ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 216

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
20 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1364/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1365/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1366/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1367/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1368/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina e dalla Russia [notificata con il numero C(2005) 3147]  ( 1 )

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1355/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ( GU L 214 del 19.8.2005 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.8.2005   

IT

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L 216/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1364/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

50,0

999

50,0

0709 90 70

052

58,8

528

57,8

999

58,3

0805 50 10

382

63,3

388

65,4

524

55,8

528

58,7

999

60,8

0806 10 10

052

93,1

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

116,2

0808 10 80

388

78,4

400

67,7

508

62,8

512

66,7

528

75,6

720

43,6

804

75,9

999

67,2

0808 20 50

052

98,5

388

67,0

512

9,9

528

38,7

999

53,5

0809 30 10 , 0809 30 90

052

91,5

999

91,5

0809 40 05

052

81,6

624

64,8

999

73,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


20.8.2005   

IT

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L 216/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2005

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 agosto 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o settembre 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 agosto 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Regno Unito:

350 t originarie del Botswana,

1 500 t originarie della Namibia;

 

Germania:

150 t originarie del Botswana,

150 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di settembre 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

13 186  t,

Kenia:

142  t,

Madagascar:

7 579  t,

Swaziland:

3 337  t,

Zimbabwe:

9 100  t,

Namibia:

5 175  t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)   GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)   GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)   GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


20.8.2005   

IT

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L 216/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1366/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2005

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1338/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Lituania, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1338/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Germania, in Estonia, in Francia, in Irlanda, in Italia, a Cipro, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Grecia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, in Portogallo, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1338/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)   GU L 211 del 13.8.2005, pag. 16.


20.8.2005   

IT

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L 216/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

(2)

Il Belgio, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)   GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 40).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:

1)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «BELGIO» è sostituito dal testo seguente:

«1.

 

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

 

Direction générale des affaires bilatérales

Service “Afrique du sud du Sahara”

Tel.: (32-2) 501 85 77

Fax: (32-2) 501 38 26

 

Service des transports

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

 

Direction générale de la coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Tel.: (32-2) 501 83 20

1.

 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

 

Directie van de bilaterale betrekkingen

Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara”

Tel.: (32-2) 501 88 75

Fax: (32-2) 501 38 26

 

Dienst Vervoer

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

 

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Tel.: (32-2) 501 83 20

2.

Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie

Potentiel économique

Direction industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

3.

Service public fédéral des finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

3.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

4.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

4.

Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts 9

B-1210 Bruxelles

Tel.: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

5.

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tel.: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

6.

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37»

2)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «LITUANIA» è sostituito dal testo seguente:

«Užsienio reikalų ministerija

Saugumo politikos departamentas

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 231 30 90»

3)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «UNGHERIA» è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf. 345

Tel.: (36-1) 336 73 00

Articolo 8

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4.

Tel.: (36-1) 327 21 00

Fax: (36-1) 318 25 70»

4)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «PAESI BASSI» è sostituito dal testo seguente:

 

«Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederland

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 52 29

 

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84»

5)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «SVEZIA» è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 0

Articolo 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Articolo 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35»

.

20.8.2005   

IT

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L 216/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,616 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)   GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)   GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

20.8.2005   

IT

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L 216/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina e dalla Russia

[notificata con il numero C(2005) 3147]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2), stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni animali vivi e le loro carni fresche.

(2)

Il territorio di AR-4 in Argentina è indenne da afta epizootica senza vaccinazione. Tale situazione viene riconosciuta nelle condizioni specifiche elencate nella parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE, a norma delle quali per tale territorio è autorizzato l’uso dei certificati veterinari BOV, OVI, RUW e RUF. L’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi, che figura nella parte 1 dell’allegato II della decisione, alla riga relativa al territorio di AR-4 dimostra tuttavia di non essere in linea con tale disposizione. Per motivi di chiarezza e di coerenza, i certificati RUW e RUF vanno pertanto aggiunti in tale riga.

(3)

La data di applicazione relativa alle limitazioni geografiche e cronologiche per il territorio di AR-8 è indicata in modo scorretto e potrebbe portare a confusioni. Per motivi di chiarezza, occorre modificare la data di applicazione nella tabella sulle condizioni specifiche riportando la data corretta (17 marzo 2005).

(4)

La regione russa di Murmansk è autorizzata a importare nella Comunità carne di animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi. La Russia ha chiesto alla Comunità di aggiungere l’area autonoma di Jamalo-Nenets nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali è possibile importare nella Comunità carni fresche di renne di allevamento.

(5)

A seguito di tale richiesta, l’Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato una missione nell’area autonoma di Jamalo-Nenets dal 22 al 26 novembre 2004. In base alle conclusioni della missione, la situazione zoosanitaria dell’area è soddisfacente e l’autorità veterinaria competente ha fornito garanzie adeguate in merito al rispetto della legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE. La Russia ha inoltre presentato un piano d’azione che tiene adeguatamente conto di tutte le raccomandazioni della relazione di missione.

(6)

È pertanto opportuno inserire l’area autonoma di Jamalo-Nenets nell’elenco quale zona autorizzata a importare nella Comunità carni fresche di animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi.

(7)

L'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE va modificato di conseguenza.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa è immediatamente applicabile.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/234/CE della Commissione (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 35).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

(Carni fresche)

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (*1)

Stato

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

SG

1

2

3

4

5

6

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

AR-1

Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucumán

BOV

A

1 e 2

AR-2

La Pampa e Santiago del Estero

BOV

A

1 e 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 e 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

AR-5

Formosa (solo il territorio di Ramón Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)

BOV

A

1 e 2

AR-6

Salta (solo i dipartimenti di General José de San Martín, Orán, Iruya e Santa Victoria)

BOV

A

1 e 2

AR-7

Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramón Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 e 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay — zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1 e 2

AR-9

La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay — zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

 

 

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

BG — Bulgaria

BG-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BG-1

Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliand e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BR-1

Stati del Paraná, Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá), Santa Catarina, Goias e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço), Caceres (escluso il comune di Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora), Barra do Garça e Barra do Burges nel Mato Grosso

BOV

A

1 e 2

BR-2

Stato del Rio Grande do Sul

BOV

A

1 e 2

BR-3

Stato del Mato Grosso do Sul, comune di Sete Quedas

BOV

A

1 e 2

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Cina (Repubblica popolare)

CN-0

Tutto il paese

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

CO-1

La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murrí si getta nel fiume Atrató, scendendo lungo il fiume Atrató fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murrí e il fiume Atrató

BOV

A

2

CO-3

La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinú nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinú, lungo la costa atlantica

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CS — Serbia e Montenegro (*2)

CS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*3)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

NA-1

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

PY-1

Chaco centrale e regione di San Pedro

BOV

A

1 e 2

RO — Romania

RO-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russia

RU-0

Tutto il paese

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 e 2

TH — Tailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BOV

A

1 e 2

OVI

A

1 e 2

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine; e

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

“1”

:

Limitazioni geografiche e cronologiche

Codice del territorio

Certificato veterinario

Periodi in cui l'importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni

Modello

SG

AR-1

BOV

A

Fino al 31 gennaio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o febbraio 2002 compreso

Autorizzata

AR-2

BOV

A

Fino all’8 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 9 marzo 2002 compreso

Autorizzata

AR-3

BOV

A

Fino al 26 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 27 marzo 2002 compreso

Autorizzata

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Fino al 28 febbraio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o marzo 2002 compreso

Autorizzata

AR-5

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 10 luglio 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dall'11 luglio 2003 compreso

Non autorizzata

AR-6

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 4 settembre 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dal 5 settembre 2003

Non autorizzata

AR-7

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 7 ottobre 2003 (compreso)

Autorizzata

A partire dall'8 ottobre 2003 compreso

Non autorizzata

AR-8

BOV

A

Fino al 17 marzo 2005 compreso

Cfr. AR-5 , AR-6 e AR-7 per i periodi in cui l'importazione non era autorizzata dai territori specificati dell'area AR-8

A partire dal 18 marzo 2005 compreso

Autorizzata

BR-2

BOV

A

Fino al 30 novembre 2001 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o dicembre 2001 compreso

Autorizzata

BR-3

BOV

A

Fino al 31 ottobre 2002 compreso

Autorizzata

A partire dal 1o novembre 2002

Non autorizzata

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Fino al 7 luglio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dall'8 luglio compreso fino al 22 dicembre 2002

Autorizzata

A partire dal 23 dicembre 2002 compreso fino al 6 giugno 2003

Non autorizzata

A partire dal 7 giugno 2003 compreso

Autorizzata

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Fino al 6 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 7 marzo 2002 compreso

Autorizzata

PY-1

BOV

A

Fino al 31 agosto 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o settembre 2002 (compreso) fino al 19 febbraio 2003

Autorizzata

A partire dal 20 febbraio 2003 compreso

Non autorizzata

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Fino al 3 agosto 2003 compreso

Non autorizzata

A partire dal 4 agosto 2003 compreso

Autorizzata

UY-0

BOV, OVI

A

Fino al 31 ottobre 2001 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o novembre 2001 compreso

Autorizzata

“2”

:

Limitazioni di categoria

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri, per le specie bovine).»


(*1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(*2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(*3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.


Rettifiche

20.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/19


Rettifica del regolamento (CE) n. 1355/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214 del 19 agosto 2005 )

A pagina 2, l’allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

70,9

999

70,9

0709 90 70

052

78,8

528

57,8

999

68,3

0805 50 10

388

66,9

524

58,9

528

60,4

999

62,1

0806 10 10

052

87,8

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

114,9

0808 10 80

388

64,5

400

73,1

508

55,7

512

67,3

528

78,5

720

44,6

804

78,3

999

66,0

0808 20 50

052

101,9

388

76,0

512

9,9

528

38,7

999

56,6

0809 30 10 , 0809 30 90

052

75,6

999

75,6

0809 40 05

052

78,9

508

43,6

624

64,6

999

62,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice “ 999 ” rappresenta le “altre origini”.»