ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 267

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
12 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1660/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1661/2005 della Commissione, dell'11 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1662/2005 della Commissione, dell’11 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1663/2005 della Commissione, dell’11 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

22

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

24

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

25

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2005, che modifica la decisione 2000/439/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute da taluni Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca

26

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 ottobre 2005, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

27

 

*

Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia [notificata con il numero C(2005) 3966]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1659/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 13 aprile 2005, con regolamento (CE) n. 552/2005 (2) («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo d’inchiesta («il periodo in esame»).

2.   Fase successiva della procedura

(3)

A seguito dell’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC, alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate visite di verifica in loco presso le sedi delle seguenti società:

Carboref GmbH, Germania (importatore indipendente),

Duferco SA, Svizzera (importatore indipendente),

Duferco La Louvière, Belgio (utilizzatore),

Refratechnik Steel GmbH, Germania (importatore collegato).

(5)

La Commissione ha quindi illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un lasso di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Si ricorda che, al considerando 12 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame era stato definito nel modo seguente: «mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della RPC («il prodotto in esame»), dichiarato di norma ai codici NC ex 6815 91 00 ed ex 6815 99 10». Nel corso dell’inchiesta era poi emerso che le importazioni del prodotto in esame potevano essere effettuate legalmente anche dichiarandolo al codice NC ex 6815 99 90.

(7)

L’inchiesta ha messo in luce che il prodotto in esame veniva importato anche dichiarandolo ai codici NC ex 6815 10 10, ex 6902 10 00 ed ex 6903 90 90 (ex 6903 90 20 prima del 1o gennaio 2004) durante il PI. Tuttavia, i codici della NC di cui al capitolo 69 (prodotti ceramici) devono essere utilizzati unicamente per i prodotti cotti e non per il prodotto in esame, che è un prodotto non cotto. Non solo, ma il codice NC 6815 10 10 comprende prodotti la cui caratteristica essenziale è la presenza di carbonio, mentre il prodotto in esame è caratterizzato essenzialmente dal suo contenuto di ossido di magnesio (MgO). Pertanto, qualora vengano effettuate utilizzando detti codici NC, le importazioni del prodotto in esame devono essere considerate inaccettabili. Per evitare errori di classificazione in futuro e assicurare un uso corretto dei codici NC, si è provveduto ad avvertire le autorità doganali mediante uno speciale formulario d’informazione sul rischio.

(8)

Una parte interessata ha affermato che nell’avviso di apertura erano menzionati soltanto i codici NC 6815 91 00 e 6815 99 10 e che, pertanto, l’inchiesta non poteva essere estesa ai prodotti importati sotto gli altri codici. Va osservato però che i codici NC indicati nell’avviso di apertura sono forniti unicamente a titolo d’informazione e non sono vincolanti, mentre è vincolante la descrizione del prodotto, soprattutto le caratteristiche chimiche e fisiche, ed è tale descrizione ad essere pertinente per delimitare la portata dell’inchiesta. Pertanto, l’inchiesta deve riguardare tutti i tipi di mattoni di magnesia che presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente la medesima applicazione, a prescindere dalla loro classificazione doganale. La portata dell’inchiesta, quindi, non è stata estesa. L’inchiesta ha chiarito che le importazioni del prodotto in esame devono essere legalmente effettuate dichiarandolo ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90. Se, tuttavia, si è accertato che il prodotto in esame era stato erroneamente dichiarato ad un diverso codice NC rispetto ai tre appena menzionati, l’inchiesta ha riguardato anche il prodotto così dichiarato.

(9)

In mancanza di altre osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si conclude pertanto che il prodotto in esame è definito nel modo seguente: mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della RPC, dichiarato di norma ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90. Si confermano inoltre le conclusioni di cui ai considerando da 13 a 16 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Metodo generale

(10)

Il metodo generale utilizzato per stabilire se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame siano oggetto di pratiche di dumping viene descritto nel regolamento provvisorio. Si conferma il metodo generale quale viene illustrato, in particolare, ai considerando 35, 45 e 61 del regolamento provvisorio.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(11)

Come viene spiegato al considerando 28 del regolamento provvisorio, un produttore esportatore non era stato in grado di dimostrare con prove certe di aver sottoposto le proprie attività a valutazione indipendente né di averle registrate al valore di mercato reale. Non aveva potuto dimostrare neppure che tutti i costi erano stati contabilizzati al valore di mercato. Dopo l’adozione del regolamento provvisorio il produttore esportatore in questione ha ribadito le affermazioni di cui sopra. Benché avesse già superato la proroga del termine per la presentazione, il produttore ha dichiarato di aver fornito nuovi elementi di prova in merito alla valutazione delle sue attività, tali da giustificare che venisse riesaminato il rifiuto della sua domanda di TEM.

(12)

Va sottolineato che il produttore esportatore non ha presentato i documenti necessari entro il termine stabilito, il che sarebbe già sufficiente per respingere le sue richieste. In ogni caso, dall’esame della documentazione ricevuta dalla Commissione emerge che la società non ha presentato nuovi elementi di prova in grado di corroborare tali richieste. Pertanto, anche qualora tale documentazione potesse essere presa in considerazione, non servirebbe a modificare le conclusioni del regolamento provvisorio. Viene quindi confermata la decisione di non concedere il TEM a questo produttore esportatore.

(13)

Analogamente, altri due produttori esportatori la cui domanda volta a ottenere il TEM era stata respinta hanno ribadito le obiezioni avanzate nella fase provvisoria dell’inchiesta, senza tuttavia presentare nuovi elementi di prova che giustificassero una modifica della decisione presa in quella fase.

(14)

In mancanza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni relative al TEM di cui ai considerando da 17 a 28 del regolamento provvisorio.

3.   Trattamento individuale

(15)

Le società cui non è stato accordato il trattamento individuale non hanno fornito nuovi elementi di prova che dimostrassero che tale trattamento dovesse essere loro accordato in questa fase dell’inchiesta. Di conseguenza, e in mancanza di altre osservazioni relative al trattamento individuale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio.

4.   Valore normale

4.1.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

a)   Paese di riferimento

(16)

Come menzionato al considerando 39 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricercato la collaborazione di 38 produttori noti di tutto il mondo, ma soltanto due produttori degli Stati Uniti d’America hanno accettato di collaborare all’inchiesta. Nel corso dell’inchiesta non è emerso alcun motivo per cui le informazioni ricevute da queste due società, e sottoposte a verifica, non potessero essere adeguatamente utilizzate per il presente procedimento.

(17)

Alcune parti interessate hanno affermato che gli Stati Uniti non erano un paese di riferimento appropriato per la determinazione del valore normale per la RPC, dal momento che, con soli tre produttori presenti sul mercato interno statunitense, il livello di concorrenza era insufficiente. Si rammenta in proposito che, come spiegato al considerando 40 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha dimostrato che quello degli Stati Uniti è un mercato competitivo per il prodotto in esame, disponendo di almeno 3 produttori, circa 30 fornitori, oltre 15 importatori e circa 300 utilizzatori. L’obiezione è stata quindi respinta.

(18)

Poiché tali obiezioni non sono state sostanziate da ulteriori elementi di prova e in assenza di altre osservazioni su questo punto, è confermata la scelta degli Stati Uniti quale paese di riferimento.

b)   Determinazione del valore normale

(19)

Alcuni produttori esportatori hanno dichiarato che erano stati compiuti alcuni errori di scrittura nei calcoli definitivi del livello di dumping; altre specifiche contestazioni fatte da esportatori si riferiscono ai costi del nolo marittimo, al costo dell’assicurazione, al dazio addizionale all’esportazione e al tasso di interesse creditori utilizzati nei calcoli.

(20)

Queste obiezioni sono state esaminate e si è constatato che nei calcoli in questione erano stati effettivamente compiuti alcuni errori di scrittura, che sono stati rettificati. Altre argomentazioni relative ai costi del nolo marittimo, al costo dell’assicurazione e alla sovrattassa sulle esportazioni hanno potuto essere accolte in quanto giustificate e suffragate da prove; tutte le altre obiezioni, tuttavia, hanno dovuto essere respinte.

(21)

Per una serie di ragioni illustrate qui di seguito, alcune parti interessate hanno dichiarato che il valore normale calcolato per gli USA doveva essere corretto verso il basso.

(22)

Anzitutto, è stato affermato che i produttori cinesi presentano una diversa struttura dei costi, in particolare per quanto riguarda determinati costi tra cui la manodopera e l’elettricità. Si deve osservare che tale argomentazione non è pertinente nel contesto della determinazione del valore normale nel paese di riferimento: infatti, l’applicazione di adeguamenti di qualsiasi tipo inerenti ai costi renderebbe inutile e priva di senso la parte dell’inchiesta relativa al paese di riferimento, in quanto significherebbe adeguare il valore normale a livelli di economia non di mercato. Inoltre, l’affermazione non era suffragata da alcun elemento di prova, e, pertanto, ha dovuto essere respinta.

(23)

In secondo luogo, si è affermato che uno dei due produttori degli USA che hanno collaborato all’inchiesta è collegato a una delle società nella Comunità all’origine della denuncia. Si ricorda che il valore normale nel paese di riferimento è stato determinato sulla base dei dati forniti da due aziende statunitensi, dati che sono stati accuratamente esaminati e verificati in loco. Pertanto, si è concluso che la relazione tra una delle due società USA e una società denunciante della Comunità non pregiudicasse l’attendibilità dei dati utilizzati per la determinazione del valore normale. Nel corso dell’inchiesta non è emersa alcuna indicazione che tale collegamento tra le due imprese abbia influito in alcun modo sul valore normale nel paese di riferimento.

(24)

Infine, a seguito di obiezioni suffragate da elementi di prova presentate da alcuni esportatori, il valore normale è stato corretto verso il basso per tener conto: i) di differenze qualitative tra le materie prime utilizzate dai produttori del paese di riferimento e quelle impiegate dai produttori della RPC; ii) dei costi di trasporto più elevati e di altri oneri; e iii) dei costi di importazione sostenuti dai produttori degli USA per l’acquisto delle materie prime. Si è anche accertato che negli Stati Uniti i mattoni venivano sottoposti a determinati tipi di trattamento, cosa che non avveniva nella RPC. Dall’inchiesta è emerso inoltre che è giustificata l’applicazione di un adeguamento relativo allo stadio commerciale.

(25)

In mancanza di ulteriori osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 42 e 43 del regolamento provvisorio.

4.2.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(26)

Nella fase provvisoria il valore normale per le società alle quali è stato concesso il TEM è stato calcolato per ciascun tipo di mattoni di magnesia. Ciascun tipo di prodotto è stato contraddistinto da un numero di controllo del prodotto (NCP). Nel caso delle società cui è stato concesso il trattamento individuale, tuttavia, ai fini della determinazione del valore normale sono stati stabiliti dei gruppi di NCP in base al contenuto di MgO del prodotto.

(27)

Nella fase definitiva si è ritenuto di dover razionalizzare il metodo in modo da garantire coerenza tra il metodo usato per i produttori esportatori ai quali è stato concesso il TEM e quello riservato agli altri produttori esportatori. Di conseguenza, il metodo dei gruppi di NCP stabiliti in base al contenuto di MgO per il calcolo del valore normale è stato applicato anche ai produttori ai quali è stato concesso il TEM.

5.   Prezzo all’esportazione

(28)

Un produttore esportatore ha sostenuto che nel calcolare le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti di un importatore collegato erano stati compiuti degli errori.

(29)

Dopo aver svolto accertamenti, si è appurato che poteva essere accolta l’obiezione relativa all’errore di scrittura nel calcolo delle SGAV verificatosi nella fase provvisoria dell’inchiesta; quanto all’errore che si sarebbe compiuto nel calcolare il livello dei profitti, l’affermazione è infondata in quanto il livello usato nei calcoli si basava su quello degli importatori indipendenti e operatori commerciali accertato durante l’inchiesta. L’obiezione relativa all’errore nel calcolo del livello dei profitti è stata quindi respinta.

(30)

Un altro produttore esportatore ha dichiarato che i margini di profitto detratti per le sue società collegate erano eccessivi, presentando prove che dimostravano che il livello effettivo dei profitti realizzato da queste società era inferiore. Ha sostenuto inoltre che il profitto andava detratto una sola volta, per l’ultimo operatore commerciale collegato, e non anche per gli operatori commerciali collegati intermedi. Per finire, ha chiesto che la detrazione dell’IVA sulle esportazioni venisse calcolata sulla base del costo delle materie prime e non del prezzo all’esportazione delle merci.

(31)

Sulla scorta dei nuovi elementi di prova presentati, il margine di profitto per gli operatori commerciali collegati è stato corretto basandosi sui dati forniti da altri operatori commerciali indipendenti. La richiesta relativa al calcolo della detrazione dell’IVA sulle esportazioni è stata tuttavia respinta, non avendo il produttore esportatore presentato alcun elemento di prova a sostegno.

(32)

Contrariamente a quanto aveva sostenuto nella fase provvisoria, un produttore esportatore cui è stato concesso il trattamento individuale ha dichiarato, quando l’inchiesta era in una fase già molto avanzata, di essere collegato a un importatore comunitario. Ha quindi chiesto che il suo margine di dumping venisse riveduto di conseguenza, e che venisse calcolato a partire dal prezzo di rivendita praticato da quello che, secondo quanto affermava, era il suo importatore collegato. Sebbene il produttore esportatore e l’importatore comunitario abbiano riconosciuto di non avere stabilito un legame giuridico che definisca chiaramente la loro relazione, affermano in ogni caso di dover essere considerati collegati visto il loro rapporto di collaborazione a lungo termine nel settore commerciale dei mattoni di magnesia.

(33)

Le due società non hanno però fornito nuovi elementi di prova che dimostrino che sono collegate ai sensi del regolamento di base. Per di più, pur avendo stabilito una relazione dello stesso tipo con un altro esportatore della RPC, l’importatore comunitario non ha chiesto che gli fosse riconosciuta anche tale relazione. Non vi è pertanto alcun motivo per modificare le conclusioni provvisorie secondo cui le due società in questione non sono collegate. La richiesta è pertanto respinta.

(34)

Nella fase provvisoria dell’inchiesta il prezzo all’esportazione per le società cui è stato concesso il TEM era stato stabilito a livello di NCP, mentre nel caso delle società cui è stato accordato il trattamento individuale per il calcolo del prezzo all’esportazione si era applicato il metodo dei gruppi di NCP definiti in base al contenuto di MgO. Nella fase definitiva la Commissione ha razionalizzato il metodo onde garantire coerenza metodologica, quindi per il calcolo del prezzo all’esportazione è stato utilizzato il metodo dei gruppi di NCP definiti in base al contenuto di MgO anche per i produttori cui è stato concesso il TEM.

(35)

In mancanza di altre osservazioni a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio.

6.   Confronto

(36)

In mancanza di richieste o obiezioni corredate da validi elementi di prova, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio.

7.   Margine di dumping

7.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM/trattamento individuale

(37)

I margini di dumping definitivi medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

2,7 %

Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd

8,1 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

18,6 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

18,6 %

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

27,7 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

22,2 %

7.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

(38)

In seguito alla disponibilità di nuovi dati relativi ai quantitativi delle importazioni il livello di collaborazione è stato ricalcolato, accertando così che era più elevato di quanto stabilito nella fase provvisoria. Occorre ribadire, tuttavia, che il livello di collaborazione risulta comunque scarso.

(39)

Nella fase provvisoria dell’inchiesta il margine di dumping unico per l’intero paese è stato fissato al livello del margine più elevato calcolato per i produttori esportatori che avevano collaborato all’inchiesta. Nella fase definitiva, tuttavia, il metodo di calcolo del margine unico per l’intero paese è stato riveduto conformemente alla prassi costante della Commissione nei casi di scarsa collaborazione. Il margine di dumping unico per l’intero paese è stato quindi ricalcolato come la media ponderata:

a)

del margine di dumping accertato per il gruppo rappresentativo di prodotto in esame esportato dall’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e al quale non sono stati accordati né il TEM né il trattamento individuale; e

b)

del margine di dumping più elevato accertato per il gruppo rappresentativo di prodotto in esame esportato dallo stesso produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta.

(40)

Il margine di dumping unico per l’intero paese è stato quindi fissato definitivamente al 51,5 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(41)

In mancanza di nuove osservazioni, sono confermate le conclusioni provvisorie relative alla produzione comunitaria totale di cui al considerando 68 del regolamento provvisorio.

2.   Definizione di industria comunitaria

(42)

Diverse parti interessate hanno sostenuto che, contrariamente alle conclusioni cui si era pervenuti nel regolamento provvisorio, il produttore comunitario RHI dovrebbe essere escluso dalla definizione di industria comunitaria. Queste parti hanno dichiarato che l’attività principale della RHI non è situata nella Comunità e che il volume delle importazioni realizzato da questa azienda è pressoché uguale a quello del gruppo Refratechnik («Refratechnik»), un altro produttore importatore che è stato invece escluso dalla definizione di industria comunitaria.

(43)

Si rammenta, come già spiegato al considerando 70 del regolamento provvisorio, che i principali stabilimenti della RHI di produzione del prodotto in esame, come pure la sede centrale e il centro di R&S, sono tutti situati nella Comunità. Risultava poi con evidenza che la società di produzione della RHI nella Comunità aveva personalità giuridica distinta dalla sua società di produzione nella RPC. La RHI è un gruppo presente su scala mondiale: benché il suo stabilimento di produzione nella RPC abbia una personalità giuridica distinta rispetto a quello comunitario, il gruppo produce la stragrande maggioranza della sua produzione di mattoni di magnesia, successivamente venduti sul mercato comunitario, nei suoi impianti di produzione situati nella Comunità. Considerato che solo una percentuale ridotta delle vendite della RHI sul mercato comunitario consiste di importazioni dalla RPC, il gruppo non è al riparo dagli effetti delle importazioni in dumping e l’eventuale vantaggio economico che può ricavare dalla vendita delle importazioni è minimo. Di conseguenza, non vi sono validi motivi per cui la RHI debba essere esclusa dalla definizione di industria comunitaria.

(44)

Inoltre, si è riscontrato che non è opportuno stabilire un confronto con la situazione della Refratechnik: prima di tutto, non essendo una società denunciante o che ha appoggiato la denuncia, la Refratechnik non poteva essere inclusa nella definizione di industria comunitaria. Non solo, ma, a differenza della situazione analizzata sopra, se la Refratechnik effettuava importazioni paragonabili, in volumi assoluti, a quelle della RHI, queste importazioni rappresentavano però una quota molto maggiore delle loro vendite sul mercato comunitario rispetto a quella della RHI. Va ricordato che: i) quasi la metà delle vendite della Refratechnik sul mercato comunitario sono state prodotte nella RPC; ii) l’attività principale dell’azienda per quanto riguarda il prodotto in esame è stata parzialmente trasferita nella RPC; e iii) la Refratechnik ha tratto un evidente vantaggio economico dalle vendite dei prodotti in esame importati. Tutti questi elementi fanno sì che la situazione della Refratechnik sia sostanzialmente diversa da quella della RHI. Per questi motivi le richieste di cui sopra hanno dovuto essere respinte ed è confermato che la RHI rientra nella definizione di industria comunitaria.

(45)

Non essendo pervenute altre osservazioni al riguardo, viene confermata la definizione dell’industria comunitaria di cui ai considerando da 69 a 78 del regolamento provvisorio.

3.   Consumo nella Comunità

(46)

Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, viene confermato il calcolo del consumo nella Comunità di cui ai considerando da 79 a 82 del regolamento provvisorio.

4.   Importazioni nella Comunità dalla RPC

4.1.   Quota di mercato delle importazioni in esame

(47)

Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni relative alla quota di mercato delle importazioni in esame di cui ai considerando 83 e 84 del regolamento provvisorio.

4.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(48)

Si ricorda che, come spiegato ai considerando 85, 86 e 87 del regolamento provvisorio, si è effettuato un confronto tra i prezzi a livello franco fabbrica dell’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori del paese interessato a livello cif franco frontiera comunitaria.

(49)

Tenendo presente la revisione del metodo di calcolo dei margini di vendita sottocosto di cui al considerando 86, si è ritenuto opportuno rivedere allo stesso modo anche il metodo di calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi. I margini di sottoquotazione riveduti per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM o il trattamento individuale sono compresi tra il 13 % e il 37 %, con un margine di sottoquotazione medio calcolato al 23,9 %.

(50)

Fatta eccezione per l’applicazione degli adeguamenti di cui al considerando 49, non essendo pervenute altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 85, 86 e 87 del regolamento provvisorio in merito ai prezzi delle importazioni e alla sottoquotazione dei prezzi.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(51)

Si ricorda che al considerando 111 del regolamento provvisorio si era concluso in via provvisoria che l’industria comunitaria aveva subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

(52)

Diverse parti interessate hanno messo in dubbio l’interpretazione delle cifre e dei dati relativi alla situazione dell’industria comunitaria illustrati ai considerando da 88 a 111 del regolamento provvisorio, sostenendo che i dati in questione non dimostravano l’esistenza di alcun pregiudizio notevole. Queste parti hanno affermato che l’industria comunitaria realizza degli utili, che è competitiva e che le sue prospettive commerciali appaiono molto positive, tutti elementi che dovrebbero portare a concludere che essa non ha subito un pregiudizio notevole.

(53)

Va notato che nessuna di queste parti interessate ha messo in dubbio i dati in sé relativi alla situazione dell’industria comunitaria, quanto piuttosto la loro interpretazione. In effetti, se si prendono in considerazione soltanto certi indicatori di volume come la produzione, la quota di mercato o le vendite sul mercato comunitario, separandone l’analisi da quella di altri indicatori, non ne emerge un andamento estremamente negativo dell’industria comunitaria.

(54)

Va ricordato, tuttavia, che l’industria comunitaria ha reagito alle importazioni in dumping nel corso del periodo in esame abbassando i prezzi, onde poter preservare il volume delle sue vendite sul mercato comunitario. Ciò ha determinato un notevole calo della redditività. In una tale situazione, pertanto, il pregiudizio si riflette soprattutto nei prezzi e nel livello di redditività.

(55)

Inoltre, nell’esaminare l’andamento degli indicatori economici dell’industria comunitaria tra il 2001 e il PI, occorre tener presente che essa aveva già compiuto una ristrutturazione negli anni ‘90 intesa a razionalizzare e a ridurre il suo eccesso di capacità produttiva. All’inizio del periodo in esame (2001) l’industria comunitaria godeva di una situazione economica stabile e realizzava congrui profitti. Tuttavia, come è evidente dagli andamenti tanto della redditività delle vendite comunitarie (considerando 98 del regolamento provvisorio) quanto dei prezzi di vendita medi (considerando 94 del regolamento provvisorio), entrambi in notevole calo, la situazione ha registrato un significativo deterioramento tra il 2001 e la fine del PI.

(56)

Quanto al leggero miglioramento osservato durante il PI, va ricordato che lo si è ottenuto grazie a un’ulteriore riduzione dei costi e che, in ogni caso, un simile miglioramento della situazione era ben lontano dal livello che l’industria avrebbe potuto raggiungere in mancanza di importazioni in dumping (considerando 99 del regolamento provvisorio).

(57)

Non essendo pervenute altre osservazioni oltre quelle già citate, si confermano le conclusioni in merito alla situazione dell’industria comunitaria di cui ai considerando da 88 a 111 del regolamento provvisorio.

6.   Conclusioni in merito al pregiudizio

(58)

Tenuto conto di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si conferma che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

E.   NESSO CAUSALE

1.   Impatto delle importazioni dalla RPC

(59)

Una parte interessata ha dichiarato che le importazioni non hanno avuto alcun impatto sull’industria comunitaria in quanto la quota di mercato e il volume delle vendite di tale industria sono rimasti stabili durante il periodo in esame. Si è già appurato, tuttavia, che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole (cfr. considerando 58) e che è riuscita a mantenere la sua quota di mercato soltanto grazie a sostanziali riduzioni dei prezzi, il che, a sua volta, ha determinato un calo della redditività (– 55 %). Tale andamento dell’industria comunitaria ha coinciso con l’incremento delle importazioni in dumping. Si ricorda che, durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa il 150 % e che la relativa quota di mercato è cresciuta del 118 %. Non solo, ma i prezzi di queste importazioni sono scesi del 22 % e si è registrata una considerevole sottoquotazione dei prezzi (cfr. considerando 49). Di conseguenza, e dato che non era suffragata da altri elementi di prova, l’affermazione della parte interessata ha dovuto essere respinta. In mancanza di ulteriori osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio.

2.   Impatto di sviluppi interni all’industria siderurgica

(60)

Una parte interessata ha affermato che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria deriva dai progressi della tecnica, che hanno consentito la realizzazione di mattoni di più lunga durata e una maggiore efficienza nella produzione dell’acciaio, e che nel regolamento provvisorio questo elemento non è stato preso sufficientemente in considerazione.

(61)

Si rammenta che, in base ai dati forniti dall’industria utilizzatrice, il consumo di mattoni di magnesia per tonnellata di acciaio prodotta è diminuito secondo i calcoli di circa il 2 % nel corso del PI (considerando 116 del regolamento provvisorio). Si è inoltre accertato che il consumo nella Comunità è rimasto stabile durante il periodo in esame (considerando 82 del regolamento provvisorio). Alla luce di questi dati, si può concludere che il progresso tecnico ha potuto avere soltanto, se pure lo ha avuto, un impatto non rilevante sulla situazione dell’industria comunitaria. L’obiezione della parte interessata è pertanto respinta.

3.   Impatto delle variazioni del tasso di cambio

(62)

Un altro fattore indicato come causa del pregiudizio è la svalutazione del dollaro (al cui tasso di cambio è legato il renminbi cinese) rispetto all’euro, che nel corso del periodo in esame è stata pari a circa il 31 %.

(63)

Va ricordato che il livello del dumping è stato determinato mediante un confronto di tutti i prezzi espressi in renminbi cinese, e, pertanto, la variazione del tasso di cambio non ha influito sui margini di dumping riscontrati. Quanto invece ai margini di pregiudizio, la svalutazione del dollaro può aver incentivato l’aumento delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità. In ogni caso, a prescindere dal fatto se i bassi prezzi delle importazioni possano o no essere dovuti in qualche misura alle fluttuazioni valutarie, il livello di sottoquotazione di cui occorre tener conto è rappresentato dall’intero differenziale di prezzo tra i prezzi praticati dall’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori (cfr. considerando 49). L’entità dei margini di pregiudizio dimostra, in questo caso, che la svalutazione del dollaro non ha potuto contribuire che in misura trascurabile al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

4.   Impatto delle importazioni nella Comunità da parte dell’industria comunitaria

(64)

Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio accertato è stato causato dalle importazioni dalla RPC realizzate dalla società RHI. Va sottolineato che solo il 5 % del volume complessivo delle vendite della RHI è stato importato dalla RPC (cfr. considerando 121 del regolamento di base) e che tali importazioni sono state vendute a prezzi paragonabili a quelli praticati dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Si è quindi concluso che non sono state queste importazioni a determinare il pregiudizio accertato.

5.   Impatto delle esportazioni da parte dell’industria comunitaria

(65)

Una parte interessata ha affermato che il pregiudizio è stato causato dal calo delle esportazioni dovuto alla fluttuazione del dollaro USA e dalla conseguente contrazione della produzione. Si ricorda, tuttavia, che le esportazioni sono calate soltanto lievemente nel corso del periodo in esame e che la loro redditività è stata maggiore rispetto a quella delle vendite sul mercato comunitario (considerando 122 del regolamento provvisorio). È quindi estremamente improbabile che queste esportazioni possano aver avuto un considerevole impatto negativo sull’industria comunitaria.

6.   Impatto dovuto ad altri fattori

(66)

Una parte interessata ha affermato che una delle cause del pregiudizio era lo svantaggio rappresentato per l’industria comunitaria dal fatto che le risorse naturali di magnesia sono situate principalmente nella RPC. Sebbene le miniere da cui si estrae la materia prima principale siano effettivamente situate nella RPC, il che comporta un vantaggio strategico e in termini di costi per i produttori cinesi, queste differenze rispetto ai produttori comunitari, che determinano per l’appunto vantaggi in termini di costi, sono comunque state prese in considerazione nell’effettuare il confronto tra i prezzi.

7.   Conclusioni in merito al nesso causale

(67)

In mancanza di altre osservazioni relative al nesso causale, sono confermate le conclusioni in merito di cui ai considerando da 112 a 124 del regolamento provvisorio.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(68)

Non essendo pervenute osservazioni in merito all’interesse dell’industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 125 a 129 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse degli importatori

(69)

Due importatori indipendenti e un importatore collegato hanno presentato le loro osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie. Anche un altro importatore, che non aveva collaborato al procedimento, ha inviato le sue osservazioni, contestando le misure provvisorie in quanto avrebbero avuto un impatto negativo sul suo fatturato, occupazione e redditività, dal momento che il prodotto in esame rappresentava una quota sostanziale della sua attività. L’attività di queste quattro società importatrici rappresentava circa il 35 % delle importazioni totali durante il PI. I quattro importatori, tuttavia, non hanno presentato nuovi elementi di prova che potessero modificare le conclusioni relative all’interesse della Comunità di cui al regolamento provvisorio.

(70)

Altre argomentazioni avanzate dagli importatori e che coincidono con quelle presentate dagli utilizzatori vengono illustrate e discusse di seguito, ai considerando da 73 a 82.

(71)

In mancanza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni relative all’interesse degli importatori di cui ai considerando 130, 131 e 132 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse dei fornitori

(72)

Non essendo pervenute osservazioni in merito all’interesse dei fornitori comunitari, si confermano le conclusioni di cui al considerando 133 del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli utilizzatori

4.1.   Struttura di mercato

(73)

Gran parte degli utilizzatori, degli importatori e dei produttori esportatori hanno ribadito, come già nella fase provvisoria, che le misure rafforzerebbero una struttura di mercato caratterizzata da pochi importanti produttori, riducendo così il livello di concorrenza. Pur senza presentare nuove argomentazioni a sostegno di questa tesi, hanno però fornito documentazione aggiuntiva al riguardo.

(74)

Va ricordato che il principale produttore comunitario non deteneva, nel periodo dell’inchiesta, una quota di mercato maggioritaria per quanto riguardava il prodotto in esame (cfr. considerando 141 del regolamento provvisorio). La quota di mercato di tale produttore principale è stata calcolata in base a dati verificati, e l’obiezione di una parte interessata, secondo cui tale quota era più elevata di quanto indicato nel regolamento provvisorio, non è stata suffragata da elementi di prova sufficienti. Non solo, ma nessuna delle parti interessate ha potuto fornire prove sufficienti a dimostrare l’esistenza di comportamenti lesivi della concorrenza da parte dei grandi produttori comunitari. Per di più, sul mercato comunitario vi sono parecchi altri produttori che fabbricano il prodotto in esame. In mancanza di altre osservazioni a questo riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 140 e 141 del regolamento provvisorio.

4.2.   Carenza di forniture e aumento dei costi

(75)

Si è dichiarato che l’imposizione di misure avrebbe provocato una carenza nelle forniture del prodotto in esame sul mercato comunitario, dato che le misure avrebbero indotto i produttori esportatori a cessare le esportazioni del prodotto verso la Comunità. L’argomentazione, tuttavia, non è stata suffragata da alcuna prova documentale. Occorre sottolineare che le numerose fonti di approvvigionamento disponibili nella RPC e nella Comunità rendono improbabile il verificarsi di qualsiasi carenza di forniture. L’affermazione è quindi da ritenersi infondata.

(76)

Si è anche affermato che i fornitori di materie prime potrebbero essere costretti a ridurre le esportazioni nella Comunità a causa di fattori quali la penuria di energia elettrica nella RPC, che è la fonte di approvvigionamento della maggior parte della materia prima (magnesite). Secondo quanto affermato, quindi, i prezzi della magnesite hanno iniziato ad aumentare nel 2005, il che avrebbe provocato una penuria di questa materia prima sul mercato comunitario. È evidente che le forniture provenienti dalla RPC delle materie prime necessarie alla produzione di mattoni di magnesia possono variare, influenzate da una serie di fattori interni al paese, e possono anche comportare un aumento dei prezzi della magnesite; un simile aumento, tuttavia, inciderà in egual misura tanto sui produttori comunitari che utilizzano magnesite originaria della RPC quanto sui produttori cinesi di mattoni di magnesia. Le argomentazioni avanzate non sono quindi pertinenti ai fini della valutazione dell’impatto derivante dall’istituzione delle misure antidumping.

(77)

L’industria utilizzatrice ha espresso inoltre il timore che l’imposizione delle misure comporti un sostanziale aumento del costo dei mattoni di magnesia, sottolineando che questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare gli effetti delle misure in termini di costi sull’industria siderurgica. Tuttavia, l’industria siderurgica non ha generalmente mai messo in dubbio il fatto che i costi dei mattoni di magnesia rappresentano assai meno dell’1 % dei suoi costi totali (cfr. considerando 143 del regolamento provvisorio). Ha però attirato l’attenzione sul fatto che occorre tenere presente che: i) il prodotto in esame è di importanza strategica; ii) mattoni di magnesia tecnicamente difettosi potrebbero comportare notevoli costi aggiuntivi; e iii) è probabile che i prezzi aumentino in misura significativa a causa di altri fattori.

(78)

Come si è già osservato al considerando 135 del regolamento provvisorio, i refrattari sono materiali di consumo strategicamente molto importanti per l’industria siderurgica, dal momento che tutta la produzione di acciaio passa necessariamente per convertitori, forni e siviere. Materiali refrattari tecnicamente difettosi o di scarsa qualità tecnica potrebbero pertanto provocare notevoli danni in termini di interruzioni di produzione, riparazioni e sicurezza. Disporre di forniture sufficienti di mattoni di elevata qualità, ovvero duraturi, e di una buona assistenza tecnica è quindi un fattore molto importante per l’industria siderurgica.

(79)

Per quanto considerare se un materiale riveste un’importanza strategica o di altro genere abbia la sua rilevanza, per l’analisi dell’interesse della Comunità un elemento fondamentale è certamente anche il costo di questo materiale rispetto al costo totale di fabbricazione del prodotto. Pertanto, il fatto — che le parti non contestano — che il costo dei mattoni di magnesia rappresenti meno dell’1 % del costo totale di produzione dell’acciaio rimane comunque un fattore decisivo.

(80)

Si deve anche sottolineare, a questo proposito, che l’obiettivo delle misure antidumping non è proibire le importazioni, ma aumentarne i prezzi fino a un livello sostenibile e tale da non arrecare pregiudizio. Considerato il livello delle misure (con una media ponderata del dazio del 20 %), è probabile che le importazioni dalla RPC non pregiudizievoli continuino a entrare nel mercato comunitario esercitando un’efficace e valida concorrenza. Inoltre, anche altri paesi terzi possono rappresentare fonti alternative di approvvigionamento del prodotto in esame, anche se durante il PI le importazioni da questi paesi si sono attestate su volumi piuttosto bassi.

(81)

Va inoltre ricordato che la mancata imposizione di misure comporterebbe il rischio di un trasferimento della produzione comunitaria del prodotto in esame verso la RPC nel lungo periodo. Considerata la mancanza di produttori di rilievo in altri paesi terzi, come pure l’importanza strategica del prodotto in esame per l’industria siderurgica, una tale dipendenza dalle importazioni cinesi non costituisce evidentemente uno scenario accettabile per l’industria siderurgica comunitaria. Questa considerazione, già esposta al considerando 138 del regolamento provvisorio, è stata messa in dubbio da un importatore e da un’impresa siderurgica, ma non è stata contestata, invece, dalla stragrande maggioranza dell’industria siderurgica: ciò ha indotto quindi a concludere che è anche nell’interesse di quest’ultima che nella Comunità continui a esistere una solida e vitale industria di produzione di mattoni di magnesia.

(82)

Non essendo pervenute altre osservazioni in merito a presunte distorsioni della struttura di mercato e all’aumento dei costi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 140 a 143 del regolamento provvisorio.

4.3.   Conclusioni in merito all’interesse degli utilizzatori

(83)

Non essendo pervenute altre osservazioni in merito all’interesse degli utilizzatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 134 a 144 del regolamento provvisorio.

5.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(84)

Tenuto conto delle conclusioni del regolamento provvisorio e delle osservazioni presentate dalle diverse parti, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire misure antidumping definitive sulle importazioni in dumping di mattoni di magnesia originari della RPC. Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando 145 e 146 del regolamento provvisorio.

G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(85)

Nel regolamento provvisorio il livello necessario per eliminare il pregiudizio è stato calcolato tenendo conto di 5 gruppi di NCP definiti in base al contenuto di MgO dei mattoni. Il ricorso a questo metodo è stato menzionato per la prima volta nei questionari inviati all’apertura della presente inchiesta, invitando le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito. Poiché è stata chiesta l’applicazione di correzioni (adeguamenti) a tale metodo, la fondatezza di questa richiesta viene esaminata di seguito, ai considerando 86, 87 e 88.

(86)

Nel regolamento provvisorio era stato applicato un adeguamento standard ai prezzi cif all’esportazione per tener conto dei costi successivi all’importazione, dei costi sostenuti dall’importatore e dello stadio commerciale. Il seguito dell’inchiesta ha dimostrato che questi adeguamenti dovevano essere riveduti in modo da rispecchiare con precisione i costi associati a ciascun canale di vendita. I margini di eliminazione del pregiudizio così calcolati figurano nella tabella del considerando 90.

(87)

Un’associazione di utilizzatori ha dichiarato che nei calcoli non si era tenuto conto della differenza tra il costo della resina e quello della pece, materiali che vengono usati come leganti nella produzione dei mattoni di magnesia. Sebbene sia vero che il costo della pece, il principale legante impiegato nella produzione del prodotto in esame nella Comunità, è inferiore a quello della resina, i produttori comunitari hanno dimostrato con prove sufficienti che il minor costo di questo legante è compensato dai costi più elevati del processo di produzione, lievemente più complesso, nel quale viene utilizzato. Non sono stati presentati nel corso dell’inchiesta elementi di prova sufficienti a confutare queste conclusioni. L’affermazione di cui sopra è stata quindi respinta.

(88)

Un utilizzatore ha poi sostenuto che vi è una differenza, all’interno dei gruppi di NCP di cui al considerando 85, tra i mattoni di magnesia utilizzati nei convertitori e quelli impiegati nelle siviere. L’industria comunitaria vendeva una percentuale maggiore di mattoni per convertitori, prodotto con un prezzo più elevato, rispetto alla percentuale venduta dai produttori esportatori della RPC: l’utilizzatore faceva presente che questo elemento avrebbe dovuto essere meglio valutato nei confronti di prezzi effettuati. L’affermazione, tuttavia, non è stata suffragata da sufficienti prove, in quanto l’utilizzatore non ha chiarito su quali NCP, e in quale misura, avrebbe inciso questa pretesa differenza. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(89)

Si ricorda che il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sulla base di un margine di utile dell’8 %, percentuale che nessuna parte interessata ha contestato e che viene quindi confermata in via definitiva.

(90)

I margini medi ponderati di pregiudizio definitivi per le imprese cui è stato concesso il trattamento individuale o il TEM sono i seguenti:

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

42,5 %

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

22,7 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

27,7 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

27,7 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

15,3 %

Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd

48,2 %

(91)

Dopo la serie di adeguamenti citati sopra applicati al valore normale e ai prezzi all’esportazione, il livello necessario per eliminare il pregiudizio, calcolato sulla base dei dati forniti dalle società che hanno collaborato all’inchiesta e alle quali non è stato concesso né il trattamento individuale né il TEM, nonché dei dati delle società che non hanno collaborato, è risultato pari al 39,9 %.

(92)

In mancanza di ulteriori osservazioni al riguardo, ad eccezione delle modifiche illustrate sopra, viene confermato il metodo di cui ai considerando da 147 a 152 del regolamento provvisorio.

2.   Misure definitive

(93)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping o al livello del margine di pregiudizio calcolato, in tutti i casi in cui quest’ultimo risulti inferiore al margine di dumping accertato.

(94)

Alla luce di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Società

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Dazio antidumping proposto

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

42,5 %

27,7 %

27,7 %

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

22,7 %

2,7 %

2,7 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

27,7 %

18,6 %

18,6 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

27,7 %

18,6 %

18,6 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

15,3 %

22,2 %

15,3 %

Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd

48,2 %

8,1 %

8,1 %

Tutte le altre società

39,9 %

51,5 %

39,9 %

(95)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote (a differenza del dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società espressamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(96)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione che siano collegati, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a proporre la necessaria modifica del regolamento aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

3.   Impegni

(97)

Nel corso dell’inchiesta cinque produttori esportatori della RPC si sono dichiarati interessati ad offrire un impegno; in ultimo, tuttavia, solo tre produttori esportatori hanno offerto impegni di prezzi, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(98)

Uno di questi tre produttori non ha collaborato all’inchiesta, e, pertanto, la Commissione ha dovuto rifiutare l’impegno offerto da questa società.

(99)

Un’altra società, alla quale era stato concesso il trattamento individuale, ha offerto un impegno congiunto con un operatore commerciale indipendente avente sede in Svizzera. L’offerta di un impegno congiunto con una società indipendente deve, di norma, essere respinta, dal momento che la presenza di un operatore commerciale indipendente rende impraticabile il controllo dei flussi finanziari. Per di più, l’operatore commerciale indipendente in questione è collegato, direttamente o indirettamente, alla maggior parte dei suoi clienti nell’Unione europea: questo comporta una struttura societaria molto complessa, che non consentirebbe un efficace controllo dei flussi finanziari e, quindi, dei prezzi finali corrisposti. Di conseguenza, si ritiene che un simile impegno non sia applicabile né efficace. Pertanto, si è dovuta rigettare l’offerta di impegno congiunto.

(100)

Un altro produttore esportatore, cui era stato concesso il trattamento individuale, ha offerto assieme al suo operatore commerciale collegato nella RPC un impegno congiunto di prezzi associato a un limite quantitativo: le due società hanno convenuto di vendere il prodotto in esame in quantitativi non superiori al massimale stabilito e a prezzi pari o superiori al livello necessario ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Le importazioni che superano il massimale quantitativo saranno soggette ai dazi antidumping. Inoltre, dette imprese forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle rispettive esportazioni nella Comunità, affinché la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto dell’impegno assunto. Data, poi, la struttura delle vendite di tali imprese, la Commissione reputa limitato il rischio di elusione dell’impegno concordato.

(101)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto da parte delle società dell’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato. Queste informazioni sono necessarie, inoltre, per consentire alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping.

(102)

Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, è necessario che gli importatori siano consapevoli che un’eventuale violazione dell’impegno può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni. Occorre pertanto attuare disposizioni di legge che prevedano l’insorgenza di un’obbligazione doganale, a concorrenza del dazio antidumping appropriato, ogniqualvolta non sia rispettata una o più delle condizioni richieste per l’esenzione. Un’obbligazione doganale deve pertanto insorgere ogniqualvolta il dichiarante scelga di immettere le merci in libera pratica, cioè senza che venga riscosso il dazio antidumping, e sia accertata l’inosservanza di una o più delle condizioni previste dal summenzionato impegno.

(103)

In caso di violazione il dazio antidumping può essere recuperato, a condizione che la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con riferimento alla specifica transazione oggetto della violazione e, se necessario, con una dichiarazione di invalidità della pertinente fattura corrispondente all’impegno. Di conseguenza, a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, ogniqualvolta le autorità doganali accertino che vi sono indicazioni di una violazione dell’impegno, devono informarne immediatamente la Commissione.

(104)

Alla luce delle considerazioni precedenti, l’impegno offerto è stato considerato accettabile e le società in questione sono state informate dei principali fatti e considerazioni su cui si è basata tale accettazione e degli obblighi principali che essa comporta.

(105)

Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell’impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell’articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

(106)

Il summenzionato impegno è accettato con decisione 2005/704/CE della Commissione (4).

4.   Riscossione dei dazi provvisori

(107)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene opportuno che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 552/2005, vengano riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, vanno riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono le seguenti:

Produttore

Dazio antidumping

(in %)

Codice addizionale TARIC

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd, Jinqiao Development Zone, Dashiqiao, Liaoning Province, 115100, RPC

2,7 %

A632

Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd, Gangdu Management Zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

8,1 %

A633

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd, Houlashan, Jinqiao Village, Dashiqiao City, Liaoning Province 115100, RPC

18,6 %

A634

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd, Houlashan, Jinqiao Village, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

18,6 %

A635

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd, Qinghuayu Village, Qinghua District, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

15,3 %

A636

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd., Biangan Village, Nanlou Economic Development zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

27,7 %

A638

Tutte le altre società

39,9 %

A999

3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il dazio definitivo non si applica alle importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica conformemente a quanto disposto dall’articolo 2.

4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2005/704/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità,

siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.

2.   Un’obbligazione doganale insorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’articolo 1 ed esenti dal dazio antidumping alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della seconda condizione di cui al paragrafo 1 i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una specifica transazione e si dichiari l’invalidità della pertinente fattura o delle pertinenti fatture corrispondente/i all’impegno.

3.   Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene immediatamente dopo la revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 552/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020) sono riscossi in via definitiva conformemente alle disposizioni di cui in appresso. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. DARLING


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 93 del 12.4.2005, pag. 6.

(3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, Ufficio J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.

(4)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta Ufficiale.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite, soggette a un impegno, realizzate dalla società nella Comunità di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, vanno indicati i seguenti elementi:

1.

l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;

2.

la ragione sociale della società che rilascia la fattura commerciale, menzionata all’articolo 1 della decisione 2005/704/CE con cui la Commissione accetta l’impegno;

3.

il numero della fattura commerciale;

4.

la data di rilascio della fattura commerciale;

5.

il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria;

6.

la descrizione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (ad esempio: NCP 1, NCP 2, ecc.),

una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione,

eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

la quantità (in tonnellate);

7.

la descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi;

8.

il nome dell’impresa che opera come importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno viene rilasciata direttamente dalla società;

9.

il nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci figuranti nella presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2005/704/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


12.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1660/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (2), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d’applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2)

A seguito di tali negoziati, il 24 novembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

(3)

È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto protocollo.

(4)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

Il testo del protocollo è allegato al presente regolamento (3).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

:

21 unità

Francia

:

18 unità

Italia

:

1 unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

:

12 unità

Portogallo

:

5 unità.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore a norma del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione (4).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. DARLING


(1)  Parere reso il 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.

(3)  GU L 252 del 28.9.2005, pag. 11.

(4)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


12.10.2005   

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L 267/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1661/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

61,0

204

43,5

999

52,3

0707 00 05

052

81,5

999

81,5

0709 90 70

052

83,2

999

83,2

0805 50 10

052

70,8

382

63,3

388

64,6

528

62,9

999

65,4

0806 10 10

052

87,7

400

215,8

999

151,8

0808 10 80

388

81,2

400

88,2

508

26,4

512

74,3

528

11,2

720

27,8

800

163,1

804

71,0

999

67,9

0808 20 50

052

95,4

388

58,5

720

58,5

999

70,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


12.10.2005   

IT

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L 267/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1662/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2005

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (1), in particolare l’articolo 4, paragrafi 4 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha ricevuto alcune domande modificate, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 953/2003, concernenti l’Epivir 150 mg × 60 e il Combivir 300/150 mg × 60.

(2)

La Commissione ha stabilito che le domande ricevute soddisfano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 953/2003 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

(3)

I richiedenti sono stati informati della decisione della Commissione di accettare le rispettive domande.

(4)

È pertanto necessario sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 953/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1876/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 22).


ALLEGATO

Prodotto

Fabbricante/esportatore

Paese di destinazione

Segni distintivi

Data di approvazione

NC/codice TARIC (1)

«TRIZIVIR

750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Afghanistan

Angola

Armenia

Azerbaigian

Bangladesh

Benin

Bhutan

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Ciad

Comore

Congo

Corea (Rep. dem.)

Costa d’Avorio

Rep. dem. del Congo

Eritrea

Etiopia

Gambia

Ghana

Gibuti

Guinea

Guinea Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Honduras

India

Indonesia

Isole Salomone

Kenya

Kiribati

Repubblica del Kirghizistan

Rep. dem. pop. del Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Moldova

Mongolia

Mozambico

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Ruanda

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudafrica

Sudan

Swaziland

Tagikistan

Tanzania

Timor orientale

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Confezione specifica — testo trilingue

19.4.2004

3004 90 19

EPIVIR

150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue — compresse rosse

 

3004 90 19

RETROVIR

250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l’esportazione (blu) non usata nell’UE.

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l’esportazione (blu) non usata nell’UE.

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l’esportazione (blu) non usata nell’UE.

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

COMBIVIR

300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

Flacone (anziché confezione in blister) Compresse rosse con impresso in rilievo “A22”

 

3004 90 19

EPIVIR SOLUZIONE ORALE

10 mg/ml

240 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

19.4.2004

3004 90 19

ZIAGEN

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l’esportazione (blu) non usata nell’UE

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

20.9.2004

3004 90 19

RETROVIR SOLUZIONE ORALE

10 mg/ml

200 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

20.9.2004

3004 90 19


(1)  Solo se applicabile.»


12.10.2005   

IT

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L 267/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1663/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i limiti di trasformazione a livello comunitario e nazionale nonché le disposizioni applicabili per calcolare l’importo dell’aiuto, quando si constata un superamento del limite in uno Stato membro che dispone di un limite di trasformazione per il relativo prodotto, stabilito nell’allegato III del regolamento in parola.

(2)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione (2), la materia prima trasformata è imputata sul limite di trasformazione dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell’organizzazione di produttori.

(3)

L’attuazione di questa disposizione ha evidenziato, nelle ultime campagne, alcune anomalie nell’applicazione del regime di aiuti, segnatamente nel caso del pomodoro. In virtù della suddetta disposizione, infatti, la produzione di alcuni produttori membri di un’organizzazione di produttori (OP) la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro o la produzione di OP appartenenti ad un’associazione di OP la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro è imputata sul limite di trasformazione dello Stato membro in cui ha sede l’OP o l’associazione di OP. Alla luce dell’esperienza acquisita risulta invece opportuno operare l’imputazione sul limite dello Stato membro in cui è prodotta la materia prima.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1535/2003.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 23, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano le domande di aiuto alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, a condizione che detto Stato membro disponga di un limite di trasformazione per il relativo prodotto, definito nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96. Il quantitativo oggetto della domanda è imputato sul limite dello Stato membro nel quale la materia prima è stata prodotta.»;

2)

all’articolo 24, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il quantitativo oggetto della domanda d’aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto ed eventualmente per livello di aiuto applicabile nello Stato membro di produzione della materia prima, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;»

3)

all’articolo 27, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«L’importo dell’aiuto da versare è quello corrispondente allo Stato membro nel quale la materia prima è stata prodotta.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

12.10.2005   

IT

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L 267/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2005/702/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all’accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 20 dicembre 2004.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (2).

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere conforme espresso il 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 31.


12.10.2005   

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L 267/25


Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (1)

Lo scambio degli strumenti di notifica dell’espletamento delle procedure necessarie all’entrata in vigore del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 2004, ha avuto luogo il 22 settembre 2005; il protocollo è pertanto entrato in vigore, conformemente all’articolo 12, il 1o ottobre 2005.


(1)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 31.


12.10.2005   

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L 267/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

che modifica la decisione 2000/439/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute da taluni Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca

(2005/703/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2000/439/CE (2), la Comunità può accordare un contributo finanziario alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta di dati sulla pesca nell’ambito del quadro comunitario istituito dal regolamento (CE) n. 1543/2000 (3) per il periodo dal 2002 al 2006 incluso.

(2)

La raccolta e la gestione di dati nel 2001 sono state organizzate mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara ai sensi della decisione 2000/439/CE.

(3)

Ai fini della partecipazione finanziaria alle spese sostenute da taluni Stati membri nel periodo 2002-2006, era previsto che la preparazione dei programmi nazionali e la decisione della Commissione relativa al cofinanziamento dei medesimi avessero luogo nell’anno precedente la loro esecuzione. Pertanto, il periodo di esecuzione di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE va dal 2000 al 2005.

(4)

Essendo stata sottovalutata la durata delle necessarie procedure amministrative e finanziarie, è risultato impossibile procedere alla preparazione e adottare la decisione nell’anno precedente l’esecuzione dei programmi nazionali. Di fatto, le procedure amministrative e finanziarie hanno luogo nell’anno stesso dell’esecuzione dei programmi. Occorrerebbe pertanto modificare il periodo di riferimento di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE al fine di coprire il periodo di esecuzione 2001-2006.

(5)

La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE non rispecchia più i fabbisogni effettivi accertati per gli anni precedenti, né le stime aggiornate relative ai prossimi anni. Inoltre essa non tiene conto dei fabbisogni dei nuovi Stati membri. La dotazione finanziaria dovrebbe essere quindi adeguata alle stime aggiornate.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2000/439/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/439/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2006 è pari a 164,5 milioni di EUR.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono soppressi i termini «per l’anno successivo».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. DARLING


(1)  Parere espresso il 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

(3)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.


Commissione

12.10.2005   

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L 267/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2005

che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

(2005/704/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 552/2005 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

In seguito all’adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull’interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio (3), che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC.

(3)

L’inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul dumping pregiudizievole relativo alle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC.

B.   IMPEGNI

(4)

A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd, un produttore-esportatore della RPC che ha collaborato, ha offerto un impegno sui prezzi associato a un massimale quantitativo conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In tale impegno, la società ha proposto di vendere il prodotto in questione nell’ambito del limite quantitativo a prezzi pari o superiori al livello necessario per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Le importazioni che superano il massimale quantitativo saranno soggette ai dazi antidumping.

(5)

La società si è impegnata inoltre a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, che consentiranno un efficace controllo del rispetto degli impegni. Inoltre, la struttura delle vendite della società interessata è tale che la Commissione ritiene limitato il rischio di elusione.

(6)

Alla luce di tali considerazioni, l’impegno offerto è ritenuto accettabile.

(7)

Per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace il rispetto da parte della società degli impegni assunti, quando la richiesta d’immissione in libera pratica in conformità dell’impegno è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1659/2005. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizione e documenti commerciali. Se non viene presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'opportuno importo di dazi antidumping.

(8)

Per garantire inoltre l'effettivo rispetto dell’impegno, con il suindicato regolamento del Consiglio gli importatori sono stati informati del fatto che un’eventuale violazione dell’impegno assunto può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni.

(9)

In caso di violazione o revoca dell’impegno, il dazio antidumping imposto dal Consiglio conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, diviene immediatamente applicabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accettato l’impegno offerto dal produttore-esportatore di seguito indicato con riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese.

Stato

Impresa

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd, Qinghuayu Village, Qinghua District, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC

A636

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 93 del 12.4.2005, pag. 6.

(3)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


12.10.2005   

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L 267/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia

[notificata con il numero C(2005) 3966]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/705/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

Il 9 ottobre 2005 la Turchia ha notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria in un allevamento avicolo situato nella parte occidentale dell'Anatolia. Il virus H5 che è stato isolato e il quadro clinico fanno sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell'indice di patogenicità.

(3)

Non sono autorizzate le importazioni dalla Turchia di volatili e pollame né di prodotti derivati da tali specie, salvo si tratti di volatili vivi diversi dal pollame, piume non trattate e prodotti a base di carne di pollame trattati termicamente.

(4)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità può costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni dalla Turchia di volatili vivi diversi dal pollame e di piume non trattate.

(5)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di tali prodotti e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione degli agenti patogeni di cui trattasi. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne di pollame originari della Turchia che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(6)

Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate nel corso della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, alla luce delle informazioni trasmesse alla Commissione sulle condizioni di evoluzione della malattia e delle misure di controllo adottate dalle autorità competenti in Turchia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di:

«volatili vivi diversi dal pollame», quali definiti nella decisione 2000/666/CE della Commissione (4), articolo 1, terzo trattino, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia), e

piume e parti di piume non trasformate.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché le piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), importate dal territorio della Turchia, siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi di trattamento che assicurino l'inattivazione dell'agente patogeno.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 20 ottobre 2005.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

(4)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).