ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 197

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
28 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1203/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1204/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1205/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 )

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1208/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1209/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1210/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 28 luglio 2005

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1211/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

26

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2005, recante nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

28

 

*

Informazione concernente l’entrata in vigore del protocollo dell’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

30

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 27 luglio 2005, recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine applicabili alle noci di cappesante del genere Placopecten magellanicus di Saint Pierre e Miquelon [notificata con il numero C(2005) 2819]

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

69,1

096

21,9

999

45,5

0707 00 05

052

60,2

999

60,2

0709 90 70

052

69,6

999

69,6

0805 50 10

388

65,3

508

58,8

524

69,1

528

62,7

999

64,0

0806 10 10

052

100,0

204

79,7

220

130,9

508

134,4

624

173,1

999

123,6

0808 10 80

388

83,1

400

88,5

508

77,4

512

77,7

524

52,1

528

52,7

720

93,4

804

85,3

999

76,3

0808 20 50

052

87,0

388

65,5

512

24,4

528

35,6

999

53,1

0809 10 00

052

126,1

094

100,2

999

113,2

0809 20 95

052

299,0

400

334,1

999

316,6

0809 30 10 , 0809 30 90

052

83,7

999

83,7

0809 40 05

624

87,0

999

87,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)   GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

26,38

15,14

796,81

196,81

412,72

6 481,72

91,08

18,36

11,32

108,53

6 317,12

1 026,08

249,34

18,33

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

98,39

56,46

2 972,32

734,17

1 539,55

24 178,60

339,74

68,48

42,24

404,85

23 564,62

3 827,57

930,11

68,39

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

62,17

35,67

1 878,03

463,88

972,75

15 277,03

214,66

43,27

26,69

255,80

14 889,09

2 418,41

587,68

43,21

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

53,56

30,73

1 617,94

399,64

838,03

13 161,30

184,93

37,28

22,99

220,37

12 827,08

2 083,48

506,29

37,23

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

59,68

3 141,93

776,07

1 627,40

25 558,38

359,13

72,39

44,65

427,95

24 909,35

4 045,99

983,19

72,30

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

30,30

17,39

915,30

226,08

474,09

7 445,62

104,62

21,09

13,01

124,67

7 256,55

1 178,67

286,42

21,06

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

52,35

30,04

1 581,39

390,61

819,10

12 863,97

180,75

36,44

22,47

215,39

12 537,30

2 036,41

494,85

36,39

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

443,15

254,28

13 386,67

3 306,56

6 933,79

108 895,20

1 530,11

308,43

190,24

1 823,34

106 129,95

17 238,53

4 189,01

308,03

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

156,65

89,89

4 732,14

1 168,86

2 451,07

38 494,10

540,89

109,03

67,25

644,54

37 516,59

6 093,76

1 480,80

108,89

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,70

4 564,13

1 127,36

2 364,04

37 127,35

521,68

105,16

64,86

621,66

36 184,54

5 877,40

1 428,22

105,02

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

288,52

165,55

8 715,57

2 152,78

4 514,34

70 897,70

996,20

200,81

123,86

1 187,11

69 097,34

11 223,38

2 727,31

200,55

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

421,77

242,01

12 740,89

3 147,05

6 599,30

103 642,01

1 456,29

293,55

181,07

1 735,38

101 010,15

16 406,93

3 986,93

293,17

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

90,82

52,11

2 743,38

677,63

1 420,96

22 316,26

313,57

63,21

38,99

373,66

21 749,57

3 532,75

858,47

63,13

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,52

79,48

4 184,41

1 033,57

2 167,37

34 038,52

478,28

96,41

59,47

569,94

33 174,15

5 388,43

1 309,40

96,29

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

334,34

191,84

10 099,74

2 494,68

5 231,28

82 157,37

1 154,41

232,70

143,53

1 375,64

80 071,09

13 005,83

3 160,45

232,40

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

89,49

51,35

2 703,40

667,75

1 400,26

21 991,09

309,00

62,29

38,42

368,22

21 432,65

3 481,27

845,96

62,21

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

111,43

63,94

3 366,07

831,43

1 743,49

27 381,60

384,74

77,56

47,84

458,48

26 686,27

4 334,61

1 053,32

77,45

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

117,17

67,23

3 539,56

874,29

1 833,36

28 792,90

404,57

81,55

50,30

482,11

28 061,74

4 558,03

1 107,61

81,45

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

109,46

62,81

3 306,50

816,72

1 712,64

26 897,07

377,94

76,18

46,99

450,36

26 214,05

4 257,91

1 034,68

76,08

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

55,08

31,60

1 663,86

410,98

861,81

13 534,81

190,18

38,34

23,65

226,63

13 191,11

2 142,61

520,66

38,29

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

48,70

27,94

1 471,12

363,37

761,99

11 967,00

168,15

33,90

20,91

200,38

11 663,12

1 894,42

460,35

33,85

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

45,11

25,88

1 362,68

336,59

705,82

11 084,88

155,76

31,40

19,37

185,61

10 803,39

1 754,78

426,42

31,36

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

50,65

29,06

1 529,94

377,90

792,45

12 445,41

174,87

35,25

21,74

208,39

12 129,38

1 970,16

478,75

35,20

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

56,06

32,17

1 693,48

418,30

877,16

13 775,75

193,57

39,02

24,07

230,66

13 425,93

2 180,75

529,93

38,97

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

46,47

26,66

1 403,75

346,73

727,09

11 418,97

160,45

32,34

19,95

191,20

11 129,00

1 807,67

439,27

32,30

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

39,53

22,68

1 194,04

294,93

618,47

9 713,02

136,48

27,51

16,97

162,63

9 466,37

1 537,61

373,64

27,48

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

166,94

95,79

5 042,89

1 245,61

2 612,02

41 021,87

576,41

116,19

71,67

686,87

39 980,17

6 493,92

1 578,04

116,04

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

58,59

33,62

1 769,83

437,16

916,70

14 396,85

202,29

40,78

25,15

241,06

14 031,26

2 279,08

553,82

40,72

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

72,42

41,55

2 187,52

540,33

1 133,05

17 794,64

250,04

50,40

31,09

297,95

17 342,76

2 816,96

684,53

50,34

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

38,37

22,02

1 159,08

286,30

600,36

9 428,66

132,48

26,71

16,47

157,87

9 189,23

1 492,59

362,70

26,67

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

62,96

36,13

1 901,90

469,78

985,11

15 471,16

217,39

43,82

27,03

259,05

15 078,29

2 449,14

595,15

43,76

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

65,55

37,61

1 980,13

489,10

1 025,63

16 107,60

226,33

45,62

28,14

269,71

15 698,57

2 549,89

619,63

45,56

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

116,20

66,68

3 510,17

867,03

1 818,13

28 553,83

401,22

80,88

49,88

478,10

27 828,74

4 520,18

1 098,42

80,77

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

328,80

188,67

9 932,39

2 453,34

5 144,60

80 796,02

1 135,28

228,64

141,15

1 352,85

78 744,31

12 790,32

3 108,08

228,55

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

281,43

161,48

8 501,44

2 099,89

4 403,42

69 155,79

971,72

195,88

120,82

1 157,94

67 399,67

10 947,63

2 660,30

195,62

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

174,98

9 211,93

2 275,38

4 771,43

74 935,36

1 052,93

212,25

130,92

1 254,72

73 032,48

11 862,55

2 882,63

211,97

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 455,44

835,13

43 965,93

10 859,77

22 772,69

357 645,27

5 025,34

1 012,99

624,82

5 988,41

348 563,33

56 616,62

13 757,98

1 011,68

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

134,59

77,23

4 065,56

1 004,21

2 105,80

33 071,67

464,70

93,67

57,78

553,75

32 231,86

5 235,37

1 272,21

93,55

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

133,01

76,32

4 017,97

992,45

2 081,15

32 684,55

459,26

92,57

57,10

547,27

31 854,56

5 174,09

1 257,32

92,46

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

142,93

82,02

4 317,75

1 066,50

2 236,43

35 123,20

493,52

99,48

61,36

588,10

34 231,29

5 560,14

1 351,13

99,35

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 , espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10 , espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10 , per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 18 luglio al 22 luglio 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 18 luglio al 22 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)   GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)   GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 18.-22.7.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

0

Raggiunto

Guiana

0

Raggiunto

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Raggiunto

Maurizio

0

Raggiunto

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

99,9945

Raggiunto

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

0

Raggiunto

Zimbabwe

0

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 18.-22.7.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 18.-22.7.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 18.-22.7.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare gli articoli 3 e 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura di autorizzazione per gli additivi nei mangimi.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 contiene disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi indicati negli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato enzimatico endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione (3). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(6)

L'impiego del preparato enzimatico endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Penicillium funiculosum (IMI SD101) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (4). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Bacillus subtilis (LMG S-15136) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 937/2001. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(8)

L'impiego del preparato enzimatico endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e subtilisina prodotto da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(9)

La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)   GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.

(4)   GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

(5)   GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

(6)   GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza del periodo di autorizzazione

Unità d'attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1602

Endo-1,4-beta-glucanasi

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) con un'attività minima di:

 

Liquido e in granuli:

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 8 000 U (1)/ml o g

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 18 000 U (2)/ml o g

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 26 000 U (3)/ml o g

Tacchini da ingrasso

Endo-1,4-beta-glucanasi: 400 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo:

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 400-800 U

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900-1 800  U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300 -2 600  U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 25 % di frumento o il 20 % di orzo e il 5 % di segala

A tempo indeterminato

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900 U

Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300 U

E 1604

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Penicillium funiculosum (IMI SD101) con un'attività minima di:

 

Polvere:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000  U (4)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400  U (5)/g

 

Liquido:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 350 U/ml

Suini da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo o il 20 % di frumento

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U

E 1606

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Bacillus subtilis (LMG-S-15136) con un'attività minima di:

 

Solido e liquido:

 

100 IU (6)/g o ml

Suinetti (slattati)

10  IU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo:

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 10 IU

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di arabinoxilano contenenti p. es. oltre il 40 % di frumento o orzo

4.

Per suinetti slattati fino a circa 35 kg

A tempo indeterminato

E 1633

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Subtilisina

EC 3.4.21.62

Preparato endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e subtilisina prodotto da Bacillus subtilis (ATCC 2107) con un'attività minima di:

 

Solido:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U (7)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U (8)/g

 

subtilisina: 800 U (9)/g

Polli da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 30 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 30-100 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 90-300 U

 

subtilisina: 240-800 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti p.es. oltre il 60 % di orzo.

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 90 U

Subtilisina: 240 U


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 microgrammi-molecole di glucosio a partire da carbossimetilcellulosa, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 microgrammi-molecole di glucosio a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,1 microgrammi-molecole di glucosio a partire da xilano di avena e di farro, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

(4)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.

(5)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.

(6)  1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

(7)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 30 °C.

(8)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.

(9)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina), a partire da substrato di caseina, al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

(2)

La Germania, la Lituania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come segue:

1)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:

«—

Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Per quanto riguarda le risorse economiche:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 6196908-0

Fax (49) 6196908-800

Per quanto riguarda le assicurazioni:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Tel. (49-228) 4108-0».

2)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:

«Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90».

3)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84».

4)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:

 

« Articolo 3

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00.

 

Articoli 4 e 6

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35.

 

Articolo 5

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89».


28.7.2005   

IT

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L 197/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche per l’applicazione di detto regolamento.

(2)

I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare gli indirizzi delle rispettive autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2005 della Commissione (GU L 137 del 31.5.2005, pag. 24)


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato come segue.

1)

L’indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84»;

2)

l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:

 

« Articoli 3 e 4

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

 

Articoli 6 e 7

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35»;

3)

l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:

«HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77/53 23

Fax (44-20) 72 70 54 30

E-mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

Per Gibilterra:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 757 07

Fax (350) 587 57 00».


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 174/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso.

(2)

Il Belgio, la Lituania e i Paesi Bassi hanno chiesto che sia modificato l’indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 174/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 174/2005 è modificato come segue.

1)

L’indirizzo che figura sotto la dicitura «Belgio» è sostituito dal testo seguente:

«SERVICE PUBLIC FEDERAL, ECONOMIE, P.M.E.,

CLASSES MOYENNES & ENERGIE

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tél. général (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/(32-2) 277 53 10

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O.,

MIDDENSTAND & ENERGIE

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel. (centrale) (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/(32-2) 277 53 10»;

2)

l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:

«Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90»;

3)

l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

Nederland

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29».


28.7.2005   

IT

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L 197/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 28 luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1150/2005 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1150/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1150/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2005.

Esso si applica a decorrere dal 28 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)   GU L 185 del 16.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 28 luglio 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

33,95

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

54,64

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

54,64

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

38,94


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.7.2005-26.7.2005

1)   

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (*1)

qualità bassa (*2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

122,45  (*3)

79,17

176,22

166,22

146,22

92,18

Premio sul Golfo (EUR/t)

11,22

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

26,13

 

 

2)   

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,99 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 26,40 EUR/t.

3)   

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00  EUR/t (HRW2)

0,00  EUR/t (SRW2).


(*1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


28.7.2005   

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L 197/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1211/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1069/2005 (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)   GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)   GU L 174 del 7.7.2005, pag. 69.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 28 luglio 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

23,11

4,74

1701 11 90  (1)

23,11

9,98

1701 12 10  (1)

23,11

4,55

1701 12 90  (1)

23,11

9,55

1701 91 00  (2)

27,52

11,47

1701 99 10  (2)

27,52

6,95

1701 99 90  (2)

27,52

6,95

1702 90 99  (3)

0,28

0,37


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2005

recante nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

(2005/577/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 225 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140 B,

vista la decisione 2004/752/CE, Euratom, del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea è stato istituito con decisione 2004/752/CE, Euratom, in base agli articoli 225 A e 245 del trattato CE e agli articoli 140 B e 160 del trattato CEEA. Questa decisione ha aggiunto, a tal fine, un allegato al protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (di seguito «allegato I dello statuto della Corte di giustizia»).

(2)

L’articolo 3 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia prevede quanto segue:

«1.

I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma degli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.

2.

Chiunque abbia la cittadinanza dell’Unione e possieda i requisiti di cui agli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Corte, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature.

3.

È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.

4.

Il comitato fornisce un parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un’esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.»

(3)

Con decisione 2005/150/CE, Euratom (2), il Consiglio ha fissato i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature, al fine della nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica, come previsto all’allegato I, articolo 3, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

(4)

Con decisione 2005/49/CE, Euratom (3), il Consiglio ha deciso le norme di funzionamento del comitato previsto all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

(5)

Con decisione 2005/151/CE, Euratom (4), il Consiglio ha nominato i membri del comitato previsto all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

(6)

L’invito pubblico a presentare candidature al fine della nomina di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica è stato pubblicato il 23 febbraio 2005 (GU C 47 A, pag. 1) e il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 15 aprile 2005. Sono state registrate duecentoquarantatre candidature.

(7)

Il comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia si è riunito più volte nei mesi di maggio e giugno 2005. Al termine dei suoi lavori, ha messo a punto il parere e l’elenco previsti all’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia. Nell’elenco figurano quattordici candidati.

(8)

In virtù dell’articolo 225 A, quarto comma, del trattato CE e dell’articolo 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, i giudici del Tribunale della funzione pubblica sono nominati dal Consiglio.

(9)

Occorre quindi nominare sette persone tra quelle figuranti nell’elenco sopracitato, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati, come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia.

(10)

In virtù dell’articolo 2, secondo comma, prima frase, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, i giudici del Tribunale della funzione pubblica sono nominati per un periodo di sei anni. Ora, in deroga a tale disposizione, l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/752/CE, Euratom prevede che subito dopo che tutti i giudici del Tribunale hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, di tre giudici del Tribunale il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni. Occorre rendere adeguatamente nota al pubblico tale designazione mediante la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)

È altresì necessario rilevare che, per quanto riguarda la designazione del primo presidente del Tribunale della funzione pubblica, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/752/CE, Euratom prevede la possibilità per il Consiglio di decidere di applicare la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte, che stabilisce che i giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Occorre far ricorso a tale possibilità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea:

Irena BORUTA

Stéphane GERVASONI

Heikki KANNINEN

Horstpeter KREPPEL

Paul J. MAHONEY

Charisios TAGARAS

Sean VAN RAEPENBUSCH.

Articolo 2

Quattro di questi giudici sono nominati per un periodo di sei anni, dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2011.

Gli altri tre giudici sono nominati per un periodo di tre anni, dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2008.

Il segretariato generale del Consiglio pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la designazione, effettuata per estrazione a sorte dal presidente del Consiglio, di tre giudici di tale Tribunale il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni.

Articolo 3

Per la designazione del primo presidente del Tribunale della funzione pubblica, si applica la procedura prevista all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)   GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

(2)   GU L 50 del 23.2.2005, pag. 7.

(3)   GU L 21 del 25.1.2005, pag. 13.

(4)   GU L 50 del 23.2.2005, pag. 9.


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/30


Informazione concernente l’entrata in vigore del protocollo dell’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

Essendo state espletate, il 12 luglio 2005, le procedure necessarie per l’entrata in vigore del protocollo dell’accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, firmato a Bruxelles il 4 maggio 2005, il protocollo in questione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 4 del medesimo, il 1o agosto 2005.


Commissione

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine applicabili alle noci di cappesante del genere Placopecten magellanicus di Saint Pierre e Miquelon

[notificata con il numero C(2005) 2819]

(2005/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l’allegato III, articolo 37,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 aprile 2005 Saint Pierre e Miquelon ha chiesto, per un periodo di sette anni, una deroga alle norme d’origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE per un quantitativo annuo di 250 tonnellate di noci di cappesante del genere Placopecten magellanicus, fresche o surgelate, esportate da Saint Pierre e Miquelon.

(2)

Saint Pierre e Miquelon ha giustificato la sua richiesta adducendo il ritardo verificatosi nell’avvio dell’attività di allevamento delle cappesante nella baia di Miquelon e il fatto che la produzione locale di queste cappesante continui a basarsi in gran parte sul seme importato dal Canada. Il seme, le cappesante non sgusciate e le noci di cappesante importati dal Canada sostituiranno temporaneamente i volumi di approvvigionamento di cappesante non sgusciate venuti a mancare all’industria di trasformazione locale.

(3)

La deroga richiesta è giustificata ai sensi dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, in particolare dell’articolo 37, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo di un’industria esistente a Saint Pierre e Miquelon. La deroga è indispensabile per mantenere l’attività dello stabilimento interessato, che impiega un numero considerevole di persone. Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

(4)

Occorre pertanto concedere una deroga per determinati quantitativi di noci di cappesante del genere Placopecten magellanicus, trasformate a Saint Pierre e Miquelon e importate nella Comunità.

(5)

Il regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), stabilisce norme di gestione per i contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione dei quantitativi per i quali è concessa la deroga in questione.

(6)

Considerato che la decisione 2001/822/CE scadrà il 31 dicembre 2011, occorre introdurre una disposizione che garantisca la validità della deroga oltre questa data qualora una nuova decisione relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità fosse adottata prima del 31 dicembre 2011 o qualora la validità della decisione 2001/822/CE fosse prorogata.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, le noci di cappesante del genere Placopecten magellanicus, fresche e surgelate, classificate alla voce 0307 della NC e specificate in allegato, trasformate a Saint Pierre e Miquelon, sono considerate originarie di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenute a partire da seme, cappesante non sgusciate e noci di cappesante del genere Placopecten magellanicus non originari, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato, importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon tra il 1o agosto 2005 e il 31 luglio 2012.

Articolo 3

Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano, mutatis mutandis, alla gestione dei quantitativi indicati in allegato.

Articolo 4

1.   Le autorità doganali di Saint Pierre e Miquelon adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento.

2.   Ogni tre mesi, le autorità competenti di Saint Pierre e Miquelon inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i numeri d’ordine dei certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Derogation — Commission Decision 2005/578/EC»,

«Dérogation — Décision 2005/578/CE de la Commission».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o agosto 2005 al 31 dicembre 2011.

Qualora sia adottato un nuovo regime preferenziale che sostituisca la decisione 2001/822/CE dopo il 31 dicembre 2011, la presente decisione continuerà comunque ad applicarsi fino alla data di scadenza del nuovo regime, ma non oltre il 31 luglio 2012.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Quantitativi importati da Saint Pierre e Miquelon

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativi

(t)

09.1643

0307 21 00

0307 29 90

20

10

Noci di cappesante del genere Placopecten magellanicus, fresche o surgelate

dall’1.8.2005 al 31.7.2006

250

dall’1.8.2006 al 31.7.2007

250

dall’1.8.2007 al 31.7.2008

250

dall’1.8.2008 al 31.7.2009

250

dall’1.8.2009 al 31.7.2010

250

dall’1.8.2010 al 31.7.2011

250

dall’1.8.2011 al 31.7.2012

250