ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 281

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
25 ottobre 2005


Sommario

 

Rettifiche

pagina

 

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Rettifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 12 del 14.1.2005)

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Rettifiche

25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


Rettifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 12 del 14 gennaio 2005 )

A pagina 111, nell’allegato IV bis («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito di piani di ripristino di taluni stock»), nella tabella V («Formato dei dati»), alla terza colonna («Definizione e osservazioni»):

a)

Nome della zona: (4) Zona

anziché:

«Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.»,

leggi:

«Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona di cui al punto 2 del presente allegato.»

b)

Nome della zona: (5) Durata del periodo di gestione

anziché:

«Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.»,

leggi:

«Indicazione da 1 a 11 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.»

c)

Nome della zona: (6) Tipo/tipi di attrezzi notificati

anziché:

«Indicazione [punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)] dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.»,

leggi:

«Indicazione [punti da 4, lettera a) a 4, lettera f)] dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.»

A pagina 116, nell’allegato IV ter («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino di taluni stock di nasello meridionale e di scampo»), al punto 21:

anziché:

«21.

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.»,

leggi:

«21.

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per il nasello meridionale o lo scampo nelle zone di cui al presente allegato possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.»

A pagina 119, nell’allegato IV quater («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino degli stock di sogliola della Manica occidentale»), al punto 8, lettera a):

anziché:

«8. a)

In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 7.»,

leggi:

«8. a)

In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un gruppo diverso di attrezzi da pesca (attrezzi non regolamentati) diversi da quelli descritti al punto 4.»

A pagina 120, nell’allegato IV quater («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino degli stock di sogliola della Manica occidentale»), punto 21:

anziché:

«21.

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.»,

leggi:

«21.

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per la sogliola nelle zone di cui al presente allegato possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.»