ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Corte di giustizia |
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Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1280/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
44,5 |
096 |
41,1 |
|
999 |
42,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
65,8 |
096 |
39,7 |
|
999 |
52,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
43,4 |
999 |
43,4 |
|
0805 50 10 |
382 |
67,4 |
388 |
63,4 |
|
524 |
74,7 |
|
528 |
61,1 |
|
999 |
66,7 |
|
0806 10 10 |
052 |
101,7 |
204 |
80,3 |
|
220 |
119,4 |
|
334 |
91,2 |
|
624 |
135,0 |
|
999 |
105,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
74,9 |
400 |
66,4 |
|
508 |
63,0 |
|
512 |
59,4 |
|
528 |
78,3 |
|
720 |
67,2 |
|
804 |
73,7 |
|
999 |
69,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
104,9 |
388 |
62,4 |
|
512 |
17,6 |
|
528 |
53,2 |
|
800 |
50,6 |
|
999 |
57,7 |
|
0809 20 95 |
052 |
307,2 |
400 |
253,7 |
|
404 |
253,7 |
|
999 |
271,5 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
108,0 |
999 |
108,0 |
|
0809 40 05 |
094 |
49,8 |
624 |
63,6 |
|
999 |
56,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2005
relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’ articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di agevolare e garantire un controllo uniforme delle attività di pesca è necessario stabilire norme comunitarie sulle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca, e segnatamente sui dati riguardanti il titolare della licenza, la nave, la capacità di pesca e gli attrezzi da pesca. |
(2) |
La licenza di pesca costituisce un importante strumento di gestione delle flotte, in particolare per quanto riguarda le limitazioni della capacità ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (2). La capacità totale della flotta di uno Stato membro espressa nelle licenze rilasciate non può superare tali limitazioni e segnatamente i livelli derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. |
(3) |
Data l’importanza della licenza di pesca ai fini della gestione della flotta nonché del controllo e dell’ispezione delle attività di pesca, gli Stati membri devono garantire che le informazioni ivi figuranti siano chiare, inequivocabili e sempre rispondenti alla situazione reale. |
(4) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è subordinato al ritiro della licenza di pesca da parte dello Stato membro in questione. La capacità corrispondente a tale licenza non può essere sostituita. D’altro canto, in caso di ritiro non sovvenzionato è possibile sostituire la capacità e la licenza di capacità, purché siano rispettate le disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sui livelli di riferimento e sul piano di entrata/uscita. |
(5) |
Le informazioni figuranti nella licenza devono corrispondere alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria. |
(6) |
Le informazioni contenute nella licenza devono essere stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (4) e del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (5). |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio (6) istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca. Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla data di abrogazione di detto regolamento. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla gestione delle licenze di pesca ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le informazioni minime che devono figurare nella licenza.
Articolo 2
Definizione
Ai fini del presente regolamento, una «licenza di pesca» conferisce al suo titolare, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, il diritto di utilizzare una determinata capacità di pesca ai fini dello sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.
Articolo 3
Sfruttamento delle risorse acquatiche
Solo i pescherecci comunitari aventi a bordo una licenza di pesca in corso di validità possono essere utilizzati per lo sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.
Articolo 4
Obblighi degli Stati membri
Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira le licenze di pesca in conformità del presente regolamento.
Articolo 5
Informazioni minime che devono figurare nella licenza di pesca
1. La licenza di pesca reca almeno le informazioni indicate nell’allegato del presente regolamento.
2. In caso di cambiamenti lo Stato membro di bandiera provvede ad aggiornare le informazioni figuranti nella licenza di pesca.
3. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni che figurano nella licenza di pesca siano accurate e conformi ai dati contenuti nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 6
Sospensione e ritiro
1. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave cui abbia imposto un fermo temporaneo.
2. Lo Stato membro di bandiera procede al ritiro definitivo della licenza di pesca di una nave che formi oggetto di una misura per l’adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 7
Coerenza con le misure di gestione della capacità della flotta
La capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non deve in alcun momento superare i livelli massimi di capacità fissati per tale Stato membro in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dei regolamenti (CE) n. 639/2004, (CE) n. 1438/2003 e (CE) n. 2104/2004.
Articolo 8
1. Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, entro 12 mesi dalla data d’applicazione del presente regolamento, il rilascio di tutte le licenze di pesca sia effettuato in conformità del presente regolamento.
2. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 3690/93 sono considerate valide fintantoché il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri di bandiera non sia effettuato in conformità del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, 3 agosto 2005.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.
(3) GU L 204 del 13.4.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81).
(4) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).
(5) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.
(6) GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.
ALLEGATO
Informazioni minime
I. IDENTIFICAZIONE
A. NAVE (1)
1. |
Numero del registro della flotta comunitaria [«CFR» (2)] |
2. |
Nome della nave (3) |
3. |
Stato di bandiera/Paese di immatricolazione (2) |
4. |
Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale (2)] |
5. |
Marcatura esterna (2) |
6. |
B. TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DELLA NAVE/ARMATORE
1. |
Nome e indirizzo del titolare della licenza |
2. |
Nome e indirizzo del proprietario della nave (1) |
3. |
Nome e indirizzo dell’armatore (1) |
II. CARATTERISTICHE DELLA CAPACITÀ DI PESCA
1. |
Potenza del motore (kW) (5) |
2. |
Stazza (GT) (5) |
3. |
4. |
5. |
(1) Informazioni da riportare nella licenza di pesca solo al momento dell’iscrizione nel registro della flotta peschereccia comunitaria in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 26/2004.
(3) Per le navi che hanno un nome.
(4) Per le navi che sono tenute ad avere un IRCS.
(5) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2930/86.
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti della pesca a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti vitivinicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000. |
(3) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2007/2000. |
(4) |
Gli adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata sono pertanto applicabili a decorrere dalle date di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 — 1o gennaio 2004 — e (CE) n. 1810/2004 — 1o gennaio 2005. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, seconda colonna, sono inserite le seguenti modifiche:
1) |
per i numeri d’ordine 09.1571 e 09.1573:
|
2) |
per i numeri d’ordine 09.1575 e 09.1577:
|
3) |
per il numero d’ordine 09.1515:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).
(2) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2005
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 10 su Cipro dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (1),
visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (2), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio contiene un elenco dei punti di attraversamento ai quali persone e merci possono attraversare la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esso non esercita un controllo effettivo. |
(2) |
In seguito a un accordo sull’apertura di nuovi punti di attraversamento a Kato Pyrgos e Kokkina, occorre modificare l’allegato I. |
(3) |
Il governo della Repubblica di Cipro ha accettato detta modifica. |
(4) |
La Camera di commercio turco-cipriota è stata consultata sulla questione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO I
Elenco dei punti di attraversamento di cui all’articolo 2, paragrafo 4
— |
Agios Dhometios |
— |
Astromeritis — Zodhia |
— |
Kato Pyrgos — Karavostasi |
— |
Kato Pyrgos — Kokkina |
— |
Kokkina — Pachyammos |
— |
Ledra Palace |
— |
Ledra Street». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.
(2) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 601/2005 (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 10).
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1284/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2005
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(2) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(3) |
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi. |
(4) |
Nella settimana dal 25 luglio al 29 luglio 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India. |
(5) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 25 luglio al 29 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.7.2005 |
Limite |
Barbados |
100 |
|
Belize |
0 |
Raggiunto |
Congo |
100 |
|
Figi |
0 |
Raggiunto |
Guiana |
0 |
Raggiunto |
India |
0 |
Raggiunto |
Costa d'Avorio |
100 |
|
Giamaica |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
0 |
Raggiunto |
Maurizio |
0 |
Raggiunto |
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
S. Cristoforo e Nevis |
0 |
Raggiunto |
Swaziland |
0 |
Raggiunto |
Tanzania |
100 |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Zambia |
0 |
Raggiunto |
Zimbabwe |
0 |
Raggiunto |
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.7.2005 |
Limite |
Barbados |
100 |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
100 |
|
Figi |
100 |
|
Guiana |
100 |
|
India |
100 |
|
Costa d'Avorio |
100 |
|
Giamaica |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Maurizio |
100 |
|
Mozambico |
100 |
Raggiunto |
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzania |
100 |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Zambia |
100 |
|
Zimbabwe |
100 |
|
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.7.2005 |
Limite |
India |
100 |
|
ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.7.2005 |
Limite |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
Cuba |
100 |
|
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1) in particolare l'articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley di cui all'allegato II. |
(2) |
Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha deciso, mediante avviso datato 27 luglio 2005, d’inserire l’Indonesia nell’elenco dei partecipanti a decorrere dal 1o agosto 2005. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 68).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20.
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines |
Rua Hochi Min |
Luanda |
Angola |
ARMENIA
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia
AUSTRALIA
Community Protection Section |
Australian Customs Section |
Customs House, 5 Constitution Avenue |
Canberra ACT 2601 |
Australia |
Minerals Development Section |
Department of Industry, Tourism and Resources |
GPO Box 9839 |
Canberra ACT 2601 |
Australia |
BIELORUSSIA
Department of Finance |
Sovetskaja Str., 7 |
220010 Minsk |
Repubblica di Bielorussia |
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy and Water Resources |
PI Bag 0018 |
Gaborone |
Botswana |
BRASILE
Ministry of Mines and Energy |
Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar |
70065 — 900 Brasilia — DF |
Brasile |
BULGARIA
Ministry of Economy |
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate |
12, Al. Batenberg str. |
1000 Sofia |
Bulgaria |
CANADA
Internazionale:
Department of Foreign Affairs and International Trade |
Peace Building and Human Security Division |
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120 |
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 |
Canada |
Per il facsimile del certificato PK canadese:
Stewardship Division |
International and Domestic Market Policy Division |
Mineral and Metal Policy Branch |
Minerals and Metals Sector |
Natural Resources Canada |
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6 |
Ottawa, Ontario |
Canada K1A 0E4 |
Inchieste generali:
Kimberley Process Office |
Minerals and Metals Sector (MMS) |
Natural Resources Canada (NRCan) |
10th Floor, Area A-7 |
580 Booth Street |
Ottawa, Ontario |
Canada K1A 0E4 |
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Independent Diamond Valuators (IDV) |
Immeuble SOCIM, 2e étage |
BP 1613 Bangui |
Repubblica centraficana |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Department of Inspection and Quarantine Clearance |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) |
9 Madiandonglu |
Haidian District, Beijing |
Repubblica popolare cinese |
HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Department of Trade and Industry |
Hong Kong Special Administrative Region |
Peoples Republic of China |
Room 703, Trade and Industry Tower |
700 Nathan Road |
Kowloon |
Hong Kong |
Cina |
CONGO, Repubblica democratica del
Centre d'Évaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC) |
17th floor, BCDC Tower |
30th June Avenue |
Kinshasa |
Repubblica democratica del Congo |
COSTA D'AVORIO
Ministry of Mines and Energy |
BP V 91 |
Abidjan |
Costa d’Avorio |
CROAZIA
Ministry of Economy
Zagreb
Repubblica di Croazia
COMUNITÀ EUROPEA
Commissione europea |
DG Relazioni esterne A/2 |
B-1049 Bruxelles |
Belgio |
GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) |
Diamond House |
Kinbu Road |
P.O. Box M. 108 |
Accra |
Ghana |
GUINEA
Ministry of Mines and Geology |
BP 2696 |
Conakry |
Guinea |
GUYANA
Geology and Mines Commission |
PO Box 1028 |
Upper Brickdam |
Stabroek |
Georgetown |
Guyana |
INDIA
The Gem & Jewellery Export Promotion Council |
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg |
Mumbai 400 004 |
India |
INDONESIA
Directorate-General of Foreign Trade |
Ministry of Trade |
JI M.I. Ridwan Rais No 5 |
Blok I Iantai 4 |
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
Jakarta |
Indonesia |
ISRAELE
Ministry of Industry and Trade |
P.O. Box 3007 |
52130 Ramat Gan |
Israele |
GIAPPONE
United Nations Policy Division |
Foreign Policy Bureau |
Ministry of Foreign Affairs |
2-11-1, Shibakoen Minato-ku |
105-8519 Tokyo |
Giappone |
Mineral and Natural Resources Division |
Agency for Natural Resources and Energy |
Ministry of Economy, Trade and Industry |
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
100-8901 Tokyo |
Giappone |
COREA, Repubblica di
UN Division |
Ministry of Foreign Affairs and Trade |
Government Complex Building |
77 Sejong-ro, Jongro-gu |
Seoul |
Corea |
Trade Policy Division |
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise |
1 Joongang-dong, Kwacheon-City |
Kyunggi-do |
Corea |
LAOS, Repubblica popolare democratica del
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos
LESOTHO
Commission of Mines and Geology |
P.O. Box 750 |
Maseru 100 |
Lesotho |
MALAYSIA
Ministry of International Trade and Industry |
Blok 10 |
Komplek Kerajaan Jalan Duta |
50622 Kuala Lumpur |
Malaysia |
MAURIZIO
Ministry of Commerce and Co-operatives |
Import Division |
2nd Floor, Anglo-Mauritius House |
Intendance Street |
Port Louis |
Maurizio |
NAMIBIA
Diamond Commission |
Ministry of Mines and Energy |
Private Bag 13297 |
Windhoek |
Namibia |
NORVEGIA
Section for Public International Law |
Department for Legal Affairs |
Royal Ministry of Foreign Affairs |
P.O. Box 8114 |
0032 Oslo |
Norvegia |
ROMANIA
National Authority for Consumer Protection |
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1 |
Bucharest |
Romania |
FEDERAZIONE RUSSA
Gokhran of Russia |
14, 1812 Goda St. |
121170 Moscow |
Russia |
SIERRA LEONE
Ministry of Minerals Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone
SINGAPORE
Ministry of Trade and Industry |
100 High Street |
#0901, The Treasury |
Singapore 179434 |
SUDAFRICA
South African Diamond Board |
240 Commissioner Street |
Johannesburg |
Sudafrica |
SRI LANKA
Trade Information Service |
Sri Lanka Export Development Board |
42 Nawam Mawatha |
Colombo 2 |
Sri Lanka |
SVIZZERA
State Secretariat for Economic Affairs |
Export Control Policy and Sanctions |
Effingerstrasse 1 |
3003 Berne |
Svizzera |
TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato
Export/Import Administration Division
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
Taiwan
TANZANIA
Commission for Minerals |
Ministry of Energy and Minerals |
PO Box 2000 |
Dar es Salaam |
Tanzania |
THAILANDIA
Ministry of Commerce |
Department of Foreign Trade |
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi |
Muang District |
Nonthaburi 11000 |
Thailandia |
TOGO
Directorate General — Mines and Geology |
B.P. 356 |
216, Avenue Sarakawa |
Lomé |
Togo |
UCRAINA
Ministry of Finance |
State Gemological Center |
Degtyarivska St. 38-44 |
Kiev |
04119 Ucraina |
International Department |
Diamond Factory “Kristall” |
600 Letiya Street 21 |
21100 Vinnitsa |
Ucraina |
EMIRATI ARABI UNITI
Dubai Metals and Commodities Centre |
PO Box 63 |
Dubai |
Emirati Arabi Uniti |
STATI UNITI D'AMERICA
U.S. Department of State |
2201 C St., N.W. |
Washington D.C. |
Stati Uniti d'America |
VENEZUELA
Ministry of Energy and Mines |
Apartado Postal no 61536 Chacao |
Caracas 1006 |
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B |
La Campina — Caraca |
Venezuela |
VIETNAM
Export-Import Management Department |
Ministry of Trade of Vietnam |
31 Trang Tien |
Hanoi 10.000 |
Vietnam |
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office |
Ministry of Mines and Mining Development |
Private Bag 7709, Causeway |
Harare |
Zimbabwe» |
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2005 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein e interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 27 luglio 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell'ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV. |
(3) |
È necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire l'efficacia delle misure in esso stabilite, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1087/2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 32).
ALLEGATO
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
1) |
Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah]. Data di nascita: a) 15.5.1968, b) 1970. Luogo di nascita: a) Al-Owja, Iraq, b) Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Mosul, Iraq, b) Az Zabadani, Siria. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 284158 (scadenza: 21.8.2005; nome: Ali Thafir Abdallah; data di nascita: 1970; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. |
2) |
Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi]. Data di nascita: a) 1970 circa, b) 1970. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Damasco, Siria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, c) Yemen. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 2863795S (scadenza: 23.8.2005; nome: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; data di nascita: 1970; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. |
3) |
Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman]. Data di nascita: 21.10.1971. Luogo di nascita: a) Baghdad, Iraq, b) Al-Owja, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Bludan, Siria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Iraq. Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. |
4) |
Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman]. Data di nascita: a) 25.10.1983, b) 1977. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasco, Siria, c) Iraq. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 284173 (scadenza: 21.8.2005; nome: Muhammad Da’ud Salman; data di nascita: 1977; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. |
5) |
Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir «Abdullah»]. Data di nascita: 17.7.1970. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasco, Siria, b) Beirut, Libano. Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. |
6) |
Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti]. Data di nascita: 19.9.1988. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, b) Yemen. Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein. |
Corte di giustizia
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/19 |
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
LA CORTE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 223, sesto comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo articolo 139, sesto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La durata dei procedimenti dinanzi alla Corte, in particolare in materia pregiudiziale, diviene, da un certo tempo, sempre più rilevante e occorre, a seguito soprattutto dell'ampliamento dell'Unione, abbreviare e semplificare taluni elementi della procedura. |
(2) |
Si deve abbreviare il termine per la presentazione delle domande di udienza dibattimentale e sopprimere, in taluni casi, l'obbligo di informare il giudice nazionale e di sentire le parti quando la Corte statuisce con ordinanza in taluni casi di rinvio pregiudiziale semplice. |
(3) |
Con l'evoluzione tecnica, la trasmissione di documenti per via elettronica è sempre più diffusa e le comunicazioni per via elettronica sono divenute un modo di comunicazione sempre più affidabile. Si deve mettere la Corte in grado di adeguarsi a tale evoluzione, dandole la possibilità di determinare a quali condizioni un atto processuale trasmesso per via elettronica è considerato come l'originale dell'atto. |
(4) |
Occorre, infine, adeguare le disposizioni sull'ammissione al gratuito patrocinio prevedendo che l'ordinanza che respinge totalmente o parzialmente una domanda deve indicare i motivi del rigetto, |
Con l'approvazione del Consiglio in data 28 giugno 2005,
ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:
Articolo 1
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; versione rettificata: GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), quale modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; versione rettificata: GU L 281 del 19.10.2002), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2) e il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107) è modificato come segue:
1) |
All’articolo 37, è aggiunto un nuovo paragrafo 7 del seguente tenore: «7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, primo comma, e da 2 a 5, la Corte può, mediante decisione, determinare le condizioni alle quali un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l'originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.» |
2) |
All’articolo 44 bis, terza frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane». |
3) |
All’articolo 76, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «La sezione provvede mediante ordinanza non impugnabile. In caso di rifiuto totale o parziale dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.» |
4) |
L'articolo 104, paragrafo 1, è modificato come segue: «1. Le decisioni dei giudici nazionali di cui all'articolo 103 sono comunicate agli Stati membri nella versione originale, accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa della lunghezza della decisione del giudice nazionale, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di un sunto della decisione, che servirà di base alla presa di posizione di tale Stato. Il sunto include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sunto comprende in particolare, in quanto tali elementi figurino nella decisione del giudice nazionale, l'oggetto della causa principale, gli argomenti essenziali delle parti nella causa principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni comunitarie e nazionali fatte valere. Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello Statuto, le decisioni dei giudici nazionali sono comunicate agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all'autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della decisione, se del caso di un sunto, in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dal destinatario. Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare ad un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello Statuto, la decisione del giudice nazionale gli è comunicata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della decisione, se del caso di un sunto, in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo Stato terzo interessato.» |
5) |
All'articolo 104, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato ACTe, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente. La Corte può altresì statuire con ordinanza motivata, dopo aver informato il giudice del rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e dopo aver sentito l'avvocato ACTe, qualora la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli.» |
6) |
All’articolo 104, paragrafo 4, terza frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane». |
7) |
All’articolo 120, seconda frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane». |
Articolo 2
Le presenti modifiche al regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.
Fatto a Lussemburgo, il 12 luglio 2005.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 2005
relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA)
(2005/594/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 65, paragrafi 1 e 4,
visto l’elenco dei candidati compilato dalla Commissione il 25 febbraio 2005,
visto il parere del Parlamento europeo,
DECIDE:
Articolo 1
La sig.ra Mary Geraldine BAKER, nata a Londra (Regno Unito) il 27 ottobre 1936,
il sig. Jean GEORGES, nato a Esch-sur-Alzette (Lussemburgo) l’11 luglio 1966,
la sig.ra Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, nata a Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 giugno 1950 e
il sig. Fritz Rupert UNGEMACH, nato a Monaco di Baviera (Germania) il 6 febbraio 1947
sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per un periodo di tre anni.
Articolo 2
La data d’inizio del periodo di tre anni di cui all’articolo 1 è fissata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali.
Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
Rettifiche
4.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/23 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1255/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 30 luglio 2005 )
A pagina 66, allegato I.B:
anziché:
«5. |
Prodotti originari della Romania», |
leggi:
«1. |
Prodotti originari della Romania»; |
anziché:
«6. |
Prodotti originari della Bulgaria», |
leggi:
«2. |
Prodotti originari della Bulgaria». |