ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
24 settembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1555/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante soppressione del contingente tariffario per le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 21011111

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1556/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

2

 

 

Regolamento (CE) n. 1557/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1558/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1559/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2005

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1560/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1561/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1562/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1563/2005 della Commissione, del 23 settembre 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 22 settembre 2005, che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali nell’ambito della politica comune della pesca

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT (GU L 244 del 20.9.2005)

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.9.2005   

IT

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L 249/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

recante soppressione del contingente tariffario per le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La diversificazione dell’offerta di caffè solubile sul mercato comunitario è notevolmente aumentata dal 2002.

(2)

Essendo stato ormai raggiunto l’obiettivo previsto dal regolamento (CE) n. 2165/2001 del Consiglio, del 5 novembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11 (1), dal 1o gennaio 2006 non esistono più le condizioni per il mantenimento di un contingente tariffario a dazi nulli per il caffè solubile.

(3)

Dato l’attuale fabbisogno del mercato comunitario, è opportuno procedere alla chiusura del contingente tariffario per le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11 a decorrere dal 1o gennaio 2006. Con effetto da questa stessa data occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2165/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario a dazi nulli per le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11, istituito dal regolamento (CE) n. 2165/2001, è chiuso a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Dal 1o gennaio 2006, le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11 originarie di tutti i paesi non sono più ammissibili a un contingente tariffario a dazi nulli.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2165/2001 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 1.


24.9.2005   

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L 249/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

35,0

096

25,0

204

40,8

999

33,6

0707 00 05

052

93,0

096

81,9

999

87,5

0709 90 70

052

95,7

999

95,7

0805 50 10

052

67,7

382

63,4

388

64,1

524

60,3

528

59,5

999

63,0

0806 10 10

052

80,8

220

86,5

624

216,6

999

128,0

0808 10 80

388

78,2

400

82,7

508

34,1

512

35,4

528

27,1

720

34,3

804

53,6

999

49,3

0808 20 50

052

93,8

388

70,0

720

75,4

999

79,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

90,1

624

73,7

999

81,9

0809 40 05

052

82,7

066

64,7

098

65,3

388

18,0

508

24,5

624

106,2

999

60,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.9.2005   

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L 249/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2006, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005

G2

100

G3

G4

G5

G6

G7


ALLEGATO II

(t)

Gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2006

G2

23 071,5

G3

3 750,0

G4

2 250,0

G5

4 575,0

G6

11 250,0

G7

4 125,0


24.9.2005   

IT

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L 249/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In base all’accordo sull’agricoltura (2) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti per l’importazione di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall’altro.

(2)

Le condizioni per la gestione di questi contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3). Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, risulta necessario semplificare e chiarire la gestione dei contingenti in questione.

(3)

Nell’interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell’evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all’importazione vigenti [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (4)] per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano coperti.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1839/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Nell’ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.»

Articolo 2

All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fatto salvo l’articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, una riduzione del dazio all’importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

1 bis.   La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista dal paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all’importazione siano coperti.

2.   Qualora la Commissione decida di applicare tale riduzione, l’importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall’altro, di garantire che i quantitativi di cui all’articolo 1 siano effettivamente importati.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(4)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


24.9.2005   

IT

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L 249/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di settembre 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell' allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di settembre 2005 e quantità riportate al lotto successivo:

a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di settembre 2005

Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2005 (t)

Stati Uniti d'America

0 (1)

17,927

Thailandia

0 (1)

423,088

Australia

0 (1)

135,820

Altre origini


b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di settembre 2005

Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2005 (t)

Australia

0 (1)

10 429

Stati Uniti d'America

0 (1)

7 642

Thailandia

0 (1)

1 812

Altre origini

0 (1)

77


(1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.


24.9.2005   

IT

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L 249/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2006, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2006

(in t)

E1

108 000,00

E2

66,680688

1 750,00

E3

100,00

7 774,38

P1

100,00

2 684,00

P2

100,00

2 885,50

P3

1,876474

175,00

P4

8,695652

250,00


24.9.2005   

IT

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L 249/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1561/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005

1

1,240707

2

100,0

3

1,273885

4

1,694915

5

2,392344


24.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1562/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005

I1

6,493506

I2

100,00


24.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1563/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1532/2005 (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 246 del 22.9.2005, pag. 12.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 24 settembre 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

22,93

4,84

1701 11 90 (1)

22,93

10,07

1701 12 10 (1)

22,93

4,64

1701 12 90 (1)

22,93

9,64

1701 91 00 (2)

24,19

13,47

1701 99 10 (2)

24,19

8,62

1701 99 90 (2)

24,19

8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

24.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2005

che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali nell’ambito della politica comune della pesca

(2005/668/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

vista la raccomandazione trasmessa il 27 giugno 2005 dall’Irlanda a nome del Belgio, della Francia, dell’Irlanda, dei Paesi Bassi, della Spagna e del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2) e la decisione 2004/585/CE definiscono il quadro per l’istituzione e l’entrata in attività di consigli consultivi regionali.

(2)

L’articolo 2 della decisione 2004/585/CE istituisce un consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali nelle zone V (esclusa la Va e solo acque comunitarie nella Vb), VI e VII del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) (3).

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/585/CE i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse hanno presentato al Belgio, alla Francia, all’Irlanda, ai Paesi Bassi, alla Spagna e al Regno Unito la richiesta di rendere operativo tale consiglio consultivo regionale.

(4)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/585/CE gli Stati membri interessati hanno accertato la conformità della richiesta riguardante il consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali con le disposizioni di detta decisione. Il 27 giugno 2005 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa a tale consiglio consultivo regionale.

(5)

La Commissione ha vagliato la richiesta delle parti interessate e la raccomandazione alla luce della decisione 2004/585/CE nonché degli obiettivi e dei principi della politica comune della pesca e ha concluso che il consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali è pronto a entrare in attività,

DECIDE:

Articolo unico

Il consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali, istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2004/585/CE, è operativo a decorrere dal 26 settembre 2005.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  Quali definite dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1).


Rettifiche

24.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/20


Rettifica del regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244 del 20 settembre 2005 )

A pagina 15, nel titolo dell’allegato I:

anziché:

«[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1513/2005]»,

leggi:

«[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1519/2005]».

A pagina 16, allegato II, prima e seconda riga:

anziché:

«Designazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005:

Denominazione del gruppo indicata nell’allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1513/2005:»,

leggi:

«Designazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1519/2005:

Denominazione del gruppo indicata nell’allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1519/2005:».

A pagina 17, allegato III, prima e seconda riga:

anziché:

«Designazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005:

Denominazione del gruppo indicata nell’allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1513/2005:»,

leggi:

«Designazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1519/2005:

Denominazione del gruppo indicata nell’allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1519/2005:».

A pagina 18, allegato IV, nel titolo della prima colonna:

anziché:

«Designazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005:»,

leggi:

«Designazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1519/2005:».