ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 245

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
21 settembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1521/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1522/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ungherese

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1523/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1524/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1525/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 settembre 2005

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1526/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1527/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1528/2005 della Commissione, del 20 settembre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

17

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 16 settembre 2005, che modifica l'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Slovacchia [notificata con il numero C(2005) 3451]  ( 1 )

18

 

*

Decisione della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della decisione 2004/459/CE della Commissione che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Ungheria [notificata con il numero C(2005) 3455]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.9.2005   

IT

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L 245/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

31,1

096

20,4

204

49,2

999

33,6

0707 00 05

052

89,6

096

81,9

999

85,8

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

63,4

388

63,1

524

60,1

528

64,1

999

62,7

0806 10 10

052

89,4

220

193,2

624

204,5

999

162,4

0808 10 80

388

80,4

400

82,7

508

36,5

512

56,3

528

27,1

720

37,8

804

57,4

999

54,0

0808 20 50

052

94,8

388

69,0

720

84,9

999

82,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

90,9

624

108,8

999

99,9

0809 40 05

052

82,7

066

64,5

098

65,3

388

18,0

508

24,5

624

111,2

999

61,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.9.2005   

IT

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L 245/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1384/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 94 608 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo di intervento ungherese.

(2)

In virtù del regolamento (CE) n. 923/2005 della Commissione (3) l’organismo di intervento ungherese si è impegnato a mettere a disposizione dell'organismo di intervento portoghese 40 000 tonnellate di orzo, data la penuria di alimenti per gli animali in Portogallo. Tale impegno implica che una parte dei suddetti quantitativi non è più disponibile per l'esportazione. Di conseguenza, l'Ungheria ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende modificare la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenendo conto della domanda ungherese, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato è opportuno modificare il quantitativo massimo oggetto della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1384/2005.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1384/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1384/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 60 323 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 220 del 25.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 8.

(4)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


21.9.2005   

IT

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L 245/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1523/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1108/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 76).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 settembre 2005 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

105,7

4

01

92,0

8

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

190,7

35

01

294,1

2

02

205,2

28

03

269,5

9

04

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

131,3

26

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

219,3

23

01

237,6

18

04

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

181,7

33

01

202,4

25

02

232,5

16

03


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Thailandia

03

Argentina

04

Cile.»


21.9.2005   

IT

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L 245/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1524/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 settembre 2005 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

3,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

40,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

73,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

18,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi, esclusa la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1o febbraio 2005,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria a decorrere dal 1o ottobre 2004 e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


21.9.2005   

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L 245/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1525/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 settembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle uova impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

(3)

L'attuale situazione dei mercati e della concorrenza in alcuni paesi terzi rende necessario fissare una restituzione differenziata in funzione della destinazione di taluni prodotti del settore delle uova.

(4)

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, gli ovoprodotti, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, devono recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (3).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(3)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 settembre 2005

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 unità

1,50

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 unità

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E16

tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'Americe, della Romania e della Bulgaria.

E17

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10.

E18

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania e della Bulgaria.


21.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

I regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), (CEE) n. 1964/82 (3), (CEE) n. 2388/84 (4), (CEE) n. 2973/79 (5) e (CE) n. 2051/96 (6) stabiliscono le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne e le modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione per determinate destinazioni.

(3)

L’applicazione di queste regole e criteri alla prevedibile situazione dei mercati nel settore delle carni bovine comporta la fissazione della restituzione come di seguito indicato.

(4)

Per motivi di semplificazione, le restituzioni all’esportazione per gli animali vivi non devono essere concesse per categorie di animali per le quali gli scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle preoccupazioni generali per il benessere degli animali, le restituzioni all’esportazione per gli animali vivi da macello devono essere limitate quanto più possibile.

(5)

Le restituzioni all’esportazione per questi animali devono quindi essere concesse soltanto per paesi terzi che per motivi culturali o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica.

(6)

Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all’esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di età non superiore a trenta mesi.

(7)

Per permettere lo smercio sul mercato internazionale di alcuni prodotti comunitari del settore delle carni bovine, devono essere concesse restituzioni alle esportazioni per determinate destinazioni relativamente ad alcuni prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50.

(8)

Il livello di utilizzazione delle restituzioni all’esportazione per alcune categorie di prodotti del settore delle carni bovine risulta irrilevante. Ciò vale anche per determinate destinazioni molto vicine al territorio comunitario. In questi casi non devono essere più fissate restituzioni all’esportazione.

(9)

Le restituzioni previste dal presente regolamento sono fissate sulla base dei codici dei prodotti come definiti nella nomenclatura adottata con il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (7).

(10)

Gli importi delle restituzioni per l’insieme delle carni congelate devono essere allineati su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(11)

È opportuno intensificare i controlli sui prodotti del codice NC 1602 50 stabilendo che questi prodotti possono beneficiare di restituzioni soltanto se elaborati nell’ambito del regime previsto dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (8).

(12)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità. Occorre pertanto stabilire che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario, come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (9), dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (10) e dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carne macinate e di preparazioni di carni (11).

(13)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(14)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

2.   I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

nell’allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

nell’allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE,

nell’allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l’importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 11 EUR/100 kg.

Articolo 3

La non fissazione di una restituzione all’esportazione per la Romania e la Bulgaria non si considera costituire una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).

(3)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(4)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).

(5)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).

(6)  GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).

(7)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

(8)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(9)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(10)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(11)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

42,40

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

42,40

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg peso vivo

32,80

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

57,20

B03

EUR/100 kg peso netto

34,40

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

77,60

B03

EUR/100 kg peso netto

45,20

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

77,60

B03

EUR/100 kg peso netto

45,20

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

57,20

B03

EUR/100 kg peso netto

34,40

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

98,40

B03

EUR/100 kg peso netto

57,20

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

57,20

B03

EUR/100 kg peso netto

34,40

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg peso netto

18,80

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

18,80

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

10,40

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg peso netto

137,60

B03

EUR/100 kg peso netto

81,60

220

EUR/100 kg peso netto

164,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg peso netto

75,60

B09

EUR/100 kg peso netto

70,40

B03

EUR/100 kg peso netto

45,20

220

EUR/100 kg peso netto

98,40

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg peso netto

18,80

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

18,80

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

10,40

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

70,80

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

63,20

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

70,80

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

63,20

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria.

B02

:

B08, B09 e destinazione 220.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09

:

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11

:

Libano ed Egitto.


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria.

B02

:

B08, B09 e destinazione 220.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09

:

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11

:

Libano ed Egitto.


21.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1527/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3)

Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4)

A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6)

È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2).

(7)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio (4) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5).

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

(3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(4)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(5)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

57,00

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

57,00

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

57,00

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

57,00

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

20,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

16,00

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

30,50

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

18,00

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

24,00

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

18,00

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P08

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


21.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 20,745 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

21.9.2005   

IT

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L 245/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2005

che modifica l'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Slovacchia

[notificata con il numero C(2005) 3451]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l'allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera a) all'atto di adesione del 2003 dispone che i requisiti strutturali definiti nell'allegato I alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (2) nonché negli allegati A e B alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (3) non si applicano agli stabilimenti della Slovacchia elencati nell'appendice (4) all'allegato XIV dell'atto di adesione fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni.

(2)

L'appendice dell'allegato XIV dell'atto di adesione del 2003 è stata modificata con le decisioni 2004/463/CE (5) e 2005/189/CE (6) della Commissione.

(3)

In base a una dichiarazione ufficiale dell'autorità competente slovacca tre stabilimenti di produzione delle carni hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(4)

Uno stabilimento di produzione delle carni iscritto nell'elenco degli stabilimenti in fase di transizione ha compiuto notevoli sforzi per conformarsi ai requisiti strutturali definiti dalla normativa comunitaria. A causa di ostacoli tecnici di eccezionale entità tale stabilimento non è tuttavia in grado di completare il processo di ammodernamento entro i termini prescritti. Occorre pertanto concedere un periodo supplementare per il completamento di tale processo.

(5)

È quindi necessario modificare di conseguenza l'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003. Per maggior chiarezza è necessario sostituire tale allegato.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003 è sostituita dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU 121, 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

(4)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1654.

(5)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 138; versione rettificata: GU L 202 del 7.6.2004, pag. 95.

(6)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 34.


ALLEGATO

«Appendice

di cui al capitolo 5, sezione B dell'allegato XIV (1)

Elenco degli stabilimenti, delle relative carenze e dei termini per la messa in conformità.

Numero di riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Carenze

Data messa in piena conformità

GA 6-2

Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'

Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

 

allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b) e g)

 

allegato I, capitolo I, punto 11

 

allegato I, capitolo II, punto 14, lettera a)

Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

 

allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b) e c)

 

allegato A, capitolo I, punto 11

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s., Príbovce Hospodárske stredisko Považská Bystrica-Rybníky, Žilinská 776/3, 017 01

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio:

 

allegato, capitolo III.I punto 1

 

allegato, capitolo III.I, punto 2, lettere a), b), c), d), e) e g)

 

allegato, capitolo III.I punto 9

30.11.2006


Numero di riconoscimento veterinario

Nome e indirizzo dello stabilimento

Settore: carne

Data di conformità

Attività dello stabilimento

Carni fresche, macellazione, sezionamento

Prodotti a base di carne

Magazzino frigorifero

PE 6-10

Colagen Slovakia, s.r.o. Kúpeľná 193 958 04 Partizánske

x

x

 

30.11.2005


(1)  Per consultare il testo dell'allegato XIV cfr. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 915


21.9.2005   

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L 245/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2005

recante modifica della decisione 2004/459/CE della Commissione che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Ungheria

[notificata con il numero C(2005) 3455]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/662/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

All’Ungheria è stato concesso un periodo transitorio per alcuni stabilimenti del latte elencati nell’allegato della decisione 2004/459/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Ungheria (2).

(2)

In base a una dichiarazione ufficiale dell'autorità competente ungherese alcuni stabilimenti hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni stabilimenti hanno inoltre cessato l'attività.

(3)

Un numero limitato di stabilimenti ha compiuto notevoli sforzi per conformarsi alle prescrizioni strutturali definite dalla normativa comunitaria. A causa di eccezionali imperativi tecnici tali stabilimenti non sono tuttavia in grado di completare il processo di ammodernamento entro i termini stabiliti. Appare pertanto giustificato concedere loro un periodo supplementare per ultimare il processo di ammodernamento.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 2004/459/CE. Per maggior chiarezza è necessario sostituire tale allegato.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 2004/459/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 68; versione rettificata in GU L 202 del 7.6.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Stabilimenti del settore del latte in regime di transizione

 

Numero di riconoscimento veterinario

Nome e indirizzo dello stabilimento

Settore: latte

Attività dello stabilimento

Latte e prodotti a base di latte

Data di conformità

1.

02502

Cosinus Gamma Kft. Sajtüzem, Kunszentmiklós, Bács

×

31.12.2005

2.

13513

Drávatej Kft., Barcs, Somogy

×

31.12.2005

3.

16518

Dámtej Kft., Tamási, Tolna

×

31.12.2005

4.

18520

Gici sajt Kft., Gic, Veszprém

×

31.12.2005