ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
21 ottobre 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

1

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2005, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

2

Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

3

Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

21.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2005/720/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri l'8 giugno 2005.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (2).

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere conforme espresso il 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.


21.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

(2005/721/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica tunisina un protocollo che modifichi l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1), per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea.

(2)

Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

Il protocollo negoziato con la Repubblica tunisina prevede, all'articolo 12, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno firmare il protocollo a nome della Comunità e applicarlo a titolo provvisorio, con riserva della sua conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo di cui all'articolo 1 è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.


PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito «Stati membri CE», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito «Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, da una parte, e

LA REPUBBLICA TUNISINA, di seguito «Tunisia», dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, di seguito «accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (di seguito «trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004.

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, l'adesione delle nuove parti contraenti all'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di questo stesso accordo.

CONSIDERANDO che si sono svolte le consultazioni previste dall'articolo 23, paragrafo 2 dell'accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e della Tunisia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti dell'accordo euromediterraneo e, di conseguenza, adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo e delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, in seguito alla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le disposizioni dell'accordo euromediterraneo attinenti alla medesima devono intendersi riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

CAPITOLO I

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, IN PARTICOLARE DEI SUOI PROTOCOLLI

Articolo 3

Prodotti agricoli

1.   All'articolo 3 del protocollo n. 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   A decorrere dal 1o gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate. A decorrere dal 1o maggio 2004 vi è aggiunto un quantitativo annuo pari a 700 tonnellate.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1 500 tonnellate all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56 700 tonnellate dal 1o gennaio 2005.»

2.   Nella tabella figurante nell'allegato del protocollo n. 1, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Tunisia, la voce relativa alla concessione per i prodotti di cui al codice NC 1509 10 è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Designazione delle merci

Riduzione dell'aliquota doganale NPF (%)

Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t)

Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario esistente ( %)

Disposizioni specifiche

1509 10

Olio di oliva e i sui derivati, vergini

100

50 000 + 700

art. 3 § 2»

Articolo 4

Norme di origine

Il protocollo n. 4 è modificato come segue.

1)

All'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ À POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

Image

»

2)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKÁT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image

»

3)

All'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella “Osservazioni” del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

 

“PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO”, “FORENKLET PROCEDURE”, “VEREINFACHTES VERFAHREN”, “ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ”, “SIMPLIFIED PROCEDURE”, “PROCÉDURE SIMPLIFIÉE”, “PROCEDURA SEMPLIFICATA”, “VEREENVOUDIGDE PROCEDURE”, “PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO”, “YKSINKERTAISTETTU MENETTELY”, “FÖRENKLAT FÖRFARANDE”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP-ČLÁNEK”, “LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR”, “VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA”, “SUPAPRASTINTA PROCEDURA”, “EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS”, “PROCEDURA SIMPLIFIKATA”, “PROCEDURA UPROSZCZONA”, “POENOSTAVLJEN POSTOPEK”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP”, Image»

Articolo 5

Presidenza del comitato di associazione

All'articolo 82, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina.»

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6

Prove dell'origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell'origine rilasciate in modo conforme dalla Tunisia o da un nuovo Stato membro nell'ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi ai sensi del presente protocollo, sempreché:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo euromediterraneo o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente la data dell'adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Tunisia o in un nuovo Stato membro anteriormente alla data dell'adesione e nell'ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati in quel momento tra la Tunisia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata, purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   La Tunisia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nell'ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Tunisia e la Comunità prima della data dell'adesione;

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore ai sensi di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3.   Le competenti autorità doganali della Tunisia o dei nuovi Stati membri accettano le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nell'ambito degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 7

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell'accordo euromediterraneo possono essere applicate alle merci esportate dalla Tunisia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Tunisia, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Tunisia o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

La Tunisia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT, con riferimento all'allargamento della Comunità.

Articolo 9

Per il 2004 l'aumento del volume del contingente tariffario esistente per le importazioni di olio di oliva non trattato è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima della data di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 10

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 11

1.   Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Tunisia, secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

2.   Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 14

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. (1)

Il Consiglio di associazione approva tali testi.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις τριανταμία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty–first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente–et–un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalîbvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállarnok réseéröl

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

Pä medlemsstaternas vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas värdā

Europos bendrijos värdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Ecropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por la República de Túnez

Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik

Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia

Pour la République Tunisienne

Per la Repubblica Tunisina

Tunisijas Republikas värdā

Tuniso Respublikos vardu

A Tunéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Tuniżija

Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej

Pela República da Tunísia

Za Tuniskú republiku

Za Republiko Tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta

For Republiken Tunisien

Image


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.


ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

Il testo dell'accordo redatto in 11 lingue ufficiali dell'Unione europea (spagnolo, danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese, portoghese, finlandese e svedese) è stato pubblicato nella GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Il testo nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovacca e slovena è pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.