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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa agli aiuti di Stato C 38/03 cui la Spagna ha dato esecuzione (ulteriori aiuti alla ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli) [notificata con il numero C(2004) 3918] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2005 DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2005
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure provvisorie
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(1) |
Il 15 marzo 2005, con regolamento (CE) n. 426/2005 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese (RPC). |
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(2) |
Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. Fase successiva della procedura
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(3) |
In seguito all’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere dalla RPC, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. È stato quindi concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni in merito alle suddette informazioni. |
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(4) |
Alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un’audizione. La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state analizzate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni provvisorie. |
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(5) |
La Commissione ha quindi illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. In seguito alla comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un lasso di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. è stato tenuto conto delle osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti e, ove opportuno, si è provveduto a modificare di conseguenza la proposta di dazio antidumping definitivo. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
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(6) |
Si rammenta che il considerando 11 del regolamento provvisorio definisce il prodotto in esame come tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere («TFCFP»): si tratta di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati o meno, tinti o stampati. Occorre qui specificare che, sebbene il prodotto in esame sia impiegato di norma per confezioni, vale a dire per fabbricare, tra l’altro, fodere per capi di abbigliamento, giacche a vento trapuntate, indumenti sportivi, abbigliamento da sci, biancheria e capi di pronto moda, esso può essere ugualmente destinato ad altri impieghi, per quanto in misura ridotta. Rientrano pertanto nella definizione del prodotto di cui sopra tutti i tessuti finiti in filamenti di poliestere, indipendentemente dal loro impiego finale. A prescindere dall’utilizzo cui il prodotto in esame è destinato, le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base rimangono invariate; il diverso utilizzo non incide pertanto sulla definizione del prodotto in esame. |
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(7) |
Si conferma inoltre che i tessuti tinti di bianco rientrano anch’essi nella definizione del prodotto. Essi vanno comunque distinti dal tessuto greggio di filati di filamenti sintetici, prodotto fabbricato mediante tessitura ma non sottoposto a tintura che costituisce la materia prima del prodotto in esame. Esso non rientra pertanto nella definizione del prodotto. Dal momento che i tessuti tinti di bianco di cui sopra rientrano nei codici NC ex 5407 51 00, ex 5407 61 10 ed ex 5407 69 10, detti codici sono stati aggiunti al dispositivo del presente regolamento. |
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(8) |
Si conferma infine che il prodotto in esame non comprende i tessuti in filamenti di poliestere di filati di diversi colori, la cui stoffa è formata mediante tessitura dei filati pretinti e il cui motivo o design viene creato con la tessitura stessa. Detti tessuti presentano caratteristiche fisiche e chimiche di base diverse dal prodotto in esame, poiché la materia prima utilizzata (filati pretinti) risulta differente e il motivo o design è ottenuto mediante il procedimento di tessitura e non tramite la stampa o la tintura. Inoltre, questo tipo di tessuto finito è utilizzato di norma come stoffa per arredamento, mentre il prodotto in esame è destinato quasi esclusivamente alla confezione di capi d’abbigliamento. |
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(9) |
In molti casi, le parti interessate hanno sostenuto che le misure antidumping non dovevano riguardare i tessuti finiti in filamenti di poliestere utilizzati per l’arredamento e la decorazione. Una delle parti interessate, che importa tessuti di poliestere per ombrelli, ha inoltre affermato che detti tessuti hanno un utilizzo diverso e non si prestano agli impieghi dell’industria tessile in ragione della differenza di peso. |
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(10) |
L’inchiesta ha invece confermato che, per quanto in misura minore, il prodotto in esame è in parte utilizzato per l’arredamento e la decorazione. Malgrado le differenze riguardanti una serie di fattori, quali il colore, il formato e la rifinitura dei filati, detti tessuti presentano in ogni caso le medesime caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base dei tessuti per confezioni. Si è pertanto concluso che essi non vanno esclusi dalla definizione del prodotto. |
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(11) |
Una parte interessata ha fatto notare che il prezzo e la qualità del prodotto variano notevolmente in funzione del suo impiego, che esso sia per esempio utilizzato come fodera per capi d’abbigliamento di bassa qualità o per la produzione di capi di alta qualità, e che detti prodotti sono diversi dal prodotto in esame. |
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(12) |
Occorre qui ricordare che, nel definire i numeri di controllo individuale del prodotto (codici NCP) ai fini dell’inchiesta, si è tenuto conto delle differenze di qualità e di prezzo onde garantire la paragonabilità delle diverse tipologie del prodotto. |
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(13) |
Il considerando 15 del regolamento provvisorio afferma che la Commissione ha accertato che i tessuti finiti in filamenti di poliestere prodotti dall’industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario e quelli prodotti nel paese in questione ed esportati nella Comunità sono prodotti simili, in quanto le diverse tipologie esistenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e trovano le stesse applicazioni. |
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(14) |
In assenza di ulteriori osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 11 a 16 del regolamento provvisorio. |
C. PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO
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(15) |
Una parte interessata ha chiesto che fossero resi noti gli estremi dei produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta onde consentire alle parti interessate di verificarne la rappresentatività. Come afferma il considerando 8, lettera a), del regolamento provvisorio, i produttori comunitari hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base, che non vengano pubblicate informazioni dettagliate su di loro, poiché la divulgazione di tali dati li danneggerebbe gravemente. Dal momento che alcuni produttori acquistano filati di poliestere (loro principale materia prima) presso i fornitori cinesi, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni. La loro richiesta, giudicata sufficientemente motivata e suffragata da elementi di prova, è stata accolta. |
D. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
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(16) |
Si rammenta che, nell’ambito della presente inchiesta, 49 produttori esportatori della RPC si sono manifestati inoltrando richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Le singole richieste sono state vagliate alla luce dei cinque criteri di cui al succitato articolo. |
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(17) |
Come indicato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, i cinque criteri rilevanti per la concessione del TEM sono risultati soddisfatti nel caso di 25 società. Delle rimanenti società che non hanno ottenuto il TEM, 10 non avevano sufficientemente collaborato all’inchiesta omettendo di fornire le necessarie informazioni richieste e 14 non rispondevano ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base per i motivi illustrati nella tabella qui di seguito:
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(18) |
Al pari del denunciante, le società interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. I risultati dell’esame delle osservazioni ricevute dalle diverse parti interessate sono discussi di seguito. |
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(19) |
In termini generali va ricordato che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, l’onere della prova incombe ai produttori esportatori che richiedono il TEM, dal momento che ai sensi del succitato articolo spetta alle società interessate fornire elementi di prova sufficienti a dimostrare che esse operano in condizioni di economia di mercato. Qualora sussistano dei dubbi, dovuti per esempio al fatto che gli interessati hanno omesso o non sono stati in grado di fornire le informazioni necessarie o perché dette informazioni si sono rivelate insufficienti, il TEM non può essere concesso. |
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(20) |
Si noti inoltre che, per beneficiare del TEM, una società deve soddisfare ciascuno dei cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. In altri termini, il TEM non può essere concesso anche se uno solo dei criteri risulta parzialmente soddisfatto. Analogamente, è prassi abituale delle Istituzioni comunitarie esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o meno le condizioni per beneficiare del TEM, il che implica che ogni singola società collegata che produce e/o vende il prodotto in esame deve dimostrare di soddisfare i criteri per la concessione del TEM. |
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(21) |
A tale proposito, le società 4, 5, 9 e 14 hanno obiettato che occorre valutare in termini generali se una società può beneficiare del TEM e che nel loro caso il TEM deve essere concesso dato che la Commissione ha accertato che solo determinati aspetti relativi ai pertinenti criteri non erano soddisfatti. La Commissione ha respinto l’obiezione per i motivi di cui al considerando 20. |
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(22) |
Le società 4 e 5 hanno inoltre obiettato che quanto accertato dalla Commissione non era sufficiente a stabilire la loro mancata ottemperanza al primo criterio. A tale proposito va sottolineato che, per entrambe le società, dalla visita di verifica si è evinto che nel modulo di richiesta TEM esse avevano fornito informazioni fuorvianti oppure avevano semplicemente omesso di fornire informazioni rilevanti. Per quanto riguarda la prima società, uno dei suoi principali fornitori di materie prime, che dalla dichiarazione resa risultava una società privata, in seguito alla verifica sul posto si è rivelato essere una società statale. L’interessata ha sostenuto che non poteva conoscere nel dettaglio le caratteristiche azionarie dei suoi fornitori, argomento ritenuto inaccettabile dalla Commissione dal momento che, nel modulo di richiesta TEM, l’interessata aveva esplicitamente affermato che il fornitore in questione era una società privata, informazione espressamente confermata inoltre durante la visita di verifica. Per quanto riguarda la seconda società, durante la visita di verifica si è accertato che, sebbene specificatamente richiesto dal modulo TEM, essa aveva omesso di segnalare gli acquisti delle principali materie prime, evitando pertanto di fornire ragguagli sui suoi principali fornitori. Dette circostanze hanno ostacolato notevolmente la verifica impedendo di accertare se i costi corrispondenti erano stabiliti in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze da parte dello Stato. Le obiezioni sono state pertanto respinte. |
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(23) |
Le società 3, 9 e 14 hanno obiettato che la loro non ottemperanza al secondo criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, non poteva essere provata con il semplice fatto che i revisori contabili avevano espresso un parere con riserva sui loro conti annuali. La società 2 ha contestato le conclusioni della Commissione secondo cui l’interessata non dispone di documenti contabili, in copia unica, soggetti a revisione contabile indipendente e di applicazione in ogni caso. Le società 4 e 5 hanno infine sostenuto che nel loro caso il secondo criterio risultava soddisfatto dal momento che esse disponevano di documenti contabili in copia unica soggetti a revisione contabile indipendente. |
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(24) |
Si rammenta che il secondo criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, richiede che le società interessate dimostrino di disporre di documenti contabili, in copia unica, soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, onde stabilire l’affidabilità dei conti per poter garantire una valutazione adeguata del dumping. I calcoli relativi al dumping si basano infatti sostanzialmente sui dati contenuti nei documenti contabili, quali entrate, costi, utili e inventario, che devono pertanto essere affidabili. La visita di verifica antidumping mira nello specifico alla verifica di detti dati. Si ricorda inoltre che il parere espresso dai revisori contabili (approvazione con o senza riserva o rifiuto di approvare) dipende dall’entità delle anomalie riscontrate nella contabilità, e che il fatto che un revisore non si rifiuti di approvare i conti non implica automaticamente che la contabilità sia corretta, il che può essere garantito solo da un’approvazione senza riserve da parte del revisore. |
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(25) |
Per quanto riguarda nello specifico le società 3, 9 e 14, va osservato che le riserve espresse dai revisori erano piuttosto di rilievo. Per una di loro, i revisori non erano riusciti a verificare l’attendibilità dello stato di fine esercizio delle scorte e dei costi di vendita durante l’esercizio. Nel caso di un’altra società, i revisori affermano nella relazione di essersi trovati nell’impossibilità di verificare l’inventario di fine esercizio a causa di «condizioni ristrette». Si osserva che il valore d’inventario rappresentava più del 10 % del totale del bilancio societario. Non vi era inoltre corrispondenza tra i conti presentati dalla società e quelli cui faceva riferimento la relazione dei revisori, il che fa sorgere il dubbio che i conti mostrati e quelli soggetti a revisione non fossero gli stessi. Per quanto riguarda l’ultima società, a differenza dei conti del 2002 che avevano suscitato riserve significative, quelli del 2003 non avevano dato luogo alle medesime riserve, per quanto la metodologia contabile non avesse subito modifiche di rilievo e non vi fossero stati adeguamenti dovuti a problemi sollevati negli anni precedenti, il che spinge a chiedersi se i conti del 2003 sono stati soggetti a una revisione indipendente conforme alle norme internazionali. Inoltre i conti in questione non erano stati neanche approvati dagli azionisti. Le obiezioni sollevate da queste società sono state pertanto respinte. |
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(26) |
Per quanto riguarda l’obiezione sollevata dalla società 2, gli adeguamenti di rilievo chiesti dai revisori, che si sarebbero tradotti nel dimezzamento degli utili, sono stati introdotti solo nei conti annuali e non nella contabilità della società. Questo perché la società voleva, per altri motivi, che nella contabilità risultassero utili più elevati. Un confronto tra la contabilità e i conti annuali soggetti a revisione, che avrebbe avuto un’incidenza diretta e di notevole entità su qualsiasi calcolo relativo al dumping, non è stato pertanto possibile. La Commissione ha quindi concluso che la società non disponeva di documenti contabili, in copia unica, di applicazione in ogni caso. Non avendo la società fornito elementi nuovi, le conclusioni di cui sopra sono confermate e l’obiezione è respinta. |
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(27) |
Per quanto riguarda le società 4 e 5, dalla visita di verifica sono emerse anomalie di rilievo nei conti. Le interessate hanno ascritto dette anomalie ad errori di scrittura sostenendo che la Commissione, che non aveva eseguito un esame accurato, aveva frainteso la situazione. In primo luogo va osservato che spetta alle società chiarire o fugare dubbi che possono sorgere durante la verifica. Si aggiunga che le società interessate hanno omesso di fornire alcuni documenti richiesti al momento della verifica del modulo TEM; non avendo potuto procedere alla loro verifica, la Commissione non ha potuto tenerne conto. Dal momento che le anomalie individuate gettano seri dubbi sull’attendibilità dei conti, si conferma che questi non possono essere considerati come soggetti ad una revisione conforme alle norme internazionali. Non avendo le società in questione fornito elementi nuovi, le conclusioni di cui sopra sono confermate e le obiezioni respinte. |
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(28) |
Insieme alla società 6, queste due ultime società hanno giudicato infondate le conclusioni secondo cui esse non soddisfano il terzo criterio. |
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(29) |
La società 4 ha giudicato priva di fondamento la conclusione della Commissione secondo cui, durante la privatizzazione, gli azionisti avevano pagato un prezzo ridotto. L’inchiesta ha tuttavia mostrato non solo che al momento della privatizzazione la valutazione della società equivaleva solo al 25 % del suo valore contabile netto, il che getta seri dubbi sull’attendibilità della relazione di valutazione, ma anche, fatto più importante, che i nuovi azionisti hanno pagato solo una parte del prezzo. La restante parte risulta pagata da una terza società sulla quale la società 4 si è rifiutata di fornire ragguagli, in particolar modo di natura azionaria. Non si è potuto pertanto escludere che detta terza società non fosse a capitale statale. L’argomento secondo cui le informazioni in questione non potevano essere rivelate perché coperte dalla riservatezza commerciale è stato respinto tenuto conto che, nell’ambito delle inchieste antidumping, tutti i documenti riservati acquisiti durante la visita di verifica sono protetti come tali dalle autorità, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, e non possono essere in nessun caso resi pubblici. L’obiezione è stata quindi respinta. |
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(30) |
La richiesta di TEM da parte della società 5 è stata respinta dalla Commissione alla luce del terzo criterio, rifiuto contestato dall’interessata che ha opinato di aver acquistato le principali attrezzature da una società privata collegata e che l’attivo era stato pertanto trasferito al prezzo di mercato. Si osservi che, nel caso in esame, le conclusioni della Commissione erano fondate sul fatto che, durante la visita di verifica, la dichiarazione resa dalla società nel modulo TEM, secondo cui l’attivo era stato acquistato sul libero mercato, era risultata inesatta. L’attivo risultava infatti realmente trasferito dalla società azionista della società 5, ma l’interessata non ha fornito chiarimenti sull’acquisizione originaria da parte della società azionista e sul relativo prezzo. Non avendo potuto provare il trasferimento dell’utile al prezzo di mercato, la società 5 non è riuscita a dimostrare che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non erano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. L’interessata ha fornito informazioni fuorvianti circa l’origine delle sue immobilizzazioni ostacolando inoltre notevolmente la verifica. In assenza di elementi nuovi, le conclusioni di cui sopra sono confermate e le obiezioni respinte. |
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(31) |
La società 6 ha obiettato che l’ammortamento di tutto l’attivo sulla base di un unico tasso forfetario non giustificava la conclusione tratta dalla Commissione secondo cui la sua situazione finanziaria risultava distorta. La società ha inoltre sostenuto che il prezzo di acquisizione dei diritti di utilizzo del terreno, giudicato insolitamente basso dai servizi della Commissione, fosse il risultato di una mera transazione di mercato, libera da ingerenze statali. Queste obiezioni sono state respinte in base alla considerazione che l’applicazione di un unico tasso di ammortamento a tutto l’attivo da parte della suddetta società, un tempo pubblica, non rende conto della realtà economica e implica una distorsione significativa dei costi di produzione e della situazione finanziaria dell’interessata. Quanto all’acquisizione dei diritti pubblici di utilizzo del terreno, lo Stato ha necessariamente giocato un ruolo e la società non è riuscita a provare che il prezzo della transazione, insolitamente basso rispetto al normale affitto annuo precedentemente pagato dalla società, riflettesse il valore di mercato. |
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(32) |
Si noti che anche alcuni produttori esportatori hanno obiettato che la decisione della Commissione di non concedere loro il TEM si basava su constatazioni errate. Non avendo fornito elementi nuovi a riprova della loro tesi, le loro obiezioni sono state respinte. Solo una società ha fornito spiegazioni plausibili, mentre le obiezioni delle altre sono state accantonate. |
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(33) |
In linea generale, la società 9 ha obiettato di essere stata svantaggiata e di aver subito una discriminazione per non essere stata oggetto di una visita di verifica al pari delle altre società. Due altre società hanno affermato di essere state sfavorite dall’esecuzione di una visita di verifica relativa contemporaneamente alla richiesta di TEM e alle risposte al questionario sul dumping, nonché dal mancato rispetto del termine di tre mesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), previsto per la decisione della Commissione in merito al TEM. |
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(34) |
A tale proposito si rammenta che, a norma dell’articolo 16 del regolamento di base, le visite di verifica non sono obbligatorie e vengono eseguite quando lo si ritiene opportuno. Nel caso della società 9, la sua richiesta di TEM era stata rifiutata già durante un primo esame in quanto, sebbene avesse ricevuto una lettera di richiamo, l’interessata non aveva dimostrato di soddisfare tutti i criteri. Quanto alle altre obiezioni, va notato che, dato l’elevato numero di produttori coinvolti nel procedimento, l’applicazione delle disposizioni sul campionamento è stata possibile solo limitatamente al dumping, il che spiega l’esecuzione contemporanea di visite di verifica e il mancato rispetto del termine di tre mesi. L’inchiesta ha pertanto comportato un’analisi lunga e approfondita di ogni richiesta di TEM. In ogni caso, non si ritiene che l’esecuzione contemporanea di visite di verifica e il mancato rispetto del termine di tre mesi abbiano conseguenze giuridiche apparenti o effetti negativi; come già concluso in precedenti inchieste, dette circostanze non inficiano la validità delle decisioni relative al TEM. Le obiezioni sono state quindi respinte. |
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(35) |
Infine, l’obiezione sollevata dal denunciante secondo cui i moduli di richiesta TEM debbano essere oggetto di una visita di verifica presso le società interessate è stata respinta per i motivi di cui al considerando 34. |
2. Trattamento individuale
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(36) |
Si rammenta che il trattamento individuale è stato concesso a 18 società; 13 di esse, la cui richiesta di TEM aveva dato esiti negativi, rispondevano a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(37) |
Tre delle società cui non è stato accordato il trattamento individuale hanno obiettato di non aver disposto del tempo necessario per richiedere il TEM e/o il trattamento individuale per le loro filiali oppure che l’attività limitata di queste ultime non rendeva necessaria la presentazione di un modulo vero e proprio. |
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(38) |
Nel caso di queste tre società, si osserva che nessuna di loro aveva inoltrato un modulo di richiesta di TEM e/o di trattamento individuale entro i termini stabiliti. In seguito ad un primo esame, è stata inviata loro una lettera di richiamo che sollecitava l’inoltro, entro una determinata data, del modulo relativo alle loro controllate attive nella vendita e/o nella produzione del prodotto in esame. Al sollecito non ha fatto seguito alcun inoltro e i termini non sono stati prorogati onde evitare discriminazioni a danno delle società che avevano presentato le informazioni richieste entro la data prevista. Si tenga presente a tale riguardo la complessità del procedimento che ha coinvolto un elevato numero di società, di cui è stato necessario analizzare le richieste di TEM e/o di trattamento individuale caso per caso e nei confronti delle quali sono state applicate le disposizioni sul campionamento volte ad accertare i casi di dumping; una proroga dei termini avrebbe comportato anche ritardi nella chiusura dell’inchiesta. Inoltre, per quanto limitata sia la sua attività, una società è comunque tenuta a dimostrare di rispondere ai requisiti necessari. Le obiezioni sono state pertanto respinte. |
3. Campionamento
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(39) |
Un esportatore ha denunciato l’iniquità della selezione del campione basata unicamente su considerazioni relative al volume delle esportazioni, mentre l’interessato avrebbe dovuto essere compreso nel campione tenuto conto dell’elevato valore aggiunto dei prodotti da esso esportati nella Comunità. |
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(40) |
La sua obiezione è stata comunque respinta in quanto la selezione delle società da includere nel campione è stata eseguita conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, ovvero in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni che sia possibile esaminare adeguatamente entro il periodo di tempo disponibile. |
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(41) |
Un altro produttore esportatore ha contestato la conclusione in base alla quale, essendosi rifiutato esplicitamente di rientrare nel campione, esso non poteva essere considerato come parte che ha collaborato all’inchiesta. L’interessato aveva obiettato in primo luogo che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base, il campione doveva essere selezionato con il consenso delle parti, lasciando quindi loro la possibilità di non esservi incluse. In secondo luogo, aveva fatto presente che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, una visita di verifica non costituisce una condizione necessaria per dimostrare che una società risponde ai cinque criteri di riferimento, e che pertanto esso poteva ancora beneficiare del TEM. A riprova, adduceva che il TEM era stato concesso a 22 società, di cui solo 7 avevano ricevuto una visita sul posto. Infine, l’interessato ha obiettato che la Commissione avrebbe dovuto notificargli le conseguenze della non collaborazione, come previsto all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. |
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(42) |
Per quanto riguarda la prima contestazione, va sottolineato che l’accordo delle parti non costituisce una condizione necessaria in quanto l’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base, dispone che la selezione finale spetta alla Commissione precisando unicamente che, di preferenza, la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate. Nella fattispecie il campione è stato inoltre selezionato in consultazione con le autorità cinesi e, durante la selezione, la società interessata ha affermato di nuovo di non voler esservi inclusa, segnatamente perché avrebbe avuto difficoltà a ricevere una visita di verifica. Si fa infine presente che l’interessata non ha richiesto un esame individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(43) |
La seconda obiezione è stata giudicata infondata in quanto, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, si parla di omessa collaborazione quando una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, quindi anche in relazione al TEM. La Commissione aveva fatto presente all’interessata che il suo inserimento nel campione avrebbe comportato l’impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite, condizione respinta dalla stessa. In ogni caso, anche qualora la società avesse ottenuto il TEM, il suo rifiuto di far parte del campione, di rispondere al questionario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, e di sottoporsi ad una visita di verifica, avrebbe comportato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Infine anche l’ultima obiezione sollevata dall’interessata non può essere accolta in quanto l’avviso di apertura, al paragrafo 8, precisava le conseguenze dell’omessa collaborazione. |
4. Valore normale
4.1. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM
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(44) |
In assenza di osservazioni, viene confermata la metodologia generale utilizzata per determinare il valore normale di cui ai considerando da 31 a 40 del regolamento provvisorio. |
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(45) |
I produttori esportatori cui è stato concesso il TEM hanno sottolineato alcuni errori di scrittura nel calcolo del valore normale oppure hanno contestato la metodologia utilizzata per valutare gli adeguamenti ritenuti necessari. Sulla base delle loro osservazioni, si è provveduto ad un riesame e, ove necessario, ad apportare le necessarie modifiche. |
4.2. Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM
a) Paese di riferimento
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(46) |
Alcune parti interessate hanno obiettato di non essere state informate, prima dell’istituzione di misure provvisorie, circa la scelta di un paese di riferimento diverso da quello proposto nell’avviso di apertura, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Esse hanno aggiunto di non aver potuto assistere la Commissione nella scelta di un altro paese di riferimento poiché non erano al corrente che nessun produttore del Messico, il paese di riferimento proposto al momento dell’apertura dell’inchiesta, si era detto disposto a collaborare. |
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(47) |
A tale riguardo occorre ricordare in primo luogo che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, prevede che le parti interessate siano informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare. Nel caso in esame, subito dopo l’apertura dell’inchiesta il paese di riferimento prescelto era ancora il Messico e le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Infatti, nella prima fase dell’inchiesta non risultava ancora chiaro che nessun produttore messicano sarebbe stato disposto a collaborare. Solo in seguito si è capito che, data l’assenza di collaborazione, bisognava scegliere un altro paese di riferimento. |
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(48) |
L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, non prevede peraltro che le parti assistano la Commissione nella scelta di un paese di riferimento adeguato. |
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(49) |
Infine le conclusioni provvisorie sono state comunicate alle parti interessate, compresa la scelta provvisoria della Turchia quale paese di riferimento; pur avendo avuto in questa fase la possibilità di esprimere commenti, nessuna parte interessata si è espressa a sfavore della Turchia. Non viene pertanto riconosciuta alcuna violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base; le considerazioni di cui ai considerando da 44 a 48 del regolamento provvisorio sono quindi confermate. |
b) Determinazione del valore normale
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(50) |
In assenza di osservazioni, si conferma la metodologia generale utilizzata per determinare il valore normale di cui ai considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio. |
5. Prezzi all’esportazione
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(51) |
Due produttori esportatori hanno denunciato il mancato rispetto dei requisiti per la determinazione dei prezzi all’esportazione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, affermando che, per gli adeguamenti dei prezzi all’esportazione nel caso di vendite nella Comunità realizzate attraverso società collegate con sede in un paese terzo, occorre applicare l’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. |
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(52) |
A tale proposito, si conferma che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, e più nello specifico alla lettera i) di detto paragrafo, sono state applicate, come specificato al considerando 53 del regolamento provvisorio. |
|
(53) |
I produttori esportatori cui è stato concesso il TEM hanno fatto presenti alcuni errori di scrittura nel calcolo dei prezzi all’esportazione oppure hanno contestato la metodologia utilizzata per valutare alcuni adeguamenti ritenuti necessari. Sulla base delle loro osservazioni, si è provveduto ad un riesame e, ove necessario, ad apportare le necessarie modifiche. |
6. Confronto
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(54) |
Un produttore esportatore compreso nel campione cui è stato concesso il TEM ha sostenuto che gli adeguamenti alle vendite realizzate nella Comunità tramite una sua filiale con sede in un paese terzo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non erano giustificati in quanto la suddetta filiale aveva svolto mere funzioni di ufficio commerciale con l’estero. L’interessato ha quindi precisato che, in caso di adeguamento, questo dovrebbe comunque equivalere ad un normale tasso di commissione corrisposto ad agenti indipendenti. Altri due produttori esportatori hanno inoltre obiettato che gli adeguamenti dovevano limitarsi alle spese di vendita dirette. |
|
(55) |
A tale proposito, dall’inchiesta si è evinto che le funzioni dalla filiale in questione andavano oltre quelle assunte di norma da un ufficio commerciale per l’estero di una ditta esportatrice e potevano essere piuttosto paragonate a quelle svolte da un agente che lavora su commissione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
|
(56) |
Si considera pertanto che la parte collegata è incorsa in costi che incidono effettivamente sugli importi percepiti dagli esportatori, costi che vanno quindi dedotti dal prezzo corrisposto dal primo acquirente indipendente nella Comunità. |
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(57) |
Si noti che gli altri due produttori esportatori, che si trovano nella medesima situazione del produttore esportatore di cui sopra, condividono con la Commissione il parere secondo cui, a garanzia di un confronto equo (cfr. considerando 51), gli adeguamenti vanno fatti conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base. |
|
(58) |
Si considera infine che l’importo degli adeguamenti sia stato calcolato debitamente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, ovvero in base al margine percepito dalla società collegata. Nello specifico, il margine in questione, che non deve essere limitato alle spese di vendita dirette, è stato calcolato aggiungendo alle spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute dalle società collegate un importo corrispondente ad un profitto ragionevole. Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori sono state pertanto respinte. |
|
(59) |
Diverse parti interessate hanno obiettato che gli adeguamenti relativi all’IVA non rimborsata erano ingiustificati e basati su un’errata comprensione del sistema. Altri produttori esportatori, tra cui uno che condivideva il principio dell’adeguamento, hanno contestato il metodo di calcolo degli adeguamenti chiedendo che questi fossero basati sull’importo reale dell’IVA non rimborsabile. |
|
(60) |
La prima obiezione è stata respinta in quanto non sostanziata e non sono stati addotti ulteriori elementi a riprova che gli adeguamenti si basassero su un’errata comprensione del sistema. |
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(61) |
Per quanto riguarda la richiesta di basare il calcolo sull’importo reale, si noti che il più delle volte quest’ultimo è stato omesso dai produttori esportatori oppure non sufficientemente suffragato da elementi di prova, il che ha impedito di tenerne conto. Le obiezioni sono state pertanto respinte. |
|
(62) |
In risposta alle osservazioni fatte da diverse parti, si precisa che, ove necessario, i prezzi delle tipologie del prodotto simile venduti sul mercato interno turco, utilizzati per determinare il valore normale, sono stati adeguati onde garantire un equo confronto con le tipologie del prodotto esportato nella Comunità dai produttori cinesi interessati, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Detti adeguamenti sono stati effettuati in base ad una stima ragionevole del valore di mercato delle differenze. Nel caso di due società, si è trattato di rivedere gli adeguamenti apportati allo stadio provvisorio, con conseguente modifica dei corrispondenti margini, per far sì che essi tenessero conto della situazione specifica delle interessate. |
7. Margini di dumping
7.1. Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM e/o il trattamento individuale
a) TEM
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(63) |
Due delle tre società cui è stato concesso il TEM hanno sostenuto che i legami tra di loro durante il periodo dell’inchiesta non sussistevano più, in quanto, poco dopo la fine dell’inchiesta, gli azionisti che possedevano azioni delle tre società hanno ceduto le loro quote a figure indipendenti. Non essendo più società collegate, le interessate hanno pertanto chiesto che si tenga conto del nuovo stato delle cose attribuendo ad ognuna di esse un margine di dumping individuale che ne rifletta la specifica situazione. |
|
(64) |
L’inchiesta ha comunque rivelato che il legame tra le società interessate durante il periodo dell’inchiesta andava ben oltre la semplice condivisione azionaria dal momento che, nei loro consigli di amministrazione, figuravano alcuni membri comuni. La condivisione di membri del consiglio di amministrazione rafforzava pertanto i legami già esistenti a livello azionario. |
|
(65) |
Sulla base di queste constatazioni, durante il periodo dell’inchiesta si è concluso che si trattava di società collegate. Pur ammettendo che la situazione sia cambiata poco dopo il periodo dell’inchiesta, sarebbe in ogni caso prematuro concludere che si tratti di cambiamenti duraturi. Tenuto conto della natura dei legami constatati durante il periodo dell’inchiesta, non è escluso il rischio di elusione attraverso la società soggetta al dazio meno oneroso. Inoltre, considerato che i legami in questione possono aver influito sulle conclusioni relative al periodo dell’inchiesta, la modifica di detti legami successiva al periodo dell’inchiesta non risulta rilevante. |
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(66) |
Le obiezioni sollevate dalle interessate sono da ritenersi pertanto respinte. |
|
(67) |
Diverse parti interessate hanno inoltre contestato che le disposizioni relative al campionamento non sono state applicate in modo corretto. Dal momento che le tre società cui è stato concesso il TEM sono risultate collegate, si è obiettato che esse costituiscono un’entità unica e che il loro margine di dumping non può essere pertanto applicato come media valida ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. L’obiezione si basa sul fatto che l’articolo in questione fa riferimento alla media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, e che il margine di dumping deve necessariamente basarsi su conclusioni riguardanti più di una società. L’obiezione fa riferimento alla relazione dell’organo di appello dell’OMC sulla causa «Comunità europea — Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall’India» (3), secondo la quale il termine «media ponderata» deve riferirsi necessariamente a più di una società. |
|
(68) |
In tal senso va osservato che le conclusioni dell’organo di appello, riferite ad un caso diverso e ad un ambito diverso, segnatamente quello di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2.2.2, punto ii), dell’accordo antidumping, non possono ritenersi direttamente applicabili alla fattispecie. L’argomento è inoltre privo di fondamento in quanto le società interessate non costituiscono un’entità unica e la media ponderata del campione si basa sul valore normale e sui prezzi all’esportazione di ogni singola società. La media ponderata dei margini delle società collegate è stata calcolata solo dopo aver stabilito il margine di ognuna di esse, onde evitare che, tenuto conto dei legami tra di loro, esse effettuino tutte le esportazioni attraverso la società soggetta al dazio meno oneroso. Si fa inoltre presente che l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base non esclude espressamente il ricorso a margini di dumping stabiliti per le società collegate inserite nel campione. Le obiezioni sono state pertanto respinte. |
b) Trattamento individuale
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(69) |
In assenza di osservazioni, si conferma il metodo utilizzato per la determinazione dei margini di dumping per le società cui è stato concesso il trattamento individuale di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio. |
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(70) |
In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
7.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
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(71) |
In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 59 a 61 del regolamento provvisorio. |
E. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria
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(72) |
In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie relative alla produzione comunitaria totale di cui ai considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio. |
2. Definizione dell’industria comunitaria
|
(73) |
Una parte interessata ha obiettato che i produttori che hanno sostenuto il procedimento non rappresentavano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria. La definizione dell’industria comunitaria non avrebbe infatti dovuto comprendere una delle società, che aveva dichiarato fallimento durante l’inchiesta, nonché, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, uno dei produttori, che ha importato il prodotto in esame nel periodo in esame. |
|
(74) |
Si fa presente che uno dei produttori comunitari, soggetto ad amministrazione controllata, ha continuato a produrre durante il periodo dell’inchiesta ed è tuttora in attività. Si è ritenuto pertanto che l’interessato rientri nella definizione dell’industria comunitaria. L’inchiesta ha confermato che nessuna società facente parte dell’industria comunitaria ha importato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. È stato invece accertato che un importatore ha importato tessuto greggio, ovvero la materia prima per la produzione di tessuti finiti in filamenti di poliestere. Le obiezioni sono pertanto respinte. |
|
(75) |
In assenza di ulteriori osservazioni, si conferma la definizione dell’industria comunitaria di cui al considerando 64 del regolamento provvisorio. |
3. Consumo nella Comunità
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(76) |
In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo del consumo comunitario di cui ai considerando 65 e 66 del regolamento provvisorio. |
4. Importazioni nella Comunità dal paese in questione
4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni in esame
|
(77) |
In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo del volume e della quota di mercato delle importazioni in esame di cui ai considerando 67 e 68 del regolamento provvisorio. |
4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
|
(78) |
In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo dei prezzi delle importazioni e della sottoquotazione delle importazioni in esame di cui ai considerando da 69 a 71 del regolamento provvisorio. |
5. Situazione dell’industria comunitaria
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(79) |
Si ricorda che, in base alle conclusioni provvisorie della Commissione di cui al considerando 98 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. |
|
(80) |
Nessuna parte interessata ha messo in discussione i dati sulla situazione dell’industria comunitaria e la relativa interpretazione, di cui ai considerando da 72 a 98 del regolamento provvisorio. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai succitati considerando e si conclude che l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. |
F. NESSO CAUSALE
|
(81) |
In aggiunta agli altri fattori di cui si è tenuto conto nel regolamento provvisorio, sono stati ugualmente esaminati i risultati delle esportazioni dell’industria comunitaria. A tale riguardo è stato constatato che, sull’intero periodo, le vendite all’esportazione dell’industria comunitaria sono rimaste stabili intorno ai 25 milioni di metri lineari. Occorre tener presente che dette esportazioni si riferiscono a tessuti per fodere venduti a prezzi notevolmente ridotti. Parallelamente, il mix dei prodotti esportati dall’intera industria dei 25 paesi dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stato venduto ad un prezzo superiore del 270 % a quello delle importazioni dalla Cina. Ad ogni modo, onde evitare che fossero inficiati dai risultati delle esportazioni, i dati sulla redditività sono stati ricavati tenendo conto unicamente delle vendite realizzate sul mercato comunitario. Per i motivi di cui sopra, viene concluso che le esportazioni comunitarie non hanno causato pregiudizio all’industria comunitaria. Per quanto riguarda inoltre le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi nel loro insieme, i prezzi sono risultati costantemente più elevati di quelli della RPC. In base a quanto sopra e in assenza di osservazioni in merito al nesso causale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 99 a 111 del regolamento provvisorio. |
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari
|
(82) |
In assenza di osservazioni in merito all’interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 118 del regolamento provvisorio. |
2. Interesse degli importatori indipendenti
|
(83) |
La Commissione ha ricevuto diverse osservazioni da importatori e importatori/utilizzatori indipendenti e ha concesso audizioni alle parti che ne hanno fatto richiesta. Gli argomenti degli importatori, che coincidono con quelli degli utilizzatori, sono discussi ai considerando da 87 a 90 qui di seguito. Occorre notare che i quantitativi totali importati dalla Cina dagli importatori che si sono manifestati sono insignificanti e non rappresentano più del 2 % del totale delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta. Il rimanente 98 % non ha reagito alle misure. |
|
(84) |
In assenza di altre osservazioni in merito all’interesse degli importatori indipendenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 119 a 121 del regolamento provvisorio. |
3. Interesse dei fornitori
|
(85) |
In assenza di osservazioni in merito all’interesse dei fornitori comunitari, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 122 a 125 del regolamento provvisorio. |
4. Interesse degli utilizzatori
|
(86) |
Si rammenta che, dei nove utilizzatori che hanno risposto al questionario, solo uno importava il prodotto in esame (considerando 127 del regolamento provvisorio). In seguito all’istituzione di misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto comunque le osservazioni di quattro utilizzatori che non si erano fin allora manifestati, due dei quali produttori di tessuti per l’arredamento e la decorazione. Tutti e quattro gli utilizzatori importavano il prodotto in esame dalla RPC. Tenuto conto dell’elevata frammentazione del comparto, la loro rappresentatività è stimata inferiore al 2 %. |
|
(87) |
Gli utilizzatori che producono capi d’abbigliamento hanno affermato che le importazioni nel mercato comunitario di capi preconfezionati dalla RPC a prezzi molto ridotti costituiscono attualmente una grave minaccia per la loro attività, i cui prezzi sono molto più elevati. Essi si vedrebbero inoltre costretti a pagare elevati dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, materia prima della loro produzione. Gli interessati affermano che, in virtù della loro maggiore flessibilità e della loro capacità di gestire ordinativi minori in tempi più brevi, i loro clienti sono disposti a pagare prezzi leggermente più elevati. Tuttavia, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, caratterizzate dalla presenza di confezioni a prezzi ridotti e da dazi antidumping sulle materie prime, essi affermano che non riusciranno più a produrre nella Comunità e che saranno pertanto costretti a chiudere le sedi produttive. |
|
(88) |
Va ricordato che i produttori in questione sono piccole e medie imprese, notevolmente sotto pressione per il forte aumento delle importazioni di prodotti finiti occasionato, tra le altre cose, dalla soppressione dei contingenti tessili a partire dal 1o gennaio 2005. A tutto ciò si aggiunge l’aumento dei costi delle materie prime dovuto ai dazi. Per quanto i dazi antidumping sul prodotto in esame possano ulteriormente danneggiare la già precaria situazione dell’industria dell’abbigliamento, appare evidente che le società in questione sono principalmente sotto pressione a causa delle importazioni di confezioni dalla RPC. |
|
(89) |
Alcuni utilizzatori hanno obiettato che la sospensione delle importazioni di tessuti nella Comunità dovuta ai dazi andrebbe anche a detrimento dell’industria della tintura e della stampa. Essi hanno inoltre sostenuto che la diminuzione della produzione tessile della RPC dovuta ai dazi andrebbe a detrimento dei fornitori comunitari di macchinari tessili di alta qualità. |
|
(90) |
Tuttavia, come precisato al considerando 128 del regolamento provvisorio, è probabile che la RPC continuerà ad esportare sul mercato comunitario a prezzi equi non in dumping e che si potrà contare su fonti alternative d’approvvigionamento non soggette a dumping, tenuto conto che più del 30 % del consumo comunitario è rappresentato dalle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla RPC. Inoltre, considerato che i tassi antidumping applicati a molti produttori esportatori sono pari al 14,1 % che il prodotto in esame costituisce solo una parte dei costi di produzione degli utilizzatori, un aumento dei prezzi sostanziale appare improbabile. Va inoltre fatto presente che la situazione precaria in cui verserebbero alcune società sembra essere principalmente determinata dalle importazioni di capi confezionati dalla RPC; non introdurre misure antidumping non risolverebbe pertanto il problema. A tale proposito si consideri ugualmente che gli utilizzatori che si sono manifestati rappresentano una percentuale molto esigua di importatori mentre la maggior parte non ha fatto osservazioni durante l’inchiesta. |
|
(91) |
In assenza di altre osservazioni in merito all’interesse degli utilizzatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 126 a 128 del regolamento provvisorio. |
5. Conclusioni relative all’interesse della Comunità
|
(92) |
Tenuto conto delle conclusioni di cui ai considerando da 129 a 131 del regolamento provvisorio e delle osservazioni presentate dalle varie parti, si conclude che non sussistono motivi validi per non istituire misure antidumping definitive sulle importazioni soggette a dumping di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari dalla RPC. |
H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
|
(93) |
In base al metodo illustrato ai considerando da 132 a 135 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio, onde stabilire il livello delle misure da istituire. |
|
(94) |
Nel regolamento provvisorio, il calcolo del margine di pregiudizio si basa su un margine di utile comunitario perseguito pari all’8 %, utile ragionevolmente realizzato da un’industria tipo quella comunitaria operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping; si tratta del margine realizzato nel 1998 e nel 1999 prima che le esportazioni cinesi iniziassero a causare dei problemi (considerando 134 del regolamento provvisorio). |
|
(95) |
Una parte interessata ha contestato l’adeguatezza del margine di utile dell’8 % calcolato in base agli esercizi 1998 e 1999 sostenendo che, dato che i margini di utile erano già molto più bassi nel 2000, ovvero durante il primo anno del periodo in esame, quando gli effetti delle importazioni in dumping non erano risentiti in modo così netto, occorreva assumere tali margini come riferimento. Si ricorda tuttavia che nel 2000 la quota di mercato delle importazioni dalla RPC, pari al 18,2 %, risultava già elevata (considerando 67 del regolamento provvisorio) e l’industria comunitaria versava già in condizioni precarie. Per questo motivo si è ritenuto opportuno assumere come riferimento un più stabile periodo del passato onde definire il margine di utile che l’industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza di importazioni in dumping. |
|
(96) |
In assenza di nuove osservazioni al riguardo, si conferma il metodo descritto ai considerando da 132 a 135 del regolamento provvisorio. |
1. Misure definitive
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(97) |
Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre imporre dazi antidumping definitivi al livello del margine di dumping accertato e del margine di pregiudizio calcolato per tutti i casi, ove il primo sia risultato inferiore al margine di dumping accertato. |
|
(98) |
Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:
|
|
(99) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società espressamente indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società, il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
|
(100) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (4) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’estero, connessi, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
2. Riscossione dei dazi provvisori
|
(101) |
In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene opportuno che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, vengano riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi risultino più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, mentre è liberata la parte degli importi depositati che supera l’aliquota definitiva dei dazi antidumping, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 5407 51 00 (codice TARIC 5407510010), 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10 (codice TARIC 5407611010), 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 (codice TARIC 5407691010) nonché ex 5407 69 90 (codice TARIC 5407699010).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
|
Società |
Dazio antidumping definitivo |
Codice addizionale TARIC |
|
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Nantong Teijin Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd |
26,7 % |
A619 |
|
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd |
33,9 % |
A621 |
|
Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd |
33,9 % |
A620 |
|
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd |
46,4 % |
A622 |
|
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd |
56,2 % |
A618 |
|
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd |
37,1 % |
A623 |
|
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Tutte le altre società |
56,2 % |
A999 |
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
|
— |
durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1; |
|
— |
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti ai dazi antidumping istituiti dal presente regolamento; |
|
— |
ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, |
il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento aggiungendo il nuovo produttore esportatore (i) alle società soggette al dazio medio ponderato del 37,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 oppure (ii) alle società soggette al dazio medio ponderato del 14,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento (CE) n. 384/96.
Articolo 3
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 426/2005 sulle importazioni di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti o stampati, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 nonché ex 5407 69 90 (codice TARIC 5407699010) sono definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui in appresso.
La parte degli importi depositati che supera l’importo dei dazi antidumping definitivi è liberata. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 settembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 69 del 16.3.2005, pag. 6.
(3) WT/DS141/AB/R
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Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
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Direzione B |
|
Ufficio J-79 5/16 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
42,5 |
|
096 |
35,4 |
|
|
204 |
49,2 |
|
|
999 |
42,4 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
78,6 |
|
096 |
25,9 |
|
|
999 |
52,3 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
70,5 |
|
999 |
70,5 |
|
|
0805 50 10 |
388 |
68,6 |
|
524 |
61,7 |
|
|
528 |
59,1 |
|
|
999 |
63,1 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
75,3 |
|
212 |
105,3 |
|
|
220 |
193,2 |
|
|
624 |
112,0 |
|
|
999 |
121,5 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
80,5 |
|
400 |
83,0 |
|
|
508 |
32,9 |
|
|
512 |
88,2 |
|
|
528 |
22,6 |
|
|
720 |
37,8 |
|
|
800 |
136,7 |
|
|
804 |
79,2 |
|
|
999 |
70,1 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
92,5 |
|
388 |
92,2 |
|
|
528 |
37,0 |
|
|
720 |
84,8 |
|
|
800 |
143,7 |
|
|
999 |
90,0 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
91,3 |
|
999 |
91,3 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
81,3 |
|
066 |
54,6 |
|
|
098 |
42,5 |
|
|
624 |
126,3 |
|
|
999 |
76,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 settembre 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 settembre 2005
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,87 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
43,71 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
66,06 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
66,06 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
48,70 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dall'1.9.2005-14.9.2005
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,82 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 21,37 EUR/t. |
|
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1490/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1462/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1462/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1462/2005, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1462/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 233 del 9.9.2005, pag. 19.
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 16 SETTEMBRE 2005 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,58 (2) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,59 (2) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,58 (2) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,59 (2) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3759 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,59 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,61 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,61 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3759 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
||||||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 5a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 5a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,250 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1492/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato. |
|
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
|
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:
|
|
(4) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione. |
|
(5) |
L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità. |
|
(7) |
Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti. |
|
(8) |
Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione. |
|
(9) |
Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l’esportazione, e dall’altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi. |
|
(10) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento. |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(4) GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||
|
0401 30 31 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
|
0401 30 31 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|||||||||
|
0401 30 31 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|||||||||
|
0401 30 39 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
|
0401 30 39 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|||||||||
|
0401 30 39 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|||||||||
|
0401 30 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|||||||||
|
0401 30 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|||||||||
|
0401 30 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,10 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
54,43 |
|||||||||
|
0402 10 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
9,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
12,00 |
|||||||||
|
0402 10 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
9,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
12,00 |
|||||||||
|
0402 10 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0994 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1200 |
|||||||||
|
0402 10 99 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0994 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1200 |
|||||||||
|
0402 21 11 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
9,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
12,00 |
|||||||||
|
0402 21 11 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
36,50 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,83 |
|||||||||
|
0402 21 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,08 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
48,89 |
|||||||||
|
0402 21 11 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
40,58 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,10 |
|||||||||
|
0402 21 17 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
9,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
12,00 |
|||||||||
|
0402 21 19 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
36,50 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,83 |
|||||||||
|
0402 21 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,08 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
48,89 |
|||||||||
|
0402 21 19 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
40,58 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,10 |
|||||||||
|
0402 21 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
40,84 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,41 |
|||||||||
|
0402 21 91 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
41,08 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,74 |
|||||||||
|
0402 21 91 9350 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
41,51 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
53,27 |
|||||||||
|
0402 21 91 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
44,60 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
57,25 |
|||||||||
|
0402 21 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
40,84 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,41 |
|||||||||
|
0402 21 99 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
41,08 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,74 |
|||||||||
|
0402 21 99 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
41,51 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
53,27 |
|||||||||
|
0402 21 99 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
43,80 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
56,23 |
|||||||||
|
0402 21 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
44,60 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
57,25 |
|||||||||
|
0402 21 99 9600 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
47,75 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
61,29 |
|||||||||
|
0402 21 99 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
49,52 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
63,59 |
|||||||||
|
0402 21 99 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
51,59 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
66,22 |
|||||||||
|
0402 29 15 9200 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0994 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1200 |
|||||||||
|
0402 29 15 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3650 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4683 |
|||||||||
|
0402 29 15 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3808 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4889 |
|||||||||
|
0402 29 15 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,4058 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5210 |
|||||||||
|
0402 29 19 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3650 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4683 |
|||||||||
|
0402 29 19 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3808 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4889 |
|||||||||
|
0402 29 19 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,4058 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5210 |
|||||||||
|
0402 29 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,4084 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5241 |
|||||||||
|
0402 29 99 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,4084 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5241 |
|||||||||
|
0402 29 99 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,4380 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5623 |
|||||||||
|
0402 91 11 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
4,127 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
5,895 |
|||||||||
|
0402 91 19 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
4,127 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
5,895 |
|||||||||
|
0402 91 31 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
4,877 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
6,967 |
|||||||||
|
0402 91 39 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
4,877 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
6,967 |
|||||||||
|
0402 91 99 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
15,93 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
22,76 |
|||||||||
|
0402 99 11 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
|
0402 99 19 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
|
0402 99 31 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1095 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1565 |
|||||||||
|
0402 99 31 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0953 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1362 |
|||||||||
|
0402 99 39 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1095 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1565 |
|||||||||
|
0403 90 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
9,81 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
11,83 |
|||||||||
|
0403 90 13 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
9,81 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
11,83 |
|||||||||
|
0403 90 13 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
36,16 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,42 |
|||||||||
|
0403 90 13 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
37,75 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
48,45 |
|||||||||
|
0403 90 13 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
40,23 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,63 |
|||||||||
|
0403 90 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
40,47 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,95 |
|||||||||
|
0403 90 33 9400 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3616 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4642 |
|||||||||
|
0403 90 33 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,4023 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5163 |
|||||||||
|
0403 90 59 9310 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
|
0403 90 59 9340 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
|
0403 90 59 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
|
0403 90 59 9510 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
|
0404 90 21 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
8,48 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
10,23 |
|||||||||
|
0404 90 21 9160 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
9,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
12,00 |
|||||||||
|
0404 90 23 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
9,94 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
12,00 |
|||||||||
|
0404 90 23 9130 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
36,50 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,83 |
|||||||||
|
0404 90 23 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
38,08 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
48,89 |
|||||||||
|
0404 90 23 9150 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
40,58 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,10 |
|||||||||
|
0404 90 29 9110 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
40,84 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,41 |
|||||||||
|
0404 90 29 9115 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
41,08 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,74 |
|||||||||
|
0404 90 29 9125 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
41,51 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
53,27 |
|||||||||
|
0404 90 29 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
44,60 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
57,25 |
|||||||||
|
0404 90 81 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0994 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1200 |
|||||||||
|
0404 90 83 9110 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,0994 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1200 |
|||||||||
|
0404 90 83 9130 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3650 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4683 |
|||||||||
|
0404 90 83 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,3808 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,4889 |
|||||||||
|
0404 90 83 9170 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,4058 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,5210 |
|||||||||
|
0404 90 83 9936 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
|
0405 10 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
|
0405 10 11 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
|
0405 10 19 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 30 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
|
0405 10 30 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 30 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 50 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 50 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
|
0405 10 50 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
|
0405 10 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
70,73 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
95,37 |
|||||||||
|
0405 20 90 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
62,41 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
84,16 |
|||||||||
|
0405 20 90 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
64,90 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
87,51 |
|||||||||
|
0405 90 10 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
85,16 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
114,82 |
|||||||||
|
0405 90 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L02 |
EUR/100 kg |
68,11 |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
91,83 |
|||||||||
|
0406 10 20 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9230 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
12,99 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
16,24 |
|||||||||
|
0406 10 20 9290 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9610 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9620 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 10 20 9630 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
19,96 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
24,94 |
|||||||||
|
0406 10 20 9640 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,32 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
36,65 |
|||||||||
|
0406 10 20 9650 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
24,44 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
30,55 |
|||||||||
|
0406 10 20 9830 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
9,08 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
11,33 |
|||||||||
|
0406 10 20 9850 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
10,99 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
13,74 |
|||||||||
|
0406 20 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 20 90 9913 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
21,76 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
27,20 |
|||||||||
|
0406 20 90 9915 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,54 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
36,93 |
|||||||||
|
0406 20 90 9917 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
31,41 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
39,24 |
|||||||||
|
0406 20 90 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,08 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
43,86 |
|||||||||
|
0406 30 31 9710 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 30 31 9730 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
|
0406 30 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 30 31 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
|
0406 30 31 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
|
0406 30 39 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
|
0406 30 39 9700 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
|
0406 30 39 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
|
0406 30 39 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
6,44 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
15,09 |
|||||||||
|
0406 30 90 9000 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 40 50 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
34,48 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
43,09 |
|||||||||
|
0406 40 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,41 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
44,26 |
|||||||||
|
0406 90 13 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|||||||||
|
0406 90 15 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|||||||||
|
0406 90 17 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|||||||||
|
0406 90 21 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
39,43 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
56,30 |
|||||||||
|
0406 90 23 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
|
0406 90 25 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
34,67 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,63 |
|||||||||
|
0406 90 27 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
31,39 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
44,95 |
|||||||||
|
0406 90 31 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|||||||||
|
0406 90 33 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|||||||||
|
0406 90 33 9919 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 33 9951 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 35 9190 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|||||||||
|
0406 90 35 9990 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|||||||||
|
0406 90 37 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|||||||||
|
0406 90 61 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
44,68 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
64,65 |
|||||||||
|
0406 90 63 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
44,02 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
63,49 |
|||||||||
|
0406 90 63 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
42,31 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
61,32 |
|||||||||
|
0406 90 69 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 69 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
42,93 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
62,22 |
|||||||||
|
0406 90 73 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,12 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,75 |
|||||||||
|
0406 90 75 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
|
0406 90 76 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
32,71 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
46,82 |
|||||||||
|
0406 90 76 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|||||||||
|
0406 90 76 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
33,92 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
48,15 |
|||||||||
|
0406 90 78 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,88 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,42 |
|||||||||
|
0406 90 78 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,54 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,76 |
|||||||||
|
0406 90 78 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
34,55 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
|
0406 90 79 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,35 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
42,19 |
|||||||||
|
0406 90 81 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|||||||||
|
0406 90 85 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|||||||||
|
0406 90 85 9970 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
|
0406 90 86 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 86 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,61 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
52,80 |
|||||||||
|
0406 90 86 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 86 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
38,16 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
55,80 |
|||||||||
|
0406 90 86 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|||||||||
|
0406 90 87 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 87 9200 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 87 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
33,16 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|||||||||
|
0406 90 87 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
33,86 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|||||||||
|
0406 90 87 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|||||||||
|
0406 90 87 9971 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|||||||||
|
0406 90 87 9972 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
15,21 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
21,86 |
|||||||||
|
0406 90 87 9973 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,33 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,57 |
|||||||||
|
0406 90 87 9974 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
37,84 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
53,93 |
|||||||||
|
0406 90 87 9975 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
37,52 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
53,02 |
|||||||||
|
0406 90 87 9979 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
|
0406 90 88 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
0406 90 88 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
29,29 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
43,13 |
|||||||||
|
0406 90 88 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
|
L04 |
EUR/100 kg |
30,20 |
|||||||||
|
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
|
A01 |
EUR/100 kg |
43,15 |
|||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||||||||
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 13 settembre 2005. |
|
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 13 settembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
99,50 |
|
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
121,00 |
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 13 settembre 2005. |
|
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 13 settembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 13,50 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1495/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1166/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 53 641 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento francese. |
|
(2) |
Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento francese sul mercato interno portando la gara permanente a 64 424 tonnellate. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1166/2005. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1166/2005 è così modificato:
|
1) |
All’articolo 1, il quantitativo «53 641 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «64 424 tonnellate»; |
|
2) |
Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «53 641 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «64 424 tonnellate»; |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 10.
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1496/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1168/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento austriaco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1168/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 113 297 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento austriaco. |
|
(2) |
Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento austriaco sul mercato interno portando la gara permanente a 121 525 tonnellate. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1168/2005. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1168/2005 è così modificato:
|
1) |
All’articolo 1, il quantitativo «113 297 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «121 525 tonnellate». |
|
2) |
Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «113 297 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «121 525 tonnellate». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16.
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
recante rettifica della decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato della decisione 2005/430/CE, Euratom riporta i numeri d’ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Bulgaria. |
|
(2) |
L’attribuzione errata, nel suddetto allegato, di un numero d’ordine inferiore a 09.5100 ai prodotti dei codici NC 1701 e 1702 rende impossibile alla Commissione gestire il relativo contingente tariffario a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
(3) |
È pertanto necessario rettificare la decisione 2005/430/CE, Euratom. |
|
(4) |
Poiché i periodi annuali di applicazione delle concessioni iniziano il 1o luglio, occorre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o luglio 2005. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato della decisione 2005/430/CE, Euratom, la riga recante il numero d’ordine 09.4785 è sostituita dal testo seguente:
|
«Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
|
09.5902 |
1701 |
Zucchero |
|
1702 |
Altri zuccheri» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1498/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1262/2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (2), gli organismi di intervento possono richiedere che lo zucchero da conferire all’intervento sia condizionato in sacchi di iuta con rivestimento interno di polietilene. |
|
(2) |
Negli ultimi anni sono stati messi a punto nuovi tipi di condizionamento per alimenti. È opportuno che gli organismi di intervento che richiedono questi nuovi tipi di condizionamento si assicurino che essi rispettino le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (3). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1262/2001. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1262/2001, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli organismi di intervento che richiedono o accettano che lo zucchero loro conferito sia condizionato in imballaggi diversi da quelli di cui al primo comma, esigono che si tratti di imballaggi conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’organismo di intervento può precisare una qualità specifica dell’imballaggio.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48.
(3) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(4) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.»
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16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1499/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
relativo al divieto di pesca dell’eglefino nelle zone CIEM I, II (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale per la Pesca e gli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).
ALLEGATO
|
Stato Membro |
Spagna |
|
Stock |
HAD/1N2AB. |
|
Specie |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
|
Zona |
I, II (acque norvegesi) |
|
Data |
30 giugno 2005 |
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16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
|
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 9 al 15 settembre 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
|
16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1501/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005. |
|
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 9 al 15 settembre 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5.
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16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1502/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 9 al 15 settembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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16.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2004
relativa agli aiuti di Stato C 38/03 cui la Spagna ha dato esecuzione (ulteriori aiuti alla ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli)
[notificata con il numero C(2004) 3918]
(Il testo in lingua spagnola è l’unico facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/652/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (1),
visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (2),
dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni conformemente ai suddetti articoli (3) e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
|
(1) |
In base al regolamento (CE) n. 1013/97, la Commissione, con decisione del 6 agosto 1997 (4), ha autorizzato aiuti alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli ammontanti a circa 1,9 miliardi di EUR. In virtù sia della decisione che del suddetto regolamento, la condizione per l’approvazione era che non venisse concesso alcun altro aiuto a fini di ristrutturazione. |
|
(2) |
Nel 2000, 2001 e 2002 la holding statale Sociedad Estatal de Participationes Industriales («SEPI») ha conferito a IZAR Construcciones navales («IZAR») capitali per un importo totale di 1 477 milioni di EUR. Con lettere dell'8 novembre 2002 e del 14 gennaio 2003, la Commissione ha richiesto informazioni al riguardo. |
|
(3) |
Con decisione del 27 maggio 2003, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito all’operazione attraverso la quale SEPI ha conferito a IZAR 1 477 milioni di EUR. Le autorità spagnole sono state informate della decisione con lettera della Commissione del 28 maggio 2003. |
|
(4) |
La Spagna, con lettere dell'11 luglio 2003, 29 luglio 2003, 11 agosto 2003, 19 gennaio 2004, 23 febbraio 2004, 14 aprile 2004 e 26 luglio 2004, ha presentato le proprie osservazioni in merito all’avvio del procedimento. |
|
(5) |
In seguito all’avvio del procedimento, alla Commissione sono pervenute osservazioni dai cantieri Royal Van Lent Shipyard con lettera del 24 settembre 2003, da una parte che ha chiesto l’anonimato con lettera della stessa data, nonché da IZAR con lettera del 6 ottobre 2003. Tali osservazioni sono state inviate alla Spagna con lettera del 13 ottobre 2003. La Spagna ha fatto pervenire le proprie osservazioni mediante lettera del 10 novembre 2003. Il 17 novembre 2003, IZAR ha presentato ricorso (5) contro la Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo l’annullamento dell’avvio del procedimento. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI
|
(6) |
Nel luglio del 2000 SEPI ha deciso di riunire tutti i cantieri navali statali, militari e civili e attività collegate, che operavano all’epoca come imprese distinte, in un unico gruppo. Il 20 luglio 2000 tutti i cantieri civili e le attività collegate sono stati pertanto acquistati da BAZAN, che li ha assorbiti ed è stata successivamente ridenominata IZAR. |
|
(7) |
Le attività civili di IZAR si svolgono principalmente presso Astilleros de Cadiz («Cadiz»), Astilleros de Puerto Real («Puerto Real»), Astilleros de Sestao («Sestao»), Astilleros de Sevilla («Sevilla»), Juliana Constructora Gijonesa («Juliana»), Fábrica de Manises («Manises») e Astilleros de Fene («Fene»). IZAR ha anche tre siti di costruzione navale di carattere prevalentemente militare, Ferrol, Cartagena e San Fernando. |
|
(8) |
L’indagine riguarda i seguenti conferimenti di capitale da parte di SEPI: 1 322,227 milioni di EUR (220 miliardi di ESP) a favore di BAZAN il 28 luglio 2000, 105,171 milioni di EUR a favore di IZAR nel 2001 e 50,000 milioni di EUR a favore di IZAR nel 2002. |
|
(9) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sottolineato che il capitale conferito da SEPI a IZAR potrebbe aver comportato vantaggi economici a favore dei cantieri navali civili che non avrebbero potuto verosimilmente ottenere da fonti commerciali. È pertanto probabile che le misure costituiscano aiuti che, per loro natura, possono distorcere la concorrenza. |
|
(10) |
Considerata l’evoluzione della situazione dei cantieri civili, la Commissione sospettava pertanto che i cantieri civili avessero ricevuto aiuti attraverso i conferimenti di capitale accordati a IZAR e dubitava che tali aiuti rispettassero le condizioni previste dalle regole sugli aiuti di Stato alla cantieristica navale. L’obiettivo del presente procedimento è pertanto di chiarire se i cantieri navali civili o le altre attività civili abbiano beneficiato dei capitali conferiti a IZAR. |
III. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
|
(11) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate. Una parte, che ha chiesto l’anonimato, ha presentato un’osservazione comune sia a questo caso che al caso C 40/00, relativo ad aiuti di Stato (6), nella quale si sottolinea che gli aiuti oggetto dell’indagine hanno determinato una seria distorsione della concorrenza sul mercato delle imbarcazioni da diporto. Alla Commissione è pervenuta un’altra osservazione congiunta relativa al caso in oggetto e al caso C 40/00 da parte di Royal van Lent Shipyard Royal B.V., nella quale si afferma che gli aiuti concessi dal governo spagnolo negli ultimi anni si sono rivelati estremamente dannosi per molti concorrenti che operano nel mercato dei megayacht. |
|
(12) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da parte di IZAR. IZAR sostiene che i conferimenti di capitale in questione rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE e che qualsiasi problema relativo alla distorsione degli scambi dovrebbe essere affrontato nel contesto della procedura di cooperazione prevista all’articolo 298 del trattato CE. IZAR sostiene inoltre che i capitali conferiti da SEPI non costituiscono risorse statali e che in ogni caso rispettano il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. IZAR afferma infine che l’eventualità di un recupero di qualsiasi aiuto concesso ai cantieri navali pubblici spagnoli nel 1997 è inaccettabile in quanto si tratta di aiuti esistenti. |
IV. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA
|
(13) |
Nel corso del procedimento, la Spagna ha presentato alla Commissione le argomentazioni esposte in appresso circa le ragioni per cui, a suo parere, non vi è stato aiuto statale nei conferimenti di capitale presi in esame. |
|
(14) |
In primo luogo, la Spagna afferma che SEPI ha agito come un investitore privato operante in un’economia di mercato che aspiri a massimizzare gli utili e che la Commissione non ha dimostrato che le risorse di SEPI provengano dallo Stato o siano ad esso imputabili. |
|
(15) |
I capitali sono stati inoltre conferiti nel contesto di un piano aziendale per BAZAN, che era un’impresa militare. L’apporto di capitali è avvenuto per coprire una serie di costi connessi a tale piano, sviluppato nel 1998. In particolare, […] (7) milioni di EUR riguardavano la cosiddetta esternalizzazione dei costi sociali relativi al prepensionamento di ex dipendenti BAZAN. Tale importo è stato versato tra il 2000 e il 2002 alle imprese di assicurazione che erogano le pensioni. L’aumento dei costi per questi impegni spiega, secondo quanto dichiarato dalle autorità spagnole, gli ulteriori apporti di capitale da SEPI a IZAR nel 2001 e 2002. |
|
(16) |
Inoltre, è stato necessario versare circa altri […] milioni di EUR per tali costi sociali direttamente da BAZAN ad alcuni dipendenti in prepensionamento. |
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(17) |
Secondo quanto sostenuto dalla Spagna, il resto del capitale apportato era necessario per coprire gli investimenti nei settori militari della nuova impresa IZAR ([…] milioni di EUR) e per una maggiore necessità di capitale di esercizio per i cantieri militari. |
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(18) |
La Spagna argomenta altresì che le misure in questione dovrebbero essere analizzate nel contesto dell’articolo 296 del trattato CE, in quanto il capitale è stato conferito a BAZAN, che secondo le autorità spagnole era un’impresa puramente militare al momento del conferimento del capitale. |
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(19) |
La Spagna contesta inoltre la possibilità che parte dell’aiuto autorizzato nel 1997 possa risultare incompatibile qualora la Commissione dichiarasse che sono stati concessi altri aiuti illegali ai cantieri navali pubblici spagnoli. |
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(20) |
In risposta alle osservazioni di terzi, la Spagna è totalmente d’accordo con le dichiarazioni rilasciate da IZAR e smentisce il fatto che IZAR abbia un’importante attività nel settore degli yacht di lusso. |
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(21) |
In una fase successiva del procedimento, la Spagna ha fornito le ulteriori informazioni richieste dalla Commissione, ossia le perdite stimate delle attività civili di IZAR, dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2003, nonché informazioni sulle spese generali di IZAR in tale periodo. |
V. VALUTAZIONE
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(22) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo giurisprudenza costante delle Corti europee, la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri. |
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(23) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione nota che il Consiglio ha adottato su questa base il regolamento (CE) n. 1540/98 del («regolamento sulla costruzione navale»), in vigore dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2003. Anche se il regolamento (CE) n. 1540/98 è scaduto il 31 dicembre 2003 e non è dunque interessato dalla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (8), secondo una prassi coerente la Commissione, utilizzando il proprio ampio margine di valutazione, intende applicare detto regolamento. |
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(24) |
La costruzione navale è un’attività economica caratterizzata da scambi tra Stati membri. Gli aiuti alla costruzione navale rientrano quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
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(25) |
La Commissione osserva che, in base al regolamento (CE) n. 1540/98, per «costruzione navale» si intende la costruzione di navi mercantili d’alto mare a propulsione autonoma. La Commissione sottolinea altresì che IZAR costruisce tali navi e di conseguenza è un’impresa che rientra nel campo di applicazione del regolamento. La Commissione rileva inoltre che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sopraccitato, gli aiuti concessi per la costruzione, trasformazione e riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni del regolamento stesso. Tale norma si applica non soltanto agli aiuti concessi alle società che svolgono le attività in oggetto, ma anche alle entità collegate. |
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(26) |
Nell’agosto 1997, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/97, la Commissione ha approvato in via eccezionale un pacchetto di aiuti alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli civili affinché, entro la fine del 1998, raggiungessero nuovamente la redditività finanziaria. Includendo gli aiuti approvati in precedenza, il pacchetto ammontava a 318 miliardi di ESP (1,9 miliardi di euro). |
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(27) |
Nel dare la propria approvazione, il Consiglio ha sottolineato il carattere una tantum del pacchetto di aiuti. Il governo spagnolo ha assunto l’impegno che i cantieri navali non ricevessero alcun altro aiuto alla ristrutturazione, al salvataggio, alla compensazione delle perdite o alla privatizzazione. Di tale impegno si è tenuto conto nelle condizioni stabilite nella decisione con cui la Commissione ha approvato gli aiuti, come sottolineato anche all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento sulla costruzione navale, che specifica che non è possibile concedere aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione a un’impresa alla quale siano già stati concessi aiuti di questo tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/97. |
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(28) |
Di conseguenza, qualsiasi aiuto superiore a quello autorizzato dalla decisione iniziale della Commissione dell’agosto 1997 sarebbe incompatibile con il mercato comune, a meno che non sia approvato ai sensi di una base giuridica diversa. |
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(29) |
La Commissione osserva che l’attività dei cantieri navali Sestao, Puerto Real, Sevilla, Cádiz e Juliana rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento 1013/97 e della summenzionata decisione della Commissione del 1997. Manises e Fene (ex Astano) sono entità connesse tra loro in quanto appartenevano all’impresa di costruzione navale IZAR nel periodo oggetto d’esame e rientrano pertanto nel campo di applicazione del regolamento sulla costruzione navale, ai sensi dell’articolo 1, lettera g). |
1. IL RUOLO DI SEPI
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(30) |
Nella decisione di avvio del procedimento formale, la Commissione riteneva che SEPI agisse per conto dello Stato, ossia che il suo comportamento nelle diverse operazioni fosse imputabile allo Stato. La Spagna ha contestato tale affermazione, sostenendo che SEPI opera in modo indipendente e che, pertanto, il suo comportamento non è imputabile allo Stato. Ad ogni modo, secondo l’opinione della Spagna, SEPI ha agito come un investitore di mercato e, quindi, i fondi conferiti da SEPI in tal caso non possono essere considerati aiuti di Stato. |
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(31) |
La Commissione osserva che SEPI è una holding statale che dipende direttamente dal ministero delle Finanze e per questa ragione è considerata un’impresa pubblica ai sensi della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (9), poiché, tenuto conto dell’assetto proprietario o della loro partecipazione finanziaria, le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante su SEPI. |
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(32) |
La Corte di giustizia ha stabilito quando i fondi vanno considerati risorse statali, dichiarando che, anche se gli importi corrispondenti alle misure in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino permanentemente sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti è sufficiente perché siano qualificati come risorse statali [sentenza della Corte di giustizia nella causa C-83/98 P, Repubblica francese/Ladbroke Racing Ltd e Commissione delle Comunità europee (10)]. Ciò si applica chiaramente alle risorse di SEPI. |
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(33) |
Nella sentenza nella causa C-482/99 [Stardust Marine (11)] la Corte di giustizia ha riassunto i criteri per l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica. Secondo la Corte di giustizia, l’imputabilità può essere ricavata da una serie di indizi derivati dalle circostanze del caso e dal contesto in cui è stato preso il provvedimento. |
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(34) |
Esempi di indizi citati dalla Corte di giustizia comprendono l’integrazione dell’impresa pubblica nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa (che può essere soggetta al diritto pubblico oppure al diritto comune delle imprese), l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa o qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta. |
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(35) |
SEPI è un’impresa con uno status giuridico particolare in quanto, per esempio, le sue relazioni annuali non possono essere consultate nel registro pubblico spagnolo. L’impresa è diretta da un consiglio di amministrazione composto, in gran parte, da Segretari di Stato e da altre persone direttamente connesse al governo. La natura delle sue attività include la privatizzazione di aziende statali, un’attività notevolmente legata alla cosa pubblica. Inoltre, in passato SEPI ha agito nei confronti dei cantieri navali in un modo che può essere considerato imputabile allo Stato, ossia fornendo parte dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato nel 1997 nonché l’aiuto illegale nel 1998 (12). Occorre altresì osservare che SEPI concede aiuti di Stato in altri ambiti, ad esempio all’industria carboniera spagnola (13). |
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(36) |
Come illustrato ai punti 31 e 32, i fondi di SEPI sono risorse statali. Inoltre, i punti da 33 a 35 spiegano come la concessione di fondi a imprese di costruzione navale debba ritenersi imputabile allo Stato essendo tali fondi concessi in condizioni non conformi ai principi di economia di mercato. |
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(37) |
Il principio generale applicabile alle operazioni finanziarie tra lo Stato e le imprese pubbliche è il cosiddetto principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Poiché i fondi di SEPI sono risorse statali, è essenziale che SEPI, nelle operazioni economiche con le proprie affiliate di costruzione navale (sia che si tratti di imprese che svolgono attività economiche che di holding che raggruppano tali imprese), agisca totalmente in conformità al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. |
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(38) |
Il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato è illustrato nel dettaglio nella comunicazione della Commissione agli Stati membri (14) sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (15). Anche la Corte di giustizia ha affermato, ad esempio nella causa C 40/85 (16), che, onde accertare se la partecipazione al capitale di un’impresa abbia la natura di aiuto statale, è opportuno applicare il criterio basato sulle possibilità per l’impresa di procurarsi le somme in questione sul mercato privato dei capitali. La Corte ha inoltre precisato: «si deve in particolare valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta di qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato il conferimento di capitale». |
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(39) |
La Commissione non esclude che i fondi forniti da SEPI possano non contenere elementi di aiuto, sempre che SEPI si attenga al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Pertanto, per il conferimento di capitale in esame la Commissione valuterà se SEPI abbia agito in base al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. |
2. ELEMENTI DI AIUTO NEGLI APPORTI DI CAPITALE DA SEPI A BAZAN/IZAR
a) Aiuti ad impresa puramente militare
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(40) |
La Spagna sostiene che il 28 luglio 2000, allorché ha ricevuto il principale conferimento di capitale, BAZAN era un’impresa puramente militare poiché non erano ancora state raggruppate in BAZAN le società navali civili recentemente acquisite. Pertanto la Spagna afferma che gli aiuti concessi a BAZAN dovrebbero beneficiare della deroga di cui all’articolo 296 del trattato CE. |
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(41) |
La Commissione non concorda con questa affermazione e sottolinea che, quando è stato effettuato il conferimento di capitale, BAZAN possedeva tutti i cantieri civili e attività collegate in questione. Il fatto che BAZAN detenesse le attività civili come imprese controllate al 100 % o come attivi non può essere rilevante. Va inoltre rilevato che le controllate civili sono state assorbite da BAZAN due mesi più tardi. Per determinare se l’aiuto può distorcere la concorrenza tra cantieri civili all’interno del mercato comune, è rilevante l’utilizzo finale dei fondi da parte del beneficiario. |
b) Uso dei fondi per i costi sociali
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(42) |
Al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i costi sociali, legati alla situazione anteriore di BAZAN (prima del luglio 2000) fossero connessi esclusivamente alla produzione militare dato che sembra che BAZAN abbia prodotto in passato anche alcune navi civili. La Commissione dubitava pertanto che i fondi forniti per coprire tali costi ricadessero nel disposto dell’articolo 296 del trattato CE. |
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(43) |
La Commissione rileva che una parte del capitale totale conferito è in effetti servita a coprire i costi sociali. La Spagna è riuscita a dimostrare che […] milioni di EUR sono stati versati ad imprese di assicurazione esterne per coprire i costi dei prepensionamenti presso gli ex cantieri militari. Questo importo comprende parte del capitale conferito nel 2000 e tutto il capitale conferito nel 2001 e nel 2002. I conferimenti di capitale aggiuntivi nel 2001 e nel 2002 erano dovuti all’aumento inaspettato dei costi di tali prepensionamenti. La Spagna ha inoltre sostenuto che altri […] milioni di EUR sono stati versati direttamente a BAZAN per taluni dipendenti BAZAN in prepensionamento. |
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(44) |
I costi sociali connessi alle passate attività nel settore militare di BAZAN non coprono l’intero importo dei capitali conferiti da SEPI. La Commissione non ha inoltre ricevuto informazioni convincenti sulla necessità di maggior capitale di esercizio per i cantieri militari, né argomentazioni convincenti sul perché gli investimenti in costruzione navale militare dovrebbero essere finanziati interamente con capitali propri, anziché soprattutto con prestiti, come avviene in normali condizioni di mercato. La Spagna non ha pertanto dimostrato che i fondi forniti da SEPI a IZAR siano stati interamente utilizzati a scopi militari. |
c) Copertura delle perdite per attività civili
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(45) |
La Spagna ha fornito alla Commissione le stime dei risultati finanziari delle attività civili di IZAR dal 2000 al 2003, che indicano una perdita complessiva per le attività civili all’interno di IZAR di 290 milioni di EUR, come specificato alla tabella 1. Tabella 1 Risultati stimati delle attività civili di IZAR dal 2000 al 2003 (17)
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(46) |
I risultati sono forniti dopo utili straordinari, relativi in particolare a Puerto Real, Sestao e Sevilla, grazie al fatto che queste imprese avevano valori contabili positivi al momento in cui sono state acquistate da BAZAN ad un prezzo simbolico. Da quanto esposto nella tabella precedente si può concludere che IZAR ha coperto perdite accumulate nelle sue attività civili per un totale di 290 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o luglio 2000 e il 31 dicembre 2003. |
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(47) |
La Spagna ha inoltre fornito informazioni sui costi centrali di IZAR, che non sono stati attribuiti alle attività civili nel calcolo dei risultati di cui alla tabella 1. L’importo totale dei costi centrali nel periodo 2000-2003 è di […] milioni di EUR. La parte del fatturato di IZAR relativa alle attività civili è stata del […] % durante tale periodo. Utilizzando questo dato come criterio per distribuire i costi centrali si avrebbe una ulteriore perdita relativa alle attività civili di 74 milioni di EUR nel periodo in questione. |
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(48) |
Complessivamente le attività civili di IZAR hanno registrato perdite stimate a 364 milioni di EUR nel periodo 2000-2003. |
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(49) |
Quando ha acquisito le attività civili, BAZAN aveva risorse finanziarie limitate (capitali propri pari a 100 milioni di EUR alla fine del 1999). Risulta inoltre che abbia registrato perdite (in base alle relazioni annuali di IZAR) nelle attività militari tra il 2000 e il 2002, pari a circa […] milioni di EUR. È pertanto possibile constatare che le perdite relative alle attività civili di IZAR dovevano essere coperte mediante l’apporto di capitale effettuato nel 2000. |
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(50) |
Un’ulteriore questione da valutare è se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta di qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato il conferimento di capitale in questione. La Corte di giustizia ha affermato altresì che un modo adeguato per stabilire se un prestito costituisca un aiuto di Stato consiste nel determinare se l’impresa beneficiaria potrebbe ottenere gli importi necessari sui mercati privati dei capitali, applicando il cosiddetto criterio dell’investitore privato (18). |
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(51) |
In base alle informazioni fornite dalla Spagna risulta chiaramente che le imprese civili acquisite da BAZAN nel luglio 2000 si trovavano in difficoltà economiche (cfr. tabella 2). Tabella 2 Valori contabili e rischi connessi alle operazioni individuali nel luglio 2000
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(52) |
Inoltre, non vi erano neppure indizi del fatto che la difficile situazione finanziaria delle attività civili, che avevano registrato perdite per diversi anni, potesse migliorare. Si può pertanto escludere che le attività civili potessero generare sotto il controllo di BAZAN/IZAR un rendimento accettabile alla luce dei loro ultimi risultati conseguiti e in assenza di misure di ristrutturazione previste. Questo trova conferma anche nelle informazioni fornite dalla Spagna, che ha dichiarato che le attività civili di IZAR hanno registrato perdite ogni anno a partire dal 2000, con alcune limitate eccezioni. |
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(53) |
Per tali motivi si può concludere che IZAR non sarebbe stata in grado di ottenere prestiti o capitali sui mercati privati dei capitali per coprire le perdite delle proprie attività civili. Di conseguenza, il conferimento di capitali a tali attività non soddisfa il criterio dell’investitore privato. Per gli stessi motivi, SEPI non poteva aspettarsi un rendimento su tale capitale. Di conseguenza, il conferimento di tali risorse da SEPI a IZAR non rispetta il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Il capitale conferito per essere utilizzato nelle attività civili rappresenta pertanto un aiuto di Stato concesso a IZAR. Tale aiuto è illegale in quanto non è stato notificato alla Commissione. |
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(54) |
È inoltre possibile concludere che l’aiuto non è compatibile con il mercato comune poiché non può essere autorizzato come aiuto alla ristrutturazione in quanto non era consentito per i cantieri navali, come illustrato in precedenza. Non può altresì essere autorizzato per le altre attività interessate, Fene e Manises, in quanto la Spagna non ha presentato alcun piano di ristrutturazione. L’aiuto non può essere approvato in base ad altra disposizione del regolamento sulla costruzione navale. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, l’aiuto non poteva essere autorizzato sulla base di nessuna altra deroga di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. |
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(55) |
Come stabilito nella decisione in materia di aiuti di Stato nel caso C 40/00, i prestiti, pari a 192,1 milioni di EUR, sono stati rimborsati con gli interessi il 12 settembre 2000 da SEPI a IZAR. I fondi erano stati concessi nel 1999 alle imprese Juliana, Cadiz e Manises, successivamente rilevate da BAZAN/IZAR nel luglio 2000. Come precisato nella decisione relativa al caso C 40/00, le informazioni relative a questo rimborso del prestito vengono utilizzate nella presente indagine. |
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(56) |
Secondo le informazioni trasmesse dalla Spagna, le perdite indicate per le attività civili nel 2000, di cui alla tabella 1, non comprendono il rimborso dei prestiti summenzionati. |
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(57) |
È evidente che i fondi forniti da SEPI nel 1999 sono andati a beneficio delle imprese civili Juliana, Cadiz e Manises. Tuttavia, poiché il rimborso di tali prestiti è stato fatto dai conti generali di IZAR, il risultato è che le tre imprese, in seguito sciolte e divenute unità commerciali, hanno beneficiato del fatto di non aver rimborsato i prestiti in questione. È pertanto chiaro che è stata IZAR, attraverso il pagamento effettuato con le proprie risorse, a sollevare Juliana, Cadiz e Manises dall’onere finanziario del rimborso dei prestiti. |
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(58) |
La Commissione ha valutato se i prestiti rimborsati da IZAR avrebbero potuto essere stati finanziati con un nuovo prestito acceso da IZAR a condizioni di mercato. Per quanto riguarda questo aspetto, la Commissione ritiene che senza il conferimento di capitale nel 2000 che, come illustrato in precedenza, è stato utilizzato per sostenere le attività civili di IZAR, la situazione finanziaria di IZAR sarebbe stata molto peggiore. Per tali motivi si può escludere che IZAR avrebbe potuto ricevere un prestito a condizioni di mercato se non avesse ricevuto aiuti illegali ed incompatibili sotto forma di conferimento di capitale di 364 milioni di EUR. |
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(59) |
Il rimborso di 192,1 milioni di EUR da IZAR a SEPI dovrebbe pertanto essere considerato un ulteriore utilizzo del conferimento di capitale in esame a favore delle attività civili di IZAR. Per le medesime ragioni già illustrate per la copertura delle perdite, questo uso dei fondi per le attività civili non rispettava il principio dell’investitore operante a condizioni di mercato e l’utilizzo del relativo importo del capitale conferito a IZAR costituisce un aiuto di Stato incompatibile a favore di detta impresa. |
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(60) |
In base a quanto sopra esposto, la Commissione conclude che le attività civili di IZAR hanno beneficiato del conferimento di capitale apportato da SEPI a IZAR nel 2000, grazie alla copertura di perdite per 364 milioni di EUR, come illustrato supra al punto 46, e al rimborso di 192,1 milioni di EUR, come illustrato supra al punto 51. L’importo totale dell’aiuto è pertanto di 556,1 milioni di EUR. Gli ulteriori conferimenti di capitale nel 2001 e nel 2002 da SEPI a IZAR sono stati utilizzati per coprire un aumento inaspettato dei costi dei prepensionamenti negli ex cantieri militari e non costituiscono aiuto. |
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(61) |
Visto che sono stati confermati i dubbi circa nuovi aiuti di Stato incompatibili concessi ai cantieri navali pubblici spagnoli, la Commissione deve valutare, secondo quanto osservato nell’avvio del procedimento, se parte dell’aiuto alla ristrutturazione concesso nel 1997 sia da considerarsi incompatibile e quindi da recuperare. |
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(62) |
A questo riguardo, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Spagna e da IZAR nell’ambito del presente procedimento, non sussistano motivi per considerare incompatibile parte dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato nel 1997. Infatti, ai sensi della decisione con cui è stato autorizzato l’aiuto (19), il diritto della Commissione di richiedere il recupero dell’aiuto autorizzato nel 1997 è venuto meno con l’ultima relazione di controllo (20), del 13 ottobre 1999. Per tale motivo, allo scadere del periodo di controllo l’aiuto approvato nel 1997 è divenuto un aiuto esistente. |
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(63) |
La Spagna afferma che al conferimento di capitale andrebbe applicato l’articolo 296 e che, pertanto, esso non rientrerebbe nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, in quanto BAZAN era un’impresa militare al momento dell’acquisizione dei cantieri navali. |
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(64) |
Non è possibile mettere in dubbio che le attività civili avessero bisogno di aiuti finanziari per continuare ad operare dopo il luglio 2000. Il semplice fatto che facessero parte di un’impresa di costruzione navale che produceva anche a scopi militari non altera la natura di questi cantieri navali e delle attività collegate. Gli aiuti a tali attività rientrano quindi nell'ambito di applicazione dell'articolo 87 del trattato CE. |
VI. CONCLUSIONE
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(65) |
La Commissione conclude che la Spagna ha dato illegalmente esecuzione ad aiuti dell’importo di 556 milioni di EUR, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, accordati sotto forma di: conferimento di capitale, effettuato nel 2000 da SEPI a IZAR, pari a 1 322 milioni di EUR, di cui hanno beneficiato le attività civili di IZAR per un importo di 556,1 milioni di EUR. |
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(66) |
L’aiuto deve essere rimborsato nella sua totalità dall’impresa attualmente proprietaria delle attività in questione, IZAR, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti di Stato dell’importo di 556,1 milioni di EUR, illegalmente concessi dalla Spagna, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, all’impresa IZAR, sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare da IZAR gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a disposizione del beneficiario.
2. Il recupero viene effettuato senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero e sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale. Il tasso di interesse si applica come interesse composto durante tutto il periodo.
Articolo 3
Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti già presi e previsti per conformarvisi. A tal fine utilizza il modulo di cui all’allegato I della presente decisione.
Articolo 4
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(1) GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1.
(2) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.
(3) GU C 201 del 26.8.2003, pag. 3.
(4) GU C 354 del 21.11.1997, pag. 2.
(5) GU C 21 del 24.1.2004, pag. 42, causa T-382/03.
(6) GU C 199 del 23.8.2003, pag. 9.
(7) Informazioni riservate.
(8) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22 (cfr. l’ultima frase: «La presente comunicazione non compromette l'interpretazione dei regolamenti del Consiglio e della Commissione in materia di aiuti di Stato»).
(9) GU L 193 del 29.7.2000, p. 75.
(10) Racc. 2000, pag. I-03271, punto 50.
(11) Racc. 2002, pag. I-04397, punti 55 e 56.
(12) GU L 37 del 12.2.2000, pag. 22.
(13) GU L 296 del 30.10.2002, pag. 73.
(14) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.
(15) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(16) Racc. 1986, pag. 2321.
(17) I risultati indicati in questa tabella non tengono conto delle perdite registrate da Sestao, Puerto Real e Sevilla coperte dagli utili straordinari di cui ai punti 46 e 51 infra.
(18) Causa C-342/96, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1999, pag. I-2459, punti 41 e 42, causa C-256/97, DMT, Racc. 1999, pag. I-3913, punti 22-24, nonché le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs in detta causa, punti da 34 a 36.
(19) GU C 354 del 21.11.1997, pag. 2. Cfr. il penultimo paragrafo a pag. 7.
(20) COM(1999) 480 def.
ALLEGATO
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2004) 3918
1. Calcolo dell’importo da recuperare
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1.1. |
Fornire i seguenti dettagli sull’importo degli aiuti di Stato illegalmente posti a disposizione del beneficiario:
Osservazioni: |
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1.2. |
Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili all’aiuto da recuperare. |
2. Misure previste e già attuate per recuperare gli aiuti
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2.1. |
Specificare le misure previste e le misure già adottate per il recupero immediato ed efficace degli aiuti. Indicare inoltre le misure alternative previste dalla normativa nazionale per procedere al recupero, specificando, se necessario, la base giuridica di dette misure. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti. |
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2.2. |
Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti. |
3. Recupero già eseguito
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3.1. |
Specificare gli importi degli aiuti recuperati presso il beneficiario:
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3.2. |
Allegare giustificativi del rimborso degli importi specificati nella tabella al punto 3.1. |
(1) Data in cui (le quote individuali de)gli aiuti sono stati posti a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi utilizzare righe separate)
(2) Importo degli aiuti posti a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo)
(3) Data/e di rimborso degli aiuti