ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
11 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1305/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1306/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento belga

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1307/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento francese

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1308/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero greggio detenuto dall'organismo d'intervento svedese

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1309/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dell’accisa

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1310/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1311/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1312/2005 della Commissione, del 10 agosto 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari.

19

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

20

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione [notificata con il numero C(2005) 2925]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1305/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

47,7

999

47,7

0805 50 10

388

62,8

524

56,2

528

62,9

999

60,6

0806 10 10

052

64,7

204

57,3

220

129,9

624

180,9

999

108,2

0808 10 80

388

74,8

400

81,8

404

81,9

508

54,6

512

58,9

528

71,7

720

54,5

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

99,9

388

63,1

512

13,9

528

37,8

999

53,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

95,8

999

95,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,6

999

53,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.8.2005   

IT

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L 208/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il Belgio dispone di scorte d'intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005 dall'organismo d'intervento belga.

(2)

Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.

(3)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo di vendita minimo per ciascuna gara parziale.

(4)

L'organismo d'intervento belga deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 52 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005.

Articolo 2

1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2.   In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l'organismo d'intervento belga redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

Articolo 3

L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 agosto 2005 e termina il 25 agosto 2005 alle 9.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 9.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

8, 15, 22 e 29 settembre 2005,

6, 13, 20 e 27 ottobre 2005.

2.   Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento belga:

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24.

Articolo 5

In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 6

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione le offerte presentate.

L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Qualora l'accettazione di un'offerta al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 si risolva nel superamento del quantitativo massimo disponibile, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.

Le offerte indicanti lo stesso prezzo e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

a)

proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse;

b)

per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo determinato da ciascuno di essi; ovvero

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48.


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 52 000 tonnellate di zucchero bianco detenute dall'organismo d'intervento belga

Modulo (1)

Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6

[Regolamento (CE) n. 1306/2005]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell'offerta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1307/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia dispone di scorte d'intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005 dall'organismo d'intervento francese.

(2)

Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.

(3)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo di vendita minimo per ciascuna gara parziale.

(4)

L'organismo d'intervento francese deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 136 340 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005.

Articolo 2

1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2.   In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l'organismo d'intervento francese redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

Articolo 3

L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 agosto 2005 e termina il 25 agosto 2005 alle 9.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 9.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

8, 15, 22 e 29 settembre 2005,

6, 13, 20 e 27 ottobre 2005.

2.   Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento francese:

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre

Bureau de l’intervention

21, Avenue Bosquet

F-75007 Paris

Tel. (33-1) 44 18 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08.

Articolo 5

In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 6

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte presentate.

L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Qualora l'accettazione di un'offerta al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 si risolva nel superamento del quantitativo massimo disponibile, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.

Le offerte indicanti lo stesso prezzo e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

a)

proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse;

b)

per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo determinato da ciascuno di essi; ovvero

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48.


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 136 340 tonnellate di zucchero bianco detenute dall'organismo d'intervento francese

Modulo (1)

Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6

[Regolamento (CE) n. 1307/2005]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell'offerta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

IT

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L 208/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero greggio detenuto dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Svezia dispone di scorte d'intervento di zucchero greggio. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero greggio ammesse all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005 dall'organismo d'intervento svedese.

(2)

Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.

(3)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo di vendita minimo per ciascuna gara parziale.

(4)

L'organismo d'intervento svedese deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento svedese mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 59 038 tonnellate di zucchero greggio da esso detenuto e ammesso all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005.

Articolo 2

1.   Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2.   In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l'organismo d'intervento svedese redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

Articolo 3

L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 agosto 2005 e termina il 25 agosto 2005 alle 9.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 9.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

8, 15, 22 e 29 settembre 2005,

6, 13, 20 e 27 ottobre 2005.

2.   Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento svedese:

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tel. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46.

Articolo 5

In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero greggio.

Articolo 6

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione le offerte presentate.

L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 7

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Qualora l'accettazione di un'offerta al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 si risolva nel superamento del quantitativo massimo disponibile, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.

Le offerte indicanti lo stesso prezzo e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

a)

proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse;

b)

per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo determinato da ciascuno di essi; ovvero

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48.


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 59 038 tonnellate di zucchero greggio detenute dall'organismo d'intervento svedese

Modulo (1)

Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6

[Regolamento (CE) n. 1308/2005]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell'offerta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dell’accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3199/93 (2) stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell’allegato di detto regolamento.

(2)

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(3)

Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia hanno comunicato i denaturanti di cui intendono fare uso.

(4)

Il 1o maggio 2004 la Commissione ha trasmesso dette comunicazioni agli altri Stati membri.

(5)

Sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati.

(6)

Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 3199/93.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 42).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 sono aggiunti i seguenti paragrafi.

«Cipro

Per ettolitro di alcole etilico:

5 litri di metanolo denaturante,

0,5 litri di nafta minerale (olio di petrolio),

2 cc (centimetri cubi) di blu di metilene (violetto di metile).

Per “metanolo denaturante” si intende:

a)

alcole metilico puro a cui è stata aggiunta una quantità non inferiore all’1 % in volume di piridina,

oppure

b)

nafta da legno a cui è stata aggiunta una quantità non inferiore allo 0,25 % in volume di piridina.

Repubblica ceca

Per ettolitro di alcole puro:

1)

1 grammo di denatonium benzoato,

0,2 litri di tiofene,

1 litro di metiletilchetone (butanone), e

0,2 grammi di blu di metilene (C.I., basic blue 52015);

2)

0,4 litri di nafta solvente,

0,2 litri di cherosene, e

0,1 litri di benzina per uso tecnico (“technical petrol”).

Estonia

Per ettolitro di alcole etilico:

1)

2 litri di metiletilchetone e 3 litri di metilisobutilchetone;

2)

2 litri di acetone e 3 litri di metilisobutilchetone;

3)

3 litri di acetone e 2 grammi di denatonium benzoato.

Ungheria

Prodotti alcolici qualificati come alcole denaturato (prodotto attraverso denaturazione), se questo contiene, in rapporto alla sua quantità di alcole etilico puro, almeno:

a)

il 2 % in peso di metiletilchetone, il 3 % in peso di metilisobutilchetone e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato; oppure

b)

l'1 % in peso di metiletilchetone e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato; oppure

c)

il 2 % in peso di alcole isopropilico, l'1 % in peso di alcole ter-butilico e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato;

con un titolo alcolometrico volumico non inferiore al 92 % vol.

Solo i prodotti chimici la cui qualità è attestata da certificati di analisi possono essere qualificati come prodotti chimici di denaturazione.

Lettonia

Quantità minima per ettolitro di alcole:

1)

miscela delle seguenti sostanze:

9 litri di isopropile,

1 litro di acetone,

0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile;

2)

minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina o petrolio;

3)

miscela delle seguenti sostanze:

2 litri di metiletilchetone,

3 litri di metilisobutilchetone;

4)

miscela delle seguenti sostanze:

3 litri di acetone o isopropile,

2 grammi di denatonium benzoatov;

5)

10 litri di acetato di etile.

Lituania

Tipo di alcole etilico

Denaturanti

Quantità di denaturanti, per ettolitro di alcole puro

Alcole etilico o frazione aldeidica di alcole etilico o frazione aldeidica distillata di alcole etilico

Acetone e denatonium benzoato

3 litri

2 grammi

Malta

Alcoli metilati mineralizzati

 

Base:

90 % vol. di etanolo,

9,5 % vol. di nafta da legno, e

0,5 % vol. di piridina greggia,

 

a cui vengono aggiunti ogni 1 000 litri:

3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio), e

1,50 ppm di violetto di metile.

Polonia

Per ettolitro di alcole puro:

1)

0,75 litri di metiletilchetone, consistente:

per il 95-96 % in peso di metiletilchetone,

per il 2,5-3 % in peso di metilisopropilchetone,

per l’1,5-2 % in peso di etilisoamilchetone (5-metil-3-eptanone),

insieme a 0,25 litri di base di piridina;

2)

1 litro di metiletilchetone, consistente:

per il 95-96 % in peso di metiletilchetone,

per il 2,5-3 % in peso di metilisopropilchetone,

per l’1,5-2 % in peso di etilisoamilchetone (5-metil-3-eptanone),

insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

Slovacchia

Per un ettolitro di alcole puro (1 hl a.) aggiungere:

a)

2 litri di metiletilchetone,

3 litri di metilisobutilchetone,

1 grammo di denatonium benzoato, e

0,2 grammi di blu di metilene;

b)

1,5 litri di benzina per uso tecnico (“technical petrol”, essenza speciale),

1,5 litri di cherosene, e

2 grammi di denatonium benzoato.

Un ettolitro di alcole puro (hl a.) è alcole alla temperatura di 20 °C.

Slovenia

Per ettolitro di alcole etilico puro:

1 580 grammi di alcole isopropilico,

790 grammi di alcole ter-butilico, e

0,79 grammi di denatonium benzoato.»


11.8.2005   

IT

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L 208/16


REGOLAMENTO (CE) n. 1310/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), le date delle campagne di commercializzazione delle prugne secche.

(2)

I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche (3), e le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento.

(3)

Occorre pertanto fissare il prezzo minimo per le prugne essiccate e l'aiuto alla produzione per le prugne secche per la campagna 2005/2006 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 1 935,23 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di prugne d'Ente essiccate.

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 784,97 EUR/tonnellata netta di prugne secche.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).

(3)  GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 20).


11.8.2005   

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L 208/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1311/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 agosto 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di settembre 2005 possono essere presentate domande di titoli per 2 648,030 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


11.8.2005   

IT

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L 208/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1312/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 20,234 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

11.8.2005   

IT

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L 208/19


Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari.

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari (1), firmato a Bruxelles il 22 novembre 2004, è entrato in vigore l’11 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo.


(1)  GU L 192 del 22.7.2005, pag. 78.


11.8.2005   

IT

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L 208/20


Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (1), firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004, è entrato in vigore il 1o agosto 2005, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del protocollo.


(1)  GU L 388 del 29.12.2004, pag. 6.


Commissione

11.8.2005   

IT

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L 208/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2005

che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2005) 2925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale può essere necessario stabilire nei documenti interpretativi classi corrispondenti alla prestazione dei prodotti rispetto a ciascun requisito essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella «Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio» (2).

(2)

Per quanto riguarda il requisito essenziale di sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure interrelate che congiuntamente definiscono la strategia per la sicurezza antincendio che deve essere sviluppata in diversi modi negli Stati membri.

(3)

Una delle misure indicate nel documento interpretativo n. 2 è la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

(4)

Il livello di tale riduzione può essere espresso solo in termini di diversi livelli di prestazione di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.

(5)

Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (3).

(6)

Nel caso di alcuni prodotti da costruzione, è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.

(7)

La prestazione di reazione al fuoco di molti prodotti da costruzione e/o materiali, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è determinata con esattezza ed è sufficientemente nota alle autorità antincendio degli Stati membri da non richiedere prove ulteriori.

(8)

All'occorrenza, i prodotti sono stati esaminati in relazione alle loro condizioni finali d'uso.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti da costruzione e/o i materiali che soddisfano tutti i requisiti della prestazione caratteristica «reazione al fuoco», senza dover essere sottoposti a prove ulteriori, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti da costruzione e/o materiali, secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata dalla decisione 2000/147/CE, figurano nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

(3)  GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2003/632/CE (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 5).


ALLEGATO

Le seguenti tabelle elencano i prodotti da costruzione e/o materiali che soddisfano tutti i requisiti per la prestazione caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.

Tabella 1

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER IL LEGNO LAMELLARE (1)

Materiale

Descrizione del prodotto

Densità media minima (2)

(kg/m3)

Spessore globale minimo

(mm)

Classe (3)

Legno lamellare incollato

Prodotti di legno lamellare incollato conformi a EN 14080.

380

40

D-s2, d0


Tabella 2

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER RIVESTIMENTI LAMINATI PER PAVIMENTAZIONI

Tipo di rivestimento per pavimentazione (4)

Descrizione del prodotto

Densità minima

(kg/m3)

Spessore globale minimo

(mm)

Classe (5)

pavimentazione

Rivestimenti laminati per pavimentazioni

Rivestimenti laminati per pavimentazioni fabbricati a norma EN 13329:2000.

800

6,5

EFL


Tabella 3

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER RIVESTIMENTI RESILIENTI PER PAVIMENTAZIONI

Tipo di rivestimento per pavimentazione (6)

Norma EN

Massa minima

(g/m2)

Massa massima

(g/m2)

Spessore globale minimo

(mm)

Classe (7)

pavimentazione

Linoleum liscio e decorato

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Rivestimenti omogenei ed eterogenei per pavimentazioni a base di policloruro di vinile

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con strato di schiuma

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con supporto a base di sughero

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile espanso (cushioned)

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleum su supporto di agglomerati compositi di sughero

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei per pavimentazioni

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Rivestimenti di gomma con rilievo omogenei ed eterogenei per pavimentazioni

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Tabella 4

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER RIVESTIMENTI TESSILI PER PAVIMENTAZIONI

Tipo di rivestimento per pavimentazione (8)

Norma EN

Classe (9)

pavimentazione

Tappeti da parete a parete e piastrelle di tappeto realizzati a macchina non resistenti al fuoco (10)

EN 1307

EFL

Rivestimenti tessili per pavimentazioni ad ago, senza pelo, non resistenti al fuoco (10)

EN 1470

EFL

Rivestimenti tessili per pavimentazioni ad ago, a pelo, non resistenti al fuoco (10)

EN 13297

EFL


(1)  Si applica a tutte le specie e colle contemplate dalla norma di prodotto.

(2)  Condizionati secondo la norma EN 13238.

(3)  Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

(4)  Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno ≥ D-s2, d0, ovvero su substrati della classe A2-s1, d0.

(5)  Classe indicata nella tabella 2 dell’allegato della decisione 2000/147/CE.

(6)  Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno ≥ D-s2, d0, ovvero su substrati della classe A2-s1, d0.

(7)  Classe indicata nella tabella 2 dell’allegato della decisione 2000/147/CE.

(8)  Rivestimento per pavimentazioni incollato o posato in indipendenza sopra un substrato di classe A2-s1, d0.

(9)  Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

(10)  Rivestimenti per pavimentazioni con una massa totale massima di 4 800 g/m2, uno spessore minimo del pelo di 1,8 mm (ISO 1766) e:

 

una superficie di 100 % lana;

 

una superficie di ≥ 80 % lana — ≤20 % poliammide;

 

una superficie di ≥80 % lana — ≤ 20 % poliammide/poliestere;

 

una superficie di 100 % poliammide;

 

una superficie di 100 % polipropilene e se con supporto di schiuma in polibutadiene-stirene (SBR) una massa totale > 780 g/m2.

Sono esclusi tutti i tappeti di polipropilene con supporti in altre schiume.