ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 1148/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il penetamato ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
74,2 |
096 |
43,7 |
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999 |
59,0 |
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0707 00 05 |
052 |
68,2 |
999 |
68,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
76,0 |
999 |
76,0 |
|
0805 50 10 |
388 |
64,8 |
524 |
71,9 |
|
528 |
55,5 |
|
999 |
64,1 |
|
0808 10 80 |
388 |
81,5 |
400 |
92,1 |
|
404 |
59,2 |
|
508 |
70,1 |
|
512 |
74,6 |
|
528 |
56,3 |
|
720 |
73,3 |
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804 |
87,2 |
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999 |
74,3 |
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0808 20 50 |
388 |
86,4 |
512 |
73,3 |
|
528 |
57,5 |
|
800 |
31,4 |
|
999 |
62,2 |
|
0809 10 00 |
052 |
161,6 |
999 |
161,6 |
|
0809 20 95 |
052 |
292,1 |
400 |
309,8 |
|
999 |
301,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
85,0 |
999 |
85,0 |
|
0809 40 05 |
528 |
109,1 |
624 |
111,4 |
|
999 |
110,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2005/2006 nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione. |
(2) |
È opportuna l'applicazione delle norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero stabilite dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001. |
(3) |
Data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (2). Devono rimanere tuttavia applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (4). |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro (5) e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.
2. La gara permanente è aperta sino al 27 luglio 2006.
Articolo 2
La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e al presente regolamento.
Articolo 3
1. Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.
2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.
3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:
a) |
decorre dal 22 luglio 2005; |
b) |
scade il giovedì 28 luglio 2005 alle ore 10.00, ora di Bruxelles. |
2. Il termine di presentazione delle offerte per ognuna delle gare parziali successive:
a) |
decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine della gara parziale precedente; |
b) |
scade alle ore 10.00 dei giorni seguenti, ora di Bruxelles:
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Articolo 5
1. Gli interessati partecipano alla gara secondo una delle seguenti modalità:
a) |
depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta; |
b) |
mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato all'organismo di cui sopra; |
c) |
mediante telex, fax o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo, sempreché ammessi dallo stesso. |
2. L'offerta è valida solo alle seguenti condizioni:
a) |
l'offerta indica:
|
b) |
il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco; |
c) |
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta; |
d) |
l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare; |
e) |
l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
|
3. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) |
l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa; |
b) |
l'aggiudicazione riguarda la totalità o parte del quantitativo offerto. |
4. Le offerte non presentate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.
5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
Articolo 6
1. Ogni offerente costituisce una cauzione di 11 EUR per 100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la cauzione del titolo di esportazione.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:
a) |
per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta; |
b) |
per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, per un importo di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco; |
c) |
per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, alle condizioni dell'articolo 35 di detto regolamento. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione che può essere svincolata viene decurtata, ove necessario:
a) |
della differenza tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo; |
b) |
della differenza tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo. |
La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.
4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure per svincolare la garanzia che questi reputa necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.
Articolo 7
1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.
2. Le offerte presentate vengono comunicate in forma anonima e devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e 30 minuti dopo lo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara.
In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine.
Articolo 8
1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.
2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.
Articolo 9
1. Tenuto conto in particolare della situazione e dell’evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:
a) |
alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione; oppure |
b) |
alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione. |
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.
Articolo 10
1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato.
Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo comma; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.
2. Se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:
a) |
o proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse; |
b) |
o per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare; |
c) |
o per estrazione a sorte. |
Articolo 11
1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:
a) |
gli estremi della gara; |
b) |
il quantitativo di zucchero bianco da esportare; |
c) |
l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b). |
Articolo 12
1. L'aggiudicatario ha il diritto al rilascio, alle condizioni di cui al paragrafo 2, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89.
La presentazione della domanda è effettuata entro e non oltre una delle seguenti scadenze:
a) |
l'ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista la settimana successiva; |
b) |
l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale. |
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, di pagare, se del caso, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.
4. Il diritto e gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono trasferibili.
Articolo 13
1. Il termine di rilascio dei certificati di esportazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applica allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.
2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.
Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1o maggio 2006 sono validi soltanto sino al 30 settembre 2006.
Le autorità nazionali competenti dello Stato membro che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2006 al più tardi, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al secondo comma e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (6).
3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 28 luglio 2005 e il 30 settembre 2005 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1o ottobre 2005.
4. Salvo caso di forza maggiore, l'intestatario del titolo versa all'organismo competente un importo determinato, relativo al quantitativo per il quale l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, non è stato rispettato, qualora la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, risulti inferiore al risultato di uno dei seguenti calcoli:
a) |
il prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; |
b) |
la somma del prelievo all'esportazione, indicato nel titolo, e della restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; |
c) |
la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo. |
L'importo da versare di cui al primo comma è pari alla differenza tra il risultato del calcolo, effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 4).
(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
(4) GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 910/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 63).
(5) Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(6) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Foglio di tessuto non tessuto della misura di 0,60 m X 0,96 m circa, ricoperto su un lato da un miscuglio di erbe aromatiche (rosmarino 30 %, origano 15 %, salvia 15 %, basilico 2 %, timo 20 %) Il foglio di tessuto non tessuto viene messo nel contenitore prima della cottura di alcuni di piatti (pâté, prosciutti, ecc.). Le erbe aromatiche insaporiscono la preparazione durante la cottura Il foglio di tessuto non tessuto non è utilizzato come involucro finale dei piatti cucinati |
2106 90 92 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 al capitolo 9, dalla nota 1.a) al capitolo 56 e dal testo delle voci NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92 Il prodotto non può essere classificato come un tessuto non tessuto del capitolo 56 perché il materiale di tessuto non tessuto ha la sola funzione di supporto [nota 1.a) al capitolo 56] Il miscuglio di erbe aromatiche è costituito da parti di piante della voce 0910 (timo, 20 %) e della voce 1211 (altre piante, 80 %) Tali miscugli non sono ricompresi nella voce 0910 e nella voce 1211 (rispettivamente, nota 1 al capitolo 9, Note Esplicative del Sistema Armonizzato voce 1211, paragrafo 7) Trattandosi di un semplice miscuglio di erbe aromatiche, senza aggiunta di altri ingredienti, il prodotto non può essere considerato un condimento composto della voce 2103 Esso è classificato alla voce 2106, come indicato dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato alla voce 1211, paragrafo 7 |
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 167a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 167a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 167a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
206 |
210 |
— |
— |
Concentrato |
204,1 |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
79 |
79 |
— |
— |
|
Concentrato |
79 |
— |
— |
— |
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 167a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 167a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 167a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell'aiuto |
Burro ≥ 82 % |
41 |
37,5 |
41 |
37 |
Burro < 82 % |
39 |
36,1 |
— |
36,1 |
|
Burro concentrato |
49 |
45,1 |
49 |
45 |
|
Crema |
— |
— |
20 |
16 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
45 |
— |
45 |
— |
Burro concentrato |
54 |
— |
54 |
— |
|
Crema |
— |
— |
22 |
— |
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 339a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione. |
(2) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 339a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:
|
48 EUR/100 kg, |
||
|
53 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 23a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 23a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 luglio 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 265 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 22a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 22a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 luglio 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 196,24 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. |
(2) |
L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1038/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Republica ceca, dalla Germania, dalla Francia, dall'Irlanda, dall'Italia, dalla Lettonia, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Slovacchia, dalla Finlandia e dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1038/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Germania, in Francia, in Irlanda, in Italia, a Cipro, in Lettonia, in Ungheria, a Malta, in Grecia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1038/2005 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
(3) GU L 171 del 2.7.2005, pag. 25.
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 86a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita. |
(3) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 86a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 luglio 2005, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:
|
194,24 EUR/100 kg, |
||
|
35,00 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che proibisce la pesca del cicerello con alcuni attrezzi da pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Lo sforzo di pesca comunitario per i pescherecci che praticano la pesca del cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak è definito provvisoriamente nell’allegato V del regolamento (CE) n. 27/2005. |
(2) |
Ai sensi del punto 6, lettera c), di tale allegato, la Commissione riesamina lo sforzo di pesca relativo al 2005 sulla base del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004. Se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia inferiore a 300 000 milioni di esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm deve essere proibita per il resto del 2005. |
(3) |
Il CSTEP ha stimato la consistenza dello stock di cicerello nel 2004 inferiore a 150 000 milioni di esemplari a età 0. |
(4) |
Poiché il CSTEP ha stimato la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 inferiore alla soglia di 300 000 milioni di esemplari a età 0, per tale stock la pesca dovrebbe essere proibita per il resto del 2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La pesca del cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak (sottodivisioni ICES IIa, IIIa e sottozona IV) (2), con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm è proibita a partire dalla data di entrata in vigore di cui all’articolo 2 e fino al 31 dicembre 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
(2) Acque comunitarie, escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il penetamato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(2) |
Il penetamato è stato incluso nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il grasso, il fegato e il rene di bovini e suini e per il latte unicamente di bovini. Tale voce va estesa a tutti i mammiferi da produzione alimentare. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza. |
(4) |
Prima di applicare il presente regolamento, occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2). |
(5) |
I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione (GU L 145 del 9.6.2005, pag. 19).
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.1. Penicilline
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Penetamato |
Benzilpenicillina |
Tutti i mammiferi da produzione alimentare |
50 μg/kg |
Muscolo |
50 μg/kg |
Grasso |
|||
50 μg/kg |
Fegato |
|||
50 μg/kg |
Rene |
|||
4 μg/kg |
Latte» |
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o settembre al 30 novembre 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori l'11 e 12 luglio 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina. |
(2) |
È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 14 luglio 2005 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, l'11 e 12 luglio 2005 e trasmesse alla Commissione il 14 luglio 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o settembre al 30 novembre 2005 e presentate dopo il 12 luglio 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
ALLEGATO I
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||||||
Cina |
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina |
Argentina |
|||||||
|
13,088 % |
100 % |
X |
||||||
|
0,629 % |
47,812 % |
X |
||||||
|
ALLEGATO II
Origine dei prodotti |
Date |
||||
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina |
Argentina |
|||
|
30.11.2005 |
— |
— |
||
|
30.11.2005 |
3.10.2005 |
— |
16.7.2005 |
IT |
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L 185/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 luglio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 luglio 2005
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
33,95 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
54,86 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
54,86 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
38,94 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dall'1.7.2005-14.7.2005
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 20,62 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 30,89 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2005 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno soddisfare la domanda comunitaria dei prodotti in questione alle condizioni più vantaggiose. A tal fine occorre aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati senza perturbare i mercati di tali prodotti. |
(2) |
Il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari autonomi è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria nell’attuale periodo contingentale. Di conseguenza, è opportuno aumentare tali volumi contingentali. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2505/96 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al paragrafo 1, punto 3, del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea. |
(5) |
Dato che deve applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2005, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono aggiunti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento, con effetto dal 1o luglio 2005.
Articolo 2
Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005 il volume del contingente tariffario 09.2626 è fissato a 1 600 000 unità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
I. LEWIS
(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2243/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 1).
ALLEGATO
«N. di ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Descrizione |
Volume contingentale |
Dazio contingentale % |
Periodo contingentale |
||||||||||
09.2002 |
2928 00 90 |
30 |
Fenilidrazina |
300 tonnellate |
0 |
1.7.-31.12.2005 |
||||||||||
09.2003 |
8543 89 95 |
63 |
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm |
700 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2005 |
||||||||||
09.2004 |
2926 10 00 |
10 |
Acrilonitrile |
40 000 tonnellate |
0 |
1.7.-31.12.2005 |
||||||||||
09.2009 |
8504 90 11 |
30 |
Nuclei di ferrite delle seguenti dimensioni:
utilizzati nella fabbricazione di gioghi di deviazione magnetica (1) |
650 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2005 |
||||||||||
09.2018 |
2932 11 00 |
10 |
Tetraidrofurano con un contenuto totale di tetraidro-2-metilfurano e tetraidro-3-metilfurano non superiore a 40 mg/litro, destinato alla fabbricazione di α-4-idrossibutil-ω-idrossipoli (ossitetrametilene) (1) |
30 000 tonnellate |
0 |
1.7.-31.12.2005 |
||||||||||
09.2026 |
2903 30 80 |
70 |
1,1,1,2-tetrafluoretano, certificato inodore, contenente un massimo di:
destinato alla fabbricazione di propellente di qualità farmaceutica per inalatori-dosatori ad uso medico (1) |
2 000 tonnellate |
0 |
1.7.-31.12.2005 |
||||||||||
09.2028 |
8545 19 90 |
10 |
Barre di carbonio (elettrodi di carbonio) destinate alla fabbricazione di batterie zinco-carbone (1) |
400 000 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2005 |
||||||||||
09.2030 |
2926 90 95 |
74 |
Clorotalonil |
350 tonnellate |
0 |
1.7.-31.12.2005 |
||||||||||
09.2976 |
ex 8407 90 10 |
10 |
Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (1) o motofalciatrici della sottovoce 8433 20 10 (1) |
750 000 unità |
0 |
1.7.2005-30.6.2006 |
(1) Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.»
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2005
recante nomina di un supplente britannico nel Comitato delle regioni
(2005/507/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo britannico,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 gennaio 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006. |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. William SPEECHLEY, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006:
|
il sig. David PARSONS Councillor Leicestershire County Council |
in sostituzione del sig. M. William SPEECHLEY.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2005
recante nomina di un membro britannico nel Comitato delle regioni
(2005/508/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo britannico,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 gennaio 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla morte del sig. Brian SMITH, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006:
|
il sig. William John WILLIAMS Councillor Cyngor Sir Ynys Môn |
in sostituzione del sig. Brian SMITH.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
16.7.2005 |
IT |
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L 185/32 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2005
recante nomina di un supplente tedesco nel Comitato delle regioni
(2005/509/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 gennaio 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006. |
(2) |
Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato della sig.ra Barbara BRÜNING, comunicata al Consiglio in data 19 aprile 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006:
|
il sig. Stefan KRAXNER Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Membro del Parlamento di Amburgo) |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
Commissione
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2005
relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»
[notificata con il numero C(2005) 1729]
(2005/510/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la decisione 2005/84/Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 2005, che approva l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» (1) (di seguito «convenzione congiunta»),
considerando quanto segue:
(1) |
Ventidue Stati membri sono parti contraenti della convenzione congiunta. |
(2) |
La Comunità europea dell’energia atomica aderisce alla convenzione congiunta, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione congiunta.
Il testo della convenzione congiunta e la dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica in conformità alle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della convenzione congiunta è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La dichiarazione allegata alla presente decisione sarà depositata presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, depositario della convenzione congiunta, al più presto possibile dopo l’adozione della presente decisione, mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) GU L 30, del 3.2.2005, pag. 10.
Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi delle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»
I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea dell’energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica del Portogallo, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 16, gli articoli 18, 19 e 21, nonché gli articoli da 24 a 44 della convenzione congiunta si applicano ad essa.
La Comunità possiede competenze, condivise fra i suddetti Stati membri, nei settori disciplinati dall’articolo 4, dagli articoli da 6 a 11, dagli articoli da 13 a 16, dall’articolo 19 e dagli articoli da 24 a 28 della convenzione congiunta, come previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica nell’articolo 2, lettera b), e nei pertinenti articoli del titolo II, capo 3, intitolato «Protezione sanitaria».
Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/35 |
DECISIONE 2005/511/GAI DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2005
relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare, l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
In quanto moneta legale di 12 Stati membri, l’euro si è sempre più affermato su scala mondiale divenendo pertanto uno degli obiettivi privilegiati delle organizzazioni internazionali dedite alla falsificazione nell’Unione europea e nei paesi terzi. |
(2) |
È necessario impedire l’ulteriore aumento del volume di euro falsificati che metterebbe a repentaglio la libera circolazione delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro. |
(3) |
È necessario incentivare la cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e l’Europol al fine di rafforzare il sistema di protezione dell’euro al di fuori del territorio dell’Unione europea. |
(4) |
La convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, adottata a Ginevra il 20 aprile 1929 (di seguito «convenzione di Ginevra»), dovrebbe essere applicata con maggiore efficacia tenuto conto delle condizioni dell’integrazione europea. |
(5) |
I paesi terzi necessitano di un punto di contatto centrale per le informazioni relative agli euro falsificati e tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte presso l’Europol, per essere analizzate. |
(6) |
Alla luce della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (3), il Consiglio ritiene opportuno che tutti gli Stati membri divengano parti contraenti della convenzione di Ginevra ed istituiscano uffici centrali, ai sensi dell’articolo 12 di detta convenzione. |
(7) |
Il Consiglio ritiene opportuno designare l’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro, ai sensi dell’articolo 12 della convenzione di Ginevra, |
DECIDE:
Articolo 1
1. Per gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra, l’Europol agisce, conformemente alla dichiarazione figurante nell’allegato (di seguito «dichiarazione»), come ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro, ai sensi dell’articolo 12, prima frase, della convenzione di Ginevra. Per la falsificazione di tutte le altre monete e per le funzioni di ufficio centrale non delegate all’Europol in virtù della dichiarazione, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.
2. I governi degli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra emettono la dichiarazione e incaricano il rappresentante della Repubblica federale di Germania di inoltrarla al segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU C 317 del 22.12.2004, pag. 10.
(2) Parere espresso il 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1. Decisione quadro modificata dalla decisione quadro 2001/888/GAI (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3).
ALLEGATO
Dichiarazione di … per la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro
…, Stato membro dell’Unione europea ha conferito all’Ufficio europeo di polizia (di seguito «Europol») il mandato di lottare contro la falsificazione dell’euro.
Per un più efficace funzionamento della convenzione di Ginevra del 1929, ... s’impegna ad adempiere ai seguenti obblighi.
1. |
In relazione alla falsificazione dell’euro, l’Europol svolge, nel quadro dell’obiettivo sancito dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1), le seguenti funzioni di ufficio centrale, ai sensi degli articoli da 12 a 15 della convenzione di Ginevra del 1929. |
1.1. |
L’Europol centralizza e vaglia, secondo la convenzione Europol, tutte le informazioni che agevolino le indagini, la prevenzione e la lotta contro la falsificazione dell’euro e trasmette senza indugio tali informazioni agli uffici centrali nazionali degli Stati membri. |
1.2. |
Ai sensi della convenzione Europol, in particolare del suo articolo 18, e dell’atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione dei dati di carattere personale da parte dell’Europol a Stati od organismi terzi (2), l’Europol corrisponde direttamente con gli uffici centrali dei paesi terzi al fine di svolgere le funzioni enunciate nei punti 1.3, 1.4 e 1.5 della presente dichiarazione. |
1.3. |
Nella misura in cui lo ritiene opportuno, l’Europol trasmette agli uffici centrali dei paesi terzi una serie di esemplari autentici di euro. |
1.4. |
L’Europol dà regolarmente notifica agli uffici centrali dei paesi terzi, fornendo loro tutte le informazioni necessarie, delle nuove emissioni e del ritiro dalla circolazione di monete. |
1.5. |
Ad eccezione dei casi di interesse meramente locale, l’Europol, nella misura ritenuta opportuna, notifica agli uffici centrali dei paesi terzi:
|
1.6. |
In qualità di ufficio centrale degli Stati membri, l’Europol partecipa alle conferenze sulla falsificazione dell’euro, ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Ginevra. |
1.7. |
Qualora l’Europol non sia in grado di svolgere le funzioni di cui ai punti da 1.1 a 1.6 conformemente alla convenzione Europol, gli uffici centrali nazionali degli Stati membri mantengono la propria competenza. |
2. |
Per quanto riguarda la falsificazione di tutte le altre monete e le funzioni di ufficio centrale non delegate all’Europol conformemente al punto 1, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze. |
Nome del rappresentante …, addì …
(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
(2) GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1. Atto del Consiglio modificato dall’atto del Consiglio del 28 febbraio 2002 (GU C 76 del 27.3.2002, pag. 1).
Rettifiche
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/37 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1098/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d’uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 183 del 14 luglio 2005 )
A pagina 46, nell’allegato, nella nota della tabella, per il codice di destinazione 04:
anziché:
«04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.»
leggi:
«04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria a decorrere dal 1o ottobre 2004 e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.»
16.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/37 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 68 del 16 marzo 2000 )
A pagina 38, allegato V, punto 1.2.1, primo comma:
anziché:
«Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione nella grassella separando dalla fesa e dal girello lungo la giuntura naturale; lasciare il muscolo del garretto attaccato alla coscia; rimuovere le ossa della coscia (tibia e tarso).»,
leggi:
«Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione nella grassella separando dalla fesa e dal girello lungo la giuntura naturale; lasciare il campanello attaccato al garretto; rimuovere le ossa della coscia (tibia e tarso).»
A pagina 38, allegato V, punto 1.2.3, titolo:
anziché:
«1.2.3. |
Noce d'intervento (codice INT 13)», |
leggi:
«1.2.3. |
Fesa interna (codice INT 13)». |
A pagina 38, allegato V, punto 1.2.4, primo comma:
anziché:
«Taglio e disossamento: separare dalla fesa e dalla coscia con un'incisione lungo la linea di giuntura naturale; rimuovere il femore.»,
leggi:
«Taglio e disossamento: separare dalla fesa interna e dalla coscia con un'incisione lungo la linea di giuntura naturale; rimuovere il femore.»
A pagina 38, allegato V, punto 1.2.6, titolo:
anziché:
«1.2.6. |
Filetto d'intervento (codice INT 16)», |
leggi:
«1.2.6. |
Scamone (codice INT 16)». |