ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 269

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
14 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1666/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1667/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1668/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa, per l'esercizio contabile 2006 del FEAOG, sezione garanzia, il tasso d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1669/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 14 ottobre 2005

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1670/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1671/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 9a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1672/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1673/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1674/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II b per le navi battenti bandiera polacca

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1675/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1676/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1677/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1678/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

20

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in applicazione del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

21

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'assistenza al risanamento e alla ricostruzione nei paesi colpiti dallo tsunami, in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

23

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sulla revisione delle prospettive finanziarie 2000-2006

24

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom [notificata con il numero C(2004) 3061]  ( 1 )

30

 

*

Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania [notificata con il numero C(2005) 4068]  ( 1 )

42

 

*

Decisione n. 1/2005 del comitato congiunto CE-EFTA semplificazione delle formalità negli scambi di merci, del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

44

 

*

Decisione n. 5/2005 del comitato congiunto CE-EFTA transito comune, del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1666/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

49,2

204

52,0

999

50,6

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

98,7

999

98,7

0805 50 10

052

73,8

382

63,3

388

68,1

524

57,2

528

70,3

999

66,5

0806 10 10

052

88,3

400

215,8

999

152,1

0808 10 80

388

85,2

400

107,5

512

89,6

528

11,2

720

48,5

800

163,1

804

77,5

999

83,2

0808 20 50

052

90,7

388

56,9

720

54,1

999

67,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


14.10.2005   

IT

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L 269/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1667/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (1) prevede che l’importo che gli Stati membri sono tenuti a pagare per le eccedenze non eliminate sia preso in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005.

(2)

Poiché con il regolamento (CE) n. 651/2005 della Commissione il termine per la presentazione delle prove di avvenuta eliminazione è stato spostato al 31 marzo 2006, nel settembre 2005, quando saranno calcolati i prelievi per il periodo 2004/2005, l’importo da pagare per le eccedenze non sarà ancora noto. Occorre dunque prevedere che tale importo sia preso in considerazione per il calcolo dei prelievi alla produzione per la campagna 2005/2006 che sarà effettuato nel settembre 2006.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 60/2004. Poiché detta modifica deve precedere la fissazione dei prelievi per la campagna 2004/2005, occorre prevedere che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 60/2004 il testo dell’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Una percentuale pari al 25 % di detto importo è versata al bilancio comunitario entro il 31 dicembre del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009. Ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2005/2006, viene presa in considerazione la totalità dell’importo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 651/2005 (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 3).


14.10.2005   

IT

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L 269/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1668/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa, per l'esercizio contabile 2006 del FEAOG, sezione garanzia, il tasso d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita (2), il tasso d’interesse uniforme da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi, ponderati rispettivamente di 1/3 e 2/3.

(2)

La Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, sulla base dei tassi di interesse constatati nei sei mesi che precedono la fissazione.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 411/88, se il tasso d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico. In mancanza della comunicazione del tasso medio d’interesse da parte di uno Stato membro prima della fine dell'esercizio, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento.

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 411/88, per gli esercizi 2005 e 2006, se il tasso medio del costo d’interesse a carico di uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme determinato per la Comunità, essa può rimborsare i costi d’interesse in base al tasso d’interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di questo tasso e il tasso reale sostenuto dallo Stato membro.

(5)

In base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi d’interesse applicabili all'esercizio contabile 2006 del FEAOG, sezione garanzia, tenendo conto dei fattori sopra richiamati.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le spese imputabili all'esercizio 2006 del FEAOG, sezione garanzia:

1)

il tasso d’interesse uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 2,2 % per gli Stati membri diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) del presente articolo;

2)

il tasso d’interesse specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88, è così fissato:

a)

2,1 % per la Repubblica ceca, la Francia, l'Austria e la Finlandia;

b)

1,8 % per la Svezia;

3)

il tasso d’interesse rimborsato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 411/88, è così fissato:

a)

3,2 % per Cipro;

b)

5,1 % per l'Ungheria;

c)

3,0 % per la Polonia;

d)

2,8 % per la Slovenia;

e)

2,3 % per il Regno Unito.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(2)   GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2005 (GU L 164 del 24.6.2005, pag. 8).


14.10.2005   

IT

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L 269/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1669/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 14 ottobre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)   GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 14 ottobre 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00  (2)

11,00

0

1703 90 00  (2)

11,60

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


14.10.2005   

IT

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L 269/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1670/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 14 OTTOBRE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,44  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,70  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,44  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,70  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3744

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

37,44

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,63

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,63

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3744

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1671/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 9a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 9a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,407 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1672/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'11 ottobre 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine l'11 ottobre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

96,40

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

98,75

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

120,49


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1673/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'11 ottobre 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine l'11 ottobre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 12,49 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1674/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II b per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)   GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Polonia

Stock

COD/1/2B.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

I, II b

Data

1o settembre 2005


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 ottobre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

12,33

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

11,52

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

10,62

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

9,81

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

9,18

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


14.10.2005   

IT

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L 269/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1676/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 7 al 13 ottobre 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


14.10.2005   

IT

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L 269/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 al 13 ottobre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 22,56 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)   GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5.


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1678/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 al 13 ottobre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo e Consiglio

14.10.2005   

IT

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L 269/21


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in applicazione del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

(2005/706/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1), in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà (di seguito «Fondo») per mostrare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

La Slovacchia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in data 24 gennaio 2005 a seguito di una catastrofe provocata da una tempesta.

(3)

L’accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuo di 1 miliardo di EUR.

(4)

Il disastro causato dalla tempesta in Slovacchia nel novembre 2004 soddisfa i criteri per la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per fornire la somma di 5 667 578 EUR in stanziamenti d'impegno a titolo del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)   GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

(2)   GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


14.10.2005   

IT

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L 269/23


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'assistenza al risanamento e alla ricostruzione nei paesi colpiti dallo tsunami, in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

(2005/707/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1), in particolare il punto 24,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

L'autorità di bilancio ha deciso di sostenere il risanamento e la ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto/tsunami (principalmente l'Indonesia, lo Sri Lanka e le Maldive) per un importo totale di 350 milioni di EUR, dei quali 170 milioni di EUR nel 2005. Parte degli aiuti finanziari sarà concessa mediante una nuova definizione dei programmi indicativi per tale area non ancora attuati, in cooperazione con i governi interessati (60 milioni di EUR), ricorrendo al meccanismo di reazione rapida (12 milioni di EUR) e mobilitando la riserva di emergenza (70 milioni di EUR). Dal momento che nel 2005 il massimale della rubrica 4 «Azioni esterne» è già stato superato per un importo pari a 100 milioni di EUR e che sono state esaminate tutte le possibilità di ridistribuzione degli stanziamenti a titolo di tale rubrica, l'importo di 15 milioni di EUR sarà finanziato mediante un'ulteriore mobilitazione dello strumento di flessibilità,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini del bilancio rettificativo n. 3/2005 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, lo strumento di flessibilità viene utilizzato per fornire l'importo di 15 000 000 di EUR in stanziamenti di impegno.

L'importo viene utilizzato per finanziare l'assistenza al risanamento e alla ricostruzione nei paesi asiatici colpiti dal terremoto/tsunami, nell’ambito della rubrica 4 «Azioni esterne» delle prospettive finanziarie, a titolo dell'articolo 19 10 04 «Azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo dell’Asia» del bilancio 2005.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)   GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).


14.10.2005   

IT

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L 269/24


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

sulla revisione delle prospettive finanziarie 2000-2006

(2005/708/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1), in particolare i punti 19, 20 e 21,

vista la decisione 2003/430/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2003, sulla revisione delle prospettive finanziarie (2),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato (3),

considerando quanto segue:

La riforma della politica agricola comune adottata dal Consiglio nel settembre 2003 (4) prevede una riduzione dei pagamenti diretti («modulazione»), per finanziare la politica di sviluppo rurale con l’obiettivo di conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti di politica destinati a promuovere l’agricoltura sostenibile e quelli volti a promuovere lo sviluppo rurale, nonché con lo scopo di finanziare misure addizionali per lo sviluppo rurale. Le prospettive finanziarie stabilite nell'allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio e riviste dalla decisione 2003/430/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «le prospettive finanziarie») dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dell’effetto della «modulazione» per il 2006. Di conseguenza, stanziamenti d’impegno della sottorubrica 1a «Politica agricola comune» possono essere utilizzati per finanziare misure addizionali nella sottorubrica 1b «Sviluppo rurale», senza modificare il massimale della rubrica 1 «Agricoltura»,

DECIDONO:

Articolo 1

Le prospettive finanziarie sono modificate come segue.

I massimali annuali degli stanziamenti d'impegno nella rubrica 1 della tabella 1a, della tabella 1b, della tabella 2a e della tabella 2b sono modificati come segue:

a)

la cifra relativa alla sottorubrica 1a «Politica agricola comune» è ridotta nel 2006 dell'importo corrispondente alla modulazione:

Riduzione degli importi nella sottorubrica Politica agricola comune

2006

Milioni di EUR a prezzi del 1999

– 570

Milioni di EUR a prezzi del 2006

– 655

b)

la cifra relativa alla sottorubrica 1b «Sviluppo rurale» è aumentata nel 2006 dell'importo corrispondente alla modulazione:

Aumento degli importi nella sottorubrica Sviluppo rurale

2006

Milioni di EUR a prezzi del 1999

+ 570

Milioni di EUR a prezzi del 2006

+ 655

Articolo 2

1.   Le prospettive finanziarie per l'Unione europea, a prezzi del 1999, sono riportate nelle tabelle 1a e 1b dell'allegato della presente decisione.

2.   Le corrispondenti prospettive finanziarie derivanti dall'adeguamento tecnico per il 2005 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e dei prezzi, sono riportate nelle tabelle 2a e 2b dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)   GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(2)   GU L 147 del 14.6.2003, pag. 31.

(3)  Decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 e decisione del Consiglio del 18 luglio 2005.

(4)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Tabella 1a:   Prospettive finanziarie rivedute (UE-25), a prezzi 1999

(in milioni di EUR)

Stanziamenti di impegno

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.

AGRICOLTURA

40 920

42 800

43 900

43 770

44 657

45 677

45 807

1a

Politica agricola comune

36 620

38 480

39 570

39 430

38 737

39 602

39 042

1b

Sviluppo rurale

4 300

4 320

4 330

4 340

5 920

6 075

6 765

2.

AZIONI STRUTTURALI

32 045

31 455

30 865

30 285

35 665

36 502

37 940

Fondi strutturali

29 430

28 840

28 250

27 670

30 533

31 835

32 608

Fondo di coesione

2 615

2 615

2 615

2 615

5 132

4 667

5 332

3.

POLITICHE INTERNE

5 930

6 040

6 150

6 260

7 877

8 098

8 212

4.

AZIONI ESTERNE

4 550

4 560

4 570

4 580

4 590

4 600

4 610

5.

AMMINISTRAZIONE (1)

4 560

4 600

4 700

4 800

5 403

5 558

5 712

6.

RISERVE

900

900

650

400

400

400

400

Riserva monetaria

500

500

250

 

 

 

 

Riserva per aiuti d’urgenza

200

200

200

200

200

200

200

Riserva per garanzie

200

200

200

200

200

200

200

7.

STRATEGIA DI PREADESIONE

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

Agricoltura

520

520

520

520

 

 

 

Strumento strutturale di preadesione

1 040

1 040

1 040

1 040

 

 

 

PHARE (paesi candidati)

1 560

1 560

1 560

1 560

 

 

 

8.

COMPENSAZIONE

 

 

 

 

1 273

1 173

940

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

92 025

93 475

93 955

93 215

102 985

105 128

106 741

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

89 600

91 110

94 220

94 880

100 800

101 600

103 840

Massimale stanziamenti di pagamento in % dell'RNL (SEC 95)

1,07  %

1,07  %

1,10  %

1,11  %

1,10  %

1,07  %

1,07  %

Margine per imprevisti

0,17  %

0,17  %

0,14  %

0,13  %

0,14  %

0,17  %

0,17  %

Massimale risorse proprie

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %


Tabella 1b:   Prospettive finanziarie rivedute (UE-25), a prezzi 1999

(comprese le implicazioni di bilancio di una soluzione politica a Cipro)

(in milioni di EUR)

Stanziamenti di impegno

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.

AGRICOLTURA

40 920

42 800

43 900

43 770

44 650

45 675

45 805

1a

Politica agricola comune

36 620

38 480

39 570

39 430

38 740

39 611

39 052

1b

Sviluppo rurale

4 300

4 320

4 330

4 340

5 910

6 064

6 753

2.

AZIONI STRUTTURALI

32 045

31 455

30 865

30 285

35 718

36 579

38 052

Fondi strutturali

29 430

28 840

28 250

27 670

30 571

31 899

32 703

Fondo di coesione

2 615

2 615

2 615

2 615

5 147

4 680

5 349

3.

POLITICHE INTERNE

5 930

6 040

6 150

6 260

7 891

8 112

8 226

4.

AZIONI ESTERNE

4 550

4 560

4 570

4 580

4 590

4 600

4 610

5.

AMMINISTRAZIONE (2)

4 560

4 600

4 700

4 800

5 403

5 558

5 712

6.

RISERVE

900

900

650

400

400

400

400

Riserva monetaria

500

500

250

 

 

 

 

Riserva per aiuti d’urgenza

200

200

200

200

200

200

200

Riserva per garanzie

200

200

200

200

200

200

200

7.

STRATEGIA DI PREADESIONE

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

Agricoltura

520

520

520

520

 

 

 

Strumento strutturale di preadesione

1 040

1 040

1 040

1 040

 

 

 

PHARE (paesi candidati)

1 560

1 560

1 560

1 560

 

 

 

8.

COMPENSAZIONE

 

 

 

 

1 273

1 173

940

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

92 025

93 475

93 955

93 215

103 045

105 218

106 865

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

89 600

91 110

94 220

94 880

100 800

101 600

103 840

Massimale stanziamenti di pagamento in % dell'RNL (SEC 95)

1,07  %

1,07  %

1,10  %

1,11  %

1,10  %

1,07  %

1,07  %

Margine per imprevisti

0,17  %

0,17  %

0,14  %

0,13  %

0,14  %

0,17  %

0,17  %

Massimale risorse proprie

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %


Tabella 2a:   Prospettive finanziarie rivedute (UE-25), a prezzi correnti

(in milioni di EUR)

Stanziamenti di impegno

Prezzi correnti

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.

Agricoltura

41 738

44 530

46 587

47 378

49 305

51 439

52 618

1a

Politica agricola comune

37 352

40 035

41 992

42 680

42 769

44 598

44 847

1b

Sviluppo rurale

4 386

4 495

4 595

4 698

6 536

6 841

7 771

2.

AZIONI STRUTTURALI

32 678

32 720

33 638

33 968

41 035

42 441

44 617

Fondi strutturali

30 019

30 005

30 849

31 129

35 353

37 247

38 523

Fondo di coesione

2 659

2 715

2 789

2 839

5 682

5 194

6 094

3.

POLITICHE INTERNE

6 031

6 272

6 558

6 796

8 722

9 012

9 385

4.

AZIONI ESTERNE

4 627

4 735

4 873

4 972

5 082

5 119

5 269

5.

AMMINISTRAZIONE (3)

4 638

4 776

5 012

5 211

5 983

6 185

6 528

6.

RISERVE

906

916

676

434

442

446

458

Riserva monetaria

500

500

250

 

 

 

 

Riserva per aiuti d’urgenza

203

208

213

217

221

223

229

Riserva per garanzie

203

208

213

217

221

223

229

7.

STRATEGIA DI PREADESIONE

3 174

3 240

3 328

3 386

3 455

3 472

3 566

Agricoltura

529

540

555

564

 

 

 

Strumento strutturale di preadesione

1 058

1 080

1 109

1 129

 

 

 

PHARE (paesi candidati)

1 587

1 620

1 664

1 693

 

 

 

8.

COMPENSAZIONE

 

 

 

 

1 410

1 305

1 074

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

93 792

97 189

100 672

102 145

115 434

119 419

123 515

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

91 322

94 730

100 078

102 767

111 380

114 060

119 112

Massimale stanziamenti di pagamento in % dell'RNL (SEC 95)

1,07  %

1,08  %

1,11  %

1,09  %

1,09  %

1,08  %

1,08  %

Margine per imprevisti

0,17  %

0,16  %

0,13  %

0,15  %

0,15  %

0,16  %

0,16  %

Massimale risorse proprie

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %


Tabella 2b:   Prospettive finanziarie rivedute (UE-25), a prezzi correnti

(comprese le implicazioni di bilancio di una soluzione politica a Cipro)

(in milioni di EUR)

Stanziamenti di impegno

Prezzi correnti

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.

Agricoltura

41 738

44 530

46 587

47 378

49 297

51 437

52 615

1a

Politica agricola comune

37 352

40 035

41 992

42 680

42 772

44 608

44 858

1b

Sviluppo rurale

4 386

4 495

4 595

4 698

6 525

6 829

7 757

2.

AZIONI STRUTTURALI

32 678

32 720

33 638

33 968

41 094

42 528

44 746

Fondi strutturali

30 019

30 005

30 849

31 129

35 395

37 319

38 632

Fondo di coesione

2 659

2 715

2 789

2 839

5 699

5 209

6 114

3.

POLITICHE INTERNE

6 031

6 272

6 558

6 796

8 737

9 027

9 401

4.

AZIONI ESTERNE

4 627

4 735

4 873

4 972

5 082

5 119

5 269

5.

AMMINISTRAZIONE (4)

4 638

4 776

5 012

5 211

5 983

6 185

6 528

6.

RISERVE

906

916

676

434

442

446

458

Riserva monetaria

500

500

250

0

0

0

0

Riserva per aiuti d’urgenza

203

208

213

217

221

223

229

Riserva per garanzie

203

208

213

217

221

223

229

7.

STRATEGIA DI PREADESIONE

3 174

3 240

3 328

3 386

3 455

3 472

3 566

Agricoltura

529

540

555

564

 

 

 

Strumento strutturale di preadesione

1 058

1 080

1 109

1 129

 

 

 

PHARE (paesi candidati)

1 587

1 620

1 664

1 693

 

 

 

8.

COMPENSAZIONE

 

 

 

 

1 410

1 305

1 074

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

93 792

97 189

100 672

102 145

115 500

119 519

123 657

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

91 322

94 730

100 078

102 767

111 380

114 060

119 112

Massimale stanziamenti di pagamento in % dell'RNL (SEC 95)

1,07  %

1,08  %

1,11  %

1,09  %

1,09  %

1,08  %

1,08  %

Margine per imprevisti

0,17  %

0,16  %

0,13  %

0,15  %

0,15  %

0,16  %

0,16  %

Massimale risorse proprie

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %

1,24  %


(1)  Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi versati dal personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

(2)  Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi versati dal personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

(3)  Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi versati dal personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

(4)  Le spese per le pensioni inserite nel massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi versati dal personale al regime pensionistico, fino a un massimo di 1 100 milioni di EUR a prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.


Commissione

14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom

[notificata con il numero C(2004) 3061]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/709/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 31 gennaio 2003, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (di seguito «la decisione di avvio del procedimento») in relazione alle misure finanziarie disposte dalle autorità francesi a sostegno di France Télécom (di seguito «FT» o «l’impresa») e al regime di tassa professionale applicabile a tale operatore. La descrizione delle circostanze che hanno portato ad avviare tale procedimento non è riportata nel testo della presente decisione (2).

(2)

La decisione è stata notificata alla Francia il 31 gennaio 2003. Il 7 marzo 2003, dopo la correzione degli errori, è stata notificata alla Francia una rettifica.

(3)

Con lettere del 4 aprile 2003, 15 maggio 2003 e 29 gennaio 2004 la Francia ha comunicato alla Commissione informazioni complementari.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure d’aiuto in questione.

(5)

La Commissione ha ricevuto in merito le seguenti osservazioni da parte di terzi interessati:

21 marzo 2003: osservazioni di Cable and Wireless plc e Cable and Wireless SA

11 aprile 2003: osservazioni di Cegetel

10 aprile 2003: osservazioni di AFORS Télécom

11 aprile 2003: osservazioni di LDCOM

11 aprile 2003: osservazioni di A (4)

10 aprile 2003: osservazioni di Tiscali

11 aprile 2003: osservazioni di Worldcom France

11 aprile 2003: osservazioni di B (4)

11 aprile 2003: osservazioni di Bouygues SA e Bouygues Télécom (BT) (5)

14 aprile 2003: osservazioni di Telecom Italia

14 aprile 2003: osservazioni di C (4)

29 aprile 2003: osservazioni di B

30 aprile 2003: osservazioni di LDCOM (6).

(6)

Il 16 maggio 2003 le ha trasmesse alla Francia offrendole la possibilità di formulare delle osservazioni.

(7)

Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 30 giugno 2003 e del 29 luglio 2003.

(8)

La Commissione ha ricevuto altre informazioni e documenti da terzi interessati il cui elenco segue:

23 giugno 2003: lettera di LD COM

25 giugno 2003: lettera di D (4)

27 ottobre 2003: lettera di MCI

16 ottobre 2003: lettera di ECTA

25 giugno 2003: lettera di E (4)

7 gennaio 2004: lettera di BT

16 gennaio 2004: lettera di BT

19 marzo 2004: lettera di FT

5 aprile 2004: lettera di Tiscali

17 maggio 2004: lettera di LDCOM

26 maggio 2004: lettera di BT

22 giugno 2004: lettera di FT

30 giugno 2004: fax di FT

2 luglio 2004: fax di FT

16 luglio 2004: fax di BT.

(9)

La Commissione ha chiesto chiarimenti supplementari alle autorità francesi con lettere inviate alle seguenti date:

11 settembre 2003 (risposta delle autorità francesi del 20 ottobre 2003)

11 novembre 2003 (risposta delle autorità francesi del 4 dicembre 2003)

12 gennaio 2004 (risposta delle autorità francesi del 21 gennaio 2004)

2 febbraio 2004 (risposta delle autorità francesi del 16 febbraio 2004)

1o giugno 2004 (risposta delle autorità francesi durante la riunione del 16 giugno 2004).

(10)

La Commissione ha inviato alle autorità francesi, il 3 maggio 2004 e il 14 giugno 2004, le lettere di cui al punto 8.

(11)

La Commissione ha ascoltato i rappresentanti dei terzi interessati durante diverse riunioni nel corso del procedimento.

(12)

La Commissione ha incontrato le autorità francesi e FT il 22 gennaio 2004, il 16 e il 23 giugno 2004.

(13)

Con fax del 5 luglio 2004, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione i nuovi calcoli relativi al regime speciale di tassa professionale. Il 13, 15 e 16 luglio 2004, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione osservazioni complementari.

II.   DESCRIZIONE

(14)

Oggetto della presente decisione è unicamente il regime speciale di tassa professionale applicabile a FT, come precisato nella decisione di avviare il procedimento.

(15)

Dal momento che la misura in esame è già stata descritta in maniera dettagliata nella decisione di avviare il procedimento (7), tale descrizione sarà ripresa nella presente decisione solo ove necessario.

(16)

Fino al 1990, le attività della società FT erano svolte da una direzione del ministero responsabile delle Poste e Telecomunicazioni. In quanto servizio pubblico amministrativo dello Stato, l’ex direzione generale delle Telecomunicazioni non era soggetta a nessuna delle seguenti tasse: i) tassa professionale, ii) tasse fondiarie sulle proprietà edificate o meno e iii) imposta sulle società (8). La società disponeva di un bilancio allegato a quello dello Stato che era ampiamente in attivo e che è stato assoggettato a un versamento a beneficio del bilancio generale a titolo degli utili operativi nonché ad alcuni prelievi al fine di finanziare azioni specifiche.

(17)

La legge n. 90-568 del 2 luglio 1990, relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni, ha trasformato l’ex direzione generale delle Telecomunicazioni in due persone giuridiche di diritto pubblico distinte (La Poste e FT) dotate di autonomia finanziaria e soggette al diritto commerciale. Il fatto di dotare i due enti di personalità giuridica avrebbe dovuto portare ad applicare la fiscalità di diritto comune. Infatti, conformemente all’articolo 1654 del Code général des impôts (di seguito CGI): «Le istituzioni pubbliche, le attività industriali o commerciali dello Stato, le imprese in cui lo Stato o gli enti locali possiedono delle partecipazioni devono pagare, alle condizioni fissate dal diritto comune, le imposte e le tasse di qualsiasi natura cui sono assoggettate le imprese private che effettuano le stesse operazioni». Quindi, FT avrebbe dovuto essere assoggettata alla fiscalità di diritto comune sin dalla data della sua costituzione, il 1o gennaio 1991 (art. 1 della legge n. 90-568 del 2 luglio 1990). Tuttavia, contrariamente a tale principio, cui fa d’altronde riferimento la stessa legge n. 90-568 (9), il legislatore ha istituito delle norme fiscali di deroga al diritto comune per FT (articoli 18-21 della legge n. 90-568) nell’ambito di due regimi, un regime «transitorio» applicabile dal 1o gennaio 1991 al 1o gennaio 1994, e un regime «definitivo», applicabile dal 1o gennaio 1994 e senza limitazioni di durata:

1991-1993: L’articolo 19 della legge n. 90-568 ha sancito il principio secondo cui, per il periodo dal 1o gennaio 1991 al 1o gennaio 1994, FT sarebbe stata assoggettata solo alle imposte e tasse effettivamente sostenute dallo Stato. Pertanto, in questo periodo, FT, come lo Stato, non doveva pagare imposte come la tassa professionale, la tassa fondiaria o l’imposta sulle società. Nello stesso periodo, e in virtù dello stesso articolo, FT doveva versare dei contributi al bilancio dello Stato (in particolare al bilancio civile di ricerca e sviluppo) «a titolo di prelievo a favore del bilancio generale». Tali contributi erano fissati ogni anno dalle leggi finanziarie entro i limiti di un determinato importo (10).

1994-2003: In applicazione della legge n. 90-568 (articolo 18) e dell’articolo 1654 CGI, FT è stata assoggettata al regime fiscale di diritto comune a partire dal 1o gennaio 1994, ad eccezione delle imposizioni dirette locali (tassa fondiaria, tassa professionale) per le quali la legge n. 90-568 ha previsto condizioni particolari per quanto riguarda le aliquote, la base e le modalità di imposizione. Secondo una prima stima delle autorità francesi, il vantaggio che FT ha ricavato dal regime speciale di tassa professionale ad essa applicato è pari a circa 198 milioni di EUR all’anno (11). Sulla base dei dati forniti successivamente dalle autorità francesi, invece, l’importo sarebbe più basso (cfr. in appresso il considerando 54 e seguenti). Tale regime speciale di tassa professionale, previsto senza limitazioni di durata, è stato abolito dalla legge finanziaria del 2003 (12).

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(18)

Dal momento che si limitano a ripetere le argomentazioni della decisione della Commissione, le osservazioni inviate dagli interessati non sono ripetute nella presente decisione.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(19)

L’argomentazione delle autorità francesi è incentrata su un punto fondamentale, vale a dire che il regime speciale istituito dallo Stato in favore di FT non ha procurato un vantaggio all’impresa. Infatti, le autorità francesi ammettono che FT è stata assoggettata a un regime speciale relativo alla tassa professionale dal 1991 al 2002, ma ritengono che tale regime non le abbia procurato alcun vantaggio e non abbia in alcun modo inciso sulle risorse pubbliche, perché ha portato ad un’imposizione fiscale di FT più elevata di quella cui essa sarebbe stata assoggettata sulla base del diritto comune. La conclusione delle autorità francesi si basa sui tre seguenti punti:

tra il 1991 e il 1993, FT è stata assoggettata a un prelievo a beneficio del bilancio generale che, secondo le autorità francesi, equivale al pagamento della tassa professionale e comprende (segnatamente) l’importo della tassa professionale stessa,

le autorità francesi insistono sul fatto che la legge n. 90-568 ha istituito una volta per tutte un regime fiscale unico applicabile a FT dal 1991 al 2003. Esse ritengono che sia opportuno procedere a un calcolo globale del vantaggio conferito da tale regime a FT per il periodo complessivo 1991-2003. Ciò significa che, secondo loro, un’imposizione fiscale eccessiva di FT di un anno potrebbe «compensare» un’imposizione fiscale insufficiente di FT di un altro anno,

secondo le autorità francesi, le modalità di imposizione dell’impresa per quanto riguarda la tassa professionale e l’imposta sulle società sono indissociabili; conviene, pertanto, studiare insieme i diversi elementi dell’imposizione fiscale di FT in tutto il periodo 1991-2003. Poiché la tassa professionale entra nel calcolo dell’importo imponibile, alla correzione di un’eventuale imposizione fiscale insufficiente per quanto riguarda la tassa professionale dovrebbe accompagnarsi una riduzione dell’importo dell’imposta sulle società.

(20)

In secondo luogo, le autorità francesi sostengono che la misura in questione dovrebbe essere considerata come già esistente. Infine, nelle riunioni con la Commissione che si sono svolte il 16 e il 23 giugno 2004, le autorità francesi hanno contestato la fondatezza dei calcoli che esse stesse avevano precedentemente presentato alla Commissione per quanto riguarda la differenza tra la tassa professionale pagata da FT e quella che quest’ultima avrebbe dovuto pagare se fosse stata assoggettata al diritto comune. Secondo le autorità francesi, sarebbe impossibile calcolare con certezza l’imposizione fiscale insufficiente di FT per quanto riguarda la tassa professionale a partire dal 1994. Pertanto, secondo le autorità francesi, la Commissione non dovrebbe deliberare in merito. Con lettera del 5 luglio 2004, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione nuovi calcoli (effettuati dalla stessa FT), che non hanno la pretesa di essere più precisi di quelli presentati precedentemente ma che mirano semplicemente ad illustrare l’impossibilità di calcolare con precisione il vantaggio di cui ha beneficiato FT grazie al regime speciale di tassa professionale a partire dal 1994.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(21)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE prevede che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha constatato che, a priori, erano presenti tutti gli elementi costitutivi di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nella presente decisione si ricordano solo le conclusioni fondamentali di tale analisi e cioè (13):

FT ha beneficiato di un trattamento speciale per quanto riguarda la tassa professionale (istituita con gli articoli 18-21 della legge n. 90-568),

tale trattamento speciale ha potuto procurarle un vantaggio (secondo le stime delle autorità francesi stesse),

le disposizioni speciali applicabili a FT in materia di tassa professionale sono state decise dal Parlamento con una legge promulgata dal presidente della Repubblica francese, fatto che non lascia alcun dubbio sull’imputabilità di tale misura allo Stato,

nella misura in cui FT ha pagato meno tasse delle imprese assoggettate al diritto comune, ciò incide sulle risorse pubbliche,

dal momento che FT opera in un settore come quello delle telecomunicazioni in cui c’è molta concorrenza, i vantaggi di cui beneficia FT falsano o minacciano di falsare la concorrenza,

dal momento che FT opera su mercati che sono stati progressivamente aperti alla concorrenza a partire dalla fine degli anni 1980, qualsiasi vantaggio dato a FT dallo Stato può incidere sugli scambi fra Stati membri.

1.   Gli anni 1991-1993

(22)

Per analizzare il regime della tassa professionale nel periodo 1991-1993, occorre esaminare il primo argomento delle autorità francesi secondo cui il prelievo a vantaggio del bilancio generale versato da FT dal 1991 al 1993 era di natura fiscale e si può pertanto ritenere che esso comporti il pagamento della tassa professionale secondo modalità specifiche. Per quanto riguarda questo punto, la Commissione osserva che, conformemente alla giurisprudenza, l’esistenza di un aiuto non può essere negata per il fatto che un’impresa che beneficia di un regime fiscale vantaggioso è assoggettata ad altro titolo ad imposizioni più onerose (14). Ogni imposta, infatti, risponde a una logica e a presupposti diversi.

(23)

Per quanto riguarda la natura fiscale del prelievo, la Commissione sottolinea innanzitutto che esso non è esplicitamente legato dalla legge alla tassa professionale. La legge non prevede assolutamente che tale prelievo sia dovuto al posto della tassa professionale. Inoltre, l’importo del prelievo non era definito sulla base dei parametri che determinano l’importo della tassa professionale.

(24)

Inoltre, nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha constatato che l’importo della somma forfettaria pagata da FT allo Stato a titolo di contributo al bilancio generale era equivalente all’utile che le P.T.T versavano allo Stato nel 1989 e nel 1990. Essa ha ritenuto, pertanto, che il pagamento di tale somma era più simile a un prelievo sui risultati di gestione di FT che ad un’imposizione speciale relativa alla tassa professionale.

(25)

Prima del 1990, quando le attività di FT erano ancora svolte da una direzione del Ministero responsabile delle Poste e delle telecomunicazioni, il bilancio di tale direzione era in attivo. Per compensare il disavanzo del bilancio generale dello Stato, tale bilancio è stato assoggettato a un prelievo a beneficio del bilancio generale a titolo «degli utili di gestione» a cui si sono aggiunti in seguito altri prelievi destinati a finanziare azioni specifiche. Nel 1988, il governo ha preso l’impegno di stabilizzare entro il 1992 il contributo del bilancio legato al bilancio generale a 13,7 miliardi di FRF per il 1989 e di 14 miliardi di FRF per il 1990. Tale importo è stato considerato come riferimento dalla legge n. 90-568 quando questa ha fissato il prelievo imposto a FT a vantaggio del bilancio generale per gli anni 1991, 1992 e 1993 (15).

(26)

Più in generale, le caratteristiche di tale prelievo (pagamento forfettario, importo stabilito tenendo conto degli utili di gestione dell’impresa nel passato) non sono quelle dell’imposizione fiscale tradizionale.

(27)

Considerate le sue origini e le sue modalità di definizione, tale prelievo si avvicina a una partecipazione ai risultati di gestione.

(28)

Tuttavia, anche se non è esplicitamente legato per legge alla tassa professionale, tale prelievo è legato al regime fiscale specifico applicabile a FT. Infatti, la legge n. 90-568 ha previsto nello stesso capitolo intitolato «fiscalità» e nello stesso articolo, che FT non doveva pagare imposte (oltre a quelle pagate dallo Stato) e che doveva pagare tale prelievo in favore del bilancio generale, dal momento che le due disposizioni si applicano nello stesso periodo (dal 1o gennaio 1991 al 1o gennaio 1994).

(29)

Inoltre, tale prelievo presenta alcuni elementi tipici di una imposizione, si tratta cioè di un contributo finanziario riscosso a titolo definitivo, senza contropartita e dalle pubbliche autorità, dallo Stato o da un altro ente pubblico. Infine, tale prelievo procura risorse allo Stato.

(30)

Sembrerebbe quindi che l’obiettivo dell’articolo 19 della legge fosse di istituire un periodo transitorio di 3 anni durante il quale FT avrebbe continuato a versare allo Stato le stesse somme del passato a titolo di partecipazione ai risultati di esercizio e al tempo stesso sarebbe stata esentata dal pagamento di qualsiasi imposta (oltre a quelle pagate dallo Stato). L’assoggettamento immediato di FT alla fiscalità di diritto comune avrebbe comportato, tra l’altro, il pagamento di imposte locali (a beneficio degli enti locali e non del bilancio generale dello Stato, come per esempio la tassa professionale), e ciò avrebbe rischiato di provocare una riduzione del contributo di FT a beneficio del bilancio nazionale (dal momento che non veniva immediatamente istituita una nuova forma di partecipazione ai risultati di gestione).

(31)

In conclusione, sembrerebbe che il prelievo a beneficio del bilancio generale a cui FT è stata assoggettata dal 1991 al 1993 fosse di natura mista, in parte fiscale e in parte di partecipazione ai risultati di gestione dal momento che tale prelievo tendeva a garantire che, durante un periodo transitorio di 3 anni, l’impresa avrebbe versato allo Stato una somma equivalente a quella che essa avrebbe versato se avesse pagato le imposte alle condizioni di diritto comune, più una somma supplementare corrispondente a un prelievo sui risultati di esercizio. In altri termini, il prelievo speciale che FT ha versato allo Stato tra il 1991 e il 1993 assolveva una duplice funzione: in parte quella di pagamento di diverse imposte e — per il resto — quella di partecipazione dello Stato proprietario ai risultati di gestione dell’impresa.

(32)

Alla luce di quanto precede (e segnatamente della natura parzialmente fiscale del prelievo e del collegamento tra tale prelievo e il regime fiscale specifico dell’impresa), anche in assenza di indicazioni testuali esplicite secondo cui tale prelievo deve essere considerato come una modalità specifica di pagamento della tassa professionale, la Commissione conclude che il prelievo in questione negli anni 1991-1993 assolveva in parte la funzione di pagamento di diverse imposte compresa la tassa professionale e — per il resto — quella di partecipazione dello Stato proprietario ai risultati di gestione dell’impresa.

(33)

A tale proposito è opportuno aggiungere che, sulla base delle informazioni presentate dalle autorità francesi, negli anni 1991-1993 il prelievo in questione era più consistente delle imposte che FT avrebbe dovuto pagare se fosse stata soggetta al regime della tassa professionale e dell’imposta sulle società di diritto comune. Ne deriva che, durante tale periodo, FT non dovrebbe aver beneficiato di alcun vantaggio connesso all’esenzione dalla tassa professionale. Tuttavia, la Commissione ricorda che, negli anni 1991-1993, FT è stata soggetta solo alle imposte e tasse effettivamente sostenute dallo Stato (segnatamente non ha pagato l’imposta fondiaria). Pertanto, per assicurarsi che l’esenzione dalla tassa professionale e la sostituzione con il prelievo in questione non abbia conferito un vantaggio fiscale a FT, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi se tale prelievo fosse superiore rispetto a tutte le altre imposte che FT avrebbe pagato qualora fosse stata assoggettata alle condizioni di diritto comune (e non soltanto superiore alla somma della tassa professionale e dell’imposta sulle società) (16). Durante le riunioni con la Commissione che si sono svolte il 16 e il 23 giugno 2004, le autorità francesi hanno confermato che tale prelievo era effettivamente superiore alla somma di tutte le altre imposte. Pertanto, la Commissione ritiene che FT non abbia beneficiato di vantaggi nel periodo 1991-1993, dal momento che era assoggettata a un prelievo speciale di natura mista che assolveva la funzione, in parte, di pagamento di diverse imposte e — per il resto — di prelievo sui risultati di esercizio, prelievo speciale che era più elevato della somma delle imposte e delle tasse da cui FT era esonerata.

2.   Gli anni 1994-2003

(34)

Per analizzare il regime della tassa professionale nel periodo 1994-2003, occorre esaminare il secondo e il terzo argomento delle autorità francesi.

(35)

Le autorità francesi insistono sul fatto che la legge n. 90-568 ha stabilito una volta per tutte un regime fiscale unico applicabile a FT dal 1991 al 2002. Secondo loro, è opportuno procedere a un calcolo globale del vantaggio che il regime ha potuto offrire a FT per il periodo complessivo 1991-2002. Ciò significa che, secondo loro, una imposizione eccessiva di FT in un determinato anno potrebbe «compensare» una imposizione insufficiente di FT in un altro anno. Più precisamente, le autorità francesi sostengono che l’imposizione insufficiente di FT nel periodo «definitivo» (1o gennaio 1994-1o gennaio 2003) sia compensata da un’imposizione eccessiva (dovuta al pagamento del prelievo) nel periodo «transitorio» (1o gennaio 1991-31 dicembre 1993). Infatti, l’importo pagato da FT allo Stato come prelievo per gli anni 1991, 1992 e 1993 sarebbe fino a tal punto più elevato, rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare nel quadro di un’imposizione di diritto comune, da superare il vantaggio che FT avrebbe ricavato dalle modalità specifiche di definizione della tassa professionale nel periodo «definitivo».

(36)

Tale argomento non può essere accolto. La legge no 90-568 ha stabilito due regimi di imposizione chiaramente distinti:

un regime «transitorio» dal 1991 al 1994, durante il quale FT era esonerata da qualsiasi imposta oltre a quelle pagate dallo Stato e doveva pagare allo Stato una somma forfettaria come «prelievo a beneficio del bilancio generale»,

dopo il 1994, un regime che doveva essere definitivo (la legge non ha previsto una data di scadenza per l’applicazione di tale regime ed è stata necessaria una nuova legge nel 2003 perché tale regime fosse abolito); nell’ambito di tale regime, FT era soggetta alle condizioni di diritto comune a tutte le imposte, tranne le tasse fondiarie e la tassa professionale per cui erano previste condizioni speciali.

(37)

Secondo la giurisprudenza, un aiuto dato a un’impresa non può essere «compensato» da un onere specifico che gravi sulla stessa impresa a un altro titolo. La Corte ha infatti escluso che uno sgravio degli oneri sociali afferenti agli assegni familiari che va a beneficio di talune imprese «compensi» un onere supplementare che grava sulle medesime imprese per l’assicurazione disoccupazione (17).

(38)

In applicazione di tale giurisprudenza, la Commissione può ammettere solo che la «imposizione ridotta» di FT a titolo della tassa professionale a partire dal 1994 possa essere compensata dal prelievo speciale pagato da FT tra il 1991 e il 1994 che non era specificamente legato alla tassa professionale. Infatti, come la Commissione ha già constatato, la legge n. 90-568 non dispone assolutamente che il prelievo speciale sia dovuto al posto della tassa professionale. L’importo di tale prelievo non era definito neanche sulla base dei parametri che determinano l’importo della tassa professionale ma in riferimento agli utili che le P.T.T avevano versato allo Stato nel 1989 e 1990. Tenuto conto della sua storia e delle modalità di definizione, tale prelievo è più simile a un prelievo sui risultati di gestione che a un’imposizione particolare ai fini della tassa professionale. Ciò avrebbe dovuto di norma portare la Commissione a escludere qualsiasi compensazione e a considerare che il mancato pagamento della tassa professionale nel periodo «transitorio» costituisce anche un vantaggio specifico conferito all’impresa.

(39)

A titolo eccezionale, la Commissione ha accettato che il prelievo pagato dall’impresa tra il 1991 e il 1993 equivaleva anche a un pagamento della tassa professionale. Infatti, in considerazione della natura ambigua di tale prelievo che sembra legato al regime fiscale specifico applicabile a FT (18), del fatto che tale prelievo superava l’importo che sarebbe risultato dall’applicazione dei regimi fiscali di diritto comune e visto il carattere transitorio del regime in questione, la Commissione ha deciso di accordare il beneficio del dubbio all’impresa e quest’ultima ha accettato di riconoscere la natura parzialmente fiscale del prelievo e il fatto che equivaleva anche a un pagamento d’imposta. Tuttavia, qualsiasi parte del prelievo che superasse l’onere fiscale applicabile di norma in virtù del diritto comune, potrebbe essere considerata solo come una retribuzione del capitale, circostanza che esclude qualsiasi base giuridica per effettuare una compensazione. Infatti, una compensazione tra gli importi pagati da FT a titolo di prelievi sugli utili di gestione e l’imposizione ridotta di FT a titolo della tassa professionale porterebbe a una confusione di prelievi di natura diversa (riduzioni d’imposta con proventi di natura patrimoniale), che non può essere ammessa.

(40)

Infine, la Commissione osserva che la legge n. 90-568 non aveva assolutamente previsto una compensazione dell’imposizione ridotta di FT a partire dal 1994 mediante una imposizione in eccesso a titolo degli anni 1991-1994. Ora, un calcolo globale come quello proposto dalle autorità francesi comporterebbe la riqualificazione a posteriori del surplus d’imposizione che FT afferma di aver pagato nel corso del periodo «transitorio» come un anticipo d’imposta (un credito d’imposta) da dedurre dagli anni futuri, cosa che non rientrava affatto negli obiettivi che si poneva la legge n. 90-568 quando ha istituito tali due regimi. Se le autorità francesi propongono ora di effettuare la compensazione tra prelievi di natura diversa (il prelievo speciale di natura mista — al tempo stesso fiscale e di dividendo — e la imposizione insufficiente di FT a titolo della tassa professionale) applicabili a due periodi diversi, ciò non è assolutamente dovuto all’applicazione delle regole fiscali normali del diritto francese, ma deriva da una razionalizzazione a posteriori volta ad evitare il recupero dell’aiuto di cui ha beneficiato FT.

(41)

In conclusione, la Commissione non può accettare il secondo argomento delle autorità francesi secondo cui occorrerebbe procedere a un calcolo globale del vantaggio di cui FT ha beneficiato per effetto di tale regime a per tutto il periodo 1991-2002.

(42)

Ciò significa che la differenza tra la tassa professionale effettivamente pagata da FT e quella che avrebbe dovuto essere pagata in virtù del diritto comune dal 1o gennaio 1994 al 1o gennaio 2003 costituisce un aiuto di Stato, dal momento che rappresenta un vantaggio per FT concesso mediante risorse che altrimenti avrebbero integrato il bilancio dello Stato.

(43)

La Commissione non può più accettare l’argomento in base al quale la tassa professionale rientra nel calcolo del risultato imponibile e secondo cui la correzione di un’eventuale imposizione ridotta a titolo della tassa professionale dovrebbe essere accompagnata da una revisione al ribasso dell’importo dell’imposta sulle società, dal momento che le modalità d’imposizione dell’impresa a titolo della tassa professionale e dell’imposta sulle società sarebbero indissociabili.

(44)

Infatti tale argomento è stato respinto dal Tribunale che ha chiaramente affermato che «[…] la Commissione non deve, nelle sue decisioni che ordinano il recupero di aiuti di Stato, calcolare gli effetti dell'imposta sulla somma degli aiuti da recuperare, poiché tale calcolo rientra nel campo di applicazione del diritto nazionale, ma deve limitarsi a indicare l'importo lordo da recuperare. Ciò non impedisce che, in occasione del recupero, le autorità nazionali deducano all'occorrenza, in forza della propria normativa interna, determinate somme, a condizione che l'applicazione di tali norme interne non renda praticamente impossibile tale recupero o non sia discriminatoria rispetto a casi analoghi retti unicamente dalla normativa nazionale» (19).

VI.   AIUTO NUOVO

(45)

Quanto alla natura dell’aiuto, la Commissione conferma la sua conclusione preliminare esposta nella decisione di avvio del procedimento secondo cui l’aiuto in questione deve essere considerato nuovo. Infatti, il regime di deroga alla tassa professionale è stato istituito con una legge del 1990 (cioè dopo l’entrata in vigore del trattato) proprio per evitare che la costituzione di FT in quanto impresa pubblica comportasse il suo assoggettamento alla fiscalità del diritto comune. Inoltre, a partire dal 1988 il settore delle telecomunicazioni è stato progressivamente liberalizzato. Dal momento che FT ha beneficiato, a partire dal 1994, di aiuti connessi al regime specifico di tassa professionale e che a tale data i mercati su cui FT operava erano, almeno parzialmente, concorrenziali (20), la Commissione deve concludere che la misura in questione è un aiuto nuovo.

VII.   PRESCRIZIONE

(46)

Le autorità francesi ritengono che in ogni caso il presunto regime di aiuti in favore di FT, istituito con la legge n. 90-568, costituisce un regime di aiuti esistenti che non possono essere recuperati. Osservano che il regime è stato istituito con la legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 e ritengono che l’aiuto sia stato concesso al beneficiario il 2 luglio 1990 (quindi il giorno in cui la legge è stata adottata). Dal momento che l’avvio del procedimento è stato deciso il 30 gennaio 2003, quindi dopo il termine di 10 anni a partire dalla concessione dell’aiuto, le autorità francesi sostengono che, conformemente all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, il presunto aiuto in favore di FT godrebbe del beneficio delle norme comunitarie sul periodo limite per il recupero degli aiuti di Stato.

(47)

In proposito, è opportuno ricordare che l’articolo 15 prevede quanto segue:

«1.   I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2.   Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.   Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente.».

(48)

Occorre osservare che il termine di 10 anni, previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 «lungi dall'essere espressione di un principio generale che trasformi un nuovo aiuto in aiuto esistente, esclude solamente il recupero degli aiuti istituiti più di dieci anni prima del primo intervento della Commissione» (21). Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 15 del regolamento, l’aiuto di cui ha beneficiato FT a titolo del regime specifico di tassa professionale non perde il suo carattere di aiuto nuovo per il fatto che tale regime è stato istituito oltre 10 anni fa. Semplicemente, in virtù di tale disposizione, la Commissione può chiedere il recupero solo per gli aiuti di cui l’impresa abbia beneficiato durante i dieci anni che precedono il suo intervento. Ora, visto che FT ha beneficiato dell’aiuto a partire dall’esercizio 1994 e in cui la decisione di avvio del procedimento risale al 30 gennaio 2003, la Commissione deve chiedere il recupero dell’aiuto in questione nella sua totalità.

(49)

Va ricordato, inoltre, che, secondo l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, «i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni» e che il periodo limite inizia «il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario […] come aiuto rientrante in un regime di aiuti». Ciò che conta, quindi, in base al regolamento, è la data in cui l’aiuto individuale è stato concesso al beneficiario nell’ambito di un regime di aiuti e non la data in cui il regime stesso è stato istituito. In altri termini, l’articolo 15 del regolamento nega alla Commissione la possibilità di recuperare gli aiuti concessi illegalmente al beneficiario più di 10 anni prima, e non quelli concessi in virtù di regimi di aiuto istituiti più di 10 anni prima, contrariamente a quanto pretendono le autorità francesi. Ne deriva che, nel caso dei regimi di aiuto, il termine limite per il recupero decorre non dal giorno in cui è stato istituito il regime, ma dal giorno in cui l’aiuto è stato effettivamente concesso al beneficiario. La legge n. 90-568 ha istituito un regime di aiuti in favore di FT (22). Quindi, il termine per gli aiuti concessi a FT in virtù di tale regime fiscale specifico decorre non dal giorno dell’adozione della legge n. 90-568, ma dal giorno in cui l’aiuto è stato effettivamente concesso a FT, vale a dire ogni anno al momento in cui era dovuta la tassa professionale.

(50)

Per quanto riguarda l’interruzione del decorso del termine, non serve una decisione formale della Commissione perché tale termine sia interrotto, contrariamente a quanto sostengono le autorità francesi. Secondo l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 «qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione […] nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo». Il Tribunale ha giudicato che una semplice richiesta di informazioni può interrompere il periodo limite previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 (23). Nel caso specifico, la prima richiesta di informazioni inviata dalla Commissione alle autorità francesi sul regime speciale di tassa professionale applicabile a FT risale al 28 giugno 2001. È pertanto in tale data che è stato interrotto il periodo limite ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 (24).

(51)

Pertanto, soltanto gli aiuti concessi a FT oltre 10 anni prima della prima richiesta di informazioni (cioè prima del 28 giugno 1991) potrebbero essere non più recuperabili. Ora, poiché l'aiuto è stato concesso a FT a partire dall'esercizio 1994 nell'ambito del regime della tassa professionale applicabile per il periodo 1994-2003, la Commissione deve ordinare il recupero dell'aiuto in questione nella sua totalità.

VIII.   COMPATIBILITA DELL’AIUTO

(52)

Le autorità francesi non hanno fatto valere alcun argomento preciso a sostegno della compatibilità dell’aiuto. La Commissione sottolinea che per i motivi di cui ai punti 122 e 123 della decisione di avvio del procedimento ritiene che l'aiuto non sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2 o 87, paragrafo 3, lettere a), c) (con riferimento allo sviluppo economico di alcune regioni), d) ed e). Inoltre, l'aiuto in questione non è legato ad alcun progetto di ristrutturazione dell'impresa ma costituisce piuttosto un aiuto al funzionamento. Pertanto, l'aiuto non può essere considerato compatibile sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (con riferimento allo sviluppo economico di alcune attività economiche).

IX.   CONCLUSIONE

(53)

Alla luce di quanto precede la Commissione constata che:

il regime della tassa professionale applicabile nel periodo 1991-1993 non costituisce un aiuto di Stato,

la differenza tra la tassa professionale effettivamente pagata da FT e quella che avrebbe dovuto essere versata in base al diritto comune dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 2002 costituisce un aiuto di Stato. Tale aiuto è un aiuto nuovo cui la Francia ha dato esecuzione illegalmente in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L’aiuto non è compatibile con il mercato comune e, di conseguenza, deve essere recuperato.

(54)

Secondo le stime contenute nella relazione trasmessa al Parlamento dalla Direzione generale delle imposte, nel novembre 2001 «la normalizzazione immediata delle condizioni di imposizione di France Télécom per quanto riguarda la tassa professionale avrebbe comportato per l'impresa, ad aliquota immutata [vale a dire indipendentemente dalle decisioni prese dagli enti locali], una maggiorazione dell'imposizione fiscale pari a circa 198 milioni di EUR». Tuttavia, con lettera del 15 maggio 2003 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione informazioni più precise sull’imposizione ridotta di FT a titolo del regime specifico di tassa professionale (cfr. la tabella in appresso):

In milioni di EUR

Esercizio

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Cumulo

Simulazione dell’imposizione sulla base del diritto comune

674

786

830

923

1 012

1 092

1 035

1 039

971

8 362

Imposizione effettiva di FT

560

667

694

785

855

914

940

913

894

7 222

Importo versato in meno

114

119

136

138

157

178

95

126

77

1 140

Fonte: risposta delle autorità francesi del 15 maggio 2003.

Le autorità francesi hanno calcolato in maniera esatta la tassa professionale che FT avrebbe versato nel 2000, 2001 e 2002 se fosse stata assoggettata al regime di diritto comune sulla base della ripartizione a livello locale delle attrezzature e dei beni mobili, delle basi fondiarie e degli stipendi dopo l’applicazione delle aliquote di imposizione locali,

esse hanno stimato la tassa professionale degli anni 1994-1999 con riferimento all’importo della tassa professionale che avrebbe pagato FT nel 2000 se fosse stata assoggettata al regime di diritto comune, corretto in funzione dell’evoluzione della base imponibile e delle aliquote di imposizione a partire dal 1991, dal momento che i dati disponibili non permettevano di effettuare un calcolo esatto per gli anni precedenti al 2000 considerata la difficoltà di ricostituire le basi e le aliquote locali,

si evince da tali stime che l’importo degli aiuti da recuperare è di 1 140 milioni di EUR.

(55)

Con lettera del 29 gennaio 2004, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che la tassa professionale dovuta dall’impresa nel 2003 (primo anno di applicazione del regime di diritto comune) ammontava a 773 milioni di EUR, ossia una cifra notevolmente inferiore ai 971 milioni di EUR simulati per il 2002, quando l’importo della tassa professionale dovuta non era ancora noto. Le autorità francesi hanno sottolineato che l’estrapolazione a ritroso di tale dato agli anni precedenti confermava e rafforzava la loro posizione, dal momento che essa mostrava che vi era stata un’imposizione in eccesso di FT rispetto al diritto comune.

(56)

Infine, durante le riunioni con la Commissione del 16 e del 23 giugno 2004, le autorità francesi hanno sostenuto che i calcoli precedentemente presentati alla Commissione non erano precisi ed era impossibile calcolare con certezza l’importo dell’aiuto di cui aveva beneficiato FT per il periodo 1994-2003. Pertanto, hanno invitato la Commissione a non prendere decisioni sul presunto aiuto di cui FT avrebbe beneficiato per quanto riguarda il regime speciale di tassa professionale.

(57)

Per quanto riguarda tale ultimo argomento, la Commissione osserva innanzitutto che esso è nuovo e contraddice la posizione precedente delle autorità francesi che avevano presentato delle stime il 15 maggio 2003, confermandole e completandole il 29 gennaio 2004. Le autorità francesi non hanno d’altronde rimesso in discussione la validità di tali stime durante tutta la durata del procedimento. Soltanto nelle riunioni del giugno 2004, quando è risultato che l’esame della Commissione stava per terminare, le autorità francesi hanno contestato le stime fornite precedentemente. In tali circostanze, l’argomento dell’impossibilità di calcolare con precisione l’importo degli aiuti di cui ha beneficiato FT non può essere accettato.

(58)

D’altro canto, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione, in data 5 luglio 2004, nuove stime relative alla tassa professionale che FT avrebbe dovuto pagare se fosse stata assoggettata al diritto comune tra il 1991 e il 2002. Con fax del 13 luglio 2004, le autorità francesi hanno precisato che «tali stime si fondano soltanto sull’importo effettivo, noto ora, della tassa professionale che FT ha pagato per il 2003, secondo le modalità di diritto comune». Con fax del 16 luglio 2004, le autorità francesi hanno precisato la metodologia utilizzata per tali nuove stime:

le autorità francesi hanno stabilito che l’importo netto della tassa professionale di FT per l’anno 2003 ammonta a 773 milioni di EUR,

successivamente hanno calcolato il contributo per la tassa professionale che FT avrebbe pagato in virtù della legge n. 90-568 sulla base delle dichiarazioni di FT per l’anno 2003; tale importo ammonta a 696 milioni di EUR,

le autorità francesi hanno poi constatato che le nuove disposizioni in vigore (applicazione del regime di diritto comune sulla base dei tassi effettivi e delle basi reali) avrebbero avuto l’effetto di una maggiorazione per l’esercizio 2003 pari a 77 milioni di EUR, vale a dire dell’11,06 % del contributo che sarebbe stato dovuto in applicazione delle norme precedentemente in vigore,

tale percentuale di maggiorazione è stata quindi applicata ai contributi effettivamente versati da FT tra il 1991 e il 2002,

da tali stime si ricava che l’imposizione di FT nel periodo 1994-2002 è stata inferiore al normale per un importo pari a 798 milioni di EUR.

In milioni di EUR

Esercizio

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totale

Simulazione dell’imposizione alle condizioni del diritto comune

622

741

771

872

949

1 015

1 044

1 014

992

8 020

Imposizione effettiva di FT

560

667

694

785

855

914

940

913

894

7 222

Importo versato in meno

62

74

77

87

94

101

104

101

98

798

Fonte: lettera delle autorità francesi del 5 luglio 2004.

(59)

A causa delle informazioni divergenti fornite dalle autorità francesi, la Commissione non è in grado al momento attuale di definire l’importo preciso dell’aiuto da recuperare, ma ritiene che FT abbia beneficiato di un aiuto di Stato di importo indicativo compreso tra 798 e 1 140 milioni di EUR in conto capitale, cui vanno aggiunti gli interessi a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero (25). L’importo esatto dell’aiuto da recuperare sarà definito dalla Commissione, in collaborazione con le autorità francesi, nell’ambito della procedura di recupero entro il 1o novembre 2004.

(60)

In conclusione, la Commissione ritiene che il regime specifico di tassa professionale applicabile a FT tra il 1994 e il 2003 le ha procurato un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato, in quanto è stata assoggettata a un’imposizione inferiore rispetto al diritto comune. Tale aiuto di Stato, che è stato concesso dalle autorità francesi in violazione dell’obbligo di notificazione preventiva, è incompatibile con il mercato comune e deve essere recuperato. La Commissione invita le autorità francesi, conformemente al loro dovere di cooperazione leale, a collaborare con essa per definire l’importo esatto dell’aiuto da recuperare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato, concesso illegalmente dalla Francia, in contrasto con l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, in favore di France Télécom mediante il regime della tassa professionale applicabile a tale impresa nel periodo 1o gennaio 1994 – 31 dicembre 2002 [previsto dalla legge n. 90-568 (articolo 18) e dall’articolo 1654 CGI] è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   La Francia prende tutte le misure necessarie per recuperare da France Télécom l’aiuto di cui all’articolo 1.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

3.   L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (26).

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, delle misure che prevede di prendere e che ha già preso per conformarvisi. A tal fine la Francia deve utilizzare il questionario allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)   GU C 57 del 12.3.2003, pag. 5.

(2)  Cfr. punti da 1 a 8 della decisione di avvio del procedimento, che devono essere considerati parte integrante della presente decisione.

(3)   GU C 57 del 12.3.2003, pag. 5, di seguito «decisione di avvio del procedimento» o «decisione di avvio».

(4)  Parte che non desidera render nota la propria identità.

(5)  Alle quali era allegata una denuncia presentata dalle stesse società in data 22.1.2003.

(6)  La società LD Com ha fatto pervenire alla Commissione un errata corrige che è stato inviato alle autorità francesi il 16.6.2003.

(7)  Cfr. punti da 25 a 33 della decisione di avvio del procedimento.

(8)  Essa era stata invece assoggettata all’IVA a partire dal 1988, cfr. la «Relazione al Parlamento sulla normalizzazione della fiscalità locale di France Télécom», direzione generale delle Imposte, novembre 2001, pag. 6.

(9)  L’articolo 18 della legge n. 90-568 stabiliva indubbiamente il principio di un assoggettamento di La Poste e FT alle imposte e tasse di diritto comune, ma precisava che tale applicazione del diritto comune doveva avvenire «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della presente legge».

(10)  Articolo 19 della legge n. 90-568: «Fino al 1o gennaio 1994, La Poste e France Télécom sono assoggettate soltanto alle imposte e tasse effettivamente sostenute dallo Stato, alla data di pubblicazione della presente legge, a titolo delle attività trasferite ai gestori pubblici. Fino alla stessa data, i contributi di France Télécom al bilancio civile di ricerca e di sviluppo e ai fini del prelievo a beneficio del bilancio generale sono fissati ogni anno dalle leggi finanziarie entro il limite di un importo annuale calcolato applicando a una base, fissata per il 1989 a 13 700 milioni di franchi, l'indice di variazione dei prezzi al consumo riscontrato dall'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici».

(11)  La relazione presentata al Parlamento dalla direzione generale delle Imposte, nel novembre 2001, sulla normalizzazione della fiscalità di France Télécom precisava che «la normalizzazione immediata delle condizioni di imposizione di France Télécom per quanto riguarda la tassa professionale avrebbe comportato per l'impresa, ad aliquota immutata [vale a dire indipendentemente dalle decisioni prese dagli enti locali], una maggiorazione dell'imposizione fiscale pari a circa 198 milioni di EUR», cfr. la «Relazione al Parlamento sulla normalizzazione della fiscalità di France Télécom», direzione generale delle Imposte, novembre 2001, pag. 16.

(12)  L’articolo 29 della Legge finanziaria per il 2003 ha completamente normalizzato il regime di assoggettamento di FT alla tassa professionale a partire dal 1o gennaio 2003. Cfr. in tal senso la relazione dell’on. GILLES CARREZ, a nome della Commissione delle Finanze, dell’Economia generale e del Piano sul progetto di Legge finanziaria per il 2003, distribuita all’Assemblea Nazionale il 14.10.2002.

(13)  Cfr. per maggiori ragguagli la decisione di avvio del procedimento capitolo III.

(14)  La Corte ha in effetti ritenuto che lo sgravio degli oneri sociali legati agli assegni familiari non poteva essere «compensato» da un onere supplementare dovuto dall’assicurazione contro la disoccupazione. Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia del 2 luglio 1974, causa 173-73, Governo della repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee [1974], Racc. 709, considerando 34 della motivazione: «non si può accogliere la tesi secondo cui lo sgravio in questione non sarebbe un “aiuto statale” perché la diminuzione delle entrate che esso determina sarebbe compensata mediante risorse provenienti dai contributi versati a titolo di assicurazione contro la disoccupazione». Cfr. anche la decisione 2002/581/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche, secondo cui «una misura selettiva potrebbe essere giustificata dalla specificità dell'attività cui è destinata, ma non dalla presenza di altre misure selettive.» (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 27, considerando 35).

(15)  FT doveva pagare a beneficio del bilancio generale un importo fissato ogni anno dalle leggi finanziarie «entro il limite di un importo annuale calcolato applicando a una base, fissata per il 1989 a 13 700 milioni di franchi, l'indice di variazione dei prezzi al consumo riscontrato dall'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici» (articolo 19 della legge n. 90-568).

(16)  Dal momento che il procedimento è stato avviato soltanto per quanto riguarda la tassa professionale e non sulla tassa fondiaria e l’imposta sulle società, la presente decisione riguarda solo la tassa professionale. In ogni caso, per il periodo in questione, qualsiasi esenzione da altre imposte da parte dello Stato francese a beneficio di FT sarebbe caduta in prescrizione alla data della presente decisione ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(17)  Causa 173/73, già citata.

(18)  La legge n. 90-568 ha previsto, nell’ambito dello stesso capitolo intitolato «fiscalità» e nello stesso articolo, che FT non dovesse pagare altre imposte oltre a quelle pagate dallo Stato e che dovesse pagare tale prelievo a beneficio del bilancio generale, dal momento che tali due disposizioni si applicano allo stesso periodo.

(19)  Sentenza del Tribunale di Primo grado, dell’8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens SA contro la Commissione delle Comunità europee, Racc. II-1675.

(20)  TPG, sentenza del 15.6.2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à 607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 e T-23/98, Alzetta Mauro e altri contro la Commissione, Racc. II-2319, punto 141 della motivazione e ss., CGCE sentenza del 9.8.1994, causa C-44/93, Namur-les Assurances du crédit SA contro Office national du Ducroire e Stato belga, Racc I-3829.

(21)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 e T-207/01, Governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee, Racc. II-2309, punto 130.

(22)  In base all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 659/99, costituisce un «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

(23)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 aprile 2003, causa T-369/00, Département du Loiret contro Commissione delle Comunità europee, punto 81 e seguenti della motivazione.

(24)  Infatti, come ha già osservato il Tribunale di primo grado, «la Commissione, chiedendo informazioni a uno Stato membro, lo informa di essere in possesso di informazioni relative a un preteso aiuto illegale e che tale aiuto dovrà, eventualmente, essere restituito […] Pertanto, il carattere semplice della richiesta di informazioni non ha la conseguenza di privarla di efficacia giuridica in quanto atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione previsto dall'articolo 15 del regolamento n. 659/1999»; cfr. causa T-369/00, già citata, punti 79 e 82.

(25)  Fatta salva la possibilità che hanno le autorità francesi all’atto del recupero conformemente alla giurisprudenza di «dedurre, se del caso, dall’importo da recuperare alcune somme in applicazione delle loro normative interne, a condizione che l’applicazione di tali normative non renda praticamente impossibile il recupero delle somme irregolarmente concesse ed al contempo non sia discriminatoria rispetto a casi analoghi retti unicamente dalla normativa nazionale» (Causa T-459/93, già citata).

(26)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


14.10.2005   

IT

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L 269/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania

[notificata con il numero C(2005) 4068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/710/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

Il 12 ottobre 2005 è stato notificato alla Commissione che in Romania si è isolato un virus H5 dell’influenza aviaria raccolto da un caso clinico. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell’indice di patogenicità.

(3)

In considerazione del rischio per la salute degli animali rappresentato dall’introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno come misura immediata sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti dalla Romania.

(4)

Poiché la Romania è autorizzata per quanto riguarda le importazioni di trofei da caccia, uova destinate al consumo umano e piume non trasformate, anche le importazioni di tali prodotti nella Comunità dovrebbero essere sospese, in ragione del rischio che comportano per la salute degli animali.

(5)

Inoltre dovrebbero essere sospese le importazioni dalla Romania nella Comunità di carne fresca di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d’allevamento nonché le importazioni di preparazioni e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.

(6)

Alcuni prodotti derivati dal pollame abbattuto prima del 1o agosto 2005 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo d’incubazione della malattia.

(7)

La decisione 2005/432/CE della Commissione che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3) contiene l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell’inattivazione degli agenti patogeni rispettivi. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Romania che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Romania di:

pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all’articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi i volatili da compagnia e le uova da cova di tali specie,

le carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento,

le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie,

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie,

uova destinate al consumo umano,

trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili, e

piume e parti di piume non trasformate.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 dal primo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005.

3.   I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (1) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005 e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/710/CE della Commissione.

(1)  Cancellare a seconda del caso.» "

4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell’allegato II alla decisione 2005/432/CE della Commissione.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)   GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.


14.10.2005   

IT

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L 269/44


DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI

del 4 ottobre 2005

che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

(2005/711/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) (di seguito «convenzione»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In preparazione dell'adesione della Romania all’Unione europea, gli scambi con questo paese sarebbero agevolati da una semplificazione delle formalità da espletare negli scambi di merci tra la Romania e la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

(2)

Per ottenere tale semplificazione, è opportuno invitare la Romania ad aderire alla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 bis della convenzione, la Romania è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Romania allegato alla presente decisione, a divenire parte contraente di detta convenzione a partire dal 1o gennaio 2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Basilea, addì 4 ottobre 2005.

Per il comitato congiunto

Il presidente

Rudolf DIETRICH


(1)   GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/95 (GU L 117 del 14.5.1996, pag. 18).


Egregio Signor …,

Mi pregio comunicarLe la decisione n. 1/2005 del comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci», del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

L'adesione della Romania alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania, conformemente all'articolo 11 bis di detta convenzione.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Il segretario generale

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

La Romania,

preso atto della decisione n. 1/2005 del comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci», del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci,

desiderando divenire parte contraente di detta convenzione,

DICHIARA CON LA PRESENTE:

di aderire alla convenzione;

di allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania;

di accettare le diverse raccomandazioni e decisioni che il comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci» potrebbe adottare tra la data del 4 ottobre 2005 e quella in cui l'adesione della Romania ha effetto conformemente all'articolo 11 bis della convenzione.

Fatto a …

Per la Romania


14.10.2005   

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L 269/46


DECISIONE N. 5/2005 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE

del 4 ottobre 2005

che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(2005/712/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) (di seguito «convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La promozione degli scambi con la Romania risulterebbe facilitata dalla semplificazione delle formalità da espletare negli scambi di merci tra questo paese e la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

(2)

Per ottenere tale semplificazione, è opportuno invitare la Romania ad aderire alla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 15 bis della convenzione, la Romania è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Romania allegato alla presente decisione, a divenire parte contraente di detta convenzione a partire dal 1o gennaio 2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Basilea, addì 4 ottobre 2005.

Per il comitato congiunto

Il presidente

Rudolf DIETRICH


(1)   GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 4/2005 (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 29).


Egregio Signor …,

Mi pregio comunicarLe la decisione n. 5/2005 del comitato congiunto CE-EFTA «Transito comune», del 4 ottobre 2005, che invita la Romania a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

L'adesione della Romania alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania, conformemente all'articolo 15 bis di detta convenzione.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Il segretario generale

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea

La Romania,

preso atto della decisione n. 5/2005 del comitato congiunto CE-EFTA «Transito comune», del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito,

desiderando divenire parte contraente di detta convenzione,

DICHIARA CON LA PRESENTE:

di aderire alla convenzione;

di allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania;

di accettare le diverse raccomandazioni e decisioni che il comitato congiunto CE-EFTA «Transito comune» potrebbe adottare tra la data del 4 ottobre 2005 e quella in cui l'adesione della Romania ha effetto conformemente all'articolo 15 bis della convenzione.

Fatto a …

Per la Romania