ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2005 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «il regolamento di base») (1) in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE PROVVISORIE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 128/2005 («il regolamento provvisorio») (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
(2) |
Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo d’inchiesta («periodo in esame»). |
B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO
(3) |
A seguito dell’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. |
(4) |
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, si è svolta una visita di verifica presso la sede degli importatori Jungheinrich AG in Germania e TVH Handling Equipment N.V. in Belgio. |
(5) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. |
(6) |
Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza. |
C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(7) |
Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali, non semoventi, utilizzati per la movimentazione di materiale solitamente posto su pallet, e dalle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC («prodotto in esame»), classificati di norma ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. |
(8) |
Alcune parti interessate hanno ribadito le loro osservazioni, esposte al considerando 11 del regolamento provvisorio, circa l’opportunità di inserire il telaio e il sistema idraulico nel campo di applicazione del prodotto in esame senza, tuttavia, presentare informazioni o giustificazioni complementari. Ai considerando da 12 a 14 del regolamento provvisorio è stata già data una risposta a queste osservazioni. Le parti interessate non hanno sollevato ulteriori questioni in merito a questi punti del regolamento provvisorio. |
(9) |
Le parti interessate hanno osservato, in aggiunta, che: a) il telaio e il sistema idraulico, da un lato, e i transpallet manuali, dall’altro, sono prodotti diversi e che per il telaio e il sistema idraulico non è stata effettuata alcuna valutazione del dumping e del pregiudizio, per cui non si può imporre un dazio antidumping; b) l’inclusione di componenti senza che sia rispettata la procedura a norma dell’articolo 13 del regolamento di base penalizzerebbe indebitamente gli assemblatori di transpallet manuali della Comunità; c) il telaio e il sistema idraulico sono importati anche a fini di manutenzione e l’istituzione di un dazio su di essi penalizzerebbe indebitamente gli attuali utilizzatori. |
(10) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui il telaio e il sistema idraulico sono prodotti diversi dai transpallet manuali e su di essi non è stata effettuata una valutazione del dumping e del pregiudizio, si fa notare che, ai fini della presente inchiesta, tutti i tipi di transpallet manuali e le loro componenti essenziali sono considerati un prodotto unico per i motivi indicati al considerando 10 del regolamento provvisorio, ossia tutti i tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni. Non sono stati presentati elementi di prova inconfutabili contro tali conclusioni. Riguardo all’argomentazione secondo cui non è stato effettuato un calcolo del dumping e del pregiudizio per il telaio e per il sistema idraulico, si ricorda che queste componenti essenziali rientrano nella definizione del prodotto in esame per il quale il dumping e il pregiudizio per l’industria comunitaria del prodotto in esame sono stati adeguatamente valutati. Riguardo alla valutazione in particolare del dumping, si è riscontrato che le importazioni di telai e sistemi idraulici nel periodo di inchiesta risultavano quantitativamente troppo ridotte per essere rappresentative. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno determinare il margine di dumping del prodotto in esame sulla base dei transpallet manuali per i quali erano disponibili dati rappresentativi e affidabili. |
(11) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui l’inclusione delle componenti essenziali richiede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento di base per evitare indebite difficoltà per gli assemblatori di transpallet manuali della Comunità, si fa notare che l’articolo 13 è irrilevante per la definizione del prodotto in esame. Il suddetto articolo si riferisce, infatti, a varie pratiche di elusione, tra cui l’assemblaggio di parti che non rientrano nella definizione del prodotto in esame, una situazione non presente in questo caso. L’argomentazione in questione non può pertanto essere accolta. |
(12) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui il telaio e il sistema idraulico sono importati anche per motivi di manutenzione e il loro assoggettamento ad un dazio penalizzerebbe indebitamente gli attuali utilizzatori, si fa osservare che nel corso dell’inchiesta nessun utilizzatore si è lamentato di questo rischio. Inoltre, si fa osservare che il volume delle importazioni di telai e di sistemi idraulici dalla RPC nel periodo dell’inchiesta è risultato insignificante rispetto al volume delle importazioni di transpallet manuali cinesi. Pertanto, dal momento che gli eventuali effetti sulla manutenzione di vecchi transpallet manuali risulterebbero di minore importanza, l’argomentazione non può essere accolta. |
(13) |
In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni relative alla definizione del prodotto esposte ai considerando da 10 a 15 del regolamento provvisorio. |
2. Prodotto simile
(14) |
In mancanza di osservazioni, si confermano i considerando da 16 a 18 del regolamento provvisorio relativi al prodotto simile. |
D. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(15) |
A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno sostenuto che avrebbero dovuto beneficiare del TEM. Due di essi hanno semplicemente ribadito le argomentazioni precedentemente esposte, alle quali la Commissione aveva già risposto ai considerando da 19 a 34 del regolamento provvisorio. |
(16) |
Si ricorda che, per uno di questi due produttori esportatori, che è costituito in realtà da due società collegate, l’inchiesta ha accertato che alcuni beni erano registrati nella contabilità di una delle due società con un valore nettamente superiore al prezzo di acquisto effettivamente pagato. Ciò è risultato essere incompatibile con le norme di contabilità IAS 1 (presentazione adeguata dei bilanci) e IAS 16 (determinazione iniziale del valore di immobili, impianti e macchinari). È stato accertato, inoltre, che l’altra società contravveniva alla IAS 21 (registrazione al momento della rilevazione iniziale delle operazioni in valuta estera) e alla IAS 32 (esposizione nel bilancio degli strumenti finanziari). Inoltre, i revisori contabili delle società non hanno rimediato al problema nella contabilità finanziaria, il che conferma le conclusioni secondo cui le revisioni contabili non erano state effettuate in linea con le IAS. Dal momento che non sono stati presentati nuovi elementi di prova tali da modificare le conclusioni di cui sopra, si conclude che il produttore esportatore in questione non ha soddisfatto i requisiti di cui al secondo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(17) |
Nel caso di un altro produttore esportatore, l’inchiesta ha stabilito che la cancellazione di un prestito non era stata contabilizzata in modo corretto dalla società, il che ha inciso notevolmente sui suoi risultati finanziari. Ciò contravveniva alla IAS 1 (presentazione adeguata dei bilanci). Inoltre, la società aveva modificato il metodo di contabilizzazione relativo al fondo svalutazione crediti senza applicare retroattivamente questo cambiamento, con ulteriori conseguenze sui suoi risultati finanziari. In questo modo, contravveniva alla IAS 8 (cambiamenti di criteri contabili). Il revisore contabile aveva messo in rilievo l’incompatibilità del cambiamento nel metodo di contabilizzazione del fondo svalutazione crediti persino in relazione alle norme contabili cinesi, ma non si era pronunciato sul problema relativo al prestito. Dal momento che non sono stati presentati elementi di prova tali da modificare le conclusioni di cui sopra, si conclude che il produttore esportatore in questione non ha soddisfatto i requisiti di cui al secondo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(18) |
Il terzo produttore esportatore che ha continuato a chiedere il TEM dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la società Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, ha presentato prove secondo cui le sue pratiche di contabilizzazione al momento della rilevazione iniziale delle operazioni in valuta estera, pur non risultando sempre in linea con le IAS 21, non avevano inciso sui suoi risultati finanziari. La contabilità della società non ha rivelato altri problemi di compatibilità con le IAS. In queste circostanze, si è quindi ritenuto opportuno rivedere le conclusioni relative alla conformità di questo produttore esportatore con il secondo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e concedergli il TEM. Quanto alle altre considerazioni, sono confermate le conclusioni esposte ai considerando da 19 a 34 del regolamento provvisorio. |
(19) |
Si fa osservare che, a seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore cinese che non ha collaborato all’inchiesta e il suo importatore collegato nella Comunità hanno presentato alcune osservazioni relative alle conclusioni provvisorie e hanno chiesto il TEM o, in caso di rifiuto, il trattamento individuale. Le società sono state informate del fatto che i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ossia coloro che non si sono manifestati, non hanno presentato le loro osservazioni per iscritto o non hanno fornito informazioni entro i termini previsti, non possono chiedere il TEM o il trattamento individuale, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 10, all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. |
2. Trattamento individuale
(20) |
In mancanza di osservazioni, si confermano i considerando da 35 a 37 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale. |
3. Valore normale
3.1. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM
(21) |
Il Canada era stato scelto provvisoriamente come paese terzo di riferimento ad economia di mercato al fine di stabilire il valore normale per i produttori esportatori ai quali non era stato concesso il TEM. A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, due produttori esportatori e un importatore hanno ribadito le loro argomentazioni contro questa scelta (cfr. considerando 41 del regolamento provvisorio). Non hanno presentato tuttavia ulteriori elementi di prova verificabili a sostegno delle loro argomentazioni. |
(22) |
Essi hanno, inoltre, osservato che la scelta del Canada come paese terzo di riferimento ad economia di mercato era inadeguata, in quanto i produttori canadesi di transpallet manuali dovevano sostenere costi nettamente superiori alle loro controparti cinesi, in particolare dal punto di vista del costo del lavoro. A questo riguardo, un produttore esportatore ha chiesto un ulteriore adeguamento per le differenze nel costo di produzione fra i costi da lui sostenuti nella RPC e i costi di produzione in Canada, mentre l’altro produttore esportatore ha sottolineato che i cospicui adeguamenti già effettuati indicano che i transpallet manuali canadesi e cinesi non sono comparabili. |
(23) |
A questo proposito, si ricorda che l’inchiesta ha stabilito che il Canada ha un mercato competitivo e rappresentativo di transpallet manuali, che gli impianti e i metodi di produzione dei produttori cinesi e canadesi sono simili e che, globalmente, i transpallet manuali cinesi e canadesi sono comparabili sulla base dei criteri fissati ai fini della presente inchiesta (cfr. considerando 40, 43 e 44 del regolamento provvisorio). Inoltre, l’inchiesta ha stabilito che la produzione di transpallet manuali non è ad alta intensità di manodopera (il costo del lavoro in Canada non supera il 15 % del costo totale di produzione) e, pertanto, eventuali differenze nel costo del lavoro tra il Canada e la RPC non inciderebbero in modo significativo sul costo totale di produzione. Non si può dunque accettare l’argomentazione secondo cui le differenze di costo dovute principalmente alla manodopera rendono inadeguata la scelta del Canada come paese di riferimento. |
(24) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui i produttori canadesi di transpallet manuali devono sostenere costi di produzione nettamente superiori alle controparti cinesi, e in base alla quale era necessario compiere un adeguamento del valore normale in funzione di queste differenze di costo tra il Canada e i costi che avrebbe dovuto sostenere il produttore esportatore in questione nella RPC, va osservato che le informazioni relative al costo di produzione fornite dallo stesso non sono state accolte in quanto il TEM non gli era stato concesso. Ciò indebolisce notevolmente l’argomentazione relativa al raffronto tra i costi. La richiesta dovrebbe quindi essere respinta. |
(25) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui i cospicui adeguamenti già concessi indicano che i transpallet manuali canadesi e cinesi non sono comparabili, si fa osservare che i tipi di prodotto da paragonare sono stati selezionati sulla base dei criteri considerati ragionevoli all’interno dell’industria in questione. I raffronti tra tipi di prodotto sono stati compiuti in funzione di alcune caratteristiche tecniche di base utilizzate da tutti gli operatori sul mercato e non è emersa alcuna prova secondo cui questo metodo di raffronto era inadeguato (cfr. il considerando 43 del regolamento provvisorio). Questa argomentazione non può quindi essere accettata. |
(26) |
Non sono state sollevate altre argomentazioni relative alla determinazione del valore normale nel paese di riferimento e, quindi, le conclusioni di cui ai considerando da 38 a 48 del regolamento provvisorio sono confermate. |
3.2. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM
(27) |
Dal momento che il TEM è stato concesso ad un produttore esportatore (cfr. considerando 18), il valore normale è stato determinato come indicato sotto, in conformità dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. |
3.2.1. Rappresentatività generale delle vendite interne
(28) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prima esaminato se le vendite di transpallet manuali effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale ammontasse almeno al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all’esportazione verso la Comunità. Questa è risultata essere la situazione per il produttore esportatore in questione. |
3.2.2. Rappresentatività di ciascun tipo di prodotto
(29) |
Successivamente, è stato valutato se le vendite interne dei tipi di prodotto comparabili ai tipi di prodotto esportati potessero essere considerate rappresentative. A tal fine, sono stati innanzitutto identificati i tipi comparabili venduti sul mercato interno. L’inchiesta considerava i tipi di prodotto di transpallet manuali venduti sul mercato interno come identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità se presentavano la stessa capacità di sollevamento, lo stesso materiale del telaio, la stessa dimensione delle forche, lo stesso sistema idraulico e tipo di ruote. |
(30) |
Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo di vendite interne dello stesso ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità. Alcuni tipi di prodotto esportati corrispondevano a questa definizione. |
3.2.3. Verifica delle normali operazioni commerciali
(31) |
La Commissione ha innanzitutto esaminato se le vendite dei tipi di prodotto sopramenzionati effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore si potessero considerare realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(32) |
A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non effettuata in perdita durante il periodo dell’inchiesta:
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3.2.4. Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno
(33) |
Quando erano soddisfatte le condizioni di cui al considerando 30, al considerando 31 e al considerando 32, lettere a) e b), il valore normale per il corrispondente tipo di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese esportatore durante il periodo dell’inchiesta, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. |
3.2.5. Valore normale basato sul valore costruito
(34) |
Per i tipi di prodotto che rientravano nel considerando 32, lettera c), del presente regolamento nonché per quei tipi che non erano venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, come indicato al considerando 30 del presente regolamento, si è dovuto costruire il valore normale. |
(35) |
Al fine di determinare il valore normale costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dal produttore esportatore interessato sulle vendite interne del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, nel periodo dell’inchiesta, sono state sommate al costo di produzione. |
4. Prezzo all’esportazione
(36) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, non sono pervenute osservazioni relative alla determinazione del prezzo all’esportazione delle vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Pertanto, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 49 del regolamento provvisorio relative alla determinazione del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(37) |
Per due produttori esportatori, il prezzo all’esportazione è stato provvisoriamente costruito per le vendite da loro effettuate nei confronti di importatori con i quali avevano un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base (cfr. considerando 49 del regolamento provvisorio). |
(38) |
Uno dei produttori esportatori e il suo importatore, per i quali alcuni prezzi all’esportazione erano stati costruiti, hanno sostenuto che la relazione che li legava non giustificava la costruzione dei prezzi all’esportazione e che questi andavano determinati sulla base dei prezzi effettivi praticati dal produttore esportatore nei confronti dell’importatore. Tuttavia, l’inchiesta ha dimostrato che questi prezzi all’esportazione erano condizionati da un accordo tra le parti secondo il quale alcuni costi di sviluppo dei prodotti erano sostenuti dall’importatore. Per questo motivo, per l’importatore i prezzi medi all’esportazione erano notevolmente superiori a quelli praticati nei confronti di altri acquirenti indipendenti nella Comunità. Pertanto, i prezzi praticati dal produttore esportatore nei confronti dell’importatore non sono stati accettati come base per determinare i prezzi all’esportazione. Inoltre, prima della fine del periodo dell’inchiesta, il produttore esportatore e l’importatore si sono associati. Di norma, in queste circostanze, i prezzi all’esportazione sarebbero costruiti in base ai prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Tuttavia, in questo caso, il numero di transazioni di rivendita effettuate nel periodo dell’inchiesta è stato molto limitato e i prezzi effettivi delle transazioni effettuate nel periodo dell’inchiesta non sono stati comunicati in tempo utile dall’importatore, per cui non sono risultati verificabili. Di conseguenza, le vendite in questione non sono state prese in considerazione nel calcolo definitivo dei prezzi all’esportazione. |
(39) |
In effetti, il produttore esportatore in questione effettuava ingenti vendite dirette a clienti indipendenti nella Comunità, le quali sono state utilizzate per stabilire il prezzo di esportazione (cfr. considerando 36). |
(40) |
L’altro produttore esportatore per il quale alcuni prezzi all’esportazione sono stati costruiti e l’importatore interessato hanno presentato osservazioni in merito alle conclusioni provvisorie, sostenendo di non aver stipulato alcun accordo assimilabile ad un’associazione o ad un accordo di compensazione, di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e all’articolo 2.3 dell’accordo antidumping dell’OMC. Pertanto, la costruzione dei prezzi all’esportazione sulla base dei prezzi di rivendita dell’importatore nei confronti di clienti indipendenti sarebbe errata. |
(41) |
Non si è potuto accogliere tale argomentazione, in quanto le informazioni fornite dall’esportatore e dall’importatore non coincidevano. Nel corso della visita di verifica presso la sede del produttore esportatore, gli investigatori sono stati informati del fatto che il motivo per cui i prezzi all’esportazione tra le parti risultavano nettamente superiori al normale era attribuibile all’esistenza di un accordo speciale tra il produttore esportatore e l’importatore. Inoltre, i dettagli di questo accordo figuravano su tutte le fatture di esportazione. Il produttore esportatore ha negato l’esistenza di un accordo scritto, ma ha spiegato che l’importatore in questione era disposto a pagare prezzi così alti al fine di ottenere e mantenere l’esclusività nelle vendite su taluni mercati di alcuni prodotti fornitigli dallo stesso produttore esportatore. Anche l’importatore ha negato l’esistenza di un rapporto speciale e ha spiegato, nel corso della verifica in loco, che il maggiore prezzo pagato al produttore esportatore derivava dall’alta qualità dei prodotti in questione. In queste circostanze, si ritiene che i prezzi all’esportazione siano inattendibili e debbano essere adeguati o per via dell’esistenza di una forma di accordo di compensazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, o per via delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche che riflettono la presunta superiorità qualitativa dei prodotti alla luce delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Questa affermazione sull’alta qualità non è stata suffragata da alcuna prova ed è stata peraltro contraddetta dalle conclusioni dell’inchiesta. In mancanza di altre informazioni, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti come indicato al considerando 49 del regolamento provvisorio. |
(42) |
Gli stessi produttore esportatore ed importatore hanno osservato inoltre che il calcolo dei prezzi all’esportazione costruiti era errato, in quanto il margine di profitto utilizzato era nettamente superiore ai margini di profitto utilizzati in passato per gli stessi fini in altri casi e, quindi, risultava irragionevole. In questo contesto, bisogna precisare che ogni caso è valutato singolarmente e che le conclusioni di un’inchiesta non possono essere applicate tali e quali ad un’altra. Nel caso specifico, il margine di profitto utilizzato nel calcolo è costituito dalla media ponderata dei profitti netti effettivi ottenuti sulle vendite del prodotto in esame, riferiti da undici importatori non collegati nel corso dell’inchiesta. Dal momento che non è stata presentata alcuna prova per confutare tali dati, l’argomentazione dovrebbe essere respinta. |
(43) |
Bisogna osservare, tuttavia, che, a seguito della verifica in loco presso la sede dell’importatore in questione, il calcolo dei prezzi all’esportazione costruiti è stato modificato per tener conto delle correzioni necessarie relative ad alcuni prezzi di rivendita nonché alle spese generali, amministrative e di vendita dell’importatore. |
5. Confronto
(44) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento di alcuni prezzi all’esportazione per differenze relative allo stadio commerciale tra le vendite dirette all’esportazione verso la Comunità e le vendite all’esportazione verso la Comunità effettuate tramite operatori nella RPC, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base. Il produttore esportatore ha sostenuto che le vendite all’esportazione effettuate tramite operatori cinesi comportano un’ulteriore vendita ad operatori, che solitamente, nel caso delle esportazioni dirette nella Comunità, non è necessaria. A questo proposito, si osserva che l’articolo succitato del regolamento di base sancisce che può essere applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale se è dimostrato che esistono costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. Nel caso specifico, il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento a detta sua necessario sulla base delle circostanze relative alle sue vendite all’esportazione piuttosto che alle sue vendite interne. Questa non viene considerata una base sufficiente per chiedere un adeguamento relativo allo stadio commerciale. Inoltre, l’inchiesta ha stabilito che tutte le esportazioni del produttore esportatore in questione, nonché le vendite interne nel paese di riferimento, sono state effettuate a operatori, il che significa che non esistono differenze negli stadi commerciali tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. |
6. Margini di dumping
(45) |
Per calcolare il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori (cfr. considerando 53 del regolamento provvisorio) non si è più preso in considerazione il produttore esportatore cui è stato concesso il TEM. Non sono state presentate altre osservazioni in merito alle conclusioni di cui ai considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio, che sono quindi confermate. Tuttavia, per il produttore esportatore al quale è stato concesso il TEM, il margine di dumping è stato stabilito paragonando la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, determinata ai considerando da 28 a 35, con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto corrispondente, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. I margini di dumping così determinati a seguito delle modifiche di cui sopra, espressi in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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E. INDUSTRIA COMUNITARIA
1. Produzione comunitaria
(46) |
In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alla produzione comunitaria di cui ai considerando 55 e 56 del regolamento provvisorio. |
2. Definizione dell’industria comunitaria
(47) |
In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alla definizione di industria comunitaria di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio. |
F. PREGIUDIZIO
1. Consumo comunitario
(48) |
In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo comunitario di cui ai considerando 58 e 59 del regolamento provvisorio. |
2. Importazioni di transpallet manuali dalla RPC nella Comunità
(49) |
In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alle importazioni di transpallet manuali dalla RPC nella Comunità di cui ai considerando da 60 a 64 del regolamento provvisorio. |
3. Situazione dell’industria comunitaria
(50) |
A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha messo in discussione gli effetti pregiudizievoli per la situazione dell’industria comunitaria, sottolineando che: a) la capacità di produzione dell’industria comunitaria è aumentata durante il periodo in esame, b) l’andamento delle scorte dopo il 2001 non può essere considerato un sintomo di pregiudizio bensì un segno di miglioramento dell’industria comunitaria, c) il prezzo delle vendite dei transpallet manuali venduti dai produttori comunitari e la loro quota di mercato sono rimasti stabili nel 2003 e durante il periodo dell’inchiesta, d) la redditività dell’industria comunitaria è aumentata tra il 2000 e il 2001, e) il livello degli investimenti dell’industria comunitaria è più che raddoppiato a dimostrazione del fatto che quest’ultima non ha avuto problemi ad ottenere capitale, f) la stabilità dei salari deve essere percepita come un indice positivo. |
(51) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui la capacità di produzione dell’industria comunitaria è aumentata e ciò non indica un pregiudizio, bisogna osservare che, mentre l’aumento complessivo della capacità di produzione nel periodo in esame era pari al 3 %, questa è scesa di circa due punti percentuali tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta. La capacità di produzione, infatti, è aumentata solo tra il 2001 e il 2002, allorché sono stati effettuati investimenti. Non si può dedurre che questo sviluppo indichi l’assenza di pregiudizio per l’industria comunitaria, soprattutto perché i consumi sono aumentati, nello stesso periodo, del 17 %. |
(52) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui l’andamento delle scorte dopo il 2001 non può essere considerato un sintomo di pregiudizio bensì di miglioramento dell’industria comunitaria, va osservato che, oltre alla spiegazione di cui al considerando 67 del regolamento provvisorio sui motivi per cui questo fattore non è considerato particolarmente rilevante per la situazione economica dell’industria comunitaria, bisogna ricordare che le scorte sono complessivamente aumentate del 14 % nel periodo in esame. Il fatto che si sia verificato un incremento nel 2001 non modifica le conclusioni in base alle quali le scorte hanno comunque contribuito alla situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria. |
(53) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui il prezzo delle vendite e la quota di mercato dei transpallet manuali venduti dai produttori comunitari sono rimasti stabili nel 2003 e durante il periodo dell’inchiesta, va osservato che il periodo dell’inchiesta comprende 9 mesi del 2003. Si ricorda che l’analisi del pregiudizio comprende un periodo di alcuni anni e che sia la quota di mercato che il prezzo delle vendite dell’industria comunitaria sono scesi in modo significativo nel periodo in esame e questa evoluzione non è stata contestata. |
(54) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui l’aumento di redditività dell’industria comunitaria tra il 2000 e il 2001 non indicherebbe un pregiudizio, bisogna osservare che la redditività è aumentata limitatamente dallo 0,28 % nel 2000 allo 0,51 % nel 2001, per poi scendere costantemente fino a – 2,31 % nel periodo dell’inchiesta, il che costituisce un chiaro indice di pregiudizio. |
(55) |
Riguardo all’argomentazione secondo cui il livello degli investimenti dell’industria comunitaria è più che raddoppiato per cui questa non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere capitali, si ricorda che, come indicato al considerando 76 del regolamento provvisorio, nel periodo tra il 2001 e il 2002 sono stati effettuati cospicui investimenti per sostituire impianti di produzione obsoleti e consentire all’industria comunitaria di rimanere competitiva. Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, gli investimenti sono crollati del 40 % parallelamente ad un peggioramento della redditività, il che dimostra la difficoltà di ottenere capitali ed è, ancora una volta, un chiaro indice di pregiudizio. |
(56) |
Riguardo all’argomentazione secondo la quale la stabilità dei salari deve essere percepita come un indicatore positivo, va osservato che questo fattore dovrebbe essere analizzato rispetto all’andamento dei salari e dell’occupazione. Il pregiudizio dell’industria si riflette chiaramente nella riduzione del numero di dipendenti. Il fatto che i produttori comunitari non abbiano potuto aumentare i salari in linea con l’inflazione nel periodo in esame per via della concorrenza sleale deve essere considerato un indicatore negativo. |
(57) |
Pertanto, le argomentazioni del produttore esportatore in questione analizzate ai considerando da 50 a 56 dovrebbero essere respinte. |
(58) |
Alcuni importatori hanno sottolineato che l’industria comunitaria ha offerto in vendita transpallet manuali a prezzi di molto inferiori ai transpallet manuali fabbricati in Cina e ciò indicherebbe un’assenza di pregiudizio. Questa argomentazione non è suffragata dalle conclusioni relative ad una significativa sottoquotazione dei prezzi di oltre il 55 % (cfr. considerando 64 del regolamento provvisorio) e, pertanto, non può essere accolta. |
(59) |
Non essendo pervenute nuove informazioni al riguardo, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alla situazione dell’industria comunitaria di cui ai considerando da 65 a 84 del regolamento provvisorio. |
4. Conclusioni relative al pregiudizio
(60) |
In conclusione, come già indicato nel regolamento provvisorio, tutti gli indicatori relativi al pregiudizio hanno rivelato una tendenza negativa. In mancanza di altre osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al pregiudizio di cui ai considerando da 85 a 87 del regolamento provvisorio. |
G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO
1. Introduzione
(61) |
In mancanza di osservazioni al riguardo, viene confermata l’introduzione sulla causa del pregiudizio di cui al considerando 88 del regolamento provvisorio. |
2. Effetti delle importazioni in dumping
(62) |
Un produttore esportatore e alcuni importatori hanno affermato che non è corretto utilizzare i dati di Eurostat relativi alle importazioni per determinare il volume e la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame, in quanto per questo non esiste un codice NC distinto. Hanno sostenuto che anche altri prodotti sono disciplinati dai due codici NC in questione, dei quali uno riguarda il prodotto completo e l’altro le parti, per cui i dati di Eurostat non possono fornire un quadro preciso dell’effetto delle importazioni in dumping. Si fa osservare che non sono stati presentati elementi di prova secondo cui quantità significative di altri prodotti siano state classificate al codice NC 8427 90 00, il quale riguarda il prodotto completo ed è stato utilizzato per determinare il volume delle importazioni oggetto di dumping. In effetti, le stesse parti interessate hanno utilizzato i dati di Eurostat sulle importazioni relativi allo stesso codice NC per motivare la loro argomentazione riguardo alle tendenze delle importazioni di transpallet manuali da altri paesi terzi. Inoltre, vista la definizione restrittiva del codice NC, si ritiene che l’ampia maggioranza dei prodotti che entrano nella Comunità sotto questa voce siano costituiti da importazioni del prodotto in esame. Quanto all’altro codice NC 8431 20 00 relativo alle parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427, si fa osservare che le importazioni riferite da Eurostat per questo codice sono limitate e non sono state prese in considerazione al momento di stabilire il volume e la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame. L’argomentazione in questione non può pertanto essere accolta. |
(63) |
Non essendo pervenute nuove informazioni al riguardo, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative agli effetti delle importazioni in dumping di cui ai considerando da 89 a 91 del regolamento provvisorio. |
3. Effetti dovuti ad altri fattori
a) Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria
(64) |
A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha sottolineato che l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria era stato valutato in modo errato. È stato riscontrato che le vendite all’esportazione sono crollate di circa il 50 % tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta, il che ha inciso in modo notevole sull’andamento dell’industria comunitaria. Va osservato che, anche se le esportazioni sono diminuite in termini assoluti, esse rappresentavano in media solo l’11 % delle vendite totali dell’industria comunitaria durante il periodo in esame. Inoltre, mentre le vendite nella Comunità erano effettuate in perdita, le esportazioni continuavano ad essere relativamente redditizie nel periodo dell’inchiesta. Pertanto, non si può ritenere che la diminuzione delle esportazioni abbia causato un pregiudizio significativo all’industria comunitaria. Di conseguenza, è respinta l’argomentazione e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 92 e 93 del regolamento provvisorio. |
b) Investimenti realizzati dall’industria comunitaria
(65) |
In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative agli investimenti dell’industria comunitaria di cui al considerando 94 del regolamento provvisorio. |
c) Importazioni da altri paesi terzi
(66) |
Due produttori esportatori e alcuni importatori hanno sostenuto che, contrariamente alle conclusioni di cui al considerando 95 del regolamento provvisorio, i paesi diversi dalla RPC, in particolare il Brasile e l’India, hanno approfittato dell’apprezzamento dell’euro per aumentare in modo significativo le loro vendite sul mercato comunitario. Dal momento che le importazioni da paesi terzi, quali il Brasile e l’India, rappresentano solo l’1 % circa delle importazioni cinesi del prodotto in esame, un loro eventuale impatto sul nesso di causalità può essere considerato irrilevante. L’obiezione dovrebbe pertanto essere respinta. |
(67) |
In mancanza di altre osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alle importazioni da altri paesi terzi di cui ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio. |
d) Tasso di cambio euro/dollaro USA
(68) |
Un produttore esportatore e alcuni importatori hanno fatto valere che parte della sottoquotazione dei prezzi riscontrata era attribuibile alla debolezza del dollaro USA nei confronti dell’euro e non ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, le parti in questione non hanno presentato alcun elemento di prova relativo al volume delle importazioni dalla RPC fatturate in dollari USA, con il quale sarebbe stato possibile effettuare una valutazione globale del presunto impatto dei tassi di cambio sui prezzi. In ogni caso, anche se tutte le importazioni dalla RPC fossero state effettuate in dollari USA, il che non è confermato dalle conclusioni dell’inchiesta, i prezzi all’importazione del prodotto in esame sarebbero dovuti scendere del 25 % (deprezzamento del valore del dollaro nei confronti dell’euro) invece che del 34 % riscontrato durante il periodo in esame. Infine, si fa notare che, ad eccezione di due singoli casi corrispondenti a volumi di importazione trascurabili, le importazioni globali da tutti gli altri paesi diversi dalla RPC che hanno beneficiato dell’apprezzamento dell’euro sono diminuite. Ciò indica che le fluttuazioni valutarie non possono essere considerate una causa significativa dell’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC. L’argomentazione dovrebbe quindi essere respinta e dovrebbero essere confermate le conclusioni di cui al considerando 98 del regolamento provvisorio. |
e) Andamento delle vendite
(69) |
Un produttore esportatore e alcuni importatori hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui i denuncianti sono grandi società attive nel settore della movimentazione dei materiali, per le quali i transpallet manuali costituiscono solo un prodotto accessorio spesso utilizzato quale strumento per vendere prodotti più grandi e più costosi. Dal momento che non sono state presentate nuove osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 99 e 100 del regolamento provvisorio e l’argomentazione è respinta. |
f) Errori strategici dei produttori comunitari (bassa qualità dei prodotti ed esternalizzazione della produzione di componenti)
(70) |
Un produttore esportatore ha ribadito l’argomentazione secondo la quale, essendosi concentrati sulla produzione di prodotti di bassa qualità e avendo esternalizzato la produzione di componenti, i produttori comunitari si sarebbero arrecati un pregiudizio. Tuttavia, questa argomentazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Si fa notare che questa argomentazione era già stata esaminata ed esplicitamente affrontata ai considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio, i quali sono confermati. |
4. Conclusioni relative al nesso di causalità
(71) |
In mancanza di altre osservazioni che potrebbero modificare le conclusioni provvisorie, sono confermate le conclusioni sul nesso di causalità esposte ai considerando da 104 a 105 del regolamento provvisorio. |
H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Osservazioni di carattere generale
(72) |
In mancanza di osservazioni, vengono confermate le osservazioni di carattere generale relative all’interesse della Comunità di cui al considerando 106 del regolamento provvisorio. |
2. Interesse dell’industria comunitaria
(73) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, un importatore ha sostenuto che gli impianti di produzione precedentemente chiusi all’interno della Comunità non saranno riaperti e non offriranno quindi nuove possibilità di occupazione grazie all’istituzione delle misure antidumping. L’argomentazione non è tuttavia stata appoggiata da nessun elemento di prova. Anche se gli impianti chiusi non dovessero riaprire, bisogna osservare che, nel periodo dell’inchiesta, l’utilizzazione degli impianti da parte dell’industria comunitaria era solo del 46 %. Ciò rappresenta una chiara indicazione delle potenzialità di crescita della produzione e delle vendite dell’industria comunitaria, una volta che saranno ristabilite eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. L’obiezione dovrebbe pertanto essere respinta. |
(74) |
Un produttore esportatore e alcuni importatori hanno sottolineato che le attività dell’industria comunitaria nel settore dei transpallet manuali, in particolare in termini di occupazione, sono trascurabili rispetto alle loro attività totali e, pertanto, il loro interesse per l’istituzione di tali misure è limitato se paragonato a quello degli altri operatori sul mercato. In primo luogo, si ricorda che i produttori esportatori non hanno la competenza di sollevare obiezioni riguardo all’esame dell’interesse dell’industria comunitaria. Lo stesso vale per quanto riguarda gli interessi dei fornitori, degli operatori o degli utilizzatori esaminati di seguito. Ciò nonostante, le argomentazioni presentate sono state esaminate. A questo proposito, si ricorda che l’industria comunitaria impiegava nel settore dei transpallet manuali 434 persone nel periodo dell’inchiesta, mentre, ad esempio, gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta impiegavano circa 74 persone. Si sottolinea inoltre che alcuni produttori comunitari dipendono quasi esclusivamente dalla produzione e dalle vendite dei transpallet manuali. Tale argomentazione non può perciò essere accolta. |
(75) |
Non essendo pervenute altre osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative all’interesse dell’industria comunitaria di cui ai considerando da 107 a 109 del regolamento provvisorio. |
3. Interesse dei fornitori comunitari
(76) |
Un produttore esportatore ha affermato che la mancanza di rappresentanti dei fornitori comunitari indica che le importazioni dalla RPC non hanno inciso negativamente sulle loro attività. Questa affermazione non può essere accolta. L’industria comunitaria dipende per alcune parti dai fornitori comunitari e non è ragionevole supporre che non vi siano effetti negativi sulle loro attività. Ulteriori chiusure di impianti comunitari potrebbero aggravare ulteriormente la situazione del settore. In mancanza di nuove osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative all’interesse dei fornitori comunitari di cui al considerando 110 del regolamento provvisorio. |
4. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti
(77) |
Un produttore esportatore ha fatto valere che l’inchiesta non ha tenuto conto degli interessi dei piccoli importatori, i quali concentrano le loro attività principalmente sui transpallet manuali. Va precisato che le osservazioni degli importatori che si sono manifestati in tempo utile e hanno fornito sufficienti informazioni sono state pienamente prese in considerazione nell’inchiesta. Tra gli importatori non collegati che hanno collaborato all’inchiesta vi erano società con due o tre dipendenti. Inoltre, si fa presente che gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno riferito un buon livello di redditività della loro attività legata ai transpallet manuali (profitti netti fino al 50 % del fatturato). Pertanto, è ragionevole considerare che l’impatto dell’istituzione delle misure antidumping sui loro affari sia relativamente esiguo. Di conseguenza, è respinta l’argomentazione e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio. |
5. Interesse degli utilizzatori
(78) |
Due produttori esportatori e alcuni importatori hanno sottolineato che l’aumento del prezzo dei transpallet manuali cinesi a seguito dell’istituzione delle misure sta avendo un effetto immediato e sproporzionato su centinaia di migliaia di negozi, magazzini e fabbriche che utilizzano transpallet manuali nella Comunità. Tuttavia, si fa osservare che nessun utilizzatore comunitario di transpallet manuali ha presentato osservazioni circa le conclusioni di cui al regolamento provvisorio. Dal momento che questa affermazione non è stata suffragata da alcuna prova, dovrebbe essere respinta. |
(79) |
In mancanza di altre osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative all’interesse degli utilizzatori comunitari di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio. |
6. Conclusione relativa all’interesse della Comunità
(80) |
In considerazione di quanto sopra, sono confermate le conclusioni relative all’interesse comunitario di cui ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio. |
I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
(81) |
In mancanza di osservazioni documentate, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del livello necessario per eliminare il pregiudizio descritto ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio. |
(82) |
In base a tale metodo, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato al fine di determinare il livello delle misure da imporre in via definitiva. |
2. Forma e livello del dazio
(83) |
Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere imposto un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping. |
(84) |
In base a quanto sopra, le aliquote del dazio definitivo sono le seguenti:
|
(85) |
Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano, pertanto, la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Dette aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(86) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
3. Riscossione dei dazi provvisori
(87) |
In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, ossia dal regolamento (CE) n. 128/2005, siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori. |
4. Impegni
(88) |
In seguito all’istituzione delle misure antidumping provvisorie, due produttori esportatori hanno manifestato la loro disponibilità ad offrire impegni, in conformità delle disposizioni dell’articolo 8 del regolamento di base. È stata esplorata la possibilità di misure correttive sotto forma di impegni relativi ai prezzi. Va sottolineato, tuttavia, che uno di questi produttori esportatori non ha collaborato all’inchiesta e, quindi, dal momento che non gli è stato concesso né il TEM né il trattamento individuale (cfr. considerando 19 sopra), non si sono potuti determinare prezzi minimi. Inoltre, è stato stabilito che il prodotto in questione esiste in grande varietà (centinaia) di tipi che sono regolarmente aggiornati o altrimenti modificati. Oltre a ciò, i produttori esportatori vendevano anche altri prodotti agli stessi clienti, o direttamente o tramite i loro importatori affiliati. In queste circostanze, sarebbe praticamente impossibile effettuare un controllo degli impegni relativi ai prezzi. È stato pertanto ritenuto che, in questa particolare inchiesta, risultava impraticabile accettare gli impegni e le offerte sono state quindi respinte. I produttori esportatori sono stati informati di conseguenza e hanno avuto la possibilità di esprimere osservazioni. Le loro osservazioni non hanno modificato le conclusioni di cui sopra, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:
Repubblica popolare cinese |
Aliquota del dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Zhouyi Village, Zhanqi Town, Yin Zhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315144, RPC |
32,2 |
A600 |
Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, RPC |
28,5 |
A601 |
Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Economic Developing Zone, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, 315600, RPC |
39,9 |
A602 |
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, RPC |
7,6 |
A603 |
Tutte le altre società |
46,7 |
A999 |
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 128/2005 della Commissione sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010), originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 25 del 28.1.2005, pag. 16.
(3) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione B, J-79 5/17, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2005 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE PROVVISORIE
(1) |
Il 29 gennaio 2005, con il regolamento (CE) n. 145/2005, del 28 gennaio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese (2) (di seguito «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»). |
B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO
(2) |
A seguito della comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Nessuna parte ha chiesto di essere sentita. |
(3) |
La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
(4) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni a seguito di tale comunicazione. |
(5) |
Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni. |
C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(6) |
Non essendo pervenute ulteriori osservazioni sul prodotto in esame e il prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio. |
D. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(7) |
In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, di cui ai considerando da 13 a 23 del regolamento provvisorio. |
2. Trattamento individuale
(8) |
In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al trattamento individuale, di cui ai considerando da 24 a 29 del regolamento provvisorio. |
3. Valore normale
a) Determinazione del valore normale per i produttori che hanno collaborato all’inchiesta e cui è stato concesso il TEM
(9) |
Per un produttore esportatore, nel determinare se le vendite interne erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, nonché nel costruire il valore normale per alcuni tipi del prodotto in esame, erano stati utilizzati costi di finanziamento incorretti al momento del calcolo del margine di dumping provvisorio. Pertanto, per il calcolo del margine di dumping definitivo sono state apportate le opportune correzioni. |
(10) |
Per l’altro produttore esportatore, il valore di vendita degli scarti era stato provvisoriamente detratto dal costo di produzione. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni al riguardo, non è risultato certo se l’importo potesse essere considerato detraibile come scarto di produzione. Sulla base delle informazioni disponibili, è infatti emerso che i cosiddetti «scarti» avevano in realtà un notevole valore commerciale a sé stante. In mancanza di inventari, non è stato però possibile quantificare adeguatamente l’importo in questione. Inoltre, ai fini di un’eventuale detrazione di tale importo, l’impresa ne aveva attribuito l’ammontare totale al prodotto in esame, mentre riguardava anche altri prodotti da essa fabbricati. Pertanto, nella fase definitiva, la detrazione per gli scarti non è stata operata, mentre si è provveduto ad adeguare il valore del sottoprodotto. |
(11) |
Il produttore esportatore interessato ha contestato il metodo adottato, affermando che gli scarti sotto forma di scorie e calce vengono smaltiti in sinergia con uno stabilimento adiacente, in modo da ridurre i costi complessivi. Va notato che nel questionario il produttore esportatore aveva peraltro sostenuto che tali vendite sono da considerasi come vendite di un «sottoprodotto». A tale proposito, si ricorda che durante l’inchiesta non è stato possibile stabilire i quantitativi venduti del prodotto in questione. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che le vendite allo stabilimento vicino hanno riguardato esclusivamente il sottoprodotto H2S. Si è peraltro ritenuto che fossero state fornite informazioni contraddittorie, che non è stato possibile chiarire dopo la comunicazione delle conclusioni definitive. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che il valore del sottoprodotto H2S dedotto dal costo di produzione avrebbe dovuto essere più elevato. Tuttavia, le prove raccolte durante l’inchiesta hanno evidenziato come tale pretesa fosse esagerata e andasse quindi respinta. |
(12) |
A parte gli adeguamenti di cui ai considerando 9 e 10 del presente regolamento, in mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al valore normale, di cui ai considerando da 43 a 59 del regolamento provvisorio. |
b) Determinazione del valore normale per tutti i produttori che hanno collaborato all’inchiesta, ma ai quali non è stato concesso il TEM
(13) |
Un’organizzazione di utilizzatori ha contestato la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento, ai sensi del considerando 12 del regolamento provvisorio. La parte interessata non ha però dimostrato la fondatezza della sua obiezione o fornito eventuali prove, riferendosi piuttosto genericamente ad una presunta mancanza di concorrenza dovuta alle misure antidumping vigenti sul mercato americano. Tuttavia, si osserva che il livello di concorrenza sul mercato interno degli Stati Uniti è stato preso in esame al momento della determinazione dei dazi provvisori. Come indicato al considerando 37 del regolamento provvisorio, sul mercato interno americano sono state riscontrate condizioni di concorrenza eque. |
(14) |
Un importatore indipendente ha, a sua volta, contestato la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento poiché il produttore americano i cui dati sono stati utilizzati per la determinazione del valore normale era collegato al produttore comunitario. Va notato che, nel corso del periodo dell’inchiesta, tale relazione non sussisteva ancora. Inoltre, l’importatore in questione non ha fornito alcuna prova che la relazione, avviata soltanto successivamente, abbia avuto un’incidenza sui costi e prezzi interni degli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione dell’importatore indipendente ha quindi dovuto essere respinta. |
(15) |
Sulla scorta di quanto precede, si conferma la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento. |
4. Prezzo all’esportazione
(16) |
In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative alla determinazione del prezzo all’esportazione di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio. |
5. Confronto
(17) |
I produttori esportatori hanno osservato che, nel calcolo del margine di dumping provvisorio, i costi di trasporto marittimo e assicurazione erano stati erroneamente detratti dai prezzi praticati sulle vendite all’esportazione effettuate su base franco a bordo (fob) o costo e nolo (CFR), che invece non includevano tali costi. I prezzi delle vendite all’esportazione sono pertanto stati corretti di conseguenza. |
(18) |
Inoltre, è emerso che un produttore esportatore non aveva comunicato le commissioni versate agli operatori commerciali per le vendite del prodotto in esame nella Comunità. I prezzi all’esportazione sono pertanto stati adeguati di conseguenza. |
(19) |
A parte gli adeguamenti di cui ai precedenti considerando 9, 10 e 18 del presente regolamento, in mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione di cui ai considerando da 61 a 66 del regolamento provvisorio. |
6. Margini di dumping
(20) |
Tenuto conto delle suddette correzioni, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo costo, assicurazione e nolo (cif), franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
E. PREGIUDIZIO
1. Industria comunitaria e consumo comunitario
(21) |
In mancanza di ulteriori osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 72 a 74 del regolamento provvisorio. |
2. Importazioni dal paese interessato
(22) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha ribadito che i prezzi più elevati imposti dall’industria comunitaria derivano dalla maggiore reattività del prodotto. Come indicato al considerando 80 del regolamento provvisorio, la richiesta di un adeguamento dei pezzi dell’industria comunitaria per tener conto delle differenze di reattività era stata provvisoriamente respinta. |
(23) |
Sebbene la fondatezza della richiesta non fosse stata adeguatamente dimostrata con l’inoltro di nuove informazioni, la questione è stata ulteriormente esaminata, dal momento che il produttore esportatore sosteneva che le differenze di reattività, indicate come una caratteristica presente in tutti i tipi di carbonato di bario, non avrebbero dovuto essere valutate soltanto per i tipi più reattivi venduti dall’industria comunitaria, come era stato fatto nella fase provvisoria. |
(24) |
Poiché la reattività costituisce una caratteristica del carbonato di bario che non figura nelle specifiche tecniche dei produttori, ma può essere dedotta sulla base delle dimensioni delle particelle e della densità del prodotto in esame, nei diversi settori di consumo finale è prassi comune espletare controlli al momento della consegna del prodotto per verificarne le proprietà. Il fatto che gli utilizzatori finali in un comparto come l’industria dei mattoni e delle piastrelle, in cui la reattività è cruciale, aumentino la quantità di carbonato di bario di cui normalmente hanno bisogno per il processo di produzione quando utilizzano prodotti importati dalla RPC, rispetto a quelli acquistati dall’industria comunitaria, indica che essi attribuiscono una maggiore reattività al carbonato di bario prodotto dall’industria comunitaria. Inoltre, un’ulteriore analisi dei prodotti venduti sul mercato comunitario ha evidenziato come, oltre ai tipi maggiormente reattivi che, come indicato al considerando 80 del regolamento provvisorio, rappresentano meno del 5 % delle vendite nella CE dell’industria comunitaria, quest’ultima abbia di fatto venduto ulteriori tipi con una reattività notevolmente maggiore, corrispondenti a circa il 20 % delle vendite complessive nella Comunità. La parte restante delle vendite dell’industria comunitaria è costituita da tipi di minore reattività. Si è pertanto concluso che, in tali circostanze e diversamente dal considerando 80 del regolamento provvisorio, fosse necessario garantire un adeguamento per le differenze di reattività. |
(25) |
Ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, il prezzo di vendita dei tipi di carbonato di bario con elevata reattività, prodotti dall’industria comunitaria, è stato ridotto del 14 %. Tale adeguamento ha tenuto conto della differenza di prezzo tra tipi a maggiore e minore reattività venduti dall’industria comunitaria. Il confronto ha evidenziato come durante il periodo dell’inchiesta il prodotto in esame originario della RPC fosse venduto nella Comunità a prezzi che, espressi in percentuale rispetto a quelli dell’industria comunitaria, risultavano inferiori a questi ultimi di un margine compreso tra il 20 % e 26 %. |
(26) |
A parte gli adeguamenti di cui al precedente considerando 25, in mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative alle importazioni dal paese interessato, di cui ai considerando da 75 a 81 del regolamento provvisorio. |
3. Situazione dell’industria comunitaria e conclusioni in materia di pregiudizio
(27) |
Secondo un esportatore che ha collaborato all’inchiesta gli indicatori economici analizzati nei considerando da 84 a 94 del regolamento provvisorio non evidenziano un notevole pregiudizio. Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento o alcuna prova sostanzialmente nuovi che potessero richiedere una revisione di tali indicatori e quindi della conclusione tratta in via provvisoria. |
(28) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, l’obiezione è stata ribadita, specie per quanto riguarda l’evoluzione della produzione, dell’utilizzazione degli impianti, della quota di mercato, delle scorte e dell’occupazione. Come già spiegato nei considerando da 84 a 88 del regolamento provvisorio, tali indicatori evidenziano chiaramente un’evoluzione negativa che ha contribuito a deteriorare la situazione dell’industria comunitaria. Di conseguenza, l’obiezione è stata respinta. |
(29) |
Pertanto si confermano i considerando da 82 a 97 del regolamento provvisorio relativi alla situazione dell’industria comunitaria e alle conclusioni in materia di pregiudizio. |
F. NESSO CAUSALE
1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(30) |
In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui al considerando 100 del regolamento provvisorio. |
2. Effetto di altri fattori
(31) |
Un esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha ribadito che il pregiudizio potrebbe essere derivato anche dalle importazioni da altri paesi terzi, che prima del periodo dell’inchiesta sono aumentate notevolmente, specie quelle dall’India e dal Brasile. Per quanto riguarda l’India, il paese non può essere considerato una fonte di approvvigionamento considerevole durante il periodo 2000-2003 preso in esame, data l’esiguità delle quantità importate. Infatti, la quota di mercato delle importazioni indiane era inferiore all’1 % nel periodo dell’inchiesta e praticamente inesistente prima. Quanto al Brasile, le importazioni da tale paese sono state contenute sia rispetto a quelle dalla RPC, sia rispetto a quelle totali durante tutto il periodo in esame. Pertanto, come già indicato al considerando 103 del regolamento provvisorio, si è concluso che le suddette importazioni non fossero tali da annullare il nesso causale. |
(32) |
Secondo un esportatore e diversi importatori e utilizzatori, l’industria comunitaria ha goduto di una posizione dominante sul mercato comunitario di carbonato di bario, consentendole di aumentare i suoi prezzi nella Comunità. L’esportatore ha sottolineato come il gruppo cui l’unico produttore comunitario appartiene sia stato indagato in passato per abuso di posizione dominante. |
(33) |
Occorre innanzitutto notare che, durante il periodo 2000-2003, la quota di mercato dell’industria comunitaria è stata in media di circa 10 punti percentuali più elevata rispetto a quella dei produttori esportatori cinesi, mentre durante il periodo dell’inchiesta era paragonabile a quella delle importazioni dalla RPC. Non si può pertanto concludere che l’industria comunitaria abbia goduto di una posizione dominante nel periodo in esame data la riduzione della sua quota di mercato, diventata analoga a quella delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta. In ogni caso, le parti interessate non hanno fornito alcuna prova a suffragio di un eventuale abuso di posizione dominante da parte dell’industria comunitaria per quanto riguarda il prodotto simile. Il solo fatto che un’impresa sia l’unico produttore su un determinato mercato non sta ad indicare che essa abbia abusato della sua posizione sul mercato aumentando artificialmente i prezzi. Inoltre, se l’industria comunitaria avesse realmente goduto di una posizione dominante, o eventualmente abusato di tale condizione, risulterebbe difficile comprendere come i suoi prezzi possano essere calati del 7 %, come indicato al considerando 86 del regolamento provvisorio, mentre gli esportatori cinesi aumentavano in modo talmente rilevante la loro quota di mercato. Peraltro, non si può concludere che il produttore comunitario abbia abusato di un’eventuale posizione dominante soltanto sulla base dell’esistenza di un’inchiesta che non riguarda il prodotto simile, o di inchieste condotte in passato nei confronti di società del gruppo al quale appartiene. Tale obiezione è stata quindi respinta. |
(34) |
Per quanto riguarda le informazioni di cui ai considerando 110 e 111 del regolamento provvisorio, diversi utilizzatori e importatori hanno sostenuto che l’istituzione di una misura definitiva può penalizzare i produttori di mattoni e piastrelle che preferiscono usare l’impasto semiliquido a base di carbonato di bario e acqua, ricavato dal carbonato di bario importato dalla RPC, piuttosto che utilizzare il carbonato di bario in polvere fornito dall’industria comunitaria. Tali parti affermano che l’industria comunitaria non vende questo impasto e rifiuta di fornire il carbonato di bario in polvere agli importatori che lo producono. Diversamente da tali affermazioni, è stato confermato che l’industria comunitaria fornisce carbonato di bario ad almeno un importatore che ne ricava l’impasto. Pertanto, esiste effettivamente una fonte di approvvigionamento alternativa per l’impasto ottenuto dal carbonato di bario prodotto dall’industria comunitaria. Inoltre, come affermato oltre, al considerando 43, l’istituzione di misura antidumping non intende affatto bloccare l’accesso alla Comunità ai prodotti provenienti dalla RPC, quanto piuttosto ripristinare condizioni eque di concorrenza e mantenere fonti di approvvigionamento alternative nella Comunità. |
(35) |
Sulla scorta di quanto precede e non avendo gli utilizzatori e importatori fornito alcuna prova a sostegno della loro preferenza per l’impasto o per il carbonato di bario importato dalla RPC rispetto al prodotto concorrente offerto dall’industria comunitaria, l’obiezione è stata respinta. |
3. Conclusioni relative al nesso causale
(36) |
In base alle suddette considerazioni e alle altre considerazioni di cui ai considerando da 98 a 111 del regolamento provvisorio, si conclude che le importazioni dalla RPC hanno arrecato all’industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(37) |
Due associazioni che rappresentano gli utilizzatori finali, alcuni importatori e gli stessi utilizzatori finali hanno ribadito la loro preoccupazione che l’istituzione di misure antidumping possa ridurre la concorrenza globale sul mercato comunitario per questo particolare prodotto, comportando inevitabilmente un aumento dei prezzi tale da ridurre il loro livello di competitività. Le parti non hanno fornito ulteriori prove a sostegno di tale argomentazione. |
(38) |
Inoltre, venti utilizzatori che non si erano manifestati alla Commissione prima dell’istituzione delle misure provvisorie, si sono detti contrari all’istituzione di dazi antidumping definitivi. Tali parti hanno avuto la possibilità di precisare le loro richieste, ma non lo hanno fatto. Tuttavia, le loro argomentazioni sono state ulteriormente esaminate verificando i dati già forniti prima dell’istituzione delle misure provvisorie da un importatore e due utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta. |
(39) |
Ulteriori visite di verifica condotte presso una società che opera nell’industria della ceramica (fritte) ed un’altra operante nell’industria dei mattoni e delle piastrelle (due imprese che insieme rappresentano oltre il 20 % delle importazioni di carbonato di bario dalla RPC, come riferito dagli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta) hanno di fatto confermato quanto indicato al considerando 127 del regolamento provvisorio, ovvero che l’incidenza del carbonato di bario nel costo totale di produzione sostenuto dagli utilizzatori è in media inferiore all’8 %. |
(40) |
In linea con le conclusioni di cui al considerando 128 del regolamento provvisorio, si è pertanto concluso che, considerato il livello delle misure e data l’esistenza di fonti alternative di approvvigionamento da esportatori non soggetti a dazio, l’impatto di un eventuale aumento dei prezzi del prodotto simile risulta minimo per gli utilizzatori. |
(41) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, due associazioni di utilizzatori e un produttore esportatore hanno sostenuto che l’eventuale impatto delle misure definitive sugli utilizzatori risulterebbe superiore a quanto definito ai precedenti considerando 39 e 49. A tale riguardo, si ricorda che le conclusioni si basano su dati verificati, forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta. Le suddette osservazioni si riferivano a informazioni relative ad imprese che non hanno collaborato all’inchiesta e che quindi non potevano essere verificate. Tali osservazioni sono pertanto state respinte. |
(42) |
Secondo il suddetto produttore esportatore, le conclusioni si fonderebbero su un numero limitato di utilizzatori, non rappresentativo dell’intero mercato. A tale proposito, va precisato che gli utilizzatori sottoposti a verifica sia nella fase provvisoria sia in quella definitiva rappresentano oltre il 90 % delle importazioni di carbonato di bario dalla RPC effettuate dagli utilizzatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto, le conclusioni restano valide, mentre l’obiezione è respinta. |
(43) |
Si ricorda inoltre che l’obiettivo di qualsiasi misura compensativa non è affatto quello di bloccare l’accesso alla Comunità ai prodotti provenienti dalla RPC, ma consiste invece nel ripristinare condizioni eque di concorrenza in seguito alle distorsioni introdotte da pratiche commerciali sleali. Pertanto, le misure consentirebbero all’unico produttore comunitario di proseguire la sua attività, promuovendo la concorrenza globale sul mercato comunitario. |
(44) |
In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 114 a 132 del regolamento provvisorio. |
H. LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(45) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni provvisorie, un esportatore ha sostenuto che il margine di profitto del 7,2 % che l’industria comunitaria potrebbe registrare in mancanza di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte della RPC non costituisce un valore realistico, poiché la presunta posizione dominante dell’unico produttore comunitario gli aveva consentito in passato di raggiungere livelli di redditività artificialmente elevati. |
(46) |
Come già indicato al precedente considerando 33, il fatto che per un certo periodo vi sia un unico produttore nella Comunità non significa che tale produttore detenga una posizione dominante sul mercato e abusi della situazione, ad esempio, sfruttando la sua posizione per ottenere margini di profitto sproporzionati dalla sua attività. Come spiegato al considerando 135 del regolamento provvisorio, il margine di profitto del 7,2 % è stato calcolato come media ponderata di quelli registrati per il prodotto simile tra il 1996 e il 1998. Si è tenuto conto dei margini di profitto dell’industria comunitaria quando non era soggetta al dumping pregiudizievole, vale a dire prima del periodo preso in esame per la valutazione del pregiudizio. Poiché l’esportatore in questione non ha fornito alcuna prova che dimostri che il suddetto profitto sia da considerarsi sproporzionato, l’obiezione è respinta, mentre si conferma il calcolo del margine di pregiudizio di cui al considerando 135. |
I. MISURE DEFINITIVE
(47) |
Alla luce delle conclusioni tratte in merito al dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nella fattispecie, le aliquote del dazio applicabili individualmente e l’aliquota nazionale andrebbero pertanto fissate al livello dei margini di dumping riscontrati. Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:
|
(48) |
Per quanto concerne la forma delle misure, non essendo pervenute osservazioni, si conferma l’istituzione di un dazio sotto forma di un importo specifico per tonnellata, come specificato al considerando 138 del regolamento provvisorio. |
J. IMPEGNI
(49) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, due produttori esportatori si sono detti interessati ad offrire un impegno sui prezzi. Tuttavia, ad uno dei due non era stato concesso né il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, né il trattamento individuale, e di prassi la Commissione non accetta impegni in tali casi poiché risulta impossibile determinare il margine di dumping individuale. Pertanto, l’offerta non ha potuto essere presa in considerazione. L’altro produttore esportatore, cui era stato concesso il TEM, ha successivamente ritirato la sua offerta. |
K. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO
(50) |
In considerazione dell’entità dei margini di sovvenzione accertati per i produttori esportatori della RPC e tenuto conto del livello del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping istituiti dal regolamento provvisorio vengano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria che superano l’aliquota definitiva dei dazi antidumping vanno liberati. |
(51) |
Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nell’articolo 1 del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(52) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento di ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi, ad esempio, al cambiamento di ragione sociale, oppure ai suddetti mutamenti di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio, |
(53) |
Il prodotto in esame è fungibile e privo di marchio di fabbrica. Inoltre, la differenza tra le diverse aliquote individuali è notevole e i produttori esportatori sono numerosi. Tali elementi potrebbero favorire i tentativi di deviare i flussi di esportazione utilizzando gli esportatori tradizionali che beneficiano di aliquote inferiori. |
(54) |
Pertanto, se il volume delle esportazioni di una delle società che beneficia delle aliquote individuali più basse dovesse aumentare di oltre il 30 %, le relative misure individuali potrebbero essere considerate insufficienti a compensare le pratiche di dumping pregiudizievoli riscontrate. Di conseguenza, nel rispetto delle condizioni richieste, sarà possibile avviare un’inchiesta in modo da correggere adeguatamente la forma o il livello delle misure, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della Repubblica popolare cinese e classificabile al codice NC 2836 60 00 (codice TARIC 2836600010).
2. L’entità del dazio antidumping definitivo sarà pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:
Paese |
Produttore |
Aliquota del dazio (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
||||
Repubblica popolare cinese |
|
6,3 |
A606 |
||||
|
8,1 |
A607 |
|||||
Tutte le altre società |
56,4 |
A999 |
3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 145/2005 sulle importazioni di carbonato di bario, classificabile al codice NC ex 2836 60 00 e originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle seguenti norme:
a) |
gli importi depositati che superino l’importo dei dazi antidumping definitivi sono liberati; |
b) |
qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.).
(2) GU L 27 del 29.1.2005, pag. 4.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 del 11.6.2005, pag. 5).
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
74,2 |
096 |
42,0 |
|
999 |
58,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
77,3 |
999 |
77,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
76,0 |
999 |
76,0 |
|
0805 50 10 |
388 |
63,9 |
508 |
58,8 |
|
524 |
73,5 |
|
528 |
62,0 |
|
999 |
64,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
82,1 |
400 |
102,5 |
|
404 |
86,2 |
|
508 |
60,9 |
|
512 |
67,8 |
|
528 |
49,6 |
|
720 |
57,8 |
|
804 |
79,9 |
|
999 |
73,4 |
|
0808 20 50 |
388 |
77,7 |
512 |
53,4 |
|
528 |
49,1 |
|
999 |
60,1 |
|
0809 10 00 |
052 |
159,3 |
999 |
159,3 |
|
0809 20 95 |
052 |
301,0 |
400 |
309,8 |
|
404 |
385,7 |
|
999 |
332,2 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
147,0 |
999 |
147,0 |
|
0809 40 05 |
624 |
87,5 |
999 |
87,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 113,
sentito il consiglio di amministrazione,
considerando quando segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2) fissa le tasse riscosse dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l’Ufficio») nonché il relativo importo. |
(2) |
Si ritiene che almeno sino alla fine del 2005 la riserva finanziaria dell’Ufficio sarà superiore all’importo necessario a garantire la continuità del suo funzionamento. A norma del regolamento (CE) n. 1238/95, la tassa annuale che i titolari di privative comunitarie per ritrovati vegetali sono tenuti a versare per gli anni 2006 e 2007, come anche le tasse relative agli esami tecnici effettuati nel 2006, non deve essere aumentata. |
(3) |
La disposizione del regolamento (CE) n. 1238/95 relativa alle tasse per il rilascio di copie andrebbe modificata per tenere conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (3) apportate dal regolamento (CE) n. 1002/2005. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95. |
(5) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue.
1) |
All’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (di seguito “il titolare”), una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale) pari a 300 EUR, negli anni dal 2003 al 2007, e a 435 EUR, a partire dal 2008.» |
2) |
All’articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
|
3) |
Nell’allegato I la tabella è modificata come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).
(2) GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/2003 (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 13).
(3) GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1002/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 7).
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
relativo al divieto di pesca di molva azzurra nelle zone CIEM II, IV e V per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), stabilisce i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Francia |
Stock |
BLI/245- |
Specie |
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
Zona |
II, IV, V (acque comunitarie e acque internazionali) |
Data |
27 giugno 2005 |
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
che rettifica il regolamento (CE) n. 990/2005 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 990/2005 della Commissione (3) ha fissato i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata dei limoni. |
(2) |
Una verifica ha rivelato alcuni errori nell'allegato del regolamento (CE) n. 990/2005 per quanto riguarda i limoni provenienti dall’Argentina. Occorre pertanto rettificare tale regolamento. |
(3) |
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 prevede che, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. Occorre pertanto ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari all'importazione che la compongono. |
(4) |
L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere chiesta dall'interessato per evitare che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguenze svantaggiose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 990/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A richiesta dell’interessato, l’ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i limoni originari dei paesi terzi di cui trattasi e immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei valori forfettari all’importazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 990/2005 per il 30 giugno 2005.
Le domande di rimborso sono presentate entro il 31 ottobre 2005, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l’importazione di cui trattasi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 168 del 30.6.2005, pag. 8.
ALLEGATO
All’allegato del regolamento (CE) n. 990/2005, i valori forfetari all’importazione applicabili ai limoni (codice NC 0805 50 10) sono sostituiti dai valori forfetari all’importazione seguenti:
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi |
Valore forfettario all’importazione |
«0805 50 10 |
382 |
71,1 |
388 |
65,3 |
|
528 |
55,5 |
|
624 |
71,1 |
|
999 |
65,8» |
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l’applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1713/93 dispone che i prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata. |
(2) |
A partire dal 1o gennaio 1999, conformemente al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (3), occorre limitare la fissazione dei tassi di conversione ai tassi di conversione agricoli specifici fra l’euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica. |
(3) |
Occorre quindi fissare, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola e dei contributi alla produzione e del contributo complementare nelle diverse monete nazionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione, in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, è fissato, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2005.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
(2) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 20 luglio 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica
Tasso di conversione specifico |
||
1 euro = |
30,7292 |
corone ceche |
7,44005 |
corone danesi |
|
15,6466 |
corone estoni |
|
0,579427 |
lire sterline cipriote |
|
0,682632 |
lats lettoni |
|
3,45280 |
litas lituani |
|
247,437 |
fiorini ungheresi |
|
0,429756 |
lire maltesi |
|
4,20824 |
zloty polacchi |
|
239,768 |
tolar sloveni |
|
39,1877 |
corone slovacche |
|
9,11296 |
corone svedesi |
|
0,684821 |
lire sterline |
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 20,876 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/35 |
DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE
del 17 giugno 2005
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2005/558/CE)
IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La Repubblica ceca, la Repubblica d’Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. |
(2) |
Le traduzioni in lingua ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovacca e slovena dei riferimenti linguistici utilizzati nella convenzione dovrebbero pertanto essere inserite nella medesima nel loro rispettivo ordine. |
(3) |
Al fine di tener conto di tutte le situazioni relative alle garanzie e agli esoneri dalla garanzia, è necessario prevedere tali situazioni per mezzo di una codificazione che diventa alfanumerica a causa del numero di situazioni. |
(4) |
A causa dell’introduzione della codificazione alfanumerica nei codici di garanzia, è necessario modificare i gruppi di dati corrispondenti relativi al Nuovo Sistema di Transito Informatizzato. |
(5) |
L’applicazione della presente decisione dovrebbe essere legata alla data di adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea. |
(6) |
Onde consentire l’uso dei formulari legati alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea, dovrebbe essere stabilito un periodo di transizione durante il quale tali stampati potranno essere utilizzati mediante alcuni adattamenti. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare la convenzione di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:
1) |
l’appendice I è modificata conformemente all’allegato A della presente decisione; |
2) |
l’appendice II è modificata conformemente all’allegato B della presente decisione; |
3) |
l’appendice III è modificata conformemente all’allegato C della presente decisione. |
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
2. I formulari di cui agli allegati B1, B2, B4, B5 e B6 dell’appendice III della convenzione possono, previ opportuni adeguamenti geografici e di scelta del domicilio, essere utilizzati, fino ad esaurimento delle giacenze o fino al 1o marzo 2005.
Fatto a Berna, il 17 giugno 2005.
Per il Comitato misto
Il presidente
Rudolf DIETRICH
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/2002 (GU L 4 del 9.1.2003, pag. 18).
ALLEGATO A
L’appendice I è modificata come segue.
1. |
All’articolo 3, lettera g), il primo trattino è sostituito dal seguente:
|
2. |
All’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
3. |
All’articolo 28, paragrafo 7, secondo comma, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
4. |
L’articolo 34 è così modificato:
|
5. |
All’articolo 64, paragrafo 2, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
6. |
All’articolo 69, paragrafo 1, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
7. |
All’articolo 70, paragrafo 2, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
8. |
L’allegato IV è modificato come segue:
|
ALLEGATO B
L’appendice II è modificata come segue.
1) |
All’articolo 4, paragrafo 2, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
All’articolo 16, paragrafo 2, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
All’articolo 17, paragrafo 2, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
ALLEGATO C
L’appendice III è modificata come segue.
1. |
All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Per quanto riguarda i certificati di garanzia isolata, la lingua da utilizzare è determinata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.» |
2. |
All’allegato A7, titolo II, la sezione I è modificata come segue:
|
3. |
All’allegato A8, la parte B è modificata come segue:
|
4. |
All’allegato A9, nella casella 51, l’elenco dei codici da utilizzare è sostituito dall’elenco seguente:
|
5. |
All’allegato A9, nella casella 52, l’elenco dei codici da utilizzare è sostituito dall’elenco seguente:
|
6. |
L’allegato B1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO B1 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO
|
7. |
L’allegato B2 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO B2 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO
|
8. |
L’allegato B4 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO B4 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO
|
9. |
All’allegato B5, nella casella 7, i termini «Ungheria», «Polonia», «Slovacchia» e «Repubblica ceca» sono soppressi. |
10. |
All’allegato B6, nella casella 6, i termini «Ungheria», «Polonia», «Slovacchia» e «Repubblica ceca» sono soppressi. |
11. |
All’allegato B7, punto 1.2.1, le menzioni linguistiche sono sostituite dalle seguenti:
|
12. |
L’allegato D1 è modificato come segue:
|
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/59 |
DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE»
del 17 giugno 2005
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2005/559/CE)
IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’identità e la nazionalità dei mezzi di trasporto alla partenza sono considerate informazioni obbligatorie da indicare nella casella 18 della dichiarazione di transito. |
(2) |
Nei terminal per container dove il volume di traffico è elevato, è possibile che i dati relativi ai mezzi di trasporto stradale utilizzati per il trasporto non siano noti al momento in cui sono espletate le formalità relative al transito. Tuttavia, i dati che permettono l’identificazione del container in cui saranno collocate le merci destinate al transito sono disponibili, in quanto già inseriti nella casella 31 della dichiarazione di transito. |
(3) |
In tali circostanze e considerato che le merci possono essere controllate in questo modo, è opportuno garantire un adeguato grado di flessibilità, consentendo di non compilare la casella 18 della dichiarazione di transito, purché sia possibile garantire che i dati richiesti saranno indicati successivamente nella casella opportuna. |
(4) |
La convenzione deve pertanto essere modificata di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato A7 dell'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificato ai sensi dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Fatto a Berna, il 17 giugno 2005.
Per il comitato misto
Il presidente
Rudolf DIETRICH
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/2002 (GU L 4 del 9.1.2003, pag. 18).
ALLEGATO
Nell’allegato A7 dell'appendice III, titolo II, punto I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, nella nota esplicativa della casella 18, è inserito come secondo comma quanto segue:
«Tuttavia, quando le merci sono collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità dei mezzi di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e se esse possono garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.»
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/61 |
DECISIONE N. 3/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE
del 17 giugno 2005
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2005/560/CE)
IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) (di seguito «convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato D2 dell’appendice III della convenzione contiene l’elenco dei codici degli imballaggi basato sull’allegato V della raccomandazione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite n. 21/rev. 1, dell’agosto 1994 (di seguito «raccomandazione»). |
(2) |
L’allegato V della raccomandazione relativa all’elenco dei codici degli imballaggi è stato aggiornato varie volte da quando è stato istituito, al fine di meglio rispondere alle esigenze dettate dallo sviluppo delle pratiche commerciali e di trasporto. |
(3) |
L'aggiornamento più recente (revisione 4) della raccomandazione è stato pubblicato nel maggio 2002. |
(4) |
Per consentire agli operatori commerciali l’utilizzo delle informazioni più aggiornate e, di conseguenza, armonizzare quanto più possibile le pratiche commerciali ed amministrative dei paesi che applicano la convenzione, è importante assicurare che i codici degli imballaggi usati per indicare la natura dei colli in una dichiarazione di transito corrispondano alla versione più recente dell’allegato V della raccomandazione. |
(5) |
L’allegato D2 dell’appendice III della convenzione fa anche riferimento ai codici paese ISO alfa-2 di cui alla norma ISO 3166 del 1o gennaio 1996, aggiornata in varie occasioni; si deve quindi garantire che l’elenco dei codici paese usato nella dichiarazione di transito corrisponda alla più recente versione disponibile della norma ISO 3166. |
(6) |
Occorre adeguare le relative disposizioni di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
Gli allegati D1 e D2 dell’appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Fatto a Berna, il 17 giugno 2005.
Per il comitato misto
Il presidente
Rudolf DIETRICH
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/2002 (GU L 4 del 9.1.2003, pag. 18).
ALLEGATO
L’appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:
1. |
All'allegato D1, titolo II, punto B, il testo esplicativo dell’attributo «Natura dei colli» è sostituito dal seguente: «Tipo/Lunghezza: an2 Dev'essere utilizzato il codice colli di cui all'allegato D2.» |
2. |
All'allegato D2, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente: «1. CODICI PAESE (CNT) Si applica il «codice paese ISO alfa-2» di cui alla norma ISO 3166-1 del 1997 e successivi aggiornamenti.» |
3. |
All'allegato D2, il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente: «5. CODICI IMBALLAGGI (Raccomandazione UNECE n. 21/rev. 4, del maggio 2002)
|
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/69 |
AZIONE COMUNE 2005/561/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2005
relativa all’ulteriore contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 giugno 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/473/PESC (1), relativa al contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale che ha avuto termine il 30 giugno 2005. |
(2) |
Il contributo dell’UE nel quadro di tale azione comune alla missione dell’OSCE in Georgia ha consentito di garantire il funzionamento dei Segretariati permanenti per le parti georgiana e dell’Ossezia meridionale sotto l’egida dell’OSCE e di agevolare le riunioni nell’ambito della Commissione congiunta di controllo (JCC), che costituisce il principale consesso del processo di risoluzione del conflitto. |
(3) |
L’OSCE e le copresidenze della JCC hanno chiesto il proseguimento dell’assistenza dell’UE, e quest’ultima ha deciso di continuare a offrire ulteriore assistenza finanziaria al processo di risoluzione del conflitto. |
(4) |
L’UE ritiene che la sua assistenza abbia rafforzato l’efficacia del suo ruolo nonché di quello dell’OSCE nella risoluzione del conflitto e che sia opportuno proseguirla. |
(5) |
È opportuno garantire un’adeguata visibilità del contributo dell’UE al progetto. |
(6) |
L’8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/872/PESC (2) che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale. Ai sensi della presente azione comune il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale dovrebbe essere tra l’altro quello di contribuire alla prevenzione del conflitto, aiutare alla risoluzione dei conflitti e intensificare il dialogo dell’Unione europea con i principali attori interessati per quanto riguarda la regione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. L’Unione europea contribuisce a rafforzare il processo di risoluzione del conflitto nell’Ossezia meridionale.
2. A tale fine l’Unione europea fornisce un contributo all’OSCE, allo scopo di finanziare le riunioni della JCC e di altri meccanismi nell’ambito della stessa, e di provvedere all’organizzazione di conferenze sotto l’egida della JCC, al mobilio, agli elaboratori elettronici e ad altre attrezzature dei due segretariati, nonché di coprire talune spese di funzionamento di questi ultimi per un anno.
Articolo 2
La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC è incaricata dell’attuazione della presente azione comune allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1.
Articolo 3
1. L’erogazione dell’aiuto finanziario ai sensi della presente azione comune è subordinata all’organizzazione di riunioni periodiche della JCC e di altri meccanismi nell’ambito della stessa entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo di finanziamento che sarà concluso tra la Commissione e la missione dell’OSCE in Georgia. La Georgia e l’Ossezia meridionale dovrebbero compiere sforzi dimostrabili al fine di realizzare progressi politici reali verso una risoluzione duratura e pacifica delle controversie che le oppongono.
2. La Commissione ha il compito di controllare e valutare l’attuazione del contributo finanziario dell’UE, in particolare per quanto riguarda le condizioni di cui al paragrafo 1. A tal fine la Commissione conclude con la missione dell’OSCE in Georgia un accordo di finanziamento sull’utilizzazione del contributo dell’Unione europea, che assume la forma di sovvenzione. La Commissione garantisce inoltre la corretta utilizzazione della sovvenzione per gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. La Missione dell’OSCE in Georgia è incaricata del rimborso delle spese di missione, dell’organizzazione di conferenze sotto l’egida della JCC e dell’acquisto e della consegna delle attrezzature. L’accordo di finanziamento stipulerà che la missione dell’OSCE in Georgia garantirà visibilità al contributo dell’UE al progetto e riferirà periodicamente alla Commissione sulla sua attuazione.
4. La Commissione, in stretta cooperazione con il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale è in stretto collegamento con la missione dell’OSCE in Georgia al fine di controllare e valutare l’impatto del contributo dell’UE.
5. La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio sotto la responsabilità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC, riguardo all’attuazione della presente azione comune. Le informazioni fornite dalla Commissione saranno basate in particolare sulle relazioni periodiche che la missione dell’OSCE in Georgia elaborerà come previsto nel paragrafo 3.
Articolo 4
1. L’importo di riferimento finanziario del contributo dell’UE di cui all’articolo 1, paragrafo 2 è pari a EUR 133 000.
2. La spesa finanziata con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita conformemente alle procedure della Comunità europea e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, con l’eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità europea.
3. La spesa è ammissibile al 1o luglio 2005.
Articolo 5
1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.
2. La presente azione comune è riesaminata dieci mesi dopo la sua entrata in vigore. A tal fine il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale, in associazione con la Commissione, valuta la necessità di un ulteriore contributo al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale e se del caso formula raccomandazioni al Consiglio.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 72.
(2) GU L 326 del 13.2.2003, pag. 44. Azione comune modificata dall’azione comune 2005/330/PESC (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 36).