ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
8.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2005 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2005
relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1o marzo 1998. |
(2) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo. |
(3) |
Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2) (di seguito «accordo»). |
(4) |
Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo. |
(5) |
È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3). |
(6) |
Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa. |
(7) |
Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, è necessario imporre un'autorizzazione comunitaria di importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette autorizzazioni. |
(8) |
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti corrispondenti. |
(9) |
Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni di importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione. |
(10) |
L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente, quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l'adeguamento equivalente, quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile. |
(11) |
A decorrere dal 1o gennaio 2005, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza, in virtù del regolamento (CE) n. 2266/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e l'Ucraina (4). A norma dell'accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2005 dal presente regolamento. |
(12) |
Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) n. 2266/2004 deve essere sostituito dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell'Ucraina.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.
Articolo 2
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali indicati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.
Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni di importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni di importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 2266/2004 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2005 indicati nell'allegato V.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato V.
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni di importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle richieste di autorizzazione di importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti dell'Ucraina nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione di importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le autorizzazioni di importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti dell'Ucraina. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti dell'Ucraina della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
Articolo 5
La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell'accordo.
Articolo 6
1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di concordare un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempre che l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e l'Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina.
Articolo 7
Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo, che prevalgono in caso di conflitto.
CAPITOLO II
MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE 1
Classificazione
Articolo 8
La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 9
Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata, onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.
Articolo 10
La Commissione informa l'Ucraina di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento, almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.
Articolo 11
La Commissione informa le autorità competenti dell'Ucraina di tutte le decisioni adottate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro e non oltre un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:
a) |
una descrizione dei prodotti; |
b) |
il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata e il codice TARIC; |
c) |
i motivi della decisione. |
Articolo 12
1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.
Articolo 13
Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9, al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.
Articolo 14
1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:
a) |
i quantitativi di prodotti; |
b) |
il gruppo di prodotti che figura nella documentazione di importazione e quello registrato dalle autorità competenti; |
c) |
il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata. |
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni di importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.
Articolo 15
Nei casi di cui all'articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti dell'Ucraina, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 16
Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 17
Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 14 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.
SEZIONE 2
Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi
Articolo 18
1. Le autorità competenti dell'Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 21.
Articolo 19
1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.
Articolo 20
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.
Articolo 21
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni di importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni di importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni di importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta di autorizzazione di importazione deve contenere:
a) |
il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; |
b) |
il nome e l'indirizzo completo dell'importatore; |
c) |
la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC; |
d) |
il paese di origine delle merci; |
e) |
il paese di spedizione; |
f) |
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; |
g) |
il peso netto per ogni voce NC; |
h) |
il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC; |
i) |
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto; |
j) |
la data e il numero della licenza di esportazione; |
k) |
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; |
l) |
la data e la firma dell'importatore. |
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione.
6. L'autorizzazione di importazione può essere rilasciata elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Articolo 22
La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell'Ucraina in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni di importazione.
Articolo 23
Le autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 24
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni di importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni di importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non contemplati da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 25
1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 18 e il certificato di origine di cui all'articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
— |
due lettere che identificano il paese esportatore:
|
— |
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
|
— |
un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 5 per il 2005, |
— |
un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
— |
un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione. |
Articolo 26
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «Issued retrospectively».
Articolo 27
1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «Duplicate».
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
SEZIONE 4
Autorizzazione di importazione comunitaria — Modulo comune
Articolo 28
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni di importazione di cui all'articolo 21 devono essere conformi al modello di autorizzazione di importazione che figura nell'allegato III.
2. I moduli delle autorizzazioni di importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «Originale per il titolare» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «Copia per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne fa risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le autorizzazioni di importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero dell'autorizzazione di importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi di rilascio può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità di importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le autorizzazioni di importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
CAPITOLO III
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 29
La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.
Articolo 30
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.
5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 31
1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 30 o dalle informazioni in possesso delle autorità comunitarie competenti risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
Articolo 32
La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Il regolamento (CE) n. 2266/2004 è abrogato.
Articolo 34
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.
(2) Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(4) GU L 395 del 31.12.2004, pag. 20.
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (arrotolati)
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7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
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7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA2. (lamiera pesante)
|
7208400010 |
|
7208512010 |
|
7208512091 |
|
7208512093 |
|
7208512097 |
|
7208512098 |
|
7208519110 |
|
7208519190 |
|
7208519810 |
|
7208519891 |
|
7208519899 |
|
7208529110 |
|
7208529190 |
|
7208521000 |
|
7208529900 |
|
7208531000 |
|
7211130000 |
|
7225401230 |
|
7225404000 |
|
7225406000 |
|
7225990010 |
SA3. (altri prodotti laminati piatti)
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208900010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209900010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211900011 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
SB Prodotti lunghi
SB1. (barre)
|
7207198010 |
|
7207208010 |
|
7216311010 |
|
7216311090 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
SB2. (vergella)
|
7213100000 |
|
7213200000 |
|
7213911000 |
|
7213912000 |
|
7213914100 |
|
7213914900 |
|
7213917000 |
|
7213919000 |
|
7213991000 |
|
7213999000 |
|
7221001000 |
|
7221009000 |
|
7227100000 |
|
7227200000 |
|
7227901000 |
|
7227905000 |
|
7227909500 |
SB3. (altri prodotti lunghi)
|
7207191210 |
|
7207191291 |
|
7207191299 |
|
7207205200 |
|
7214200000 |
|
7214300000 |
|
7214911000 |
|
7214919000 |
|
7214991000 |
|
7214993100 |
|
7214993900 |
|
7214995000 |
|
7214997110 |
|
7214997190 |
|
7214997910 |
|
7214997990 |
|
7214999510 |
|
7214999590 |
|
7215900010 |
|
7216100000 |
|
7216210000 |
|
7216220000 |
|
7216401000 |
|
7216409000 |
|
7216501000 |
|
7216509100 |
|
7216509900 |
|
7216990010 |
|
7218992000 |
|
7222111100 |
|
7222111900 |
|
7222118110 |
|
7222118190 |
|
7222118910 |
|
7222118990 |
|
7222191000 |
|
7222199000 |
|
7222309710 |
|
7222401000 |
|
7222409010 |
|
7224900289 |
|
7224903100 |
|
7224903800 |
|
7228102000 |
|
7228201010 |
|
7228201091 |
|
7228209110 |
|
7228209190 |
|
7228302000 |
|
7228304100 |
|
7228304900 |
|
7228306100 |
|
7228306900 |
|
7228307000 |
|
7228308900 |
|
7228602010 |
|
7228608010 |
|
7228701000 |
|
7228709010 |
|
7228800010 |
|
7228800090 |
|
7301100000 |
ALLEGATO II
EXPORT LICENCE
EXPORT LICENCE
CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICATE OF ORIGIN
ALLEGATO III
Autorizzazione di importazione della Comunità europea
Autorizzazione di importazione della Comunità europea
ALLEGATO IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
|
EESTI
|
||||||||||||
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
||||||||||||
ČESKÁ REPUBLIKA
|
ESPAÑA
|
||||||||||||
DANMARK
|
FRANCE
|
||||||||||||
DEUTSCHLAND
|
IRELAND
|
||||||||||||
ITALIA
|
ÖSTERREICH
|
||||||||||||
ΚΥΠΡΟΣ
|
POLSKA
|
||||||||||||
LATVIJA
|
PORTUGAL
|
||||||||||||
LIETUVA
|
SLOVENIJA
|
||||||||||||
LUXEMBOURG
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
||||||||||||
MAGYARORSZÁG
|
SUOMI
|
||||||||||||
MALTA
|
SVERIGE
|
||||||||||||
NEDERLAND
|
UNITED KINGDOM
|
ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI
(in tonnellate) |
||
Prodotti |
2005 |
2006 |
SA. Prodotti laminati piatti |
||
SA1. Arrotolati |
150 000 |
153 750 |
SA2. Lamiera pesante |
348 000 |
356 700 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
97 000 |
99 425 |
SB. Prodotti lunghi |
||
SB1. Barre |
30 000 |
30 750 |
SB2. Vergella |
125 000 |
128 125 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
230 000 |
235 750 |
NB: SA e SB sono «categorie». SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 e SB3 sono «gruppi di prodotti». |
8.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2005 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakstan e che abroga il regolamento (CE) n. 2265/2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall'altra (1), di seguito «APC», è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
(2) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo. |
(3) |
Il 19 luglio 2005, la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio (2), di seguito «accordo». |
(4) |
Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo. |
(5) |
È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3). |
(6) |
Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa. |
(7) |
Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, è necessario imporre un'autorizzazione comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette autorizzazioni. |
(8) |
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti. |
(9) |
Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione. |
(10) |
L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Repubblica del Kazakstan e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. La Repubblica del Kazakstan ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile. |
(11) |
A decorrere dal 1o gennaio 2005, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza in virtù del regolamento (CE) n. 2265/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan (4). A norma dell'accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2005 dal presente regolamento. |
(12) |
Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) 2265/2004 deve essere sostituito dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Repubblica del Kazakstan.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.
Articolo 2
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Repubblica del Kazakstan, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Repubblica del Kazakstan, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione d'importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.
Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità degli Stati membri competenti ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) 2265/2004 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2005 indicati nell'allegato V.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi 1-4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
Articolo 5
La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell'accordo.
Articolo 6
1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari della Repubblica del Kazakstan, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo i limiti quantitativi di cui all'articolo 2, e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakstan di prendere, a titolo precauzionale, le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazioni oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempreché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e la Repubblica del Kazakstan non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakstan.
Articolo 7
Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo, che prevalgono in caso di conflitto.
CAPITOLO II
MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE 1
Classificazione
Articolo 8
La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 9
Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata, onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.
Articolo 10
La Commissione informa la Repubblica del Kazakstan di qualsiasi modifica dei codici NC e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.
Articolo 11
La Commissione informa le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan di qualsiasi decisione, presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:
a) |
una descrizione dei prodotti; |
b) |
il gruppo di prodotti corrispondente, il codice NC e il codice TARIC; |
c) |
i motivi della decisione. |
Articolo 12
1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.
Articolo 13
Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all'occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9, al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.
Articolo 14
1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:
a) |
i quantitativi di prodotti; |
b) |
il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti; |
c) |
il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata. |
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione, per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.
Articolo 15
Nei casi di cui all'articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Repubblica del Kazakstan, onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 16
Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Repubblica del Kazakstan, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 17
Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 14 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.
SEZIONE 2
Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi
Articolo 18
1. Le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 21.
Articolo 19
1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.
Articolo 20
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.
Articolo 21
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta di un'autorizzazione d'importazione deve contenere:
a) |
il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; |
b) |
il nome e l'indirizzo completo dell'importatore; |
c) |
la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC; |
d) |
il paese d'origine delle merci; |
e) |
il paese di spedizione; |
f) |
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; |
g) |
il peso netto per ogni voce NC; |
h) |
il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC; |
i) |
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto; |
j) |
la data e il numero della licenza di esportazione; |
k) |
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; |
l) |
la data e la firma dell'importatore. |
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione d'importazione.
6. L'autorizzazione d'importazione può essere rilasciata elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Articolo 22
La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.
Articolo 23
Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 24
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione, rilasciate dalla Repubblica del Kazakstan per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakstan non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 25
1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 18 e il certificato di origine di cui all'articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
— |
due lettere che indicano il paese esportatore:
|
— |
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
|
— |
un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 5 per il 2005, |
— |
un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
— |
un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione. |
Articolo 26
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».
Articolo 27
1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
SEZIONE 4
Autorizzazione d'importazione comunitaria — Modulo comune
Articolo 28
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 21 devono essere conformi al modello di autorizzazione d'importazione che figura nell'allegato III.
2. I moduli delle autorizzazioni d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il titolare» e recante il numero 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il numero 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 mm × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm; la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le autorizzazioni d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero dell'autorizzazione d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità competenti amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le autorizzazioni d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.
CAPITOLO III
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 29
La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Repubblica del Kazakstan competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze di esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.
Articolo 30
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
In tal caso, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.
5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 31
1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 30 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono alla Repubblica del Kazakstan di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
Articolo 32
La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e dei risultati ottenuti.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Il regolamento (CE) n. 2265/2004 è abrogato.
Articolo 34
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.
(2) Cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 256 del 7.9.1987 pag. 1 .Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(4) GU L 395 del 31.12.2004, pag. 1.
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. Arrotolati
|
7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA2. Lamiera pesante
|
7208400010 |
|
7208512010 |
|
7208512091 |
|
7208512093 |
|
7208512097 |
|
7208512098 |
|
7208519110 |
|
7208519190 |
|
7208519810 |
|
7208519891 |
|
7208519899 |
|
7208529110 |
|
7208529190 |
|
7208521000 |
|
7208529900 |
|
7208531000 |
|
7211130000 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208900010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209900010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211900011 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
ALLEGATO II
EXPORT LICENCE
EXPORT LICENCE
CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICATE OF ORIGIN
ALLEGATO III
Autorizzazione d'importazione della Comunità europea
Autorizzazione d'importazione della Comunità europea
ALLEGATO IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
|
EESTI
|
||||||||||||
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
||||||||||||
ČESKÁ REPUBLIKA
|
ESPAÑA
|
||||||||||||
DANMARK
|
FRANCE
|
||||||||||||
DEUTSCHLAND
|
IRELAND
|
||||||||||||
ITALIA
|
ÖSTERREICH
|
||||||||||||
ΚΥΠΡΟΣ
|
POLSKA
|
||||||||||||
LATVIJA
|
PORTUGAL
|
||||||||||||
LIETUVA
|
SLOVENIJA
|
||||||||||||
LUXEMBOURG
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
||||||||||||
MAGYARORSZÁG
|
SUOMI
|
||||||||||||
MALTA
|
SVERIGE
|
||||||||||||
NEDERLAND
|
UNITED KINGDOM
|
ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI
(tonnellate) |
||
Prodotti |
2005 |
2006 |
SA. Prodotti laminati piatti |
||
SA1. Arrotolati |
85 000 |
87 125 |
SA2. Lamiera pesante |
0 |
0 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
115 000 |
117 875 |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
8.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/42 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2005
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio
(2005/638/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), è entrato in vigore il 1o marzo 1998. |
(2) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo. |
(3) |
Nel periodo 1995-2001, il commercio di determinati prodotti di acciaio è stato disciplinato da accordi tra le parti, mentre nel 2002, nel 2003 e fino al 19 novembre 2004 tali scambi sono stati oggetto di intese specifiche. Il 19 novembre 2004, è stato concluso un altro accordo valido fino al 31 dicembre 2004. Le parti hanno poi negoziato un nuovo accordo valido fino al 31 dicembre 2006. |
(4) |
È opportuno approvare l'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BROWN
(1) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso «la Comunità»,
da una parte, e
IL GOVERNO DELL'UCRAINA,
dall'altra,
in appresso «le parti»,
CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in appresso «l'APC», è entrato in vigore il 1omarzo 1998;
CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo del commercio di prodotti di acciaio tra la Comunità e l'Ucraina;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo;
CONSIDERANDO che il presente accordo corrisponde alla definizione dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC;
TENENDO PRESENTI il processo di adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all'integrazione dell'Ucraina nel sistema commerciale internazionale;
CONSIDERANDO che il commercio di determinati prodotti di acciaio è stato disciplinato nel periodo 1995-2001 da accordi tra le parti, negli anni 2002, 2003 e 2004 da intese specifiche e dal novembre 2004 da un accordo che occorre sostituire con un nuovo accordo;
CONSIDERANDO che le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare completamente, non appena sussistano le condizioni necessarie, il commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo;
CONSIDERANDO che l'accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull'acciaio in conformità del protocollo 22, paragrafo 2, dell'APC,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I originari dell'Ucraina e della Comunità.
2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II può essere assoggettato a limiti quantitativi.
3. Il commercio dei prodotti di acciaio non ripresi nell'allegato II non è soggetto a limiti quantitativi.
4. Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.
Articolo 2
1. Le parti decidono di instaurare e di mantenere, per tutta la durata del presente accordo, un regime quantitativo che fissi i limiti indicati nell'allegato III per le esportazioni ucraine nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.
2. Le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare integralmente il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II purché sussistano le condizioni necessarie.
3. Le parti decidono che, dal 1ogennaio 2005 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II saranno detratte dai limiti quantitativi indicati nell'allegato III.
4. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato III quando l'impossibilità per l'industria comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato II. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell'esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato III.
5. Ciascuna delle parti può chiedere, in qualsiasi momento, consultazioni in merito:
— |
ai livelli dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III, in caso di deterioramento o di miglioramento sostanziale delle condizioni per i prodotti di cui all'allegato II; |
— |
alla possibilità di trasferire i quantitativi non utilizzati di cui all'allegato III da un gruppo di prodotti ad un altro. |
Articolo 3
1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all'allegato II sono soggette alla presentazione di un'autorizzazione di importazione, rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dell'Ucraina, e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.
2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all'allegato II non sono soggette ai limiti quantitativi indicati nell'allegato III purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.
3. I limiti quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 10 % del limite quantitativo fissato nell'allegato III per un dato gruppo di prodotti per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Se intende avvalersi della presente disposizione, l'Ucraina ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 marzo.
4. Con l'accordo di entrambe le parti, si può trasferire fino al 15 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più altri gruppi. Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una sola riduzione nel corso di un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato III, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, l'Ucraina ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 maggio.
Articolo 4
1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione:
— |
le autorità della Comunità notificano alle competenti autorità ucraine entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni di importazione rilasciate nel corso del mese precedente; |
— |
le competenti autorità ucraine notificano alle autorità della Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente; |
2. In caso di notevoli divergenze ciascuna parte può richiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo le parti decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni, in particolare mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci. Le parti convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.
4. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, può chiedere consultazioni con l'altra parte che saranno avviate senza indugio.
5. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, il governo dell'Ucraina prende tutte le misure cautelari necessarie per far sì che i limiti quantitativi concordati al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 3 vengano adeguati, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.
6. Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se esistono prove sufficienti che i prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo originari dell'Ucraina sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti di cui all'allegato III.
7. Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3 la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.
8. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.
Articolo 5
1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.
2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei fornitori tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
3. Il governo dell'Ucraina si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, e fatte salve le consultazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, qualora le licenze rilasciate dalle autorità ucraine abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità ucraine possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all'allegato II purché non superino i quantitativi indicati nell'allegato III.
Articolo 6
1. Se uno dei prodotti di cui all'allegato II viene importato dall'Ucraina nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce all'Ucraina tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.
2. Se nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione.
3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 19 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.
Articolo 7
1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all'allegato II e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi indicati nell'allegato III.
2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al governo dell'Ucraina e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.
Articolo 8
1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni di importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sui prodotti di cui all'allegato II tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni di importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3 nonché le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni dei prodotti in questione.
2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.
Articolo 9
1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.
2. Quando il presente accordo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.
3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:
— |
ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte; |
— |
se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni; |
— |
le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta; |
— |
si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti. |
Articolo 10
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4.
2. Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche del presente accordo che devono essere approvate dall'altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.
3. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti dal presente accordo sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.
4. Qualora l'Ucraina dovesse aderire all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà risolto e i limiti quantitativi saranno aboliti a decorrere dalla data di adesione.
5. La Comunità si riserva il diritto di prendere, in qualsiasi momento, le misure del caso fra cui, qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui agli articoli precedenti o qualora il presente accordo sia denunciato da una delle parti, il ripristino di un sistema di contingenti autonomi per le esportazioni dall'Ucraina dei prodotti di cui all'allegato II.
6. Gli allegati I, II e III, le dichiarazioni 1, 2, 3 e 4, il verbale concordato e il protocollo A allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 11
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles den
Geschehen zu Brüssel am
Brüsselis
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addi'
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Вчiнено в м.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Eвропейське Спивтоварiство
Por el Gobierno de Ucrania
Za vládu Ukrajiny
For Ukraines regering
Für die Regierung der Ukraine
Ukraina valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας
For the Government of Ukraine
Pour le gouvernement ukrainien
Per il governo dell'Ucraina
Ukrainas valdības vārdā
Ukrainos Vyriausybės vardu
Ukrajna kormánya részéről
Għall-Gvern ta' l-Ukrajna
Voor de regering van Oekraïne
W imieniu Rządu Ukrainy
Pelo Governo da Ucrânia
Za vládu Ukrajiny
Za Vlado Ukrajine
Ukrainan hallituksen puolesta
För Ukrainas regering
За Уряд Украйнi
ALLEGATO I
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7201101100 |
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7201101900 |
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7201103000 |
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7201109000 |
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7201200000 |
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7201501000 |
|
7201509000 |
|
7202112000 |
|
7202118000 |
|
7202991010 |
|
7203100000 |
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7203900000 |
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7204100000 |
|
7204211000 |
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7204219000 |
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7204290000 |
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7204300000 |
|
7204411000 |
|
7204419100 |
|
7204419900 |
|
7204491000 |
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7204493000 |
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7204499000 |
|
7204500000 |
|
7206100000 |
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7206900000 |
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7207111100 |
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7207111400 |
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7207111600 |
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7207121000 |
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7207191210 |
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7207191291 |
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7207191299 |
|
7207198010 |
|
7207201100 |
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7207201500 |
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7207201700 |
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7207203200 |
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7207205200 |
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7207208010 |
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7208100000 |
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7208250000 |
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7208260000 |
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7208270000 |
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7208360000 |
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7208370010 |
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7208370090 |
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7208380010 |
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7208380090 |
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7208390010 |
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7208390090 |
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7208400010 |
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7208400090 |
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7208512010 |
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7208512091 |
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7208512093 |
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7208512097 |
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7208512098 |
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7208519100 |
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7208519810 |
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7208519891 |
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7208519899 |
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7208521000 |
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7208529100 |
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7208529900 |
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7208531000 |
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7208539000 |
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7208540000 |
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7208900010 |
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7209150000 |
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7209161000 |
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7209169000 |
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7209171000 |
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7209179000 |
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7209181000 |
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7209189100 |
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7209189900 |
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7209250000 |
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7209261000 |
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7209269000 |
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7209271000 |
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7209279000 |
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7209281000 |
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7209289000 |
|
7209900010 |
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7210110010 |
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7210122010 |
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7210128010 |
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7210200010 |
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7210300010 |
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7210410010 |
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7210490010 |
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7210500010 |
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7210610010 |
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7210690010 |
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7210701010 |
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7210708010 |
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7210903010 |
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7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211130000 |
|
7211140010 |
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7211140090 |
|
7211190010 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
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7211290010 |
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7211900011 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
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7212402091 |
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7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
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7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
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7213100000 |
|
7213200000 |
|
7213911000 |
|
7213912000 |
|
7213914100 |
|
7213914900 |
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7213917000 |
|
7213919000 |
|
7213991000 |
|
7213999000 |
|
7214200000 |
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7214300000 |
|
7214911000 |
|
7214919000 |
|
7214991000 |
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7214993100 |
|
7214993900 |
|
7214995000 |
|
7214997100 |
|
7214997900 |
|
7214999500 |
|
7215900010 |
|
7216100000 |
|
7216210000 |
|
7216220000 |
|
7216311010 |
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7216311090 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
|
7216401000 |
|
7216409000 |
|
7216501000 |
|
7216509100 |
|
7216509900 |
|
7216990010 |
|
7218100000 |
|
7218911000 |
|
7218918000 |
|
7218991100 |
|
7218992000 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
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7219129000 |
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7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
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7219149000 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
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7219221000 |
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7219229000 |
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7219230000 |
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7219240000 |
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7219310000 |
|
7219321000 |
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7219329000 |
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7219331000 |
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7219339000 |
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7219341000 |
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7219349000 |
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7219351000 |
|
7219359000 |
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7219900010 |
|
7220110000 |
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7220120000 |
|
7220202110 |
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7220202910 |
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7220204110 |
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7220204910 |
|
7220208110 |
|
7220208910 |
|
7220900011 |
|
7220900031 |
|
7221001000 |
|
7221009000 |
|
7222111100 |
|
7222111900 |
|
7222118100 |
|
7222118900 |
|
7222191000 |
|
7222199000 |
|
7222309710 |
|
7222401000 |
|
7222409010 |
|
7224100000 |
|
7224900200 |
|
7224900300 |
|
7224900500 |
|
7224900700 |
|
7224901400 |
|
7224903100 |
|
7224903800 |
|
7225110000 |
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7225191000 |
|
7225199000 |
|
7225200010 |
|
7225300000 |
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7225401230 |
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7225401290 |
|
7225404000 |
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7225406000 |
|
7225409000 |
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7225500000 |
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7225910010 |
|
7225920010 |
|
7225990010 |
|
7226110010 |
|
7226191000 |
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7226198010 |
|
7226200010 |
|
7226912000 |
|
7226919100 |
|
7226919900 |
|
7226920010 |
|
7226930010 |
|
7226940010 |
|
7226990010 |
|
7227100000 |
|
7227200000 |
|
7227901000 |
|
7227905000 |
|
7227909500 |
|
7228102000 |
|
7228201010 |
|
7228201091 |
|
7228209110 |
|
7228209190 |
|
7228302000 |
|
7228304100 |
|
7228304900 |
|
7228306100 |
|
7228306900 |
|
7228307000 |
|
7228308900 |
|
7228602010 |
|
7228608010 |
|
7228701000 |
|
7228709010 |
|
7228800010 |
|
7228800090 |
|
7301100000 |
|
7302102100 |
|
7302102300 |
|
7302102900 |
|
7302104000 |
|
7302105000 |
|
7302109000 |
|
7302400000 |
ALLEGATO II
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (Arrotolati)
|
7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA2. (Lamiera pesante)
|
7208400010 |
|
7208512010 |
|
7208512091 |
|
7208512093 |
|
7208512097 |
|
7208512098 |
|
7208519110 |
|
7208519190 |
|
7208519810 |
|
7208519891 |
|
7208519899 |
|
7208529110 |
|
7208529190 |
|
7208521000 |
|
7208529900 |
|
7208531000 |
|
7211130000 |
|
7225401230 |
|
7225404000 |
|
7225406000 |
|
7225990010 |
SA3. (Altri prodotti laminati piatti)
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208900010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209900010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211900011 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
SB Prodotti lunghi
SB1. (Barre)
|
7207198010 |
|
7207208010 |
|
7216311010 |
|
7216311090 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
SB2. (Vergella)
|
7213100000 |
|
7213200000 |
|
7213911000 |
|
7213912000 |
|
7213914100 |
|
7213914900 |
|
7213917000 |
|
7213919000 |
|
7213991000 |
|
7213999000 |
|
7221001000 |
|
7221009000 |
|
7227100000 |
|
7227200000 |
|
7227901000 |
|
7227905000 |
|
7227909500 |
SB3. Altri prodotti lunghi)
|
7207191210 |
|
7207191291 |
|
7207191299 |
|
7207205200 |
|
7214200000 |
|
7214300000 |
|
7214911000 |
|
7214919000 |
|
7214991000 |
|
7214993100 |
|
7214993900 |
|
7214995000 |
|
7214997110 |
|
7214997190 |
|
7214997910 |
|
7214997990 |
|
7214999510 |
|
7214999590 |
|
7215900010 |
|
7216100000 |
|
7216210000 |
|
7216220000 |
|
7216401000 |
|
7216409000 |
|
7216501000 |
|
7216509100 |
|
7216509900 |
|
7216990010 |
|
7218992000 |
|
7222111100 |
|
7222111900 |
|
7222118110 |
|
7222118190 |
|
7222118910 |
|
7222118990 |
|
7222191000 |
|
7222199000 |
|
7222309710 |
|
7222401000 |
|
7222409010 |
|
7224900289 |
|
7224903100 |
|
7224903800 |
|
7228102000 |
|
7228201010 |
|
7228201091 |
|
7228209110 |
|
7228209190 |
|
7228302000 |
|
7228304100 |
|
7228304900 |
|
7228306100 |
|
7228306900 |
|
7228307000 |
|
7228308900 |
|
7228602010 |
|
7228608010 |
|
7228701000 |
|
7228709010 |
|
7228800010 |
|
7228800090 |
|
7301100000 |
ALLEGATO III
LIMITI QUANTITATIVI
(in tonnellate) |
||
Prodotti |
2005 |
2006 |
SA. Prodotti laminati piatti |
||
SA1. Arrotolati |
150 000 |
153 750 |
SA2. Lamiera pesante |
348 000 |
356 700 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
97 000 |
99 425 |
SB. Prodotti lunghi |
||
SB1. Barre |
30 000 |
30 750 |
SB2. Vergella |
125 000 |
128 125 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
230 000 |
235 750 |
Nota: SA e SB sono «categorie». SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 e SB3 sono «gruppi di prodotti». |
VERBALE CONCORDATO
Nell'ambito del presente accordo, le parti concordano quanto segue:
— |
nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità; |
— |
in attesa che si trovi una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità il governo dell'Ucraina collabora evitando di rilasciare licenze di esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali; |
— |
il governo dell'Ucraina tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali. |
DICHIARAZIONE N. 1
Nel quadro del presente accordo, in particolare dell'articolo 3, le parti confermano che il presente accordo non modifica i sistemi esistenti per l'importazione e i dazi nei confronti dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II dell'accordo destinati a determinate categorie di navi, barche o altre imbarcazioni o alle piattaforme di perforazione o di produzione a fini di costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione e delle merci destinate ad attrezzare dette navi, barche o altre imbarcazioni.
DICHIARAZIONE N. 2
Le parti decidono di non applicare restrizioni quantitative, dazi doganali, tasse o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE.
L'Ucraina, tuttavia, applica un'imposta di 30 EUR/t sulle esportazioni di cascami di ferro. I limiti quantitativi indicati nell'allegato III del presente accordo tengono conto di tale imposta, che l'Ucraina s'impegna a non aumentare. Se poi l'Ucraina dovesse ridurre o abolire l'imposta su tutte le esportazioni di cascami di ferro, i limiti quantitativi indicati nell'allegato III sarebbero aumentati fino a un massimo del 43 %. L'aumento dei limiti quantitativi sarebbe direttamente proporzionale alla riduzione dell'imposta.
Qualora l'imposta di 30 EUR sulle esportazioni di determinati tipi di cascami di ferro, ad esempio i rottami frantumati, dovesse essere abolita o ridotta, le parti avvieranno immediatamente consultazioni per valutare l'aumento dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III.
DICHIARAZIONE N. 3
Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale del commercio di prodotti di acciaio. In tale contesto, le parti intendono abolire le restrizioni quantitative dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC. Le parti riconoscono inoltre che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta delle autorità ucraine la Comunità fornisce assistenza tecnica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per aiutare l'Ucraina ad adottare e applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate nella Comunità. Tale assistenza viene specificata nel quadro di progetti di cui le parti definiscono di comune accordo gli obiettivi, i mezzi e il calendario.
DICHIARAZIONE N. 4
L'Ucraina dichiara che, qualora gli operatori ucraini dovessero aprire nella Comunità centri di servizi per l'ulteriore lavorazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II importati dall'Ucraina, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III. In tal caso, la Commissione esaminerà la richiesta di aumento e le parti avvieranno prima possibile consultazioni in merito.
PROTOCOLLO A
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE
Articolo 1
1. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.
2. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare le autorità competenti dell'Ucraina di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione.
Tale comunicazione comprende:
a) |
una descrizione dei prodotti; |
b) |
i codici NC corrispondenti; |
c) |
i motivi della decisione. |
3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione di qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le autorità comunitarie competenti concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.
4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione di un prodotto contemplato dall'accordo si applica a una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso.
5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le autorità competenti dell'Ucraina e della Comunità abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 9 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.
TITOLO II
ORIGINE
Articolo 2
1. I prodotti originari dell'Ucraina ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dall'accordo previa presentazione di un certificato di origine ucraina conforme al modello allegato al presente protocollo.
2. Il certificato di origine viene autenticato dagli organismi ucraini autorizzati se i prodotti in causa possono essere considerati originari dell'Ucraina.
Articolo 3
Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi ucraini sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.
Articolo 4
La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per lo svolgimento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.
TITOLO III
SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE I
Esportazione
Articolo 5
Le autorità governative competenti dell'Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'Ucraina di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi indicati nell'allegato III dell'accordo.
Articolo 6
1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
2. Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato III dell'accordo.
Articolo 7
Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.
Articolo 8
1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 9
L'importatore deve presentare la licenza di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza.
SEZIONE II
Importazione
Articolo 10
L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di acciaio a cui si applicano limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di importazione.
Articolo 11
1. Le autorità comunitarie competenti rilasciano l'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 10 entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.
2. Le autorizzazioni di importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
3. Le autorità comunitarie competenti annullano l'autorizzazione di importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata. Se tuttavia le autorità comunitarie competenti vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti sono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il prodotto.
Articolo 12
Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell'Ucraina superano i limiti di cui all'allegato III dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni di importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità dell'Ucraina e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.
TITOLO IV
FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ
Articolo 13
1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.
Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità comunitarie competenti accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Detto numero è composto sai seguenti elementi:
— |
due lettere che indicano il paese esportatore:
|
— |
due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:
|
— |
un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 5 per il 2005, |
— |
un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
— |
un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento. |
Articolo 14
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».
Articolo 15
1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative ucraine competenti per il rilascio delle licenze o agli organismi ucraini autorizzati a rilasciare certificati di origine a norma della legislazione ucraina per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
TITOLO V
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 16
Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.
Articolo 17
Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.
Articolo 18
Le autorità ucraine competenti trasmettono alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità ucraine competenti autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e i certificati di origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. Le autorità ucraine competenti informano la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.
Articolo 19
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità comunitarie competenti nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
2. In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità ucraine competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 2.
4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.
5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le autorità ucraine competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.
6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 20
1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 19 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o dell'Ucraina risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.
2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità ucraine competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. Le autorità competenti dell'Ucraina comunicano alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.
3. Previo accordo tra le parti, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.
4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e dell'Ucraina si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione delle disposizioni dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra l'Ucraina e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio dell'Ucraina prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.
5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti dell'Ucraina o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.
8.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/63 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio
(2005/639/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall'altra (1), di seguito «APC», è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
(2) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo. |
(3) |
Nel periodo 2000-2004, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti dell'APC. Occorre pertanto concludere un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti. |
(4) |
È opportuno approvare l'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN,
dall'altra,
parti del presente accordo,
CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall'altra (1) (in appresso «APC»), firmato il 23 gennaio 1995, è entrato in vigore il 1o luglio 1999;
CONSIDERANDO che la Comunità europea (in appresso «Comunità») e il governo della Repubblica del Kazakstan (in appresso «Kazakstan») desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità e il Kazakstan;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di determinati prodotti di acciaio (cioè quelli di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III dell'APC, fatta eccezione per l'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo; considerando che il presente accordo corrisponde alla definizione dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC;
CONSIDERANDO che nel periodo 2000-2004 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da un accordo che occorre sostituire con un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti;
CONSIDERANDO che il presente accordo consentirà di abolire le restrizioni quantitative al commercio di determinati prodotti di acciaio sempreché siano soddisfatte determinate condizioni, segnatamente quelle relative alla concorrenza stabilite per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere completato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'APC,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio dell'ex CECA.
2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I può essere assoggettato a limiti quantitativi.
3. Il commercio dei prodotti di acciaio non ripresi nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi.
4. Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.
Articolo 2
1. Le parti decidono di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le esportazioni kazake nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.
2. Le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare integralmente il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, purché sussistano condizioni concorrenziali compatibili.
3. È vietata l'applicazione tra le parti di restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata.
4. Le parti decidono che, dal 1o gennaio 2005 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti kazaki di cui all'allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II.
5. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato II quando l'impossibilità per l'industria comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato I. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell'esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i quantitativi di cui all'allegato II.
6. Qualora i paesi candidati aderiscano all'Unione europea prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.
7. Ciascuna delle parti può chiedere, in qualsiasi momento, consultazioni in merito:
— |
ai livelli dei limiti quantitativi fissati nell'allegato II, in caso di deterioramento o di miglioramento sostanziale delle condizioni per i prodotti di cui all'allegato I, |
— |
alla possibilità di trasferire i quantitativi non utilizzati di cui all'allegato II da un gruppo di prodotti ad un altro. |
Articolo 3
1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità del Kazakstan e di un certificato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.
2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.
3. I limiti quantitativi di cui all'allegato II non utilizzati nel corso del primo anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 10 % del limite quantitativo corrispondente per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Il Kazakstan notifica alla Comunità, entro il 31 marzo dell'anno successivo, se intende avvalersi della presente disposizione.
4. Con l'accordo di entrambe le parti, il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire un unico adeguamento, limitato al 10 %, nel corso di un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo, si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato II, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, il Kazakstan ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 maggio.
Articolo 4
1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione:
— |
le autorità kazake notificano alle autorità comunitarie entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente, |
— |
le autorità comunitarie notificano alle autorità kazake entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente. |
In caso di notevoli divergenze, ciascuna parte può chiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo le parti decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. Le parti convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.
3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, può chiedere consultazioni con l'altra parte che saranno avviate senza indugio.
4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, il Kazakstan provvede, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, a far applicare gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi concordati durante le consultazioni suddette per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.
5. Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se esistono prove sufficienti che i prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo originari del Kazakstan sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti di cui all'allegato II.
6. Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.
7. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.
Articolo 5
1. I limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.
2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite delle forniture tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
3. Il Kazakstan si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità kazake abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità kazake possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti contemplati dal presente accordo, purché non superino i quantitativi indicati nell'allegato II.
Articolo 6
1. Se un prodotto contemplato dal presente accordo viene importato dal Kazakstan nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce al Kazakstan tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.
2. Se nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell'APC.
3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 13, paragrafo 6, dell'APC.
Articolo 7
1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche. Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti contemplati dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi di cui all'allegato II.
2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al Kazakstan e non riduce i limiti quantitativi indicati nell'allegato II. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.
Articolo 8
1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sul commercio dei prodotti di cui all'allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.
2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.
Articolo 9
1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.
2. Quando il presente accordo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le parti contraenti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.
3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:
— |
ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte, |
— |
se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni, |
— |
le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta, |
— |
si deve trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti. |
4. Previo accordo di entrambe le parti, possono tenersi consultazioni supplementari specifiche.
Articolo 10
Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta del Kazakstan la Comunità gli fornisce assistenza tecnica per aiutarlo ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate nella Comunità. Tale assistenza viene specificata nel quadro di progetti di cui le parti definiscono di comune accordo gli obiettivi, i mezzi e il calendario.
Articolo 11
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006, sempreché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4.
2. Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che sono oggetto di consultazioni su richiesta di una delle parti.
3. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti quantitativi nella Comunità stabiliti nell'allegato II sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.
4. Qualora il Kazakstan dovesse aderire all'OMC prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà risolto a decorrere dalla data di adesione.
5. La Comunità si riserva il diritto di prendere, in qualsiasi momento, le misure del caso fra cui, qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui agli articoli precedenti o qualora il presente accordo sia denunciato da una delle parti, il ripristino di un sistema di contingenti autonomi nei confronti delle esportazioni dal Kazakstan dei prodotti di cui all'allegato I.
6. Gli allegati, il verbale concordato e il protocollo A allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 12
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, kazaka e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de julio del dos mil cinco.
V Bruselu dne devatenáctého července dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende juli to tusind og fem.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juli zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta juulikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the nineteenth day of July in the year two thousand and five.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf juillet deux mille cinq.
Fatto a Bruxelles, addi' diciannove luglio duemilacinque.
Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai penktų metų liepos devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év július tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Brussel, de negentiende juli tweeduizend vijf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego lipca roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Julho de dois mil e cinco.
V Bruslju, devetnajstega julija leta dva tisoč pet.
V Bruseli dňa devätnásteho júla dvetisícpäť.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Bryssel den nittonde juli tjugohundrafem.
Совершено в городе Брюсселе девятнадцатого iюля две тьlсячi пятого года.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Европейское сообщество
Por el Gobierno de la República de Kazajstán
Za vládu Republiky Kazachstán
For regeringen for Republikken Kasakhstan
Im Namen der Regierung der Republik Kasachstan
Kasahstani Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν
For the Government of the Republic of Kazakhstan
Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan
Per il governo della Repubblica del Kazakstan
Kazahstānas Republikas valdības vārdā
Kazachstano Respublikos Vyriausybės vardu
a Kazah Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Kazakastan
Voor de regering van de Republiek Kazachstan
W imieniu rządu Republiki Kazachstanu
Pelo Governo da República do Cazaquistão
Za vládu Kazašskej republiky
Za Vlado Republike Kazahstan
Kazakstanin tasavallan hallituksen puolesta
På Republiken Kazakstans regerings vägnar
За Правiтельство Республiкi Казахстан
(1) GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. Arrotolati
|
7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA2. Lamiera pesante
|
7208400010 |
|
7208512010 |
|
7208512091 |
|
7208512093 |
|
7208512097 |
|
7208512098 |
|
7208519110 |
|
7208519190 |
|
7208519810 |
|
7208519891 |
|
7208519899 |
|
7208529110 |
|
7208529190 |
|
7208521000 |
|
7208529900 |
|
7208531000 |
|
7211130000 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208900010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209900010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211900011 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
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7219219000 |
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7219221000 |
|
7219229000 |
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7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
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7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
ALLEGATO II
LIMITI QUANTITATIVI
(tonnellate) |
||
Prodotti |
2005 |
2006 |
SA. Prodotti laminati piatti |
||
SA1. Arrotolati |
85 000 |
87 125 |
SA2. Lamiera pesante |
0 |
0 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
115 000 |
117 875 |
VERBALE CONCORDATO
Nell'ambito del presente accordo, le parti concordano quanto segue:
— |
nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità; |
— |
in attesa che si trovi una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità il Kazakstan collabora evitando di rilasciare licenze di esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; |
— |
il Kazakstan tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali. |
PROTOCOLLO A
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE
Articolo 1
1. Le autorità comunitarie competenti si impegnano ad informare il Kazakstan di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.
2. Le autorità comunitarie competenti si impegnano ad informare le autorità competenti del Kazakstan di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione.
Tale descrizione comprende:
a) |
una descrizione dei prodotti; |
b) |
i codici NC corrispondenti; |
c) |
i motivi della decisione. |
3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione di qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le autorità comunitarie competenti concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.
4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso.
5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le autorità competenti del Kazakstan e della Comunità abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 9 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva dei prodotti in questione.
TITOLO II
ORIGINE
Articolo 2
1. I prodotti originari del Kazakstan ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo, previa presentazione di un certificato di origine kazaka conforme al modello allegato al presente protocollo.
2. Il certificato di origine viene autenticato dagli organismi kazaki a tal fine autorizzati a norma della legislazione kazaka se i prodotti in causa possono essere considerati originari del Kazakstan.
Articolo 3
Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi kazaki a tal fine autorizzati a norma della legislazione kazaka sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.
Articolo 4
La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.
TITOLO III
SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE I
Esportazione
Articolo 5
Le autorità governative competenti del Kazakstan rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dal Kazakstan di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.
Articolo 6
1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
2. Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'allegato II dell'accordo.
Articolo 7
Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.
Articolo 8
1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 9
La presentazione di una licenza di esportazione a norma dell'articolo 11 avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.
SEZIONE II
Importazione
Articolo 10
L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di acciaio a cui si applicano limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.
Articolo 11
1. Le autorità comunitarie competenti rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 10 entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.
2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
3. Le autorità comunitarie competenti annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata. Nondimeno, se le autorità comunitarie competenti vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti stabiliti per il prodotto.
Articolo 12
Se le autorità comunitarie competenti constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle autorità competenti del Kazakstan superano i limiti di cui all'allegato II dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le autorità comunitarie competenti informano immediatamente le autorità del Kazakstan e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.
TITOLO IV
FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ
Articolo 13
1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.
Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità comunitarie competenti accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Detto numero è composto dai seguenti elementi:
— |
due lettere che indicano il paese esportatore:
|
— |
due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:
|
— |
un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 5 per il 2005, |
— |
un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore, |
— |
un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento. |
Articolo 14
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».
Articolo 15
1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative competenti del Kazakstan per il rilascio delle licenze o agli organismi kazaki autorizzati a rilasciare certificati d'origine a norma della legislazione kazaka per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
TITOLO V
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 16
Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, entrambe le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.
Articolo 17
Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati d'origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.
Articolo 18
Il Kazakstan trasmette alla Comunità (Commissione europea) i nomi e gli indirizzi delle autorità kazake competenti autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e i certificati d'origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. Il Kazakstan informa la Comunità (Commissione europea) di qualsiasi modifica di tali informazioni.
Articolo 19
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità comunitarie competenti nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
2. In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità kazake competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.
4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati d'origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.
5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le autorità kazake competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.
6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 20
1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 19 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o del Kazakstan risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.
2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità kazake competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. Il Kazakstan comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.
3. Previo accordo tra le parti, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.
4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e del Kazakstan si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra il Kazakstan e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio del Kazakstan prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.
5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti del Kazakstan o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.