ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2005) 3121] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
18.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1349/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 17 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
57,6 |
096 |
18,0 |
|
999 |
37,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
69,7 |
999 |
69,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
78,8 |
528 |
57,8 |
|
999 |
68,3 |
|
0805 50 10 |
382 |
66,8 |
388 |
61,9 |
|
524 |
67,8 |
|
528 |
60,1 |
|
999 |
64,2 |
|
0806 10 10 |
052 |
102,6 |
220 |
97,2 |
|
400 |
135,2 |
|
624 |
171,2 |
|
999 |
126,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
76,4 |
400 |
73,1 |
|
404 |
81,8 |
|
508 |
58,7 |
|
512 |
60,1 |
|
528 |
78,6 |
|
720 |
74,2 |
|
804 |
73,7 |
|
999 |
72,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
103,8 |
388 |
78,6 |
|
512 |
9,9 |
|
528 |
33,4 |
|
999 |
56,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
94,7 |
999 |
94,7 |
|
0809 40 05 |
052 |
74,5 |
508 |
43,6 |
|
624 |
64,4 |
|
999 |
60,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
18.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2005
relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE) e IV per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Francia |
Stock |
MAC/2A34 |
Specie |
Sgombro (Scomber scombrus) |
Zona |
IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE), IV |
Data |
12 luglio 2005 |
18.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2005
relativo al divieto di pesca degli scampi nella zona CIEM VIII c per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Francia |
Stock |
NEP/08C. |
Specie |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
Zona |
VIII c |
Data |
12 luglio 2005 |
18.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2005
relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Francia |
Stock |
GFB/89- |
Specie |
Musdee (Phycis blennoides) |
Zona |
VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) |
Data |
12 luglio 2005 |
18.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2005
recante rettifica del regolamento (CE) n. 664/2005 che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (di seguito «accordo») è stato approvato con decisione 2005/45/CE del Consiglio (3). |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 2 dell’accordo, per lo zucchero (codici SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II di detto protocollo le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, né sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente. |
(3) |
I prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 664/2005 della Commissione (4), (codici NC 1702305190, 1702305990, 1702309190, 1702309990, 1702409090, 1702905091, 1702905099, 1702907590 e 1702907990, non figurano nelle suddette tabelle I e II. Di conseguenza, il disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 2 dell’accordo non è applicabile a tali prodotti. Per l’esportazione di detti prodotti verso la Svizzera possono essere quindi concesse restituzioni. |
(4) |
Occorre pertanto rettificare, per questi prodotti, il codice destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 664/2005 includendovi la Svizzera con decorrenza dal 29 aprile 2005, data di entrata in vigore del citato regolamento. |
(5) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 664/2005 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17.
(4) GU L 108 del 29.4.2005, pag. 29.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Restituzioni applicabili all’esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
57,95 |
||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
74,50 |
||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
57,95 |
||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
53,81 |
||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
62,09 |
||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
47,60 |
||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
10,35 |
||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
64,88 |
||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
64,88 |
||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
64,88 |
||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
67,98 |
||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
47,18 |
||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
||||||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie “A”, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie “A”, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
C11 |
: |
Tutte le destinazioni eccetto Bulgaria. |
C12 |
: |
Tutte le destinazioni eccetto Romania. |
C13 |
: |
Tutte le destinazioni eccetto Bulgaria e della Romania.» |
18.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 131/2004 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
Il Belgio, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2005 (GU L 139 del 26.5.2005, pag. 6).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato come segue:
1) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Belgio» è sostituito dal testo seguente:
|
2) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:
|
3) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Ungheria» è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4
|
4) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
|
5) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
18.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2005
che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2005) 3121]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/615/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per motivi di sicurezza è importante tenere aggiornato l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica. |
(2) |
Le autorità competenti di Danimarca, Germania e Polonia hanno informato ufficialmente la Commissione in merito a modifiche attinenti ai loro laboratori nazionali di riferimento per l’afta epizootica. |
(3) |
Le autorità competenti della Slovacchia hanno informato ufficialmente la Commissione degli accordi stipulati in conformità dell’articolo 68, paragrafo 2, della direttiva. |
(4) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno elencare gli Stati membri seguendo l’ordine del codice paese ISO. |
(5) |
È pertanto necessario adeguare l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e modificare di conseguenza la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
ALLEGATO
L’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituito dal testo seguente:
«Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica
Stato membro in cui è situato il laboratorio |
Laboratorio |
Stati membri che si avvalgono dei servizi del laboratorio |
|||||
Codice ISO |
Nome |
||||||
AT |
Austria |
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |
Austria |
||||
BE |
Belgio |
Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle |
Belgio Lussemburgo |
||||
CZ |
Repubblica ceca |
Statní veterinární ústav Praha, Praha |
Repubblica ceca |
||||
DE |
Germania |
Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Greifswald — Insel Riems |
Germania Slovacchia |
||||
DK |
Danimarca |
Danish Institute for Food and Veterinary Research, Department of Virology, Lindholm |
Danimarca Finlandia Svezia |
||||
ES |
Spagna |
Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid |
Spagna |
||||
FR |
Francia |
Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
|
Francia |
||||
GB |
Regno Unito |
Institute for Animal Health, Pirbright |
Regno Unito Estonia Finlandia Irlanda Malta Svezia |
||||
GR |
Grecia |
Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού, Αγία Παρασκευή Αττικής |
Grecia |
||||
HU |
Ungheria |
Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest |
Ungheria |
||||
IT |
Italia |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia |
Italia Cipro |
||||
LT |
Lituania |
Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius |
Lituania |
||||
LV |
Lettonia |
Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs, Rīga |
Lettonia |
||||
NL |
Paesi Bassi |
CIDC-Lelystad Central Institute for Animal Disease Control Lelystad |
Paesi Bassi |
||||
PL |
Polonia |
Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Zduńska Wola |
Polonia |
||||
SI |
Slovenia |
Nacionalni veterinarski inštitut, Lubljana |
Slovenia» |
18.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2005
relativa al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea delle preferenze commerciali
(2005/616/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 — Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (1), in particolare gli articoli 26 e 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Le preferenze tariffarie concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001 possono essere temporaneamente revocate, in tutto o in parte, in una serie di circostanze, che includono una grave e sistematica violazione della libertà di associazione e del diritto di negoziazione collettiva, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001, la Repubblica di Bielorussia (di seguito «Bielorussia») beneficia di preferenze tariffarie generalizzate. |
(3) |
Il 29 gennaio 2003, la Commissione ha ricevuto informazioni dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e dalla Confederazione mondiale del lavoro (CML) in merito ad una presunta grave e sistematica violazione della libertà di associazione in Bielorussia, secondo la definizione di cui nelle convenzioni dell’OIL n. 87 e n. 98. |
(4) |
Dal momento che le informazioni presentate erano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione ha deciso di avviare un’inchiesta con decisione del 29 dicembre 2003 (2). |
(5) |
Le autorità della Bielorussia sono state coinvolte nell'inchiesta. Le informazioni scritte e orali raccolte dalla Commissione nel corso dell’inchiesta confermano le dichiarazioni contenute nelle informazioni precedentemente comunicate. La Bielorussia viola la convenzione dell’OIL n. 87 sulla libertà sindacale in diversi punti importanti, ostacolando il diritto di creare liberamente organizzazioni sindacali, il diritto di organizzarsi, la libertà di scegliere le organizzazioni sindacali e la concessione di personalità giuridica alle stesse. La Bielorussia ostacola il funzionamento delle organizzazioni sindacali, ad esempio per quanto riguarda la concessione di assistenza finanziaria da parte di organizzazioni internazionali cui sono affiliate, e incentiva lo scioglimento o la sospensione dei sindacati. Il governo della Bielorussia viola inoltre la convenzione n. 98 del 1949 concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva attraverso una discriminazione antisindacale. |
(6) |
Le informazioni disponibili offrono quindi motivi sufficienti per concludere che si tratta di gravi e sistematiche violazioni e che il ritiro dell’accesso della Bielorussia al sistema di preferenze generalizzate è giustificato. Una relazione sulle risultanze dell’inchiesta è stata presentata al comitato delle preferenze generalizzate. |
(7) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione si prefigge di controllare e valutare la situazione relativa ai diritti del lavoro in Bielorussia per un periodo di sei mesi. Allo scadere di tale periodo, la Commissione intende sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali a meno che, prima della fine del suddetto periodo, la Bielorussia non si sia impegnata a prendere le misure necessarie per conformarsi, entro otto mesi, ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate, |
DECIDE:
Articolo unico
1. La Commissione controlla e valuta la situazione in Bielorussia rispetto alle convenzioni dell’OIL n. 87 e n. 98 per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso sul periodo di monitoraggio e di valutazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Nel suddetto avviso, la Commissione esorterà la Bielorussia ad impegnarsi, prima dello scadere del periodo di sei mesi, a prendere le misure necessarie per conformarsi, entro otto mesi, ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, espressi nelle dodici raccomandazioni della relazione della commissione di inchiesta dell’OIL del luglio 2004.
3. A meno che la Bielorussia non si sia impegnata in questo senso, allo scadere del periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione intende sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2005 (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1).
(2) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 90.