ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 180

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
12 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1089/2005 della Commissione, dell'11 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 991/2005 della Commissione, del 28 giugno 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU L 168 del 30.6.2005)

3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell’11 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

39,7

096

38,8

999

39,3

0707 00 05

052

96,6

999

96,6

0709 90 70

052

78,2

999

78,2

0805 50 10

388

62,1

528

66,9

999

64,5

0808 10 80

388

83,1

400

90,9

404

59,5

508

62,0

512

81,2

528

59,2

720

64,4

804

89,2

999

73,7

0808 20 50

388

85,7

512

55,1

528

81,7

800

39,2

804

99,5

999

72,2

0809 10 00

052

163,0

999

163,0

0809 20 95

052

251,7

400

312,0

999

281,9

0809 40 05

528

109,1

624

112,2

999

110,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


Rettifiche

12.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 991/2005 della Commissione, del 28 giugno 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 30 giugno 2005 )

A pagina 12, allegato, all’ultima rubrica «2.30; Ananas, freschi», terza colonna «EUR»:

anziché:

«62,26»,

leggi:

«65,26».