ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 194

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
26 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1191/2005 della Commissione, del 25 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1192/2005 della Commissione, del 25 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori ( 1 )

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1194/2005 della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1195/2005 della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1196/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura Combinata

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1197/2005 della Commissione, del 25 luglio 2005, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance)

11

 

*

Direttiva 2005/49/CE della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 )

12

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2005/575/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1191/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.7.2005   

IT

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L 194/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione (2), le schede aziendali vengono trasmesse dall’organo di collegamento alla Commissione al più tardi nove mesi dopo la fine dell’esercizio contabile cui si riferiscono. Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno estendere tale periodo di nove mesi.

(2)

È opportuno, quale misura transitoria per l’esercizio contabile 2004, assegnare a Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia un periodo più lungo per la trasmissione delle informazioni, in modo da consentire un graduale adeguamento dei suddetti Stati membri al nuovo sistema di tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1915/83.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente:

«Le schede aziendali vengono trasmesse alla Commissione da parte dell’organo di collegamento secondo la forma richiesta dall’allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77.

Per l’esercizio contabile 2004, le schede aziendali sono trasmesse al più tardi tredici mesi dopo la fine dello stesso esercizio contabile. Tuttavia, l’organo di collegamento della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia trasmette le schede aziendali al più tardi diciotto mesi dopo la fine dell’esercizio contabile di riferimento.

A partire dall’esercizio contabile 2005, le schede aziendali vengono trasmesse al più tardi 12 mesi dopo la fine dell’esercizio contabile in questione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 40).


26.7.2005   

IT

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L 194/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 998/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (2), ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(3)

Da informazioni fornite dall’Argentina, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza dall’Argentina non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere l’Argentina nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

(4)

A fini di chiarezza, occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.

(5)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(6)

I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 3).

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

 

IE — Irlanda

 

MT — Malta

 

SE — Svezia

 

UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

b)

ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c)

FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

d)

GI — Gibilterra;

e)

PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

f)

Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

 

AD — Andorra

 

CH — Svizzera

 

IS — Islanda

 

LI — Liechtenstein

 

MC — Monaco

 

NO — Norvegia

 

SM — San Marino

 

VA — Stato della Città del Vaticano

PARTE C

 

AC — Isola dell’Ascensione

 

AE — Emirati arabi uniti

 

AG — Antigua e Barbuda

 

AN — Antille olandesi

 

AR — Argentina

 

AU — Australia

 

AW — Aruba

 

BB — Barbados

 

BH — Bahrein

 

BM — Bermuda

 

CA — Canada

 

CL — Cile

 

FJ — Figi

 

FK — Isole Falkland

 

HK — Hong Kong

 

HR — Croazia

 

JM — Giamaica

 

JP — Giappone

 

KN — Saint Kitts e Nevis

 

KY — Isole Cayman

 

MS — Montserrat

 

MU — Maurizio

 

NC — Nuova Caledonia

 

NZ — Nuova Zelanda

 

PF — Polinesia francese

 

PM — Saint-Pierre e Miquelon

 

RU — Federazione russa

 

SG — Singapore

 

SH — Sant’Elena

 

TW — Taiwan

 

US — Stati Uniti d’America

 

VC — Saint Vincent e Grenadine

 

VU — Vanuatu

 

WF — Wallis e Futuna

 

YT — Mayotte»


26.7.2005   

IT

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L 194/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1o settembre 2004.

(2)

Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o luglio 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data «1o settembre 2004» è sostituita dalla data «1o luglio 2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 31).


26.7.2005   

IT

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L 194/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (2), la quantità di latte scremato in polvere messa in vendita dall'organismo d'intervento degli Stati membri è limitata a quella entrata all'ammasso anteriormente al 1o settembre 2004.

(2)

Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o luglio 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001, i termini «1o settembre 2004» sono sostituiti dai termini «1o luglio 2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


26.7.2005   

IT

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L 194/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura Combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'Allegato del detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.

(3)

Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’Allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’Allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 de questa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

codice NC

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Guanto costituito principalmente da tessuto. La maggior parte della superficie esterna del guanto, che comprende il dorso del guanto (ad eccezione del dorso delle dita), il polso, la parte tra le dita, una parte del pollice e i due lati esterni della mano, è in tessuto, spalmato, sul lato interno, di uno strato di materia plastica non alveolare.

Il palmo, la parte inferiore del pollice e delle altre dita, oltre che la punta delle quattro dita, sono di tessuto a maglia, spalmato, sulla sua superficie esterna, di materia plastica non alveolare.

Il dorso delle dita e del pollice è costituito da materia plastica alveolare, ricoperta con tessuto a maglia su entrambe le facce. Sul dorso delle dita e del pollice, in corrispondenza delle nocche, ci sono delle applicazioni in gomma; inoltre, sul lato esterno del dito indice è posta una sottile lamella, anch’essa in gomma.

Una fascia elastica ed un sistema di tipo velcro, all’altezza del polso, permettono di stringere il guanto, alla cui estremità è posta, inoltre, una chiusura con cordoncino scorrevole.

(Cfr. fotografie n. 635 A + B) (1)

6216 00 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo del codice NC 6216 00 00.

Si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale interpretativa 3 b) ed alla voce 6216.

Il guanto è destinato principalmente a mantenere le mani al caldo. Poiché il tessuto è la materia predominante della superficie e contribuisce alla funzione di mantenimento del calore, esso conferisce al guanto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola generale interpretativa 3 b).

Image

Image


(1)  La fotografia ha carattere puramente indicativo.


26.7.2005   

IT

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L 194/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 951/2005 della Commissione (3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 26 luglio 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 951/2005 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 26 luglio e prima del 16 settembre 2005, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1078/2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 3).


26.7.2005   

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L 194/12


DIRETTIVA 2005/49/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Vista la direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 della medesima

Vista la direttiva del Consiglio 72/245/CEE relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli (2), in particolare l’articolo 4 della medesima,

Considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari ai sensi della procedura di omologazione fissata dalla direttiva 70/156/CEE.

(2)

Per migliorare la sicurezza dei veicoli, sviluppando l’uso di tecnologie basate su apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli, la Commissione — ha armonizzato con la decisione 2004/545/CE della Commissione dell’8 luglio 2004 relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (3) e con la decisione 2005/50/CE della Commissione del 17 gennaio 2005 relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (4), l’uso delle due bande di frequenza dello spettro radio.

(3)

La banda di frequenze 79 GHz dello spettro radio è stata riconosciuta come la più idonea allo sviluppo e all’introduzione a lungo termine e permanente dei sistemi radar a corto raggio per autoveicoli. La decisione 2004/545/CE ha perciò indicato e messo a disposizione di tali apparecchiature, perché funzionino senza interferenza e senza protezione, la banda di frequenze 79 GHz dello spettro radio. La tecnologia nella gamma di frequenze 79 GHz si trova tuttora in fase di sviluppo e non è ancora economicamente vantaggiosa.

(4)

La decisione 2005/50/CE permette un uso limitato nel tempo della banda di frequenza 24 GHz dello spettro radio alle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. La tecnologia che si serve di tale banda di frequenza è disponibile a breve termine a costi ragionevoli, il che renderà possibile valutare rapidamente l’efficacia ai fini della sicurezza stradale delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. L’uso di tale tecnologia radar va tuttavia limitato per evitare interferenze con altre applicazioni che si servono della banda 24 GHz.

(5)

La decisione 2005/50/CE permette, fino al 30 giugno 2013 e non oltre tale data, l’uso di un’apparecchiatura radar a 24 GHz solo se montata come accessorio originale in veicoli nuovi o ne sostituisce una così montata. Secondo l’articolo 5 della decisione 2005/50/CE, tale data può però essere anticipata.

(6)

Per ottemperare alla decisione 2005/50/CE, gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo che verifichi il numero di veicoli dotati di un radar a corto raggio nella banda 24 GHz immatricolati nel loro territorio. Occorre quindi fornire agli Stati membri mezzi adeguati per effettuare tale verifica.

(7)

La direttiva 72/245/CEE va dunque modificata di conseguenza.

(8)

Le modifiche alla direttiva 72/245/CEE si riflettono sulla direttiva 70/156/CEE. Va dunque modificata anche quest’ultima.

(9)

I provvedimenti messi in atto dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, espresso ex articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 72/245/CEE

La direttiva 72/245/CEE è modificata come segue:

1)

Nell’allegato I, dopo il punto 2.1.12.2. vanno inseriti i punti che seguono:

«2.1.13.

“Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz” denota un radar quale quello definito all’articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2005/50/CE della Commissione (5) e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 di tale decisione.

2.1.14.

“Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 79 GHz” denota un radar quale quello definito all’articolo 2, punto(b) della decisione 2004/545/CE della Commissione (6) e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 di tale decisione.»

2)

Nell’allegato II A, dopo il punto 12.2.7. vanno inseriti i punti che seguono:

«12.7.1.

veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

12.7.2.

veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)».

3)

Nell’appendice dell’allegato III A, dopo il punto 1.3. inserire i punti che seguono:

«1.3.1.

veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

1.3.2.

veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)»

Articolo 2

Modifica della direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue.

1)

Negli allegati I e III, inserire dopo il punto 12.6.4. i punti che seguono:

«12.7.1.

veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

12.7.2.

veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)».

2)

Nell’allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del Certificato di conformità (COC), la voce 50 è sostituita da quanto segue:

«50.   Osservazioni

50.1.

veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

50.2.

veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

50.3.

Altre osservazioni …»

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   A decorrere dall’1o luglio 2006, se non vengono soddisfatti i requisiti della direttiva 72/245/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a)

cesseranno di ritenere validi — ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE — i certificati di conformità che, ai sensi di tale direttiva, accompagnano i veicoli nuovi;

b)

potranno rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli nuovi.

Le omologazioni di veicoli non dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz o da 79 GHz restano invariate.

2.   A decorrere dall’1o luglio 2013 gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.

3.   Se la data di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 5 della decisione 2005/50/CE viene modificata secondo le modalità dell’articolo 5 della decisione, gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz dopo la data di riferimento modificata.

Articolo 4

Recepimento

1.   Entro e non oltre il 30 giugno 2006 gli Stati membri approvano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni di cui sopra a decorrere dall’1o luglio 2006.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

(2)  GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificato dalla direttiva 2004/104/CE.

(3)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

(4)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(5)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(6)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

26.7.2005   

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L 194/15


AZIONE COMUNE 2005/575/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 e il 20 giugno 2003, il Consiglio europeo riunito a Salonicco ha approvato l’elaborazione di una politica di formazione coordinata dell’UE nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), comprendente sia la dimensione civile sia quella militare.

(2)

Il 17 novembre 2003, il Consiglio ha approvato la politica di formazione dell’UE nel settore della PESD e successivamente, il 13 settembre 2004, il concetto di formazione dell’UE nel settore della PESD che contiene la definizione dei principi d’istituzione dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).

(3)

Il 16 e il 17 dicembre 2004, il Consiglio europeo ha avallato l’inizio dei lavori sulla definizione delle modalità di funzionamento dell’AESD.

(4)

Il 31 maggio 2005, il Comitato politico e di sicurezza ha avallato le modalità di funzionamento dell’AESD, compresa l’istituzione di un comitato direttivo, di un consiglio accademico esecutivo e di un segretariato permanente, che devono svolgere i loro compiti secondo dette modalità.

(5)

L’AESD deve essere un soggetto chiave della formazione nel settore della PESD, con particolare attenzione ai corsi PESD a livello strategico. Deve pertanto essere un partner attivo nella gestione globale della formazione a livello dell’UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Istituzione

1.   È istituita l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).

2.   L’AESD è costituita in forma di rete tra istituti, scuole, accademie e istituzioni nazionali all’interno dell’UE specializzati in politica della sicurezza e della difesa e l’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (di seguito «istituti»).

3.   L’AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell’UE.

Articolo 2

Missione

L’AESD offre formazione a livello strategico nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PESD tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere, attraverso le attività di formazione, le migliori prassi in relazione a vari temi PESD.

Articolo 3

Obiettivi

L’AESD persegue i seguenti obiettivi:

a)

sviluppare ulteriormente la cultura europea della sicurezza nel contesto PESD;

b)

promuovere una migliore comprensione della PESD quale componente essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC);

c)

fornire agli organi dell’UE personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PESD;

d)

mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell’UE; e

e)

contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alla formazione.

Articolo 4

Compiti dell’AESD

1.   In linea con la missione e gli obiettivi perseguiti, i compiti principali dell’AESD sono l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione nel settore della PESD.

2.   Le attività di formazione dell’AESD sono di due tipi:

a)

corso di alto livello sulla PESD; e

b)

corso di orientamento sulla PESD.

In funzione delle decisioni prese dal comitato esecutivo di cui all’articolo 5, si avviano altre attività formative.

3.   Inoltre l’AESD svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti nazionali;

b)

installa e provvede al funzionamento del sistema di teledidattica avanzata via Internet, per fornire assistenza alle attività di formazione dell’AESD;

c)

elabora e sviluppa materiale didattico per la formazione dell’UE in materia di PESD;

d)

contribuisce al programma di formazione annuale dell’UE in materia di PESD; e

e)

istituisce una «Alumni Network» tra gli ex partecipanti alla formazione.

4.   Le attività di formazione dell’AESD si svolgono attraverso gli istituti che fanno parte della rete AESD.

5.   L’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza, che fa parte della rete dell’AESD, fornisce assistenza alle attività di formazione dell’AESD, in particolare attraverso le sue pubblicazioni e le conferenze date dai suoi ricercatori, mettendo inoltre a disposizione il suo sito web nell’ambito e a favore del sistema di teledidattica avanzata via Internet.

Articolo 5

Organizzazione

1.   I seguenti organi sono istituiti nell’ambito dell’AESD:

a)

un comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione dell’accademia;

b)

un consiglio accademico esecutivo incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione;

c)

un segretariato permanente dell’AESD (di seguito «segretariato») che in particolare assiste il comitato direttivo e il consiglio accademico esecutivo.

2.   Il comitato direttivo, il consiglio accademico esecutivo e il segretariato svolgono i compiti indicati rispettivamente negli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 6

Comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo Stato membro, sono indirizzate al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR).

I rappresentanti degli Stati aderenti possono assistere alle riunioni in veste di osservatori attivi.

2.   Il comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio; si riunisce almeno una volta l’anno.

3.   Alle riunioni del comitato sono invitati ad assistere rappresentanti dell’SG/AR e della Commissione.

4.   Il comitato:

a)

stabilisce il programma accademico annuale dell’AESD;

b)

sceglie lo Stato membro (gli Stati membri) che ospita (che ospitano) le attività di formazione dell’AESD e gli istituti che le svolgono;

c)

elabora e approva il programma accademico annuale e i programmi generali di studio per tutte le attività formative dell’AESD;

d)

adotta rapporti di valutazione e una relazione generale annuale sulle attività di formazione dell’AESD, da trasmettere agli organi competenti del Consiglio;

e)

nomina, per ogni anno accademico, il presidente del consiglio accademico esecutivo.

5.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.

6.   Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Per la loro adozione, le decisioni richiedono il numero di voti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sull’Unione europea.

Articolo 7

Consiglio accademico esecutivo

1.   Il consiglio accademico esecutivo è composto dai rappresentanti senior degli istituti coinvolti nelle attività durante l’anno accademico in questione.

2.   Il presidente del consiglio accademico è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.

3.   Alle riunioni del consiglio accademico sono invitati ad assistere rappresentanti degli istituti coinvolti nelle attività formative dell’AESD dell’anno accademico precedente e di quello successivo, nonché rappresentanti dell’SG/AR e della Commissione. Alle riunioni possono essere invitati ad assistere esperti accademici e alti funzionari di istituzioni nazionali e europee.

4.   Il consiglio accademico esecutivo:

a)

applica il programma accademico annuale convenuto, tramite gli istituti che fanno parte della rete AESD;

b)

supervisiona il sistema di teledidattica avanzata via Internet;

c)

elabora i programmi di studio specifici per tutte le attività di formazione dell’AESD, sulla base dei programmi generali convenuti;

d)

assicura il coordinamento generale delle attività formative dell’AESD tra tutti gli istituti;

e)

passa in rassegna il livello delle attività di formazione svolte nell’anno accademico precedente;

f)

presenta al comitato direttivo proposte di attività di formazione per l’anno accademico successivo;

g)

redige le bozze dei rapporti di valutazione per ciascun corso dell’AESD nonché un progetto di relazione annuale generale sulle attività dell’AESD da trasmettere al comitato direttivo.

5.   Il regolamento interno del consiglio accademico è adottato dal comitato direttivo.

Articolo 8

Segretariato

1.   Il segretariato generale del Consiglio provvede al segretariato dell’AESD.

Il segretariato generale del Consiglio, gli Stati membri e gli istituti che fanno parte della rete AESD provvedono al personale.

2.   Il segretariato assiste il comitato direttivo e il consiglio accademico esecutivo, svolge mansioni amministrative di supporto alle loro attività e fornisce assistenza nell’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD che si svolgono a Bruxelles.

3.   Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione.

Ciascun istituto appartenente alla rete dell’AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD.

Articolo 9

Partecipazione alle attività di formazione dell’AESD

1.   Tutte le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati aderenti. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.

In linea di massima, le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini degli Stati candidati e, nel caso, degli Stati terzi.

2.   Alle attività di formazione partecipa il personale civile e militare che si occupa degli aspetti strategici nel settore della PESD.

Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione dell’AESD rappresentanti tra l’altro di organizzazioni non governative, di istituti accademici, dei media e dell’imprenditoria.

3.   I partecipanti che hanno completato un corso dell’AESD ricevono un certificato firmato dall’SG/AR. Le modalità del certificato sono decise dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE.

Articolo 10

Collaborazione

L’AESD collabora con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti internazionali di formazione di Stati terzi, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche.

Articolo 11

Finanziamento

1.   Ciascuno Stato membro, istituzione dell’UE, agenzia dell’UE, istituto che fa parte della rete dell’AESD si fa carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all’AESD, comprese le retribuzioni, indennità, spese di viaggio e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione dell’AESD.

2.   Gli Stati membri e gli istituti che fanno parte della rete AESD sostengono rispettivamente le spese del personale che forniscono al segretariato, retribuzioni, indennità e spese di viaggio comprese.

3.   Il segretariato generale del Consiglio si fa carico di tutte le spese derivanti dai compiti di cui all’articolo 8 e ad essi relative, anche delle spese del personale da esso fornito.

4.   Ogni partecipante alle attività di formazione dell’AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

5.   Per finanziare attività specifiche, in particolare l’elaborazione, la messa in opera e il funzionamento delle reti dei sistemi d’informazione o delle relative applicazioni per l’AESD di cui all’articolo 4, paragrafo 3, i contributi volontari degli Stati membri, delle istituzioni dell’UE, delle agenzie dell’UE e degli istituti che fanno parte della rete AESD sono gestiti dal segretariato generale del Consiglio come entrate con destinazione specifica.

6.   Le modalità pratiche dei contributi di cui al paragrafo 5 sono stabilite dal comitato direttivo.

Articolo 12

Norme di sicurezza

Le norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1), si applicano alle attività dell’AESD.

Articolo 13

Revisione

Entro il 31 dicembre 2007, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, adotta e presenta al Consiglio una relazione sulle attività e prospettive dell’AESD, comprese le disposizioni relative al finanziamento e al segretariato ai fini della revisione della presente azione comune.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).