ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 258

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
4 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1619/2005 della Commissione, del 3 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla delega al segretario generale aggiunto del potere di rilasciare lasciapassare ai funzionari del segretariato generale del Consiglio

4

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 30 settembre 2005, recante modifica della decisione 2005/240/CE, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia [notificata con il numero C(2005) 3646]

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1619/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

47,4

096

34,2

999

40,8

0707 00 05

052

89,2

999

89,2

0709 90 70

052

66,7

999

66,7

0805 50 10

052

58,3

382

63,8

388

66,1

524

62,6

528

59,7

999

62,1

0806 10 10

052

83,6

096

52,6

624

163,0

999

99,7

0808 10 80

388

76,2

400

101,2

508

26,4

512

82,6

528

45,5

720

59,6

800

143,1

804

63,3

999

74,7

0808 20 50

052

93,1

388

70,8

999

82,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


4.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/3


DIRETTIVA 2005/63/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2005

che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1) e in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/26/CE della Commissione (2) ha fissato l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE in seguito al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA).

(2)

Nel parere del 2 dicembre 2004 relativo a taluni impieghi della gelatina di pesce l’AESA ha concluso che tale prodotto, se impiegato come supporto per la preparazione di vitamine e di carotenoidi, non dovrebbe causare reazioni allergiche di grave entità.

(3)

I carotenoidi sono stati erroneamente omessi nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 2005/26/CE e devono pertanto venire aggiunti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato alla direttiva 2005/26/CE, alla seconda colonna, il settimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dal 25 novembre 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(2)   GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

4.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla delega al segretario generale aggiunto del potere di rilasciare lasciapassare ai funzionari del segretariato generale del Consiglio

(2005/682/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, secondo comma,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell’8 aprile 1965, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), e modificati, da ultimo, dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare l’articolo 23 dello statuto nonché l’articolo 11 del regime,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, spetta al presidente del Consiglio rilasciare lasciapassare ai funzionari e agli altri agenti del segretariato generale del Consiglio alle condizioni previste all’articolo 23 dello statuto.

(2)

Occorre che il presidente del Consiglio deleghi tale potere al segretario generale aggiunto del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

I poteri conferiti al presidente del Consiglio dall’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per il rilascio dei lasciapassare ai funzionari e altri agenti del segretariato generale del Consiglio sono esercitati dal segretario generale aggiunto del Consiglio.

Il segretario generale aggiunto è autorizzato a delegare tali poteri al direttore generale dell’Amministrazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa ha effetto dal giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)   GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.


Commissione

4.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante modifica della decisione 2005/240/CE, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia

[notificata con il numero C(2005) 3646]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2005/683/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/240/CE della Commissione (2), sono stati autorizzati in Polonia tre metodi di classificazione delle carcasse di suino.

(2)

Il governo polacco ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo apparecchio per la classificazione delle carcasse di suino e ha trasmesso le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

(3)

Dall’esame di tale domanda, risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del nuovo apparecchio.

(4)

La decisione 2005/240/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/240/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

l’apparecchio denominato “IM-03” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato;»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)   GU L 74 del 19.3.2005, pag. 62. Decisione modificata dalla decisione 2005/609/CE (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 20).

(3)   GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2005/240/CE è aggiunta la seguente parte 4:

«Parte 4

IM-03

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato “IM-03”.

2.

L’apparecchio è munito di una sonda ottica di tipo “ad ago” (Single Line scanner SLS01) di 7 millimetri di diametro. La sonda contiene una serie di sensori di immagini CIS (contact image sensors) e di diodi che emettono una luce verde. La distanza operativa è compresa tra 0 e 132 mm.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image 1
= 45,07537 – 0,52724X1 + 0,31380X2

dove:

Image 2

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

X2

=

spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X1.

La presente formula è valida per le carcasse di peso tra 60 e 120 kg.»