ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 236

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
13 settembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1477/2005 della Commissione, del 12 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1478/2005 della Commissione, del 12 settembre 2005, che modifica gli allegati V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1479/2005 della Commissione, del 12 settembre 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa al regime di aiuti Invest Northern Ireland Venture 2003 al quale il Regno Unito intende dare esecuzione in favore delle PMI dell'Irlanda del Nord [notificata con il numero C(2004) 3917]  ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1477/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

44,0

999

44,0

0707 00 05

052

100,7

999

100,7

0709 90 70

052

74,2

999

74,2

0805 50 10

052

100,1

382

64,7

388

72,6

524

55,3

528

59,2

999

70,4

0806 10 10

052

80,8

624

151,1

999

116,0

0808 10 80

388

74,7

400

80,4

508

36,5

512

69,0

528

39,5

720

37,5

800

126,8

804

60,0

999

65,6

0808 20 50

052

98,2

388

80,2

512

62,2

999

80,2

0809 30 10 , 0809 30 90

052

93,6

999

93,6

0809 40 05

052

75,7

066

46,5

093

40,2

098

40,2

624

113,7

999

63,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2005

che modifica gli allegati V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare gli articoli 8 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 2005, la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese hanno sottoscritto un memorandum d’intesa sull’esportazione di alcuni prodotti tessili e dell’abbigliamento cinesi nell’Unione europea. La Commissione ha poi adottato il regolamento (CE) n. 1084/2005 per tener conto del memorandum d’intesa.

(2)

Occorre specificare la destinazione delle merci spedite nella Comunità di cui alla nota 3 della tabella che figura alla lettera b) dell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93, nonché il tasso di conversione specifico applicabile agli indumenti per bambini della categoria tessile 4.

(3)

Occorre definire le modalità del regime di perfezionamento passivo (TPP) delle merci spedite a tale scopo dalla Comunità in Cina.

(4)

Le modalità del TPP devono figurare nell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5)

I limiti quantitativi fissati nel memorandum d’intesa sono stati raggiunti per diverse categorie di prodotti. Di conseguenza, una quantità considerevole di merci è bloccata nei porti comunitari creando difficoltà inaspettate per il normale andamento del commercio.

(6)

Il 5 settembre 2005, la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese hanno concluso un ciclo di consultazioni sulle misure da adottare per ovviare ai problemi causati dalle esportazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento cinesi che superano i quantitativi fissati nel memorandum d’intesa. Le parti hanno deciso di aumentare i quantitativi per le categorie in questione e di introdurre determinate flessibilità.

(7)

A seguito dell’intesa raggiunta tra la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese, è necessario adeguare i limiti quantitativi applicabili nel 2005 e nel 2006 alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina e introdurre determinate flessibilità. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

(8)

Considerata la situazione attuale, inoltre, è necessario prevedere quantitativi supplementari per consentire lo svincolo di tutti i prodotti tessili e dell’abbigliamento attualmente bloccati.

(9)

Data l’urgenza, il regolamento deve entrare in vigore al più presto.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

1)

l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

2)

la tabella dell’allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato II del presente regolamento;

3)

la tabella dell’allegato VIII è sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19).


ALLEGATO I

L’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

a)

L’allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

a)   applicabili nel 2005

(La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2005

Bielorussia

GRUPPO IA

 

 

1

tonnellate

1 585

2

tonnellate

5 100

3

tonnellate

233

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

1 600

5

1 000 pezzi

1 058

6

1 000 pezzi

1 400

7

1 000 pezzi

1 200

8

1 000 pezzi

1 110

GRUPPO IIA

 

 

9

tonnellate

363

20

tonnellate

318

22

tonnellate

498

23

tonnellate

255

39

tonnellate

230

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

5 958

13

1 000 pezzi

2 651

15

1 000 pezzi

1 500

16

1 000 pezzi

186

21

1 000 pezzi

889

24

1 000 pezzi

803

26/27

1 000 pezzi

1 069

29

1 000 pezzi

450

73

1 000 pezzi

315

83

tonnellate

178

GRUPPO IIIA

 

 

33

tonnellate

387

36

tonnellate

1 242

37

tonnellate

463

50

tonnellate

196

GRUPPO IIIB

 

 

67

tonnellate

339

74

1 000 pezzi

361

90

tonnellate

199

GRUPPO IV

 

 

115

tonnellate

87

117

tonnellate

1 800

118

tonnellate

448

Serbia (1)

GRUPPO IA

 

 

1

tonnellate

 

2

tonnellate

 

2a

tonnellate

 

3

tonnellate

 

GRUPPO IB

 

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIA

 

 

9

tonnellate

 

GRUPPO IIB

 

 

15

1 000 pezzi

 

16

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIIB

 

 

67

tonnellate

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIA

 

 

9

tonnellate

 

20

tonnellate

 

39

tonnellate

 

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

 

13

1 000 pezzi

 

14

1 000 pezzi

 

15

1 000 pezzi

 

18

tonnellate

 

21

1 000 pezzi

 

26

1 000 pezzi

 

28

1 000 pezzi

 

29

1 000 pezzi

 

31

1 000 pezzi

 

68

tonnellate

 

73

1 000 pezzi

 

76

tonnellate

 

78

tonnellate

 

83

tonnellate

 

GRUPPO IIIA

 

 

35

tonnellate

 

41

tonnellate

 

GRUPPO IIIB

 

 

10

1 000 paia

 

97

tonnellate

 

GRUPPO IV

 

 

118

tonnellate

 

GRUPPO V

 

 

161

tonnellate

 


b)   applicabili nel 2005, nel 2006 e nel 2007

(La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)

Livelli concordati

Paese terzo

Categoria

Unità

Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (3)

2006

2007

Cina

GRUPPO IA

 

 

 

 

2 (compreso 2a)

tonnellate

20 212

61 948

69 692

GRUPPO IB

 

 

 

 

4 (4)

1 000 pezzi

161 255

540 204

594 225

5

1 000 pezzi

118 783

189 719

219 674

6

1 000 pezzi

124 194

338 923

382 880

7

1 000 pezzi

26 398

80 493

88 543

GRUPPO IIA

 

 

 

 

20

tonnellate

6 451

15 795

17 770

39

tonnellate

5 521

12 349

13 892

GRUPPO IIB

 

 

 

 

26

1 000 pezzi

8 096

27 001

29 701

31

1 000 pezzi

108 896

219 882

248 261

GRUPPO IV

 

 

 

 

115

tonnellate

2 096

4 740

5 214

b)

L’appendice A dell’allegato V è sostituita dalla seguente:

«Appendice A dell’allegato V

Categoria

Paese terzo

Osservazioni

4

Cina

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.»


(1)  Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36) non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2)  Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(3)  Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell’11 giugno 2005 ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d’importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall’importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell’11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d’importazione per le merci spedite tra l’11 giugno 2005 e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate con il pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall’11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

Il rilascio di autorizzazioni d’importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d’esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d’esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d’importazione per le merci spedite tra l’11 giugno 2005 e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell’esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un’altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l’importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento (CE) n. 1478/2005 aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d’importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d’esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d’importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell’allegato VIII.

(4)  Cfr. appendice A.»


ALLEGATO II

La tabella dell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla seguente:

«TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2005

Bielorussia

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

4 733

5

1 000 pezzi

6 599

6

1 000 pezzi

8 800

7

1 000 pezzi

6 605

8

1 000 pezzi

2 249

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

4 446

13

1 000 pezzi

697

15

1 000 pezzi

3 858

16

1 000 pezzi

786

21

1 000 pezzi

2 567

24

1 000 pezzi

661

26/27

1 000 pezzi

3 215

29

1 000 pezzi

1 304

73

1 000 pezzi

4 998

83

tonnellate

664

GRUPPO IIIB

 

 

74

1 000 pezzi

872

Serbia (1)

GRUPPO IB

 

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIB

 

 

15

1 000 pezzi

 

16

1 000 pezzi

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

 

13

1 000 pezzi

 

15

1 000 pezzi

 

18

tonnellate

 

21

1 000 pezzi

 

26

1 000 pezzi

 

31

1 000 pezzi

 

68

tonnellate

 

76

tonnellate

 

78

tonnellate

 


Paese terzo

Categoria

Unità

Livelli specifici concordati

Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (3)

2006

2007

Cina

GRUPPO IB

 

 

 

 

4

1 000 pezzi

208

408

449

5

1 000 pezzi

453

886

975

6

1 000 pezzi

1 642

3 216

3 538

7

1 000 pezzi

439

860

946

GRUPPO IIB

 

 

 

 

26

1 000 pezzi

791

1 550

1 705

31

1 000 pezzi

6 301

12 341

13 575


(1)  Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36) non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2)  Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(3)  I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell’11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.»


ALLEGATO III

La tabella dell’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla seguente:

«1.

PAESE

2.

Uso anticipato

3.

Riporto

4.

Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3

5.

Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

6.

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8

7.

Trasferimenti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV

8.

Aumento massimo per ciascuna categoria

9.

Condizioni supplementari

Bielorussia

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %.

Serbia

5  %

10  %

12  %

12  %

12  %

12  %

17  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III.

Cina

5  %

7  %

 

 

 

 

 

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 26 e 31: 4 %.

Trasferimenti tra le categorie 2, 20, 39 e 115: 4 %.

2 072 924  kg della categoria 2 possono essere trasferiti nel 2005 dalla Commissione alle categorie 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115.

Per poter procedere ai trasferimenti suddetti è necessaria un’autorizzazione preventiva della Commissione. I trasferimenti eseguiti devono essere resi pubblici.»


13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1479/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 14 al 27 settembre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)   GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)   GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)   GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 14 al 27 settembre 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

15,08

11,37

26,93

12,41

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa al regime di aiuti «Invest Northern Ireland Venture 2003» al quale il Regno Unito intende dare esecuzione in favore delle PMI dell'Irlanda del Nord

[notificata con il numero C(2004) 3917]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/644/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 20 marzo 2003, registrata presso la Commissione il 26 marzo 2003, il Regno Unito ha notificato alla Commissione il regime «Invest Northern Ireland Venture 2003».

(2)

Con lettera D/53203 del 15 maggio 2003 e con lettera D/55504 del 29 agosto 2003, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni in merito alla misura notificata.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno trasmesso le informazioni richieste con lettere del 24 giugno 2003 e del 30 settembre 2003, registrate presso la Commissione rispettivamente il 1o luglio 2003 e il 1o ottobre 2003.

(4)

Con lettera del 26 novembre 2003 la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(6)

Con lettera del 6 gennaio 2004, registrata presso la Commissione il 9 gennaio 2004, il Regno Unito ha trasmesso la sua risposta alla decisione della Commissione di avviare il procedimento.

(7)

Con lettere del 25 febbraio 2004, 27 febbraio 2004, 1o marzo 2004, 2 marzo 2004, 3 marzo 2004, 4 marzo 2004 e 5 marzo 2004, registrate presso la Commissione rispettivamente il 2 marzo 2004, il 3 marzo 2004, il 4 marzo 2004, l'8 marzo 2004 e il 10 marzo 2004, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di 11 parti interessate.

(8)

Con lettera D/52015 del 18 marzo 2004 la Commissione ha trasmesso dette osservazioni al Regno Unito, offrendogli l’opportunità di commentarle.

(9)

Il Regno Unito ha trasmesso i suoi commenti sulle osservazioni delle parti interessate con lettera del 29 aprile 2004, registrata presso la Commissione il 3 maggio 2004.

(10)

Con lettera del 23 giugno 2004, registrata presso la Commissione il 24 giugno 2004, il Regno Unito ha trasmesso informazioni supplementari in merito alla misura notificata.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

1.   L'obiettivo della misura

(11)

La misura in esame mira a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese (3) (PMI) dell'Irlanda del Nord finanziamenti con capitale di rischio, tramite la costituzione di un nuovo fondo di capitale di rischio.

(12)

Il fondo Invest Northern Ireland Venture 2003 (di seguito il «fondo») mira a risolvere le particolari difficoltà di finanziamento con cui devono misurarsi le PMI in Irlanda del Nord.

(13)

Il 4 febbraio 2003 la Commissione ha approvato il regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund (4)» (Fondo prestiti e capitali di rischio per le piccole e medie imprese), un regime generale che copre tutte le regioni del Regno Unito, ivi compresa l'Irlanda del Nord.

(14)

Il regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» disciplina la creazione di fondi di capitale di rischio specializzati nel finanziamento con capitale di rischio delle PMI in tutto il territorio del Regno Unito e a Gibilterra.

(15)

Con la decisione del 4 febbraio 2003 la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato a favore di finanziamenti con capitale di rischio in determinate aree ammissibili all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE di importo massimo pari a 750 000 EUR per singola tranche.

(16)

Dato che l'Irlanda del Nord rientra attualmente tra le aree ammissibili all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (5), conformemente al regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» gli investimenti in PMI in Irlanda del Nord sono limitati a 750 000 EUR per singola tranche.

(17)

Dati i gravissimi problemi dell'Irlanda del Nord, le autorità britanniche intendono, tramite il regime notificato, mettere a disposizione delle PMI locali finanziamenti con capitale di rischio per importi fino a 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR) per singola tranche, superando quindi l'importo massimo dell'investimento per singola tranche consentito dalla decisione relativa al regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund».

(18)

Tutti gli altri elementi di rilievo della misura notificata soddisfano le condizioni stabilite nella decisione relativa al regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund».

2.   Descrizione della misura

La base giuridica del regime

(19)

La base giuridica del regime è l'articolo 7 dell'«Industrial Development (Northern Ireland) Order» (decreto relativo allo sviluppo industriale in Irlanda del Nord) del 1982.

Lo stanziamento a favore del regime

(20)

Il Regno Unito si propone di creare un fondo di capitale di rischio con una dotazione compresa tra 15 milioni di GBP (22 milioni di EUR) e 20 milioni di GBP (29 milioni di EUR).

(21)

Se verrà raccolto un importo inferiore a 20 milioni di GBP (29 milioni di EUR), il contributo pubblico verrà ridotto proporzionalmente.

(22)

Se verrà raccolto un importo superiore a 20 milioni di GBP (29 milioni di EUR), il fondo accetterà il maggiore apporto dei privati, ma non vi sarà un aumento corrispondente del finanziamento pubblico.

(23)

In nessun caso il contributo pubblico al fondo potrà superare il 50 % del suo volume totale.

La durata del regime

(24)

Il fondo verrà costituito come società in accomandita semplice con una durata di 10 anni, prorogabile al massimo a 12 anni con il consenso di tutti gli investitori, per facilitare l'uscita dal fondo in condizioni ottimali.

I beneficiari del regime

(25)

Il regime si applicherà esclusivamente alle piccole e medie imprese dell'Irlanda del Nord.

(26)

Le imprese in difficoltà sono escluse dal regime.

(27)

Nessun finanziamento sarà concesso ad imprese operanti in settori in cui si registrano sovracapacità, ivi compresi il settore della costruzione navale e i settori della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

L'entità degli investimenti

(28)

Il fondo effettuerà investimenti nelle PMI beneficiarie per importi compresi tra 250 000 GBP (367 000 EUR) e 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR). Occasionalmente potranno essere effettuati investimenti successivi nel quadro di una nuova tornata di finanziamenti. Le decisioni in merito saranno indipendenti dalle precedenti decisioni di investimento e verranno adottate sulla base dei risultati della PMI beneficiaria.

Cumulo di aiuti nel quadro del regime

(29)

Le autorità del Regno Unito hanno dichiarato che l'intensità dell'aiuto autorizzato per ogni altro aiuto regionale o per ogni altro aiuto alle PMI, di cui le PMI destinatarie di capitale di rischio in applicazione del presente regime beneficeranno, verrà ridotta, per la durata dell'investimento, del 30 % rispetto al livello che sarà giudicato compatibile dalla Commissione.

I motivi dell'avvio del procedimento

(30)

Nella sua comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (in appresso «la comunicazione») (6), la Commissione ha riconosciuto che la funzione dei finanziamenti pubblici di misure in favore del capitale di rischio consiste unicamente nel porre rimedio ad una situazione di fallimento del mercato.

(31)

Nella comunicazione si osserva che l'accesso delle PMI ai capitali può essere ostacolato da fattori specifici, quali l'informazione imperfetta o asimmetrica e il costo elevato delle operazioni, che possono determinare una situazione di fallimento del mercato tale da giustificare la concessione di aiuti di Stato.

(32)

Nella comunicazione si afferma inoltre che non ci sono segni di un fallimento generalizzato del mercato dei capitali di rischio nella Comunità, ma che esistono piuttosto insufficienze del mercato per taluni tipi di investimenti in certe fasi della vita delle imprese, e che si registrano particolari difficoltà nelle aree ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE («aree assistite»).

(33)

Nella comunicazione viene quindi spiegato che, in linea generale, prima di autorizzare misure a favore del capitale di rischio, la Commissione esigerà la prova dell'esistenza della situazione di fallimento del mercato.

(34)

La Commissione può tuttavia essere disposta ad ammettere l'esistenza di una situazione di fallimento del mercato, senza esigere ulteriori prove, qualora per ciascuna tranche di finanziamento a favore di un'impresa tramite misure in favore del capitale di rischio — finanziate in tutto o in parte mediante aiuti di Stato — l'ammontare dell'aiuto sia pari al massimo a 500 000 EUR nelle aree non assistite, a 750 000 EUR nelle aree ammissibili all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE o a 1 milione di EUR nelle aree ammissibili all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(35)

Ne consegue che nei casi in cui detti importi vengano superati, la Commissione esigerà la dimostrazione della situazione di fallimento del mercato invocata per giustificare la misura a favore del capitale di rischio proposta, prima di valutare la compatibilità della misura sulla base dei criteri positivi e negativi elencati al punto VIII.3 della comunicazione.

(36)

Il regime «Invest Northern Ireland Venture 2003» proposto dal Regno Unito prevede investimenti nel capitale di rischio a favore delle PMI dell'Irlanda del Nord per importi compresi tra 250 000 GBP (367 000 EUR) e 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR) per tranche d'investimento.

(37)

In base alla carta degli aiuti a finalità regionale del Regno Unito per il periodo 2000-2006, l'Irlanda del Nord rientra tra le aree ammissibili all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(38)

Conformemente alle disposizioni della comunicazione, la Commissione sarebbe pertanto disposta ad ammettere l'esistenza di una situazione di fallimento del mercato senza esigere ulteriori prove, qualora l'apporto di capitale di rischio alle PMI dell'Irlanda del Nord, finanziato in tutto o in parte mediante aiuti di Stato, non superi l'importo massimo di 750 000 EUR, come previsto dal punto VI.5 della comunicazione nel caso delle aree assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(39)

Il Regno Unito ha precisato nella notifica che, tranne l'importo massimo proposto per singola tranche pari a 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR), tutti gli altri aspetti essenziali della misura proposta sono conformi al regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund», già approvato.

(40)

La Commissione ritiene pertanto che la decisione favorevole adottata in relazione al regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» copra tutti gli investimenti previsti nel quadro del regime «Invest Northern Ireland Venture 2003» il cui importo per singola tranche sia compreso tra 250 000 GBP (367 000 EUR) e 510 000 GBP (750 000 EUR).

(41)

Conformemente alle disposizioni della comunicazione, il Regno Unito è invece tenuto a fornire la prova dell'esistenza della situazione di fallimento del mercato per gli investimenti nel capitale di rischio previsti nel quadro del regime «Invest Northern Ireland Venture 2003» di importo compreso tra 510 000 GBP (750 000 EUR) e 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR).

(42)

Per provare l'esistenza della situazione di fallimento del mercato, il Regno Unito ha menzionato una serie di caratteristiche proprie del mercato dei capitali di rischio dell'Irlanda del Nord messe in rilievo da uno studio (7) Le principali argomentazioni dello studio sono le seguenti:

a)

si riscontra un'insufficienza nell'apporto di capitale di rischio alle PMI dell'Irlanda del Nord per quanto riguarda le operazioni di importo compreso tra 250 000 GBP (357 000 EUR) a 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR);

b)

una tale situazione di fallimento del mercato è riscontrabile anche in altre economie regionali, ma è più grave in Irlanda del Nord, per le seguenti ragioni:

i)

il mercato dei capitali di rischio in Irlanda del Nord è in ritardo di molti anni rispetto al resto del Regno Unito in termini di volume totale degli investimenti, di numero di operazioni, di numero di fondi e di disponibilità di amministratori qualificati per la gestione dei fondi;

ii)

fattori quali le dimensioni del mercato nordirlandese, la sua distanza geografica dal resto del Regno Unito e le conseguenze nel lungo periodo dei disordini interni hanno determinato un'assenza di fondi di capitale di rischio interamente privati, con sede nella regione o che investano nelle PMI dell'Irlanda del Nord a partire dalla Gran Bretagna;

iii)

è difficile inoltre attirare amministratori esperti in Irlanda del Nord.

(43)

Con lettera del 26 novembre 2003 la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo al regime «Invest Northern Ireland Venture 2003».

(44)

Nella lettera la Commissione dichiarava di ritenere che le argomentazioni avanzate dal Regno Unito per provare l'esistenza della situazione di fallimento del mercato non fossero sufficienti a giustificare la concessione di tranche di investimenti nel capitale di rischio di importo ben superiore agli importi massimi previsti nella comunicazione della Commissione per le aree ammissibili all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(45)

La Commissione dichiarava inoltre di ritenere indispensabile un'analisi più dettagliata del caso, che consentisse in particolare di raccogliere eventuali osservazioni delle parti interessate. Soltanto dopo aver preso in considerazione le osservazioni dei terzi, la Commissione sarebbe stata in grado di decidere se la misura notificata dal Regno Unito fosse o no tale da alterare le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune.

III.   LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(46)

In risposta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione di avviare il procedimento formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalle seguenti parti interessate:

Enterprise Equity (NI) Limited,

Momentum Northern Ireland,

Qubis Limited,

Ulster Farmers’ Union,

CBI Northern Ireland,

Institute of Directors Northern Ireland,

Investment Belfast Limited,

Inter Trade Ireland,

BDO Stoy Hayward,

The Ulster Society of Chartered Accountants,

International Fund for Ireland.

(47)

Tutte le parti interessate si sono espresse a favore della misura e ne hanno sottolineato l'importanza, oltre a evidenziare il carattere adeguato degli importi massimi degli investimenti.

(48)

Le parti interessate hanno evidenziato in particolare le difficoltà incontrate dalle imprese locali nella raccolta di capitali propri per importi compresi tra 1 milione di GBP (1,5 milioni di EUR) e 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR). Ciò sarebbe dovuto soprattutto ai fattori seguenti:

a)

nel resto del Regno Unito i fondi di capitale di rischio aumentano il livello minimo degli investimenti, una tendenza che si fa sentire anche in Irlanda del Nord;

b)

i costi dovuti alla posizione periferica dell'Irlanda del Nord influenzano sfavorevolmente i fondi;

c)

i fondi aventi sede nel resto del Regno Unito e in Irlanda hanno per lo più scarso interesse a investire in operazioni di tale importo, e nessun fondo locale in Irlanda del Nord ha le capacità per realizzarli;

d)

una generale, per quanto infondata, percezione negativa, dovuta ai disordini interni del passato, continua ad influenzare negativamente l'atteggiamento degli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in Irlanda del Nord.

IV.   I COMMENTI DEL REGNO UNITO

(49)

Si riassumono nei punti successivi i commenti del Regno Unito sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e sulle osservazioni trasmesse dalle parti interessate.

(50)

L'economia dell'Irlanda del Nord soffre di una serie di debolezze di carattere generale, alle quali occorre porre rimedio per accrescere la competitività della regione:

a)

il prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore alla media del Regno Unito (77,5 % della media nazionale). Il divario si è ridotto solo in misura marginale nel corso degli anni '90 (3 punti percentuali dal 1989);

b)

la produttività dell'intera economia dell'Irlanda del Nord, misurata in termini di PIL per lavoratore, è inferiore a quella del Regno Unito (89 % della media nazionale);

c)

forte dipendenza dalle piccole imprese: 85 000 imprese, di cui il 99 % impiega meno di 50 persone e il 93 % meno di 10 persone;

d)

il settore manifatturiero continua a dipendere da attività «tradizionali» a ridotto valore aggiunto; il settore dei servizi a forte valore aggiunto ha dimensioni equivalenti solo alla metà delle dimensioni di tale settore nel Regno Unito;

e)

la regione ospita poche imprese basate sulla conoscenza rispetto ad altre regioni del Regno Unito;

f)

bassi livelli di innovazione e di attività di ricerca e sviluppo;

g)

uno dei tassi di creazione di imprese più bassi del Regno Unito;

h)

scarsità di finanziamenti con capitale di debito e con capitale proprio per le imprese in fase di avvio.

(51)

Oltre alle debolezze di carattere generale, l'Irlanda del Nord presenta un mercato dei capitali di rischio poco sviluppato in rapporto ad altre regioni del Regno Unito:

a)

nel periodo 1985-2002 il volume degli investimenti nel capitale di rischio in Irlanda del Nord ha rappresentato soltanto lo 0,7 % del volume totale di questo tipo di investimenti nel Regno Unito, mentre la quota della regione nel PIL nazionale è pari al 2,2 %;

b)

in Irlanda del Nord le attività legate al capitale di rischio dovrebbero quadruplicare rispetto al livello attuale in modo da raggiungere i livelli pro capite registrati in altre regione del Regno Unito quali il Galles o la Scozia.

(52)

Un certo numero di fattori generali contribuiscono a spiegare il fenomeno:

a)

posizione periferica: l'Irlanda del Nord è seriamente svantaggiata dalla sua posizione geografica;

b)

crescita delle imprese locali: nel corso degli ultimi anni la crescita dell'economia locale è stata seriamente ostacolata dai disordini interni;

c)

cultura della sovvenzione: si è sviluppata a causa del fatto che le autorità pubbliche sono state costrette ad intervenire in misura maggiore nelle attività di sviluppo industriale dell'Irlanda del Nord che nelle altre regioni del Regno Unito. Di conseguenza, le imprese erano meno disposte a procedere ad aumenti del capitale proprio.

(53)

Per quanto negli ultimi anni siano sorti alcuni fondi, rimane ancora molto da fare, in particolare per garantire un flusso adeguato di investimenti, ma anche per aumentare la gamma e il numero di investitori:

a)

l'Irlanda del Nord è scarsamente rappresentata nel capitale di rischio, e i pochi fondi locali realizzano prevalentemente operazioni di dimensioni ridotte;

b)

sono solo 3 gli amministratori di fondi di capitale di rischio presenti a tempo pieno nella regione;

c)

la maggior parte dei fondi di capitale di rischio esistenti in loco offrono investimenti di importo inferiore a 500 000 GBP (730 000 EUR);

d)

gli studi hanno dimostrato che l'importo medio dei finanziamenti nelle fasi iniziali della vita delle imprese tecnologiche aumenta man mano che il mercato matura. Si ritiene che in Irlanda del Nord nel corso dei prossimi cinque anni la carenza di capitali propri per il finanziamento nelle fasi iniziali si farà soprattutto sentire per gli importi compresi tra 250 000 GBP (367 000 EUR) e 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR);

e)

per tenere conto delle crescenti dimensioni dei progetti e del previsto aumento della domanda, nel corso dei prossimi cinque anni dovrebbero essere costituiti in Irlanda del Nord due o più fondi, aventi le dimensioni prevalenti sul mercato, ciascuno con una dotazione di circa 15 milioni di GBP (22 milioni di EUR), uno dei quali dovrebbe beneficiare del sostegno pubblico.

(54)

In relazione alle risposte inviate dalle parti interessate il Regno Unito ha soltanto sottolineato il forte sostegno da esse espresso a favore della costituzione del fondo.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(55)

La Commissione ha esaminato il regime alla luce dell'articolo 87 del trattato CE, in particolare sulla base della comunicazione. Le conclusioni della valutazione sono riassunte ai punti 56 e seguenti.

1.   Rispetto delle norme

(56)

Con la notificazione del regime, le autorità del Regno Unito hanno rispettato l'obbligo cui sono tenute ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

2.   Esistenza di un aiuto di Stato

(57)

Il Regno Unito ha confermato che, tranne l'importo massimo consentito del finanziamento con capitale di rischio per ogni singola tranche, tutti gli altri aspetti essenziali del regime «Invest Northern Ireland Venture 2003» sono conformi alla decisione della Commissione relativa al regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund».

(58)

Pertanto, la valutazione della Commissione dell'esistenza di un aiuto di Stato riprende la valutazione formulata nel quadro della predetta decisione.

(59)

Nella decisione riguardante il regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» la Commissione aveva dichiarato che, conformemente al punto IV.2 della comunicazione, la valutazione dell'esistenza di aiuti di Stato deve tenere conto della possibilità che una misura a favore del capitale di rischio possa conferire un aiuto a diversi livelli.

(60)

La Commissione aveva quindi concluso che il regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» comportava un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE al livello degli investitori e delle PMI beneficiarie. La Commissione aveva inoltre ritenuto che non sussistesse alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a livello del fondo, né al livello dei prestiti non garantiti accordati alle PMI al tasso di riferimento prevalente sul mercato maggiorato di 4 o più punti percentuali, né al livello dei prestiti garantiti accordati al tasso di riferimento prevalente sul mercato.

(61)

Tale valutazione resta valida per quanto riguarda la misura notificata oggetto della presente decisione.

3.   Prove della situazione di fallimento del mercato

(62)

Conformemente alle disposizioni della comunicazione, la Commissione è disposta ad accettare l'esistenza di una situazione di fallimento del mercato, senza esigere ulteriori prove, qualora l'apporto di capitale di rischio alle PMI, finanziato in tutto o in parte tramite aiuti di Stato, non superi l'importo massimo di 750 000 EUR, come previsto al punto VI.5 della comunicazione.

(63)

La misura proposta dal Regno Unito prevede finanziamenti con capitale di rischio a favore delle PMI dell'Irlanda del Nord per importi compresi tra 250 000 e 1,5 milioni di GBP (367 000 a 2,2 milioni di EUR) per tranche di investimento.

(64)

Secondo la carta degli aiuti a finalità regionale del Regno Unito per il periodo 2000-2006, l'Irlanda del Nord rientra attualmente tra le aree ammissibili all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tuttavia, secondo la stessa carta, l'Irlanda del Nord risulta essere un'area ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) «atipica», dato che in Irlanda del Nord il massimale dell'aiuto regionale è pari al 40 %, percentuale generalmente riservata alle aree assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(65)

Conformemente alle disposizioni della comunicazione, la Commissione ha informato il Regno Unito che, tenuto conto del fatto che i finanziamenti con capitale di rischio proposti nel quadro del regime notificato superavano la soglia di 750 000 EUR prevista per le aree assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il Regno Unito era tenuto a provare l'esistenza della situazione di fallimento del mercato.

(66)

Per dimostrare l'esistenza della situazione di fallimento del mercato dei capitali di rischio per investimenti di importo superiore a 750 000 EUR a favore delle PMI dell'Irlanda del Nord, il Regno Unito ha presentato elementi che indicano che il mercato dei capitali di rischio in Irlanda del Nord presenta caratteristiche particolari che differenziano la regione dalle altre regioni del Regno Unito.

(67)

Gli elementi addotti dal Regno Unito sono confermati da uno studio che sottolinea l'esistenza di una carenza nella fornitura da parte dei privati di capitali di rischio alle PMI dell'Irlanda del Nord per operazioni di importo compreso tra 250 000 GBP (367 000 EUR) e 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di EUR).

(68)

Il Regno Unito ha sostenuto che, sebbene una tale situazione di fallimento del mercato sia riscontrabile anche in altre economie regionali, tali situazione è più grave in Irlanda del Nord, come dimostrato dallo studio trasmesso.

(69)

Secondo lo studio, in Irlanda del Nord le attività legate al capitale di rischio, per numero e volume delle operazioni, sono meno sviluppate che in altre regioni del paese, quali la Scozia e la regione del North West e di Merseyside. Mentre in Scozia e nella regione del North West e di Merseyside nel periodo 2000-2002 il numero di operazioni relative ad imprese nelle fasi iniziali è stato pari rispettivamente al 9,9 % e all'8,1 % del totale nazionale, in Irlanda del Nord questo dato è stato pari solo al 4,4 % del totale nazionale. Per quanto riguarda le imprese nella fase di espansione, le cifre rispettive sono pari al 10,2 % del totale nazionale in Scozia, al 7,9 % nella regione del North West e di Merseyside, e soltanto al 2,4 % in Irlanda del Nord.

(70)

Per quanto riguarda invece il volume delle operazioni, lo studio dimostra che nel periodo 2000-2002 per quanto riguarda gli investimenti nelle fasi iniziali la Scozia rappresentava l'8,1 %, la regione del North West e di Merseyside il 5,7 % e l'Irlanda del Nord il 2,2 % del totale nazionale. La differenza è ancora più accentuata se si considera il volume delle operazioni riguardanti le imprese nella fase di espansione: il 9,5 % del totale nazionale per la Scozia, il 21,2 % per la regione del North West e di Merseyside e soltanto lo 0,7 % per l'Irlanda del Nord.

(71)

Questa situazione è ulteriormente confermata dai dati dello studio di confronto dell'entità media delle operazioni nel periodo 2000-2002. In questo caso la media a livello nazionale per gli investimenti nelle fasi iniziali è pari a 1,14 milioni di GBP, rispetto a 930 000 GBP in Scozia, 810 000 GBP nella regione del North West e di Merseyside e di 360 000 GBP in Irlanda del Nord. Nel caso delle PMI nella fase di espansione, la differenza è ancora più marcata: 2,82 milioni di GBP la media nazionale, 2,63 milioni di GBP in Scozia e 7,62 milioni di GBP nella regione del North West e di Merseyside, mentre in Irlanda del Nord tale valore è pari a soli 860 000 GBP.

(72)

Queste cifre, che sottolineano la relativa debolezza del mercato dei capitali di rischio in Irlanda del Nord — secondo lo studio, soltanto lo 0,7 % del totale degli investimenti nel Regno Unito sono effettuati in Irlanda del Nord, mentre il contributo della regione al PIL nazionale è pari al 2,2 % — in particolare per le PMI nella fase di espansione, trovano una spiegazione se si esaminano i fondi di capitale di rischio attualmente operanti in Irlanda del Nord. Sugli 8 fondi di capitale di rischio esistenti ed attivi, uno solo propone finanziamenti per operazioni di importo compreso tra 250 000 e 1,5 milioni di GBP, ma è già giunto al termine della sua fase di investimento. Tutti gli altri fondi offrono finanziamenti solo per operazioni di importo inferiore a 250 000 GBP.

(73)

Nello studio presentato dal Regno Unito alla Commissione si afferma che la carenza di finanziamenti con capitale proprio per le operazioni di importo compreso tra 250 000 e 1,5 milione di GBP è chiaramente connessa con le caratteristiche socio-economiche generali dell'Irlanda del Nord, illustrate ai precedenti punti 50 e seguenti. Queste caratteristiche specifiche della regione, cioè la sua posizione periferica e le conseguenze dei disordini interni, hanno contribuito ad aggravare i due fattori all'origine della situazione di fallimento del mercato — informazione imperfetta o asimmetrica, elevati costi delle operazioni — descritti nella comunicazione.

(74)

Nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto proposta, la Commissione, constatando che gli importi massimi degli investimenti previsti dal regime erano considerevolmente superiori agli importi previsti nella comunicazione, dichiarava indispensabile raccogliere le osservazioni delle parti interessate per decidere se la misura potesse o no alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(75)

Tutte le osservazioni ricevute dalle parti interessate sono state favorevoli alla misura e ne hanno sottolineato in generale l'importanza, oltre a evidenziare l'adeguatezza degli importi massimi degli investimenti proposti.

(76)

Sulla base delle informazioni fornite nella notificazione iniziale, delle osservazioni comunicate dalle parti interessate e delle informazioni supplementari trasmesse dal Regno Unito successivamente alla decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione conclude che il Regno Unito ha fornito prove sufficienti dell'esistenza della situazione di fallimento del mercato dei capitali di rischio in Irlanda del Nord.

4.   Compatibilità della misura

(77)

Il Regno Unito ha confermato che, tranne l'importo massimo consentito del finanziamento con capitale di rischio per ogni singola tranche, tutti gli altri aspetti essenziali del regime «Invest Northern Ireland Venture 2003» sono conformi alla decisione della Commissione relativa al regime «Small and Medium Enterprises Centure Capital and Loan Fund».

(78)

Pertanto la valutazione della compatibilità della misura di aiuto in oggetto riprende la valutazione formulata nella decisione relativa al regime «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund». In detta decisione la Commissione aveva concluso che tutti gli elementi positivi di cui al punto VIII.3 della comunicazione erano soddisfatti. Altrettanto può dirsi del regime «Invest Northern Ireland Venture 2003 Fund».

(79)

I seguenti elementi sono considerati elementi positivi:

a)

restrizione degli investimenti alle PMI durante la fase di avvio o durante altre fasi iniziali e/o alle PMI che cercano di espandersi o di diversificare l'attività;

b)

le misure sono incentrate sull'esigenza di rimediare ad un fallimento del mercato dei capitali di rischio: i finanziamenti sono concessi principalmente alle PMI sotto forma di conferimento di capitale proprio o di capitali assimilabili al capitale proprio;

c)

le decisioni di investimento sono orientate alla realizzazione di un profitto: gli investitori operanti in un'economia di mercato forniranno almeno il 40 % dei capitali del fondo. Il fondo sarà amministrato da professionisti, responsabili dell'adozione di tutte le decisioni di investimento e la cui remunerazione sarà direttamente legata ai risultati del fondo;

d)

riduzione al minimo del livello di distorsione della concorrenza tra gli investitori e tra fondi di investimento: gli investitori saranno scelti tramite gara d'appalto; gli investitori privati saranno informati delle opportunità di investimento tramite inserzioni pubblicitarie; a nessuna persona o organizzazione sarà impedito di investire nel fondo; gli investitori saranno scelti sulla base delle condizioni preferenziali minime necessarie per incoraggiare i privati a investire; per evitare un eccesso di compensazione degli investitori, gli utili saranno ridistribuiti tra investitori pubblici e investitori privati in funzione del rispettivo livello di investimento;

e)

obiettivo settoriale: sono esclusi i settori sensibili;

f)

investimenti sulla base di piani aziendali: tutti gli investimenti saranno realizzati sulla base di piani aziendali solidi e di una serie di altri test economici standard per garantire la redditività del progetto e un rendimento del capitale investito in linea con le attese;

g)

evitare il cumulo di misure di aiuto a favore di singole imprese: le autorità del Regno Unito hanno dichiarato che l'intensità dell'aiuto autorizzato per ogni altro aiuto regionale o per ogni altro aiuto alle PMI, di cui le PMI destinatarie di capitale di rischio in applicazione del presente regime beneficeranno, verrà ridotta, per la durata dell'investimento, del 30 % rispetto al livello che sarà giudicato compatibile dalla Commissione.

(80)

Si conclude pertanto che tutti gli elementi positivi previsti dalla comunicazione sono presenti nel regime notificato.

VI.   CONCLUSIONE

(81)

La Commissione conclude che il regime «Invest Northern Ireland Venture 2003» soddisfa le condizioni previste nella comunicazione. La misura notificata può pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, come aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione con il regime «Invest Northern Ireland Venture 2003» è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L’esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

Il Regno Unito presenta una relazione annuale sull'attuazione dell'aiuto.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)   GU C 33 del 6.2.2004, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  La definizione di piccole e medie imprese applicata dalle autorità del Regno Unito ai fini del regime in oggetto corrisponde sempre alla definizione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(4)  Aiuto di Stato N 620/2002 — Regno Unito: «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund». Decisione della Commissione del 4 febbraio 2003 (C/2003/110).

(5)  Aiuto di Stato N 265/2000 — Regno Unito: «Carta degli aiuti regionali 2000-2006» (GU C 272 del 23.9.2000, pag. 43).

(6)   GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

(7)   « Market Failure in the Supply of Venture Capital Funds for SMEs in Northern Ireland » (Fallimento del mercato nella messa a disposizione di fondi di capitale di rischio per le PMI in Irlanda del Nord). Invest NI, ottobre 2002.