ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 279

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
22 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1734/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, che abroga il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli e il regolamento n. 174/65/CEE, 14/65/Euratom dei Consigli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1735/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1736/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ( 1 )

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri ( 1 )

47

 

*

Direttiva 2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram ( 1 )

63

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 14 ottobre 2005, relativa alla nomina di un avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee

70

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2005, che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità europea (CE) [notificata con il numero C(2005) 3964]  ( 1 )

71

 

*

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2005, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua [notificata con il numero C(2005) 4002]  ( 1 )

73

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri [notificata con il numero C(2005) 4197]  ( 1 )

75

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la decisione 2005/734/CE che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio [notificata con il numero C(2005) 4199]  ( 1 )

79

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1734/2005 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2005

che abroga il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli e il regolamento n. 174/65/CEE, 14/65/Euratom dei Consigli

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (2),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l’elenco delle località per le quali può essere concessa un’indennità di alloggio, come pure l’ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (3), definisce le modalità di applicazione dell’articolo 14 bis dell’allegato VII dello statuto. Tale articolo è stato abrogato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (4).

(2)

Il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l’elenco delle località per le quali può essere concessa un’indennità di trasporto come pure l’ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (5), relativo alle modalità di applicazione per la concessione dell’indennità di trasporto prevista dall’articolo 14 ter dell’allegato VII dello statuto. Anche tale articolo è stato abrogato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.

(3)

Il regolamento n. 174/65/CEE, 14/65/Euratom dei Consigli, del 28 dicembre 1965, relativo alla fissazione delle tavole di mortalità e di invalidità e della legge di variazione dei salari da applicare per il calcolo dei valori attuariali previsti dallo statuto dei funzionari delle Comunità (6), riguarda l’attuazione dell’articolo 39 dell’allegato VIII dello statuto che è stato parimenti abrogato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica è opportuno abrogare espressamente i suddetti regolamenti, divenuti privi di oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE, n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE e n. 174/65/CEE, 14/65/Euratom sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addi 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1.

(3)  GU 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3358/94 (GU L 356 del 31.12.1994, pag. 1).

(4)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

(5)  GU 150 del 12.8.1966, pag. 2751/66. Regolamento modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2460/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 4).

(6)  GU 226 del 31.12.1965, pag. 3309/65..


22.10.2005   

IT

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L 279/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1735/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

49,2

096

30,0

204

43,1

624

421,2

999

135,9

0707 00 05

052

79,1

999

79,1

0709 90 70

052

94,0

999

94,0

0805 50 10

052

75,8

388

68,6

524

55,3

528

61,3

999

65,3

0806 10 10

052

94,5

400

200,0

508

241,7

624

178,2

999

178,6

0808 10 80

052

77,3

388

76,8

400

99,7

404

84,6

512

47,0

528

45,5

720

75,5

800

163,4

804

70,3

999

82,2

0808 20 50

052

90,4

388

57,1

720

65,1

999

70,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


22.10.2005   

IT

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L 279/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi di intervento.

(2)

A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’ambito della gara n. 3/2005 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

2.   La vendita verte su un quantitativo totale di 676 071,378 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti:

a)

la partita n. 20/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

b)

la partita n. 21/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

c)

la partita n. 22/2005 CE di 97 469 ettolitri di alcole a 100 % vol;

d)

la partita n. 23/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

e)

la partita n. 24/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

f)

la partita n. 25/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

g)

la partita n. 26/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

h)

la partita n. 27/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

i)

la partita n. 28/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

j)

la partita n. 29/2005 CE di 70 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

k)

la partita n. 30/2005 CE di 8 602,378 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/1998.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura: «Offerta per la gara n. 3/2005 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo di intervento destinatario.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo di intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 21 novembre 2005.

Articolo 4

1.   Per essere ricevibile l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

a)

la prova della costituzione, presso l’organismo di intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b)

l’indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui ha luogo l’utilizzazione finale dell’alcole e l’impegno scritto dell’offerente a rispettare tale destinazione;

c)

il nome e l’indirizzo dell’offerente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

d)

l’impegno dell’offerente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa;

e)

una dichiarazione con cui l’offerente:

i)

rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli;

ii)

accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

iii)

riconosce che gli incombe l’onere della prova per quanto riguarda l’utilizzazione dell’alcole in conformità alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni di cui all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo di intervento fornisce tutte le informazioni utili sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo di intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.

Articolo 7

1.   Gli organismi di intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000, in quanto pertinenti;

b)

procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Entro il 31 dicembre 2005 gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni offerta il nome e l’indirizzo dei relativi offerenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 45).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)

Tipo di alcole

Spagna

Partita n. 20/2005 CE

Tarancón

A-9

24 338

30

Greggio

A-10

24 698

30

Greggio

B-8

1 682

30

Greggio

B-9

24 568

30

Greggio

B-10

24 714

30

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

Spagna

Partita n. 21/2005 CE

Tarancón

B-5

24 753

27+28

Greggio

C-3

25 247

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 22/2005 CE

Onivins — Chez Vopak

3197 XK Botlek

Rotterdam

Pays-Bas

410

21 011

30

Greggio

804

18 201

30

Greggio

804

50 781

30

Greggio

804B

7 476

27

Greggio

 

Totale

 

97 469

 

 

Francia

Partita n. 23/2005 CE

Onivins — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 6

11218 Port-la-Nouvelle

31

290

28

Greggio

31

12 389

30

Greggio

21

2 785

28

Greggio

20

12 315

27

Greggio

19

5 701

30

Greggio

19

6 755

28

Greggio

21

9 765

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 24/2005 CE

Onivins — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 6

11218 Port-la-Nouvelle

31

9 336

30

Greggio

33

18 044

27

Greggio

32

22 620

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 25/2005 CE

Deulep — PSL

13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B4

33 760

27

Greggio

Deulep BD Chanzy

30800 Saint-Gilles-du-Gard

503

8 180

27

Greggio

504

8 060

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 26/2005 CE

Balice-Valenzano (BA)

13A-43A-46A-48A-52A-54A

11 250

27+30

Greggio

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

5A

1 625

27

Greggio

S.V.A.-Ortona (CH)

18A

1 375

30

Greggio

Bonollo-Paduni (FR)

15A-26A

 

 

 

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

1C-3C-4C-9C-10C-11C-12C-13C-16C-17C-19C-20C-21C

27 500

27+30

Greggio

D’Auria-Ortona (CH)

8A-38A-39A-40A-61A

8 250

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 27/2005 CE

Enodistil-Alcamo (PA)

22A

1 500

30

Greggio

Trapas-Petrosino (TP)

2A-24A

6 000

30

Greggio

S.V.M.-Sciacca (AG)

3A-29A-37A

1 200

27

Greggio

Gedis-Marsala (TP)

88

7 000

30

Greggio

Bertolino-Petrosino (PA)

2A-3A-34A

26 500

27+30

Greggio

De Luca-Novoli (LE)

4A-7A-18A

6 000

27

Greggio

Balice Distilli-Mottola (TA)

2A-3A

1 800

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 28/2005 CE

Dister-Faenza (RA)

124A

6 975

30

Greggio

Di Lorenzo-Ponte Valleceppe (PG)

18A-26A

11 900

30

Greggio

F.lli Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

31A-32A

8 000

27

Greggio

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Greggio

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

4A-5A-6A-7A

27 000

27+30

Greggio

Caviro-Faenza (RA)

2A-5A-13A-17A

30 100

27

Greggio

Villapana-Faenza (RA)

5A-8A

11 000

27

Greggio

Tampieri-Faenza (RA)

1A-3A-4A

1 800

27

Greggio

Bonollo U.-Conselve (PD)

1A

1 384

30

Greggio

Cantine Soc. Venete-Ponte di Piave (TV)

14A

241

30

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

Portogallo

Partita n. 29/2005 CE

Riachos

Armazém da SLD

Casal do Bernardino

2350-336 Riachos

1-C

4 775,28

27

Greggio

1-D

4 841,71

27

Greggio

1-E

4 705,93

27

Greggio

1-F

4 749,53

27

Greggio

Aveiro

Instalações da Petrogal Cais da Mó do Meio

3834-908 Gafanha da Nazaré

S 201

34 300,34

27

Greggio

S. João da Pesqueira

Armazéns da SDD

Parque de Seixas

Ervedosa do Douro

5130 S. João da Pesqueira

Inox 4

2 305,47

27

Greggio

Inox 14

9 979,42

27

Greggio

Inox 15

4 342,32

27

Greggio

 

Totale

 

70 000

 

 

Germania

Partita n. 30/2005 CE

Papiermühle 16

D-37603 Holzminden

107

8 602,378

30

Greggio

 

Totale

 

8 602,378

 

 


ALLEGATO II

Organismi di intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Onivins-Libourne — Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA — Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61]

IVVInstituto da Vinha e do Vinho, Rua Mouzinho da Silveira, n. 5, P-1250-165 Lisboa [tel. (351) 213 50 67 00; fax (351) 213 56 12 25]

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) — Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn (tel. (49-228) 68 45 33 86; fax (49-228) 68 45 37 94)


ALLEGATO III

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


22.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1737/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (1) in particolare l’articolo 11 ii) e iii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (2) contiene disposizioni di attuazione riguardo alla definizione e alla scomposizione dei dati da fornire nonché al formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati come previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999.

(2)

L’indagine sul costo del lavoro nell’anno di riferimento 2000 è stata la prima basata sul regolamento (CE) n. 1726/1999. L’esperienza compiuta in occasione di tale indagine ha evidenziato la necessità di migliorare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1726/1999, al fine di adeguarle alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (3) nonché la necessità di migliorare ogni due anni i collegamenti tra i dati acquisiti nel corso di varie indagini relative alle retribuzioni e ai costi del lavoro.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1726/1999.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati al regolamento (CE) n. 1726/1999 sono sostituiti dal testo contenuto negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

(3)  L 229 del 9.9.2000, pag. 3.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE VARIABILI

Statistiche sulla struttura del costo del lavoro

Tabella A

Dati nazionali

Tabella B

Dati nazionali per classe di ampiezza dell'impresa

Tabella C

Dati regionali

Per le variabili sottoelencate deve essere fornita la tabella A o, in alternativa, tutte e tre le tabelle. La fornitura obbligatoria è contrassegnata dalla lettera «o». La fornitura facoltativa dalla lettera «f». I codici di trasmissione appartenenti alle diverse categorie di variabili qualitative o alle diverse classi di misura di variabili quantitative sono fissate da Eurostat tramite un documento di applicazione.

Variabile

Solo A

A-C (1)

A.   

Numero di lavoratori dipendenti

A.1

Numero totale di lavoratori dipendenti

 

o

A.11

Lavoratori dipendenti a tempo pieno (apprendisti esclusi)

 

o

A.12

Lavoratori dipendenti a tempo parziale (apprendisti esclusi)

 

o

A.121

Lavoratori dipendenti a tempo parziale convertiti in unità a tempo pieno (apprendisti esclusi)

 

o

A.13

Apprendisti

 

o

A.131

Apprendisti convertiti in unità a tempo pieno

 

o

B.   

Ore di lavoro effettivamente prestate

B.1

Numero di ore effettivamente prestate

 

o

B.11

Ore di lavoro prestate dai lavoratori dipendenti a tempo pieno (apprendisti esclusi)

 

o

B.12

Ore di lavoro prestate dai lavoratori dipendenti a tempo parziale (apprendisti esclusi)

 

o

B.13

Ore di lavoro effettivamente prestate dagli apprendisti

 

o

C.   

Ore retribuite

C.1

Totale ore retribuite

o

 

C.11

Ore retribuite per i lavoratori dipendenti a tempo pieno (apprendisti esclusi)

o

 

C.12

Ore retribuite per i lavoratori dipendenti a tempo parziale (apprendisti esclusi)

o

 

C.13

Ore retribuite per gli apprendisti

o

 

D.   

Costi del lavoro (per i dettagli cfr. tabella 1 qui di seguito)

D.1

Redditi da lavoro dipendente

 

o

D.11

Retribuzioni (per i dettagli cfr. tabella 2 qui di seguito)

 

o

D.111

Retribuzioni lorde (apprendisti esclusi)

 

o

D.1111

Retribuzioni dirette, gratifiche e indennità

 

o

D.11111

Retribuzioni dirette, gratifiche e indennità versate in ciascun periodo di retribuzione

o

 

D.11112

Retribuzioni dirette, gratifiche e indennità non versate in ciascun periodo di retribuzione (2)

o

 

D.1112

Versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti

 

o

D.1113

Emolumenti per giornate non lavorate

 

o

D.1114

Retribuzioni in natura

 

o

D.11141

Prodotti della società (facoltativo)

o

 

D.11142

Alloggio personale (3) (facoltativo)

o

 

D.11143

Vetture di servizio (facoltativo)

o

 

D.11144

Regimi di compartecipazione azionaria e acquisto di quote azionarie (facoltativo)

f

 

D.11145

Altro (facoltativo)

f

 

D.112

Retribuzioni degli apprendisti

 

o

D.12

Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (per i dettagli cfr. tabella 3 qui di seguito)

 

o

D.121

Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi)

 

o

D.1211

Contributi obbligatori di previdenza e di assistenza sociale

o

 

D.1212

Contributi di previdenza e di assistenza sociale contrattuali e volontari

o

 

D.122

Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi)

 

o

D.1221

Retribuzione garantita in caso di malattia

f

 

D.1222

Prestazioni sociali figurative a carico dei datori di lavoro per le pensioni e l’assistenza sanitaria (facoltativo)

f

 

D.1223

Importi versati ai lavoratori dipendenti che lasciano l'impresa (facoltativo)

f

 

D.1224

Altre prestazioni sociali figurative a carico dei datori di lavoro (facoltativo)

f

 

D.123

Contributi sociali a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti

 

o

D.2

Costi per formazione professionale

 

o

D.3

Altre spese a carico dei datori di lavoro

 

o

D.4

Imposte

 

o

D.5

Contributi erogati ai datori di lavoro

 

o

E.   

Informazioni sulle unità

E.1

Unità locali, universo

 

o

E.2

Unità locali, campione

 

o

A titolo facoltativo gli Stati membri possono raccogliere dati più dettagliati per le seguenti variabili (trasmissione a Eurostat unicamente su richiesta):

A.11

Lavoratori dipendenti a tempo pieno

A.12

Lavoratori dipendenti a tempo parziale

D.11112

Retribuzioni dirette, gratifiche e indennità non versate in ciascun periodo di retribuzione

D.1113

Emolumenti per giornate non lavorate

D.1211

Contributi obbligatori di previdenza e di assistenza sociale

D.1212

Contributi di previdenza e di assistenza sociale contrattuali e volontari

D.1223

Importi versati ai lavoratori dipendenti che lasciano l'impresa

Figura 1

Costi del lavoro e loro componenti principali

Image

Figura 2

Disaggregazione della componente «Retribuzioni» (D.11)

Image

Figura 3

Disaggregazione della componente «Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro» (D.12)

Image


(1)  Le tabelle C sono valide esclusivamente nei paesi con regioni NUTS 1.

(2)  Versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti.

(3)  Ad eccezione degli assegni per trasloco.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI DELLE VARIABILI

A.   NUMERO DI LAVORATORI DIPENDENTI

Per dipendenti si intendono tutte le persone, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla durata del loro rapporto di lavoro nel paese in questione, che possiedono un contratto di occupazione diretta con l’impresa o unità locale (è indifferente se si tratta di un accordo formale o informale) e ricevono una retribuzione, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dal numero di ore lavorate (tempo pieno o tempo parziale) e dalla durata del contratto (tempo determinato o indeterminato). La retribuzione dei lavoratori può assumere la forma di retribuzioni comprensive di premi, pagamenti a cottimo o indennità di turno, abbuoni, onorari, mance e gratifiche, commissioni o remunerazioni in natura.

Questa definizione di lavoratori si estende ai lavoratori manuali e non manuali nonché al personale manageriale nei settori privato e pubblico nelle attività economiche classificate nelle sezioni C-K e M-O della NACE Rev. 1.1 in imprese con almeno 10 dipendenti. (1).

L’elenco seguente fornisce degli esempi illustrativi di categorie di dipendenti rientranti nella definizione:

i rappresentanti di commercio, a condizione che siano sul libro paga e ricevano un'altra forma di retribuzione in aggiunta a qualsiasi forma di commissione,

i titolari di un’impresa che prestano lavoro retribuito,

gli apprendisti,

gli studenti e i tirocinanti (praticanti in studi legali, apprendiste infermiere, assistenti di ricerca o docenti, interni ospedalieri, ecc.) i quali in base a un impegno formale contribuiscono al processo di produzione dell’unità in cambio di una retribuzione,

i lavoratori a interim o temporanei (ad esempio il personale di segreteria) reclutato, impiegato e retribuito da agenzie lavorative per lavorare altrove, spesso per periodi temporanei (2); i lavoratori stagionali ed occasionali, se hanno un impegno formale o informale con l’impresa o unità locale e un orario di lavoro predefinito,

i dipendenti per cui i costi del lavoro sono stati sostenuti nell’anno di riferimento, ma i quali sono stati temporaneamente assenti dal lavoro a causa di malattia o incidenti, ferie o vacanze, sciopero o serrata, congedo parentale o di formazione, maternità, malattia, attività economica ridotta, sospensione causa condizioni meteorologiche avverse, guasti meccanici, carenza di materiali o energia, o altre assenze temporanee senza congedo,

coloro che lavorano all’estero, a condizione che continuino a ricevere la retribuzione dall’unità statistica,

i lavoratori a domicilio (3), compresi coloro che lavorano a casa e i telelavoratori, qualora vi sia un accordo esplicito in base a cui tali lavoratori sono retribuiti sulla base del lavoro svolto: ovvero, la somma di lavoro fornita come contributo (input) in un determinato processo produttivo.

Le seguenti categorie non dovrebbero invece rientrare nella definizione:

rappresentanti di commercio e coloro che sono interamente retribuiti tramite onorari e commissioni, che non figurano sul libro paga o sono lavoratori autonomi,

i titolari, direttori o manager la cui retribuzione si basa interamente su quote di profitti,

i coadiuvanti familiari che non sono dipendenti (nell’accezione di cui sopra) dell’impresa o unità locale,

i lavoratori indipendenti,

i lavoratori volontari non retribuiti (ad esempio coloro che di norma lavorano per istituzioni a fini non lucrativi quali gli enti di beneficenza).

Riferimento SEC 95: 11.12-11.14

A.1   Numero totale di lavoratori dipendenti

Questa variabile contempla i dipendenti a tempo pieno (A.11), i dipendenti a tempo parziale (A.12) e gli apprendisti (A.13)

Riferimento SSI: codice 16130 (numero di dipendenti)

A.11   Lavoratori dipendenti a tempo pieno (apprendisti esclusi)

Comprende il personale (apprendisti esclusi) il cui orario lavorativo regolare è lo stesso di quello contrattuale o abituale nell'impresa, anche se il contratto ha una durata inferiore ad un anno. Il numero di dipendenti richiesto corrisponde al numero medio mensile di dipendenti a tempo pieno occupati nell’unità statistica durante l’anno di riferimento.

A.12   Lavoratori dipendenti a tempo parziale (apprendisti esclusi)

Comprende il personale (apprendisti esclusi) il cui orario lavorativo regolare è inferiore a quello contrattuale o abituale nell'impresa, sia esso su base giornaliera, settimanale o mensile (mezza giornata, tre quarti dell'orario, quattro quinti dell'orario, ecc.). Il numero di dipendenti richiesto corrisponde al numero medio mensile di dipendenti a tempo parziale occupati nell’unità statistica durante l’anno di riferimento.

A.121   Lavoratori a tempo parziale convertiti in unità a tempo pieno

La conversione va effettuata sia direttamente dall'impresa o unità locale dichiarante sia dagli istituti di statistica nazionali sulla base dell'orario di lavoro normale dei lavoratori a tempo pieno nell'impresa/unità locale in questione, utilizzando il metodo ritenuto più idoneo. Il numero di dipendenti richiesto corrisponde al numero medio mensile di dipendenti a tempo parziale (convertiti in unità a tempo pieno) occupati nell’unità statistica durante l’anno di riferimento.

Riferimento SEC 95: 11.32-11.34

A.13   Apprendisti

Riguarda tutti i lavoratori dipendenti — a tempo pieno o parziale — che non partecipano ancora pienamente al processo produttivo e prestano il proprio lavoro sia sotto un contratto di apprendistato oppure in una situazione in cui la formazione professionale predomina sulla produttività. Il numero di dipendenti richiesto corrisponde al numero medio mensile di dipendenti occupati nell’unità statistica durante l’anno di riferimento.

A.131   Apprendisti a tempo parziale convertiti in unità a tempo pieno

La conversione va effettuata sia direttamente dall'impresa o dall'unità locale dichiarante sia dall’agenzia che raccoglie i dati/dagli istituti nazionali di statistica, utilizzando il metodo ritenuto più idoneo. Sono escluse le ore di formazione presso la ditta/unità locale o un istituto scolastico. Il numero di dipendenti richiesto corrisponde al numero medio mensile di dipendenti a tempo parziale (convertiti in unità a tempo pieno) occupati nell’unità statistica durante l’anno di riferimento (4).

Riferimenti SEC 95: 11.32-11.34; SEC: codice 16140 (A.11 + A.121 + A.131 corrisponde alla variabile SEC «numero di dipendenti nelle unità a tempo pieno»)

B.   ORE DI LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATE.

Le statistiche riguardano il numero complessivo di ore di lavoro prestate da tutti i lavoratori dipendenti durante l'anno. Il numero complessivo di ore di lavoro prestate (B.1) viene registrato separatamente per i lavoratori dipendenti a tempo pieno (B.11), per i lavoratori dipendenti a tempo parziale (B.12) e per gli apprendisti (B.13).

Le ore effettivamente prestate sono definite come la somma di tutti i periodi trascorsi in attività dirette e attività ausiliarie finalizzate a produrre beni e servizi.

Le ore effettivamente prestate comprendono:

le ore prestate durante il normale orario di lavoro,

i periodi di straordinari retribuiti, le ore di lavoro prestate in aggiunta a quelle dell'orario normale, indipendentemente dalla tariffa oraria applicata (ad esempio, un'ora di lavoro retribuita a tariffa doppia rispetto alla tariffa oraria normale andrebbe conteggiata come un'ora),

periodi di straordinari non retribuiti (5),

il tempo dedicato alla preparazione del lavoro, ai lavori di allestimento, manutenzione e pulitura di utensili e macchinari, alla redazione di fatture e ricevute nonché alla redazione di moduli e rapporti di lavoro,

il tempo trascorso sul posto di lavoro durante tempi morti a motivo, ad esempio, dell'arresto di macchinari, di infortuni o di mancanza occasionale di lavoro ma per il quale, in base alle disposizioni contrattuali, viene effettuato un pagamento,

brevi periodi di riposo sul posto di lavoro, comprese le pause per il tè e il caffè,

il tempo trascorso in formazione presso la ditta/unità locale o un istituto scolastico (quest’ultima voce non si applica agli apprendisti).

In ogni caso le ore effettivamente prestate non comprendono:

le ore di lavoro retribuite ma non prestate, ad esempio ferie pagate, giorni festivi, congedi per malattia, maternità, ecc.,

le ore di lavoro non prestate e non retribuite, ad esempio congedi per malattia, maternità, ecc.,

le ore di lavoro non prestate (retribuite o meno) durante i congedi speciali per esami medici, matrimonio, funerali, traslochi, in seguito a un incidente, ecc.,

le principali pause per i pasti (ovvero non i brevi periodi di pausa o le pause caffè),

le ore di lavoro non prestate (retribuite o meno) durante lavoro a tempo ridotto, conflitti di lavoro, serrate, ecc.,

il tempo trascorso nel tragitto casa-posto di lavoro,

il tempo trascorso dagli apprendisti in formazione presso la ditta/unità locale o un istituto scolastico.

Riferimento SEC 95: 11.26-11.29; SSI: codice 16150 (numero di ore di lavoro prestate dai dipendenti)

C.   ORE RETRIBUITE

Questa variabile contempla il numero totale di ore retribuite durante l’anno. Il numero totale di ore retribuite è registrato separatamente per i lavoratori dipendenti a tempo pieno (C11), per i lavoratori dipendenti a tempo parziale (C12) e per gli apprendisti (C13).

Il numero annuale di ore retribuite è definito come segue:

le ore di lavoro normale e di straordinario, retribuite durante l'anno,

tutte le ore per le quali il lavoratore dipendente è stato retribuito a tassi ridotti, anche se la differenza è stata compensata da versamenti effettuati dagli enti di previdenza e di assistenza sociale,

le ore di lavoro non prestate durante il periodo di riferimento ma nondimeno retribuite (ferie annuali, congedo di malattia, giorni festivi e altre ore retribuite, ad esempio per visita medica, parti, matrimoni, funerali, traslochi, ecc.).

Calcolo delle ore annuali effettivamente prestate e delle ore annuali effettivamente retribuite

Tali calcoli devono essere effettuati direttamente dall'impresa o unità locale dichiarante sia dagli istituti di statistica nazionali sulla base dell'orario di lavoro normale dei lavoratori a tempo pieno nell'impresa/unità locale in questione, utilizzando il metodo ritenuto più idoneo. I seguenti modelli illustrano come stimare le ore effettivamente prestate e retribuite, utilizzando le informazioni disponibili.

Ore annuali effettivamente prestate da dipendenti a tempo pieno (B.11)

Supponete che siano disponibili informazioni per le variabili sottoelencate:

(A.11)

Numero medio mensile di dipendenti a tempo pieno

a)

numero medio annuale di ore contrattuali di un dipendente a tempo pieno, esclusi gli straordinari e le principali pause per i pasti;

b)

numero medio annuale di straordinari (sia retribuiti che non retribuiti) di un dipendente a tempo pieno;

c)

numero medio giornaliero di ore contrattuali più ore di straordinario prestate da un dipendente a tempo pieno, escluse le principali pause per i pasti;

d)

numero medio annuale di giorni di ferie per dipendente a tempo pieno garantiti dal datore di lavoro;

e)

numero medio annuale di giorni festivi per dipendente a tempo pieno;

f)

numero medio annuale di giorni di congedo per malattia o maternità per dipendente a tempo pieno;

g)

numero medio annuale di giorni di lavoro a tempo ridotto o conflitti di lavoro per dipendente a tempo pieno;

h)

numero medio annuale di altri giorni effettivamente non prestati per dipendente a tempo pieno (ad esempio congedi speciali per visita medica, parti, matrimoni, funerali, traslochi, incidente ecc.).

Il numero totale annuo di ore lavorative prestate per dipendente a tempo pieno (al netto delle correzioni per giorni non effettivamente prestati) risulta pari a (A.11) × (a + b). Sottraendo il numero totale annuo di ore lavorative effettivamente non prestate, definito da (A.11) × c × (d + e + f + g + h) si ottiene (B.11), ovvero il totale annuale di ore effettivamente prestate per dipendente a tempo pieno:

(B.11) = (A.11) × [(a+b) – c (d + e + f + g + h)].

Ore annuali effettivamente prestate da dipendenti part-time (B.12) e da apprendisti (B.13)

Modelli simili possono essere usati per il calcolo delle ore lavorate dai dipendenti part-time e dagli apprendisti.

Ore annuali retribuite per dipendente a tempo pieno (C.11)

Laddove siano disponibili informazioni per le variabili sottoelencate

(A.11)

Numero medio mensile di dipendenti a tempo pieno

a1)

numero medio annuale di ore contrattuali retribuite di un dipendente a tempo pieno, esclusi gli straordinari e le pause per i pasti principali;

b1)

numero medio annuale di ore di straordinario retribuite di un dipendente a tempo pieno;

il numero totale annuale di ore retribuite per dipendente a tempo è espresso dall’equazione

(C.11) = (A.11) × (a1 + b1).

Ore annuali retribuite per dipendenti part-time (C.12) e per apprendisti (C.13)

Modelli simili possono essere usati per il calcolo delle ore retribuite dei dipendenti part-time e degli apprendisti.

D.   COSTI DEL LAVORO

Il costo del lavoro rappresenta il complesso delle spese sostenute dai datori di lavoro per impiegare lavoratori, concetto adottato nel quadro comunitario e ampiamente conforme alla definizione internazionale della Conferenza internazionale degli statistici del lavoro (Ginevra, 1966). Il costo del lavoro comprende i redditi da lavoro dipendente (D.1), con retribuzioni in denaro e in natura, i contributi sociali a carico dei datori di lavoro le spese di formazione professionale (D2), altre spese (D3), imposte inerenti all'occupazione e considerate come costo del lavoro (D4), meno contributi percepiti (D5). I costi relativi alle persone assunte a tempo determinato da agenzie di lavoro temporaneo devono essere inclusi nella branca di attività economica dell'agenzia che le ha assunte (NACE Rev. 1, 74.50) e non nella branca dell'impresa per la quale lavorano.

Per una suddivisione illustrativa dei costi del lavoro totali cfr. illustrazioni da 1 a 3 nell’allegato I.

D.1   Redditi da lavoro dipendente

I redditi da lavoro dipendente sono definiti come il compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto da un datore di lavoro a un lavoratore dipendente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo di riferimento. Esso si suddivide in:

retribuzioni lorde (D.11), composte principalmente da salari e stipendi (esclusi gli apprendisti) (D.111) e da retribuzioni di apprendisti (D.112),

contributi sociali a carico dei datori di lavoro (D.12), composti dai contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (esclusi gli apprendisti) (D.121), dai contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (esclusi gli apprendisti) (D.122) e dai contributi sociali a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti (D.123).

Riferimento SEC 95: 4.02 (codice D.1), SSI: codice 13310 (costi personale)

D.11   Salari e stipendi

I salari e gli stipendi comprendono premi, pagamenti a cottimo o indennità di turno, abbuoni, onorari, mance e gratifiche, commissioni o remunerazioni in natura. Le retribuzioni lorde sono registrate nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato. Tuttavia i premi ad hoc o altri pagamenti eccezionali (tredicesima, arretrati postdatati, ecc.) sono registrati nel momento in cui sono dovuti.

Per un riepilogo illustrativo dei costi del lavoro totali cfr. illustrazione 2 all’allegato I.

Riferimenti SEC 95: 4.03-4.07 e 4.12(a) (codice D.11); SSI: codice 13320 (Salari e stipendi)

D.111   Retribuzioni lorde (apprendisti esclusi)

D.1111   Retribuzione diretta, premi e abbuoni

Le retribuzioni dirette, i premi e gli abbuoni comprendono il valore dei contributi sociali, delle imposte sul reddito, ecc. dovuti dal lavoratore dipendente, anche quando sono trattenute alla fonte dal datore di lavoro e direttamente versate ai regimi di previdenza sociale, alle amministrazioni fiscali, ecc. per conto del lavoratore.

Un premio è una sorta di ricompensa o riconoscimento concesso da un datore di lavoro. Quando un lavoratore riceve un pagamento premio non sussistono aspettative o supposizioni riguardo all’uso del premio per coprire una spesa specifica. Il valore di un premio e il momento del suo versamento possono essere a discrezione del datore di lavoro oppure essere oggetto di appositi accordi stipulati nella sede di lavoro.

Un abbuono o assegno è un aiuto concesso da un datore di lavoro a un lavoratore e mirato a coprire una spesa specifica, non legata al lavoro, sostenuta dal lavoratore. Spesso è oggetto di accordi stipulati nella sede di lavoro e normalmente è versato al momento in cui matura il diritto.

D.11111   Retribuzione diretta, premi e abbuoni versati in ciascun periodo di retribuzione

Si tratta della retribuzione in denaro pagata regolarmente ad ogni periodo di paga durante l'anno. Per la maggior parte dei dipendenti il periodo di paga è settimanale o mensile. Tuttavia i pagamenti riscossi meno frequentemente (mensilmente in caso di pagamenti regolari su base settimanale, trimestrali, semestrali, annuali) o su base ad hoc non devono essere inseriti in questa voce. I pagamenti versati a piani di risparmio a favore dei lavoratori dipendenti devono essere esclusi dalla presente voce e inseriti al punto D.1112.

In particolare, la variabile è riferita a:

retribuzioni di base,

retribuzioni dirette in base al tempo di lavoro prestato, al rendimento o al lavoro a cottimo corrisposte ai lavoratori dipendenti per le ore di lavoro prestate,

retribuzioni e pagamenti supplementari per ore di straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale e in giorni festivi e lavoro a turni,

gratifiche e indennità versate regolarmente ad ogni periodo di paga, tra cui:

premi collegati al posto di lavoro: rumore, rischi, lavoro difficile, lavoro a turni o continuato, lavoro notturno, lavoro domenicale e in giorni festivi,

gratifiche individuali per rendimento, produzione, produttività, responsabilità, assiduità, puntualità, gratifiche per anzianità di servizio pagate su base regolare, qualifiche e conoscenze speciali.

Ulteriori esempi di tipi di pagamento da inserire qui si trovano nell’appendice dell’allegato II.

La variabile D.11111 si riferisce ad importi lordi, prima della deduzione delle imposte e dei contributi di previdenza e di assistenza sociale a carico dei lavoratori dipendenti:

D.11112   Retribuzione diretta, premi e abbuoni non versati in ciascun periodo di retribuzione

Tutti i versamenti a dipendenti che non vengono pagati regolarmente in ciascun periodo (settimanale o mensile) di retribuzione. Comprendono premi e abbuoni pagati in periodi fissi (ad esempio, mensilmente in caso di pagamenti regolari su base settimanale, trimestrali, semestrali, annuali), e premi legati a prestazioni individuali e collettive. I pagamenti eccezionali versati a dipendenti che lasciano l’impresa rientrano in questa categoria, a condizione che non siano basati su un contratto collettivo. Qualora non siano disponibili informazioni attinenti a un eventuale collegamento con un contratto collettivo, o qualora un simile collegamento sia noto, le indennità straordinarie di buonuscita sono escluse dalla presente voce e vanno inserite al punto D.1223. Anche i pagamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti sono esclusi e rientrano nella voce D.1112.

Alcuni esempi di tipi di pagamento da inserire al punto D.11112 si trovano nell’appendice dell’allegato II.

La variabile D.11112 si riferisce in genere a importi lordi, prima della deduzione delle imposte e dei contributi di previdenza e di assistenza sociale a carico dei lavoratori dipendenti.

D.1112   Versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti

Si riferisce a importi versati in piani di risparmio dei lavoratori dipendenti (come i piani di risparmio aziendali).

Riferimento SEC 95: 4.03(i)

D.1113   Emolumenti per giornate non lavorate

Retribuzioni versate per ferie e giorni festivi legali, contrattuali o volontari e per altre giornate non lavorate ma retribuite. Alcuni esempi si trovano nell’appendice dell’allegato II.

D.1114   Retribuzioni in natura

Questa variabile si riferisce a una stima del valore di tutti i beni e servizi resi disponibili ai dipendenti attraverso l’impresa o unità locale. Comprende prodotti della società, vetture aziendali, diritti di opzione e regimi che prevedono l’acquisto di azioni. Qualora siano disponibili informazioni relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche (retribuzioni in denaro o in natura) esse potrebbero essere usate come sostituto.

Alcuni esempi di retribuzioni in denaro o in natura si trovano nell’appendice dell’allegato II.

Riferimento SEC 95: 4.04, 4.05, 4.06 (codice D.11)

D.11141   Prodotti della società

Essi sono forniti gratuitamente per uso privato oppure venduti al personale a un prezzo inferiore al costo sostenuto dall'impresa. Ad esempio, generi alimentari e bevande (escluse spese per mense e buoni-pasto), carbone, gas, energia elettrica, combustibile, riscaldamento, calzature e capi d'abbigliamento (esclusi gli indumenti da lavoro), microelaboratori, ecc.

Andrebbe registrato il costo netto sostenuto dall'impresa, cioè il costo dei prodotti forniti gratuitamente o la differenza tra il costo e il prezzo di vendita dei prodotti al personale. Vi rientrano altresì le indennità compensative e le prestazioni in natura non utilizzate.

D.11142   Alloggio del personale

Si tratta delle spese sostenute dall'impresa per assistere i lavoratori dipendenti in materia di alloggio, in particolare: spese relative all'alloggio di proprietà dell'impresa (spese di manutenzione e di gestione dell'alloggio, nonché tasse e assicurazioni ad esso connesse) e prestiti a tasso ridotto per la costruzione o l'acquisto di alloggi da parte del personale (differenza tra l'interesse al tasso di mercato e al tasso accordato); indennità e contributi concessi ai lavoratori dipendenti in relazione al loro alloggio, indennità di insediamento, ad eccezione delle indennità di trasloco.

D.11143   Vetture di servizio

Vetture di servizio, ovvero il costo, per l'impresa, delle vetture di servizio fornite ai lavoratori dipendenti per loro uso privato. Vanno inclusi i costi netti di gestione sostenuti dall'impresa (costo annuale del leasing e pagamento degli interessi – ammortamento, assicurazione, manutenzione, riparazione e parcheggio). Non vanno incluse le spese in conto capitale relative all'acquisto dei veicoli, gli eventuali utili a seguito della loro rivendita.

Le stime vanno calcolate in base alle informazioni disponibili presso le imprese, ad esempio dati sul parco veicoli di questo tipo, valutazione del costo medio per veicolo e stima della percentuale imputabile all'uso privato del veicolo da parte del lavoratore dipendente.

D.11144   Regimi basati su diritti di opzione e sull’acquisto di azioni

Questa variabile si riferisce a tutti i tipi di pagamenti in natura legati a compensazioni basate su diritti di opzione. Rientrano in questa categoria i diritti di opzione, i regimi che prevedono l’acquisto di azioni e altri strumenti rientranti in questa categoria e forieri di possibili sviluppi futuri. Una caratteristica tipica di questi strumenti è il fatto di essere saldati tramite azioni, ovvero rappresentano un trasferimento di strumenti azionari dall’impresa/unità locale al dipendente. Le forme di compensazione contemplate dal punto D11144 sono identiche a quelle regolamentate dalla voce "Equity-settled share-based payment transactions" dell’International Financial Reporting Standard 2, "Share-based payment".

I regimi basati sull’acquisto di azioni di norma prevedono il trasferimento di azioni dall’impresa-datore di lavoro ai dipendenti. Il trasferimento si svolge in tempo reale (data di assegnazione) e si basa su un prezzo inferiore a quello di mercato (il cosiddetto «strike price»). I costi sostenuti dall’impresa equivalgono al prodotto della somma di azioni e della differenza tra il prezzo di mercato e lo «strike price».

Di norma i regimi basati sui diritti prevedono il trasferimento del diritto di acquistare le azioni dell’impresa-datore di lavoro non prima di un termine determinato nel futuro (data di maturazione) a un prezzo favorevole («strike price») fissato già nel presente (data di assegnazione). I dipendenti ricorrono a tale opzione solo se il prezzo di mercato alla data di maturazione o successivamente ad essa è superiore allo «strike price». Anche in questo caso i costi sostenuti dall’impresa equivalgono al prodotto della somma di azioni e della differenza tra il prezzo di mercato e lo «strike price». Sia ai fini delle statistiche sui costi di lavoro che ai fini della contabilità i costi sono assegnati e distribuiti sul «periodo di assegnazione», ovvero il periodo che intercorre tra la data di assegnazione e la data di maturazione. Questi valori durante il periodo di assegnazione sono incerti e devono quindi essere stimati.

Una stima della variabile D.11144 per l’anno di riferimento dovrebbe preferibilmente essere ottenuta avvalendosi delle linee guida contenute nell’International Financial Reporting Standard 2, "Share-based payment". Qualora una simile stima non sia disponibile, si può ricorrere a valori basati sugli standard contabili o sulla normativa fiscale dello Stato membro, a condizione che contemplino gli strumenti azionari di cui alla voce D.11144 e si riferiscano al periodo di riferimento dell’indagine sul costo del lavoro.

I pagamenti effettuati per istituire un fondo speciale destinato all’acquisto di azioni societarie per i dipendenti, anche se questi ultimi non hanno accesso immediato a tali risorse, devono essere ridotti di un importo pari a qualsiasi riduzione fiscale applicabile. Le compensazioni versate in denaro, come i diritti di rivalutazione delle azioni, non sono contemplati dalla variabile D.11144, bensì dalla D.11112.

D.11145   Altro

Contempla in particolare benefici indiretti imputabili al datore di lavoro:

mense e buoni-pasto,

attrezzature e servizi culturali, sportivi e ricreativi,

giardini di infanzia e asili,

spacci per il personale,

spese di trasporto per il tragitto domicilio-posto abituale di lavoro,

versamenti a fondi sindacali e costi dei consigli d’azienda.

Tutte queste spese comprendono piccole riparazioni e il mantenimento ordinario di edifici e strutture dedicate ad attività sociali culturali o a servizi e strutture di svago (cfr. elenco qui sopra). I salari e gli stipendi pagati dall’impresa direttamente al personale occupato in tali servizi e strutture non rientrano nella voce della variabile D.11145.

D.112   Retribuzioni degli apprendisti

Cfr. D.11.

D.12   Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

Importo uguale al valore dei contributi sociali versati dai datori di lavoro per garantire ai loro dipendenti di beneficiare delle prestazioni sociali. I contributi sociali a carico dei datori di lavoro possono essere effettivi o figurativi.

Per una suddivisione completa dei contributi sociali del datore di lavoro per componente cfr. illustrazione 3 all’allegato I.

Riferimento SEC 95: 4.08 (codice D.12); SSI: codice 13330 (costi per previdenza sociale)

D.121   Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi)

Sono costituiti dai versamenti che i datori di lavoro effettuano a beneficio dei propri dipendenti agli enti assicuratori (enti di previdenza e di assistenza sociale e sistemi privati con costituzione di riserve come regimi occupazionali pensionistici). Tali versamenti abbracciano tutti i contributi obbligatori, contrattuali e volontari relativi all'assicurazione contro i rischi o i bisogni sociali. I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato.

Alcuni esempi si trovano nell’appendice dell’allegato II.

Riferimento SEC 95: 4.09 (codice D.121) e 4.12(b)

D.1211   Contributi obbligatori di previdenza e di assistenza sociale

Contributi versati dal datore di lavoro ad enti di previdenza e di assistenza sociale, obbligatori per legge. Gli importi di tali contributi vanno registrati al netto di eventuali sovvenzioni. Essi comprendono:

contributi a regimi assicurativi di pensione di anzianità, malattia, maternità e invalidità,

contributi obbligatori a regimi di assicurazione contro la disoccupazione,

contributi obbligatori a regimi di assicurazione per infortuni sul lavoro e malattie professionali,

contributi obbligatori a regimi di prestazioni familiari,

tutti gli altri contributi obbligatori non menzionati altrove.

D.1212   Contributi di previdenza e di assistenza sociale contrattuali e volontari a carico dei datori di lavoro

Si tratta di tutti i contributi versati dal datore di lavoro a regimi di previdenza e di assistenza sociale complementari a quelli obbligatori per legge. Si tiene conto di esenzioni fiscali eventualmente applicabili. Essi comprendono:

regimi complementari di pensionamento, regimi occupazionali di pensionamento (piani di pensionamento finanziati attraverso assicurazione, fondi autogestiti, riserve contabili, tutte le altre spese destinate a finanziare regimi complementari di pensionamento),

regimi complementari di assicurazione contro le malattie,

regimi complementari di assicurazione contro la disoccupazione,

tutti gli altri regimi complementari non obbligatori di previdenza e di assistenza sociale non menzionati altrove.

D.122   Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi)

I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro sono necessari per ottenere la misura completa dei costi del lavoro al momento in cui lo stesso viene svolto. Essi rappresentano la contropartita delle prestazioni di assicurazione sociale senza costituzione di riserve.

Benefici sociali non finanziati vengono erogati direttamente dai datori di lavoro ai loro dipendenti, ex dipendenti e aventi diritto senza che venga fatto ricorso a imprese di assicurazione o a fondi pensione autonomi e senza costituzione di un fondo speciale o di una riserva distinta a tale fine. I benefici vengono invece pagati direttamente tramite le risorse proprie dei datori di lavoro che gestiscono i regimi non finanziati. Il fatto che talune prestazioni sociali siano erogate ai dipendenti direttamente dai datori di lavoro e non per il tramite degli enti di previdenza e di assistenza sociale o di altri enti assicuratori non intacca in alcun modo il loro carattere di prestazioni sociali. Il punto D.122 può essere particolarmente rilevante quando il datore di lavoro è un produttore non commerciale (settore governativo).

L’importo del D.122 è determinato dal riferimento ai futuri obblighi del datore di lavoro di assicurare i benefici sociali. La fonte ideale per il calcolo del D.122 per i datori di lavoro che gestiscono regimi di assicurazione sociale non finanziati sono stime basate su considerazioni attuariali. Qualora non siano disponibili stime attuariali, è opportuno applicare altri metodi di stima. Ad esempio alcuni paesi stimano il D.122 prendendo come base i benefici sociali non finanziati osservabili pagati e sottraggono gli eventuali contributi sociali dei dipendenti.

In particolare la variabile D.122 comprende i contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro. Inoltre comprende un importo pari al valore delle retribuzioni che i datori di lavoro continuano, temporaneamente, a pagare ai dipendenti in caso di malattia, maternità, infortuni sul lavoro, invalidità, licenziamento, ecc., qualora sia possibile individuare tale importo.

Alcuni esempi si trovano nell’appendice dell’allegato II.

Riferimento SEC 95: 4.10 (codice D.122) e 4.12(c)

D.1221   Retribuzione garantita in caso di malattia

Questa variabile comporta gli importi versati direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti per il mantenimento della retribuzione in caso di malattia, maternità o infortunio sul lavoro per compensare la perdita di guadagno, meno eventuali rimborsi versati dagli enti di previdenza e di assistenza sociale.

D.1222   Contributi sociali figurativi per pensioni e assistenza sanitaria

Questa componente del punto D.122 contempla i pagamenti a regimi pensionistici e sanitari non finanziati, in particolare nel settore governativo. In alcuni paesi europei, i datori di lavoro del settore genericamente governativo gestiscono fondi pensionistici non finanziati per tutti i propri dipendenti o per gruppi specifici («funzionari»). In questi casi il datore di lavoro non crea riserve speciali né accumula depositi per pagare le pensioni in futuro. Per tali dipendenti bisogna conteggiare i contributi sociali figurativi destinati alle pensioni e all’assistenza sanitaria.

D.1223   Importi versati ai lavoratori dipendenti che lasciano l'impresa

Questa componente rappresenta gli importi effettivamente versati ai lavoratori dipendenti licenziati (indennità di licenziamento e indennità compensative in sostituzione del preavviso di licenziamento) se tali pagamenti sono legati a un contratto collettivo o se l’esistenza di un simile collegamento è sconosciuta. I pagamenti non legati a un contratto collettivo sono compresi alla voce D.11112.

I pagamenti fatti ai dipendenti in pensione, ovvero nel quadro del loro diritto a pensione, non devono essere inseriti al punto D.1223.

D.1224   Altri contributi sociali figurativi

Questa voce si riferisce a tutti gli altri contributi sociali figurativi del datore di lavoro non menzionati altrove, quali le borse di studio per i dipendenti e le loro famiglie, o la retribuzione garantita in caso di riduzione d'orario. Quest’ultima consiste nei pagamenti diretti versati dal datore di lavoro ai dipendenti al fine di mantenere la retribuzione in caso di riduzione, meno eventuali rimborsi versati dagli enti di previdenza e di assistenza sociale.

D.123   Contributi sociali a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti

Questa variabile è la somma dei contributi effettivamente pagati e di tutti i contributi sociali figurativi per gli apprendisti. I contributi sociali figurativi per gli apprendisti, ammesso che vi siano, sono di norma assai ridotti.

Riferimento SEC 95: 4.09 (codice D.121), 4.10 (codice D.122) e 4.12(b)

D.2   Spese di formazione professionale a carico dei datori di lavoro

Esse comprendono: spese per servizi e attrezzature di formazione professionale, ammortamenti, piccole riparazioni e manutenzione degli edifici e degli impianti, escluse le spese per il personale; spese di partecipazione ai corsi; remunerazione degli istruttori esterni all'impresa; spese per materiale didattico e strumenti utilizzati per la formazione; importi versati dall'impresa a organizzazioni di formazione professionale, ecc. Sono dedotti i contributi connessi con la formazione professionale.

Riferimento SEC 95: Consumi intermedi

D.3   Altre spese a carico dei datori di lavoro

Sono comprese in particolare:

le spese di assunzione (si tratta degli importi versati ad agenzie di assunzione del personale, spese per annunci di offerte di lavoro nella stampa, spese di viaggio pagate ai candidati chiamati per il colloquio, indennità di insediamento versate al personale di recente assunzione, ecc. Non sono incluse le spese correnti di gestione amministrativa (spese d'ufficio, retribuzione del personale, ecc.),

gli indumenti da lavoro forniti dal datore di lavoro.

Alcuni esempi si trovano nell’appendice dell’allegato II.

Riferimento SEC 95: Consumi intermedi

D.4   Imposte pagate dai datori di lavoro

Tutte le imposte basate sulla massa salariale o sull'occupazione. Si tratta di imposte considerate come costo del lavoro.

La variabile D4 contempla inoltre le sovrattasse che in alcuni paesi europei i datori di lavoro devono pagare perché occupano troppo poche persone disabili, nonché tasse e imposte analoghe.

Riferimento SEC 95: 4.23(c) (codice D.29)

D.5   Contributi erogati ai datori di lavoro

Si tratta di tutti gli importi percepiti sotto forma di contributi di natura generale destinati a compensare parzialmente o totalmente i costi della retribuzione diretta ma non a coprire i costi di previdenza e di assistenza sociale o di formazione professionale. Essi non includono i rimborsi versati ai datori di lavoro da parte degli enti di previdenza e di assistenza sociale o dai fondi di assicurazione complementare.

Riferimento SEC 95: 4.37(a) (codice D.39)


(1)  La copertura della sezione L del NACE rev. 1.1. è opzionale, così come è opzionale la copertura di dipendenti in imprese con meno di 10 dipendenti. I codici di trasmissione per le attività economiche del NACE rev. 1.1., il paese o la regione in base alla classificazione NUTS in vigore e le classi d’ampiezza delle imprese sono fissate da Eurostat in un documento d’attuazione.

(2)  Per scongiurare doppi conteggi, le ore prestate dalle persone occupate da agenzie lavorative devono essere incluse nella categoria NACE dell’agenzia lavorativa (NACE rev. 1.1.74.50) e non nella categoria NACE dell’impresa per la quale effettivamente lavorano.

(3)  Il lavoratore a domicilio è una persona che accetta di lavorare per una determinata impresa o di fornire a questa una certa quantità di beni o servizi sulla base di un accordo o di un contratto preventivamente stipulato con essa, ma il cui posto di lavoro non si trova all'interno dell'impresa. Le ore effettivamente lavorate dai lavoratori a domicilio possono essere stimate.

(4)  Se si preferisce, la media può essere basata sul numero settimanale (o giornaliero) di lavoratori nell’ambito dell’anno di riferimento. È ammissibile anche una media basata su dati trimestrali relativi ai lavoratori.

(5)  Spesso le ore non retribuite lavorate nel quadro delle «ore effettivamente prestate» devono essere stimate, ad esempio, basandosi sui dati relativi alle indagini sui nuclei familiari.

Appendice all’allegato II

Esempi illustrativi riguardo alla classificazione di determinate voci relative ai costi del lavoro

D.11111:   Retribuzioni dirette, gratifiche e indennità versate in ciascun periodo di retribuzione

I pagamenti rientranti nella voce relativa ai costi del lavoro D.11111 hanno le caratteristiche seguenti.

 

Si tratta di: transazioni in denaro da un datore di lavoro a un dipendente.

 

Non si tratta di:

versamenti ad hoc o effettuati con frequenze inferiori a quelle dei pagamenti delle retribuzioni regolari (i quali rientrano nella voce D.11112),

versamenti in natura (i quali rientrano nella voce D.1114),

versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti (i quali rientrano nella voce D.1112),

versamenti volti a coprire un periodo specifico non lavorato (i quali rientrano nella voce D.1113 o in caso di malattia, D.1221).

 

Essi possono:

essere gratifiche versate per rischi sul lavoro o per lavoro a turni,

essere pagati settimanalmente o mensilmente, a seconda del periodo di retribuzione normale,

rispecchiare il rendimento di un dipendente o di un gruppo di dipendenti.

Esempi: Versamenti rientranti nella variabile D.11111

Voce

Designazione

Assegno di espatrio/assegno per costo della vita

Versamento a dipendenti che lavorano al di fuori del proprio paese di origine o residenza abituale/del proprio domicilio abituale per compensare la differenza nel costo della vita

Assegno di famiglia

Versamento per i costi di alloggio

Versamenti per servizio su chiamata

Versamenti per dipendenti che devono essere disponibili durante periodi diversi dal consueto orario di lavoro

Paga supplementare per rischi o pericoli

Gratifica versata ai dipendenti in caso di rischi specifici associati al lavoro, ad esempio prodotti chimici pericolosi

Assegno per orario di lavoro ridotto

Pagamento supplementare (non garantito) volto a compensare i dipendenti interamente o in parte per una riduzione nell’orario di lavoro normale (i pagamenti garantiti rientrano nella voce D.1224)

Commissioni di vendita

Gratifica collegata alla quantità di prodotti venduti

Lavoro straordinario

Gratifica per le ore prestate al di là dell’orario di lavoro normale

Assegno di mantenimento

Pagamento continuo volto ad incoraggiare o impegnare i dipendenti attuali a rimanere nell’impresa

Versamenti proporzionali ai risultati

Gratifica legata alla quantità di prodotti lavorati dal dipendente, ad esempio al numero di indumenti prodotti

Assegno per turni

Gratifica per il lavoro durante le ore non regolari, ad esempio lavoro notturno

D.11112:   Retribuzioni dirette, gratifiche e indennità non versate in ciascun periodo di retribuzione

I pagamenti rientranti nella voce relativa ai costi del lavoro D.11112 hanno le caratteristiche seguenti.

 

Si tratta di: transazioni in denaro da un datore di lavoro a un dipendente.

 

Non si tratta di:

versamenti effettuati in ogni periodo di paga (che potrebbero rientrare nella voce D.11111),

versamenti in natura (i quali rientrano nella voce D.1114),

versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti (i quali rientrano nella voce D.1112),

versamenti volti a coprire un periodo specifico non lavorato (i quali rientrano nella voce D.1113 o, in caso di malattia, D.1221).

 

Essi possono:

rappresentare un assegno per costi o spese specifiche,

riflettere le prestazioni di un dipendente o di un gruppo di dipendenti,

rappresentare un pagamento obbligatorio previsto dal contratto di lavoro/contratto collettivo,

rappresentare un versamento discrezionale,

essere versato a scadenze variabili o fisse nel corso dell’anno.

Esempi: Versamenti rientranti nella variabile D.11112

Voce

Designazione

Premio speciale per la lunghezza del servizio

Versato una tantum quando un dipendente matura un numero specifico di anni di lavoro per il datore di lavoro

Gratifica di fine rapporto o pensionamento

Versamento in occasione della fine del rapporto di lavoro o del pensionamento, non associato ai diritti pensionistici, qualora tali pagamenti non siano collegati a un contratto collettivo. (In caso contrario, o qualora non siano disponibili eventuali rimandi a un contratto collettivo, questi pagamenti rientrano nel punto D.1223)

Golden handshake

Compensi a carattere eccezionale corrisposti ai lavoratori che lasciano l'impresa purché tali importi non siano connessi a un contratto collettivo di lavoro. (In caso contrario, o qualora non siano disponibili eventuali rimandi a un contratto collettivo, questi pagamenti rientrano nel punto D.1223)

Incentivo di reclutamento

Versamento una tantum per un nuovo dipendente all’inizio del rapporto di lavoro

Versamenti retrodatati di arretrati

Versamenti che rappresentano aumenti della retribuzione diretta e vengono applicati in maniera retroattiva

Gratifica per fusione di imprese

Versamento una tantum per i dipendenti in seguito alla fusione tra imprese

Gratifica di riconoscimento al dipendente

Versamento eccezionale riconosciuto dal datore di lavoro come riconoscimento distintivo a singoli o gruppi di dipendenti

Gratifica di produttività/premi per raggiunti obiettivi di rendimento

Versamenti basati sul raggiungimento, da parte di singoli o gruppi di dipendenti, di obiettivi. Versamenti prefissati, legati ad esempio alle vendite, al servizio clienti o ai bilanci

Gratifica speciale festiva

Versata in occasione di determinate festività, come il Natale

Diritti di partecipazione agli utili d’impresa e di rivalutazione delle azioni

Versamento in denaro dipendente dai profitti dell’impresa. I diritti di rivalutazione delle azioni rappresentano una forma di partecipazione agli utili d’impresa in cui un dipendente acquisisce il diritto a un futuro pagamento in denaro basato sull’aumento del corso dell’impresa fino a un livello specifico durante uno specifico periodo di tempo. I diritti di rivalutazione delle azioni devono essere valutati e si riferiscono al momento del pagamento in denaro, indipendentemente dal valore alla data di assegnazione o dalla durata del periodo di maturazione

Gratifica d’impresa trimestrale

Versata a ciascun trimestre, basata sul profitto o sul rendimento del dipendente (si presuppone che il periodo di pagamento non sia trimestrale)

13a o 14a mensilità

Versamenti annuali extra

Gratifica d’impresa annuale

Versata una volta all’anno e basata sul profitto o sul rendimento del dipendente

D.1113:   Emolumenti per giornate non lavorate

Esempi: Versamenti rientranti nella variabile D.1113

Voce

Designazione

Pagamento ferie

Versamenti ai dipendenti per coprire i giorni non prestati a causa di ferie o di giorni festivi nazionali o locali. (I versamenti del datore di lavoro volti a coprire l’assenza dei dipendenti a causa di congedo per malattia o di maternità vengono trattati alla stregua dei contributi sociali del datore di lavoro di cui al punto D.1221)

Congedi speciali

Versamenti ai dipendenti per coprire i giorni non prestati a causa di motivi personali, ad esempio matrimonio, morte di familiari, motivi sindacali, servizio militare o giuria popolare. (I versamenti del datore di lavoro volti a coprire l’assenza dei dipendenti a causa di congedo per malattia o di maternità vengono trattati alla stregua dei contributi sociali del datore di lavoro di cui al punto D.1221)

D.1114:   Retribuzioni in natura e loro componenti

Esempi: Versamenti rientranti nella variabile D.1114

Voce

Designazione

Ulteriore suddivisione

Sconti sui prodotti

Il datore di lavoro vende ai dipendenti prodotti a prezzi ridotti. L’introito in natura è equivalente alla differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo ridotto

D.11141

Alloggio gratuito o sovvenzionato

Il datore di lavoro versa al dipendente interamente o parzialmente le spese di alloggio. Anche in questo caso si calcola la retribuzione in natura tramite un paragone col prezzo di mercato

D.11142

Uso di una vettura di proprietà del datore di lavoro

Il datore di lavoro sostiene le spese di gestione di una vettura di proprietà del datore di lavoro stesso e messa a disposizione del dipendente sia per uso di lavoro che privato. (L’introito in natura si riferisce al valore d’uso della vettura privata)

D.11143

Benzina gratuita o sovvenzionata

Il datore di lavoro paga per intero o in parte le spese private per carburante del dipendente associate all’uso di una vettura di proprietà del datore di lavoro. L’introito in natura è pari al valore in denaro di questo beneficio

D.11143

Regimi di acquisto di azioni

Pagamenti in natura basati su azioni; le azioni sono assegnate ai dipendenti nel quadro dei loro pacchetti di compensazione. Il dipendente ottiene le azioni senza attesa a un prezzo inferiore a quello di mercato. (I diritti di rivalutazione delle azioni sono forme di compensazione basata su azione regolate in contanti e vanno inserite alla voce D.11112)

D.11144

Diritti di opzione (stock options)

Versamenti in natura basati su azioni (share-based); i dipendenti ricevono azioni nel quadro dei pacchetti di compensazione. Il dipendente ottiene il diritto di acquistare azioni a un termine fissato nel futuro per un prezzo già fissato nel presente. (I diritti di rivalutazione delle azioni sono forme liquidate in denaro di compensazione basata su azioni e dovrebbero rientrare nel punto D.11112)

D.11144

Parcheggio gratuito o sovvenzionato sul luogo di lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti parcheggi a prezzo ridotto o gratuiti. L’introito in natura è pari al valore in denaro di questo beneficio

D.11145

Uso gratuito o sovvenzionato di un telefono cellulare

Il datore di lavoro mette a disposizione un telefono cellulare per uso di lavoro o privato e ne paga i costi. L’introito è pari al valore in denaro di questo beneficio

D.11145

Viaggio gratuito o sovvenzionato da e verso il luogo di lavoro

Le spese di viaggio dei dipendenti da e verso il luogo di lavoro sono pagati in tutto o in parte. Anche in questo caso l’introito in natura è pari al valore in denaro di questo beneficio

D.11145

Pasti gratuiti o sovvenzionati

I pasti sono offerti dal datore di lavoro prezzo ridotto o gratuiti. Anche in questo caso l’introito in natura è pari al valore in denaro di questo beneficio

D.11145

D.121:   Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

Esempi: Versamenti rientranti nella variabile D.121

Voce

Designazione delle merci

Ulteriore suddivisione

Versamenti del datore di lavoro a un regime assicurativo per disabilità

Versamenti regolarmente finanziati del datore di lavoro a un regime assicurativo per disabilità

D.1211

Versamenti obbligatori del datore di lavoro nei fondi pensione

Durante il rapporto di lavoro il datore di lavoro effettua versamenti in un regime pensionistico basato su un fondo di previdenza sociale, su una società assicurativa privata o su un fondo pensionistico autonomo

D.1211

Contributi pensionistici incrementati del datore di lavoro

Il datore di lavoro versa un contributo extra nel fondo pensionistico del dipendente

D.1212

D.122:   Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

Esempi: Versamenti rientranti nella variabile D.122

Voce

Designazione delle merci

Ulteriore suddivisione

Versamenti durante il congedo di maternità

Il datore di lavoro effettua direttamente dei versamenti al dipendente durante la maternità a titolo compensativo per la perdita di introiti

D.1221

Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro per le pensioni di funzionari pubblici

Il datore di lavoro non effettua versamenti in un regime pensionistico durante il rapporto di lavoro. Le pensioni verranno in seguito pagate attraverso le risorse proprie del datore di lavoro

D.1222

Versamenti in regimi di pensionamento anticipato per lavoratori part-time

Versamenti supplementari del datore di lavoro in regimi di pensionamento anticipato per lavoratori part-time

D.1222

Indennità di licenziamento basate su contratti collettivi

Importi versati direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti che lasciano l'impresa

D.1223

Assegni di studio

Il datore di lavoro sostiene in parte o per intero le spese di una formazione non correlata al lavoro effettuata al di fuori dell’impresa

D.1224

Assegno matrimoniale o per parto

Versamento al dipendente in seguito all’evento in questione

D.1224

Istruzione gratuita o sovvenzionata per i figli

Le spese d’istruzione per i figli del dipendente sono sostenute per intero o in parte dal datore di lavoro

D.1224

Assegno per tempo di lavoro ridotto

Versamento garantito per compensare i dipendenti interamente o parzialmente di una riduzione nel normale orario di lavoro. (I versamenti supplementari effettuati in ciascun periodo di paga rientrano nella voce D.11111)

D.1224

D.2:   Spese di formazione professionale a carico dei datori di lavoro

Esempi: Versamenti rientranti nella variabile D.2

Voce

Designazione delle merci

Remunerazione degli istruttori esterni all'impresa

Costi correlati alla formazione professionale per i dipendenti, ad esempio organizzazione di seminari interni (qualora vi siano sovvenzioni esse rientrano nella voce D.5 e vanno escluse)

Spese per supporti didattici

Costi correlati alla formazione professionale, ad esempio corsi elettronici basati su Intranet elaborati da società specializzate (qualora vi siano sovvenzioni esse rientrano nella voce D.5 e vanno escluse)

D.3:   Altre spese a carico dei datori di lavoro

Esempi: Versamenti rientranti nella variabile D.3

Voce

Designazione delle merci

Assegno per indumenti

Versato nei tipi di occupazione in cui sono richiesti indumenti speciali, ad esempio a fini protettivi o rappresentativi e non finalizzati ad uso personale

Assunzioni

Costi per agenzie di reclutamento o annunci lavorativi

Assegno di prima sistemazione o trasferimento

Versato quando il dipendente deve cambiare luogo di residenza


ALLEGATO III

TRASMISSIONE DI DATI, COMPRESE SUDDIVISIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICA, CLASSE DI AMPIEZZA DELL’IMPRESA E PAESE O REGIONE

Fornire tre file, corrispondenti alle tabelle A, B e C:

la tabella A contiene dati nazionali (una registrazione per ciascuna attività economica alla sezione e ai livelli di divisione del NACE Rev. 1.1),

la tabella B contiene dati nazionali suddivisi per classe di ampiezza (una registrazione per ciascuna attività economica alla sezione e ai livelli di divisione del NACE Rev. 1.1 per ciascuna delle classi d’ampiezza),

la tabella C contiene dati regionali al livello NUTS 1 (una registrazione per ciascuna attività economica alla sezione e ai livelli di divisione del NACE Rev. 1.1, per ciascuna delle regioni).

La tabella C non è necessaria per i paesi in cui NUTS 1 corrisponde al livello nazionale. Per un sottogruppo di variabili elencate all’allegato I è necessaria solo la tabella A. Questi elementi sono presentati nell'allegato 5.

Identificazione dell'ordine

Le registrazioni sono selezionate in base ad una sequenza di identificazione contenente le seguenti voci:

l’anno dell'indagine,

il tipo di tabella,

il codice del paese o della regione,

l’attività economica, e

la classe d’ampiezza.

I codici di trasmissione per:

le attività economiche del NACE Rev. 1.1,

la classe d’ampiezza per le imprese, e

i paesi o le regioni,

sono fissati da Eurostat in un documento di attuazione.

Segnalatore di riservatezza

Le registrazioni individuali trasmesse per le tabelle A, B e C consistono di dati estrapolati, ad esempio stime sulla popolazione. Se strettamente necessario, singole registrazioni possono essere segnalate come «confidenziali». Nelle tabelle A, B o C potrebbe essere violata la confidenzialità qualora il numero di imprese o unità locali sia estremamente ridotto per una registrazione individuale relativa a una determinata attività economica, classe d’ampiezza o regione. Evidentemente i rischi sono maggiori se la registrazione individuale riguarda una o due grandi unità. Analogamente la confidenzialità può essere più a rischio per le tabelle B o C a causa dell'ulteriore suddivisione, rispettivamente per classe d’ampiezza e per regione. Per contrassegnare le registrazioni confidenziali si può ricorrere a due codici:

 

«1»: se i dati per una registrazione individuale nella tabella A, B o C sono confidenziali (1);

 

« »: se i dati non sono confidenziali, inserire uno spazio « » (non uno zero o un trattino «–»).

Variabili

Le variabili richieste sono definite nell'allegato I. Le cifre vanno inserite senza spazi, punti o virgole (ad esempio, 13967 è corretto, mentre i seguenti esempi sono incorretti: 13 967 o 13.967 o 13,967).

Le variabili mancanti o i valori zero devono essere codificati in base alle seguenti norme:

 

«NA» quando la variabile non è disponibile (anche quando esiste per certo ed è superiore a zero).

 

«OPT» quando la variabile è opzionale e non completa.

 

«0» per i valori zero, o per le variabili che non esistono nei paesi interessati.

Le variabili per il numero di dipendenti, l’orario di lavoro e il numero di unità statistiche dovrebbero essere espresse in termini assoluti, ovvero fornendo le cifre in valori pieni (non in decimali, decine, migliaia, milioni ecc).

La variabile relativa alla spesa dovrebbe essere espressa nella valuta nazionale del paese interessato. Per i paesi della zona euro le cifre dovrebbero essere espresse in euro. Le unità usate in ciascun paese dovrebbero essere identiche per tutte le variabili ed essere espresse in termini assoluti, ovvero fornendo le cifre in valori pieni (non in decimali, decine, migliaia, milioni ecc).

Trasmissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in un formato elettronico conforme a una norma di interscambio proposta dalla Commissione (Eurostat). Eurostat mette a disposizione la documentazione particolareggiata sugli standard approvati e fornisce indicazioni sulla loro applicazione ai fini delle esigenze del presente regolamento.


(1)  Qualora una registrazione individuale sia contrassegnata come confidenziale, Eurostat assume le iniziative del caso per proteggere la confidenzialità dei dati presentati per le tabelle A, B e C.


22.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1738/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (1), in particolare l'articolo 11, punti ii) e iii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (2), stabilisce disposizioni di attuazione relative alla definizione e alla scomposizione dei dati da fornire e il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999.

(2)

L’indagine sulla struttura delle retribuzioni nell’anno di riferimento 2002 è stata la prima basata sul regolamento (CE) n. 1916/2000. L’esperienza ricavata da tale indagine ha dimostrato la necessità di migliorare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1916/2000 per allinearle alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (3), nonché di rafforzare le connessioni tra i dati delle varie indagini sulle retribuzioni e sul costo del lavoro effettuate ogni due anni.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1916/2000 va pertanto modificato in tal senso.

(4)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono sostituiti dal testo che figura negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3.

(3)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE VARIABILI

1.   Informazioni relative all'unità locale da cui dipendono i lavoratori compresi nel campione

1.1.   Ubicazione geografica dell’unità locale (NUTS-1)

1.2.   Dimensioni dell'impresa a cui appartiene l'unità locale

1.3.   Principale attività economica dell’unità locale (NACE Rev.1.1.)

1.4.   Tipo di controllo economico e finanziario

1.5.   Contratto collettivo di lavoro

1.6.   Numero totale dei lavoratori dipendenti dell’unità locale nel mese di riferimento (facoltativo)

1.7.   Appartenenza dell’unità locale a un gruppo di imprese (facoltativo)

2.   Informazioni sulle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore dipendente del campione nel mese di riferimento

2.1.   Sesso

2.2.   Età

2.3.   Professione [CITP-88 (COM)]

2.4.   Funzioni dirigenziali o di supervisione (facoltativo)

2.5.   Massimo livello di studi o di formazione conseguito (CITI 97)

2.6.   Anzianità di servizio nell'impresa

2.7.   Orario di lavoro contrattuale (tempo pieno o tempo parziale)

2.7.1.   Percentuale dell’orario di lavoro di un dipendente a tempo pieno

2.8.   Tipo di contratto di lavoro

2.9.   Cittadinanza (facoltativo)

3.   Informazioni sui periodi lavorativi di ciascun lavoratore dipendente del campione

3.1.   Numero di settimane dell’anno di riferimento al quale si riferisce la retribuzione annuale lorda

3.2.   Numero di ore retribuite durante il mese di riferimento

3.2.1.   Numero delle ore di lavoro straordinario retribuite nel mese di riferimento

3.3.   Giorni di ferie nell’anno

3.4.   Altri giorni di assenza retribuiti nell’anno (facoltativo)

4.   Informazioni sulla retribuzione di ciascun lavoratore dipendente del campione (cfr. anche schema seguente)

4.1.   Retribuzione annuale lorda nell’anno di riferimento

4.1.1.   Premi e gratifiche annuali non corrisposti in ogni periodo retributivo

4.1.2.   Pagamenti annuali in natura (facoltativo)

4.2.   Retribuzione lorda nel mese di riferimento

4.2.1.   Retribuzione delle ore di lavoro straordinario

4.2.2.   Maggiorazioni per il lavoro a turni

4.2.3.   Contributi sociali obbligatori e imposte versate dal datore di lavoro per conto del lavoratore dipendente (facoltativo)

4.2.3.1.   Contributi previdenziali obbligatori (facoltativo)

4.2.3.2.   Imposte (facoltativo)

4.3.   Media della retribuzione oraria lorda nel mese di riferimento

5.   Coefficienti di espansione

5.1.   Coefficiente di espansione per l'unità locale

5.2.   Coefficiente di espansione per i lavoratori dipendenti

Gli Stati membri possono eventualmente riportare informazioni più dettagliate in merito alle categorie della variabile 2.8. Essi possono inoltre registrare dati relativi alle seguenti componenti della variabile 3.4.: Giorni di assenza per malattia nell’anno e Giorni di formazione professionale nell’anno (trasmissione a Eurostat solo su richiesta).

Variabili relative alle retribuzioni dell’indagine SES

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ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE VARIABILI

1.   Informazioni relative all'unità locale da cui dipendono i lavoratori compresi nel campione

L'elaborazione delle statistiche strutturali sulle retribuzioni si baserà sulle unità locali e sulle imprese, quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (1) e fornirà informazioni sui lavoratori dipendenti delle imprese con dieci o più dipendenti, classificate per dimensione e attività principale. Le informazioni sui lavoratori dipendenti di imprese con meno di dieci dipendenti sono facoltative. Le statistiche riguarderanno tutte le attività definite nelle sezioni C-K e M-O della nomenclatura generale delle attività economiche delle Comunità europee (di seguito «NACE Rev. 1.1») relative ad imprese con almeno dieci dipendenti (2).

1.1.   Ubicazione geografica dell’unità statistica (NUTS-1)

La regione in cui è situata l’unità locale deve essere classificata secondo la nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS, livello 1).

I codici di trasmissione relativi alle diverse categorie NUTS saranno presentati in un documento di attuazione distribuito da Eurostat.

1.2.   Dimensioni dell'impresa a cui appartiene l'unità locale

In base alle sue dimensioni, date dal numero dei dipendenti, l’impresa va classificata in una delle seguenti fasce: 1-9, 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 o più dipendenti. La classe di dimensioni 1-9 è facoltativa.

I codici di trasmissione relativi alle classi di dimensioni di cui sopra saranno presentati in un documento di attuazione distribuito da Eurostat.

1.3.   Principale attività economica dell’unità locale (NACE Rev. 1.1)

La principale attività economica dell’unità locale deve essere codificata al livello di due cifre della NACE Rev. 1.1 (livello di divisione).

I codici di trasmissione relativi alle diverse categorie NACE saranno presentati in un documento di attuazione distribuito da Eurostat.

1.4.   Tipo di controllo economico e finanziario dell’impresa

Questa variabile stabilisce una distinzione solo tra le categorie «controllo pubblico» e «controllo privato». La prima categoria si riferisce ad ogni impresa su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente:

detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa (>50 %), oppure

dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa o possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

La seconda categoria è definita in modo analogo. Una ripartizione equilibrata della proprietà tra pubblico e privato («controllo condiviso» al 50/50) è molto rara nella prassi. Simili casi non vengono quindi codificati separatamente e se si presentano vanno considerati come «controllo privato».

I codici di trasmissione relativi alle due categorie della variabile 1.4 saranno presentati in un documento di attuazione distribuito da Eurostat.

1.5.   Contratto collettivo di lavoro

I contratti collettivi di lavoro che interessano la maggior parte dei dipendenti dell’unità statistica possono rientrare in una delle categorie sotto elencate. Anche l’eventuale assenza di un contratto collettivo va indicata. Si tratta delle seguenti categorie:

un accordo a livello nazionale o interconfederale, riguardante i lavoratori di più di un settore e di norma firmato da una o più confederazioni sindacali e da una o più organizzazioni di datori di lavoro,

un accordo a livello di settore, che stabilisce termini e condizioni dell'occupazione per la totalità o la maggior parte dei lavoratori di un settore industriale o economico,

un accordo riguardante singoli settori di determinate regioni,

un accordo a livello di un'impresa o di un singolo datore di lavoro, riguardante i soli lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. L'accordo può riguardare soltanto alcune unità locali o gruppi di lavoratori dipendenti nell'ambito dell'impresa,

un accordo che si applica ai soli lavoratori dipendenti di un’unità locale,

un accordo di qualsiasi altro tipo, non compreso tra quelli sopra elencati,

non esiste alcun contratto collettivo di lavoro.

Va scelta una delle categorie di cui sopra (risposta «sì»), se riguarda più del 50 % dei lavoratori dipendenti dell’unità locale. Possono applicarsi simultaneamente diversi tipi di contratto.

Anziché chiedere direttamente il tipo di contratto collettivo, è possibile domandare all’unità quali disposizioni collettive applichi e determinare il tipo di contratto collettivo sulla base delle risposte ottenute.

I codici di trasmissione relativi alle categorie della variabile 1.5 saranno presentati in un documento di attuazione distribuito da Eurostat.

1.6.   Numero dei lavoratori dipendenti dell’unità locale (facoltativo)

Questa variabile corrisponde al numero totale dei lavoratori dipendenti nel mese di riferimento (per esempio il 1o o il 31 ottobre) e riguarda tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti nonché tirocinanti e studenti retribuiti.

1.7.   Appartenenza dell’unità locale a un gruppo di imprese (facoltativo)

Si tratta di una variabile binaria («sì»/«no») che indica se un’unità locale appartiene a un gruppo d’imprese. I codici di trasmissione relativi alle due categorie sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

Il gruppo di imprese è un’unità statistica definita nel regolamento (CEE) n. 696/93. Il gruppo di imprese deve essere preso in considerazione a livello mondiale. Nella maggior parte dei casi l’unità locale appartiene a un'impresa che non è controllata da un gruppo nazionale o straniero. Se l’unità locale appartiene a un gruppo d’imprese, quest’ultimo in genere è molto noto. Un criterio pratico per i rispondenti può consistere nel valutare se la contabilità dell'impresa in questione è interamente consolidata nella contabilità del gruppo di imprese.

2.   Informazioni sulle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore dipendente del campione nel mese di riferimento

Sono lavoratori dipendenti le persone che, indipendentemente dalla nazionalità o dalla durata del periodo in cui hanno lavorato nel paese, hanno un contratto di lavoro diretto con l'impresa o l’unità locale (basati su un accordo formale o informale) e ricevono una retribuzione, indipendentemente dal tipo di lavoro effettuato, dal numero di ore prestate (a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla durata del contratto (determinata o indeterminata). La retribuzione dei lavoratori dipendenti può assumere la forma di stipendi e salari, compresi premi, pagamento a cottimo e per il lavoro a turni, gratifiche, onorari, mance, compensi, commissioni e remunerazione in natura. Vanno inclusi nel campione i dipendenti che hanno effettivamente ricevuto una retribuzione nel mese di riferimento. I dipendenti che non sono stati retribuiti nel mese di riferimento devono essere esclusi.

La definizione dei lavoratori dipendenti comprende operai, impiegati e personale dirigente nel settore privato e pubblico relativo alle attività economiche classificate nelle sezioni C-K e M-O della NACE Rev. 1.1 in imprese con un minimo di 10 dipendenti (3).

Il seguente elenco fornisce esempi di categorie di lavoratori dipendenti che vanno presi in considerazione:

rappresentanti, purché siano annoverati tra i dipendenti e percepiscano altre forme di retribuzione oltre ad eventuali commissioni,

titolari di un’impresa che prestano lavoro retribuito,

apprendisti,

studenti e tirocinanti (avvocati tirocinanti, allievi infermieri, assistenti ricercatori, insegnanti e medici tirocinanti, ecc.) che si sono formalmente impegnati a contribuire al processo produttivo dell’unità in cambio di una retribuzione,

lavoratori temporanei o interinali (per esempio personale di segreteria) assunti, impiegati e retribuiti da agenzie di collocamento per lavorare in imprese, spesso per periodi limitati (4),

lavoratori stagionali e occasionali, se hanno concluso un accordo formale o informale con l’impresa o l’unità locale e se l’orario di lavoro è stato definito anticipatamente,

lavoratori dipendenti che nel periodo di riferimento sono stati retribuiti, ma che temporaneamente non erano al lavoro per motivi di malattia o infortunio, ferie o vacanze, sciopero o serrata, assenza per ragioni di studio o di formazione, maternità o congedo parentale, riduzione dell'attività economica, sospensione del lavoro dovuta a maltempo, guasti tecnici, mancanza di materie prime, di carburante o di alimentazione elettrica, o altra assenza temporanea, con o senza permesso,

lavoratori all’estero, se continuano a percepire una retribuzione dell’unità statistica,

lavoratori a domicilio (5), compresi i telelavoratori, purché esista un accordo esplicito secondo cui tali lavoratori sono retribuiti sulla base del lavoro effettuato, ossia della quantità di lavoro che rappresenta il loro contributo a un determinato processo produttivo.

Devono essere escluse le seguenti categorie:

rappresentanti e altre persone che sono interamente remunerate mediante onorari o commissioni, non vengono annoverate tra i dipendenti o esercitano un’attività autonoma,

proprietari, dirigenti o amministratori la cui remunerazione prende interamente la forma di una partecipazione agli utili,

lavoratori familiari che non sono dipendenti (quali definiti in precedenza) dell’impresa o dell’unità locale,

lavoratori indipendenti,

lavoratori volontari non retribuiti (per esempio persone che lavorano di norma per istituzioni senza scopo di lucro, come gli organismi di beneficenza).

2.1.   Sesso

I codici di trasmissione relativi alle due categorie sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

2.2.   Età

Va indicato solo l’anno di nascita. L’età è calcolata facendo la differenza tra l’anno di riferimento dell’indagine e l’anno di nascita.

2.3.   Professione nel mese di riferimento [CITP-88 (COM)]

La professione deve essere codificata secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni, versione del 1988 [CITP-88 (COM)], al livello di due cifre e possibilmente al livello di tre cifre. Le informazioni essenziali per determinare la professione sono di norma la denominazione della qualifica del dipendente e la descrizione delle principali mansioni svolte in tale funzione.

I tirocinanti o gli studenti con un contratto di lavoro e gli apprendisti sono classificati nella professione per la quale effettuano il loro periodo d'apprendistato o di tirocinio. Anche i supervisori dei lavori sono classificati nella professione in cui esercitano la loro funzione.

I codici di trasmissione relativi alle categorie della variabile 2.3 sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

2.4.   Funzioni dirigenziali o di supervisione (facoltativo)

Questa variabile binaria (categorie «sì»/«no») indica se un dipendente esercita funzioni dirigenziali o di supervisione. Il termine «dirigenziale» non è identico a «supervisione», poiché alcuni dirigenti non esercitano funzioni di controllo nei confronti di altri dipendenti. I dipendenti che hanno una funzione di «supervisione» inoltre non appartengono esclusivamente al principale gruppo 1 (membri dei corpi legislativi, quadri superiori della pubblica amministrazione e quadri dirigenti) della CITP-88 (COM). Numerosi dipendenti codificati nel gruppo 2 (professionisti) e 3 (tecnici e professionisti assimilati) possono svolgere funzioni di supervisione. Una posizione di supervisione può esistere in ogni gruppo della CITP-88 (COM), compreso quello degli operai.

Le funzioni dirigenziali consistono nel determinare, formulare, realizzare, dirigere le politiche e le attività di imprese o istituzioni, nonché nel fornire consulenza al riguardo. Tali funzioni comprendono spesso attività di supervisione.

Una persona svolge funzioni di supervisione quando controlla l’attività di almeno una persona (esclusi gli apprendisti). Le mansioni svolte da queste persone di norma sono designate dal titolo di «capo reparto» o «supervisore» associato al nome della professione.

I codici di trasmissione relativi alle due categorie sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

2.5.   Massimo livello di studi o di formazione conseguito (CITI 97)

Questa variabile riguarda il livello d’istruzione generale, professionale o superiore raggiunto dal lavoratore dipendente secondo la classificazione internazionale tipo dell’istruzione, versione del 1997 (CITI 97). Il raggiungimento di un livello implica il conseguimento di un certificato o diploma, quando è previsto il rilascio di un tale titolo. In caso contrario, il raggiungimento di un livello presuppone la frequenza dell'intero corso di studio o di formazione ad esso corrispondente.

Occorre distinguere i seguenti livelli CITI 97:

 

CITI 0 e 1 (codice 01): Istruzione prescolare e istruzione primaria o primo ciclo dell’istruzione di base

I corsi di studio di questo livello si articolano di norma attorno a un'unità o a un progetto e mirano a dare un solido insegnamento di base della lettura, della scrittura e della matematica, oltre che conoscenze elementari in altre materie quali storia, geografia, scienze naturali, scienze sociali, disegno e musica. La durata abituale è di sei anni di scuola a tempo pieno.

 

CITI 2 (codice 02): Istruzione secondaria inferiore o secondo ciclo dell’istruzione di base

A questo livello i corsi di studio sono in genere strutturati secondo le materie insegnate e richiedono l'intervento di insegnanti specializzati; spesso l'insegnamento è impartito da più insegnanti specializzati in ciascuna delle materie. A questo livello avviene la piena acquisizione delle competenze di base.

 

CITI 3 e 4 (codice 03): Istruzione secondaria superiore e postsecondaria non universitaria

I corsi del livello d’istruzione secondaria superiore (CITI 3) richiedono di norma circa nove anni di studio a tempo pieno dall'inizio del livello 1 della CITI o associano lo studio all'esperienza professionale o tecnica.

L’istruzione secondaria non universitaria (CITI 4) comprende i corsi di studi che dal punto di vista internazionale si situano al limite tra l’istruzione secondaria superiore e quella postsecondaria, anche se in un contesto nazionale potrebbero essere considerati appartenenti all’uno o all’altro livello d’istruzione. Questi corsi per il loro contenuto non possono essere considerati di livello universitario. Spesso non sono di livello sensibilmente più elevato rispetto ai corsi di livello CITI 3, ma consentono di ampliare le conoscenze dei partecipanti che hanno già portato a termine un corso di livello CITI 3. Ad esempio, sono da classificare a questo livello i corsi destinati a preparare al livello CITI 5 studenti che, pur avendo completato il livello CITI 3, non hanno compiuto studi che permetterebbero loro di accedere al livello 5. Può trattarsi di corsi di base preuniversitari o di brevi programmi di formazione professionale. Possono esservi inclusi anche programmi di secondo ciclo.

 

CITI 5B (codice 04):

Primo ciclo dell’insegnamento superiore (che non conduce direttamente a una qualifica scientifica di alto livello) — Indirizzo tecnico

Questi corsi, a differenza di quelli del livello 5A, hanno un orientamento pratico che corrisponde a una professione precisa e sono soprattutto destinati a permettere ai partecipanti di acquisire le competenze pratiche e tecniche necessarie per esercitare una professione o un'attività particolare o un gruppo di professioni o attività. Se frequentati con successo, questi corsi permettono di norma di conseguire una qualifica professionale.

 

CITI 5A (codice 05):

Primo ciclo dell’insegnamento superiore (che non conduce direttamente a una qualifica scientifica di alto livello) — Indirizzo generale

In questo livello rientrano i corsi d'istruzione superiore con un contenuto più avanzato di quello dei corsi di livello CITI 3 e 4. L'ammissione a questi corsi richiede di norma che lo studente abbia completato con successo il livello CITI 3 o abbia acquisito una qualifica comparabile al livello CITI 4. Si tratta di corsi che non permettono di conseguire una qualifica scientifica di alto livello e che devono avere una durata complessiva di almeno due anni. I programmi di livello 5A sono di carattere essenzialmente teorico e sono destinati a permettere l'acquisizione di qualifiche sufficienti per l'ammissione ad attività di ricerca di tipo avanzato e a professioni che richiedono competenze elevate.

 

CITI 6 (codice 06):

Secondo ciclo dell’insegnamento superiore (che conduce a una qualifica scientifica di alto livello)

Questo livello comprende i corsi d'istruzione superiore che conducono a una qualifica scientifica di alto livello. Si tratta di programmi che prevedono studi approfonditi e attività di ricerca originale e non solo un insegnamento di tipo tradizionale. Di norma, esigono la presentazione di una tesi o dissertazione di qualità sufficiente a permetterne la pubblicazione, frutto di un lavoro di ricerca originale che costituisce un contributo scientifico significativo.

I codici di trasmissione relativi alle categorie della variabile 2.5 di cui sopra sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

2.6.   Anzianità di servizio nell'impresa

L’anzianità di servizio complessiva nel mese di riferimento deve basarsi sul numero di anni di servizio completi. Un giorno qualsiasi del mese considerato può servire come data di riferimento (per esempio il 1o o il 31 ottobre). Per anzianità di servizio complessiva s’intende il periodo trascorso da quando il dipendente è entrato nell'impresa, eventualmente anche in un'altra unità locale. Le interruzioni della carriera non vanno sottratte. In caso di fusioni di imprese o di cambiamenti di proprietà l’anzianità di servizio va registrata in base al calcolo effettuato dall’impresa.

Le fasce di ampiezza della variabile 2.6 e i codici di trasmissione delle fasce sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

2.7.   Orario di lavoro contrattuale (tempo pieno o tempo parziale)

Sono considerati lavoratori dipendenti a tempo pieno i dipendenti le cui ore di lavoro regolari sono previste dal contratto collettivo o abitualmente prestate nell'unità locale considerata, anche se il contratto è di durata inferiore a un anno. I lavoratori dipendenti a tempo parziale lavorano per un numero d’ore inferiore al normale orario di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno.

I codici di trasmissione relativi alle due categorie della variabile 2.7 sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

2.7.1.   Percentuale dell’orario di lavoro di un dipendente a tempo pieno

Per un lavoratore dipendente a tempo pieno tale percentuale è sempre del 100 %. Per un lavoratore dipendente a tempo parziale la durata contrattuale del lavoro deve essere espressa come percentuale del normale orario di lavoro di un dipendente a tempo pieno dell’unità locale (che occupa una posizione equivalente a quella del lavoratore a tempo parziale).

2.8.   Tipo di contratto di lavoro

Sono richieste le seguenti informazioni in merito al contratto di lavoro:

contratto a tempo indeterminato,

contratto temporaneo/a tempo determinato (eccettuati gli apprendisti, ma compresi i tirocinanti o gli studenti che percepiscono una retribuzione),

contratto di apprendistato.

Un contratto di lavoro a tempo indeterminato è un contratto stipulato tra il lavoratore dipendente e il datore di lavoro, di cui non è stabilita la scadenza.

Un contratto di lavoro può essere considerato temporaneo o a tempo determinato, se il datore di lavoro e il lavoratore dipendente hanno convenuto che la durata del contratto sia determinata da alcune condizioni, come una scadenza precisa per l'ultimazione di un lavoro, l'esecuzione di un determinato compito o il ritorno di un altro lavoratore dipendente sostituito temporaneamente. I tirocinanti e gli studenti che sono retribuiti per il loro lavoro rientrano in questa categoria.

Un contratto di apprendistato è un contratto a durata determinata stipulato tra il datore di lavoro e l'apprendista allo scopo di permettere a quest'ultimo di acquisire un'esperienza pratica in un settore specifico.

I codici di trasmissione relativi alle tre categorie della variabile 2.8 sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

2.9.   Cittadinanza (facoltativo)

La cittadinanza è definita come nazionalità giuridica di una persona. È cittadino di un paese ogni individuo che ha la nazionalità giuridica di tale paese per nascita o in seguito a naturalizzazione, per dichiarazione, opzione, matrimonio o altro.

Va selezionata una delle seguenti possibilità:

residente avente la cittadinanza del paese in cui risiede,

residente di cittadinanza straniera,

lavoratore frontaliero proveniente da un altro paese.

I codici di trasmissione relativi alle tre categorie della variabile 2.9 sono definiti da Eurostat in un documento di attuazione.

3.   Informazioni sui periodi lavorativi di ciascun lavoratore dipendente del campione

Le seguenti variabili relative al tempo sono impiegate per calcolare il numero di ore retribuite. Queste ultime si suddividono in:

ore di lavoro normale e straordinario, retribuite durante il periodo di riferimento,

tutte le ore per le quali il lavoratore dipendente è stato retribuito a tassi ridotti, anche se la differenza è stata compensata da versamenti effettuati dagli enti di previdenza e di assistenza sociale,

ore non lavorate nel periodo di riferimento ma tuttavia retribuite (ferie/vacanze annuali, assenze dovute a malattia, giorni festivi e altre ore retribuite, compresi permessi per esami medici, nascite, matrimoni, funerali, traslochi, ecc.).

3.1.   Numero di settimane al quale si riferisce la retribuzione annuale lorda

La variabile 3.1 si riferisce al periodo lavorativo del dipendente effettivamente retribuito nel corso dell’anno e deve corrispondere all’effettiva retribuzione annuale lorda (variabile 4.1). Essa verrà utilizzata per calcolare l’effettiva retribuzione annuale lorda nonché i premi e le gratifiche annuali qualora il lavoratore abbia lavorato per meno di un anno intero, ossia meno di 52 settimane.

I dipendenti a tempo parziale vanno trattati come i dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dall'orario di lavoro. Se un lavoratore a tempo parziale è stato retribuito per un anno intero, indicare «52» settimane. Se un lavoratore a tempo parziale è stato retribuito per 6 mesi, indicare «26» settimane.

3.2.   Numero di ore effettivamente retribuite durante il mese di riferimento

L’informazione qui richiesta riguarda il numero di ore effettivamente retribuite nel mese di riferimento, non il numero di ore di un normale mese di lavoro. Le ore effettivamente retribuite comprendono le ore di lavoro normale e straordinario, corrisposte dal datore di lavoro nel mese di riferimento. Le ore non lavorate ma tuttavia corrisposte sono contate come «ore retribuite» (ferie annuali, giorni festivi, congedi di malattia retribuiti, formazione professionale retribuita, permessi speciali retribuiti, ecc.).

La variabile 3.2 deve essere coerente con la retribuzione lorda del mese di riferimento (variabile 4.2). Le ore dei periodi di assenza pagate a tasso ridotto dal datore di lavoro non vanno pertanto contate.

Se tra le ore retribuite del dipendente rientrano anche assenze non retribuite, occorre apportare una correzione per calcolare le ore retribuite di un mese completo. Se per esempio si dispone dell’informazione secondo cui il 20 % del mese di riferimento di un lavoratore dipendente è costituito da assenze non retribuite, la variabile 3.2 va moltiplicata per il fattore di correzione 1,25.

3.2.1.   Numero di ore di lavoro straordinario retribuite nel mese di riferimento

Le ore di lavoro straordinario comprendono le ore prestate oltre la durata normale o contrattuale del mese di lavoro. Se, per esempio, quattro ore di straordinario sono retribuite a una tariffa superiore 1,5 volte a quella normale, indicare 4 ore e non 6. Vanno incluse solo le ore di lavoro straordinario corrispondenti alla retribuzione del lavoro straordinario indicata al punto 4.2.1. La variabile 3.2.1 deve quindi essere coerente con le retribuzioni del lavoro straordinario nel mese di riferimento (variabile 4.2.1). Le ore recuperate e i tempi di tragitto non sono considerati come ore di lavoro straordinario.

La procedura di correzione applicata alla variabile 3.2 implica che l’operazione di calcolo riguarda anche la variabile 3.2.1, che fa parte di 3.2. Se per esempio si sa che il 20 % del mese di riferimento di un lavoratore dipendente è costituito da assenze non retribuite, la variabile 3.2.1 va moltiplicata per il coefficiente di correzione 1,25.

3.3.   Giorni di ferie nell’anno

Questa variabile consiste nel numero totale di ferie annuali retribuite espresse in giorni, esclusi i giorni di assenza per malattia e i giorni festivi. Si tratta del totale annuale dei giorni normali di ferie retribuite, compresi i giorni supplementari assegnati sulla base dell'età, dell'esercizio di funzioni particolari, dell'anzianità, ecc.

È noto che molti datori di lavoro non sono in grado di indicare il numero di giorni di ferie effettivamente presi dai lavoratori dipendenti durante l’anno. Per questa ragione la variabile 3.3 si riferisce al diritto alle ferie annuali, che funge da approssimazione delle ferie annuali effettivamente prese.

Non sono considerati ferie:

le assenze per malattia,

i congedi di formazione,

i congedi straordinari assegnati per ragioni personali e retribuiti,

giorni supplementari di ferie attribuiti nell’ambito di accordi sulla riduzione dell’orario di lavoro.

A fini comparativi una settimana di ferie corrisponde a cinque giorni. Il sabato e la domenica non vanno contati. Per esempio, se un lavoratore dipendente a tempo pieno ha di norma diritto a cinque settimane di ferie all’anno, questo corrisponde a 25 giorni.

Per un lavoratore a tempo parziale che lavora il 60 % dell’orario a tempo pieno (variabile 2.7.1) il diritto a cinque settimane di ferie corrisponde invece a solo 15 giorni «interi» di ferie.

3.4.   Altri giorni di assenza retribuiti nell’anno (facoltativo)

Anche questa variabile è espressa in giorni. Può comprendere, per esempio:

il numero totale dei giorni di malattia retribuiti effettivamente presi durante l’anno,

i congedi straordinari assegnati per ragioni personali e retribuiti,

i giorni festivi.

Sono esclusi i giorni retribuiti considerati equivalenti ai giorni di lavoro, come i giorni dell’anno che il lavoratore dipendente ha trascorso in formazione professionale.

4.   Informazioni sulla retribuzione di ciascun lavoratore dipendente del campione

In tutte le successive variabili sulla retribuzione annuale, mensile ed oraria vanno presi in considerazione i lavoratori dipendenti che hanno effettivamente percepito una remunerazione nel mese di riferimento. I lavoratori dipendenti che non sono stati retribuiti nel mese di riferimento devono essere esclusi.

Inoltre, se la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente nel mese di riferimento (variabile 4.2) riguarda anche assenze non retribuite (dovute a congedi per malattia, maternità, motivi di studio, ecc.) e non può essere ragionevolmente corretta, in modo da ottenere una stima adeguata della retribuzione del dipendente in un mese completo, anche tale dipendente va escluso.

Il coefficiente di espansione per i lavoratori dipendenti (variabile 5.2) va rigorosamente applicato al campione di lavoratori dipendenti per i quali è possibile ottenere stime fondate della retribuzione mensile lorda.

4.1.   Retribuzione annuale lorda nell’anno di riferimento

La retribuzione annuale lorda comprende la remunerazione in contanti e in natura versata nell’anno di riferimento, al lordo delle detrazioni fiscali e dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e trattenuti dal datore di lavoro.

La principale differenza tra retribuzione annuale e mensile consiste nel fatto che la retribuzione annuale non è solo la somma della retribuzione diretta, dei premi e delle gratifiche percepiti dal dipendente in ogni periodo retributivo. La retribuzione annuale di norma è superiore all’importo ottenuto moltiplicando per 12 la «busta mensile tipo».

La «busta mensile tipo» comprende i premi e le gratifiche versati in ogni periodo retributivo e, anche se l’importo di questi premi e gratifiche «regolari» varia, non contiene i premi e le gratifiche che non sono versati in ogni periodo retributivo. La retribuzione mensile inoltre non tiene conto dei pagamenti in natura. La retribuzione annuale invece comprende anche tutte le «remunerazioni non regolari», ossia non versate in ogni periodo retributivo (variabile 4.1.1) e i pagamenti in natura (variabile 4.1.2).

I dati relativi alla variabile 4.1 vanno forniti per tutti i lavoratori dipendenti per i quali è possibile indicare la retribuzione lorda mensile (variabile 4.2), ossia la variabile 4.1 non va indicata per i lavoratori dipendenti per i quali tale retribuzione non può essere stimata. Questi lavoratori dipendenti vanno esclusi dal campione.

Non importa se la retribuzione di un lavoratore dipendente non copre un anno intero. Alcuni lavoratori dipendenti avranno periodi di assenza non retribuita oppure saranno entrati nell’azienda o l’avranno lasciata nel corso dell’anno. È richiesta l’effettiva retribuzione lorda nell’anno di riferimento. Se la variabile 3.1 (numero delle settimane alle quali si riferisce la retribuzione annuale) è inferiore a 52 settimane, tale variabile andrà utilizzata per calcolare la variabile 4.1 e le sue componenti.

4.1.1.   Premi e gratifiche annuali non corrisposti in ogni periodo retributivo

Questa variabile comprende le voci che non ricorrono in ogni periodo retributivo, quali:

tredicesime e quattordicesime mensilità,

gratifiche per ferie,

premi aziendali trimestrali o annuali,

premi per la produttività basati su obiettivi prestabiliti, premi di riconoscimento dei dipendenti, incentivi alle assunzioni,

premi per dipendenti che lasciano l’azienda o vanno in pensione,

remunerazione versata per effetto retroattivo.

4.1.2.   Pagamenti annuali in natura (facoltativo)

Questa variabile corrisponde a una stima di tutti i beni e i servizi di cui dispongono i lavoratori dipendenti attraverso l’impresa o l’unità locale nell’anno di riferimento. Si tratta di prodotti della società, alloggi per il personale, vetture di servizio, opzioni sulle azioni e piani per l’acquisto di azioni. Se si dispone di informazioni basate sull’imposta sul reddito delle persone fisiche in merito alle retribuzioni e ai pagamenti in natura, vanno utilizzate a titolo sostitutivo.

Se la variabile 3.1 è inferiore a 52 settimane, non correggere la variabile 4.2.1.

4.2.   Retribuzione lorda nel mese di riferimento

Questa variabile comprende la remunerazione in contanti versata nel mese di riferimento al lordo delle detrazioni fiscali e dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e trattenuti dal datore di lavoro. La variabile 4.2 deve essere coerente con il numero di ore retribuite durante il mese di riferimento (variabile 3.2).

Sono compresi i seguenti elementi:

tutte le remunerazioni relative al periodo considerato (anche se effettuate al di fuori del mese di riferimento), compresa la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, le maggiorazioni per il lavoro a turni, premi, commissioni, ecc.,

la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, le indennità per lavoro di squadra, di notte, nel fine settimana, commissioni, ecc.,

i premi e le gratifiche versati regolarmente in ogni periodo di retribuzione, anche se il loro importo varia da un mese all'altro,

la retribuzione dei periodi di assenza e d'interruzione del lavoro interamente a carico del datore di lavoro,

gli assegni familiari e altri compensi monetari stabiliti da contratti collettivi o concordati su base volontaria,

i pagamenti per piani di risparmio dei lavoratori dipendenti.

Sono esclusi:

gli importi versati nel periodo di riferimento ma relativi ad altri periodi, come arretrati, anticipi o pagamenti per ferie o assenze per malattia al di fuori del periodo,

i premi e le gratifiche periodici non versati regolarmente ad ogni scadenza di pagamento,

i pagamenti per periodi di assenza versati dal datore di lavoro a un tasso ridotto,

gli assegni familiari legali,

le indennità per vestiario o attrezzature,

il rimborso o il pagamento delle spese di viaggio, soggiorno, ecc., e delle spese sostenute nell'esercizio di un'attività per conto del datore di lavoro,

i pagamenti in natura.

Qualora la retribuzione mensile lorda di un lavoratore dipendente riguardi anche assenze non retribuite (dovute a congedi per malattia, maternità, motivi di studio, ecc., o semplicemente perché il lavoratore dipendente è entrato nell’azienda o l’ha lasciata nel mese di riferimento), va ragionevolmente corretta, in modo da ottenere una stima della retribuzione del dipendente in un mese completo. Se non è possibile correggere la retribuzione mensile del dipendente, in modo che l’importo stimato corrisponda a un intero mese di retribuzione, il lavoratore dipendente va escluso dal campione.

4.2.1.   Retribuzione delle ore di lavoro straordinario

Si tratta dell’importo della retribuzione corrisposta per le ore di lavoro straordinario. Va preso in considerazione l'intero importo e non solo l'elemento integrativo della retribuzione oraria normale. La variabile 4.2.1 deve essere coerente con la variabile 3.2.1 (numero delle ore di lavoro straordinario corrisposte nel mese di riferimento).

4.2.2.   Maggiorazioni per il lavoro a turni

Questa variabile riguarda premi speciali corrisposti per il lavoro a turni, di notte o nel fine settimana, nel caso in cui non sia considerato lavoro straordinario. L’importo da prendere in considerazione è l’elemento integrativo o il pagamento supplementare, non l’intera remunerazione del lavoro a turni.

4.2.3.   Contributi sociali obbligatori e imposte versate dal datore di lavoro per conto del lavoratore dipendente (facoltativo)

Questa variabile corrisponde all’importo totale dei contributi sociali obbligatori e delle imposte pagate dal datore di lavoro per conto del lavoratore dipendente alle autorità pubbliche durante il mese di riferimento. Si tratta di un’informazione necessaria per ottenere la retribuzione mensile netta di ciascun lavoratore dipendente (cfr. la figura «Variabili relative alle retribuzioni» nella parte finale dell’allegato I).

Se la retribuzione mensile del lavoratore dipendente riguarda anche assenze non retribuite, la variabile 4.2.3 (e le sue sottocomponenti 4.2.3.1 e 4.2.3.2) deve essere corretta per ottenere le detrazioni stimate di un mese completo.

4.2.3.1.   Contributi previdenziali obbligatori (facoltativo)

Si tratta dell’importo dei contributi sociali a carico del lavoratore stabiliti dalla legge o da contratti collettivi e trattenuti dal datore di lavoro.

4.2.3.2.   Imposte (facoltativo)

Questa variabile riguarda l’importo delle imposte sulla retribuzione del lavoratore dipendente trattenute dal datore di lavoro nel mese di riferimento e versate al fisco per conto del lavoratore dipendente.

4.3.   Media della retribuzione oraria lorda nel mese di riferimento

L’importo richiesto corrisponde alla media della retribuzione lorda oraria versata al lavoratore dipendente nel mese di riferimento. Tale importo deve essere coerente con la retribuzione lorda media derivante dalla retribuzione lorda del mese di riferimento (variabile 4.2) divisa per il numero di ore retribuite nello stesso periodo (variabile 3.2).

5.   Coefficienti di espansione

La raccolta dei dati relativi all’indagine sulla struttura delle retribuzioni segue di norma uno schema di campionamento in due fasi. Nel caso presente la popolazione totale delle unità locali viene prima divisa in sottoinsiemi che non si sovrappongono (strati) e da ogni strato viene preso un campione di unità locali. In seguito da ogni unità locale viene preso un campione.

Il coefficiente di espansione 5.1 è necessario per trarre conclusioni sulla popolazione di tutte le unità locali dello strato interessato sulla base dei dati raccolti sulle unità locali del campione. Analogamente il coefficiente di estensione 5.2 consente di trarre conclusioni sulla popolazione di tutti i lavoratori dipendenti dello stesso strato sulla base dei dati raccolti sui lavoratori dipendenti del campione.

Di norma quando si decide che i microdati relativi a una singola azienda o a un singolo lavoratore dipendente debbano essere ritirati (per una qualsiasi ragione) o quando tali dati non sono disponibili, i coefficienti di espansione vanno ricalcolati con metodi adeguati, quali la calibrazione, al fine di correggere il peso iniziale delle unità locali o dei lavoratori dipendenti.

5.1.   Coefficiente di espansione per l'unità locale

Il coefficiente di espansione 5.1 di ogni unità locale è calcolato all’interno dello strato del campionamento. Esso indica il numero delle unità locali dello strato rappresentate da ogni unità locale del campione. La variabile 5.1 è pertanto (almeno prima di applicare qualsiasi metodo di riponderazione delle unità locali) il fattore per il quale vanno moltiplicate le unità locali del campione per ottenere la stima della popolazione di tutte le unità locali dello strato interessato.

Quando si decide che un’unità locale debba essere ritirata dal campione (in caso di mancata risposta, errore di copertura, post-stratificazione, ecc.) il coefficiente di espansione 5.1 va ricalcolato per tenere conto delle unità locali escluse.

5.2.   Coefficiente di espansione per i lavoratori dipendenti

Il coefficiente di espansione per i lavoratori dipendenti è calcolato per ogni unità locale del campione. La variabile 5.2 è (almeno prima di applicare qualsiasi metodo di riponderazione del peso iniziale dei lavoratori dipendenti) il fattore per il quale va moltiplicato il numero dei lavoratori dipendenti del campione per ottenere la stima della popolazione dello strato interessato.

È essenziale che il numero dei lavoratori dipendenti del campione tratto dall’unità locale corrisponda al numero dei lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la retribuzione di un mese completo nel mese di riferimento. Qualora sia necessario escludere alcuni lavoratori dipendenti del campione, per i quali si registrano periodi di assenze non retribuite nel mese di riferimento, il coefficiente di espansione 5.2 ottenuto va ricalcolato per tenere conto dei lavoratori dipendenti esclusi.


(1)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2)  La compilazione di statistiche relative alla sezione L della NACE Rev. 1.1 è facoltativa. Anche l’elaborazione di statistiche sui lavoratori di imprese con meno di dieci dipendenti è facoltativa.

(3)  La compilazione di statistiche relative alla sezione L della NACE Rev. 1.1 è facoltativa. Anche l’elaborazione di statistiche sui lavoratori di imprese con meno di dieci dipendenti è facoltativa.

(4)  Per evitare una doppia contabilizzazione, le ore lavorate dalle persone impiegate da agenzie di collocamento vanno indicate nella categoria NACE dell’agenzia di collocamento (NACE Rev. 1.1, 74.50) e non nella categoria NACE dell’impresa in cui effettivamente lavorano.

(5)  Il lavoratore a domicilio è una persona che accetta di lavorare per una determinata impresa o di fornire a questa una certa quantità di beni o servizi sulla base di un accordo o di un contratto preventivamente stipulato con essa, il cui posto di lavoro non si trova all'interno dell'impresa [Sistema europeo di conti nazionali e regionali della Comunità europea (SEC 95), punto 11.13, lettera g)].


ALLEGATO III

TRASMISSIONE DEI RISULTATI

I singoli dati relativi a ciascuna unità locale e a ciascun lavoratore dipendente vanno forniti sotto forma di due tipi di registrazione dei microdati:

A

:

registrazioni relative alle unità locali,

B

:

registrazioni relative ai lavoratori dipendenti.

Le registrazioni relative ai lavoratori dipendenti vanno collegate a quelle relative all’unità locale mediante una chiave che non rivela l’identità dell’impresa. Potrebbe trattarsi di un numero scelto appositamente o di una chiave esistente, a condizione che la stessa chiave sia utilizzata sia per le registrazioni sulle unità locali sia per quelle sui lavoratori dipendenti. Ai fini di un’agevole identificazione dei lavoratori dipendenti va inoltre fornita una chiave per ciascun lavoratore dipendente, che non consenta di identificare la persona.

Variabili

Tutte le voci delle registrazioni A e B vanno completate interamente. Va data una risposta ad ogni singola voce, comprese le variabili facoltative (cfr. oltre). Non sono accettate risposte «vuote».

Variabili obbligatorie

Vanno fornite informazioni complete per tutte le variabili obbligatorie di tutti i tipi di registrazioni di microdati. In caso contrario i coefficienti di espansione indicati non saranno pertinenti per tutte le variabili.

Variabili facoltative

Devono essere rigorosamente codificate, secondo le seguenti regole:

 

se per una variabile facoltativa sono disponibili informazioni, i dati devono preferibilmente essere forniti per tutte le unità di osservazione o per tutti i lavoratori dipendenti (come per le variabili obbligatorie);

 

se non si dispone di informazioni per una variabile facoltativa, inserire «OPT» per le variabili alfanumeriche e «99999999» per le variabili numeriche (il numero di «nove» corrisponde alla lunghezza della casella).

Valori nulli

«0»: va rigorosamente utilizzato solo per le variabili in cui un valore nullo è realmente possibile (per esempio quando un lavoratore dipendente non ha ore di lavoro straordinario nel mese di riferimento).

Categorie di variabili relative all’indagine SES

Le variabili dell’indagine SES elencate nell’allegato I sono di tipo qualitativo o quantitativo. La maggior parte delle variabili relative alle unità locali e alle singole caratteristiche dei lavoratori dipendenti sono di tipo qualitativo. Queste variabili SES sono associate a un numero limitato di categorie.

Le variabili SES di tipo quantitativo sono variabili numeriche (numero dei lavoratori dipendenti, numero di ore, giorni, settimane), oppure variabili relative alle retribuzioni.

Le categorie delle variabili SES di tipo qualitativo nonché le fasce delle variabili SES di tipo quantitativo sono definite da Eurostat in un documento di attuazione.

Contenuto delle registrazioni A e B

Il contenuto e la sequenza delle variabili nelle registrazioni A e B e i codici da utilizzare saranno specificati in documenti distinti.

Le registrazioni devono contenere una casella per variabile. Le variabili numeriche vanno espresse in termini assoluti, ossia indicando numeri interi (non in decimali, decine, centinaia, migliaia, milioni, ecc.). Per ragioni di precisione i valori delle variabili 4.3, 5.1 e 5.2 vanno tuttavia indicati con due decimali.

Una variabile numerica si differenzia. Si tratta della «percentuale dell’orario di lavoro di un dipendente a tempo pieno» (variabile 2.7.1), che va espressa come valore percentuale e con due decimali, per esempio 43,27.

Se le variabili numeriche si riferiscono a valori monetari (per esempio retribuzioni orarie, mensili, annuali, premi, imposte, contributi di previdenza sociale, pagamenti in natura), questi vanno espressi in unità della valuta nazionale del paese interessato.

Trasmissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in un formato elettronico conforme a una norma di interscambio proposta da Eurostat. Eurostat metterà a disposizione la documentazione dettagliata sulla/e norma/e approvata/e e fornirà direttive su come attuarla/e in conformità del presente regolamento.


22.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, stabilire, in deroga alle norme generali sulla circolazione degli animali contenute nel capitolo II della suddetta direttiva, norme sanitarie speciali per la circolazione degli animali da circo. Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a esibizioni itineranti, fiere o esibizioni di animali, ma non alle istituzioni permanenti indicate nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.

(2)

Ai fini della salute degli animali, è necessario che le autorità competenti possiedano informazioni esatte sui circhi e sulle fiere in cui sono presenti animali da circo, in particolare per quanto concerne gli spostamenti tra Stati membri. È pertanto opportuno richiedere che i circhi e le fiere in questione siano registrati in uno Stato membro e che ne vengano annotati gli itinerari.

(3)

Circhi e fiere spesso si esibiscono al di fuori del loro Stato membro d’origine. Dovrebbe pertanto essere loro consentito di registrarsi nello Stato membro in cui abitualmente risiedono o in cui si trovano, anche se non si tratta dello Stato membro d’origine.

(4)

Un’esibizione di animali include un unico animale o un numero limitato di animali tenuti principalmente a fini di spettacolo o esibizione pubblici e può avere gestione o proprietario indipendenti. Le esibizioni di animali possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro d’origine, ad esempio nell’ambito di un circo o quali attività su base individuale, come quelle svolte nei settori dello spettacolo o della cinematografia. È pertanto opportuno includere anche le esibizioni di animali nel campo d’applicazione del presente regolamento.

(5)

I rischi sanitari posti da un circo o da una fiera sono direttamente correlati alle specie animali che vi sono tenute. Si dovrebbe pertanto richiedere al personale operante nei circhi e nelle esibizioni di animali di annotare in appositi registri i dati pertinenti sulla presenza dei loro animali.

(6)

È necessario agevolare i controlli sullo stato di salute degli animali da circo. Tenuto conto dei diversi modi in cui gli animali da circo si spostano all’interno della Comunità, è opportuno introdurre passaporti per questo tipo di animali, in cui si dovrebbero registrare tutte le informazioni sanitarie pertinenti, tra le quali i dati relativi ai controlli ufficiali e alle vaccinazioni.

(7)

Le norme sanitarie per gli animali da circo possono basarsi sugli stessi principi su cui si fonda la legislazione comunitaria in materia di salute animale per quanto concerne gli scambi intracomunitari di animali domestici tenuti in aziende, ad esempio la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2) e la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (3). Queste norme dovrebbero essere adattate ai problemi specifici che presentano le specie animali pertinenti quando vengono tenute in circhi e fiere, e la loro osservanza debitamente comprovata da un veterinario ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (4).

(8)

Le condizioni sanitarie e i documenti d’accompagnamento o i passaporti sono stati stabiliti per la circolazione intracomunitaria di gatti, cani e furetti nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e per gli equidi nella decisione 93/623/CEE della Commissione (6). Gli animali da circo di suddette specie dovrebbero pertanto rispettare le norme sanitarie e sui passaporti ivi previste.

(9)

A fini di coerenza, è opportuno consentire all’Irlanda, a Cipro, a Malta e al Regno Unito di applicare agli animali da circo ricettivi alla rabbia la propria normativa nazionale sulla quarantena come previsto dalla direttiva 92/65/CEE.

(10)

I provvedimenti di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicati fatta salva la legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (7).

(11)

Per garantire la completa tracciabilità degli animali da circo, è necessario registrare i movimenti intracomunitari di suddetti animali mediante il sistema Traces, introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (8), nonché rispettare le condizioni in materia di certificazione per gli scambi intracomunitari previste dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (9).

(12)

Si dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire l’attuazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

In deroga al capitolo II della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie applicabili alla circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.

Le norme sui circhi si applicano mutatis mutandis alle esibizioni di animali.

Il presente regolamento si applica fatte salve:

a)

le misure applicabili agli animali ricettivi alla rabbia in alcuni Stati membri secondo quanto disposto dalla direttiva 92/65/CEE, articolo 10, paragrafo 4;

b)

le norme pertinenti in materia di certificazione contenute nella legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«circo», un’esibizione itinerante o una fiera che include uno o più animali;

2)

«animale», un animale delle specie elencate nell’allegato A della direttiva 92/65/CEE, tenuto per essere esibito al pubblico con finalità d’intrattenimento o pedagogiche;

3)

«operatore circense», il proprietario del circo, il suo agente o un’altra persona su cui incombe l’intera responsabilità del circo;

4)

«veterinario ufficiale», il veterinario ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 3

Circolazione tra Stati membri

Un circo può spostarsi in un altro Stato membro unicamente se è registrato in conformità all’articolo 4 e se sono rispettati gli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 4

Registrazione dei circhi

1.   Almeno quaranta giorni lavorativi prima che il circo si sposti per la prima volta in un altro Stato membro, l’operatore circense presenta per iscritto una richiesta di registrazione all’autorità competente dello Stato membro in cui il circo ha la propria residenza ufficiale o dello Stato membro in cui si trova.

2.   Dopo avere ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità competente compie tutti i controlli necessari in conformità alle norme sanitarie previste dal presente regolamento.

3.   Se le norme di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l’autorità competente rilascia:

a)

un numero di registrazione unico per il circo le cui prime cifre corrispondono al codice ISO dello Stato membro;

b)

un registro degli animali presenti nel circo in conformità all’articolo 5;

c)

un registro delle località in conformità all’articolo 6;

d)

passaporti per gli animali in conformità all’articolo 7.

4.   L’autorità competente tiene un registro di tutti i documenti rilasciati a norma del paragrafo 3.

Articolo 5

Registro degli animali

Il registro degli animali presenti nel circo, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), è conforme con il modello indicato nell’allegato I e reca il numero di registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni pagina reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima del rilascio.

Articolo 6

Registro delle località

Il registro delle località, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), è conforme al modello indicato nell’allegato II e reca il numero di registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni voce reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima di ogni spostamento di cui all’articolo 9.

Articolo 7

Passaporti per gli animali

1.   A norma dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia per ogni animale presente nel circo diverso da quelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un passaporto conforme al modello di cui all’allegato III.

2.   A norma dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia per i volatili e i roditori presenti nel circo un passaporto collettivo conforme al modello di cui all’allegato IV.

3.   I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003.

4.   Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione 93/623/CEE.

Articolo 8

Obblighi dell’operatore circense

1.   Prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, l’operatore circense provvede affinché:

a)

i registri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano debitamente aggiornati;

b)

tutti gli animali presenti nel circo siano provvisti di passaporti debitamente aggiornati;

c)

almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il circo venga informata dell’intenzione di quest’ultimo di spostarsi in un altro Stato membro.

2.   L’operatore circense provvede affinché ogni animale presente nel circo sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e indiretti con eventuali animali non registrati a norma del presente regolamento.

3.   L’operatore circense provvede affinché tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano conservate per almeno cinque anni.

Articolo 9

Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri

1.   Prima che un circo si sposti in un altro Stato membro, il veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza provvede a:

a)

verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori restrizioni in materia di salute animale con riguardo a una malattia a cui un animale presente nel circo è ricettivo;

b)

nei dieci giorni lavorativi precedenti alla partenza, controllare clinicamente tutti gli animali presenti nel circo per accertarne lo stato di buona salute;

c)

verificare che il registro degli animali presenti nel circo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sia completo e aggiornato alla data del controllo;

d)

verificare che i passaporti degli animali presenti nel circo siano aggiornati.

2.   Se tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono soddisfatte, il veterinario ufficiale dichiara che il circo è autorizzato a spostarsi nei dieci giorni lavorativi successivi, apponendo la propria firma e il proprio timbro nell’ultima colonna del registro delle località di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 10

Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri

1.   L’operatore circense, almeno quarantotto ore prima che il circo si sposti da uno Stato membro ad un altro, comunica all’autorità competente dello Stato membro di partenza le informazioni necessarie a compilare il certificato per gli scambi intracomunitari in Traces.

2.   L’autorità competente dello Stato membro di partenza notifica lo spostamento, mediante il sistema Traces, all’autorità competente dello Stato membro di destinazione e alle autorità competenti di eventuali Stati membri di transito.

3.   Nel modello di certificato per gli scambi intracomunitari stabilito dal regolamento (CE) n. 599/2004, al punto I.31, relativo all’identificazione degli animali/prodotti, sono inseriti la specie e il numero del passaporto degli animali presenti nel circo e nella parte II s’introduce un riferimento al presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

(2)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(3)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(5)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4).

(6)  GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).

(7)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

(8)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

(9)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.


ALLEGATO I

REGISTRO DEGLI ANIMALI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN’ESIBIZIONE DI ANIMALI [a norma del regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] (1)

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(1)  Il registro deve avere il formato di un libro le cui pagine non sono sostituibili. A tal fine ogni pagina reca la firma e il timbro del veterinario ufficiale prima di essere rilasciato all’operatore circense. Il registro va conservato per almeno cinque anni.


ALLEGATO II

REGISTRO DELLE LOCALITÀ PER UN CIRCO o UN’ESIBIZIONE DI ANIMALI [a norma del regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione]

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ALLEGATO III

PASSAPORTO INDIVIDUALE PER ANIMALI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN’ESIBIZIONE DI ANIMALI

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ALLEGATO IV

PASSAPORTO PER VOLATILI E RODITORI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN’ESIBIZIONE DI ANIMALI

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22.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/63


DIRETTIVA 2005/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), stabilisce un elenco di sostanze attive che devono essere valutate in vista di un loro possibile inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale lista comprende le sostanze clorpirifos, clorpirifos metile (nella grafia clorpirifos e clorpirifos metile), mancozeb, maneb e metiram.

(2)

Sono stati valutati gli effetti di tali sostanze attive per la salute umana e l’ambiente, in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3600/92, in rapporto ad una serie di utilizzazioni proposte dai notificanti. In virtù del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), sono stati designati i seguenti Stati membri relatori i quali hanno presentato le relative relazioni di valutazione e raccomandazioni alla Commissione in conformità con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92. Per il clorpirifos e il clorpirifos metile lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni relative sono state presentate il 16 settembre 1997 e il 7 maggio 1999. Per il mancozeb, il maneb e il metiram è stata designata quale Stato membro relatore l’Italia, che ha presentato tutte le relative informazioni rispettivamente il 3 ottobre 2000, il 29 novembre 2000 e il 22 agosto 2000.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le revisioni si sono concluse il 3 giugno 2005 con l’adozione delle relazioni di revisione della Commissione relative alle sostanze clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram.

(4)

Le analisi relative al clorpirifos, al clorpirifos metile, al mancozeb, al maneb e al metiram non hanno posto problemi evidenti da sottoporre al comitato scientifico delle piante o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ora svolge le funzioni di tale comitato.

(5)

Secondo i vari esami effettuati, si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengano clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram soddisfino, in generale, i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, soprattutto rispetto agli usi esaminati e dettagliati nella relazione di riesame della Commissione. È quindi opportuno inserire tali sostanze attive nell’allegato I al fine di garantire che i prodotti fitosanitari che le contengono possano essere autorizzati in tutti gli Stati membri in conformità con quanto disposto da tale direttiva.

(6)

Fatta salva tale conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l’inserimento di una sostanza nell’allegato I può essere soggetto a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che il clorpirifos, il clorpirifos metile, il mancozeb, il maneb e il metiram siano sottoposti ad ulteriori prove al fine di confermare la valutazione del rischio per alcuni organismi non bersaglio e nel caso del mancozeb e del maneb anche per la tossicità sullo sviluppo, e che tali studi siano presentati dai notificanti.

(7)

Si deve consentire che, prima dell’inserimento di una sostanza attiva nell’allegato I, trascorra un periodo ragionevole affinché gli Stati membri e le parti interessate possano prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti risultanti da tale inserimento.

(8)

Fatti salvi gli obblighi definiti dalla direttiva 91/414/CEE derivati dall’inserimento di una sostanza attiva nell’allegato I, si deve consentire che, dopo l’inserimento, gli Stati membri dispongano di un periodo di sei mesi per rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari che contengono clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram, al fine di garantire che siano rispettati i requisiti posti dalla direttiva 91/414/CEE, in particolare dall’articolo 13, e le relative condizioni poste dall’allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o ritirare, a seconda di quanto risulti opportuno, le autorizzazioni vigenti in conformità con le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopra indicato, deve essere previsto un termine più lungo per la presentazione e la valutazione della documentazione completa, in conformità con l’allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario per ciascuna utilizzazione proposta, conformemente ai principi uniformi enunciati dalla direttiva 91/414/CEE.

(9)

L’esperienza acquisita dai precedenti inserimenti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92 dimostra che possono sorgere difficoltà relative all’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto si riferisce all’accesso ai dati. Pertanto, al fine di evitare ulteriori problemi, è opportuno chiarire gli obblighi degli Stati membri, e in particolare l’obbligo di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a una documentazione che soddisfa i requisiti dell’allegato II a tale direttiva. Tuttavia, tale chiarimento non impone alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive già adottate per modificare l’allegato I.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(11)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I alla direttiva 91/414/CEE viene modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi a quanto disposto dalla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In conformità con quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o ritirano, se necessario, le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come sostanze attive entro il 31 dicembre 2006. Prima di tale data verificano in particolare che siano rispettate le condizioni previste nell’allegato I di tale direttiva per quanto si riferisce al clorpirifos, al clorpirifos metile, al mancozeb, al maneb e al metiram, con eccezione delle condizioni indicate nella parte B delle iscrizioni relative a tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione disponga di una documentazione che soddisfa i requisiti posti dall’allegato II di tale direttiva in conformità con le condizioni poste dall’articolo 13, o possa avere accesso a tale documentazione.

2.   In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato che contenga clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive tutte inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 giugno 2006, sarà oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri in conformità con i principi uniformi stabiliti dall’allegato VI alla direttiva 91/414/CEE, sulla base di una documentazione che soddisfa i requisiti dell’allegato III a tale direttiva e tiene conto della parte B delle iscrizioni nell’allegato I a tale direttiva concernenti rispettivamente il clorpirifos, il clorpirifos metile, il mancozeb, il maneb e il metiram. Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri determineranno se il prodotto soddisfa le condizioni poste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Dopo aver stabilito tale conformità, gli Stati membri dovranno:

a)

nel caso di un prodotto che contiene clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come unica sostanza attiva, modificare o ritirare l’autorizzazione, se necessario, entro il 30 giugno 2010; ovvero

b)

nel caso di un prodotto che contiene clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb o metiram come una delle sostanze attive, modificare o ritirare, ove necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2010 o entro la data stabilita per tale modifica o ritiro dalla direttiva o dalle direttive rispettive che avranno aggiunto la relativa sostanza o le relative sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE, se posteriori a tale data.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).


ALLEGATO

Le seguenti sostanze sono aggiunte alla fine della tabella che figura all’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune,

numeri di identificazione

Denominazione dell’UICPA

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’inserimento

Disposizioni specifiche

«112

Clorpirifos

CAS N.

2921-88-2

CIPAC N.

221

O,O-dietil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato

≥ 970 g/kg

L’impurezza O,O,O,O-tetraetil ditiopirofosfato (Sulfotep) è stata considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione non deve superare i 3 g/Kg

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale insetticida

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul clorpirifos, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure volte ad attenuare i rischi, quali zone cuscinetto

Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

113

Clorpirifos metile

CAS N.

5598-13-0

CIPAC N.

486

O,O-dimetil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato

≥ 960 g/kg

Le impurezze O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfato (Sulfotemp) e O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) difosforoditioato (Sulfotemp — estere) sono state considerate importanti sul piano tossicologico e la concentrazione di ciascuna di esse non deve superare i 5 g/Kg

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale insetticida

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul clorpirifos metile, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure volte ad attenuare i rischi, quali zone cuscinetto

Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi in caso di uso esterno. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos metile è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva

114

Maneb

CAS N.

12427-38-2

CIPAC N.

61

Manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico)

≥ 860 g/kg

L’etilentiourea (impurità derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in maneb

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale fungicida

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul maneb, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o con condizioni climatiche estreme

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure volte ad attenuare i rischi

Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo

Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il maneb è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva

115

Mancozeb

CAS N.

8018-01-7 (precedentemente 8065-67-5)

CIPAC N.

34

Manganese etilenbis (ditiocarbammato) complesso (polimerico) con sali di zinco

≥ 800 g/kg

L’etilentiourea (impurità derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in mancozeb

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale fungicida

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul mancozeb, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o con condizioni climatiche estreme

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure volte ad attenuare i rischi

Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo

Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il mancozeb è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva

116

Metiram

CAS N.

9006-42-2

CIPAC N.

478

Etilenbis (ditiocarbamato) ammoniato di zinco — poli[etilenbis(disolfuro di tiourama)]

≥ 840 g/kg

L’etilentiourea (impurità derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in metiram

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni quale fungicida

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti all’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metiram, e in particolare dei suoi allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o con condizioni climatiche estreme

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori

Gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure volte ad attenuare i rischi

Gli Stati membri chiedono la realizzazione di studi complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metiram è stato inserito nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva»


(1)  Ulteriori precisazioni concernenti l’identità e le specifiche della sostanza attiva sono fornite nella relazione di riesame.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

22.10.2005   

IT

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L 279/70


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 14 ottobre 2005

relativa alla nomina di un avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(2005/741/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 223, nonché gli articoli 5, 7 e 8 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 139,

considerando quanto segue:

In seguito alle dimissioni del Sig. Francis JACOBS, occorre procedere alla nomina di un avvocato generale per la restante durata del mandato di quest’ultimo,

DECIDONO:

Articolo 1

La Sig.ra Eleanor SHARPSTON è nominata avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee a decorrere dalla data del giuramento fino al 6 ottobre 2009.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 2005.

Il presidente

J. GRANT


Commissione

22.10.2005   

IT

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L 279/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità europea (CE)

[notificata con il numero C(2005) 3964]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (2), stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di pesci vivi, loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità.

(2)

L’inserimento dell’osservazione «solo le carpe» nella tabella dell’allegato I alla decisione 2003/858/CE è stato causa di diverse interpretazioni relative all’applicazione della decisione. Per ottenere chiarezza la suddetta osservazione deve essere più precisa dal punto di vista tassonomico al fine di raggiungere l’obiettivo della decisione.

(3)

Inoltre è opportuno semplificare la presentazione della tabella dell’allegato I al fine di evitare la ripetizione delle prescrizioni elencate nei modelli di certificati.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 2003/858/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/858/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1, Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/914/CE (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 60).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità europea (CE)

Stato

Territorio

Osservazioni (1)

Codice ISO

Denominazione

Codice

Descrizione

 

AL

Albania

 

 

 

AU

Australia

 

 

 

BR

Brasile

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

BG

Bulgaria

 

 

 

CA

Canada

 

 

 

CL

Cile

 

 

 

CN

Cina

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CO

Colombia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CG

Congo

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

HR

Croazia

 

 

 

MK (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

ID

Indonesia

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

JP

Giappone

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MY

Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

RU

Russia

 

 

 

SG

Singapore

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

ZA

Sudafrica

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TW

Taiwan

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TH

Tailandia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TR

Turchia

 

 

 

US

Stati Uniti

 

 

 


(1)  Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un’osservazione, ad esempio “solo uova”.

(2)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»


22.10.2005   

IT

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L 279/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive boscalid, indoxacarb, spinosad e virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua

[notificata con il numero C(2005) 4002]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2001, la Germania ha ricevuto dalla BASF AG la domanda di iscrizione della sostanza attiva boscalid (già nicobifen) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(2)

Nell’ottobre 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società DuPont de Nemours una domanda concernente l’indoxacarb (già DPX-KN128). La decisione 98/398/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(3)

Nel luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Dow Agrosciences una domanda concernente lo spinosad. La decisione 2000/210/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(4)

Nel luglio 1996 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Biosys una domanda concernente il virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua. La decisione 97/865/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(5)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(6)

Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione rispettivamente il 22 novembre 2002 (boscalid), il 7 febbraio 2000 (indoxacarb), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 19 novembre 1999 (virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua).

(7)

In seguito alla presentazione delle bozze di rapporto di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, è stato necessario domandare ulteriori informazioni ai richiedenti e gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminarle e presentare la loro valutazione. Pertanto l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Si prevede che la procedura di valutazione e di adozione di una decisione in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva di ciascuna di tali sostanze attive sarà portata a termine entro 24 mesi.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti boscalid, indoxacarb, spinosad o virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

(2)  GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.

(3)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.

(4)  GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 24.

(5)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.


22.10.2005   

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L 279/75


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri

[notificata con il numero C(2005) 4197]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/744/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (2), prescrive le misure di lotta indispensabili in caso d’insorgenza dell'influenza aviaria nel pollame, fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari. Tale direttiva non si applica se l'influenza aviaria è rilevata in altri volatili, ma dispone che, in questi casi, gli Stati membri interessati comunichino alla Commissione le eventuali misure adottate.

(3)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3), in particolare l'articolo 3, dispone che gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non devono essere vietati o limitati per ragioni di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione della legislazione comunitaria, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente adottate. La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (4), fornisce la definizione di giardino zoologico. Tale definizione deve essere presa in considerazione ai fini della presente decisione, sebbene sia necessario completarla con precisazioni circa gli scambi.

(4)

Recentemente è stata confermata la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 in Turchia, Romania, Russia e ad occidente della catena degli Urali. Gli indizi raccolti e i dati di epidemiologia molecolare lasciano legittimamente supporre che il virus dell'influenza aviaria sia giunto in questi paesi dall'Asia centrale attraverso gli uccelli migratori. Questa conclusione è anche suggerita dalla relazione di una recente missione in Russia effettuata dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (O.I.E.), pubblicata il 14 ottobre 2005.

(5)

Riguardo al rischio che l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, possa essere introdotta nella Comunità, la Commissione ha adottato varie decisioni, tra le quali la decisione 2005/734/CE, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (5).

(6)

È opportuno istituire a livello comunitario misure di biosicurezza per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri, al fine di proteggere la fauna selvatica e preservare la biodiversità.

(7)

La vaccinazione dei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici potrebbe costituire, in determinate circostanze, un’ulteriore misura preventiva adeguata.

(8)

Occorrerebbe pertanto istituire a livello comunitario anche le disposizioni essenziali sulla vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici, a cui gli Stati membri dovrebbero conformarsi qualora ritenessero opportuno vaccinare tali volatili.

(9)

In termini di scambi internazionali, il ricorso alla vaccinazione, sebbene limitato a particolari categorie di animali non destinate principalmente al commercio, potrebbe compromettere la situazione sanitaria dell'influenza aviaria, non solo per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui viene effettuata la vaccinazione. I volatili vaccinati non dovrebbero pertanto essere oggetto di scambi a meno che non siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione entro il 30 novembre 2005 le misure adottate ai fini di un'efficace attuazione della presente decisione.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione fissa le norme per ridurre la propagazione dell’influenza aviaria provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, (di seguito denominata «influenza aviaria») dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici. In funzione della specifica situazione epidemiologica, tali norme sono destinate, in particolare, a prevenire il contatto diretto e indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e i volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«giardino zoologico»:

i)

qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l'anno, animali vivi di specie selvatiche ad esclusione dei circhi, dei negozi di animali da compagnia e dei complessi che gli Stati membri non assoggettano ai requisiti della presente decisione per il fatto che non espongono un numero significativo di animali o di specie e che tale esenzione non compromette gli obiettivi della presente decisione; oppure

ii)

«organismo, istituto o centro riconosciuto» quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio;

b)

«volatile sensibile», qualsiasi specie di volatili facilmente sensibili all'influenza aviaria e non destinati alla fabbricazione di prodotti d’origine animale.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, tenendo conto dei criteri e dei fattori di rischio di cui all'allegato I.

Articolo 4

In base alla valutazione dei rischi, gli Stati membri possono decidere di sottoporre alla vaccinazione contro l'influenza aviaria i volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, considerati a rischio riguardo a tale malattia, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri che intendono ricorrere alla vaccinazione, secondo quanto disposto dall’articolo 4, trasmettono alla Commissione un programma sulla vaccinazione dei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, nonché lo presentano ufficialmente in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.   Il programma di vaccinazione di cui al precedente paragrafo 1 contiene almeno informazioni particolareggiate su:

a)

ubicazione e indirizzo esatti dei giardini zoologici nei quali si effettua la vaccinazione;

b)

identificazione specifica e numero di volatili sensibili;

c)

identificazione individuale dei volatili da vaccinare;

d)

tipo di vaccino da utilizzare, schema e tempi della vaccinazione;

e)

motivazioni su cui si fonda la decisione di ricorrere alla vaccinazione;

f)

calendario delle vaccinazioni da effettuare.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

(4)  GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.

(5)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata dalla decisione 745/2005/CE (Cfr. la pagina 79 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione delle misure di cui all’articolo 3 nei singoli giardini zoologici

1.

Ubicazione del giardino zoologico in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Asia centrale e orientale, del mar Caspio e del mar Nero.

2.

Distanza del giardino zoologico da zone umide quali stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori.

3.

Ubicazione del giardino zoologico in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici.


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SUL RICORSO ALLA VACCINAZIONE

1.

Portata della vaccinazione da effettuare

La vaccinazione si effettua unicamente su volatili sensibili nei giardini zoologici.

2.

Specie dei volatili da vaccinare

Si redige e si conserva per almeno 10 anni dalla data della vaccinazione un elenco di tutti i volatili da vaccinare nonché le schede d’identificazione individuali.

3.

Durata della vaccinazione

Tutti i volatili da vaccinare in un giardino zoologico sono vaccinati il più presto possibile. In ogni caso, ciascuna vaccinazione in un giardino zoologico è completata entro 96 ore.

4.

Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico ai volatili vaccinati e ai loro prodotti

I volatili vaccinati non sono commercializzati o trasferiti, se non sotto sorveglianza ufficiale, tra giardini zoologici dello stesso Stato membro, o previa autorizzazione specifica di un altro Stato membro.

I prodotti derivanti da tali volatili non entrano nella catena alimentare.

5.

Identificazione e registrazione particolari dei volatili vaccinati

I volatili vaccinati devono essere identificabili singolarmente e i loro dati identificativi chiaramente annotati in conformità. Un contrassegno indelebile indicante che i volatili sono stati vaccinati è applicato, ogniqualvolta possibile, al momento della vaccinazione.

6.

Esecuzione della campagna di vaccinazione

La vaccinazione è effettuata sotto la supervisione di un veterinario ufficiale alle dipendenze dell'autorità competente. Si applicano le misure necessarie per evitare la possibile diffusione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di volatili vaccinati e del numero di dosi utilizzate.

Ogniqualvolta possibile, si prelevano campioni di sangue 30 giorni prima della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo la stessa da sottoporre all'esame sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria. Si conserva per almeno 10 anni la registrazione dei risultati delle analisi.

7.

Vaccino da utilizzare

Il vaccino inattivato da utilizzare è formulato espressamente ed è efficace contro il tipo di virus in circolazione. È utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante e/o delle autorità veterinarie.

8.

Comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del programma

Una relazione particolareggiata relativa all'esecuzione del programma, comprendente i risultati degli esami effettuati, è fornita alla Commissione e agli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.


22.10.2005   

IT

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L 279/79


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che modifica la decisione 2005/734/CE che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio

[notificata con il numero C(2005) 4199]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, è stata recentemente confermata in paesi terzi vicini alla Comunità. Gli indizi raccolti e i dati di epidemiologia molecolare lasciano legittimamente supporre che il virus dell’influenza aviaria si sia diffuso attraverso gli uccelli migratori.

(3)

Per monitorare la situazione negli Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2005/732/CE, del 17 ottobre 2005, che approva i programmi per l’attuazione nel 2005 di indagini degli Stati membri sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di notifica e di ammissibilità ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità ai costi di realizzazione di tali programmi (2).

(4)

Per ridurre il rischio che l’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, venga introdotta — attraverso i volatili selvatici — nelle aziende avicole e nelle altre strutture in cui sono tenuti in cattività i volatili, è stata adottata la decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (3).

(5)

In base a tale decisione, gli Stati membri individuano le aziende in cui sono tenuti pollame e altri volatili in cattività che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerati particolarmente esposti al virus dell’influenza aviaria A, sottotipo H5N1, diffuso attraverso gli uccelli selvatici.

(6)

Con l’avvicinarsi della nuova stagione migratoria dei volatili selvatici nella Comunità e le notizie di nuovi focolai di influenza aviaria in paesi terzi vicini alla Comunità, è opportuno rafforzare e, se del caso, integrare le misure comunitarie già in vigore in conformità della decisione 2005/734/CE, al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia.

(7)

La decisione 2005/734/CE va quindi modificata di conseguenza.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione entro il 5 novembre 2005 le misure adottate ai fini di un’efficace attuazione della presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/734/CE è così modificata:

1)

È inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Misure integrative di riduzione del rischio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nelle aree del loro territorio identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria, siano rispettate le condizioni seguenti, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1:

a)

è proibito con effetto immediato l’allevamento di pollame all’aria aperta; l’autorità competente può autorizzare l’allevamento di pollame all’aria aperta purché gli animali siano alimentati e abbeverati al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l’acqua destinati al pollame;

b)

i serbatoi d’acqua all’aperto necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi di pollame devono essere protetti in modo sufficiente dall’accesso di uccelli acquatici selvatici;

c)

il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’inattivazione di eventuali virus;

d)

è proibito l’uso di animali degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami da caccia; tali animali possono essere usati come richiami sotto la severa vigilanza dell’autorità competente per attrarre volatili selvatici a fini di campionamento nel quadro del programma di sorveglianza di cui alla decisione 2005/732/CE.

2.   Gli Stati membri vietano di raccogliere pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali; l’autorità competente può autorizzare la raccolta di pollame e altri volatili in cattività in tali strutture previa valutazione di rischio con esito favorevole».

2)

La data del «31 gennaio 2006» di cui all’articolo 4 è sostituita dalla data del «1o dicembre 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.

(3)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.