ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
18 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1349/2005 della Commissione, del 17 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1350/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE) e IV per i pescherecci battenti bandiera francese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1351/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, relativo al divieto di pesca degli scampi nella zona CIEM VIII c per i pescherecci battenti bandiera francese

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1352/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera francese

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1353/2005 della Commissione, del 17 agosto 2005, recante rettifica del regolamento (CE) n. 664/2005 che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1354/2005 della Commissione, del 17 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

11

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2005) 3121]  ( 1 )

14

 

*

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea delle preferenze commerciali

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

18.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1349/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

69,7

999

69,7

0709 90 70

052

78,8

528

57,8

999

68,3

0805 50 10

382

66,8

388

61,9

524

67,8

528

60,1

999

64,2

0806 10 10

052

102,6

220

97,2

400

135,2

624

171,2

999

126,6

0808 10 80

388

76,4

400

73,1

404

81,8

508

58,7

512

60,1

528

78,6

720

74,2

804

73,7

999

72,1

0808 20 50

052

103,8

388

78,6

512

9,9

528

33,4

999

56,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

94,7

999

94,7

0809 40 05

052

74,5

508

43,6

624

64,4

999

60,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


18.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE) e IV per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

MAC/2A34

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE), IV

Data

12 luglio 2005


18.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

relativo al divieto di pesca degli scampi nella zona CIEM VIII c per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

NEP/08C.

Specie

Scampo (Nephrops norvegicus)

Zona

VIII c

Data

12 luglio 2005


18.8.2005   

IT

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L 213/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

GFB/89-

Specie

Musdee (Phycis blennoides)

Zona

VIII e IX (acque comunitarie e acque internazionali)

Data

12 luglio 2005


18.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2005

recante rettifica del regolamento (CE) n. 664/2005 che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (di seguito «accordo») è stato approvato con decisione 2005/45/CE del Consiglio (3).

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 2 dell’accordo, per lo zucchero (codici SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II di detto protocollo le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, né sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

(3)

I prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 664/2005 della Commissione (4), (codici NC 1702305190, 1702305990, 1702309190, 1702309990, 1702409090, 1702905091, 1702905099, 1702907590 e 1702907990, non figurano nelle suddette tabelle I e II. Di conseguenza, il disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo n. 2 dell’accordo non è applicabile a tali prodotti. Per l’esportazione di detti prodotti verso la Svizzera possono essere quindi concesse restituzioni.

(4)

Occorre pertanto rettificare, per questi prodotti, il codice destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 664/2005 includendovi la Svizzera con decorrenza dal 29 aprile 2005, data di entrata in vigore del citato regolamento.

(5)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 664/2005 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17.

(4)  GU L 108 del 29.4.2005, pag. 29.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Restituzioni applicabili all’esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,95

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,67

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,67

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

74,50

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,95

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,67

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,67

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

66,22

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,81

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

62,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,60

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,35

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

66,22

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

66,22

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

66,22

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

66,22

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,88

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,67

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,88

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,67

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,67

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,88

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,67

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,98

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

47,18

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,67

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie “A”, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni eccetto Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni eccetto Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni eccetto Bulgaria e della Romania.»


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie “A”, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni eccetto Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni eccetto Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni eccetto Bulgaria e della Romania.»


18.8.2005   

IT

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L 213/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 131/2004 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

(2)

Il Belgio, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2005 (GU L 139 del 26.5.2005, pag. 6).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato come segue:

1)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Belgio» è sostituito dal testo seguente:

«1.

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Direction générale des affaires bilatérales

Service “Afrique du sud du Sahara”

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

1.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directie van de bilaterale betrekkingen

Dienst “Afrika ten Zuiden van de Sahara”

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

2.

Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie

Potentiel économique

Direction industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09

Fax (32-2) 277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09

Fax (32-2) 277 53 10

3.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

3.

Région de Bruxelles-Capitale

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts 9

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

4.

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tel. (32-81) 33 12 11

Fax (32-81) 33 13 13

5.

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37».

2)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:

«Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90».

3)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Ungheria» è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.:345

Tel. (36-1) 336-7300»

4)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

The Netherlands

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29».

5)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:

«Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

S-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

18.8.2005   

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L 213/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2005) 3121]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per motivi di sicurezza è importante tenere aggiornato l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica.

(2)

Le autorità competenti di Danimarca, Germania e Polonia hanno informato ufficialmente la Commissione in merito a modifiche attinenti ai loro laboratori nazionali di riferimento per l’afta epizootica.

(3)

Le autorità competenti della Slovacchia hanno informato ufficialmente la Commissione degli accordi stipulati in conformità dell’articolo 68, paragrafo 2, della direttiva.

(4)

Per motivi di chiarezza, è opportuno elencare gli Stati membri seguendo l’ordine del codice paese ISO.

(5)

È pertanto necessario adeguare l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e modificare di conseguenza la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

L’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica di cui alla parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituito dal testo seguente:

«Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica

Stato membro in cui è situato il laboratorio

Laboratorio

Stati membri che si avvalgono dei servizi del laboratorio

Codice ISO

Nome

AT

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Austria

BE

Belgio

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgio

Lussemburgo

CZ

Repubblica ceca

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Repubblica ceca

DE

Germania

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Greifswald — Insel Riems

Germania

Slovacchia

DK

Danimarca

Danish Institute for Food and Veterinary Research, Department of Virology, Lindholm

Danimarca

Finlandia

Svezia

ES

Spagna

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Spagna

FR

Francia

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort

Francia

GB

Regno Unito

Institute for Animal Health, Pirbright

Regno Unito

Estonia

Finlandia

Irlanda

Malta

Svezia

GR

Grecia

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grecia

HU

Ungheria

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Ungheria

IT

Italia

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia

Italia

Cipro

LT

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Lituania

LV

Lettonia

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs, Rīga

Lettonia

NL

Paesi Bassi

CIDC-Lelystad

Central Institute for Animal Disease Control Lelystad

Paesi Bassi

PL

Polonia

Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Polonia

SI

Slovenia

Nacionalni veterinarski inštitut, Lubljana

Slovenia»


18.8.2005   

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L 213/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2005

relativa al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea delle preferenze commerciali

(2005/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 — Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (1), in particolare gli articoli 26 e 29,

considerando quanto segue:

(1)

Le preferenze tariffarie concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001 possono essere temporaneamente revocate, in tutto o in parte, in una serie di circostanze, che includono una grave e sistematica violazione della libertà di associazione e del diritto di negoziazione collettiva, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001, la Repubblica di Bielorussia (di seguito «Bielorussia») beneficia di preferenze tariffarie generalizzate.

(3)

Il 29 gennaio 2003, la Commissione ha ricevuto informazioni dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e dalla Confederazione mondiale del lavoro (CML) in merito ad una presunta grave e sistematica violazione della libertà di associazione in Bielorussia, secondo la definizione di cui nelle convenzioni dell’OIL n. 87 e n. 98.

(4)

Dal momento che le informazioni presentate erano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione ha deciso di avviare un’inchiesta con decisione del 29 dicembre 2003 (2).

(5)

Le autorità della Bielorussia sono state coinvolte nell'inchiesta. Le informazioni scritte e orali raccolte dalla Commissione nel corso dell’inchiesta confermano le dichiarazioni contenute nelle informazioni precedentemente comunicate. La Bielorussia viola la convenzione dell’OIL n. 87 sulla libertà sindacale in diversi punti importanti, ostacolando il diritto di creare liberamente organizzazioni sindacali, il diritto di organizzarsi, la libertà di scegliere le organizzazioni sindacali e la concessione di personalità giuridica alle stesse. La Bielorussia ostacola il funzionamento delle organizzazioni sindacali, ad esempio per quanto riguarda la concessione di assistenza finanziaria da parte di organizzazioni internazionali cui sono affiliate, e incentiva lo scioglimento o la sospensione dei sindacati. Il governo della Bielorussia viola inoltre la convenzione n. 98 del 1949 concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva attraverso una discriminazione antisindacale.

(6)

Le informazioni disponibili offrono quindi motivi sufficienti per concludere che si tratta di gravi e sistematiche violazioni e che il ritiro dell’accesso della Bielorussia al sistema di preferenze generalizzate è giustificato. Una relazione sulle risultanze dell’inchiesta è stata presentata al comitato delle preferenze generalizzate.

(7)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione si prefigge di controllare e valutare la situazione relativa ai diritti del lavoro in Bielorussia per un periodo di sei mesi. Allo scadere di tale periodo, la Commissione intende sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali a meno che, prima della fine del suddetto periodo, la Bielorussia non si sia impegnata a prendere le misure necessarie per conformarsi, entro otto mesi, ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

DECIDE:

Articolo unico

1.   La Commissione controlla e valuta la situazione in Bielorussia rispetto alle convenzioni dell’OIL n. 87 e n. 98 per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso sul periodo di monitoraggio e di valutazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Nel suddetto avviso, la Commissione esorterà la Bielorussia ad impegnarsi, prima dello scadere del periodo di sei mesi, a prendere le misure necessarie per conformarsi, entro otto mesi, ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, espressi nelle dodici raccomandazioni della relazione della commissione di inchiesta dell’OIL del luglio 2004.

3.   A meno che la Bielorussia non si sia impegnata in questo senso, allo scadere del periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione intende sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2005 (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1).

(2)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 90.