ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 233

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
9 settembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1457/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, relativo all'autorizzazione permanente e all'autorizzazione provvisoria di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1461/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 9 settembre 2005

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1462/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1463/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 4a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1464/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

22

 

 

Regolamento (CE) n. 1465/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1466/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1467/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1468/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

32

 

 

Regolamento (CE) n. 1469/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

33

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 1/2005 del Consiglio di associazione UE-Israele, del 29 agosto 2005, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione

34

 

*

Raccomandazione n. 1/2005 del Consiglio di associazione UE-Israele, del 26 aprile 2005, sull’attuazione del piano d’azione UE-Israele

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1457/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

52,6

096

14,0

999

33,3

0707 00 05

052

52,8

068

65,2

096

25,9

999

48,0

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

052

100,1

382

64,7

388

70,7

524

59,1

528

63,3

999

71,6

0806 10 10

052

80,4

624

144,0

999

112,2

0808 10 80

388

72,8

400

78,6

508

36,6

512

68,1

528

39,5

720

32,8

800

126,8

804

73,0

999

66,0

0808 20 50

052

98,2

388

82,3

512

62,2

528

11,6

999

63,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

94,3

999

94,3

0809 40 05

052

104,8

066

66,4

093

40,2

098

40,2

624

113,6

999

73,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.9.2005   

IT

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L 233/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1458/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2005

relativo all'autorizzazione permanente e all'autorizzazione provvisoria di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 definisce una procedura di autorizzazione per gli additivi nei mangimi.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi indicati negli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (MUCL 39199) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (3). A sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato I.

(6)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è autorizzato a tempo indeterminato per polli da ingrasso in virtù del regolamento (CE) n. 358/2005 (4) ed è autorizzato provvisoriamente per i tacchini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 2013/2001 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione di tale preparato enzimatico alle galline ovaiole. Secondo il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) il preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali. Dalla valutazione risulta che per l'autorizzazione di tale preparato al fine indicato sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare per quattro anni l'impiego di tale preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ed endo-1,3(4)-beta- glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) è autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione (6). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione di tale preparato enzimatico alle galline ovaiole. Secondo il parere espresso dall'AESA il preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali. Dalla valutazione risulta che per l'autorizzazione di tale preparato al fine indicato sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare per quattro anni l'impiego di tale preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(8)

Sono stati presentati dati a sostegno della domanda di autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) per i polli da ingrasso. Secondo il parere espresso dall'AESA il preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che per l'autorizzazione di tale preparato al fine indicato sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare per quattro anni l'impiego di tale preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(9)

In base alla valutazione delle domande è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione deve essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7).

(10)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Enzimi» che figura nell'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni specificate in detto allegato.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato II sono autorizzati per quattro anni per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni specificate in detto allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(4)  GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.

(5)  GU L 272 del 13.10.2001, pag. 24.

(6)  GU L 138 dell’1.6.2005, pag. 5.

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività /kg di alimento completo

Enzimi

E 1634

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (MUCL 39199) avente un'attività minima di:

 

solido:

1 500 AGL (1)/g

 

liquido:

200 AGL/ml

Polli da ingrasso

25 AGL

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

25-100 AGL

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amidacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo

A tempo indeterminato


(1)  1 AGL è il quantitativo di enzima che libera 5,55 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio) al minuto, a partire da beta-glucano di orzo, a pH 4,6 e a 30 °C.


ALLEGATO II

Numero o numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività /kg di alimento completo

Enzimi

54

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) avente un'attività minima di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 120 000 U (2)/g

 

alfa-amilasi: 400 U (3)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 210 000 U (4)/g

Galline ovaiole

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500-1 500 U

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000-18 000 U

 

alfa-amilasi: 20-60 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 10 500-34 500 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amidacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento

29.9.2009

Endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000 U

Alfa-amilasi: 20 U

Endo-1,4-beta-xilanasi: 10 500 U

60

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) avente un'attività minima di:

liquido:

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (5)/ml

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 50 U (6)/ml

Tacchini da ingrasso

Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 250 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 1 250-2 500 U

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 12-25 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amidacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo o il 40 % di frumento

29.9.2009

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 12 U

62

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109,713) avente un'attività minima di:

 

solido:

5 600 TXU (7)/g

 

liquido:

5 600 TXU/ml

Polli da ingrasso

200 TXU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo: 400-800 TXU

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amidacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento

29.9.2009


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire da beta-glucano di orzo, a pH 7,5 e a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire da carbossimetilcellulosa, a pH 4,8 e a 50 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di legami glucosidici al minuto, a partire da substrato polimero di amido reticolato insolubile in acqua, a pH 7,5 e a 37 °C.

(4)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano di betulla, a pH 5,3 e a 50 °C.

(5)  1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano del farro avena, a pH 5,3 e a 50 °C.

(6)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire da beta-glucano di orzo, a pH 5,0 e a 30 °C.

(7)  1 TXU è la quantità di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da arabinoxilano del frumento, a pH 3,5 e a 55 °C.


9.9.2005   

IT

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L 233/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2005

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni sali di iodio, che sono additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi, sono stati autorizzati in virtù della direttiva 70/524/CEE (2) del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 96/7/CE (3) della Commissione. Tali additivi sono stati notificati come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sono oggetto di verifiche e di procedure a norma di detta disposizione.

(2)

Il tenore massimo dell’oligoelemento Iodio-I attualmente autorizzato nei mangimi è pari a 4 ppm per gli equini, 20 ppm per i pesci e 10 ppm per altre specie o categorie di animali.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «Autorità») in merito alla conformità di un'autorizzazione alle condizioni stabilite da tale regolamento.

(4)

La Commissione ha chiesto all’Autorità di valutare il fabbisogno fisiologico di iodio delle diverse specie animali di cui alla direttiva 70/524/CEE e di fornire un parere sugli effetti negativi che lo iodio, utilizzato ai tenori attualmente autorizzati, può avere sulla salute umana e degli animali o sull'ambiente. A seguito di tale richiesta, il 25 gennaio 2005, l’Autorità ha emesso un parere sull’impiego dello iodio nell’alimentazione degli animali.

(5)

Secondo le conclusioni del parere dell’Autorità, nello scenario più sfavorevole i modelli di calcolo relativi a latte e uova, basati sul tenore massimo di iodio attualmente autorizzato nei mangimi, indicano che potrebbe essere superata la soglia massima per adulti e adolescenti.

(6)

Il tenore massimo di Iodio-I nei mangimi destinati a questi due tipi di produzione, ossia alle vacche da latte e alle galline ovaiole, va pertanto abbassato al fine di ridurre il rischio di effetti nocivi sulla salute umana.

(7)

Occorre prevedere un periodo transitorio di 12 mesi per permettere di esaurire, alle precedenti condizioni stabilite conformemente alla direttiva 70/524/CEE, le attuali scorte di mangimi.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le altre condizioni di autorizzazione degli additivi E2 Iodio-I appartenenti al gruppo degli oligoelementi di cui alla direttiva 70/524/CEE, i tenori massimi dell’elemento in mg/kg di alimento completo sono sostituiti da quelli definiti nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica 12 mesi dopo la data di pubblicazione del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 51 dell’1.3.1996, pag. 45.


ALLEGATO

Numero CE

Elemento

Additivo

Denominazione chimica e descrizione

Tenore massimo dell’elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Altre disposizioni

Periodo di autorizzazione

E2

Iodio-I

Iodato di calcio, esaidrato

Ca(IO3)2 . 6H2O

Equidi: 4 (in totale)

Vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale)

Pesci: 20 (in totale)

Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)

a tempo indeterminato

Iodato di calcio, anidro

Ca(IO3)2

Ioduro di sodio

NaI

Ioduro di potassio

KI


9.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 18 luglio 2005 (2), il Consiglio ha approvato l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra.

(2)

Per taluni prodotti originari dell’Algeria, l’accordo prevede concessioni tariffarie che si applicano nei limiti dei contingenti tariffari e nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari.

(3)

Per poter applicare i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Poiché il regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (3), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (4), il riferimento al regolamento (CEE) n. 3590/85 nel regolamento (CE) n. 747/2001 deve essere sostituito, per motivi di chiarezza, con un nuovo riferimento al regolamento (CE) n. 883/2001.

(5)

Per il 2005, i volumi dei nuovi contingenti tariffari vanno calcolati proporzionalmente ai volumi di base indicati nell’accordo, tenuto conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore dell’accordo.

(6)

Al fine di agevolare la gestione dei due contingenti tariffari attualmente previsti per il 2005 nel regolamento (CE) n. 747/2001 per i vini originari dell’Algeria, i quantitativi importati nel quadro di tali contingenti devono essere imputati sui corrispondenti contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

(7)

Dato che l'accordo si applica a decorrere dal 1o settembre 2005, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1)

L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari

Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001.»

2)

L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per il 2005, i volumi dei contingenti tariffari comunitari per i quali il periodo contingentale inizia prima della data di entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, ad esclusione dei volumi dei contingenti tariffari per i vini recanti i numeri d’ordine 09.1001 e 09.1003, sono ridotti proporzionalmente alla parte del periodo trascorsa prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 13).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20.

(4)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ALGERIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

PARTE A:

Contingenti tariffari

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1002

0409 00 00

 

Miele naturale

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1004

0603

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1005

0604

 

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1006

ex 0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.1. al 31.3.

5 000

Esenzione

09.1007

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

dall'1.1. al 31.12.

1 000

Esenzione (1)

09.1008

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall'1.1. al 31.3.

500

Esenzione

09.1009

1509

 

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

dall'1.1. al 31.12.

1 000

Esenzione

1510 00

 

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

09.1010

ex 1512 19 90

10

Oli di girasole raffinati

dall'1.1. al 31.12.

25 000

Esenzione

09.1011

2002 10 10

 

Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

dall'1.1. al 31.12.

300

Esenzione

09.1012

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %

dall'1.1. al 31.12.

300

Esenzione

09.1013

2009 50

 

Succhi di pomodoro

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

09.1014

ex 2009 80 35

40, 91

Succhi di albicocca

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione (1)

ex 2009 80 38

93, 97

ex 2009 80 79

40, 80

ex 2009 80 86

50, 80

ex 2009 80 89

50, 80

ex 2009 80 99

15, 92

09.1001

ex 2204 21 79

71

Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

dall'1.1. al 31.12.

224 000 hl

Esenzione

ex 2204 21 80

71

ex 2204 21 84

51

ex 2204 21 85

71

09.1003

2204 10 19

2204 10 99

 

Altri vini spumanti

dall'1.1. al 31.12.

224 000 hl

Esenzione

2204 21 10

2204 21 79

 

Altri vini di uve fresche

ex 2204 21 80

71

79

80

2204 21 84

 

ex 2204 21 85

71

79

80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

2204 29 10

2204 29 65

10

ex 2204 29 75

2204 29 83

10

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


PARTE B:

Quantitativi di riferimento

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento

(in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0410

0704 10 00

 

Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati

dall'1.10. al 14.4. e dall'1.12. al 31.12.

1 000

Esenzione

0704 20 00

 

Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

0704 90

 

Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

18.0420

0709 52 00

 

Tartufi, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

18.0430

ex 2005 10 00

10

20

40

Asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0440

ex 2005 10 00

30

80

Altri ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi da asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0450

2005 51 00

 

Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0460

2005 60 00

 

Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0470

2005 90 50

 

Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0480

2005 90 60

 

Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0490

2005 90 70

 

Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0500

2005 90 80

 

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0510

2007 91 90

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0520

2007 99 91

 

Puree di mele, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0530

2007 99 98

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di altre frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione»


(1)  L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.


9.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 9 settembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 9 settembre 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

10,84

0

1703 90 00 (2)

11,24

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


9.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1462/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 9 SETTEMBRE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,58 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,58 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3759

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

37,59

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,83

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,83

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3759

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


9.9.2005   

IT

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L 233/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 4a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 4a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,687 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


9.9.2005   

IT

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L 233/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

64,61

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

55,38

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

55,38

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

83,07

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

64,61

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

55,38

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

55,38

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

73,84

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

60,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

69,23

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

53,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

11,54

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

73,84

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

73,84

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

73,84

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

73,84

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

72,34

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

55,38

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

72,34

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

55,38

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

55,38

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

72,34

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

55,38

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

75,80

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

52,61

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

55,38

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


9.9.2005   

IT

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L 233/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

29,26 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

39,89 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


9.9.2005   

IT

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L 233/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1466/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili dal 9 settembre 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

3,150

3,175

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

2,993

2,993

– – negli altri casi

4,615

4,615

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,996

2,021

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

2,245

2,245

– – negli altri casi

3,461

3,461

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

2,993

2,993

– altri (incluso allo stato naturale)

4,615

4,615

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,585

2,604

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

2,993

2,993

– negli altri casi

4,615

4,615

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


9.9.2005   

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L 233/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,22

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,68

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,08

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,54

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,12

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


9.9.2005   

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L 233/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1468/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 al 8 settembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 4,89 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


9.9.2005   

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L 233/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 al 8 settembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

9.9.2005   

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L 233/34


DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE

del 29 agosto 2005

che istituisce sottocomitati del comitato di associazione

(2005/640/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra,

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni dell’Unione europea con i paesi del Mediterraneo meridionale stanno diventando sempre più complesse a causa dell’applicazione degli accordi euromediterranei e del proseguimento del partenariato euromediterraneo. La creazione dei sottocomitati proposti è inoltre giustificata dal fatto che la politica europea di prossimità e i relativi piani d’azione si applicano in un gran numero di settori.

(2)

L’articolo 73 dell’accordo prevede la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi (di seguito «sottocomitati») necessari per l’applicazione dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Sono istituiti, presso il comitato di associazione UE-Israele, i sottocomitati elencati nell’allegato I e sono adottati i regolamenti interni di questi sottocomitati di cui all’allegato II.

I sottocomitati dipendono dal comitato di associazione, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non hanno potere decisionale.

Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantire il buon funzionamento dei sottocomitati e ne informa il Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può decidere di creare altri sottocomitati o gruppi, nonché di abolire i sottocomitati o i gruppi esistenti.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 agosto 2005.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

S. SHALOM


ALLEGATO I

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE

SOTTOCOMITATI CHE DIPENDONO DAL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

1)

Dialogo e cooperazione politici

2)

Questioni economiche e finanziarie

3)

Questioni sociali e migrazioni

4)

Cooperazione doganale e fiscalità

5)

Agricoltura e pesca

6)

Mercato interno

7)

Industria, commercio e servizi

8)

Giustizia e questioni giuridiche

9)

Trasporti, energia e ambiente

10)

Ricerca, innovazione, società dell’informazione, istruzione e cultura


ALLEGATO II

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 1

Dialogo e cooperazione politici

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Valori comuni

Democrazia, diritti umani e libertà fondamentali

Lotta contro l’antisemitismo

Lotta contro il razzismo e la xenofobia, compresa l’islamofobia

b)

Questioni regionali e internazionali

Cooperazione nell’ambito della PESC/PESD, gestione delle crisi

Situazione in Medio Oriente

Non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, compresi i missili balistici

Traffico illecito di attrezzature militari

Lotta al terrorismo

Organizzazioni internazionali

Cooperazione regionale (compreso il coordinamento con gli altri sottocomitati per quanto riguarda le questioni regionali)

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 2

Questioni economiche e finanziarie

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Politiche macroeconomiche

b)

Politiche economiche strutturali

c)

Servizi finanziari (aspetti macroeconomici) e mercati dei capitali

d)

Movimenti di capitale e pagamenti

e)

Regolamenti finanziari (ad esempio gestione e trasparenza delle finanze pubbliche)

f)

Pensioni e previdenza sociale (aspetti economici)

g)

Statistiche

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 3

Questioni sociali e migrazioni

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Problemi sociali delle società postindustriali

b)

Lotta alle discriminazioni, comprese le questioni attinenti ai disabili

c)

Salute pubblica

d)

Pari opportunità

e)

Circolazione dei lavoratori

f)

Politiche relative alle migrazioni

g)

Politica dell’occupazione

h)

Protezione sociale

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si possono affrontare le questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 4

Cooperazione doganale e fiscalità

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Procedure doganali generali, nomenclatura doganale, valutazione in dogana

b)

Questioni relative alle norme di origine

c)

Regimi tariffari

d)

Cooperazione doganale

e)

Fiscalità

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 5

Agricoltura e pesca

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati (compreso il commercio)

b)

Questioni sanitarie e fitosanitarie

c)

Sviluppo rurale e cooperazione regionale

d)

Prodotti della pesca compreso il commercio

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 6

Mercato interno

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Cooperazione legislativa e amministrativa per quanto riguarda normative tecniche, standard e valutazione della conformità

b)

Politica della concorrenza

c)

Appalti pubblici

d)

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e)

Servizi (politica e questioni normative)

f)

Diritto di stabilimento, diritto societario

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si possono affrontare le questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 7

Industria, commercio e servizi

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Politica delle imprese e cooperazione industriale

b)

Applicazione delle disposizioni commerciali dell’accordo di associazione e del piano d’azione PEV

c)

Questioni commerciali bilaterali

d)

Servizi e investimenti (aspetti commerciali, compreso l’avvio di negoziati bilaterali)

e)

Preparazione di accordi commerciali per quanto riguarda normative tecniche, standard e valutazione della conformità

f)

Cooperazione nel campo del commercio elettronico

g)

Turismo

h)

Cooperazione allo sviluppo a livello internazionale (questioni relative all’accesso CE-Israele)

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si possono affrontare le questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 8

Giustizia e questioni giuridiche

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Questioni relative all’immigrazione

b)

Asilo

c)

Azioni specifiche di lotta al terrorismo in materia di giustizia e affari interni

d)

Lotta alla criminalità organizzata, compresa la tratta di esseri umani

e)

Droga

f)

Riciclaggio del denaro, criminalità finanziaria ed economica

g)

Cooperazione giudiziaria e tra forze di polizia

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 9

Trasporti, energia e ambiente

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Trasporti

b)

Energia

c)

Ambiente

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si possono affrontare le questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.

Regolamento interno

Sottocomitato UE-Israele n. 10

Ricerca, innovazione, società dell’informazione, istruzione e cultura

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e del governo di Israele e viene presieduto a turno dalle parti. Ciascuna parte nomina il proprio presidente.

2.   Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Oggetto

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo di associazione e del corrispondente piano d’azione della politica europea di prossimità, anche nei settori elencati di seguito, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione. All’occorrenza, si discute della cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo di lavoro esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati di seguito e suggerisce le misure del caso.

a)

Scienza e innovazione tecnologica

b)

Cooperazione in materia di istruzione, formazione e scambi di giovani

c)

Cooperazione culturale

d)

Società dell’informazione

e)

Politiche audiovisive

f)

Cooperazione con la società civile

Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco altri argomenti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni dei sottocomitati, fissandone anche la data e l’ordine del giorno.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, le riunioni di più sottocomitati possono essere raggruppate nell’arco di vari giorni con l’accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

La data e il luogo di ciascuna riunione del sottocomitato vengono concordati dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all’altra parte dal segretario competente al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ogni riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i verbali non sono resi pubblici.


9.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/52


RACCOMANDAZIONE n. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE

del 26 aprile 2005

sull’attuazione del piano d’azione UE-Israele

(2005/641/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE/ISRAELE,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in particolare l’articolo 69,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 69 dell’accordo euromediterraneo, il Consiglio di associazione può formulare adeguate raccomandazioni ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’accordo.

(2)

A norma dell’articolo 79 dell’accordo euromediterraneo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e si adoperano per la realizzazione dei suoi obiettivi.

(3)

Il piano d’azione UE-Israele favorirà l’attuazione dell’accordo euromediterraneo attraverso l’elaborazione e l’adozione, tra le parti, di misure concrete che forniranno indicazioni pratiche ai fini dell’attuazione stessa.

(4)

Il piano d’azione ha il duplice scopo di prevedere misure concrete che permettano alle parti di adempiere gli obblighi contenuti nell’accordo euromediterraneo e di fornire un contesto più ampio per intensificare ulteriormente le relazioni UE-Israele, al fine di raggiungere un livello elevato di integrazione economica e approfondire la cooperazione politica conformemente agli obiettivi globali dell’accordo euromediterraneo.

(5)

Le parti dell’accordo euromediterraneo hanno approvato il testo del piano d’azione UE-Israele,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino il piano d’azione UE-Israele (1) nella misura in cui tale attuazione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’accordo euromediterraneo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 aprile 2005.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

S. SHALOM


(1)  http://register.consilium.eu.int