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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2005 DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
I titoli I e II del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (3) stabiliscono un regime di premi e un regime di contenimento della produzione per il tabacco. |
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(2) |
L’articolo 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, prevede la soppressione dei titoli I e II del regolamento (CEE) n. 2075/92 dal 1o gennaio 2005, ma precisa che detti titoli continueranno ad applicarsi per il raccolto 2005. Il regime di premi e il regime di contenimento della produzione previsti dal regolamento (CEE) n. 2075/92 scadono alla fine del raccolto 2005. |
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(3) |
Diversi articoli del regolamento (CEE) n. 2075/92 diventano quindi obsoleti e devono essere soppressi per motivi di chiarezza giuridica e di trasparenza. |
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(4) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2075/92, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 L’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.»; |
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2) |
gli articoli 2, 12, 19, 25, 26 e 27 e l’allegato sono abrogati; |
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3) |
all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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4) |
l’articolo 14 è abrogato; |
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5) |
l’articolo 14 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 14 bis Le modalità di applicazione dell’articolo 13 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.»; |
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6) |
l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. 2. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti 1, 2 e 6, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo del regime di premi continua ad applicarsi per il raccolto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. DARLING
(1) Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1680/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
49,2 |
|
204 |
45,6 |
|
|
999 |
47,4 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
105,9 |
|
999 |
105,9 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
96,3 |
|
999 |
96,3 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
73,1 |
|
388 |
65,2 |
|
|
524 |
57,2 |
|
|
528 |
64,9 |
|
|
999 |
65,1 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
89,2 |
|
400 |
215,8 |
|
|
999 |
152,5 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
85,3 |
|
400 |
101,3 |
|
|
512 |
86,0 |
|
|
528 |
11,2 |
|
|
720 |
48,5 |
|
|
800 |
163,1 |
|
|
804 |
80,4 |
|
|
999 |
82,3 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
92,7 |
|
388 |
56,9 |
|
|
720 |
55,6 |
|
|
999 |
68,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 172a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 172a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 172a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
||||||
|
Formula |
A |
B |
||||
|
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
|
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
206 |
210 |
— |
— |
|
Concentrato |
204,1 |
— |
— |
— |
||
|
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
79 |
79 |
— |
— |
|
|
Concentrato |
79 |
— |
— |
— |
||
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1682/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 172a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 172a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 172a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
|||||
|
Formula |
A |
B |
|||
|
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
|
Importo massimo dell'aiuto |
Burro ≥ 82 % |
39 |
35 |
39 |
35 |
|
Burro < 82 % |
37 |
34,1 |
— |
34 |
|
|
Burro concentrato |
46,5 |
42,6 |
46,5 |
42 |
|
|
Crema |
— |
— |
19 |
15 |
|
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
43 |
— |
43 |
— |
|
Burro concentrato |
51 |
— |
51 |
— |
|
|
Crema |
— |
— |
21 |
— |
|
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1683/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 91a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita. |
|
(3) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 91a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 ottobre 2005, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:
|
185,30 EUR/100 kg, |
||
|
35,00 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1684/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 344a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione. |
|
(2) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 344a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:
|
45,5 EUR/100 kg, |
||
|
50 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 28a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
|
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 28a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'11 ottobre 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 261,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, e l’articolo 16, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (2), gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per lo zucchero, per l’isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente. |
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(2) |
In virtù del regolamento (CE) n. 1462/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, recante, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, revisione dell’importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (3), l’importo massimo del contributo B di cui all’articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco. |
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(3) |
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la perdita complessiva stimata constatata conformemente all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, comporta, a norma dei paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, l’applicazione degli importi massimi del 2 % per il contributo alla produzione di base e del 37,5 % per il contributo B, fissati rispettivamente all’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del suddetto regolamento e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1462/2004. |
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(4) |
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la riscossione di un contributo complementare qualora la perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento non risulti interamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione di base e dei contributi B. Per la campagna 2004/2005, la perdita complessiva non coperta ammonta a 133 529 997 EUR. È necessario fissare pertanto il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per determinare il coefficiente suddetto, occorre tener conto degli importi dei contributi fissati per la campagna 2003/2004 per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. |
|
(5) |
Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero sono fissati a:
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a) |
12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; |
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b) |
236,963 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; |
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c) |
5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; |
|
d) |
99,424 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B; |
|
e) |
12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; |
|
f) |
236,963 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B. |
Articolo 2
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,27033 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,15935 per gli altri Stati membri.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13).
(3) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 4.
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda l’adattamento di alcune tasse
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare l’articolo 139, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l’importo delle tasse da versare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (qui di seguito denominato «l’Ufficio») sia determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti ad equilibrarne il bilancio. |
|
(2) |
Si prevede un considerevole aumento a medio termine delle entrate dell’Ufficio, in particolare a causa del versamento delle tasse di rinnovo per i marchi comunitari. |
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(3) |
L’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi approvata con decisione 2003/793/CE del Consiglio (2) (qui di seguito denominato «protocollo di Madrid») e la gestione elettronica della procedura di registrazione dovrebbero semplificare la procedura e ridurne i costi. Anche l’efficace gestione dell’Ufficio comporterà una riduzione delle spese. |
|
(4) |
Di conseguenza, una riduzione delle tasse appare una misura atta a garantire l'equilibrio di bilancio necessario, favorendo nel contempo l'accesso al sistema da parte degli utenti. Va notato tuttavia che una relativa eccedenza è sempre giustificata, poiché consente di far fronte a situazioni più o meno impreviste e di evitare un deficit non auspicabile. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare le tasse in modo da ridurne il gettito complessivo di circa 35-40 milioni di EUR all’anno. Tale riduzione dovrà essere suddivisa tra la tassa di deposito e di registrazione da una parte e la tassa di rinnovo dall’altra. Occorre inoltre prevedere una riduzione della tassa di deposito per le domande presentate per via elettronica. |
|
(6) |
L’evoluzione dei principali indicatori sarà seguita regolarmente per garantire l’equilibrio tra entrate e spese. |
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(7) |
Occorre quindi modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione (3). |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme d’esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
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1) |
La tabella dell’articolo 2 è modificata nel modo seguente:
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2) |
All’articolo 5, paragrafo 1, sono soppresse le lettere b) e c). |
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3) |
L’articolo 8 è modificato come segue:
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4) |
All'articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
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5) |
All’articolo 12, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
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6) |
All’articolo 13, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
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Articolo 2
In caso di variazione degli importi delle tasse di cui agli articoli 2, 11 e 12, si applica il seguente regime transitorio:
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1) |
L’importo della tassa da versare per il deposito di una domanda di marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del ricevimento della domanda ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 40/94. |
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2) |
L’importo della tassa da versare per la registrazione di un marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento dell’invio della notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione. |
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3) |
L’importo della tassa da versare per la presentazione di un’altra domanda o la formazione di un altro atto è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del pagamento. |
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4) |
L’importo delle tasse di cui agli articoli 11 e 12 è quello fissato in conformità al regolamento di esecuzione comune all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al protocollo relativo a tale accordo. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 296 del 14.11.2003, pag. 20.
(3) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 22).
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
al momento dell’adesione alla Finlandia e alla Svezia erano state concesse garanzie supplementari per quanto riguarda la salmonella applicabili agli scambi di carni fresche di origine bovina e suina, di carni fresche di pollame e di uova da tavola; tali garanzie erano state estese alla carne macinata dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio (2). Tali garanzie erano illustrate da talune direttive modificate dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari la direttiva 64/433/CEE (3) del Consiglio per le carni fresche, la direttiva 71/118/CEE (4) del Consiglio per le carni fresche di pollame e la direttiva 92/118/CEE (5) del Consiglio per le uova. |
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(2) |
A partire dal 1o gennaio 2006 le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 94/65/CE saranno abrogate dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio (6). Direttiva 92/118/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE. |
|
(3) |
L’articolo 4 della direttiva 2004/41/CE dispone che, in attesa dell’adozione delle disposizioni necessarie sulla base dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 (7), (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 (8) o della direttiva 2002/99/CE (9) del Consiglio, le norme di attuazione adottate sulla base delle direttive 71/118/CEE e 94/65/CE e quelle adottate sulla base dell’allegato II alla direttiva 92/118/CEE, eccetto la decisione 94/371/CE del Consiglio (10), continuano ad essere applicate mutatis mutandis. |
|
(4) |
A partire dal 1o gennaio 2006 saranno applicate in virtù del regolamento (CE) n. 853/2004 nuove regole riguardanti garanzie speciali per i prodotti alimentari in relazione alla salmonella. |
|
(5) |
Di conseguenza, in applicazione delle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, è necessario aggiornare e completare in modo adeguato le disposizioni di applicazione di cui alla decisione 95/168/CE della Commissione, dell'8 maggio 1995, che stabilisce garanzie complementari in materia di salmonellosi per le partite di determinati tipi di uova destinate al consumo umano da consegnare alla Finlandia e alla Svezia (11), la decisione 95/409/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche bovine e suine destinate alla Finlandia e alla Svezia (12), la decisione 95/411/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia (13) e la decisione della Commissione 2003/470/CE, del 24 giugno 2003, relativa all'autorizzazione di taluni metodi alternativi da utilizzare nei test microbiologici delle carni destinate alla Finlandia e alla Svezia (14). È inoltre opportuno riunire tutte le disposizioni in un unico regolamento della Commissione e abrogare le decisioni 95/168/CE, 95/409/CE, 95/411/CE e 2003/470/CE. |
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(6) |
Disposizioni di attuazione devono essere adottate anche per le nuove garanzie speciali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la carne macinata di pollame. |
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(7) |
Le norme relative ai test microbiologici per campionatura devono specificare il metodo di campionamento, il numero di campioni da costituire e il metodo microbiologico da applicare per esaminare i campioni. |
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(8) |
Nelle norme relative ai metodi di campionamento è opportuno distinguere, per quanto riguarda la carne bovina e suina, tra carcasse e mezzene da un lato e quarti, tagli e pezzi più piccoli dall’altro e, per quanto riguarda la carne di pollame, tra carcasse intere da un lato, e parti di carcasse e frattaglie dall’altro lato. |
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(9) |
È opportuno tenere conto dei metodi internazionali per il campionamento e l’esame microbiologico dei campioni, come metodi di riferimento, autorizzando l’impiego di taluni metodi alternativi convalidati, per i quali è stato certificato che forniscono garanzie equivalenti. |
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(10) |
È necessario aggiornare o creare, se del caso, i modelli dei documenti commerciali e degli attestati che accompagnano le partite e dichiarano o certificano il rispetto delle garanzie. |
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(11) |
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 853/2004, le garanzie speciali non dovrebbero essere applicabili a partite soggette a programmi riconosciuti equivalenti a quelli attuati dalla Finlandia e dalla Svezia o a partite di carni bovine o suine e di uova destinate a trattamenti speciali. |
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(12) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campionamento delle carni bovine
Il campionamento delle carni bovine, inclusa la carne macinata ed escluse le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette a test microbiologico deve essere realizzato nel rispetto dell’allegato I.
Articolo 2
Campionamento delle carni suine
Il campionamento delle carni suine, inclusa la carne macinata ed escluse le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette a test microbiologico deve essere realizzato nel rispetto dell’allegato I.
Articolo 3
Campionamento delle carni di pollame
Il campionamento delle carni di polli, faraone, tacchini, anatre e oche, inclusa la carne macinata ed escluse le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette a test microbiologico deve essere realizzato nel rispetto dell’allegato II.
Articolo 4
Campionamento dei branchi di origine delle uova
Il campionamento dei branchi di origine delle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette a test microbiologico deve essere realizzato nel rispetto dell’allegato III.
Articolo 5
Metodi microbiologici per l’esame dei campioni
1. L’analisi microbiologica per quanto riguarda la salmonella dei campioni costituiti nel rispetto degli articoli da 1 a 4 deve essere effettuata nel rispetto dell’ultima edizione dei documenti seguenti:
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a) |
norma EN/ISO 6579 (15) («EN/ISO 6579»); oppure |
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b) |
metodo n. 71 descritto dal Nordic Committee on Food Analysis (NMKL) (16) («metodo n. 71»). |
Qualora i risultati dei test microbiologici siano contestati fra Stati membri, va considerato come metodo di riferimento l’ultima edizione della norma EN/ISO 6579.
2. Tuttavia, per i campioni di carni bovine e suine e di carni di volatili da cortile, nei test microbiologici volti a rilevare la presenza di salmonella possono essere impiegati i seguenti metodi analitici, che dovranno essere convalidati tramite l’uso di campioni negli studi di convalida:
metodi che siano stati convalidati in base alle ultime edizioni della norma EN/ISO 6579 o del metodo n. 71 o metodi proprietari certificati da una terza parte in base al protocollo della norma EN/ISO 16140 («EN/ISO 16140») o di altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.
Articolo 6
Documentazione
1. Le partite di carni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono essere accompagnate da documenti commerciali conformi al modello di cui all’allegato IV.
2. Le partite di uova di cui all'articolo 4 dovranno essere accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato V.
Articolo 7
Le decisioni 95/168/CE, 95/409/CE, 95/411/CE e 2003/470/CE sono abrogate.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 3; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(2) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(4) GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(5) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 60).
(6) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(8) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
(9) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(10) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.
(11) GU L 109 del 16.5.1995, pag. 44. Decisione modificata dalla decisione 97/278/CE (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77).
(12) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 98/227/CE (GU L 87 del 21.3.1998, pag. 14).
(13) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 29. Decisione modificata dalla decisione 98/227/CE.
(14) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 66.
(15) EN/ISO 6579: Microbiologia dei prodotti alimentari e dei mangimi — metodo orizzontale per la rilevazione delle Salmonella spp.
(16) Metodo NMKL n. 71: Salmonella. Rilevazione nei prodotti alimentari.
ALLEGATO I
Regole di campionamento applicabili alle carni o alle carni tritate bovine e suine destinate alla Finlandia e alla Svezia.
Parte A
METODO DI CAMPIONAMENTO
1. Carcasse, mezzene e quarti ottenuti dal macello di origine («tecnica SWAB»)
Deve essere applicato il metodo di campionamento non distruttivo descritto dalla norma ISO 17604, incluse le norme per lo stoccaggio ed il trasporto dei campioni.
Per le carcasse di bovini i campioni vanno prelevati da tre punti distinti (coscia, pancia e collo). Per le carcasse di suini i campioni vanno prelevati da due punti distinti (coscia e punta di petto). Il metodo di campionamento da utilizzare è quello della spugna abrasiva. L’area di campionamento deve comprendere per ogni punto almeno 100 cm2. Prima dell'esame si aggregano i campioni raccolti dai vari punti di campionamento della carcassa.
Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.
2. Tagli di quarti ottenuti da macelli diversi da quelli di origine della carcassa, tagli e pezzi più piccoli («metodo distruttivo»)
I pezzi di tessuto devono essere prelevati inserendo una sonda di carotaggio sterile nella superficie della carne oppure asportando con uno strumento sterile una fettina di tessuto di dimensione approssimativa pari a 25cm2. I campioni devono essere trasferiti in modo asettico in un contenitore di campioni o in un sacchetto di diluizione di plastica e successivamente omogeneizzati (stomacher peristaltico o miscelatore rotante/omogeneizzatore). I campioni di carne congelata devono restare congelati durante il trasporto al laboratorio. I campioni di carne refrigerata non devono essere congelati ma tenuti refrigerati. I campioni separati di una stessa partita possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.
Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.
3. Carne macinata («metodo distruttivo»)
I campioni da prelevare con strumenti sterili devono pesare circa 25 g. I campioni devono essere trasferiti in modo asettico in un contenitore di campioni o in un sacchetto di diluizione di plastica e successivamente omogeneizzati (stomacher peristaltico o miscelatore rotante/omogeneizzatore). I campioni di carne congelata devono restare congelati durante il trasporto al laboratorio. I campioni di carne refrigerata non devono essere congelati ma tenuti refrigerati. I campioni separati di una stessa partita possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.
Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.
Parte B
NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE
1. Carcasse, mezzene, mezzene tagliate in non più di tre pezzi e quarti di cui alla parte A, punto 1
Il numero di carcasse o mezzene (unità) in una partita dalla quale prelevare campioni aleatori deve essere il seguente:
|
Partita (numero di confezioni) |
Numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni |
|
1-24 |
Numero pari al numero di confezioni, con limite massimo di 20 |
|
25-29 |
20 |
|
30-39 |
25 |
|
40-49 |
30 |
|
50-59 |
35 |
|
60-89 |
40 |
|
90-199 |
50 |
|
200-499 |
55 |
|
500 o più |
60 |
2. Quarti, tagli e pezzi più piccoli di cui alla parte A, punto 2 e carne macinata di cui alla parte A, punto 3
Il numero di confezioni della partita dalla quale prelevare campioni aleatori deve essere il seguente:
|
Partita (numero di confezioni) |
Numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni |
|
1-24 |
Numero pari al numero di confezioni, con limite massimo di 20 |
|
25-29 |
20 |
|
30-39 |
25 |
|
40-49 |
30 |
|
50-59 |
35 |
|
60-89 |
40 |
|
90-199 |
50 |
|
200-499 |
55 |
|
500 o più |
60 |
A seconda del loro peso, il numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni può essere ridotto applicando i seguenti fattori di moltiplicazione:
|
Peso delle confezioni |
> 20 kg |
10-20 kg |
< 10 kg |
|
Fattori di moltiplicazione |
× 1 |
× 3/4 |
× 1/2 |
ALLEGATO II
Regole di campionamento applicabili alle carni o alle carni tritate di pollame destinate alla Finlandia e alla Svezia.
Parte A
METODO DI CAMPIONAMENTO
1. Carcasse (recanti la pelle del collo)
I campioni aleatori devono essere equamente distribuiti su tutta la partita. Il campionamento deve essere costituito da pezzi di circa 10 g di pelle del collo da rimuovere in modo asettico tramite bisturi sterile e pinzette. I campioni devono essere refrigerati fino al momento dell’analisi. I campioni possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.
Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.
2. Carcasse prive della pelle del collo, parti di carcasse e frattaglie («metodo distruttivo»)
I pezzi di tessuto devono essere prelevati inserendo una sonda di carotaggio sterile nella superficie della carne oppure asportando con uno strumento sterile una fettina di tessuto di dimensione approssimativa pari a 25 cm2. I campioni devono essere refrigerati fino al momento dell’analisi. I campioni possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.
Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.
3. Carne macinata («metodo distruttivo»)
I campioni da prelevare con strumenti sterili devono pesare circa 25 g. I campioni devono essere refrigerati fino al momento dell’analisi. I campioni possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.
Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.
Parte B
NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE
Il numero di confezioni della partita dalla quale prelevare campioni aleatori deve essere il seguente:
|
Partita (numero di confezioni) |
Numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni |
|
1-24 |
Numero pari al numero di confezioni, con limite massimo di 20 |
|
25-29 |
20 |
|
30-39 |
25 |
|
40-49 |
30 |
|
50-59 |
35 |
|
60-89 |
40 |
|
90-199 |
50 |
|
200-499 |
55 |
|
500 o più |
60 |
A seconda del loro peso, il numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni può essere ridotto applicando i seguenti fattori di moltiplicazione:
|
Peso delle confezioni |
> 20 kg |
10-20 kg |
< 10 kg |
|
Fattori di moltiplicazione |
× 1 |
× 3/4 |
× 1/2 |
ALLEGATO III
Regole di campionamento applicabili ai branchi per le uova destinate alla Finlandia e alla Svezia
Parte A
METODO DI CAMPIONAMENTO
Il campione deve essere costituito da materiale fecale raccolto applicando uno dei metodi seguenti:
|
1. |
Per le galline allevate su posatoi o ruspanti:
|
|
2. |
Per le galline ovaiole in gabbia i campioni vanno prelevati dai posatoi o dalle superfici a caduta nella fossa. |
Parte B
QUANTITÀ DI CAMPIONI DA PRELEVARE
La quantità di campioni dev’essere la seguente, a seconda del metodo impiegato tra quelli illustrati nella parte A:
|
— |
per il metodo di cui al punto 1.1: 60 campioni di pollina da prelevare nell’edificio dell’azienda o nel gruppo di edifici dell’azienda, |
|
— |
per il metodo di cui al punto 1.2: 2 paia di tamponi da stivale, |
|
— |
per il metodo di cui al punto 2: 60 campioni di pollina oppure almeno 60 grammi di feci naturalmente miste. |
Parte C
FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
Il campione va prelevato all’interno di un periodo di due settimane prima dell’inizio della produzione di uova e successivamente almeno ogni 25 settimane.
ALLEGATO IV
Note:
|
a) |
Il documento commerciale è compilato seguendo il modello che figura nel presente allegato. Esso deve comprendere, nell’ordine numerato che appare nel modello, i certificati richiesti per il trasporto di carni bovine o suine o di carni di pollame, inclusa la carne macinata. |
|
b) |
Il documento deve essere redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro UE di destinazione. Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue dell'UE, purché sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione. |
|
c) |
Il documento commerciale deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie. |
|
d) |
L'originale di ciascun documento commerciale deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. |
|
e) |
Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile. |
|
f) |
Se il documento, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera e), si compone di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero della pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato dalla persona responsabile. |
|
g) |
L’originale del documento deve essere compilato e firmato dal responsabile. |
|
h) |
Il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato. |
ALLEGATO V
Modello di certificato per le partite da consegnare alla Finlandia e alla Svezia di uova destinate al consumo umano
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto d’intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti all’intervento pubblico deve essere operato al momento del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. |
|
(2) |
In virtù dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento dell’acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale. |
|
(3) |
Per l’esercizio contabile 2006, è opportuno fissare i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori di acquisto mensili di alcuni prodotti per poter stabilire l’ammontare del deprezzamento. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d’intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d’intervento tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006, gli organismi d’intervento applicano al valore dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.
Articolo 2
Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1, sono comunicati alla Commissione nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (2).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).
(2) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/2005 (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 12).
ALLEGATO
Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili
|
Prodotto |
Coefficiente |
|
Frumento tenero panificabile |
0,10 |
|
Orzo |
0,15 |
|
Granturco |
— |
|
Sorgo |
— |
|
Zucchero |
0,40 |
|
Risone |
— |
|
Alcole |
0,55 |
|
Burro |
0,01 |
|
Latte scremato in polvere |
0,02 |
|
Carni bovine in quarti |
— |
|
Carni bovine disossate |
— |
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1690/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
recante cinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento. |
|
(2) |
Il 6 ottobre 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di integrare i dati relativi a due persone aggiunte il 29 settembre 2005 all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I. |
|
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/2005 della Commissione (GU L 260 del 6.10.2005, pag. 9).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Nell’elenco delle «Persone fisiche»:
|
1) |
La voce «Hani El Sayyed Elsebai Yusef (alias Abu Karim). Data di nascita: 1.3.1961. Luogo di nascita: Qaylubiyah. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: risiede nel Regno Unito» è sostituita dal testo seguente: «Hani Al-Sayyid Al-Sebai [alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim]. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Luogo di nascita: Qaylubiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana.» |
|
2) |
La voce «El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa [alias a) Hatim, b) Hisham, c) Abu Umar]. Data di nascita: 30.7.1964. Luogo di nascita: Suez. Nazionalità: egiziana» è sostituita dal testo seguente: «Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar]. Data di nascita: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Luogo di nascita: a) Suez, Egitto, b) Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive nel Regno Unito.» |
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1691/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2005 al 28 febbraio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori il 10 e l'11 ottobre 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina. |
|
(2) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte dei nuovi importatori il 10 e l'11 ottobre 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari dell'Argentina. |
|
(3) |
È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 13 ottobre 2005 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 10 e l'11 ottobre 2005 e trasmesse alla Commissione il 13 ottobre 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 e presentate dopo l'11 ottobre 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
ALLEGATO I
|
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||||||
|
Cina |
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina |
Argentina |
|||||||
|
10,642 % |
100 % |
95,813 % |
||||||
|
0,650 % |
29,335 % |
2,088 % |
||||||
|
|||||||||
ALLEGATO II
|
Origine dei prodotti |
Date |
||||
|
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina |
Argentina |
|||
|
28.2.2006 |
— |
28.2.2006 |
||
|
28.2.2006 |
2.1.2006 |
28.2.2006 |
||
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1692/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 ottobre 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 ottobre 2005
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
37,19 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
50,97 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
50,97 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
37,19 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 30.9.2005-13.10.2005
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 22,03 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 27,96 EUR/t. |
|
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1693/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,010 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 ottobre 2005
che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
(2005/713/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta. |
|
(2) |
Con lettere protocollate dal segretariato generale della Commissione rispettivamente in data 14 ottobre e 27 ottobre 2004, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura particolare riguardante la costruzione, la riparazione e la ristrutturazione di un ponte transfrontaliero sul Rodebach tra Selfkant (a nord di Millen, Germania) ed Echt-Susteren (a nord di Sittard, Paesi Bassi). |
|
(3) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 11 gennaio 2005, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettere datate 14 gennaio 2005, essa ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta. |
|
(4) |
La misura particolare consiste nel considerare tutta l’area del cantiere del ponte transfrontaliero e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, come territorio tedesco per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione, alla riparazione e alla ristrutturazione del ponte. |
|
(5) |
In assenza di una misura particolare, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi effettuata per la costruzione, la riparazione o la ristrutturazione del ponte in questione occorrerebbe accertare se il luogo dell’imposizione sia la Repubblica federale di Germania o il Regno dei Paesi Bassi, un regime che risulterebbe in pratica molto complicato per gli imprenditori incaricati dei lavori in oggetto. |
|
(6) |
L’obiettivo della deroga consiste nel semplificare la procedura di riscossione delle imposte relative alla costruzione, alla riparazione o alla ristrutturazione del ponte in oggetto. |
|
(7) |
La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione, alla riparazione o alla ristrutturazione del ponte sul Rodebach tra Selfkant (a nord di Millen, Germania) ed Echt-Susteren (a nord di Sittard, Paesi Bassi), a considerare tutta l’area del cantiere del ponte transfrontaliero e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, come facenti parte del territorio tedesco.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
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15.10.2005 |
IT |
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L 271/41 |
DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA BiH/7/2005
del 20 settembre 2005
relativa alla nomina del capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina
(2005/714/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,
vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con scambio di lettere tra il segretario generale/alto rappresentante e il segretario generale della NATO, rispettivamente del 28 settembre e 8 ottobre 2004, il Consiglio del Nord Atlantico ha convenuto di mettere a disposizione il capo di Stato maggiore del comando interforze di Napoli quale capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli. |
|
(2) |
Il comitato militare dell’UE ha appoggiato la raccomandazione del comandante dell’operazione UE di nominare il capo di Stato maggiore del comando interforze di Napoli, generale di divisione aerea (in prom.) Giuseppe MARANI, capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (COPS) ad esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. |
|
(5) |
Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione conformemente alla quale gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione riguardano unicamente gli Stati membri dell’UE che sono altresì membri della NATO o parti del «Partenariato per la pace» e che hanno pertanto concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza, |
DECIDE:
Articolo 1
Il generale di divisione aerea (in prom.) Giuseppe MARANI è nominato capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando interforze di Napoli per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
J. KING
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.
Commissione
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15.10.2005 |
IT |
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L 271/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
che fissa, per l’esercizio finanziario 2005, le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 3737]
(I testi in lingua spagnola, ceca, tedesca, inglese, greca, francese, italiana, ungherese, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)
(2005/715/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2). |
|
(2) |
Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime. |
|
(4) |
Con decisione 2004/687/CE (3) la Commissione ha fissato le dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2004/2005. |
|
(5) |
In conformità dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le spese sostenute e dichiarate da ciascuno Stato membro sono limitate all’importo delle dotazioni assegnate, che figura nella decisione 2004/687/CE. Per l’esercizio 2005, tale limitazione non si applica ad alcuno Stato membro. |
|
(6) |
In conformità dell’articolo 17, paragrafo 4, quando le spese effettive di uno Stato membro per ettaro superano quelle previste dalla decisione 2004/687/CE si applica una penale. Quest’anno detta penale si applica al Lussemburgo per un importo di 289 EUR. |
|
(7) |
In conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri possono presentare richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell’esercizio in corso. È il caso della Germania, della Spagna, della Francia, dell’Italia, dell’Austria e del Portogallo. |
|
(8) |
In conformità dell’articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1227/2000, ogni Stato membro per il quale l’esercizio 2005 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e di riconversione può rivolgere una richiesta di ulteriore finanziamento nel limite del 90 % della dotazione finanziaria assegnatagli dalla decisione 2004/687/CE. Tale disposizione si applica alla Repubblica ceca, all’Ungheria, a Malta e alla Slovacchia. |
|
(9) |
In conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le richieste presentate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento sono accettate per gli Stati membri che abbiano speso la dotazione iniziale proporzionalmente alle loro richieste, utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento e corretti, se del caso, in applicazione dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, nonché del totale degli importi notificati e accettati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 9, del medesimo regolamento, dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri. Per l’esercizio 2005, tale disposizione si applica alla Germania, alla Spagna, alla Francia, all’Italia, all’Austria e al Portogallo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per l’esercizio finanziario 2005 le dotazioni finanziarie definitive relative alla campagna 2004/2005 assegnate agli Stati membri interessati, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica ungherese, la Repubblica di Malta, la Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovena e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 23.
ALLEGATO
Dotazioni finanziarie definitive per la campagna 2004/2005 (esercizio finanziario 2005)
|
Stato membro |
Superficie (ha) |
Dotazione finanziaria (EUR) |
|
Repubblica ceca |
84 |
772 352 |
|
Germania |
1 975 |
12 695 680 |
|
Grecia |
988 |
7 047 724 |
|
Spagna |
19 888 |
149 316 032 |
|
Francia |
13 691 |
108 227 509 |
|
Italia |
14 633 |
103 757 903 |
|
Cipro |
193 |
2 340 941 |
|
Lussemburgo |
10 |
83 200 |
|
Ungheria |
1 132 |
9 054 545 |
|
Malta |
15 |
154 474 |
|
Austria |
1 275 |
7 248 066 |
|
Portogallo |
7 153 |
45 588 331 |
|
Slovenia |
172 |
2 913 565 |
|
Slovacchia |
221 |
799 448 |
|
Totale |
61 429 |
449 999 711 |
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
che fissa, per la campagna 2005/2006, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 3738]
(I testi in lingua spagnola, ceca, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, ungherese, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)
(2005/716/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2). |
|
(2) |
Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato. |
|
(4) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari. |
|
(5) |
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione è più elevato nelle regioni classificate come regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3). |
|
(6) |
Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi. |
|
(7) |
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi della dotazione iniziale, le spese riconosciute per l’esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l’esercizio di cui trattasi. Per la campagna 2005/2006 tale disposizione si applica alla Grecia, in cui le spese sostenute per l’esercizio 2005 rappresentano il 72,63 % della dotazione iniziale, e al Lussemburgo, in cui le spese sostenute rappresentano il 74,54 % della dotazione iniziale. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1227/2000 tale disposizione non si applica agli Stati membri che hanno partecipato per la prima volta al regime di ristrutturazione e di riconversione nel corso della campagna 2004/2005. |
|
(8) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la campagna 2005/2006, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri interessati, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica Ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica ungherese, la Repubblica di Malta, la Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovena e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).
ALLEGATO
Dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2005/2006
|
Stato membro |
Superficie (ha) |
Dotazione finanziaria (EUR) |
|
Repubblica ceca |
526 |
1 821 677 |
|
Germania |
1 998 |
12 468 667 |
|
Grecia |
1 249 |
8 574 504 |
|
Spagna |
21 131 |
151 508 106 |
|
Francia |
11 380 |
106 286 269 |
|
Italia |
13 874 |
99 743 891 |
|
Cipro |
206 |
2 378 971 |
|
Lussemburgo |
10 |
76 000 |
|
Ungheria |
1 331 |
10 645 176 |
|
Malta |
23 |
119 973 |
|
Austria |
1 077 |
6 574 057 |
|
Portogallo |
5 747 |
44 975 908 |
|
Slovenia |
153 |
2 336 740 |
|
Slovacchia |
299 |
2 490 063 |
|
Totale |
59 002 |
450 000 000 |
|
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2005
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
[notificata con il numero C(2005) 3754]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/717/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche pericolose di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima. |
|
(2) |
Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) devono essere esonerati da tale divieto, perché non è ancora possibile eliminare o sostituire queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione. |
|
(3) |
Poiché la valutazione dei rischi relativa al DecaBDE, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (2), ha concluso che attualmente non sono necessarie misure per ridurre i rischi per i consumatori oltre a quelle attualmente applicate, ma che ai fini della valutazione dei rischi sono necessari ulteriori studi, fino a comunicazione ulteriore il DecaBDE può essere esentato dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/95/CE. Qualora nuovi dati dovessero portare a conclusioni diverse nell’ambito della valutazione dei rischi, la presente decisione sarebbe riesaminata e ove opportuno modificata. Parallelamente, il settore sta attuando un programma volontario di riduzione delle emissioni. |
|
(4) |
Il campo di applicazione delle esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l’eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che in futuro sarà possibile evitarne l’impiego in tali applicazioni. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione di cui all’allegato di detta direttiva deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’aggiunta di un elemento all’elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall’allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l’ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. Pertanto, ciascuna delle esenzioni previste dalla presente decisione sarà sottoposta a riesame prima del 2010. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclo e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (3), di seguito «il comitato». |
|
(7) |
Il 19 aprile 2005, la Commissione ha sottoposto la misura di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. Non si è raggiunta la maggioranza qualificata a favore di dette misure. Pertanto, il 6 giugno 2005, conformemente alla procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), la Commissione deve adottare le misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(2) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato come segue:
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1) |
Il titolo è sostituito dal seguente testo: |
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2) |
È inserito il seguente punto 9 bis:
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3) |
È inserito il seguente punto 9 ter:
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2005
sulla conformità di alcune norme all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale
[notificata con il numero C(2005) 3803]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/718/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo e quarto capoverso,
dopo aver consultato il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE fissa l’obbligo per i produttori di immettere sul mercato unicamente prodotti sicuri. |
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(2) |
Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell'articolo 4 di detta direttiva. |
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(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base al mandato deciso dalla Commissione. La Commissione pubblica i riferimenti di tali norme. |
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(4) |
L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva fissa la procedura per la pubblicazione dei riferimenti delle norme adottate dagli organismi europei di normalizzazione prima dell’entrata in vigore della direttiva. Qualora tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza, la Commissione decide di pubblicarne gli estremi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In questi casi, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, in merito all'adeguatezza della norma in questione rispetto all’obbligo generale di sicurezza. Essa decide circa la pubblicazione dei riferimenti previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Commissione informa gli Stati membri della propria decisione. |
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(5) |
Dall’entrata in vigore della direttiva, gli organismi europei di normalizzazione hanno tuttavia adottato alcune norme in assenza del mandato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. L'intenzione del legislatore è stata quella di garantire la cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione e di riconoscere norme di sicurezza adeguate applicabili ai prodotti che rientrano nell’ambito della direttiva per le quali un mandato della Commissione non è stato emesso conformemente alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 4. È quindi necessario prendere in considerazione la pubblicazione dei riferimenti di queste norme e seguire a tale scopo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. |
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(6) |
La presente decisione sulla conformità delle norme elencate nell’allegato con l’obbligo generale di sicurezza è presa su iniziativa della Commissione. |
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(7) |
I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le norme elencate nell’allegato soddisfano l’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE per i rischi contemplati.
Articolo 2
I riferimenti delle norme di cui all’allegato saranno pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
ALLEGATO
Norme cui si fa riferimento negli articoli 1 e 2 della presente decisione:
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1) |
EN 13899:2003 — Attrezzatura per sport su rotelle — Pattini a rotelle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
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2) |
EN 13138-2:2003 — Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto — Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da tenere con sé |
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3) |
EN 13319:2000 — Accessori per l'immersione — Profondimetri e dispositivi combinati per la misurazione di profondità e tempo — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
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4) |
EN 1651:1999 — Attrezzature per parapendio — Imbracature — Requisiti di sicurezza e prove di resistenza |
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5) |
EN 12491:2001 — Attrezzatura per parapendio — Paracadute di emergenza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
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6) |
EN 913:1996 — Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova |
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7) |
EN 12655:1998 — Attrezzatura da ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
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8) |
EN 12197:1997 — Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
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9) |
EN 12346:1998 — Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
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10) |
EN 12432:1998 — Attrezzatura da ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
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11) |
EN 916:2003 — Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza |
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12) |
EN 12196:2003 — Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
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13) |
EN 1860-1:2003 — Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue — Parte 1: Barbecue alimentati con combustibili solidi — Requisiti e metodi di prova |
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14) |
EN 1129-1:1995 — Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 1: Requisiti di sicurezza |
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15) |
EN 1129-2:1995 — Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 2: Metodi di prova |
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16) |
EN 14344:2004 — Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
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17) |
EN 14350-1:2004 — Articoli per puericultura — Dispositivi per bere — Parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove |
Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/54 |
DECISIONE 2005/719/GAI DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 2005
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2005/211/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2005/211/GAI precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie, e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l’applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, della decisione 2005/211/GAI. |
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(2) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientra nell’ambito dell’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE (3), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE (4) e 2004/860/CE (5) del Consiglio relative alla firma a nome dell’Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 12, della decisione 2005/211/GAI si applica a decorrere dal 15 ottobre 2005.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
C. CLARKE
(1) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.
(2) Doc. del Consiglio 13054/04 accessibile sul sito http:/register.consilium.eu.int
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(4) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.