ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
15 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1113/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1995/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, dell’Algeria

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1114/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1115/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1035/2005

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1116/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1117/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1118/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

26

 

*

Regolamento (CE) n. 1119/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1751/2004, che stabilisce, per l’esercizio contabile 2005 del FEAOG, sezione Garanzia, i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1120/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1121/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1122/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

31

 

 

Regolamento (CE) n. 1123/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 15 luglio 2005

33

 

 

Regolamento (CE) n. 1124/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1125/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 32a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

37

 

 

Regolamento (CE) n. 1126/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco

38

 

 

Regolamento (CE) n. 1127/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento

39

 

 

Regolamento (CE) n. 1128/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco

40

 

 

Regolamento (CE) n. 1129/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento

41

 

 

Regolamento (CE) n. 1130/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1034/2005

42

 

 

Regolamento (CE) n. 1131/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

43

 

 

Regolamento (CE) n. 1132/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

47

 

 

Regolamento (CE) n. 1133/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

50

 

 

Regolamento (CE) n. 1134/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

52

 

 

Regolamento (CE) n. 1135/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

53

 

 

Regolamento (CE) n. 1136/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005

54

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione EU-Romania, del 20 giugno 2005, recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo congiunto tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/95 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

55

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/C.37.750/B2 — Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken) [notificata con il numero C(2004) 3597]

57

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 27 maggio 2005, relativa all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione [notificata con il numero C(2005) 1540]

60

 

*

Decisione della Commissione, del 13 luglio 2005, recante modifica della decisione 96/355/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Senegal, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 2651]  ( 1 )

64

 

*

Decisione della Commissione, del 14 luglio 2005, che modifica la decisione 1999/120/CE con riguardo all'inclusione di uno stabilimento dell’Albania negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare involucri di origine animale [notificata con il numero C(2005) 2657]  ( 1 )

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (2), contiene disposizioni relative all’organizzazione della Fondazione, in particolare del suo consiglio d’amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate più volte in seguito ad ogni adesione di nuovi Stati membri, che ha comportato l’ingresso di nuovi membri nel consiglio d’amministrazione.

(2)

La valutazione esterna della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (di seguito «Fondazione») effettuata nel 2001 sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/75 allo scopo di mantenere l’efficienza e l’efficacia della Fondazione e delle sue strutture amministrative, compresa una revisione delle disposizioni riguardanti il comitato di esperti.

(3)

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli d’amministrazione delle agenzie e a sottoporre proposte in tal senso.

(4)

Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli d’amministrazione della Fondazione, dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli d’amministrazione.

(5)

La gestione tripartita della Fondazione, dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.

(6)

La partecipazione delle parti sociali alla gestione dei suddetti tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.

(7)

L’esistenza, all’interno del consiglio d’amministrazione tripartito, dei tre gruppi, in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per il gruppo dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrati elementi fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere resa ufficiale ed estesa anche al gruppo dei governi.

(8)

Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce il coinvolgimento di tutte le principali parti interessate e assicura che si tenga conto dei diversi interessi e approcci che caratterizzano le questioni sociali.

(9)

Occorre prevedere le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell’Unione comporterà per la Fondazione. La composizione e il funzionamento del consiglio d’amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell’adesione di nuovi Stati membri.

(10)

L’ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio d’amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento della Fondazione e l’efficienza del processo decisionale; la composizione dell’ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio d’amministrazione.

(11)

A norma dell’articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d’amministrazione.

(12)

Il consiglio d’amministrazione dovrebbe avere la possibilità di garantire il contributo formale di esperti esterni per un periodo di tempo limitato in funzione delle esigenze specifiche legate all’attuazione del programma di lavoro.

(13)

È opportuno riservare al personale della Fondazione, che è l’unica agenzia comunitaria con un suo statuto del personale, lo stesso trattamento previsto per l’altro personale assunto con contratto dalle Comunità e accordare loro le stesse prestazioni garantite dal nuovo statuto dei funzionari delle Comunità europee, rispettando allo stesso tempo i diritti acquisiti, specie quelli riguardanti le carriere e i diritti pensionistici.

(14)

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(15)

Per l’adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d’azione diversi da quelli di cui all’articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è modificato come segue:

1)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Fondazione collabora il più strettamente possibile con gli istituti, le fondazioni e gli organismi specializzati esistenti negli Stati membri o a livello internazionale. In particolare, la Fondazione garantisce una collaborazione adeguata con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, restando impregiudicate le proprie finalità.»

2)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Le strutture di direzione e di gestione della Fondazione comprendono:

a)

un consiglio di direzione;

b)

un ufficio di presidenza;

c)

un direttore e un direttore aggiunto.»

3)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il consiglio di direzione è composto da:

a)

un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d)

tre membri in rappresentanza della Commissione.

2.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono nominati dal Consiglio, uno per ogni Stato membro e per ciascuna delle suddette categorie. Il Consiglio nomina, contemporaneamente ed alle stesse condizioni del membro titolare, un membro supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione soltanto in assenza del membro titolare.

I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima, tenendo conto di una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne.

Nel presentare l’elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.

L’elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dalla Fondazione sul suo sito Internet.

3.   La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

4.   Il consiglio di direzione designa il presidente e tre vicepresidenti, uno tra ciascuno dei tre gruppi di cui al paragrafo 7 e uno tra i rappresentanti della Commissione, per la durata di un anno rinnovabile.

5.   Il presidente convoca il consiglio di direzione almeno una volta l’anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

6.   Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei membri.

7.   All’interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore, che parteciperà alle riunioni del consiglio di direzione. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

8.   Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza composto da 11 membri. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi come indicato al paragrafo 7 e da un ulteriore rappresentante di ciascun gruppo e della Commissione. Ciascun gruppo può designare fino a tre supplenti che partecipano alle riunioni dell’ufficio di presidenza in assenza dei membri titolari.

9.   Il numero annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. La presidenza dell’ufficio convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.

10.   Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate per consenso. Qualora non si raggiunga il consenso, l’ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l’adozione delle decisioni.

11.   Il consiglio di direzione è informato in modo esauriente e tempestivo delle attività e delle decisioni dell’ufficio di presidenza.»

4)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio di direzione amministra la Fondazione di cui stabilisce gli orientamenti. Sulla base di un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione adotta, d’intesa con la Commissione, il programma annuale e il programma aperto quadriennale della Fondazione.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il consiglio di direzione, previo parere della Commissione, adotta il regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche delle sue attività. Il regolamento interno è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi da quando gli viene trasmesso il regolamento interno e deliberando a maggioranza semplice, il Consiglio può modificare tale regolamento.»;

c)

viene aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Fatte salve le responsabilità del direttore di cui agli articoli 8 e 9, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, controlla che le decisioni del consiglio di direzione siano attuate e adotta tutti i provvedimenti necessari all’idonea gestione della Fondazione tra le riunioni del consiglio di direzione. Il consiglio di direzione non può delegare all’ufficio di presidenza le competenze di cui agli articoli 12 e 15.»

5)

Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 9

1.   Il direttore è responsabile della gestione della Fondazione e dell’attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza nonché dei programmi da questi adottati. Il direttore è il rappresentate legale della Fondazione.

2.   Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, il direttore esercita i poteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

3.   Il direttore prepara i lavori del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza. Il direttore o il direttore aggiunto o entrambi partecipano alle riunioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza.

4.   Il direttore rende conto dell’esecuzione del suo mandato al consiglio di direzione.

Articolo 10

Sulla base della proposta del direttore, il consiglio di direzione può selezionare esperti indipendenti e chiedere il loro parere su questioni specifiche attinenti al programma di lavoro annuale e al programma staffetta quadriennale.»

6)

L’articolo 11 è soppresso.

7)

L’articolo 12 è modificato come segue:

a)

all’articolo 12, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il direttore redige un programma di lavoro annuale entro il 1o luglio di ciascun anno sulla base degli orientamenti di cui all’articolo 7. Il programma di lavoro annuale è parte di un programma aperto quadriennale. I progetti previsti dal programma di lavoro annuale sono accompagnati da una stima degli esborsi necessari.

Nell’elaborare tali programmi, il direttore tiene conto dei pareri presentati dalle istituzioni comunitarie e dal Comitato economico e sociale europeo.»;

b)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il direttore trasmette i programmi al consiglio di direzione ai fini dell’approvazione.»

8)

L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1.   Il personale della Fondazione assunto dopo il 4 agosto 2005 è sottoposto allo statuto dei funzionari delle Comunità europee o al regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (RAA) previsto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (3). Si applica la sezione 2 dell’allegato XIII dello statuto dei funzionari.

2.   Tutti i contratti di lavoro conclusi dalla Fondazione e dal suo personale ai sensi del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 (4) anteriormente al 4 agosto 2005 si considerano conclusi a norma dell’articolo 2, lettera a), del RAA. Le disposizioni delle sezioni 1, 3 e 4 (escluso l’articolo 22, paragrafo 2), dell’allegato XIII dello statuto dei funzionari si applicano a tali contratti a decorrere dalla stessa data.

I membri del personale hanno il diritto di recedere dal contratto alla stessa data senza dover rispettare il preavviso previsto all’articolo 45 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76. Ai fini delle indennità di fine contratto e delle indennità di disoccupazione, la risoluzione del contratto è considerata come il risultato di un’azione della Fondazione.

3.   Nei confronti del personale, la Fondazione esercita i poteri conferiti dall’autorità investita del potere di nomina o dall’autorità autorizzata a concludere i contratti, a seconda dei casi.

4.   Il consiglio di direzione adotta, di concerto con la Commissione, le opportune modalità d’applicazione.

(3)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1)."

(4)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE), n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15).» "

9)

In tutti gli articoli in cui compare, il termine «consiglio d’amministrazione» è sostituito da «consiglio di direzione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  Parere del 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 139 del 30.5.1975, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1649/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25).


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2), contiene disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti e all’organizzazione dell’Agenzia, in particolare del suo consiglio di amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate in seguito all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, che ha comportato l’ingresso di nuovi membri nel consiglio d’amministrazione.

(2)

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, che costituiscono un elemento determinante per promuovere la qualità dell’occupazione, rappresentano uno degli ambiti più importanti della politica sociale dell’Unione europea. La comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2002, intitolata «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006», mette in evidenza il ruolo importante che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito denominata «Agenzia», deve svolgere nelle attività di promozione, sensibilizzazione e anticipazione dei rischi necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla citata strategia.

(3)

Secondo la risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sulla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» (3), l’Agenzia deve svolgere un ruolo trainante nelle azioni di raccolta e diffusione delle informazioni sulle buone prassi, nella sensibilizzazione e anticipazione dei rischi. Il Consiglio invita la Commissione a favorire attraverso l’Agenzia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri e le parti sociali in previsione del futuro allargamento, e accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di presentare una proposta volta a migliorare il funzionamento e i compiti dell’Agenzia in seguito alla relazione di valutazione esterna e al parere del comitato consultivo su detta relazione.

(4)

Anche la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sulla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» è favorevole al ruolo guida attribuito all’Agenzia in quanto protagonista fondamentale nell’ambito delle attività non legislative in materia di salute e di sicurezza a livello comunitario e auspica che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l’Agenzia continuino a migliorare la loro cooperazione, in linea con i ruoli rispettivi in questo settore.

(5)

Il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 giugno 2002 in merito alla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» (4) sottolinea il ruolo dell’Agenzia ai fini della valutazione dei rischi e l’esigenza di contatti regolari tra l’Agenzia e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per evitare doppioni e promuovere una riflessione comune.

(6)

La comunicazione della Commissione sulla valutazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, redatta a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 2062/94 e fondata sulla valutazione esterna condotta nel 2001, nonché sui contributi del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo della Commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sottolinea l’esigenza di modificare il regolamento (CE) n. 2062/94 per preservare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e delle sue strutture di gestione.

(7)

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a presentare proposte in tal senso.

(8)

Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dell’Agenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.

(9)

La gestione tripartita dell’Agenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.

(10)

La partecipazione delle parti sociali alla direzione di questi tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.

(11)

L’esistenza, all’interno del consiglio d’amministrazione tripartito, dei tre gruppi in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per i gruppi dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrate fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere formalizzata ed estesa anche al gruppo dei governi. In linea con gli orientamenti relativi allo sviluppo di futuri organismi comunitari inseriti nella comunicazione della Commissione «Inquadramento delle agenzie europee di regolazione», in particolare con l’esigenza di riconoscere la rappresentanza delle parti interessate nei consigli di tali organismi e coerentemente con il principio concordato dai capi di Stato e di governo per un coinvolgimento più attivo delle parti sociali nello sviluppo dell’agenda per la politica sociale, a ciascun membro del consiglio di amministrazione (rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Commissione) deve essere uniformemente attribuito un voto.

(12)

Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce il coinvolgimento di tutte le principali parti interessate e assicura che si tenga conto dei diversi interessi e approcci che caratterizzano le questioni sociali.

(13)

Occorre prevedere le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell’Unione comporterà per l’Agenzia e prepararvisi. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell’adesione di nuovi Stati membri.

(14)

L’ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio di amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento dell’Agenzia e l’efficienza del processo decisionale; la composizione dell’ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio.

(15)

A norma dell’articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d’amministrazione.

(16)

Il regolamento (CE) n. 2062/94 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.

(17)

Per l’adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d’azione diversi da quelli di cui all’articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2062/94 è così modificato:

1)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivo

Al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle strategie comunitarie e dai programmi d’azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, l’Agenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.»

2)

L’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati; tale raccolta è intesa ad individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità;

b)

raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffondere i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;»

ii)

le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e strumenti destinati a realizzare attività preventive, individuare buone pratiche e promuovere azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle piccole e medie imprese. Per quanto attiene alle buone pratiche, l’Agenzia dovrebbe concentrarsi, in particolare, su quelle che rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell’elaborazione di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e nell’individuazione delle misure da adottare per farvi fronte;

i)

contribuire allo sviluppo di strategie comunitarie e programmi di azione relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;»

iii)

È aggiunta la seguente lettera j):

«j)

L’agenzia assicura che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo l’agenzia coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2;»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Agenzia collabora il più strettamente possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare doppioni. In particolare, l’Agenzia garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, restando impregiudicate le sue finalità.»

3)

L’articolo 4 è così modificato:

a)

All’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Agenzia crea una rete comprendente:

i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali;

i punti nevralgici nazionali;

eventuali futuri centri tematici.»

b)

All’articolo 4, paragrafo 2, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri informano regolarmente l’Agenzia dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell’Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio.

Le autorità nazionali competenti o l’istituzione da esse designata quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all’Agenzia, nel quadro di un’intesa tra ciascun punto nevralgico e l’Agenzia, sulla base del programma di lavoro adottato da quest’ultima.

Le autorità nazionali tengono conto del punto di vista delle parti sociali a livello nazionale, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali.»

4)

È aggiunto il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Strutture di direzione e di gestione

Le strutture di direzione e di gestione dell’Agenzia comprendono:

a)

un consiglio di direzione;

b)

un ufficio di presidenza;

c)

un direttore.»

5)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è composto da:

a)

un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d)

tre membri in rappresentanza della Commissione.

2.   I membri di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono nominati dal Consiglio tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

I membri di cui al paragrafo 1, lettera a), sono nominati su proposta degli Stati membri.

I membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dei portavoce dei rispettivi gruppi in seno al comitato.

Le proposte provenienti dai tre gruppi presenti nel comitato sono sottoposte al Consiglio e trasmesse per informazione alla Commissione.

Il Consiglio nomina, contemporaneamente e alle stesse condizioni del membro titolare, un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione solo in assenza del membro titolare.

I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima, tenendo conto di una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne.

Nel presentare l’elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per garantire una composizione del consiglio di direzione che rifletta equamente i vari settori economici interessati e una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne. Tali presentazioni hanno luogo entro tre mesi dal rinnovo dell’adesione al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (5).

L’elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dall’Agenzia sul suo sito Internet.

3.   La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

A titolo eccezionale, il mandato dei membri del consiglio di direzione che sono in carica il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento è prorogato fino alla nomina di un nuovo consiglio di direzione secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

4.   All’interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore, che parteciperà alle riunioni del consiglio di direzione. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Il consiglio di direzione designa, tra ciascuno dei tre gruppi indicati sopra e tra i rappresentanti della Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di un anno rinnovabile.

5.   Il presidente convoca il consiglio di direzione almeno una volta l’anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

6.   Tutti i membri del consiglio di direzione dispongono di un voto ciascuno e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta. Tuttavia, le decisioni attinenti al programma di lavoro annuale e con conseguenze di bilancio per i punti nevralgici nazionali richiedono altresì il consenso della maggioranza del gruppo dei governi.

Il consiglio di direzione elabora una procedura decisionale scritta, cui il primo comma si applica mutatis mutandis.

7.   Il consiglio di direzione, previo parere della Commissione, adotta il regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche delle sue attività. Il regolamento interno è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi da quando gli viene trasmesso il regolamento interno e deliberando a maggioranza semplice, il Consiglio, può modificare tale regolamento.

8.   Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza composto da 11 membri. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi di cui al primo comma del paragrafo 4 e da un ulteriore rappresentante di ciascun gruppo e della Commissione. Ciascun gruppo può designare fino a tre supplenti che partecipano alle riunioni dell’ufficio di presidenza in assenza dei membri titolari.

9.   Fatte salve le responsabilità del direttore di cui all’articolo 11, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di sorvegliare l’attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e di adottare tutti i provvedimenti necessari all’idonea direzione dell’Agenzia tra le riunioni del consiglio di direzione. Il consiglio di direzione non può delegare all’ufficio di presidenza le competenze di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15.

10.   Il numero annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. La presidenza dell’ufficio convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.

11.   Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate all’unanimità. Qualora non si raggiunga l’unanimità l’ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l’adozione delle decisioni.

12.   Il consiglio di direzione è informato in modo esauriente e tempestivo delle attività e delle decisioni dell’ufficio di presidenza.

(5)   GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.» "

6)

All’articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

«Il presidente del consiglio di direzione e il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro possono assistere come osservatori alle riunioni del consiglio di direzione.»

7)

L’articolo 10 è così modificato:

a)

all’articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di direzione determina gli obiettivi strategici dell’Agenzia. In particolare adotta il bilancio, il programma aperto quadriennale e il programma annuale sulla base di un progetto preparato dal direttore, come specificato all’articolo 11, previa consultazione dei servizi della Commissione e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.»

b)

All’articolo 10, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

8)

All’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il direttore è il rappresentante legale dell’Agenzia ed è responsabile:

a)

dell’elaborazione e attuazione corretta delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di direzione e dall’ufficio di presidenza;

b)

della gestione e dell’amministrazione ordinaria dell’Agenzia;

c)

della preparazione e della pubblicazione della relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

d)

dell’esecuzione dei compiti previsti;

e)

di tutte le questioni riguardanti il personale;

f)

della preparazione delle riunioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza.»

9)

In tutti gli articoli in cui esso compare, i termini «consiglio di amministrazione» sono sostituiti da «consiglio di direzione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  Parere del 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella GU).

(2)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1654/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38).

(3)   GU C 161 del 5.7.2002, pag. 1.

(4)   GU C 241 del 7.10.2002, pag. 100.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2005 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2005

che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, dell’Algeria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Le misure attualmente in vigore per le importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, dell’Algeria consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1995/2000 (2). Ai sensi dello stesso regolamento, sono in vigore misure antidumping anche nei confronti delle soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina.

2.   INCHIESTA ATTUALE

2.1.   Domanda di riesame

(2)

Dopo l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di urea e di nitrato di ammonio originarie dell’Algeria, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, dalla società algerina Fertial SPA («il richiedente»). Il richiedente affermava di non essere collegato ad alcun produttore esportatore in Algeria soggetto alle misure antidumping in vigore per le soluzioni di urea e di nitrato di ammonio. La società affermava inoltre di non aver esportato soluzioni di urea e di nitrato di ammonio nella Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale (vale a dire dal 1o giugno 1998 al 31 maggio 1999) e di aver cominciato a esportare soluzioni di urea e di nitrato di ammonio nella Comunità dopo questo periodo.

2.2.   Avvio del riesame relativo ai «nuovi esportatori»

(3)

La Commissione ha esaminato le prove presentate dal richiedente e le ha ritenute sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1795/2004 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 1995/2000 in relazione al richiedente e ha iniziato l’inchiesta.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1795/2004, è stato abrogato il dazio antidumping di 6,88 EUR/t imposto dal regolamento (CE) n. 1995/2000 sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio prodotte, tra l’altro, dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

2.3.   Prodotto in questione

(5)

I prodotti oggetto dell’attuale riesame sono gli stessi dell’inchiesta in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie dell’Algeria («inchiesta iniziale»), vale a dire miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali, di norma classificabili al codice NC 3102 80 00 , originarie dell’Algeria.

2.4.   Parti interessate

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(7)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente.

2.5.   Periodo dell’inchiesta

(8)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo che va dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

3.   ESITO DELL’INCHIESTA

(9)

L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nella Comunità dopo questo periodo.

(10)

L’industria comunitaria ha osservato che il richiedente era collegato ad un produttore esportatore coinvolto nell’inchiesta iniziale. Anche se è vero che una società collegata al richiedente forniva anch’essa materie prime al produttore esportatore coinvolto nell’inchiesta iniziale, niente indica che tale relazione andasse oltre le normali transazioni commerciali. In effetti, si è constatato che la società collegata al richiedente non era collegata al produttore esportatore coinvolto nell’inchiesta iniziale. Di conseguenza, l’argomentazione secondo cui il richiedente era collegato ad un produttore esportatore coinvolto nell’inchiesta iniziale è stata ritenuta infondata.

(11)

L’inchiesta ha rivelato, tuttavia, che la contabilità analitica del richiedente presentava notevoli lacune e che non poteva essere considerata una base adeguata per determinare il margine di dumping del richiedente.

(12)

È stato riscontrato che, per metà del periodo dell’inchiesta, i costi delle materie prime riferiti dal richiedente erano fondati su stime approssimative più che sui costi effettivi.

(13)

Inoltre, non è stato possibile conciliare i costi riferiti tratti dalla contabilità analitica dell’azienda con la contabilità generale. Non si è infatti potuto stabilire un nesso tra i due sistemi contabili (contabilità analitica e contabilità generale) solitamente utilizzati per la società, in quanto i dati contenuti nei due sistemi non coincidevano. Infine, non erano disponibili elementi di prova attestanti che la contabilità analitica fosse corretta e riflettesse i costi effettivi sostenuti nel periodo dell’inchiesta. È risultato quindi impossibile dimostrare che i documenti contabili riflettessero i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

(14)

Di conseguenza, non si è potuto determinare un margine individuale di dumping.

4.   CONCLUSIONE

(15)

Va osservato che l’obiettivo del presente riesame, iniziato su richiesta della Fertial, era quello di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, il quale era, a detta della società, diverso dall’attuale margine residuo applicabile alle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio dall’Algeria.

(16)

Dal momento che l’inchiesta non ha potuto stabilire che il margine di dumping individuale del richiedente era effettivamente diverso dal margine di dumping residuo stabilito nell’inchiesta iniziale, si dovrebbe respingere la richiesta presentata dal richiedente e chiudere il riesame relativo ai «nuovi esportatori». Di conseguenza, è opportuno mantenere il margine antidumping residuo fissato nell’inchiesta iniziale, ossia il 9,7 % (o 6,88 EUR/t), poiché nulla indica che il livello di dumping praticato dal richiedente sia diverso.

5.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(17)

In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1795/2004.

6.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(18)

Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e degli elementi essenziali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra.

(19)

Il richiedente ha contestato le conclusioni della Commissione, sostenendo che tutte le informazioni richieste erano state fornite. Tuttavia, non sono stati presentati nuovi elementi di prova tali da consentire una revisione delle conclusioni di cui sopra, le quali sono state quindi confermate.

(20)

Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite con regolamento (CE) n. 1995/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiuso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato dal regolamento (CE) n. 1795/2004.

2.   Il dazio antidumping applicabile a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1995/2000 a tutte le società in Algeria è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali, registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1795/2004.

3.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)   GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

(3)   GU L 317 del 16.10.2004, pag. 20.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

55,0

096

43,7

999

49,4

0707 00 05

052

77,8

999

77,8

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

67,3

524

71,9

528

54,5

999

64,6

0808 10 80

388

80,8

400

86,7

404

59,2

508

66,3

512

83,1

528

57,6

720

73,3

804

87,9

999

74,4

0808 20 50

388

85,5

512

43,1

528

67,3

800

31,4

804

99,5

999

65,4

0809 10 00

052

154,8

999

154,8

0809 20 95

052

284,4

400

310,6

999

297,5

0809 30 10 , 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,7

999

110,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1035/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1035/2005 della Commissione, del 1 luglio 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1035/2005 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1035/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 12 luglio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 9,900 % del quantitativo richiesto.

2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1035/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 12 luglio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 24,280 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2005.

Esso si applica fino al 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 171 del 2.7.2005, pag. 15.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(10)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

(3)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)   GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

10,23

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Ceuta, Melilla, Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 12 luglio 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 luglio 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

101,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

124,00


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 12 luglio 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 luglio 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 16,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1751/2004, che stabilisce, per l’esercizio contabile 2005 del FEAOG, sezione «Garanzia», i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1751/2004 della Commissione (2) ha stabilito, per l’esercizio contabile 2005 del FEAOG, sezione «Garanzia», i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi sulla base del disposto degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita (3).

(2)

Poiché l’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 e l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 sono stati modificati per quanto riguarda sia le modalità di comunicazione e di contabilizzazione del tasso medio dei costi di interesse a carico dei nuovi Stati membri durante l’esercizio 2004, sia le modalità di calcolo del tasso di interesse specifico per gli Stati membri il cui tasso medio dei costi di interesse sostenuti sia superiore al doppio del tasso di interesse uniforme stabilito per la Comunità, è opportuno modificare i tassi di interesse fissati dal regolamento (CE) n. 1751/2004 per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi succitati.

(3)

Essendo le modifiche dei regolamenti (CEE) n. 1883/78 e (CEE) n. 411/88 applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2004, occorre prevedere la medesima data di applicazione per il presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1751/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per le spese imputabili all’esercizio 2005 del FEAOG, sezione «Garanzia»:

1)

il tasso di interesse di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,2 %;

2)

il tasso di interesse specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,1 % per la Francia, l’Austria, il Portogallo e la Svezia e al 2,0 % per l’Irlanda e la Finlandia;

3)

il tasso di interesse specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,5 % per il Regno Unito, al 2,9 % per la Lettonia, al 3,1 % per la Slovacchia e la Slovenia, al 4,0 % per Cipro, al 4,1 % per la Polonia e al 9,2 % per l’Ungheria.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(2)   GU L 312 del 9.10.2004, pag. 9.

(3)   GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2005 (GU L 164 del 24.6.2005, pag. 8).


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1o luglio 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1021/2005 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1021/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1021/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

(2)   GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 56.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 luglio 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

12,00

12,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

20,29

20,29

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

52,10

52,10

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

36,00

36,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

99,25

99,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

92,00

92,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

9,54 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

20,50 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1069/2005 (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)   GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)   GU L 174 del 7.7.2005, pag. 69.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 15 luglio 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

21,64

5,48

1701 11 90  (1)

21,64

10,80

1701 12 10  (1)

21,64

5,29

1701 12 90  (1)

21,64

10,28

1701 91 00  (2)

27,52

11,47

1701 99 10  (2)

27,52

6,95

1701 99 90  (2)

27,52

6,95

1702 90 99  (3)

0,28

0,37


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 15 luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)   GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 luglio 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00  (2)

11,33

0

1703 90 00  (2)

11,90

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 15 LUGLIO 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04  (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64  (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04  (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64  (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3483

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 32a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 32a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,9 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 149 000 t di granturco per la campagna 2005/06.

(2)

I quantitativi chiesti in data 11 luglio 2005, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data 11 luglio 2005 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 8,9425 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 230 000 t di frumento per la campagna 2005/06.

(2)

I quantitativi chiesti in data 11 luglio 2005, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di frumento «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data 11 luglio 2005 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 9,98047 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 96 000 t di granturco per la campagna 2005/06.

(2)

I quantitativi chiesti in data 11 luglio 2005, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data 11 luglio 2005 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 1,58507 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1046/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 79).

(2)   GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/41


REGOLAMENTO (CE) N. 1129/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 352 000 tonnellate di frumento per la campagna 2005/06.

(2)

I quantitativi chiesti in data 11 luglio 2005, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di frumento «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data 11 luglio 2005 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 0,71846 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1046/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 79).


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1034/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1034/2005 della Commissione, dell’1 luglio 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1034/2005 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1034/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 12 luglio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 2,717 % del quantitativo richiesto.

2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1034/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 12 luglio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 0,765 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2005.

Esso si applica fino al 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 171 del 2.7.2005, pag. 11.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1131/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)   GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)   GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)   GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili dal 15 luglio 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato (*1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (1)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2)

2,717

2,717

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

1,781

1,781

– – negli altri casi

3,807

3,807

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55  (4):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2)

1,765

1,765

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

1,336

1,336

– – negli altri casi

2,855

2,855

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

1,781

1,781

– altri (incluso allo stato naturale)

3,807

3,807

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2)

2,326

2,326

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)

1,781

1,781

– negli altri casi

3,807

3,807

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(*1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(1)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(2)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50 .

(3)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(4)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1132/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200  (1)

C10

EUR/t

53,30

1102 20 10 9400  (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 20 90 9200  (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100  (1)

C10

EUR/t

68,53

1103 13 10 9300  (1)

C10

EUR/t

53,30

1103 13 10 9500  (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 13 90 9100  (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,91

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

49,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

57,11

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,78

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,52

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000  (2)

C10

EUR/t

59,67

1702 30 59 9000  (2)

C10

EUR/t

45,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

59,67

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

59,67

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

62,53

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

43,40

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

45,68

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1133/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1134/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall' 8 al 14 luglio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 4,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/53


REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'8 al 14 luglio 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 868/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 luglio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 20,96 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 2 800 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 145 del 9.6.2005, pag. 18.

(3)   GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/55


DECISIONE N. 2/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE EU-ROMANIA

del 20 giugno 2005

recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo congiunto tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/95 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

(2005/502/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra (1) in particolare l’articolo 111,

considerando quanto segue:

(1)

Il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Romania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all’integrazione europea.

(2)

Si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall’altra, mediante l’istituzione di un comitato consultivo congiunto.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/95 (2),

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

«Articolo 18

È istituito un comitato consultivo congiunto (di seguito “comitato”) incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Romania. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

1)

preparare le autorità locali rumene a operare nel contesto della futura adesione all’Unione europea;

2)

preparare le autorità locali rumene a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l’adesione della Romania;

3)

scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull’andamento della politica regionale dell’UE e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità locali rumene a queste politiche;

4)

promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali rumene e b) le regioni degli Stati membri dell’UE, in particolare creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali della Romania, da una parte, e le regioni e le autorità locali degli Stati membri dell’UE, dall’altra, possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

5)

organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali della Romania e le regioni e le autorità locali degli Stati membri;

6)

favorire gli scambi di esperienze e di competenze nei settori della politica regionale e degli interventi strutturali fra a) le autorità locali rumene e b) le regioni e le autorità locali degli Stati membri dell’UE, in particolare per quanto riguarda il know how e le tecniche attinenti all’elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali;

7)

assistere le autorità locali rumene mediante scambi di informazioni sull’applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale;

8)

discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle due parti nell’ambito dell’attuazione dell’accordo europeo e della strategia di preadesione.

Articolo 19

Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da otto rappresentanti del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni dall’altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua propria iniziativa.

Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.

I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali della Comunità europea e della Romania.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.

Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un membro del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Articolo 20

Il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall’altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia relativamente alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il rumeno, che sono a carico del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 giugno 2005.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)   GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

(2)   GU L 171 del 21.7.1995, pag. 41.


Commissione

15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/C.37.750/B2 — Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken)

[notificata con il numero C(2004) 3597]

(Le versioni francese e olandese sono le sole facenti fede)

(2005/503/CE)

Il 29 settembre 2004 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri interessi commerciali. Una versione non riservata del testo completo della decisione nelle lingue facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione ha ad oggetto un accordo di «armistizio» riguardante la vendita di birra in Francia per il consumo fuori casa («settore horeca»). La Commissione ha raccolto prove che evidenziano che il 21 marzo 1996 i due principali gruppi produttori di birra in Francia, Brasseries Kronenbourg S.A. e Heineken France S.A. (precedentemente: «SOGEBRA») e le rispettive società madri al momento dei fatti, ossia il Groupe Danone e Heineken N.V., hanno concluso l’accordo in seguito ad una «guerra di acquisizioni» riguardante i grossisti di bevande. L’accordo riguarda da un lato l’acquisizione di grossisti di bevande, con l’obiettivo di arrestare rapidamente l’aumento dei costi di acquisizione di queste società, e dall'altro la realizzazione di un equilibrio tra le reti di distribuzione integrate delle parti. Tuttavia l’accordo di «armistizio» non è stato mai applicato.

II.   SINTESI DEL CASO

1.   Origine del caso e fasi del procedimento

(2)

Il caso è iniziato sulla base delle informazioni fornite da Interbrew N.V. (ora: «Inbev N.V.») nell’ambito del caso di cartello in cui era implicato il produttore di birra belga [decisione 2003/569/CE della Commissione, del 5 dicembre 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken-Maes) (GU L 200 del 7.8.2003, pag. 1)]. Sulla base di queste informazioni, la Commissione ha effettuato diversi accertamenti nell’anno 2000 e ha completato le indagini con una richiesta di informazioni.

(3)

Il 4 febbraio 2004 la Commissione ha avviato il procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti contro Brasseries Kronenbourg S.A., Heineken France S.A., Groupe Danone e Heineken N.V. Tutte le parti hanno presentato alla Commissione una risposta scritta. Hanno tuttavia rinunciato al loro diritto a essere sentiti.

2.   Il settore interessato

(4)

Questo caso riguarda le vendite di birra in Francia nel settore horeca.

(5)

Le società partecipanti all’accordo rappresentano insieme circa tre quarti del volume di birra consumata in Francia nel 1999.

3.   Natura dell'infrazione

(6)

La Commissione ha accertato la seguente infrazione: il 12 febbraio 1996 Heineken N.V. e Heineken France S.A. hanno annunciato al Groupe Danone e Brasseries Kronenbourg S.A la loro intenzione di acquisire i gruppi Fischer e Saint Arnould. Dal momento che i gruppi Fischer e Saint Arnould distribuivano un volume importante di birra Kronenbourg, detto annuncio ha scatenato una vera e propria «guerra di acquisizioni». In questo modo ogni gruppo produttore di birra ha acquisito un gran numero di grossisti di bevande, cosa che ha determinato una forte inflazione del prezzo di acquisto di questi grossisti. Il 21 marzo 1996 Brasseries Kronenbourg S.A., Heineken France S.A. e le rispettive società madri, Groupe Danone e Heineken N.V. hanno dunque concluso un accordo di «armistizio» riguardante l’acquisizione di grossisti e l’equilibrio delle loro reti di distribuzione integrate. In particolare si sono accordati su:

un'interruzione temporanea delle acquisizioni (proibizione di procedere con l'acquisizione di grossisti non indicati in un elenco concordato),

l’equilibrio del volume totale della birra distribuita attraverso la rete di ogni parte e

l’equilibrio del volume delle marche di birra commercializzate da ogni parte che deve essere distribuita dall’altra parte.

(7)

L’accordo si evince chiaramente da una nota interna del gruppo Heineken. Inoltre Groupe Danone e Brasseries Kronenbourg S.A. non hanno contestato l’esistenza dell’accordo di armistizio. Si deve tuttavia notare che la Commissione non ha alcuna prova dell’applicazione dell’accordo. Al contrario, alcuni grossisti che dall’elenco concordato risultavano attribuiti ad una parte sono stati infine acquisiti dall’altra parte, e le parti hanno continuato ad acquisire grossisti non indicati nell’elenco concordato. Inoltre, nel periodo 1996-2002 le parti hanno cercato di sostituire la birra dei loro concorrenti con la propria all’interno della rete di distribuzione sotto il loro controllo. Per questi motivi l’accordo inteso ad assicurare un equilibrio tra le marche è divenuto inutile.

III.   VALUTAZIONE GIURIDICA

1.   Restrizione per oggetto

(8)

L’accordo di «armistizio» del 21 marzo 1996 era inizialmente inteso a controllare gli investimenti dei gruppi Heineken e Danone, dal momento che il suo scopo era quello di arrestare rapidamente l’aumento dei costi di acquisizione dei grossisti. Inoltre l’accordo ha carattere analogo ad un accordo che mirasse a ripartire i mercati horeca tra i due gruppi. Infatti, stabilendo l’equilibrio menzionato precedentemente al punto II.3, le parti volevano far sì che nessuna parte dominasse l'altra su questo mercato.

(9)

In base ad una costante giurisprudenza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, non è necessario tenere conto degli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune. Dal momento che l’accordo in questione aveva come obiettivo quello di restringere la concorrenza con la richiesta di congelamento delle acquisizioni e con la creazione di un equilibrio tra le reti di distribuzione integrate delle parti, la Commissione conclude che esiste un’infrazione ai sensi dell’articolo 81 del trattato, anche se l’accordo non ha prodotto alcun effetto.

2.   Incidenza sensibile sul commercio tra gli Stati membri

(10)

In base ad una costante giurisprudenza, perché un accordo tra imprese pregiudichi il commercio tra Stati membri, deve essere possibile prevedere con un adeguato grado di probabilità, sulla base di una serie di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso possa avere influenza, diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla configurazione degli scambi tra gli Stati membri. Ciò vale in questo caso.

(11)

Infatti, le reti di distribuzione dei produttori di birra francesi costituiscono una delle principali vie di accesso al mercato per i produttori di birra stranieri che non dispongono di questo tipo di reti in Francia. In queste circostanze l’accordo di «armistizio» mirante a stabilire un equilibrio a livello nazionale tra le reti di distribuzione integrate di Heineken N.V./Heineken France S.A. e Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg S.A. potrebbe influenzare le condizioni di accesso al mercato horeca per i produttori di birra stranieri e conseguentemente incidere sul volume delle importazioni. Inoltre Interbrew France, l’importatore principale di birra in Francia, dipendeva e dipende tuttora dalle reti di distribuzione di Heineken France S.A. e Brasseries Kronenbourg S.A. per la distribuzione di un volume importante dei suoi prodotti sul mercato horeca francese. Ne consegue che un accordo mirante a restringere la concorrenza tra le reti di distribuzione delle predette imprese potrebbe influenzare le condizioni commerciali che queste imprese propongono a Interbrew France per la distribuzione dei suoi prodotti.

IV.   AMMENDE

1.   Importo base

Gravità dell'infrazione

(12)

La Commissione tiene in considerazione: i) la natura dell’infrazione; ii) il suo impatto effettivo sul mercato, quando questo può essere misurato e iii) la dimensione del mercato geografico rilevante.

i)

L’accordo di «armistizio» è un accordo orizzontale inteso a restringere la concorrenza tra imprese che detengono grandi quote di mercato. Tuttavia, un accordo inteso a controllare a breve termine i costi di acquisizione dei grossisti, ponendo fine a una guerra di acquisizione, non può essere considerato una chiara infrazione al pari di un accordo sulla fissazione dei prezzi. Per quanto riguarda l’accordo che stabilisce un equilibrio a più lungo termine tra le reti di distribuzione dei due gruppi produttori di birra, qualsiasi accordo di questo tipo è simile ad un accordo di ripartizione del mercato. Tuttavia nella fattispecie non si ha una ripartizione del mercato nel senso «convenzionale» del termine, dal momento che l’accordo era inteso più a impedire che un gruppo dominasse il mercato piuttosto che a eliminare tutta la concorrenza tra i gruppi od ad ostacolare i parti.

ii)

L’accordo non è stato applicato e quindi non ha avuto alcun impatto sul mercato.

iii)

Per quanto riguarda le dimensioni del mercato geografico, la Commissione tiene in considerazione il fatto che l’accordo copre l’intera Francia continentale, ma che è stato limitato al settore horeca, che rappresenta meno di un terzo del volume totale delle vendite in Francia.

(13)

Sulla base di tutti questi elementi, la Commissione ritiene che i destinatari della presente decisione abbiano commesso una grave infrazione all’articolo 81 del trattato.

Durata dell'infrazione

(14)

Dal momento che l'accordo non è stato applicato non sussiste ragione per incrementare l’importo di base delle ammende imposte alle imprese interessate.

(15)

È stato quindi deciso un importo di base di 1 000 000 euro sia per Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg S.A. che per Heineken N.V./Heineken France S.A.

2.   Circostanze aggravanti

(16)

Nel 1984 il gruppo Danone (allora: «BSN») era stato già multato per accordi di ripartizione di mercato miranti a mantenere lo status quo e a trovare un equilibrio all’interno del mercato [decisione 84/388/CEE della Commissione, del 23 luglio 1984, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.988 — Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux) (GU L 212 dell’8.8.1984, pag. 13)]. La circostanza aggravante della recidiva giustifica pertanto l’incremento del 50 % dell’importo di base dell’ammenda per Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg S.A. Non sono state individuate altre circostanze aggravanti.

3.   Circostanze attenuanti

(17)

Non sono state individuate circostanze attenuanti.

4.   Importo finale delle ammende

(18)

Di conseguenza, l’importo finale delle ammende inflitte a ciascuna impresa è il seguente:

Groupe Danone e Brasseries Kronenbourg S.A. sono responsabili in solido per la somma di 1 500 000 EUR,

Heineken N.V. e Heineken France S.A. sono responsabili in solido per la somma di 1 000 000 di EUR.


(1)   GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/60


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2005

relativa all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

[notificata con il numero C(2005) 1540]

(2005/504/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (1), prevede che gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l’obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e di trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.

(2)

Non esiste un metodo comune che garantisca l’individuazione e quindi il ritiro dalla circolazione delle monete contraffatte, da cui il rischio che le monete contraffatte ed altri oggetti simili alle monete in euro, immessi in circolazione per errore o in maniera fraudolenta, continuino ad essere utilizzati, potendo in tal modo determinare confusione o arrecare pregiudizio al pubblico.

(3)

Nel processo di autenticazione delle monete attraverso selezione automatica, vengono respinti una serie di oggetti, tra cui monete contraffatte e monete in euro autentiche ma non adatte alla circolazione. Anche queste ultime vengono consegnate alle autorità competenti dalle società e dai singoli individui.

(4)

Non esistono norme comuni per le autorità nazionali in materia di trattamento e rimborso di monete autentiche ma non adatte alla circolazione; per questo si registrano diversità di trattamento nei paesi dell’area dell’euro e conseguenti distorsioni in relazione al rimborso di tali monete.

(5)

In sostegno all’applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001, è auspicabile prevedere un processo grazie al quale le monete in euro in circolazione sono autenticate, mentre i pezzi contraffatti, gli oggetti simili alle monete in euro e le monete non adatte alla circolazione vengono escluse dal ciclo del contante.

(6)

Per garantire condizioni di parità in relazione alle monete in euro autentiche ma non adatte alla circolazione, è auspicabile elaborare delle linee guida in materia di trattamento e rimborso o sostituzione di tali monete,

RACCOMANDA:

PARTE I

DEFINIZIONI E PRATICHE RACCOMANDATE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione:

a)

per «autenticazione delle monete in euro», si intende il processo di verifica dell’autenticità delle monete in euro attraverso selezione automatica elettromeccanica o sistema manuale. Nel corso di tale processo, vengono respinte sia le monete contraffatte che le monete in euro autentiche ma non adatte alla circolazione, le monete straniere simili all’euro ed altri oggetti metallici quali medaglie e gettoni simili alle monete in euro;

b)

per «monete in euro non adatte alla circolazione», si intendono le monete in circolazione autentiche che presentano difetti o le cui caratteristiche tecniche ed identificative sono mutate considerevolmente a causa della lunga durata di circolazione o incidentalmente (dimensioni, peso, colore, corrosione, danni ai bordi), nonché le monete non contraffatte ma deliberatamente alterate. Per quanto riguarda in particolare le specifiche tecniche, ai fini del presente documento le monete sono considerate non adatte alla circolazione se una delle dimensioni è diversa da quelle specificate per le monete in euro in questione di almeno 0,30 millimetri e/o il peso non corrisponde a quello prescritto in misura di almeno il 5 %.

Articolo 2

Pratiche raccomandate

Gli Stati membri procedono all’autenticazione delle monete in euro in circolazione nel proprio territorio, o controllano che la stessa venga effettuata, conformemente alle disposizioni di cui alla parte II della presente raccomandazione.

Gli Stati membri adottano norme comuni in materia di trattamento, rimborso o sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione conformemente alle disposizioni di cui alla parte III della presente raccomandazione.

PARTE II

AUTENTICAZIONE DELLE MONETE IN EURO

Articolo 3

Prescrizioni in materia di autenticazione e test

È opportuno autenticare almeno i tagli delle seguenti monete in euro: 2 euro, 1 euro, 50 centesimi.

L’autenticazione viene effettuata a livello centrale e/o nell’ambito del processo di trattamento della moneta. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono contatti con gli enti creditizi e le persone costantemente a contatto con il denaro contante a titolo professionale, in relazione all’applicazione delle procedure di autenticazione di cui agli articoli 4-6 della presente raccomandazione.

La quantità di monete in euro da sottoporre ogni anno ad autenticazione in ciascuno Stato membro è pari ad almeno il 10 % del volume netto totale dei tagli specifici emesso dallo Stato membro entro la fine dell’anno precedente. Onde garantire l’autenticazione dei rispettivi quantitativi di monete in euro, conformemente agli articoli 4-6, gli Stati membri devono effettuare controlli presso un numero adeguato di enti creditizi, nonché presso le persone che sono costantemente a contatto con il denaro contante a titolo professionale.

Articolo 4

Test di controllo degli apparecchi selezionatori

Il controllo del funzionamento degli apparecchi selezionatori va effettuato mediante una prova di individuazione preceduta, se del caso, da una prova di selezione da svolgere come segue:

1)

Il test di selezione è finalizzato al controllo della capacità dell’apparecchio di selezionare correttamente tutte le monete in tagli euro. Ciò si applica in assenza di norme nazionali che disciplinano la capacità di selezione.

Il test di selezione va effettuato su almeno un centinaio di monete in euro autentiche per ciascuno dei tagli da sottoporre a test. Le monete di tutti i tagli vengono mescolate fra loro e fatte passare tre volte attraverso l’apparecchio.

Il grado di accettazione non deve essere inferiore al 98 % per ciascuna prova. Nei casi in cui le monete in euro autentiche utilizzate per i test di selezione e rilevazione coincidano con i limiti della tolleranza specifica prevista, è possibile prendere in considerazione una percentuale di accettazione inferiore al 98 %.

Tutte le monete autentiche respinte dall’apparecchio vanno sottoposte ad un secondo test. Dopo tre prove consecutive, tutte le monete autentiche devono risultare accettate.

2)

Il test di individuazione è finalizzato al controllo della capacità dell’apparecchio di respingere oggetti simili alle monete in euro non conformi alle specifiche delle monete in euro e in particolare le monete contraffatte.

Il test di individuazione va effettuato su campioni di monete contraffatte di tutti i tagli e la relativa definizione deve essere estesa fino a comprendere anche i materiali impiegati per produrre oggetti simili alle monete e le monete diverse dall’euro. A tal fine vanno utilizzati alcuni campioni rappresentativi, provenienti dalle riserve depositate nei centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) o nel centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). La tipologia di tali campioni è definita e aggiornata dal CTSE, in collaborazione con i CNAC.

Le monete contraffatte sono mescolate ad un congruo numero di monete autentiche, definito in collaborazione con il CTSE, e fatte quindi passare attraverso l’apparecchio tre volte. Tutti i pezzi contraffatti devono risultare respinti ad ogni prova.

3)

Nel rispetto della normativa nazionale, i test disposti dal presente articolo vanno effettuati almeno una volta all’anno su ciascuno degli apparecchi selezionatori nei luoghi ove si svolge l’autenticazione e presso gli istituti selezionati in conformità dell’articolo 3.

Articolo 5

Possibilità di test supplementari degli apparecchi selezionatori presso un CNAC o il CTSE

Onde consentire ai produttori di apparecchi selezionatori di ottenere le necessarie indicazioni per l’approntamento iniziale delle proprie attrezzature, possono essere effettuati dei test presso determinati CNAC, il CTSE oppure, in virtù di un accordo bilaterale, presso i locali del produttore. Questi test vanno effettuati sulla base delle modalità e condizioni di riservatezza definite in collaborazione con il CTSE.

Una volta effettuato il test presso un CNAC o il CTSE, viene elaborata una relazione di sintesi all’attenzione dell’ente interessato e trasmesso in copia al CTSE. La relazione è conservata per un periodo di almeno tre anni e può essere utilizzata a fini di raffronto.

Tra gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione figurano obbligatoriamente l’identificazione dell’apparecchio testato, i risultati del test e la valutazione globale, i contenuti specifici dei lotti campione utilizzati per i test, i criteri di accettazione, la data e la firma della persona abilitata.

I CNAC e il CTSE tengono un registro di efficacia degli apparecchi selezionatori il cui test è stato effettuato presso i propri locali. Presso i CNAC e il CTSE è possibile consultare, a titolo indicativo, un elenco consolidato degli apparecchi selezionatori che hanno superato i test di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 6

Verifiche e relazioni

Gli Stati membri sono tenuti a verificare la capacità degli istituti selezionati ai sensi dell’articolo 3 di autenticare le monete in euro sulla base dei seguenti requisiti minimi:

presenza, presso il centro di selezione, di disposizioni e procedure organizzative scritte relative all’individuazione di pezzi contraffatti, monete in euro non adatte alla circolazione e oggetti simili alle monete in euro,

nomina di esperti in grado di applicare le strategie,

adeguatezza delle risorse tecniche e presenza di una relazione iniziale del produttore che indica il grado di efficacia degli apparecchi selezionatori,

esistenza di un programma scritto di manutenzione finalizzato al mantenimento degli apparecchi selezionatori al loro stadio iniziale di efficacia,

esistenza di procedure minime scritte che disciplinano i vari processi di selezione delle monete in euro e di consegna dei pezzi contraffatti e sospetti alle autorità nazionali competenti in tempi ristretti,

numero delle monete autenticate.

In occasione dei controlli di cui all’articolo 3 e nel rispetto delle rispettive normative nazionali, può essere effettuato un breve audit che diventerà oggetto di una relazione basata sui summenzionati elementi.

Ogni Stato membro presenta una relazione annua al CTSE riguardante l’attività di autenticazione, in cui si fa inoltre menzione dei controlli e delle verifiche, del numero delle monete in euro autenticate e della percentuale di ogni singola categoria di oggetti respinti rispetto al quantitativo di ciascun taglio selezionato in circolazione.

PARTE III

TRATTAMENTO DELLE MONETE IN EURO NON ADATTE ALLA CIRCOLAZIONE

Articolo 7

Rimborso o sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione

Ciascuno Stato membro deve prevedere il rimborso o, se del caso, la sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione, il cui taglio va individuato a prescindere dalla faccia nazionale, a beneficio delle società e degli individui situati sul territorio dello Stato membro o al di fuori dell’area dell’euro. Gli Stati membri devono garantire condizioni analoghe in relazione al rimborso delle monete non adatte alla circolazione onde consentire le relative consegne indipendentemente dal paese in cui esse sono state tolte dalla circolazione, sulla base della valutazione di cui all’articolo 12.

Gli Stati membri possono decidere di rifiutare il rimborso delle monete in euro autentiche deliberatamente alterate nel caso in cui ciò sia contrario alle pratiche o alle tradizioni nazionali (offesa all’effigie del sovrano, offesa all’autorità emittente, ecc.).

Articolo 8

Commissione di trattamento

In linea di principio si applica una commissione di trattamento per il rimborso o la sostituzione delle monete non adatte alla circolazione. La commissione deve essere uniforme in tutta l’area dell’euro e corrispondere al 5 % del valore nominale del pezzo consegnato.

Ogni anno e per ciascun ente che provvede alla consegna, le monete non adatte alla circolazione possono essere esentate dalla commissione di cui al primo comma per un quantitativo massimo di un chilogrammo per taglio.

Può essere applicata una commissione supplementare pari al 15 % del valore nominale di ciascun sacchetto/contenitore nel caso in cui tale sacchetto/contenitore contenga pezzi contraffatti o presenti anomalie, come monete mal distribuite, monete diverse dall’euro o monete in euro di taglio non identificabile o altre discrepanze, se queste anomalie sono tali da richiedere un esame più approfondito, ai sensi dell’articolo 10.

Gli Stati membri possono disporre esenzioni generali dalle commissioni di trattamento nei casi in cui gli enti che provvedono alla consegna collaborino strettamente e regolarmente con le autorità nell’ambito del ritiro delle monete in euro non adatte alla circolazione.

I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico dell’ente che provvede alla consegna.

Le monete contraffatte consegnate alle autorità sono esenti dalle commissioni di trattamento o di altra natura.

Articolo 9

Imballaggi delle monete in euro non adatte alla circolazione

L’ente che consegna le monete in euro non adatte alla circolazione deve selezionare le monete in base al taglio e porle in appositi sacchetti o contenitori standardizzati conformi alle norme applicabili nei singoli Stati membri ai quali si presenta domanda. La mancata osservanza di tali requisiti può comportare il rifiuto dei pezzi consegnati.

In assenza di norme nazionali relative agli imballaggi, i sacchetti o contenitori devono avere al proprio interno:

500 monete per i tagli da 2 o 1 euro,

1 000 monete per i tagli da 50, 20 e 10 centesimi,

2 000 monete per i tagli da 5 e 2 centesimi e da 1 centesimo.

Ciascun sacchetto/contenitore deve indicare precisamente l’ente che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d’imballaggio e il numero del sacchetto/contenitore. Da parte sua, l’ente deve fornire un elenco degli imballaggi indicante l’insieme dei sacchetti/contenitori consegnati.

Qualora il quantitativo totale delle monete in euro non adatte alla circolazione sia inferiore ai suddetti standard, le monete in euro non adatte alla circolazione vanno distinte in base al taglio e possono essere consegnate in imballaggi diversi da quelli standardizzati.

Articolo 10

Controlli degli Stati membri

1.   Gli Stati membri sottopongono le monete consegnate non adatte alla circolazione a controlli riguardanti:

la quantità dichiarata per ciascun sacchetto/contenitore,

l’autenticità, ai fini di garantire che non vi siano pezzi contraffatti,

l’impatto visivo, per stabilire se sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 7.

2.   I controlli relativi alla quantità di monete consegnate vanno eseguiti pesando ciascun sacchetto/contenitore. Si applica un margine di tolleranza di – 2 % e + 1 % al peso nominale dell’imballaggio standard di cui al secondo comma dell’articolo 9. Si effettua un controllo equivalente nei casi in cui le convenzioni nazionali sugli imballaggi siano diverse dalle suddette norme. Ogni sacchetto/contenitore va inoltre sottoposto a controllo per verificare che non vi siano palesi anomalie.

Qualora il peso del sacchetto/contenitore superi il margine di tolleranza, sarà necessario sottoporre a trattamento l’intero contenuto del sacchetto/contenitore in questione.

3.   I controlli relativi all’autenticità e all’impatto visivo possono essere effettuati attraverso campionamento. Va sottoposto a controllo un numero minimo di campioni pari al 10 % dei quantitativi consegnati per i tagli da 2 euro, 1 euro, 50 centesimi, 20 centesimi e 10 centesimi.

4.   I controlli relativi all’autenticità vanno eseguiti sui campioni indicati al paragrafo 3 procedendo come segue:

i)

in caso di selezione meccanica/automatica, gli apparecchi devono essere adeguati conformemente alle procedure di cui alla parte II della presente raccomandazione;

ii)

negli altri casi si applicano i criteri dei CNAC.

Qualora si individui un pezzo contraffatto, sarà necessario sottoporre a controllo di autenticità l’intero contenuto del sacchetto/contenitore.

5.   I controlli relativi all’impatto visivo vanno eseguiti sui campioni indicati al paragrafo 3, ai fini di stabilire se un sacchetto/contenitore presenta anomalie, ad esempio monete mal distribuite, monete diverse dall’euro o monete in euro di taglio non identificabile. Nei casi in cui le anomalie siano di proporzione superiore all’1 %, il sacchetto/contenitore in questione deve essere sottoposto ad un nuovo controllo e la proporzione delle monete non rimborsabili va stabilita attraverso uno dei seguenti metodi:

i)

l’intero quantitativo di monete di ciascun sacchetto/contenitore in questione viene esaminato manualmente, secondo il modo stabilito dalle autorità nazionali competenti;

ii)

viene sottoposto al controllo d’impatto visivo un 10 % del sacchetto/contenitore prelevato a campione, unitamente al campione di cui al paragrafo 3. La proporzione riscontrata per le due tipologie di campione di monete non rimborsabili si estende quindi all’intero contenuto del sacchetto/contenitore.

Articolo 11

Informazione e comunicazione

Gli Stati membri presentano una relazione annua alla Commissione e al comitato economico e finanziario (CEF) relativa al rimborso o alla sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione, specificandone la quantità e il taglio. Dal canto suo, la Commissione elabora regolarmente delle relazioni per il CEF.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti i servizi incaricati del rimborso o della sostituzione e le modalità specifiche (relative, ad esempio, agli standard d’imballaggio e alle commissioni) siano a disposizione del pubblico sugli appositi siti Internet e attraverso opportune pubblicazioni.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Valutazione

Tre anni dopo la pubblicazione della presente raccomandazione, le norme ivi contenute saranno valutate alla luce dell’esperienza acquisita in relazione, tra l’altro, all’armonizzazione delle condizioni di rimborso o sostituzione delle monete non adatte alla circolazione di cui all’articolo 7, all’opportunità di abrogare le esenzioni dalle commissioni di trattamento di cui all’articolo 8, alla possibilità di prevedere un sistema di compensazione tra gli Stati membri per le monete non adatte alla circolazione che sono state rimborsate e all’eventuale esigenza di legiferare in merito.

Articolo 13

Destinatari

Destinatari della presente raccomandazione sono gli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2).

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(2)   GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.


15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2005

recante modifica della decisione 96/355/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Senegal, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 2651]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/505/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo quanto stabilito dalla decisione 96/355/CE della Commissione (2), il «Ministère de la pêche et des transports maritimes — Direction de l'océanographie et des pêches maritimes — Bureau du contrôle des produits halieutiques (MPTM-DOPM-BCPH)» è l'autorità competente in Senegal per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2)

A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione senegalese, l'autorità competente è ora il «Ministère de l'Economie Maritime — Direction des Pêches Maritimes — Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM-DPM-BCPH)».

(3)

Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente.

(4)

Il MEM-DPM-BCPH ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione 96/355/CE.

(6)

È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da disporre del periodo di transizione necessario.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/355/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il “Ministère de l'Economie Maritime — Direction des Pêches Maritimes — Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM-DPM-BCPH)” è l'autorità competente in Senegal per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Senegal devono rispondere alle seguenti condizioni:

1)

ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2)

i prodotti provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina, dai depositi frigoriferi riconosciuti o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato B;

3)

ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura “SENEGAL” e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

3)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del MEM-DPM-BCPH, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»

4)

L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 29 agosto 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)   GU L 137 dell'8.6.1996, pag. 24.


ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dal Senegal e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Image 1
Testo di immagine
Image 2
Testo di immagine

15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/68


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che modifica la decisione 1999/120/CE con riguardo all'inclusione di uno stabilimento dell’Albania negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare involucri di origine animale

[notificata con il numero C(2005) 2657]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/506/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/120/CE della Commissione, del 27 gennaio 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale (2) stabilisce elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali le importazioni di involucri di origine animale sono autorizzate dagli Stati membri.

(2)

L'Albania ha comunicato il nome di uno stabilimento che produce involucri d’origine animale la cui conformità alle disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(3)

Tale stabilimento va pertanto inserito negli elenchi di cui alla decisione 1999/120/CE.

(4)

Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco nello stabilimento in questione, le rispettive importazioni non possono beneficiare dei controlli materiali ridotti a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).

(5)

La decisione 1999/120/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 1999/120/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 22 luglio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33) rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)   GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato è aggiunto il testo seguente:

«País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1.

Esclusi gli intestini, dal duodeno al retto, di bovini di tutte le età o i prodotti da essi derivati, come previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001. Tale esclusione non è applicata ai prodotti derivati da animali nati, allevati e macellati in Argentina, Australia, Brasile, Cile, Costa Rica, Nuova Zelanda, Nicaragua, Panama, Paraguay e Uruguay.»