ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 264

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
8 ottobre 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2005, che concede deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda le statistiche da produrre per gli anni di riferimento 2004 e 2006 in conformità del regolamento (CE) n. 1450/2004 [notificata con il numero C(2005) 2772]  ( 1 )

1

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2005, che concede deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda le statistiche da produrre per gli anni di riferimento 2003, 2004 e 2005 in conformità del regolamento (CE) n. 753/2004 [notificata con il numero C(2005) 2773]  ( 1 )

3

 

*

Decisione della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina [notificata con il numero C(2005) 1508]

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

8.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

che concede deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda le statistiche da produrre per gli anni di riferimento 2004 e 2006 in conformità del regolamento (CE) n. 1450/2004

[notificata con il numero C(2005) 2772]

(I testi in lingua greca, francese, italiana, maltese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/685/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione (1), in particolare la sezione 8 dell’allegato di tale regolamento,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1450/2004 contiene il quadro di riferimento per norme, definizioni e classificazioni comuni ai fini della produzione delle statistiche comunitarie in materia d’innovazione, nell’intento di ottenere dagli Stati membri risultati statistici di elevata qualità e conformi alle suddette norme, definizioni e classificazioni.

(2)

La sezione 8 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 stabilisce che, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano rilevanti adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri con riguardo alle statistiche prodotte per l’anno di riferimento 2004. Possono essere concesse ulteriori deroghe rispetto alla copertura delle attività economiche conformemente alla NACE Rev. 1.1 o alle disaggregazioni per classi di dimensione delle statistiche da produrre per l’anno di riferimento 2006.

(3)

Tali deroghe sono state richieste dalle autorità di Grecia, Francia, Malta, Italia e Austria.

(4)

In base alle informazioni trasmesse alla Commissione (Eurostat), le richieste dei suddetti Stati membri sono dovute alla necessità di apportare modifiche rilevanti ai rispettivi sistemi statistici.

(5)

È pertanto opportuno concedere le deroghe richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono concesse deroghe a Grecia, Francia, Italia, Malta e Austria come stabilito all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta e la Repubblica d’Austria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.


ALLEGATO

DEROGHE CONCESSE

Paese

 

Grecia

Per le statistiche comunitarie sull’innovazione da produrre per l’anno di riferimento 2004: il termine per la trasmissione dei risultati di cui alla sezione 6 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 è di 20 anziché 18 mesi

Francia

Per le statistiche comunitarie sull’innovazione da produrre per l’anno di riferimento 2006: per tutti i risultati tranne quelli relativi alla sezione D della NACE Rev. 1.1 e alla classe di dimensione 10-49

Italia

Per le statistiche comunitarie sull’innovazione da produrre per l’anno di riferimento 2006: i risultati non devono essere disaggregati per attività economica in conformità della NACE Rev. 1.1 o per classe di dimensione

Malta

Per le statistiche comunitarie sull’innovazione da produrre per l’anno di riferimento 2004: non occorre trasmettere alcun risultato.

Per le statistiche comunitarie sull’innovazione da produrre per l’anno di riferimento 2006: i risultati non devono essere disaggregati per attività economica in conformità della NACE Rev. 1.1 o per classe di dimensione

Austria

Per le statistiche comunitarie sull’innovazione da produrre per l’anno di riferimento 2004: l’anno di riferimento sarà il 2005 anziché il 2004


8.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

che concede deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda le statistiche da produrre per gli anni di riferimento 2003, 2004 e 2005 in conformità del regolamento (CE) n. 753/2004

[notificata con il numero C(2005) 2773]

(I testi in lingua estone, greca, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, tedesca, svedese e inglese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/686/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (1), in particolare l’allegato di tale regolamento, sezioni 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 753/2004 contiene il quadro di riferimento delle norme, definizioni e classificazioni comuni per la produzione delle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia, ai fini di ottenere dagli Stati membri risultati statistici di elevata qualità e conformi alle suddette norme, definizioni e classificazioni.

(2)

La sezione 1, punto 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 stabilisce che, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano rilevanti adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri con riguardo alle statistiche su ricerca e sviluppo prodotte per il primo anno di riferimento 2003. In casi assolutamente eccezionali, tale periodo di deroga può essere prorogato per le disaggregazioni regionali di alcune variabili.

(3)

La sezione 2, punto 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 stabilisce che, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano rilevanti adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri con riguardo alle statistiche sugli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo prodotte per il primo anno di riferimento 2004.

(4)

Tali deroghe sono state richieste dalle autorità di Belgio, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito.

(5)

In base alle informazioni trasmesse alla Commissione (Eurostat), le richieste dei suddetti Stati membri sono dovute alla necessità di apportare modifiche rilevanti ai rispettivi sistemi statistici.

(6)

È pertanto opportuno concedere le deroghe richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono concesse deroghe a Belgio, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito come stabilito all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.


ALLEGATO

DEROGHE CONCESSE

Statistiche su ricerca e sviluppo

Variabili

Disaggregazioni oggetto di deroga

Belgio

Personale addetto alla R & S in numero di persone

Per regione (NUTS 2): 1.11.5.0, 1.11.5.2, 1.11.5.3, 1.11.5.4; per mansione e sesso 1.11.1.0, 1.11.1.2; per titolo di studio e sesso 1.11.2.0, 1.11.2.2; per disciplina scientifica e sesso: 1.11.4.2

Ricercatori in numero di persone

Per regione (NUTS 2): 1.12.5.0, 1.12.5.2, 1.12.5.3, 1.12.5.4; per sesso: 1.12.1.0, 1.12.1.2; per disciplina scientifica e sesso: 1.12.4.2

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

Per regione (NUTS 2): 1.13.5.0, 1.13.5.2, 1.13.5.3, 1.13.5.4

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

Per regione (NUTS 2) 1.14.5.0, 1.14.5.2, 1.14.5.3, 1.14.5.4

Spesa per R & S intra muros

Per regione (NUTS 2): 1.20.10.0, 1.20.10.2, 1.20.10.3, 1.20.10.4

Grecia

Personale addetto alla R & S in numero di persone

Per mansione e sesso: 1.11.1; per titolo di studio e sesso 1.11.2; per attività economica: 1.11.13; per disciplina scientifica e sesso: 1.11.4; per regione (NUTS 2): 1.11.5; per attività economica e sesso: 1.11.7

Ricercatori in numero di persone

Per sesso: 1.12.1; per attività economica: 1.12.3; per disciplina scientifica e sesso: 1.12.4; per regione (NUTS 2): 1.12.5

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

1.13.0.0 – 1.13.0.4 (risultati preliminari)

Per mansione: 1.13.1; per titolo di studio: 1.13.2; per attività economica: 1.13.3; per regione (NUTS 2): 1.13.5; per classe di addetti: 1.13.6

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

1.14.0.0 – 1.14.0.4 (risultati preliminari)

Per attività economica: 1.14.3; per regione (NUTS 2): 1.14.5; per classe di addetti: 1.14.7

Spesa per R & S intra muros

1.20.0.0, 1.20.0.2, 1.20.0.3, 1.20.0.4 (risultati preliminari)

Per fonte di finanziamento: 1.20.1; per tipologia di spesa: 1.20.4; per attività economica: 1.20.5; per classe di addetti: 1.20.6; per fonte di finanziamento e classe di addetti: 1.20.7; per regione (NUTS 2): 1.20.10

Francia

Personale addetto alla R & S in numero di persone

Totale: 1.11.1; per regione (NUTS 2): 1.11.5; per disciplina scientifica e sesso: 1.11.4; per attività economica e sesso: 1.11.7

Per i risultati 1.11.5 e 1.11.7: il termine di trasmissione dev’essere di 20 anziché 18 mesi

Ricercatori in numero di persone

Per attività economica: 1.12.3; per regione (NUTS 2): 1.12.5

Per i risultati 1.12.3 e 1.12.5: il termine di trasmissione dev’essere di 20 anziché 18 mesi

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

1.13.0.0 – 1.13.0.4 (risultati preliminari)

Per regione (NUTS 2): 1.13.5

Per i risultati 1.13.5: il termine di trasmissione dev’essere di 20 anziché 18 mesi

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

1.14.0.0 – 1.14.0.4 (risultati preliminari)

Per attività economica: 1.14.3; per regione (NUTS 2): 1.14.5

Per i risultati 1.14.3 – 1.14.5: il termine di trasmissione dev’essere di 20 anziché 18 mesi

Spesa per R & S intra muros

Per regione (NUTS 2): 1.20.10

Per i risultati 1.20.10: il termine di trasmissione dev’essere di 20 anziché 18 mesi

Irlanda

Personale addetto alla R & S in numero di persone

Per disciplina scientifica e sesso: 1.11.4.2, 1.11.4.3

Ricercatori in numero di persone

Per disciplina scientifica e sesso: 1.12.4.2, 1.12.4.3

Italia

Personale addetto alla R & S in numero di persone

Per disciplina scientifica e sesso: 1.11.4.2

Ricercatori in numero di persone

Per disciplina scientifica e sesso: 1.12.4.2

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

1.13.0.0, 1.13.0.2

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

1.14.0.0, 1.14.0.2

Spesa per R & S intra muros

1.20.0.0, 1.20.0.2; per fonte di finanziamento: 1.20.1.0, 1.20.1.2

Lussemburgo

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

1.13.0.0 – 1.13.0.4 (risultati preliminari)

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

1.14.0.0 – 1.14.0.4 (risultati preliminari)

Spesa per R & S intra muros

1.20.0.0, 1.20.0.4 (risultati preliminari)

Malta

Personale addetto alla R & S in numero di persone

Tutti i risultati, tranne 1.11.0.0 – 1.11.0.4

Ricercatori in numero di persone

Tutti i risultati, tranne 1.12.0.0 – 1.12.0.4

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

1.13.0.0 – 1.13.0.4 (risultati preliminari)

Tutti i risultati, tranne 1.13.0.0 – 1.13.0.4

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

1.14.0.0 – 1.14.0.4 (risultati preliminari)

Tutti i risultati, tranne 1.14.0.0 – 1.14.0.4

Spesa per R & S intra muros

1.20.0.0, 1.20.0.4 (risultati preliminari)

Tutti i risultati, tranne 1.20.0.0 – 1.20.0.4

Paesi Bassi

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

1.13.0.0 – 1.13.0.4 (risultati preliminari)

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

1.14.0.0 – 1.14.0.4 (risultati preliminari)

Spesa per R & S intra muros

1.20.0.0, 1.20.0.4 (risultati preliminari)

Austria

Personale addetto alla R & S in numero di persone, ricercatori in numero di persone, personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno, ricercatori in unità di equivalente tempo pieno, spesa per R & S intra muros

Per tutti i risultati, il primo anno di riferimento è il 2004 anziché il 2003; per tutti i risultati preliminari, il primo anno di riferimento è il 2004 anziché il 2003

Svezia

Personale addetto alla R & S in numero di persone

Per disciplina scientifica e sesso: 1.11.4.3; per regione (NUTS 2): 1.11.5.0, 1.11.5.2, 1.11.5.4

Ricercatori in numero di persone

Per disciplina scientifica e sesso: 1.12.5.3; per regione: 1.12.5.0, 1.12.5.2, 1.12.5.4

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

1.13.0.0 – 1.13.0.4 (risultati preliminari);

per regione: 1.13.5.0, 1.13.5.2, 1.13.5.4

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

1.14.0.0 – 1.14.0.4 (risultati preliminari);

per regione: 1.14.5.0, 1.14.5.2, 1.14.5.4

Spesa per R & S intra muros

1.20.0.0, 1.20.0.4 (risultati preliminari);

per regione: 1.20.10.0, 1.20.10.2, 1.20.10.4

Statistiche su R & S nel settore delle imprese

Per tutti i risultati: sono incluse solo le imprese con 50 e più dipendenti

Statistiche su R & S nel settore delle amministrazioni pubbliche

Per tutti i risultati: sono escluse le amministrazioni regionali e locali

Regno Unito

Personale addetto alla R & S in numero di persone

Totale: 1.11.0.0, 1.11.0.1, 1.11.0.2, 1.11.0.4; per sesso: 1.11.1.0, 1.11.1.1, 1.11.1.2, 1.11.1.4; per titolo di studio e sesso: 1.11.2.0, 1.11.2.1, 1.11.2.2, 1.11.2.4; per attività economica: 1.12.1.1; per disciplina scientifica e sesso: 1.11.4; per attività economica e sesso: 1.11.7

Deroghe per il 2003 e il 2005: per regione (NUTS 2): 1.11.5.0, 1.11.5.1, 1.11.5.2, 1.11.5.4

Ricercatori in numero di persone

Totale: 1.12.0.0, 1.12.0.1, 1.12.0.2, 1.12.0.4; per mansione e sesso: 1.12.1.0, 1.12.1.1, 1.12.1.2, 1.12.1.4; per titolo di studio e sesso: 1.12.2.0, 1.12.2.1, 1.12.2.2, 1.12.2.4; per attività economica: 1.12.13; per disciplina scientifica e sesso: 1.12.4

Deroghe per il 2003 e il 2005: per regione (NUTS 2): 1.12.5.0, 1.12.5.1, 1.12.5.2, 1.12.5.4

Personale addetto alla R & S in unità di equivalente tempo pieno

Per i risultati preliminari non disaggregati 1.13.0: i dati sono trasmessi entro 15 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento

Totale: 1.13.0.0, 1.13.0.2; per mansione: 1.13.1.0, 1.13.1.2; per titolo di studio e sesso: 1.13.2.0, 1.13.2.2

Deroghe per il 2003 e il 2005: per regione (NUTS 2): 1.13.5.0, 1.13.5.2, 1.13.5.4

Ricercatori in unità di equivalente tempo pieno

Per i risultati annuali non disaggregati 1.14.0: i dati sono trasmessi entro 15 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento

Totale: 1.14.0.0, 1.14.0.2

Deroghe per il 2003 e il 2005: per regione (NUTS 2): 1.14.5.0, 1.4.5.2, 1.14.5.4

Spesa per R & S intra muros

Per i risultati annuali non disaggregati 1.20.0: i dati sono trasmessi entro 15 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento

Per tipologia di spesa: 1.20.4.0, 1.20.4.2, 1.20.4.4

Deroghe per il 2003 e il 2005: per regione (NUTS 2): 1.20.10.0, 1.20.10.2, 1.20.10.4

Statistiche sugli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo

Variabili

Estonia

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0)

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio consuntivo (21.1)

Grecia

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0); i dati sono trasmessi entro 8 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio consuntivo (21.1); i dati sono trasmessi entro 14 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento

Francia

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0)

Italia

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0)

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio consuntivo (21.1)

Lettonia

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0)

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio consuntivo (21.1)

Lituania

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0)

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio consuntivo (21.1)

Lussemburgo

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0)

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio consuntivo (21.1)

Ungheria

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0)

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio consuntivo (21.1)

Malta

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio di previsione (21.0)

Stanziamenti pubblici per R & S nel bilancio consuntivo (21.1)


8.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina

[notificata con il numero C(2005) 1508]

(Il testo nelle lingue spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2005/687/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 377/2004 devono permettere alla Commissione di redigere la relazione valutativa sulla situazione nei paesi terzi in cui sono distaccati funzionari incaricati dell’immigrazione, così come la relazione annuale sull'elaborazione di una politica comune sull’immigrazione illegale, l’introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, le frontiere esterne e il rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente.

(2)

Il formato delle relazioni deve pertanto tenere conto di questi obiettivi nella natura delle informazioni che devono figurarvi.

(3)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A ed E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3).

(4)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4).

(5)

Ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (CE) n. 377/2004 nel proprio diritto interno. Il regolamento (CE) n. 377/2004 vincola pertanto la Danimarca nell’ambito del diritto internazionale.

(6)

Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquisdi Schengen (5), il Regno Unito partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 e di conseguenza alla presente decisione.

(7)

Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6), l’Irlanda partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 e di conseguenza alla presente decisione.

(8)

La partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alla presente decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE, riguarda le responsabilità della Comunità relative all'adozione di misure che sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale cui partecipano il Regno Unito e l'Irlanda.

(9)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formato della relazione previsto dal regolamento (CE) n. 377/2004 è presentato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(5)  GU L 131 dell’1.6.200, pag. 43.

(6)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


ALLEGATO

Relazione sulle attività della rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina

Paese ospitante:

 

Stato membro che presenta la relazione:

 

Periodo di riferimento:

 

INTRODUZIONE

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (in appresso «il regolamento»), «lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o, se tale Stato non è rappresentato nel paese o nella regione, lo Stato membro facente funzione di presidenza, al termine di ogni semestre redige per il Consiglio e la Commissione una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in cui dispone di un rappresentante, nonché sulla situazione nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina.»

Va inoltre ricordato che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento, tutti i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione distaccati nel paese terzo interessato contribuiscono alla relazione.

La relazione consta di due parti:

1)

attività della rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione;

2)

situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina.

La relazione deve essere basata, nella misura del possibile, su fatti e cifre, e su fonti di informazione accessibili e affidabili. Se non esistono fonti di questo tipo, ciò deve essere indicato. Devono essere forniti dati statistici conformemente alle definizioni stabilite dagli Stati membri nell’ambito del CIRSFI. Le descrizioni e le valutazioni richieste col presente formato devono essere ragionevolmente concise e, se possibile, corroborate da fatti. Si invita a mettere in evidenza solo le informazioni più rilevanti in modo da consentire una corretta valutazione della situazione.

Se per questioni già esposte in relazioni precedenti non si è verificato alcun cambiamento significativo, ciò va indicato. Se del caso, la relazione dovrebbe concentrarsi su sviluppi avvenuti nel periodo di riferimento, rispetto alla relazione precedente per lo stesso paese ospitante.

La relazione ultimata va trattata come documento «RESTREINT UE / RISERVATO UE», e vanno osservate le pertinenti disposizioni della decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1).

I.   ATTIVITÀ DELLA RETE DI FUNZIONARI DI COLLEGAMENTO INCARICATI DELL’IMMIGRAZIONE

1.   Elenco degli Stati membri che hanno distaccato nel paese interessato funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

Stato membro

Numero di funzionari di collegamento per l’immigrazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   È stata costituita una rete di cooperazione conformemente all’articolo 4 del regolamento? (sottolineare la risposta)

NO

2.1.   In caso di risposta negativa, si prega di indicarne i principali motivi.

2.2.   In caso di risposta affermativa, si prega di valutare l’utilità complessiva delle attività svolte nell’ambito della rete attribuendo un punteggio da 1 (assolutamente inutili) a 5 (molto utili).

2.3.   Che tipo di attività hanno avuto luogo nel periodo di riferimento? (sottolineare le risposte)

1)

Incontri

2)

Scambi di informazioni e di esperienze pratiche

3)

Coordinamento delle posizioni da adottare nei contatti con i vettori

4)

Formazione specializzata congiunta

5)

Organizzazione di sessioni di informazione/corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e/o consolare degli Stati membri nel paese ospitante

6)

Adozione di approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti

7)

Instaurazione di contatti con reti analoghe nel paese ospitante e nei paesi terzi limitrofi

8)

Altre attività (specificare)

2.4.   Con quale frequenza i funzionari di collegamento per l’immigrazione si sono incontrati nel periodo di riferimento? (sottolineare la risposta)

Mai

Una volta

Mensilmente

Trimestralmente

Altra frequenza

Osservazioni:

2.5.   A tali incontri sono state invitate a partecipare anche altre organizzazioni o altre autorità? In caso affermativo, si prega di precisare.

2.6.   Quale modo/metodo di scambio di informazioni è risultato più efficace?

2.7.   Ha la rete stabilito contatti e/o adottato una posizione coordinata nei contatti con i vettori? In caso affermativo, precisare.

2.8.   Nel periodo di riferimento i funzionari di collegamento per l’immigrazione hanno ricevuto formazioni specializzate congiunte? In caso affermativo, specificare i temi e valutarli (da 1=inutile a 5=molto utile).

2.9.   Ha la rete organizzato sessioni di informazione/corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e/o consolare degli Stati membri nel paese ospitante?

NO

2.9.1.   Se la risposta è SÌ, indicare il tema dell’evento:

2.9.2.   Formulare alcune osservazioni sull’evento (partecipanti, effetti sul loro lavoro quotidiano, follow-up, ecc.)

2.10.   Esiste un metodo sistematico di raccolta e di condivisione delle informazioni fra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione? In caso affermativo, si prega di fornire osservazioni.

2.11.   Ha la rete instaurato contatti regolari con singoli funzionari di collegamento per l’immigrazione distaccati da Stati non membri dell’UE o con altre reti analoghe? In caso affermativo, si prega di precisare.

2.12.   Si prega di fornire una breve sintesi delle attività della rete di funzionari di collegamento per l’immigrazione che hanno avuto luogo a livello regionale nel periodo di riferimento (incontri regionali, formazione).

3.   Dall’entrata in vigore del regolamento relativo alla rete di funzionari di collegamento sull’immigrazione:

a)

la cooperazione e il coordinamento fra i funzionari di collegamento per l’immigrazione distaccati dagli Stati membri si sono rafforzati e/o sono migliorati?

NO

NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA

b)

le attività di rete permettono ai funzionari di collegamento per l’immigrazione di adempiere in modo più efficace ai propri doveri?

NO

NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA

c)

come rete, i funzionari di collegamento per l’immigrazione si trovano in una migliore posizione per instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti del paese ospitante?

NO

NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA

d)

i funzionari di collegamento per l’immigrazione potrebbero aiutare in modo più efficace le loro autorità competenti a svolgere i loro compiti (ossia a preparare i rimpatri, a stringere contatti nel paese ospitante, a stabilire l’identità di cittadini di paesi terzi)?

NO

NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA

e)

la cooperazione con altri funzionari di collegamento per l’immigrazione distaccati da Stati non membri dell’UE è migliorata?

NO

NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA

4.   Sintetizzare brevemente la propria esperienza generale e la propria valutazione in merito alle attività della rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

5.   Indicare ogni suggerimento o proposta che possa migliorare e/o rafforzare il lavoro dei funzionari di collegamento per l’immigrazione come rete nel paese interessato.

II.   SITUAZIONE RELATIVA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA NEL PAESE OSPITANTE

6.   Gestione dell’immigrazione, controllo delle frontiere e fermo di immigranti clandestini

6.1.   Valutazione generale della cooperazione con il paese ospitante nella lotta contro l’immigrazione clandestina

Si prega di fornire informazioni sulla situazione attuale e la sua evoluzione (contatti con le autorità competenti, tipo di assistenza fornita, qualità delle informazioni raccolte)

6.2.   Rifiuto d’ingresso alle frontiere del paese ospitante

Fornire le informazioni disponibili riguardanti le cifre, i principali paesi d’origine e altri dati pertinenti

6.2.1.   Frontiere terrestri

6.2.2.   Frontiere aeree

6.2.3.   Frontiere marittime (se del caso)

6.2.4.   Informazioni/osservazioni supplementari

6.3.   Immigranti clandestini fermati nel paese ospitante

6.3.1.   Cifre e tendenze

6.3.2.   Paesi d’origine (indicare i dieci paesi principali)

6.3.3.   Informazioni/osservazioni supplementari

6.4.   Rischi e minacce alle frontiere del paese ospitante

Essendo l’elenco seguente puramente indicativo, si prega di aggiungere, se del caso, eventuali informazioni rilevanti

 

Infrastrutture

 

Attrezzature

 

Personale

 

Pressione migratoria

 

Richiedenti asilo

 

Tratta degli esseri umani

 

Terrorismo e traffico di stupefacenti legati all’immigrazione clandestina

6.5.   Itinerari e modus operandi dell’immigrazione clandestina

6.5.1.   Itinerari principali

6.5.2.   Itinerari secondari

6.5.3.   Modus operandi

6.6.   Strategie e misure nazionali per prevenire e combattere la tratta e il traffico di esseri umani

Si prega di descrivere il tipo di strategie e di misure (legislative, operative, finanziarie) e i loro effetti

6.6.1.   Strategie e misure esistenti

6.6.2.   Strategie e misure previste

7.   Riammissione/rimpatrio di cittadini propri e di cittadini di paesi terzi

7.1.   Attuazione della legislazione in materia di rimpatrio e di riammissione

Si descriva la capacità di:

7.1.1.   Riammissione di cittadini propri e di cittadini di paesi terzi nel paese ospitante

7.1.2.   Rimpatrio di immigranti clandestini a partire dal territorio del paese ospitante

7.2.   Cittadini propri e cittadini di paesi terzi riammessi nel paese ospitante

7.2.1.   Cifre

7.2.2.   Paesi che procedono al rimpatrio

7.3.   Identificazione di cittadini propri senza documenti che sono oggetto di una procedura di rimpatrio a partire da un altro paese

7.3.1.   Procedure seguite

7.3.2.   Tempo medio di rilascio dei documenti per il rimpatrio

7.3.3.   Cooperazione fra la rete di funzionari di collegamento per l'immigrazione e le autorità competenti (forme, livello, efficacia)

7.3.4.   Accettazione di un documento di viaggio dell’UE o di altri documenti di viaggio rilasciati dal paese che procede al rimpatrio

7.4.   Registri anagrafici

7.4.1.   Esistenza di un registro centrale

7.4.2.   Uso del registro per l’identificazione delle persone che devono essere oggetto di una procedura di rimpatrio

7.5.   Risorse del paese ospitante per gli immigranti oggetto di misure di rimpatrio (cittadini propri e cittadini di paesi terzi)

7.5.1.   Capacità giuridiche, economiche e amministrative in materia di accoglienza

7.5.2.   Capacità giuridiche, economiche e amministrative in materia di reintegrazione

7.6.   Programmi di rimpatrio volontario per cittadini del paese ospitante e per cittadini di paesi terzi (e informazioni su tali programmi)

Si prega di fornire informazioni generali

8.   Capacità giuridiche, istituzionali e finanziarie per la gestione dell’immigrazione

8.1.   Attuazione della legislazione nazionale sulla gestione dei flussi migratori

Si prega di fornire informazioni sulla situazione attuale e la sua evoluzione nel corso del periodo di riferimento

8.1.1.   Controlli alle frontiere

8.1.2.   Responsabilità dei vettori

8.1.3.   Sanzioni per i passatori e per i trafficanti di esseri umani

8.1.4.   Sanzioni per le falsificazioni di documenti di viaggio e il relativo uso

8.1.5.   Sanzioni per gli intermediari e per coloro che offrono lavoro in nero

8.2.   Capacità amministrative, comprese le risorse umane e finanziarie

Si prega di fornire osservazioni sul livello delle risorse rispetto al carico di lavoro

8.2.1.   Guardie di frontiera

8.2.1.1.   Frontiere terrestri

8.2.1.2.   Frontiere marittime (se del caso)

8.2.1.3.   Frontiere aeree

8.2.2.   Forze di polizia impegnate nella lotta contro immigrazione illegale, introduzione clandestina e tratta di esseri umani e cooperazione internazionale di polizia

8.3.   Formazione e addestramento del personale

Si prega di fornire alcune informazioni sul tipo e livello di addestramento/formazione e di aggiungere, se necessario, osservazioni supplementari

8.3.1.   Guardie di frontiera

8.3.2.   Forze di polizia impegnate nella lotta contro l’immigrazione illegale, l’introduzione clandestina e la tratta di esseri umani

8.3.3.   Forze di polizia responsabili della cooperazione internazionale

8.4.   Capacità e risorse finanziarie relative alla sistemazione logistica delle persone in soggiorno irregolare suscettibili di allontanamento, inclusi i richiedenti asilo respinti

Descrivere la situazione in relazione alle esigenze effettive / al numero di casi trattati

8.5.   Disponibilità di sistemi di raccolta dati e di trattamento delle informazioni sull’immigrazione clandestina

Descrivere la situazione attuale ed eventuali miglioramenti intervenuti nel periodo di riferimento

8.6.   Promozione e realizzazione di campagne di informazione sui problemi e i rischi dell’immigrazione clandestina

Si prega di fornire informazioni generali

9.   Politica in materia di visti e sicurezza dei documenti

9.1.   Politica in materia di visti

9.1.1.   Adeguatezza dell’elenco dei paesi per cui esiste un obbligo di visto nel contesto dei flussi migratori

Si prega di fornire una breve valutazione della situazione nel paese ospitante a questo riguardo

9.1.2.   Valutare i criteri e la procedura standard per il rilascio dei visti

9.2.   Sicurezza dei documenti di viaggio, visti, titoli di soggiorno e documenti di identità

9.2.1.   Rispetto delle norme ICAO (compresa l’inclusione dei dati biometrici)

9.2.2.   Situazione nel paese ospitante per quanto riguarda la falsificazione di documenti

10.   Altri commenti e informazioni utili sulla situazione nel paese/nella regione ospitante per quanto riguarda l’immigrazione clandestina (ad esempio malfunzionamento dell’amministrazione responsabile della gestione dell’immigrazione e della lotta contro l’immigrazione clandestina; incidenti o eventi sopravvenuti nel corso del periodo di riferimento che possono portare a un’evoluzione dei flussi di immigranti clandestini)

11.   Proposte sui modi e i mezzi per aiutare il paese ospitante ad evitare che flussi di immigrazione clandestina nascano o transitino sul suo territorio (ad esempio eventuali azioni comunitarie)


(1)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.