ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
21.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2005
relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2005/720/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri l'8 giugno 2005. |
(2) |
È opportuno approvare il protocollo, |
DECIDE:
Articolo unico
Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (2).
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) Parere conforme espresso il 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.
21.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2005
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
(2005/721/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica tunisina un protocollo che modifichi l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1), per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea. |
(2) |
Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. |
(3) |
Il protocollo negoziato con la Repubblica tunisina prevede, all'articolo 12, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore. |
(4) |
È opportuno firmare il protocollo a nome della Comunità e applicarlo a titolo provvisorio, con riserva della sua conclusione, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il protocollo di cui all'articolo 1 è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
PROTOCOLLO
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito «Stati membri CE», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito «Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, da una parte, e
LA REPUBBLICA TUNISINA, di seguito «Tunisia», dall'altra,
CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, di seguito «accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1o marzo 1998.
CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (di seguito «trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004.
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, l'adesione delle nuove parti contraenti all'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di questo stesso accordo.
CONSIDERANDO che si sono svolte le consultazioni previste dall'articolo 23, paragrafo 2 dell'accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e della Tunisia,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti dell'accordo euromediterraneo e, di conseguenza, adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo e delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, in seguito alla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le disposizioni dell'accordo euromediterraneo attinenti alla medesima devono intendersi riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
CAPITOLO I
MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, IN PARTICOLARE DEI SUOI PROTOCOLLI
Articolo 3
Prodotti agricoli
1. All'articolo 3 del protocollo n. 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate. A decorrere dal 1o maggio 2004 vi è aggiunto un quantitativo annuo pari a 700 tonnellate.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1 500 tonnellate all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56 700 tonnellate dal 1o gennaio 2005.»
2. Nella tabella figurante nell'allegato del protocollo n. 1, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Tunisia, la voce relativa alla concessione per i prodotti di cui al codice NC 1509 10 è sostituita dalla seguente:
«Codice NC |
Designazione delle merci |
Riduzione dell'aliquota doganale NPF (%) |
Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t) |
Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario esistente ( %) |
Disposizioni specifiche |
1509 10 |
Olio di oliva e i sui derivati, vergini |
100 |
50 000 + 700 |
— |
art. 3 § 2» |
Articolo 4
Norme di origine
Il protocollo n. 4 è modificato come segue.
1) |
All'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
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2) |
All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
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3) |
All'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella “Osservazioni” del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:
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Articolo 5
Presidenza del comitato di associazione
All'articolo 82, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina.»
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 6
Prove dell'origine e cooperazione amministrativa
1. Le prove dell'origine rilasciate in modo conforme dalla Tunisia o da un nuovo Stato membro nell'ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi ai sensi del presente protocollo, sempreché:
a) |
l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo euromediterraneo o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate; |
b) |
la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente la data dell'adesione; |
c) |
la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. |
Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Tunisia o in un nuovo Stato membro anteriormente alla data dell'adesione e nell'ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati in quel momento tra la Tunisia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata, purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.
2. La Tunisia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nell'ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a) |
tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Tunisia e la Comunità prima della data dell'adesione; |
b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore ai sensi di tale accordo. |
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.
3. Le competenti autorità doganali della Tunisia o dei nuovi Stati membri accettano le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nell'ambito degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Articolo 7
Merci in transito
1. Le disposizioni dell'accordo euromediterraneo possono essere applicate alle merci esportate dalla Tunisia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Tunisia, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Tunisia o nel nuovo Stato membro in questione.
2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 8
La Tunisia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT, con riferimento all'allargamento della Comunità.
Articolo 9
Per il 2004 l'aumento del volume del contingente tariffario esistente per le importazioni di olio di oliva non trattato è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima della data di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 10
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 11
1. Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Tunisia, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 12
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.
2. Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004.
Articolo 13
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 14
Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. (1)
Il Consiglio di associazione approva tali testi.
Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.
V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.
Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.
Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις τριανταμία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Luxembourg on the thirty–first day of May in the year two thousand and five.
Fait à Luxembourg, le trente–et–un mai deux mille cinq.
Fatto a Lussembourgo, addi' trentuno maggio duemilacinque.
Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.
Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.
V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.
V Luxemburgu dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpäť.
Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalîbvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállarnok réseéröl
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
Pä medlemsstaternas vägnar
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas värdā
Europos bendrijos värdā
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Ecropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por la República de Túnez
Za Tuniskou republiku
For Den Tunesiske Republik
Für die Tunesische Republik
Tuneesia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας
For the Republic of Tunisia
Pour la République Tunisienne
Per la Repubblica Tunisina
Tunisijas Republikas värdā
Tuniso Respublikos vardu
A Tunéz Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tat-Tuniżija
Voor de Republiek Tunesië
W imieniu Republiki Tunezyjskiej
Pela República da Tunísia
Za Tuniskú republiku
Za Republiko Tunizijo
Tunisian tasavallan puolesta
For Republiken Tunisien
ACCORDO EUROMEDITERRANEO
che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra
Il testo dell'accordo redatto in 11 lingue ufficiali dell'Unione europea (spagnolo, danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese, portoghese, finlandese e svedese) è stato pubblicato nella GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Il testo nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovacca e slovena è pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.