ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
28 settembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1567/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1568/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca in talune zone dell’Oceano Atlantico

2

 

 

Regolamento (CE) n. 1569/2005 della Commissione, del 27 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1570/2005 della Commissione, del 27 settembre 2005, che rettifica il regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

6

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

8

Accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

10

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee (GU L 203 del 4.8.2005)

27

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione, fino al 31 dicembre 2005, di prodotti importati da un paese terzo che non figura nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo.

(2)

Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 giugno 2004, relativa al piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici, la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto di modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91 sostituendo l’attuale deroga nazionale in materia di importazioni con un nuovo sistema permanente basato su valutazioni tecniche dell’equivalenza effettuate da organismi designati a tal fine dalla Comunità.

(3)

La predisposizione e l’attuazione del nuovo sistema permanente richiederanno un certo periodo di tempo.

(4)

Nel frattempo, occorre evitare di perturbare inutilmente gli scambi di prodotti biologici ed è quindi opportuno prorogare di un anno la validità delle misure transitorie attualmente in vigore.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 11, paragrafo 6, lettera a), primo comma, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2005 della Commissione (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 11).


28.9.2005   

IT

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L 252/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca in talune zone dell’Oceano Atlantico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), dispone che la politica comune della pesca applichi l’approccio precauzionale adottando misure intese a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini.

(2)

Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (3), introduce restrizioni all’uso di attrezzi da traino demersali.

(3)

Secondo rapporti scientifici recenti, in particolare del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), nell’Atlantico sono stati individuati e cartografati habitat di acque profonde altamente sensibili. Tali habitat ospitano importanti comunità biologiche altamente specifiche, che si ritiene necessitino di una protezione prioritaria. In particolare, essi sono definiti habitat di interesse comunitario dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (4). Inoltre, la convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale («Convenzione OSPAR») ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati.

(4)

La protezione di tali zone dall’impatto negativo della pesca è non solo pienamente coerente ma imposta dagli articoli 5 e 6 dell’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione delle risorse alieutiche (5), in particolare dalle disposizioni che prescrivono l’applicazione dell’approccio precauzionale e la protezione della biodiversità nell’ambiente marino.

(5)

Dagli studi scientifici risulta che il recupero di habitat di questo tipo, danneggiati dagli attrezzi da pesca, è impossibile o molto lento e difficile. È pertanto opportuno vietare l’uso di attrezzi da pesca che possano danneggiare tali habitat in zone in cui questi si trovano tuttora in una situazione favorevole dal punto di vista della conservazione.

(6)

Le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie contengono numerosi habitat di acque profonde noti o potenziali, che fino a poco tempo fa sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico in virtù del regime speciale di accesso di cui al regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (6). Il regolamento (CE) n. 2027/95 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (7).

(7)

È pertanto opportuno garantire la protezione di queste zone estendendo le restrizioni all’uso di attrezzi demersali di cui al regolamento (CE) n. 850/98.

(8)

Il regolamento (CE) n. 850/98 deve essere quindi modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 30 del regolamento (CE) n. 850/98 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Ai pescherecci è vietato utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli a profondità superori ai 200 metri e reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:

a)

zona denominata “Madera e Canarie”:

latitudine 27° 00′ N

longitudine 19° 00′ O

latitudine 26° 00′ N

longitudine 15° 00′ O

latitudine 29° 00′ N

longitudine 13° 00′ O

latitudine 36° 00′ N

longitudine 13° 00′ O

latitudine 36° 00′ N

longitudine 19° 00′ O;

b)

zona denominata “Azzorre”:

latitudine 36° 00′ N

longitudine 23° 00′ O

latitudine 39° 00′ N

longitudine 23° 00′ O

latitudine 42° 00′ N

longitudine 26° 00′ O

latitudine 42° 00′ N

longitudine 31° 00′ O

latitudine 39° 00′ N

longitudine 34° 00′ O

latitudine 36° 00′ N

longitudine 34° 00′ O.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere espresso il 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 30).

(4)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  Accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(6)  GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1.

(7)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.


28.9.2005   

IT

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L 252/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

36,0

096

29,4

204

40,8

999

35,4

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,2

999

90,2

0805 50 10

052

80,0

388

62,7

524

64,1

528

54,1

999

65,2

0806 10 10

052

84,3

220

86,5

624

181,7

999

117,5

0808 10 80

388

83,8

400

87,8

508

31,9

512

86,4

528

46,8

720

34,3

800

143,1

804

76,3

999

73,8

0808 20 50

052

93,7

388

69,5

720

75,4

999

79,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

90,3

624

73,7

999

82,0

0809 40 05

066

64,4

388

18,0

508

24,5

624

110,9

999

54,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.9.2005   

IT

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L 252/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2005

che rettifica il regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione (3) reca modalità di applicazione per la gestione delle flotte pescherecce nelle regioni ultraperiferiche fino al 31 dicembre 2006 e stabilisce, in particolare, i livelli specifici di riferimento per ogni segmento di flotta di ciascuna delle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna.

(2)

I nomi dei due segmenti di flotta della regione francese della Riunione, che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004, sono errati e devono essere corretti. Detta correzione deve applicarsi con effetto retroattivo e non avrà alcuna incidenza negativa sugli operatori.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica con decorrenza dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(3)  GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19.


ALLEGATO

Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna

Spagna

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque UE

CA1

2 878

23 202

Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque UE

CA2

4 779

16 055

Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

CA3

51 167

90 680

Totale

 

58 824

129 937


Francia

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Riunione. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4FC

1 050

14 000

Riunione. Specie pelagiche.

4FD

9 705

24 610

Guyana. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FF

400

5 250

Guyana. Natanti adibiti alla pesca del gamberetto

4FG

6 526

19 726

Guyana. Specie pelagiche. Navi per la pesca d’altura

4FH

3 500

5 000

Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FM

500

1 750

Totale

 

29 581

243 836


Portogallo

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Madera. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K6

680

4 574

Madera. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madera. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza > 12 m

4K8

253

1 170

Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K9

2 721

20 815

Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m

4KA

14 246

36 846

Totale

 

23 254

80 819


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

(2005/669/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (1), la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d’applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2)

A seguito di tali negoziati, il 24 novembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3)

Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

(4)

Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima; a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l’applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(5)

Occorre approvare l’accordo in forma di scambio di lettere con riserva della conclusione del protocollo da parte del Consiglio.

(6)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

tonniere con reti a circuizione:

 

Spagna: 21 unità

 

Francia: 18 unità

 

Italia: 1 unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie:

 

Spagna: 12 unità

 

Portogallo: 5 unità;

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore in conformità del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione (2).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.

(2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

Egregio signore,

in riferimento al protocollo, siglato il 24 novembre 2004, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010, mi pregio informarLa che il governo delle Comore è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2005, in attesa che esso entri in vigore in conformità dell’articolo 13 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima contropartita finanziaria annuale fissata all’articolo 2 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 30 settembre 2005.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su quanto sopra.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo dell’Unione delle Comore

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo, siglato il 24 novembre 2004, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010, mi pregio informarLa che il governo delle Comore è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2005, in attesa che esso entri in vigore in conformità dell’articolo 13 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima contropartita finanziaria annuale fissata all’articolo 2 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 30 settembre 2005.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su quanto sopra.»

Mi pregio confermarLe l’accordo della Comunità europea in merito al contenuto della lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell’Unione europea


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2005 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 2 dell’accordo sono fissate come segue:

tonniere con reti a circuizione: 40 unità,

pescherecci con palangari di superficie: 17 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle acque delle Comore soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato del protocollo stesso.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 6 dell’accordo è fissata a 2 340 000 EUR.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 390 000 EUR all’anno durante il periodo d’applicazione del presente protocollo.

4.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle acque comoriane supera le 6 000 tonnellate annue, l’importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (780 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento è effettuato entro il 30 settembre 2005 per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’assegnazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità comoriane.

7.   La parte della contropartita finanziaria indicata all’articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo è versata su un conto aperto presso la Banca centrale delle Comore dal ministero delle Comore responsabile della pesca. La parte rimanente della contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale delle Comore.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Riunione scientifica

In conformità dell’articolo 5 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 7 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione volontaria delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse delle Comore. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità non può tuttavia superare il doppio dell’importo così modificato.

2.   Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all’importo annuo complessivo riveduto, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

3.   Nel caso in cui le parti decidano di adottare misure ai sensi dell’articolo 3, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

4.   Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca

Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità delle Comore. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1.   Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nelle acque delle Comore, la Comunità europea, se possibile previa consultazione delle parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 4 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Sostegno allo sviluppo di una pesca responsabile nelle acque delle Comore

1.   Il 60 % della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinato a contribuire allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca nelle Comore, ai fini della promozione di una pesca responsabile nelle acque comoriane. Tale dotazione sarà gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2.   Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data le parti concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 7 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Comore nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

4.   Le Comore decidono ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1, ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo le Comore notificano alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 30 novembre dell’anno precedente.

5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, le parti si consultano per definire le modalità di riassegnazione della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 7 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte, se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti delle Comore notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti delle Comore possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c)

l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque comoriane sono disciplinate dalla normativa applicabile nelle Comore, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di revisione

Nel terzo anno di applicazione del presente protocollo, dell’allegato e delle relative appendici, le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle. Le modifiche possono riguardare anche il quantitativo di riferimento e gli anticipi forfettari versati dagli armatori.

Articolo 12

Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo, l’allegato e le relative appendici entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE COMORE DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

Sezione 1

Rilascio delle licenze

1.   Possono ottenere una licenza di pesca nelle acque delle Comore soltanto le navi della Comunità che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nelle Comore. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione comoriana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Comore nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3.   Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Comore. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

4.   Le autorità competenti della Comunità presentano alle autorità comoriane competenti una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo almeno 20 giorni prima della data di validità richiesta.

5.   Le domande sono presentate alle autorità comoriane competenti su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I.

6.   Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità comoriane.

8.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9.   Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dalle competenti autorità comoriane agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Maurizio entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

10.   Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11.   La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12.   Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

13.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata alle competenti autorità comoriane tramite la delegazione della Commissione europea.

14.   La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata alle competenti autorità comoriane. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea a Maurizio.

15.   La licenza deve essere detenuta a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capitolo VII, paragrafo 2, del presente allegato.

Sezione 2

Condizioni di licenza — Canoni e anticipi

1.   Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nelle acque comoriane.

3.   Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

3 375 EUR all’anno per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 96 tonnellate di tonnidi pescati all’anno,

2 065 EUR all’anno per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 59 tonnellate di tonnidi pescati all’anno.

4.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per la bordata è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee entro il 31 luglio dell’anno successivo sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement, l’IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

5.   Detto computo è comunicato contemporaneamente all’autorità competente delle Comore e agli armatori.

6.   Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità comoriane entro il 31 agosto dell’anno successivo sul conto previsto alla sezione 1, paragrafo 7, del presente capitolo.

7.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPITOLO II

ZONE DI PESCA

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque comoriane, le navi della Comunità non sono autorizzate a pescare all’interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce collocati dal ministero delle Comore responsabile della pesca, le cui posizioni geografiche sono state comunicate al rappresentante della Commissione europea a Maurizio.

Queste disposizioni possono essere rivedute dalla commissione mista di cui all’articolo 7 dell’accordo.

CAPITOLO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalle acque delle Comore, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nelle acque delle Comore e un trasbordo, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nelle acque delle Comore e uno sbarco alle Comore.

2.   Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque comoriane nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al ministero delle Comore responsabile della pesca, secondo le modalità in appresso specificate.

2.1.

Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al ministero delle Comore responsabile della pesca, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell’uscita della nave dalle acque comoriane. Ciascuno dei due destinatari trasmette senza indugio alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all’altro destinatario.

2.2.

Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse per via elettronica nel periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, paragrafo 1, del presente allegato sono trasmessi al ministero delle Comore responsabile della pesca entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.

2.3.

Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo, secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque delle Comore le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «fuori ZEE Comore».

2.4.

I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.

3.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo, il governo delle Comore si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente nelle Comore. La Commissione europea ne è informata.

CAPITOLO IV

IMBARCO DI MARINAI

1.   Nel corso di una bordata nelle acque delle Comore ogni nave comunitaria imbarca a proprie spese almeno un marinaio locale.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai locali.

3.   Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dall’autorità competente delle Comore.

4.   L’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità competente delle Comore i nomi dei marinai locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

5.   La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell’UE, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6.   I contratti di lavoro dei marinai locali, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente delle Comore. Tali contratti garantiranno ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.   Il salario dei marinai locali è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità delle Comore. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi comoriani e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.   I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

9.   In caso di mancato imbarco di marinai locali per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque delle Comore, un importo forfettario pari a 20 USD al giorno. Il pagamento di tale importo sarà effettuato entro i termini fissati al punto I.2.6 del presente allegato.

10.   L’importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità comoriane, sarà utilizzato per la formazione dei marinai-pescatori locali.

CAPITOLO V

MISURE TECNICHE

I pescherecci comunitari sono tenuti a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPITOLO VI

OSSERVATORI

1.   Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Comore nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle autorità comoriane responsabili della pesca alle condizioni di seguito precisate.

1.1.   Su richiesta del ministero delle Comore responsabile della pesca, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque delle Comore.

1.2.   L’autorità competente delle Comore elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono aggiornati e comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3.   L’autorità competente delle Comore comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o, al più tardi, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta dalle autorità comoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalle autorità comoriane competenti all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità comoriane.

4.   L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore, all’inizio della prima bordata nelle acque comoriane successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Comore previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Comore lascia le acque comoriane, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.   All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

8.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5.

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque comoriane riportati nel giornale di bordo;

8.6.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;

8.7.

comunica via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11.   Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore

11.1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle competenti autorità comoriane con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità comoriane competenti.

15.   Gli armatori contribuiscono alla copertura dei costi connessi all’attività di osservazione scientifica in ragione di 20 USD al giorno per nave. Tale contributo è versato contemporaneamente ai canoni e in aggiunta a questi.

CAPITOLO VII

CONTROLLO

1.   La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Le navi comunitarie possono essere iscritte nell’elenco di cui al punto 1 non appena ricevuta la notifica del pagamento dell’anticipo previsto al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

3.   Entrata e uscita dalla zona

3.1.   Le navi comunitarie notificano alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalle acque comoriane.

3.2.   Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio.

3.3.   Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità comoriane è considerata come una nave sprovvista di licenza.

3.4.   Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

4.   Procedure di controllo

4.1.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque comoriane permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

4.2.   La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3.   Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5.   Controllo via satellite

Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 3. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dalle autorità comoriane alla delegazione della CE a Maurizio, dell’entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) delle Comore.

6.   Fermo

6.1.   Entro un termine massimo di 48 ore le autorità comoriane competenti informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle acque comoriane.

6.2.   Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

7.   Verbale di fermo

7.1.   Dopo che l’autorità competente delle Comore avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale suddetto.

7.2.   Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

7.3.   Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità comoriane. In caso di infrazione lieve l’autorità competente delle Comore può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

8.   Riunione di concertazione in caso di fermo

8.1.   Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità comoriane, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2.   Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9.   Risoluzione del fermo

9.1.   Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

9.2.   In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa comoriana.

9.3.   Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità comoriane una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

9.4.   La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia sia risolta senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità comoriane.

9.5.   Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità comoriane, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

10.   Trasbordi

10.1.   Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque comoriane effettuano tale operazione nella rada dei porti delle Comore.

10.2.   Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità comoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo,

il nome del cargo vettore,

il quantitativo per ogni specie da trasbordare,

la data del trasbordo.

10.3.   Il trasbordo è considerato come un’uscita dalle acque comoriane. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità comoriane le dichiarazioni di cattura e notificare la propria intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalle acque comoriane.

10.4.   Nelle acque comoriane è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa comoriana in vigore.

11.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto comoriano consentono agli ispettori delle Comore di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

APPENDICI

1.

Formulario per la domanda di licenza

2.

Giornale di bordo CTOI

3.

Disposizioni in materia di controllo via satellite

Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

 

Nome del richiedente:

 

Indirizzo del richiedente:

 

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

 

Nome e indirizzo del rappresentante (agente) nelle Comore:

 

Nome della nave:

 

Tipo di nave:

 

Paese di immatricolazione:

 

Porto e numero di immatricolazione:

 

Identificazione esterna della nave:

 

Indicativo di chiamata e frequenza:

 

Lunghezza della nave:

 

Larghezza della nave:

 

Tipo di motore e potenza motrice:

 

Stazza lorda:

 

Stazza netta:

 

Numero minimo dei membri d’equipaggio:

 

Tipo di pesca praticata:

 

Specie che si intendono pescare:

 

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data

Firma

Appendice 2

GIORNALE DI BORDO DELLA CTOI PER LA PESCA DEL TONNO

Image

Appendice 3

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTROLLO VIA SATELLITE DELLA POSIZIONE DELLE NAVI COMUNITARIE OPERANTI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PESCA TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE

L’Unione delle Comore istituirà un sistema di controllo delle navi (VMS) che applicherà alla propria flotta e che intende estendere, su base non discriminatoria, a tutte le navi operanti nella propria zona di pesca (ZP); d’altro canto, in forza della normativa comunitaria, dal 1o gennaio 2000 le navi comunitarie sono già soggette a controllo satellitare ovunque si trovino. Si raccomanda pertanto che le autorità nazionali degli Stati di bandiera e dell’Unione delle Comore effettuino, secondo le modalità indicate di seguito, un controllo via satellite delle navi che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

1.

Ai fini del controllo via satellite le autorità comoriane comunicano alla parte comunitaria, prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca (ZP) delle Comore sulla base del modello allegato (tabella 1).

Le autorità comoriane trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico secondo il sistema WGS-84 datum.

2.

Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

3.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

4.

Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore e soggetta a controllo satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella ZP dell’Unione delle Comore, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente, ad intervalli massimi di due ore, i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (CSP) delle Comore. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

5.

I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

6.

In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso, per tutta la permanenza della nave nella ZP dell’Unione delle Comore, dovrà essere inviato un rapporto di posizione ogni 12 ore. Il centro di controllo dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente tali messaggi al CSP. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita alla conclusione della bordata di pesca e comunque entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata finché l’attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

7.

I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque comoriane ad intervalli di due ore. Qualora il controllo delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CSP ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6.

8.

Se il CSP constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l’altra parte ne viene immediatamente informata.

9.

I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità comoriane, della flotta comunitaria operante nell’ambito dell’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

10.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi quanto prima alle disposizioni in materia di messaggi previste ai punti 4 e 6 e comunque entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

11.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

12.

Qualsiasi controversia sull’interpretazione o sull’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 7 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

13.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dalle autorità comoriane alla delegazione della CE a Maurizio, dell’entrata in funzione del CSP delle Comore.

Tabella I

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca (ZP) delle Comore

 

Coordinate in gradi decimali

Coordinate in gradi sessag. (gradi e minuti primi)

Rif.

X

Y

X

Y

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

D

 

 

 

 

E

 

 

 

 

F

 

 

 

 

G

 

 

 

 

H

 

 

 

 

I

 

 

 

 

J

 

 

 

 

K

 

 

 

 

L

 

 

 

 

M

 

 

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 

 

P

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

R

 

 

 

 

S

 

 

 

 

T

 

 

 

 

U

 

 

 

 

V

 

 

 

 


Tabella II

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLE COMORE

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/ facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema — indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave

Stato di bandiera

FS

F

Dato relativo allo Stato di bandiera

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.


Rettifiche

28.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/27


Rettifica delle modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203 del 4 agosto 2005 )

A pagina 20, punto 5, articolo 104, paragrafo 3,

terza riga:

anziché

:

«… Corte, dopo aver sentito l'avvocato ACTe, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata …»,

leggi

:

«… Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata …»;

ultima riga:

anziché

:

«… l'avvocato ACTe, qualora la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli.»,

leggi

:

«… l'avvocato generale, qualora la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli.»