ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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Rettifiche |
pagina |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
Rettifiche
25.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/1 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 12 del 14 gennaio 2005 )
A pagina 111, nell’allegato IV bis («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito di piani di ripristino di taluni stock»), nella tabella V («Formato dei dati»), alla terza colonna («Definizione e osservazioni»):
a) |
Nome della zona: (4) Zona |
anziché:
«Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.»,
leggi:
«Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona di cui al punto 2 del presente allegato.»
b) |
Nome della zona: (5) Durata del periodo di gestione |
anziché:
«Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.»,
leggi:
«Indicazione da 1 a 11 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.»
c) |
Nome della zona: (6) Tipo/tipi di attrezzi notificati |
anziché:
«Indicazione [punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)] dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.»,
leggi:
«Indicazione [punti da 4, lettera a) a 4, lettera f)] dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.»
A pagina 116, nell’allegato IV ter («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino di taluni stock di nasello meridionale e di scampo»), al punto 21:
anziché:
«21. |
In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.», |
leggi:
«21. |
In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per il nasello meridionale o lo scampo nelle zone di cui al presente allegato possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.» |
A pagina 119, nell’allegato IV quater («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino degli stock di sogliola della Manica occidentale»), al punto 8, lettera a):
anziché:
«8. a) |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 7.», |
leggi:
«8. a) |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un gruppo diverso di attrezzi da pesca (attrezzi non regolamentati) diversi da quelli descritti al punto 4.» |
A pagina 120, nell’allegato IV quater («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino degli stock di sogliola della Manica occidentale»), punto 21:
anziché:
«21. |
In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.», |
leggi:
«21. |
In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per la sogliola nelle zone di cui al presente allegato possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.» |