ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
1 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1601/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1602/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1603/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1604/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1605/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1606/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1607/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1608/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1609/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, recante riduzione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito all’interno delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito delle importazioni preferenziali

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1610/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 171a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1611/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 171a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1612/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 90a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1613/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 343a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1614/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 27a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1615/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 26a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1616/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o ottobre 2005

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1617/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 ottobre 2005

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1618/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

31

 

*

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi ( 1 )

32

 

*

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali ( 1 )

41

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante nomina di due membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni

49

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante nomina di tre membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni

51

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante nomina di un supplente nel Comitato delle regioni

53

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

54

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni

55

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante nomina di un membro e di un supplente nel Comitato delle regioni

56

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/680/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)

57

Accordo tra l’unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e sulle attività della missione di polizia dell’unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)

58

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI

63

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2045/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 354 del 30.11.2004)

71

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

45,6

096

29,4

999

37,5

0707 00 05

052

102,6

999

102,6

0709 90 70

052

65,0

999

65,0

0805 50 10

052

69,0

382

63,8

388

63,3

524

62,6

528

56,2

999

63,0

0806 10 10

052

85,6

096

52,6

624

181,7

999

106,6

0808 10 80

388

89,4

400

89,6

508

26,4

512

84,5

528

46,8

720

59,6

800

143,1

804

67,3

999

75,8

0808 20 50

052

93,1

388

69,5

999

81,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.10.2005   

IT

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L 256/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1602/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

10

1o term.

11

2o term.

12

3o term.

1

4o term.

2

5o term.

3

6o term.

4

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


1.10.2005   

IT

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L 256/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


1.10.2005   

IT

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L 256/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1604/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

10

1o term.

11

2o term.

12

3o term.

1

4o term.

2

5o term.

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

4

7o term.

5

8o term.

6

9o term.

7

10o term.

8

11o term.

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1605/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

10,28

1101 00 15 9130

9,60

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,20

1102 20 10 9400

48,17

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,25

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 114 757 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco.

(2)

La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 33 192 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.

(3)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 147 949 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1302/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 12).

(3)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1607/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (2) prevede che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG — sezione garanzia.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 prevede che le spese dichiarate per un determinato mese debbano in generale corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Sono previste alcune eccezioni a tale principio.

(3)

Per garantire il rispetto del bilancio e nella misura necessaria a conformarsi al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96, dovrebbe essere possibile agli Stati membri modificare le dichiarazioni di spesa diverse da quelle relative a misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (3), e dichiarare la spesa per il mese seguente.

(4)

Va pertanto modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al primo comma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

se necessario al fine di conformarsi al disposto dell’articolo 1, le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o ottobre 2005 al 15 ottobre 2005 a scopi diversi dalle misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (4) possono essere dichiarate per il mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento al beneficiario.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 605/2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 11).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1608/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (2) dispone le modalità relative alle gare per l’organizzazione delle forniture negli Stati membri che partecipano all’azione comunitaria di distribuzione di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti.

(2)

I prodotti prelevati dalle scorte di intervento possono essere forniti nello stato in cui si trovano o essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento della fornitura o della fabbricazione di derrate alimentari reperite sul mercato comunitario. Per quest’ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte di intervento che possono essere ritirati per pagare la fabbricazione di prodotti cerealicoli e lattiero-caseari.

(3)

Per meglio rispondere alla domanda delle associazioni caritative e per ampliare la gamma delle derrate alimentari distribuite, è opportuno specificare che i prodotti provenienti dalle scorte di intervento possono essere aggiunti ad altri prodotti al fine della fabbricazione di derrate alimentari.

(4)

Secondo quanto previsto dall’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), l’intervento pubblico nel settore delle carni bovine come strumento permanente di sostegno del mercato ha cessato di esistere a decorrere dal 1o luglio 2002. Occorre quindi adeguare il regolamento (CEE) n. 3149/92 alla nuova situazione.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:

1)

L’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelevamento di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.»;

b)

al paragrafo 2, lettera a), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«Nel caso di cui al secondo comma, terzo trattino, se si tratta della fornitura di riso o di prodotti a base di riso in cambio di cereali ritirati dalle scorte di intervento, la gara di licitazione specifica che il prodotto da ritirare è un dato cereale detenuto da un organismo di intervento.»;

c)

Il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

«2 bis.   I prodotti provenienti dall'intervento possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per fabbricare derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano. In tal caso, i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.

Per l’applicazione del primo comma, la gara reca menzione esplicita dell’obbligo in base al quale i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.»

2)

All’articolo 5, paragrafo 1, è soppresso il secondo comma.

3)

L’allegato è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(2)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1903/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 77).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante riduzione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito all’interno delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito delle importazioni preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, e l’articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il quantitativo garantito nell’ambito del regime delle quote di produzione deve essere ridotto anteriormente al 1o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione, qualora dalle previsioni appaia un saldo esportabile con restituzione superiore al massimo previsto dall’accordo agricolo concluso in conformità dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

(2)

Le previsioni per la campagna di commercializzazione 2005/2006 mostrano l’esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall’accordo agricolo. È pertanto necessario stabilire la riduzione globale del quantitativo garantito e precisarne la ripartizione, da una parte, tra lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina e, dall’altra, tra le regioni produttrici di cui trattasi, utilizzando i coefficienti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ciascuno Stato membro ripartisce successivamente la differenza attribuitagli tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione della relazione esistente tra la loro quota A e la loro quota B per il prodotto di cui trattasi e il quantitativo di base A e il quantitativo di base B dello Stato membro relativo al prodotto in questione.

(4)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, una riduzione del quantitativo garantito comporta una riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per la campagna di cui trattasi. Occorre pertanto determinare la riduzione corrispondente dei suddetti fabbisogni e precisarne la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

(5)

Occorre fissare le scadenze necessarie per la definizione, da parte degli Stati membri, delle riduzioni applicabili a ciascuna impresa stabilita sul loro territorio.

(6)

Tenuto conto dei termini imposti dal regolamento (CE) n. 1260/2001, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per la campagna di commercializzazione 2005/2006 il quantitativo garantito nell’ambito delle quote di produzione è ridotto di 1 891 747,7 tonnellate, espresse in zucchero bianco.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 nonché i quantitativi di base, previa riduzione, da utilizzare per l’attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006, figurano nella parte A dell’allegato, ripartiti per prodotto e per regione.

3.   Anteriormente al 1o novembre 2005 gli Stati membri stabiliscono la riduzione, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all’applicazione di detta riduzione, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell’ambito della campagna di commercializzazione 2005/2006.

Articolo 2

1.   In applicazione dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per la campagna di commercializzazione 2005/2006 i fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie sono ridotti di 14 676 tonnellate, espresse in zucchero bianco.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita tra gli Stati membri di cui trattasi secondo quanto indicato nella parte B dell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A: ripartizione per prodotto e per regione delle riduzioni dei quantitativi garantiti e dei quantitativi di base da utilizzare per l’attribuzione delle quote di produzione A e B, previa riduzione del quantitativo garantito

1.   Per lo zucchero (in tonnellate di zucchero bianco)

Regioni

Riduzione per lo zucchero

Quantitativi di base per lo zucchero

A

B

A

B

Repubblica ceca

18 207,7

563,5

423 001,3

13 089,5

Danimarca

45 264,6

13 335,2

279 735,4

82 410,3

Germania

374 034,5

115 090,3

2 238 878,8

688 891,9

Grecia

20 550,0

2 055,2

268 088,0

26 808,6

Spagna

44 022,1

1 833,1

913 060,3

38 045,4

Francia (metropolitana) (1)

354 766,7

105 215,3

2 181 720,7

647 044,2

Francia (DOM) (1)

32 108,2

3 433,1

401 763,8

42 939,4

Irlanda

12 898,2

1 289,5

168 247,0

16 825,0

Italia

137 245,8

25 812,6

1 173 658,1

220 726,7

Lettonia

1 806,0

3,6

64 594,0

101,4

Lituania

2 719,8

100 290,2

Ungheria

11 182,5

34,3

389 271,5

1 195,7

Paesi Bassi

88 833,4

23 430,5

595 279,0

157 016,6

Austria

37 722,9

8 804,1

276 306,0

64 493,4

Polonia

84 735,7

4 930,3

1 495 264,3

86 995,7

Portogallo (continentale)

3 864,8

386,5

59 515,4

5 951,5

Portogallo (regione autonoma delle Azzorre)

644,7

65,0

8 403,5

839,8

Slovenia

3 438,6

343,1

44 718,4

4 472,9

Slovacchia

13 015,6

1 211,8

176 744,4

16 460,2

Finlandia

9 456,0

944,5

123 350,3

12 335,9

Svezia

23 836,9

2 383,9

310 947,3

31 094,1

UEBL (2)

76 867,1

16 504,7

598 038,4

128 401,4

Regno Unito

73 699,5

7 370,1

961 415,9

96 141,4


2.   Per l’isoglucosio (in tonnellate di materia secca)

Regioni

Riduzione per l’isoglucosio

Quantitativi di base per l’isoglucosio

A

B

A

B

Germania

3 868,6

911,1

24 774,7

5 834,4

Grecia

1 409,4

331,9

9 025,6

2 125,6

Spagna

6 165,4

657,7

68 454,2

7 301,7

Francia (metropolitana)

2 266,7

590,0

13 480,4

3 508,6

Italia

2 219,3

522,6

14 212,8

3 347,2

Ungheria

8 899,9

697,3

118 727,1

9 302,7

Paesi Bassi

994,7

234,3

6 369,9

1 500,2

Polonia

1 698,1

127,5

23 212,9

1 742,5

Portogallo (continentale)

1 084,1

255,3

6 942,9

1 635,0

Slovacchia

3 560,3

476,8

33 961,7

4 548,2

Finlandia

859,2

86,0

9 932,8

993,7

UEBL (3)

8 370,1

2 301,7

47 780,5

13 139,3

Regno Unito

3 143,7

838,5

18 358,3

4 896,8


3.   Per lo sciroppo di inulina (in tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio)

Regioni

Riduzione per lo sciroppo di inulina

Quantitativi di base per lo sciroppo di inulina

A

B

A

B

Francia (metropolitana)

1 956,8

459,9

17 890,3

4 214,3

Paesi Bassi

6 454,9

1 515,9

59 064,5

13 914,6

UEBL (4)

18 473,7

4 349,0

155 744,9

36 679,2

PARTE B: ripartizione per Stato membro della riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie

(Unità: tonnellate di zucchero bianco)

 

Riduzioni

Fabbisogni massimi presunti previa applicazione della riduzione

Francia (metropolitana)

2 423

294 204

Portogallo continentale

2 383

289 250

Slovenia

160

19 425

Finlandia

490

59 435

Regno Unito

9 220

1 119 361


(1)  Tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)  Unione economica belgo-lussemburghese.

(3)  Unione economica belgo-lussemburghese.

(4)  Unione economica belgo-lussemburghese.


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 171a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 171a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 171a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

210

Concentrato

204,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

79

Concentrato

79


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1611/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 171a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 171a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 171a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

39

35

Burro < 82 %

Burro concentrato

Crema

15

Cauzione di trasformazione

Burro

43

Burro concentrato

Crema


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1612/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 90a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 90a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 27 settembre 2005, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

prezzo minimo di vendita:

187,30 EUR/100 kg,

cauzione di trasformazione:

35,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


1.10.2005   

IT

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L 256/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1613/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 343a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 343a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

46 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

51 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1614/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 27a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 27a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 settembre 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 260,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


1.10.2005   

IT

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L 256/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1615/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 26a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 26a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 settembre 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 188,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1616/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o ottobre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o ottobre 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

38,82

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

60,33

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

60,33

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

43,81


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 16.9.2005-29.9.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

125,07 (3)

66,77

170,91

160,91

140,91

93,02

Premio sul Golfo (EUR/t)

13,92

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

34,49

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 21,00 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 25,19 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.10.2005   

IT

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L 256/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1617/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 ottobre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 33,838 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 ottobre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


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L 256/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1618/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,667 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


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L 256/32


DIRETTIVA 2005/61/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e i),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/98/CE stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta e il controllo del sangue umano e degli emocomponenti, indipendentemente dalla loro destinazione, nonché per la loro lavorazione, conservazione e distribuzione, quando siano destinati a trasfusioni, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana.

(2)

Al fine di prevenire la trasmissione di malattie attraverso il sangue e gli emocomponenti e di garantire un livello equivalente di qualità e sicurezza, la direttiva 2002/98/CE chiede che vengano stabilite prescrizioni specifiche di natura tecnica relative alla rintracciabilità, una procedura comunitaria di notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi e il formato della notifica.

(3)

La notifica di presunti effetti indesiderati ed incidenti gravi va presentata all’autorità competente non appena se ne venga a conoscenza. La presente direttiva stabilisce pertanto il formato di notifica che definisce i dati minimi necessari, lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o prendere sul proprio territorio provvedimenti di protezione più rigorosi conformi alle disposizioni del trattato, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE.

(4)

La presente direttiva stabilisce le suddette prescrizioni di natura tecnica, le quali tengono conto della raccomandazione 98/463/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea (2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (3), della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (4), nonché di alcune raccomandazioni del Consiglio d’Europa.

(5)

Il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, compresi quelli utilizzati come materiale di partenza o materie prime per la produzione di medicinali derivati da sangue e plasma umano, destinati alla distribuzione nella Comunità, devono quindi rispettare norme e specifiche equivalenti a quelle comunitarie in tema di rintracciabilità nonché le prescrizioni relative alla notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi di cui alla presente direttiva.

(6)

Occorre introdurre definizioni comuni per la terminologia tecnica al fine di garantire un'applicazione coerente della direttiva 2002/98/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2002/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«rintracciabilità» la possibilità di ripercorrere il percorso di ciascuna unità di sangue o di emocomponente da esso derivato dal donatore alla sua destinazione finale, che si tratti di un ricevente, di un produttore di medicinali o della sua eliminazione, e viceversa;

b)

«centro notificante» il centro ematologico, la banca del sangue di un ospedale o le strutture in cui si effettua una trasfusione, che notifica effetti indesiderati gravi e/o incidenti gravi all’autorità competente;

c)

«ricevente» la persona che ha ricevuto una trasfusione di sangue o di emocomponenti;

d)

«consegna» la fornitura di sangue o di emocomponenti da parte di un centro ematologico o della banca del sangue di un ospedale per la sua trasfusione ad un ricevente;

e)

«imputabilità» la probabilità che un grave effetto indesiderato in un ricevente possa essere attribuito al sangue o all’emocomponente trasfuso o che un grave effetto indesiderato in un donatore possa essere attribuito al processo di donazione;

f)

«strutture» ospedali, cliniche, produttori e istituti di ricerca biomedica cui possono essere consegnati sangue o emocomponenti.

Articolo 2

Rintracciabilità

1.   Gli Stati membri garantiscono la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti grazie ad accurate procedure di identificazione, alla tenuta di registri e ad un adeguato sistema di etichettatura.

2.   Gli Stati membri garantiscono che il sistema di rintracciabilità in vigore presso il centro ematologico consenta di rintracciare gli emocomponenti stabilendo dove ed in che fase di lavorazione si trovino.

3.   Gli Stati membri garantiscono che ciascun centro ematologico abbia approntato un sistema per identificare individualmente ogni donatore, ogni unità di sangue prelevata e ogni emocomponente preparato, a prescindere dall’uso cui sia destinato, nonché le strutture cui è stato consegnato un determinato emocomponente.

4.   Gli Stati membri garantiscono che tutte le strutture abbiano approntato un sistema per registrare ogni unità di sangue o di emocomponente ricevuta, trattata sul posto o meno, e la destinazione finale di tale unità ricevuta, indipendentemente dal fatto che sia utilizzata per trasfusioni, scartata o restituita al centro ematologico che l’ha distribuita.

5.   Gli Stati membri garantiscono che ogni centro ematologico disponga di un identificatore unico che consenta di associarlo precisamente ad ogni unità di sangue da esso raccolta e ad ogni emocomponente da esso preparato.

Articolo 3

Procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti

Gli Stati membri garantiscono che, al momento di consegnare unità di sangue o di emocomponenti destinate a trasfusioni, il centro ematologico o la banca del sangue di un ospedale abbiano approntato una procedura per verificare che ogni unità consegnata sia stata trasfusa al ricevente previsto o, qualora non sia stata trasfusa, per verificare la sua successiva destinazione.

Articolo 4

Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità

Gli Stati membri garantiscono che, al fine di assicurare la rintracciabilità, i centri ematologici, le banche del sangue degli ospedali o le strutture conservino i dati di cui all’allegato I in forma appropriata e leggibile per almeno 30 anni.

Articolo 5

Notifica degli effetti indesiderati gravi

1.   Gli Stati membri garantiscono che le strutture in cui si effettuano trasfusioni abbiano approntato procedure per conservare il registro delle trasfusioni e per notificare tempestivamente ai centri ematologici gli eventuali gravi effetti indesiderati, osservati nei riceventi durante o dopo la trasfusione, attribuibili alla qualità e alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i centri notificanti abbiano approntato procedure per comunicare all’autorità competente, non appena ne siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni pertinenti relative a presunti effetti indesiderati gravi. A tal fine, è obbligatorio servirsi dei modelli di notifica che figurano nella parte A e nella parte C dell’allegato II.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i centri notificanti:

a)

comunichino all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti relative a effetti indesiderati gravi con un livello di imputabilità 2 o 3, secondo quanto previsto nella parte B dell’allegato II, attribuibili alla qualità o alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti;

b)

informino l’autorità competente di qualsiasi caso di trasmissione di agenti infettivi attraverso il sangue e gli emocomponenti, non appena ne siano venuti a conoscenza;

c)

descrivano i provvedimenti adottati per quanto riguarda gli altri emocomponenti interessati, distribuiti a fini di trasfusione o di impiego come plasma destinato al frazionamento;

d)

valutino i presunti effetti indesiderati gravi conformemente ai livelli di imputabilità che figurano nella parte B dell’allegato II;

e)

non appena conclusa l’indagine, completino la notifica dei gravi effetti indesiderati, servendosi del modello di cui alla parte C dell’allegato II;

f)

presentino annualmente all’autorità competente un rapporto completo sui gravi effetti indesiderati servendosi del modello di cui alla parte D dell’allegato II.

Articolo 6

Notifica degli incidenti gravi

1.   Gli Stati membri garantiscono che i centri ematologici e le banche del sangue degli ospedali abbiano approntato procedure per conservare il registro di qualsiasi incidente grave che sia tale da potersi ripercuotere sulla qualità o la sicurezza del sangue e degli emocomponenti.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i centri notificanti abbiano approntato procedure per comunicare all’autorità competente, servendosi del modello di notifica di cui alla parte A dell’allegato III, non appena ne siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni pertinenti relative ad incidenti gravi che potrebbero mettere in pericolo donatori o riceventi diversi da quelli direttamente coinvolti nell’incidente di cui trattasi.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i centri notificanti:

a)

valutino gli incidenti gravi per individuare le cause evitabili nel corso del processo;

b)

completino la notifica degli incidenti gravi, non appena l’indagine sia stata conclusa, servendosi del modello di cui alla parte B dell’allegato III;

c)

presentino annualmente all’autorità competente un rapporto completo sugli incidenti gravi servendosi del modello di cui alla parte C dell’allegato III.

Articolo 7

Prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d’importazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che, per il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, i centri ematologici abbiano approntato un sistema di rintracciabilità equivalente a quello di cui dal paragrafo 2 al paragrafo 5 dell’articolo 2.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, per il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, i centri ematologici abbiano approntato un sistema di notifica equivalente a quello di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Rapporti annuali

Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo un rapporto annuale sulle notifiche degli effetti indesiderati e degli incidenti gravi ricevute dall’autorità competente mediante i modelli di cui alla parte D dell’allegato II e alla parte C dell’allegato III.

Articolo 9

Comunicazione di informazioni fra autorità competenti

Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti si comunichino le informazioni del caso in relazione agli effetti indesiderati e agli incidenti gravi, al fine di assicurare che il sangue o gli emocomponenti che si sa o si presume siano difettosi vengano ritirati dalla circolazione e scartati.

Articolo 10

Recepimento

1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2002/98/CE, gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 33 dell’8.2.2003, pag. 30.

(2)  GU L 203 del 21.7.1998, pag. 14.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(4)  GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25.


ALLEGATO I

Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità di cui all’articolo 4

CENTRI EMATOLOGICI

1)

Identificazione del centro ematologico

2)

Identificazione del donatore di sangue

3)

Identificazione dell’unità di sangue

4)

Identificazione del singolo emocomponente

5)

Data di raccolta (anno/mese/giorno)

6)

Strutture cui vengono distribuite le unità di sangue o di emocomponenti, o successiva destinazione.

STRUTTURE

1)

Identificazione del fornitore dell’emocomponente

2)

Identificazione dell’emocomponente consegnato

3)

Identificazione del ricevente della trasfusione

4)

Per le unità di sangue non trasfuse, conferma della loro successiva eliminazione

5)

Data della trasfusione o dell’eliminazione (anno/mese/giorno)

6)

All’occorrenza, numero di lotto del componente.


ALLEGATO II

NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI

PARTE A

Modello di notifica rapida dei presunti effetti indesiderati gravi

Centro notificante

Identificazione della notifica

Data di notifica (anno/mese/giorno)

Data della trasfusione (anno/mese/giorno)

Età e sesso del ricevente

Data dell’effetto indesiderato grave (anno/mese/giorno)

L’effetto indesiderato grave è legato a

Sangue intero

Globuli rossi

Piastrine

Plasma

Altro (specificare)

Tipo di effetto indesiderato grave

Emolisi immunologica dovuta a incompatibilità AB0

Emolisi immunologica dovuta ad un altro alloanticorpo

Emolisi non immunologica

Infezione batterica trasmessa per trasfusione

Anafilassi/ipersensibilità

Lesione polmonare acuta legata alla trasfusione

Infezione virale trasmessa per trasfusione (HBV)

Infezione virale trasmessa per trasfusione (HCV)

Infezione virale trasmessa per trasfusione (HIV-1/2)

Altra infezione virale trasmessa per trasfusione (specificare)

Infezione parassitaria trasmessa per trasfusione (malaria)

Altra infezione parassitaria trasmessa per trasfusione (specificare)

Porpora post-trasfusione

Reazione immunologica trapianto contro ospite (Graft Versus Host Disease)

Altri effetti gravi (specificare)

Livello di imputabilità (NA, 0-3)

PARTE B

Effetti indesiderati gravi — livelli di imputabilità

Livelli di imputabilità per la valutazione degli effetti indesiderati gravi


Livello di imputabilità

Spiegazione

NA

Non valutabile

Quando non esistono dati sufficienti per valutare l’imputabilità.

0

Esclusa

Quando esistono prove inoppugnabili oltre ogni ragionevole dubbio per attribuire l’effetto indesiderato ad altre cause.

Improbabile

Quando le prove disponibili inducono chiaramente ad attribuire l’effetto indesiderato a cause diverse dal sangue o dagli emocomponenti.

1

Possibile

Quando le prove non consentono di attribuire con certezza l’effetto indesiderato né al sangue o agli emocomponenti né ad altre cause.

2

Probabile

Quando le prove disponibili inducono chiaramente ad attribuire l’effetto indesiderato al sangue o agli emocomponenti.

3

Certa

Quando esistono prove inoppugnabili che consentono di attribuire oltre ogni ragionevole dubbio l’effetto indesiderato al sangue o agli emocomponenti.

PARTE C

Modello di conferma degli effetti indesiderati gravi

Centro notificante

Identificazione della notifica

Data di conferma (anno/mese/giorno)

Data dell’effetto indesiderato grave (anno/mese/giorno)

Conferma dell’effetto indesiderato grave (Sì/No)

Livello di imputabilità (NA, 0-3)

Modifica del tipo di effetto indesiderato grave (Sì/No)

In caso affermativo, specificare

Esito clinico (se conosciuto)

Ristabilimento completo

Lievi postumi

Gravi postumi

Decesso

PARTE D

Modello di notifica annuale degli effetti indesiderati gravi

Centro notificante

Periodo oggetto della notifica

Questa tabella si riferisce a

[ ] Sangue intero

[ ] Globuli rossi

[ ] Piastrine

[ ] Plasma

[ ] Altro

(utilizzare una tabella distinta per ciascun componente)

Numero di unità consegnate (numero totale di unità consegnate con un determinato numero di emocomponenti)

Numero di riceventi di una trasfusione (numero totale di riceventi di una trasfusione con un determinato numero di emocomponenti) (se disponibile)

Numero di unità trasfuse [numero totale di emocomponenti (unità) trasfusi nel corso del periodo oggetto della notifica] (se disponibile)

 

Numero totale notificato

Numero di effetti indesiderati gravi con un livello di imputabilità da 0 a 3 dopo conferma (cfr. allegato II A)

 

Numero di decessi

 

non valutabile

Livello

0

Livello

1

Livello

2

Livello

3

Emolisi immunologica

Dovuta a incompatibilità AB0

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Dovuta ad un altro alloanticorpo

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Emolisi non immunologica

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Infezione batterica trasmessa per trasfusione

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Anafilassi/ipersensibilità

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Lesione polmonare acuta legata alla trasfusione

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Infezione virale trasmessa per trasfusione

HBV

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

HCV

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

HIV-1/2

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Infezione parassitaria trasmessa per trasfusione

Malaria

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Porpora post-trasfusione

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Reazione immunologica trapianto contro ospite (Graft Versus Host Disease)

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 

Altri effetti gravi (specificare)

Totale

 

 

 

 

 

Decessi

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

NOTIFICA DEGLI INCIDENTI GRAVI

PARTE A

Modello di notifica rapida degli incidenti gravi

Centro notificante

Identificazione della notifica

Data di notifica (anno/mese/giorno)

Data dell’incidente grave (anno/mese/giorno)

Incidente grave che potrebbe avere effetti sulla qualità e la sicurezza dell’emocomponente, dovuto a un problema a livello di:

Specificare

Difetto del prodotto

Malfunzionamento delle apparecchiature

Errore umano

Altro

(specificare)

Raccolta di sangue intero

 

 

 

 

Raccolta in aferesi

 

 

 

 

Controllo delle donazioni

 

 

 

 

Lavorazione

 

 

 

 

Conservazione

 

 

 

 

Distribuzione

 

 

 

 

Materiali

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

PARTE B

Modello di conferma degli incidenti gravi

 

Centro notificante

 

Identificazione della notifica

 

Data di conferma (anno/mese/giorno)

 

Data dell’incidente grave (anno/mese/giorno)

 

Analisi delle cause profonde (in dettaglio)

 

Provvedimenti correttivi adottati (in dettaglio)

PARTE C

Modello di notifica annuale degli incidenti gravi

Centro notificante

Periodo oggetto della notifica

1 gennaio-31 dicembre (anno)

Numero totale di unità di sangue e di emocomponenti trattati:

Incidente grave con effetti sulla qualità e la sicurezza dell’emocomponente, dovuto a un problema a livello di:

Numero totale

Specificare

Difetto del prodotto

Malfunzionamento delle apparecchiature

Errore umano

Altro

(specificare)

Raccolta di sangue intero

 

 

 

 

 

Raccolta in aferesi

 

 

 

 

 

Controllo delle donazioni

 

 

 

 

 

Lavorazione

 

 

 

 

 

Conservazione

 

 

 

 

 

Distribuzione

 

 

 

 

 

Materiali

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/41


DIRETTIVA 2005/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/98/CE stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati, nonché per la lavorazione, conservazione e distribuzione degli stessi qualora siano destinati alla trasfusione, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

(2)

Al fine di prevenire la trasmissione di malattie attraverso il sangue e gli emocomponenti e di garantire un livello di qualità e sicurezza equivalente, la direttiva 2002/98/CE prevede la fissazione di prescrizioni specifiche di natura tecnica, ivi comprese le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

(3)

Un sistema di qualità per i servizi trasfusionali deve incorporare i principi della gestione della qualità, della garanzia della qualità e del miglioramento costante della qualità e deve riguardare il personale, i locali e l’attrezzatura, la documentazione, la raccolta, il controllo e la lavorazione, la conservazione e la distribuzione, la gestione dei contratti, la non conformità e l'autocontrollo, il controllo della qualità, il ritiro degli emocomponenti e l’audit esterno ed interno.

(4)

La presente direttiva definisce le suddette prescrizioni di natura tecnica tenendo conto della raccomandazione 98/463/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull’idoneità dei donatori di sangue e di plasma e sulla verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea (2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (3), della direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell’8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (4), della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (5), nonché di alcune raccomandazioni del Consiglio d’Europa, delle monografie della farmacopea europea, in particolare per quanto concerne il sangue o i suoi componenti come materia prima per la produzione di specialità medicinali, delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), così come dell’esperienza internazionale in tale ambito.

(5)

Onde garantire la massima qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti, occorre elaborare orientamenti in tema di buone prassi che affianchino prescrizioni relative al sistema di qualità per i servizi trasfusionali, tenendo pienamente conto delle linee direttrici dettagliate di cui all’articolo 47 della direttiva 2001/83/CE, in modo da assicurare il rispetto delle norme stabilite per i prodotti medicinali.

(6)

Il sangue e gli emocomponenti importati dai paesi terzi, compresi quelli utilizzati come materiale di partenza o materia prima per la produzione di medicinali derivati da sangue e plasma umano, destinati ad essere distribuiti nella Comunità, devono soddisfare requisiti equivalenti alle norme e alle specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali definite nella presente direttiva.

(7)

È necessario precisare che va applicato un sistema di qualità ad ogni tipo di sangue ed emocomponenti circolante nella Comunità e che, ove si tratti di sangue e di emocomponenti provenienti da paesi terzi, gli Stati membri devono garantire l’applicazione ai servizi trasfusionali, nelle fasi precedenti l'importazione, di un sistema di qualità equivalente a quello previsto dalla presente direttiva.

(8)

Occorre stabilire definizioni comuni per la terminologia tecnica al fine di garantire un'applicazione coerente della direttiva 2002/98/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2002/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«norma», la prescrizione che è assunta come base di raffronto;

b)

«specifica», una descrizione dei criteri da rispettare per conformarsi alla norma di qualità prescritta;

c)

«sistema di qualità», la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse necessari per attuare la gestione della qualità;

d)

«gestione della qualità», le attività coordinate per dirigere e controllare un'organizzazione sul piano della qualità a tutti i livelli nell'ambito di un servizio trasfusionale;

e)

«controllo della qualità», la parte di un sistema di qualità incentrata sul rispetto dei requisiti di qualità;

f)

«garanzia della qualità», tutte le attività, dalla raccolta alla distribuzione del sangue, miranti a garantire che il sangue e i suoi componenti presentino la qualità richiesta per l’uso al quale sono destinati;

g)

«ricostruzione del percorso», il processo consistente nel verificare una notifica di presunti effetti posttrasfusionali indesiderati in un ricevente, al fine di identificare un donatore potenzialmente implicato;

h)

«procedure scritte», la documentazione controllata che illustra le modalità di esecuzione di determinate operazioni;

i)

«sito mobile», un sito temporaneo o movibile, utilizzato per la raccolta del sangue e dei suoi componenti, che si trova all'esterno di un servizio trasfusionale, ma sotto il suo controllo;

j)

«lavorazione», una qualsiasi fase della preparazione di un emocomponente che intervenga tra la raccolta del sangue e la consegna di tale componente;

k)

«buona prassi», tutti gli elementi di una prassi consolidata che insieme fanno sì che il sangue o i suoi componenti finali soddisfino sistematicamente le specifiche predefinite e siano conformi alle norme stabilite;

l)

«quarantena», l’isolamento fisico degli emocomponenti o di materiali/reagenti ricevuti, in un arco di tempo variabile, in attesa dell'accettazione, della consegna o del ritiro degli emocomponenti o dei materiali/reagenti ricevuti;

m)

«convalida», l'allestimento di prove documentate e obiettive comprovanti che i requisiti prestabiliti di una procedura o di un processo specifico possono essere sistematicamente soddisfatti.

n)

«qualificazione», l’azione, facente parte della convalida, consistente nell’accertare che i membri del personale, i locali, le attrezzature o il materiale assolvono correttamente le loro funzioni e danno i risultati previsti;

o)

«sistema informatizzato», il sistema che comprende l'immissione dei dati, l'elaborazione elettronica e la produzione di informazioni da utilizzarsi ai fini della notificazione, del controllo automatico o della documentazione.

Articolo 2

Norme e specifiche applicabili al sistema di qualità

1.   Gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche comunitarie di cui all'allegato della presente direttiva.

2.   La Commissione elabora linee direttrici di buona prassi, conformemente all'articolo 28 della direttiva 2002/98/CE, ai fini dell'interpretazione delle norme e specifiche comunitarie di cui al paragrafo 1. Nel mettere a punto tali linee guida, la Commissione tiene pienamente conto dei principi e delle linee direttrici dettagliate relative alle buone prassi di fabbricazione previste all'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE.

3.   Gli Stati membri garantiscono, ove si tratti di sangue e di emocomponenti importati da paesi terzi, destinati ad essere utilizzati o distribuiti nella Comunità, l'applicazione ai servizi trasfusionali, nelle fasi precedenti l'importazione, di un sistema di qualità equivalente a quello previsto dal presente articolo.

Articolo 3

Recepimento

1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2002/98/CE, gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza fra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.

(2)  GU L 203 del 21.7.1998, pag. 14.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(4)  GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22.

(5)  GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25.


ALLEGATO

Norme e specifiche applicabili al sistema di qualità

1.   INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI

1.1.   Sistema di qualità

1.

La responsabilità di controllare la qualità compete a tutti coloro che prestano la loro attività nei servizi trasfusionali, la cui direzione deve garantire un approccio sistematico incentrato sulla qualità, nonché l'attuazione e il mantenimento di un sistema di qualità.

2.

Il sistema di qualità comprende la gestione, la garanzia e il miglioramento costante della qualità, il personale, i locali e l'attrezzatura, la documentazione, la raccolta, il controllo e la lavorazione, la conservazione, la distribuzione, il controllo della qualità, il ritiro degli emocomponenti, gli audit esterni ed interni, la gestione dei contratti, la non conformità e l'autocontrollo.

3.

Il sistema di qualità garantisce che tutti i processi critici siano presentati in dettaglio in istruzioni appropriate e siano realizzati in conformità con le norme e le specifiche di cui al presente all'allegato. La direzione del servizio valuta periodicamente l'efficacia del sistema ed applica, qualora lo ritenga necessario, misure correttive.

1.2.   Garanzia della qualità

1.

Per assolvere i loro obblighi in materia, tutti i servizi trasfusionali e le unità di medicina trasfusionale sono coadiuvati da una funzione di garanzia della qualità, interna o associata. Tale funzione collabora a tutte le questioni correlate con la qualità ed esamina e approva tutti i documenti relativi alla qualità corrispondenti.

2.

Le procedure, i locali e le attrezzature che incidono sulla qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi componenti sono convalidati prima di essere introdotti e riconvalidati ad intervalli regolari a seconda dell’esito di tali attività.

2.   PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1.

I servizi trasfusionali dispongono di personale sufficiente per realizzare le attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti e tale personale è formato e valutato per poter svolgere con competenza i compiti assegnatigli.

2.

Compiti e responsabilità del personale dei servizi trasfusionali sono chiaramente definiti in mansionari aggiornati. I servizi trasfusionali affidano la responsabilità della gestione della lavorazione e della garanzia della qualità a persone diverse, che operano in maniera indipendente.

3.

Il personale dei servizi trasfusionali riceve una formazione iniziale e permanente adatta ai suoi compiti specifici. Sono tenuti registri della formazione. I programmi di formazione riguardano anche le buone prassi.

4.

Il contenuto dei programmi di formazione è rivisto periodicamente e la competenza del personale è valutata ad intervalli regolari.

5.

Le istruzioni scritte in materia di sicurezza e igiene corrispondono alle attività da realizzarsi e sono conformi alle direttive 89/391/CEE del Consiglio (1) e 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

3.   LOCALI

3.1.   Aspetti generali

L’allestimento e la manutenzione dei locali, compresi i siti mobili, sono tali da renderli idonei allo svolgimento delle attività previste. Essi devono consentire lo svolgimento delle attività in ordine logico al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di errori, nonchè una pulizia e una manutenzione efficaci onde minimizzare il rischio di contaminazione.

3.2.   Zona riservata ai donatori di sangue

Una zona è riservata alle interviste personali confidenziali per valutare l’idoneità dei potenziali donatori. Tale spazio è separato da tutte le aree adibite alla lavorazione.

3.3.   Zona di raccolta del sangue

La raccolta del sangue viene effettuata in una zona destinata al prelievo sicuro del sangue dei donatori, adeguatamente equipaggiata per il trattamento iniziale dei donatori che subiscono effetti indesiderati o lesioni provocate da incidenti associati alla donazione e strutturata in modo da garantire la sicurezza sia dei donatori che del personale e da evitare errori nel procedimento di prelievo.

3.4.   Zone adibite all’analisi e alla lavorazione del sangue

I servizi trasfusionali dispongono di una zona di laboratorio speciale, separata da quelle riservate ai donatori e alla lavorazione degli emocomponenti, destinata all’analisi del sangue, accessibile unicamente al personale autorizzato.

3.5.   Zona adibita alla conservazione del sangue

1.

La zona di conservazione permette la conservazione, in condizioni appropriate di sicurezza e isolamento, delle diverse categorie di sangue e di emocomponenti, ivi comprese le sostanze poste in quarantena o cedute e le unità di sangue o gli emocomponenti raccolti secondo criteri speciali (ad esempio, donazioni autologhe).

2.

Idonee disposizioni sono previste in caso di guasto delle attrezzature o di caduta di tensione nell'impianto principale di conservazione.

3.6.   Zona di eliminazione dei residui

Una zona è destinata all’eliminazione sicura dei residui, del materiale monouso impiegato durante la raccolta, il controllo e la lavorazione, nonché del sangue e degli emocomponenti scartati.

4.   ATTREZZATURE E MATERIALI

1.

Tutte le attrezzature sono convalidate, calibrate e sottoposte a manutenzione per assolvere al meglio la loro funzione. Sono disponibili istruzioni per l’uso ed è conservata la documentazione appropriata.

2.

La scelta delle attrezzature è compiuta tenendo conto della necessità di ridurre al minimo i rischi per i donatori, il personale e per gli emocomponenti.

3.

Sono utilizzati solo reagenti e materiali provenienti da fornitori riconosciuti che soddisfano le prescrizioni e le specifiche documentate. I materiali critici sono ceduti da persone qualificate ad espletare tale mansione. Per quanto pertinente, materiali, reagenti e attrezzature sono conformi ai requisiti della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (3) concernente i dispositivi medici e dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, o a norme equivalenti in caso di raccolta nei paesi terzi.

4.

Gli inventari sono conservati per un tempo giudicato accettabile dall’autorità competente e concordato con essa.

5.

Quando sono utilizzati sistemi informatici, software, hardware e procedure di back-up devono essere sottoposti a controlli regolari di affidabilità, essere convalidati prima dell’uso ed essere mantenuti in uno stato convalidato. Hardware e software sono protetti contro un uso non autorizzato o modifiche non ammesse. La procedura di back-up impedisce perdite di dati o alterazioni degli stessi in caso di tempi inattivi, previsti o imprevisti, o di difetti di funzionamento.

5.   DOCUMENTAZIONE

1.

È disponibile ed aggiornata regolarmente la documentazione relativa alle specifiche e alle procedure e contenente le registrazioni di ciascuna attività svolta dal servizio trasfusionale.

2.

Le registrazioni devono essere leggibili e possono essere manoscritte, trasferite su altro supporto, ad esempio microfilm, o documentate tramite sistema informatico.

3.

Ogni modifica significativa della documentazione va apportata senza indugio e va controllata, datata e firmata da una persona a ciò abilitata.

6.   RACCOLTA, ANALISI E LAVORAZIONE DEL SANGUE

6.1.   Idoneità dei donatori

1.

Sono attuate e mantenute procedure di identificazione sicura dei donatori, di intervista per accertarne l’idoneità e di verifica dell'ammissibilità. Tali procedure vengono applicate prima di ogni donazione e sono conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III della direttiva 2004/33/CE.

2.

Le interviste ai donatori sono condotte in modo tale da garantire la riservatezza.

3.

I fascicoli relativi all’idoneità del donatore e alla valutazione finale sono firmati da un operatore sanitario qualificato.

6.2.   Raccolta del sangue e degli emocomponenti

1.

La procedura di raccolta del sangue è destinata a garantire che l'identità del donatore sia verificata e correttamente registrata e che il legame esistente tra donatore, sangue, emocomponenti e campioni ematici sia stabilito chiaramente.

2.

Le sacche sterili utilizzate per la raccolta del sangue e dei suoi componenti e per la loro lavorazione devono recare il marchio CE o soddisfare norme equivalenti in caso di raccolta nei paesi terzi. Il numero di riferimento delle sacche deve assicurare la tracciabilità di ciascun emocomponente.

3.

Le procedure di raccolta del sangue devono ridurre per quanto possibile il rischio di contaminazione microbica.

4.

I campioni di laboratorio sono prelevati al momento della donazione e conservati in maniera appropriata prima delle prove.

5.

La procedura di apposizione delle etichette recanti il numero della donazione sui fascicoli, sulle sacche ematiche e sui campioni di laboratorio deve essere tale da evitare ogni rischio di errore di identificazione e di confusione.

6.

Una volta effettuata la raccolta, le sacche contenenti il sangue sono manipolate in modo da preservare la qualità del sangue e ad una temperatura di conservazione e di trasporto adeguata alle esigenze di ulteriore lavorazione.

7.

È attuato un sistema che garantisce la possibilità di stabilire un legame tra ciascuna donazione e il sistema di raccolta e lavorazione nell'ambito del quale il sangue è stato raccolto e/o trasformato.

6.3.   Analisi di laboratorio

1.

Tutte le procedure di analisi sono convalidate prima della loro applicazione.

2.

Ogni donazione è analizzata conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV della direttiva 2002/98/CE.

3.

Procedure chiaramente definite devono stabilire come procedere in caso di divergenze di risultati e garantire che il sangue e i suoi componenti, che danno risultati reattivi ripetuti in un test sierologico di depistaggio delle infezioni da virus figuranti nell’allegato IV della direttiva 2002/98/CE, siano esclusi dall’uso terapeutico e conservati separatamente in un ambiente apposito. Viene effettuato un test di conferma appropriato. In caso di conferma dei risultati positivi, è attuata un'adeguata gestione del donatore, mettendo a sua disposizione le necessarie informazioni e applicando le procedure del caso.

4.

Dati devono confermare l’idoneità all’impiego di tutti i reagenti di laboratorio utilizzati per l’analisi dei campioni prelevati dal donatore e dei campioni di emocomponenti.

5.

La qualità delle analisi di laboratorio è verificata regolarmente: i laboratori si sottopongono infatti a prove attitudinali nel quadro di un sistema ufficiale di valutazione, come un programma di garanzia della qualità esterno.

6.

Le analisi sierologiche per la determinazione del gruppo sanguigno includono procedure di analisi da effettuare per gruppi specifici di donatori (ad esempio persone alla prima donazione, donatori con precedenti di trasfusione).

6.4.   Lavorazione e convalida

1.

Le attrezzature e i dispositivi tecnici sono utilizzati conformemente a procedure convalidate.

2.

La lavorazione degli emocomponenti è realizzata applicando procedure appropriate e convalidate, tra cui misure intese a prevenire il rischio di contaminazione e di proliferazione microbica negli emocomponenti preparati.

6.5.   Etichettatura

1.

Tutti i contenitori devono recare, in ogni fase, etichette contenenti le informazioni necessarie alla loro identificazione. In mancanza di un sistema informatizzato convalidato per il controllo dello stato, le etichette devono consentire di distinguere chiaramente le unità di sangue e gli emocomponenti in quarantena e quelli rilasciati.

2.

Il sistema di etichettatura del sangue raccolto, degli emocomponenti intermedi o finali e dei campioni deve identificare, senza possibilità di errore, il tipo di contenuto e soddisfare le norme in materia di etichettatura e tracciabilità di cui all’articolo 14 della direttiva 2002/98/CE e alla direttiva 2005/61/CE della Commissione (5). L'etichetta apposta su un emocomponente finale deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2002/98/CE.

3.

Per quanto riguarda sangue e emocomponenti autologhi, l'etichetta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/33/CE e ai requisiti supplementari relativi alle donazioni autologhe di cui all'allegato IV della medesima.

6.6.   Cessione del sangue e degli emocomponenti

1.

Un sistema di sicurezza deve impedire che il sangue e gli emocomponenti siano rilasciati prima che siano soddisfatti tutti i requisiti obbligatori stabiliti nella presente direttiva. Ogni servizio trasfusionale deve essere in grado di dimostrare che ogni unità di sangue o emocomponente sono stati rilasciati in via ufficiale da una persona autorizzata. Dai fascicoli deve risultare che, prima del rilascio di un emocomponente, i moduli di dichiarazione utilizzati, le schede mediche pertinenti e i risultati delle prove soddisfano tutti i criteri di ammissione.

2.

Prima del rilascio del sangue e degli emocomponenti devono essere conservati isolati, sul piano sia amministrativo che fisico, dal sangue e dagli emocomponenti rilasciati. In mancanza di un sistema informatizzato convalidato per il controllo dello stato, l’etichetta di un’unità di sangue o di emocomponente identifica lo stato di rilascio, conformemente al punto 6.5.1.

3.

Nel caso in cui il componente finale non sia rilasciato, a motivo di un risultato positivo confermato da un test di accertamento di infezione, conformemente ai punti 6.3.2. e 6.3.3., occorre procedere ad un controllo per garantire l’identificazione di altri componenti derivanti dalla stessa donazione e di componenti preparati da precedenti donazioni fatte dallo stesso donatore. Il fascicolo relativo al donatore è aggiornato immediatamente.

7.   CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE

1.

Il sistema di qualità dei servizi trasfusionali garantisce che i criteri di conservazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti destinati alla fabbricazione di prodotti medicinali siano conformi alla direttiva 2003/94/CE.

2.

Le procedure di conservazione e distribuzione sono convalidate onde garantire la qualità del sangue e degli emocomponenti durante l’intero periodo di conservazione ed escludere miscele di emocomponenti. Le operazioni di trasporto e conservazione, nonché di ricezione e distribuzione, sono definite da procedure e specifiche scritte.

3.

Il sangue e gli emocomponenti autologhi e gli emocomponenti raccolti e preparati per scopi specifici sono conservati separatamente.

4.

Sono tenuti registri di inventario e di distribuzione appropriati.

5.

L’imballaggio deve preservare l’integrità e la temperatura di conservazione del sangue o degli emocomponenti durante le fasi di distribuzione e di trasporto

6.

Il rientro del sangue e degli emocomponenti negli stock per essere successivamente ceduto è ammesso unicamente se sono soddisfatti tutti i requisiti di qualità e attuate tutte le procedure stabilite dal servizio trasfusionale per garantire l’integrità degli emocomponenti.

8.   GESTIONE DEI CONTRATTI

Le mansioni realizzate all’esterno sono definite in un contratto scritto specifico.

9.   NON CONFORMITÀ

9.1.   Inadempienze

Gli emocomponenti non conformi alle norme di cui all’allegato V della direttiva 2004/33/CE sono rilasciati a fini di trasfusione solo in casi eccezionali e con l’accordo scritto del medico che ha firmato la prescrizione e del responsabile del servizio trasfusionale.

9.2.   Denunce

Tutte le denunce ed altre informazioni, tra cui quelle relative a gravi effetti indesiderati o ad incidenti gravi, da cui si desume che sono stati ceduti emocomponenti difettosi, devono essere documentate, verificate accuratamente per accertare le cause del difetto e, laddove necessario, seguite dal ritiro dei componenti e dall’applicazione di misure correttive per evitare che il fatto si ripeta. Vanno attuate procedure per informare le autorità competenti di eventuali effetti indesiderati o incidente gravi, conformemente ai requisiti regolamentari.

9.3.   Ritiro

1.

Il servizio trasfusionale dispone di personale autorizzato a valutare la necessità di ritirare il sangue e gli emocomponenti e di avviare e coordinare i necessari interventi.

2.

È predisposta un’efficace procedura di ritiro che precisa anche le responsabilità e le misure da adottare. Tra queste vi è anche la notificazione all’autorità competente.

3.

Le misure devono essere adottate nei termini previsti e consistono tra l’altro nel rintracciare gli emocomponenti e, eventualmente, nel ricostruirne il percorso. Scopo della ricerca è identificare ogni donatore che possa aver contribuito a causare la reazione alla trasfusione e recuperare gli emocomponenti esistenti provenienti da tale donatore, nonché informare destinatari e riceventi dei componenti prelevati dallo stesso donatore nel caso siano stati esposti a un rischio.

9.4.   Misure correttive e preventive

1.

È predisposto un sistema inteso a garantire l’applicazione di misure correttive e preventive in caso di non conformità degli emocomponenti e di problemi di qualità.

2.

I dati sono analizzati sistematicamente onde identificare eventuali problemi di qualità che richiedano l’applicazione di misure correttive o individuare tendenze sfavorevoli che richiedano azioni preventive.

3.

Errori ed incidenti devono essere documentati e verificati onde identificare eventuali difetti del sistema e porvi rimedio.

10.   AUTOCONTROLLO, AUDIT E MIGLIORAMENTI

1.

Sistemi di autocontrollo o di audit sono predisposti per tutte le fasi operative onde verificare il rispetto delle norme definite nel presente allegato. Tali controlli vanno effettuati su base periodica da persone qualificate e competenti, che operano in modo autonomo, secondo procedure riconosciute.

2.

Tutti i risultati sono documentati e appropriate misure correttive e preventive sono adottate in modo tempestivo ed efficace.


(1)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(2)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(3)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(5)  Cfr. pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1.10.2005   

IT

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L 256/49


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

recante nomina di due membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni

(2005/674/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo irlandese,

considerando quanto segue:

(1)

In data 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Annette McNAMARA e del sig. Royston BRADY. Quattro seggi di supplenti dello stesso comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Angela LUPTON, della sig.ra Vivian O’CALLAGHAN, del sig. P.J. COGHILL e della sig.ra Catherine MURPHY,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la parte restante del mandato, cioè fino al 25 gennaio 2006:

a)

in quanto membri

 

sig.ra Maria CORRIGAN

Member of Dun Laoghaire-Rathdown Council

in sostituzione della sig.ra Annette McNAMARA

 

sig. Paul O’DONOGHUE

Member of Kerry County Council

in sostituzione del sig. Royston BRADY;

b)

in quanto supplenti:

 

sig.ra Mary FREEHILL

Member of Dublin City Council

in sostituzione della sig.ra Angela LUPTON

 

sig.ra Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council

in sostituzione della sig.ra Catherine MURPHY

 

sig. Terry SHANNON

Member of Cork City Council

in sostituzione del sig. P.J. COGHILL

 

sig. Barney STEELE

Member of Longford County Council

in sostituzione della sig.ra Vivian O’CALLAGHAN.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


1.10.2005   

IT

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L 256/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

recante nomina di tre membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni

(2005/675/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

In data 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Francesco STORACE, del sig. Vito d’AMBROSIO e del sig. Raffaele FITTO. Un seggio di supplente dello stesso comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Giuseppe CHIARAVALLOTI e quattro seggi di supplenti sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Giovanni PACE, del sig. Filippo BUBBICO, del sig. Giandomenico BARCI e del sig. Enzo GHIGO,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la parte restante del mandato, cioè fino al 25 gennaio 2006:

a)

in quanto membri:

 

Sig. Piero MARRAZZO

Presidente della Regione Lazio

in sostituzione del sig. Francesco STORACE

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

in sostituzione del sig. Vito d’AMBROSIO

 

Sig. Nichi VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

in sostituzione del sig. Raffaele FITTO;

b)

in quanto supplenti:

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

in sostituzione del sig. Enzo GHIGO

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

in sostituzione del sig. Giandomenico BARCI

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

in sostituzione del sig. Filippo BUBBICO

 

Sig. Ottaviano DEL TURCO

Presidente della Regione Abruzzo

in sostituzione del sig. Giovanni PACE

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

in sostituzione del sig. Giuseppe CHIARAVALLOTI.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


1.10.2005   

IT

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L 256/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

recante nomina di un supplente nel Comitato delle regioni

(2005/676/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo sloveno,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (1) per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006.

(2)

Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Ivan ŽAGAR,

DECIDE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006 quale supplente:

la sig.ra Irena MAJCEN

Sindaco di Slovenska Bistrica

in sostituzione del sig. Ivan ŽAGAR.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


1.10.2005   

IT

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L 256/54


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

(2005/677/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal governo francese,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Thierry UHLMANN, che sono state comunicate al Consiglio il 28 novembre 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Hervé COUPEAU è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Thierry UHLMANN per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


1.10.2005   

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L 256/55


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

recante nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni

(2005/678/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo estone,

considerando quanto segue:

(1)

In data 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Andrus ANSIP e del sig. Edgar SAVISAAR e un seggio di supplente è divenuto vacante in quanto il sig. Väino HALLIKMÄGI è stato proposto come membro,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la parte restante del mandato, cioè fino al 25 gennaio 2006:

a)

in quanto membri:

 

sig. Väino HALLIKMÄGI,

Membro del Consiglio di Pärnu

in sostituzione del sig. Andrus ANSIP

 

sig. Tõnis PALTS,

Sindaco di Tallinn

in sostituzione del sig. Edgar SAVISAAR;

b)

in quanto supplente:

sig.ra Laine JÄNES,

Sindaco di Tartu

in sostituzione del sig Väino HALLIKMÄGI.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


1.10.2005   

IT

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L 256/56


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

recante nomina di un membro e di un supplente nel Comitato delle regioni

(2005/679/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti nel Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato della sig.ra Antonia FARRUGIA e un seggio di supplente del medesimo Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Keith GRECH,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati nel Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006:

a)

quale membro:

la sig.ra Claudette ABELA BALDACCHINO

(Deputy Mayor, Qrendi Local Council)

in sostituzione della sig.ra Antonia FARRUGIA;

b)

quale supplente:

il sig. Joe CORDINA

(Member, Xagħra Local Council)

in sostituzione del sig. Keith GRECH.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1.10.2005   

IT

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L 256/57


DECISIONE 2005/680/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, EUPOL Kinshasa (1).

(2)

L’articolo 13 dell’azione comune prevede che lo status del personale dell’EUPOL Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPOL Kinshasa stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato.

(3)

A seguito dell’autorizzazione conferita il 24 gennaio 2005 dal Consiglio al segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, che assiste la presidenza, ad avviare negoziati a nome di quest’ultima, il segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ha negoziato con il governo della Repubblica democratica del Congo un accordo sullo status e le attività dell’EUPOL Kinshasa.

(4)

In deroga all’articolo 11, paragrafo 4 dell’accordo, le procedure di acquisizione di beni e servizi dovrebbero essere conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione.

(5)

L’accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e le attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa), è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 agosto 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e sulle attività della missione di polizia dell’unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa)

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, in seguito denominata «Parte ospitante»,

dall’altra,

in seguito insieme denominate le «Parti»,

TENUTO CONTO:

a)

della lettera del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della parte ospitante al segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), del 20 ottobre 2003, in cui si chiede all’UE di fornire assistenza per l’istituzione di un’unità integrata di polizia (IPU), che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali ed a rafforzare l’apparato di sicurezza nazionale della Repubblica democratica del Congo;

b)

della lettera del presidente della Repubblica democratica del Congo all’SG/AR, del 16 febbraio 2004, in cui si invita l’UE ad inviare una missione di polizia a Kinshasa per monitorare, guidare e consigliare l’IPU, a determinate condizioni, e della risposta dell’SG/AR, del 4 aprile 2004, in cui si accetta l’invito a dette condizioni;

c)

dell’azione comune 2004/847/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (1);

d)

della durata prevista dell’EUPOL Kinshasa fino alla fine del 2005;

e)

del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l’efficienza della missione dell’UE; e

f)

desiderosi di disciplinare, con il presente accordo, lo status della missione di polizia dell’UE nella Repubblica democratica del Congo e di definirne, di conseguenza, i privilegi e le immunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Le disposizioni del presente accordo e tutti gli obblighi assunti dalla parte ospitante o qualsiasi privilegio, immunità, agevolazione o concessione accordati all’EUPOL Kinshasa o al personale dell’EUPOL Kinshasa si applicano soltanto nel territorio della parte ospitante.

2.   Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)

«EUPOL Kinshasa»: la missione di polizia dell’UE nel territorio della parte ospitante, istituita dall’azione comune 2004/847/PESC, compresi componenti, forze, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio della parte ospitante e assegnati all’EUPOL Kinshasa;

b)

«capomissione/responsabile della polizia»: il capomissione/responsabile della polizia dell’EUPOL Kinshasa nominato dal Consiglio dell’Unione europea;

c)

«personale dell’EUPOL Kinshasa»: il capomissione/responsabile della polizia, il personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE, nonché dai paesi terzi da quest’ultima invitati a partecipare all’EUPOL Kinshasa, e il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’EUPOL Kinshasa, incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale;

d)

«quartier generale»: il quartier generale principale dell’EUPOL Kinshasa a Kinshasa e il centro di formazione a Kasangulu;

e)

«Stato d’origine»: lo Stato membro o il paese terzo che ha distaccato personale presso l’EUPOL Kinshasa;

f)

«locali»: tutti gli edifici, le strutture e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell’EUPOL Kinshasa, nonché per l’alloggio del personale dell’EUPOL Kinshasa.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   L’EUPOL Kinshasa e il personale dell’EUPOL Kinshasa rispettano le leggi e le normative della parte ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito imparziale e internazionale delle loro funzioni o in contrasto con le disposizioni del presente accordo.

2.   L’EUPOL Kinshasa è autonoma per quanto riguarda l’esecuzione delle sue funzioni nell’ambito del presente accordo. La parte ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell’EUPOL Kinshasa.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia comunica al governo della parte ospitante l’ubicazione del suo quartier generale.

4.   Il capomissione/responsabile della polizia informa periodicamente, e con tempestività, il governo della parte ospitante del numero, del nome e della cittadinanza dei membri del personale dell’EUPOL Kinshasa presenti nel territorio della parte ospitante, trasmettendo un apposito elenco al ministero degli Affari esteri della parte ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa è munito di e identificato da una tessera di riconoscimento dell’EUPOL Kinshasa che ha l’obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell’EUPOL Kinshasa.

2.   Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della parte ospitante fornisce ai membri del personale dell’EUPOL Kinshasa una carta d’identità conforme al loro status quale definito nell’articolo 6.

3.   I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell’EUPOL Kinshasa recano contrassegni d’identificazione distintivi EUPOL Kinshasa, di cui è fornito un facsimile alle autorità competenti della parte ospitante.

4.   L’EUPOL Kinshasa è autorizzata ad esporre la bandiera dell’UE presso il quartier generale principale e altrove, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante, a seconda della decisione del capomissione/responsabile della polizia. Le bandiere o insegne nazionali degli elementi nazionali che costituiscono l’EUPOL Kinshasa possono essere esposte sui locali e le aree, sui veicoli e sulle uniformi dell’EUPOL Kinshasa, a seconda della decisione del capomissione/responsabile della polizia.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere, spostamenti e presenza nel territorio della parte ospitante

1.   Il personale, i mezzi e i mezzi di trasporto dell’EUPOL Kinshasa attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.

2.   La parte ospitante facilita l’ingresso nel suo territorio e l’uscita dallo stesso da parte dell’EUPOL Kinshasa e del personale dell’EUPOL Kinshasa. Fatto salvo il controllo dei passaporti all’atto dell’ingresso nel territorio della parte ospitante e dell’uscita dallo stesso, il personale dell’EUPOL Kinshasa, fornendo la prova dell’appartenenza alla missione, non è soggetto alle normative applicabili in materia di passaporti, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l’immigrazione.

3.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa non è soggetto alle normative della parte ospitante che disciplinano la registrazione e il controllo degli stranieri, ma non è considerato detentore del diritto a risiedere o ad eleggere domicilio in modo permanente nel territorio della parte ospitante.

4.   L’EUPOL Kinshasa fornisce un certificato di esonero, corredato di un inventario, per i mezzi, incluse le armi da fianco del suo personale, e i mezzi di trasporto dell’EUPOL Kinshasa che entrano nel territorio della parte ospitante, vi transitano o ne escono a sostegno della missione. Detti mezzi e mezzi di trasporto sono esonerati da ogni altro documento doganale. All’atto dell’ingresso nel territorio della parte ospitante o dell’uscita dallo stesso viene trasmessa copia del certificato alle autorità competenti. Il formato del certificato è convenuto tra l’EUPOL Kinshasa e le autorità competenti della parte ospitante.

5.   I veicoli e gli aeromobili utilizzati a sostegno della missione non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti.

6.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa è autorizzato alla guida di veicoli a motore nel territorio della parte ospitante purché sia in possesso di una patente di guida nazionale valida. La parte ospitante accetta come valide, senza sottoporle a tasse o diritti, le patenti di guida rilasciate al personale dell’EUPOL Kinshasa.

7.   L’EUPOL Kinshasa e il personale dell’EUPOL Kinshasa, nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio della parte ospitante, compreso il suo spazio aereo. Se necessario, possono essere conclusi accordi di natura tecnica a norma dell’articolo 17.

8.   Ai fini della missione, il personale dell’EUPOL Kinshasa e il personale locale assunto dall’EUPOL Kinshasa, quando viaggiano in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, possono utilizzare strade, ponti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell’EUPOL Kinshasa

1.   All’EUPOL Kinshasa è concesso uno status equivalente a quello di una missione diplomatica ai sensi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, in seguito denominata «convenzione di Vienna».

2.   L’EUPOL Kinshasa, i suoi beni, fondi e mezzi beneficiano dell’immunità nei confronti della competenza giurisdizionale penale, civile e amministrativa della parte ospitante, ai sensi della convenzione di Vienna.

3.   I locali dell’EUPOL Kinshasa sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono mai autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del capo missione/responsabile della polizia.

4.   I locali dell’EUPOL Kinshasa, il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

5.   Gli archivi e i documenti dell’EUPOL Kinshasa sono inviolabili in qualsiasi momento.

6.   Alla corrispondenza dell’EUPOL Kinshasa è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna.

7.   L’EUPOL Kinshasa è esonerata da qualsiasi imposta, tassa o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, per le merci e i servizi importati e relativamente ai suoi locali e alle sue aree, purché siano destinati ai fini della missione.

8.   Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini della missione, l’EUPOL Kinshasa è esonerata o rimborsata dalla parte ospitante in relazione al pagamento di qualsiasi imposta o tassa, nazionale o comunale, IVA compresa, o diritto di natura analoga in conformità delle leggi della parte ospitante.

9.   Per gli articoli destinati alla missione la parte ospitante consente l’ingresso e concede l’esenzione dal pagamento di tutti i dazi doganali, le tasse e i diritti connessi diversi dai diritti per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell’EUPOL Kinshasa

1.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa gode di tutti i privilegi e le immunità equivalenti a quelli concessi agli agenti diplomatici conformemente alla convenzione di Vienna, in virtù della quale gli Stati membri dell’UE e gli altri Stati d’origine hanno priorità di giurisdizione. Tali privilegi e immunità sono concessi al personale dell’EUPOL Kinshasa durante la missione e, in seguito, per gli atti ufficiali precedentemente compiuti nell’esercizio della stessa.

2.   Il segretario generale/Alto Rappresentante, con l’esplicito consenso della competente autorità dello Stato d’origine o dell’istituzione d’origine dell’UE, sospende l’immunità goduta dal personale dell’EUPOL Kinshasa qualora tale immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere levata senza pregiudicare gli interessi dell’UE.

3.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa ha facoltà di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, i beni necessari per uso personale e di esportarli. Ha altresì facoltà di acquistare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, i beni necessari per uso personale e di esportarli; per i beni e i servizi acquistati sul mercato interno, il personale dell’EUPOL Kinshasa è esonerato dal pagamento dell’IVA e delle imposte in conformità delle leggi della parte ospitante.

4.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa è esente da diritti e imposte nella parte ospitante sugli emolumenti e sugli stipendi che riceve a titolo del suo impiego. Qualora l’incidenza di un’eventuale forma di imposizione dipenda dal soggiorno, i periodi durante i quali il personale distaccato presso l’EUPOL Kinshasa e il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’EUPOL Kinshasa sono presenti nella parte ospitante ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni non sono considerati periodi di soggiorno.

Articolo 7

Personale locale assunto dall’EUPOL Kinshasa

I membri del personale locale assunti dall’EUPOL Kinshasa che sono cittadini della parte ospitante o vi risiedono in permanenza godono di uno status equivalente a quello goduto, ai sensi della convenzione di Vienna, dal personale assunto localmente dalle missioni diplomatiche presso la parte ospitante.

Articolo 8

Sicurezza

1.   La parte ospitante, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell’EUPOL Kinshasa.

2.   A tal fine la parte ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’EUPOL Kinshasa e del personale dell’EUPOL Kinshasa. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dalla parte ospitante, sono convenute con il capomissione/responsabile della polizia prima di essere attuate. La parte ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all’evacuazione medica del personale dell’EUPOL Kinshasa. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell’articolo 17.

3.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa è autorizzato, previa decisione del capomissione/responsabile della polizia, a portare armi da fianco per autodifesa.

4.   L’EUPOL Kinshasa non ha alcun ruolo esecutivo di polizia.

Articolo 9

Uniformi e armi

1.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa indossa uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione EUPOL Kinshasa.

2.   L’uso dell’uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione/responsabile della polizia.

3.   Il personale dell’EUPOL Kinshasa può portare armi da fianco e munizioni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 10

Cooperazione e accesso all’informazione

1.   La parte ospitante offre piena cooperazione e sostegno all’EUPOL Kinshasa e al personale dell’EUPOL Kinshasa.

2.   Se richiesto e se necessario per il compimento della missione dell’EUPOL Kinshasa, la parte ospitante fornisce:

a)

effettivo accesso al personale dell’EUPOL Kinshasa a edifici, strutture, luoghi e veicoli ufficiali sotto il controllo della parte ospitante;

b)

effettivo accesso al personale dell’EUPOL Kinshasa a documenti, materiali e informazioni sotto il suo controllo pertinenti al mandato dell’EUPOL Kinshasa.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia e la parte ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. La parte ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l’EUPOL Kinshasa.

Articolo 11

Supporto della parte ospitante e contratti

1.   La parte ospitante accetta, su richiesta dell’EUPOL Kinshasa, di fornire assistenza nella ricerca di locali adeguati.

2.   Se necessari e disponibili, i locali di proprietà della parte ospitante vengono messi a disposizione a titolo gratuito.

3.   La parte ospitante, nell’ambito dei mezzi e delle capacità di cui dispone, assiste e asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto dell’EUPOL Kinshasa. La parte ospitante presta assistenza e supporto all’EUPOL Kinshasa alle stesse condizioni previste per l’IPU.

4.   L’EUPOL Kinshasa si sforza, per quanto possibile, di ricorrere a contratti locali per servizi, beni e personale, fatte salve le esigenze della missione.

Articolo 12

Decesso di membri del personale dell’EUPOL Kinshasa

1.   Il capomissione/responsabile della polizia ha il diritto di farsi carico, adottando le disposizioni necessarie, del rimpatrio della salma di un membro del personale dell’EUPOL Kinshasa, nonché dei suoi effetti personali.

2.   Sui membri dell’EUPOL Kinshasa deceduti non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato d’origine o, nel caso di personale internazionale, del rispettivo Stato di cittadinanza, né in assenza di un rappresentante dell’EUPOL Kinshasa e/o dello Stato interessato.

Articolo 13

Comunicazioni

1.   L’EUPOL Kinshasa ha il diritto di installare e gestire stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari utilizzando frequenze idonee, in conformità di accordi da concludere a norma dell’articolo 17.

2.   L’EUPOL Kinshasa ha diritto ad effettuare comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi nonché ad installare, ai fini della missione, i mezzi necessari al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle strutture dell’EUPOL Kinshasa e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra, in conformità delle normative della parte ospitante.

Articolo 14

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite

1.   Le richieste di indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione dell’EUPOL Kinshasa o del suo personale oppure accessorie alle esigenze operative non sono oggetto di un obbligo di rimborso da parte degli Stati membri, di altri Stati che partecipano all’EUPOL Kinshasa o delle istituzioni dell’UE.

2.   Qualsiasi altra richiesta rientrante nel diritto civile, comprese quelle che emanano dal personale dell’EUPOL Kinshasa assunto a livello locale, che riguardi l’EUPOL Kinshasa o un suo membro e che esuli dalla competenza degli organi giurisdizionali della parte ospitante in virtù di eventuali disposizioni del presente accordo, è sottoposta al capomissione/responsabile della polizia tramite le autorità della parte ospitante e forma oggetto di accordi distinti, previsti all’articolo 17, intesi a definire procedure per l’esame e la definizione delle richieste. Gli indennizzi sono liquidati previo consenso dello Stato interessato.

Articolo 15

Controversie

1.   Tutte le eventuali questioni relative all’applicazione del presente accordo sono discusse da un gruppo congiunto di coordinamento, composto di rappresentanti dell’EUPOL Kinshasa e delle competenti autorità della parte ospitante.

2.   Qualora non si giunga ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte dalla parte ospitante e dai rappresentanti dell’UE per via diplomatica.

Articolo 16

Disposizioni varie

1.   Allorché il presente accordo fa riferimento alle immunità, ai privilegi e ai diritti dell’EUPOL Kinshasa e del personale dell’EUPOL Kinshasa, il governo della parte ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di dette immunità, privilegi e diritti tramite le sue autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come costituente una deroga a qualunque diritto di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o un altro Stato che contribuisce all’EUPOL Kinshasa o il relativo personale.

Articolo 17

Accordi supplementari

Il capomissione/responsabile della polizia e le autorità amministrative della parte ospitante concludono gli accordi supplementari che dovessero rendersi necessari per l’attuazione del presente accordo.

Articolo 18

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma delle due parti.

2.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.

3.   Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza definitiva dell’EUPOL Kinshasa o di tutto il suo personale.

4.   Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta all’altra parte. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la data in cui l’altra parte ne ha ricevuto la notifica.

5.   La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della data della cessazione o della denuncia.

Fatto a Kinshasa, addì 1o settembre 2005 in due originali in lingua francese.

Per l’Unione europea

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Per il governo della Repubblica democratica del Congo

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(1)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30.


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/63


DECISIONE 2005/681/GAI DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 aveva convenuto che doveva essere istituita un’Accademia europea di polizia (di seguito «CEPOL»), per la formazione di alti funzionari e ufficiali delle forze di polizia.

(2)

L’Accademia europea di polizia è stata istituita dalla decisione 2000/820/GAI del Consiglio (2).

(3)

È stato constatato che si potrebbe migliorare il funzionamento della CEPOL se fosse finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea e se le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità si applicassero anche al direttore e al personale del suo segretariato.

(4)

Le conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2005 hanno pertanto sollecitato l’attuazione delle suddette modifiche che rendono necessaria l’abrogazione della decisione 2000/820/GAI e la sua sostituzione con una nuova decisione del Consiglio relativa alla CEPOL.

(5)

La CEPOL dovrebbe continuare a funzionare come una rete che collega gli istituti nazionali di formazione tra i cui compiti rientra la formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri, conformemente ai principi generali figuranti nella decisione 2000/820/GAI.

(6)

Occorre che la CEPOL svolga i suoi compiti procedendo gradualmente, tenendo presenti gli obiettivi fissati annualmente nei programmi di lavoro e tenendo debitamente conto delle risorse disponibili.

(7)

È necessaria una serie di modifiche tecniche, al fine di allineare la struttura della CEPOL alle procedure da seguire nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.

(8)

Le altre disposizioni sono basate per quanto possibile sulla decisione 2000/820/GAI.

(9)

Le modifiche tecniche includono modifiche delle disposizioni in materia di relazioni con i paesi terzi, funzionamento del consiglio di amministrazione, compiti del direttore, personale del segretariato dell’Accademia, requisiti finanziari, accesso ai documenti e valutazione.

(10)

Al fine di garantire la continuità, sono necessarie specifiche disposizioni transitorie,

DECIDE:

CAPO I

ISTITUZIONE, PERSONALITÀ GIURIDICA E SEDE

Articolo 1

Istituzione

1.   È istituita un’Accademia europea di polizia (di seguito «CEPOL»), da considerarsi successore dell’Accademia europea di polizia istituita con la decisione 2000/820/GAI del Consiglio.

2.   Senza pregiudizio dei futuri sviluppi, la CEPOL è costituita come una rete che riunisce gli istituti nazionali di formazione degli Stati membri i cui compiti includono la formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia e che cooperano strettamente a tal fine.

3.   Il compito della CEPOL consiste nell’attuare i programmi e le iniziative decisi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 2

Personalità giuridica

1.   La CEPOL ha personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri la CEPOL ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

3.   Il direttore rappresenta la CEPOL in tutti gli atti e obblighi giuridici.

Articolo 3

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica al direttore della CEPOL e al personale del segretariato, ad eccezione del personale distaccato dagli Stati membri.

Articolo 4

Sede

La CEPOL ha sede a Bramshill (Regno Unito).

CAPO II

FINALITÀ, OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 5

Finalità

La CEPOL ha lo scopo di contribuire alla formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri ottimizzando la cooperazione tra i suoi vari componenti. Essa sostiene e sviluppa un approccio europeo ai principali problemi che si pongono agli Stati membri nei settori della lotta contro la criminalità, della prevenzione della delinquenza e del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, specie a livello transfrontaliero.

Articolo 6

Obiettivi

La CEPOL persegue i seguenti obiettivi:

1)

approfondire la conoscenza dei sistemi e delle strutture nazionali di polizia degli altri Stati membri e della cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia dell’Unione europea;

2)

migliorare la conoscenza degli strumenti internazionali e dell’Unione, in particolare nei seguenti ambiti:

a)

istituzioni dell’Unione europea e relativo funzionamento e ruolo, meccanismi decisionali e strumenti giuridici dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda la cooperazione in materia di applicazione della legge;

b)

obiettivi, struttura e funzionamento dell’Europol, possibilità di massimizzare la cooperazione fra l’Europol e i competenti servizi degli Stati membri incaricati della lotta contro la criminalità organizzata;

c)

obiettivi, struttura e funzionamento dell’Eurojust;

3)

assicurare una formazione adeguata in materia di rispetto delle garanzie democratiche, in particolar modo dei diritti della difesa.

Articolo 7

Compiti

Per realizzare tali obiettivi, la CEPOL può in particolare intraprendere le seguenti azioni:

a)

assicurare sessioni di formazione basate su norme comuni, destinate agli alti funzionari e ufficiali di polizia;

b)

partecipare all’elaborazione di programmi di studi armonizzati per la formazione di funzionari e ufficiali di polizia di livello intermedio, anche di quelli che operano sul campo, e di quelli di livello base che operano sul campo, per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia in Europa, nonché contribuire alla definizione di programmi adeguati di formazione avanzata ed elaborare e assicurare la formazione dei formatori;

c)

offrire una formazione specializzata a funzionari ed ufficiali che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, con particolare attenzione alla criminalità organizzata;

d)

diffondere le migliori prassi e i risultati della ricerca;

e)

elaborare e assicurare una formazione che prepari le forze di polizia dell’Unione europea a partecipare alla gestione non militare delle crisi;

f)

elaborare e assicurare una formazione per le autorità di polizia dei paesi candidati, compresa la formazione dei funzionari ed ufficiali di polizia che svolgono un ruolo fondamentale;

g)

agevolare i pertinenti scambi e distacchi di funzionari ed ufficiali di polizia nell’ambito della formazione;

h)

sviluppare una rete elettronica che funga da supporto alla CEPOL nell’espletamento dei suoi compiti, provvedendo a che siano attuate le necessarie misure di sicurezza;

i)

consentire ai funzionari ed ufficiali di polizia di alto livello degli Stati membri di acquisire le appropriate conoscenze linguistiche.

Articolo 8

Cooperazione con altri organismi

1.   La CEPOL può cooperare con gli organismi dell’Unione europea che operano nell’ambito dell’applicazione della legge e settori connessi nonché con gli organismi che si occupano di formazione in Europa.

2.   La CEPOL può cooperare con gli istituti nazionali di formazione di paesi non membri dell’Unione europea, in particolare quelli dei paesi candidati all’adesione, nonché con quelli dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera.

3.   Il consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore della CEPOL a negoziare accordi di cooperazione con uno qualsiasi degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali accordi di cooperazione possono essere conclusi soltanto se autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Gli accordi di cooperazione con organismi di paesi non membri dell’Unione europea possono essere conclusi soltanto previa autorizzazione del Consiglio.

4.   La CEPOL può tenere conto delle raccomandazioni dell’Europol o della task force dei capi della polizia degli Stati membri dell’UE, senza pregiudizio delle disposizioni sull’adozione del programma di lavoro della CEPOL.

CAPO III

ORGANI, PERSONALE E PUNTI DI CONTATTO

Articolo 9

Organi

Gli organi della CEPOL sono:

1)

il consiglio di amministrazione;

2)

il direttore, che dirige il segretariato della CEPOL.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si compone di una delegazione per Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono di preferenza i direttori degli istituti nazionali di formazione. Quando vi siano più direttori per un unico Stato membro, essi costituiscono insieme una delegazione. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell’Unione europea.

3.   Rappresentanti della Commissione, del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e dell’Europol sono invitati alle riunioni in qualità di osservatori senza diritto di voto.

4.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi accompagnare da esperti.

5.   Il direttore della CEPOL partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6.   Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno.

7.   Salvo disposizione contraria della presente decisione, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno.

9.   Il consiglio di amministrazione adotta:

a)

programmi, moduli di formazione e metodi di apprendimento comuni e qualsiasi altro strumento didattico o di apprendimento;

b)

la decisione relativa alla nomina del direttore;

c)

all’unanimità, il progetto di bilancio da presentare alla Commissione;

d)

il programma di lavoro, previa consultazione della Commissione, da presentare al Consiglio per approvazione;

e)

la relazione annuale e quella quinquennale della CEPOL da presentare alla Commissione e al Consiglio per permettergli di prenderne atto e approvarle;

f)

le disposizioni di esecuzione applicabili al personale della CEPOL, su proposta del direttore e previo accordo della Commissione.

10.   Il consiglio di amministrazione può, in caso di assoluta necessità, decidere di istituire gruppi di lavoro che formulino raccomandazioni, mettano a punto e propongano strategie, concetti e strumenti di formazione, ovvero svolgano altri compiti consultivi da esso ritenuti necessari. Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole che disciplinano la creazione e il funzionamento dei gruppi di lavoro.

11.   Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all’articolo 13, paragrafo 3, riguardo al direttore.

12.   Senza pregiudizio del paragrafo 9, lettere d) ed e), il programma di lavoro, la relazione annuale sulle attività della CEPOL e la relazione quinquennale della CEPOL sono trasmessi al Parlamento europeo e alla Commissione per informazione e sono pubblicati.

Articolo 11

Direttore

1.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato da un comitato di selezione, per un mandato di quattro anni rinnovabile una volta.

Il consiglio di amministrazione fissa le norme concernenti la selezione dei candidati. Tali norme sono approvate dal Consiglio prima della loro entrata in vigore.

2.   Il consiglio di amministrazione può decidere di rinnovare il mandato del direttore.

3.   Il consiglio di amministrazione può rimuovere il direttore dal suo incarico.

4.   Il direttore è responsabile dell’amministrazione quotidiana dei lavori della CEPOL. Sostiene l’operato del consiglio di amministrazione. Il direttore:

a)

esercita, riguardo al personale, i poteri di cui all’articolo 13, paragrafo 3;

b)

prende tutte le iniziative necessarie, comprese l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento della CEPOL secondo le disposizioni della presente decisione;

c)

redige il progetto preliminare di bilancio, il progetto preliminare di relazione annuale e il progetto preliminare di programma di lavoro da presentare al consiglio di amministrazione;

d)

esegue il bilancio;

e)

mantiene i contatti con i pertinenti servizi degli Stati membri;

f)

coordina l’attuazione del programma di lavoro;

g)

svolge qualunque altra funzione conferitagli dal consiglio di amministrazione.

5.   Il direttore risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

6.   Su richiesta del Consiglio, il direttore riferisce sull’esercizio delle sue funzioni. Può fare altrettanto su richiesta del Parlamento europeo.

7.   Il direttore negozia un accordo relativo alla sede con il governo dello Stato membro ospitante e lo presenta per approvazione al consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Segretariato della CEPOL

Il segretariato assiste la CEPOL nei compiti amministrativi necessari al suo funzionamento e alla realizzazione del programma annuale nonché, eventualmente, di programmi e iniziative complementari.

Articolo 13

Personale del segretariato della CEPOL

1.   Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detti statuto e regime si applicano al direttore e al personale del segretariato della CEPOL assunto dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

2.   Ai fini dell’attuazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (3), la CEPOL è un’agenzia ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3.   La CEPOL esercita nei confronti del personale del proprio segretariato i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità autorizzata a concludere i contratti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 11, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della presente decisione.

4.   Il personale del segretariato della CEPOL è costituito da funzionari distaccati da un’istituzione ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, di esperti distaccati dagli Stati membri e di altri agenti assunti dalla CEPOL per lo svolgimento delle sue funzioni, tutti su base temporanea.

5.   Il distacco di esperti nazionali dagli Stati membri al segretariato della CEPOL è conforme alla decisione 2003/479/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (4), che si applica per analogia.

Articolo 14

Punti di contatto

In ciascuno Stato membro può essere istituito un punto di contatto nazionale CEPOL. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di organizzare tale punto di contatto nel modo in cui ritiene opportuno, esso sarà di preferenza costituito dalla delegazione dello Stato membro nel consiglio di amministrazione. Il punto di contatto nazionale assicura una cooperazione efficace tra la CEPOL e gli istituti di formazione.

CAPO IV

REQUISITI FINANZIARI

Articolo 15

Bilancio

1.   Le entrate della CEPOL sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione della Commissione).

2.   Le spese della CEPOL comprendono le spese del personale, amministrative, di infrastruttura e d’esercizio.

3.   Il direttore prepara una stima delle entrate e delle spese della CEPOL per l’esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme con una tabella provvisoria dell’organico.

4.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5.   Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, che comprende la tabella provvisoria dell’organico e il programma di lavoro preliminare, e lo trasmette alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. Se la Commissione ha obiezioni sul progetto di stato di previsione, essa consulta il consiglio di amministrazione entro 30 giorni.

6.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime relative alla tabella dell’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea, che trasmette all’autorità di bilancio conformemente all’articolo 272 del trattato CE.

8.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione per la CEPOL. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per la CEPOL.

9.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio e la tabella dell’organico della CEPOL. Essi diventano definitivi dopo l’adozione finale del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario sono adeguati di conseguenza.

10.   Qualsiasi modifica al bilancio, nonché alla tabella dell’organico, segue la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 9.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Il ramo dell’autorità di bilancio che abbia comunicato l’intenzione di esprimere un parere lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 16

Attuazione e controllo del bilancio

1.   Il direttore attua il bilancio della CEPOL.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della CEPOL trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «regolamento finanziario»).

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della CEPOL nonché una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori della CEPOL ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi della CEPOL sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della CEPOL.

6.   Entro il 1o luglio dell’anno successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.

9.   Anteriormente al 30 aprile dell’anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore della CEPOL dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta all’unanimità la normativa finanziaria applicabile alla CEPOL, che potrà discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della CEPOL e previo accordo della Commissione. L’autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

Articolo 18

Lotta antifrode

1.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

2.   La CEPOL aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili al direttore della CEPOL e al personale del segretariato della stessa.

3.   Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e strumenti di attuazione che ne conseguono prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse della CEPOL e gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 19

Lingue

Alla CEPOL si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (8). La relazione annuale al Consiglio di cui all’articolo 10, paragrafo 9, lettera e), è redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

Articolo 20

Accesso ai documenti

In base a una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data in cui ha effetto la presente decisione, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all’accesso ai documenti della CEPOL, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (9).

Articolo 21

Valutazione

1.   Entro cinque anni dalla data in cui ha effetto la presente decisione e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull’attuazione della presente decisione e sulle attività della CEPOL.

2.   Ciascuna valutazione esamina l’impatto della decisione, l’utilità, l’opportunità, l’efficacia e l’efficienza della CEPOL e delle sue pratiche lavorative.

3.   Il consiglio di amministrazione riceve la valutazione e formula raccomandazioni alla Commissione circa la struttura della CEPOL e le sue pratiche lavorative. Le risultanze della valutazione e le raccomandazioni formano parte della relazione quinquennale che sarà elaborata conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 9, lettera e).

Articolo 22

Decisioni del Consiglio

Quando delibera ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 10, paragrafo 9, lettere d) ed e), dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 9, il Consiglio decide alla maggioranza qualificata dei suoi membri.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 23

Successione giuridica generale

1.   La CEPOL istituita dalla presente decisione è il successore giuridico generale per quanto riguarda tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite dalla CEPOL istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI.

2.   Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 7, l’accordo relativo alla sede, concluso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2000/820/GAI, resta in vigore per la CEPOL istituita dalla presente decisione fino all’abrogazione.

Articolo 24

Direttore e personale

1.   Il direttore nominato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2000/820/GAI è, per il periodo rimanente del suo mandato, il direttore ai sensi delle disposizioni dell’articolo 11 della presente decisione.

2.   Qualora egli non voglia o non possa agire conformemente al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione, nomina un direttore ad interim per un periodo massimo di 18 mesi, in attesa della procedura di nomina di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della presente decisione.

3.   I contratti di lavoro conclusi prima dell’adozione della presente decisione sono rispettati.

4.   Gli esperti nazionali distaccati presso la CEPOL istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI del Consiglio, sono autorizzati a continuare il proprio distacco presso la CEPOL conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, della presente decisione.

Articolo 25

Bilancio

1.   La procedura di discarico relativa ai bilanci, istituita in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI, è effettuata conformemente al regolamento finanziario adottato in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI.

2.   Tutte le spese risultanti dagli impegni assunti dalla CEPOL conformemente al regolamento finanziario adottato in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI prima dell’entrata in vigore della presente decisione, e non ancora pagate a tale data, sono coperte dal bilancio della CEPOL istituita dalla presente decisione.

3.   Prima della scadenza del termine di nove mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, il consiglio di amministrazione fissa all’unanimità l’importo per la copertura delle spese di cui al paragrafo 2. Un importo corrispondente, finanziato dall’eccedenza accumulata dei bilanci approvati in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI, è trasferito al bilancio 2006 fissato dalla presente decisione e costituisce un’entrata con destinazione specifica per coprire tali spese.

Qualora le eccedenze non siano sufficienti per coprire le spese di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono il finanziamento necessario in base alla decisione 2000/820/GAI.

4.   Il saldo delle eccedenze dei bilanci approvati in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI è restituito agli Stati membri. L’importo da pagare ad ogni Stato membro è calcolato sulla base dei contributi annuali degli Stati membri ai bilanci della CEPOL, fissati in base all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2000/820/GAI.

Il suddetto saldo è restituito agli Stati membri entro tre mesi dalla fissazione dell’importo di cui al paragrafo 3 e dal completamento delle procedure di discarico relative ai bilanci approvati in base all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2000/820/GAI.

5.   La CEPOL continua ad attuare i progetti finanziati dalla Comunità cui l’Accademia europea di polizia istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI partecipa, compresi i progetti adottati nell’ambito dei programmi CARDS e MEDA.

Articolo 26

Programma di lavoro e relazione annuale

1.   Il programma annuale di formazione continua adottato sulla base dell’articolo 3 della decisione 2000/820/GAI è considerato programma di lavoro di cui all’articolo 10, paragrafo 9, lettera d), fatte salve le modifiche adottate conformemente alle disposizioni della presente decisione.

2.   La relazione annuale sulle attività della CEPOL per il 2005 è elaborata in conformità della procedura di cui all’articolo 3 della decisione 2000/820/GAI.

Articolo 27

Accordi istituzionali

1.   Per attuare le disposizioni transitorie della presente decisione, il consiglio di amministrazione istituito ai sensi dell’articolo 10 della presente decisione, sostituisce il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della decisione 2000/820/GAI.

2.   Fatto salvo l’articolo 28 della presente decisione, le disposizioni pertinenti della decisione 2000/820/GAI e tutte le norme e i regolamenti, adottati per la loro attuazione, restano in vigore al fine di attuare le disposizioni transitorie della presente decisione.

Articolo 28

Misure da prendere prima dell’entrata in vigore

Il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della decisione 2000/820/GAI, nonché il direttore nominato ai sensi di tale decisione, preparano l’adozione degli strumenti elencati di seguito:

a)

il regolamento interno del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 10, paragrafo 8;

b)

le disposizioni di attuazione applicabili al personale della CEPOL di cui all’articolo 10, paragrafo 9, lettera f);

c)

le norme concernenti la selezione dei candidati di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

d)

le iniziative di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b);

e)

le norme finanziarie applicabili alla CEPOL di cui all’articolo 17;

f)

le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 2; e

g)

le norme relative all’accesso ai documenti della CEPOL di cui all’articolo 20.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Abrogazione

Senza pregiudizio del capo VI della presente decisione, la decisione 2000/820/GAI del Consiglio è abrogata.

Articolo 30

Efficacia

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia l’articolo 28 si applica dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere espresso il 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/567/GAI (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 20).

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(4)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/240/CE (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 17).

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(8)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


Rettifiche

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/71


Rettifica del regolamento (CE) n. 2045/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354 del 30 novembre 2004 )

A pagina 17, articolo 1, punto 4), secondo comma:

anziché:

«Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 10 EUR/t.»,

leggi:

«Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 5 EUR/t».