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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 223 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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27.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 223/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1371/2005 DEL CONSIGLIO,
del 19 agosto 2005,
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia e che abroga il regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Russia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Apertura
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(1) |
Il 28 maggio 2004, la Commissione ha annunciato, con un avviso (avviso di apertura) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia e l'apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcune lamiere, dette «magnetiche», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Russia. |
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(2) |
Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 13 aprile 2004 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer o il denunciante) per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso pari a oltre il 90 %, della produzione comunitaria complessiva di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
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(3) |
Il riesame intermedio è stato avviato dalla Commissione di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per verificare l'eventuale necessità di modifica o abrogazione delle misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcune lamiere, dette magnetiche, a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Russia (3). La necessità di modifica o di abrogazione può sorgere dal fatto che i prodotti sui quali sono state istituite le misure di cui al regolamento (CE) n. 151/2003 rientrano nelle categorie di prodotto oggetto del procedimento relativo alle importazioni nella Comunità di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia. |
2. Parti interessate dal procedimento
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(4) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Russia e degli Stati Uniti, gli importatori operatori commerciali e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari all'origine della denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
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(5) |
I produttori esportatori russi e statunitensi, nonché i produttori, gli importatori operatori commerciali e gli utilizzatori comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite, hanno avuto l'opportunità di essere sentite. |
3. Questionari
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(6) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. |
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(7) |
Un produttore esportatore statunitense e le relative controllate nella Comunità e due produttori esportatori russi e le relative controllate nella Comunità hanno risposto al questionario, così come quattro produttori comunitari, 16 utilizzatori e un importatore non collegato ad un produttore esportatore nei paesi in questione. |
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(8) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio da esso derivante e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: Produttori comunitari
Utilizzatori comunitari
Produttori esportatori russi
Produttori esportatori statunitensi
Importatori collegati nella Comunità
Esportatori collegati fuori dalla Comunità
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(9) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (periodo dell'inchiesta). L'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1ogennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta (il periodo in esame). |
4. Misure in vigore
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(10) |
Con il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni dalla Russia di alcune lamiere, dette magnetiche, a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm (lamiere magnetiche larghe), al termine di un'inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regolamento prevedeva un'aliquota di dazio antidumping del 14,7 % per la VIZ-Stal e del 40,1 % per la NMLK e per le importazioni del prodotto in esame effettuate da altre società russe (aliquota di dazio residuo). |
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(11) |
Con il regolamento (CE) n. 1000/2004 della Commissione (4), nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di lamiere magnetiche larghe originarie della Russia, sono stati accettati impegni dalla NLMK e dalla Viz Stal e dalle società di vendita collegate per un periodo di sei mesi, fino al 20 novembre 2004. Tali impegni sono stati accettati per adeguare temporaneamente le misure antidumping, che sono state estese alle importazioni nei 10 nuovi Stati membri in seguito all'allargamento dell'Unione europea il 1o maggio 2004, in modo da evitare che l'applicazione immediata delle misure nei 10 nuovi paesi avessero effetti improvvisi ed eccessivamente negativi per gli importatori e gli utilizzatori. Con il regolamento (CE) n. 1995/2004 della Commissione (5), gli impegni sono poi stati accettati per altri sei mesi, fino al maggio 2005, in quanto i motivi per accettarli non erano venuti meno. |
5. Misure provvisorie
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(12) |
Considerata la necessità di esaminare ulteriormente alcuni aspetti dell'inchiesta e a causa della sovrapposizione con il riesame intermedio di cui al considerando (3), la Commissione ha deciso di continuare l'inchiesta senza l'istituzione di misure provvisorie. |
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(13) |
Tutte le parti interessate sono state informate delle conclusioni provvisorie ed è stato inoltre fissato un termine entro il quale potessero presentare osservazioni in merito. Le osservazioni presentate sono state esaminate, tenendo conto delle richieste giustificate ed eventualmente modificando le conclusioni. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
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(14) |
Il prodotto in esame è costituito da lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati (lamiere al silicio a grani orientati) di tutte le larghezze, classificati ai codici NC 7225 11 00 (di larghezza uguale o superiore ai 600 mm) e 7226 11 00 (di larghezza inferiore ai 600 mm). I codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo. |
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(15) |
Le lamiere al silicio a grani orientati sono prodotte da rotoli (coils) laminati a caldo di acciaio al silicio di diversi spessori, in cui i grani sono orientati in modo uniforme per migliorare la conduttività magnetica. I difetti a livelli di conduttività sono chiamati perdite; la presenza di basse perdite indica che il prodotto è di qualità. Dal punto di vista del mercato, i prodotti si suddividono tipicamente in prodotti ad alta permeabilità, o ad alta conduttività, e prodotti standard. A parità di spessore della lamiera, i prodotti ad alta permeabilità sono caratterizzati da perdite minori. Attraverso il processo di taglio, le lamiere di acciaio al silicio a grani orientati possono essere adeguate alle necessità del cliente. Il prodotto in esame è utilizzato dai produttori di apparecchi e trasformatori elettromagnetici per la costruzione di generatori e distributori elettrici. |
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(16) |
Nonostante le differenze di permeabilità, di spessore e di larghezza, tutti i tipi di lamiere al silicio a grani orientati hanno le stesse caratteristiche di base fisiche e tecniche e gli stessi impieghi fondamentali. |
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(17) |
L'inchiesta di riesame relativa alle lamiere magnetiche larghe, di cui al paragrafo (3), ha evidenziato che, in un certo numero di casi le misure antidumping in vigore, di cui al paragrafo (10), venivano eluse tagliando i rotoli di acciaio magnetico a grani orientati prima dell'esportazione nella Comunità. Tradizionalmente, gli utilizzatori comunitari acquistavano le lamiere magnetiche larghe, per poi tagliarle secondo necessità. Dopo l'istituzione delle misure, però, il prodotto veniva tagliato dai produttori o dagli esportatori prima dell'esportazione, in modo tale che la larghezza non superasse i 500 mm e che il prodotto non rientrasse nella categoria di prodotti oggetto delle misure. |
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(18) |
Un produttore esportatore ha affermato che le lamiere al silicio a grani orientati strette (ovvero, secondo tale produttore esportatore, di larghezza inferiore ai 500 mm) vanno tenute distinte dalle lamiere al silicio a grani orientati larghe (di larghezza uguale o superiore ai 500 mm), poiché queste ultime non possono essere sostituite da quelle strette e sono soggette ad un diverso tipo di concorrenza. L'argomentazione relativa al diverso tipo di concorrenza si basa sul fatto che gli utilizzatori finali ordinano ed acquistano direttamente le lamiere al silicio a grani orientati della larghezza desiderata, per evitare il costo del taglio, piuttosto che acquistare rotoli di larghezza superiore a quella adatta ai propri processi produttivi e procedere quindi direttamente al taglio oppure ricorrere a ditte specializzate. |
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(19) |
L'argomentazione della non intercambiabilità si basa sul fatto che, anche se le lamiere strette possono essere sostituite da lamiere larghe che poi vengono tagliate, il contrario non è ovviamente possibile. L'esportatore in questione ha fatto riferimento al procedimento relativo ad alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (6), in cui si argomenta che le scarpe per uso interno non possono essere utilizzate all'esterno e quindi devono essere considerate un prodotto diverso. |
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(20) |
Nel quadro di tale procedimento, la Commissione aveva concluso che le calzature per uso interno e le calzature per uso esterno costituiscono prodotti diversi, in quanto le prime possiedono caratteristiche fisiche di base che le rendono inadatte all'uso esterno. Nel caso in oggetto, la situazione è diversa perché l'inchiesta ha concluso che, indipendentemente dalla larghezza, le lamiere al silicio a grani orientati sono dello stesso materiale ed hanno caratteristiche di base uguali e utilizzazioni finali paragonabili. Va inoltre osservato che, nel quadro di un'inchiesta antidumping, anche una intercambiabilità parziale tra prodotti è sufficiente per considerare tali prodotti un prodotto unico e che, nel caso delle lamiere al silicio a grani orientati, come indicato al considerando (17), tale intercambiabilità sussiste. |
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(21) |
La seconda obiezione sollevata dal produttore esportatore in questione si basa sull'osservazione che gli utilizzatori finali preferiscono usare lamiere con una larghezza che corrisponde alle loro necessità produttive. È però emerso che, come procedura standard, alcuni utilizzatori finali tagliano il materiale oppure acquistano in Russia lamiere tagliate approssimativamente, senza dover versare alcun dazio antidumping, per poi tagliarle in modo più preciso e adatto alle proprie esigenze. Inoltre, l'esistenza nella Comunità di società di taglio e di centri di servizi relativi all'acciaio indica che le lamiere al silicio a grani orientati non sempre escono dalle fabbriche nelle dimensioni richieste dagli utilizzatori finali. Pertanto, le obiezioni sollevate dal produttore esportatore in questione sono state respinte. |
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(22) |
La Commissione conclude che, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati un unico prodotto. |
2. Prodotto simile
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(23) |
L'inchiesta ha dimostrato che il prodotto esportato nella Comunità dalla Russia e dagli Stati Uniti, quello prodotto e venduto sul mercato interno russo e statunitense e quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni, e sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
1. Metodo generale
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(24) |
Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità. |
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(25) |
Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi di prodotto in esame venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne dei diversi tipi di lamiere al silicio a grani orientati sono state considerate sufficientemente rappresentative se, nel periodo dell'inchiesta, il loro volume complessivo è stato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di lamiere al silicio a grani orientati di tipo comparabile esportate nella Comunità. |
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(26) |
Successivamente, la Commissione ha esaminato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, controllando, per ciascun tipo, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. |
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(27) |
Se il volume delle vendite di un tipo di lamiere al silicio a grani orientati effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell'inchiesta, remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di lamiere al silicio a grani orientati rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto. Se il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di lamiere al silicio a grani orientati era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente per poter stabilire il valore normale sulla base del prezzo sul mercato interno. |
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(28) |
Ogni volta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito, per ciascun produttore esportatore, sommando ai costi di produzione, eventualmente adeguati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. |
2. Stati Uniti d'America
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(29) |
Per quanto riguarda l'unico produttore esportatore che ha collaborato, le vendite sul mercato interno del prodotto in esame non possono essere considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, poiché tali vendite sono state effettuate nella maggioranza dei casi, oltre il 90 %, ad un prezzo inferiore al costo unitario di produzione. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei prezzi di vendita sul mercato interno è risultata essere inferiore alla media ponderata del costo unitario di produzione. |
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(30) |
Pertanto, per determinare il valore normale non è stato possibile utilizzare i prezzi del prodotto in esame praticati dal produttore esportatore sul mercato interno. II valore normale è stato pertanto costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(31) |
Il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione del produttore esportatore le spese generali, amministrative e di vendita e un margine di profitto. L'entità delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto corrispondono a quelli che il produttore esportatore in questione ha sostenuto sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti siderurgici, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b, del regolamento di base. |
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(32) |
Il costo di produzione è stato calcolato per ogni tipo di prodotto sulla base della qualità dell'acciaio, dello spessore della lamiera e del fatto che il prodotto sia stato venduto tagliato o non tagliato. Nel primo caso, è stato aggiunto il costo del taglio. |
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(33) |
I prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(34) |
Il produttore esportatore in questione non ha venduto il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità; tutte le vendite sono infatti risultate effettuate tramite le controllate presenti nella Comunità. Pertanto, è stato necessario costruire il prezzo all'esportazione, calcolandolo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto è rivenduto ad un acquirente indipendente nella Comunità e applicando adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti dagli importatori collegati tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto. |
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(35) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, allo stadio franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tener conto delle differenze che, in base a quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Nella fattispecie, sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per spese di trasporto, assicurazione, credito, spese bancarie e commissioni, dazi all'importazione e costi di taglio. |
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(36) |
L'adeguamento relativo ai costi del taglio è stato necessario per poter confrontare in modo appropriato i diversi tipi di lamiere al silicio a grani orientati: le lamiere della larghezza del rotolo vendute nella Comunità in questa forma; le lamiere della larghezza del rotolo vendute nella Comunità dopo essere state tagliate; le lamiere importate già tagliate vendute nella Comunità in questa forma e le lamiere importate già tagliate vendute nella Comunità dopo essere state sottoposte ad un ulteriore taglio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k, del regolamento di base. |
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(37) |
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato, per ogni tipo di prodotto, in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, calcolate come indicato sopra. |
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(38) |
Il calcolo del margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ha dato il seguente risultato: AK Steel Corporation, Middletown: 47,6 % |
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(39) |
Il margine di dumping residuo applicabile all'esportatore noto statunitense che ha deliberatamente scelto di non collaborare all'inchiesta deve essere fissato al livello del più alto margine registrato per le vendite nella Comunità dei tipi di prodotto rappresentativi dal produttore che ha collaborato, e quindi al 60,6 %. |
3. Russia
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(40) |
Il valore normale è stato calcolato in base al metodo generale di cui ai paragrafi da (24) a (28). |
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(41) |
Per l'unico tipo di lamiere al silicio a grani orientati per cui solo una quantità compresa tra l'80 % e il 10 % delle vendite sul mercato interno effettuate in quantità sufficienti sono risultate essere state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato calcolato in base al prezzo effettivo praticato sul mercato interno, corrispondente alla media ponderata dei prezzi delle vendite sul mercato interno del tipo in questione effettuate, durante il periodo dell'inchiesta, nel corso di normali operazioni commerciali. |
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(42) |
Per i restanti tipi di prodotto, per i quali le vendite sul mercato interno non sono risultate rappresentative, il valore normale è stato costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, sulla base dei dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta. |
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(43) |
Le vendite per l'esportazione alla Comunità sono state effettuate sia direttamente ad acquirenti indipendenti sia attraverso una società collegata in Svizzera. Nel secondo caso, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base al prezzo a cui il prodotto è stato rivenduto al primo acquirente indipendente nella Comunità. |
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(44) |
Il produttore esportatore ha obiettato che i prodotti importati nella Comunità e originari della Russia non possono essere confrontati con i prodotti fabbricati nella Comunità, a causa delle differenze di qualità; le lamiere al silicio a grani orientati prodotte dal produttore esportatore in questione avrebbero maggiori difetti di superficie e maggiori perdite e apparterrebbero in una certa misura a categorie diverse. Il produttore esportatore ha pertanto chiesto un adeguamento relativo alle differenze di qualità. |
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(45) |
Per il calcolo dei margini di dumping, il confronto è fatto tra tipi di prodotto che appartengono alla stessa categoria dal punto di vista della qualità dell'acciaio e delle perdite. Gli standard statunitensi e russi sono stati confrontati con quelli europei, tenendo conto di tutte le caratteristiche pertinenti. Inoltre, il confronto è stato effettuato al livello di produzione e di vendita di materiale di prima qualità. La richiesta di adeguamento relativo a differenze di qualità avanzata da un produttore esportatore è stata pertanto respinta. Lo stesso approccio metodologico è stato seguito per il calcolo delle sottoquotazioni di cui ai considerandi da (78) a (83). |
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(46) |
Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti ai fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Per questo motivo, sono stati applicati adeguamenti relativi a trasporto, imballaggio, credito e relative commissioni bancarie e imposte indirette. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, sono inoltre stati applicati adeguamenti nei casi in cui le vendite all'esportazione erano state effettuate attraverso una società collegata situata in un paese diverso dalla Comunità. |
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(47) |
Il produttore esportatore ha segnalato errori materiali nei calcoli; dopo una verifica, la segnalazione è stata accolta e i calcoli sono stati corretti. |
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(48) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
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(49) |
Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche dumping da parte del produttore esportatore che ha collaborato. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif, frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente: NLMK, Lipetsk: 11,5 % |
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(50) |
Nonostante le vendite sul mercato interno del prodotto in esame siano state rappresentative, esse non possono essere considerate realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, in quanto effettuate, nella maggioranza dei casi - pari a oltre il 90 % del volume delle vendite oggetto dell'inchiesta - ad un prezzo inferiore al costo unitario di produzione. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei prezzi di vendita sul mercato interno è risultata essere inferiore alla media ponderata del costo unitario di produzione. |
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(51) |
Poiché, per determinare il valore normale del prodotto in esame non è stato possibile usare i prezzi praticati dal produttore esportatore sul mercato interno, esso è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(52) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito calcolando i costi complessivi di produzione sostenuti dal produttore esportatore, ovvero sommando ai costi di fabbricazione le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, sulla base dei dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta. |
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(53) |
Va osservato che nel periodo dell'inchiesta, la Viz Stal ha acquistato le principali materie prime, ovvero rotoli e nastri laminati a caldo, da due fornitori, la US Steel Kosice e la società russa Magnitogorsk. Nell'inchiesta relativa alle lamiere magnetiche larghe, di cui al considerando (10), è emerso che i rapporti tra quest'ultima società e la Viz Stal erano particolarmente stretti e che i prezzi di acquisto praticati non potevano essere considerati attendibili. A tale proposito, per determinare i costi di produzione e in particolare il costo delle principali materie prime, la Commissione si è basata solamente sul prezzo dei rotoli acquistati presso il produttore slovacco non collegato US Steel Kosice. Al prezzo DAF frontiera slovacca sono stati aggiunti i costi del trasporto fino a Ekaterinburg, dell'assicurazione e, sulla base delle condizioni di pagamento, i costi del credito. In base a tale calcolo, per il produttore esportatore in questione, i rotoli laminati a caldo rappresentano il 61,4 % del costo totale di produzione delle lamiere al silicio a grani orientati. |
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(54) |
Il costo di produzione complessivo è stato calcolato per ogni tipo di prodotto pertinente, sulla base della qualità dell'acciaio, dello spessore della lamiera e del fatto che il prodotto sia stato venduto tagliato o non tagliato; in quest'ultimo caso, è stato aggiunto il costo del taglio. |
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(55) |
La Viz Stal non ha venduto il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Poiché tutte le vendite sono risultate effettuate tramite le controllate presenti nella Comunità, è stato necessario costruire il prezzo all'esportazione, calcolandolo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto agli acquirenti indipendenti e applicando adeguamenti per tutti i costi sostenuti, tra l'importazione e la rivendita, dagli importatori collegati in questione, incluse le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
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(56) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, allo stadio franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tener conto delle differenze che, in base a quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Nella fattispecie, sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, per spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, spese bancarie, credito e relative commissioni bancarie, dazi all'importazione e costi relativi al taglio. |
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(57) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k, del regolamento di base, l'adeguamento relativo al taglio è stato necessario per poter confrontare in modo appropriato i diversi tipi di lamiere al silicio a grani orientati: le lamiere della larghezza del rotolo vendute nella Comunità in questa forma; le lamiere della larghezza del rotolo vendute nella Comunità dopo essere state tagliate; le lamiere importate già tagliate e vendute nella Comunità in questa forma e le lamiere importate già tagliate e vendute nella Comunità dopo essere state tagliate ulteriormente. |
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(58) |
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato, per ogni tipo di prodotto, in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, calcolate come indicato sopra. |
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(59) |
Per quanto concerne le esportazioni effettuate nella Comunità dal produttore esportatore in questione, non sono emerse pratiche di dumping. |
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(60) |
Tale conclusione di assenza di dumping riguarda sia i rotoli interi che quelli tagliati di tutti i tipi di prodotto, e quindi riguarda tanto le lamiere al silicio a grani orientati larghe quanto quelle strette. |
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(61) |
La collaborazione da parte dei produttori esportatori è stata elevata, in quanto gli importatori che hanno collaborato sono responsabili di tutte le importazioni nella Comunità. Per un produttore esportatore russo, il margine di dumping individuato nel periodo dell'inchiesta è stato pari all'11,5 %, mentre per l'altro produttore esportatore che ha collaborato, non sono emerse pratiche di dumping. Il margine di dumping residuo è stato quindi fissato al livello del margine di dumping riscontrato per l'unico produttore esportatore le cui esportazioni nella Comunità sono risultate oggetto di dumping. |
D. INDUSTRIA COMUNITARIA
1. Produzione comunitaria
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(62) |
Nella Comunità, ci sono sei produttori che fabbricano lamiere al silicio a grani orientati. I tre produttori comunitari che hanno sporto denuncia sono attivi in Germania, Francia e Italia e appartengono allo stesso gruppo. Gli altri produttori si trovano in Polonia, nella Repubblica ceca e nel Regno Unito. |
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(63) |
L'inchiesta ha permesso di concludere che i suddetti sei produttori costituiscono la totalità della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
2. Definizione dell'industria comunitaria
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(64) |
Oltre ai tre produttori comunitari (collegati) che hanno sporto denuncia, un quarto produttore comunitario ha collaborato all'inchiesta. La produzione complessiva delle quattro società rappresenta circa il 90 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame. |
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(65) |
Si considera pertanto che questi quattro produttori comunitari costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base; nel presente documento, ci si riferirà a loro come industria comunitaria. |
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(66) |
Per quanto concerne gli altri due produttori comunitari, uno non ha fornito informazioni e l'altro, pur avendo sostenuto il procedimento, non ha potuto essere considerato parte dell'industria comunitaria in quanto ha fornito solo informazioni di base relative alla produzione e alle vendite. |
E. PREGIUDIZIO
1. Consumo comunitario
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(67) |
Il consumo comunitario è stato calcolato in base alle vendite sul mercato comunitario effettuate da a) l'industria comunitaria, b) gli altri produttori comunitari, i quali hanno fornito alcune informazioni di carattere generale e c) le importazioni nel mercato comunitario originarie di tutti i paesi terzi registrate da Eurostat, tenendo conto dei dati presentati dai produttori esportatori dei paesi in questione che hanno collaborato. |
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(68) |
Sulla base di tali dati, il consumo ha evidenziato il seguente andamento:
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(69) |
Il consumo comunitario è aumentato dell'8 % tra il 2000 e il 2001, per poi diminuire in misura significativa e continua (15 %). Nel periodo in esame, il calo complessivo è stato dell'8 %. Il calo costante del consumo si spiega con la diminuzione della domanda dell'industria a valle, per esempio i produttori di trasformatori, causata dalle riduzione di nuovi progetti industriali per i quali sono necessari trasformatori elettrici. |
2. Importazioni dai paesi in esame
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(70) |
La Commissione ha valutato l'opportunità di valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dai paesi in questione, in base ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale articolo prevede che le importazioni siano valutate cumulativamente se il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, se il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e se le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e le condizioni di concorrenza tra questi e il prodotto comunitario simile rendono opportuna la valutazione cumulativa. |
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(71) |
Va osservato che, poiché è emerso che un produttore esportatore russo non ha esportato a prezzi di dumping, le sue importazioni non sono state prese in considerazione ai fini della valutazione dell'opportunità della valutazione cumulativa delle importazioni. |
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(72) |
I margini di dumping riscontrati per tutti i paesi interessati sono risultati superiori al margine minimo. Nessun volume delle importazioni oggetto di dumping è risultato trascurabile, corrispondendo, nel periodo dell'inchiesta, rispettivamente al 10 % (Stati Uniti) e al 3 % (Russia) del consumo comunitario. |
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(73) |
Per quanto concerne le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping e tra le importazioni oggetto di dumping e il prodotto simile di origine comunitaria, è emerso che le lamiere al silicio a grani orientati vendute dai paesi in questione e quelle vendute dall'industria comunitaria sono simili da tutti i punti di vista e sono state distribuite attraverso gli stessi canali commerciali. L'inchiesta ha rivelato che i prezzi delle importazioni originarie di entrambi i paesi hanno evidenziato un'analoga tendenza alla riduzione nella seconda parte del periodo in esame e che tali prezzi erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Questi due fattori hanno determinato una diminuzione generale dei prezzi delle lamiere al silicio a grani orientati vendute dall'industria comunitaria. |
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(74) |
La Commissione ha pertanto deciso che le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi in questione debbano essere valutate cumulativamente. |
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(75) |
La tabella indica che nel periodo in esame le importazioni di lamiere al silicio a grani orientati dai paesi in questione nella Comunità sono più che triplicate. |
Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping
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2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Periodo dell'inchiesta |
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Quota di mercato |
3,3 % |
5,0 % |
6,6 % |
11,8 % |
13,0 % |
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Fonte: Eurostat e produttori comunitari che hanno collaborato |
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(76) |
L'aumento costante di quota di mercato è avvenuto nel contesto di un calo generale del consumo comunitario, soprattutto a partire dal 2002, quando, nonostante il calo significativo del consumo comunitario, la quota di mercato è aumentata, passando dal 6,6 % al 13 %. L'aumento più significativo di quota di mercato è avvenuto nel 2002/03, periodo in cui le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato oltre 5 punti percentuali, corrispondenti ad un aumento del volume delle importazioni del 65 %. |
Evoluzione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping
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2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Periodo dell'inchiesta |
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EUR/tonnellata |
[...] |
[...] |
[...] |
[...] |
[...] |
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Indice: 2000 = 100 |
100 |
124 |
121 |
99 |
98 |
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Fonte: Eurostat e produttori comunitari che hanno collaborato |
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(77) |
Tra il 2000 e il 2001, il prezzo delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 24 %, soprattutto a causa dell'aumento della domanda di lamiere al silicio a grani orientati. In seguito, i prezzi hanno continuato a diminuire (20 %), passando dagli [...] EUR/t del 2001 agli [...] EUR/t del periodo dell'inchiesta. Il calo medio dei prezzi è stato particolarmente marcato tra il 2002 e il 2003 (–20 %). Nell'arco del periodo in esame, la diminuzione del prezzo medio unitario delle importazioni oggetto di dumping è stata del 2 %. |
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(78) |
La Commissione ha esaminato se i produttori esportatori dei paesi in questione avessero praticato, durante il periodo dell'inchiesta, prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Ai fini dell'analisi presente, i prezzi cif dei produttori esportatori sono stati adeguati e portati a livello frontiera comunitaria, dazio corrisposto. Tali prezzi sono quindi stati confrontati, per tipi di prodotti, con i prezzi franco fabbrica praticati dall'industria comunitaria allo stesso livello commerciale. |
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(79) |
Un produttore esportatore russo ha affermato che nella valutazione della sottoquotazione (e del margine di eliminazione del pregiudizio), sarebbe necessario applicare un adeguamento relativo alle differenze di qualità tra le lamiere al silicio a grani orientati prodotte e vendute da tale produttore esportatore e quelle prodotte dall'industria comunitaria. Tale obiezione si basa sulla premessa che, a parità di tipo, la qualità delle lamiere al silicio a grani orientati prodotte dal produttore esportatore in questione è significativamente inferiore rispetto al corrispondente prodotto dell'industria comunitaria. |
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(80) |
A tale proposito va innanzitutto osservato che un adeguamento di questo tipo è già stato applicato nel 1996, nel quadro dell'inchiesta iniziale, ma che l'inchiesta relativa al riesame e alla proroga delle misure in questione, successiva al riesame in previsione della scadenza del 2003, aveva concluso che, considerato il miglioramento degli impianti russi, gli adeguamenti relativi alla qualità non erano più giustificati (7). |
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(81) |
Inoltre, agli utilizzatori è stato chiesto di esprimersi sulla confrontabilità tra le lamiere al silicio a grani orientati importate dalla Russia e quelle acquistate dall'industria comunitaria e nessuno di quelli che hanno collaborato ha parlato di differenze qualitative significative. Solo un utilizzatore ha osservato che la qualità dei prodotti russi è leggermente inferiore a quella dei prodotti comunitari, senza però dimostrare la fondatezza dell'affermazione. Inoltre, tale utilizzatore ha affermato di essere passato al prodotto russo in quanto significativamente meno caro e completamente sostituibile con il prodotto comunitario. La richiesta è stata pertanto respinta. |
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(82) |
In base ai prezzi praticati dai produttori esportatori che hanno collaborato, i margini di sottoquotazione riscontrati, per paese, ed espressi come percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, sono i seguenti:
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(83) |
Per quanto riguarda la Russia, il margine di dumping del 6,1 % è relativo al produttore esportatore rispetto al quale non sono state riscontrate pratiche di dumping, mentre l'altra percentuale si riferisce all'altro produttore esportatore che ha collaborato. |
3. Situazione dell'industria comunitaria
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(84) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici che potevano incidere sulla situazione dell'industria comunitaria. |
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(85) |
Considerato il numero esiguo di produttori comunitari, che appartengono a due gruppi, e di produttori esportatori in questione, i rispettivi dati sono stati forniti in forma indicizzata. |
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(86) |
Nel periodo in esame, il volume della produzione dell'industria comunitaria è diminuito del 2 %. La produzione è dapprima aumentata del 4 %, tra il 2000 e il 2001, per poi diminuire costantemente (5 %) tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta. |
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(87) |
I dati disponibili relativi alla capacità produttiva si riferiscono alla capacità tecnica, contrapposta alla capacità teorica, che presuppone che gli adeguamenti considerati normali dall'industria, relativi a ferie annuali, tempi di avvio, manutenzione e altre interruzioni normali, siano già stati messi in conto. L'aumento della capacità produttiva del 2001/02 coincide con l'aumento della domanda registrato nel 2001. La capacità è diminuita nel 2003 e nel periodo dell'inchiesta perché un produttore ha leggermente modificato il processo produttivo, con conseguente riduzione della capacità tecnica. Nel periodo in esame, la capacità di produzione è aumentata del 4 %. Come illustrato al considerando (102), tale aumento dipende dagli investimenti realizzati per modernizzare gli impianti produttivi, attraverso l'acquisto di nuove attrezzature che ne hanno migliorato l'efficienza. Va osservato che l'aumento della capacità è avvenuto in un periodo in cui l'attività dell'industria comunitaria era ancora remunerativa. Inoltre, tali investimenti devono essere interpretati come una risposta all'aumento della domanda del 2001 e alla luce del flusso di cassa di cui poteva disporre l'industria comunitaria in tale periodo. |
|
(88) |
La diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti dipende dal leggero aumento della capacità produttiva, associato alla diminuzione del volume della produzione, che, nel periodo in esame, è stato pari al 5 %. |
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(89) |
Alcuni tipi di prodotto simile sono fabbricati dall'industria comunitaria in base a ordini specifici e non sono quindi destinati ad alimentare le scorte. Altri tipi più standard di lamiere al silicio a grani orientati sono prodotti in modo regolare e la loro vendita dipende dall'evoluzione del mercato in termini di domanda e prezzi. Risulta pertanto chiaro che l'aumento generale delle scorte nel periodo in esame indica che l'industria comunitaria ha avuto difficoltà a vendere i tipi normali di prodotto simile, soprattutto nel 2002, periodo in cui le scorte sono aumentate del 46 % rispetto al 2001, e nel 2003, in cui le scorte sono ulteriormente aumentate del 3,5 % rispetto all'anno precedente. |
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(90) |
La diminuzione delle scorte (23,5 %) tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta dipende dall'aumento generale delle vendite registrato nello stesso periodo. Non va però dimenticato che il periodo dell'inchiesta non corrisponde ad un anno solare, fatto che può incidere sul confronto tra i livelli delle scorte relativi a tale periodo e i livelli degli anni precedenti. Al termine del periodo in esame, il livello delle scorte era superiore del 22 % a quello del 2000. |
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(91) |
Nel periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è diminuito del 19 %, passando dalle [...] t circa del 2000 alle [...] t circa del periodo dell'inchiesta. Tra il 2000 e il 2001, il volume delle vendite è aumentato di [...] t (corrispondenti al 9 %) per poi diminuire, a partire dal periodo successivo e fino al periodo dell'inchiesta, di [...] t (corrispondenti al 26 %). L'aumento tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta può essere spiegato dal fatto che l'industria comunitaria ha diminuito i prezzi di vendita (come illustrato più avanti) allo scopo di riguadagnare quota di mercato. |
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(92) |
Nel periodo in esame, l'industria comunitaria ha perso l'8,2 % di quota di mercato. Più precisamente, tra il 2000 e il 2001, nonostante un aumento del volume del 9 %, l'industria comunitaria ha faticato a mantenere la quota di mercato, che nello stesso periodo è aumentata solamente dello 0,5 %. Tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita dell'8,7 % e il consumo è diminuito del 15 %, dati che indicano che le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite più del consumo. Nello stesso periodo, le quote di mercato detenute dai paesi in questione hanno continuato ad aumentare. |
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(93) |
Il prezzo medio unitario di vendita è aumentato dell'8,6 % nel 2001 e del 2,6 % nel 2002. Successivamente, i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti in modo continuo e significativo, in particolare tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, in cui si sono ridotti del 6,3 %. L'industria comunitaria ha dovuto abbassare i prezzi per conservare la propria quota di mercato. |
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(94) |
La tendenza che emerge dalla tabella indica chiaramente che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti in modo significativo a partire dal 2002, in concomitanza con la diminuzione significativa dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, che hanno permesso a queste ultime di guadagnare porzioni importanti di quota di mercato. |
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(95) |
La pressione sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria è stata tale che le attività non sono più risultate remunerative nel 2003 e nel periodo dell'inchiesta. |
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(96) |
La tabella seguente illustra l'andamento dei prezzi di vendita unitari praticati dall'industria comunitaria rispetto al costo di produzione corrispondente; quest'ultimo consiste principalmente di materie prime, ovvero di rotoli laminati a caldo, che rappresentano circa il 70 % del costo complessivo.
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||||||||||||||||||||||||
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(97) |
Tra il 2001 e il 2002, i prezzi di vendita sono in media aumentati più dei costi corrispondenti. Come illustrato di seguito, in tale periodo l'attività è risultata remunerativa. Nel 2003, i prezzi sono notevolmente diminuiti e la redditività è diventata negativa, nonostante la diminuzione del costo medio di produzione. Nel periodo dell'inchiesta, il leggero aumento dei costi produttivi, in particolare delle materie prime, non ha potuto essere trasferito sui prezzi, che sono ulteriormente diminuiti, causando perdite ingenti. La diminuzione dei prezzi si è pertanto accompagnata all'incapacità dell'industria comunitaria di aumentare i prezzi per tenere conto dell'aumento dei costi. |
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(98) |
Sul rendimento finanziario del 2002 di alcuni produttori comunitari hanno pesato in modo significativo i costi di avvio e problemi tecnici legati a investimenti significativi dell'anno precedente a livello di impianti di produzione, di cui ha risentito la redditività complessiva dell'industria comunitaria. Poiché il 2000 è stato atipico, esso non può essere considerato un punto di partenza significativo per l'esame di una tendenza. Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diventate remunerative nel 2001 e nel 2002, anche a causa dell'aumento della domanda da parte dell'industria a valle e di un livello dei prezzi soddisfacente. In seguito, il significativo calo dei prezzi ha avuto un effetto negativo diretto sulla redditività. In effetti, nel 2003 la redditività delle vendite sul mercato comunitario è diventata negativa, raggiungendo il –5 % del fatturato nel periodo dell'inchiesta. |
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(99) |
Ai fini della presente inchiesta, l'utile sugli investimenti è espresso come il margine di profitto in percentuale rispetto al valore contabile netto degli investimenti. Poiché le società che costituiscono l'industria comunitaria sono soprattutto, se non esclusivamente, attive nella produzione e nella vendita del prodotto simile, l'utile sugli investimenti è stato determinato relativamente alla loro situazione generale. Nel periodo in esame, l'utile sugli investimenti ha evidenziato un andamento simile a quello della redditività, passando dallo 0 % circa del 2000 al 20 % circa del 2002, per poi diminuire costantemente fin a raggiungere, nel periodo dell'inchiesta, il –30 %. |
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(100) |
Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative è passato da XX mio EUR circa del 2002 ai — XX mio EUR circa del periodo dell'inchiesta, con un aumento nel 2001 e nel 2002, seguito da un forte calo nel 2003 ed un'ulteriore flessione nel 2003. Di conseguenza, l'industria comunitaria ricorre in media sempre più all'indebitamento per poter finanziare le attività e gli investimenti correnti. |
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(101) |
Dall'inchiesta è emerso che il fabbisogno di capitali di vari produttori comunitari ha subito le ripercussioni della loro difficile situazione finanziaria. Benché queste imprese appartengano per lo più a grandi società siderurgiche, il loro fabbisogno di capitali non è sempre soddisfatto nella misura auspicata, poiché all'interno dei gruppi le risorse finanziarie sono in genere assegnate alle entità più efficienti. |
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(102) |
Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, gli investimenti totali effettuati dall'industria comunitaria nel prodotto simile sono diminuiti del 50 % circa. L'inchiesta ha dimostrato che è indispensabile per questa industria assicurare un certo livello d'investimenti per rimanere competitiva. La maggior parte degli investimenti sono stati effettuati a scopo di modernizzazione e solo in misura minore per aumentare la capacità produttiva. Va tuttavia osservato che gli investimenti di modernizzazione tendono tipicamente a potenziare leggermente la capacità tecnica, semplicemente perché un impianto migliorato è più efficiente e produttivo. |
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(103) |
Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, quando il consumo nella Comunità è diminuito dell'8 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 20 %. L'industria comunitaria ha perso quindi quota di mercato in misura significativa, mentre la quota di mercato delle importazioni in questione è aumentata del 12,8 %. |
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(104) |
Tra il 2000 e il 2001, il livello degli occupati dall'industria comunitaria è rimasto stabile, mentre è calato negli anni successivi, perdendo globalmente il 5 % rispetto all'inizio del periodo in esame. |
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(105) |
Nel periodo in esame, il salario medio per addetto è rimasto stabile e quindi inferiore al tasso di inflazione. Considerato che in tale periodo il tasso di occupazione si è ridotto, come dimostra la tabella, è diminuito anche il costo totale dei salari. |
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(106) |
La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, calcolata come produzione annua per addetto, è aumentata del 4 % tra il 2000 e il 2001, per poi scendere di circa il 2 % tra il 2001 e il 2002 e aumentare nuovamente tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta. Al termine del periodo in esame, la produttività era aumentata del 3 % rispetto all'inizio dello stesso periodo. L'aumento della produttività può essere spiegato in parte dagli investimenti volti a migliorare l'efficienza degli impianti, come indicato al considerando (102). |
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(107) |
Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile, specialmente in un mercato trasparente ed estremamente sensibile ai prezzi come quello del prodotto in esame. |
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(108) |
Come spiegato precedentemente, le misure relative alle lamiere al silicio a grani orientati di larghezza superiore ai 500 mm originarie della Russia sono rimaste in vigore per tutto il periodo in esame. Tuttavia, va osservato che tali misure riguardano solamente una parte dei prodotti oggetto dell'inchiesta presente, che copre invece le lamiere al silicio a grani orientati di tutte le larghezze, originarie non solo della Russia, ma anche degli Stati Uniti. Pertanto, l'industria comunitaria ha recuperato solo parzialmente, poiché ha dovuto affrontare anche l'aumento delle importazioni oggetto di dumping di lamiere al silicio a grani orientati di tutte le larghezze dalla Russia e dagli Stati Uniti. |
4. Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta
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(109) |
Alcune parti interessate hanno affermato che dopo il periodo dell'inchiesta si sono verificati importanti cambiamenti, che avrebbero dovuto essere presi in considerazione, in quanto rendono chiaramente inadeguata l'istituzione delle misure. Nella fattispecie, tali osservazioni riguardano l'aumento dei prezzi di vendita del prodotto simile praticati dall'industria comunitaria e la chiusura di un impianto di proprietà di un denunciante, avvenuta dopo la fine del periodo dell'inchiesta. |
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(110) |
Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono, di norma, prese in considerazione. Ciò dipende dalla necessità di definire e verificare i fatti pertinenti in un periodo limitato e specifico, per poter garantire che i risultati dell'inchiesta siano rappresentativi ed affidabili ed anche perché altrimenti l'inchiesta si potrebbe prolungare indefinitamente, in quanto i dati raccolti relativi ad un periodo specifico, il periodo dell'inchiesta, non riflettono necessariamente la situazione che si è venuta a creare successivamente. |
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(111) |
Il regolamento di base prevede che gli sviluppi successivi all'inchiesta vadano presi in considerazione solamente se di natura eccezionale, tale da rendere chiaramente inadeguata l'istituzione delle misure. Tale approccio è stato confermato anche dal Tribunale europeo di primo grado (8). |
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(112) |
Una parte interessata ha affermato che l'industria comunitaria ha annunciato un aumento dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta e che tale aumento era di natura eccezionale, in quanto anche la stampa lo ha definito insolitamente elevato. |
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(113) |
I servizi della Commissione hanno raccolto dati concreti in materia; la tabella seguente illustra l'andamento dei prezzi medi comunitari di vendita sul mercato comunitario:
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(114) |
I dati della tabella indicano che i prezzi sono effettivamente aumentati dopo il periodo dell'inchiesta, ma che l'aumento è ben lungi dall'essere insolitamente elevato. In effetti, il prezzo medio degli ultimi tre trimestri del 2004 è aumentato solamente del 5 % rispetto al livello del periodo dell'inchiesta, senza raggiungere il livello dell'anno precedente. |
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(115) |
Inoltre, anche considerando che, contrariamente al caso in questione, l'aumento del prezzo sia di natura eccezionale, per verificare se l'aumento dei prezzi rende chiaramente inadeguata l'istituzione dei dazi antidumping sarebbe comunque necessario tenere conto anche dell'andamento, successivo al periodo dell'inchiesta, del livello dei prezzi degli altri operatori sul mercato comunitario e soprattutto quello dei paesi in questione, nonché delle fluttuazioni del prezzo delle materie prime. In ogni caso, un'analisi dettagliata in materia non è giustificata, considerato il recupero solamente parziale dei prezzi. Inoltre, non è chiaro se l'aumento dei prezzi sia duraturo. |
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(116) |
Infine, si rammenta che l'aspetto più importante è che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non si basa esclusivamente sul livello dei prezzi, ma è caratterizzato dal peggioramento di una serie combinata di indicatori. Pertanto, qualsiasi aumento dei prezzi, anche se di natura eccezionale e duratura, non renderebbe inadeguata l'istituzione delle misure, se non fosse accompagnato dall'andamento analogo di altri indicatori di pregiudizio, in modo da ridefinire completamente la situazione dell'industria comunitaria. |
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(117) |
Per tali motivi, la Commissione ritiene che l'aumento dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, che potrebbe essersi verificato dopo il periodo dell'inchiesta, non rende inadeguata l'istituzione delle misure. |
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(118) |
Alcune parti interessate hanno affermato che la chiusura degli impianti di uno dei produttori appartenenti all'industria comunitaria è un motivo sufficiente per non istituire le misure, in quanto la riduzione significativa della capacità produttiva nella Comunità potrebbe generare una penuria di lamiere al silicio a grani orientati sul mercato comunitario. |
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(119) |
A tale proposito, si osserva che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, relativo ai fatti che si verificano dopo il periodo dell'inchiesta non riguarda la determinazione dell'interesse della Comunità, che rientra invece nell'ambito dell'articolo 21 del regolamento di base. Si rimanda quindi al considerando (174), in cui si affronta la questione della capacità produttiva nel quadro dell'analisi dell'interesse della Comunità. |
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(120) |
La Commissione conferma comunque che è stata effettivamente annunciata la chiusura degli impianti di un produttore attivo in Italia. La produzione continuerà a livello ridotto a partire da giugno 2005 e dovrebbe essere sospesa nel settembre dello stesso anno. |
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(121) |
Inoltre, anche se la chiusura programmata di un impianto può rappresentare un evento eccezionale e duraturo e se venisse quindi considerata nel quadro dell'analisi, essa non farebbe che confermare le conclusioni della Commissione, secondo le quali la Comunità ha subito un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta e le difficoltà sono continuate anche dopo tale periodo. |
5. Conclusioni relative al pregiudizio
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(122) |
Nonostante le misure antidumping in vigore sulle importazioni di lamiere magnetiche larghe dalla Russia, la situazione economica dell'industria comunitaria è peggiorata in misura significativa tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. L'impatto positivo delle misure istituite è stato vanificato dalla presenza di importazioni oggetto di dumping di lamiere al silicio a grani orientati di tutte le larghezze originarie di Russia e Stati Uniti. All'inizio del periodo in esame, il volume di tali importazioni era molto più ridotto. Inoltre, si rimanda al considerando (17), in cui si spiega che le misure antidumping in vigore sulle lamiere magnetiche larghe russe sono state eluse tagliando i rotoli di acciaio magnetico a grani orientati in due metà inferiori ai 500 mm. |
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(123) |
Nel periodo in esame, il volume delle vendite è diminuito del 19 %, la produzione è diminuita del 2 %, le scorte sono aumentate del 18 % e la quota di mercato ha perso l'8 %. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono stati inferiori a quelli praticati sul mercato comunitario dai produttori comunitari e questi ultimi non hanno potuto aumentare i prezzi per trasferire l'aumento dei costi di produzione registrato nel periodo dell'inchiesta. L'industria comunitaria ha pertanto registrato delle perdite nel 2003 e nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame, l'occupazione e gli investimenti sono diminuiti rispettivamente del 5 % e del 50 %. |
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(124) |
Più in particolare, la situazione economica dell'industria comunitaria ha evidenziato l'andamento seguente. Nel 2001, il mercato comunitario ha registrato un aumento della domanda e dei prezzi e sono aumentati anche i volumi e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria, nonché il consumo comunitario. In tale situazione favorevole, l'industria comunitaria ha potuto investire e aumentare leggermente la capacità produttiva. Anche se il volume delle vendite e la quota di mercato sono diminuiti nel 2002, l'industria comunitaria è riuscita a mantenere il livello dei prezzi e a chiudere in attivo, anche se con un margine di profitto inferiore all'anno precedente, anche a causa dell'aumento dei costi di produzione. |
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(125) |
A partire dal 2003, l'industria comunitaria non è più riuscita a mantenere il livello dei prezzi, che è notevolmente diminuito, assieme al volume delle vendite e alla quota di mercato. I prezzi sono ulteriormente diminuiti nel periodo dell'inchiesta, mentre i costi sono rimasti relativamente stabili. La redditività ha quindi raggiunto livelli bassissimi, che mettono a repentaglio la sopravvivenza dell'industria comunitaria. In effetti, dopo il periodo dell'inchiesta, gli impianti di un produttore comunitario dovranno essere chiusi. |
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(126) |
Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. |
F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO
1. Introduzione
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(127) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni oggetto di dumping. |
2. Effetti delle importazioni in dumping
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(128) |
L'aumento significativo del volume delle importazioni oggetto di dumping, che, nel periodo in esame, sono più che triplicate, è coinciso con il peggioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, che si è manifestato, tra l'altro, con un calo del 20 % del volume delle vendite. Le misure in vigore non sono riuscite a proteggere l'industria comunitaria dagli effetti delle importazioni in esame, in quanto limitate alle lamiere magnetiche larghe originarie della Russia. Ciò è particolarmente vero se si considera il già citato aumento significativo delle importazioni di lamiere al silicio a grani orientati di tutte le larghezze, e quindi anche le lamiere americane, e il fatto che le misure relative alle lamiere magnetiche larghe venivano eluse tagliando i rotoli, come spiegato al considerando (17). |
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(129) |
L'effetto negativo del volume sempre crescente delle importazioni oggetto di dumping è addirittura aumentato a partire dal 2002, in concomitanza con la diminuzione del consumo comunitario. In effetti, nel periodo 2002/03, le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato oltre il 5 % di quota di mercato, mentre l'industria comunitaria ha perso il 7 % circa. L'improvviso aumento delle importazioni oggetto di dumping si spiega con la brusca diminuzione dei prezzi di tali importazioni registrata nello stesso periodo. In effetti, in un solo anno, i prezzi sono passati da 1 282 EUR/t a 1 049 EUR/t, una diminuzione pari al 15 % circa. Di conseguenza, nello stesso periodo il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha subito una grave flessione. Mentre l'industria comunitaria ha cercato all'inizio di mantenere il livello medio dei prezzi, questi sono comunque diminuiti, passando dai 1 254 EUR/t del 2002 ai 1 189 EUR/t nel 2003. Successivamente, nel periodo dell'inchiesta, per mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato l'industria comunitaria non ha avuto altra scelta che abbassare ulteriormente i prezzi, con immediati effetti negativi sulla redditività, che è diventata negativa, raggiungendo, nello stesso periodo, il –7,4 % del fatturato. |
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(130) |
Considerata la contemporaneità evidente tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi e la perdita, da parte dell'industria comunitaria, di volume delle vendite e di quota di mercato, nonché la diminuzione dei prezzi da questa praticati, fattori che, combinati, hanno fatto sì che l'industria comunitaria chiudesse in perdita, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno svolto un ruolo determinante nella situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria. |
3. Effetti di altri fattori
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(131) |
Una parte interessata ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dall'andamento del tasso di cambio USD-EUR, all'origine della diminuzione dei prezzi delle importazioni originarie degli Stati Uniti. Tale situazione ha favorito le importazioni statunitensi, le quali hanno guadagnato quota di mercato. |
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(132) |
La tabella seguente mette a confronto l'andamento del tasso di cambio USD/EUR con i prezzi medi all'importazione del prodotto in esame originario degli Stati Uniti.
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(133) |
Da tali dati risulta evidente che non c'è una correlazione chiara tra l'andamento del tasso di cambio USD/EUR e i prezzi medi all'importazione del prodotto in esame originario degli Stati Uniti. In effetti, nel periodo 2000-2002, a parità di tasso di cambio, i prezzi all'importazione sono diminuiti del 21 %. Inoltre, i dati della tabella indicano chiaramente che, nel periodo in esame, la diminuzione dei prezzi medi all'importazione (–42 %) è stata molto più marcata dell'andamento negativo del tasso di cambio (–21 %), soprattutto nel periodo 2002/03, in cui il prezzo medio all'importazione ha subito la riduzione più significativa. La Commissione conclude pertanto che l'eventuale effetto del tasso di cambio non può essere considerato una causa concreta all'origine della situazione pregiudizievole in cui versa l'industria comunitaria. |
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(134) |
La tabella indica che nel periodo in esame le vendite sul mercato comunitario degli altri produttori comunitari sono diminuite di quasi il 20 %. Le relative quota di mercato sono diminuite, passando dal 9,2 % del 2000 all'8,3 % del periodo dell'inchiesta. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione conclude pertanto che gli altri produttori comunitari si sono trovati in un situazione simile a quella dell'industria comunitaria e non hanno causato alcun pregiudizio all'industria comunitaria. |
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(135) |
Una parte interessata ha affermato che al pregiudizio subito dall'industria comunitaria ha contribuito l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria, sostenendo che l'industria comunitaria ha deliberatamente diminuito le vendite sul mercato interno a favore delle più redditizie esportazioni verso paesi non UE. |
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(136) |
La tabella conferma che nel periodo in esame, e soprattutto a partire dal 2002, le vendite dell'industria comunitaria per l'esportazione sono effettivamente aumentate. Tuttavia, tale aumento va interpretato alla luce dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario, in un periodo di calo del consumo e di significativa depressione dei prezzi comunitari. Per limitare i danni, l'industria comunitaria ha reagito a tale situazione cercando di aumentare le esportazioni. |
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(137) |
Va comunque osservato che il mercato comunitario rimane il mercato naturale dell'industria comunitaria. In effetti, nel 2001, in un periodo in cui la situazione dell'industria comunitaria era positiva, l'industria comunitaria ha aumentato il volume delle vendite sul mercato interno ed ha ridotto le vendite per l'esportazione. |
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(138) |
Inoltre, non va dimenticato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non si è tradotto solamente nella perdita di volume delle vendite e di quota di mercato sul mercato comunitario, ma anche in una forte depressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping e dalla notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati dall'industria comunitaria, che hanno prodotto notevoli perdite finanziarie. Un tale effetto negativo sui prezzi non può essere esclusivamente attribuito all'aumento delle vendite all'esportazione del prodotto in esame. Al contrario, la Commissione ritiene che il volume delle vendite all'esportazione può avere permesso all'industria comunitaria di beneficiare delle economie di scala, che potrebbero aver avuto un effetto leva sui costi totali del prodotto simile. Senza questo aumento delle esportazioni, le perdite sarebbero verosimilmente state ancora peggiori. La Commissione conclude pertanto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non possa essere attribuito all'aumento delle proprie esportazioni. |
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(139) |
Nel periodo in esame, le importazioni non oggetto di dumping originarie della Russia sono aumentate del 66 %, corrispondenti ad un incremento di quota di mercato di circa 3 punti percentuali. |
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(140) |
A tale proposito, è importante innanzitutto osservare che tale aumento è stato meno marcato di quello delle importazioni oggetto di dumping, come indicato al considerando (75). In secondo luogo, il livello del prezzo delle importazioni non oggetto di dumping è risultato superiore di quello delle importazioni oggetto di dumping: mentre nel caso delle importazioni non oggetto di dumping si è riscontrato un margine di sottoquotazione del 6,1 %, il margine relativo alle importazioni oggetto di dumping è risultato compreso tra il 14,4 % e il 26,6 %. |
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(141) |
Per tali ragioni, la Commissione conclude che l'eventuale impatto delle importazioni non oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria è stato limitato e non tale da rappresentare una causa determinante della situazione pregiudizievole in cui si trova l'industria comunitaria. |
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(142) |
La tabella indica che le importazioni dagli altri paesi terzi sono diminuite sia in termini assoluti che relativi, mentre è aumentato il corrispondente prezzo medio di vendita. La Commissione conclude pertanto che le importazioni originarie di altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
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(143) |
Tipicamente, in un mercato in cui la domanda diminuisce, tutti gli operatori subiscono una flessione delle vendite. Così infatti è stato per l'industria comunitaria. Nel periodo in esame, però, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite più di quanto non sia diminuito il consumo. Mentre l'industria comunitaria, gli altri produttori comunitari e gli altri paesi terzi hanno perso in termini di volume delle vendite e di quota di mercato, nel periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping è più che triplicato ed ha accresciuto considerevolmente la propria quota di mercato. Come conclude l'analisi del pregiudizio, nel periodo in esame la domanda è diminuita di circa 25 000 t, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di circa 40 000 t, mentre le importazioni dai paesi in questione sono aumentate di circa 30 000 t. |
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(144) |
In tale contesto, anche se la diminuzione della domanda può avere contribuito alla contrazione delle vendite dell'industria comunitaria, la Commissione conclude che il pregiudizio, che si è tradotto principalmente in perdita di quota di mercato, diminuzione dei prezzi e una situazione finanziaria di passività, può essere eventualmente attribuito a tale fattore solo in minima parte. |
4. Conclusione sul rapporto di causalità
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(145) |
In conclusione, la Commissione conferma che il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, caratterizzato soprattutto dalla diminuzione del volume delle vendite, della quota di mercato e del prezzo di vendita unitario, con conseguente deterioramento degli indicatori di redditività, è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping in esame. |
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(146) |
Effettivamente, la coincidenza temporale tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e il calo del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria è evidente. La diminuzione dei prezzi causata delle importazioni oggetto di dumping è stata particolarmente marcata a partire dal 2002. Nel 2003, l'industria comunitaria ha cercato di conservare il livello dei prezzi, ma, per mantenere un certo livello di vendite, ha dovuto adeguarsi ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping, con il risultato di trovarsi in una situazione finanziaria di passività. |
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(147) |
Gli altri fattori indicati non sono tali da annullare il rapporto di causalità, nemmeno se vengono considerati i loro effetti combinati. Il calo del consumo può avere contribuito alla diminuzione del volume delle vendite dell'industria comunitaria, ma si può ragionevolmente affermare che senza l'aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso costo, la situazione dell'industria comunitaria non avrebbe subito delle ripercussioni così negative, in quanto la quota di mercato non sarebbe diminuita. La Commissione ha concluso che anche le importazioni non oggetto di dumping dalla Russia hanno avuto un effetto negativo limitato. Infine, nemmeno l'andamento del tasso di cambio USD/EUR può spiegare l'alto livello di dumping di cui sono state oggetto le importazioni statunitensi e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
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(148) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping originarie dei paesi interessati hanno arrecato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
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(149) |
La Commissione ha esaminato se, nonostante le risultanze sul dumping, sul pregiudizio e sul rapporto di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che, nella fattispecie, l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato preso in considerazione il probabile impatto su tutte le parti interessate all'inchiesta dell'istituzione o della non istituzione delle misure. |
1. Interesse dell'industria comunitaria
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(150) |
L'analisi del pregiudizio ha dimostrato che, in una situazione di commercio leale, l'industria comunitaria è vitale e redditizia e che l'industria ha investito per rimanere competitiva, per esempio nel 2001 e nel 2002, quando l'industria comunitaria ha anche beneficiato delle misure in vigore sulle lamiere magnetiche larghe originarie della Russia, e il livello delle importazioni oggetto di dumping in questione non era ancora così significativo come nel periodo dell'inchiesta. |
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(151) |
Va inoltre ricordato che nel 1999 l'industria comunitaria si è sottoposta ad un importante programma di ristrutturazione. Lo scopo della fusione dei tre denuncianti, avvenuta in quell'anno, era quello di creare un'entità più grande, che potesse competere in modo più efficace ed aumentare gli investimenti. |
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(152) |
A partire dal 2002, il continuo aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo ha causato una diminuzione generale dei prezzi del mercato comunitario, il quale stava affrontando una situazione di calo del consumo. L'industria comunitaria ha cominciato a non essere più redditizia ed è quindi diventata estremamente vulnerabile. Le perdite sono diventate così pesanti che il produttore attivo in Italia ha annunciato la chiusura graduale degli impianti. L'evoluzione del mercato in Italia dimostra chiaramente fino a che punto le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto ripercussioni negative sulla situazione economica dell'industria comunitaria. |
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(153) |
È pertanto importante che i prezzi siano riportati ad un livello non di dumping o almeno ad un livello non pregiudizievole, per permettere a tutti i produttori di operare sul mercato comunitario in condizioni di commercio normale e leale. Un intervento in questo senso permetterà all'industria comunitaria di riportarsi ad un livello soddisfacente di redditività. Senza l'adozione delle misure, non si può escludere che l'industria comunitaria vada incontro alla chiusura di altri impianti. |
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(154) |
In conclusione, l'istituzione delle misure antidumping dovrebbe consentire all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato. |
2. Interesse degli utilizzatori nella Comunità
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(155) |
Le lamiere al silicio a grani orientati vengono impiegate principalmente per fabbricare trasformatori elettrici e di distribuzione. I produttori di trasformatori costituiscono un'industria consolidata, che rifornisce tradizionalmente i produttori di energia di grandi dimensioni. Queste aziende produttrici di trasformatori appartengono in genere a grandi gruppi industriali presenti sull'intero mercato mondiale, anche se sul mercato sono presenti società indipendenti di dimensioni più piccole. |
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(156) |
Il prodotto in esame contribuisce in misura significativa al costo del prodotto finale, in quanto le lamiere al silicio a grani orientati rappresentano in media tra il 10 % e il 30 % del costo di produzione. |
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(157) |
Al questionario hanno risposto in modo completo, inserendo anche tutte le informazioni di natura finanziaria, 16 utilizzatori. Anche altri utilizzatori hanno risposto, senza però fornire informazioni dettagliate. In base alle informazioni finanziarie fornite, gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano circa il 30 % del consumo comunitario totale. |
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(158) |
In genere, gli utilizzatori hanno espresso un parere contrario all'istituzione delle misure, sostenendo innanzitutto che essa causerebbe l'interruzione delle importazioni dai paesi in questione, rendendo quindi gli utilizzatori in questione a tal punto dipendenti dall'industria comunitaria da creare una situazione di monopolio. Essi hanno poi affermato che l'istituzione delle misure provocherebbe un aumento significativo dei prezzi, arrecando danni alla loro competitività rispetto ai produttori di trasformatori non comunitari. Infine, essi hanno sostenuto che, nel caso di istituzione delle misure, l'industria comunitaria non disporrebbe di sufficiente capacità produttiva per rifornire gli utilizzatori. |
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(159) |
Prima di affrontare le questioni sollevate dagli utilizzatori, è necessario presentare alcune informazioni di carattere generale, che permetteranno di valutare adeguatamente la situazione del mercato comunitario. |
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(160) |
Va osservato che, a livello mondiale, il numero di produttori del prodotto in esame è piuttosto limitato; solo 13 produttori, infatti, sono attivi nel campo delle lamiere al silicio a grani orientati. Vi sono due produttori in Giappone, negli Stati Uniti e in Russia, uno in Corea del Sud, in Cina e in Brasile e sei nella Comunità europea (dei quali tre collegati). La Comunità europea risulta pertanto il mercato con il maggior numero di produttori. La rete di distribuzione dei produttori giapponesi e statunitensi è particolarmente ben organizzata sul mercato comunitario, disponendo di centri di servizio propri e/o importatori collegati sul territorio dell'Unione europea. Inoltre, risulta che solo tre produttori a livello mondiale siano in grado si rifornire alcuni tipi altamente permeabili (grazie ad un trattamento al laser) del prodotto in esame. Tali produttori sono localizzati nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in Giappone. |
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(161) |
Nel 1999, tre produttori comunitari hanno fuso le rispettive attività sotto il controllo della stessa holding (ThyssenKrupp) allo scopo di creare un'entità di maggiori dimensioni in grado di competere più efficacemente con gli altri produttori di lamiere al silicio a grani orientati presenti sul mercato mondiale. All'epoca, la fusione è stata analizzata dalla Commissione europea ed approvata. |
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(162) |
Infine, l'inchiesta ha evidenziato che nel periodo dell'inchiesta gli utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato complessivamente rispettivamente il 10 % e il 15 % delle lamiere al silicio a grani orientati dai produttori russi e statunitensi, relativamente ai quali sono emerse le pratiche di dumping. In altre parole, gli utilizzatori che hanno collaborato si sono affidati soprattutto ad altre fonti di approvvigionamento: il 75 % dei loro acquisti sono stati effettuati a partire da fonti non oggetto di dumping e tra questi, il 60 % circa è stato acquistato dall'industria comunitaria. Solo un utilizzatore ha acquistato le lamiere al silicio a grani orientati esclusivamente da fonti responsabili di pratiche di dumping, anche se recentemente si è orientato verso l'industria comunitaria. |
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(163) |
In tale contesto, per quanto riguarda la prima osservazione degli utilizzatori, ovvero che si troverebbero in una situazione di dipendenza esclusiva dall'industria comunitaria, va ricordato che l'obiettivo dei dazi antidumping non è quello di impedire le importazioni nel mercato comunitario, ma ricreare una situazione di commercio leale eliminando gli effetti del dumping pregiudizievole. Pertanto, le importazioni dai paesi in questioni non dovrebbero cessare, ma continuare a prezzi non oggetto di dumping o non pregiudizievoli. |
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(164) |
Ciò varrà sicuramente per la Russia, in quanto per il principale produttore esportatore di questo paese, che ha rappresentato nel periodo dell'inchiesta il 75 % circa delle importazioni russe, non sono emerse pratiche di dumping, mentre il margine di dumping relativo all'altro produttore esportatore è risultato essere relativamente contenuto, pari cioè all'11,5 %. Si fa inoltre riferimento al capitolo I, in cui la Commissione propone che le misure basate sulle conclusioni della presente inchiesta sostituiscano le misure attualmente in vigore sulle lamiere magnetiche larghe originarie della Russia, che sono comprese tra il 14,7 % e il 40,1 %. In altri termini, per quanto concerne la Russia, l'incidenza complessiva delle misure antidumping proposte al termine della presente inchiesta sarà significativamente inferiore rispetto alle misure in vigore. |
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(165) |
Per quanto concerne gli Stati Uniti, le importazioni dovrebbero continuare, considerata la domanda comunitaria di tipi specifici di prodotto in esame, che vengono fabbricati da un numero limitato di fornitori. |
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(166) |
Si fa inoltre riferimento ai considerando da (190) a (193), per quanto riguarda gli impegni sui prezzi offerti da due produttori esportatori. Con tali impegni, i produttori esportatori si impegnano a vendere i propri prodotti sul mercato comunitario sopra un certo livello di prezzi, eliminando in questo modo l'effetto pregiudizievole del dumping. Prevedibilmente, quindi, le importazioni dai paesi in questione non cesseranno. |
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(167) |
Poiché, con ogni probabilità, le importazioni dai paesi in questione continueranno e poiché esistono fonti di approvvigionamento alternative, l'affermazione che l'istituzione di dazi antidumping creerebbe una situazione di monopolio dell'industria comunitaria risulta infondata. In effetti, non solo sarà possibile, con ogni probabilità, importare dai paesi in questione, ma anche da paesi terzi. Inoltre, l'industria comunitaria è formata da più di un produttore ed altri produttori comunitari (che non ne fanno parte) sono attivi sul mercato. |
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(168) |
Alcune parti hanno affermato che si verrebbe a creare una situazione di monopolio dell'industria comunitaria relativamente ad alcuni tipi specifici di prodotto in esame, nella fattispecie alcuni tipi altamente permeabili, che sono fabbricati da un numero molto ridotto di produttori in tutto il mondo. A tale proposito, va osservato innanzitutto che l'inchiesta ha concluso che, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi di prodotto in esame devono essere considerati un solo prodotto. L'inchiesta, compresa l'analisi dell'interesse della Comunità, deve pertanto essere condotta rispetto al prodotto in esame in generale e non rispetto a singoli tipi specifici. |
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(169) |
È vero tuttavia che i tipi altamente permeabili di prodotto in esame vengono prodotti da un numero ridotto di produttori a livello mondiale, ovvero da un produttore statunitense, da due produttori giapponesi e da un produttore comunitario. A tale proposito, va osservato che tali fonti di approvvigionamento, comprese le importazioni dagli Stati Uniti, dovrebbero rimanere disponibili anche dopo l'istituzione delle misure, anche se a prezzi non di dumping o non pregiudizievoli. Pertanto, anche per quanto riguarda tali tipi specifici di prodotto il livello di concorrenza dovrebbe rimanere sufficiente. |
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(170) |
Inoltre, l'affermazione che sarebbe contrario all'interesse della Comunità istituire le misure perché solamente poche società producono i tipi specifici in questione non può essere considerata una ragione valida per consentire che uno di tali produttori, nella fattispecie il produttore statunitense, venda i propri prodotti sul mercato comunitario a prezzi di dumping e pregiudizievoli. Il margine di dumping relativo a tale società è risultato pari al 47,6 %. L'inchiesta ha rivelato che gli utilizzatori hanno acquistato una percentuale significativa dei propri prodotti, compresi i tipi altamente permeabili, dall'industria comunitaria e che la continua pressione su prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping può comportare la chiusura di impianti nella Comunità. Senza le misure antidumping in grado di eliminare gli effetti negativi del dumping pregiudizievole, non si può escludere che gli utilizzatori si troverebbero a dipendere esclusivamente dalle importazioni, una situazione che sarebbe certamente negativa per l'industria degli utilizzatori e anche a livello di concorrenza. |
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(171) |
Per quanto concerne l'affermazione che i prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario aumenterebbero in caso di istituzione delle misure antidumping, va osservato che poiché l'obiettivo delle misure è quello di eliminare il dumping pregiudizievole, è normale che l'istituzione di misure abbia un effetto generale di aumento dei prezzi. Tale aumento dovrebbe però essere contenuto. |
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(172) |
In ogni caso, rimarrebbero diverse fonti di approvvigionamento che non saranno soggette a misure e garantiranno la concorrenza. Inoltre, come già ricordato, per quanto concerne la Russia, considerato il livello delle misure fissate al termine dell'inchiesta presente e poiché tali misure sostituirebbero le misure in vigore relative alle lamiere magnetiche larghe (cfr. considerando (194) e (195)), le nuove misure avrebbero un'incidenza complessiva minore rispetto alle misure in vigore durante il periodo dell'inchiesta. Le misure fissate al termine della presente inchiesta sulle importazioni russe del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta prevedono infatti dazi antidumping complessivi quattro volte meno onerosi dei dazi in vigore attualmente. |
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(173) |
Per quanto concerne le importazioni dagli Stati Uniti, in applicazione del principio del dazio inferiore, sarà eliminata solamente la porzione pregiudizievole del margine di dumping; così facendo, il prezzo delle importazioni statunitensi sarà riportato ad un livello comunque inferiore al livello del 2002. |
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(174) |
Anche l'affermazione che l'istituzione delle misure antidumping potrebbe provocare una penuria di prodotto in esame va respinta. Infatti, come illustrato, le importazioni dovrebbero con ogni probabilità continuare, anche in presenza delle misure antidumping. Inoltre, la capacità produttiva dell'industria comunitaria è maggiore del consumo comunitario complessivo registrato nel periodo dell'inchiesta e se i prezzi comunitari vengono riportati ad un livello equo, l'industria comunitaria verosimilmente aumenterà le vendite sul mercato comunitario, diminuendo le vendite all'esportazione. |
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(175) |
Alcune parti interessate hanno affermato che la chiusura degli impianti italiani ridurrà la capacità produttiva dell'industria comunitaria, con possibile conseguente penuria di prodotto in esame sul mercato comunitario. Tale argomento risulta però ambiguo, in quanto un fatto del genere sottolinea piuttosto l'importanza della protezione dell'industria comunitaria contro le importazioni oggetto di dumping al fine di evitare la chiusura di altri impianti e di mantenere la capacità produttiva. |
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(176) |
Va inoltre osservato che anche dopo l'annunciata chiusura dell'impianto, la capacità produttiva complessiva dell'industria comunitaria rimarrà superiore alla domanda registrata nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e che gli altri produttori hanno espresso l'intenzione di investire a livello di capacità produttiva al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato comunitario. Una situazione di ripristino di un commercio leale e di un livello di prezzi normale sul mercato comunitario, che possa garantire un recupero soddisfacente dell'industria comunitaria, favorirebbe senz'altro tali investimenti e il trasferimento delle vendite sul mercato comunitario. |
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(177) |
Va osservato infine che la maggior parte delle osservazioni di cui sopra erano già state formulate dagli utilizzatori nell'ambito delle precedenti inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure antidumping relative alle lamiere magnetiche larghe originarie della Russia. Nonostante tali osservazioni - che all'epoca delle inchieste precedenti erano state respinte in quanto ritenute infondate e perché le misure non erano state considerate contrarie all'interesse della Comunità - nel quadro dell'inchiesta presente gli utilizzatori non hanno fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che le misure in questione avessero effettivamente avuto le ripercussioni negative paventate all'epoca. Ciò indica che le eventuali misure basate sulle conclusioni dell'inchiesta presente non dovrebbero avere ripercussioni negative significative sull'industria degli utilizzatori. |
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(178) |
Per tutte queste ragioni, la Commissione conclude che, nel caso di istituzione delle misure, gli utilizzatori del prodotto in esame non si troverebbero in generale a dover dipendere esclusivamente dall'industria comunitaria; che, in molti casi, il prezzo di acquisto pagato dagli utilizzatori non risentirebbe direttamente dall'istituzione delle misure, se non in misura moderata, e che, in generale, non ci sarebbero in futuro difficoltà di approvvigionamento del prodotto in esame sul mercato comunitario. |
3. Interesse degli importatori non collegati
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(179) |
Solo un importatore non collegato ha collaborato all'inchiesta, opponendosi all'istituzione delle misure in quanto, secondo lui, queste lo costringerebbero a interrompere gli scambi relativi al prodotto in esame. Poiché la società in questione ha importato il prodotto in esame esclusivamente da uno dei paesi oggetto dell'inchiesta, è probabile che essa sarà toccata direttamente dall'istituzione delle misure. Tale importatore avrà comunque la possibilità di rifornirsi presso altri fornitori non soggetti alle misure. L'inchiesta ha rivelato che, apparentemente, il 75 % circa del fatturato dell'importatore in questione non riguarda il prodotto in esame. Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che le ripercussioni negative dell'istituzione delle misure dovrebbero rimanere relativamente limitate. Considerato che nessun altro importatore ha sostenuto che l'istituzione delle misure produrrebbe effetti negativi, la Commissione conclude che, in generale, l'istituzione delle misure non colpirebbe in misura significativa gli importatori. |
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(180) |
Va osservato che il basso livello di collaborazione offerto dagli importatori dipende dal fatto che nella maggior parte dei casi sono gli stessi utilizzatori ad importare le lamiere al silicio a grani orientati e per questo motivo si rimanda alle conclusioni di cui sopra. |
4. Conclusioni relative all'interesse della Comunità
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(181) |
Gli effetti dell'istituzione delle misure dovrebbero offrire all'industria comunitaria l'occasione di realizzare nuovamente volumi di vendita remunerativi sul mercato comunitario e di aumentare la propria quota di mercato. L'inchiesta ha permesso di stabilire che le importazioni oggetto di dumping hanno contribuito in misura significativa alla chiusura graduale degli impianti di una delle società appartenenti all'industria comunitaria e che, considerato il deterioramento della situazione generale dell'industria comunitaria, esiste il rischio che, senza le misure, anche altri produttori comunitari si troverebbero costretti a chiudere alcuni impianti o addirittura a interrompere la produzione e licenziare una parte della forza lavoro. Anche se alcuni effetti negativi si concretizzassero in un aumento dei prezzi pagati dagli utilizzatori, la Commissione ritiene che tale aumento sarebbe limitato. Va inoltre considerato che rientra anche negli interessi degli utilizzatori che i produttori comunitari rimangano vitali, competitivi ed attivi su un mercato non più viziato da pratiche commerciali sleali. |
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(182) |
In effetti, considerate le limitate fonti di approvvigionamento a livello mondiale, rientra anche nell'interesse degli utilizzatori comunitari che le fonti di approvvigionamento presenti nella Comunità non siano ulteriormente indebolite dalle importazioni oggetto di dumping, con conseguente calo ulteriore delle attività dell'industria comunitaria e aumento progressivo della dipendenza degli utilizzatori del prodotto in esame dalle importazioni. |
H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
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(183) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte in materia di dumping, pregiudizio e interesse della Comunità, è necessario istituire misure sulle importazioni del prodotto in esame originario degli Stati Uniti e della Russia. |
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
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(184) |
Il livello delle misure antidumping definitive dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione ha considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping. |
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(185) |
Sulla base delle informazioni disponibili, è stato rilevato in via preliminare che un margine di profitto del 5 % sul fatturato potesse esser considerato un livello di profitto adeguato che l'industria comunitaria potrebbe prevedere di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Va osservato che questo livello di profitto è stato usato anche per determinare il margine di pregiudizio nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure attualmente in vigore sulle lamiere al silicio a grani orientati di larghezza superiore ai 500 mm. L'aumento necessario di prezzo è stato poi determinato in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, stabilita per il calcolo delle sottoquotazioni dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita applicato da ciascuna società dell'industria comunitaria in funzione del punto di pareggio e aggiungendo il suddetto margine di utile. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione cif. |
2. Dazi definitivi
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(186) |
Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della Russia e degli Stati Uniti debbano essere istituite misure antidumping definitive al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente al principio del dazio inferiore. |
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(187) |
Sulla scorta di quanto precede, i dazi definitivi proposti sono i seguenti:
|
|
(188) |
Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Dette aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a tutte le altre società) si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, di cui viene fatta menzione nel dispositivo del presente regolamento. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia specificamente menzionato nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. |
|
(189) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
3. Impegni
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(190) |
Un produttore esportatore statunitense e uno russo che hanno collaborato hanno offerto un impegno sui prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(191) |
La Commissione ritiene che gli impegni offerti dalla AK Steel Corporation e dalla NMLK possano essere accettati, in quanto possono eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping. Inoltre, le relazioni periodiche e dettagliate che le società si sono impegnate a fornire alla Commissione permetteranno un controllo efficace e la struttura delle società è tale che la Commissione ritiene che il rischio di elusione degli impegni sia minimo. |
|
(192) |
Per garantire che l'impegno assunto sia effettivamente rispettato ed efficacemente controllato, al momento della presentazione della domanda d'immissione in libera pratica l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente le informazioni elencate in allegato, necessaria per verificare che le spedizioni corrispondano esattamente ai documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping. |
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(193) |
In caso di violazione o revoca degli impegni, o qualora vi siano motivi per ritenere che gli impegni siano stati violati, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base. |
I. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA AI FINI DEL RIESAME INTERMEDIO RELATIVO ALLA RUSSIA
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(194) |
Va osservato che, come indicato al considerando (3) del presente regolamento, è stato avviato un riesame intermedio per valutare l'opportunità di modificare o abrogare le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni dalla Russia di lamiere magnetiche larghe, in quanto tali prodotti rientrano nella categoria di prodotti oggetto del procedimento relativo alle importazioni nella Comunità di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia. |
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(195) |
In base a tali conclusioni, l'inchiesta ha permesso di concludere che si debbano istituire delle misure sulle lamiere al silicio a grani orientati di tutte le larghezze, come indicato al considerando (3), originarie, tra gli altri paesi, della Russia. La Commissione ritiene pertanto che poiché anche tali misure riguardano le lamiere magnetiche larghe, la conferma di tali misure, istituite con il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, non è più adeguata e quindi esse vanno abrogate. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia, classificati ai codici NC 7225 11 00 (di larghezza uguale o superiore ai 600 mm) e 7226 11 00 (di larghezza inferiore ai 600 mm).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
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Paese |
Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
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Stati Uniti d'America |
AK Steel Corporation - 703, Curtis Street, Middletown, Ohio |
31,5 % |
A669 |
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Tutte le altre società |
37,8 % |
A999 |
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Russia |
Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK) - 2, Metallurgov sq., Lipetsk |
11,5 % |
A670 |
|
|
Viz Stal - 28, Kirov Street, Ekaterinburg |
0 % |
A516 |
|
|
Tutte le altre società |
11,5 % |
A999 |
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping di cui all'articolo 1, purché le merci siano prodotte, inviate e fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate conformemente alle disposizioni previste nella medesima decisione o nel medesimo regolamento.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
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a) |
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente al prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, |
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b) |
al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato, e |
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c) |
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale. |
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 56, del 6.3.1996, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77, del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU C 144 del 28.5.2004, pag. 2.
(3) GU L 25 del 30.1.2003, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 990/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 1).
(4) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 10.
(5) GU L 344 del 20.11.2004, pag. 21.
(6) Regolamento (CE) n. 2155/97 del Consiglio (GU L 298 del 1.11.1997, pag. 1).
(7) GU L 25 del 30.1.2003, pag. 12, considerando (50).
(8) Causa Sinochem (T-161/94).
ALLEGATO
Nella fattura commerciale relativa alle vendite nella Comunità di merci assoggettate all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:
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1. |
L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO»; |
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2. |
Il nome della società che rilascia la fattura |
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3. |
Il numero della fattura |
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4. |
La data di rilascio della fattura |
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5. |
Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento che istituisce il dazio antidumping definitivo). |
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6. |
Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
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|
7. |
La descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:
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|
8. |
Nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura. |
|
9. |
Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [società] e accettato dalla Commissione europea con la [decisione 2005/622/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
|
27.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 223/27 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1372/2005 DEL CONSIGLIO,
del 19 agosto 2005,
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria della Repubblica di Corea e della Russia, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan e abroga tali misure
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1)(«il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
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(1) |
Nel settembre 2000, il Consiglio ha istituito, con i regolamenti (CE) n. 1994/2000 (2) e 1993/2000 (3), dei dazi compensativi definitivi compresi tra l'1 % e l'8,2 % e dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene («SBS») originaria di Taiwan. |
|
(2) |
Il livello dei dazi antidumping definitivi stabilito per i produttori esportatori di Taiwan, espresso come percentuale del valore cif franco frontiera, era il seguente:
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2. Inchieste in corso
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(3) |
Il 28 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di SBS originaria della Repubblica di Corea («Corea») e della Russia. |
|
(4) |
Lo stesso giorno la Commissione ha anunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5), l'avvio di un riesame intermedio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1993/2000 del Consiglio sulle importazioni di SBS originaria di Taiwan. |
|
(5) |
L'inchiesta antidumping è stata avviata in seguito a una denuncia presentata il 13 aprile 2004 dal Consiglio europeo dell'industria chimica («CEFIC» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di SBS. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
|
(6) |
L'esame intrermedio si basava sulla richiesta presentata dal CEFIC e conteneva elementi di prova a dimostrazione del fatto che vi è stata una reiterazione del dumping e del pregiudizio e che le misure in vigore non erano più sufficienti a controbilanciare il dumping pregiudizievole. |
3. Parti interessate dal procedimento
|
(7) |
I servizi della Commissione hanno ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Corea, della Russia e di Taiwan, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari all'origine della denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura. |
|
(8) |
A causa dell'elevato numero di importatori di SBS nella Comunità che figurano nella denuncia e nella richiesta, gli avvisi di apertura prevedevano il ricorso al campionamento degli importatori ai fini della determinazione del pregiudizio, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. |
|
(9) |
Per consentire ai servizi della Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative all'SBS durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004). Dopo aver esaminato le informazioni fornite dagli importatori e, visto il numero esiguo di risposte alle domande relative al campionamento, si è deciso che non era necessario ricorrere al campionamento. |
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(10) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti negli avvisi di apertura. |
|
(11) |
Sono pervenute risposte da parte di un produttore esportatore coreano, un produttore russo insieme a due società russe collegate, quattro produttori taiwanesi, quattro produttori comunitari e quattro importatori indipendenti. Non sono pervenute risposte da parte degli utilizzatori. |
|
(12) |
I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio da esso derivante e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base:
|
|
(13) |
Dall'inchiesta è emerso che solamente una società russa, la JSC Voronezhsyntezkauchuk, produceva il prodotto in esame, mentre la JSC SIBUR era principalmente responsabile delle vendite sul mercato nazionale e della distribuzione delle materie prime. La Gazexport era responsabile delle vendite all'esportazione durante gran parte del periodo dell'inchiesta. Pertanto, ai fini della presente inchiesta, le tre società russe collegate verranno considerate come un'unica società, ossia il «gruppo SIBUR».
|
4. Misure provvisorie
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(14) |
Data la necessità di esaminare ulteriormente taluni aspetti riguardanti i pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse comunitario e in particolare alla luce della correlazione con il riesame intermedio parallelo dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di SBS originaria di Taiwan, non sono state istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni di SBS originaria della Corea e della Russia. Ciononostante a tutte le parti sono state comunicate le conclusioni preliminari dell'inchiesta ed è stato concesso un periodo entro il quale potevano formulare le proprie osservazioni in seguito alla pubblicazione delle conclusioni. Inoltre, sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti. |
5. Procedimento successivo
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(15) |
I servizi della Commissione hanno continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive, in particolare con riguardo alle importazioni di SBS originaria di Taiwan. |
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(16) |
Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:
|
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(17) |
Alle parti è stato inoltre concesso un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Sono state esaminate le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti e, ove opportuno, sono state modificate di conseguenza le conclusioni. |
6. Periodo dell'inchiesta
|
(18) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze nel quadro della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del PI («periodo in esame»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
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(19) |
Il prodotto in esame è la gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene, attualmente classificabile ai codici NC ex 4002 19 00, ex 4002 99 10 ed ex 4002 99 90. |
|
(20) |
L'SBS è un copolimero a tre blocchi composto principalmente dai monomeri stirene e butadiene. Si presenta allo stato secco o mescolato ad olio, aggiunto durante la fase di fabbricazione. Esistono diversi tipi di SBS, differenziabili in funzione delle diverse specifiche, come ad esempio il rapporto tra stirene e butadiene, il tenore di olio e la simmetria chimica. Nonostante la grande varietà potenziale di SBS, le loro caratteristiche fisiche fondamentali non presentano grosse differenze e non è possibile effettuare una chiara differenziazione tra i diversi tipi di SBS. Inoltre, tutti i tipi di SBS vengono utilizzati per gli stessi scopi, quali il trattamento termico del bitume per l'asfalto stradale e delle membrane di copertura dei tetti, per i prodotti composti per usi tecnici e per calzature, per la modificazione della plastica e per gli adesivi. Ai fini della presente inchiesta essi sono pertanto considerati come un unico prodotto. |
|
(21) |
Nel corso delle visite di verifica è emerso che durante il PI una delle imprese esportava verso la Comunità il polimero a blocchi stirene-isoprene-stirene («SIS»). Si è ritenuto che tale prodotto non possa essere considerato come il prodotto in esame. Il SIS presenta infatti una composizione fisica diversa rispetto all'SBS, poiché il monomero presente nel blocco mediano del polimero è l'isoprene e non il butadiene. Tale prodotto non presenta pertanto le stesse caratteristiche fisiche e di conseguenza è escluso dalla portata del presente procedimento. |
2. Prodotto simile
|
(22) |
È emerso che il prodotto in esame, l'SBS prodotta e venduta sul mercato interno in Corea, in Russia e a Taiwan e l'SBS prodotta e venduta nella Comunità dall'industria comunitaria presentavano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base. Detti prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
1. Metodo generale
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(23) |
Il metodo generale descritto qui di seguito è stato applicato a tutti i produttori esportatori della Corea, della Russia e di Taiwan. La successiva esposizione delle conclusioni in materia di dumping relative ai paesi interessati descrive perciò solo gli aspetti specifici riguardanti ciascun paese esportatore. |
2. Valore normale
|
(24) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno esaminato in primo luogo se le vendite complessive di SBS realizzate sul mercato interno dai singoli produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume totale fosse pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione del produttore in questione nella Comunità. I servizi della Commissione hanno successivamente individuato i tipi di SBS venduti sul mercato interno dalle società le cui vendite complessive sul mercato interno erano rappresentative e che erano identici o direttamente paragonabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. |
|
(25) |
Per ciascuno dei tipi di SBS venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente paragonabili ai tipi di SBS venduti per l'esportazione nella Comunità è stato stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di SBS sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel PI il loro volume complessivo era pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile di SBS esportato nella Comunità. |
|
(26) |
I servizi della Commissione hanno quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di SBS, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti del tipo di SBS in questione. Nei casi in cui il volume delle vendite di un dato tipo di SBS effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto e laddove la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto realizzate durante il PI, a prescindere se fossero remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di SBS rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative riguardanti solamente quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto. |
|
(27) |
Quando il volume delle vendite remunerative di un qualsiasi tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, è stato considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Laddove, per stabilire il valore normale, non era possibile utilizzare i prezzi sul mercato interno di un tipo particolare di SBS venduto da un produttore esportatore, si è considerato che il valore costruito di quel particolare tipo di SBS costituisse una base adeguata per la determinazione del valore normale. |
|
(28) |
Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di fabbricazione dei tipi di prodotto esportati, eventualmente adeguati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un congruo margine di utile. A tal fine, la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili. |
|
(29) |
Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume totale delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l'esportazione nella Comunità. Il margine di utile sul mercato interno è stato determinato in base alle vendite dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine è stato applicato il metodo esposto precedentemente. |
3. Prezzo all'esportazione
|
(30) |
In tutti i casi in cui il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. |
4. Confronto
|
(31) |
Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati raffrontati sulla base di dati franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati concessi opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. |
5. Margine di dumping
|
(32) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con la media ponderata dei prezzi all'esportazione. |
6. Corea
|
(33) |
Una risposta al questionario è stata inviata da un produttore esportatore coreano. L'inchiesta ha dimostrato che il volume complessivo delle vendite effettuate dalla società coreana sul mercato interno era rappresentativo. Inoltre, il volume complessivo delle vendite per ciascun tipo di SBS venduto dalla società sul mercato interno rappresentava il 5 % o più del volume complessivo delle vendite dei tipi paragonabili di SBS esportati nella Comunità e poteva pertanto essere considerato come rappresentativo. |
6.1. Valore normale
|
(34) |
Per determinare il valore normale è stato possibile utilizzare i prezzi sul mercato interno relativi a due tipi di prodotto. Per tre tipi di prodotto il valore normale era basato esclusivamente sulle vendite remunerative. Per cinque tipi di prodotto, meno del 10 % delle vendite effettuate sul mercato interno durante il PI erano remunerative. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal riguardo, le SGAV erano basate sulle SGAV della società, poiché le sue vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno erano rappresentative secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Quanto al margine di profitto, si è fatto ricorso al profitto realizzato nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente alla prima fase dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. |
6.2. Prezzo all'esportazione
|
(35) |
Poiché le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate direttamente verso acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
6.3. Confronto
|
(36) |
Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e credito. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, la società ha chiesto e ottenuto un adeguamento quanto al valore normale per la restituzione del dazio a motivo che il prodotto simile era gravato da oneri all'importazione allorché esso era destinato al consumo nel paese esportatore, ma che tali oneri erano rimborsati quando l'SBS era venduta per l'esportazione. |
|
(37) |
La società ha inoltre chiesto un adeguamento per gli sconti sulla quantità. Nel corso della visita di verifica la società ha potuto dimostrare che gli sconti sulla quantità incidevano sui prezzi. Tuttavia, essa non è stata in grado di quantificare in maniera adeguata i presunti sconti e di dimostrare che essi erano direttamente collegati alle vendite in questione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la richiesta è stata respinta. |
6.4. Margine di dumping
|
(38) |
Il margine di dumping così determinato, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
|
|
(39) |
Poiché il margine di dumping per la Korea Kumho Petrochemicals è irrilevante, ossia inferiore al 2 %, il procedimento nei confronti della Corea deve essere chiuso senza istituire le misure ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
7. Russia
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(40) |
Tre società collegate hanno risposto al questionario. Esse sono state considerate collettivamente. |
7.1. Valore normale
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(41) |
L'inchiesta ha dimostrato che tutte le vendite russe effettuate sul mercato interno erano rappresentative e che soltanto un tipo specifico di prodotto è stato venduto nell'UE. È emerso che le vendite del tipo in questione di SBS sul mercato interno erano sufficienti e che tali vendite potrebbero essere considerate come rappresentative. Inoltre, è emerso che il tipo di prodotto esportato nella CE era stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto, i prezzi effettivi sul mercato interno potrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale. |
|
(42) |
Una delle società del gruppo SIBUR produceva per conto proprio le principali materie prime (butadiene e stirene) e le acquistava soltanto in caso di carenza. Poiché sono state fornite informazioni contrastanti riguardo ai quantitativi di talune materie prime acquistate rispetto ai quantitativi delle materie prime prodotte nel corso del PI, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 18 del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno utilizzato i dati disponibili, in questo caso il quantitativo maggiore di materie prime acquistate dichiarato dalle società, per stabilire il costo delle materie prime ai fini della determinazione del costo di produzione. Tuttavia, il costo complessivo di produzione riveduto non alterava le conclusioni in base alle quali i prezzi sul mercato interno rappresentavano la base adeguata per determinare il valore normale. |
|
(43) |
Considerando la ripartizione dei compiti tra le società in questione, il costo di produzione doveva essere determinato sommando i costi pertinenti della società produttrice, la JSC Voronezhsyntezkauchuk, a quelli della JSC SIBUR. |
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(44) |
Dopo essere state informate della decisione di non istituire misure provvisorie, le società hanno chiesto una correzione del valore normale stabilito, poiché in sede di dichiarazione dei prezzi delle vendite sul mercato interno avevano erroneamente incluso l'IVA russa. Nel corso della visita di verifica sono stati analizzati i prezzi delle vendite sul mercato interno relativi ad una società, che risultavano essere stati dichiarati al netto delle imposte. Per quanto riguarda la seconda società che vendeva il prodotto sul mercato interno, nel corso della visita di verifica non si è potuto verificare adeguatamente i prezzi delle vendite sul mercato interno, dal momento che la società non era in grado di elencare in maniera completa le transazioni relative alle vendite sul mercato interno effettuate a suo tempo. Tuttavia, i prezzi completi sul mercato interno dichiarati successivamente sono stati verificati mediante una serie di fatture scelte a caso. Sulla base di tali fatture, i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che la società aveva dichiarato i propri prezzi delle vendite sul mercato interno al netto delle imposte. Per quanto riguarda le restanti vendite sul mercato interno, i servizi della Commissione non hanno potuto effettuare in tempo ulteriori verifiche riguardo all'IVA. Alla luce di quanto precede, la richiesta è stata respinta. |
7.2. Prezzo all'esportazione
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(45) |
Atteso che le esportazioni del prodotto in esame erano destinate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
7.3. Confronto
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(46) |
Poiché tutte le vendite effettuate erano franco fabbrica, sono stati effettuati adeguamenti soltanto in relazione alle spese di movimentazione e credito, ove opportuno e giustificato. |
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(47) |
Dopo essere state informate della decisione di non istituire misure provvisorie, le società hanno chiesto un adeguamento per le differenze nelle caratteristiche fisiche, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, affermando che l'SBS da esse prodotta era di qualità inferiore rispetto al prodotto fabbricato dall'industria comunitaria. Nel corso della visita di verifica è stato verificato e confermato che l'SBS prodotta e venduta sul mercato interno russo era identica all'SBS venduta alla CE. Pertanto, la richiesta è stata respinta a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. |
7.4. Margini di dumping
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(48) |
Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
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8. Taiwan
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(49) |
Quattro produttori di SBS di Taiwan hanno risposto al questionario. Dalle risposte risultava che soltanto le due società soggette a dazi antidumping individuali esportavano il prodotto in esame nella CE durante il PI. |
8.1. Valore normale
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(50) |
Per una società l'inchiesta ha dimostrato che le vendite sul mercato interno erano rappresentative e che soltanto un tipo specifico di prodotto è stato venduto all'UE. È emerso che le vendite del tipo in questione di SBS sul mercato interno erano sufficienti e che tali vendite potrebbero essere considerate come rappresentative. Inoltre, è emerso che il tipo di prodotto esportato nella CE era stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto, i prezzi effettivi sul mercato interno potrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale. |
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(51) |
Per l'altra società che ha collaborato, l'inchiesta ha dimostrato che il volume complessivo delle vendite sul mercato interno era rappresentativo. Inoltre, il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di otto tipi SBS venduti dalla società rappresentava il 5 % o più del volume complessivo delle vendite di tipi paragonabili di SBS esportata nella Comunità e poteva pertanto essere considerato come rappresentativo. Tuttavia, un tipo di SBS venduto all'UE non è stato venduto sul mercato interno. |
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(52) |
Per determinare il valore normale si è potuto utilizzare i prezzi sul mercato interno per otto tipi di prodotto. Per il tipo di prodotto per il quale non risultava alcuna vendita sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno costruito il valore normale sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal riguardo, le SGAV erano basate sulle SGAV della società, poiché le sue vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno erano rappresentative secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Quanto al margine di profitto, si è fatto ricorso al profitto realizzato nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. |
8.2. Prezzo all'esportazione
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(53) |
Poiché le esportazioni del prodotto in esame erano destinate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
8.3. Confronto
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(54) |
Per una società sono stati effettuati adeguamenti in relazione alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, credito e commissioni, ove opportuno e giustificato. |
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(55) |
La società ha quindi chiesto un adeguamento per le spese di assistenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera h), del regolamento di base, affermando che il servizio speciale di assistenza veniva offerto soltanto per le vendite effettuate sul mercato interno. Nel corso della visita di verifica è stata data la possibilità alla società di giustificare tale richiesta. La società non è stata tuttavia in grado di dimostrare la fornitura di servizi di assistenza. La richiesta è stata pertanto respinta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
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(56) |
Inoltre, la società ha chiesto un adeguamento per le conversioni valutarie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. La richiesta era basata sul fatto che per alcune vendite all'esportazione la società registrava l'importo delle vendite nella valuta di fatturazione ed effettuava il cambio soltanto quando il tasso era favorevole. Tuttavia, dal momento che il tasso di cambio utilizzato nel sistema contabile era uguale al tasso giornaliero della singola vendita all'esportazione e quindi rifletteva l'importo delle vendite nella valuta locale, non si è potuto concedere alcun adeguamento per i profitti valutari di tipo speculativo. Poiché la società non ha dimostrato che soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, la richiesta è stata respinta. |
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(57) |
Per l'altra società sono stati effettuati adeguamenti in relazione alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio e credito, ove opportuno e giustificato. |
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(58) |
Anche questa società ha chiesto un adeguamento per le differenze nelle caratteristiche fisiche, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, affermando che per alcune vendite all'UE di un tipo di prodotto in esame di qualità inferiore non esistevano vendite equivalenti sul mercato interno. Nel corso della visita di verifica la società ha avuto la possibilità di dimostrare che le presunte differenze nelle caratteristiche fisiche incidevano sui prezzi e sulla comparabilità degli stessi. Tuttavia, essa non è stata in grado di dimostrare che le presunte differenze fisiche avevano un impatto concreto sul prezzo o sull'utilizzo del prodotto in esame rispetto al tipo pertinente di SBS di qualità superiore venduto sul mercato interno. La richiesta è stata pertanto respinta. |
8.4. Margini di dumping
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(59) |
I margini di dumping stabiliti, espressi come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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D. PREGIUDIZIO
1. Definizione di industria comunitaria
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(60) |
La denuncia è stata sostenuta dai seguenti produttori comunitari:
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(61) |
Poiché questi quattro produttori comunitari denuncianti che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano il 100 % della produzione comunitaria del prodotto in esame, si ritiene che i produttori denuncianti costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2. Consumo comunitario
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(62) |
Il consumo comunitario è stato calcolato sulla base dei volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sommati alle importazioni dalla Corea, dalla Russia e da Taiwan e ad una percentuale approssimativa di importazioni di SBS da altri paesi terzi nell'ambito dei relativi codici NC, poiché l'SBS rappresenta soltanto una parte di questi codici doganali. Tale percentuale era basata sul metodo applicato nella denuncia in assenza di altre fonti di informazione. Le importazioni dalla Corea, dalla Russia e da Taiwan sono state determinate sulla base delle cifre fornite dai produttori esportatori di questi tre paesi che hanno collaborato all'inchiesta, poiché è emerso nel corso di quest'ultima che essi rappresentavano il 100 % delle esportazioni del prodotto in esame dai paesi interessati verso la Comunità. |
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(63) |
Tra il 2000 e il PI il consumo comunitario è diminuito del 7 %, passando da 193 756 tonnellate a 180 195 tonnellate. Tuttavia, il consumo comunitario ha raggiunto il livello massimo nel 2002 per poi subire un calo drastico del 9 %.
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3. Importazioni di SBS dai paesi interessati
3.1. Cumulo
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(64) |
La Commissione ha esaminato se gli effetti delle importazioni di SBS originaria della Corea, della Russia e di Taiwan debbano essere valutati cumulativamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(65) |
Tale articolo prevede che gli effetti delle importazioni originarie di due o più paesi contemporaneamente oggetto della stessa inchiesta antidumping vengano valutati cumulativamente soltanto se (a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello irrilevante definito all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e se (b) è opportuna una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e le condizioni di concorrenza tra questi e il prodotto comunitario simile. |
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(66) |
Per quanto riguarda la Corea e un produttore esportatore taiwanese, l'inchiesta ha dimostrato che il dumping era irrilevante o inesistente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni in questione non potevano essere valutate cumulativamente. Al contrario, come indicato precedentemente, i margini di dumping stabiliti per la Russia e per l'altro esportatore taiwanese che ha collaborato sono ben al disopra del livello irrilevante e il volume delle importazioni da tali paesi non è trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, essendo la quota di mercato cumulativa pari al 5,3 %. |
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(67) |
Per stabilire l'opportunità di una valutazione cumulativa alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati dalle due società e tra questi e il prodotto comunitario simile, i servizi della Commissione hanno esaminato il comportamento sul mercato mostrato dagli esportatori in termini di tendenze dei volumi delle esportazioni e dei prezzi. |
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(68) |
Per Taiwan e la Russia sono state individuate tendenze analoghe dei volumi delle esportazioni, con un aumento del 77 % per la Russia e del 151 % per Taiwan tra il 2001, l'anno successivo all'istituzione delle misure nei confronti di Taiwan, e il PI. Alla luce di quanto sopra, si è giunti alla conclusione che non esisteva una differenza significativa, in termini di tendenze dei volumi delle esportazioni verso la Comunità, nel comportamento sul mercato mostrato dagli esportatori russi e taiwanesi che risultavano praticare il dumping. |
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(69) |
Anche da parte dei produttori russi e taiwanesi è stato riscontrato un comportamento analogo in termini di prezzi all'esportazione. Questi paesi hanno infatti diminuito rispettivamente del 18 % e del 6 % i prezzi medi unitari di vendita dell'SBS a partire dal 2001, dopo che sono state istituite le misure sulle importazioni taiwanesi e che i volumi delle importazioni dalla Russia hanno cominciato a raggiungere livelli significativi, fino alla fine del PI. Inoltre, è stato stabilito un livello analogo di sottoquotazione per le importazioni provenienti da entrambi i paesi. |
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(70) |
L'inchiesta ha inoltre dimostrato che le importazioni dai paesi interessati dirette verso la Comunità utilizzavano gli stessi canali di vendita, poiché nella maggior parte dei casi dette importazioni non raggiungono direttamente gli acquirenti finali, bensì passano attraverso dei distributori. |
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(71) |
Inoltre, come indicato sopra è emerso che il prodotto in esame importato dai paesi interessati e quello prodotto dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e che devono pertanto essere considerati simili in termini di intercambiabilità e sostituibilità. È stato quindi stabilito che le esportazioni del prodotto in esame originarie dei paesi interessati sono in concorrenza tra di loro e con l'SBS prodotta dall'industria comunitaria. |
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(72) |
Alla luce di quanto sopra, si è giunti alla conclusione che sono state soddisfatte tutte le condizioni che giustificano il cumulo delle importazioni di SBS originaria della Russia e di Taiwan. |
3.2. Volume delle importazioni e quota di mercato
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(73) |
Le importazioni di SBS dalla Russia e da Taiwan oggetto di dumping sono aumentate rapidamente, passando da 2 834 tonnellate nel 2000 a 9 523 tonnellate nel PI. La corrispondente quota di mercato è aumentata dall'1,5 % nel 2000 al 5,3 % nel PI.
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3.3. Prezzi
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(74) |
La media ponderata del prezzo delle importazioni di SBS originaria della Russia e di Taiwan oggetto di dumping è diminuita del 12 % tra il 2000 e il PI.
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3.4. Sottoquotazione
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(75) |
Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi al PI. Per l'industria comunitaria, i prezzi di vendita sono stati quelli praticati ad acquirenti indipendenti, adeguati, se necessario, a livello franco fabbrica, ossia escludendo le spese di trasporto all'interno della Comunità ed eventuali sconti e riduzioni. I prezzi per i diversi tipi di SBS definiti nei questionari sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dagli esportatori al netto degli sconti e adeguati, ove opportuno, al prezzo cif frontiera comunitaria con un opportuno adeguamento per i costi di sdoganamento e i costi successivi all'importazione. |
|
(76) |
Gli importatori e il produttore russo hanno dichiarato e l'industria comunitaria ha confermato che la qualità del prodotto simile fabbricato dall'industria comunitaria è generalmente superiore rispetto a quella del prodotto in esame importato dalla Russia. In base agli elementi di prova riscontrati si è ritenuto che questa differenza qualitativa giustificasse un adeguamento stimato al 5 %, percentuale di cui è stato maggiorato il prezzo cif frontiera comunitaria dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. |
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(77) |
Durante il PI la media ponderata del margine di sottoquotazione era pari a circa il 15 % per la Russia e per il produttore taiwanese che risultava praticare il dumping. |
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(78) |
Nel valutare le suddette cifre va ricordato che, nonostante l'adeguamento effettuato per la qualità, l'SBS proveniente da diverse fonti è in gran parte intercambiabile e che, di conseguenza, il prezzo rappresenta un criterio importante per la scelta della fonte di approvvigionamento. Ciò rafforza l'effetto di qualsiasi sottoquotazione del prezzo riscontrata. |
4. Situazione dell'industria comunitaria
4.1. Produzione
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(79) |
In termini di volume, la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 4 % nel periodo in esame. Dopo essere aumentata nel 2002, la produzione è scesa nel 2003 e durante il PI.
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4.2. Capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti
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(80) |
La capacità produttiva è stata stabilita sulla base della capacità nominale delle unità produttive appartenenti all'industria comunitaria, tenendo conto delle interruzioni tecniche della produzione e del fatto che in taluni casi una parte della capacità è stata utilizzata per altri prodotti fabbricati con le stesse linee di produzione. |
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(81) |
La capacità di produzione dell'SBS è rimasta invariata durante il periodo in esame. Dopo un leggero aumento nel 2001 e nel 2002, essa è infatti scesa nel 2003 ai livelli del 2000 e non ha subìto variazioni nel PI. |
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(82) |
I tassi di utilizzo degli impianti sono diminuiti di 4 punti percentuali, passando dal 79 % al 75 %. Poiché la capacità produttiva è rimasta invariata, questo calo del tasso di utilizzo degli impianti è dovuto alla diminuzione dei volumi di produzione dell'industria comunitaria.
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4.3. Scorte
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(83) |
Durante il periodo in esame le scorte sono aumentate del 60 %. Questo aumento sembrerebbe riconducibile a due fattori: il calo delle vendite e la varietà dei nuovi tipi di SBS prodotti, che ha richiesto più tempo per la commercializzazione.
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4.4. Investimenti
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(84) |
Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha investito circa 60 milioni di EUR, destinati soprattutto ai progetti riguardanti gli impianti e i macchinari (circa il 48 %) e ai progetti di ricerca e sviluppo (23 %). Questi investimenti erano necessari in particolare per mantenere agli attuali livelli la capacità produttiva. Dopo il drastico calo registrato nel 2001 e nel 2002, gli investimenti sono aumentati nuovamente nel 2003 e durante il PI, pur rimanendo ancora al disotto dei livelli del 2000. L'aumento verificatosi nel 2003 e nel corso del PI è legato agli interventi di manutenzione e modernizzazione richiesti per lo sviluppo e l'introduzione dei nuovi tipi di SBS di cui l'industria comunitaria aveva bisogno per rimanere competitiva. Inoltre, la fluttuazione degli investimenti è dovuta anche al ciclo di vita di determinati macchinari. Nel corso del periodo in esame gli investimenti annuali sono scesi complessivamente dell'11 %.
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4.5. Vendite e quota di mercato
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(85) |
Tra il 2000 e il PI le vendite di SBS realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite del 15 %. Poiché il consumo comunitario è diminuito soltanto del 7 % durante il periodo in esame, il forte calo delle vendite da parte dell'industria comunitaria si è tradotto in una contrazione significativa della quota di mercato, che è passata dall'89 % all'82 %.
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4.6. Prezzi
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(86) |
Nel PI il prezzo di vendita unitario medio dell'industria comunitaria era più o meno allo stesso livello rispetto al 2000, essendo diminuito soltanto dell'1 %. Esso è infatti salito del 6 % tra il 2000 e il 2001, per poi riscendere del 7 % tra il 2001 e il PI.
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4.7. Redditività e flusso di cassa
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(87) |
Durante il periodo in esame la media ponderata della redditività rispetto al fatturato netto dell'industria comunitaria per le sue vendite del prodotto in esame sul mercato comunitario è scesa dal 2,2 % all'1,2 %. Dopo il rapido aumento dal 2,2 % nel 2000 al 9,3 % nel 2001, verificatosi in concomitanza con l'istituzione delle misure antidumping e delle misure compensative sulle importazioni di SBS da Taiwan, la media ha registrato un calo costante a partire dal 2001.
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|
(88) |
Il flusso di cassa generato ammontava a –0,7 milioni di EUR durante il PI. Nel 2000 la situazione era difficile soprattutto a causa dell'elevato livello di investimenti. Tuttavia, l'industria comunitaria ha potuto generare un flusso di cassa positivo nel 2001, 2002 e 2003. La situazione del flusso di cassa ha subìto però un forte deterioramento tra il 2002 e il PI.
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4.8. Rendimento delle attività nette
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(89) |
Il rendimento delle attività nette per il prodotto in esame è diminuito del 5 % durante il periodo in esame. Dopo un primo aumento allo 0,3 % nel 2001 e al 2,8 % nel 2002, esso è sceso drasticamente a –8,5 % nel 2003 e a –11,2 % nel PI.
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4.9. Capacità di reperire capitali
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(90) |
Tre dei quattro produttori comunitari appartengono a grandi gruppi petroliferi, mentre il quarto appartiene per il 100 % ad un fondo di investimento. Quanto alla capacità di reperire capitali, l'industria comunitaria ha dichiarato di non aver incontrato problemi a reperire capitali per le sue attività, né vi sono elementi che indichino l'esistenza di problemi del genere. |
4.10. Occupazione e salari
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(91) |
L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 7 % nel periodo in esame, mentre i salari sono rimasti stabili: essi hanno registrato un leggero aumento dell'1 %, una percentuale di gran lunga inferiore ai tassi di inflazione europei osservati nel corso dello stesso periodo.
|
4.11. Produttività
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(92) |
La produttività dell'industria comunitaria è aumentata del 4 % nel periodo in esame. Le leggere fluttuazioni osservate durante tale periodo sono direttamente collegate all'evoluzione dell'occupazione. L'incremento dimostra che i produttori comunitari hanno adattato il numero dei dipendenti in funzione del calo delle vendite, riuscendo nel contempo a migliorare la propria efficienza.
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4.12. Crescita
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(93) |
Mentre il consumo nella Comunità è sceso del 6 % tra il 2000 e il PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti è diminuito del 15 %. Pertanto, le vendite dell'industria comunitaria sono scese molto più rapidamente rispetto alla domanda durante il periodo in esame. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di 8 punti percentuali. |
4.13. Entità del margine di dumping
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(94) |
Per quanto riguarda l'impatto degli effettivi margini di dumping sull'industria comunitaria, considerando il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping orginarie della Russia e di Taiwan, tale impatto non può essere ritenuto trascurabile. |
4.14. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni
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(95) |
È opportuno ricordare che durante una parte del periodo in esame l'industria comunitaria subiva l'effetto negativo delle importazioni oggetto di dumping e delle importazioni sovvenzionate originarie di Taiwan. In seguito alle misure antidumping e alle misure compensative istituite nel 2000 sulle importazioni originarie di Taiwan, l'industria comunitaria si è in parte ripresa. Tuttavia, la sua situazione si è deteriorata nuovamente dopo il 2002, quando le importazioni provenienti da Taiwan, dalla Russia e dalla Corea sono aumentate in maniera significativa con prezzi sottoquotati rispetto ai prezzi comunitari. |
5. Conclusioni in merito al pregiudizio
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(96) |
I volumi cumulativi delle importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan sono aumentati, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato, raggiungendo una quota di mercato cumulativa del 5,3 % durante il PI. Nel periodo in esame, inoltre, la media ponderata dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie di tali paesi è diminuita del 12 %. Tale diminuzione trova riflesso nella sottoquotazione dei prezzi riscontrata. |
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(97) |
La maggior parte degli indicatori riguardanti il pregiudizio per l'industria comunitaria rivelano uno sviluppo negativo durante il periodo in esame, il che indica una situazione di pregiudizio. Sebbene il consumo comunitario complessivo di SBS sia diminuito del 7 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è sceso del 15 %, con una corrispondente perdita della quota di mercato pari a 7 punti percentuali. Il volume della produzione è diminuito del 4 %; la capacità produttiva è rimasta inalterata e il tasso di utilizzo degli impianti è sceso di 4 punti percentuali. Il prezzo di vendita unitario medio e la redditività rispetto al fatturato netto sono scesi rispettivamente dell'1 % e dell'1,1 % durante il periodo in esame. Anche gli altri indicatori riguardanti la redditività, come ad esempio il rendimento delle attività nette, sono peggiorati durante il periodo in esame. L'occupazione è scesa del 7 %, mentre la produttività è aumentata del 4 %. Infine, gli stipendi sono aumentati in media dell'1 %, il che è al disotto dei tassi d'inflazione europei registrati durante il periodo in esame. |
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(98) |
Alla luce di quanto precede si ritiene che l'industria comunitaria si trovi in una situazione economica e finanziaria difficile e che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, abbia subìto un pregiudizio notevole. |
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Introduzione
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(99) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se il pregiudizio notevole subìto dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping. |
2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
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(100) |
Nel periodo in esame le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati sono aumentate del 3,8 % in termini di quota di mercato, mentre il prezzo di tali importazioni è sceso del 12 % ed era inferiore del 15,3 % rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI. Quest'ultima è riuscita in gran parte a mantenere stabili i prezzi durante il periodo in esame, con effetti negativi tuttavia sul volume delle vendite e sulla quota di mercato e con conseguenti ripercussioni negative sulla sua redditività. |
|
(101) |
Tuttavia, sebbene da una prima analisi dei suddetti dati si possa dedurre che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione dell'industria comunitaria, un esame più attento non conferma tale ipotesi. In primo luogo, il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria e la fase di massima percezione delle importazioni oggetto di dumping hanno coinciso solo parzialmente nel tempo. Mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping sia leggermente diminuito tra il 2001 e il 2002 per poi aumentare drasticamente nel 2003 (+ 80 %), le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un graduale calo durante l'intero periodo in esame. Inoltre, la perdita di quota di mercato subìta dall'industria comunitaria si è verificata nel periodo 2000-2002, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno aumentato la propria quota di mercato nell'arco dell'intero periodo in esame. Tale incremento è stato particolarmente forte nel 2003 e nel PI, poiché la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è salita dal 2,5 % nel 2002 al 4,7 % nel 2003 e al 5,3 % nel PI. Nel corso dello stesso periodo, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato un leggero aumento, passando dall'81 % nel 2002 all'82 % nel 2003 e nel PI. Inoltre, va osservato che l'industria comunitaria ha raggiunto il suo più alto livello di redditività nel 2001 e nel 2002, ossia in concomitanza con la sua perdita della quota di mercato. La redditività è diminuita soltanto dopo il 2002. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono rimasti stabili nel corso dell'intero periodo. Si riconosce che questi prezzi erano parzialmente depressi a partire dal 2003, poiché l'industria comunitaria non poteva trasferire alcuni aumenti dei costi. Tuttavia, questa impossibilità di trasferire gli aumenti dei costi non può essere attribuita o può essere attribuita soltanto in misura limitata alle importazioni oggetto di dumping, in particolare perché per le importazioni non oggetto di dumping la sottoquotazione dei prezzi risultava essere maggiore rispetto alle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è sempre rimasta al disotto del 5,3 %, mentre le importazioni non oggetto di dumping avevano una quota di mercato pari a circa il 12 %. Tutto questo induce a pensare che l'eventuale pressione sui prezzi sia attribuibile principalmente alle importazioni non oggetto di dumping. |
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(102) |
Alla luce di quanto sopra, è emerso che le importazioni oggetto di dumping potrebbero aver esercitato una certa pressione sui prezzi dell'industria comunitaria, producendo un impatto negativo sulla situazione di quest'ultima. Tuttavia, in assenza di una concomitanza più netta tra l'evoluzione dei volumi, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping da una parte e quelli dell'industria comunitaria dall'altra, è stato difficile stabilire l'impatto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria. Pertanto, non si è potuti giungere alla conclusione che le importazioni oggetto di dumping abbiano svolto un ruolo determinante riguardo alla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria. |
3. Effetti di altri fattori
3.1. Andamento del consumo
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(103) |
Il consumo di SBS nella Comunità è sceso del 7 % durante il periodo in esame. Ciò potrebbe aver avuto un effetto parziale sulla situazione dell'industria comunitaria, perché la produzione di SBS è un'attività ad alta intensità di capitale per la quale il volume delle vendite ha un impatto diretto sulla redditività. |
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(104) |
Tuttavia, il calo del consumo può essere considerato soltanto come uno dei fattori della situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, perché è dimostrato che le importazioni provenienti dalla Corea, dalla Russia e da Taiwan sono aumentate nel periodo in esame, conquistando in tal modo una parte della quota di mercato dell'industria. |
3.2. Fluttuazioni del tasso di cambio
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(105) |
Sono state esaminate anche le fluttuazioni del tasso di cambio euro/USD, poiché la maggior parte delle operazioni di importazione nella CE dai paesi interessati sono negoziate in dollari USA. A partire dalla metà del 2002, e in particolar modo durante il PI, l'euro si è apprezzato rispetto al dollaro USA, favorendo le esportazioni nella zona euro. Alla luce di ciò, un esportatore e una parte interessata hanno dichiarato che, in un settore dominato dal dollaro, il deprezzamento di questa valuta rispetto all'euro deve aver contribuito in maniera sostanziale al pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria e dovrebbe pertanto essere preso in considerazione. |
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(106) |
Tuttavia, va rilevato che la rivalutazione dell'euro ha anche limitato il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria, poiché i prezzi delle materie prime, che rappresentano circa il 40 % del costo di produzione, sono quotati in dollari USA sui mercati internazionali delle materie prime. |
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(107) |
Inoltre, le esportazioni dei produttori comunitari destinate alle parti non collegate sono aumentate nel periodo in esame, mentre le importazioni nella Comunità del prodotto in esame provenienti dagli Stati Uniti sono diminuite, il che dimostra che l'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro statunitense non è di per sé un fattore determinante per la perdita della quota di mercato dei produttori comunitari sul mercato CE. |
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(108) |
In conclusione, sebbene a prima vista non si possa escludere che l'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro USA possa aver favorito le importazioni di SBS dai paesi interessati, le fluttuazioni del tasso di cambio hanno controbilanciato il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria. Inoltre, tale apprezzamento non ha favorito le importazioni di altri paesi che utilizzano il dollaro rispetto ai paesi interessati, né ha impedito ai produttori comunitari di aumentare le esportazioni al di fuori della Comunità. Si è ritenuto pertanto che le fluttuazioni del tasso di cambio non abbiano avuto un effetto notevole sul pregiudizio sofferto dai produttori comunitari. Un aspetto ancora più importante consiste nel fatto che l'analisi del pregiudizio riguarda i prezzi e i quantitativi delle importazioni oggetto di dumping, ma non spiega certamente perché le importazioni oggetto di dumping siano state effettuate ad un livello di prezzo qualsiasi. Pertanto, sembrerebbe che l'impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping non possa rappresentare per definizione un altro fattore di pregiudizio. |
3.3. Importazioni non oggetto di dumping
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(109) |
Sono stati valutati gli effetti sulla situazione dell'industria comunitaria delle importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan. Per garantire la riservatezza delle informazioni fornite dalle singole società, i dati vengono presentati su base cumulativa. |
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(110) |
Le importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan mostravano la stessa tendenza. Su base cumulativa, esse sono aumentate del 56 % in termini di volume e del 5,2 % in termini di quota di mercato durante il periodo in esame, raggiungendo una quota di mercato del 12,8 % nel corso del PI. Il volume di queste importazioni non oggetto di dumping era pertanto 2,4 volte superiore al volume delle importazioni oggetto di dumping durante il PI. Inoltre, il margine di sottoquotazione che si è potuto calcolare per le importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan era superiore (17,4 %) a quello delle importazioni oggetto di dumping (15,3 %). Questa notevole sottoquotazione, associata agli ingenti volumi delle importazioni non oggetto di dumping, ha contribuito in maniera sostanziale alla pressione sui prezzi registrata sul mercato CE. |
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(111) |
Su questa base, si è concluso che il volume e l'effetto sui prezzi delle importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan erano tali da indurre a ritenere che esse abbiano contribuito in maniera sostanziale al pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria e che le importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan abbiano svolto un ruolo importante rispetto alle importazioni non oggetto di dumping. |
3.4. Importazioni da altri paesi terzi
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(112) |
Durante il PI le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi detenevano una quota di mercato pari allo 0,4 % nella Comunità e si è giunti alla conclusione che il loro impatto sulla situazione pregiudizievole sofferta dall'industria comunitaria fosse irrilevante. |
3.5. Prezzi delle materie prime
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(113) |
È stato osservato che i prezzi delle materie prime sono aumentati durante il periodo in esame. Ciò ha contribuito a ridurre la redditività dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria cercherebbe normalmente di trasferire tale aumento dei costi sugli acquirenti, ma non ha potuto farlo a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni non oggetto di dumping e, probabilmente in misura di gran lunga minore, dalle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, anche i produttori esportatori coreani e taiwanesi hanno subìto un aumento dei prezzi delle materie prime simile a quello registrato dai produttori comunitari. Non è stato pertanto l'aumento dei prezzi delle materie prime in quanto tale nella Comunità ad avere un effetto negativo sulla redditività dell'industria comunitaria, quanto la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni abbinata a tale aumento. |
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(114) |
Alla luce di quanto sopra, si è giunti alla conclusione che le variazioni dei prezzi delle materie prime nella Comunità non hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria. |
4. Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio
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(115) |
I dati suggeriscono che le importazioni oggetto di dumping avevano esercitato una certa pressione sui prezzi dell'industria comunitaria e che avevano contribuito al pregiudizio. Tuttavia, un'analisi più dettagliata, basata in particolare sullo sviluppo delle tendenze registrate durante il periodo in esame, non ha permesso di stabilire un nesso causale, poiché il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non è coinciso chiaramente con gli effetti delle importazioni oggetto di dumping. |
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(116) |
È emerso inoltre che, nella misura in cui esisteva una concomitanza tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan (in termini di volumi e di quota di mercato) e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, tradottosi in una perdita della quota di mercato e in un calo della redditività, tale concomitanza riguardava anche le importazioni non oggetto di dumping, il cui volume è aumentato in maniera più rapida durante il periodo in esame rispetto alle importazioni oggetto di dumping. |
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(117) |
Inoltre, durante il PI le importazioni non oggetto di dumping originarie della Corea e di Taiwan registravano un volume di gran lunga superiore rispetto alle importazioni oggetto di dumping, determinando una quota di mercato molto più grande (12,8 % contro 5,3 %). Oltre a ciò, sia le importazioni oggetto di dumping che quelle non oggetto di dumping mostravano prezzi inferiori a quelli comunitari e per le importazioni non oggetto di dumping la sottoquotazione era ancora più marcata. Le importazioni provenienti dai produttori/paesi che non praticano il dumping esercitavano pertanto una concorrenza molto forte sull'industria comunitaria, a prezzi equi. Le importazioni non oggetto di dumping rappresentavano pertanto un fattore predominante nella situazione pregiudizievole sofferta dall'industria comunitaria. |
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(118) |
È emerso inoltre che il calo del consumo nella CE ha contribuito al pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria. |
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(119) |
L'industria comunitaria ha contestato tale conclusione, sostenendo che l'impatto degli altri fattori non era tale da rompere il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan e il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria. Tuttavia, non avendo formulato alcuna argomentazione che potesse invalidare la valutazione e le conclusioni di cui ai considerando (100)-(103), (109)-(111) e (115)-(118), si è ritenuto che le argomentazioni formulate non fossero sufficienti per giungere a una diversa conclusione. |
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(120) |
In conclusione, sebbene le importazioni oggetto di dumping possano aver contribuito al pregiudizio, non si è potuto stabilire che esse abbiano, da sole, causato il pregiudizio notevole. Sono stati infatti analizzati altri fattori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base ed è emerso che il pregiudizio poteva essere attribuito in gran parte agli effetti dei prezzi non oggetto di dumping e alla contrazione della domanda. |
F. NATURA DURATURA DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
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(121) |
Nel quadro del riesame intermedio relativo a Taiwan, la Commissione ha inoltre esaminato se il mutamento, rispetto all'inchiesta iniziale, delle circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di natura duratura, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(122) |
È stato esaminato il probabile sviluppo dei prezzi sul mercato interno taiwanese e dei prezzi all'esportazione dell'SBS originaria di Taiwan. A tale riguardo, è emerso che Taiwan disponeva di un notevole mercato interno per il prodotto in esame e che i prezzi sul mercato interno erano aumentati rispetto all'inchiesta iniziale, registrando un incremento proporzionalmente superiore anche rispetto al prezzo delle materie prime. |
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(123) |
Per quanto riguarda le esportazioni taiwanesi di SBS destinate ad altri mercati, va osservato anzitutto che il mercato dell'UE rappresenta una percentuale minore delle esportazioni complessive. L'inchiesta ha dimostrato infatti che le società che hanno collaborato vendevano il 75 % della loro produzione di SBS sui mercati consolidati dei paesi terzi. Inoltre, è stato osservato che i prezzi all'esportazione sono aumentati costantemente dal 2002 fino al PI (rispettivamente di circa il 10 % e del 15 %). Pertanto, l'abrogazione delle misure nei confronti di Taiwan non dovrebbe determinare un rischio significativo di reiterazione del dumping. |
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(124) |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è pertanto giunti alla conclusione che il mutamento, rispetto all'inchiesta iniziale, delle circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di natura duratura. |
G. CONCLUSIONI
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(125) |
Considerando il fatto che non è stato riscontrato alcun dumping per le importazioni di SBS originaria della Corea e per una società di Taiwan e che il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria poteva essere attribuito in gran parte ad altri fattori, come ad esempio i volumi e i prezzi delle importazioni non effettuate a prezzi di dumping e una contrazione della domanda, non si è potuto stabilire in maniera sufficiente il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio per quanto riguarda le importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e di Taiwan. I procedimenti antidumping riguardanti l'SBS originaria della Corea, di Russia e di Taiwan dovrebbero pertanto essere chiusi ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il procedimento antidumping concernente le importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria della Repubblica di Corea e della Russia è chiuso.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1993/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di SBS originaria di Taiwan è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 agosto 2005
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 238 del 22.9.2000, pag. 8.
(3) GU L 238 del 22.9.2000, pag. 4.
(4) GU C 144 del 28.5.2004, pag. 5.
(5) GU C 144 del 28.5.2004, pag. 9.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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27.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 223/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE,
del 5 agosto 2005,
che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America e della Russia
(2005/622/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
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(1) |
Il 28 maggio 2004, la Commissione ha annunciato tramite un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America («USA») e della Russia, e di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcune lamiere, dette magnetiche, a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Russia. |
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(2) |
Data l'esigenza di effettuare un ulteriore esame di taluni aspetti dell'inchiesta ed anche in considerazione del nesso con il suindicato riesame intermedio, si è ritenuto opportuno continuare l'inchiesta senza imporre misure provvisorie. |
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(3) |
Pertanto, la Commissione ha proseguito l'inchiesta su dumping, pregiudizio e interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta figurano nel regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio (3) che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America e della Russia («regolamento definitivo»). |
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(4) |
L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sulle pratiche di dumping pregiudizievole relative al prodotto in esame originario della Russia e degli USA. |
B. IMPEGNO
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(5) |
In seguito alla divulgazione delle risultanze definitive, due produttori-esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, un russo (Novolipetsk Iron & Steel Corporation) ed un americano (AK Steel Corporation), hanno offerto un impegno sui prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel quadro di tale impegno, i produttori-esportatori in questione si sono dichiarati disposti a vendere il prodotto in esame ad un prezzo uguale o superiore al livello necessario per eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping. |
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(6) |
Le imprese forniranno anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle rispettive esportazioni nella Comunità, affinché la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto degli impegni assunti. Inoltre, data la struttura delle vendite di tali imprese, la Commissione reputa limitato il rischio di elusione degli impegni. |
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(7) |
Alla luce di tali considerazioni, l'impegno offerto è ritenuto accettabile. |
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(8) |
Per permettere alla Commissione di verificare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle imprese, al momento della richiesta all'autorità doganale d'immissione in libera pratica in conformità dell'impegno, l'esenzione dai dazi è subordinata alla presentazione di una fattura che contenga almeno gli elementi elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1371/2005. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Se non viene presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio antidumping. |
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(9) |
In caso di violazione o revoca dell'impegno, o di sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È accettato l'impegno offerto dai produttori menzionati di seguito, in merito al presente procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America e della Russia.
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Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
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Russia |
Prodotti e venduti da Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK) — 2, pl. Metallurgov, Lipetsk — oppure prodotti da Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK) — 2, pl. Metallurgov, Lipetsk — e venduti da Stinol AG — Lugano, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A674 |
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USA |
Prodotti da AK Steel Corporation — 703, Curtis Street, Middletown, Ohio — oppure prodotti da AK Steel Corporation — 703, Curtis Street, Middletown, Ohio — e venduti da AK Steel BV — Oosterhout, Paesi Bassi, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore. |
A673 |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.)
(2) GU C 144 del 28.5.2004, pag. 2.
(3) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.