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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 1654/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Decisione del Consiglio, del 28 luglio 2005, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia |
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Commissione |
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Raccomandazione della Commissione 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1645/2005 DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 20,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
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(1) |
Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2603/2000 (2), ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, dichiarato di norma al codice NC 3907 60 20 e originario, tra l’altro, dell’India (di seguito «prodotto in esame»). La forma delle misure consiste in un dazio specifico individuale compreso tra 0 e 41,3 EUR/t per gli esportatori indiani che avevano collaborato all’inchiesta, con un dazio specifico di 41,3 EUR/t applicato a tutti gli altri esportatori indiani. |
B. PROCEDURA IN CORSO
1. DOMANDA DI RIESAME
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(2) |
In seguito all’istituzione delle misure definitive la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, una richiesta di apertura di riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 da parte di un produttore indiano del prodotto in esame, la South Asian Petrochem Limited (di seguito «il richiedente»). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato ad altri esportatori del prodotto in esame e di non avere esportato tale prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1o ottobre 1998-30 settembre 1999), ma di averlo esportato verso la Comunità in un periodo successivo. |
2. APERTURA DI UN RIESAME ACCELERATO
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(3) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 relativo al richiedente. |
3. PRODOTTO IN ESAME
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(4) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 2603/2000 (cfr. considerando 1). |
4. PERIODO DELL’INCHIESTA
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(5) |
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»). |
5. PARTI INTERESSATE
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(6) |
La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente e il governo indiano dell’apertura dell’inchiesta e ha dato inoltre alle altre parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna osservazione o richiesta di audizione è tuttavia pervenuta alla Commissione. |
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(7) |
La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi della società richiedente, a Calcutta e ad Haldia. |
C. AMBITO DEL RIESAME
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(8) |
La Commissione ha esaminato gli stessi regimi di sovvenzioni oggetto dell’inchiesta iniziale, verificando inoltre se il richiedente avesse beneficiato di altri regimi di sovvenzioni o di sovvenzioni ad hoc per quanto riguarda il prodotto in esame. |
D. ESITO DELL’INCHIESTA
1. QUALIFICA DI NUOVO ESPORTATORE
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(9) |
Il richiedente ha dimostrato con prove convincenti di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure compensative in vigore relative al prodotto in esame. |
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(10) |
L’inchiesta ha confermato che nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999, il richiedente non ha esportato il prodotto in esame, ma che ha cominciato a esportare verso la Comunità dopo tale periodo. Durante l’inchiesta iniziale, inoltre, il richiedente non è stato oggetto di un’inchiesta individuale per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione. |
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(11) |
Si conferma, quindi, che il richiedente va considerato un nuovo esportatore. Pertanto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, si deve stabilire per il richiedente un’aliquota individuale del dazio compensativo. |
2. SOVVENZIONI
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(12) |
In base alle informazioni contenute nella risposta del richiedente al questionario della Commissione e alle informazioni raccolte successivamente nel corso dell’inchiesta, sono stati presi in esame i seguenti regimi (o sistemi) di sovvenzioni:
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2.1. REGIMI OGGETTO DELL’INCHIESTA INIZIALE E DI CUI LA SOCIETÀ RICHIEDENTE HA BENEFICIATO
2.1.1. Unità orientate all’esportazione («EOUS»)/Zone economiche speciali («SEZS»)
a) Base giuridica
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(13) |
Questi regimi si basano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «legge sul commercio estero»), che autorizza le autorità indiane a pubblicare dei documenti relativi alla politica commerciale, noti in precedenza come «Export-Import Policy» (documento di politica in materia di esportazione e importazione) e ribattezzati, a partire dal 1o settembre 2004, «Foreign Trade Policy» (documento di politica in materia di commercio estero). Il documento di politica in materia di commercio estero per il periodo 2004-2009, che contiene anche il documento di politica in materia di esportazione e importazione per il periodo 2002-2007, riguarda il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame del presente caso. Le autorità indiane hanno inoltre definito le procedure di applicazione della politica in materia di commercio estero pubblicandole in un «Manuale di procedura, volume I» (4). |
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(14) |
La descrizione dettagliata di tali sistemi figura nei capitoli 6 (EOUS) e 7 (SEZS) rispettivamente del documento di politica in materia di commercio estero e del Manuale di procedura, volume I. |
b) Ammissibilità
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(15) |
Ad eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che, in linea di principio, intendono esportare l’intera produzione di beni o di servizi possono essere costituite nel quadro di un’EOUS o di una SEZS. Tuttavia, a differenza dei settori dei servizi e dell’agricoltura, per essere ammissibili al regime EOUS, le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimenti in attività fisse (pari a 10 milioni di rupie indiane). |
c) Attuazione pratica
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(16) |
Il SEZS ha sostituito il sistema delle zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones Scheme, EPZS). Le SEZ (Special Economic Zones) sono territori ben delimitati dove vige l’esenzione dai dazi che, conformemente alla politica in materia di commercio estero, sono considerati territori esteri dal punto di vista di transazioni, dazi e imposte commerciali. Le autorità indiane hanno approvato l’istituzione di 35 SEZ. |
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(17) |
Le EOU (Export Oriented Units), invece, sono zone più «flessibili» dal punto di vista geografico e possono essere create ovunque sul territorio indiano. Il sistema EOU è complementare al sistema SEZ. |
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(18) |
La domanda presentata da una società per avvalersi di questi due regimi deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come società costituita nel quadro di una unità EOUS o di una zona SEZS è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi. |
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(19) |
Una condizione fondamentale per beneficiare dei sistemi EOUS e SEZS prevista dal documento di politica in materia di commercio estero è ottenere un reddito netto in valuta estera: ciò significa che, nel periodo di riferimento (5 anni), il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate. |
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(20) |
Le unità EOU/zone SEZ beneficiano dei seguenti vantaggi:
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(21) |
Anche se i vantaggi conferiti dai due sistemi sono simili, vi sono comunque alcune differenze. Per esempio, per le vendite sul mercato interno, un’EOU può beneficiare di una riduzione del 50 % dei dazi applicabili («vendite DTA»), mentre nel caso di una SEZ essi devono essere pagati integralmente. Un’EOU può vendere sul mercato interno fino al 50 % della sua produzione a prezzi che rispecchiano tale vantaggio. |
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(22) |
Conformemente alla sezione 65 della legge doganale indiana, le unità che beneficiano di questi sistemi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali. |
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(23) |
Esse hanno l’obbligo legale di tenere una contabilità accurata, nel formato indicato, relativa a tutte le importazioni, al consumo e all’utilizzo di tutti i materiali importati e alle esportazioni effettuate. Tali documenti contabili devono essere presentati a scadenze regolari, se richiesti, alle autorità competenti (relazioni trimestrali e annuali). |
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(24) |
Tuttavia, i paragrafi 6.11.2 e 7.13.2 del Manuale di procedura, volume I, prevedono che alle EOU e alle SEZ «non venga mai richiesto di stabilire, per ogni partita di merce importata, un collegamento con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite DTA o con le scorte». |
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(25) |
Le vendite sul mercato interno sono spedite e registrate su base di autocertificazione, senza dichiarazione preliminare relativa a specifiche transazioni. La spedizione delle partite di merci destinate all’esportazione di una EOU è controllata da un funzionario doganale/del settore accise, di stanza permanente presso l’unità. La società è tenuta a rimborsare alle autorità indiane il salario di tale funzionario permanente di collegamento. |
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(26) |
Come prevede il paragrafo 7.29 del Manuale di procedura, volume I, «tutte le attività delle unità che operano in una zona SEZ, comprese l’esportazione e la reimportazione di merci, sono, salvo disposizione contraria, soggette a procedura di autocertificazione». Pertanto, le partite di merci di un’unità SEZ destinate all’esportazione non sono mai soggette a controlli ordinari da parte delle autorità doganali. |
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(27) |
Nel presente caso, la società richiedente si è avvalsa del sistema EOU. Poiché il sistema SEZ non è stato utilizzato, non è invece necessario analizzare la compensabilità di tale regime. Il richiedente si è servito del sistema EOU per importare materie prime e beni strumentali in esenzione dai dazi all’importazione, per acquistare merci sul mercato interno in esenzione dalle accise, per ottenere il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori e, infine, per vendere parte della sua produzione sul mercato interno: si è quindi avvalso di tutti i vantaggi descritti al considerando 20, punti da i) a v). Il richiedente non si è avvalso, invece, dei vantaggi derivanti dall’esenzione dall’imposta sul reddito prevista dal sistema EOU (cfr. considerando 53). |
d) Conclusioni sul regime EOU
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(28) |
L’esenzione di cui beneficiano le EOU da due tipi di dazi sulle importazioni (i «dazi doganali di base» e i «dazi doganali supplementari speciali»), il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori rappresentano, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, contributi finanziari attribuiti dalle autorità indiane. Applicando tale sistema la pubblica amministrazione rinuncia a delle entrate obbligatorie e conferisce, inoltre, un vantaggio alla società richiedente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto quest’ultima risparmia liquidità non dovendo versare i dazi di norma obbligatori e ottenendo il rimborso dell’imposta sulle vendite. |
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(29) |
L’esenzione dalle accise e dai dazi equivalenti sulle importazioni (i «dazi doganali supplementari»), tuttavia, non comporta la rinuncia ad entrate altrimenti obbligatorie. Le accise e i dazi doganali supplementari, se versati, potrebbero essere usati come crediti per futuri pagamenti di dazi (il cosiddetto «meccanismo CENVAT»). Tali dazi non sono pertanto definitivi. Con il sistema di crediti CENVAT il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto e non sui fattori produttivi. |
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(30) |
Di conseguenza, solamente l’esenzione dai dazi doganali di base e dai dazi doganali supplementari speciali, il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base. Tali sovvenzioni sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di realizzare esportazioni di una EOU, previsto al paragrafo 6.1 del documento di politica in materia di commercio estero, è una condizione imprescindibile per ottenere gli incentivi. |
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(31) |
Inoltre, le sovvenzioni in questione non possono essere considerate sistemi consentiti di restituzione del dazio o sistemi di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conformi alle severe norme enunciate nell’allegato I, lettere h) e i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. |
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(32) |
Se il rimborso dell’imposta sulle vendite e l’esenzione dai dazi all’importazione sono utilizzati per l’acquisto di beni strumentali, si ha una violazione delle condizioni relative ai sistemi consentiti di restituzione, in quanto tali beni non sono immessi nel processo di produzione, come richiesto dall’allegato I, punti h) (restituzione delle imposte sulle vendite) e i) (restituzione dei dazi all’importazione), del regolamento di base. |
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(33) |
Per quanto riguarda, inoltre, gli altri vantaggi di cui è possibile beneficiare nel quadro di tale sistema, si è accertato che le autorità indiane non avevano istituito e applicato un meccanismo o una procedura di verifica efficace in grado di determinare se, e per quali importi, i fattori produttivi acquistati in esenzione dai dazi o che potevano fruire del rimborso dell’imposta sulle vendite e della restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori fossero stati consumati nella produzione del prodotto esportato (allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso del sistema di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2, del regolamento di base). |
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(34) |
Una EOU può vendere una quota significativa della produzione, fino a un massimo del 50 % del suo fatturato annuo, sul mercato interno: non esiste quindi l’obbligo giuridico di esportare la totalità dei prodotti fabbricati. Inoltre, per via della procedura di autocertificazione, le transazioni relative alle vendite sul mercato interno avvengono senza la supervisione e il controllo di funzionari statali. Pertanto, la sede posta sotto controllo doganale di un’EOU in realtà non è completamente soggetta a un controllo fisico da parte delle autorità indiane. Date queste circostanze, affinché un meccanismo di verifica della restituzione dei dazi sia ritenuto tale, è necessario disporre di ulteriori elementi di verifica, in particolare di elementi in grado di determinare la relazione esistente tra i fattori produttivi importati in esenzione dai dazi e i prodotti risultanti destinati all’esportazione. |
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(35) |
Per quanto concerne le altre procedure o misure di verifica applicate, va osservato, come indicato al considerando 24, che le EOU non sono mai obbligate, di diritto, a descrivere la relazione tra ogni partita di merci importata e la destinazione del corrispondente prodotto risultante. Solo il controllo delle partite di merci importate, però, fornirebbe alle autorità indiane informazioni sulla destinazione finale dei fattori produttivi, sufficienti ad accertare che le esenzioni dai dazi, i rimborsi dell’imposta sulle vendite e le restituzioni del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori non siano superiori alla quantità di fattori immessi nel processo produttivo destinato all’esportazione. Le dichiarazioni mensili autocertificate dei versamenti delle imposte sulle vendite sul mercato interno, che vengono periodicamente controllate dalle autorità indiane, non sono sufficienti. Nemmeno le procedure interne delle società, adottate ma senza un obbligo legale di applicazione secondo le disposizioni del documento di politica in materia di commercio estero (per esempio i sistemi di controllo delle partite di merci), rispondono a tutti i criteri di un meccanismo di verifica della restituzione dei dazi. Inoltre, i meccanismi di verifica della restituzione dei dazi devono essere elaborati ed applicati dalle autorità pubbliche e la messa a punto di un sistema di informazioni non deve essere lasciata alla discrezionalità degli amministratori delle singole società. Si è quindi appurato che, poiché alle EOU non viene esplicitamente richiesto, in base alle disposizioni del documento di politica in materia di commercio estero, di registrare la relazione tra fattori produttivi e prodotti risultanti, le autorità indiane non hanno adottato un meccanismo di controllo efficace in grado di determinare quali fattori produttivi, e in quali quantità, sono stati immessi nella produzione destinata all’esportazione. |
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(36) |
Le autorità indiane non hanno neppure svolto l’ulteriore esame, previsto ove il meccanismo o la procedura di verifica non esistano (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, né sono riuscite a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione in eccesso. |
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(37) |
Al momento della comunicazione delle informazioni il richiedente ha affermato che, nel caso presente, nel valutare il regime EOU non è stato utilizzato lo stesso metodo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di base, che era stato impiegato nell’inchiesta iniziale. Va osservato che gli esportatori interessati dall’inchiesta iniziale avevano presentato prove che dimostravano che non vi era stata restituzione in eccesso e che per questo motivo l’esenzione dai dazi sull’acquisto di materie prime concessa a titolo del regime EOU non era stata compensata nel quadro di tale inchiesta iniziale. |
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(38) |
Nel caso in esame, tuttavia, la società richiedente non ha fornito elementi di prova in tale senso. Va inoltre osservato, in questo contesto, che il richiedente ha venduto il prodotto in esame anche sul mercato interno: in altre parole, non tutti i fattori produttivi acquistati in esenzione dai dazi sono stati necessariamente immessi nella produzione destinata all’esportazione. Non solo, ma il fatto in particolare che, in base alla normativa indiana, gli esportatori che si avvalgono del sistema EOU non sono mai obbligati a stabilire e registrare la relazione tra le partite di merci importate e la destinazione dei corrispondenti prodotti risultanti rappresenta una circostanza non accertata nel corso dell’inchiesta iniziale. Pertanto, nel caso presente il regime è stato valutato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di base, che stabilisce che occorre tener conto delle mutate circostanze. Si conferma pertanto la conclusione raggiunta nel corso della presente inchiesta, cioè che il regime EOU non costituisce un sistema consentito di restituzione dei dazi né un sistema di restituzione sostitutiva. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(39) |
Pertanto, in mancanza di un sistema consentito di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione della totalità dei dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) normalmente dovuti al momento dell’importazione, al rimborso dell’imposta sulle vendite e alla restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori, il tutto nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. |
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(40) |
Al momento della comunicazione delle informazioni la società richiedente ha affermato che si sarebbe dovuto calcolare l’importo della sovvenzione, inclusi gli adeguamenti degli interessi per le sovvenzioni non ricorrenti, solo sulla base dei 7 mesi del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, durante i quali l’azienda era nella fase di attività commerciale. La società ha chiesto, in alternativa, che per il calcolo dell’importo della sovvenzione venga considerato soltanto un periodo di 10 mesi comprendente anche il suo periodo di produzione sperimentale. |
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(41) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta. Conformemente a questa disposizione e alla prassi comunitaria consolidata, è stato scelto come periodo dell’inchiesta ai fini del riesame un lasso di tempo di 12 mesi ed è su tale periodo che sono basate le risultanze dell’inchiesta. Nessuna disposizione del regolamento di base prevede che le fasi di avviamento di un’azienda non vengano prese in considerazione. La richiesta della società richiedente è stata pertanto respinta. |
i) Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) e rimborso dell’imposta sulle vendite relativamente alle materie prime
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(42) |
L’importo della sovvenzione per la società richiedente è stato calcolato in base all’importo dei dazi all’importazione non riscossi (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sui materiali importati, nonché in base all’importo ammissibile per il rimborso dell’imposta sulle vendite e del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori, il tutto durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari al 12,6 %. |
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(43) |
Il richiedente ha sostenuto che, nel calcolo, si doveva usare come numeratore soltanto la quota dell’importo della sovvenzione direttamente attribuibile al prodotto in esame. La società richiedente produce un piccolo quantitativo di PET con una viscosità inferiore a quella del prodotto in esame e il prodotto intermedio (granuli amorfi di PET), prodotti questi che non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. L’azienda ha suggerito di ripartire l’importo della sovvenzione in base alla proporzione del fatturato del prodotto in esame rispetto al fatturato totale. |
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(44) |
Si osserva, tuttavia, che i diversi fattori produttivi non possono, di per sé, essere collegati solo al prodotto in esame o solo al PET avente viscosità inferiore e al prodotto intermedio, dal momento che gli stessi fattori produttivi hanno potuto essere impiegati nella produzione di tutti questi tipi di prodotto. Inoltre, come già stabilito ai considerando da 32 a 38, le autorità indiane non avevano istituito e applicato un adeguato meccanismo di verifica per quanto riguarda la destinazione finale dei fattori produttivi. In tali circostanze e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tanto il numeratore quanto il denominatore utilizzati nel calcolo sono stati determinati in base all’intera gamma di prodotti del richiedente onde poter stabilire l’importo della sovvenzione attribuibile al prodotto in esame. Il richiedente non ha presentato prove valide a sostegno di un qualsiasi metodo alternativo che avrebbe potuto dare risultati più accurati. Si osserva poi, in particolare, che anche qualora la richiesta fosse stata accolta, il valore del denominatore sarebbe stato proporzionalmente ridotto e il calcolo avrebbe quindi prodotto un risultato complessivo identico. |
ii) Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sui beni strumentali
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(45) |
Diversamente dalle materie prime, i beni strumentali non vengono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio conferito alla società oggetto dell’inchiesta è stato calcolato in base all’ammontare dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria del prodotto in esame. Tale periodo normale è di 18,465 anni, il che porta a un tasso di ammortamento, arrotondato, pari al 5,42 %. L’importo calcolato in questo modo, attribuibile al periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, al fine di ottenere il valore del vantaggio nel tempo e, quindi, determinare il vantaggio integrale di cui il destinatario ha beneficiato nel quadro di tale sistema. Gli interessi aggiunti sono stati calcolati sulla base dei tassi di interesse commerciali vigenti in India nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari allo 0,9 %. |
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(46) |
All’atto della comunicazione delle informazioni il richiedente ha obiettato che si doveva ricorrere allo specifico periodo di ammortamento della società (18,93 anni) invece del periodo di 18,465 anni: quest’ultimo valore rappresenta il periodo di ammortamento medio, calcolato sulla base del periodo di ammortamento stabilito per l’inchiesta iniziale e del periodo di ammortamento specifico della società. Ha inoltre sostenuto che il periodo di ammortamento specifico della sua azienda riflette lo standard attuale dell’industria in India. |
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(47) |
Tuttavia, come già ricordato in precedenza, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base richiede che si prenda in considerazione il periodo di ammortamento normale, vale a dire medio, dell’industria in questione e non uno specifico periodo di ammortamento di una data azienda. Non solo, ma la società richiedente non ha corroborato con prove la sua affermazione secondo cui lo standard di ammortamento del settore industriale interessato sarebbe, in generale, aumentato. La richiesta è stata quindi respinta. |
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(48) |
Infine, la società richiedente sosteneva che per il calcolo dell’importo della sovvenzione il tasso di ammortamento non avrebbe dovuto essere arrotondato per eccesso. |
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(49) |
Va però osservato che l’arrotondamento non incide in alcun modo sul risultato complessivo, e, pertanto, l’affermazione non è rilevante. |
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(50) |
Di conseguenza, il margine di sovvenzione totale determinato per la società richiedente nel quadro del regime EOU è pari al 13,5 %. |
2.2. REGIMI OGGETTO DELL’INCHIESTA INIZIALE MA DI CUI LA SOCIETÀ RICHIEDENTE NON HA BENEFICIATO
2.2.1. Credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS)
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(51) |
Il richiedente non ha beneficiato di alcun vantaggio nel quadro del regime DEPBS. |
2.2.2. Esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)
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(52) |
Si è accertato che il richiedente non ha importato beni strumentali nel quadro dell’EPCGS, non avvalendosi quindi di tale regime. |
2.2.3. Esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme)
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(53) |
Si è accertato che il richiedente non ha, in assenza di utili imponibili, ricevuto il vantaggio di un’esenzione dall’imposta sul reddito a titolo della sezione 10 B della legge sull’imposta sul reddito del 1961 durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. |
2.3. ALTRI REGIMI DI CUI HA BENEFICIATO LA SOCIETÀ RICHIEDENTE IN RELAZIONE AL PRODOTTO IN ESAME E CHE SONO RISULTATI COMPENSABILI
2.3.1. Crediti all’esportazione (Export Credit Scheme, ECS)
a) Base giuridica
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(54) |
Il regime di crediti all’esportazione si basa sulle sezioni 21 e 35 A della legge indiana di regolamentazione bancaria del 1949, che consente alla banca centrale indiana (Reserve Bank of India) di dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti all’esportazione. |
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(55) |
La descrizione dettagliata di tale regime figura nella Master Circular IECD n. 35/04.02.02/2004-05 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 27/04.02.02/2004-05 (crediti all’esportazione in rupie) pubblicate dalla banca centrale indiana e destinate a tutte le banche commerciali indiane. |
b) Ammissibilità
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(56) |
Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. |
c) Attuazione pratica
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(57) |
Nel quadro di questo regime la banca centrale indiana fissa in modo vincolante i tassi massimi di interesse applicabili ai crediti all’esportazione, sia in valuta estera che in rupie indiane, che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori, «allo scopo di rendere accessibili a questi ultimi il credito a tassi competitivi a livello internazionale». Il regime ECS è composto da due sottoregimi: il sistema di crediti all’esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, detto anche «packing credit»), che riguarda i crediti forniti ad un esportatore per l’acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l’imballaggio e/o la spedizione di beni prima dell’esportazione, e il sistema di crediti all’esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti per consolidare il capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine per l’esportazione. La banca centrale indiana obbliga inoltre le banche a destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. |
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(58) |
Grazie alle disposizioni di queste Master Circular della banca centrale, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi di interesse preferenziali rispetto ai tassi d’interesse dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), che sono a livello di mercato. A tale proposito, la Master Circular sui crediti all’esportazione in rupie precisa che i tassi d’interesse massimi relativi al credito concesso agli esportatori prescritti dalla circolare sono inferiori ai tassi di prestito massimi normalmente concessi ad altri mutuatari e sono, pertanto, da considerarsi agevolati. |
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(59) |
Grazie alle disposizioni delle Master Circular della banca centrale indiana, la società richiedente ha beneficiato di tassi di interesse preferenziali per i crediti concessi nel quadro del regime ECS rispetto ai tassi pagati sui crediti per cassa. |
d) Conclusioni sul regime di crediti all’esportazione
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(60) |
In primo luogo, i tassi d’interesse preferenziali del regime di crediti all’esportazione fissati dalle Master Circular della banca centrale indiana, di cui al considerando 55, riducono i costi degli interessi sostenuti dalla società richiedente rispetto al costo del credito unicamente determinato dalle condizioni del mercato e, quindi, conferiscono al richiedente un vantaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. In secondo luogo, nonostante il fatto che i crediti agevolati previsti dal regime di crediti all’esportazione siano concessi da banche commerciali, il vantaggio in questione è da ritenersi un contributo finanziario accordato da una pubblica amministrazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Va osservato a questo proposito che né l’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base, né l’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative prevedono che sia necessario un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali da parte delle autorità indiane, per qualificare un’operazione come sovvenzione; è sufficiente infatti che la pubblica amministrazione incarichi o dia ordine di svolgere le funzioni di cui ai punti i), ii) e iii) dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. La banca centrale indiana è un ente pubblico che rientra nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che è di proprietà statale al 100 %, persegue finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio in materia di politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal governo indiano. La banca centrale indiana determina le scelte di enti privati, in quanto le banche commerciali sono vincolate da determinate condizioni, e cioè, tra l’altro, i) dai massimali per i tassi d’interesse sui crediti all’esportazione fissati nelle Master Circular della banca centrale e ii) dalle disposizioni della banca centrale in merito all’obbligo delle banche commerciali di destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive della banca centrale indiana obbligano le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie prestiti sotto forma di finanziamento agevolato delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari sarebbero di norma di competenza della pubblica amministrazione e, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, la prassi non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la sovvenzione in oggetto è ritenuta specifica e compensabile, poiché i tassi d’interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono, pertanto, condizionati all’andamento delle esportazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(61) |
L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse maturato per i crediti all’esportazione utilizzati durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame e l’importo che sarebbe stato pagato se fossero stati applicati gli stessi tassi di interesse dei normali crediti commerciali utilizzati dalla società richiedente. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, detto importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione nel quadro del regime ECS così calcolato è pari allo 0,4 %. |
2.3.2. Sistema d’incentivi del governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentives Scheme, WBIS)
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(62) |
La descrizione dettagliata del regime WBIS figura nella notifica del dipartimento del Commercio e dell’industria del governo del Bengala Occidentale n. 588-CI/H del 22 giugno 1999 («WBIS 1999»), sostituita da ultimo dalla notifica n. 134-CI/O/Incentive/17/03/I del 24 marzo 2004 («WBIS 2004»). L’inchiesta ha accertato che il vantaggio ottenuto dalla società richiedente era trascurabile e, pertanto, il regime WBIS non viene ulteriormente esaminato. |
3. IMPORTO TOTALE DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI
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(63) |
Tenuto conto delle risultanze definitive illustrate sopra in merito ai regimi in esame, il margine delle sovvenzioni compensabili calcolato per la società richiedente è il seguente:
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E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME
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(64) |
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo totale delle sovvenzioni compensabili, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria. L’inchiesta iniziale aveva permesso di determinare un livello generale necessario per eliminare il pregiudizio del 44,3 %, che rappresenta una percentuale superiore al margine di sovvenzione calcolato per la società richiedente. |
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(65) |
Sulla base delle conclusioni raggiunte nell’ambito dell’inchiesta ai fini del riesame, si ritiene che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità fabbricato ed esportato dalla società richiedente debbano essere soggette a un livello di dazio compensativo corrispondente al margine individuale di sovvenzione calcolato per tale società, pari cioè al 13,9 %. Poiché il dazio istituito dal regolamento (CE) n. 2603/2000 è sotto forma di un importo specifico per tonnellata, la suddetta aliquota del dazio stabilita per la società richiedente è stata anch’essa imposta sotto forma di un importo specifico pari a 106,5 EUR/t. |
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(66) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2603/2000. |
F. IMPEGNO
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(67) |
Il richiedente ha offerto un impegno di prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(68) |
La Commissione ha valutato l’offerta e ha ritenuto accettabile l’impegno, dal momento che esso eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società richiedente si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società richiedente sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell’impegno. |
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(69) |
Al fine di garantire un effettivo rispetto e un efficace controllo dell’impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro dell’impegno, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla società richiedente e contenente le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2603/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo, o se questa non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio compensativo onde garantire l’efficace applicazione dell’impegno. |
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(70) |
In caso di violazione o di revoca dell’impegno, può essere imposto un dazio compensativo, in conformità dell’articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base. |
G. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE
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(71) |
Il richiedente e le autorità indiane sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende proporre la modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Solo il richiedente ha comunicato osservazioni, sostanzialmente in merito al regime EOU, che vengono esaminate e discusse nel contesto delle conclusioni relative a detto regime nella sezione 2.1.1, lettera d), del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2603/2000 è modificato come segue:
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a) |
nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è inserita, tra le voci relative ai produttori dell’India, la seguente voce:
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b) |
nella tabella di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è inserita la seguente voce:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. DARLING
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3).
(3) GU C 8 del 12.1.2005, pag. 2.
(4) Notifica n. 1/2002-2007 del 31.3.2002 del ministero del Commercio e dell’industria del governo indiano.
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2005 DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 («prodotto in esame»), normalmente dichiarato sotto il codice NC 3907 60 20 e originario, tra l’altro, dell’India. La misura consiste nell’applicazione di un’aliquota di dazio specifica di 181,7 EUR/t, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società esplicitamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali. |
|
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (3), il Consiglio ha contemporaneamente istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico di 41,3 EUR/t sulle importazioni nella Comunità dello stesso prodotto originarie dell’India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società specificamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali. |
B. PROCEDURA IN CORSO
1. Domanda di riesame
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(3) |
Successivamente all’istituzione di misure definitive, la Commissione ha ricevuto la richiesta di avviare un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione a un nuovo esportatore, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da parte del produttore-esportatore indiano South Asian Petrochem Limited («la società»). La società ha affermato di non essere collegata a nessuno dei produttori-esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta originaria (1o ottobre 1998-30 settembre 1999), ma di avere iniziato a farlo in seguito. |
2. Avvio del riesame relativo al nuovo esportatore
|
(4) |
La Commissione ha esaminato le prove presentate dalla società e le ha ritenute sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 33/2005 (4), un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione alla società richiedente e ha cominciato l’inchiesta. |
|
(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 33/2005, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 è stato abrogato con riguardo alle importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono state invitate ad adottare opportune misure per la registrazione di tali importazioni. |
|
(6) |
Simultaneamente e per gli stessi motivi, facendo seguito a una richiesta della società, la Commissione ha avviato un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000, a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri delle Comunità europee (5). |
3. Parti interessate
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(7) |
La Commissione ha informato ufficialmente la società interessata e i rappresentanti dell’India («paese esportatore») in merito all’avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. La Commissione non ha però ricevuto richieste in tal senso. |
|
(8) |
La Commissione ha inviato un questionario alla società e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società. |
4. Periodo dell’inchiesta
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(9) |
L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004 («periodo dell’inchiesta»). |
C. RISULTANZE DELL’INCHIESTA
1. Qualifica di nuovo esportatore
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(10) |
L’inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell’inchiesta e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo a tale periodo. |
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(11) |
Inoltre, la società ha potuto fornire ampia prova del fatto che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori-esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. |
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(12) |
È quindi confermato che la società deve essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che per essa occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale. |
2. Dumping
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(13) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anzitutto se le vendite complessive di PET effettuate dalla società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite per l’esportazione nella Comunità. Dato che corrispondevano ad oltre il 5 % del volume totale delle sue vendite per l’esportazione nella Comunità, tali vendite sono state considerate rappresentative. |
|
(14) |
La Commissione ha quindi identificato quei tipi di PET venduti dalla società interessata sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. |
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(15) |
L’inchiesta ha evidenziato che solo due tipi di prodotto esportati nella Comunità erano identici o direttamente comparabili ai prodotti venduti sul mercato interno. Per ciascuno di questi due prodotti si è quindi esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative rispetto alle corrispondenti vendite per l’esportazione. Essendo nettamente superiori alla soglia del 5 %, le vendite realizzate sul mercato interno sono state considerate rappresentative. |
|
(16) |
Si è infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale del volume delle vendite del prodotto simile effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (vendite remunerative) ad acquirenti indipendenti del tipo in questione. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto in esame rappresentava meno dell’80 % ma almeno il 10 % o più del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati alle sole vendite remunerative di ciascun tipo. |
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(17) |
Dato che tutte le esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame sono state destinate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili. |
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(18) |
Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
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(19) |
Tutti gli adeguamenti richiesti dalla società per le vendite all’esportazione sono stati concessi. Tali adeguamenti riguardano in particolare i costi inerenti a commissioni, trasporto interno e marittimo, assicurazione, movimentazione, imballaggio e spese bancarie. |
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(20) |
Per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, gli adeguamenti richiesti per i costi inerenti a commissioni, trasporto interno, assicurazione, imballaggio e spese bancarie sono stati concessi. Tuttavia, gli adeguamenti richiesti dalla società per le imposte indirette e gli oneri all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, nonché per le spese di filiale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base sono stati respinti per le ragioni di seguito indicate. |
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(21) |
La richiesta di un adeguamento per le imposte indirette si basava sul fatto che i clienti della società sul mercato interno pagavano un importo non recuperabile di accisa al momento dell’acquisto del prodotto su detto mercato, mentre gli acquirenti dei prodotti esportati della società non erano soggetti a tale imposta. Tale importo di accisa non recuperabile è stato chiesto come adeguamento del valore normale. Tuttavia, il valore normale con cui si è confrontato il prezzo di esportazione è stato determinato in base al prezzo di vendita netto sul mercato interno, escluse le tasse. Pertanto, il valore normale non includeva nessuna accisa in grado di avere un impatto sui prezzi o sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Si è inoltre ritenuto che l’imposta dovuta dagli acquirenti del produttore-esportatore sul mercato interno non avesse i requisiti necessari per un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base dal momento che tale imposta non «grava […] sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati». L’accisa corrisposta dagli acquirenti dei prodotti della società sul mercato interno grava sul prezzo di vendita netto da essa applicato e non ha alcuna incidenza sui suoi costi di produzione e sulla fissazione dei prezzi. Poiché le eventuali differenze tra la tassazione indiretta sul mercato interno e su quello di esportazione sono già state prese pienamente in considerazione confrontando i prezzi di vendita netti applicati dalla società sul mercato interno con i prezzi di vendita netti da essa applicati all’esportazione, la richiesta di adeguamento da parte della società medesima è stata respinta. |
|
(22) |
Al momento della comunicazione delle informazioni, la società ha obiettato che il fatto che il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione fosse stato effettuato sulla base dei prezzi netti, ossia escludendo tutte le imposte indirette, era irrilevante. Essa ha sostenuto inoltre che l’accisa graverebbe sul prodotto simile e che inciderebbe sulla comparabilità dei prezzi, dato che gli acquirenti sul mercato interno non sarebbero pienamente rimborsati e dovrebbero in definitiva pagare una quota dell’imposta. I propri clienti sul mercato interno pagherebbero dunque un prezzo più elevato rispetto ai clienti sul mercato di esportazione. Tuttavia, come sopra indicato, il prezzo sul mercato interno utilizzato come valore normale già escludeva l’accisa e quest’ultima non poteva dunque incidere sulla comparabilità dei prezzi. Inoltre, la società non ha fornito alcuna informazione o elemento di prova a sostegno del fatto che la comparabilità del valore normale e del prezzo di esportazione venisse in altro modo compromessa. Tali argomentazioni hanno dovuto essere pertanto respinte. |
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(23) |
La richiesta di un adeguamento per l’esenzione dal dazio all’importazione era basata sul fatto che ogniqualvolta la società effettua una vendita del prodotto in esame sul mercato interno, i dazi all’importazione sulle materie prime devono essere corrisposti sotto forma di un’accisa «maggiorata». Il termine «accisa maggiorata» si riferisce a un diverso regime fiscale applicabile alla società in quanto costituita come «unità orientata all’esportazione» (Export Oriented Unit, EOU), a differenza di altre società indiane (unità non orientate all’esportazione). Nell’ambito di questo regime, le società EOU sono esenti da ogni dazio all’importazione sulle materie prime, ma soggette ad un’aliquota di accisa più elevata nel caso in cui le merci prodotte dalle stesse società vengano vendute sul mercato interno. Poiché tale accisa speciale non si applica alle vendite all’esportazione, la società ha chiesto che il valore normale venisse adeguato di conseguenza. La domanda è stata respinta, dato che la società aveva acquistato le materie prime in franchigia di dazio, indipendentemente dal fatto che il prodotto finale fosse venduto sul mercato interno o destinato all’esportazione. Nessun dazio all’importazione gravava pertanto sul prodotto simile o sui materiali fisicamente incorporati nel prodotto destinato al consumo sul mercato interno, né tali dazi erano riscossi o rimborsati per il prodotto esportato nella Comunità secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Ciò non incideva dunque sulla comparabilità dei prezzi tra il mercato interno e quello di esportazione. Va inoltre osservato che la società non era in grado di dimostrare il pagamento di eventuali dazi aggiuntivi o imposte indirette diversi dall’accisa sulle vendite del prodotto finito descritta al considerando 21. Infine, non è stato in alcun caso possibile accertare chiaramente se e in che misura la materia prima importata o acquistata localmente venisse impiegata nella fabbricazione del prodotto finale. |
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(24) |
La società ha chiesto inoltre un adeguamento per le spese inerenti alle filiali responsabili delle vendite sul mercato interno. La richiesta è stata respinta, dal momento che le spese di tali filiali includevano anche spese di vendita, generali e amministrative relative alla vendita di prodotti diversi da quello in esame e non potevano inoltre essere direttamente collegate alle vendite del prodotto in questione sul mercato interno. Di conseguenza, la società non ha indicato se le spese inerenti alle filiali avessero un’incidenza sui prezzi o sulla loro comparabilità. Al momento della comunicazione delle informazioni, la società ha obiettato che essa produce attualmente un solo prodotto, ossia quello in esame. Questa affermazione contraddiceva tuttavia le risultanze dell’inchiesta. Inoltre, e conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, ciò che conta ai fini della determinazione del valore normale è il prezzo di vendita dalle filiali al primo acquirente indipendente. Poiché le filiali fanno parte dello stesso soggetto giuridico e della stessa struttura societaria, le argomentazioni della società sono state respinte e la richiesta dell’adeguamento in causa non è stata accolta. |
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(25) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
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(26) |
Dal confronto è emersa l’esistenza di pratiche di dumping. La media ponderata del margine di dumping calcolato per la società interessata, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è pari al 25,5 %. |
D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME
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(27) |
Considerate le risultanze dell’inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato ma, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, non superiore al margine di pregiudizio nazionale stabilito per l’India durante l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti. |
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(28) |
Non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale in un riesame relativo ai nuovi esportatori, poiché la portata dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si limita all’esame del margine di dumping individuale. Il margine di dumping è stato quindi confrontato con il margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per l’India con il regolamento definitivo. Poiché quest’ultimo era inferiore al margine di dumping, il livello delle misure dovrebbe basarsi sul margine di dumping. |
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(29) |
In conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base nonché dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, nessun prodotto può essere soggetto simultaneamente a dazi antidumping e a dazi compensativi, al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. |
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(30) |
Nella parallela revisione accelerata del regolamento (CE) n. 2603/2000 è stata fissata per la società un’aliquota di dazio compensativo individuale di 106,5 EUR/t, corrispondente a un’aliquota di dazio ad valorem del 13,9 %. |
|
(31) |
Poiché nell’ambito della parallela revisione accelerata tutte le sovvenzioni sono risultate essere sovvenzioni all’esportazione, occorre adeguare il dazio antidumping affinché corrisponda al margine di dumping effettivo rimanente dopo l’imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l’effetto di tali sovvenzioni. |
|
(32) |
Pertanto, il dazio antidumping applicabile al prezzo cif frontiera comunitaria, tenuto anche conto delle conclusioni del parallelo procedimento antisovvenzioni, è il seguente:
|
E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
|
(33) |
Poiché nell’ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente in relazione alle importazioni del prodotto in questione che sono state registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 33/2005. |
F. IMPEGNO
|
(34) |
La società ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. |
|
(35) |
Dopo aver esaminato l’offerta, la Commissione ha ritenuto che l’impegno è accettabile in quanto eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell’impegno. |
|
(36) |
Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell’impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica, nel quadro dell’impegno, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla società e contenente le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato alle autorità doganali, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l’efficace applicazione dell’impegno. |
|
(37) |
In caso di violazione o di revoca dell’impegno, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all’articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base. |
G. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE
|
(38) |
Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità e le è stata data l’opportunità di presentare osservazioni. |
|
(39) |
Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 2604/2000, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nel regolamento (CE) n. 2604/2000, nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è inserita, tra le voci relative ai produttori dell’India, la seguente voce:
|
Stato |
Società |
Dazio definitivo (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
|
«India |
South Asian Petrochem Limited |
88,9 |
A585» |
2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 33/2005.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’articolo 2.
4. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materie di dazi doganali.
Articolo 2
Nel regolamento (CE) n. 2604/2000, nella tabella di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è inserita la seguente voce:
|
Società |
Stato |
Codice addizionale TARIC |
|
«South Asian Petrochem Limited |
India |
A585» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. DARLING
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 1).
(3) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3).
(4) GU L 8 del 12.1.2005, pag. 9.
(5) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.
|
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
68,9 |
|
204 |
82,9 |
|
|
999 |
75,9 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
87,7 |
|
999 |
87,7 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
101,8 |
|
999 |
101,8 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
66,3 |
|
382 |
63,3 |
|
|
388 |
65,3 |
|
|
524 |
67,9 |
|
|
528 |
61,9 |
|
|
999 |
64,9 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
82,6 |
|
388 |
79,9 |
|
|
400 |
215,8 |
|
|
999 |
126,1 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
84,9 |
|
400 |
79,7 |
|
|
508 |
26,4 |
|
|
512 |
76,3 |
|
|
720 |
51,9 |
|
|
800 |
177,3 |
|
|
804 |
78,2 |
|
|
999 |
82,1 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
91,9 |
|
388 |
58,9 |
|
|
720 |
58,5 |
|
|
999 |
69,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
|
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento belga
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Belgio dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento belga. |
|
(2) |
Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche. |
|
(3) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
|
(4) |
L’organismo di intervento belga deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’organismo di intervento belga mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 49 891,492 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.
Articolo 2
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento belga redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.
Il bando indica in particolare le condizioni della gara.
Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Articolo 3
L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
Articolo 4
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
|
— |
9 e 23 novembre 2005, |
|
— |
7 e 21 dicembre 2005. |
2. Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento belga:
|
Bureau d’intervention et de restitution belge |
|
Rue de Trèves 82 |
|
B-1040 Bruxelles |
|
Tel. (32-2) 287 24 11 |
|
Fax (32-2) 287 25 24 |
Articolo 5
In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.
Articolo 6
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento belga comunica alla Commissione le offerte presentate.
L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 7
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:
|
a) |
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
|
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
|
c) |
per estrazione a sorte. |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita di 49 891,492 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento belga
Modulo (1)
(modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6)
[Regolamento (CE) n. 1648/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Prezzo dell'offerta EUR/100 kg |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32 2) 292 10 34.
|
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento polacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Polonia dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento polacco. |
|
(2) |
Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche. |
|
(3) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
|
(4) |
L’organismo di intervento polacco deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’organismo di intervento polacco mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 17 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.
Articolo 2
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento polacco redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.
Il bando indica in particolare le condizioni della gara.
Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Articolo 3
L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
Articolo 4
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
|
— |
9 e 23 novembre 2005, |
|
— |
7 e 21 dicembre 2005. |
2. Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento polacco :
|
Agencja Rynku Rolnego |
|
Biuro Cukru |
|
Dział Dopłat i Interwencji |
|
Nowy Świat 6/12 |
|
PL-00-400 Warszawa |
|
Tel. (48 22) 661 71 30 |
|
Fax (48 22) 661 72 77. |
Articolo 5
In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.
Articolo 6
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento polacco comunica alla Commissione le offerte presentate.
L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 7
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:
|
a) |
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
|
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
|
c) |
per estrazione a sorte. |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita di 17 000 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento polacco
Modulo (1)
(modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6)
[Regolamento (CE) n. 1649/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Prezzo dell'offerta EUR/100 kg |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ecc. |
|
|
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(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32 2) 292 10 34.
|
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento italiano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Italia dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall'organismo di intervento italiano. |
|
(2) |
Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche. |
|
(3) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
|
(4) |
L'organismo di intervento italiano deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'organismo di intervento italiano mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 74 300,8 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005.
Articolo 2
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l'organismo di intervento italiano redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.
Il bando indica in particolare le condizioni della gara.
Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Articolo 3
L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
Articolo 4
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
|
— |
9 e 23 novembre 2005, |
|
— |
7 e 21 dicembre 2005. |
2. Le offerte debbono essere presentate all'organismo di intervento italiano:
|
AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura |
|
Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool |
|
Via Torino, 45 |
|
00185 Roma |
|
Tél. (39) 06 49499558 |
|
Fax (39) 06 49499761 |
Articolo 5
In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.
Articolo 6
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'organismo di intervento italiano comunica alla Commissione le offerte presentate.
L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 7
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:
|
a) |
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
|
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
|
c) |
per estrazione a sorte. |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita di 74 300,8 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento italiano
Modulo (1)
(modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6)
[Regolamento (CE) n. 1650/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Prezzo dell'offerta EUR/100 kg |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32 2) 292 10 34.
|
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Ungheria dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all’intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento ungherese. |
|
(2) |
Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche. |
|
(3) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
|
(4) |
L’organismo di intervento ungherese deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’organismo di intervento ungherese mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 87 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all’intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.
Articolo 2
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all’articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento ungherese redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.
Il bando indica in particolare le condizioni della gara.
Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Articolo 3
L’offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
Articolo 4
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
|
— |
9 e 23 novembre 2005, |
|
— |
7 e 21 dicembre 2005. |
2. Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento ungherese:
|
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) |
|
(Agricultural and Rural Developement Agency) |
|
Alkotmány utca 29 |
|
HU-1054 Budapest |
|
Tel. 36-1/121945 14 |
|
Fax 36-1/121945 11/12 |
Articolo 5
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.
Articolo 6
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento ungherese comunica alla Commissione le offerte presentate.
L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 7
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:
|
a) |
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
|
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
|
c) |
per estrazione a sorte. |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).
Allegato
Gara permanente per la rivendita di 87 000 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento ungherese
Modulo (1)
(Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all’articolo 6)
[Regolamento (CE) n. 1651/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Prezzo dell’offerta EUR/100 kg |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.
|
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Francia dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all’intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento francese. |
|
(2) |
Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche. |
|
(3) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
|
(4) |
L’organismo di intervento francese deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’organismo di intervento francese mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 20 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all’intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.
Articolo 2
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all’articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento francese redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.
Il bando indica in particolare le condizioni della gara.
Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Articolo 3
L’offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
Articolo 4
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
|
— |
9 e 23 novembre 2005, |
|
— |
7 e 21 dicembre 2005. |
2. Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento francese:
|
Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre |
|
Bureau de l’intervention |
|
21, Avenue Bosquet |
|
F-75007 Paris |
|
Tel. (33-1) 44 18 23 37 |
|
Fax (33-1) 44 18 20 08 |
Articolo 5
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.
Articolo 6
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento francese comunica alla Commissione le offerte presentate.
L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 7
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:
|
a) |
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
|
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
|
c) |
per estrazione a sorte. |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita di 20 000 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento francese
Modulo (1)
(Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all’articolo 6)
[Regolamento (CE) no 1652/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Prezzo dell’offerta EUR/100 kg |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.
|
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo all’apertura di contingenti tariffari e alla fissazione di dazi applicabili nell’ambito delle medesime alle importazioni nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari d’Algeria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1) e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione del 18 luglio 2005 (2), il Consiglio ha approvato l’accordo euromediterraneo che stabilisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d’Algeria, dall’altro, qui di seguito denominato «l’accordo». |
|
(2) |
Le disposizioni commerciali stabilite nell’accordo prevedono l’applicazione di concessioni reciproche riguardanti i dazi all’importazione per taluni prodotti agricoli trasformati. Le concessioni comunitarie possono assumere la forma di importazioni in franchigia di dazio in seno ai contingenti tariffari annui. |
|
(3) |
I contingenti tariffari previsti nell’accordo per le importazioni di prodotti agricoli trasformati originari d’Algeria hanno una durata annua e devono essere applicati per un periodo indeterminato. Devono essere aperti per il 2005 e per gli anni successivi. |
|
(4) |
Per il 2005, i volumi dei nuovi contingenti tariffari devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi di base specificati nell’accordo, in proporzione alla parte di quell’anno trascorso prima della data di applicazione dell’accordo. |
|
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario (3), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari aperti da questo regolamento devono essere gestiti secondo tali norme. |
|
(6) |
Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1o settembre 2005, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data e quindi entrare in vigore quanto prima. |
|
(7) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari comunitari annui per le importazioni di prodotti originari d’Algeria che figurano nell’allegato sono aperti dal 1o settembre 2005 al 31 dicembre 2005 e dal 1o gennaio al 31 dicembre degli anni successivi.
Per il 2005, il volume dei contingenti annui stabiliti nell’allegato sono ridotti in proporzione alla parte di quell’anno trascorso prima della data di applicazione dell’accordo.
Articolo 2
I contingenti tariffari comunitari di cui all’articolo 1 sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
ALLEGATO
Contingenti tariffari annui per il 2005 e gli anni successivi applicabili alle importazioni verso la Comunità di taluni prodotti originari d’Algeria coperti dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio e dazi applicabili in seno a tali contingenti tariffari
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume contingentale annuo (in tonnellate, peso netto) |
Dazio applicabile entro il limite del contingente annuo (in %) |
|
09.1021 |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao: |
1 500 |
0 |
|
0403 10 |
– Yogurt: |
|||
|
– – Aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao: |
||||
|
– – – In polvere, in granuli o sotto altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
||||
|
0403 10 51 |
– – – – Non superiore a 1,5 % |
|||
|
0403 10 53 |
– – – – Superiore a 1,5 % ma non superiore a 27 % |
|||
|
0403 10 59 |
– – – – Superiore a 27 % |
|||
|
– – – Altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
||||
|
0403 10 91 |
– – – – Non superiore a 3 % |
|||
|
0403 10 93 |
– – – – Superiore a 3 % ma non superiore a 6 % |
|||
|
0403 10 99 |
– – – – Superiore a 6 % |
|||
|
09.1022 |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, preparato o no: |
2 000 |
0 |
|
1902 30 |
– Altre paste alimentari: |
|||
|
1902 30 10 |
– – Secche |
|||
|
1902 30 90 |
– – Altro |
|||
|
09.1023 |
1902 40 |
– Cuscus: |
2 000 |
0 |
|
1902 40 10 |
– – Non preparato |
|||
|
1902 40 90 |
– – Altro |
|
11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
consultato lo European Registry for Internet domains (EURID) designato dalla decisione 2003/375/CE della Commissione (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (3) attua il regolamento (CE) n. 733/2002 stabilendo le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione. |
|
(2) |
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004 attua le disposizioni relative ai concetti geografici stabilendo una procedura attraverso la quale gli Stati membri, i paesi candidati e tutti i membri dello Spazio economico europeo possono chiedere che il loro nome sia registrato o riservato dai rispettivi governi nazionali. Tale disposizione non garantisce pienamente la diversità geopolitica e linguistica dell’Unione europea, né gli interessi degli Stati membri e dei cittadini europei. La Commissione è invitata a modificare il regolamento (CE) n. 874/2004 di conseguenza. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione è modificato come segue:
|
1) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi 1. I nomi elencati nell’allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo livello .eu solo dai paesi indicati nell’elenco. 2. I codici alfanumerici a due caratteri che rappresentano i paesi non possono essere registrati come nomi di dominio di secondo livello direttamente nel dominio di primo livello .eu.»; |
|
2) |
all’articolo 12, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.»; |
|
3) |
è aggiunto l’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29.
(3) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40.
(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
ALLEGATO
1. Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono registrarli
AUSTRIA
|
1. |
österreich |
|
2. |
oesterreich |
|
3. |
republik-österreich |
|
4. |
republik-oesterreich |
|
5. |
afstria |
|
6. |
dimokratia-afstria |
|
7. |
østrig |
|
8. |
republikken-østrig |
|
9. |
oestrig |
|
10. |
austria |
|
11. |
republic-austria |
|
12. |
república-austria |
|
13. |
autriche |
|
14. |
république-autriche |
|
15. |
oostenrijk |
|
16. |
republiek-oostenrijk |
|
17. |
república-austria |
|
18. |
itävalta |
|
19. |
itävallan-tasavalta |
|
20. |
itaevalta |
|
21. |
österrike |
|
22. |
oesterrike |
|
23. |
republik-österrike |
|
24. |
rakousko |
|
25. |
republika-rakousko |
|
26. |
repubblica-austria |
|
27. |
austrija |
|
28. |
republika-austrija |
|
29. |
respublika-austrija |
|
30. |
ausztria |
|
31. |
Osztrák-Köztársaság |
|
32. |
Republika-Austriacka |
|
33. |
rakúsko |
|
34. |
republika-rakúsko |
|
35. |
avstrija |
|
36. |
republika-avstrija |
|
37. |
awstrija |
|
38. |
republika-awstrija |
|
39. |
republikösterreich |
|
40. |
republikoesterreich |
|
41. |
dimokratiaafstria |
|
42. |
republikkenøstrig |
|
43. |
republicaustria |
|
44. |
repúblicaaustria |
|
45. |
républiqueautriche |
|
46. |
repubblicaaustria |
|
47. |
republiekoostenrijk |
|
48. |
repúblicaaustria |
|
49. |
tasavaltaitävalta |
|
50. |
republikösterrike |
|
51. |
republikarakousko |
|
52. |
republikaaustrija |
|
53. |
respublikaaustrija |
|
54. |
OsztrákKöztársaság |
|
55. |
RepublikaAustriacka |
|
56. |
republikarakúsko |
|
57. |
republikaavstrija |
|
58. |
republikaawstrija |
|
59. |
aostria |
|
60. |
vabariik-aostria |
|
61. |
vabariikaostria |
BELGIO
|
1. |
belgie |
|
2. |
belgië |
|
3. |
belgique |
|
4. |
belgien |
|
5. |
belgium |
|
6. |
bélgica |
|
7. |
belgica |
|
8. |
belgio |
|
9. |
belgia |
|
10. |
belgija |
|
11. |
vlaanderen |
|
12. |
wallonie |
|
13. |
wallonië |
|
14. |
brussel |
|
15. |
vlaamse-gemeenschap |
|
16. |
franse-gemeenschap |
|
17. |
duitstalige-gemeenschap |
|
18. |
vlaams-gewest |
|
19. |
waals-gewest |
|
20. |
brussels-hoofdstedelijk-gewest |
|
21. |
flandre |
|
22. |
bruxelles |
|
23. |
communauté-flamande |
|
24. |
communaute-flamande |
|
25. |
communauté-française |
|
26. |
communaute-francaise |
|
27. |
communaute-germanophone |
|
28. |
communauté-germanophone |
|
29. |
région-flamande |
|
30. |
region-flamande |
|
31. |
région-wallonne |
|
32. |
region-wallonne |
|
33. |
région-de-bruxelles-capitale |
|
34. |
region-de-bruxelles-capitale |
|
35. |
flandern |
|
36. |
wallonien |
|
37. |
bruessel |
|
38. |
brüssel |
|
39. |
flaemische-gemeinschaft |
|
40. |
flämische-gemeinschaft |
|
41. |
franzoesische-gemeinschaft |
|
42. |
französische-gemeinschaft |
|
43. |
deutschsprachige-gemeinschaft |
|
44. |
flaemische-region |
|
45. |
flämische-region |
|
46. |
wallonische-region |
|
47. |
region-bruessel-hauptstadt |
|
48. |
region-brüssel-hauptstadt |
|
49. |
flanders |
|
50. |
wallonia |
|
51. |
brussels |
|
52. |
flemish-community |
|
53. |
french-community |
|
54. |
german-speaking-community |
|
55. |
flemish-region |
|
56. |
walloon-region |
|
57. |
brussels-capital-region |
|
58. |
flandes |
|
59. |
valonia |
|
60. |
bruselas |
|
61. |
comunidad-flamenca |
|
62. |
comunidad-francesa |
|
63. |
comunidad-germanófona |
|
64. |
comunidad-germanofona |
|
65. |
region-flamenca |
|
66. |
región-flamenca |
|
67. |
region-valona |
|
68. |
región-valona |
|
69. |
region-de-bruselas-capital |
|
70. |
región-de-bruselas-capital |
|
71. |
fiandre |
|
72. |
vallonia |
|
73. |
communita-fiamminga |
|
74. |
communità-fiamminga |
|
75. |
communita-francese |
|
76. |
communità-francese |
|
77. |
communita-di-lingua-tedesca |
|
78. |
communità-di-lingua-tedesca |
|
79. |
regione-fiamminga |
|
80. |
regione-vallona |
|
81. |
regione-di-bruxelles-capitale |
|
82. |
flandres |
|
83. |
bruxelas |
|
84. |
comunidade-flamenga |
|
85. |
comunidade-francofona |
|
86. |
comunidade-germanofona |
|
87. |
regiao-flamenga |
|
88. |
região-flamenga |
|
89. |
regiao-vala |
|
90. |
região-vala |
|
91. |
regiao-de-bruxelas-capital |
|
92. |
região-de-bruxelas-capital |
|
93. |
vallonien |
|
94. |
bryssel |
|
95. |
flamlaendskt-spraakomraade |
|
96. |
fransktalande-spraakomraade |
|
97. |
tysktalande-spraakomraade |
|
98. |
flamlaendska-regionen |
|
99. |
vallonska-regionen |
|
100. |
bryssel-huvustad |
|
101. |
det-flamske-sprogsamfund |
|
102. |
det-franske-sprogsamfund |
|
103. |
det-tysktalende-sprogsamfund |
|
104. |
den-flamske-region |
|
105. |
den-vallonske-region |
|
106. |
regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet |
|
107. |
flanderi |
|
108. |
flaaminkielinen-yhteiso |
|
109. |
ranskankielinen-yhteiso |
|
110. |
saksankielinen-yhteiso |
|
111. |
flanderin-alue |
|
112. |
vallonian-alue |
|
113. |
brysselin-alue |
|
114. |
flandry |
|
115. |
valonsko |
|
116. |
brusel |
|
117. |
vlamske-spolecenstvi |
|
118. |
francouzske-spolecenstvi |
|
119. |
germanofonni-spolecenstvi |
|
120. |
vlamsky-region |
|
121. |
valonsky-region |
|
122. |
region-brusel |
|
123. |
flandrija |
|
124. |
valonija |
|
125. |
bruselj |
|
126. |
flamska-skupnost |
|
127. |
frankofonska-skupnost |
|
128. |
germanofonska-skupnost |
|
129. |
flamska-regija |
|
130. |
valonska-regija |
|
131. |
regija-bruselj |
CIPRO
|
1. |
cypern |
|
2. |
cyprus |
|
3. |
cyprus |
|
4. |
kypros |
|
5. |
chypre |
|
6. |
zypern |
|
7. |
κυπρος |
|
8. |
cipro |
|
9. |
chipre |
|
10. |
chipre |
|
11. |
cypern |
|
12. |
anchipír |
|
13. |
kypr |
|
14. |
küpros |
|
15. |
ciprus |
|
16. |
kipras |
|
17. |
kipra |
|
18. |
ćipru |
|
19. |
cypr |
|
20. |
ciper |
|
21. |
cyprus |
|
22. |
kibris |
|
23. |
republikkencypern |
|
24. |
republiekcyprus |
|
25. |
republicofcyprus |
|
26. |
kyproksentasavalta |
|
27. |
republiquedechypre |
|
28. |
republikzypern |
|
29. |
κυπριακηδημοκρατια |
|
30. |
repubblicadicipro |
|
31. |
republicadechipre |
|
32. |
republicadechipre |
|
33. |
cypernsrepublik |
|
34. |
poblachtnacipíre |
|
35. |
kyperskarepublika |
|
36. |
küprosevabariik |
|
37. |
ciprusiköztàrsasàg |
|
38. |
kiprorespublika |
|
39. |
kiprasrepublika |
|
40. |
republikata’ćipru |
|
41. |
republikacypryjska |
|
42. |
republikaciper |
|
43. |
cyperskarepublika |
|
44. |
kibriscumhuriyeti |
REPUBBLICA CECA
|
1. |
ceska-republika |
|
2. |
den-tjekkiske-republik |
|
3. |
tschechische-republik |
|
4. |
tsehhi-vabariik |
|
5. |
τσεχικη-δημοκρατια |
|
6. |
czech-republic |
|
7. |
repulica-checa |
|
8. |
republique-tcheque |
|
9. |
repubblica-ceca |
|
10. |
cehijas-republika |
|
11. |
cekijos-respublika |
|
12. |
cseh-koztarsasag |
|
13. |
repubblica-ceka |
|
14. |
tsjechische-republiek |
|
15. |
republika-czeska |
|
16. |
republica-checa |
|
17. |
ceska-republika |
|
18. |
ceska-republika |
|
19. |
tsekin-tasavalta |
|
20. |
tjeckiska-republiken |
|
21. |
ceskarepublika |
|
22. |
dentjekkiskerepublik |
|
23. |
tschechischerepublik |
|
24. |
tsehhivabariik |
|
25. |
τσεχικηδημοκρατια |
|
26. |
czechrepublic |
|
27. |
repulicacheca |
|
28. |
republiquetcheque |
|
29. |
repubblicaceca |
|
30. |
cehijasrepublika |
|
31. |
cekijosrespublika |
|
32. |
csehkoztarsasag |
|
33. |
repubblicaceka |
|
34. |
tsjechischerepubliek |
|
35. |
republikaczeska |
|
36. |
republicacheca |
|
37. |
ceskarepublika |
|
38. |
ceskarepublika |
|
39. |
tsekintasavalta |
|
40. |
tjeckiskarepubliken |
|
41. |
czech |
|
42. |
cesko |
|
43. |
tjekkiet |
|
44. |
tschechien |
|
45. |
tsehhi |
|
46. |
τσεχια |
|
47. |
czechia |
|
48. |
chequia |
|
49. |
tchequie |
|
50. |
cechia |
|
51. |
cehija |
|
52. |
cekija |
|
53. |
csehorszag |
|
54. |
tsjechie |
|
55. |
czechy |
|
56. |
chequia |
|
57. |
ceska |
|
58. |
tsekinmaa |
|
59. |
tjeckien |
|
60. |
cechy |
|
61. |
česka-republika |
|
62. |
tsehhi-vabariik |
|
63. |
republica-checa |
|
64. |
republique-tcheque |
|
65. |
čehijas-republika |
|
66. |
cseh-köztarsasag |
|
67. |
republica-checa |
|
68. |
česka-republika |
|
69. |
českarepublika |
|
70. |
tsehhivabariik |
|
71. |
republicacheca |
|
72. |
republiquetcheque |
|
73. |
čehijasrepublika |
|
74. |
csehköztarsasag |
|
75. |
republicacheca |
|
76. |
českarepublika |
|
77. |
česko |
|
78. |
tsjechië |
|
79. |
tsehhi |
|
80. |
chequia |
|
81. |
tchequie |
|
82. |
čehija |
|
83. |
csehorszag |
|
84. |
česka |
|
85. |
čechy |
DANIMARCA
|
1. |
danemark |
|
2. |
denemarken |
|
3. |
danmark |
|
4. |
denmark |
|
5. |
tanska |
|
6. |
δανία |
|
7. |
danimarca |
|
8. |
dinamarca |
|
9. |
dänemark |
|
10. |
dánsko |
|
11. |
taani |
|
12. |
danija |
|
13. |
dānija |
|
14. |
id-danimarka |
|
15. |
dania |
|
16. |
danska |
|
17. |
dánia |
ESTONIA
|
1. |
eesti |
|
2. |
estija |
|
3. |
estland |
|
4. |
estonia |
|
5. |
estónia |
|
6. |
estonie |
|
7. |
estonija |
|
8. |
estonja |
|
9. |
εσθονία |
|
10. |
igaunija |
|
11. |
viro |
FINLANDIA
|
1. |
suomi |
|
2. |
finland |
|
3. |
finska |
|
4. |
finskó |
|
5. |
finlândia |
|
6. |
finlandia |
|
7. |
finlandja |
|
8. |
finnország |
|
9. |
suomija |
|
10. |
somija |
|
11. |
finlande |
|
12. |
φινλανδία |
|
13. |
soomi |
|
14. |
finnland |
|
15. |
finsko |
FRANCIA
|
1. |
francia |
|
2. |
francie |
|
3. |
frankrig |
|
4. |
frankreich |
|
5. |
prantsusmaa |
|
6. |
γαλλια |
|
7. |
gallia |
|
8. |
france |
|
9. |
france |
|
10. |
francia |
|
11. |
francija |
|
12. |
prancūzija |
|
13. |
prancuzija |
|
14. |
franciaország |
|
15. |
franciaorszag |
|
16. |
franza |
|
17. |
frankrijk |
|
18. |
francja |
|
19. |
frança |
|
20. |
francúzsko |
|
21. |
francuzsko |
|
22. |
francija |
|
23. |
ranska |
|
24. |
frankrike |
|
25. |
französischerepublik |
|
26. |
französische-republik |
|
27. |
französische_republik |
|
28. |
franzosischerepublik |
|
29. |
franzosische-republik |
|
30. |
franzosische_republik |
|
31. |
franzoesischerepublik |
|
32. |
franzoesische-republik |
|
33. |
franzoesische_republik |
|
34. |
frenchrepublic |
|
35. |
french-republic |
|
36. |
french_republic |
|
37. |
republiquefrançaise |
|
38. |
republique-française |
|
39. |
republique_française |
|
40. |
républiquefrançaise |
|
41. |
république-française |
|
42. |
république_française |
|
43. |
republiquefrancaise |
|
44. |
republique-francaise |
|
45. |
republique_francaise |
|
46. |
républiquefrancaise |
|
47. |
république-francaise |
|
48. |
république_francaise |
|
49. |
alsace |
|
50. |
auvergne |
|
51. |
aquitaine |
|
52. |
basse-normandie |
|
53. |
bassenormandie |
|
54. |
bourgogne |
|
55. |
bretagne |
|
56. |
centre |
|
57. |
champagne-ardenne |
|
58. |
champagneardenne |
|
59. |
corse |
|
60. |
franche-comte |
|
61. |
franche-comté |
|
62. |
franchecomte |
|
63. |
franchecomté |
|
64. |
haute-normandie |
|
65. |
hautenormandie |
|
66. |
ile-de-France |
|
67. |
île-de-France |
|
68. |
iledeFrance |
|
69. |
îledeFrance |
|
70. |
languedoc-roussillon |
|
71. |
languedocroussillon |
|
72. |
limousin |
|
73. |
lorraine |
|
74. |
midi-pyrenees |
|
75. |
midi-pyrénées |
|
76. |
midipyrenees |
|
77. |
midipyrénées |
|
78. |
nord-pas-de-calais |
|
79. |
nordpasdecalais |
|
80. |
paysdelaloire |
|
81. |
pays-de-la-loire |
|
82. |
picardie |
|
83. |
poitou-charentes |
|
84. |
poitoucharentes |
|
85. |
provence-alpes-cote-d-azur |
|
86. |
provence-alpes-côte-d-azur |
|
87. |
provencealpescotedazur |
|
88. |
provencealpescôtedazur |
|
89. |
rhone-alpes |
|
90. |
rhône-alpes |
|
91. |
rhonealpes |
|
92. |
rhônealpes |
|
93. |
guadeloupe |
|
94. |
guyane |
|
95. |
martinique |
|
96. |
reunion |
|
97. |
réunion |
|
98. |
mayotte |
|
99. |
saint-pierre-et-miquelon |
|
100. |
saintpierreetmiquelon |
|
101. |
polynesie-française |
|
102. |
polynésie-française |
|
103. |
polynesie-francaise |
|
104. |
polynésie-francaise |
|
105. |
polynesiefrançaise |
|
106. |
polynésiefrançaise |
|
107. |
polynesiefrancaise |
|
108. |
polynésiefrancaise |
|
109. |
nouvelle-caledonie |
|
110. |
nouvelle-calédonie |
|
111. |
nouvellecaledonie |
|
112. |
nouvellecalédonie |
|
113. |
wallis-et-futuna |
|
114. |
wallisetfutuna |
|
115. |
terres-australes-et-antarctiques-françaises |
|
116. |
terres-australes-et-antarctiques-françaises |
|
117. |
terresaustralesetantarctiquesfrançaises |
|
118. |
terresaustralesetantarctique-françaises |
|
119. |
saint-barthélémy |
|
120. |
saintbarthélémy |
|
121. |
saint-barthelemy |
|
122. |
saintbarthelemy |
|
123. |
saint-martin |
|
124. |
saintmartin |
GERMANIA
|
1. |
deutschland |
|
2. |
federalrepublicofgermany |
|
3. |
bundesrepublik-deutschland |
|
4. |
bundesrepublikdeutschland |
|
5. |
allemagne |
|
6. |
republiquefederaled'allemagne |
|
7. |
alemanna |
|
8. |
repúblicafederaldealemania |
|
9. |
germania |
|
10. |
repubblicafederaledigermania |
|
11. |
germany |
|
12. |
federalrepublicofgermany |
|
13. |
tyskland |
|
14. |
forbundsrepublikkentyskland |
|
15. |
duitsland |
|
16. |
bondsrepubliekduitsland |
|
17. |
nemecko |
|
18. |
spolkovárepublikanemecko |
|
19. |
alemanha |
|
20. |
republicafederaldaalemanha |
|
21. |
niemczech |
|
22. |
republikafederalnaniemiec |
|
23. |
németország |
|
24. |
németországiszövetségiköztársaság |
|
25. |
vokietijos |
|
26. |
vokietijosfederacinerespublika |
|
27. |
vacija |
|
28. |
vacijasfederativarepublika |
|
29. |
däitschland |
|
30. |
bundesrepublikdäitschland |
|
31. |
germanja |
|
32. |
repubblikafederalitagermanja |
|
33. |
gearmaine |
|
34. |
poblachtchnaidhmenagearmaine |
|
35. |
saksamaa |
|
36. |
saksamaaliitvabariik |
|
37. |
nemcija |
|
38. |
zweznarepublikanemcija |
|
39. |
γερμανία |
|
40. |
saksa |
|
41. |
saksanliittotasavalta |
|
42. |
Baden-Württemberg |
|
43. |
Bavaria |
|
44. |
Bayern |
|
45. |
Berlin |
|
46. |
Brandenburg |
|
47. |
Bremen |
|
48. |
Hamburg |
|
49. |
Hessen |
|
50. |
Lower-Saxony |
|
51. |
Mecklenburg-Western-Pomerania |
|
52. |
Mecklenburg-Vorpommern |
|
53. |
niedersachsen |
|
54. |
nordrhein-Westfalen |
|
55. |
northrhine-Westphalia |
|
56. |
Rheinland-Pfalz |
|
57. |
Rhineland-Palatinate |
|
58. |
Saarland |
|
59. |
Sachsen |
|
60. |
Sachsen-Anhalt |
|
61. |
Saxony |
|
62. |
Saxony-Anhalt |
|
63. |
Schleswig-Holstein |
|
64. |
Thüringen |
|
65. |
Thuringia |
|
66. |
Baden-Wuerttemberg |
|
67. |
bade-wurtemberg |
|
68. |
le-bade-wurtemberg |
|
69. |
Baden-Wurttemberg |
|
70. |
BadenWürttemberg |
|
71. |
BadenWuerttemberg |
|
72. |
badewurtemberg |
|
73. |
lebadewurtemberg |
|
74. |
BadenWurttemberg |
|
75. |
Baviera |
|
76. |
Bavière |
|
77. |
Freistaat-Bayern |
|
78. |
FreistaatBayern |
|
79. |
Free-State-of-Bavaria |
|
80. |
Stato-Libero-di-Baviera |
|
81. |
Etat-Libre-Bavière |
|
82. |
Brandebourg |
|
83. |
Brandeburgo |
|
84. |
Brandenburgii |
|
85. |
freieundhansestadthamburg |
|
86. |
freie-und-hansestadt-hamburg |
|
87. |
freiehansestadthamburg |
|
88. |
freie-hansestadt-hamburg |
|
89. |
hansestadt-hamburg |
|
90. |
hansestadthamburg |
|
91. |
stadthamburg |
|
92. |
stadt-hamburg |
|
93. |
hamburg-stadt |
|
94. |
hamburg |
|
95. |
landhamburg |
|
96. |
land-hamburg |
|
97. |
hamburku |
|
98. |
hampuriin |
|
99. |
hamborg |
|
100. |
hamburgo |
|
101. |
hambourg |
|
102. |
amburgo |
|
103. |
hamburgu |
|
104. |
hanbao |
|
105. |
hamburuku |
|
106. |
hamburk |
|
107. |
hesse |
|
108. |
hassia |
|
109. |
nordrheinwestfalen |
|
110. |
northrhinewestphalia |
|
111. |
northrhine-westfalia |
|
112. |
northrhinewestfalia |
|
113. |
rhenanie-du-nord-westphalie |
|
114. |
rhenaniedunordwestphalie |
|
115. |
lasaxe |
|
116. |
sachsen |
|
117. |
sajonia |
|
118. |
sajónia |
|
119. |
saksen |
|
120. |
saksimaa |
|
121. |
saksio |
|
122. |
saksonia |
|
123. |
saksonijos |
|
124. |
saška |
|
125. |
saska |
|
126. |
sasko |
|
127. |
sassonia |
|
128. |
saxe |
|
129. |
saxonia |
|
130. |
saxónia |
|
131. |
szászország |
|
132. |
szaszorszag |
|
133. |
Σαξωνία |
|
134. |
саксония |
|
135. |
freistaat-sachsen |
|
136. |
sorben |
|
137. |
serbja |
|
138. |
Sorben-Wenden |
|
139. |
Wenden |
|
140. |
lausitzer-sorben |
|
141. |
domowina |
GRECIA
|
1. |
Grecia |
|
2. |
Graekenland |
|
3. |
Griechenland |
|
4. |
Hellas |
|
5. |
Greece |
|
6. |
Grece |
|
7. |
Grecia |
|
8. |
Griekenland |
|
9. |
Grecia |
|
10. |
Kreikka |
|
11. |
Grekland |
|
12. |
Recko |
|
13. |
Kreeka |
|
14. |
Graecia |
|
15. |
Graikija |
|
16. |
Gorogorszag |
|
17. |
Grecja |
|
18. |
Grecja |
|
19. |
Grecko |
|
20. |
Grcija |
UNGHERIA
|
1. |
magyarkoztarsasag |
|
2. |
republicofhungary |
|
3. |
republiquedehongrie |
|
4. |
republikungarn |
|
5. |
republicadehungria |
|
6. |
repubblicadiungheria |
|
7. |
republicadahungria |
|
8. |
ungerskarepubliken |
|
9. |
unkarintasavalta |
|
10. |
denungarskerepublik |
|
11. |
derepublikhongarije |
|
12. |
republikawegierska |
|
13. |
ungarivabariik |
|
14. |
ungarijasrepublika |
|
15. |
vengrijosrespublika |
|
16. |
magyarorszag |
|
17. |
hungary |
|
18. |
hongrie |
|
19. |
ungarn |
|
20. |
hungria |
|
21. |
ungheria |
|
22. |
ungern |
|
23. |
unkari |
|
24. |
hongarije |
|
25. |
wegry |
|
26. |
madarsko |
|
27. |
ungari |
|
28. |
ungarija |
|
29. |
vengrija |
|
30. |
magyarköztársaság |
|
31. |
magyarország |
|
32. |
madarskarepublika |
|
33. |
republikamadzarska |
|
34. |
madzarsko |
|
35. |
ουγγαρια |
|
36. |
ουγρικιδεμοκρατια |
|
37. |
nyugatdunántúl |
|
38. |
középdunántúl |
|
39. |
déldunántúl |
|
40. |
középmagyarország |
|
41. |
északmagyarország |
|
42. |
északalföld |
|
43. |
délalföld |
|
44. |
nyugatdunantul |
|
45. |
kozepdunantul |
|
46. |
deldunantul |
|
47. |
kozepmagyarorszag |
|
48. |
eszakmagyarorszag |
|
49. |
eszakalfold |
|
50. |
delalfold |
IRLANDA
|
1. |
irlanda |
|
2. |
irsko |
|
3. |
irland |
|
4. |
iirimaa |
|
5. |
ireland |
|
6. |
irlande |
|
7. |
irlanda |
|
8. |
Īrija |
|
9. |
Airija |
|
10. |
Írország |
|
11. |
L-Irlanda |
|
12. |
iρλανδία |
|
13. |
ierland |
|
14. |
irlandia |
|
15. |
Írsko |
|
16. |
irska |
|
17. |
irlanti |
|
18. |
irland |
|
19. |
.irlande |
|
20. |
Ιρλανδία |
|
21. |
irlande |
|
22. |
republicofireland |
|
23. |
eire |
ITALIA
|
1. |
Repubblica-Italiana |
|
2. |
RepubblicaItaliana |
|
3. |
Italia |
|
4. |
Italy |
|
5. |
Italian |
|
6. |
Italien |
|
7. |
Italija |
|
8. |
Itália |
|
9. |
Italië |
|
10. |
Italien |
|
11. |
Itálie |
|
12. |
Italie |
|
13. |
Olaszország |
|
14. |
Itālija |
|
15. |
Włochy |
|
16. |
Ιταλία |
|
17. |
Italja |
|
18. |
Taliansko |
|
19. |
Itaalia |
|
20. |
Abruzzo |
|
21. |
Basilicata |
|
22. |
Calabria |
|
23. |
Campania |
|
24. |
Emilia-Romagna |
|
25. |
Friuli-VeneziaGiulia |
|
26. |
Lazio |
|
27. |
Liguria |
|
28. |
Lombardia |
|
29. |
Marche |
|
30. |
Molise |
|
31. |
Piemonte |
|
32. |
Puglia |
|
33. |
Sardegna |
|
34. |
Sicilia |
|
35. |
Toscana |
|
36. |
Trentino-AltoAdige |
|
37. |
Umbria |
|
38. |
Valled'Aosta |
|
39. |
Veneto |
LETTONIA
|
1. |
Λετονία |
|
2. |
Lettorszag |
|
3. |
Latvja |
|
4. |
Letland |
|
5. |
Lotwa |
|
6. |
Letonia |
|
7. |
Lotyssko |
|
8. |
Latvija |
|
9. |
Lettland |
|
10. |
Latvia |
|
11. |
Lotyssko |
|
12. |
Letland |
|
13. |
Lettland |
|
14. |
Lati |
|
15. |
Letonia |
|
16. |
Lettonie |
|
17. |
Lettonia |
|
18. |
Republicoflatvia |
|
19. |
Latvijskajarespublika |
LITUANIA
|
1. |
lietuva |
|
2. |
leedu |
|
3. |
liettua |
|
4. |
litauen |
|
5. |
lithouania |
|
6. |
lithuania |
|
7. |
litouwen |
|
8. |
lituania |
|
9. |
lituanie |
|
10. |
litva |
|
11. |
litván |
|
12. |
litvania |
|
13. |
litvanya |
|
14. |
litwa |
|
15. |
litwanja |
|
16. |
liettuan |
|
17. |
litevská |
|
18. |
lietuvas |
|
19. |
litwy |
|
20. |
litovska |
|
21. |
aukstaitija |
|
22. |
zemaitija |
|
23. |
dzukija |
|
24. |
suvalkija |
|
25. |
suduva |
|
26. |
lietuvos-respublika |
|
27. |
lietuvos_respublika |
|
28. |
lietuvosrespublika |
|
29. |
republic-of-lithuania |
|
30. |
republic_of_lithuania |
|
31. |
republiclithuania |
|
32. |
republicoflithuania |
|
33. |
republique-de-lituanie |
|
34. |
republique_de_lituanie |
|
35. |
republiquelituanie |
|
36. |
republiquedelituanie |
|
37. |
republica-de-lituania |
|
38. |
republica_de_lituania |
|
39. |
republicalituania |
|
40. |
republicadelituania |
|
41. |
litovskajarespublika |
|
42. |
litovskaja-respublika |
|
43. |
litovskaja_respublika |
|
44. |
litauensrepublik |
|
45. |
litauens-republik |
|
46. |
litauens_republic |
|
47. |
republiklitauen |
|
48. |
republik-litauen |
|
49. |
republic_litauen |
|
50. |
δημοκρατιατησλιθουανιας |
|
51. |
δημοκρατια-της-λιθουανιας |
|
52. |
δημοκρατια_της_λιθουανιας |
|
53. |
δημοκρατίατηςΛιθουανίας |
|
54. |
δημοκρατία-της-Λιθουανίας |
|
55. |
δημοκρατία_της_Λιθουανίας |
|
56. |
repubblicadilituania |
|
57. |
repubblica-di-lituania |
|
58. |
repubblica_di_lituania |
|
59. |
republieklitouwen |
|
60. |
republiek-litouwen |
|
61. |
republiek_litouwen |
|
62. |
republicadalituania |
|
63. |
republica-da-lituania |
|
64. |
republica_da_lituania |
|
65. |
liettuantasavalta |
|
66. |
liettuan-tasavalta |
|
67. |
liettuan_tasavalta |
|
68. |
republikenLitauen |
|
69. |
republiken-litauen |
|
70. |
republiken_litauen |
|
71. |
litevskárepublika |
|
72. |
litevská-republika |
|
73. |
litevská_republika |
|
74. |
leeduvabariik |
|
75. |
leedu-vabariik |
|
76. |
leedu_vabariik |
|
77. |
lietuvasrepublika |
|
78. |
lietuvas-republika |
|
79. |
lietuvas_republika |
|
80. |
litvánköztársaság |
|
81. |
litván-köztársaság |
|
82. |
litván_köztársaság |
|
83. |
repubblikatallitwanja |
|
84. |
repubblika-tal-litwanja |
|
85. |
repubblika_tal_litwanja |
|
86. |
republikalitwy |
|
87. |
republika-litwy |
|
88. |
republika_litwy |
|
89. |
litovskarepublika |
|
90. |
litovska-republika |
|
91. |
litovska_republika |
|
92. |
republikalitva |
|
93. |
republika-litva |
|
94. |
republika_litva |
LUSSEMBURGO
|
1. |
luxembourg |
|
2. |
luxemburg |
|
3. |
letzebuerg |
MALTA
|
1. |
malta |
|
2. |
malte |
|
3. |
melita |
|
4. |
republicofmalta |
|
5. |
republic-of-malta |
|
6. |
therepublicofmalta |
|
7. |
the-republic-of-malta |
|
8. |
repubblikatamalta |
|
9. |
repubblika-ta-malta |
|
10. |
maltarepublic |
|
11. |
maltarepubblika |
|
12. |
gozo |
|
13. |
ghawdex |
PAESI BASSI
|
1. |
nederland |
|
2. |
holland |
|
3. |
thenetherlands |
|
4. |
netherlands |
|
5. |
lespaysbas |
|
6. |
hollande |
|
7. |
dieniederlande |
|
8. |
lospaisesbajos |
|
9. |
holanda |
POLONIA
|
1. |
rzeczpospolitapolska |
|
2. |
rzeczpospolita_polska |
|
3. |
rzeczpospolita-polska |
|
4. |
polska |
|
5. |
polonia |
|
6. |
lenkija |
|
7. |
poland |
|
8. |
polen |
|
9. |
pologne |
|
10. |
polsko |
|
11. |
poola |
|
12. |
puola |
PORTOGALLO
|
1. |
republicaportuguesa |
|
2. |
portugal |
|
3. |
portugália |
|
4. |
portugalia |
|
5. |
portugali |
|
6. |
portugalska |
|
7. |
portugalsko |
|
8. |
portogallo |
|
9. |
portugalija |
|
10. |
portekiz |
|
11. |
πορτογαλία |
|
12. |
portugāle |
|
13. |
aveiro |
|
14. |
beja |
|
15. |
braga |
|
16. |
bragança |
|
17. |
castelobranco |
|
18. |
coimbra |
|
19. |
evora |
|
20. |
faro |
|
21. |
guarda |
|
22. |
leiria |
|
23. |
lisboa |
|
24. |
portalegre |
|
25. |
porto |
|
26. |
santarem |
|
27. |
setubal |
|
28. |
vianadocastelo |
|
29. |
viseu |
|
30. |
vilareal |
|
31. |
madeira |
|
32. |
açores |
|
33. |
alentejo |
|
34. |
algarve |
|
35. |
altoalentejo |
|
36. |
baixoalentejo |
|
37. |
beiraalta |
|
38. |
beirabaixa |
|
39. |
beirainterior |
|
40. |
beiralitoral |
|
41. |
beiratransmontana |
|
42. |
douro |
|
43. |
dourolitoral |
|
44. |
entredouroeminho |
|
45. |
estremadura |
|
46. |
minho |
|
47. |
ribatejo |
|
48. |
tras-os-montes-e-alto-douro |
|
49. |
acores |
SLOVACCHIA
|
1. |
slowakische-republik |
|
2. |
republique-slovaque |
|
3. |
slovakiki-dimokratia |
|
4. |
slovenska-republika |
|
5. |
slovakiske-republik |
|
6. |
slovaki-vabariik |
|
7. |
slovakian-tasavalta |
|
8. |
slovakikidimokratia |
|
9. |
slovakiki-dimokratia |
|
10. |
szlovak-koztarsasag |
|
11. |
slovak-republic |
|
12. |
repubblica-slovacca |
|
13. |
slovakijas-republika |
|
14. |
slovakijos-respublika |
|
15. |
repubblika-slovakka |
|
16. |
slowaakse-republiek |
|
17. |
republika-slowacka |
|
18. |
republica-eslovaca |
|
19. |
slovaska-republika |
|
20. |
republica-eslovaca |
|
21. |
slovakiska-republiken |
|
22. |
σλοßακικη-δημοκρατια |
|
23. |
slowakischerepublik |
|
24. |
republiqueslovaque |
|
25. |
slovenskarepublika |
|
26. |
slovakiskerepublik |
|
27. |
slovakivabariik |
|
28. |
slovakiantasavalta |
|
29. |
szlovakkoztarsasag |
|
30. |
slovakrepublic |
|
31. |
repubblicaslovacca |
|
32. |
slovakijasrepublika |
|
33. |
slovakijosrespublika |
|
34. |
repubblikaslovakka |
|
35. |
slowaakserepubliek |
|
36. |
republikaslowacka |
|
37. |
republicaeslovaca |
|
38. |
slovaskarepublika |
|
39. |
republicaeslovaca |
|
40. |
slovakiskarepubliken |
|
41. |
σλοßακικηδημοκρατια |
|
42. |
slowakei |
|
43. |
slovaquie |
|
44. |
slovakia |
|
45. |
slovensko |
|
46. |
slovakiet |
|
47. |
slovakkia |
|
48. |
szlovakia |
|
49. |
slovacchia |
|
50. |
slovakija |
|
51. |
slowakije |
|
52. |
slowacija |
|
53. |
eslovaquia |
|
54. |
slovaska |
|
55. |
σλοßακικη |
|
56. |
slovakien |
|
57. |
république-slovaque |
|
58. |
slovenská-republika |
|
59. |
szlovák-köztársaság |
|
60. |
slovākijos-respublika |
|
61. |
republika-słowacka |
|
62. |
república-eslovaca |
|
63. |
slovaška-republika |
|
64. |
slovačka-republika |
|
65. |
lýdveldid-slovakia |
|
66. |
républiqueslovaque |
|
67. |
slovenskárepublika |
|
68. |
szlovákköztársaság |
|
69. |
slovākijosrespublika |
|
70. |
republikasłowacka |
|
71. |
repúblicaeslovaca |
|
72. |
slovaškarepublika |
|
73. |
slovačkarepublika |
|
74. |
lýdveldidslovakia |
|
75. |
szlovákia |
|
76. |
slovākija |
|
77. |
słowacija |
|
78. |
slovaška |
|
79. |
slovačka |
SLOVENIA
|
1. |
slovenija |
|
2. |
slovenia |
|
3. |
slowenien |
|
4. |
slovenie |
|
5. |
la-slovenie |
|
6. |
laslovenie |
|
7. |
eslovenia |
|
8. |
republikaslovenija |
|
9. |
republika-slovenija |
|
10. |
republicofslovenia |
|
11. |
republic-of-slovenia |
|
12. |
szlovenia |
|
13. |
szlovenkoztarsasag |
|
14. |
szloven-koztarsasag |
|
15. |
repubblicadislovenia |
|
16. |
repubblica-di-slovenia |
SPAGNA
|
1. |
españa |
|
2. |
reinodeespana |
|
3. |
reino-de-espana |
|
4. |
espagne |
|
5. |
espana |
|
6. |
espanha |
|
7. |
espanja |
|
8. |
espanya |
|
9. |
hispaania |
|
10. |
hiszpania |
|
11. |
ispanija |
|
12. |
spagna |
|
13. |
spain |
|
14. |
spanielsko |
|
15. |
spanien |
|
16. |
spanija |
|
17. |
spanje |
|
18. |
reinodeespaña |
|
19. |
reino-de-españa |
|
20. |
španielsko |
|
21. |
spānija |
|
22. |
španija |
|
23. |
španiělsko |
|
24. |
espainia |
|
25. |
ispania |
|
26. |
ισπανια |
|
27. |
andalucia |
|
28. |
andalucía |
|
29. |
andalousie |
|
30. |
andalusia |
|
31. |
andalusien |
|
32. |
juntadeandalucia |
|
33. |
juntadeandalucía |
|
34. |
aragon |
|
35. |
aragón |
|
36. |
gobiernodearagon |
|
37. |
gobiernoaragón |
|
38. |
principadodeasturias |
|
39. |
principaudasturies |
|
40. |
asturias |
|
41. |
asturies |
|
42. |
illesbalears |
|
43. |
islasbaleares |
|
44. |
canarias |
|
45. |
gobiernodecanarias |
|
46. |
canaryisland |
|
47. |
kanarischeinseln |
|
48. |
cantabria |
|
49. |
gobiernodecantabria |
|
50. |
castillalamancha |
|
51. |
castilla-lamancha |
|
52. |
castillayleon |
|
53. |
castillayleón |
|
54. |
juntadecastillayleon |
|
55. |
juntadecastillayleón |
|
56. |
generalitatdecatalunya |
|
57. |
generalitatdecataluña |
|
58. |
catalunya |
|
59. |
cataluña |
|
60. |
katalonien |
|
61. |
catalonia |
|
62. |
catalogna |
|
63. |
catalogne |
|
64. |
cataloniě |
|
65. |
katalonias |
|
66. |
catalunha |
|
67. |
kataloniens |
|
68. |
katalonian |
|
69. |
catalonië |
|
70. |
extremadura |
|
71. |
comunidadautonomadeextremadura |
|
72. |
comunidadautónomadeextremadura |
|
73. |
xuntadegalicia |
|
74. |
comunidadautonomadegalicia |
|
75. |
comunidaautónomadegalicia |
|
76. |
comunidadeautonomadegalicia |
|
77. |
comunidadeautónomadegalicia |
|
78. |
larioja |
|
79. |
gobiernodelarioja |
|
80. |
comunidadmadrid |
|
81. |
madridregion |
|
82. |
regionmadrid |
|
83. |
madrid |
|
84. |
murciaregion |
|
85. |
murciaregión |
|
86. |
murciaregione |
|
87. |
murciaregiao |
|
88. |
regiondemurcia |
|
89. |
regióndemurcia |
|
90. |
regionofmurcia |
|
91. |
regionvonmurcia |
|
92. |
regionedimurcia |
|
93. |
regiaodomurcia |
|
94. |
navarra |
|
95. |
nafarroa |
|
96. |
navarre |
|
97. |
navarracomunidadforal |
|
98. |
nafarroaforukomunitatea |
|
99. |
nafarroaforuerkidegoa |
|
100. |
communauteforaledenavarre |
|
101. |
communautéforaledenavarre |
|
102. |
foralcommunityofnavarra |
|
103. |
paisvasco |
|
104. |
paísvasco |
|
105. |
euskadi |
|
106. |
euskalherria |
|
107. |
paisbasc |
|
108. |
basquecountry |
|
109. |
paysbasque |
|
110. |
paesebasco |
|
111. |
baskenland |
|
112. |
paisbasco |
|
113. |
χώρατωνβάσκων |
|
114. |
gobiernovasco |
|
115. |
euskojaurlaritza |
|
116. |
governbasc |
|
117. |
basquegovernment |
|
118. |
gouvernementbasque |
|
119. |
governobasco |
|
120. |
baskischeregierung |
|
121. |
baskitschebestuur |
|
122. |
κυβέρνησητωνβάσκων |
|
123. |
comunidad-valenciana |
|
124. |
comunidadvalenciana |
|
125. |
comunitat-valenciana |
|
126. |
comunitatvalenciana |
|
127. |
ceuta |
|
128. |
gobiernoceuta |
|
129. |
melilla |
|
130. |
gobiernomelilla |
SVEZIA
|
1. |
suecia |
|
2. |
reinodesuecia |
|
3. |
sverige |
|
4. |
kongerietsverige |
|
5. |
schweden |
|
6. |
königreichschweden |
|
7. |
konigreichschweden |
|
8. |
σουηδία |
|
9. |
ΒασίλειοτηςΣουηδίας |
|
10. |
sweden |
|
11. |
kingdomofsweden |
|
12. |
suède |
|
13. |
suede |
|
14. |
royaumedesuède |
|
15. |
royaumedesuede |
|
16. |
svezia |
|
17. |
regnodisvezia |
|
18. |
zweden |
|
19. |
koninkrijkzweden |
|
20. |
suécia |
|
21. |
reinodasuécia |
|
22. |
reinodasuecia |
|
23. |
ruotsi |
|
24. |
ruotsinkuningaskunta |
|
25. |
konungariketsverige |
|
26. |
švédsko |
|
27. |
rootsi |
|
28. |
svedija |
|
29. |
svédorszag |
|
30. |
svedorszag |
|
31. |
l-isvezja |
|
32. |
szweja |
|
33. |
švedska |
|
34. |
svedska |
REGNO UNITO
|
1. |
unitedkingdom |
|
2. |
united-kingdom |
|
3. |
united_kingdom |
|
4. |
greatbritain |
|
5. |
great-britain |
|
6. |
great_britain |
|
7. |
britain |
|
8. |
cymru |
|
9. |
england |
|
10. |
northernireland |
|
11. |
northern-ireland |
|
12. |
northern_ireland |
|
13. |
scotland |
|
14. |
wales |
2. Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono riservarli
BULGARIA
|
1. |
българия |
|
2. |
bulgaria |
|
3. |
bulharsko |
|
4. |
bulgarien |
|
5. |
bulgaaria |
|
6. |
βουλγαρία |
|
7. |
bulgarie |
|
8. |
bulgarija |
|
9. |
bulgarije |
|
10. |
bolgarija |
|
11. |
republicofbulgaria |
|
12. |
the-republic-of-bulgaria |
|
13. |
the_republic_of_bulgaria |
|
14. |
republic-of-bulgaria |
|
15. |
republic_of_bulgaria |
|
16. |
republicbulgaria |
|
17. |
republic-bulgaria |
|
18. |
republic_bulgaria |
|
19. |
repubblicadibulgaria |
|
20. |
repubblica-di-bulgaria |
|
21. |
repubblica_di_bulgaria |
|
22. |
repubblicabulgaria |
|
23. |
repubblica-bulgaria |
|
24. |
repubblica_bulgaria |
|
25. |
republikbulgarien |
|
26. |
republik-bulgarien |
|
27. |
republik_bulgarien |
|
28. |
bulgaariavabariik |
|
29. |
bulgaaria-vabariik |
|
30. |
bulgaaria_vabariik |
|
31. |
δημοκρατιατησβουλγαριας |
|
32. |
δημοκρατια-της-βουλγαριας |
|
33. |
δημοκρατια_της_βουλγαριας |
|
34. |
republiekbulgarije |
|
35. |
republiek-bulgarije |
|
36. |
republiek_bulgarije |
|
37. |
republikabolgarija |
|
38. |
republika-bolgarija |
|
39. |
republika_bolgarija |
|
40. |
republikabulgaria |
|
41. |
republika-bulgaria |
|
42. |
republika_bulgaria |
|
43. |
bulharskarepublica |
|
44. |
bulharska-republica |
|
45. |
bulharska_republica |
|
46. |
republiquebulgarie |
|
47. |
republique-bulgarie |
|
48. |
republique_bulgarie |
|
49. |
republicabulgarija |
|
50. |
republica-bulgārija |
|
51. |
republica_bulgārija |
|
52. |
repúblikabulgária |
|
53. |
repúblika-bulgária |
|
54. |
repúblika_bulgária |
|
55. |
repúblicabulgaria |
|
56. |
república-bulgaria |
|
57. |
república_bulgaria |
|
58. |
bulgarja |
|
59. |
bălgarija |
|
60. |
bulgariantasavalta |
|
61. |
bulgarian-tasavalta |
|
62. |
bulgarian_tasavalta |
|
63. |
republikenbulgarien |
|
64. |
republiken-bulgarien |
|
65. |
republiken_bulgarien |
|
66. |
repulicabulgaria |
|
67. |
repulica-bulgaria |
|
68. |
repulica_bulgaria |
|
69. |
köztársaságbulgária |
|
70. |
köztársaság-bulgária |
|
71. |
köztársaság_bulgária |
CROAZIA
|
1. |
croatia |
|
2. |
kroatia |
|
3. |
kroatien |
|
4. |
kroatien |
|
5. |
croazia |
|
6. |
kroatien |
|
7. |
croacia |
|
8. |
croatie |
|
9. |
horvátország |
|
10. |
horvatorszag |
|
11. |
kroatië |
|
12. |
kroatie |
|
13. |
chorwacja |
|
14. |
κροατία |
|
15. |
chorvatsko |
|
16. |
charvátsko |
|
17. |
horvaatia |
|
18. |
kroaatia |
|
19. |
croácia |
|
20. |
croacia |
|
21. |
horvātija |
|
22. |
horvatija |
|
23. |
kroatija |
|
24. |
kroazja |
|
25. |
chorvátsko |
|
26. |
chrovatsko |
|
27. |
hrvaška |
|
28. |
hrvaska |
ISLANDA
|
1. |
arepublicadeislândia |
|
2. |
deijslandrepubliek |
|
3. |
deijslandrepubliek |
|
4. |
derepubliekvanijsland |
|
5. |
derepubliekvanijsland |
|
6. |
iceland |
|
7. |
icelandrepublic |
|
8. |
iepublikaislande |
|
9. |
ijsland |
|
10. |
island |
|
11. |
islanda |
|
12. |
islande |
|
13. |
islandia |
|
14. |
islândia |
|
15. |
islandica |
|
16. |
islandrepublik |
|
17. |
islandskylisejnik |
|
18. |
islannintasavalta |
|
19. |
islanti |
|
20. |
izland |
|
21. |
ísland |
|
22. |
íslenskalýðveldið |
|
23. |
köztársaságizland |
|
24. |
larepubblicadiislanda |
|
25. |
larepúblicadeislandia |
|
26. |
larépubliquedislande |
|
27. |
lislande |
|
28. |
lýðveldiðísland |
|
29. |
puklerkaislandska |
|
30. |
rahvavabariikisland |
|
31. |
repubblicadiislanda |
|
32. |
repubblikataisland |
|
33. |
republicoficeland |
|
34. |
republikaisland |
|
35. |
republikaislandia |
|
36. |
republikavisland |
|
37. |
republikkenisland |
|
38. |
republikvonisland |
|
39. |
repúblicadeislandia |
|
40. |
repúblicadeislândia |
|
41. |
républiquedislande |
|
42. |
ΔημοκρατίατηςΙσλανδίας |
|
43. |
Ισλανδία |
LIECHTENSTEIN
|
1. |
fyrstendømmetliechtenstein |
|
2. |
fürstentumliechtenstein |
|
3. |
principalityofliechtenstein |
|
4. |
liechtensteinivürstiriiki |
|
5. |
liechtensteininruhtinaskunta |
|
6. |
principautédeliechtenstein |
|
7. |
πριγκιπάτοτουλιχτενστάιν |
|
8. |
furstadæmisinsliechtensteins |
|
9. |
principatodelliechtenstein |
|
10. |
lichtenšteinokunigaikštystė |
|
11. |
lihtenšteinasfirstiste |
|
12. |
prinċipalitàtal-liechtenstein |
|
13. |
vorstendomliechtenstein |
|
14. |
fyrstedømmetliechtenstein |
|
15. |
księstwoliechtenstein |
|
16. |
principadodoliechtenstein |
|
17. |
furstendömetliechtenstein |
|
18. |
lichtenštajnskékniežatstvo |
|
19. |
kneževinolihtenštajn |
|
20. |
principadodeliechtenstein |
|
21. |
lichtenštejnskéknížectví |
|
22. |
lichtensteinihercegség |
NORVEGIA
|
1. |
norge |
|
2. |
noreg |
|
3. |
norway |
|
4. |
norwegen |
|
5. |
norvege |
|
6. |
norvège |
|
7. |
noruega |
|
8. |
norvegia |
|
9. |
norvégia |
|
10. |
norsko |
|
11. |
nórsko |
|
12. |
norra |
|
13. |
norja |
|
14. |
norvegija |
|
15. |
norvēģija |
|
16. |
noorwegen |
|
17. |
Νορßηγία |
|
18. |
norvegja |
|
19. |
norveġja |
|
20. |
norveska |
|
21. |
norveška |
|
22. |
norwegia |
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23. |
norga |
ROMANIA
|
1. |
românia |
|
2. |
romania |
|
3. |
roumanie |
|
4. |
rumänien |
|
5. |
rumanien |
|
6. |
rumanía |
|
7. |
rumænien |
|
8. |
roménia |
|
9. |
romênia |
|
10. |
romenia |
|
11. |
rumunia |
|
12. |
rumunsko |
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13. |
romunija |
|
14. |
rumãnija |
|
15. |
rumunija |
|
16. |
rumeenia |
|
17. |
ρουμανία |
|
18. |
románia |
|
19. |
rumanija |
|
20. |
roemenië |
TURCHIA
|
1. |
turkiye |
|
2. |
türkiye |
|
3. |
turkiyecumhuriyeti |
|
4. |
türkiyecumhuriyeti |
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/50 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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1 |
2 |
3 |
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4421 90 98 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4421, 4421 90 e 4421 90 98. Il carattere essenziale del prodotto è dato dall’elemento della costruzione (struttura in legno). Date le sue dimensioni, non può essere considerato una costruzione prefabbricata di cui alla voce 9406. |
||||||||
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8418 10 91 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8418, 8418 10 e 8418 10 91. La sottovoce 8418 10 comprende tutte le combinazioni di frigoriferi-congelatori, muniti di sportelli esterni separati, per uso domestico o meno. |
||||||||
|
8525 30 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8525, 8525 30 e 8525 30 90. Sebbene l’apparecchio sia stato concepito ad uso dei bambini, non può essere classificato come giocattolo della voce 9503, poiché il suo elemento caratteristico essenziale è la telecamera, classificata alla voce 8525. |
||||||||
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9503 60 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503, 9503 60 e 9503 60 90. È esclusa la classificazione come libro di cui alla voce 4901 o come album o libro di immagini per bambini di cui alla voce 4903, poiché il testo e le illustrazioni hanno una funzione sussidiaria rispetto ai puzzle. L’elemento caratteristico essenziale del prodotto è il puzzle; esso è quindi classificato come puzzle di cui alla voce 9503. |
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A) |
|
(1) La fotografia ha valore puramente informativo.
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/53 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1656/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
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(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. |
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(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 ottobre 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2005 possono essere presentate domande di titoli per 4 278,497 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1657/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri. |
|
(2) |
È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili. |
|
(3) |
A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese. |
|
(4) |
Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5). |
|
(5) |
Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 12 al 25 ottobre 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.
(4) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.
(5) GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.
ALLEGATO
|
(EUR/100 pezzi) |
||||
|
Periodo: dal 12 al 25 ottobre 2005 |
||||
|
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
|
15,88 |
11,40 |
33,60 |
13,55 |
|
Prezzi comunitari all’importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
Giordania |
— |
— |
— |
— |
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/56 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1658/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,485 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 200511 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/57 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2005
sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia
(2005/694/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,
vista la raccomandazione della Commissione,
viste le osservazioni dell’Italia,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
|
(2) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. |
|
(3) |
La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (1) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato al Consiglio un siffatto parere sull’Italia il 29 giugno 2005. La Commissione, tenuto conto della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, del trattato, ha concluso che in Italia esiste un disavanzo eccessivo. Nella valutazione la Commissione ha tenuto conto della relazione del Consiglio Ecofin al Consiglio europeo intitolata «Migliorare l’attuazione del patto di stabilità e crescita», approvata dal Consiglio europeo il 22 marzo 2005. |
|
(5) |
L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Italia, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito. |
|
(6) |
Sulla base dei dati per il 2003 e per il 2004 finora comunicati, il rapporto disavanzo/PIL è stato superiore ma vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 e 2004. Il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 e nel 2004 non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità italiane, né è derivato da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Il tasso di crescita economica negli ultimi tre anni è stato positivo sebbene modesto (0,4 %, 0,3 % e 1,2 % rispettivamente nel 2002, 2003 e 2004). Si stima che il divario tra prodotto effettivo e potenziale (output gap) sia passato dal 2,1 % del PIL potenziale nel 2001 al – 1,3 % del PIL potenziale nel 2004. In quanto tale, la situazione di crescita modesta registrata nel 2003 e nel 2004 non può essere qualificata come eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. |
|
(7) |
Il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo in quanto il disavanzo, dopo aver superato (seppure non di molto) il valore di riferimento nel 2003 e nel 2004, è destinato a superarlo di ampia misura, secondo la Commissione, anche nel 2005 e nel 2006, nell’ipotesi standard di politiche invariate. Ciò indica che il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del disavanzo non è soddisfatto. |
|
(8) |
Inoltre il rapporto debito/PIL, pari a circa il 106-107 % del PIL nel 2004, è nettamente superiore al valore di riferimento del trattato e non è sceso ad un ritmo soddisfacente negli ultimi anni. Il ritmo della riduzione del debito è stato influenzato da operazioni sotto la linea che hanno determinato un incremento del debito stesso. Inoltre, l’attuale livello del saldo primario (inferiore al 2 % del PIL nel 2004) non assicura un percorso di discesa soddisfacente del rapporto debito/PIL. Ciò indica che anche il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del debito non è soddisfatto. |
|
(9) |
Il Consiglio ha analizzato altri fattori significativi inclusi nella relazione della Commissione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato, nonché alcuni altri fattori addotti dalle autorità italiane nella loro lettera del 6 giugno 2005. Conformemente alla relazione del Consiglio Ecofin al Consiglio europeo dal titolo «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita», la presa in considerazione di altri fattori significativi nella decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo ex articolo 104, paragrafo 6, del trattato, «deve essere pienamente subordinata al principio informatore secondo cui, prima di tenere conto di altri fattori significativi, il superamento del valore di riferimento è temporaneo e il disavanzo resta vicino al valore di riferimento». Nel caso dell’Italia la prima condizione non è soddisfatta. Pertanto, ai fini della decisione del Consiglio ex articolo 104, paragrafo 6, del trattato, nel caso dell’Italia gli altri fattori significativi non vengono presi in considerazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che in Italia esiste un disavanzo eccessivo.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/59 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2005
relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
(2005/695/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 31 maggio 2005. |
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(2) |
È opportuno approvare il protocollo, |
DECIDE:
Articolo unico
Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (2).
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) Parere conforme espresso il 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 242 del 19.9.2005, pag. 2.
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/60 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 ottobre 2005
recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, al fine di stabilire condizioni e limiti del riesame da parte della Corte di giustizia delle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado
(2005/696/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 225, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 245, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 160, secondo comma,
vista la domanda della Corte di giustizia del 12 settembre 2003,
visto il parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004,
visto il parere della Commissione dell’11 febbraio 2005,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 225 del trattato CE, paragrafi 2 e 3, modificato dall’articolo 2, punto 31), del trattato di Nizza, dispone quanto segue: «2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell’articolo 225 A. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. 3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.» |
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(2) |
L’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato CEEA ha costituito oggetto di una modifica analoga ad opera dell’articolo 3, punto 13), del trattato di Nizza. |
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(3) |
Di queste modifiche si è tenuto parzialmente conto nell’articolo 62 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia ai sensi del quale: «Nei casi di cui all’articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e all’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentata dal primo avvocato generale, sull’opportunità o meno di riesaminare la decisione.» |
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(4) |
Conformemente alla dichiarazione n. 13 allegata all’atto finale del trattato di Nizza, è necessario adottare le disposizioni relative al riesame delle decisioni del Tribunale aventi per oggetto le decisioni delle camere giurisdizionali e le domande pregiudiziali, precisando:
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DECIDE:
Articolo 1
Tra gli articoli 62 e 63 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 62 bis
La Corte decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.
Gli interessati di cui all’articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE, e dall’articolo 140 A, paragrafo 2, del trattato CEEA, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.
La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.
Articolo 62 ter
Nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE e dall’articolo 140 A, paragrafo 2, del trattato CEEA, fatti salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte costati che la decisione del Tribunale pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.
Nei casi previsti dall’articolo 225, paragrafo 3, del trattato CE e dall’articolo 140 A, paragrafo 3, del trattato CEEA, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell’articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto comunitario, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
D. ALEXANDER
Commissione
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2005
recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India
(2005/697/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 13 e 15,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (3), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India. Le importazioni di PET provenienti dalle società i cui impegni erano stati accettati sono state esentate dai dazi suddetti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento citato. |
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(2) |
Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (4), il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India. Le importazioni di PET provenienti dalle società i cui impegni erano stati accettati sono state esentate dai dazi suddetti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento citato. |
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(3) |
Il 29 novembre 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/745/CE (5), accettando gli impegni offerti dagli esportatori di cui all’articolo 1 della suddetta decisione nel quadro delle due procedure sopra menzionate. |
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(4) |
Il 12 gennaio 2005, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 33/2005 (6), ha annunciato l’avvio di un «riesame relativo ai nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base. |
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(5) |
Allo stesso tempo e per gli stessi motivi, la Commissione ha avviato un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 (7), a norma dell’articolo 20 del regolamento antisovvenzioni di base. |
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(6) |
Le risultanze definitive e le conclusioni delle inchieste figurano nel regolamento (CE) n. 1646/2005 del Consiglio (8), recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000, e nel regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio (9), recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000. |
B. IMPEGNO
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(7) |
Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni in base a cui era stato deciso di istituire i dazi definitivi modificati, antidumping e compensativo, sulle sue importazioni nella Comunità, la South Asian Petrochem Limited («la società») ha offerto un impegno sui prezzi conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Con tale impegno, il produttore esportatore in questione si è offerto di vendere il prodotto in esame almeno ai prezzi che eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. |
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(8) |
La società si è impegnata inoltre a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, in modo che essa possa controllare efficacemente il rispetto dell’impegno. Inoltre, la struttura delle vendite della società interessata è tale che la Commissione ritiene limitato il rischio di elusione dell’impegno. |
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(9) |
In considerazione di quanto sopra esposto, l’impegno offerto dalla South Asian Petrochem Limited è accettabile. |
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(10) |
Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto da parte della società degli impegni assunti, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping e del dazio compensativo. |
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(11) |
In caso di violazione o revoca dell’impegno, o qualora vi siano motivi per ritenere che l’impegno sia stato violato, può essere imposto un dazio provvisorio o definitivo in conformità dell’articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento antidumping di base, e ove applicabile, dell’articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento antisovvenzioni di base, |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 2000/745/CE, la tabella viene modificata aggiungendo il testo seguente:
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Stato |
Fabbricante |
Codice aggiuntivo Taric |
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«India |
South Asian Petrochem Limited |
A 585» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.
(3) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 1).
(4) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3).
(5) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88. Decisione modificata dalla decisione 2002/232/CE (GU L 78 del 21.3.2002, pag. 12).
(6) GU L 8 del 12.1.2005, pag. 9.
(7) GU C 8 del 12.1.2005, pag. 2.
(8) Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/64 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
19 settembre 2005
sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/698/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato per le comunicazioni,
considerando quanto segue:
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(1) |
Talune disposizioni del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica prevedono l’applicazione di necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi: si tratta in particolare degli articoli 9, 11, 13 e dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (2); dell’articolo 17, dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII.2 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (3); e dell’articolo 13 della direttiva 2002/21/CE. |
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(2) |
Gli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato (SMP) in un mercato specifico (di seguito «operatori notificati»), in esito a un’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, possono essere assoggettati, tra le altre cose, all’obbligo di predisporre contabilità separate e/o di istituire un sistema di contabilità dei costi. L’imposizione di tali obblighi ha l’obiettivo di rendere più trasparenti le transazioni tra operatori e/o di determinare i costi effettivi dei servizi forniti. Inoltre la separazione della contabilità e l’istituzione di un sistema di contabilità dei costi possono essere utilizzate dalle autorità nazionali di regolamentazione per integrare l’applicazione di altre misure regolamentari (ad esempio in materia di trasparenza, non discriminazione, orientamento ai costi) agli operatori notificati. |
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(3) |
La presente raccomandazione aggiorna la raccomandazione 98/322/CE della Commissione, dell’8 aprile 1998, sull’interconnessione in un mercato liberalizzato (Parte 2 — separazione contabile e contabilità dei costi) (4), a seguito dell’attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche (25 luglio 2003). Si tratta di una revisione necessaria, in quanto il quadro normativo del 2002 ha comportato alcune modifiche significative del pacchetto normativo del 1998, quali: l’ampliamento del campo di applicazione del quadro normativo, un approccio differente quanto all’imposizione di obblighi ex ante, un diverso campo di applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilità dei costi e separazione contabile e l’attuazione del principio di neutralità tecnologica. |
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(4) |
Gli obiettivi generali della presente raccomandazione mirano a incrementare l’attuazione di principi e metodologie contabili coerenti a livello dell’UE, tenendo conto dell’esperienza acquisita dalle autorità nazionali di regolamentazione in materia di contabilità dei costi e separazione contabile, ed a migliorare la trasparenza dei sistemi di contabilità, delle metodologie, dell’elaborazione dei dati e dei processi di audit e comunicazione delle informazioni a beneficio di tutte le parti interessate. |
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(5) |
Gli operatori possono operare nei mercati in cui sono stati designati come detentori di un significativo potere di mercato come pure in mercati concorrenziali in cui non sono stati designati come tali. Al fine di eseguire i propri compiti di regolamentazione, un’autorità nazionale di regolamentazione può trovarsi a dover acquisire informazioni sui mercati in cui gli operatori non detengono un significativo potere di mercato. Se a un operatore notificato, avente significativo potere di mercato su uno o più mercati, è imposto l’obbligo di detenere una contabilità separata, tale obbligo può estendersi ai mercati in cui l’operatore non detiene tale potere, ad esempio per garantire la coerenza dei dati. |
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(6) |
Qualsiasi metodologia obbligatoria di contabilità dei costi e separazione contabile, utilizzata in particolare come base per decisioni di controllo dei prezzi, dovrebbe essere specificata in modo tale da incoraggiare investimenti efficaci, individuare i comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali, in particolare la compressione dei margini, e dovrebbe essere conforme agli obiettivi perseguiti dall’autorità nazionale di regolamentazione, quali fissati all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. |
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(7) |
L’attuazione di una metodologia dei costi nuova o modificata può indicare che i livelli attuali degli oneri regolamentati e/o meccanismi di prezzo sono inadeguati o in qualche modo squilibrati. Se un’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che siano necessari interventi correttivi, essa deve tenere in debito conto la situazione commerciale ed economica per ridurre al minimo i rischi e le incertezze nei pertinenti mercati. Ciò potrebbe significare, ad esempio, ripartire gli adeguamenti di prezzo in un lasso di tempo ragionevole. |
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(8) |
Nell’attuare un sistema di contabilità che utilizza un approccio prospettico (ad esempio il costo prospettico incrementale di lungo periodo), basato non sui costi storici ma su quelli correnti, ad esempio quello in cui i beni sono rivalutati sulla base dei costi d’uso di un’infrastruttura moderna equivalente costruita utilizzando le migliori tecnologie disponibili, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero dover adeguare i parametri della metodologia di costo per conseguire gli obiettivi fissati. L’uso coordinato di approcci di tipo top-down e bottom-up dovrebbe essere previsto in tutti i casi in cui sia applicabile. I sistemi di contabilità dovrebbero essere basati sul principio di causalità dei costi, quale la determinazione dei costi per attività. |
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(9) |
Se la contabilità a costi correnti (CCA) è applicata ai cespiti della rete, quale la rete locale considerata meno riproducibile nel medio termine, un’applicazione coerente delle metodologie di costo impone alle autorità nazionali di regolamentazione di adeguare opportunamente i parametri (quali il costo del capitale, le quote di ammortamento, i ricarichi e i componenti che variano nel tempo). |
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(10) |
Se l’attuazione di un sistema di contabilità dei costi è obbligatoria ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE, le norme utilizzate per la ripartizione dei costi dovrebbero essere definite in modo tale da rendere chiara la relazione tra i costi e gli oneri dei componenti e servizi delle reti; dovrebbe essere indicata inoltre la base utilizzata per assegnare ai vari conti i costi direttamente e indirettamente imputabili. |
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(11) |
La presente raccomandazione fornisce un orientamento sulle modalità di attuazione di un sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile nell’ambito del nuovo quadro normativo del 2002. La raccomandazione 98/322/CE fornisce un orientamento sulle modalità di attuazione di un sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile nell’ambito del quadro normativo del 1998. La raccomandazione del 1998 continua ad applicarsi nelle situazioni in cui gli Stati membri non hanno completato la revisione degli obblighi in vigore in materia di contabilità dei costi e separazione contabile conformemente all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE. |
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(12) |
Se gli Stati membri attuano un meccanismo di compensazione che comporta trasferimenti finanziari, l’allegato IV, parte B, della direttiva servizio universale stabilisce che detti trasferimenti devono essere effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. A tal fine è necessario che ogni compensazione ricevuta per l’adempimento degli obblighi di servizio universale sia debitamente indicata nei sistemi di separazione contabile. |
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(13) |
Per quanto riguarda il finanziamento degli obblighi di servizio universale, la raccomandazione lascia impregiudicata la direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (5). |
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(14) |
L’attuazione dei principi contenuti nella presente raccomandazione lascia impregiudicato il dovere degli Stati membri e delle imprese di rispettare integralmente la legislazione comunitaria in materia di concorrenza. |
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(15) |
La raccomandazione 2002/590/CE della Commissione, del 16 maggio 2002, «L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali» (6), definisce un quadro chiaro per valutare, se del caso, l’indipendenza dei revisori. |
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(16) |
Il gruppo dei regolatori europei (ERG) (7) ha fornito un parere sulla revisione della raccomandazione della Commissione sul sistema di contabilità dei costi e sulla separazione contabile del 1998, contenente in allegato un’analisi dettagliata degli aspetti di tale sistema, |
RACCOMANDA:
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1) |
La presente raccomandazione riguarda l’attuazione di sistemi di separazione contabile e di contabilità dei costi da parte degli operatori designati dalle rispettive autorità nazionali di regolazione come aventi un significativo potere di mercato nei mercati rilevanti in esito a un’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE. Gli operatori cui sono imposti tali obblighi sono indicati di seguito come «operatori notificati». Lo scopo di imporre l’obbligo di attuare una contabilità dei costi è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell’imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi. Lo scopo di imporre l’obbligo di attuare la separazione contabile è quello di fornire un livello più alto di articolazione delle informazioni rispetto a quello ricavabile dai rendiconti finanziari obbligatori dell’operatore notificato, di indicare con maggiore precisione possibile la prestazione di settori di attività dell’operatore notificato, come se si trattasse di attività gestite separatamente e, nel caso di imprese a integrazione verticale, di prevenire discriminazioni a favore delle proprie attività ed evitare sovvenzioni incrociate abusive. |
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2) |
Si raccomanda alle autorità nazionali di regolamentazione di richiedere agli operatori notificati la disaggregazione dei loro costi operativi, del capitale impiegato e dei ricavi, al livello necessario per garantire la coerenza con i principi di proporzionalità, trasparenza e con gli obblighi di regolamentazione imposti dal diritto nazionale o comunitario. Si raccomanda di procedere all’imputazione delle voci di costo, capitale impiegato e ricavi conformemente al principio di causalità dei costi (quale ad esempio la determinazione dei costi per attività). I sistemi di separazione contabile e di contabilità dei costi degli operatori notificati devono essere tali da poter fornire le informazioni finanziarie atte a dimostrare il rispetto integrale degli obblighi normativi. Si raccomanda che questo aspetto venga valutato sulla base dei criteri qualitativi di pertinenza, affidabilità, comparabilità e materialità. Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione si accertino dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi di separazione contabile e contabilità dei costi; detti sistemi possono essere soggetti a una consultazione pubblica. |
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3) |
Si raccomanda che l’autorità nazionale di regolamentazione, nel verificare le caratteristiche e le specifiche del sistema di contabilità dei costi, esamini la capacità del sistema di contabilità dei costi dell’operatore notificato di analizzare e presentare i dati sui costi in modo conforme agli obiettivi normativi. In particolare, il sistema di contabilità dei costi dell’operatore notificato dovrebbe essere in grado di operare una differenza tra costi diretti (8) e costi indiretti (9). Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione, una volta adottata una decisione sul sistema di contabilità dei costi a costi correnti, fissino termini precisi e l’anno di riferimento per l’attuazione di tale sistema di contabilità dei costi da parte dei loro operatori notificati. La valutazione dei cespiti della rete al valore prospettico o corrente di un operatore efficiente, ovvero stimando i costi che incorrerebbero operatori equivalenti se il mercato fosse pienamente concorrenziale, è un elemento chiave del metodo della «contabilità a costi correnti» (di seguito «CCA»). Ciò impone che gli oneri di ammortamento siano inseriti nei costi operativi da calcolare sulla base delle valutazioni correnti di cespiti moderni equivalenti. Di conseguenza anche le informazioni relative al capitale impiegato devono basarsi su costi correnti. Altri adeguamenti dei costi possono essere necessari per riflettere i costi attuali di acquisto di un cespite e la relativa base dei costi operativi. La valutazione dei cespiti di rete al valore prospettico o corrente può essere integrata, se opportuno, dall’uso di una metodologia di contabilità dei costi quale i costi incrementali prospettici di lungo periodo (LRIC). Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione tengano debitamente conto dei problemi di prezzi e concorrenza che potrebbero emergere nell’attuazione di un sistema basato sulla contabilità a costi correnti, come nel caso dell’accesso disaggregato alla rete locale. Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione tengano in debito conto la necessità di ulteriori adeguamenti delle informazioni finanziarie in relazione a fattori di efficienza, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di dati sui costi nell’adozione di decisioni sui prezzi, in quanto l’uso di sistemi di contabilità dei costi (anche quelli che applicano la CCA) potrebbero non riflettere appieno i costi sostenuti o pertinenti (10). I fattori di efficienza possono consistere in valutazioni sulle differenti tipologie e architetture di rete, sulle tecniche di ammortamento e sulla tecnologia utilizzata, o di cui si prevede l’utilizzo, sulla rete. |
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4) |
Si raccomanda che gli operatori notificati, a cui viene chiesto di fornire la separazione contabile, trasmettano un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato per ciascuna delle entità soggette all’obbligo di comunicazione (sulla base dei mercati e servizi rilevanti). Gli oneri di cessione o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione. Gli obblighi di separazione contabile in questione possono richiedere la preparazione e la fornitura di informazioni su mercati nei quali un operatore non detiene un significativo potere di mercato. Per ragioni di coerenza e integrità dei dati si raccomanda che i rendiconti finanziari relativi alla contabilità separata siano consolidati in un conto profitti e perdite e in un conto del capitale investito per l’impresa nel suo insieme. Si richiede altresì di raccordare la contabilità separata con la contabilità cui l’operatore è tenuto per legge. I rendiconti dovrebbero essere sottoposti alla valutazione di revisori indipendenti o a un controllo di conformità dell’autorità nazionale di regolamentazione (purché quest’ultima disponga di sufficiente personale qualificato). |
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5) |
Si raccomanda che le autorità nazionali di regolamentazione mettano a disposizione di terze parti interessate, e in misura sufficientemente dettagliata, le informazioni contabili pertinenti ottenute dagli operatori notificati. L’obiettivo di chiedere informazioni dettagliate è finalizzato a garantire che non vi siano state discriminazioni indebite tra la fornitura di servizi all’interno della struttura dell’operatore e quella all’esterno e a consentire l’identificazione del costo medio dei servizi e del metodo utilizzato per calcolare tali costi. Nel fornire le informazioni ai fini di cui sopra, le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali. Sotto questo profilo la pubblicazione da parte dell’operatore notificato di prospetti sufficientemente analitici dei costi che evidenziano, ad esempio, il costo medio delle componenti di rete accrescerà la trasparenza e la fiducia tra gli operatori concorrenti sull’assenza di sussidi incrociati anticoncorrenziali. Ciò è ritenuto della massima importanza soprattutto per i servizi all’ingrosso. Orientamenti in materia di rendicontazione e pubblicazione delle informazioni sono riportati nell’allegato. |
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6) |
Conformemente all’articolo 8 della direttiva servizio universale, certe imprese possono essere designate come fornitrici del servizio universale e possono essere soggette a controlli normativi sui servizi al dettaglio, conformemente all’articolo 17 della stessa direttiva. Per gli Stati membri che sono dotati di sistemi di finanziamento degli obblighi di servizio universale si raccomanda che tutti i contributi che le imprese designate ricevono come parte del meccanismo di indennizzo siano indicati nei sistemi di separazione contabile. |
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7) |
I presenti orientamenti in materia contabile riguardano la rendicontazione predisposta a fini regolamentari e non sono finalizzati a sostituire i rendiconti finanziari che la legge può prescrivere in uno Stato membro. |
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8) |
La presente raccomandazione è riesaminata entro tre anni dalla data di applicazione. |
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9) |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(4) GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6.
(5) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).
(6) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 22.
(7) L’ERG è stato istituito con decisione 2002/627/CE della Commissione (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38), modificata dalla decisione 2004/641/CE (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 30).
(8) Per costi diretti si intendono i costi sostenuti pienamente e non ambiguamente per attività specifiche.
(9) Per costi indiretti si intendono i costi che richiedono una suddivisione utilizzando una metodologia di attribuzione equa e obiettiva.
(10) Alcuni dei cespiti potrebbero eccedere quanto necessario o l’architettura di rete potrebbe essere a un livello subottimale. L’attuazione di un modello economico/ingegneristico bottom-up contribuirà a fornire dati informativi sui costi sostenuti non necessari o sostenuti in modo inefficiente, che dovrebbero essere eliminati.
ALLEGATO
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Il presente allegato illustra il quadro delle relazioni periodiche, gli aspetti inerenti alle pubblicazioni e la dichiarazione di conformità.
Conformemente ai principi di cui al punto 2 della presente raccomandazione, i sistemi di contabilità dei costi e di separazione contabile devono produrre informazioni con un livello di dettaglio tale da dimostrare la conformità con i principi di non discriminazione e trasparenza, individuando e attribuendo adeguatamente ricavi, costi, capitale impiegato e volumi per le diverse attività effettuate dall’operatore. Tali informazioni contabili dovrebbero essere messe sollecitamente a disposizione dell’autorità nazionale di regolamentazione.
Un’adeguata presentazione della contabilità regolamentare garantisce che le informazioni essenziali dei rendiconti finanziari siano comunicate in modo chiaro ed efficace e con le modalità più semplici e dirette possibili. La presentazione delle informazioni nei rendiconti finanziari richiede un certo grado di astrazione e aggregazione. Se questo processo è attuato ordinatamente, ne risulteranno conoscenze maggiori in quanto una tale presentazione soddisferà diversi obiettivi della normativa come, ad esempio, che i prezzi siano orientati ai costi e che non si registrino discriminazioni indebite.
Le relazioni contabili comprendono note di accompagnamento e allegati che amplificano e illustrano i rendiconti finanziari. I rendiconti finanziari e le note di accompagnamento costituiscono un tutto unico.
Le informazioni contabili regolamentari sono destinate alle autorità nazionali di regolamentazione e ad altre parti che possono essere interessate da decisioni normative basate su tali informazioni (concorrenti, investitori e consumatori). In questo quadro, la pubblicazione delle informazioni può contribuire a realizzare un mercato aperto e concorrenziale e ad aumentare la credibilità del sistema di contabilità regolamentare.
Tuttavia, per motivi inerenti alla riservatezza delle informazioni commerciali la pubblicazione integrale potrebbe essere vietata da norme nazionali e comunitarie. Si raccomanda pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione, sentito il parere degli operatori, definiscano quali informazioni vadano considerate riservate e pertanto non divulgabili.
1. Preparazione e pubblicazione delle informazioni
Dovrebbero essere preparate e pubblicate (fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli previsti dalle legislazioni nazionali) le seguenti informazioni finanziarie destinate ai pertinenti servizi/mercati:
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conto profitti e perdite, |
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rendiconto del capitale investito (con l’indicazione dettagliata della metodologia di calcolo e del valore dei parametri utilizzati), |
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consolidamento e riconciliazione con la contabilità prevista per legge o con altre fonti di informazione sui costi, |
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descrizione dei metodi di contabilità dei costi, compreso il riferimento alla base dei costi ed allo standard di costo, ai metodi di attribuzione e valutazione, all’individuazione e al trattamento dei costi indiretti, |
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note relative alla non discriminazione (dettagli relativi agli oneri di cessione), |
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valutazione dei revisori (se richiesta dall’autorità nazionale di regolamentazione), |
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descrizione delle politiche di contabilità e dei principi di contabilità previsti dalla legge, |
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dichiarazione di conformità con le norme nazionali e comunitarie, |
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altri documenti supplementari se richiesti. |
Il formato di presentazione delle informazioni, che può ricalcare quello di presentazione della contabilità standard prevista dalla legge, dovrebbe essere preventivamente definito dall’autorità di regolamentazione nazionale in consultazione con gli operatori. La dichiarazione di conformità con le norme nazionali e comunitarie, la valutazione dei revisori e la descrizione dei principi, delle politiche, dei metodi e delle procedure di contabilità utilizzati, in particolare le metodologie di imputazione dei costi, non possono essere considerate confidenziali. Fatta salva la normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza delle informazioni commerciali, i risultati della revisione dovrebbero essere resi pubblici.
2. La dichiarazione di conformità
La dichiarazione annuale di conformità deve includere almeno le seguenti informazioni:
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le conclusioni dei revisori, |
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tutte le irregolarità accertate, |
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le raccomandazioni formulate dai revisori (con la descrizione degli effetti corrispondenti), |
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la descrizione dettagliata della metodologia di verifica seguita, nonché |
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alcuni dati finanziari e di contabilità aggregati (quali gli adeguamenti alla CCA, le principali ipotesi utilizzate nelle metodologie di attribuzione, il livello dei costi imputati e il grado di articolazione del modello). |
La pubblicazione della dichiarazione di conformità e dei risultati della revisione dovrebbe avvenire in una forma facilmente accessibile alle parti interessate, in formato cartaceo o elettronico, o essere pubblicata sul sito web dell’operatore o dell’autorità nazionale di regolamentazione.
3. Periodo oggetto della notifica
La pubblicazione della contabilità regolamentare dovrebbe avere cadenza annuale e avvenire quanto prima dopo la fine dell’esercizio contabile (di riferimento). La pubblicazione delle informazioni deve essere effettuata entro due mesi dal completamento della revisione regolamentare o non oltre i termini corrispondenti delle pratiche in vigore, quali indicati dalla normativa.