ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 229

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
6 settembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1442/2005 della Commissione, del 5 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1443/2005 della Commissione, del 5 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1381/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento francese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1444/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo al divieto di pesca dello scorfano di Norvegia nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1445/2005 della Commissione, del 5 settembre 2005, che definisce gli opportuni criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti ai fini del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1446/2005 della Commissione, del 5 settembre 2005, recante adozione di provvedimenti di deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto attiene al Regno Unito e all’Austria ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.9.2005   

IT

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L 229/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

62,8

096

14,0

999

38,4

0707 00 05

052

79,5

068

65,2

096

25,9

999

56,9

0709 90 70

052

78,4

999

78,4

0805 50 10

382

48,0

388

70,0

524

53,8

528

62,5

999

58,6

0806 10 10

052

81,3

220

167,2

624

120,4

999

123,0

0808 10 80

388

84,8

400

69,1

508

60,0

512

70,5

528

73,1

720

25,0

800

126,7

804

80,8

999

73,8

0808 20 50

052

98,1

388

98,1

512

9,6

528

11,6

800

152,8

999

74,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

102,1

999

102,1

0809 40 05

052

113,5

066

76,4

093

42,5

098

42,5

624

107,5

999

76,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


6.9.2005   

IT

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L 229/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1381/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1381/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 216 086 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo d’intervento francese.

(3)

La Francia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 8 338 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Francia.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1381/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1381/2005 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 224 424 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 220 del 25.8.2005, pag. 9.

(4)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»


6.9.2005   

IT

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L 229/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1444/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2005

relativo al divieto di pesca dello scorfano di Norvegia nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

SPAGNA

Stock

RED/N3M

Specie

Scorfano di Norvegia (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data

10 agosto 2005


6.9.2005   

IT

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L 229/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2005

che definisce gli opportuni criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti ai fini del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1) in particolare l’articolo 6, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2002, la Commissione adotta le misure necessarie per l’applicazione del regolamento.

(2)

In conformità dell’articolo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 2150/2002, la Commissione definisce gli opportuni criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità di cui al citato regolamento.

(3)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2150/2002 sono fissati dall’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri forniscono una relazione sulla qualità in conformità dell’allegato del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica ai dati presentati relativamente al primo anno di riferimento 2004 e a tutti i periodi di riferimento successivi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione (GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38).

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO

CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA QUALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE STATISTICHE SUI RIFIUTI

PREAMBOLO AI CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA QUALITÀ

Esistenza di diverse metodologie

In forza del regolamento (CE) n. 2150/2002, ogni trasmissione di un insieme di dati o combinazione di insiemi di dati è accompagnata da una relazione sulla qualità. Il regolamento non stabilisce un metodo specifico per la stesura delle statistiche sui rifiuti. Ci possono essere differenze tra i metodi dei diversi paesi, tra gli insiemi di dati di uno stesso paese e anche all’interno dei singoli insiemi di dati. Il modo in cui valutare la qualità dipende dai metodi applicati. Per chiarire l’esistenza di diverse metodologie, la parte I della relazione sulla qualità presenta una descrizione generale dei dati e individua e fornisce una visione generale dei metodi. La parte II segue gli elementi standard usati per definire la qualità nel sistema statistico europeo.

Struttura

La relazione sulla qualità presentata da ciascuno Stato membro segue la struttura di cui al capitolo «Contenuti della relazione sulla qualità» qui di seguito. La relazione contiene anche paragrafi non applicabili o per i quali non vi sono informazioni; essa presenta un riferimento esplicito a tali paragrafi.

Modifica dei dati

Qualora vi sia stata una modifica dei dati, una nota in merito è allegata alla relazione sulla qualità. La nota specifica il settore interessato dalla modifica, spiega perché la modifica si sia resa necessaria e ne espone l’incidenza sui risultati.

Dati provvisori

La comunicazione di dati provvisori non è conforme al regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti. Se un insieme di dati contiene elementi provvisori, ciò viene indicato alla parte I. È indicato anche un termine per la modifica di tali dati.

Aggregati fondamentali

A volte nella relazione sulla qualità è necessario valutare l’incidenza di ipotesi o errori. Tale valutazione può essere limitata all’incidenza sugli aggregati fondamentali. Gli aggregati fondamentali per la generazione dei rifiuti sono:

i rifiuti domestici pericolosi,

i rifiuti domestici non pericolosi,

i rifiuti pericolosi prodotti dalle aziende (totale di tutte le categorie NACE),

i rifiuti non pericolosi prodotti dalle aziende (totale di tutte le categorie NACE).

Gli aggregati fondamentali per il trattamento dei rifiuti sono:

rifiuti pericolosi usati come combustibile,

rifiuti non pericolosi usati come combustibile,

rifiuti pericolosi inceneriti,

rifiuti non pericolosi inceneriti,

rifiuti pericolosi recuperati,

rifiuti non pericolosi recuperati,

rifiuti pericolosi smaltiti,

rifiuti pericolosi non smaltiti.

Nome del documento

La relazione sulla qualità è fornita su supporto elettronico, in un documento il cui nome è composto da cinque elementi:

Relazione sulla qualità

2

Valore: QR

Settore

5

Valore: WASTE

Codice paese

2

Codice binario del paese

Anno

4

Anno di riferimento (primo: 2004)

Modifica

1

Numero della modifica, zero (0) per la prima comunicazione

I diversi elementi del nome del documento sono separati da un trattino basso (underscore). Ad esempio, la relazione sulla qualità del Belgio per il 2004, in seguito alla prima modifica, avrà il nome QR_WASTE_BE_2004_1.

CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA QUALITÀ

Parte I:   Descrizione dei dati

Identificazione

Paese

Anno di riferimento

Insieme o insiemi di dati

Data di trasmissione.

Generalità della o delle persone responsabili della qualità delle statistiche sui rifiuti

Nome

Numero di telefono

Indirizzo di posta elettronica

Organizzazione e unità.

Occorre far riferimento alle deroghe applicabili all’insieme di dati.

Descrizione delle parti interessate/fonti usate nella raccolta dei dati. Rapporto delle parti/fonti coi settori del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti. Qual è la base giuridica della fonte dei dati? Com’è valutata la continuità?

Descrizione generale dei metodi usati nelle varie parti dell’insieme di dati. Tale descrizione è utilizzata come riferimento nella parte II della relazione. I diversi metodi sono:

indagine,

fonti amministrative,

modellizzazione,

altro (precisare).

Sono riportati i cambiamenti apportati rispetto al precedente anno di riferimento, insieme a una valutazione dell’incidenza sulla qualità dei dati. È riservata un’attenzione particolare alla comparabilità nel tempo. Gli aspetti relativi alla comparabilità sono riportati alla parte II, punto 5: Comparabilità. Per il primo anno di riferimento non è previsto l’obbligo di riferire sulla comparabilità rispetto alla raccolta di dati volontari basata sul questionario congiunto OCSE/Eurostat sui rifiuti.

Gli Stati membri elencano i principali cambiamenti previsti nei metodi da utilizzare per l’anno di riferimento successivo.

Parte II:   Relazione sulle caratteristiche qualitative

1.   Pertinenza

Va fornito un sunto comprendente una descrizione degli utenti e delle esigenze a livello nazionale.

Gli Stati membri indicano il grado di completezza dei loro insiemi di dati. Essi inoltre segnalano le variabili e/o le disaggregazioni previste dal regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti che non risultassero disponibili (ad es. il valore di cella è indicato come «M» o «L» nell’insieme di dati trasmesso). È necessaria una spiegazione per i casi non sottoposti a deroga. Nel caso di celle indicate come mancanti, vengono adottati provvedimenti per colmare la lacuna.

2.   Accuratezza

2.1.   Errori di campionamento

Per delineare l’area d’indagine pertinente si fa riferimento alla parte I. Sono fornite informazioni in merito ai seguenti aspetti:

sequenza di campionamento applicata,

sistema di campionamento applicato,

stratificazione (ad es. specificare se per classe di dimensioni, gruppo NACE, ecc.),

volumi di campionamento: specificare il numero di imprese in una popolazione e il numero nell’indagine (per strato, se pertinente),

coefficiente di variazione della quantità totale di rifiuti generati e ripartizione in quattro aggregati fondamentali. Il denominatore del coefficiente è la quantità totale di rifiuti generati nell’aggregato pertinente; sono inclusi gli strati non valutati mediante metodi di campionamento. Per valutare la variazione si tiene conto del livello di mancate risposte,

coefficiente di variazione della quantità totale di rifiuti trattati e ripartizione in otto aggregati fondamentali. Il denominatore del coefficiente è la quantità totale di rifiuti trattati nell’aggregato pertinente, compresi gli strati non valutati mediante metodi di campionamento. Per valutare la variazione si tiene conto del livello di mancate risposte.

2.2.   Errori non dovuti al campionamento

2.2.1.   Errori di copertura

Per l’allegato I sulla generazione dei rifiuti: descrizione del/dei metodi applicati per raggiungere una copertura pari al 100 %

Per l’allegato II sul trattamento dei rifiuti: descrizione delle strutture di trattamento dei rifiuti su cui non si riferisce e ragione della loro esclusione

Descrizione del modo in cui è valutata la quantità di rifiuti commerciali delle imprese/dei negozi compresi tra i rifiuti domestici; che metodo è usato per valutare i rifiuti domestici stricto sensu

Descrizione dei principali problemi di errata classificazione, insufficienza o eccesso di copertura incontrati durante la raccolta dei dati.

2.2.2.   Errori di misurazione

Quali unità statistiche sono applicate, in quale parte dell’insieme di dati? Qual è il risultato della valutazione degli errori potenziali nell’applicazione delle unità statistiche?

Errori nel precisare le quantità: vanno descritti il modo in cui sono effettuate la pesatura e la conseguente registrazione e le procedure di convalida applicate per rilevare gli errori di pesatura. Qual è il risultato delle procedure di rilevamento degli errori adottate?

Va fornita una descrizione della qualità delle informazioni date dallo strumento di raccolta dei dati. Ad esempio, nel caso delle indagini a campione con questionario: il questionario è stato convalidato in un gruppo specifico (focus group)? Per i dati amministrativi: ci sono incentivi nell’unità referente o nell’amministrazione rispetto a sovrastime, sottostime e ritardi?

2.2.3.   Errori di elaborazione

Sunto delle fasi di elaborazione fra la raccolta e la produzione delle statistiche, compresi i provvedimenti per rilevare e correggere gli errori di elaborazione

Elenco degli errori di elaborazione rilevati, ampiezza e incidenza degli stessi

Errori relativi alla codifica della categoria di rifiuti, categoria NACE, tipo di operazione di trattamento e regione. Va data una descrizione di come è effettuata la codifica e dell’applicazione delle procedure di convalida per la rilevazione degli errori di codifica. Qual è il risultato delle procedure di rilevamento degli errori adottate?

Percentuale della categoria «rifiuti domestici» che proviene in realtà dalle imprese. Com’è valutato l’errore di classificazione?

2.2.4.   Errori dovuti alle mancate risposte

Tasso di risposta per quanto riguarda gli aggregati fondamentali

Descrizione del trattamento delle mancate risposte (per unità e per voce) nelle indagini

Determinazione dei possibili errori risultanti dalle mancate risposte.

2.2.5.   Errori connessi col modello

Descrizione dei modelli, delle ipotesi connesse con la loro applicazione e degli errori previsti, nonché come farvi fronte

Risultati dell’analisi della sensibilità

Fonti utilizzate (con riferimento alla descrizione delle fonti nella parte I).

3.   Tempestività e puntualità

Descrizione delle fasi fondamentali della raccolta dati nel processo di creazione dell’insieme di dati, con calendario

Descrizione delle fasi fondamentali dell’elaborazione dati (ad es. date d’inizio e fine delle verifiche della completezza, della codifica e dell’attendibilità, convalida dei dati e provvedimenti di non divulgazione), con calendario

Descrizione delle fasi fondamentali della pubblicazione dei dati (ad es. quando i risultati avanzati e dettagliati sono calcolati, convalidati e diffusi), con calendario.

La puntualità della trasmissione dei dati ad Eurostat è valutata in conformità del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti, che stabilisce la periodicità e le scadenze per la trasmissione dei dati. Ogni ritardo va motivato. Inoltre, la relazione riporta i provvedimenti adottati per evitare ritardi futuri.

4.   Accessibilità e chiarezza

L’organizzazione nazionale che riporta i dati (indicata alla parte I della relazione sulla qualità) descrive

la politica di divulgazione delle statistiche sui rifiuti,

i provvedimenti e gli strumenti atti a garantire/migliorare la chiarezza,

la politica di riservatezza dei dati seguita.

5.   Comparabilità

Per valutare la comparabilità tra i dati nazionali generati usando metodologie differenti è necessario chiarire l’incidenza delle restrizioni connesse con la copertura e precisione dei dati (in base agli elementi di accuratezza sopra descritti)

Com’è convalidata la comparabilità regionale dei dati sulle strutture di trattamento dei rifiuti? Quali unità statistiche sono utilizzate? Come sono gestite le strutture mobili di trattamento dei rifiuti?

Comparabilità nel tempo: vanno indicati i cambiamenti rispetto al periodo di riferimento precedente e i cambiamenti previsti per il periodo di riferimento successivo. Vanno specificati i cambiamenti di definizioni, copertura o metodo (con riferimento alla parte I); va effettuata una valutazione delle conseguenze.

6.   Coerenza

Statistiche ambientali:

coerenza della divulgazione nazionale rispetto ai dati riportati a norma del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti.

Non occorre riferire in merito alla coerenza con:

il questionario congiunto OCSE/Eurostat,

gli obblighi specifici di riferire in materia di rifiuti (veicoli fuori uso, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, imballaggi e rifiuti relativi, trasferimento di rifiuti, ecc.),

l’obbligo di riferire in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC),

l’obbligo di riferire all’Agenzia europea per l’ambiente.

Di queste cose si occupa direttamente la Commissione tramite Eurostat.

Statistiche socioeconomiche:

gli Stati membri sono invitati a presentare osservazioni sulla coerenza con:

le statistiche sul commercio,

la rendicontazione ambientale ed economica, anche a livello nazionale,

la produzione di indicatori strutturali.

Le osservazioni su questi punti possono comprendere l’individuazione di differenze nell’applicazione di unità statistiche e classificazioni.

7.   Oneri per i rispondenti

Va valutato l’onere per i rispondenti in termini fisici (tempo necessario per rispondere) e il loro numero effettivo. Per le fonti amministrative va valutato l’onere per i rispondenti risultante dalle domande aggiuntive a fini statistici.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione (Eurostat) valuta le informazioni raccolte in base al regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti secondo cinque criteri generali:

1.

Completezza degli insiemi di dati

La completezza degli insiemi di dati è definita dal formato di trasmissione delle statistiche sui rifiuti [regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione (1)].

2.

Completezza della relazione sulla qualità

La completezza della relazione sulla qualità è definita dal regolamento.

3.

Tempestività

La tempestività degli insiemi di dati e della relazione sulla qualità che li accompagna è definita dal regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti (entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento).

4.

Corretta applicazione delle definizioni e delle classificazioni

Il manuale relativo alle statistiche sui rifiuti presiede a un comune concetto delle definizioni e delle classificazioni.

5.

Applicazione di metodi statistici adeguati

Il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti non stabilisce alcun metodo particolare di stesura delle statistiche sui rifiuti. Il manuale relativo alle statistiche sui rifiuti guida la scelta delle pratiche migliori.

La Commissione (Eurostat) comunica alla persona responsabile della qualità delle statistiche sui rifiuti dello Stato membro il risultato della valutazione entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la trasmissione dei dati.


(1)  GU L 131 del 25.5.2005, pag. 26.


6.9.2005   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2005

recante adozione di provvedimenti di deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto attiene al Regno Unito e all’Austria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito il 20 dicembre 2004,

vista la richiesta presentata dall'Austria il 16 novembre 2004,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.

(2)

È opportuno accedere alle richieste del Regno Unito e dell’Austria e concedere a tali Stati le deroghe in questione.

(3)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

a)

al Regno Unito sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2;

b)

all’Austria sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2.

2.   Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione (GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38).

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.