ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
4 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1801/2005 della Commissione, del 3 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1802/2005 della Commissione, del 3 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1803/2005 della Commissione, del 1o novembre 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1804/2005 della Commissione, del 3 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1805/2005 della Commissione, del 3 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 356/2005 che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1806/2005 della Commissione, del 3 novembre 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

16

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

17

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 ottobre 2005, che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

25

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica la decisione 2001/618/CE al fine di includere il dipartimento dell’Ain, in Francia, nell’elenco delle regioni indenni dalla malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2005) 4178]  ( 1 )

27

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 1724/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003 (GU L 276 del 21.10.2005)

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1801/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

52,8

096

29,6

204

48,0

999

43,5

0707 00 05

052

92,6

204

23,7

999

58,2

0709 90 70

052

85,4

204

51,3

999

68,4

0805 50 10

052

66,7

388

57,8

528

60,8

999

61,8

0806 10 10

052

115,0

400

198,7

508

265,7

512

92,7

624

181,1

720

99,5

999

158,8

0808 10 80

052

73,2

096

15,6

388

89,7

400

107,7

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

66,6

999

82,2

0808 20 50

052

89,3

720

50,7

999

70,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


4.11.2005   

IT

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L 290/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1802/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) prevede che il burro detenuto dagli organismi d’intervento messo in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1o gennaio 2003.

(2)

Tenuto conto della situazione di mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d'intervento, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1o gennaio 2004 sia messo in vendita.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 la data «1o gennaio 2003» è sostituita dalla data «1o gennaio 2004».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1008/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 30).


4.11.2005   

IT

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L 290/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1803/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o novembre 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

23,69

13,59

703,33

176,75

370,66

5 954,52

81,79

16,50

10,17

94,51

5 674,27

925,49

255,75

16,13

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

159,37

91,40

4 731,73

1 189,12

2 493,62

40 059,54

550,28

110,99

68,42

635,81

38 174,18

6 226,31

1 518,73

108,52

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

62,17

35,65

1 845,83

463,87

972,75

15 627,05

214,66

43,30

26,69

248,03

14 891,58

2 428,86

592,45

42,33

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

47,92

27,48

1 422,74

357,55

749,79

12 045,17

165,46

33,37

20,57

191,18

11 478,28

1 872,14

456,65

32,63

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 088,06

776,05

1 627,40

26 143,95

359,13

72,43

44,65

414,95

24 913,52

4 063,46

991,16

70,82

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

30,30

17,38

899,61

226,08

474,09

7 616,21

104,62

21,10

13,01

120,88

7 257,76

1 183,76

288,74

20,63

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

52,35

30,02

1 554,27

390,60

819,10

13 158,70

180,75

36,46

22,47

208,85

12 539,40

2 045,21

498,87

35,65

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

462,43

265,20

13 729,50

3 450,32

7 235,43

116 236,00

1 596,67

322,04

198,52

1 844,86

110 765,47

18 066,15

4 406,71

314,87

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

132,50

75,99

3 934,02

988,65

2 073,22

33 306,00

457,51

92,28

56,88

528,62

31 738,49

5 176,64

1 262,69

90,22

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 485,86

1 127,33

2 364,04

37 977,98

521,68

105,22

64,86

602,77

36 190,59

5 902,78

1 439,81

102,88

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

266,27

152,70

7 905,47

1 986,70

4 166,18

66 928,92

919,37

185,43

114,31

1 062,27

63 778,98

10 402,53

2 537,39

181,30

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

463,35

265,75

13 756,92

3 457,21

7 249,88

116 468,16

1 599,86

322,68

198,92

1 848,54

110 986,70

18 102,24

4 415,51

315,50

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

99,22

56,90

2 945,83

740,31

1 552,45

24 839,84

342,59

69,10

42,59

395,84

23 766,07

3 876,31

945,51

67,56

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,52

79,44

4 112,66

1 033,54

2 167,37

34 818,39

478,28

96,47

59,47

552,63

33 179,70

5 411,70

1 320,03

94,32

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

334,34

191,74

9 926,55

2 494,61

5 231,28

84 039,70

1 154,41

232,83

143,53

1 333,85

80 084,46

13 062,00

3 186,09

227,65

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

98,66

56,58

2 929,34

736,16

1 543,76

24 800,26

340,67

68,71

42,36

393,62

23 633,06

3 854,62

940,22

67,18

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

77,69

44,55

2 306,51

579,64

1 215,53

19 527,23

268,24

54,10

33,35

309,93

18 608,20

3 035,05

740,31

52,90

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

47,08

27,00

1 397,71

351,25

736,59

11 833,22

162,55

32,78

20,21

187,81

11 276,31

1 839,20

448,62

32,05

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

141,95

81,41

4 214,56

1 059,15

2 221,07

35 681,10

490,13

98,86

60,94

566,32

34 001,81

5 545,79

1 352,73

96,66

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

44,39

25,46

1 317,94

331,21

694,55

11 157,87

153,27

30,91

19,06

177,09

10 632,74

1 734,23

423,01

30,23

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

40,35

23,14

1 198,04

301,08

631,37

10 142,78

139,33

28,10

17,32

160,98

9 665,42

1 576,46

384,53

27,48

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

47,63

27,32

1 414,13

355,38

745,25

11 972,28

164,46

33,17

20,45

190,02

11 408,81

1 860,81

453,89

32,43

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

78,93

45,26

2 343,32

588,89

1 234,93

19 838,86

272,52

54,96

33,88

314,88

18 905,17

3 083,48

752,13

53,74

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

63,02

36,14

1 870,95

470,78

985,99

15 839,75

217,58

43,88

27,05

251,40

15 094,27

2 461,92

600,51

42,91

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

71,87

41,22

2 133,84

536,25

1 124,53

18 065,42

248,16

50,05

30,85

286,73

17 215,19

2 807,84

684,89

48,94

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

76,06

43,62

2 258,22

567,51

1 190,08

19 118,44

262,62

52,97

32,65

303,44

18 218,65

2 971,51

724,81

51,79

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,11

33,90

1 755,08

441,06

924,92

14 858,74

204,11

41,17

25,38

235,83

14 159,43

2 309,44

563,32

40,25

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

85,59

49,08

2 541,02

638,58

1 339,12

21 512,67

295,51

59,60

36,74

341,44

20 500,20

3 343,64

815,58

58,27

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

116,20

66,64

3 449,98

867,00

1 818,13

29 208,03

401,22

80,92

49,88

463,58

27 833,39

4 539,70

1 107,33

79,12

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,44

14 052,57

3 531,51

7 405,69

118 971,20

1 634,24

329,61

203,19

1 888,27

113 371,94

18 491,28

4 510,41

322,28

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

108,43

62,18

3 219,29

809,03

1 696,56

27 254,96

374,39

75,51

46,55

432,58

25 972,24

4 236,14

1 033,28

73,83

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

143,55

82,33

4 262,00

1 071,07

2 246,07

36 082,73

495,65

99,97

61,63

572,69

34 384,53

5 608,21

1 367,96

97,74

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

105,89

60,73

3 143,85

790,07

1 656,81

26 616,33

365,61

73,74

45,46

422,45

25 363,66

4 136,88

1 009,07

72,10

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

361,87

207,53

10 744,04

2 700,05

5 662,10

90 960,65

1 249,48

252,01

155,35

1 443,70

86 679,68

14 137,69

3 448,48

246,40

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

174,89

9 053,97

2 275,32

4 771,43

76 652,23

1 052,93

212,37

130,92

1 216,60

73 044,67

11 913,79

2 906,02

207,64

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 455,44

834,69

43 212,01

10 859,47

22 772,69

365 839,40

5 025,34

1 013,57

624,82

5 806,48

348 621,54

56 861,13

13 869,62

991,01

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

148,01

84,89

4 394,55

1 104,38

2 315,92

37 204,90

511,06

103,08

63,54

590,50

35 453,89

5 782,63

1 410,50

100,78

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

88,63

50,83

2 631,51

661,32

1 386,80

22 278,74

306,03

61,72

38,05

353,60

21 230,21

3 462,71

844,63

60,35

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

211,97

121,57

6 293,51

1 581,60

3 316,67

53 281,76

731,90

147,62

91,00

845,67

50 774,11

8 281,40

2 020,01

144,33

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


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REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (2), stabilisce i criteri e le procedure per l’introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca (3), stabilisce lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), non è più conforme ai regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1415/2004 per quanto riguarda le acque occidentali. È pertanto necessario modificare l’allegato VIa del regolamento (CEE) n. 2807/83 per tenere conto delle nuove disposizioni.

(4)

Il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio (5) ha istituito un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico. È opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti in materia di registrazione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VIa del regolamento (CEE) n. 2807/83 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 20.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 258 del 19.7.2004, pag. 1.

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

(5)  GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VIa

Tabella 1

SFORZO DI PESCA — ACQUE OCCIDENTALI — Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio

Attività di pesca

Specie bersaglio

Osservazioni

Codici della zona di sforzo

Demersali

Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 (1)

A

:

CIEM V-VI

B

:

CIEM VII (ad esclusione della zona biologicamente sensibile)

C

:

CIEM VIII

Cappesante atlantiche

Cappasanta atlantica

D

:

CIEM IX

E

:

CIEM X

Granchi

Granchio di mare e grancevola

F

:

COPACE 34.1.1

G

:

COPACE 34.1.2

H

:

COPACE 34.2.0

J

:

zona biologicamente sensibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003


Tabella 2

SFORZO DI PESCA — MAR BALTICO — Regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio

Attività di pesca

Specie bersaglio

Osservazioni

Codici della zona di sforzo

Demersali

 

T

:

sottodivisioni 22-32

Pelagici

Aringa, spratto

U

:

sottodivisioni 30 e 31

X

:

sottodivisioni 22-29 e sottodivisione 32

Pesci anadromi e di acqua dolce

Salmone, trota di mare e pesci d’acqua dolce

T

:

sottodivisioni 22-32»


(1)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).


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REGOLAMENTO (CE) N. 1805/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 356/2005 che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 5, lettera c), e l’articolo 20 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito della politica comune della pesca è necessario precisare le modalità relative alla marcatura e all’identificazione degli attrezzi da pesca fissi. A tal fine è stato adottato il regolamento (CE) n. 356/2005, del 1o marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare (2).

(2)

Dall’esperienza acquisita e dai pareri recentemente formulati dagli Stati membri emerge che la piena attuazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 356/2005, che prescrive l’utilizzazione di boe segnaletiche intermedie, presenta difficoltà di ordine pratico.

(3)

È opportuno riconsiderare la distanza cui devono essere collocate le boe segnaletiche intermedie tenendo conto delle condizioni specifiche che caratterizzano le varie zone di pesca della Comunità.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 356/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Boe segnaletiche intermedie

1.   Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie secondo le seguenti modalità:

a)

le boe segnaletiche intermedie sono collocate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione pari o superiore a cinque miglia nautiche;

b)

le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per il fatto che la bandierina è di colore bianco.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel mar Baltico sono fissate boe segnaletiche intermedie agli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono collocate a distanze non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.

Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:

a)

la bandierina è di colore bianco;

b)

una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.»

Articolo 2

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 356/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(2)  GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8.


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REGOLAMENTO (CE) N. 1806/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1748/2005 (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 280 del 24.10.2005, pag. 12.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 4 novembre 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

25,48

3,64

1701 11 90 (1)

25,48

8,79

1701 12 10 (1)

25,48

3,51

1701 12 90 (1)

25,48

8,36

1701 91 00 (2)

24,18

13,48

1701 99 10 (2)

24,18

8,62

1701 99 90 (2)

24,18

8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

(2005/766/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con gli Stati Uniti messicani.

(2)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo siglato il 2 aprile 2003 è stato firmato il 3 febbraio 2004.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica prevista all’articolo 11 dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU C 226 del 15.9.2005, pag. 19.

(2)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

GLI STATI UNITI MESSICANI, in appresso denominati «il Messico»,

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra gli Stati Uniti messicani, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, dell’8 dicembre 1997;

CONSIDERANDO l’importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale;

CONSIDERANDO l’attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il Messico;

CONSIDERANDO che la Comunità e il Messico stanno attualmente svolgendo attività di ricerca e sviluppo tecnologico comprendenti i progetti definiti all’articolo 2, lettera e), in settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra parte in condizioni di reciprocità;

DESIDEROSI di istituire una solida base di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l’applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

CONSIDERANDO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rientra nel quadro della cooperazione generale tra il Messico e la Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Le parti promuovono, sviluppano e agevolano la cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo in settori scientifici e tecnologici di interesse comune tra la Comunità e il Messico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«attività di cooperazione», ogni attività che le parti intraprendono o finanziano nel quadro del presente accordo, compresa la ricerca comune e la formazione di risorse umane;

b)

«informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni e altri dati ritenuti necessari per le attività di cooperazione dai partecipanti e, eventualmente, dalle parti stesse;

c)

«proprietà intellettuale», la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d)

«ricerca comune», progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e/o di dimostrazione condotti con o senza il sostegno finanziario di una o di entrambe le parti e che comportano la collaborazione tra partecipanti della Comunità e del Messico;

e)

«progetti di dimostrazione», progetti intesi a dimostrare la sostenibilità di nuove tecnologie che presentano un potenziale interesse economico ma che non possono essere commercializzate senza uno studio di sostenibilità sul mercato. Le parti si tengono reciprocamente e regolarmente informate in merito alle rispettive attività considerate attività di ricerca comune ai sensi dell’articolo 6 «Coordinamento e facilitazione delle attività di cooperazione»;

f)

«partecipante» o «organismo di ricerca», ogni persona fisica o soggetto giuridico, istituto di ricerca o altro soggetto giuridico o impresa, avente sede nella Comunità o in Messico, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

Articolo 3

Principi

Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a)

beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

b)

accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;

c)

scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d)

nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, tutela adeguata della proprietà intellettuale ed equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni dell’allegato sui diritti di proprietà intellettuale che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 4

Ambito delle attività di cooperazione

a)

La cooperazione ai sensi del presente accordo può vertere su tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e formazione scientifica e tecnologica di alto livello, in appresso denominate «RST», comprese nel programma quadro di RST della Comunità europea, compresa la ricerca fondamentale. Le summenzionate attività devono mirare a promuovere il progresso scientifico, la competitività industriale e lo sviluppo economico e sociale, in particolare nei seguenti settori:

ambiente e clima, inclusa l’osservazione della Terra,

biomedicina e salute,

agricoltura, silvicoltura e pesca,

tecnologie industriali e produttive,

elettronica, materiali e metrologia,

energia non nucleare,

trasporti,

tecnologie della società dell’informazione,

sviluppo economico e sociale,

biotecnologie,

aeronautica, ricerca spaziale e applicata,

politiche scientifiche e tecnologiche.

b)

A questo elenco possono essere aggiunti altri settori di cooperazione previa disamina e raccomandazione del comitato misto di cui all’articolo 6, lettera c), punto 7, conformemente alle procedure vigenti in ciascuna parte e alle attività di RST analoghe condotte in Messico nei settori corrispondenti.

Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione del Messico, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo 5

Forma delle attività di cooperazione

a)

Le parti incoraggiano la partecipazione degli istituti di istruzione superiore, dei centri di ricerca e sviluppo e degli organismi di ricerca e sviluppo alle attività di cooperazione previste dal presente accordo, nell’osservanza delle rispettive politiche e normative interne, per offrire opportunità di partecipazione alle rispettive attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico.

b)

Le attività di cooperazione possono assumere le seguenti forme:

costituzione di reti ed alleanze istituzionali di lunga durata tra centri di ricerca e istituti tecnologici e di ricerca e attuazione di progetti di interesse comune,

attuazione di progetti di RST tra centri di ricerca e imprese in Messico e in Europa, coinvolgendo anche imprese del settore tecnologico,

partecipazione di istituti di ricerca messicani a progetti di RST nell’ambito del programma quadro e reciproca partecipazione di istituti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti messicani intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna parte,

visite e scambi di scienziati, responsabili delle politiche di RST ed esperti tecnici, tra cui addetti alla formazione scientifica attraverso la ricerca,

organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop scientifici e partecipazione di esperti a tali attività,

scambio e condivisione di apparecchiature e materiale, in particolare uso e/o prestito di infrastrutture ed attrezzature di laboratorio,

scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo, scambi di esperienze e studi sulle migliori pratiche in materia di politica scientifica e tecnologica,

altre forme di cooperazione raccomandate dal comitato direttivo di cui all’articolo 6, lettera b), e ritenute conformi alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

I progetti congiunti di RST vengono attuati solo una volta che i partecipanti hanno elaborato un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell’allegato del presente accordo.

Articolo 6

Coordinamento ed agevolazione delle attività di cooperazione

a)

Ai fini del presente accordo le parti designano le seguenti autorità che, in qualità di agenti esecutivi, provvedono al coordinamento e all’agevolazione delle attività di cooperazione: per conto degli Stati Uniti messicani, il Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Consiglio nazionale della Scienza e della Tecnologia) e, per conto della Comunità, i rappresentanti della Commissione europea.

b)

Gli agenti esecutivi cofirmatari dell’accordo istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione nella RST (in seguito denominato «comitato direttivo») a cui è affidata la gestione del presente accordo. Il comitato direttivo è formato da un pari numero di rappresentanti ufficiali di ciascuna parte; esso adotta il proprio regolamento interno.

c)

Il comitato direttivo svolge, tra l’altro, le seguenti funzioni:

1)

promuove e controlla le varie attività di cooperazione menzionate all’articolo 4 nonché le attività che potrebbero essere intraprese nel quadro della cooperazione in materia di RST ai fini dello sviluppo e le attività che potrebbero, in futuro, essere intraprese in altri settori;

2)

indica tra i possibili settori di cooperazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), primo trattino, quali sono i settori e i sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

3)

promuove, ai sensi dell’articolo 5, lettera b), secondo trattino, in collaborazione con le comunità scientifiche delle due parti, l’individuazione dei progetti che potrebbero risultare reciprocamente vantaggiosi, complementari e/o prioritari;

4)

formula raccomandazioni ai sensi dell’articolo 5, lettera b), quinto trattino;

5)

consiglia alle parti metodi per valorizzare e rafforzare la cooperazione e la diffusione dei suoi risultati, conformi ai principi stabiliti dal presente accordo;

6)

sorveglia e verifica l’efficacia dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo;

7)

presenta ogni anno alle parti una relazione sulla situazione, sui risultati e sull’efficacia della cooperazione intrapresa nel quadro del presente accordo. La relazione è trasmessa al comitato misto istituito nell’ambito dell’accordo di associazione dell’8 dicembre 1997.

d)

Il comitato direttivo si riunisce di norma una volta l’anno, preferibilmente prima della riunione del comitato misto istituito dall’accordo di associazione, secondo un calendario concordato precedentemente. Il comitato riferisce al comitato misto e si riunisce alternativamente nella Comunità e in Messico. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

e)

Le parti si fanno carico delle spese sostenute dai rispettivi rappresentanti alle riunioni del comitato direttivo. Le spese che esulano dalle spese di viaggio e soggiorno, direttamente legate alle riunioni del comitato direttivo, sono sostenute dalla parte ospitante.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

a)

Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi nonché alle disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi di ciascuna parte. Le spese sostenute dai partecipanti alle attività di cooperazione non danno luogo, in linea di principio, ad un trasferimento di fondi tra le parti.

b)

Laddove i programmi di cooperazione di una parte prevedano la concessione di aiuti finanziari ai partecipanti dell’altra parte, tali sovvenzioni, contributi finanziari o simili beneficiano di esenzioni fiscali e doganali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna parte.

Articolo 8

Circolazione di personale ed apparecchiature

Ciascuna parte prende tutte le misure del caso e concede le agevolazioni necessarie perché partecipanti ufficialmente impegnati nelle attività di cooperazione previste dal presente accordo possano entrare, uscire e soggiornare nel proprio territorio. Ciascuna parte si adopera inoltre per garantire che materiali, dati e apparecchiature utilizzati per le attività previste dal presente accordo beneficino, nel paese ospitante, delle necessarie facilitazioni dal punto di vista delle vigenti disposizioni di immigrazione, fiscali, doganali, sanitarie e di sicurezza.

Articolo 9

Divulgazione ed uso delle informazioni

Per quanto riguarda la proprietà, la divulgazione e l’uso delle informazioni nonché la proprietà intellettuale derivante dalla partecipazione a progetti comunitari di RST, gli organismi di ricerca aventi sede in Messico che partecipano a progetti comunitari di RST sono tenuti ad osservare le norme sulla divulgazione dei risultati della ricerca derivanti da programmi specifici comunitari di RST e le disposizioni dell’allegato del presente accordo. Gli organismi di ricerca aventi sede nella Comunità che partecipano a progetti di RST messicani hanno, per quanto riguarda la proprietà, la divulgazione e l’uso delle informazioni nonché la proprietà intellettuale generata da tale partecipazione, gli stessi diritti ed obblighi degli organismi di ricerca messicani e sono soggetti alle disposizioni dell’allegato del presente accordo.

Articolo 10

Efficacia territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi previste, e dall’altro lato, al territorio del Messico.

Articolo 11

Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie

a)

Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima comunicazione con la quale ciascuna parte notifica per iscritto all’altra parte l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie.

b)

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio previa valutazione, basata sui risultati conseguiti, effettuata dalle parti nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.

c)

Le parti possono concordare modifiche al presente accordo. Tali modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui alla lettera a).

d)

Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione o denuncia del presente accordo non pregiudica la validità e la durata di eventuali disposizioni concordate nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici disciplinati dall’allegato del presente accordo.

e)

Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles il tre febbraio duemilaquattro, in duplice copia, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti tra le lingue, prevale il testo in lingua inglese.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Image

Por los Estados Unidos Mexicanos

For De Forenede Mexicanske Stater

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

For the United Mexican States

Pour les États-Unis mexicains

Per gli Stati Uniti messicani

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

Pelos Estados Unidos Mexicanos

Meksikon yhdysvaltojen puolesta

För Mexikos förenta stater

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ALLEGATO

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il presente allegato costituisce parte integrante dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani, in appresso denominato «l’accordo».

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell’accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I.   APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell’accordo, salvo se diversamente convenuto tra le parti.

II.   PROPRIETÁ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1.

Il presente allegato disciplina l’attribuzione dei diritti e degli interessi alle parti e ai loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti provvedono affinché l’altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato lascia impregiudicate e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte e i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l’uso delle informazioni, che sono stabilite dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna parte.

2.

Le parti si attengono inoltre ai seguenti principi, rispecchiati nelle disposizioni dei contratti conclusi in base all’accordo:

a)

protezione effettiva della proprietà intellettuale. Le parti e/o i rispettivi partecipanti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro un termine ragionevole, qualsiasi proprietà intellettuale generata nell’ambito dell’accordo o delle sue disposizioni di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale proprietà intellettuale;

b)

valorizzazione effettiva dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti nonché delle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo;

c)

trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell’altra parte rispetto al trattamento riservato ai propri partecipanti, fatto salvo l’articolo 9 dell’accordo;

d)

protezione delle informazioni commerciali riservate.

3.

Le parti o i partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan — TMP) riguardante la titolarità e l’uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell’ambito della ricerca comune. Prima della stipulazione dei corrispondenti contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo con gli istituti di ricerca, il piano di gestione della tecnologia è approvato dall’organismo finanziatore o dall’organismo competente per il finanziamento delle attività tecnologiche dopo aver acquisito il parere del comitato direttivo. Il piano di gestione della tecnologia è elaborato, nell’osservanza della normativa in vigore in ciascuna parte, tenendo conto delle finalità della ricerca comune, del contributo finanziario o di altra natura delle parti e dei partecipanti, della convenienza o meno di istituire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, del trasferimento di dati, beni o servizi la cui esportazione è controllata, degli obblighi imposti dalle leggi applicabili e di ogni altro elemento che i partecipanti ritengano rilevante. I piani congiunti di gestione della tecnologia definiscono inoltre i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale in relazione alle ricerche condotte da ricercatori in visita.

Con riferimento alla proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l’altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti e obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può inoltre definire il regime applicabile alle informazioni generali e specifiche, alle licenze e ai risultati concreti della cooperazione.

4.

Le informazioni o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune e non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite, previa approvazione delle parti, secondo i principi stabiliti dal piano medesimo. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla ricerca comune che ha dato origine a suddette informazioni o diritti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

5.

Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all’altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.

6.

Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori oggetto dell’accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù dell’accordo medesimo o delle disposizioni prese nel suo ambito siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

i)

la diffusione e l’uso delle informazioni prodotte, divulgate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell’accordo; e

ii)

l’adozione e l’applicazione di norme internazionali.

7.

Il recesso dall’accordo o la sua cessazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti ai partecipanti a norma del presente allegato.

III.   OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D’AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA

Ai diritti d’autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della convenzione di Berna (atto di Parigi del 1971). I diritti d’autore non hanno per oggetto le idee, le procedure, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali, bensì la loro espressione. Limitazioni o deroghe ai diritti esclusivi sono ammesse solo in casi specifici e non possono impedire il normale sfruttamento dei risultati né pregiudicare indebitamente i legittimi interessi del titolare del diritto.

Fatto salvo quanto previsto nella sezione II, e salvo se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca comune sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti. Fatta salva la regola generale di cui sopra si applicano le procedure descritte di seguito.

1.

In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni e libri, inclusi video e software, di natura scientifica e tecnica che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell’accordo, l’altra parte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi, per la traduzione, la riproduzione, l’adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.

2.

Le parti si adoperano affinché sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell’accordo e pubblicate da editori indipendenti.

3.

Ogni riproduzione destinata al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori, salvo se un autore chieda di non essere citato. Ogni copia deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle parti in termini di cooperazione.

IV.   INVENZIONI, SCOPERTE ED ALTRI RISULTATI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Le invenzioni, le scoperte e gli altri risultati scientifici e tecnologici derivanti da attività di cooperazione tra le parti sono di proprietà di queste ultime salvo se diversamente convenuto tra le stesse.

V.   INFORMAZIONI RISERVATE

A.   Informazioni riservate di carattere documentale

1.

Ciascuna parte o, se del caso, gli organismi ad essa facenti capo o i suoi partecipanti, indica quanto prima, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all’accordo sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri:

a)

segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell’esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

b)

valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;

c)

protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell’accordo siano riservate.

2.

Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell’accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3.

Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente a persone ad essa collegate o impiegate alle sue dipendenze nonché ad altri suoi organismi interessati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata a un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.

4.

Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di elaborare procedure per la richiesta ed il rilascio del consenso scritto preliminare a una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna parte si impegna a dare il proprio consenso nei limiti delle politiche, della regolamentazione e della legislazione nazionali.

B.   Informazioni riservate di carattere non documentale

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e ad ogni altra informazione riservata fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di progetti comuni, le parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti dal presente accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse vengono comunicate, i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano già stati informati del loro carattere riservato.

C.   Controllo

Ciascuna parte si impegna a controllare l’osservanza delle disposizioni dell’accordo per quanto riguarda l’obbligo di riservatezza. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull’obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti si consultano quindi per definire le linee di condotta da seguire.


4.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2005

che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2005/767/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia ha chiesto, con lettera del 16 giugno 2004, di essere autorizzata ad applicare un livello di tassazione differenziato per il gasolio e per la benzina senza piombo, nel quadro di una riforma amministrativa, in particolare di un decentramento di determinate competenze, attualmente esercitate a livello centrale.

(2)

Il decentramento previsto dalla Francia rientra in un disegno di rafforzamento dell’efficacia amministrativa mediante lo sviluppo di un servizio pubblico di migliore qualità e meno costoso. Esso fa parte di una politica di sussidiarietà in quanto consente che le decisioni relative a diversi settori siano prese al livello amministrativo adeguato. La possibilità di differenziazione regionale costituisce un incentivo complementare per le regioni a migliorare in modo trasparente la qualità della loro gestione. Inoltre, le riduzioni in questione dovrebbero essere stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate.

(3)

Non possono essere autorizzate deroghe di durata illimitata. L’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE limita ad un periodo di sei anni, eventualmente rinnovabile, la durata dell’autorizzazione di ulteriori esenzioni o riduzioni tassazione applicabili ai prodotti energetici e all’elettricità.

(4)

Con la lieve differenziazione delle aliquote di accisa tra regioni e con le differenze di prezzo esistenti tra le reti di distribuzione, il rischio di deviazioni di traffico (e quindi di aumento delle emissioni inquinanti) sarà molto limitato, il che risponde anche alle esigenze della politica energetica.

(5)

La circolazione commerciale intracomunitaria del gasolio e della benzina senza piombo avviene quasi totalmente in regime sospensivo. La regionalizzazione delle accise prevista dalla Francia non incide su tale forma di circolazione intracomunitaria. Per quanto riguarda i pochissimi casi nei quali la circolazione commerciale avviene ad imposta assolta, le procedure di controllo previste sono di carattere non discriminatorio e, con riserva di un regolare esame delle loro modalità pratiche di applicazione, non dovrebbero avere reali ripercussioni sulla circolazione intracomunitaria dei prodotti ad imposta assolta. Pertanto, la regionalizzazione delle accise non sembra tale da compromettere il buon funzionamento del mercato interno.

(6)

I limiti fissati in modo molto rigoroso per la differenziazione tra le aliquote di accisa applicabili nelle regioni, che sarebbe peraltro compensata dalle grandi differenze di prezzo esistenti tra le reti di distribuzione, dovrebbero permettere di assicurare che la regionalizzazione delle accise non provocherà distorsioni della concorrenza sul mercato dei prodotti petroliferi. Inoltre, dato che la misura prevista non si applica al gasolio commerciale, distorsioni della concorrenza sui mercati del trasporto di persone e del trasporto di merci dovrebbero essere escluse.

(7)

L’incremento delle aliquote nazionali che precederà la possibilità di riduzioni regionali delle aliquote permette di concludere che l’applicazione del dispositivo francese non dovrebbe in linea di principio tradursi in un ostacolo alla politica comunitaria in materia di protezione ambientale.

(8)

La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni al fine di verificare se provochino distorsioni della concorrenza, se ostacolino il funzionamento del mercato interno e se rimangano compatibili con le politiche comunitarie in materia di protezione dell’ambiente, energia e trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Francia è autorizzata ad applicare livelli ridotti di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione.

2.   Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le riduzioni non sono superiori a 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e a 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio;

b)

le riduzioni non sono superiori alla differenza di livello di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale e il gasolio per uso commerciale;

c)

le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate;

d)

l’applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione, a una determinata regione, di un vantaggio competitivo negli scambi intracomunitari.

3.   I livelli ridotti devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti tre anni dopo la data di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/74/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87).


Commissione

4.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica la decisione 2001/618/CE al fine di includere il dipartimento dell’Ain, in Francia, nell’elenco delle regioni indenni dalla malattia di Aujeszky

[notificata con il numero C(2005) 4178]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/768/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le garanzie supplementari in merito alla malattia di Aujeszky necessarie per il commercio intracomunitario di suini nonché l’elenco dei territori degli Stati membri in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti e che sono indenni da tale malattia, sono riportati nella decisione della Commissione 2001/618/CE, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (2).

(2)

Un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky è attuato in Francia già da vari anni ed il dipartimento dell’Ain è elencato come regione in cui si applica un programma riconosciuto di eradicazione della malattia di Aujeszky.

(3)

Con riguardo alla qualifica di territorio indenne dalla malattia di Aujeszky, la Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa da cui risulta che la malattia in questione è stata eradicata da tale dipartimento.

(4)

Occorre pertanto modificare conformemente la decisione 2001/618/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(2)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/320/CE (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO

Stato membro

Regioni

AT

Austria

Tutto il territorio

CY

Cipro

Tutto il territorio

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles

ALLEGATO II

Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

Regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord

IT

Italia

La provincia di Bolzano

NL

Paesi Bassi

Tutto il territorio

»

Rettifiche

4.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/29


Rettifica del regolamento (CE) n. 1724/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 21 ottobre 2005 )

A pagina 21, il regolamento (CE) n. 1724/2005 va letto come segue:

«REGOLAMENTO (CE) N. 1724/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (2),

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di ottobre 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(2)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3