ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 203

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
4 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1280/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1284/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1285/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1286/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

17

 

 

Corte di giustizia

 

*

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

19

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 luglio 2005, relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1255/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 (GU L 200 del 30.7.2005)

23

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.8.2005   

IT

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L 203/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1280/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


4.8.2005   

IT

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L 203/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’ articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di agevolare e garantire un controllo uniforme delle attività di pesca è necessario stabilire norme comunitarie sulle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca, e segnatamente sui dati riguardanti il titolare della licenza, la nave, la capacità di pesca e gli attrezzi da pesca.

(2)

La licenza di pesca costituisce un importante strumento di gestione delle flotte, in particolare per quanto riguarda le limitazioni della capacità ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (2). La capacità totale della flotta di uno Stato membro espressa nelle licenze rilasciate non può superare tali limitazioni e segnatamente i livelli derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.

(3)

Data l’importanza della licenza di pesca ai fini della gestione della flotta nonché del controllo e dell’ispezione delle attività di pesca, gli Stati membri devono garantire che le informazioni ivi figuranti siano chiare, inequivocabili e sempre rispondenti alla situazione reale.

(4)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è subordinato al ritiro della licenza di pesca da parte dello Stato membro in questione. La capacità corrispondente a tale licenza non può essere sostituita. D’altro canto, in caso di ritiro non sovvenzionato è possibile sostituire la capacità e la licenza di capacità, purché siano rispettate le disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sui livelli di riferimento e sul piano di entrata/uscita.

(5)

Le informazioni figuranti nella licenza devono corrispondere alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria.

(6)

Le informazioni contenute nella licenza devono essere stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (4) e del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (5).

(7)

Il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio (6) istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca. Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla data di abrogazione di detto regolamento.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla gestione delle licenze di pesca ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le informazioni minime che devono figurare nella licenza.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, una «licenza di pesca» conferisce al suo titolare, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, il diritto di utilizzare una determinata capacità di pesca ai fini dello sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.

Articolo 3

Sfruttamento delle risorse acquatiche

Solo i pescherecci comunitari aventi a bordo una licenza di pesca in corso di validità possono essere utilizzati per lo sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira le licenze di pesca in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Informazioni minime che devono figurare nella licenza di pesca

1.   La licenza di pesca reca almeno le informazioni indicate nell’allegato del presente regolamento.

2.   In caso di cambiamenti lo Stato membro di bandiera provvede ad aggiornare le informazioni figuranti nella licenza di pesca.

3.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni che figurano nella licenza di pesca siano accurate e conformi ai dati contenuti nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 6

Sospensione e ritiro

1.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave cui abbia imposto un fermo temporaneo.

2.   Lo Stato membro di bandiera procede al ritiro definitivo della licenza di pesca di una nave che formi oggetto di una misura per l’adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 7

Coerenza con le misure di gestione della capacità della flotta

La capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non deve in alcun momento superare i livelli massimi di capacità fissati per tale Stato membro in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dei regolamenti (CE) n. 639/2004, (CE) n. 1438/2003 e (CE) n. 2104/2004.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, entro 12 mesi dalla data d’applicazione del presente regolamento, il rilascio di tutte le licenze di pesca sia effettuato in conformità del presente regolamento.

2.   Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 3690/93 sono considerate valide fintantoché il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri di bandiera non sia effettuato in conformità del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, 3 agosto 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(3)  GU L 204 del 13.4.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81).

(4)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(5)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(6)  GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.


ALLEGATO

Informazioni minime

I.   IDENTIFICAZIONE

A.   NAVE (1)

1.

Numero del registro della flotta comunitaria [«CFR» (2)]

2.

Nome della nave (3)

3.

Stato di bandiera/Paese di immatricolazione (2)

4.

Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale (2)]

5.

Marcatura esterna (2)

6.

Indicativo internazionale di chiamata [IRCS (2)] (4)

B.   TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DELLA NAVE/ARMATORE

1.

Nome e indirizzo del titolare della licenza

2.

Nome e indirizzo del proprietario della nave (1)

3.

Nome e indirizzo dell’armatore (1)

II.   CARATTERISTICHE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

1.

Potenza del motore (kW) (5)

2.

Stazza (GT) (5)

3.

Lunghezza fuori tutto (5)  (1)

4.

Attrezzo da pesca principale (2)  (1)

5.

Attrezzo da pesca secondario (2)  (1)


(1)  Informazioni da riportare nella licenza di pesca solo al momento dell’iscrizione nel registro della flotta peschereccia comunitaria in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004.

(2)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 26/2004.

(3)  Per le navi che hanno un nome.

(4)  Per le navi che sono tenute ad avere un IRCS.

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2930/86.


4.8.2005   

IT

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L 203/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti della pesca a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti vitivinicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(3)

Per motivi di chiarezza, è opportuno modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(4)

Gli adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata sono pertanto applicabili a decorrere dalle date di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 — 1o gennaio 2004 — e (CE) n. 1810/2004 — 1o gennaio 2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, seconda colonna, sono inserite le seguenti modifiche:

1)

per i numeri d’ordine 09.1571 e 09.1573:

il codice NC «ex 0305 59 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 59 80»,

il codice NC «ex 0305 69 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 69 80».

2)

per i numeri d’ordine 09.1575 e 09.1577:

il codice NC «ex 0304 20 95» è sostituito dal codice NC «ex 0304 20 94»,

il codice NC «ex 0305 59 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 59 80»,

il codice NC «ex 0305 69 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 69 80».

3)

per il numero d’ordine 09.1515:

il codice NC «2204 21 83» è sostituito dal codice NC «2204 21 84»,

il codice NC «ex 2204 21 84» è sostituito dal codice NC «ex 2204 21 85».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.


4.8.2005   

IT

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L 203/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (2), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio contiene un elenco dei punti di attraversamento ai quali persone e merci possono attraversare la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esso non esercita un controllo effettivo.

(2)

In seguito a un accordo sull’apertura di nuovi punti di attraversamento a Kato Pyrgos e Kokkina, occorre modificare l’allegato I.

(3)

Il governo della Repubblica di Cipro ha accettato detta modifica.

(4)

La Camera di commercio turco-cipriota è stata consultata sulla questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei punti di attraversamento di cui all’articolo 2, paragrafo 4

Agios Dhometios

Astromeritis — Zodhia

Kato Pyrgos — Karavostasi

Kato Pyrgos — Kokkina

Kokkina — Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

(2)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 601/2005 (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 10).


4.8.2005   

IT

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L 203/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1284/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 25 luglio al 29 luglio 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 25 luglio al 29 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.7.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

0

Raggiunto

Guiana

0

Raggiunto

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Raggiunto

Maurizio

0

Raggiunto

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

0

Raggiunto

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

0

Raggiunto

Zimbabwe

0

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.7.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.7.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.7.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


4.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1) in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley di cui all'allegato II.

(2)

Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha deciso, mediante avviso datato 27 luglio 2005, d’inserire l’Indonesia nell’elenco dei partecipanti a decorrere dal 1o agosto 2005. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 68).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20.

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BIELORUSSIA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Repubblica di Bielorussia

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brasile

BULGARIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

CANADA

Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

Inchieste generali:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2e étage

BP 1613 Bangui

Repubblica centraficana

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Repubblica popolare cinese

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Cina

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Évaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Repubblica democratica del Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Costa d’Avorio

CROAZIA

Ministry of Economy

Zagreb

Repubblica di Croazia

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione europea

DG Relazioni esterne A/2

B-1049 Bruxelles

Belgio

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israele

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Giappone

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Giappone

COREA, Repubblica di

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Corea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Corea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURIZIO

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Maurizio

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norvegia

ROMANIA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Sudafrica

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Svizzera

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailandia

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ucraina

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ucraina

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

Emirati Arabi Uniti

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

Stati Uniti d'America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal no 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caraca

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»


4.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein e interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 27 luglio 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell'ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV.

(3)

È necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire l'efficacia delle misure in esso stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1087/2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 32).


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:

Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:

1)

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah]. Data di nascita: a) 15.5.1968, b) 1970. Luogo di nascita: a) Al-Owja, Iraq, b) Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Mosul, Iraq, b) Az Zabadani, Siria. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 284158 (scadenza: 21.8.2005; nome: Ali Thafir Abdallah; data di nascita: 1970; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein.

2)

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi]. Data di nascita: a) 1970 circa, b) 1970. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Damasco, Siria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, c) Yemen. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 2863795S (scadenza: 23.8.2005; nome: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; data di nascita: 1970; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein.

3)

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman]. Data di nascita: 21.10.1971. Luogo di nascita: a) Baghdad, Iraq, b) Al-Owja, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Bludan, Siria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Iraq. Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein.

4)

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman]. Data di nascita: a) 25.10.1983, b) 1977. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasco, Siria, c) Iraq. Numero di passaporto: Passaporto iracheno n. 284173 (scadenza: 21.8.2005; nome: Muhammad Da’ud Salman; data di nascita: 1977; luogo di nascita: Baghdad, Iraq). Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein.

5)

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir «Abdullah»]. Data di nascita: 17.7.1970. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasco, Siria, b) Beirut, Libano. Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein.

6)

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti]. Data di nascita: 19.9.1988. Nazionalità: Irachena. Indirizzi: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Siria, b) Yemen. Altre informazioni: Figlio di Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ex consigliere presidenziale di Saddam Hussein.


Corte di giustizia

4.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/19


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA CORTE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 223, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo articolo 139, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La durata dei procedimenti dinanzi alla Corte, in particolare in materia pregiudiziale, diviene, da un certo tempo, sempre più rilevante e occorre, a seguito soprattutto dell'ampliamento dell'Unione, abbreviare e semplificare taluni elementi della procedura.

(2)

Si deve abbreviare il termine per la presentazione delle domande di udienza dibattimentale e sopprimere, in taluni casi, l'obbligo di informare il giudice nazionale e di sentire le parti quando la Corte statuisce con ordinanza in taluni casi di rinvio pregiudiziale semplice.

(3)

Con l'evoluzione tecnica, la trasmissione di documenti per via elettronica è sempre più diffusa e le comunicazioni per via elettronica sono divenute un modo di comunicazione sempre più affidabile. Si deve mettere la Corte in grado di adeguarsi a tale evoluzione, dandole la possibilità di determinare a quali condizioni un atto processuale trasmesso per via elettronica è considerato come l'originale dell'atto.

(4)

Occorre, infine, adeguare le disposizioni sull'ammissione al gratuito patrocinio prevedendo che l'ordinanza che respinge totalmente o parzialmente una domanda deve indicare i motivi del rigetto,

Con l'approvazione del Consiglio in data 28 giugno 2005,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; versione rettificata: GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), quale modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; versione rettificata: GU L 281 del 19.10.2002), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2) e il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107) è modificato come segue:

1)

All’articolo 37, è aggiunto un nuovo paragrafo 7 del seguente tenore:

«7.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, primo comma, e da 2 a 5, la Corte può, mediante decisione, determinare le condizioni alle quali un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l'originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2)

All’articolo 44 bis, terza frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane».

3)

All’articolo 76, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«La sezione provvede mediante ordinanza non impugnabile. In caso di rifiuto totale o parziale dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.»

4)

L'articolo 104, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1.   Le decisioni dei giudici nazionali di cui all'articolo 103 sono comunicate agli Stati membri nella versione originale, accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa della lunghezza della decisione del giudice nazionale, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di un sunto della decisione, che servirà di base alla presa di posizione di tale Stato. Il sunto include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sunto comprende in particolare, in quanto tali elementi figurino nella decisione del giudice nazionale, l'oggetto della causa principale, gli argomenti essenziali delle parti nella causa principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni comunitarie e nazionali fatte valere.

Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello Statuto, le decisioni dei giudici nazionali sono comunicate agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all'autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della decisione, se del caso di un sunto, in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dal destinatario.

Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare ad un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello Statuto, la decisione del giudice nazionale gli è comunicata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della decisione, se del caso di un sunto, in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo Stato terzo interessato.»

5)

All'articolo 104, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato ACTe, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.

La Corte può altresì statuire con ordinanza motivata, dopo aver informato il giudice del rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e dopo aver sentito l'avvocato ACTe, qualora la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli.»

6)

All’articolo 104, paragrafo 4, terza frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane».

7)

All’articolo 120, seconda frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane».

Articolo 2

Le presenti modifiche al regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 luglio 2005.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

4.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 2005

relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

(2005/594/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 65, paragrafi 1 e 4,

visto l’elenco dei candidati compilato dalla Commissione il 25 febbraio 2005,

visto il parere del Parlamento europeo,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Mary Geraldine BAKER, nata a Londra (Regno Unito) il 27 ottobre 1936,

il sig. Jean GEORGES, nato a Esch-sur-Alzette (Lussemburgo) l’11 luglio 1966,

la sig.ra Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, nata a Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 giugno 1950 e

il sig. Fritz Rupert UNGEMACH, nato a Monaco di Baviera (Germania) il 6 febbraio 1947

sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per un periodo di tre anni.

Articolo 2

La data d’inizio del periodo di tre anni di cui all’articolo 1 è fissata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


Rettifiche

4.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/23


Rettifica del regolamento (CE) n. 1255/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 30 luglio 2005 )

A pagina 66, allegato I.B:

anziché:

«5.

Prodotti originari della Romania»,

leggi:

«1.

Prodotti originari della Romania»;

anziché:

«6.

Prodotti originari della Bulgaria»,

leggi:

«2.

Prodotti originari della Bulgaria».