotto, di seguito «il prodotto», sono costituiti da semi di granturco (Zea mays L.), resistenti alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e a determinati altri lepidotteri e tolleranti all’erbicida glufosinato ammonio, derivati da Zea mays della linea 1507, trasformata utilizzando la tecnologia di accelerazione delle particelle con un frammento di DNA lineare PHI8999A contenente le seguenti sequenze di DNA in due cassette:

a)

cassetta 1:

una versione sintetizzata del gene troncato cry1F derivato dal Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, che conferisce resistenza alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e ad altri lepidotteri, come la nottua del mais (Sesamia spp.), la lafigma (Spodoptera frugiperda), la nottua dei seminati (Agrotis ipsilon) e la piralide Diatraea grandiosella, regolato dal promotore ubiZM1(2) dell’ubiquitina derivato da Zea mays e dalla sequenza di terminazione ORF25PolyA dell’Agrobacterium tumefaciens pTi15955;

b)

cassetta 2:

una versione sintetizzata del gene pat derivato dal ceppo Tü494 di Streptomyces viridochromogenes, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio, regolato dalle sequenze di promozione e di terminazione del virus mosaico del cavolfiore 35S.

2.   L’autorizzazione riguarda semi di progenie derivanti da incroci della linea di granturco Zea mays L. della linea 1507 con qualsiasi granturco ottenuto con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.

Articolo 3

Condizioni di immissione in commercio

Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto che per la coltura e l’impiego come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:

a)

l’autorizzazione deve avere una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio;

b)

l’identificatore unico del prodotto è DAS-Ø15Ø7-1;

c)

fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, o il suo materiale genetico, o il materiale di riferimento;

d)

fatti salvi i requisiti specifici di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato della linea 1507» deve figurare su un’etichetta o in un documento che correda il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta;

e)

fino a quando il prodotto non è autorizzato ad essere immesso in commercio a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un’etichetta o in un documento che correda il prodotto.

Articolo 4

Monitoraggio

1.   Durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto sia messo in atto e applicato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori, agli utilizzatori, alle agenzie nazionali di ricerca sulla nutrizione animale e i mangimi e ai servizi veterinari l’introduzione del granturco della linea 1507 nella Comunità, le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso.

3.   Il titolare presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.

4.   Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato, ove necessario e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, viene aggiornato dal titolare dell’autorizzazione e/o dall’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte di aggiornamento del piano di monitoraggio sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

5.   Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:

a)

le reti di monitoraggio, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per il monitoraggio del prodotto;

b)

i membri di tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione delle relazioni sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione è applicata a decorrere dalla data di applicazione di una decisione comunitaria che autorizzi l’immissione in commercio del prodotto di cui all’articolo 1 come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e comprenda un metodo di rilevamento di tale prodotto, convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.

Articolo 6

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(3)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(4)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(7)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.


5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

che abroga la decisione 2003/136/CE che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nel Lussemburgo

[notificata con il numero C(2005) 4193]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2005/773/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici del Lussemburgo nel 2001.

(2)

Con la decisione 2003/136/CE (2), la Commissione ha approvato i piani presentati dal Lussemburgo per l'eradicazione della peste suina classica dalla popolazione di suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici.

(3)

Con la decisione 2005/224/CE, la Commissione ha approvato il termine del piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici.

(4)

Dalle informazioni fornite dal Lussemburgo risulta che la peste suina classica nella popolazione di suini selvatici è stata eradicata con successo e che il piano di eradicazione approvato non deve più essere applicato.

(5)

È quindi opportuno abrogare la decisione 2003/136/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/136/CE è abrogata.

Articolo 2

La Repubblica francese ed il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2005/224/CE (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 69).


5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni negli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2005) 4195]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/774/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.

(2)

Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne il loro paese, in particolare aggiungendo all’elenco un gruppo e cancellandone un altro.

(3)

Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 92/452/CEE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall’8 novembre 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/450/CE (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 24).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 92/452/CEE, l'elenco concernente gli Stati Uniti d'America è modificato come segue:

a)

è soppressa la seguente riga, relativa al gruppo di raccolta degli embrioni n. 91NJ021-E503:

«US

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt»

b)

è inserita la seguente riga:

«US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin»


Rettifiche

5.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/48


Rettifica della decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 285 del 28 ottobre 2005 )

La decisione 2005/759/CE va letta come segue:

«

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari

[notificata con il numero C(2005) 4287]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

(2)

La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (2) prevede che gli Stati membri autorizzino l’importazione di volatili dai paesi terzi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). I paesi elencati all’allegato della presente decisione sono membri dell’UIE e pertanto, in conformità della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di accettare le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tali paesi.

(3)

Ove necessario occorre fare riferimento alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3).

(4)

Il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, prevede diversi regimi di controlli veterinari a seconda del numero di animali interessati. Ai fini della presente decisione è opportuno riprendere tali differenziazioni a seconda del numero.

(5)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (4) prevede che gli animali importati siano sottoposti a controlli in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio.

(6)

In conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 998/2003, si applicano le misure di salvaguardia adottate in base alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (5), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1.

(7)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità è stata rilevata in volatili importati in quarantena in uno Stato membro, per cui appare appropriato sospendere i movimenti di uccelli da compagnia da alcune aree a rischio e utilizzare per la definizione delle aree un riferimento alle commissioni regionali competenti dell’UIE.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Movimenti dai paesi terzi

1.   Gli Stati membri autorizzano soltanto il movimento di partite inferiori a 5 uccelli da compagnia vivi. Tale movimento è autorizzato se gli uccelli provengono da un paese membro dell’UIE appartenente a una commissione regionale competente non elencata all’allegato I.

2.   Gli Stati membri autorizzano soltanto il movimento di partite inferiori a 5 uccelli da compagnia vivi. Tale movimento è autorizzato se gli uccelli provengono da un paese membro dell’UIE appartenente a una commissione regionale competente elencata all’allegato I e

a)

sono stati sottoposti a isolamento precedente l’esportazione per 30 giorni presso il luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE, oppure

b)

sono sottoposti a quarantena successiva all’importazione per 30 giorni nello Stato membro di destinazione in locali approvati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE, oppure

c)

sono stati vaccinati e almeno una volta rivaccinati negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio, in conformità delle istruzioni del fabbricante, contro l’influenza aviaria mediante vaccino H5 approvato per le specie interessate, oppure

d)

sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell’esportazione e sottoposti a esame per l’individuazione dell’antigene o del genoma dell’H5N1, come previsto al capitolo 2.1.14 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento.

3.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è certificato da un veterinario ufficiale, nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), in base alla dichiarazione del proprietario, nel paese terzo d’invio in conformità col certificato tipo di cui all’allegato II.

4.   Il certificato veterinario è accompagnato da

a)

una dichiarazione del proprietario o di un suo rappresentante in conformità dell’allegato III,

b)

una conferma del seguente tenore:

«Uccelli da compagnia in conformità dell’articolo 2 della decisione 2005/759/CE»

Articolo 2

Controlli veterinari

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell’identità da parte delle autorità competenti ai punti d’ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario.

2.   Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

3.   Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d’ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione.

4.   Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica il terzo comma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003.

Articolo 3

La presente decisione non si applica ai movimenti verso il territorio comunitario di volatili al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Isole Faer Oer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2005.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Paesi terzi appartenenti alle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1 per:

l'Africa

le Americhe

l'Asia, l'Estremo Oriente e l'Oceania

l'Europa

il Medio Oriente.

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Dichiarazione del proprietario degli uccelli da compagnia o del suo rappresentante

Il sottoscritto, proprietario (6)/rappresentante del proprietario (6) dichiara che:

1.

I volatili saranno accompagnati durante il viaggio da una persona appositamente responsabile.

2.

Gli animali non sono destinati a fini commerciali.

3.

Durante il periodo tra l’ispezione veterinaria precedente il viaggio e l’effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.

4.

Gli animali sono stati sottoposti a isolamento di 30 giorni precedente il viaggio senza entrare in contatto con altri volatili non coperti dal presente certificato (6).

5.

Il sottoscritto ha predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all’introduzione presso la stazione di quarantena di … , come indicato al punto I.12. del certificato (6).

Data e luogo

Firma

»

(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

(2)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

(4)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

(6)  Depennare la menzione non pertinente.