ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 260

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
6 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1627/2005 della Commissione, del 5 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1628/2005 della Commissione, del 4 ottobre 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1629/2005 della Commissione, del 5 ottobre 2005, recante cinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1630/2005 della Commissione, del 5 ottobre 2005, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

11

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 54/04/COL, del 30 marzo 2004, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2004

12

 

*

Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 3/05/COL, del 19 gennaio 2005, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

47,4

096

34,2

999

40,8

0707 00 05

052

102,5

999

102,5

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

052

74,4

388

69,8

524

67,9

528

62,7

999

68,7

0806 10 10

052

86,9

388

79,9

624

163,0

999

109,9

0808 10 80

388

97,7

400

134,2

508

26,4

512

82,6

528

45,5

720

28,0

800

164,2

804

72,9

999

81,4

0808 20 50

052

92,8

388

67,1

999

80,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


6.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

34,92

20,02

1 031,99

260,59

546,38

8 716,38

120,57

24,30

14,99

136,83

8 364,04

1 354,55

325,69

23,81

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

163,60

93,77

4 834,81

1 220,83

2 559,75

40 835,67

564,87

113,86

70,23

641,06

39 184,97

6 345,96

1 525,83

111,57

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

62,17

35,64

1 837,31

463,94

972,75

15 518,25

214,66

43,27

26,69

243,61

14 890,96

2 411,57

579,84

42,40

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

47,52

27,24

1 404,36

354,61

743,53

11 861,47

164,08

33,07

20,40

186,21

11 381,99

1 843,30

443,20

32,41

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

59,62

3 073,81

776,16

1 627,40

25 961,94

359,13

72,39

44,65

407,56

24 912,48

4 034,55

970,07

70,93

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

30,30

17,37

895,46

226,11

474,09

7 563,18

104,62

21,09

13,01

118,73

7 257,46

1 175,34

282,60

20,66

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

52,35

30,01

1 547,10

390,66

819,10

13 067,08

180,75

36,44

22,47

205,13

12 538,87

2 030,66

488,25

35,70

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

427,09

244,81

12 621,87

3 187,14

6 682,55

106 606,61

1 474,67

297,26

183,35

1 673,56

102 297,24

16 566,93

3 983,37

291,26

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

133,28

76,40

3 938,95

994,62

2 085,45

33 269,09

460,20

92,77

57,22

522,27

31 924,26

5 170,10

1 243,10

90,89

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,60

4 465,16

1 127,49

2 364,04

37 713,57

521,68

105,16

64,86

592,05

36 189,08

5 860,78

1 409,17

103,04

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

263,59

151,09

7 789,81

1 967,00

4 124,25

65 794,13

910,12

183,46

113,16

1 032,87

63 134,53

10 224,57

2 458,40

179,75

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

424,61

243,39

12 548,48

3 168,61

6 643,70

105 986,78

1 466,09

295,53

182,28

1 663,83

101 702,47

16 470,60

3 960,21

289,56

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

101,29

58,06

2 993,39

755,86

1 584,83

25 282,72

349,73

70,50

43,48

396,90

24 260,72

3 929,00

944,69

69,07

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,52

79,40

4 093,68

1 033,69

2 167,37

34 575,98

478,28

96,41

59,47

542,79

33 178,31

5 373,19

1 291,93

94,46

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

334,34

191,64

9 880,75

2 494,98

5 231,98

83 454,61

1 154,41

232,70

143,53

1 310,11

80 081,12

12 969,05

3 118,29

228,00

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

103,56

59,36

3 060,46

772,79

1 620,34

25 849,21

357,57

72,08

44,46

405,79

24 804,31

4 017,03

965,86

70,62

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

102,86

58,96

3 039,86

767,59

1 609,43

25 675,23

355,16

71,59

44,16

403,06

24 637,36

3 989,99

959,36

70,15

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

119,08

68,25

3 519,02

888,59

1 863,12

29 722,31

411,14

82,88

51,12

466,60

28 520,84

4 618,92

1 110,58

81,20

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

139,84

80,16

4 132,78

1 043,57

2 188,07

34 906,24

482,85

97,33

60,03

547,98

33 495,22

5 424,51

1 304,27

95,37

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

55,08

31,57

1 627,78

411,03

861,81

13 748,52

190,18

38,34

23,65

215,83

13 192,76

2 136,55

513,71

37,56

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

45,37

26,01

1 340,90

338,59

709,93

11 325,45

156,66

31,58

19,48

177,79

10 867,65

1 760,00

423,18

30,94

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

44,42

25,46

1 312,74

331,48

695,02

11 087,68

153,37

30,92

19,07

174,06

10 639,48

1 723,05

414,29

30,29

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

46,01

26,37

1 359,73

343,35

719,90

11 484,56

158,86

30,02

19,75

180,29

11 020,32

1 784,73

429,12

31,38

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

94,45

54,14

2 791,28

704,82

1 477,82

23 575,66

326,12

65,74

40,55

370,10

22 622,66

3 663,72

880,91

64,41

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

87,77

50,31

2 593,84

654,97

1 373,29

21 908,07

303,05

61,09

37,68

343,92

21 022,48

3 404,57

818,60

59,85

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

71,45

40,96

2 111,67

533,22

1 118,01

17 835,56

246,72

49,73

30,68

279,99

17 114,59

2 771,69

666,43

48,73

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

68,19

39,08

2 015,08

508,83

1 066,87

17 019,73

235,43

47,46

29,27

267,18

16 331,74

2 644,91

635,94

46,50

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

29,71

17,03

878,09

221,73

464,90

7 416,49

102,59

20,68

12,76

116,43

7 116,69

1 152,54

277,12

20,26

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

65,99

37,83

1 950,24

492,45

1 032,54

16 472,06

227,85

45,93

28,33

258,59

15 806,21

2 559,80

615,48

45,00

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

59,86

34,31

1 769,04

446,70

936,61

14 941,65

206,68

41,66

25,70

234,56

14 337,67

2 321,97

558,30

40,82

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

68,80

39,44

2 033,27

513,42

1 076,50

17 173,34

237,56

47,89

29,54

269,60

16 479,14

2 668,78

641,68

46,92

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

125,56

71,97

3 710,70

936,70

1 964,99

31 341,28

433,54

87,39

53,90

492,01

30 074,37

4 870,51

1 171,07

85,63

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

116,20

66,61

3 434,06

867,13

1 818,13

29 004,68

401,22

80,88

49,88

455,33

27 832,22

4 507,40

1 083,76

79,24

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,30

13 987,73

3 532,03

7 405,69

118 142,91

1 634,24

329,42

203,19

1 854,67

113 367,21

18 359,69

4 414,42

322,77

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

100,40

57,55

2 967,12

749,22

1 570,92

25 060,84

346,66

69,88

43,10

393,42

24 047,81

3 894,52

936,40

68,47

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

100,40

57,55

2 967,12

749,22

1 570,92

25 060,84

346,66

69,88

43,10

393,42

24 047,81

3 894,52

936,40

68,47

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

96,00

55,03

2 837,21

716,42

1 502,14

23 963,58

331,48

66,82

41,21

376,19

22 994,90

3 724,00

895,40

65,47

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

281,43

161,32

8 317,10

2 100,14

4 403,42

70 247,74

971,72

195,88

120,82

1 102,78

67 408,11

10 916,67

2 624,81

191,92

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

174,80

9 012,19

2 275,66

4 771,43

76 118,57

1 052,93

212,25

130,92

1 194,95

73 041,62

11 829,01

2 844,18

207,96

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 455,44

834,26

43 012,62

10 861,08

22 772,69

363 292,38

5 025,34

1 012,99

624,82

5 703,14

348 606,99

56 456,52

13 574,45

992,54

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

152,26

87,27

4 499,64

1 136,20

2 382,30

38 004,79

525,71

105,97

65,36

596,62

36 468,52

5 906,04

1 420,05

103,83

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

143,09

82,02

4 228,74

1 067,79

2 238,87

35 716,69

494,06

99,59

61,43

560,70

34 272,92

5 550,46

1 334,56

97,58

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

305,27

174,98

9 021,59

2 278,03

4 776,41

76 197,97

1 054,03

212,47

131,05

1 196,19

73 117,82

11 841,35

2 847,14

208,18

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


6.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1629/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2005

recante cinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento.

(2)

Il 29 settembre 2005 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere sette persone all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1551/2005 della Commissione (GU L 247 del 23.9.2005, pag. 30).


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

1.

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Data di nascita: 3.11.1957. Luogo di nascita: Kafr Al-Shaykh. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran.

2.

Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama]. Data di nascita: 21.4.1960. Luogo di nascita: Sharqiyah. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan.

3.

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far]. Data di nascita: 21.1.1952. Luogo di nascita: El-Minya. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran.

4.

El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa [alias a) Hatim, b) Hisham, c) Abu Umar]. Data di nascita: 30.7.1964. Luogo di nascita: Suez. Nazionalità: egiziana.

5.

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri [alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri]. Data di nascita: 18.4.1966. Luogo di nascita: Beni-Suef. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Iran.

6.

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan.

7.

Hani El Sayyed Elsebai Yusef (alias Abu Karim). Data di nascita: 1.3.1961. Luogo di nascita: Qaylubiyah. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: risiede nel Regno Unito.


6.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1630/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2005

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato a 592 900 tonnellate l'entità del sottocontingente III per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005.

(3)

I quantitativi chiesti in data 3 ottobre 2005, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentate e trasmesse alla Commissione in data 3 ottobre 2005 conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono soddisfatte a concorrenza del 0,3 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

6.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/12


RACCOMANDAZIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 54/04/COL

del 30 marzo 2004

relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2004

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 109, protocollo 1,

visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1,

visto l’atto di cui al punto 50 del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE [direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (1)], come adattato all’accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato EFTA dei prodotti alimentari che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

considerando quanto segue:

(1)

Per il buon funzionamento dello Spazio economico europeo occorre predisporre a livello del SEE programmi coordinati di controllo dei prodotti alimentari, per garantire una migliore armonizzazione dei controlli ufficiali ad opera degli Stati SEE.

(2)

Tali programmi devono sottolineare l’esigenza del rispetto della legislazione relativa ai prodotti alimentari in vigore in virtù dell’accordo SEE, concepita in modo specifico per tutelare la salute pubblica, gli interessi del consumatore e garantire la correttezza delle pratiche commerciali.

(3)

L’articolo 3 dell’atto di cui al punto 54n del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE [direttiva 93/99/CE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (2)] stabilisce che i laboratori di cui all’articolo 7 della direttiva 89/397/CEE devono essere conformi ai criteri delle norme europee della EN 45000, sostituita ora dalla EN ISO 17025:2000.

(4)

I risultati dei programmi nazionali svolti in concomitanza ai programmi coordinati permettono di acquisire informazioni ed esperienze sulle quali basare le attività future di controllo e la legislazione pertinente.

(5)

La partecipazione dell’Islanda e del Liechtenstein ai programmi nelle parti A e B del campo d’applicazione della presente raccomandazione dovranno essere valutati considerando le loro esenzioni dal capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE,

RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

1.   Di effettuare, nel corso del 2004, ispezioni e controlli che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio al fine di:

valutare la sicurezza batteriologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato,

valutare la sicurezza batteriologica delle carni fresche refrigerate di pollame per quanto concerne il Campilobacter termofilo,

valutare la sicurezza batteriologica e tossicologica delle spezie.

2.   Di garantire, sebbene nella presente raccomandazione non sia fissata la frequenza delle campionature o delle ispezioni da effettuare, che esse siano in numero sufficiente per dare un quadro della situazione in ciascun soggetto in esame.

3.   Di fornire le informazioni richieste rispettando il formato delle schede di registrazione riportate negli allegati, al fine di garantire la comparabilità dei dati. Tali informazioni devono essere trasmesse all’Autorità di vigilanza EFTA entro il 1o maggio 2005 ed essere accompagnate da una relazione esplicativa che comprenda le osservazioni sui risultati e sulle misure d’applicazione adottate.

4.   I prodotti alimentari da analizzare nel quadro del presente programma devono essere inviati a laboratori ritenuti conformi, in base all’articolo 3 della direttiva 93/99/CEE. Tuttavia, qualora gli Stati EFTA non dispongano di simili laboratori in grado di effettuare le analisi previste dalla presente raccomandazione, potranno designare altri laboratori accreditati.

CAMPO D’APPLICAZIONE E METODI

A.   Sicurezza batteriologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato

1.   Oggetto del programma

Formaggi contaminati prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato hanno causato insorgenze di avvelenamenti alimentari negli esseri umani ad opera di diversi tipi di batteri quali Salmonella, Listeria monocitogenes, Escherichia coli produttori di verocitotossine e Enterotossine staphylococciche.

Nel SEE vi è una lunga tradizione di produzione e consumo di formaggi prodotti a partire da latte crudo. Per continuare questa tradizione pur assicurando la sicurezza alimentare si sono realizzati notevoli miglioramenti nei sistemi di produzione, raccolta e conservazione del latte crudo usato per la produzione di formaggi e gli operatori alimentari prestano un’attenzione particolare agli aspetti dell’igiene e del controllo lungo tutto il processo di produzione.

L’obiettivo di questa parte del programma consiste nell’accertare la sicurezza microbiologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato, per promuovere un elevato livello di protezione del consumatore e raccogliere informazioni sulla prevalenza dei microorganismi patogeni e indicatori in tali prodotti. Questa ricerca comprende un programma di un anno e verrà proseguita, nel secondo anno, con un programma più ampio sulla sicurezza batteriologica dei formaggi. Lo scopo di questo programma più ampio è di accertare la contaminazione di riferimento in altre categorie di formaggi per poter trarre conclusioni significative sul rischio specifico di formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato. I risultati di queste indagini su detti formaggi verranno analizzati e forniti tenendo conto dei risultati della panoramica generale su questo settore che sarà disponibile dopo il secondo anno.

2.   Campionatura e metodo di analisi

Gli esami devono riguardare formaggi freschi, a pasta molle e semiduri prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato. Le autorità competenti degli Stati EFTA devono prelevare campioni rappresentativi di tali prodotti sia negli stabilimenti di produzione che nei punti di vendita al dettaglio — compresi i prodotti importati — al fine di effettuare i rilevamenti della presenza di Salmonella, Listeria monocitogenes e Campilobacter termofilo e la numerazione dello Staphylococcus aureus e dell’Escherichia coli. In caso di rilevazione della presenza di Listeria monocytogenes, il numero di tali batteri deve essere elencato. Quando i campioni sono prelevati a livello della vendita al dettaglio, i test possono essere limitati ad accertare la presenza di Salmonella e Campylobacter termofilo e alla numerazione di Listeria monocytogenes. I campioni, del peso minimo di 100 g ciascuno o consistenti a una forma di formaggio se di peso inferiore a 100 g, devono essere manipolati nel rispetto delle norme igieniche, collocati in contenitori refrigerati e inviati immediatamente al laboratorio d’analisi.

I laboratori devono essere autorizzati ad applicare metodi a loro scelta, purché il loro livello di prestazione sia adatto agli obiettivi da conseguire. Tuttavia, per l’accertamento della Salmonella si raccomanda di applicare la versione più recente della norma ISO 6785 ovvero della norma EN/ISO 6579, per la Listeria monocytogenes le ultime versioni della norma EN/ISO 11290-1 e 2, per la rilevazione del Campilobacter termofilo, l’ultima versione della norma ISO 10272:1995, per la numerazione dello Staphylococcus aureus la versione più recente dalla norma EN/ISO 6888-1 o 2 e per la numerazione dell’Escherichia coli la versione più recente dello standard ISO 11866-2,3 ovvero ISO 16649-1,2. Possono essere tuttavia utilizzati anche altri metodi equivalenti, autorizzati dalle autorità competenti.

Il livello globale della campionatura deve essere a discrezione delle autorità competenti degli Stati EFTA.

I risultati dei controlli devono figurare su schede di registrazione conformi al modello riportato nell’allegato I.

B.   Sicurezza batteriologica delle carni fresche refrigerate di pollame in relazione al Campilobacter termofilo

1.   Oggetto del programma

Il Campilobacter termofilo è la principale causa batterica di malattie di origine alimentare nell’uomo. Il numero di casi segnalati è aumentato negli ultimi anni e da studi epidemiologici emerge che le carni di pollame sono un’importante fonte di infezione e che una proporzione significativa delle carni fresche di pollame destinate al consumo umano è contaminata da questi batteri.

Attualmente non si dispone di informazioni scientifiche sufficienti per fissare parametri nella legislazione vigente in virtù dell’accordo SEE per il Campylobacter e si stanno sviluppando ulteriori studi per meglio conoscere l’epidemiologia di tale patogeno e il ruolo svolto da altri prodotti di origine animale e da altri alimenti in generale.

L’obiettivo di questa parte del programma consiste nell’accertare la sicurezza microbiologica delle carni fresche di pollame in relazione al Campilobacter per promuovere un elevato livello di protezione del consumatore e raccogliere informazioni sulla prevalenza di tali batteri in detti prodotti.

2.   Campionatura e metodo di analisi

Gli esami devono riguardare le carni fresche refrigerate di pollame (in particolare polli e tacchini). Le autorità competenti degli Stati EFTA devono prelevare campioni rappresentativi di tali prodotti, compresi i prodotti di importazione, sia negli stabilimenti di macellazione che nei punti di vendita al dettaglio, al fine di effettuare i rilevamenti della presenza di Campilobacter termofilo. I campioni, ciascuno del peso di 10 g, prelevati dalla pelle del collo prima che le carcasse vengano congelate, oppure, qualora i campioni vengano prelevati al livello del dettaglio, del peso di 25 g o della dimensione di 25 cm2, prelevati dalla carne del petto, devono essere manipolati nel rispetto delle norme igieniche, collocati in contenitori refrigerati e inviati immediatamente al laboratorio d’analisi. Inoltre, per una migliore comparabilità dei risultati, si raccomanda di effettuare il prelievo dei campioni nel periodo compreso tra maggio e ottobre.

I laboratori devono essere autorizzati ad applicare metodi a loro scelta, purché il loro livello di prestazione sia adatto agli obiettivi da conseguire. Tuttavia, per l’accertamento del Campilobacter termofilo si raccomanda di applicare la versione più recente della norma ISO 10272:1995. Possono essere tuttavia utilizzati anche altri metodi equivalenti, autorizzati dalle autorità competenti.

Il livello globale della campionatura deve essere a discrezione delle autorità competenti degli Stati EFTA.

I risultati di tali controlli devono figurare su schede di registrazione conformi al modello riportato nell’allegato II.

C.   Sicurezza batteriologica e tossicologica delle spezie

1.   Oggetto del programma

Le spezie, le erbe e i condimenti vegetali sono apprezzati per i loro specifici sapori, colori e aromi. Le spezie possono tuttavia contenere un alto numero di microorganismi, compresi batteri patogeni, muffe e lieviti. Se non correttamente trattate, possono provocare un deterioramento rapido dei prodotti alimentari che dovrebbero migliorare. Nelle spezie si è segnalata una fonte importante di disturbi di origine alimentare allorché queste sono aggiunte al cibo in cui è possibile l’ulteriore crescita dei patogeni. Tale possibilità è maggiore allorché le spezie sono usate in alimenti che non vengano riscaldati a sufficienza. La contaminazione con certi ceppi di muffe può determinare anche la produzione di tossine, come le aflatossine che, allorché superano i livelli stabiliti nell’atto di cui al punto 54zn del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 466/2001, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari  (3)], possono determinare seri rischi per la salute dei consumatori.

Gli obiettivi di questa parte del programma consistono nell’accertare la sicurezza batteriologica e tossicologica delle spezie, raccogliere informazioni sulla prevalenza di microorganismi patogeni e verificare che le spezie immesse sul mercato non superino i limiti di aflatossine stabiliti nella legislazione in vigore in virtù dell’accordo SEE, per assicurare un livello elevato di protezione del consumatore.

2.   Campionatura e metodo di analisi

Le autorità competenti degli Stati EFTA devono prelevare campioni rappresentativi di spezie a livello dell’importazione, della produzione/confezionamento, della vendita all’ingrosso, negli stabilimenti che usano spezie nella preparazione di alimenti e nei punti di vendita al dettaglio al fine di effettuare i seguenti rilevamenti:

a)

Il conteggio di Enterobacteriaceae, la presenza di Salmonella e la numerazione di Bacillus cereus e Clostridium perfringens.

Il conteggio di Enterobacteriaceae è utilizzato come indicatore di un’eventuale irradiazione o di altri trattamenti simili delle spezie. I campioni, del peso minimo di 100 g ciascuno o pari a una confezione se questa pesa meno di 100 g, devono essere manipolati nel rispetto delle norme igieniche e inviati immediatamente al laboratorio d’analisi. I laboratori sono autorizzati ad applicare metodi a loro scelta, purché il loro livello di prestazione sia adatto agli obiettivi da conseguire. Tuttavia, per l’accertamento della Salmonella, si raccomanda di applicare la versione più recente della norma ISO 6579:2002, per la numerazione del Bacillus cereus la versione più recente della norma ISO 7932:1993 e per la numerazione del Clostridium perfringens la versione più recente della norma ISO 7937:1997. Possono essere tuttavia utilizzati anche altri metodi equivalenti, autorizzati dalle autorità competenti.

Il livello globale della campionatura deve essere a discrezione delle autorità competenti degli Stati EFTA.

I risultati dei controlli seguenti devono figurare su schede di registrazione conformi al modello riportato nell’allegato III, sezioni 1 e 2.

b)

I livelli di aflatossine nelle spezie non devono superare i livelli massimi stabiliti nella legislazione in vigore in virtù dell’accordo SEE.

La campionatura e l’analisi devono essere eseguite in conformità all’atto di cui al punto 54s del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE [direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (4)]. Conformemente alle disposizioni di questa direttiva la dimensione del campione va da 1 a 10 kg a seconda della grandezza del lotto da controllare.

Il livello globale della campionatura deve essere a discrezione delle autorità competenti degli Stati EFTA.

I risultati dei controlli devono essere inseriti su schede di registrazione conformi al modello riportato nell’allegato IV alla presente raccomandazione.

Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Bernd HAMMERMANN

Membro del Collegio


(1)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.

(2)  GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 857/2005 (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 9).

(4)  GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/43/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 14).


ALLEGATO I

SICUREZZA BATTERIOLOGICA DEI FORMAGGI PRODOTTI A PARTIRE DA LATTE CRUDO O DA LATTE TERMIZZATO

Stato EFTA: _

Gruppi batterici/criteri (1)

Fase di campionamento

Identificazione del prodotto

Numero di campioni

Risultati dell’analisi (2)

Misure adottate

(numero e tipo) (3)

S

A

I

Salmonella spp.

n = 5 c = 0

Assente in 25 g

Produzione

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

Campylobacter termofilo

n = 5 c = 0

Assente in 25 g

Produzione

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

n = 5 c = 2

m = 1 000 ufc/g

M = 10 000 ufc/g

Produzione

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

Escherichia coli

n = 5 c = 2

m = 10 000 ufc/g

M = 100 000 ufc/g

Produzione

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

 

A

P

≤ 100 ufc/g

> 100 ufc/g

 

Listeria monocytogenes

n = 5 c = 0

Assente in 25 g

Produzione

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle

 

 

 

 

 

formaggio stagionato a pasta molle

 

 

 

 

 

formaggio semiduro

 

 

 

 

 


(1)  Il numero di campioni da prelevare può essere ridotto se il campionamento avviene a livello della vendita al dettaglio. Se si effettua un campionamento ridotto lo si deve segnalare nella relazione.

(2)  S = soddisfacente, A = accettabile, I = insoddisfacente, A = assente, P = presente. Per quanto concerne lo Staffilococcus aureus e l’Escherichia coli, il risultato è soddisfacente se tutti i valori osservati sono < m, accettabili se il massimo dei valori c si situa tra m e M e insoddisfacente se uno o più valori sono > M o se tra m e M vi sono valori superiori a c.

(3)  Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.


ALLEGATO II

SICUREZZA MICROBIOLOGICA DELLE CARNI FRESCHE DI POLLAME (IN RELAZIONE AL CAMPYLOBACTER TERMOFILO)

Stato EFTA: _

Patogeni batterici/criteri (1)

Fase di campionamento

Identificazione del prodotto

Numero di campioni

Risultati dell’analisi

Misure adottate

(numero e tipo) (2)

Assente

Presente

Campylobacter termofilo

n=5 c=0

Assente in 25 g

Produzione

Polli

 

 

 

 

Tacchini

 

 

 

Vendita al dettaglio

Polli

 

 

 

Tacchini

 

 

 


(1)  Il numero di campioni da prelevare può essere ridotto se il campionamento avviene a livello della vendita al dettaglio. Se si effettua un campionamento ridotto lo si deve segnalare nella relazione.

(2)  Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.


ALLEGATO III

SEZIONE 1

SICUREZZA BATTERIOLOGICA DELLE SPEZIE

Stato EFTA: _

Gruppi batterici/criteri (1)

Fase di campionamento

Identificazione del prodotto

Numero di campioni

Risultati dell’analisi (2)

Misure adottate

(numero e tipo) (3)

S

A

I

Salmonella spp.

n = 5 c = 0

Assente in 25 g

Importazione o produzione/confezionamento o vendita all’ingrosso

Capsicum spp.

 

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)

Capsicum spp.

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

Capsicum spp.

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Bacillus cereus

n = 5 c = 1

m = 1 000 ufc/g

M = 10 000 ufc/g

Importazione o produzione/confezionamento o vendita all’ingrosso

Capsicum spp.

 

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)

Capsicum spp.

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

Capsicum spp.

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

SEZIONE 2

SICUREZZA BATTERIOLOGICA DELLE SPEZIE

Stato EFTA: _

Gruppi batterici/criteri (4)

Fase di campionamento

Identificazione del prodotto

Numero di campioni

Risultati dell’analisi (5)

Misure adottate

(numero e tipo) (6)

S

A

I

Clostridium perfringens

n = 5 c = 1

m = 100 ufc/g

M = 1 000 ufc/g

Importazione o produzione/confezionamento o vendita all’ingrosso

Capsicum spp.

 

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)

Capsicum spp.

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

Capsicum spp.

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Enterobatteriacee

n = 5 c = 1

m = 10 ufc/g

M = 100 ufc/g

Importazione o produzione/confezionamento o vendita all’ingrosso

Capsicum spp.

 

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)

Capsicum spp.

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

Capsicum spp.

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 


(1)  Il numero di campioni da prelevare può essere ridotto se il campionamento avviene a livello della vendita al dettaglio. Se si effettua un campionamento ridotto lo si deve segnalare nella relazione.

(2)  S = soddisfacente, A = accettabile, I = insoddisfacente. Per quanto riguarda il Bacillus cereus e il Clostridium perfringens, il risultato è soddisfacente se tutti i valori osservati sono < m, accettabile se il massimo dei valori c si situa tra m e M, e insoddisfacente se uno o più valori sono > M o se tra m e M vi sono valori superiori a c.

(3)  Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.

(4)  Il numero di campioni da prelevare può essere ridotto se il campionamento avviene a livello della vendita al dettaglio. Se si effettua un campionamento ridotto lo si deve segnalare nella relazione.

(5)  S = soddisfacente, A = accettabile, I = insoddisfacente. Per quanto riguarda il Bacillus cereus e il Clostridium perfringens, il risultato è soddisfacente se tutti i valori osservati sono < m, accettabile se il massimo dei valori c si situa tra m e M, e insoddisfacente se uno o più valori sono > M o se tra m e M vi sono valori superiori a c.

(6)  Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.


ALLEGATO IV

SICUREZZA TOSSICOLOGICA DELLE SPEZIE

Stato EFTA: _

Fase di campionamento

Identificazione del prodotto

Numero di campioni

Risultati dell’analisi

Misure adottate

(numero e tipo) (1)

Aflatossina B1

(μg/kg)

Aflatossina totale

(μg/kg)

< 2

2-5

> 5

< 4

4-10

> 10

Importazione o stabilimento di confezionamento o vendita all’ingrosso

Capsicum spp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

 

 

 

Stabilimento

(che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)

Capsicum spp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

 

 

 

Vendita al dettaglio

Capsicum spp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piper spp.

 

 

 

 

 

 

 

Noce moscata/zenzero/curcuma

 

 

 

 

 

 

 

Altre spezie e erbe

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.


6.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/21


RACCOMANDAZIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 3/05/COL

del 19 gennaio 2005

sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 109 e il protocollo 1;

VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1;

VISTO l’atto di cui al punto 33 del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE [direttiva 2002/32/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1)], modificato e adattato all’accordo SEE con il protocollo 1;

VISTA la decisione n. 303/04/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 1o dicembre 2004, che autorizza il membro competente del collegio ad adottare la raccomandazione se il progetto di raccomandazione è conforme al parere del comitato EFTA dei mangimi di origine vegetale e animale,

considerando quanto segue:

(1)

L’atto di cui al punto 33 del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE (direttiva 2002/32/CE) fissa livelli massimi per le diossine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti.

(2)

Sebbene da un punto di vista tossicologico qualsiasi soglia andrebbe applicata alle diossine, ai furani e ai PCB diossina-simili, i livelli massimi sono fissati soltanto per le diossine e i furani e non per i PCB diossina-simili, vista l’estrema scarsità di dati disponibili sulla prevalenza di questi ultimi. La direttiva in questione prevede che una revisione dei livelli massimi sia effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2004, alla luce dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell’inserimento dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare.

(3)

È necessario produrre dati affidabili in tutto lo Spazio economico europeo riguardo alla presenza di PCB diossina-simili nella più ampia gamma di prodotti destinati all’alimentazione animale (come definiti nella suddetta direttiva) al fine di ottenere un quadro chiaro degli attuali sviluppi in materia di presenza di base di tali sostanze nei prodotti destinati all’alimentazione animale.

(4)

Il rapporto tra la presenza di diossine, furani, PCB diossina-simili e non è importante ma in gran parte sconosciuto. È opportuno pertanto analizzare i campioni raccolti, se possibile, anche per i PCB non diossina-simili.

(5)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva, gli Stati EFTA trasmettono all’Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte e alle misure adottate per ridurre il contenuto di sostanze indesiderabili o eliminarle.

(6)

È importante che gli Stati EFTA partecipino al monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e che i relativi dati siano regolarmente trasmessi all’Autorità di vigilanza EFTA.

(7)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 1 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA trasmette a sua volta questi dati alla Commissione europea.

(8)

La partecipazione degli Stati EFTA ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell’allegato I della presente raccomandazione va valutata in rapporto alle esenzioni dal capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE.

(9)

Le misure previste nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA dei mangimi di origine vegetale e animale che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

1)

Che gli Stati membri assicurino, a partire dall’anno 2004 e fino al 31 dicembre 2006, il monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti destinati all’alimentazione animale, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente di cui alla tabella nell’allegato I. La frequenza di raccolta dei campioni dovrebbe essere riveduta annualmente alla luce delle esperienze raccolte.

2)

Che gli Stati EFTA trasmettano regolarmente all’Autorità di vigilanza EFTA dati con le informazioni e nei formati di cui all’allegato II, al fine del loro inserimento in una base dati. È opportuno che siano forniti anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui all’atto menzionato al punto 1 zc del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE [direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (2)] e che siano forniti anche i corrispondenti livelli di base.

3)

Che gli Stati EFTA, se possibile, procedano anche all’analisi dei PCB non diossina-simili nei medesimi campioni.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Bernd HAMMERMANN

Membro del Collegio


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

(2)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/7/CE (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 41).


ALLEGATO I

Tabella: Riepilogo del numero minimo raccomandato di campioni da analizzare annualmente. La distribuzione dei campioni si basa sulla produzione e/o l’uso in ciascun paese. Particolare attenzione viene prestata alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti per i quali si ritiene probabile una maggiore variazione nei livelli di base di diossina, furani e PCB diossina-simili.

Numero complessivo di campioni raccomandati per ciascun paese

Materie prime per mangimi, additivi, premiscele

Mangimi composti

Origine vegetale

Minerali

Oligoelementi, agenti leganti, antiagglomeranti

Premisture — tutte le specie

Origine animale

Totale

Animali terrestri

Pesci

Totale

Paese

Numero

Cereali, prodotti e sottoprodotti

Semi oleosi, frutti oleosi, prodotti e sottoprodotti/semi di leguminose, prodotti e sottoprodotti

Foraggi e foraggi grossolani

Altre materie prime di origine vegetale per mangimi

Grassi animali/prodotti animali (compreso latte in polvere e ovoprodotti)

Olio di pesce

Farina di pesce

Numero

Bovini

Suini

Pollame

Altri (mangimi per animali da compagnia, conigli, equini)

Pesci

Numero

Islanda

67

3

3

3

2

1

1

2

3

19

16

53

3

3

3

2

3

14

Norvegia

127

5

5

5

3

3

3

5

3

13

15

60

3

3

3

2

56

67


ALLEGATO II

A.   Note esplicative sul modulo relativo ai risultati analitici sulla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB nei mangimi

1.   INFORMAZIONI GENERALI SUI CAMPIONI ANALIZZATI

Paese: nome dello Stato membro in cui è stato realizzato il monitoraggio.

Anno: anno di svolgimento del monitoraggio.

Prodotto: mangime analizzato — per le materie prime per mangimi, se possibile, usare la terminologia della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all’utilizzo di materie prime per mangimi. Nel caso di mangimi composti la menzione della composizione rappresenta un’informazione estremamente utile.

Stadio di commercializzazione: luogo in cui il (campione di) prodotto è stato raccolto.

Espressione dei risultati: i risultati devono essere riferiti suddividendoli per prodotto. I risultati vanno espressi adottando il medesimo parametro adottato per fissare i livelli massimi (relativi a un mangime al tasso di umidità del 12 % — direttiva 2002/32/CE). In caso di analisi di PCB non diossina-simili, è fortemente raccomandato di esprimere i livelli adottando il medesimo parametro.

Tipo di campione: campione aleatorio — è ammissibile anche una relazione sui risultati analitici di campionamenti mirati, a condizione che si specifichi chiaramente che si trattava di un campionamento mirato che non rispecchia necessariamente i normali livelli di base.

Metodi: fare riferimento ai metodi adottati.

Accreditamento: specificare se il metodo di analisi è accreditato o meno.

Incertezza (%): la percentuale di incertezza insita nel metodo analitico.

2.   INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI CAMPIONI ANALIZZATI

Numero di campioni: numero di campioni analizzati per lo stesso tipo di prodotto. Qualora si disponga di risultati per un numero maggiore di campioni rispetto alle colonne prestampate, è sufficiente aggiungere nuove colonne indicandone il numero in calce al modulo.

Metodo di produzione: convenzionale/biologico (il più dettagliatamente possibile).

Area: se del caso, specificare il distretto o la regione di raccolta del campione, specificando eventualmente se si tratta di un territorio rurale, urbano, di zona industriale, portuale, di mare aperto, ecc. Ad esempio: Bruxelles — territorio urbano, Mediterraneo — mare aperto.

Numero di sottocampioni: se il campione analizzato è un campione collettivo, deve essere specificato il numero di sottocampioni (numero di singoli campioni). Qualora il risultato analitico si basi su un solo campione, va notificato 1. Il numero di sottocampioni di un campione collettivo può variare, quindi si invita a specificarlo per ciascun campione.

Contenuto di grassi (%): la percentuale di grassi contenuti nel campione (se disponibile).

Contenuto di umidità (%): la percentuale di umidità contenuta nel campione (se disponibile).

3.   RISULTATI

Diossine, furani, PCB diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere vanno espressi in ppt — nanogrammi/chilo (ng/kg).

PCB non diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere vanno espressi in ppt — nanogrammi/chilo (ng/kg).

LOQ: limite di quantificazione in ng/kg o μg/kg (per PCB non diossina-simili).

LOD: limite di determinazione in ng/kg o μg/kg (per PCB non diossina-simili).

Per i congeneri analizzati ma risultati inferiori al LOD (limite di determinazione), nella casella dei risultati va inserita la menzione < LOD (il LOD si esprime in forma di valore). Per i congeneri analizzati ma risultati inferiori al LOQ (limite di quantificazione) nella casella dei risultati va inserita la menzione < LOQ (il LOQ si esprime in forma di valore).

Per i congeneri PCB analizzati in aggiunta ai PCB-7 ed ai PCB diossina-simili, è necessario menzionare nel modulo il numero del congenere PCB, ad esempio 31, 99, 110, ecc. Qualora il campione venga analizzato per un numero di congeneri superiore alle righe prestampate, è sufficiente aggiungere nuove righe in calce al modulo.

4.   OSSERVAZIONI

Oltre a specificare i metodi di estrazione del grasso adottati, si possono aggiungere ulteriori osservazioni pertinenti in merito ai dati inseriti.

B.   Modulo per riferire i risultati specifici delle analisi dei congeneri volte ad accertare la presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nei mangimi

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