ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 266

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
11 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1646/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1647/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1648/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento belga

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1649/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento polacco

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1650/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento italiano

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1651/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento ungherese

26

 

*

Regolamento (CE) n. 1652/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento francese

29

 

*

Regolamento (CE) n. 1653/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo all’apertura di contingenti tariffari e alla fissazione di dazi applicabili nell’ambito delle medesime alle importazioni nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari d’Algeria

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1654/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione ( 1 )

35

 

*

Regolamento (CE) n. 1655/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

50

 

 

Regolamento (CE) n. 1656/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

53

 

 

Regolamento (CE) n. 1657/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

54

 

 

Regolamento (CE) n. 1658/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

56

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 luglio 2005, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

57

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

59

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2005, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, al fine di stabilire condizioni e limiti del riesame da parte della Corte di giustizia delle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado

60

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 12 settembre 2005, recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India

62

 

*

Raccomandazione della Commissione 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche ( 1 )

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1645/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 20,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2603/2000 (2), ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, dichiarato di norma al codice NC 3907 60 20 e originario, tra l’altro, dell’India (di seguito «prodotto in esame»). La forma delle misure consiste in un dazio specifico individuale compreso tra 0 e 41,3 EUR/t per gli esportatori indiani che avevano collaborato all’inchiesta, con un dazio specifico di 41,3 EUR/t applicato a tutti gli altri esportatori indiani.

B.   PROCEDURA IN CORSO

1.   DOMANDA DI RIESAME

(2)

In seguito all’istituzione delle misure definitive la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, una richiesta di apertura di riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 da parte di un produttore indiano del prodotto in esame, la South Asian Petrochem Limited (di seguito «il richiedente»). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato ad altri esportatori del prodotto in esame e di non avere esportato tale prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1o ottobre 1998-30 settembre 1999), ma di averlo esportato verso la Comunità in un periodo successivo.

2.   APERTURA DI UN RIESAME ACCELERATO

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 relativo al richiedente.

3.   PRODOTTO IN ESAME

(4)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 2603/2000 (cfr. considerando 1).

4.   PERIODO DELL’INCHIESTA

(5)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»).

5.   PARTI INTERESSATE

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente e il governo indiano dell’apertura dell’inchiesta e ha dato inoltre alle altre parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna osservazione o richiesta di audizione è tuttavia pervenuta alla Commissione.

(7)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi della società richiedente, a Calcutta e ad Haldia.

C.   AMBITO DEL RIESAME

(8)

La Commissione ha esaminato gli stessi regimi di sovvenzioni oggetto dell’inchiesta iniziale, verificando inoltre se il richiedente avesse beneficiato di altri regimi di sovvenzioni o di sovvenzioni ad hoc per quanto riguarda il prodotto in esame.

D.   ESITO DELL’INCHIESTA

1.   QUALIFICA DI NUOVO ESPORTATORE

(9)

Il richiedente ha dimostrato con prove convincenti di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure compensative in vigore relative al prodotto in esame.

(10)

L’inchiesta ha confermato che nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999, il richiedente non ha esportato il prodotto in esame, ma che ha cominciato a esportare verso la Comunità dopo tale periodo. Durante l’inchiesta iniziale, inoltre, il richiedente non è stato oggetto di un’inchiesta individuale per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione.

(11)

Si conferma, quindi, che il richiedente va considerato un nuovo esportatore. Pertanto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, si deve stabilire per il richiedente un’aliquota individuale del dazio compensativo.

2.   SOVVENZIONI

(12)

In base alle informazioni contenute nella risposta del richiedente al questionario della Commissione e alle informazioni raccolte successivamente nel corso dell’inchiesta, sono stati presi in esame i seguenti regimi (o sistemi) di sovvenzioni:

credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme),

crediti all’esportazione (Export Credit Scheme),

unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme, di seguito: «EOUS»)/zone economiche speciali (Special Economic Zones Scheme, di seguito «SEZS»),

esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme),

esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme),

sistema d’incentivi del governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentives Scheme).

2.1.   REGIMI OGGETTO DELL’INCHIESTA INIZIALE E DI CUI LA SOCIETÀ RICHIEDENTE HA BENEFICIATO

2.1.1.   Unità orientate all’esportazione («EOUS»)/Zone economiche speciali («SEZS»)

a)   Base giuridica

(13)

Questi regimi si basano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «legge sul commercio estero»), che autorizza le autorità indiane a pubblicare dei documenti relativi alla politica commerciale, noti in precedenza come «Export-Import Policy» (documento di politica in materia di esportazione e importazione) e ribattezzati, a partire dal 1o settembre 2004, «Foreign Trade Policy» (documento di politica in materia di commercio estero). Il documento di politica in materia di commercio estero per il periodo 2004-2009, che contiene anche il documento di politica in materia di esportazione e importazione per il periodo 2002-2007, riguarda il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame del presente caso. Le autorità indiane hanno inoltre definito le procedure di applicazione della politica in materia di commercio estero pubblicandole in un «Manuale di procedura, volume I» (4).

(14)

La descrizione dettagliata di tali sistemi figura nei capitoli 6 (EOUS) e 7 (SEZS) rispettivamente del documento di politica in materia di commercio estero e del Manuale di procedura, volume I.

b)   Ammissibilità

(15)

Ad eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che, in linea di principio, intendono esportare l’intera produzione di beni o di servizi possono essere costituite nel quadro di un’EOUS o di una SEZS. Tuttavia, a differenza dei settori dei servizi e dell’agricoltura, per essere ammissibili al regime EOUS, le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimenti in attività fisse (pari a 10 milioni di rupie indiane).

c)   Attuazione pratica

(16)

Il SEZS ha sostituito il sistema delle zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones Scheme, EPZS). Le SEZ (Special Economic Zones) sono territori ben delimitati dove vige l’esenzione dai dazi che, conformemente alla politica in materia di commercio estero, sono considerati territori esteri dal punto di vista di transazioni, dazi e imposte commerciali. Le autorità indiane hanno approvato l’istituzione di 35 SEZ.

(17)

Le EOU (Export Oriented Units), invece, sono zone più «flessibili» dal punto di vista geografico e possono essere create ovunque sul territorio indiano. Il sistema EOU è complementare al sistema SEZ.

(18)

La domanda presentata da una società per avvalersi di questi due regimi deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come società costituita nel quadro di una unità EOUS o di una zona SEZS è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

(19)

Una condizione fondamentale per beneficiare dei sistemi EOUS e SEZS prevista dal documento di politica in materia di commercio estero è ottenere un reddito netto in valuta estera: ciò significa che, nel periodo di riferimento (5 anni), il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate.

(20)

Le unità EOU/zone SEZ beneficiano dei seguenti vantaggi:

i)

esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o collegati a tali attività;

ii)

esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;

iii)

rimborso dell’imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale;

iv)

«restituzione del dazio calcolato su base di aliquota media del dazio applicabile a tutte le industrie» sull’acquisto di nafta per bruciatori presso società petrolifere indiane;

v)

possibilità di vendere una quota della produzione sul mercato interno, dietro pagamento dei dazi applicabili al prodotto finito, in deroga all’obbligo di esportare, in linea di principio, la totalità della produzione;

vi)

esenzione dall’imposta sul reddito normalmente prevista sui profitti delle vendite all’esportazione, conformemente alla sezione 10A o 10B della legge sull’imposta sul reddito, per un periodo di 10 anni dall’inizio delle attività e in ogni caso non oltre il 2010;

vii)

possibilità di una partecipazione di capitale straniero del 100 %.

(21)

Anche se i vantaggi conferiti dai due sistemi sono simili, vi sono comunque alcune differenze. Per esempio, per le vendite sul mercato interno, un’EOU può beneficiare di una riduzione del 50 % dei dazi applicabili («vendite DTA»), mentre nel caso di una SEZ essi devono essere pagati integralmente. Un’EOU può vendere sul mercato interno fino al 50 % della sua produzione a prezzi che rispecchiano tale vantaggio.

(22)

Conformemente alla sezione 65 della legge doganale indiana, le unità che beneficiano di questi sistemi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali.

(23)

Esse hanno l’obbligo legale di tenere una contabilità accurata, nel formato indicato, relativa a tutte le importazioni, al consumo e all’utilizzo di tutti i materiali importati e alle esportazioni effettuate. Tali documenti contabili devono essere presentati a scadenze regolari, se richiesti, alle autorità competenti (relazioni trimestrali e annuali).

(24)

Tuttavia, i paragrafi 6.11.2 e 7.13.2 del Manuale di procedura, volume I, prevedono che alle EOU e alle SEZ «non venga mai richiesto di stabilire, per ogni partita di merce importata, un collegamento con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite DTA o con le scorte».

(25)

Le vendite sul mercato interno sono spedite e registrate su base di autocertificazione, senza dichiarazione preliminare relativa a specifiche transazioni. La spedizione delle partite di merci destinate all’esportazione di una EOU è controllata da un funzionario doganale/del settore accise, di stanza permanente presso l’unità. La società è tenuta a rimborsare alle autorità indiane il salario di tale funzionario permanente di collegamento.

(26)

Come prevede il paragrafo 7.29 del Manuale di procedura, volume I, «tutte le attività delle unità che operano in una zona SEZ, comprese l’esportazione e la reimportazione di merci, sono, salvo disposizione contraria, soggette a procedura di autocertificazione». Pertanto, le partite di merci di un’unità SEZ destinate all’esportazione non sono mai soggette a controlli ordinari da parte delle autorità doganali.

(27)

Nel presente caso, la società richiedente si è avvalsa del sistema EOU. Poiché il sistema SEZ non è stato utilizzato, non è invece necessario analizzare la compensabilità di tale regime. Il richiedente si è servito del sistema EOU per importare materie prime e beni strumentali in esenzione dai dazi all’importazione, per acquistare merci sul mercato interno in esenzione dalle accise, per ottenere il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori e, infine, per vendere parte della sua produzione sul mercato interno: si è quindi avvalso di tutti i vantaggi descritti al considerando 20, punti da i) a v). Il richiedente non si è avvalso, invece, dei vantaggi derivanti dall’esenzione dall’imposta sul reddito prevista dal sistema EOU (cfr. considerando 53).

d)   Conclusioni sul regime EOU

(28)

L’esenzione di cui beneficiano le EOU da due tipi di dazi sulle importazioni (i «dazi doganali di base» e i «dazi doganali supplementari speciali»), il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori rappresentano, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, contributi finanziari attribuiti dalle autorità indiane. Applicando tale sistema la pubblica amministrazione rinuncia a delle entrate obbligatorie e conferisce, inoltre, un vantaggio alla società richiedente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto quest’ultima risparmia liquidità non dovendo versare i dazi di norma obbligatori e ottenendo il rimborso dell’imposta sulle vendite.

(29)

L’esenzione dalle accise e dai dazi equivalenti sulle importazioni (i «dazi doganali supplementari»), tuttavia, non comporta la rinuncia ad entrate altrimenti obbligatorie. Le accise e i dazi doganali supplementari, se versati, potrebbero essere usati come crediti per futuri pagamenti di dazi (il cosiddetto «meccanismo CENVAT»). Tali dazi non sono pertanto definitivi. Con il sistema di crediti CENVAT il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto e non sui fattori produttivi.

(30)

Di conseguenza, solamente l’esenzione dai dazi doganali di base e dai dazi doganali supplementari speciali, il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base. Tali sovvenzioni sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di realizzare esportazioni di una EOU, previsto al paragrafo 6.1 del documento di politica in materia di commercio estero, è una condizione imprescindibile per ottenere gli incentivi.

(31)

Inoltre, le sovvenzioni in questione non possono essere considerate sistemi consentiti di restituzione del dazio o sistemi di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conformi alle severe norme enunciate nell’allegato I, lettere h) e i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base.

(32)

Se il rimborso dell’imposta sulle vendite e l’esenzione dai dazi all’importazione sono utilizzati per l’acquisto di beni strumentali, si ha una violazione delle condizioni relative ai sistemi consentiti di restituzione, in quanto tali beni non sono immessi nel processo di produzione, come richiesto dall’allegato I, punti h) (restituzione delle imposte sulle vendite) e i) (restituzione dei dazi all’importazione), del regolamento di base.

(33)

Per quanto riguarda, inoltre, gli altri vantaggi di cui è possibile beneficiare nel quadro di tale sistema, si è accertato che le autorità indiane non avevano istituito e applicato un meccanismo o una procedura di verifica efficace in grado di determinare se, e per quali importi, i fattori produttivi acquistati in esenzione dai dazi o che potevano fruire del rimborso dell’imposta sulle vendite e della restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori fossero stati consumati nella produzione del prodotto esportato (allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso del sistema di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2, del regolamento di base).

(34)

Una EOU può vendere una quota significativa della produzione, fino a un massimo del 50 % del suo fatturato annuo, sul mercato interno: non esiste quindi l’obbligo giuridico di esportare la totalità dei prodotti fabbricati. Inoltre, per via della procedura di autocertificazione, le transazioni relative alle vendite sul mercato interno avvengono senza la supervisione e il controllo di funzionari statali. Pertanto, la sede posta sotto controllo doganale di un’EOU in realtà non è completamente soggetta a un controllo fisico da parte delle autorità indiane. Date queste circostanze, affinché un meccanismo di verifica della restituzione dei dazi sia ritenuto tale, è necessario disporre di ulteriori elementi di verifica, in particolare di elementi in grado di determinare la relazione esistente tra i fattori produttivi importati in esenzione dai dazi e i prodotti risultanti destinati all’esportazione.

(35)

Per quanto concerne le altre procedure o misure di verifica applicate, va osservato, come indicato al considerando 24, che le EOU non sono mai obbligate, di diritto, a descrivere la relazione tra ogni partita di merci importata e la destinazione del corrispondente prodotto risultante. Solo il controllo delle partite di merci importate, però, fornirebbe alle autorità indiane informazioni sulla destinazione finale dei fattori produttivi, sufficienti ad accertare che le esenzioni dai dazi, i rimborsi dell’imposta sulle vendite e le restituzioni del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori non siano superiori alla quantità di fattori immessi nel processo produttivo destinato all’esportazione. Le dichiarazioni mensili autocertificate dei versamenti delle imposte sulle vendite sul mercato interno, che vengono periodicamente controllate dalle autorità indiane, non sono sufficienti. Nemmeno le procedure interne delle società, adottate ma senza un obbligo legale di applicazione secondo le disposizioni del documento di politica in materia di commercio estero (per esempio i sistemi di controllo delle partite di merci), rispondono a tutti i criteri di un meccanismo di verifica della restituzione dei dazi. Inoltre, i meccanismi di verifica della restituzione dei dazi devono essere elaborati ed applicati dalle autorità pubbliche e la messa a punto di un sistema di informazioni non deve essere lasciata alla discrezionalità degli amministratori delle singole società. Si è quindi appurato che, poiché alle EOU non viene esplicitamente richiesto, in base alle disposizioni del documento di politica in materia di commercio estero, di registrare la relazione tra fattori produttivi e prodotti risultanti, le autorità indiane non hanno adottato un meccanismo di controllo efficace in grado di determinare quali fattori produttivi, e in quali quantità, sono stati immessi nella produzione destinata all’esportazione.

(36)

Le autorità indiane non hanno neppure svolto l’ulteriore esame, previsto ove il meccanismo o la procedura di verifica non esistano (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, né sono riuscite a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione in eccesso.

(37)

Al momento della comunicazione delle informazioni il richiedente ha affermato che, nel caso presente, nel valutare il regime EOU non è stato utilizzato lo stesso metodo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di base, che era stato impiegato nell’inchiesta iniziale. Va osservato che gli esportatori interessati dall’inchiesta iniziale avevano presentato prove che dimostravano che non vi era stata restituzione in eccesso e che per questo motivo l’esenzione dai dazi sull’acquisto di materie prime concessa a titolo del regime EOU non era stata compensata nel quadro di tale inchiesta iniziale.

(38)

Nel caso in esame, tuttavia, la società richiedente non ha fornito elementi di prova in tale senso. Va inoltre osservato, in questo contesto, che il richiedente ha venduto il prodotto in esame anche sul mercato interno: in altre parole, non tutti i fattori produttivi acquistati in esenzione dai dazi sono stati necessariamente immessi nella produzione destinata all’esportazione. Non solo, ma il fatto in particolare che, in base alla normativa indiana, gli esportatori che si avvalgono del sistema EOU non sono mai obbligati a stabilire e registrare la relazione tra le partite di merci importate e la destinazione dei corrispondenti prodotti risultanti rappresenta una circostanza non accertata nel corso dell’inchiesta iniziale. Pertanto, nel caso presente il regime è stato valutato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di base, che stabilisce che occorre tener conto delle mutate circostanze. Si conferma pertanto la conclusione raggiunta nel corso della presente inchiesta, cioè che il regime EOU non costituisce un sistema consentito di restituzione dei dazi né un sistema di restituzione sostitutiva.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(39)

Pertanto, in mancanza di un sistema consentito di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione della totalità dei dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) normalmente dovuti al momento dell’importazione, al rimborso dell’imposta sulle vendite e alla restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori, il tutto nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

(40)

Al momento della comunicazione delle informazioni la società richiedente ha affermato che si sarebbe dovuto calcolare l’importo della sovvenzione, inclusi gli adeguamenti degli interessi per le sovvenzioni non ricorrenti, solo sulla base dei 7 mesi del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, durante i quali l’azienda era nella fase di attività commerciale. La società ha chiesto, in alternativa, che per il calcolo dell’importo della sovvenzione venga considerato soltanto un periodo di 10 mesi comprendente anche il suo periodo di produzione sperimentale.

(41)

A norma dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta. Conformemente a questa disposizione e alla prassi comunitaria consolidata, è stato scelto come periodo dell’inchiesta ai fini del riesame un lasso di tempo di 12 mesi ed è su tale periodo che sono basate le risultanze dell’inchiesta. Nessuna disposizione del regolamento di base prevede che le fasi di avviamento di un’azienda non vengano prese in considerazione. La richiesta della società richiedente è stata pertanto respinta.

i)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) e rimborso dell’imposta sulle vendite relativamente alle materie prime

(42)

L’importo della sovvenzione per la società richiedente è stato calcolato in base all’importo dei dazi all’importazione non riscossi (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sui materiali importati, nonché in base all’importo ammissibile per il rimborso dell’imposta sulle vendite e del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori, il tutto durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari al 12,6 %.

(43)

Il richiedente ha sostenuto che, nel calcolo, si doveva usare come numeratore soltanto la quota dell’importo della sovvenzione direttamente attribuibile al prodotto in esame. La società richiedente produce un piccolo quantitativo di PET con una viscosità inferiore a quella del prodotto in esame e il prodotto intermedio (granuli amorfi di PET), prodotti questi che non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. L’azienda ha suggerito di ripartire l’importo della sovvenzione in base alla proporzione del fatturato del prodotto in esame rispetto al fatturato totale.

(44)

Si osserva, tuttavia, che i diversi fattori produttivi non possono, di per sé, essere collegati solo al prodotto in esame o solo al PET avente viscosità inferiore e al prodotto intermedio, dal momento che gli stessi fattori produttivi hanno potuto essere impiegati nella produzione di tutti questi tipi di prodotto. Inoltre, come già stabilito ai considerando da 32 a 38, le autorità indiane non avevano istituito e applicato un adeguato meccanismo di verifica per quanto riguarda la destinazione finale dei fattori produttivi. In tali circostanze e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tanto il numeratore quanto il denominatore utilizzati nel calcolo sono stati determinati in base all’intera gamma di prodotti del richiedente onde poter stabilire l’importo della sovvenzione attribuibile al prodotto in esame. Il richiedente non ha presentato prove valide a sostegno di un qualsiasi metodo alternativo che avrebbe potuto dare risultati più accurati. Si osserva poi, in particolare, che anche qualora la richiesta fosse stata accolta, il valore del denominatore sarebbe stato proporzionalmente ridotto e il calcolo avrebbe quindi prodotto un risultato complessivo identico.

ii)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sui beni strumentali

(45)

Diversamente dalle materie prime, i beni strumentali non vengono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio conferito alla società oggetto dell’inchiesta è stato calcolato in base all’ammontare dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria del prodotto in esame. Tale periodo normale è di 18,465 anni, il che porta a un tasso di ammortamento, arrotondato, pari al 5,42 %. L’importo calcolato in questo modo, attribuibile al periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, al fine di ottenere il valore del vantaggio nel tempo e, quindi, determinare il vantaggio integrale di cui il destinatario ha beneficiato nel quadro di tale sistema. Gli interessi aggiunti sono stati calcolati sulla base dei tassi di interesse commerciali vigenti in India nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari allo 0,9 %.

(46)

All’atto della comunicazione delle informazioni il richiedente ha obiettato che si doveva ricorrere allo specifico periodo di ammortamento della società (18,93 anni) invece del periodo di 18,465 anni: quest’ultimo valore rappresenta il periodo di ammortamento medio, calcolato sulla base del periodo di ammortamento stabilito per l’inchiesta iniziale e del periodo di ammortamento specifico della società. Ha inoltre sostenuto che il periodo di ammortamento specifico della sua azienda riflette lo standard attuale dell’industria in India.

(47)

Tuttavia, come già ricordato in precedenza, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base richiede che si prenda in considerazione il periodo di ammortamento normale, vale a dire medio, dell’industria in questione e non uno specifico periodo di ammortamento di una data azienda. Non solo, ma la società richiedente non ha corroborato con prove la sua affermazione secondo cui lo standard di ammortamento del settore industriale interessato sarebbe, in generale, aumentato. La richiesta è stata quindi respinta.

(48)

Infine, la società richiedente sosteneva che per il calcolo dell’importo della sovvenzione il tasso di ammortamento non avrebbe dovuto essere arrotondato per eccesso.

(49)

Va però osservato che l’arrotondamento non incide in alcun modo sul risultato complessivo, e, pertanto, l’affermazione non è rilevante.

(50)

Di conseguenza, il margine di sovvenzione totale determinato per la società richiedente nel quadro del regime EOU è pari al 13,5 %.

2.2.   REGIMI OGGETTO DELL’INCHIESTA INIZIALE MA DI CUI LA SOCIETÀ RICHIEDENTE NON HA BENEFICIATO

2.2.1.   Credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS)

(51)

Il richiedente non ha beneficiato di alcun vantaggio nel quadro del regime DEPBS.

2.2.2.   Esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)

(52)

Si è accertato che il richiedente non ha importato beni strumentali nel quadro dell’EPCGS, non avvalendosi quindi di tale regime.

2.2.3.   Esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme)

(53)

Si è accertato che il richiedente non ha, in assenza di utili imponibili, ricevuto il vantaggio di un’esenzione dall’imposta sul reddito a titolo della sezione 10 B della legge sull’imposta sul reddito del 1961 durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

2.3.   ALTRI REGIMI DI CUI HA BENEFICIATO LA SOCIETÀ RICHIEDENTE IN RELAZIONE AL PRODOTTO IN ESAME E CHE SONO RISULTATI COMPENSABILI

2.3.1.   Crediti all’esportazione (Export Credit Scheme, ECS)

a)   Base giuridica

(54)

Il regime di crediti all’esportazione si basa sulle sezioni 21 e 35 A della legge indiana di regolamentazione bancaria del 1949, che consente alla banca centrale indiana (Reserve Bank of India) di dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti all’esportazione.

(55)

La descrizione dettagliata di tale regime figura nella Master Circular IECD n. 35/04.02.02/2004-05 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 27/04.02.02/2004-05 (crediti all’esportazione in rupie) pubblicate dalla banca centrale indiana e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

b)   Ammissibilità

(56)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica

(57)

Nel quadro di questo regime la banca centrale indiana fissa in modo vincolante i tassi massimi di interesse applicabili ai crediti all’esportazione, sia in valuta estera che in rupie indiane, che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori, «allo scopo di rendere accessibili a questi ultimi il credito a tassi competitivi a livello internazionale». Il regime ECS è composto da due sottoregimi: il sistema di crediti all’esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, detto anche «packing credit»), che riguarda i crediti forniti ad un esportatore per l’acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l’imballaggio e/o la spedizione di beni prima dell’esportazione, e il sistema di crediti all’esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti per consolidare il capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine per l’esportazione. La banca centrale indiana obbliga inoltre le banche a destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni.

(58)

Grazie alle disposizioni di queste Master Circular della banca centrale, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi di interesse preferenziali rispetto ai tassi d’interesse dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), che sono a livello di mercato. A tale proposito, la Master Circular sui crediti all’esportazione in rupie precisa che i tassi d’interesse massimi relativi al credito concesso agli esportatori prescritti dalla circolare sono inferiori ai tassi di prestito massimi normalmente concessi ad altri mutuatari e sono, pertanto, da considerarsi agevolati.

(59)

Grazie alle disposizioni delle Master Circular della banca centrale indiana, la società richiedente ha beneficiato di tassi di interesse preferenziali per i crediti concessi nel quadro del regime ECS rispetto ai tassi pagati sui crediti per cassa.

d)   Conclusioni sul regime di crediti all’esportazione

(60)

In primo luogo, i tassi d’interesse preferenziali del regime di crediti all’esportazione fissati dalle Master Circular della banca centrale indiana, di cui al considerando 55, riducono i costi degli interessi sostenuti dalla società richiedente rispetto al costo del credito unicamente determinato dalle condizioni del mercato e, quindi, conferiscono al richiedente un vantaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. In secondo luogo, nonostante il fatto che i crediti agevolati previsti dal regime di crediti all’esportazione siano concessi da banche commerciali, il vantaggio in questione è da ritenersi un contributo finanziario accordato da una pubblica amministrazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Va osservato a questo proposito che né l’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base, né l’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative prevedono che sia necessario un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali da parte delle autorità indiane, per qualificare un’operazione come sovvenzione; è sufficiente infatti che la pubblica amministrazione incarichi o dia ordine di svolgere le funzioni di cui ai punti i), ii) e iii) dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. La banca centrale indiana è un ente pubblico che rientra nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che è di proprietà statale al 100 %, persegue finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio in materia di politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal governo indiano. La banca centrale indiana determina le scelte di enti privati, in quanto le banche commerciali sono vincolate da determinate condizioni, e cioè, tra l’altro, i) dai massimali per i tassi d’interesse sui crediti all’esportazione fissati nelle Master Circular della banca centrale e ii) dalle disposizioni della banca centrale in merito all’obbligo delle banche commerciali di destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive della banca centrale indiana obbligano le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie prestiti sotto forma di finanziamento agevolato delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari sarebbero di norma di competenza della pubblica amministrazione e, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, la prassi non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la sovvenzione in oggetto è ritenuta specifica e compensabile, poiché i tassi d’interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono, pertanto, condizionati all’andamento delle esportazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(61)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse maturato per i crediti all’esportazione utilizzati durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame e l’importo che sarebbe stato pagato se fossero stati applicati gli stessi tassi di interesse dei normali crediti commerciali utilizzati dalla società richiedente. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, detto importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione nel quadro del regime ECS così calcolato è pari allo 0,4 %.

2.3.2.   Sistema d’incentivi del governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentives Scheme, WBIS)

(62)

La descrizione dettagliata del regime WBIS figura nella notifica del dipartimento del Commercio e dell’industria del governo del Bengala Occidentale n. 588-CI/H del 22 giugno 1999 («WBIS 1999»), sostituita da ultimo dalla notifica n. 134-CI/O/Incentive/17/03/I del 24 marzo 2004 («WBIS 2004»). L’inchiesta ha accertato che il vantaggio ottenuto dalla società richiedente era trascurabile e, pertanto, il regime WBIS non viene ulteriormente esaminato.

3.   IMPORTO TOTALE DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(63)

Tenuto conto delle risultanze definitive illustrate sopra in merito ai regimi in esame, il margine delle sovvenzioni compensabili calcolato per la società richiedente è il seguente:

 

ECS

EOUS

Totale

South Asian Petrochem Limited

0,4 %

13,5 %

13,9 %

E.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(64)

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo totale delle sovvenzioni compensabili, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria. L’inchiesta iniziale aveva permesso di determinare un livello generale necessario per eliminare il pregiudizio del 44,3 %, che rappresenta una percentuale superiore al margine di sovvenzione calcolato per la società richiedente.

(65)

Sulla base delle conclusioni raggiunte nell’ambito dell’inchiesta ai fini del riesame, si ritiene che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità fabbricato ed esportato dalla società richiedente debbano essere soggette a un livello di dazio compensativo corrispondente al margine individuale di sovvenzione calcolato per tale società, pari cioè al 13,9 %. Poiché il dazio istituito dal regolamento (CE) n. 2603/2000 è sotto forma di un importo specifico per tonnellata, la suddetta aliquota del dazio stabilita per la società richiedente è stata anch’essa imposta sotto forma di un importo specifico pari a 106,5 EUR/t.

(66)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2603/2000.

F.   IMPEGNO

(67)

Il richiedente ha offerto un impegno di prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(68)

La Commissione ha valutato l’offerta e ha ritenuto accettabile l’impegno, dal momento che esso eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società richiedente si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società richiedente sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell’impegno.

(69)

Al fine di garantire un effettivo rispetto e un efficace controllo dell’impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro dell’impegno, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla società richiedente e contenente le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2603/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo, o se questa non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio compensativo onde garantire l’efficace applicazione dell’impegno.

(70)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno, può essere imposto un dazio compensativo, in conformità dell’articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

G.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

(71)

Il richiedente e le autorità indiane sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende proporre la modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Solo il richiedente ha comunicato osservazioni, sostanzialmente in merito al regime EOU, che vengono esaminate e discusse nel contesto delle conclusioni relative a detto regime nella sezione 2.1.1, lettera d), del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2603/2000 è modificato come segue:

a)

nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è inserita, tra le voci relative ai produttori dell’India, la seguente voce:

Paese

Società

Dazio definitivo

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«India

South Asian Petrochem Limited

106,5

A585»

b)

nella tabella di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è inserita la seguente voce:

Società

Paese

Codice addizionale TARIC

«South Asian Petrochem Limited

India

A585»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. DARLING


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3).

(3)  GU C 8 del 12.1.2005, pag. 2.

(4)  Notifica n. 1/2002-2007 del 31.3.2002 del ministero del Commercio e dell’industria del governo indiano.


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 («prodotto in esame»), normalmente dichiarato sotto il codice NC 3907 60 20 e originario, tra l’altro, dell’India. La misura consiste nell’applicazione di un’aliquota di dazio specifica di 181,7 EUR/t, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società esplicitamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (3), il Consiglio ha contemporaneamente istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico di 41,3 EUR/t sulle importazioni nella Comunità dello stesso prodotto originarie dell’India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società specificamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali.

B.   PROCEDURA IN CORSO

1.   Domanda di riesame

(3)

Successivamente all’istituzione di misure definitive, la Commissione ha ricevuto la richiesta di avviare un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione a un nuovo esportatore, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da parte del produttore-esportatore indiano South Asian Petrochem Limited («la società»). La società ha affermato di non essere collegata a nessuno dei produttori-esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta originaria (1o ottobre 1998-30 settembre 1999), ma di avere iniziato a farlo in seguito.

2.   Avvio del riesame relativo al nuovo esportatore

(4)

La Commissione ha esaminato le prove presentate dalla società e le ha ritenute sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 33/2005 (4), un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione alla società richiedente e ha cominciato l’inchiesta.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 33/2005, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 è stato abrogato con riguardo alle importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono state invitate ad adottare opportune misure per la registrazione di tali importazioni.

(6)

Simultaneamente e per gli stessi motivi, facendo seguito a una richiesta della società, la Commissione ha avviato un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000, a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri delle Comunità europee (5).

3.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente la società interessata e i rappresentanti dell’India («paese esportatore») in merito all’avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. La Commissione non ha però ricevuto richieste in tal senso.

(8)

La Commissione ha inviato un questionario alla società e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società.

4.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004 («periodo dell’inchiesta»).

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1.   Qualifica di nuovo esportatore

(10)

L’inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell’inchiesta e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo a tale periodo.

(11)

Inoltre, la società ha potuto fornire ampia prova del fatto che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori-esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(12)

È quindi confermato che la società deve essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che per essa occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale.

2.   Dumping

(13)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anzitutto se le vendite complessive di PET effettuate dalla società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite per l’esportazione nella Comunità. Dato che corrispondevano ad oltre il 5 % del volume totale delle sue vendite per l’esportazione nella Comunità, tali vendite sono state considerate rappresentative.

(14)

La Commissione ha quindi identificato quei tipi di PET venduti dalla società interessata sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

(15)

L’inchiesta ha evidenziato che solo due tipi di prodotto esportati nella Comunità erano identici o direttamente comparabili ai prodotti venduti sul mercato interno. Per ciascuno di questi due prodotti si è quindi esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative rispetto alle corrispondenti vendite per l’esportazione. Essendo nettamente superiori alla soglia del 5 %, le vendite realizzate sul mercato interno sono state considerate rappresentative.

(16)

Si è infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale del volume delle vendite del prodotto simile effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (vendite remunerative) ad acquirenti indipendenti del tipo in questione. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto in esame rappresentava meno dell’80 % ma almeno il 10 % o più del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati alle sole vendite remunerative di ciascun tipo.

(17)

Dato che tutte le esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame sono state destinate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

(18)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(19)

Tutti gli adeguamenti richiesti dalla società per le vendite all’esportazione sono stati concessi. Tali adeguamenti riguardano in particolare i costi inerenti a commissioni, trasporto interno e marittimo, assicurazione, movimentazione, imballaggio e spese bancarie.

(20)

Per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, gli adeguamenti richiesti per i costi inerenti a commissioni, trasporto interno, assicurazione, imballaggio e spese bancarie sono stati concessi. Tuttavia, gli adeguamenti richiesti dalla società per le imposte indirette e gli oneri all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, nonché per le spese di filiale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base sono stati respinti per le ragioni di seguito indicate.

(21)

La richiesta di un adeguamento per le imposte indirette si basava sul fatto che i clienti della società sul mercato interno pagavano un importo non recuperabile di accisa al momento dell’acquisto del prodotto su detto mercato, mentre gli acquirenti dei prodotti esportati della società non erano soggetti a tale imposta. Tale importo di accisa non recuperabile è stato chiesto come adeguamento del valore normale. Tuttavia, il valore normale con cui si è confrontato il prezzo di esportazione è stato determinato in base al prezzo di vendita netto sul mercato interno, escluse le tasse. Pertanto, il valore normale non includeva nessuna accisa in grado di avere un impatto sui prezzi o sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Si è inoltre ritenuto che l’imposta dovuta dagli acquirenti del produttore-esportatore sul mercato interno non avesse i requisiti necessari per un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base dal momento che tale imposta non «grava […] sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati». L’accisa corrisposta dagli acquirenti dei prodotti della società sul mercato interno grava sul prezzo di vendita netto da essa applicato e non ha alcuna incidenza sui suoi costi di produzione e sulla fissazione dei prezzi. Poiché le eventuali differenze tra la tassazione indiretta sul mercato interno e su quello di esportazione sono già state prese pienamente in considerazione confrontando i prezzi di vendita netti applicati dalla società sul mercato interno con i prezzi di vendita netti da essa applicati all’esportazione, la richiesta di adeguamento da parte della società medesima è stata respinta.

(22)

Al momento della comunicazione delle informazioni, la società ha obiettato che il fatto che il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione fosse stato effettuato sulla base dei prezzi netti, ossia escludendo tutte le imposte indirette, era irrilevante. Essa ha sostenuto inoltre che l’accisa graverebbe sul prodotto simile e che inciderebbe sulla comparabilità dei prezzi, dato che gli acquirenti sul mercato interno non sarebbero pienamente rimborsati e dovrebbero in definitiva pagare una quota dell’imposta. I propri clienti sul mercato interno pagherebbero dunque un prezzo più elevato rispetto ai clienti sul mercato di esportazione. Tuttavia, come sopra indicato, il prezzo sul mercato interno utilizzato come valore normale già escludeva l’accisa e quest’ultima non poteva dunque incidere sulla comparabilità dei prezzi. Inoltre, la società non ha fornito alcuna informazione o elemento di prova a sostegno del fatto che la comparabilità del valore normale e del prezzo di esportazione venisse in altro modo compromessa. Tali argomentazioni hanno dovuto essere pertanto respinte.

(23)

La richiesta di un adeguamento per l’esenzione dal dazio all’importazione era basata sul fatto che ogniqualvolta la società effettua una vendita del prodotto in esame sul mercato interno, i dazi all’importazione sulle materie prime devono essere corrisposti sotto forma di un’accisa «maggiorata». Il termine «accisa maggiorata» si riferisce a un diverso regime fiscale applicabile alla società in quanto costituita come «unità orientata all’esportazione» (Export Oriented Unit, EOU), a differenza di altre società indiane (unità non orientate all’esportazione). Nell’ambito di questo regime, le società EOU sono esenti da ogni dazio all’importazione sulle materie prime, ma soggette ad un’aliquota di accisa più elevata nel caso in cui le merci prodotte dalle stesse società vengano vendute sul mercato interno. Poiché tale accisa speciale non si applica alle vendite all’esportazione, la società ha chiesto che il valore normale venisse adeguato di conseguenza. La domanda è stata respinta, dato che la società aveva acquistato le materie prime in franchigia di dazio, indipendentemente dal fatto che il prodotto finale fosse venduto sul mercato interno o destinato all’esportazione. Nessun dazio all’importazione gravava pertanto sul prodotto simile o sui materiali fisicamente incorporati nel prodotto destinato al consumo sul mercato interno, né tali dazi erano riscossi o rimborsati per il prodotto esportato nella Comunità secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Ciò non incideva dunque sulla comparabilità dei prezzi tra il mercato interno e quello di esportazione. Va inoltre osservato che la società non era in grado di dimostrare il pagamento di eventuali dazi aggiuntivi o imposte indirette diversi dall’accisa sulle vendite del prodotto finito descritta al considerando 21. Infine, non è stato in alcun caso possibile accertare chiaramente se e in che misura la materia prima importata o acquistata localmente venisse impiegata nella fabbricazione del prodotto finale.

(24)

La società ha chiesto inoltre un adeguamento per le spese inerenti alle filiali responsabili delle vendite sul mercato interno. La richiesta è stata respinta, dal momento che le spese di tali filiali includevano anche spese di vendita, generali e amministrative relative alla vendita di prodotti diversi da quello in esame e non potevano inoltre essere direttamente collegate alle vendite del prodotto in questione sul mercato interno. Di conseguenza, la società non ha indicato se le spese inerenti alle filiali avessero un’incidenza sui prezzi o sulla loro comparabilità. Al momento della comunicazione delle informazioni, la società ha obiettato che essa produce attualmente un solo prodotto, ossia quello in esame. Questa affermazione contraddiceva tuttavia le risultanze dell’inchiesta. Inoltre, e conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, ciò che conta ai fini della determinazione del valore normale è il prezzo di vendita dalle filiali al primo acquirente indipendente. Poiché le filiali fanno parte dello stesso soggetto giuridico e della stessa struttura societaria, le argomentazioni della società sono state respinte e la richiesta dell’adeguamento in causa non è stata accolta.

(25)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.

(26)

Dal confronto è emersa l’esistenza di pratiche di dumping. La media ponderata del margine di dumping calcolato per la società interessata, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è pari al 25,5 %.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(27)

Considerate le risultanze dell’inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato ma, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, non superiore al margine di pregiudizio nazionale stabilito per l’India durante l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti.

(28)

Non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale in un riesame relativo ai nuovi esportatori, poiché la portata dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si limita all’esame del margine di dumping individuale. Il margine di dumping è stato quindi confrontato con il margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per l’India con il regolamento definitivo. Poiché quest’ultimo era inferiore al margine di dumping, il livello delle misure dovrebbe basarsi sul margine di dumping.

(29)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base nonché dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, nessun prodotto può essere soggetto simultaneamente a dazi antidumping e a dazi compensativi, al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione.

(30)

Nella parallela revisione accelerata del regolamento (CE) n. 2603/2000 è stata fissata per la società un’aliquota di dazio compensativo individuale di 106,5 EUR/t, corrispondente a un’aliquota di dazio ad valorem del 13,9 %.

(31)

Poiché nell’ambito della parallela revisione accelerata tutte le sovvenzioni sono risultate essere sovvenzioni all’esportazione, occorre adeguare il dazio antidumping affinché corrisponda al margine di dumping effettivo rimanente dopo l’imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l’effetto di tali sovvenzioni.

(32)

Pertanto, il dazio antidumping applicabile al prezzo cif frontiera comunitaria, tenuto anche conto delle conclusioni del parallelo procedimento antisovvenzioni, è il seguente:

Società

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio compensativo

Aliquota del dazio antidumping

Dazio antidumping proposto

(EUR/t)

South Asian Petrochem Limited

44,3 %

25,5 %

13,9 %

11,6 %

88,9

E.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(33)

Poiché nell’ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente in relazione alle importazioni del prodotto in questione che sono state registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 33/2005.

F.   IMPEGNO

(34)

La società ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(35)

Dopo aver esaminato l’offerta, la Commissione ha ritenuto che l’impegno è accettabile in quanto eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell’impegno.

(36)

Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell’impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica, nel quadro dell’impegno, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla società e contenente le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato alle autorità doganali, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l’efficace applicazione dell’impegno.

(37)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all’articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

G.   INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(38)

Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità e le è stata data l’opportunità di presentare osservazioni.

(39)

Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 2604/2000, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nel regolamento (CE) n. 2604/2000, nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è inserita, tra le voci relative ai produttori dell’India, la seguente voce:

Stato

Società

Dazio definitivo

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«India

South Asian Petrochem Limited

88,9

A585»

2.   Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 33/2005.

3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’articolo 2.

4.   Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materie di dazi doganali.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 2604/2000, nella tabella di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è inserita la seguente voce:

Società

Stato

Codice addizionale TARIC

«South Asian Petrochem Limited

India

A585»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. DARLING


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 1).

(3)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3).

(4)  GU L 8 del 12.1.2005, pag. 9.

(5)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.


11.10.2005   

IT

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L 266/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

68,9

204

82,9

999

75,9

0707 00 05

052

87,7

999

87,7

0709 90 70

052

101,8

999

101,8

0805 50 10

052

66,3

382

63,3

388

65,3

524

67,9

528

61,9

999

64,9

0806 10 10

052

82,6

388

79,9

400

215,8

999

126,1

0808 10 80

388

84,9

400

79,7

508

26,4

512

76,3

720

51,9

800

177,3

804

78,2

999

82,1

0808 20 50

052

91,9

388

58,9

720

58,5

999

69,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.10.2005   

IT

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L 266/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il Belgio dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento belga.

(2)

Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(4)

L’organismo di intervento belga deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo di intervento belga mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 49 891,492 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.

Articolo 2

1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2.   In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento belga redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.

Articolo 3

L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

9 e 23 novembre 2005,

7 e 21 dicembre 2005.

2.   Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento belga:

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Articolo 5

In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 6

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento belga comunica alla Commissione le offerte presentate.

L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 49 891,492 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento belga

Modulo (1)

(modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6)

[Regolamento (CE) n. 1648/2005]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo (t)

Prezzo dell'offerta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32 2) 292 10 34.


11.10.2005   

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L 266/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento polacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Polonia dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento polacco.

(2)

Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(4)

L’organismo di intervento polacco deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo di intervento polacco mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 17 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.

Articolo 2

1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2.   In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento polacco redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.

Articolo 3

L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

9 e 23 novembre 2005,

7 e 21 dicembre 2005.

2.   Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento polacco :

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Fax (48 22) 661 72 77.

Articolo 5

In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 6

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento polacco comunica alla Commissione le offerte presentate.

L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 17 000 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento polacco

Modulo (1)

(modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6)

[Regolamento (CE) n. 1649/2005]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell'offerta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32 2) 292 10 34.


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Italia dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall'organismo di intervento italiano.

(2)

Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(4)

L'organismo di intervento italiano deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo di intervento italiano mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 74 300,8 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005.

Articolo 2

1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2.   In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l'organismo di intervento italiano redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.

Articolo 3

L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

9 e 23 novembre 2005,

7 e 21 dicembre 2005.

2.   Le offerte debbono essere presentate all'organismo di intervento italiano:

AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tél. (39) 06 49499558

Fax (39) 06 49499761

Articolo 5

In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 6

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'organismo di intervento italiano comunica alla Commissione le offerte presentate.

L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 74 300,8 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento italiano

Modulo (1)

(modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6)

[Regolamento (CE) n. 1650/2005]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell'offerta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32 2) 292 10 34.


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Ungheria dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all’intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento ungherese.

(2)

Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(4)

L’organismo di intervento ungherese deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo di intervento ungherese mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 87 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all’intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.

Articolo 2

1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all’articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2.   In deroga all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento ungherese redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.

Articolo 3

L’offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

9 e 23 novembre 2005,

7 e 21 dicembre 2005.

2.   Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento ungherese:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Developement Agency)

Alkotmány utca 29

HU-1054 Budapest

Tel. 36-1/121945 14

Fax 36-1/121945 11/12

Articolo 5

In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 6

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento ungherese comunica alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).


Allegato

Gara permanente per la rivendita di 87 000 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento ungherese

Modulo (1)

(Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all’articolo 6)

[Regolamento (CE) n. 1651/2005]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo (t)

Prezzo dell’offerta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all’intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento francese.

(2)

Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.

(3)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(4)

L’organismo di intervento francese deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo di intervento francese mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 20 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all’intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.

Articolo 2

1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all’articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2.   In deroga all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento francese redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.

Articolo 3

L’offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

9 e 23 novembre 2005,

7 e 21 dicembre 2005.

2.   Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento francese:

Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre

Bureau de l’intervention

21, Avenue Bosquet

F-75007 Paris

Tel. (33-1) 44 18 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08

Articolo 5

In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 6

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento francese comunica alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 20 000 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento francese

Modulo (1)

(Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all’articolo 6)

[Regolamento (CE) no 1652/2005]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo (t)

Prezzo dell’offerta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo all’apertura di contingenti tariffari e alla fissazione di dazi applicabili nell’ambito delle medesime alle importazioni nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari d’Algeria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1) e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 18 luglio 2005 (2), il Consiglio ha approvato l’accordo euromediterraneo che stabilisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d’Algeria, dall’altro, qui di seguito denominato «l’accordo».

(2)

Le disposizioni commerciali stabilite nell’accordo prevedono l’applicazione di concessioni reciproche riguardanti i dazi all’importazione per taluni prodotti agricoli trasformati. Le concessioni comunitarie possono assumere la forma di importazioni in franchigia di dazio in seno ai contingenti tariffari annui.

(3)

I contingenti tariffari previsti nell’accordo per le importazioni di prodotti agricoli trasformati originari d’Algeria hanno una durata annua e devono essere applicati per un periodo indeterminato. Devono essere aperti per il 2005 e per gli anni successivi.

(4)

Per il 2005, i volumi dei nuovi contingenti tariffari devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi di base specificati nell’accordo, in proporzione alla parte di quell’anno trascorso prima della data di applicazione dell’accordo.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario (3), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari aperti da questo regolamento devono essere gestiti secondo tali norme.

(6)

Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1o settembre 2005, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data e quindi entrare in vigore quanto prima.

(7)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari comunitari annui per le importazioni di prodotti originari d’Algeria che figurano nell’allegato sono aperti dal 1o settembre 2005 al 31 dicembre 2005 e dal 1o gennaio al 31 dicembre degli anni successivi.

Per il 2005, il volume dei contingenti annui stabiliti nell’allegato sono ridotti in proporzione alla parte di quell’anno trascorso prima della data di applicazione dell’accordo.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all’articolo 1 sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Contingenti tariffari annui per il 2005 e gli anni successivi applicabili alle importazioni verso la Comunità di taluni prodotti originari d’Algeria coperti dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio e dazi applicabili in seno a tali contingenti tariffari

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento


Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale annuo

(in tonnellate, peso netto)

Dazio applicabile entro il limite del contingente annuo

(in %)

09.1021

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao:

1 500

0

0403 10

– Yogurt:

– – Aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

– – – In polvere, in granuli o sotto altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – – Non superiore a 1,5 %

0403 10 53

– – – – Superiore a 1,5 % ma non superiore a 27 %

0403 10 59

– – – – Superiore a 27 %

– – – Altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – – Non superiore a 3 %

0403 10 93

– – – – Superiore a 3 % ma non superiore a 6 %

0403 10 99

– – – – Superiore a 6 %

09.1022

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, preparato o no:

2 000

0

1902 30

– Altre paste alimentari:

1902 30 10

– – Secche

1902 30 90

– – Altro

09.1023

1902 40

– Cuscus:

2 000

0

1902 40 10

– – Non preparato

1902 40 90

– – Altro


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

consultato lo European Registry for Internet domains (EURID) designato dalla decisione 2003/375/CE della Commissione (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (3) attua il regolamento (CE) n. 733/2002 stabilendo le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione.

(2)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004 attua le disposizioni relative ai concetti geografici stabilendo una procedura attraverso la quale gli Stati membri, i paesi candidati e tutti i membri dello Spazio economico europeo possono chiedere che il loro nome sia registrato o riservato dai rispettivi governi nazionali. Tale disposizione non garantisce pienamente la diversità geopolitica e linguistica dell’Unione europea, né gli interessi degli Stati membri e dei cittadini europei. La Commissione è invitata a modificare il regolamento (CE) n. 874/2004 di conseguenza.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione è modificato come segue:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi

1.   I nomi elencati nell’allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo livello .eu solo dai paesi indicati nell’elenco.

2.   I codici alfanumerici a due caratteri che rappresentano i paesi non possono essere registrati come nomi di dominio di secondo livello direttamente nel dominio di primo livello .eu.»;

2)

all’articolo 12, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.»;

3)

è aggiunto l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29.

(3)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.


ALLEGATO

1.   Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono registrarli

AUSTRIA

1.

österreich

2.

oesterreich

3.

republik-österreich

4.

republik-oesterreich

5.

afstria

6.

dimokratia-afstria

7.

østrig

8.

republikken-østrig

9.

oestrig

10.

austria

11.

republic-austria

12.

república-austria

13.

autriche

14.

république-autriche

15.

oostenrijk

16.

republiek-oostenrijk

17.

república-austria

18.

itävalta

19.

itävallan-tasavalta

20.

itaevalta

21.

österrike

22.

oesterrike

23.

republik-österrike

24.

rakousko

25.

republika-rakousko

26.

repubblica-austria

27.

austrija

28.

republika-austrija

29.

respublika-austrija

30.

ausztria

31.

Osztrák-Köztársaság

32.

Republika-Austriacka

33.

rakúsko

34.

republika-rakúsko

35.

avstrija

36.

republika-avstrija

37.

awstrija

38.

republika-awstrija

39.

republikösterreich

40.

republikoesterreich

41.

dimokratiaafstria

42.

republikkenøstrig

43.

republicaustria

44.

repúblicaaustria

45.

républiqueautriche

46.

repubblicaaustria

47.

republiekoostenrijk

48.

repúblicaaustria

49.

tasavaltaitävalta

50.

republikösterrike

51.

republikarakousko

52.

republikaaustrija

53.

respublikaaustrija

54.

OsztrákKöztársaság

55.

RepublikaAustriacka

56.

republikarakúsko

57.

republikaavstrija

58.

republikaawstrija

59.

aostria

60.

vabariik-aostria

61.

vabariikaostria

BELGIO

1.

belgie

2.

belgië

3.

belgique

4.

belgien

5.

belgium

6.

bélgica

7.

belgica

8.

belgio

9.

belgia

10.

belgija

11.

vlaanderen

12.

wallonie

13.

wallonië

14.

brussel

15.

vlaamse-gemeenschap

16.

franse-gemeenschap

17.

duitstalige-gemeenschap

18.

vlaams-gewest

19.

waals-gewest

20.

brussels-hoofdstedelijk-gewest

21.

flandre

22.

bruxelles

23.

communauté-flamande

24.

communaute-flamande

25.

communauté-française

26.

communaute-francaise

27.

communaute-germanophone

28.

communauté-germanophone

29.

région-flamande

30.

region-flamande

31.

région-wallonne

32.

region-wallonne

33.

région-de-bruxelles-capitale

34.

region-de-bruxelles-capitale

35.

flandern

36.

wallonien

37.

bruessel

38.

brüssel

39.

flaemische-gemeinschaft

40.

flämische-gemeinschaft

41.

franzoesische-gemeinschaft

42.

französische-gemeinschaft

43.

deutschsprachige-gemeinschaft

44.

flaemische-region

45.

flämische-region

46.

wallonische-region

47.

region-bruessel-hauptstadt

48.

region-brüssel-hauptstadt

49.

flanders

50.

wallonia

51.

brussels

52.

flemish-community

53.

french-community

54.

german-speaking-community

55.

flemish-region

56.

walloon-region

57.

brussels-capital-region

58.

flandes

59.

valonia

60.

bruselas

61.

comunidad-flamenca

62.

comunidad-francesa

63.

comunidad-germanófona

64.

comunidad-germanofona

65.

region-flamenca

66.

región-flamenca

67.

region-valona

68.

región-valona

69.

region-de-bruselas-capital

70.

región-de-bruselas-capital

71.

fiandre

72.

vallonia

73.

communita-fiamminga

74.

communità-fiamminga

75.

communita-francese

76.

communità-francese

77.

communita-di-lingua-tedesca

78.

communità-di-lingua-tedesca

79.

regione-fiamminga

80.

regione-vallona

81.

regione-di-bruxelles-capitale

82.

flandres

83.

bruxelas

84.

comunidade-flamenga

85.

comunidade-francofona

86.

comunidade-germanofona

87.

regiao-flamenga

88.

região-flamenga

89.

regiao-vala

90.

região-vala

91.

regiao-de-bruxelas-capital

92.

região-de-bruxelas-capital

93.

vallonien

94.

bryssel

95.

flamlaendskt-spraakomraade

96.

fransktalande-spraakomraade

97.

tysktalande-spraakomraade

98.

flamlaendska-regionen

99.

vallonska-regionen

100.

bryssel-huvustad

101.

det-flamske-sprogsamfund

102.

det-franske-sprogsamfund

103.

det-tysktalende-sprogsamfund

104.

den-flamske-region

105.

den-vallonske-region

106.

regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet

107.

flanderi

108.

flaaminkielinen-yhteiso

109.

ranskankielinen-yhteiso

110.

saksankielinen-yhteiso

111.

flanderin-alue

112.

vallonian-alue

113.

brysselin-alue

114.

flandry

115.

valonsko

116.

brusel

117.

vlamske-spolecenstvi

118.

francouzske-spolecenstvi

119.

germanofonni-spolecenstvi

120.

vlamsky-region

121.

valonsky-region

122.

region-brusel

123.

flandrija

124.

valonija

125.

bruselj

126.

flamska-skupnost

127.

frankofonska-skupnost

128.

germanofonska-skupnost

129.

flamska-regija

130.

valonska-regija

131.

regija-bruselj

CIPRO

1.

cypern

2.

cyprus

3.

cyprus

4.

kypros

5.

chypre

6.

zypern

7.

κυπρος

8.

cipro

9.

chipre

10.

chipre

11.

cypern

12.

anchipír

13.

kypr

14.

küpros

15.

ciprus

16.

kipras

17.

kipra

18.

ćipru

19.

cypr

20.

ciper

21.

cyprus

22.

kibris

23.

republikkencypern

24.

republiekcyprus

25.

republicofcyprus

26.

kyproksentasavalta

27.

republiquedechypre

28.

republikzypern

29.

κυπριακηδημοκρατια

30.

repubblicadicipro

31.

republicadechipre

32.

republicadechipre

33.

cypernsrepublik

34.

poblachtnacipíre

35.

kyperskarepublika

36.

küprosevabariik

37.

ciprusiköztàrsasàg

38.

kiprorespublika

39.

kiprasrepublika

40.

republikata’ćipru

41.

republikacypryjska

42.

republikaciper

43.

cyperskarepublika

44.

kibriscumhuriyeti

REPUBBLICA CECA

1.

ceska-republika

2.

den-tjekkiske-republik

3.

tschechische-republik

4.

tsehhi-vabariik

5.

τσεχικη-δημοκρατια

6.

czech-republic

7.

repulica-checa

8.

republique-tcheque

9.

repubblica-ceca

10.

cehijas-republika

11.

cekijos-respublika

12.

cseh-koztarsasag

13.

repubblica-ceka

14.

tsjechische-republiek

15.

republika-czeska

16.

republica-checa

17.

ceska-republika

18.

ceska-republika

19.

tsekin-tasavalta

20.

tjeckiska-republiken

21.

ceskarepublika

22.

dentjekkiskerepublik

23.

tschechischerepublik

24.

tsehhivabariik

25.

τσεχικηδημοκρατια

26.

czechrepublic

27.

repulicacheca

28.

republiquetcheque

29.

repubblicaceca

30.

cehijasrepublika

31.

cekijosrespublika

32.

csehkoztarsasag

33.

repubblicaceka

34.

tsjechischerepubliek

35.

republikaczeska

36.

republicacheca

37.

ceskarepublika

38.

ceskarepublika

39.

tsekintasavalta

40.

tjeckiskarepubliken

41.

czech

42.

cesko

43.

tjekkiet

44.

tschechien

45.

tsehhi

46.

τσεχια

47.

czechia

48.

chequia

49.

tchequie

50.

cechia

51.

cehija

52.

cekija

53.

csehorszag

54.

tsjechie

55.

czechy

56.

chequia

57.

ceska

58.

tsekinmaa

59.

tjeckien

60.

cechy

61.

česka-republika

62.

tsehhi-vabariik

63.

republica-checa

64.

republique-tcheque

65.

čehijas-republika

66.

cseh-köztarsasag

67.

republica-checa

68.

česka-republika

69.

českarepublika

70.

tsehhivabariik

71.

republicacheca

72.

republiquetcheque

73.

čehijasrepublika

74.

csehköztarsasag

75.

republicacheca

76.

českarepublika

77.

česko

78.

tsjechië

79.

tsehhi

80.

chequia

81.

tchequie

82.

čehija

83.

csehorszag

84.

česka

85.

čechy

DANIMARCA

1.

danemark

2.

denemarken

3.

danmark

4.

denmark

5.

tanska

6.

δανία

7.

danimarca

8.

dinamarca

9.

dänemark

10.

dánsko

11.

taani

12.

danija

13.

dānija

14.

id-danimarka

15.

dania

16.

danska

17.

dánia

ESTONIA

1.

eesti

2.

estija

3.

estland

4.

estonia

5.

estónia

6.

estonie

7.

estonija

8.

estonja

9.

εσθονία

10.

igaunija

11.

viro

FINLANDIA

1.

suomi

2.

finland

3.

finska

4.

finskó

5.

finlândia

6.

finlandia

7.

finlandja

8.

finnország

9.

suomija

10.

somija

11.

finlande

12.

φινλανδία

13.

soomi

14.

finnland

15.

finsko

FRANCIA

1.

francia

2.

francie

3.

frankrig

4.

frankreich

5.

prantsusmaa

6.

γαλλια

7.

gallia

8.

france

9.

france

10.

francia

11.

francija

12.

prancūzija

13.

prancuzija

14.

franciaország

15.

franciaorszag

16.

franza

17.

frankrijk

18.

francja

19.

frança

20.

francúzsko

21.

francuzsko

22.

francija

23.

ranska

24.

frankrike

25.

französischerepublik

26.

französische-republik

27.

französische_republik

28.

franzosischerepublik

29.

franzosische-republik

30.

franzosische_republik

31.

franzoesischerepublik

32.

franzoesische-republik

33.

franzoesische_republik

34.

frenchrepublic

35.

french-republic

36.

french_republic

37.

republiquefrançaise

38.

republique-française

39.

republique_française

40.

républiquefrançaise

41.

république-française

42.

république_française

43.

republiquefrancaise

44.

republique-francaise

45.

republique_francaise

46.

républiquefrancaise

47.

république-francaise

48.

république_francaise

49.

alsace

50.

auvergne

51.

aquitaine

52.

basse-normandie

53.

bassenormandie

54.

bourgogne

55.

bretagne

56.

centre

57.

champagne-ardenne

58.

champagneardenne

59.

corse

60.

franche-comte

61.

franche-comté

62.

franchecomte

63.

franchecomté

64.

haute-normandie

65.

hautenormandie

66.

ile-de-France

67.

île-de-France

68.

iledeFrance

69.

îledeFrance

70.

languedoc-roussillon

71.

languedocroussillon

72.

limousin

73.

lorraine

74.

midi-pyrenees

75.

midi-pyrénées

76.

midipyrenees

77.

midipyrénées

78.

nord-pas-de-calais

79.

nordpasdecalais

80.

paysdelaloire

81.

pays-de-la-loire

82.

picardie

83.

poitou-charentes

84.

poitoucharentes

85.

provence-alpes-cote-d-azur

86.

provence-alpes-côte-d-azur

87.

provencealpescotedazur

88.

provencealpescôtedazur

89.

rhone-alpes

90.

rhône-alpes

91.

rhonealpes

92.

rhônealpes

93.

guadeloupe

94.

guyane

95.

martinique

96.

reunion

97.

réunion

98.

mayotte

99.

saint-pierre-et-miquelon

100.

saintpierreetmiquelon

101.

polynesie-française

102.

polynésie-française

103.

polynesie-francaise

104.

polynésie-francaise

105.

polynesiefrançaise

106.

polynésiefrançaise

107.

polynesiefrancaise

108.

polynésiefrancaise

109.

nouvelle-caledonie

110.

nouvelle-calédonie

111.

nouvellecaledonie

112.

nouvellecalédonie

113.

wallis-et-futuna

114.

wallisetfutuna

115.

terres-australes-et-antarctiques-françaises

116.

terres-australes-et-antarctiques-françaises

117.

terresaustralesetantarctiquesfrançaises

118.

terresaustralesetantarctique-françaises

119.

saint-barthélémy

120.

saintbarthélémy

121.

saint-barthelemy

122.

saintbarthelemy

123.

saint-martin

124.

saintmartin

GERMANIA

1.

deutschland

2.

federalrepublicofgermany

3.

bundesrepublik-deutschland

4.

bundesrepublikdeutschland

5.

allemagne

6.

republiquefederaled'allemagne

7.

alemanna

8.

repúblicafederaldealemania

9.

germania

10.

repubblicafederaledigermania

11.

germany

12.

federalrepublicofgermany

13.

tyskland

14.

forbundsrepublikkentyskland

15.

duitsland

16.

bondsrepubliekduitsland

17.

nemecko

18.

spolkovárepublikanemecko

19.

alemanha

20.

republicafederaldaalemanha

21.

niemczech

22.

republikafederalnaniemiec

23.

németország

24.

németországiszövetségiköztársaság

25.

vokietijos

26.

vokietijosfederacinerespublika

27.

vacija

28.

vacijasfederativarepublika

29.

däitschland

30.

bundesrepublikdäitschland

31.

germanja

32.

repubblikafederalitagermanja

33.

gearmaine

34.

poblachtchnaidhmenagearmaine

35.

saksamaa

36.

saksamaaliitvabariik

37.

nemcija

38.

zweznarepublikanemcija

39.

γερμανία

40.

saksa

41.

saksanliittotasavalta

42.

Baden-Württemberg

43.

Bavaria

44.

Bayern

45.

Berlin

46.

Brandenburg

47.

Bremen

48.

Hamburg

49.

Hessen

50.

Lower-Saxony

51.

Mecklenburg-Western-Pomerania

52.

Mecklenburg-Vorpommern

53.

niedersachsen

54.

nordrhein-Westfalen

55.

northrhine-Westphalia

56.

Rheinland-Pfalz

57.

Rhineland-Palatinate

58.

Saarland

59.

Sachsen

60.

Sachsen-Anhalt

61.

Saxony

62.

Saxony-Anhalt

63.

Schleswig-Holstein

64.

Thüringen

65.

Thuringia

66.

Baden-Wuerttemberg

67.

bade-wurtemberg

68.

le-bade-wurtemberg

69.

Baden-Wurttemberg

70.

BadenWürttemberg

71.

BadenWuerttemberg

72.

badewurtemberg

73.

lebadewurtemberg

74.

BadenWurttemberg

75.

Baviera

76.

Bavière

77.

Freistaat-Bayern

78.

FreistaatBayern

79.

Free-State-of-Bavaria

80.

Stato-Libero-di-Baviera

81.

Etat-Libre-Bavière

82.

Brandebourg

83.

Brandeburgo

84.

Brandenburgii

85.

freieundhansestadthamburg

86.

freie-und-hansestadt-hamburg

87.

freiehansestadthamburg

88.

freie-hansestadt-hamburg

89.

hansestadt-hamburg

90.

hansestadthamburg

91.

stadthamburg

92.

stadt-hamburg

93.

hamburg-stadt

94.

hamburg

95.

landhamburg

96.

land-hamburg

97.

hamburku

98.

hampuriin

99.

hamborg

100.

hamburgo

101.

hambourg

102.

amburgo

103.

hamburgu

104.

hanbao

105.

hamburuku

106.

hamburk

107.

hesse

108.

hassia

109.

nordrheinwestfalen

110.

northrhinewestphalia

111.

northrhine-westfalia

112.

northrhinewestfalia

113.

rhenanie-du-nord-westphalie

114.

rhenaniedunordwestphalie

115.

lasaxe

116.

sachsen

117.

sajonia

118.

sajónia

119.

saksen

120.

saksimaa

121.

saksio

122.

saksonia

123.

saksonijos

124.

saška

125.

saska

126.

sasko

127.

sassonia

128.

saxe

129.

saxonia

130.

saxónia

131.

szászország

132.

szaszorszag

133.

Σαξωνία

134.

саксония

135.

freistaat-sachsen

136.

sorben

137.

serbja

138.

Sorben-Wenden

139.

Wenden

140.

lausitzer-sorben

141.

domowina

GRECIA

1.

Grecia

2.

Graekenland

3.

Griechenland

4.

Hellas

5.

Greece

6.

Grece

7.

Grecia

8.

Griekenland

9.

Grecia

10.

Kreikka

11.

Grekland

12.

Recko

13.

Kreeka

14.

Graecia

15.

Graikija

16.

Gorogorszag

17.

Grecja

18.

Grecja

19.

Grecko

20.

Grcija

UNGHERIA

1.

magyarkoztarsasag

2.

republicofhungary

3.

republiquedehongrie

4.

republikungarn

5.

republicadehungria

6.

repubblicadiungheria

7.

republicadahungria

8.

ungerskarepubliken

9.

unkarintasavalta

10.

denungarskerepublik

11.

derepublikhongarije

12.

republikawegierska

13.

ungarivabariik

14.

ungarijasrepublika

15.

vengrijosrespublika

16.

magyarorszag

17.

hungary

18.

hongrie

19.

ungarn

20.

hungria

21.

ungheria

22.

ungern

23.

unkari

24.

hongarije

25.

wegry

26.

madarsko

27.

ungari

28.

ungarija

29.

vengrija

30.

magyarköztársaság

31.

magyarország

32.

madarskarepublika

33.

republikamadzarska

34.

madzarsko

35.

ουγγαρια

36.

ουγρικιδεμοκρατια

37.

nyugatdunántúl

38.

középdunántúl

39.

déldunántúl

40.

középmagyarország

41.

északmagyarország

42.

északalföld

43.

délalföld

44.

nyugatdunantul

45.

kozepdunantul

46.

deldunantul

47.

kozepmagyarorszag

48.

eszakmagyarorszag

49.

eszakalfold

50.

delalfold

IRLANDA

1.

irlanda

2.

irsko

3.

irland

4.

iirimaa

5.

ireland

6.

irlande

7.

irlanda

8.

Īrija

9.

Airija

10.

Írország

11.

L-Irlanda

12.

iρλανδία

13.

ierland

14.

irlandia

15.

Írsko

16.

irska

17.

irlanti

18.

irland

19.

.irlande

20.

Ιρλανδία

21.

irlande

22.

republicofireland

23.

eire

ITALIA

1.

Repubblica-Italiana

2.

RepubblicaItaliana

3.

Italia

4.

Italy

5.

Italian

6.

Italien

7.

Italija

8.

Itália

9.

Italië

10.

Italien

11.

Itálie

12.

Italie

13.

Olaszország

14.

Itālija

15.

Włochy

16.

Ιταλία

17.

Italja

18.

Taliansko

19.

Itaalia

20.

Abruzzo

21.

Basilicata

22.

Calabria

23.

Campania

24.

Emilia-Romagna

25.

Friuli-VeneziaGiulia

26.

Lazio

27.

Liguria

28.

Lombardia

29.

Marche

30.

Molise

31.

Piemonte

32.

Puglia

33.

Sardegna

34.

Sicilia

35.

Toscana

36.

Trentino-AltoAdige

37.

Umbria

38.

Valled'Aosta

39.

Veneto

LETTONIA

1.

Λετονία

2.

Lettorszag

3.

Latvja

4.

Letland

5.

Lotwa

6.

Letonia

7.

Lotyssko

8.

Latvija

9.

Lettland

10.

Latvia

11.

Lotyssko

12.

Letland

13.

Lettland

14.

Lati

15.

Letonia

16.

Lettonie

17.

Lettonia

18.

Republicoflatvia

19.

Latvijskajarespublika

LITUANIA

1.

lietuva

2.

leedu

3.

liettua

4.

litauen

5.

lithouania

6.

lithuania

7.

litouwen

8.

lituania

9.

lituanie

10.

litva

11.

litván

12.

litvania

13.

litvanya

14.

litwa

15.

litwanja

16.

liettuan

17.

litevská

18.

lietuvas

19.

litwy

20.

litovska

21.

aukstaitija

22.

zemaitija

23.

dzukija

24.

suvalkija

25.

suduva

26.

lietuvos-respublika

27.

lietuvos_respublika

28.

lietuvosrespublika

29.

republic-of-lithuania

30.

republic_of_lithuania

31.

republiclithuania

32.

republicoflithuania

33.

republique-de-lituanie

34.

republique_de_lituanie

35.

republiquelituanie

36.

republiquedelituanie

37.

republica-de-lituania

38.

republica_de_lituania

39.

republicalituania

40.

republicadelituania

41.

litovskajarespublika

42.

litovskaja-respublika

43.

litovskaja_respublika

44.

litauensrepublik

45.

litauens-republik

46.

litauens_republic

47.

republiklitauen

48.

republik-litauen

49.

republic_litauen

50.

δημοκρατιατησλιθουανιας

51.

δημοκρατια-της-λιθουανιας

52.

δημοκρατια_της_λιθουανιας

53.

δημοκρατίατηςΛιθουανίας

54.

δημοκρατία-της-Λιθουανίας

55.

δημοκρατία_της_Λιθουανίας

56.

repubblicadilituania

57.

repubblica-di-lituania

58.

repubblica_di_lituania

59.

republieklitouwen

60.

republiek-litouwen

61.

republiek_litouwen

62.

republicadalituania

63.

republica-da-lituania

64.

republica_da_lituania

65.

liettuantasavalta

66.

liettuan-tasavalta

67.

liettuan_tasavalta

68.

republikenLitauen

69.

republiken-litauen

70.

republiken_litauen

71.

litevskárepublika

72.

litevská-republika

73.

litevská_republika

74.

leeduvabariik

75.

leedu-vabariik

76.

leedu_vabariik

77.

lietuvasrepublika

78.

lietuvas-republika

79.

lietuvas_republika

80.

litvánköztársaság

81.

litván-köztársaság

82.

litván_köztársaság

83.

repubblikatallitwanja

84.

repubblika-tal-litwanja

85.

repubblika_tal_litwanja

86.

republikalitwy

87.

republika-litwy

88.

republika_litwy

89.

litovskarepublika

90.

litovska-republika

91.

litovska_republika

92.

republikalitva

93.

republika-litva

94.

republika_litva

LUSSEMBURGO

1.

luxembourg

2.

luxemburg

3.

letzebuerg

MALTA

1.

malta

2.

malte

3.

melita

4.

republicofmalta

5.

republic-of-malta

6.

therepublicofmalta

7.

the-republic-of-malta

8.

repubblikatamalta

9.

repubblika-ta-malta

10.

maltarepublic

11.

maltarepubblika

12.

gozo

13.

ghawdex

PAESI BASSI

1.

nederland

2.

holland

3.

thenetherlands

4.

netherlands

5.

lespaysbas

6.

hollande

7.

dieniederlande

8.

lospaisesbajos

9.

holanda

POLONIA

1.

rzeczpospolitapolska

2.

rzeczpospolita_polska

3.

rzeczpospolita-polska

4.

polska

5.

polonia

6.

lenkija

7.

poland

8.

polen

9.

pologne

10.

polsko

11.

poola

12.

puola

PORTOGALLO

1.

republicaportuguesa

2.

portugal

3.

portugália

4.

portugalia

5.

portugali

6.

portugalska

7.

portugalsko

8.

portogallo

9.

portugalija

10.

portekiz

11.

πορτογαλία

12.

portugāle

13.

aveiro

14.

beja

15.

braga

16.

bragança

17.

castelobranco

18.

coimbra

19.

evora

20.

faro

21.

guarda

22.

leiria

23.

lisboa

24.

portalegre

25.

porto

26.

santarem

27.

setubal

28.

vianadocastelo

29.

viseu

30.

vilareal

31.

madeira

32.

açores

33.

alentejo

34.

algarve

35.

altoalentejo

36.

baixoalentejo

37.

beiraalta

38.

beirabaixa

39.

beirainterior

40.

beiralitoral

41.

beiratransmontana

42.

douro

43.

dourolitoral

44.

entredouroeminho

45.

estremadura

46.

minho

47.

ribatejo

48.

tras-os-montes-e-alto-douro

49.

acores

SLOVACCHIA

1.

slowakische-republik

2.

republique-slovaque

3.

slovakiki-dimokratia

4.

slovenska-republika

5.

slovakiske-republik

6.

slovaki-vabariik

7.

slovakian-tasavalta

8.

slovakikidimokratia

9.

slovakiki-dimokratia

10.

szlovak-koztarsasag

11.

slovak-republic

12.

repubblica-slovacca

13.

slovakijas-republika

14.

slovakijos-respublika

15.

repubblika-slovakka

16.

slowaakse-republiek

17.

republika-slowacka

18.

republica-eslovaca

19.

slovaska-republika

20.

republica-eslovaca

21.

slovakiska-republiken

22.

σλοßακικη-δημοκρατια

23.

slowakischerepublik

24.

republiqueslovaque

25.

slovenskarepublika

26.

slovakiskerepublik

27.

slovakivabariik

28.

slovakiantasavalta

29.

szlovakkoztarsasag

30.

slovakrepublic

31.

repubblicaslovacca

32.

slovakijasrepublika

33.

slovakijosrespublika

34.

repubblikaslovakka

35.

slowaakserepubliek

36.

republikaslowacka

37.

republicaeslovaca

38.

slovaskarepublika

39.

republicaeslovaca

40.

slovakiskarepubliken

41.

σλοßακικηδημοκρατια

42.

slowakei

43.

slovaquie

44.

slovakia

45.

slovensko

46.

slovakiet

47.

slovakkia

48.

szlovakia

49.

slovacchia

50.

slovakija

51.

slowakije

52.

slowacija

53.

eslovaquia

54.

slovaska

55.

σλοßακικη

56.

slovakien

57.

république-slovaque

58.

slovenská-republika

59.

szlovák-köztársaság

60.

slovākijos-respublika

61.

republika-słowacka

62.

república-eslovaca

63.

slovaška-republika

64.

slovačka-republika

65.

lýdveldid-slovakia

66.

républiqueslovaque

67.

slovenskárepublika

68.

szlovákköztársaság

69.

slovākijosrespublika

70.

republikasłowacka

71.

repúblicaeslovaca

72.

slovaškarepublika

73.

slovačkarepublika

74.

lýdveldidslovakia

75.

szlovákia

76.

slovākija

77.

słowacija

78.

slovaška

79.

slovačka

SLOVENIA

1.

slovenija

2.

slovenia

3.

slowenien

4.

slovenie

5.

la-slovenie

6.

laslovenie

7.

eslovenia

8.

republikaslovenija

9.

republika-slovenija

10.

republicofslovenia

11.

republic-of-slovenia

12.

szlovenia

13.

szlovenkoztarsasag

14.

szloven-koztarsasag

15.

repubblicadislovenia

16.

repubblica-di-slovenia

SPAGNA

1.

españa

2.

reinodeespana

3.

reino-de-espana

4.

espagne

5.

espana

6.

espanha

7.

espanja

8.

espanya

9.

hispaania

10.

hiszpania

11.

ispanija

12.

spagna

13.

spain

14.

spanielsko

15.

spanien

16.

spanija

17.

spanje

18.

reinodeespaña

19.

reino-de-españa

20.

španielsko

21.

spānija

22.

španija

23.

španiělsko

24.

espainia

25.

ispania

26.

ισπανια

27.

andalucia

28.

andalucía

29.

andalousie

30.

andalusia

31.

andalusien

32.

juntadeandalucia

33.

juntadeandalucía

34.

aragon

35.

aragón

36.

gobiernodearagon

37.

gobiernoaragón

38.

principadodeasturias

39.

principaudasturies

40.

asturias

41.

asturies

42.

illesbalears

43.

islasbaleares

44.

canarias

45.

gobiernodecanarias

46.

canaryisland

47.

kanarischeinseln

48.

cantabria

49.

gobiernodecantabria

50.

castillalamancha

51.

castilla-lamancha

52.

castillayleon

53.

castillayleón

54.

juntadecastillayleon

55.

juntadecastillayleón

56.

generalitatdecatalunya

57.

generalitatdecataluña

58.

catalunya

59.

cataluña

60.

katalonien

61.

catalonia

62.

catalogna

63.

catalogne

64.

cataloniě

65.

katalonias

66.

catalunha

67.

kataloniens

68.

katalonian

69.

catalonië

70.

extremadura

71.

comunidadautonomadeextremadura

72.

comunidadautónomadeextremadura

73.

xuntadegalicia

74.

comunidadautonomadegalicia

75.

comunidaautónomadegalicia

76.

comunidadeautonomadegalicia

77.

comunidadeautónomadegalicia

78.

larioja

79.

gobiernodelarioja

80.

comunidadmadrid

81.

madridregion

82.

regionmadrid

83.

madrid

84.

murciaregion

85.

murciaregión

86.

murciaregione

87.

murciaregiao

88.

regiondemurcia

89.

regióndemurcia

90.

regionofmurcia

91.

regionvonmurcia

92.

regionedimurcia

93.

regiaodomurcia

94.

navarra

95.

nafarroa

96.

navarre

97.

navarracomunidadforal

98.

nafarroaforukomunitatea

99.

nafarroaforuerkidegoa

100.

communauteforaledenavarre

101.

communautéforaledenavarre

102.

foralcommunityofnavarra

103.

paisvasco

104.

paísvasco

105.

euskadi

106.

euskalherria

107.

paisbasc

108.

basquecountry

109.

paysbasque

110.

paesebasco

111.

baskenland

112.

paisbasco

113.

χώρατωνβάσκων

114.

gobiernovasco

115.

euskojaurlaritza

116.

governbasc

117.

basquegovernment

118.

gouvernementbasque

119.

governobasco

120.

baskischeregierung

121.

baskitschebestuur

122.

κυβέρνησητωνβάσκων

123.

comunidad-valenciana

124.

comunidadvalenciana

125.

comunitat-valenciana

126.

comunitatvalenciana

127.

ceuta

128.

gobiernoceuta

129.

melilla

130.

gobiernomelilla

SVEZIA

1.

suecia

2.

reinodesuecia

3.

sverige

4.

kongerietsverige

5.

schweden

6.

königreichschweden

7.

konigreichschweden

8.

σουηδία

9.

ΒασίλειοτηςΣουηδίας

10.

sweden

11.

kingdomofsweden

12.

suède

13.

suede

14.

royaumedesuède

15.

royaumedesuede

16.

svezia

17.

regnodisvezia

18.

zweden

19.

koninkrijkzweden

20.

suécia

21.

reinodasuécia

22.

reinodasuecia

23.

ruotsi

24.

ruotsinkuningaskunta

25.

konungariketsverige

26.

švédsko

27.

rootsi

28.

svedija

29.

svédorszag

30.

svedorszag

31.

l-isvezja

32.

szweja

33.

švedska

34.

svedska

REGNO UNITO

1.

unitedkingdom

2.

united-kingdom

3.

united_kingdom

4.

greatbritain

5.

great-britain

6.

great_britain

7.

britain

8.

cymru

9.

england

10.

northernireland

11.

northern-ireland

12.

northern_ireland

13.

scotland

14.

wales

2.   Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono riservarli

BULGARIA

1.

българия

2.

bulgaria

3.

bulharsko

4.

bulgarien

5.

bulgaaria

6.

βουλγαρία

7.

bulgarie

8.

bulgarija

9.

bulgarije

10.

bolgarija

11.

republicofbulgaria

12.

the-republic-of-bulgaria

13.

the_republic_of_bulgaria

14.

republic-of-bulgaria

15.

republic_of_bulgaria

16.

republicbulgaria

17.

republic-bulgaria

18.

republic_bulgaria

19.

repubblicadibulgaria

20.

repubblica-di-bulgaria

21.

repubblica_di_bulgaria

22.

repubblicabulgaria

23.

repubblica-bulgaria

24.

repubblica_bulgaria

25.

republikbulgarien

26.

republik-bulgarien

27.

republik_bulgarien

28.

bulgaariavabariik

29.

bulgaaria-vabariik

30.

bulgaaria_vabariik

31.

δημοκρατιατησβουλγαριας

32.

δημοκρατια-της-βουλγαριας

33.

δημοκρατια_της_βουλγαριας

34.

republiekbulgarije

35.

republiek-bulgarije

36.

republiek_bulgarije

37.

republikabolgarija

38.

republika-bolgarija

39.

republika_bolgarija

40.

republikabulgaria

41.

republika-bulgaria

42.

republika_bulgaria

43.

bulharskarepublica

44.

bulharska-republica

45.

bulharska_republica

46.

republiquebulgarie

47.

republique-bulgarie

48.

republique_bulgarie

49.

republicabulgarija

50.

republica-bulgārija

51.

republica_bulgārija

52.

repúblikabulgária

53.

repúblika-bulgária

54.

repúblika_bulgária

55.

repúblicabulgaria

56.

república-bulgaria

57.

república_bulgaria

58.

bulgarja

59.

bălgarija

60.

bulgariantasavalta

61.

bulgarian-tasavalta

62.

bulgarian_tasavalta

63.

republikenbulgarien

64.

republiken-bulgarien

65.

republiken_bulgarien

66.

repulicabulgaria

67.

repulica-bulgaria

68.

repulica_bulgaria

69.

köztársaságbulgária

70.

köztársaság-bulgária

71.

köztársaság_bulgária

CROAZIA

1.

croatia

2.

kroatia

3.

kroatien

4.

kroatien

5.

croazia

6.

kroatien

7.

croacia

8.

croatie

9.

horvátország

10.

horvatorszag

11.

kroatië

12.

kroatie

13.

chorwacja

14.

κροατία

15.

chorvatsko

16.

charvátsko

17.

horvaatia

18.

kroaatia

19.

croácia

20.

croacia

21.

horvātija

22.

horvatija

23.

kroatija

24.

kroazja

25.

chorvátsko

26.

chrovatsko

27.

hrvaška

28.

hrvaska

ISLANDA

1.

arepublicadeislândia

2.

deijslandrepubliek

3.

deijslandrepubliek

4.

derepubliekvanijsland

5.

derepubliekvanijsland

6.

iceland

7.

icelandrepublic

8.

iepublikaislande

9.

ijsland

10.

island

11.

islanda

12.

islande

13.

islandia

14.

islândia

15.

islandica

16.

islandrepublik

17.

islandskylisejnik

18.

islannintasavalta

19.

islanti

20.

izland

21.

ísland

22.

íslenskalýðveldið

23.

köztársaságizland

24.

larepubblicadiislanda

25.

larepúblicadeislandia

26.

larépubliquedislande

27.

lislande

28.

lýðveldiðísland

29.

puklerkaislandska

30.

rahvavabariikisland

31.

repubblicadiislanda

32.

repubblikataisland

33.

republicoficeland

34.

republikaisland

35.

republikaislandia

36.

republikavisland

37.

republikkenisland

38.

republikvonisland

39.

repúblicadeislandia

40.

repúblicadeislândia

41.

républiquedislande

42.

ΔημοκρατίατηςΙσλανδίας

43.

Ισλανδία

LIECHTENSTEIN

1.

fyrstendømmetliechtenstein

2.

fürstentumliechtenstein

3.

principalityofliechtenstein

4.

liechtensteinivürstiriiki

5.

liechtensteininruhtinaskunta

6.

principautédeliechtenstein

7.

πριγκιπάτοτουλιχτενστάιν

8.

furstadæmisinsliechtensteins

9.

principatodelliechtenstein

10.

lichtenšteinokunigaikštystė

11.

lihtenšteinasfirstiste

12.

prinċipalitàtal-liechtenstein

13.

vorstendomliechtenstein

14.

fyrstedømmetliechtenstein

15.

księstwoliechtenstein

16.

principadodoliechtenstein

17.

furstendömetliechtenstein

18.

lichtenštajnskékniežatstvo

19.

kneževinolihtenštajn

20.

principadodeliechtenstein

21.

lichtenštejnskéknížectví

22.

lichtensteinihercegség

NORVEGIA

1.

norge

2.

noreg

3.

norway

4.

norwegen

5.

norvege

6.

norvège

7.

noruega

8.

norvegia

9.

norvégia

10.

norsko

11.

nórsko

12.

norra

13.

norja

14.

norvegija

15.

norvēģija

16.

noorwegen

17.

Νορßηγία

18.

norvegja

19.

norveġja

20.

norveska

21.

norveška

22.

norwegia

23.

norga

ROMANIA

1.

românia

2.

romania

3.

roumanie

4.

rumänien

5.

rumanien

6.

rumanía

7.

rumænien

8.

roménia

9.

romênia

10.

romenia

11.

rumunia

12.

rumunsko

13.

romunija

14.

rumãnija

15.

rumunija

16.

rumeenia

17.

ρουμανία

18.

románia

19.

rumanija

20.

roemenië

TURCHIA

1.

turkiye

2.

türkiye

3.

turkiyecumhuriyeti

4.

türkiyecumhuriyeti


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

1

2

3

1.

Articolo smontato, in forma di serra di dimensioni ridotte, denominato «miniserra», di circa 50 cm di lunghezza, 24 cm di larghezza e 25 cm di altezza.

La struttura è in legno e la base in forma di griglia metallica, mentre le pareti sono di plastica.

Quando la «miniserra» è montata, la parte superiore può essere aperta.

(Vedasi fotografia A) (1)

4421 90 98

Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4421, 4421 90 e 4421 90 98.

Il carattere essenziale del prodotto è dato dall’elemento della costruzione (struttura in legno).

Date le sue dimensioni, non può essere considerato una costruzione prefabbricata di cui alla voce 9406.

2.

Combinazione frigorifero-congelatore per uso domestico della capacità di 579 litri, munito di due sportelli esterni separati.

Le dimensioni totali sono di 180,8 cm di altezza, 92,5 cm di larghezza e 81,6 cm di profondità. Il peso è di 112 kg.

La capacità del frigorifero è di 368 litri, mentre quella del congelatore è di 211 litri.

Il frigorifero ha ripiani in vetro temperato, due cassetti per la verdura e, sul lato interno dello sportello, uno spazio porta bottiglie, ecc.

Il congelatore ha tre cassetti.

8418 10 91

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8418, 8418 10 e 8418 10 91.

La sottovoce 8418 10 comprende tutte le combinazioni di frigoriferi-congelatori, muniti di sportelli esterni separati, per uso domestico o meno.

3.

Apparecchio condizionato per la vendita al minuto comprendente:

una telecamera in un astuccio a forma di mattoncino di plastica,

un insieme costituito da mattoncini e componenti di plastica da montare, e

un CD-ROM.

La telecamera non può memorizzare le immagini, ma le trasmette attraverso un cavo USB ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

L’insieme dei mattoncini e delle componenti di plastica da montare è destinato alla costruzione di un treppiede.

Il CD-ROM contiene programmi, dati, file video e audio registrati.

8525 30 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8525, 8525 30 e 8525 30 90.

Sebbene l’apparecchio sia stato concepito ad uso dei bambini, non può essere classificato come giocattolo della voce 9503, poiché il suo elemento caratteristico essenziale è la telecamera, classificata alla voce 8525.

4.

Libro puzzle cartonato per bambini costituito da sedici pagine.

Otto pagine (lato sinistro) contengono un breve racconto per bambini con relativa illustrazione.

Sette pagine (lato destro) contengono un puzzle di nove pezzi, ciascuno dei quali riproduce l’illustrazione a colori della corrispondente pagina di sinistra.

L’ultima pagina contiene soltanto un’illustrazione.

9503 60 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503, 9503 60 e 9503 60 90.

È esclusa la classificazione come libro di cui alla voce 4901 o come album o libro di immagini per bambini di cui alla voce 4903, poiché il testo e le illustrazioni hanno una funzione sussidiaria rispetto ai puzzle.

L’elemento caratteristico essenziale del prodotto è il puzzle; esso è quindi classificato come puzzle di cui alla voce 9503.

A)

Image


(1)  La fotografia ha valore puramente informativo.


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/53


REGOLAMENTO (CE) N. 1656/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 ottobre 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2005 possono essere presentate domande di titoli per 4 278,497 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1657/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 12 al 25 ottobre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 12 al 25 ottobre 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

15,88

11,40

33,60

13,55

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1658/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,485 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 200511 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/57


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2005

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

(2005/694/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni dell’Italia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (1) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato al Consiglio un siffatto parere sull’Italia il 29 giugno 2005. La Commissione, tenuto conto della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, del trattato, ha concluso che in Italia esiste un disavanzo eccessivo. Nella valutazione la Commissione ha tenuto conto della relazione del Consiglio Ecofin al Consiglio europeo intitolata «Migliorare l’attuazione del patto di stabilità e crescita», approvata dal Consiglio europeo il 22 marzo 2005.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Italia, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.

(6)

Sulla base dei dati per il 2003 e per il 2004 finora comunicati, il rapporto disavanzo/PIL è stato superiore ma vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 e 2004. Il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 e nel 2004 non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità italiane, né è derivato da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Il tasso di crescita economica negli ultimi tre anni è stato positivo sebbene modesto (0,4 %, 0,3 % e 1,2 % rispettivamente nel 2002, 2003 e 2004). Si stima che il divario tra prodotto effettivo e potenziale (output gap) sia passato dal 2,1 % del PIL potenziale nel 2001 al – 1,3 % del PIL potenziale nel 2004. In quanto tale, la situazione di crescita modesta registrata nel 2003 e nel 2004 non può essere qualificata come eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita.

(7)

Il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo in quanto il disavanzo, dopo aver superato (seppure non di molto) il valore di riferimento nel 2003 e nel 2004, è destinato a superarlo di ampia misura, secondo la Commissione, anche nel 2005 e nel 2006, nell’ipotesi standard di politiche invariate. Ciò indica che il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del disavanzo non è soddisfatto.

(8)

Inoltre il rapporto debito/PIL, pari a circa il 106-107 % del PIL nel 2004, è nettamente superiore al valore di riferimento del trattato e non è sceso ad un ritmo soddisfacente negli ultimi anni. Il ritmo della riduzione del debito è stato influenzato da operazioni sotto la linea che hanno determinato un incremento del debito stesso. Inoltre, l’attuale livello del saldo primario (inferiore al 2 % del PIL nel 2004) non assicura un percorso di discesa soddisfacente del rapporto debito/PIL. Ciò indica che anche il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del debito non è soddisfatto.

(9)

Il Consiglio ha analizzato altri fattori significativi inclusi nella relazione della Commissione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato, nonché alcuni altri fattori addotti dalle autorità italiane nella loro lettera del 6 giugno 2005. Conformemente alla relazione del Consiglio Ecofin al Consiglio europeo dal titolo «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita», la presa in considerazione di altri fattori significativi nella decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo ex articolo 104, paragrafo 6, del trattato, «deve essere pienamente subordinata al principio informatore secondo cui, prima di tenere conto di altri fattori significativi, il superamento del valore di riferimento è temporaneo e il disavanzo resta vicino al valore di riferimento». Nel caso dell’Italia la prima condizione non è soddisfatta. Pertanto, ai fini della decisione del Consiglio ex articolo 104, paragrafo 6, del trattato, nel caso dell’Italia gli altri fattori significativi non vengono presi in considerazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Italia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


11.10.2005   

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L 266/59


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2005/695/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 31 maggio 2005.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (2).

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere conforme espresso il 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 242 del 19.9.2005, pag. 2.


11.10.2005   

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L 266/60


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2005

recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, al fine di stabilire condizioni e limiti del riesame da parte della Corte di giustizia delle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado

(2005/696/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 225, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 245, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 160, secondo comma,

vista la domanda della Corte di giustizia del 12 settembre 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004,

visto il parere della Commissione dell’11 febbraio 2005,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 225 del trattato CE, paragrafi 2 e 3, modificato dall’articolo 2, punto 31), del trattato di Nizza, dispone quanto segue:

«2.   Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell’articolo 225 A.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.

3.   Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.»

(2)

L’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato CEEA ha costituito oggetto di una modifica analoga ad opera dell’articolo 3, punto 13), del trattato di Nizza.

(3)

Di queste modifiche si è tenuto parzialmente conto nell’articolo 62 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia ai sensi del quale: «Nei casi di cui all’articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e all’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentata dal primo avvocato generale, sull’opportunità o meno di riesaminare la decisione.»

(4)

Conformemente alla dichiarazione n. 13 allegata all’atto finale del trattato di Nizza, è necessario adottare le disposizioni relative al riesame delle decisioni del Tribunale aventi per oggetto le decisioni delle camere giurisdizionali e le domande pregiudiziali, precisando:

«—

il ruolo delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di assicurare la tutela dei loro diritti,

l’effetto della procedura di riesame sull’esecutività della decisione del Tribunale di primo grado,

l’effetto della decisione della Corte di giustizia sulla controversia tra le parti.»,

DECIDE:

Articolo 1

Tra gli articoli 62 e 63 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 62 bis

La Corte decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.

Gli interessati di cui all’articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE, e dall’articolo 140 A, paragrafo 2, del trattato CEEA, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.

La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.

Articolo 62 ter

Nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE e dall’articolo 140 A, paragrafo 2, del trattato CEEA, fatti salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte costati che la decisione del Tribunale pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.

Nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 3, del trattato CE e dall’articolo 140 A, paragrafo 3, del trattato CEEA, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell’articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto comunitario, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


Commissione

11.10.2005   

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L 266/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2005

recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India

(2005/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 13 e 15,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (3), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India. Le importazioni di PET provenienti dalle società i cui impegni erano stati accettati sono state esentate dai dazi suddetti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento citato.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (4), il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India. Le importazioni di PET provenienti dalle società i cui impegni erano stati accettati sono state esentate dai dazi suddetti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento citato.

(3)

Il 29 novembre 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/745/CE (5), accettando gli impegni offerti dagli esportatori di cui all’articolo 1 della suddetta decisione nel quadro delle due procedure sopra menzionate.

(4)

Il 12 gennaio 2005, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 33/2005 (6), ha annunciato l’avvio di un «riesame relativo ai nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

(5)

Allo stesso tempo e per gli stessi motivi, la Commissione ha avviato un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 (7), a norma dell’articolo 20 del regolamento antisovvenzioni di base.

(6)

Le risultanze definitive e le conclusioni delle inchieste figurano nel regolamento (CE) n. 1646/2005 del Consiglio (8), recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000, e nel regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio (9), recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000.

B.   IMPEGNO

(7)

Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni in base a cui era stato deciso di istituire i dazi definitivi modificati, antidumping e compensativo, sulle sue importazioni nella Comunità, la South Asian Petrochem Limited («la società») ha offerto un impegno sui prezzi conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Con tale impegno, il produttore esportatore in questione si è offerto di vendere il prodotto in esame almeno ai prezzi che eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

(8)

La società si è impegnata inoltre a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, in modo che essa possa controllare efficacemente il rispetto dell’impegno. Inoltre, la struttura delle vendite della società interessata è tale che la Commissione ritiene limitato il rischio di elusione dell’impegno.

(9)

In considerazione di quanto sopra esposto, l’impegno offerto dalla South Asian Petrochem Limited è accettabile.

(10)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto da parte della società degli impegni assunti, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping e del dazio compensativo.

(11)

In caso di violazione o revoca dell’impegno, o qualora vi siano motivi per ritenere che l’impegno sia stato violato, può essere imposto un dazio provvisorio o definitivo in conformità dell’articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento antidumping di base, e ove applicabile, dell’articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento antisovvenzioni di base,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 2000/745/CE, la tabella viene modificata aggiungendo il testo seguente:

Stato

Fabbricante

Codice aggiuntivo Taric

«India

South Asian Petrochem Limited

A 585»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

(3)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 1).

(4)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3).

(5)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88. Decisione modificata dalla decisione 2002/232/CE (GU L 78 del 21.3.2002, pag. 12).

(6)  GU L 8 del 12.1.2005, pag. 9.

(7)  GU C 8 del 12.1.2005, pag. 2.

(8)  Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


11.10.2005   

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L 266/64


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

19 settembre 2005

sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/698/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato per le comunicazioni,

considerando quanto segue:

(1)

Talune disposizioni del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica prevedono l’applicazione di necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi: si tratta in particolare degli articoli 9, 11, 13 e dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (2); dell’articolo 17, dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII.2 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (3); e dell’articolo 13 della direttiva 2002/21/CE.

(2)

Gli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato (SMP) in un mercato specifico (di seguito «operatori notificati»), in esito a un’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, possono essere assoggettati, tra le altre cose, all’obbligo di predisporre contabilità separate e/o di istituire un sistema di contabilità dei costi. L’imposizione di tali obblighi ha l’obiettivo di rendere più trasparenti le transazioni tra operatori e/o di determinare i costi effettivi dei servizi forniti. Inoltre la separazione della contabilità e l’istituzione di un sistema di contabilità dei costi possono essere utilizzate dalle autorità nazionali di regolamentazione per integrare l’applicazione di altre misure regolamentari (ad esempio in materia di trasparenza, non discriminazione, orientamento ai costi) agli operatori notificati.

(3)

La presente raccomandazione aggiorna la raccomandazione 98/322/CE della Commissione, dell’8 aprile 1998, sull’interconnessione in un mercato liberalizzato (Parte 2 — separazione contabile e contabilità dei costi) (4), a seguito dell’attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche (25 luglio 2003). Si tratta di una revisione necessaria, in quanto il quadro normativo del 2002 ha comportato alcune modifiche significative del pacchetto normativo del 1998, quali: l’ampliamento del campo di applicazione del quadro normativo, un approccio differente quanto all’imposizione di obblighi ex ante, un diverso campo di applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilità dei costi e separazione contabile e l’attuazione del principio di neutralità tecnologica.

(4)

Gli obiettivi generali della presente raccomandazione mirano a incrementare l’attuazione di principi e metodologie contabili coerenti a livello dell’UE, tenendo conto dell’esperienza acquisita dalle autorità nazionali di regolamentazione in materia di contabilità dei costi e separazione contabile, ed a migliorare la trasparenza dei sistemi di contabilità, delle metodologie, dell’elaborazione dei dati e dei processi di audit e comunicazione delle informazioni a beneficio di tutte le parti interessate.

(5)

Gli operatori possono operare nei mercati in cui sono stati designati come detentori di un significativo potere di mercato come pure in mercati concorrenziali in cui non sono stati designati come tali. Al fine di eseguire i propri compiti di regolamentazione, un’autorità nazionale di regolamentazione può trovarsi a dover acquisire informazioni sui mercati in cui gli operatori non detengono un significativo potere di mercato. Se a un operatore notificato, avente significativo potere di mercato su uno o più mercati, è imposto l’obbligo di detenere una contabilità separata, tale obbligo può estendersi ai mercati in cui l’operatore non detiene tale potere, ad esempio per garantire la coerenza dei dati.

(6)

Qualsiasi metodologia obbligatoria di contabilità dei costi e separazione contabile, utilizzata in particolare come base per decisioni di controllo dei prezzi, dovrebbe essere specificata in modo tale da incoraggiare investimenti efficaci, individuare i comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali, in particolare la compressione dei margini, e dovrebbe essere conforme agli obiettivi perseguiti dall’autorità nazionale di regolamentazione, quali fissati all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE.

(7)

L’attuazione di una metodologia dei costi nuova o modificata può indicare che i livelli attuali degli oneri regolamentati e/o meccanismi di prezzo sono inadeguati o in qualche modo squilibrati. Se un’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che siano necessari interventi correttivi, essa deve tenere in debito conto la situazione commerciale ed economica per ridurre al minimo i rischi e le incertezze nei pertinenti mercati. Ciò potrebbe significare, ad esempio, ripartire gli adeguamenti di prezzo in un lasso di tempo ragionevole.

(8)

Nell’attuare un sistema di contabilità che utilizza un approccio prospettico (ad esempio il costo prospettico incrementale di lungo periodo), basato non sui costi storici ma su quelli correnti, ad esempio quello in cui i beni sono rivalutati sulla base dei costi d’uso di un’infrastruttura moderna equivalente costruita utilizzando le migliori tecnologie disponibili, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero dover adeguare i parametri della metodologia di costo per conseguire gli obiettivi fissati. L’uso coordinato di approcci di tipo top-down e bottom-up dovrebbe essere previsto in tutti i casi in cui sia applicabile. I sistemi di contabilità dovrebbero essere basati sul principio di causalità dei costi, quale la determinazione dei costi per attività.

(9)

Se la contabilità a costi correnti (CCA) è applicata ai cespiti della rete, quale la rete locale considerata meno riproducibile nel medio termine, un’applicazione coerente delle metodologie di costo impone alle autorità nazionali di regolamentazione di adeguare opportunamente i parametri (quali il costo del capitale, le quote di ammortamento, i ricarichi e i componenti che variano nel tempo).

(10)

Se l’attuazione di un sistema di contabilità dei costi è obbligatoria ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE, le norme utilizzate per la ripartizione dei costi dovrebbero essere definite in modo tale da rendere chiara la relazione tra i costi e gli oneri dei componenti e servizi delle reti; dovrebbe essere indicata inoltre la base utilizzata per assegnare ai vari conti i costi direttamente e indirettamente imputabili.

(11)

La presente raccomandazione fornisce un orientamento sulle modalità di attuazione di un sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile nell’ambito del nuovo quadro normativo del 2002. La raccomandazione 98/322/CE fornisce un orientamento sulle modalità di attuazione di un sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile nell’ambito del quadro normativo del 1998. La raccomandazione del 1998 continua ad applicarsi nelle situazioni in cui gli Stati membri non hanno completato la revisione degli obblighi in vigore in materia di contabilità dei costi e separazione contabile conformemente all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE.

(12)

Se gli Stati membri attuano un meccanismo di compensazione che comporta trasferimenti finanziari, l’allegato IV, parte B, della direttiva servizio universale stabilisce che detti trasferimenti devono essere effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. A tal fine è necessario che ogni compensazione ricevuta per l’adempimento degli obblighi di servizio universale sia debitamente indicata nei sistemi di separazione contabile.

(13)

Per quanto riguarda il finanziamento degli obblighi di servizio universale, la raccomandazione lascia impregiudicata la direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (5).

(14)

L’attuazione dei principi contenuti nella presente raccomandazione lascia impregiudicato il dovere degli Stati membri e delle imprese di rispettare integralmente la legislazione comunitaria in materia di concorrenza.

(15)

La raccomandazione 2002/590/CE della Commissione, del 16 maggio 2002, «L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali» (6), definisce un quadro chiaro per valutare, se del caso, l’indipendenza dei revisori.

(16)

Il gruppo dei regolatori europei (ERG) (7) ha fornito un parere sulla revisione della raccomandazione della Commissione sul sistema di contabilità dei costi e sulla separazione contabile del 1998, contenente in allegato un’analisi dettagliata degli aspetti di tale sistema,

RACCOMANDA:

1)

La presente raccomandazione riguarda l’attuazione di sistemi di separazione contabile e di contabilità dei costi da parte degli operatori designati dalle rispettive autorità nazionali di regolazione come aventi un significativo potere di mercato nei mercati rilevanti in esito a un’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE. Gli operatori cui sono imposti tali obblighi sono indicati di seguito come «operatori notificati».

Lo scopo di imporre l’obbligo di attuare una contabilità dei costi è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell’imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi.

Lo scopo di imporre l’obbligo di attuare la separazione contabile è quello di fornire un livello più alto di articolazione delle informazioni rispetto a quello ricavabile dai rendiconti finanziari obbligatori dell’operatore notificato, di indicare con maggiore precisione possibile la prestazione di settori di attività dell’operatore notificato, come se si trattasse di attività gestite separatamente e, nel caso di imprese a integrazione verticale, di prevenire discriminazioni a favore delle proprie attività ed evitare sovvenzioni incrociate abusive.

2)

Si raccomanda alle autorità nazionali di regolamentazione di richiedere agli operatori notificati la disaggregazione dei loro costi operativi, del capitale impiegato e dei ricavi, al livello necessario per garantire la coerenza con i principi di proporzionalità, trasparenza e con gli obblighi di regolamentazione imposti dal diritto nazionale o comunitario.

Si raccomanda di procedere all’imputazione delle voci di costo, capitale impiegato e ricavi conformemente al principio di causalità dei costi (quale ad esempio la determinazione dei costi per attività).

I sistemi di separazione contabile e di contabilità dei costi degli operatori notificati devono essere tali da poter fornire le informazioni finanziarie atte a dimostrare il rispetto integrale degli obblighi normativi. Si raccomanda che questo aspetto venga valutato sulla base dei criteri qualitativi di pertinenza, affidabilità, comparabilità e materialità.

Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione si accertino dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi di separazione contabile e contabilità dei costi; detti sistemi possono essere soggetti a una consultazione pubblica.

3)

Si raccomanda che l’autorità nazionale di regolamentazione, nel verificare le caratteristiche e le specifiche del sistema di contabilità dei costi, esamini la capacità del sistema di contabilità dei costi dell’operatore notificato di analizzare e presentare i dati sui costi in modo conforme agli obiettivi normativi. In particolare, il sistema di contabilità dei costi dell’operatore notificato dovrebbe essere in grado di operare una differenza tra costi diretti (8) e costi indiretti (9).

Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione, una volta adottata una decisione sul sistema di contabilità dei costi a costi correnti, fissino termini precisi e l’anno di riferimento per l’attuazione di tale sistema di contabilità dei costi da parte dei loro operatori notificati.

La valutazione dei cespiti della rete al valore prospettico o corrente di un operatore efficiente, ovvero stimando i costi che incorrerebbero operatori equivalenti se il mercato fosse pienamente concorrenziale, è un elemento chiave del metodo della «contabilità a costi correnti» (di seguito «CCA»). Ciò impone che gli oneri di ammortamento siano inseriti nei costi operativi da calcolare sulla base delle valutazioni correnti di cespiti moderni equivalenti. Di conseguenza anche le informazioni relative al capitale impiegato devono basarsi su costi correnti. Altri adeguamenti dei costi possono essere necessari per riflettere i costi attuali di acquisto di un cespite e la relativa base dei costi operativi. La valutazione dei cespiti di rete al valore prospettico o corrente può essere integrata, se opportuno, dall’uso di una metodologia di contabilità dei costi quale i costi incrementali prospettici di lungo periodo (LRIC).

Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione tengano debitamente conto dei problemi di prezzi e concorrenza che potrebbero emergere nell’attuazione di un sistema basato sulla contabilità a costi correnti, come nel caso dell’accesso disaggregato alla rete locale.

Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione tengano in debito conto la necessità di ulteriori adeguamenti delle informazioni finanziarie in relazione a fattori di efficienza, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di dati sui costi nell’adozione di decisioni sui prezzi, in quanto l’uso di sistemi di contabilità dei costi (anche quelli che applicano la CCA) potrebbero non riflettere appieno i costi sostenuti o pertinenti (10). I fattori di efficienza possono consistere in valutazioni sulle differenti tipologie e architetture di rete, sulle tecniche di ammortamento e sulla tecnologia utilizzata, o di cui si prevede l’utilizzo, sulla rete.

4)

Si raccomanda che gli operatori notificati, a cui viene chiesto di fornire la separazione contabile, trasmettano un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato per ciascuna delle entità soggette all’obbligo di comunicazione (sulla base dei mercati e servizi rilevanti). Gli oneri di cessione o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione. Gli obblighi di separazione contabile in questione possono richiedere la preparazione e la fornitura di informazioni su mercati nei quali un operatore non detiene un significativo potere di mercato.

Per ragioni di coerenza e integrità dei dati si raccomanda che i rendiconti finanziari relativi alla contabilità separata siano consolidati in un conto profitti e perdite e in un conto del capitale investito per l’impresa nel suo insieme. Si richiede altresì di raccordare la contabilità separata con la contabilità cui l’operatore è tenuto per legge. I rendiconti dovrebbero essere sottoposti alla valutazione di revisori indipendenti o a un controllo di conformità dell’autorità nazionale di regolamentazione (purché quest’ultima disponga di sufficiente personale qualificato).

5)

Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione mettano a disposizione di terze parti interessate, e in misura sufficientemente dettagliata, le informazioni contabili pertinenti ottenute dagli operatori notificati. L’obiettivo di chiedere informazioni dettagliate è finalizzato a garantire che non vi siano state discriminazioni indebite tra la fornitura di servizi all’interno della struttura dell’operatore e quella all’esterno e a consentire l’identificazione del costo medio dei servizi e del metodo utilizzato per calcolare tali costi. Nel fornire le informazioni ai fini di cui sopra, le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali.

Sotto questo profilo la pubblicazione da parte dell’operatore notificato di prospetti sufficientemente analitici dei costi che evidenziano, ad esempio, il costo medio delle componenti di rete accrescerà la trasparenza e la fiducia tra gli operatori concorrenti sull’assenza di sussidi incrociati anticoncorrenziali. Ciò è ritenuto della massima importanza soprattutto per i servizi all’ingrosso. Orientamenti in materia di rendicontazione e pubblicazione delle informazioni sono riportati nell’allegato.

6)

Conformemente all’articolo 8 della direttiva servizio universale, certe imprese possono essere designate come fornitrici del servizio universale e possono essere soggette a controlli normativi sui servizi al dettaglio, conformemente all’articolo 17 della stessa direttiva. Per gli Stati membri che sono dotati di sistemi di finanziamento degli obblighi di servizio universale si raccomanda che tutti i contributi che le imprese designate ricevono come parte del meccanismo di indennizzo siano indicati nei sistemi di separazione contabile.

7)

I presenti orientamenti in materia contabile riguardano la rendicontazione predisposta a fini regolamentari e non sono finalizzati a sostituire i rendiconti finanziari che la legge può prescrivere in uno Stato membro.

8)

La presente raccomandazione è riesaminata entro tre anni dalla data di applicazione.

9)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(4)  GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6.

(5)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

(6)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 22.

(7)  L’ERG è stato istituito con decisione 2002/627/CE della Commissione (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38), modificata dalla decisione 2004/641/CE (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 30).

(8)  Per costi diretti si intendono i costi sostenuti pienamente e non ambiguamente per attività specifiche.

(9)  Per costi indiretti si intendono i costi che richiedono una suddivisione utilizzando una metodologia di attribuzione equa e obiettiva.

(10)  Alcuni dei cespiti potrebbero eccedere quanto necessario o l’architettura di rete potrebbe essere a un livello subottimale. L’attuazione di un modello economico/ingegneristico bottom-up contribuirà a fornire dati informativi sui costi sostenuti non necessari o sostenuti in modo inefficiente, che dovrebbero essere eliminati.


ALLEGATO

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il presente allegato illustra il quadro delle relazioni periodiche, gli aspetti inerenti alle pubblicazioni e la dichiarazione di conformità.

Conformemente ai principi di cui al punto 2 della presente raccomandazione, i sistemi di contabilità dei costi e di separazione contabile devono produrre informazioni con un livello di dettaglio tale da dimostrare la conformità con i principi di non discriminazione e trasparenza, individuando e attribuendo adeguatamente ricavi, costi, capitale impiegato e volumi per le diverse attività effettuate dall’operatore. Tali informazioni contabili dovrebbero essere messe sollecitamente a disposizione dell’autorità nazionale di regolamentazione.

Un’adeguata presentazione della contabilità regolamentare garantisce che le informazioni essenziali dei rendiconti finanziari siano comunicate in modo chiaro ed efficace e con le modalità più semplici e dirette possibili. La presentazione delle informazioni nei rendiconti finanziari richiede un certo grado di astrazione e aggregazione. Se questo processo è attuato ordinatamente, ne risulteranno conoscenze maggiori in quanto una tale presentazione soddisferà diversi obiettivi della normativa come, ad esempio, che i prezzi siano orientati ai costi e che non si registrino discriminazioni indebite.

Le relazioni contabili comprendono note di accompagnamento e allegati che amplificano e illustrano i rendiconti finanziari. I rendiconti finanziari e le note di accompagnamento costituiscono un tutto unico.

Le informazioni contabili regolamentari sono destinate alle autorità nazionali di regolamentazione e ad altre parti che possono essere interessate da decisioni normative basate su tali informazioni (concorrenti, investitori e consumatori). In questo quadro, la pubblicazione delle informazioni può contribuire a realizzare un mercato aperto e concorrenziale e ad aumentare la credibilità del sistema di contabilità regolamentare.

Tuttavia, per motivi inerenti alla riservatezza delle informazioni commerciali la pubblicazione integrale potrebbe essere vietata da norme nazionali e comunitarie. Si raccomanda pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione, sentito il parere degli operatori, definiscano quali informazioni vadano considerate riservate e pertanto non divulgabili.

1.   Preparazione e pubblicazione delle informazioni

Dovrebbero essere preparate e pubblicate (fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli previsti dalle legislazioni nazionali) le seguenti informazioni finanziarie destinate ai pertinenti servizi/mercati:

conto profitti e perdite,

rendiconto del capitale investito (con l’indicazione dettagliata della metodologia di calcolo e del valore dei parametri utilizzati),

consolidamento e riconciliazione con la contabilità prevista per legge o con altre fonti di informazione sui costi,

descrizione dei metodi di contabilità dei costi, compreso il riferimento alla base dei costi ed allo standard di costo, ai metodi di attribuzione e valutazione, all’individuazione e al trattamento dei costi indiretti,

note relative alla non discriminazione (dettagli relativi agli oneri di cessione),

valutazione dei revisori (se richiesta dall’autorità nazionale di regolamentazione),

descrizione delle politiche di contabilità e dei principi di contabilità previsti dalla legge,

dichiarazione di conformità con le norme nazionali e comunitarie,

altri documenti supplementari se richiesti.

Il formato di presentazione delle informazioni, che può ricalcare quello di presentazione della contabilità standard prevista dalla legge, dovrebbe essere preventivamente definito dall’autorità di regolamentazione nazionale in consultazione con gli operatori. La dichiarazione di conformità con le norme nazionali e comunitarie, la valutazione dei revisori e la descrizione dei principi, delle politiche, dei metodi e delle procedure di contabilità utilizzati, in particolare le metodologie di imputazione dei costi, non possono essere considerate confidenziali. Fatta salva la normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza delle informazioni commerciali, i risultati della revisione dovrebbero essere resi pubblici.

2.   La dichiarazione di conformità

La dichiarazione annuale di conformità deve includere almeno le seguenti informazioni:

le conclusioni dei revisori,

tutte le irregolarità accertate,

le raccomandazioni formulate dai revisori (con la descrizione degli effetti corrispondenti),

la descrizione dettagliata della metodologia di verifica seguita, nonché

alcuni dati finanziari e di contabilità aggregati (quali gli adeguamenti alla CCA, le principali ipotesi utilizzate nelle metodologie di attribuzione, il livello dei costi imputati e il grado di articolazione del modello).

La pubblicazione della dichiarazione di conformità e dei risultati della revisione dovrebbe avvenire in una forma facilmente accessibile alle parti interessate, in formato cartaceo o elettronico, o essere pubblicata sul sito web dell’operatore o dell’autorità nazionale di regolamentazione.

3.   Periodo oggetto della notifica

La pubblicazione della contabilità regolamentare dovrebbe avere cadenza annuale e avvenire quanto prima dopo la fine dell’esercizio contabile (di riferimento). La pubblicazione delle informazioni deve essere effettuata entro due mesi dal completamento della revisione regolamentare o non oltre i termini corrispondenti delle pratiche in vigore, quali indicati dalla normativa.