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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 2 agosto 2005, che riconosce il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini in Irlanda ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 2911] ( 1 ) |
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Decisione della Commissione, del 2 agosto 2005, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima, del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 [notificata con il numero C(2005) 2916] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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5.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1287/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
44,5 |
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096 |
41,1 |
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999 |
42,8 |
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0707 00 05 |
052 |
65,8 |
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096 |
39,7 |
|
|
999 |
52,8 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
43,4 |
|
999 |
43,4 |
|
|
0805 50 10 |
382 |
67,4 |
|
388 |
56,6 |
|
|
524 |
81,1 |
|
|
528 |
68,1 |
|
|
999 |
68,3 |
|
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0806 10 10 |
052 |
104,8 |
|
220 |
81,8 |
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|
624 |
135,4 |
|
|
999 |
107,3 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
79,8 |
|
400 |
66,6 |
|
|
508 |
67,4 |
|
|
512 |
62,2 |
|
|
528 |
73,3 |
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|
720 |
73,9 |
|
|
804 |
71,2 |
|
|
999 |
70,6 |
|
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0808 20 50 |
052 |
108,7 |
|
388 |
63,9 |
|
|
512 |
20,3 |
|
|
528 |
53,2 |
|
|
800 |
50,6 |
|
|
999 |
59,3 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
306,3 |
|
400 |
254,5 |
|
|
404 |
254,5 |
|
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999 |
271,8 |
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0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
111,6 |
|
999 |
111,6 |
|
|
0809 40 05 |
094 |
49,8 |
|
624 |
63,8 |
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|
999 |
56,8 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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5.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2005
che avvia un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari tra l’altro della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce l’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
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(1) |
La Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari tra l’altro della Repubblica popolare cinese. |
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(2) |
La domanda è stata presentata il 23 giugno 2005 dal comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare testa a testa dell’Unione europea, a nome di quattro produttori comunitari. |
B. PRODOTTO
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(3) |
I prodotti interessati dalla possibile elusione sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, di norma dichiarati nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, originari della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo. |
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(4) |
I prodotti che costituiscono oggetto dell’inchiesta sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, spediti dalle Filippine («prodotto oggetto dell’inchiesta»), di norma dichiarati negli stessi codici del prodotto in esame. |
C. MISURE IN VIGORE
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(5) |
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2212/2003 (3). |
D. MOTIVAZIONE
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(6) |
La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso le Filippine di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, e l’uso di dichiarazioni di origine inesatte. |
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(7) |
Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.
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E. PROCEDIMENTO
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(8) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese. |
a) Questionari
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(9) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori delle Filippine, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e delle Filippine. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria. |
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(10) |
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, e comunque entro il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. |
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(11) |
L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e delle Filippine. |
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
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(12) |
Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. |
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
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(13) |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione. |
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(14) |
Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
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(15) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni dei prodotti oggetto dell’inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, la riscossione retroattiva dell’appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dalle Filippine. |
G. TERMINI
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(16) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
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(17) |
È importante notare che al rispetto dei termini fissati all’articolo 3 del presente regolamento è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
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(18) |
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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(19) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, di cui ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931995), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993095) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999095), spediti dalle Filippine, originari o meno di questo paese, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003.
Articolo 2
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi compensativi.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. I produttori delle Filippine che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (+32-2) 295 65 05 |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.
(3) GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3.
(4) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), ed è un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
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5.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2005
che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
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(1) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese. |
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(2) |
La domanda è stata presentata il 27 giugno 2005 da Eurometaux per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione comunitaria di alcuni ossidi di zinco. |
B. PRODOTTO
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(3) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è l’ossido di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco originario della Repubblica popolare cinese, dichiarato di norma al codice NC 2817 00 00 («prodotto in questione»). Il codice è fornito a titolo meramente informativo. |
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(4) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’ossido di zinco (formula chimica ZnO) di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco spedito dal Kazakstan («prodotto oggetto dell’inchiesta»), dichiarato di norma agli stessi codici del prodotto in questione. |
C. MISURE IN VIGORE
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(5) |
Le misure attualmente in vigore oggetto di possibile elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1623/2003 (3). |
D. MOTIVAZIONE
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(6) |
La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo del prodotto in Kazakstan. |
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(7) |
Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.
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E. PROCEDURA
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(8) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’avvio di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e ha deciso di disporre, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la registrazione delle importazioni di alcuni ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese. |
a) Questionari
|
(9) |
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori del Kazakstan, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria. |
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(10) |
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione entro il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, al fine di richiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso si applica a tutte le parti interessate. |
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(11) |
L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan. |
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
|
(12) |
Si invitano tutte le parti interessate a comunicare osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. |
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
|
(13) |
Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in questione che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
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(14) |
Tenuto conto che solo le imprese cui può essere riservato un trattamento individuale possono beneficiare di un’esenzione, i produttori che desiderino ottenere detta esenzione devono dimostrare di rispondere ai requisiti previsti per il trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. A tale scopo, occorre inoltrare una richiesta debitamente motivata tramite i moduli previsti dalla Commissione, entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
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(15) |
Come sopra indicato, qualora nel corso dell’inchiesta fossero individuate pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo attraverso il Kazakstan, l’inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche. Ove vengano individuate pratiche di assemblaggio, nell’esaminare l’operazione di assemblaggio alla luce delle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, è necessario stabilire se l’impresa che richiede l’esenzione operi in condizioni di economia di mercato, ovvero risponda ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A tale scopo, occorre inoltrare una richiesta debitamente motivata tramite i moduli previsti dalla Commissione, entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
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(16) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta per consentire, in caso di conferma dell’elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di alcuni ossidi di zinco spediti dal Kazakstan. |
G. TERMINI
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(17) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
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(18) |
È importante notare che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
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(19) |
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. |
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(20) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È avviata un’inchiesta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, volta a stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni ossidi di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco, classificati al codice NC 2817 00 00 (codici TARIC 2817000013), spediti dal Kazakstan, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, eludono le misure istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.
Articolo 3
1. I questionari o altri moduli devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, qualora desiderino che le loro osservazioni vengano prese in considerazione durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. I produttori del Kazakstan che intendono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Analogamente, le domande motivate volte ad ottenere un trattamento individuale e, se del caso, lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono essere inoltrate entro lo stesso termine di 40 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via confidenziale devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non confidenziale, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione Europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 7.
(3) GU L 232 del 18.9.2003, pag. 1.
(4) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
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L 204/11 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 20 luglio 2005
relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee
(2005/595/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 223,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 139,
considerando quanto segue:
A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e in seguito alle dimissioni del sig. Claus GULMANN, occorre procedere alla nomina di un giudice per la restante durata del mandato del sig. Claus GULMANN,
DECIDONO:
Articolo 1
Il sig. Lars BAY LARSEN è nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee a decorrere dalla data del giuramento fino al 6 ottobre 2009.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2005.
Il presidente
J. GRANT
Commissione
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L 204/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
sull’assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 296]
(I testi in lingua ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2005/596/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
I limiti quantitativi all’immissione di sostanze controllate sul mercato comunitario sono stabiliti nell’articolo 4 e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000. |
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(2) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce il livello calcolato totale di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi. |
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(3) |
L’articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce il livello calcolato totale di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004. |
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(4) |
La Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori comunitari di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (2), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2004. Successivamente essa ha pubblicato una comunicazione destinata ai 10 Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004 (3). |
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(5) |
Per gli idroclorofluorocarburi l’assegnazione di quote ai produttori e agli importatori è conforme alle disposizioni della decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(6) |
Occorre modificare la decisione 2004/176/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, sull’assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per tenere conto dell’aumento dei limiti quantitativi previsti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall’atto di adesione del 2003 (6), a seguito dell’adesione di 10 nuovi Stati membri avvenuta il 1o maggio 2004. Occorre di conseguenza assegnare i quantitativi supplementari di sostanze controllate che possono essere immessi sul mercato. |
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(7) |
Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza occorre pertanto sostituire la decisione 2004/176/CE. Considerata l’esperienza acquisita con la suddetta decisione e le relative licenze e al fine di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano continuare ad avvalersi in tempo utile del sistema di licenze, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o maggio 2004. |
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(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 4 860 000,00 kg PRO (potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential).
2. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 54 350 000,00 kg PRO.
3. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 9 621 160,00 kg PRO.
4. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1 tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 550 060,00 kg PRO.
5. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 4 629 950,61 kg PRO.
6. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 2 552 968,89 kg PRO.
7. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 114 612,00 kg PRO.
Articolo 2
1. Sono assegnate quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all’allegato I della presente decisione per i fini ivi indicati.
2. Sono assegnate quote di importazione degli halon per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all’allegato II della presente decisione per i fini ivi indicati.
3. Sono assegnate quote di importazione del tetracloruro di carbonio per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all’allegato III della presente decisione per i fini ivi indicati.
4. Sono assegnate quote di importazione dell’1,1,1 tricloroetano per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all’allegato IV della presente decisione per i fini ivi indicati.
5. Sono assegnate quote di importazione del bromuro di metile per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all’allegato V della presente decisione per i fini ivi indicati.
6. Sono assegnate quote di importazione degli idroclorofluorocarburi per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all’allegato VI della presente decisione per i fini ivi indicati.
7. Sono assegnate quote di importazione del bromoclorometano per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all’allegato VII della presente decisione per i fini ivi indicati.
8. Le quote di importazione assegnate per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2004 per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l’1,1,1 tricloroetano, il bromuro di metile, gli idroclorofluorocarburi, gli idrobromofluorocarburi e il bromoclorometano sono indicate nell’allegato VIII della presente decisione.
Articolo 3
La decisione 2004/176/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 4
Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:
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Articolo 5
La presente decisione si applica dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2004.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).
(2) GU C 162 dell’11.7.2003, pag. 10.
(3) GU C 133 dell’11.5.2004, pag. 2.
(4) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 59.
(5) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 57.
(6) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 710.
ALLEGATO I
GRUPPI I E II
Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l’impiego come materie prime e la distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004.
ImpresaCleanaway Ltd (UK)Honeywell Fluorine Products (NL)Solvay Fluor GmbH (DE)Syngenta Crop Protection (UK)
ALLEGATO II
GRUPPO III
Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 ai fini della distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004.
ImpresaCleanaway Ltd (UK)Desautel SAS (FR)HUNC — Halon Users National Consortium (UK)
ALLEGATO III
GRUPPO IV
Quote di importazione del tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l’impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004.
ImpresaCleanaway Ltd (UK)Fenner-Dunlop BV (NL)Honeywell Fluorine Products (NL)Ineos Fluor Ltd (UK)Phosphoric Fertilisers Industry (EL)Synthomer (UK)
ALLEGATO IV
GRUPPO V
Quote di importazione dell’1,1,1-tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l’impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004.
ImpresaArch Chemicals (B)Arkema & Arkema Quimica (FR)Cleanaway Ltd (UK)
ALLEGATO V
GRUPPO VI
Quote di importazione del bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per usi diversi dalle applicazioni di quarantena e dai trattamenti anteriori al trasporto o per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, per l’impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004.
ImpresaAgropest (PL)Agroquímicos de Levante (ES)Albemarle Europe (B)Alfa Agricultural Supplies (EL)Albemarle Chemicals (FR)Biochem Iberica (PT)Cleanaway Ltd (UK)Eurobrom BV (NL)Great Lakes Chemical (UK)Mebrom NV (B)P.U.P.H. SOLFUM Sp. z o.o. (PL)Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)
ALLEGATO VI
GRUPPO VIII
Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi assegnate ai produttori e agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 e della decisione 2002/654/CE, per l’impiego come materie prime o come agenti di fabbricazione, la rigenerazione, la distruzione o altre applicazioni consentite ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2037/2000 nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004.
ProduttoreArkema & Arkema Quimica (FR)DuPont de Nemours (NL)Honeywell Fluorine Products (NL)Ineos Fluor Ltd (UK)Rhodia Organique (UK)Solvay Fluor GmbH (DE)Solvay Solexis SpA (IT)
ImportatoreAlcobre (ES)Asahi Glass (NL)Avantec SA (FR)Boc Gazy (PL)BaySystems Iberia (ES)Calorie SA (FR)Caraïbes Froid SARL (FR)Etis d.o.o. (SI)Empor d.o.o. (SI)Galco S.A. (B)Galex S.A. (FR)Guido Tazzetti (IT)HARP International (UK)Linde Gaz Polska (PL)Matero (CY)Mebrom (B)Prodex-System (PL)PW Gaztech (PL)Refrigerant Products (UK)Sigma Aldrich Chimie (FR)Sigma Aldrich Company (UK)SJB Chemical Products (NL)Solquimia Iberia, SL (ES)Synthesia Española (ES)Termo-Schiessl (PL)Universal Chemistry & Technology (IT)Wigmors (PL)
ALLEGATO VII
GRUPPO IX
Quote di importazione del bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l’impiego come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004.
ImpresaEurobrom BV (NL)Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)
ALLEGATO VIII
(L’allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).
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5.8.2005 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2005
che riconosce il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini in Irlanda ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 2911]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/597/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’autorità competente dell’Irlanda ha presentato una domanda, accompagnata dalla documentazione pertinente, di riconoscimento del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini applicato in tale Stato membro. |
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(2) |
A seguito di una missione di ispezione veterinaria effettuata in Irlanda, esperti della Commissione hanno verificato che il sistema irlandese di identificazione e di registrazione degli ovini è pienamente operativo, a condizione che siano rispettati determinati impegni. |
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(3) |
L’Irlanda ha adottato le misure necessarie per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 a decorrere dal 9 luglio 2005. |
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(4) |
L’autorità competente effettua i controlli del caso per verificare la corretta attuazione del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini. |
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(5) |
È quindi opportuno approvare il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini in Irlanda, consentendo che i secondi strumenti d'identificazione siano sostituiti dal sistema in questione, salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari. |
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(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 attuato dalla Repubblica d’Irlanda è riconosciuto pienamente operativo a decorrere dal 9 luglio 2005.
Articolo 2
Ferme restando le disposizioni che verranno stabilite conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004, l’autorità competente effettua annualmente i controlli in loco necessari per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli ovini.
Articolo 3
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
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5.8.2005 |
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L 204/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2005
che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001
[notificata con il numero C(2005) 2916]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/598/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, quinto comma, l’articolo 13, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 7, e l’articolo 23,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel suo parere del 21 aprile 2004 sulle ragioni scientifiche che giustificano le modifiche proposte al regime britannico d’esportazione su base cronologica (Date Based Export Scheme — DBES) e al principio che vieta agli animali di età superiore a 30 mesi di entrare nella catena alimentare (Over Thirty Months rule — OTM), conclude che il bestiame nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 dovrebbe essere escluso dalla catena alimentare umana e da quella animale a causa dell'incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che in questo gruppo risulta più elevata. Per il bestiame nato dopo tale data, afferma che il rischio di BSE per i consumatori è paragonabile a quello di altri Stati membri. Dal 1o agosto 1996, nel Regno Unito è vietato utilizzare farina di carne e di ossa di mammiferi nell’alimentazione animale. |
|
(2) |
In tali circostanze, è opportuno vietare la commercializzazione di tutti i prodotti costituiti da o contenenti materiali ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 e assicurarsi che tali materiali siano distrutti per evitare qualsiasi rischio di trasmissione umana o animale dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE). |
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(3) |
Tenuto conto dei pareri scientifici secondo cui le pelli non presentano alcun rischio, non occorre porre condizioni al loro commercio. Dovrebbe pertanto essere consentito utilizzare le pelli di questi animali per la produzione di cuoio. |
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(4) |
La commercializzazione delle pelli dovrebbe rispettare quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2), e dal regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (3). Dal momento che il regolamento (CE) n. 999/2001 non impone alcuna restrizione al latte e ai prodotti a base di latte, anche tali alimenti dovrebbero essere esenti dal divieto di commercializzazione. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI (4), ha sospeso l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 a titolo transitorio, in particolare le disposizioni relative alla commercializzazione dei prodotti, di cui all'articolo 16. In tali circostanze, il divieto di commercializzazione dei prodotti ottenuti da animali nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 dovrebbe pertanto essere adottato a titolo transitorio, in attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore di una decisione che definisca la qualifica sanitaria del Regno Unito per quanto concerne la BSE. |
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(6) |
Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 fissano alcune norme relative alle misure da applicarsi in caso di presenza sospetta e confermata di TSE. L’articolo 13 precisa che gli Stati membri in cui viene applicato un regime alternativo che offra un livello di protezione equivalente alla limitazione di movimento degli animali o all'obbligo di abbattere e distruggere gli animali della coorte possono, in deroga agli articoli summenzionati, applicare tali misure equivalenti a condizione che esse siano state approvate conformemente a una procedura di comitato. |
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(7) |
Il 24 maggio 2001, il Regno Unito ha chiesto che le misure da esso applicate siano riconosciute equivalenti alla limitazione di movimento e all’abbattimento degli animali della coorte di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(8) |
L’11 gennaio 2002, il comitato scientifico direttivo ha adottato un parere sulle misure supplementari di salvaguardia fornite attualmente da vari programmi d’abbattimento nel Regno Unito e in Germania. Il comitato ha riconosciuto che i provvedimenti in atto nel Regno Unito, in particolare il divieto totale di somministrazione dei mangimi, il ricorso al programma di abbattimento degli animali con età superiore a trenta mesi (programma OTM) e il divieto di utilizzazione di materiale specifico a rischio, se applicati efficacemente, offrono un livello di sicurezza che non può essere migliorato in modo significativo dalle misure che impongono l’abbattimento e la distruzione degli animali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(9) |
Dal momento che non può essere commercializzato alcun prodotto ottenuto da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, tranne il latte e i prodotti a base di latte, nonché le pelli preparate per essere utilizzate esclusivamente nella produzione di cuoio, si dovrebbe ritenere che un regime in cui è prevista la distruzione di tali animali alla fine della loro vita produttiva, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, offra misure di salvaguardia equivalenti a quelle prescritte dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 in base al parere del comitato scientifico direttivo dell’11 gennaio 2002. Per gli animali a rischio nati dopo il 31 luglio 1996, è opportuno che si continuino ad applicare tutte le misure d’eradicazione previste nel regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(10) |
Occorrerebbe pertanto disporre, contemporaneamente al divieto di commercializzazione, l’esonero del Regno Unito dalla maggior parte delle condizioni di controllo ed eradicazione stabilite negli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne gli animali nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Non è commercializzato alcun prodotto costituito da o contenente materiali, tranne il latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996.
2. Al decesso di ogni bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, tutte le parti del corpo sono eliminate secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002.
3. In deroga a quanto stabilito dai paragrafi 1 e 2, le pelli degli animali di cui sopra possono essere impiegate per la produzione di cuoio, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 e del regolamento (CE) n. 878/2004, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5.
Articolo 2
1. Nel caso di sospetto o di conferma ufficiale di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, il Regno Unito è esonerato dall'ottemperare all’obbligo di:
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a) |
sottoporre i restanti bovini della medesima azienda, ad eccezione di quelli nati nei dodici mesi successivi al 1o agosto 1996, alla limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine clinica ed epidemiologica, secondo quando disposto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001; |
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b) |
per quanto concerne i casi confermati, individuare e distruggere altri animali oltre al caso confermato, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 e allegato VII dello stesso regolamento. |
2. Pur tuttavia, si individuano, si abbattono e si distruggono i seguenti animali in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001:
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a) |
se la malattia risulta confermata in una femmina, tutta la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia; |
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b) |
se la malattia risulta confermata in un animale nato nei dodici mesi precedenti al 1o agosto 1996, gli animali della coorte nati dopo il 31 luglio 1996. |
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31).
(2) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(3) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.
(4) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione (GU L 173 dell’11.7.2003, pag. 6).