ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 191

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
22 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli  ( 1 )

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

22

 

*

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

29

 

*

Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

59

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 22 aprile 2005, che istituisce il comitato consultivo europeo per la ricerca in materia di sicurezza

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1158/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 (3) ha definito un quadro di base comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di statistiche comunitarie delle imprese a fini di analisi del ciclo economico.

(2)

L'attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98, ad opera dei regolamenti della Commissione (CE) n. 586/2001 (4), (CE) n. 588/2001 (5) e (CE) n. 606/2001 (6), concernenti rispettivamente la definizione di raggruppamenti principali di industrie, la definizione di variabili e le deroghe concesse agli Stati membri, ha consentito di acquisire un'esperienza pratica che può servire a definire misure volte a migliorare ulteriormente le statistiche congiunturali.

(3)

Nel piano d'azione sui bisogni statistici dell'UEM e nelle successive relazioni sui progressi nell'attuazione di detto piano, il Consiglio «Ecofin» ha individuato altri aspetti fondamentali per migliorare le statistiche di cui al regolamento (CE) n. 1165/98.

(4)

Per la propria politica monetaria la Banca centrale europea (BCE) necessita di ulteriori approfondimenti delle statistiche congiunturali, come ha affermato nel documento relativo ai bisogni in materia di statistiche economiche generali. In particolare, essa necessita per la zona euro di aggregati tempestivi, affidabili e significativi.

(5)

Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (7), ha individuato i principali indicatori economici europei (PIEE) che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1165/98.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in settori di particolare importanza per la politica monetaria e lo studio del ciclo economico.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico.

(8)

L'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione include la riduzione degli oneri inutili che gravano sulle imprese e la diffusione delle nuove tecnologie,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

1)

L'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

al comma unico è aggiunta la lettera seguente:

«d)

partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee.

I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. La loro approvazione ed attuazione è regolata dalla procedura di cui all'articolo 18.

Vengono istituiti programmi di campionamento europei quando i programmi di campionamento nazionali non soddisfano le prescrizioni europee. Inoltre gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei, quando detti programmi offrono opportunità in vista di una riduzione sostanziale del costo del sistema statistico o dell'onere per le imprese che il rispetto dei requisiti europei comporta. Partecipando ad un programma di campionamento europeo uno Stato membro soddisfa le condizioni per la fornitura della variabile interessata, conformemente all'obiettivo di detto programma. I programmi europei di campionamento possono indicare le condizioni, il livello di dettaglio e le scadenze relativi alla trasmissione dei dati.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Si fa ricorso alle indagini obbligatorie per ottenere informazioni che non sono ancora disponibili (nei termini richiesti) in altre fonti, quali i registri. Le indagini sono condotte utilizzando questionari elettronici e, se del caso, questionari web.»

2)

L'articolo 10 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronto con altri dati statistici, che deve essere effettuato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione (Eurostat). È inoltre verificata la loro coerenza interna.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La valutazione della qualità è effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente le piccole imprese. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le necessarie informazioni, conformemente ad una metodologia europea comune sviluppata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.»

3)

L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.

Previa consultazione del comitato del programma statistico, entro il 11 febbraio 2006 la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione, che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali.»

4)

L'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.

Entro il 11 agosto 2008 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro opportunità e qualità e sulla revisione degli indicatori. La relazione tratta altresì in modo specifico del costo del sistema statistico e dell'onere per le imprese, derivanti dal presente regolamento, in rapporto ai suoi benefici. Essa fa riferimento alle migliori prassi che consentono di limitare l'onere per le imprese e indica alcuni modi per ridurre l'onere e i costi.»

5)

All'articolo 17 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

l'istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4).»

6)

Gli allegati da A a D sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 158 del 15.6.2004, pag. 3.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

(3)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.

(5)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18.

(6)  GU L 92 del 2.4.2001, pag. 1.

(7)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO

PARTE A

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

Campo d'applicazione

Il testo di cui alla lettera a) («Campo d'applicazione») è sostituito dal seguente:

«Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da C a E della CPA.»

Elenco delle variabili

Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:

1)

al punto 1 è aggiunta la variabile seguente:

«Variabile

Denominazione

340

Prezzi all'importazione»;

2)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

I dati sui prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312) e sui prezzi all'importazione (n. 340) possono essere elaborati utilizzando valori unitari di prodotti provenienti dal commercio estero o altre fonti, ma solo se non vi è un peggioramento significativo della qualità rispetto a dati specifici sui prezzi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati.»;

3)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi rispettivamente della NACE e della CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. L'elenco dei gruppi può essere modificato fino al 11 agosto 2008 secondo la procedura di cui all'articolo 18.»;

4)

è aggiunto il punto seguente:

«10)

La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da C a E della NACE.»

Forma

Il testo dei cui alla lettera d) («Forma») è sostituito dal seguente:

«1)

Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili.

2)

Inoltre, le variabili “Produzione” (n. 110) e “Ore di lavoro” (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3)

Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4)

Le variabili nn. 110, 310, 311, 312 e 340 devono essere trasmesse in forma di indice. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.»

Periodo di riferimento

Alla lettera e) («Periodo di riferimento») è aggiunta la variabile seguente:

«Variabile

Periodo di riferimento

340

mese».

Livello di dettaglio

Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:

1)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1)

Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), devono essere trasmesse a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. La variabile 340 deve essere trasmessa a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA.

2)

Inoltre, per la sezione D della NACE, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311 e 312) devono essere trasmessi ai livelli a tre e quattro cifre della NACE. Gli indici della produzione e dei prezzi alla produzione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90 % del valore aggiunto totale per ciascun Stato membro della sezione D della NACE in un dato anno base. Dette variabili non devono essere trasmesse a tali livelli di dettaglio dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale della sezione D della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»;

2)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione (1)

3)

sono aggiunti i seguenti punti:

«5)

Le variabili relative al fatturato (nn. 120, 121 e 122) devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni C e D della NACE e per gli RPI, con l'eccezione dello RPI definito per attività legate all'energia.

6)

Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 131 e 132) devono essere trasmesse per il totale dell'industria manifatturiera, sezione D della NACE, e per un insieme ridotto di RPI che comprende l'elenco di divisioni della NACE di cui alla lettera c) (“Elenco delle variabili”), punto 8, del presente allegato.

7)

La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da C a E della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Tale variabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.

8)

Per la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d).

9)

Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. L'informazione sulla NACE sezione E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della CPA, agli RPI nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il programma europeo di campionamento può limitare all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a trasmettere la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340.

10)

Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D ed E della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE o il livello di sezione della CPA.»

Termini per la trasmissione dei dati

Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è modificato come segue:

1)

al punto 1 alcune variabili sono modificate o aggiunte come segue:

«Variabile

Termine

110

1 mese e 10 giorni civili

[…]

[…]

210

2 mesi

[…]

[…]

340

1 mese e 15 giorni civili»;

2)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livelli di gruppo e di classe della NACE o a livelli di gruppo e di classe della CPA.

Per gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D ed E della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati per il totale dell'industria, gli RPI, il livello di sezione e divisione della NACE o il livello di sezione e divisione della CPA.»

Studi pilota

Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 2 e 3 sono soppressi.

Primo periodo di riferimento

Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») sono aggiunti i commi seguenti:

«Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della distinzione delle variabili relative al mercato non interno in zona euro e zona extra euro è stabilito non oltre il gennaio 2005.

Il primo periodo di riferimento per la variabile 340 è stabilito non oltre il gennaio 2006, a condizione che si applichi un anno base non oltre il 2005.»

Periodo transitorio

Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i seguenti punti:

«3)

Per la variabile 340 e la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340 può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4)

In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 110, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

5)

In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

PARTE B

L'allegato B del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

Elenco delle variabili

Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:

1)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

Solo qualora non siano disponibili, le variabili relative ai costi della costruzione (nn. 320, 321, 322) possono essere calcolate per approssimazione mediante i prezzi alla produzione (n. 310). Tale approssimazione è consentita fino al 11 agosto 2010.»;

2)

è aggiunto il punto seguente:

«6)

Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

a)

valutare la fattibilità di una variabile trimestrale dei prezzi alla produzione (n. 310) nella costruzione;

b)

definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici.

Non oltre il 11 agosto 2006 la Commissione propone una definizione per la variabile relativa ai prezzi alla produzione.

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per sostituire la variabile relativa ai costi di costruzione con la variabile relativa ai prezzi alla produzione a partire dall'anno base 2010.»

Forma

Il testo di cui alla lettera d) («Forma») è sostituito dal seguente:

«1)

Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

2)

Inoltre, le variabili relative alla produzione (nn. 110, 115 e 116) e alle ore di lavoro (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3)

Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di cicli di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4)

Le variabili 110, 115, 116, 320, 321 e 322 devono essere trasmesse in forma di indice. Le variabili 411 e 412 devono essere trasmesse in cifre assolute. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.»

Periodo di riferimento

Il testo di cui alla lettera e) («Periodo di riferimento») è sostituito dal seguente:

«Alle variabili 110, 115 e 116 si applica un periodo di riferimento di un mese. A tutte le altre variabili contemplate dal presente allegato si applica il periodo di riferimento di almeno un trimestre.

Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono fornire le variabili 110, 115 e 116 solo con un periodo di riferimento di un trimestre.»

Livello di dettaglio

Alla lettera f) («Livello di dettaglio») è aggiunto il punto seguente:

«6)

Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono trasmettere i dati solo per il totale della costruzione (livello di sezione della NACE).»

Termini per la trasmissione dei dati

Alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») le variabili 110, 115, 116 e 210 sono sostituite dalle seguenti:

«Variabile

Periodicità

110

1 mese e 15 giorni civili

115

1 mese e 15 giorni civili

116

1 mese e 15 giorni civili

[…]

[…]

210

2 mesi».

Studi pilota

Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 1 e 3 sono soppressi.

Primo periodo di riferimento

Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») è aggiunto il testo seguente:

«Il primo periodo di riferimento per la trasmissione delle variabili 110, 115 e 116 con un periodo di riferimento mensile è stabilito non oltre il gennaio 2005.»

Periodo transitorio

Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i punti seguenti:

«3)

In caso di modifica del periodo di riferimento per le variabili 110, 115 e 116, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4)

In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per le variabili 110, 115, 116 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

PARTE C

L'allegato C del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

Elenco delle variabili

Alla lettera c) («Elenco delle variabili») è aggiunto il punto seguente:

«4)

Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

a)

valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale delle ore di lavoro (n. 220) per il commercio al dettaglio e le riparazioni;

b)

valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale delle retribuzioni lorde (n. 230) per il commercio al dettaglio e le riparazioni;

c)

definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici.

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul risultato degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.»

Forma

Alla lettera d) («Forma») i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1)

Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

2)

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

Livello di dettaglio

Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:

1)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2, 3 e 4. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4.»;

2)

è aggiunto il punto seguente:

«5)

Gli Stati membri, il cui fatturato nella divisione 52 della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono trasmettere la variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) solo conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 3 e 4.»

Termini per la trasmissione dei dati

Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è sostituito dal seguente:

«1)

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.

2)

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui ai punti 3 e 4 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3)

La variabile numero di persone occupate deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.»

Studi pilota

Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 2 e 4 sono soppressi.

Periodo transitorio

Alla lettera j) («Periodo transitorio») è aggiunto il punto seguente:

«4)

In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati della variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

PARTE D

L'allegato D del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

Elenco delle variabili

Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:

1)

al punto 1 è aggiunta la variabile seguente:

«Variabile

Denominazione

310

Prezzi alla produzione»;

2)

sono aggiunti i punti seguenti:

«3)

La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) comprende i servizi forniti ad una clientela costituita da imprese o persone che rappresentano imprese.

4)

Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

a)

valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale relativa alle ore di lavoro (n. 220) per altri servizi;

b)

valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) per altri servizi;

c)

definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici;

d)

definire un livello di dettaglio adeguato. I dati sono suddivisi per attività economiche secondo le definizioni delle sezioni della NACE ed ulteriormente disaggregati non oltre il livello di divisioni della NACE (due cifre) o di raggruppamenti delle divisioni.

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.»

Forma

Il testo di cui alla lettera d) («Forma») è modificato come segue:

1)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1)

Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

2)

La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve essere anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.»;

2)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

La variabile prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa in forma di indice. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.»

Periodo di riferimento

Alla lettera e) («Periodo di riferimento») sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi di un periodo di riferimento ridotto in rapporto sia al costo della raccolta sia all'onere per le imprese, al fine di valutare la fattibilità di una riduzione del periodo di riferimento da un trimestre ad un mese per la variabile fatturato (n. 120).

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera d), per un'eventuale modifica della frequenza di elaborazione della variabile relativa al fatturato.»

Livello di dettaglio

Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:

1)

i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3)

Per le divisioni 50, 51, 64 e 74 della NACE, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.

4)

Per la sezione I della NACE, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione I in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»;

2)

sono aggiunti i punti seguenti:

«5)

La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa secondo le seguenti attività e gruppi della NACE:

 

60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 a 4 cifre;

 

61.1, 62.1, 64.2 a 3 cifre;

 

da 72.1 a 72.6 a 3 cifre;

 

somma da 74.11 a 74.14;

 

somma di 74.2 e 74.3;

 

da 74.4 a 74.7 a 3 cifre.

NACE 74.4 può essere indicata per approssimazione mediante gli annunci pubblicitari.

NACE 74.5 comprende il prezzo totale della forza lavoro assunta e del personale fornito.

6)

L'elenco delle attività e dei gruppi può essere modificato non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

7)

Per la divisione 72, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»

Termini per la trasmissione dei dati

Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è sostituito dal seguente:

«Le variabili devono essere trasmesse entro i seguenti termini, calcolati dopo la fine del periodo di riferimento:

“Variabile

Periodicità

120

2 mesi

210

2 mesi

310

3 mesi”.»

Primo periodo di riferimento

Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») è aggiunto il testo seguente:

«Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) cade non oltre il primo trimestre del 2006. Una deroga di un altro anno per il primo periodo di riferimento può essere concessa secondo la procedura di cui all'articolo 18, a condizione che si applichi un anno base non posteriore al 2006.»

Periodo transitorio

Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i commi seguenti:

«Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per le divisioni 63 e 74 della NACE, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE di cui alla lettera a) “Campo d'applicazione” rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1 % del totale della Comunità europea.

In caso di modifica dei termini per la trasmissione delle variabili 120 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 18.»


(1)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.»;


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REGOLAMENTO (CE) n. 1159/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2236/95 (3) disciplina fra l'altro il cofinanziamento di studi relativi a progetti di interesse comune per un importo di norma non superiore al 50 % del costo complessivo, mentre il contributo massimo destinato a progetti nel settore delle telecomunicazioni non può superare il 10 % del costo totale dell'investimento.

(2)

La decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (4), individua progetti di interesse comune. L'esperienza acquisita nell'attuazione di tale decisione ha rivelato che meno di un progetto su venti riguarda la promozione dell'adozione di un servizio, mentre i rimanenti progetti ne sono studi di fattibilità. Ne risulta che l'impatto diretto del contributo finanziario alle reti di telecomunicazione transeuropee è limitato.

(3)

Il costo di adozione di un servizio transeuropeo basato su reti di comunicazione di dati elettronici è assai maggiore del costo per un servizio paragonabile in un unico Stato membro a causa di ostacoli linguistici, culturali, giuridici e amministrativi.

(4)

Il costo di uno studio preliminare per un servizio nel settore delle telecomunicazioni risulta essere una frazione elevata dell'investimento totale necessario per l'adozione del servizio e ne deriva che il contributo massimo consentito a norma del regolamento (CE) n. 2236/95 va a beneficio di tali studi, precludendo l'erogazione di un contributo all'adozione dei servizi. Di conseguenza, l'erogazione di contributi a norma del regolamento suddetto ha avuto fino ad ora un effetto diretto limitato nello stimolare l'adozione di servizi.

(5)

Occorre concedere finanziamenti comunitari di preferenza a progetti volti a stimolare l'adozione di servizi e che quindi danno il maggior contributo allo sviluppo della società dell'informazione. Risulta pertanto necessario aumentare il contributo massimo in proporzione ai costi effettivi derivanti dal carattere transeuropeo di un servizio. Un aumento del contributo comunitario, tuttavia, dovrebbe essere applicato esclusivamente a servizi di interesse pubblico che sono chiamati a superare ostacoli linguistici, culturali, giuridici e amministrativi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2236/95 è aggiunto il seguente comma:

«In caso di progetti d'interesse comune individuati dall'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di comunicazione transeuropee (5), l'importo totale del finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può raggiungere il 30 % del costo totale dell'investimento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 23.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2003 (GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 22) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

(3)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46).

(4)  GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione n. 1376/2002/CE (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).

(5)  GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione n. 1376/2002/CE (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).».


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REGOLAMENTO (CE) n. 1160/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (3), prevede che gli Stati membri si prestino assistenza reciproca per l'attuazione della direttiva e possano comunicarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, qualora necessario, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Tale verifica può comportare in particolare l'uso di una rete elettronica.

(2)

Il sistema di informazione Schengen (di seguito «SIS»), istituito dal titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4)(di seguito «convenzione di Schengen del 1990»), integrato nel quadro dell'Unione europea sulla base del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, pone in essere una rete elettronica tra gli Stati membri e contiene, fra l'altro, dati concernenti veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti o smarriti, di cilindrata superiore a 50 cc. In base all'articolo 100 della convenzione di Schengen del 1990, i dati concernenti tali veicoli a motore, richiesti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, vengono inseriti nel SIS.

(3)

La decisione 2004/919/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (5), prevede l'uso del SIS quale parte integrante della strategia di applicazione della legge contro la criminalità connessa con i veicoli.

(4)

Secondo l'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, l'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultare direttamente tali dati è riservato esclusivamente alle autorità competenti in materia di controlli alle frontiere e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese, nonché di coordinamento dei vari controlli.

(5)

L'articolo 102, paragrafo 4, della convenzione di Schengen del 1990 specifica che, in linea di principio, i dati non possono essere utilizzati per scopi amministrativi.

(6)

I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, e chiaramente identificati a tal fine, dovrebbero avere accesso ai dati inseriti nel SIS concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, documenti di immatricolazione e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per poter accertare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti. All'uopo, è necessario adottare norme che concedano, a tali servizi, l'accesso a questi dati e permettano loro di usarli a fini amministrativi per il regolare rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

(7)

Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per assicurare che, in caso di risposta positiva, siano adottate le misure previste all'articolo 100, paragrafo 2, della convenzione di Schengen del 1990.

(8)

La raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio, del 20 novembre 2003, sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) espone una serie di considerazioni e preoccupazioni importanti in relazione allo sviluppo del SIS, in particolare per quanto riguarda l'accesso al SIS da parte di organismi privati quali i servizi di immatricolazione dei veicoli.

(9)

Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli non siano servizi che fanno parte della funzione pubblica, l'accesso al SIS dovrebbe essere accordato in modo indiretto, ossia per il tramite di un'autorità menzionata nell'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, responsabile di garantire la conformità con le misure adottate da questi Stati membri ai sensi dell'articolo 118 di tale convenzione.

(10)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (6), nonché le norme specifiche sulla protezione dei dati personali della convenzione di Schengen del 1990, che integrano o chiariscono i principi espressi in tale direttiva, si applicano al trattamento dei dati personali da parte dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

(11)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè garantire l'accesso al SIS ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, al fine di facilitare i loro compiti a norma della direttiva 1999/37/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura particolare del SIS in quanto sistema informativo interconnesso e può dunque essere realizzato unicamente a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure pratiche di attuazione del presente regolamento.

(13)

Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che ricadono nell'ambito di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7).

(14)

Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a norma dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che ricadono nell'ambito di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (8), relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di detto accordo.

(15)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(16)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel titolo IV della convenzione di Schengen del 1990 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 102 bis

1.   Nonostante gli articoli 92, paragrafo 1, 100, paragrafo 1, 101, paragrafi 1 e 2, 102 paragrafi 1, 4 e 5, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (9), hanno diritto di avere accesso ai seguenti dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti:

a)

dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

b)

dati relativi a rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

c)

dati relativi a documenti di immatricolazione dei veicoli e targhe, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

Fatto salvo il paragrafo 2, il diritto nazionale di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso di tali servizi a questi dati.

2.   I servizi di cui al paragrafo 1 che fanno parte della funzione pubblica hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen cui si fa riferimento in detto paragrafo.

I servizi di cui al paragrafo 1 che non fanno parte della funzione pubblica hanno accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen solo per il tramite di una delle autorità menzionate all'articolo 101, paragrafo 1. Tale autorità ha il diritto di consultare direttamente i dati e di trasmetterli al servizio. Lo Stato membro interessato si accerta che il servizio e il suo personale siano tenuti a rispettare tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati loro trasmessi dalla pubblica autorità.

3.   L'articolo 100, paragrafo 2, non si applica a una ricerca eseguita sulla base del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, da parte dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del sistema d'informazione Schengen, che diano motivo di sospettare che un reato è stato commesso, è disciplinata dal diritto nazionale.

4.   Ogni anno, dopo aver chiesto il parere dell'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 per quanto attiene alle norme relative alla protezione dei dati, il Consiglio presenta al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione del presente articolo. Tale relazione include informazioni e dati statistici relativi all'uso delle disposizioni del presente articolo e ai risultati ottenuti nella loro attuazione e indica le modalità con cui le norme relative alla protezione dei dati sono state applicate.»

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2006.

3.   Per gli Stati membri in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS non sono ancora d'applicazione, il presente regolamento si applica entro sei mesi dalla data in cui tali disposizioni entreranno in vigore nei loro confronti, come specificato nella decisione del Consiglio adottata a tal fine secondo le procedure applicabili.

4.   Il contenuto del presente regolamento diventa obbligatorio per la Norvegia 270 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   In deroga ai requisiti di notifica previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di associazione Schengen con la Norvegia e l'Islanda (10), anteriormente alla data di cui al paragrafo 4 la Norvegia notifica al Consiglio e alla Commissione di aver soddisfatto i requisiti costituzionali necessari per essere vincolata dal contenuto del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 110 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 1o aprile 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 794), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2004 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 19), posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 giugno 2005.

(3)  GU L 138, dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

(5)  GU L 389 del 30.12.2004, pag. 28.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(9)  GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.


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REGOLAMENTO (CE) n.1161/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel piano d'azione sulle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) approvato dal Consiglio Ecofin nel settembre 2000 si precisa che è urgentemente necessario disporre di una serie limitata di conti settoriali trimestrali e che questi conti dovrebbero essere disponibili entro 90 giorni dalla fine del trimestre cui si riferiscono.

(2)

La relazione comune del Consiglio Ecofin e della Commissione al Consiglio europeo sulle statistiche e sugli indicatori della zona euro, adottata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, sottolinea che entro il 2005 dovrebbero essere pienamente attuate azioni ad elevata priorità in diversi campi, tra cui i conti nazionali trimestrali per settore istituzionale.

(3)

Ai fini dell'analisi delle fluttuazioni cicliche dell'economia dell'Unione europea e della gestione della politica monetaria nell'ambito dell'UEM è necessario disporre di statistiche macroeconomiche sul comportamento economico e sulle interrelazioni dei singoli settori istituzionali, che non scaturiscono dai dati elaborati a livello del totale dell'economia. Occorre pertanto procedere alla compilazione di conti trimestrali per settore istituzionale per l'insieme dell'Unione europea e per la zona euro.

(4)

La compilazione di tali conti rientra nell'obiettivo generale di realizzare un sistema di conti annuali e trimestrali per l'Unione europea e per la zona euro. Il sistema comprende i principali aggregati macroeconomici e i conti finanziari e non finanziari per settore istituzionale. Lo scopo consiste nell'ottenere la coerenza tra tutti questi conti e, con riferimento ai conti del resto del mondo, tra i dati della bilancia dei pagamenti e i dati dei conti nazionali.

(5)

Ai fini della compilazione dei conti europei per settore istituzionale conformemente ai principi del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, istituito con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (3), si rende necessaria la trasmissione di conti nazionali trimestrali per settore istituzionale degli Stati membri. I conti europei devono tuttavia rispecchiare l'economia dell'area europea nel suo complesso e possono non coincidere con la semplice aggregazione dei conti degli Stati membri. In particolare l'obiettivo è quello di tener conto delle operazioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nei conti dell'area interessata (a seconda dei casi, l'Unione europea o la zona euro).

(6)

L'elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle norme contemplate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (4).

(7)

Poiché lo scopo del presente regolamento, ossia la compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale per l'Unione europea e per la zona euro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare allorché forniscono un contributo trascurabile al totale europeo, gli Stati membri dovrebbero essere esentati dal trasmettere l'intera serie di dati dettagliati.

(8)

Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(9)

Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/392/CEE, Euratom del Consiglio (6), e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio (7), sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento definisce un quadro comune per i contributi degli Stati membri alla compilazione dei conti trimestrali non finanziari europei per settore istituzionale.

Articolo 2

Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale come specificato in allegato, ad esclusione in un primo tempo delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G.

2.   Un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a norma dell'articolo 9.

3.   I dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 90 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Durante un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 95 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Contemporaneamente è trasmessa anche qualsiasi revisione dei dati relativi ai trimestri precedenti.

4.   Il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 può essere modificato di un massimo di cinque giorni secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

5.   La prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il terzo trimestre del 2005. Gli Stati membri trasmettono tali dati entro il 3 gennaio 2006. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 1999.

Articolo 3

Obblighi in merito alla trasmissione dei dati

1.   Tutti gli Stati membri trasmettono i dati specificati nell'allegato con riguardo al settore del resto del mondo (S.2) e al settore delle amministrazioni pubbliche (S.13). Uno Stato membro il cui prodotto interno lordo a prezzi correnti è normalmente superiore all'1 % del corrispondente totale comunitario trasmette i dati precisati nell'allegato per tutti i settori istituzionali.

2.   La Commissione determina la percentuale del prodotto interno lordo complessivo della Comunità a prezzi correnti rappresentata normalmente dal prodotto interno lordo di uno Stato membro, come specificato al paragrafo 1, sulla base della media aritmetica dei dati annuali relativi agli ultimi tre anni trasmessi dagli Stati membri.

3.   La percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Deroghe al presente regolamento possono essere accettate dalla Commissione nel caso in cui i sistemi statistici nazionali necessitino di considerevoli adeguamenti. Tali deroghe hanno una durata non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4

Definizioni e standard

Gli standard, le definizioni, le classificazioni e le norme contabili per i dati trasmessi ai fini del presente regolamento sono quelli fissati nel regolamento (CE) n. 2223/96 (di seguito «regolamento SEC»).

Articolo 5

Fonti dei dati e requisiti di coerenza

1.   Gli Stati membri elaborano i dati di cui al presente regolamento attingendo a tutte le fonti ritenute pertinenti, dando priorità alle informazioni dirette quali quelle ricavate da fonti amministrative o da indagini sulle imprese e sulle famiglie.

Se tali informazioni dirette, in particolare per i dati retrospettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, non possono essere rilevate, è ammessa la trasmissione di accurati dati stimati.

2.   I dati trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono coerenti con i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e con i principali aggregati trimestrali del totale dell'economia trasmessi alla Commissione nel quadro del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

3.   I dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono conformi ai corrispondenti dati annuali trasmessi nel contesto del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

Articolo 6

Standard di qualità e relazioni

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni da definire in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Entro un anno dalla loro prima trasmissione di dati gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione aggiornata delle fonti, dei metodi e dei trattamenti statistici utilizzati.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle principali modifiche metodologiche o di altra natura suscettibili di influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica in questione.

Articolo 7

Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Tali misure includono:

a)

la determinazione del calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

b)

la richiesta dell'articolazione per settore di contropartita delle operazioni specificate nell'allegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

c)

la revisione del calendario delle trasmissioni trimestrali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4;

d)

la modifica della percentuale (1 %) del totale comunitario ai fini della determinazione dell'obbligo di trasmissione di dati per tutti i settori istituzionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

e)

la definizione di standard di qualità dei dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

a)

fornisce informazioni sulla qualità delle statistiche elaborate;

b)

valuta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di dati statistici dall'elaborazione delle statistiche in questione in rapporto ai relativi costi;

c)

individua le possibilità di potenziale miglioramento e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 42 del 18.2.2004, pag. 23.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 141), posizione comune del Consiglio dell'8 marzo 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(4)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(7)  GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.


ALLEGATO

Trasmissione dei dati

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22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/29


DIRETTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.

(2)

Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

(3)

La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

(4)

Il miglioramento dell'efficienza energetica — una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità — è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

(5)

È necessario agire nella fase progettuale del prodotto che consuma energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

(6)

Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.

(7)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.

(8)

La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

(9)

Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico di quello Stato membro sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.

(10)

Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione, può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.

(11)

L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali.

(12)

Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica deve essere considerata l'obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro.

(13)

Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.

(14)

Come principio generale, il consumo energetico dei prodotti che consumano energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.

(15)

Quantunque convenga prendere come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un'introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.

(16)

Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.

(17)

L'autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell'industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un'attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette un adeguamento flessibile e adeguato alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato.

(18)

Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l'informazione almeno sui seguenti punti: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità.

(19)

In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell'industria nel contesto della presente direttiva, il capitolo 6 della comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione» potrebbe fungere da orientamento utile.

(20)

La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti a dalla facilità di accesso alle stesse.

(21)

I prodotti che consumano energia ed ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura CE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. L'attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.

(22)

Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di consumatori.

(23)

In sede di elaborazione delle misure di attuazione, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto di ritenere opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

(24)

Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (4).

(25)

Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.

(26)

Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di expertise tecnica per effettuare la verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili.

(27)

Tenendo conto dell'importanza di evitare la non conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un'efficace sorveglianza del mercato.

(28)

Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle piccole e medie imprese in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.

(29)

È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.

(30)

Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva. Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generiche di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile. Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.

(31)

Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva, è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.

(32)

La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (5), e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa (6) raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia poteva essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare ogni qualvolta possibile la legislazione.

(33)

La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (7), il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (8), il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (9), la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (10), la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (11), e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (12). Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.

(34)

La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (13), la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (14), e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti (15), che già contengono disposizioni in merito alla revisione dei requisiti di rendimento energetico, devono essere integrate nel presente quadro.

(35)

La direttiva 92/42/CEE contempla un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Poiché gli Stati membri e l'industria hanno convenuto che siffatto sistema non ha prodotto i risultati sperati, la direttiva 92/42/CEE deve essere modificata per introdurre sistemi più efficaci.

(36)

Le disposizioni della direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (16), sono state sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (17), e della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (18). La direttiva 78/170/CEE deve pertanto essere abrogata.

(37)

La direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1o dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (19), stabilisce le condizioni alle quali la pubblicazione delle informazioni in merito al rumore emesso da tali apparecchi può essere richiesta dagli Stati membri e definisce la procedura per la determinazione del livello di rumore. A fini di armonizzazione, le emissioni sonore dovrebbero essere incluse in una valutazione integrata delle prestazioni ambientali. Poiché la presente direttiva prevede un siffatto approccio integrato, la direttiva 86/594/CEE deve essere abrogata.

(38)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (20).

(39)

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(40)

È opportuno ricordare che il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (21) recita che il Consiglio «incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento».

(41)

Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(42)

Il Comitato delle regioni, consultato, non ha espresso un parere,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

2.   La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti che consumano energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

3.   La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

4.   La presente direttiva e le relative misure di attuazione adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorinati ad effetto serra.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

2)

«componenti e sottounità»: le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

3)

«misure di esecuzione»: le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

4)

«immissione sul mercato»: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

5)

«messa in servizio»: il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;

6)

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dalla presente direttiva;

7)

«mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;

8)

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività;

9)

«materiali»: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia;

10)

«progettazione del prodotto»: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;

11)

«aspetto ambientale»: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;

12)

«impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita;

13)

«ciclo di vita»: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

14)

«riutilizzo»: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;

15)

«riciclaggio»: il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

16)

«recupero di energia»: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

17)

«recupero»: ognuna delle operazioni applicabili di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (22);

18)

«rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 75/442/CEE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

19)

«rifiuto pericoloso»: ogni tipo di rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (23);

20)

«profilo ecologico»: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;

21)

«prestazione ambientale»: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

22)

«miglioramento delle prestazioni ambientali»: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

23)

«progettazione ecocompatibile»: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;

24)

«specifica per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia;

25)

«specifica generale per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;

26)

«specifica particolare per la progettazione ecocompatibile»: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;

27)

«norma armonizzata»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (24), al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

Articolo 3

Immissione sul mercato e/o messa in servizio

1.   Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 5.

2.   Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano dei poteri necessari e li esercitino per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:

i)

organizzare adeguate verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti che consumano energia ed obbligare il fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal mercato i prodotti che consumano energia non conformi ai sensi dell'articolo 7;

ii)

esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;

iii)

prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.

3.   Gli Stati membri tengono informata la Commissione dei risultati della sorveglianza del mercato e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni alle autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti.

Articolo 4

Responsabilità dell'importatore

Quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, l'obbligo

di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile,

di ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile, incombe all'importatore.

incombe all'importatore.

Articolo 5

Marcatura e dichiarazione di conformità

1.   Anteriormente all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

2.   La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato III.

3.   La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.

4.   È proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

5.   Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell'allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale.

Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

In sede di applicazione del primo comma, gli Stati membri tengono presente in particolare:

a)

se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure;

b)

il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

Articolo 6

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile, di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 5.

2.   Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio di un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE in conformità dell'articolo 5 a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegati I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.

3.   Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che consumano energia che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile, purché sia indicato in modo visibile che essi non possono essere immessi sul mercato e/o messi in servizio finché non siano pienamente conformi.

Articolo 7

Clausola di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 5 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, il fabbricante o il suo mandatario sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme, lo Stato membro adotta le necessarie misure che, a seconda del grado di mancata conformità, possono arrivare al divieto di immissione sul mercato del prodotto finché non sia ripristinata la conformità.

Se la situazione di mancata conformità si protrae, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

In caso di divieto o ritiro dal mercato, la Commissione e gli altri Stati membri sono immediatamente informati.

2.   Ogni decisione adottata da uno Stato membro sulla base della presente direttiva che limiti o vieti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia indica i motivi che ne sono all'origine.

Tale decisione è notificata immediatamente alla parte interessata, che viene contemporaneamente informata dei mezzi di impugnazione disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei relativi termini.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

a)

alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b)

all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

c)

a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4.   La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

Dopo tale consultazione, la Commissione informa immediatamente del suo parere lo Stato membro che ha adottato la decisione e gli altri Stati membri.

Se la Commissione giudica la decisione ingiustificata, ne informa immediatamente gli Stati membri.

5.   Se la decisione di cui al paragrafo 1 è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

6.   Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura.

7.   Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche secondo un criterio di trasparenza.

8.   Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Valutazione di conformità

1.   Prima di immettere sul mercato e/o di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

2.   Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, e il sistema di gestione, di cui all'allegato V. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei pertinenti moduli, come descritto nella decisione 93/465/CEE.

Qualora uno Stato membro abbia forti indizi di una probabile mancata conformità di un prodotto che consuma energia, esso pubblica al più presto una valutazione motivata della conformità del prodotto che può essere effettuata da un organo competente, al fine di consentire eventualmente una tempestiva azione correttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) (25), e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che tale sistema di gestione ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

3.   Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro.

4.   I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 5 sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 9

Presunzione di conformità

1.   Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che consuma energia che reca la marcatura CE di cui all'articolo 5.

2.   Gli Stati membri considerano il prodotto che consuma energia per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

3.   Si presume che il prodotto che consuma energia cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

4.   Ai fini della presunzione di conformità nel contesto della presente direttiva, la Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti che consumano energia che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica sono considerati conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile nella misura in cui tali specifiche sono rispettate da detto marchio di qualità ecologica.

Articolo 10

Norme armonizzate

1.   Gli Stati membri si assicurano, nella misura del possibile, che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

2.   Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate, la cui applicazione si presume sia destinata a ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il comitato emette urgentemente un parere.

3.   Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 11

Disposizioni per i componenti e le sottounità

Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti, o ai loro rappresentanti autorizzati che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità, di fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.

Articolo 12

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 7.

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

2.   I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3.   La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.

Articolo 13

Piccole e medie imprese

1.   Nell'ambito dei programmi di cui possono beneficiare le PMI e le microimprese, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI e le microimprese ad integrare aspetti ambientali, tra cui l'efficienza energetica, in sede di progettazione dei propri prodotti.

2.   Gli Stati membri garantiscono, soprattutto rafforzando le reti e le strutture di sostegno, il loro incoraggiamento alle PMI e alle microimprese affinché adottino un sano approccio ambientale sin dalla fase di progettazione del prodotto e si adeguino alla futura normativa europea.

Articolo 14

Informazione dei consumatori

In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano

l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto,

il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.

Articolo 15

Misure di esecuzione

1.   Qualora un prodotto che consuma energia risponda ai criteri elencati al paragrafo 2, esso è coperto dalla misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Qualora la Commissione adotti misure di esecuzione, essa decide secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

il prodotto rappresenta un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità, indicativamente superiore a 200 000 unità all'anno secondo gli ultimi dati disponibili;

b)

il prodotto, in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio, ha un significativo impatto ambientale nella Comunità, come precisato nelle priorità strategiche comunitarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE;

c)

il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi, tenendo conto in particolare di quanto segue:

assenza di altra normativa comunitaria pertinente o incapacità delle forze di mercato di affrontare adeguatamente la questione;

ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti che consumano energia disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.

3.   Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione tiene conto di ogni parere espresso dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e prende inoltre in considerazione:

a)

le priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione;

b)

pertinenti normative comunitarie o misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell'articolo 17, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.

4.   Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione:

a)

prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto che consuma energia e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;

b)

effettua una valutazione, che tenga conto dell'impatto sull'ambiente, sui consumatori e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività (anche sui mercati esterni alla Comunità), innovazione, accesso al mercato, e costi e benefici;

c)

tiene conto della vigente legislazione nazionale in materia di ambiente che gli Stati membri considerano pertinente;

d)

svolge opportune consultazioni con i soggetti interessati;

e)

prepara una motivazione del progetto di misura di esecuzione basata sulla valutazione di cui alla lettera b);

f)

fissa la data o le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI.

5.   Le misure di esecuzione soddisfano tutti i seguenti criteri:

a)

non deve esserci un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

b)

non deve esserci un'incidenza negativa sulla salute, la sicurezza e l'ambiente;

c)

non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto;

d)

non devono prodursi significative ripercussioni negative sulla competitività dell'industria;

e)

in linea di principio la definizione di una specifica per la progettazione ecocompatibile non deve avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria;

f)

non deve essere imposto un onere amministrativo eccessivo ai fabbricanti.

6.   Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'allegato I e/o all'allegato II.

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale.

Le misure di esecuzione possono inoltre prevedere che non sia necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1.

7.   Le specifiche sono formulate in modo tale da garantire che le autorità di sorveglianza del mercato possano verificare la conformità di un prodotto che consuma energia ai requisiti della misura di esecuzione. La misura di esecuzione precisa se la verifica può essere attuata direttamente sul prodotto che consuma energia o in base alla documentazione tecnica.

8.   Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'allegato VII.

9.   Gli studi e le analisi pertinenti di cui si avvale la Commissione nel predisporre le misure di esecuzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, tenendo conto in particolare di un accesso e di un utilizzo agevoli da parte delle PMI interessate.

10.   Una misura di esecuzione che fissa specifiche per la progettazione ecocompatibile è, se del caso, corredata di orientamenti, che sono adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, sull'equilibrio dei vari aspetti ambientali; questi orientamenti contempleranno le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato dalla misura di esecuzione. Se necessario e in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per agevolare l'esecuzione da parte delle PMI.

Articolo 16

Piano di lavoro

1.   Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce, entro il 6 luglio 2007, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

2.   Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di elaborazione del primo piano di lavoro di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e i criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, a titolo di anticipazione:

misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria,

una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

Articolo 17

Autoregolamentazione

Accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione presentati quali alternative alle misure di esecuzione nel contesto della presente direttiva sono valutati almeno sulla base dell'allegato VIII.

Articolo 18

Forum consultivo

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione, ad esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di mancata conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario.

Articolo 21

Modifiche

1.   La direttiva 92/42/CEE è modificata come segue:

1)

L'articolo 6 è soppresso.

2)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (26), con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

3)

All'allegato I, la sezione 2 è soppressa.

4)

L'allegato II è soppresso.

2.   La direttiva 96/57/CE è modificata come segue:

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (27), con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

3.   La direttiva 2000/55/CE è modificata come segue:

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (28), con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 22

Abrogazioni

Le direttive 78/170/CEE e 86/594/CEE sono abrogate. Gli Stati membri possono continuare ad applicare le misure nazionali esistenti adottate in virtù della direttiva 86/594/CEE finché non saranno adottate per i prodotti in questione in virtù della presente direttiva.

Articolo 23

Verifica

Entro il 6 luglio 2010, la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, la soglia di dette misure, i meccanismi di sorveglianza del mercato e le pertinenti misure di autoregolamentazione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 24

Riservatezza

Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 11 e all'allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

Articolo 25

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 agosto 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 25.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 319), posizione comune del Consiglio del 29 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 45), posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 e decisione del Consiglio del 23 maggio 2005.

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(5)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(6)  GU C 141 del 19.5.2000, pag. 1.

(7)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(9)  GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

(10)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

(11)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(12)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63).

(13)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

(14)  GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

(15)  GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 33.

(16)  GU L 52 del 23.2.1978, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 82/885/CEE (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 19).

(17)  GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(18)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(19)  GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(20)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(21)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(22)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(23)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(24)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(25)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(26)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29

(27)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29

(28)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29


ALLEGATO I

Metodologia per l’elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile

(articolo 15)

Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo secondo il presente allegato sarà applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. La Commissione identifica gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al comitato di cui all’articolo 19 che dovranno essere specificati nella misura di esecuzione.

Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 15, la Commissione identifica, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.

Parte 1. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia

1.1.

Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi sono identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:

a)

selezione e impiego di materie prime;

b)

fabbricazione;

c)

condizionamento, trasporto e distribuzione;

d)

installazione e manutenzione;

e)

uso;

f)

fine vita, nel senso di prodotto che consuma energia che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.

1.2.

Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

a)

consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l’acqua dolce;

b)

emissioni previste nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

c)

inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;

d)

generazione prevista di rifiuti;

e)

possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.

1.3.

In particolare, sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo:

a)

peso e volume del prodotto;

b)

uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;

c)

consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell’intero ciclo di vita;

d)

uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (1), e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE;

e)

quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;

f)

facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l’individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;

g)

incorporazione dei componenti utilizzati;

h)

astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;

i)

estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;

j)

quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;

k)

emissioni nell’aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell’ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2);

l)

emissioni nell’acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti);

m)

emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l’uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).

Parte 2. Specifiche per la fornitura di informazioni

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:

informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista,

informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti,

informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti,

informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

Parte 3. Specifiche per il fabbricante

1.

Tenendo conto degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti che consumano energia sono tenuti a effettuare una valutazione del modello di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali possono essere esaminati su base volontaria.

Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti elaborano il profilo ecologico del prodotto che consuma energia incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all’ambiente e sui suoi input/output durante l’intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.

2.

Il fabbricante si avvarrà di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.

I parametri sono individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura.

La scelta di una specifica soluzione progettuale permette un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.


(1)  GU  196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/26/CE (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO II

Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile

(articolo 15)

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti che consumano energia, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'articolo 15, la Commissione individua, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell'allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato in appresso.

1.

Un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

L'analisi tecnica, economica ed ambientale individuerà inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

La prestazione dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi dovrebbero essere presi in considerazione nel corso dell'analisi nonché al momento di fissare criteri.

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica, nonché delle potenzialità di miglioramento, vengono adottate misure concrete nell'intento di minimizzare l'impatto ambientale del prodotto.

Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo è fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto che consuma energia, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e ad una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse (quali acqua o detergenti).

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti fattori (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto), comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti ad evitare le emissioni di gas a effetto serra, è condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e l'affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza.

Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua.

2.

Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie.

Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione europea.

3.

La data di entrata in vigore tiene conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.


ALLEGATO III

Marcatura CE

(articolo 5, paragrafo 2)

Image

La marcatura CE deve avere un«altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull»imballaggio e sui documenti di accompagnamento.


ALLEGATO IV

Controllo della progettazione interno

(articolo 8)

1.

Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2.

Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

La documentazione contiene in particolare:

a)

una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;

b)

i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c)

il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

d)

gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;

e)

un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 10, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all'articolo 10 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;

f)

una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 2, dell'allegato I;

g)

i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

3.

Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.


ALLEGATO V

Sistema di gestione di valutazione delle conformità

(articolo 8)

1.

Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2.

Per valutare la conformità del prodotto che consuma energia, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.

3.

Sistema di gestione degli elementi ambientali

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

3.1.

La politica di prestazioni ambientali del prodotto

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto che consuma energia e, se del caso, da mettere a disposizione,

gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento,

i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale,

le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento,

il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

3.2.

Pianificazione

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

a)

procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;

b)

indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;

c)

un programma per conseguire tali obiettivi.

3.3.

Attuazione e documentazione

3.3.1.

La documentazione riguardante il sistema di gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare:

a)

sono definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;

b)

sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;

c)

il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

3.3.2.

La documentazione riguardante il prodotto che consuma energia contiene in particolare:

a)

una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;

b)

i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c)

il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

d)

sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;

e)

il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;

f)

una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2.

3.4.

Azione di controllo e correttiva

a)

il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto che consuma energia sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b)

il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;

c)

il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.


ALLEGATO VI

Dichiarazione di conformità

(articolo 5, paragrafo 3)

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:

1)

nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;

2)

una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;

3)

se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

4)

se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;

5)

se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;

6)

indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.


ALLEGATO VII

Contenuto delle misure di esecuzione

(articolo 15, paragrafo 8)

In particolare la misura di esecuzione deve specificare:

1)

la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto che consuma energia in questione;

2)

le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto che consuma energia in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:

nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell'allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell'allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati,

nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;

3)

i parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;

4)

le prescrizioni circa l'installazione del prodotto che consuma energia allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto che consuma energia;

5)

le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, vanno usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6)

i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE

nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica,

se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;

se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;

7)

prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, in particolare riguardo agli elementi della documentazione tecnica necessari per facilitare il controllo della conformità dei prodotti che consumano energia alla misura di esecuzione;

8)

durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti che consumano energia conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;

9)

la data della valutazione e dell'eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.


ALLEGATO VIII

Oltre all'obbligo giuridico fondamentale che le iniziative di autoregolamentazione siano conformi a tutte le disposizioni del trattato (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali, il seguente elenco, non esaustivo, di criteri indicativi può essere utilizzato per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione nel quadro della presente direttiva.

1.   Partecipazione aperta

Le iniziative di autoregolamentazione sono aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nella fase di esecuzione.

2.   Valore aggiunto

Le iniziative di autoregolamentazione forniscono valore aggiunto (rispetto all'«ordinaria amministrazione») in termini di miglioramento della prestazione ambientale globale dei prodotti che consumano energia considerati.

3.   Rappresentatività

L'industria e le sue associazioni che partecipano ad un'azione di autoregolamentazione rappresentano una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. È opportuno vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza.

4.   Obiettivi quantificati e scaglionati

Gli obiettivi elaborati dai soggetti interessati sono stabiliti in termini chiari ed univoci, partendo da principi base ben definiti. Se l'iniziativa di autoregolamentazione è di lungo termine, occorre prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe (intermedie) in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Lo sviluppo di tali indicatori sarà agevolato dai dati provenienti dalla ricerca e da una base di dati scientifici e tecnologici.

5.   Coinvolgimento della società civile

Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione sono rese pubbliche, incluso attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

Lo stesso si applica alle relazioni di monitoraggio interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientalistiche e le associazioni di consumatori sono invitate a prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione.

6.   Monitoraggio e relazioni

Le iniziative di autoregolamentazione comportano un sistema di monitoraggio ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell'iniziativa di autoregolamentazione, sono invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi.

Il piano di monitoraggio e di relazioni è dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, esaminare se gli obiettivi dell'accordo volontario o di altre misure di autoregolamentazione sono stati conseguiti.

7.   Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione

I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non debbono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

8.   Sostenibilità

Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi agli obiettivi programmatici della presente direttiva, ivi compreso l'approccio integrato, e sono coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Viene integrata la tutela degli interessi dei consumatori (sanità, qualità della vita o interessi economici).

9.   Compatibilità degli incentivi

È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi — pressione del mercato, fiscalità e legislazione nazionale — inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all'impegno. La coerenza programmatica è al riguardo indispensabile e va presa in considerazione all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa.


22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/59


DIRETTIVA 2005/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulla base dell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente.

(2)

La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (5), stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità.

(3)

La direttiva 1999/32/CE impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione e di presentare, eventualmente, una proposta al riguardo.

(4)

Le emissioni da navi derivanti dall'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, nuocendo alla salute umana, provocando danni all'ambiente, a beni pubblici e privati e al patrimonio culturale e contribuendo all'acidificazione.

(5)

Gli uomini e la natura nelle zone costiere e nelle vicinanze dei porti sono particolarmente colpiti dall'inquinamento causato dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Si rendono pertanto necessarie misure specifiche in materia.

(6)

Le misure contenute nella presente direttiva integrano le misure nazionali degli Stati membri volte a rispettare limiti di emissione per gli inquinanti atmosferici ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili presenta certi vantaggi per le navi che li utilizzano, in termini di efficienza di funzionamento e di costi di manutenzione, e facilita l'utilizzo efficace di talune tecniche di riduzione delle emissioni quale la riduzione catalitica selettiva.

(8)

Il trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.

(9)

Nel 1997, una conferenza diplomatica ha adottato un protocollo che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, modificato in seguito dal protocollo del 1978 ad essa relativo (di seguito «convenzione MARPOL») Tale protocollo aggiunge un nuovo allegato VI alla convenzione MARPOL, contenente norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. Il protocollo del 1997 e di conseguenza l'allegato VI della convenzione MARPOL sono entrate in vigore il 19 maggio 2005.

(10)

L'allegato VI della convenzione MARPOL prevede la designazione di alcune aree come zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo (di seguito «zone di controllo delle emissioni di SOx»). Esso ha già designato il mar Baltico tra tali zone. Le discussioni nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sono sfociate in un accordo sul principio di designazione del Mare del Nord, compreso il Canale della Manica, come zona di controllo delle emissioni di SOx in seguito all'entrata in vigore dell'allegato VI.

(11)

Dato il carattere globale del settore dei trasporti marittimi, è necessario compiere ogni sforzo per trovare soluzioni internazionali. Sia la Commissione che gli Stati membri devono cercare di assicurare, in seno all'IMO, una riduzione su scala mondiale del tenore massimo di zolfo autorizzato nei combustibili per uso marittimo, anche valutando i vantaggi che comporterebbe la designazione di nuove zone marittime quali zone di controllo delle emissioni di SOx nel quadro dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

(12)

L'applicazione delle prescrizioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Un efficace campionamento e sanzioni dissuasive sono necessarie in tutta la Comunità per assicurare un'attuazione credibile della presente direttiva. Gli Stati membri devono prendere misure di applicazione nei riguardi delle navi battenti la loro bandiera e delle navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti. È altresì opportuno che gli Stati membri cooperino strettamente per prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi di altre navi, conformemente al diritto marittimo internazionale.

(13)

Per dare all'industria marittima un tempo sufficiente a permetterle di adeguare a livello tecnico il limite massimo dello 0,1 % in peso di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari, la data di applicazione di tale condizione dovrebbe essere il 1o gennaio 2010. Poiché questo termine potrebbe porre problemi tecnici alla Grecia, è opportuno prevedere una deroga temporanea per alcune navi specifiche che operano all'interno del territorio della Repubblica ellenica.

(14)

La presente direttiva deve essere vista come la prima fase di un processo in corso inteso a ridurre le emissioni derivanti dai trasporti marittimi, che offre prospettive per ulteriori riduzioni delle emissioni attraverso limiti più bassi per lo zolfo presente nei combustibili e tecnologie di riduzione delle emissioni, nonché per strumenti economici da sviluppare come incentivo per raggiungere riduzioni significative.

(15)

È essenziale rafforzare le posizioni degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati IMO, in particolare per promuovere, nella fase di revisione dell'allegato VI della convenzione MARPOL, la considerazione di misure più ambiziose in materia di inasprimento dei limiti di zolfo per i combustibili pesanti utilizzati dalle navi e il ricorso a misure alternative equivalenti di riduzione delle emissioni.

(16)

Con risoluzione A.926(22) l'assemblea dell'IMO ha invitato i governi, in particolare quelli degli Stati sul cui territorio sono state designate zone di controllo delle emissioni di SOx, a garantire la disponibilità di olio combustibile di bunkeraggio a basso tenore di zolfo nelle zone soggette alla loro giurisdizione e a chiedere alle industrie petrolifere e marittime di agevolare la disponibilità e l'uso di detto olio combustibile. Gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate per garantire che i fornitori locali di combustibile per uso marittimo mettano a disposizione il combustibile conforme in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.

(17)

L'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL e deve elaborare linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie di riduzione delle emissioni di SOx nelle zone di controllo delle emissioni di SOx.

(18)

La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (7), rifonde la direttiva 88/609/CEE del Consiglio (8). La direttiva 1999/32/CE deve essere riveduta di conseguenza, come previsto nel suo articolo 3, paragrafo 4.

(19)

È opportuno che l'attuale comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito con regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), assista la Commissione in sede di approvazione delle tecniche di riduzione delle emissioni.

(20)

Le tecnologie di riduzione delle emissioni, purché non abbiano effetti negativi sugli ecosistemi e siano sviluppate subordinatamente ad approvazioni e meccanismi di controllo appropriati, possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti o anche superiori a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo. È di primaria importanza che sussistano le condizioni corrette per promuovere la nascita di nuove tecnologie di riduzione delle emissioni.

(21)

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima deve fornire assistenza alla Commissione e agli Stati membri, in maniera appropriata, per i controlli sull'applicazione della presente direttiva.

(22)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(23)

Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/32/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 1999/32/CE è modificata come segue:

1)

All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.

Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:

a)

ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;

b)

ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

c)

ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;

d)

ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni:

le norme di qualità dell'aria siano rispettate,

gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa;

e)

ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;

f)

a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;

g)

a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che vengano quanto prima adottate misure per ovviare al danno. Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;

h)

ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni, conformemente all'articolo 4 quater.»

2)

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

al punto 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 69, oppure»;

b)

al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gasolio:

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, oppure

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 oC e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 oC secondo il metodo ASTM D86.»;

c)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nella norma ISO 8217.»;

d)

sono inseriti i seguenti punti:

«3 bis)

Olio diesel marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217.

3 ter)

Gasolio marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMX e DMA nella tabella I della norma ISO 8217.

3 quater)

Convenzione MARPOL, la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978.

3 quinquies)

Allegato VI della convenzione MARPOL, l'allegato, intitolato “Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato da navi”, aggiunto dal protocollo del 1997 alla convenzione MARPOL.

3 sexies)

Zone di controllo delle emissioni di SOx, le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

3 septies)

Nave passeggeri, nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia:

i)

il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa; e

ii)

un bambino di età inferiore ad un anno.

3 octies)

Servizio di linea, una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

i)

in base ad un orario pubblicato; oppure

ii)

con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile.

3 nonies)

Nave da guerra, una nave che appartiene alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina debitamente incaricato dal governo dello Stato e iscritto nell'apposito Ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, e il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.

3 decies)

Navi all'ormeggio, qualsiasi nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto comunitario per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni.

3 undecies)

Nave adibita alla navigazione interna, nave destinata in particolare ad essere utilizzata in una via navigabile interna come definita nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (11), ivi comprese tutte le navi munite:

i)

di un certificato comunitario di navigazione interna, quale definito nella direttiva 82/714/CEE;

ii)

di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno.

3 duodecies)

Immissione sul mercato, la fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della nave.

3 terdecies)

Regioni ultraperiferiche, i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le Isole Canarie, ai sensi dell'articolo 299 del trattato.

3 quaterdecies)

Tecnica di riduzione delle emissioni, un sistema di depurazione dei gas di scarico, o qualsiasi altro metodo tecnologico che sia verificabile ed applicabile.

e)

il punto 6 è soppresso.

3)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante

1.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2003, non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1 % in massa.

2.

i)

Fatto salvo un adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, la disposizione di cui sopra non si applica agli oli combustibili pesanti utilizzati:

a)

negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (12), e considerati nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, di quest'ultima che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa di cui all'allegato IV di tale direttiva e applicati in conformità con l'articolo 4 della stessa direttiva;

b)

negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE che sono considerati impianti esistenti ai sensi della definizione data nell'articolo 2, paragrafo 10, di quest'ultima, se le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a 1 700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 3 % in volume, misurato a secco, e negli impianti contemplati dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/80/CE se, a partire dal 1o gennaio 2008, le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a quelle risultanti dall'osservanza dei valori limite di emissione per i nuovi impianti, specificati nell'allegato IV, parte A, di detta direttiva, applicando ove opportuno gli articoli 5, 7 e 8 della medesima;

c)

in altri impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto non superano 1 700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 % in volume, misurato a secco;

d)

per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile o dalla combinazione di combustibili utilizzati, rientra nel limite fissato da ciascuno Stato membro e non è superiore a 1 700 mg/Nm3. La disposizione di cui sopra non si applica agli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) o, dal 1o gennaio 2008, della lettera b).

ii)

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella stabilita nel paragrafo 1 non possano operare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

3.   Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali modifiche della direttiva 2001/80/CE.

4)

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

A decorrere dal 1o gennaio 2010:

i)

nel paragrafo 1, l'espressione «inclusi quelli marini» è soppressa;

ii)

il paragrafo 2 è soppresso.

b)

A decorrere dal 11 agosto 2005, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

5)

Sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 4 bis

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea

1.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.

2.   Le date di messa in applicazione del paragrafo 1 sono le seguenti:

a)

per la zona del Mar Baltico di cui alla regola 14, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VI della convenzione MARPOL, 11 agosto 2006;

b)

per il Mare del Nord:

12 mesi dopo l'entrata in vigore della designazione dell'IMO, in base alle procedure stabilite, oppure

11 agosto 2007,

se anteriore;

c)

per tutte le altre zone marine, compresi i porti, che l'IMO designerà in seguito come zone di controllo delle emissioni di SOx conformemente alla regola 14, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VI della convenzione MARPOL: 12 mesi dopo l'entrata in vigore di tale designazione.

3.   Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 1 almeno per quanto riguarda:

le navi battenti la loro bandiera, e

nel caso degli Stati membri che confinano con zone di controllo delle emissioni di SOx, le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale.

4.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

5.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile.

6.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), e a norma della regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri:

tengono un registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo,

provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria,

adottano misure opportune nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo i quali hanno fornito combustibile che è risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna,

provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo risultato non conforme.

7.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché non siano immessi sul mercato nel loro territorio oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa.

8.   La Commissione notifica agli Stati membri le date di messa in applicazione menzionate al paragrafo 2, lettera b), e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4 ter

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari

1.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le navi in appresso non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa:

a)

navi adibite alla navigazione interna;

b)

navi all'ormeggio nei porti comunitari, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.

Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

ogni qualvolta, secondo gli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore;

b)

alle navi adibite alla navigazione interna in possesso di un certificato che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, e successive modifiche, quando tali navi sono in mare;

c)

fino al 1o gennaio 2012, alle navi elencate nell'allegato e che operano esclusivamente nel territorio della Repubblica ellenica;

d)

alle navi all'ormeggio nei porti a motori spenti e collegate a un sistema elettrico lungo la costa.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,1 % in massa.

Articolo 4 quater

Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni

1.   Gli Stati membri possono, se del caso in cooperazione con altri Stati membri, approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che:

la Commissione e lo Stato di approdo interessato siano informati per iscritto almeno 6 mesi prima dell'inizio degli esperimenti,

la durata dell'autorizzazione ad effettuare gli esperimenti non sia superiore a 18 mesi,

tutte le navi partecipanti installino apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli e le utilizzino per tutta la durata degli esperimenti,

tutte le navi coinvolte ottengano riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

per tutta la durata degli esperimenti siano disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dalle tecniche di riduzione delle emissioni,

sia valutato l'impatto sull'ambiente marino, e in particolare sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, per tutta la durata degli esperimenti, e

i risultati completi siano comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro 6 mesi dalla conclusione degli esperimenti.

2.   Le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (13), tenendo conto:

delle linee guida che saranno elaborate dall'IMO,

dei risultati degli esperimenti effettuati ai sensi del paragrafo 1,

degli effetti sull'ambiente, incluse le riduzioni delle emissioni realizzabili, e degli impatti sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari,

della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.

3.   I criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.

4.   Come alternativa all'utilizzazione di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo prevista dagli articoli 4 bis e 4 ter, gli Stati membri possono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni, a condizione che tali navi:

ottengano costantemente riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti del tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

siano dotate di apparecchi di controllo continuo delle emissioni, e

documentino in modo esauriente che qualunque flusso di rifiuti scaricato nelle baie, nei porti e negli estuari non ha alcun impatto sugli ecosistemi, basandosi sui criteri comunicati dalle autorità degli Stati di approdo all'IMO.

6)

L'articolo 6 è modificato come segue:

a)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo sia conforme alle pertinenti disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter.

Se del caso, si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:

campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida IMO, e analisi del suo tenore di zolfo,

campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove possibile, e nei campioni sigillati a bordo delle navi,

verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne di cui trattasi.

Gli Stati membri adottano inoltre misure ragionevoli, se necessario, per controllare il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo diversi da quelli contemplati dagli articoli 4 bis e 4 ter.»;

b)

nel paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dai metodi ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed i combustibili per uso marittimo;».

7)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Relazioni e riesame

1.   Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione include una registrazione del numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al 11 agosto 2005.

2.   Sulla base, fra l'altro,

a)

delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1;

b)

delle tendenze relative alla qualità dell'aria, all'acidificazione, ai costi del combustibile e al trasferimento modale;

c)

dei progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo delle navi utilizzando i meccanismi IMO, in applicazione delle iniziative comunitarie al riguardo;

d)

di una nuova analisi del rapporto costi/efficacia, compresi i benefici ambientali diretti e indiretti, delle misure contenute nell'articolo 4 bis, paragrafo 4, e di eventuali altre misure di riduzione delle emissioni;

e)

dell'applicazione dell'articolo 4 quater,

entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Insieme alla relazione, la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, riguardanti in particolare:

una seconda fase per i valori limite di zolfo stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e

in considerazione dei lavori in sede IMO, le zone marittime in cui devono essere usati combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo.

La Commissione esamina con particolare attenzione le proposte concernenti:

a)

la designazione di ulteriori zone di controllo delle emissioni di SOx;

b)

la riduzione possibilmente allo 0,5 % dei valori limite di zolfo per i combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx;

c)

le misure alternative o complementari.

3.   Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale ricorso a strumenti economici, compresi, meccanismi quali diritti differenziati e tariffe a chilometro, diritti di emissione commercializzabili e compensazioni.

La Commissione può valutare l'opportunità di presentare proposte relative a strumenti economici quali misure alternative o complementari nel quadro della revisione del 2008, a condizione che sia possibile dimostrare chiaramente i loro benefici per l'ambiente e per la salute.

4.   Gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.»

8)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (14), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

9)

È aggiunto l'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 11 agosto 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 277.

(2)  GU C 208 del 3.9.2003, pag. 27.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 311), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2004 (GU C 63 E del 15.3.2005, pag. 26), posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 maggio 2005.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 121 del 11.5.1999, pag. 13. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003

(7)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(8)  GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1.

(9)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»;

(12)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»

(13)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).»

(14)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23


ALLEGATO

«ALLEGATO

NAVI GRECHE

NOME DELLA NAVE

ANNO DI CONSEGNA

NUMERO IMO

ARIADNE PALACE

2002

9221310

IKARUS PALACE

1997

9144811

KNOSSOS PALACE

2001

9204063

OLYMPIA PALACE

2001

9220330

PASIPHAE PALACE

1997

9161948

FESTOS PALACE

2001

9204568

EUROPA PALACE

2002

9220342

BLUE STAR I

2000

9197105

BLUE STAR II

2000

9207584

BLUE STAR ITHAKI

1999

9203916

BLUE STAR NAXOS

2002

9241786

BLUE STAR PAROS

2002

9241774

HELLENIC SPIRIT

2001

9216030

OLYMPIC CHAMPION

2000

9216028

LEFKA ORI

1991

9035876

SOPHOKLIS VENIZELOS

1990

8916607»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2005

che istituisce il comitato consultivo europeo per la ricerca in materia di sicurezza

(2005/516/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha istituito nel 2003 un gruppo di personalità nel campo della ricerca in materia di sicurezza, avente il compito principale di proporre i principi e le priorità di un programma europeo di ricerca in materia di sicurezza (PERS).

(2)

A seguito della relazione «Ricerca per un'Europa sicura», presentata nel 2004 dal gruppo di personalità, la Commissione, nella sua comunicazione del 7 settembre 2004 intitolata «Ricerca in materia di sicurezza — Le tappe future» (1), ha proposto l'istituzione di un comitato consultivo per la ricerca in materia di sicurezza (CCRS).

(3)

È necessario istituire il CCRS e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il CCRS deve contribuire al contenuto e all'attuazione del PERS.

(5)

Il CCRS deve essere costituito da esperti dei diversi settori interessati: utilizzatori, industria e organismi di ricerca. Secondo i campi in cui opera, il CCRS deve essere composto di due gruppi aventi ruoli distinti ma complementari.

(6)

Occorre disciplinare la divulgazione di informazioni da parte dei membri del CCRS, fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza, di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE/CECA/Euratom della Commissione (2).

(7)

È opportuno fissare la durata di applicazione della presente decisione. La Commissione esaminerà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Comitato consultivo

È istituito presso la Commissione, con effetto dal 1o luglio 2005, il comitato consultivo per la ricerca in materia di sicurezza (di seguito «CCRS»).

Articolo 2

Compiti

La Commissione può consultare il CCRS per qualunque questione relativa al contenuto e alla messa in atto del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza (in prosieguo «PERS»), da realizzare nell'ambito del programma quadro di ricerca della Comunità europea.

Il CCRS opera avendo piena cognizione del contesto della politica europea, in particolare delle attività di ricerca svolte a livello nazionale e di quelle a sostegno delle iniziative in materia di politica europea della ricerca.

In particolare, ma senza limitarsi a questo, il CCRS formula raccomandazioni alla Commissione in ordine ai seguenti aspetti:

a)

i compiti strategici, i campi d'azione principali e le priorità del PERS, basandosi sulla relazione «Ricerca per un'Europa sicura» del Gruppo di personalità e tenendo conto della creazione dell'Agenzia europea per la difesa nonché delle attività nazionali e intergovernative;

b)

le capacità tecnologiche di cui devono dotarsi i soggetti interessati in Europa e la strategia da adottare per rafforzare la base tecnologica dell'industria europea e quindi accrescerne la competitività;

c)

gli aspetti strategici e operativi del PERS, tenendo conto dell'esperienza e dei risultati ottenuti grazie all'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza (3), dai servizi della Commissione attivamente interessati alle questioni della sicurezza, anche nell'ambito del programma quadro di ricerca della Comunità europea, e da altri gruppi di esperti o consulenti;

d)

le questioni connesse all'attuazione del programma, quali lo scambio di informazioni classificate e i diritti di proprietà intellettuale;

e)

l'ottimizzazione del ricorso alle infrastrutture pubbliche di ricerca e valutazione nel quadro del PERS;

f)

una strategia di comunicazione mirante a far conoscere il PERS e a fornire informazioni sui programmi di ricerca dei soggetti interessati.

I presidenti di ciascuno dei gruppi del CCRS di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il CCRS su altre questioni.

Articolo 3

Nomina dei membri del CCRS

1.   I membri del CCRS sono nominati dalla Commissione tra specialisti e strateghi d'alto livello competenti nelle materie di cui all'articolo 2.

2.   La nomina è ad personam e non sono nominati membri supplenti. I membri del comitato agiscono a titolo personale e prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere istruzioni di sorta dall'esterno. Essi non divulgano le informazioni che il comitato abbia acquisito nel corso della sua attività, se la Commissione ritiene che tali informazioni abbiano carattere riservato.

3.   La durata del mandato dei membri del comitato non supera la durata di applicazione della presente decisione. Essi restano in carica fino a quando non siano sostituiti ovvero fino a scadenza del mandato.

4.   I membri che non sono più in grado di contribuire validamente ai lavori del comitato, che si dimettono o che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti dalla Commissione per il periodo restante del loro mandato.

5.   L'elenco dei membri del CCRS e delle successive nomine è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie «C».

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il CCRS si compone di due gruppi:

a)

un gruppo che si occupa dei requisiti della domanda di ricerca in materia di sicurezza;

b)

un gruppo che si occupa dei requisiti della catena di fornitura di tecnologia.

2.   I membri del CCRS eleggono un presidente per ciascun gruppo.

3.   D'intesa con la Commissione possono essere costituiti sottogruppi ad hoc incaricati di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito da uno dei gruppi del CCRS o da entrambi. Essi sono sciolti non appena hanno portato a compimento il loro mandato.

4.   Per trattare punti particolari dell'ordine del giorno, la Commissione può invitare esperti od osservatori, comprese persone appartenenti a servizi della Commissione con una specifica competenza, a orientare i lavori del CCRS o a partecipare a sottogruppi ad hoc, se questo è ritenuto utile o necessario.

5.   I gruppi del CCRS si riuniscono di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Essi possono avvalersi dei servizi di segretariato della Commissione e tenere riunioni congiunte in modo da assicurare la coerenza e il coordinamento delle loro attività. Le riunioni congiunte sono copresiedute dai presidenti dei gruppi del CCRS.

6.   I gruppi del CCRS adottano, in base a una proposta della Commissione, le regole che ne disciplinano lo svolgimento dell'attività, incluso un regolamento di procedura.

7.   È istituito un Intranet ad accesso ristretto, per mezzo del quale sono diffusi documenti di lavoro, conclusioni, verbali e ogni altro documento pertinente.

Articolo 5

Rimborso delle spese

Le spese di viaggio sostenute dai membri e dagli esperti in relazione alle attività del CCRS sono rimborsate dalla Commissione, a norma delle disposizioni applicabili. I membri e gli esperti non sono remunerati per i servizi prestati.

Articolo 6

Divulgazione di informazioni

Il regolamento di procedura del CCRS disciplina la divulgazione di informazioni da parte dei membri del CCRS.

Chiunque partecipi alle attività del CCRS si astiene dal divulgare le informazioni alle quali abbia avuto accesso.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  COM(2004) 590 definitivo.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/94/CE, Euratom (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 66).

(3)  COM(2004) 72 definitivo.