ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
28 luglio 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica alcuni allegati e due protocolli dell'accordo SEE

45

 

 

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 141/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

61

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 173/2004, del 3 dicembre 2004, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

65

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 182/2004, del 16 dicembre 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

65

 

*

Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 19/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

65

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 25/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/158/CE della Commissione, del 16 febbraio 2004, che modifica la decisione 92/216/CEE riguardo alla pubblicazione dell'elenco delle autorità coordinatrici (3).

(4)

La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1)

Dopo il punto 7a [regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio] della parte 1.1, è inserito il punto seguente:

«7b.

32004 R 0021: regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).»

2)

Al punto 7 (direttiva 92/102/CEE del Consiglio) della parte 1.1 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32004 R 0021: regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).»

3)

Al punto 21 (decisione 92/216/CEE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32004 D 0158: decisione 2004/158/CE della Commissione, del 16 febbraio 2004 (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 62).»

4)

Al punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 0021: regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 21/2004 e della decisione 2004/158/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(3)  GU L 50 del 20.02.2004, pag. 62.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

IT

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L 198/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 26/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/63/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/101/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/199/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune province in Italia come ufficialmente indenni da brucellosi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/226/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/230/CE della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province in Italia sono indenni da tubercolosi e brucellosi bovina (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/235/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/252/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la decisione 2001/106/CE con riguardo ai centri di magazzinaggio dello sperma bovino (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/315/CE della Commissione, del 26 marzo 2004, che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri conformemente alla direttiva 64/432/CEE (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/320/CE della Commissione, del 31 marzo 2004, che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2001/618/CE e 2003/467/CE in ordine alla qualifica dei paesi aderenti per quanto riguarda la brucellosi (B. melitensis), la malattia di Aujeszky, la leucosi bovina enzootica, la brucellosi e la tubercolosi dei bovini, nonché alla qualifica della Francia per quanto riguarda la malattia di Aujeszky (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/448/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (12), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 64.

(13)

La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/63/CE, 2004/101/CE, 2004/199/CE, 2004/226/CE, 2004/230/CE, 2004/233/CE, 2004/235/CE, 2004/252/CE, 2004/315/CE, 2004/320/CE e 2004/448/CE, rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 64, nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (13).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 32.

(3)  GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15.

(4)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 41.

(5)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 36.

(6)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 41.

(7)  GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.

(8)  GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 86.

(9)  GU L 79 del 17.3.2004, pag. 45.

(10)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 43.

(11)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75.

(12)  GU L 155 del 30.4.2004, pag. 80.

(13)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1)

Al punto 7 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 6 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0101: decisione 2004/101/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004 (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).»

2)

Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0199: decisione 2004/199/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 41).»

3)

Ai punti 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) e 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0320: decisione 2004/320/CE della Commissione, del 31 marzo 2004 (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75).»

4)

Al punto 61 (decisione 2001/106/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0252: decisione 2004/252/CE della Commissione, del 10 marzo 2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 45).»

5)

Al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32004 D 0063: decisione 2004/63/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003 (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 32),

32004 D 0230: decisione 2004/230/CE della Commissione, del 5 marzo 2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 41),

32004 D 0320: decisione 2004/320/CE della Commissione, del 31 marzo 2004 (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75).»

6)

Dopo il punto 74 (decisione 2003/886/CE della Commissione) della parte 4.2 sono inseriti i seguenti punti:

«75.

32004 D 0226: decisione 2004/226/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 36).

76.

32004 D 0233: decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30), modificata da:

32004 D 0448: decisione 2004/448/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 155 del 30.4.2004, pag. 80), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 64.

77.

32004 D 0235: decisione 2004/235/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 86).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della presente decisione si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni della presente decisione si applicano alle spedizioni verso la Norvegia.

78.

32004 D 0315: decisione 2004/315/CE della Commissione, del 26 marzo 2004, che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri conformemente alla direttiva 64/432/CEE (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 43).»

7)

Nella parte 4.2, i punti 32 (decisione 95/161/CE della Commissione), 55 (decisione 2000/330/CE della Commissione) e 62 (decisione 2001/296/CE della Commissione) sono soppressi.

8)

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 4.2, i punti 53 (decisione 2002/544/CE della Commissione) e 54 (decisione 2002/907/CE della Commissione) sono soppressi.


28.7.2005   

IT

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L 198/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 27/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/328/CE della Commissione, del 5 aprile 2004, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/373/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (4), rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4.

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1)

Al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0373: decisione 2004/373/CE della Commissione, del 13 aprile 2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 49).»

2)

Dopo il punto 78 (decisione 2004/315/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

«79.

32004 D 0453: decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5), rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4.

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

3)

Il testo del punto 13 (decisione 93/44/CEE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.

4)

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 4.2, al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

«—

32004 D 0328: decisione 2004/328/CE della Commissione, del 5 aprile 2004 (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 129).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/328/CE, 2004/373/CE e 2004/453/CE, rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 129.

(3)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 49.

(4)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 28/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (7),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 1zr [regolamento (CE) n. 852/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zs.

32004 R 1259: regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).

1zt.

32004 R 1288: regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).

1zu.

32004 R 1332: regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8).

1zv.

32004 R 1333: regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11).

1zw.

32004 R 1453: regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).

1zx.

32004 R 1465: regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1333/2004, (CE) n. 1453/2004 e (CE) n. 1465/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.

(3)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.

(4)  GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8.

(5)  GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11.

(6)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

(7)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11.

(8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 29/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione, del 26 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo «Elancoban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Avatec 15 %» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (6),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 1zx [regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zy.

32004 R 1289: regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).

1zz.

32004 R 1356: regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione, del 26 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo “Elancoban” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 6).

1zza.

32004 R 1455: regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo “Avatec 15 %” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14).

1zzb.

32004 R 1463: regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo “Sacox 120 microGranulate” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5).

1zzc.

32004 R 1464: regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo “Monteban” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1463/2004 e (CE) n. 1464/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 3.

(2)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15.

(3)  GU L 251 del 27.7.2004, pag. 6.

(4)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14.

(5)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5.

(6)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 30/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/626/CE della Commissione, del 26 agosto 2004, che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'accordo, allegato I, capitolo III, al punto 15 (decisione 98/320/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0626: decisione 2004/626/CE della Commissione, del 26 agosto 2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 16).»

Articolo 2

I testi della decisione 2004/626/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 1.

(2)  GU L 283 del 2.9.2004, pag. 16.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 31/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (2).

(3)

La direttiva 2004/22/CE abroga, a decorrere dal 30 ottobre 2006, le direttive del Consiglio 71/318/CEE (3), 71/319/CEE (4), 71/348/CEE (5), 73/362/CEE (6), 75/410/CEE (7), 76/891/CEE (8), 77/95/CEE (9), 77/313/CEE (10), 78/1031/CEE (11) e 79/830/CEE (12), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere soppresse a decorrere dal 30 ottobre 2006,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo IX dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue.

1)

Dopo il punto 27a (direttiva 93/42/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«27b.

32004 L 0022: direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1).»

2)

Il testo dei punti 3 (direttiva 71/318/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 71/319/CEE del Consiglio), 6 (direttiva 71/348/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 73/362/CEE del Consiglio), 14 (direttiva 75/410/CEE del Consiglio), 19 (direttiva 76/891/CEE del Consiglio), 20 (direttiva 77/95/CEE del Consiglio), 21 (direttiva 77/313/CEE del Consiglio), 22 (direttiva 78/1031/CEE del Consiglio) e 23 (direttiva 79/830/CEE del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 30 ottobre 2006.

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/22/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (13).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 202 del 6.9.1971, pag. 21.

(4)  GU L 202 del 6.9.1971, pag. 32.

(5)  GU L 239 del 25.10.1971, pag. 9.

(6)  GU L 335 del 5.12.1973, pag. 56.

(7)  GU L 183 del 14.7.1975, pag. 25.

(8)  GU L 336 del 4.12.1976, pag. 30.

(9)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 59.

(10)  GU L 105 del 28.4.1977, pag. 18.

(11)  GU L 364 del 27.12.1978, pag. 1.

(12)  GU L 259 del 15.10.1979, pag. 1.

(13)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEE n. 32/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'accordo, allegato II, capitolo XIII, dopo il punto 15u (direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«15v. 32004 L 0033: direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/33/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 15.

(2)  GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 33/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 166/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/96/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/98/CE della Commissione, del 30 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adattarne l'allegato I al progresso tecnico (3),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'accordo, allegato II, capitolo XV, al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32004 L 0096: direttiva 2004/96/CE della Commissione, del 27 settembre 2004 (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 51),

32004 L 0098: direttiva 2004/98/CE della Commissione, del 30 settembre 2004 (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2004/96/CE e 2004/98/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 11.

(2)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 51.

(3)  GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

IT

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L 198/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 34/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 166/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (3).

(4)

La direttiva 2004/9/CE abroga la direttiva 88/320/CEE del Consiglio (4), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa.

(5)

La direttiva 2004/10/CE abroga la direttiva 87/18/CEE del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II è modificato come segue.

1)

Il testo del punto 8 (direttiva 87/18/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«32004 L 0010: direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).»

2)

Il testo del punto 9 (direttiva 88/320/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«32004 L 0009: direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 11.

(2)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

(4)  GU L 145 dell'11.6.1988, pag. 35.

(5)  GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

IT

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L 198/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 35/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 166/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d'idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene (2), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 41,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XV, sotto al titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 24 (raccomandazione 2002/576/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«25.

32004 H 0394: raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d'idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 72), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 41

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2004/394/CE, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 41, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 11.

(2)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 72.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 36/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 9/2005 del Comitato misto SEE dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'accordo, allegato II, capitolo XVII, il punto 7 (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue.

1)

Prima delle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

«, modificata da:

32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26).»

2)

Dopo le disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della presente direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

All'articolo 6, paragrafo 7, il termine “Islanda” è inserito dopo il termine “Irlanda” e i termini “, la presenza di aree rurali e la scarsa densità di popolazione” sono inseriti dopo il termine “montuose”.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/12/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 20.

(2)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 37/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 44/1994 del 15 dicembre 1994 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, al capitolo XXXI, punto 1 (direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32003 L 0044: direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/44/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 372 del 31.12.1994, pag. 20.

(2)  GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 38/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/641/CE della Commissione, del 14 settembre 2004, recante modifica della decisione 2002/627/CE che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'accordo, allegato XI, al punto 5ci (decisione 2002/627/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32004 D 0641: decisione 2004/641/CE della Commissione, del 14 settembre 2004, (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 30).»

Articolo 2

I testi della decisione 2004/641/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 35.

(2)  GU L 293 del 16.9.2004, pag. 30.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

IT

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L 198/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 39/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/411/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man (2), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 47,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo, dopo il punto 5eh (decisione 2003/821/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«5ei.

32004 D 0411: decisione 2004/411/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 48), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 47

Articolo 2

I testi della decisione 2004/411/CE, rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 47, nelle lingue islandese e norvegese da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 35.

(2)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 48.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

IT

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L 198/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 40/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 16/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi (3),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 60 [regolamento (CE) n. 3975/87 del Consiglio] è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32004 R 0411: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).»

Articolo 2

1.   Nel protocollo 21 dell'accordo, all'articolo 3, punto 1.3 [regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio], è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32004 R 0411: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).»

2.   Nel protocollo 21 dell'accordo, all'articolo 3, punto 1.13 [regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio], è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 0411: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 411/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 37.

(2)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 35.

(3)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

IT

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L 198/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 41/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 16/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2004/358/CE della Commissione, del 7 aprile 2004, sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 94 (raccomandazione 2001/290/CE della Commissione), è inserito il seguente punto:

«95.

32004 H 0358: raccomandazione 2004/358/CE della Commissione, del 7 aprile 2004, sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 37).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2004/358/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 37.

(2)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 37.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

IT

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L 198/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 42/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (2), rettificato dalla GU L 127 del 29.4.2004, pag. 158.

(3)

Il regolamento (CE) n. 772/2004 abroga il regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione (3), che è inserito nell'accordo e deve essere pertanto abrogato nell'ambito dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'accordo, allegato XIV, il testo del punto 5 [regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione] è sostituito dal seguente:

«32004 R 0772: regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11), rettificato dalla GU L 127 del 29.4.2004, pag. 158.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a)

Nell'articolo 6, paragrafo 1, dopo la frase “in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui al protocollo 4, parte I, capitolo II, articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia.”

b)

Nell'articolo 6, paragrafo 2, dopo la frase “in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui al protocollo 4, parte I, capitolo II, articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia.”

c)

Alla fine dell'allegato 7 è aggiunto il seguente testo:

“Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia, l'Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni concernenti tale mercato.

Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione è inviata una raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione è informata della formulazione di tale raccomandazione.

Entro tre mesi dalla formulazione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro il suddetto termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo.

Ai sensi dell'accordo, lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione che la accetta o che non risponde nei termini previsti, ha l'obbligo giuridico di attuare detta raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui questa è stata formulata.

Qualora entro tale termine di tre mesi uno Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all'Autorità di vigilanza EFTA la propria intenzione di non accettarla, detta Autorità ne dà notizia alla Commissione. Se quest'ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione, si applica l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.

L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all'applicazione della presente disposizione.

Nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull'opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri della CE e l'Autorità di vigilanza EFTA emette una raccomandazione di uguale tenore diretta allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in questione.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 772/2004, rettificato dalla GU L 127 del 29.4.2004, pag. 158, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4), oppure il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004, se successivo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 39.

(2)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.

(3)  GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.7.2005   

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L 198/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 43/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica alcuni allegati e due protocolli dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2005 dell'8 febbraio 2005 (2).

(3)

L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 167/2004 del 3 dicembre 2004 (3).

(4)

L'allegato V dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2004 del 6 febbraio 2004 (4).

(5)

L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 11/2005 dell'8 febbraio 2005 (5).

(6)

L'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2004 del 4 maggio 2004 (6).

(7)

L'allegato VIII dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (7).

(8)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 12/2005 dell'8 febbraio 2005 (8).

(9)

L'allegato XII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 106/2004 del 9 luglio 2004 (9).

(10)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 16/2005 dell'8 febbraio 2005 (10).

(11)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2005 dell'8 febbraio 2005 (11).

(12)

L'allegato XVII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2004 del 9 luglio 2004 (12).

(13)

L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2004 del 9 luglio 2004 (13).

(14)

L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 84/2003 del 20 giugno 2003 (14).

(15)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2005 dell'8 febbraio 2005 (15).

(16)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 22/2005 dell'8 febbraio 2005 (16).

(17)

Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004 (17).

(18)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 160/2004 del 29 ottobre 2004 (18).

(19)

Occorre integrare nell'accordo gli adattamenti degli atti comunitari elencati nell'allegato I della presente decisione, apportati dai diversi capitoli dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (19).

(20)

Gli adattamenti degli atti comunitari elencati nell'allegato II della presente decisione già integrati nell'accordo vanno modificati in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Ai punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo indicati nell'allegato I della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 del 1o.1.1995, pag. 1).»

2.   Laddove il trattino di cui al paragrafo 1 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:», come più opportuno.

Articolo 2

I testi di adattamento di alcuni atti comunitari già integrati nell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

I testi di adattamento degli atti comunitari elencati nell'allegato I della presente decisione, apportati dai diversi capitoli dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (20).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 20.

(3)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 13.

(4)  GU L 116 del 22.4.2004, pag. 52.

(5)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 27.

(6)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 187.

(7)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(8)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 29.

(9)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 37.

(10)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 37.

(11)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 39.

(12)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 45.

(13)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 49.

(14)  GU L 257 del 9.10.2003, pag. 41.

(15)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 41.

(16)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 50.

(17)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 35.

(18)  GU L 102 del 21.4.2005, pag. 45.

(19)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato nella GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(20)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 1 della decisione

Il trattino di cui all'articolo 1 è integrato nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE di seguito elencati.

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)

Punto 17 della parte 6.2 del capitolo I (decisione 93/383/CEE del Consiglio).

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

Punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 3 (direttiva 70/220/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 8 (direttiva 70/388/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 9 (direttiva 71/127/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 17 (direttiva 74/483/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 19 (direttiva 76/114/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 22 (direttiva 76/757/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 23 (direttiva 76/758/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 24 (direttiva 76/759/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 25 (direttiva 76/760/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 26 (direttiva 76/761/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 27 (direttiva 76/762/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 29 (direttiva 77/538/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 30 (direttiva 77/539/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 31 (direttiva 77/540/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 32 (direttiva 77/541/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 39 (direttiva 78/932/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 45c (direttiva 92/22/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 11 (direttiva 77/536/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 17 (direttiva 79/622/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 20 (direttiva 86/298/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 22 (direttiva 87/402/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 23 (direttiva 89/173/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 2 (direttiva 84/528/CEE del Consiglio) del capitolo III,

punto 2 (direttiva 79/531/CEE del Consiglio) del capitolo IV,

punto 8 (direttiva 86/295/CEE del Consiglio) del capitolo VI,

punto 9 (direttiva 86/296/CEE del Consiglio) del capitolo VI,

punto 2 (direttiva 76/767/CEE del Consiglio) del capitolo VIII,

punto 1 (direttiva 71/316/CEE del Consiglio) del capitolo IX,

punto 5 (direttiva 71/347/CEE del Consiglio) del capitolo IX,

punto 6 (direttiva 71/348/CEE del Consiglio) del capitolo IX,

punto 1 (direttiva 71/307/CEE del Consiglio) del capitolo XI,

punto 24 (direttiva 80/590/CEE della Commissione) del capitolo XII,

punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio) del capitolo XII,

punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione) del capitolo XII,

punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII,

punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio) del capitolo XV,

punto 9 (direttiva 95/17/CE della Commissione) del capitolo XVI,

punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] del capitolo XIX,

punto 3g (direttiva 69/493/CEE del Consiglio) del capitolo XIX,

punto 1 [regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio] del capitolo XXVII,

punto 3 [regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio] del capitolo XXVII.

Allegato IV (Energia)

Punto 7 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio).

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)

Punto 3 (direttiva 68/360/CEE del Consiglio).

Allegato VI (Sicurezza sociale)

Punto 3.27 (decisione n. 136).

Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

Punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio),

punto 8 (direttiva 77/452/CEE del Consiglio),

punto 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio),

punto 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio),

punto 12 (direttiva 78/1026/CEE del Consiglio),

punto 14 (direttiva 80/154/CEE del Consiglio),

punto 17 (direttiva 85/433/CEE del Consiglio),

punto 18 (direttiva 85/384/CEE del Consiglio),

punto 28 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio).

Allegato IX (Servizi finanziari)

Punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio),

punto 13 (direttiva 77/92/CEE del Consiglio).

Allegato XIII (Trasporti)

Punto 1 [regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio],

punto 3 [regolamento (CEE) n. 281/71 del Consiglio],

punto 7 [regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio],

punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio),

punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio),

punto 39 [regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio],

punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio),

punto 47 (direttiva 82/714/CEE del Consiglio),

punto 49 (decisione 77/527/CEE della Commissione),

punto 50 [regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio],

punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio],

punto 66c (direttiva 93/65/CEE del Consiglio).

Allegato XIV (Concorrenza)

Punto 10 [regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio],

punto 11 [regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio],

punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione].

Allegato XVII (Proprietà intellettuale)

Punto 2 (prima decisione 90/510/CEE del Consiglio),

punto 6 [regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio].

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)

Punto 24 (direttiva 80/987/CEE del Consiglio).

Allegato XX (Ambiente)

Punto 18 (direttiva 87/217/CEE del Consiglio),

punto 30 (direttiva 82/883/CEE del Consiglio),

punto 25a (decisione 91/596/CEE del Consiglio),

punto 32 (direttiva 86/278/CEE del Consiglio).

Allegato XXI (Statistiche)

Punto 24 [regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio],

punto 24a [regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio],

punto 25b [regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio],

punto 26 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio).

Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese

Punto 7 [regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio].

Protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Nota all'articolo 5, paragrafo 10 (Politica sociale).


ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 2 della decisione

Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), al capitolo I (Veicoli a motore)

1)

Nel testo di adattamento del punto 8 (direttiva 70/388/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

2)

Nel testo di adattamento del punto 9 (direttiva 71/127/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

3)

Nel testo di adattamento del punto 17 (direttiva 74/483/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

4)

Nel testo di adattamento del punto 19 (direttiva 76/114/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

5)

Nel testo di adattamento del punto 22 (direttiva 76/757/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

6)

Nel testo di adattamento del punto 23 (direttiva 76/758/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

7)

Nel testo di adattamento del punto 25 (direttiva 76/760/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

8)

Nel testo di adattamento del punto 30 (direttiva 77/539/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

9)

Nel testo di adattamento del punto 39 (direttiva 78/932/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

10)

Nel testo di adattamento del punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

11)

Nel testo di adattamento del punto 45c (direttiva 92/22/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

12)

Nel testo di adattamento del punto 45r (direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo II (Trattori agricoli o forestali)

1)

Nel testo di adattamento del punto 11 (direttiva 77/536/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

2)

Nel testo di adattamento del punto 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

3)

Nel testo di adattamento del punto 17 (direttiva 79/622/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

4)

Negli adattamenti a) e b) del punto 23 (direttiva 89/173/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo III (Apparecchi di sollevamento e di movimentazione)

Nel testo di adattamento del punto 2 (direttiva 84/528/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo IV (Apparecchi domestici)

Il testo di adattamento del punto 2 (direttiva 79/531/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

1)

all'adattamento a) sono soppressi i termini «“sähköuuni, in finlandese (FI)” ed “elektrisk ugn, in svedese (S)”»;

2)

all'adattamento b) sono soppressi i termini «“käyttötilavuus, in finlandese (FI)” e “nyttovolym, in svedese (S)”»;

3)

all'adattamento c) sono soppressi i termini «esilämmityskulutus 200 oC: een, in finlandese (FI)», «Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 oC, in svedese (S)», «vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 oC: ssa), in finlandese (FI)», «Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200 oC i en timme), in svedese (S)», «KOKONAISKULUTUS, in finlandese (FI)»«TOTALT, in svedese (S)»;

4)

all'adattamento d) sono soppressi i termini «puhdistusvaiheen kulutus, in finlandese (FI)» ed «Energiförbrukning vid en rengöringsprocess, in svedese (S)»;

5)

all'adattamento e) sono soppressi i termini «Allegato II h) (disegno con adattamenti in finlandese)» e «Allegato II k) (disegno con adattamenti in svedese)».

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo VI (Macchine e materiali per cantieri)

1)

Nel testo di adattamento del punto 8 (direttiva 86/295/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

2)

Nel testo di adattamento del punto 9 (direttiva 86/296/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo VIII (Apparecchi a pressione)

Nel testo di adattamento del punto 2 (direttiva 76/767/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo IX (Strumenti di misura)

1)

All'adattamento a) del punto 1 (direttiva 71/316/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

2)

All'adattamento b) del punto 1 (direttiva 71/316/CEE del Consiglio) sono soppresse le sigle «A», «S» e «SF».

3)

Nel testo di adattamento del punto 5 (direttiva 71/347/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «“EY hehtolitrapaino” (in finlandese)» ed «“EG hektolitervikt” (in svedese)».

4)

Nel testo di adattamento del punto 6 (direttiva 71/348/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «10 Groschen (Austria)», «10 penniä/10 penni (Finlandia)» e «10 öre (Svezia)».

5)

Nel testo di adattamento del punto 12 (direttiva 75/106/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti a Svezia ed Austria.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XI (Tessili)

Nel testo di adattamento del punto 1 (direttiva 71/307/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «— uusi villa» e «— kamull».

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XII (Prodotti alimentari)

1)

All'adattamento a) del punto 24 (direttiva 80/590/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «“LIITE” (finlandese)», e «“BILAGA” (svedese)».

2)

All'adattamento b) del punto 24 (direttiva 80/590/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «“tunnus” (finlandese)» e «“symbol” (svedese)».

3)

Nel testo di adattamento del punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «— in finlandese “pakastettu”» e «— in svedese “djupfryst”».

4)

All'adattamento a) del punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «in finlandese: “idinmaidonkorvike” e “vierotusvalmiste”» e «in svedese: “modersmjölksersättning” e “tillskottsnäring”».

5)

All'adattamento b) del punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «— in finlandese: “maitopohjainen -idinmaidonkorvike” e “maitopohjainen vierotusvalmiste”» e «— in svedese: “modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” e “tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”».

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi)

1)

All'adattamento a) del punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] sono soppressi i termini «— “Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) No 339/93” (finlandese)» e «— “Farlig produkt - får inte börja omsättas fritt - förordning (EEG) nr. 339/93” (svedese)».

2)

All'adattamento b) del punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] sono soppressi i termini «— “Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) No 339/93” (finlandese)» e «— “Icke överensstämmande produkt - får inte börja omsättas fritt - förordning (EEG) nr. 339/93” (svedese)».

3)

Il testo di adattamento del punto 3e (direttiva 94/11/CE) è modificato come segue:

a)

All'adattamento a) sono soppressi i termini «FI Päällinen» e «S Ovandel».

b)

All'adattamento b) sono soppressi i termini «FI Vuori ja sisäpohja» e «S Foder och bindsula».

c)

All'adattamento c) sono soppressi i termini «FI Ulkopohja» e «S Slitsula».

d)

All'adattamento d) sono soppressi i termini «FI Nahka» e «S Läder».

e)

All'adattamento e) sono soppressi i termini «FI Pinnoitettu nahka» e «S Överdraget läder».

f)

All'adattamento f) sono soppressi i termini «FI Tekstiilit» e «S Textilmaterial».

g)

All'adattamento g) sono soppressi i termini «FI Muut materiaalit» e «S Övriga material».

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XXVII (Bevande spiritose)

1)

Il testo di adattamento del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio] è modificato come segue:

a)

è soppresso l'adattamento c);

b)

all'adattamento d) sono soppressi i termini «la Finlandia» e «la Svezia»;

c)

è soppresso l'adattamento e);

d)

all'adattamento h) è soppresso il punto 5 (Brandy);

e)

all'adattamento h) è soppresso il punto 7 (Acquavite di frutta);

f)

all'adattamento h), al punto 12 (Bevande spiritose al carvi) sono soppressi i termini «Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit»;

g)

all'adattamento h) è soppresso il punto 14 (Liquore) ;

h)

all'adattamento h), al punto 15 (Bevande spiritose) sono soppressi i termini «Suomalainen punssi/Finsk Punch/Finnish punch» e «Svensk Punsch/Swedish punch»;

i)

all'adattamento h), al punto 16 (Vodka) sono soppressi i termini «Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland» e «Svensk Vodka/Swedish Vodka».

2)

Nel testo di adattamento del punto 2 [regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione] sono soppressi i termini «la Finlandia» e «e la Svezia».

3)

Sono soppressi gli adattamenti a) e b) del punto 3 [regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio].

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XXVIII (Beni culturali)

Nel testo di adattamento del punto 1 (direttiva 93/7/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «la Finlandia» e «e la Svezia».

Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

1)

Nel testo di adattamento del punto 1 (direttiva 89/48/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» e «e la Svezia».

2)

Nel testo di adattamento del punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

3)

Nel testo di adattamento del punto 8 (direttiva 77/452/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

4)

All'adattamento a) del punto 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

5)

È soppresso l'adattamento d) del punto 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio).

6)

Il testo di adattamento del punto 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

«Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 6, i termini “i beneficiari dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE” vanno letti “i beneficiari degli articoli 19, 19 bis e 19 ter della direttiva 78/686/CEE”.»

7)

All'adattamento a) del punto 14 (direttiva 80/154/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

8)

Nel testo di adattamento del punto 28 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

Allegato VIII (Diritto di stabilimento)

Negli «ADATTAMENTI SETTORIALI» sono soppressi i termini «Austria, Finlandia» e «Svezia».

Allegato IX (Servizi finanziari)

1)

All'adattamento b) del punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

2)

All'adattamento d) del punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «la Finlandia».

3)

È soppresso l'adattamento b) del punto 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio).

4)

All'adattamento b) del punto 12b (direttiva 91/674/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «e la Svezia».

5)

Agli adattamenti a) e b) del punto 13 (direttiva 77/92/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

6)

Nel testo di adattamento del punto 21 (direttiva 86/635/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria» e «e la Svezia».

7)

All'adattamento a) del punto 29 (prima direttiva 89/592/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria,».

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali)

All'adattamento d) del punto 1 (direttiva 88/361/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «e la Svezia», «la Finlandia,», «l'Austria, la Finlandia» e il trattino «— per l'Austria, per quanto riguarda gli investimenti diretti nel settore delle idrovie interne, finché non si ottiene pari accesso alle vie navigabili comunitarie.»

Allegato XIII (Trasporti)

1)

Al punto II degli «ADATTAMENTI SETTORIALI» sono soppressi i termini «— Österreichische Bundesbahnen», «— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna» e «— Statens Järnvägar».

2)

Nel testo di adattamento del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio] ai punti «A.2 FERROVIA» e «B. STRADA» sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

3)

È soppresso il testo di adattamento del punto 3 [regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione].

4)

È soppresso il testo di adattamento del punto 12 [regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio].

5)

È soppresso l'adattamento a) del punto 12a [regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio].

6)

Nel testo di adattamento del punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

7)

È soppresso l'adattamento b) del punto 25 (prima direttiva 62/2005/CEE del Consiglio).

8)

È soppresso l'adattamento b) del punto 26 [regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio].

9)

È soppresso l'adattamento a) del punto 26b [regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio].

10)

È soppresso l'adattamento a) del punto 26c [regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio].

11)

È soppresso il testo di adattamento del punto 26d [regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione].

12)

Nel testo di adattamento del punto 34 [regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione] sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

13)

È soppresso il testo di adattamento del punto 46 (direttiva 87/540/CEE del Consiglio).

14)

Sono soppressi i testi di adattamento a) e b) del punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio).

15)

È soppresso il testo di adattamento del punto 47 (direttiva 82/714/CEE del Consiglio).

16)

È soppresso il testo di adattamento del punto 49 (decisione 77/527/CEE della Commissione).

17)

Nel testo di adattamento del punto 62 [regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio] sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

18)

All'adattamento b) del punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

19)

All'adattamento c) del punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] sono soppressi i termini «Svezia: Stoccolma - Arlanda/Bromma».

Allegato XVII (Proprietà intellettuale)

1)

All'adattamento a) del punto 2 (prima decisione 90/510/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «Austria», «Finlandia» ed «e Svezia».

2)

Nel testo di adattamento del punto 7 (direttiva 92/100/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «la Finlandia» ed «e la Svezia».

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)

1)

Il testo di adattamento del punto 1 (direttiva 77/576/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

a)

nel primo paragrafo sono soppressi i termini «Liite II», «‐ Bilaga II», «Erityinen turvamerkintä — » e «‐ Särskilda säkerhetsskyltar»;

b)

al punto 1 sono soppressi i termini «Kieltomerkit — », «— Förbudsskyltar»«Tupakointi kielletty», «Rökning förbjuden», «Tupakointi ja avotulen teko kielletty», «Förbud mot rökning och öppen eld», «Jalankulku kielletty», «Förbjuden ingång», «Vedellä sammuttaminen kielletty», «Förbud mot släckning med vatten», «Juomakelvotonta vettä», «Ej dricksvatten»;

c)

al punto 2 sono soppressi i termini «Varoitusmerkit — », «— Varningsskyltar»«Syttyvää ainetta», «Brandfarliga ämnen», «Räjähtävää ainetta», «Explosiva ämnen», «Myrkyllistä ainetta», «Giftiga ämnen», «Syövyttävää ainetta», «Frätande ämnen», «Radioaktiivista ainetta», «Radioaktiva ämnen», «Riippuva taakka», «Hängande last», «Liikkuvia ajoneuvoja», «Arbetsfordon i rörelse», «Vaarallinen jännite», «Farlig spänning», «Yleinen varoitusmerkki», «Varning», «Lasersäteilyä» e «Laserstrålning»;

d)

al punto 3 sono soppressi i termini «Käskymerkit — », «‐ Påbudsskyltar», «Silmiensuojaimien käyttöpakko», «Skyddsglasögon», «Suojakypärän käyttöpakko», «Skyddshjälm», «Kuulonsuojainten käyttöpakko», «Hörselskydd,»«Hengityksensuojainten käyttöpakko», «Andningsskydd», «Suojajalkineiden käyttöpakko», «Skyddsskor», «Suojakäsineiden käyttöpakko» e «Skyddshandskar»;

e)

al punto 4 sono soppressi i termini «Hätätilanteisiin tarkoitetut merkit — », «‐ Räddningsskyltar», «Ensiapu», «Första hjälpen», «tai», «eller», «Poistumistie», «Nödutgång i denna riktning», «Poistumistie (asetetaan uloskäynnin yläpuolelle)» e «Nödutgång (placeras ovanför utgången)».

2)

Nel testo di adattamento del punto 16b (direttiva 92/57/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «Austria e».

3)

È soppresso il testo di adattamento del punto 19 (direttiva 79/7/CEE del Consiglio).

4)

È soppresso il testo di adattamento del punto 21 (direttiva 86/613/CEE del Consiglio).

5)

All'adattamento a) del punto 24 (direttiva 80/987/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria e Svezia.

Allegato XIX (Protezione dei consumatori)

Negli «ADATTAMENTI SETTORIALI» sono soppressi i termini «Austria, Finlandia» e «Svezia».

Allegato XX (Ambiente)

1)

Negli «ADATTAMENTI SETTORIALI» sono soppressi i termini «Austria, Finlandia» e «Svezia».

2)

Nel testo di adattamento del punto 24a (decisione 91/448/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

3)

All'adattamento a) del punto 25 (direttiva 90/220/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

4)

All'adattamento b) del punto 25a (decisione 91/596/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

5)

Nel testo di adattamento del punto 25b (decisione 92/146/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

6)

Nel testo di adattamento del punto 25c (decisione 93/584/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

7)

All'adattamento a) del punto 31 (direttiva 84/631/CEE del Consiglio) sono soppresse le voci «SUOMEKSI» e «SVENSKA», nonché i rispettivi testi.

8)

All'adattamento b) del punto 31 (direttiva 84/631/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

9)

Nel testo di adattamento del punto 32a (direttiva 91/689/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «Austria, Finlandia» ed «e Svezia».


Rettifiche

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/61


Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 141/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 41 del 12 febbraio 2004 )

1)

A pagina 14, nell'allegato I, e a pagina 19, nell'allegato III, l'etichetta «Energia» islandese è sostituita dalla seguente etichetta:

»Image«

2.

A pagina 16, nell'allegato II, e a pagina 21, nell'allegato IV, la tabella è sostituita dal testo seguente:

«Athugasemd

Merkimiði

I. viðauki

Upplýsingablað

II. viðauki

Póstverslun

III. viðauki

IT

IS

NO

Image

 

 

Energia

Orka

Energi

Image

 

 

Forno elettrico

Rafmagnsbakarofn

Elektrisk stekeovn

I

1

1

Produttore

Framleiðandi

Merke

II

2

1

Modello

Gerð

Modell

Image

 

 

Bassi consumi

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

 

Alti consumi

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

2

Classe di efficienza energetica … su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

 

 

 

Area di cottura

Bökunarrými

Stekeoverflate

V

5

3

Consumo di energia

Orkunotkun

Energiforbruk

V

5

3

kWh

kWh

kWh

V

5

3

Funzione di riscaldamento

Hitun

Oppvarmingsfunk-sjon

V

5

3

Convezione naturale

Hefðbundin hitun

Tradisjonell oppvarming

V

5

3

Convezione forzata

Blásturshitun

Varmluft

V

5

3

Riferito a un carico normalizzato

Miðað við staðlað magn

Basert på standardbelastning

VI

6

4

Volume utile (litri)

Nýtanlegt rými (lítrar)

Nettovolum (liter)

VII

7

5

Dimensioni

Stærð

Type

VII

7

5

Piccolo

Lítill

Liten

VII

7

5

Medio

Meðalstór

Middels stor

VII

7

5

Grande

Stór

Stor

 

8

 

Tempo impiegato per la cottura di un carico normalizzato

Bökunartími staðlaðs magns

Koketid ved standardbelastning

VIII

9

6

Rumore (dB(A)re 1 pW)

Hávaði (dB(A)re 1 pW)

Lydnivå (støy) (dB(A) re 1 pW)

Image

 

 

Ulteriori informazioni sono contenute negli opuscoli relativi al prodotto

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

 

11

 

Superficie dell'area di cottura più grande

Stærð stærstu bökunarplötu

Arealet til den største stekeplaten

Image

 

 

Norma

EN 50304

Staðall

EN 50304

Standard

EN 50304

 

 

 

Direttiva 2002/40/CE relativa all'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici

Tilskipun 2002/40/EB um orkumerkingar rafmagnsbakarofna

Direktiv 2002/40/EF om energimerking av elektriske stekeovner»


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/65


Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 173/2004, del 3 dicembre 2004, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 26 maggio 2005 )

A pagina 26, articolo 1, punto 1), l'abbreviazione «IC» nella tabella è sostituita da «IS».


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/65


Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 182/2004, del 16 dicembre 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 26 maggio 2005 )

A pagina 46, l'articolo 1 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 1, il termine «2h» è sostituito da «2k»;

2)

al paragrafo 2, il termine «2h» è sostituito da «2k».


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/65


Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 19/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 161 del 23 giugno 2005 )

A pagina 46, articolo 1, punto 1), sono soppressi i termini seguenti:

«Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»