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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Direttiva 2005/46/CE della Commissione, dell’8 luglio 2005, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell’8 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
43,9 |
|
096 |
42,0 |
|
|
999 |
43,0 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
71,6 |
|
999 |
71,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
80,1 |
|
999 |
80,1 |
|
|
0805 50 10 |
388 |
71,7 |
|
528 |
57,0 |
|
|
999 |
64,4 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
85,2 |
|
400 |
95,0 |
|
|
404 |
94,3 |
|
|
508 |
69,2 |
|
|
512 |
79,0 |
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|
528 |
57,5 |
|
|
720 |
76,1 |
|
|
804 |
92,3 |
|
|
999 |
81,1 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
84,7 |
|
512 |
51,2 |
|
|
528 |
62,4 |
|
|
800 |
31,4 |
|
|
804 |
99,5 |
|
|
999 |
65,8 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
181,6 |
|
999 |
181,6 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
281,9 |
|
400 |
316,1 |
|
|
999 |
299,0 |
|
|
0809 40 05 |
624 |
113,3 |
|
999 |
113,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
recante rettifica del regolamento (CE) n. 951/2005 che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 951/2005 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli per i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche. |
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(2) |
Una verifica ha rivelato alcuni errori nell'allegato del progetto sottoposto al parere del comitato di gestione. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 951/2005. |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 951/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 160 del 23.6.2005, pag. 19.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
|
Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 24.6.2005-8.9.2005 |
Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.7.2005-15.9.2005 |
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|
Tasso di restituzione (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
||
|
0702 00 00 9100 |
F08 |
35 |
|
35 |
1 874 |
|
0805 10 20 9100 |
A00 |
38 |
|
38 |
615 |
|
0806 10 10 9100 |
A00 |
25 |
|
25 |
6 627 |
|
0808 10 80 9100 |
F09, F04 |
36 |
|
36 |
19 233 |
|
0809 30 10 9100 0809 30 90 9100 |
F03 |
13 |
|
13 |
9 708 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni di serie “A” sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
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F03 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera. |
||||||
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F04 |
: |
Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. |
||||||
|
F08 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria. |
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F09 |
: |
Le seguenti destinazioni:
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9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1079/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2005
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte. |
|
(2) |
È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo. |
|
(3) |
È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (GU L 210 del 28.8.2003, pag. 11).
ALLEGATO I
|
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2005 |
|
B1 |
100,0 |
|
15 |
100,0 |
|
16 |
100,0 |
|
17 |
100,0 |
ALLEGATO II
|
(t) |
|
|
Numero del gruppo |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005 |
|
B1 |
2 000,0 |
|
15 |
562,5 |
|
16 |
1 062,5 |
|
17 |
7 812,5 |
|
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi di intervento devono essere venduti nell'ambito di procedure di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
|
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato agli allevatori e all'industria dei mangimi difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
|
(3) |
L’Ungheria dispone di ingenti scorte di frumento tenero di intervento che è opportuno riassorbire. |
|
(4) |
È opportuno pertanto rendere disponibili sul mercato spagnolo dei cereali le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo di intervento ungherese le quali, in considerazione del fabbisogno di approvvigionamento dei produttori dell’est della Spagna, risultano particolarmente rispondenti alla domanda degli operatori. |
|
(5) |
Per garantire l'approvvigionamento di tali regioni nelle migliori condizioni è necessario che il frumento tenero sia consegnato nei porti di Tarragona, Cartagena o Valencia. |
|
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
|
(7) |
Nella comunicazione dell'organismo di intervento ungherese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
|
(9) |
Per evitare turbative del mercato spagnolo, in particolare al momento della commercializzazione del raccolto di granturco della nuova campagna, è opportuno prevedere che i cereali siano consegnati anteriormente al 30 settembre 2005. |
|
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'organismo di intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo. Il cereale entrerà in Spagna esclusivamente attraverso i porti spagnoli di Tarragona, Cartagena o Valencia.
Articolo 2
La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
|
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
|
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 luglio 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 20 luglio 2005, il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005 e il 31 agosto 2005, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 14 settembre 2005.
2. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento ungherese al seguente indirizzo:
|
Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal |
|
Alkotmány u. 29. |
|
H-1385 Budapest 62 |
|
Pf 867 |
|
Tel.: (36) 1-219 62 60 |
|
Fax: (36) 1-219 62 59. |
Articolo 5
L'organismo di intervento ungherese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
Oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario ritira le scorte di cereali aggiudicatigli anteriormente al 30 settembre 2005.
Articolo 8
1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
|
a) |
l'offerta non è stata accolta; |
|
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali scaricati in uno dei porti indicati all'articolo 1, paragrafo 2. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. L’interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3002/92 informa prima dello scarico l'autorità competente spagnola responsabile del controllo della destinazione finale fornendo i dati seguenti:
|
— |
il nome del porto o dei porti di scarico che saranno utilizzati, |
|
— |
il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati, |
|
— |
i quantitativi che saranno scaricati da ogni mezzo di trasporto, |
|
— |
la data o le date di scarico previste. |
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 200 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo di intervento ungherese
Formulario (1)
[Regolamento (CE) n. 1080/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (euro/t) |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).
|
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo di intervento slovacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi di intervento devono essere venduti nell'ambito di procedure di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
|
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato agli allevatori e all'industria dei mangimi difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
|
(3) |
La Slovacchia dispone di ingenti scorte di granturco di intervento che è opportuno riassorbire. |
|
(4) |
È opportuno pertanto rendere disponibili sul mercato spagnolo dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo di intervento slovacco le quali, in considerazione del fabbisogno di approvvigionamento dei produttori del sud della Spagna, risultano particolarmente rispondenti alla domanda degli operatori. |
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(5) |
Per garantire l'approvvigionamento di tali regioni nelle migliori condizioni è necessario che il granturco sia consegnato nei porti di Huelva, Siviglia o Cadice. |
|
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
|
(7) |
Nella comunicazione dell'organismo di intervento slovacco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
|
(9) |
Per evitare turbative del mercato spagnolo, in particolare al momento della commercializzazione del raccolto di granturco della nuova campagna, è opportuno prevedere che i cereali siano consegnati anteriormente al 30 settembre 2005. |
|
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'organismo di intervento slovacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo. Il cereale entrerà in Spagna esclusivamente attraverso i porti spagnoli di Huelva, Siviglia o Cadice.
Articolo 2
La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
|
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
|
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 luglio 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 20 luglio 2005, il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005 e il 31 agosto 2005, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 14 settembre 2005.
2. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento slovacco al seguente indirizzo:
|
Pôdohospodárska platobná agentúra |
|
oddelenie obilnín a škrobu |
|
Dobrovičova 12 |
|
SK-815 26 Bratislava |
|
Tel. (421-2) 58 24 32 71 |
|
Fax (421-2) 58 24 33 62 |
Articolo 5
L'organismo di intervento slovacco comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
Oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario ritira le scorte di cereali aggiudicatigli anteriormente al 30 settembre 2005.
Articolo 8
1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
|
a) |
l'offerta non è stata accolta; |
|
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali scaricati in uno dei porti indicati all'articolo 1, paragrafo 2. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. L’interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3002/92 informa prima dello scarico l'autorità competente spagnola responsabile del controllo della destinazione finale fornendo i dati seguenti:
|
— |
il nome del porto o dei porti di scarico che saranno utilizzati, |
|
— |
il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati, |
|
— |
i quantitativi che saranno scaricati da ogni mezzo di trasporto, |
|
— |
la data o le date di scarico previste. |
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di granturco detenute dall'organismo di intervento slovacco
Formulario (1)
[Regolamento (CE) n. 1081/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (euro/t) |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
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3 |
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ecc. |
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(1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).
|
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo di intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi di intervento devono essere venduti nell'ambito di procedure di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
|
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato agli allevatori e all'industria dei mangimi difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
|
(3) |
L’Ungheria dispone di ingenti scorte di granturco di intervento che è opportuno riassorbire. |
|
(4) |
È opportuno pertanto rendere disponibili sul mercato spagnolo dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo di intervento ungherese le quali, in considerazione del fabbisogno di approvvigionamento dei produttori del sud della Spagna, risultano particolarmente rispondenti alla domanda degli operatori. |
|
(5) |
Per garantire l'approvvigionamento di tali regioni nelle migliori condizioni è necessario che il granturco sia consegnato nei porti di Huelva, Siviglia o Cadice. |
|
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
|
(7) |
Nella comunicazione dell'organismo di intervento ungherese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
|
(9) |
Per evitare turbative del mercato spagnolo, in particolare al momento della commercializzazione del raccolto di granturco della nuova campagna, è opportuno prevedere che i cereali siano consegnati anteriormente al 30 settembre 2005. |
|
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'organismo di intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo. Il cereale entrerà in Spagna esclusivamente attraverso i porti spagnoli di Huelva, Siviglia o Cadice.
Articolo 2
La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
|
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
|
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 luglio 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 20 luglio 2005, il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005 e il 31 agosto 2005, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 14 settembre 2005.
2. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento ungherese al seguente indirizzo:
|
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal |
|
Alkotmány u. 29. |
|
H-1385 Budapest 62 |
|
Pf. 867 |
|
Tel.: (36-1) 219 62 60 |
|
Fax: (36-1) 219 62 59 |
Articolo 5
L'organismo di intervento ungherese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
Oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario ritira le scorte di cereali aggiudicategli anteriormente al 30 settembre 2005.
Articolo 8
1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
|
a) |
l'offerta non è stata accolta; |
|
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali scaricati in uno dei porti indicati all'articolo 1, paragrafo 2. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. L’interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3002/92 informa, prima dello scarico, l'autorità competente spagnola responsabile del controllo della destinazione finale, fornendo i dati seguenti:
|
— |
il nome del porto o dei porti di scarico che saranno utilizzati, |
|
— |
il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati, |
|
— |
i quantitativi che saranno scaricati da ogni mezzo di trasporto, |
|
— |
la data o le date di scarico previste. |
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di granturco detenute dall'organismo di intervento ungherese
Formulario (1)
[Regolamento (CE) n. 1082/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (euro/t) |
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1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
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ecc. |
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(1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).
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9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/16 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi di intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
|
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato agli allevatori e all'industria dei mangimi difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
|
(3) |
La Germania dispone di ingenti scorte di orzo di intervento che è opportuno riassorbire. |
|
(4) |
È opportuno pertanto rendere disponibili sul mercato spagnolo dei cereali le scorte di orzo detenute dall'organismo di intervento tedesco le quali, in considerazione del fabbisogno di approvvigionamento dei produttori del nord della Spagna, risultano particolarmente rispondenti alla domanda degli operatori. |
|
(5) |
Per garantire l'approvvigionamento di tali regioni nelle migliori condizioni è necessario che l'orzo sia consegnato nei porti di A Coruña, Santander o Bilbao. |
|
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
|
(7) |
Nella comunicazione dell'organismo di intervento tedesco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti. |
|
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
|
(9) |
Per evitare turbative del mercato spagnolo, in particolare al momento della commercializzazione del raccolto di granturco della nuova campagna, è opportuno prevedere che i cereali siano consegnati anteriormente al 30 settembre 2005. |
|
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'organismo di intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo. Il cereale entrerà in Spagna esclusivamente attraverso i porti spagnoli di A Coruña, Santander o Bilbao.
Articolo 2
La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
|
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
|
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 60 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 luglio 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 20 luglio 2005, il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005 e il 31 agosto 2005, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 14 settembre 2005.
2. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento tedesco al seguente indirizzo:
|
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
|
Deichmannsaue 29 |
|
D-53179 Bonn |
|
Fax 1: 00 49 228 6845 3985 |
|
Fax 2: 00 49 228 6845 3276 |
Articolo 5
L'organismo di intervento tedesco comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
Oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario ritira le scorte di cereali aggiudicatigli anteriormente al 30 settembre 2005.
Articolo 8
1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
|
a) |
l'offerta non è stata accolta; |
|
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali scaricati in uno dei porti indicati all'articolo 1, paragrafo 2. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. L’interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3002/92 informa prima dello scarico l'autorità competente spagnola responsabile del controllo della destinazione finale fornendo i dati seguenti:
|
— |
il nome del porto o dei porti di scarico che saranno utilizzati, |
|
— |
il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati, |
|
— |
i quantitativi che saranno scaricati da ogni mezzo di trasporto, |
|
— |
la data o le date di scarico previste. |
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento tedesco
Modulo (1)
[Regolamento (CE) n. 1083/2005]
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (euro/t) |
|
1 |
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2 |
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3 |
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ecc. |
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(1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).
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9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 1o gennaio 2005, con la scadenza dell'accordo OMC relativo ai tessili e all'abbigliamento, sono stati eliminati per quanto riguarda i membri dell'OMC i contingenti sulle importazioni di determinate categorie di prodotti tessili e dell'abbigliamento. |
|
(2) |
Il 13 dicembre 2004, prima della liberalizzazione dei contingenti, la Comunità ha introdotto, con il regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio (2), un sistema di sorveglianza per 35 categorie di prodotti tessili interessate dalla liberalizzazione. |
|
(3) |
Il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica popolare cinese (3) («RPC») all’OMC (la clausola di salvaguardia specifica per i tessili) ha introdotto la possibilità d’introdurre specifiche misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni tessili cinesi. Esso prevede che un membro dell’OMC, qualora ritenga che le importazioni di prodotti tessili di origine cinese, a causa di distorsioni del mercato, minaccino di ostacolare il regolare sviluppo degli scambi di tali prodotti, può chiedere consultazioni con la RPC al fine di ridurre o evitare la distorsione del mercato. |
|
(4) |
Con il regolamento (CE) n. 138/2003 (4), il Consiglio ha inserito l'articolo 10 bis nel regolamento (CEE) n. 3030/93, al fine di recepire nella legislazione comunitaria il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro. |
|
(5) |
Il 6 aprile 2005, la Commissione ha adottato orientamenti indicativi sull'applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 per quanto riguarda una clausola di salvaguardia specifica per i tessili («gli orientamenti»). |
|
(6) |
La Commissione europea ha chiesto e avuto consultazioni con la RPC, nel quadro del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della RPC all'OMC e dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93, per le categorie di prodotti per i quali si riteneva che le importazioni originarie della RPC minacciassero di ostacolare, a causa di distorsioni del mercato, il regolare sviluppo degli scambi. Le consultazioni si sono concluse il 10 giugno 2005 e hanno portato a una soluzione reciprocamente soddisfacente per dieci categorie di prodotti. Il risultato delle consultazioni è contenuto in un memorandum d'intesa della stessa data tra la Commissione europea e il ministero del Commercio della RPC sull'esportazione di alcuni prodotti tessili e dell'abbigliamento cinesi nell'Unione europea. |
|
(7) |
Il memorandum d'intesa riguarda le importazioni dalla RPC alla Comunità di dieci categorie di prodotti: categoria 2 (tessuti di cotone), categoria 4 (magliette), categoria 5 (maglie), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (camicette), categoria 20 (biancheria da letto), categoria 26 (abiti interi da donna), categoria 31 (reggiseni), categoria 39 (biancheria da tavola e da cucina) e categoria 115 (filati di lino o di ramiè). I codici doganali corrispondenti sono quelli elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. |
|
(8) |
La Commissione ritiene che, a causa dell'esistenza o della minaccia di distorsioni del mercato, le importazioni di origine cinese di tali categorie minaccino di ostacolare il regolare sviluppo degli scambi, ai sensi del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della RPC all’OMC e dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93, per i seguenti motivi. |
|
(9) |
Le importazioni della categoria 2 (tessuti di cotone) originarie della RPC sono aumentate del 71 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni di questa categoria al 124 % del livello di guardia specificato dagli orientamenti («livello di guardia»). Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria provenienti da tutti i paesi sono aumentate del 4 %. Tuttavia, il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è sceso del 21 % (secondo i dati di sorveglianza delle importazioni), cioè molto più velocemente del prezzo medio di altri paesi (– 2 % in base ai dati Eurostat di gennaio-marzo). La situazione è più grave per quanto riguarda le importazioni di prodotti della sottocategoria 2A (tessuti di denim), in quanto le importazioni dalla Cina nel primo trimestre del 2005 sono aumentate del 102 % rispetto allo stesso periodo del 2004, mentre le importazioni totali sono aumentate del 15 % e i prezzi medi per unità sono scesi del 20 %. |
|
(10) |
Le importazioni della categoria 4 (magliette) originarie della RPC sono aumentate del 199 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni di questa categoria al 197 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 24 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 37 %. |
|
(11) |
Le importazioni della categoria 5 (maglie) originarie della RPC sono cresciute del 530 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 194 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 14 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 42 %. |
|
(12) |
Le importazioni della categoria 6 (pantaloni) originarie della RPC sono cresciute del 413 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 312 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 18 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 14 %. |
|
(13) |
Le importazioni della categoria 7 (camicette) originarie della RPC sono cresciute del 256 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 207 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 4 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 30 %. |
|
(14) |
Le importazioni della categoria 20 (biancheria da letto) originarie della RPC sono cresciute del 158 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 107 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 6 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 34 %. |
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(15) |
Le importazioni della categoria 26 (abiti interi da donna) originarie della RPC sono cresciute del 219 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 212 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate dell’1 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è aumentato del 2 %, come rilevato dal sistema di sorveglianza. Tuttavia, i dati reali Eurostat del primo trimestre registrano un calo dei prezzi del 42 %. |
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(16) |
Le importazioni della categoria 31 (reggiseni) originarie della RPC sono cresciute del 110 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 145 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 6 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 37 %. |
|
(17) |
Le importazioni della categoria 39 (biancheria da tavola e da cucina) originarie della RPC sono cresciute del 64 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 110 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 10 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 39 %. |
|
(18) |
Le importazioni della categoria 115 (filati di lino o di ramiè) originarie della RPC sono cresciute del 55 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 150 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 40 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è rimasto stabile (è aumentato del 3 % secondo i dati della sorveglianza sulle importazioni o è rimasto immutato secondo Eurostat). Tuttavia, va rilevato che il prezzo unitario medio delle importazioni di origine cinese è inferiore alla metà del prezzo medio praticato dai produttori comunitari. |
|
(19) |
Occorre recepire nel regolamento (CEE) n. 3030/93 i livelli delle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla RPC ed altre disposizioni di attuazione contenute nel memorandum d'intesa. |
|
(20) |
Occorre modificare l'articolo 27 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 per dettagliare maggiormente le disposizioni per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nel quadro del sistema di sorveglianza statistica a posteriori per alcuni prodotti tessili. |
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(21) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93. |
|
(22) |
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione, al fine di consentire un’attuazione rapida del memorandum d'intesa. |
|
(23) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come risulta dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 930/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 1).
(2) GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1.
(3) Documento WT/MIN(01)3 del 10 novembre 2001.
(4) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.
ALLEGATO
|
1) |
L'allegato II è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO II PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
|
|
2) |
L'allegato III è modificato come segue:
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|
3) |
L’allegato V è sostituito dall’allegato seguente: «ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI a) Applicabili all’anno 2005 (La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)
b) Applicabili agli anni 2005, 2006 e 2007 (La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).»
(2) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36), le restrizioni quantitative per la Serbia non si applicano. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.
(3) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35), le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.
(4) Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005 ma immesse in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione di tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall’importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell’11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.
Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite prima dell'11 giugno 2005 e del 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti a partire dall’11 giugno 2005 rientrano nei limiti quantitativi 2005.
Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).
Le richieste di licenze per l’importazione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di merci spedite tra l’11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle competenti autorità di uno Stato membro entro il 15 agosto 2005.»
|
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L’esperienza maturata nell’esecuzione amministrativa ed operativa di tale regime a livello nazionale ha evidenziato che per certi aspetti sono necessarie modalità più specifiche e che per altri le modalità in vigore devono essere chiarite ed adeguate. |
|
(2) |
Per agevolare il compito delle amministrazioni nazionali nell’attuazione dell’articolo 54, paragrafo 2, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno che gli Stati membri determinino quali superfici siano da considerare pascolo permanente per le superfici assoggettate a regimi di ricomposizione fondiaria tra la data prevista per le domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel primo anno della sua applicazione. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, in caso di regionalizzazione del regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 795/2004 per ciascuna delle regioni interessate, ed entro il 1o agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico comunicano la quota corrispondente del massimale fissato in conformità con l’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per semplicità, è opportuno sostituire il termine del 1o agosto con il termine previsto per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004. |
|
(4) |
L’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio e reso applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005 dal regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione, autorizza gli Stati membri a consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto. È opportuno anticipare tale data per permettere la coltivazione di colture temporanee nelle regioni dove per ragioni climatiche i cereali sono tradizionalmente raccolti prima, come comunicato alla Commissione dagli Stati membri interessati. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri che si avvalgano dell’opzione regionale ivi prevista all’articolo 59 possono inoltre utilizzare anche le parcelle agricole dichiarate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, dello stesso regolamento e destinate alla produzione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), o all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri stabiliscono il numero di ettari che possono essere utilizzati ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo suddividendo, secondo criteri oggettivi, la media del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo a livello nazionale nel triennio 2000-2002 tra le regioni definite ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È opportuno fissare la media del numero di ettari a livello nazionale e a livello regionale sulla scorta dei dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri interessati. |
|
(7) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004. |
|
(8) |
Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 si applica con efficacia dal 1o gennaio 2005, è opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino retroattivamente a decorrere da tale data. |
|
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:
|
1) |
All’articolo 28 bis, i termini «nell’allegato» sono sostituiti dai termini «nell’allegato I». |
|
2) |
All’articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma: «Qualora determinate superfici siano assoggettate per la prima volta ad un regime di ricomposizione tra la data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, lo Stato membro interessato determina le superfici da considerare pascolo permanente ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003. In questi casi, gli Stati membri tengono conto della situazione preesistente alla ricomposizione a livello dell’agricoltore e riducono al minimo, nella misura del possibile, ogni ripercussione sulla possibilità dell’agricoltore di avvalersi dei diritti al pagamento. Nel fare ciò, gli Stati membri si adoperano per evitare che nella zona sottoposta al regime di ricomposizione si produca un aumento notevole della superficie totale che può beneficiare dei diritti di ritiro e una diminuzione significativa del pascolo permanente.» |
|
3) |
All’articolo 41, è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. La media del numero di ettari a livello nazionale e regionale di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissata all’allegato II del presente regolamento.» |
|
4) |
All’articolo 50, paragrafo 2, primo comma, la data del 1o agosto è sostituita dal 15 settembre. |
|
5) |
L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento. |
|
6) |
Il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 15).
(3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(4) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
|
Stato membro |
Data |
|
Belgio |
15 luglio |
|
Danimarca |
15 luglio |
|
Germania |
15 luglio |
|
Italia |
11 giugno |
|
Austria |
30 giugno |
|
Portogallo |
1o marzo» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003
|
Stato membro e regioni |
Numero di ettari |
|
DANIMARCA |
33 740 |
|
GERMANIA |
301 849 |
|
Baden-Württemberg |
18 322 |
|
Baviera |
50 451 |
|
Brandeburgo e Berlino |
12 910 |
|
Assia |
12 200 |
|
Bassa Sassonia e Brema |
76 347 |
|
Meclemburgo-Pomerania anteriore |
13 895 |
|
Renania settentrionale-Vestfalia |
50 767 |
|
Renania-Palatinato |
19 733 |
|
Saar |
369 |
|
Sassonia |
12 590 |
|
Sassonia-Anhalt |
14 893 |
|
Schleswig-Holstein e Amburgo |
14 453 |
|
Turingia |
4 919 |
|
LUSSEMBURGO |
705 |
|
SVEZIA |
|
|
Regione 1 |
9 193 |
|
Regione 2 |
8 375 |
|
Regione 3 |
17 448 |
|
Regione 4 |
4 155 |
|
Regione 5 |
4 051 |
|
REGNO UNITO |
|
|
Inghilterra (altro) |
241 000 |
|
Inghilterra (Moorland SDA) |
10 |
|
Inghilterra (Upland SDA) |
190 |
|
Irlanda del Nord |
8 304» |
|
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2005
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
|
(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. |
|
(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 luglio 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di agosto 2005 possono essere presentate domande di titoli per 1 862,167 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
|
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein e interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
|
(2) |
Il 22 giugno 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell'ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV. |
|
(3) |
È necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire l'efficacia delle misure in esso stabilite, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/2004 della Commissione (GU L 285 del 4.9.2004, pag. 6).
ALLEGATO
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come segue:
Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
«Muhammad Yunis Ahmad [alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali]. Indirizzi: a) Al-Dawar Street, Bludan, Siria, b) Damasco, Siria, c) Mosul, Iraq, d) Wadi Al-Hawi, Iraq, e) Dubai, Emirati arabi uniti, f) Al-Hasaka, Siria. Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Al-Mowall, Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena.»
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9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,523 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
|
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/35 |
DIRETTIVA 2005/46/CE DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In base alla decisione 2004/141/CE della Commissione (4), la sostanza attiva amitraz non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5); la stessa decisione prevede che i prodotti fitosanitari contenenti amitraz non siano più autorizzati nella Comunità, ad eccezione di taluni impieghi limitati, in mancanza di alternative valide (impieghi essenziali). |
|
(2) |
La decisione della Commissione di cui al considerando 1 dispone un ritiro graduale; è opportuno che le quantità massime di residui, che si basano sul principio che la sostanza in questione non è autorizzata nella Comunità, non siano applicate fino alla fine del periodo di ritiro graduale della sostanza. |
|
(3) |
Per quanto concerne l’amitraz, le quantità massime di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale sono fissate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (6); è opportuno che la presente direttiva tenga conto di tali quantità massime. |
|
(4) |
Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius (7) sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex contiene un numero limitato di quantità massime di residui per l’amitraz; esse sono state prese in considerazione nel determinare le quantità massime di residui figuranti nella presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state valutate alla luce dei rischi per i consumatori. Non è stato accertato alcun rischio. |
|
(5) |
Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare quantità massime di residui per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica. |
|
(6) |
È quindi necessario modificare diversi valori di residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di amitraz figuranti negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati dell'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. |
|
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE la riga seguente è modificata come segue:
|
Residui di antiparassitari |
Quantità massime in mg/kg |
|
«Amitraz, compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina espressa in amitraz |
0,05 (8) cereali |
Articolo 2
All’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE le righe seguenti sono modificate come segue:
|
Residui di antiparassitari |
Quantità massime (mg/kg) |
||
|
|
Nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 |
Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I alle voci NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 |
Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci NC 0407 00 e 0408 |
|
«Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz) |
0,05 (9), Pollame |
|
0,01 (9) |
Articolo 3
Le quantità massime di residui di antiparassitari per l’amitraz indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite da quelle figuranti nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 gennaio 2006. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di corrispondenza tra le disposizioni medesime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 gennaio 2007.
Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 10).
(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).
(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione.
(4) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 35.
(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(6) GU L 224 del 18.8.1990, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione (GU L 145 del 9.6.2005, pag. 19).
(7) http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm
(8) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(9) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
ALLEGATO
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Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui |
Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz) |
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0,05 (1) |
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Pompelmi |
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Limoni |
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Limette |
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Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) |
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Arance |
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Pomeli |
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Altri |
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|
Mandorle |
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Noci del Brasile |
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Noci di acagiù |
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|
Castagne e marroni |
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Noci di cocco |
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Nocciole |
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Noci del Queensland |
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|
Noci di Pecan |
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|
Pinoli |
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|
Pistacchi |
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||
|
Noci comuni |
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||
|
Altri |
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|
Mele |
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|
Pere |
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|
Cotogne |
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|
Altri |
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|
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|
Albicocche |
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|
Ciliege |
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|
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) |
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|
Prugne |
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||
|
Altri |
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|
Uve da tavola |
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Uve da vino |
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More |
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More di rovo |
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More-lamponi |
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Lamponi |
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Altri |
|
||
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|
Mirtilli neri |
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||
|
Mirtilli rossi |
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|
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
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Uva spina |
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||
|
Altri |
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|
|
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|
|
||
|
Avocadi |
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Banane |
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|
Datteri |
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Fichi |
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|
Kiwi |
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|
Kumquat |
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|
Licci |
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||
|
Manghi |
|
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|
Olive |
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||
|
Passiflore |
|
||
|
Ananassi |
|
||
|
Melograni |
|
||
|
Altri |
|
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0,05 (1) |
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|
Barbabietole |
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Carote |
|
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|
Sedani rapa |
|
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|
Rafano |
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|
Topinambur |
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||
|
Pastinaca |
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||
|
Prezzemolo a grossa radice |
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|
Ravanelli |
|
||
|
Salsefrica |
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|
Patate dolci |
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|
Rutabaga |
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|
Rape |
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|
Igname |
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|
Altri |
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Agli |
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|
Cipolle |
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Scalogni |
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|
Cipolline |
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|
Altri |
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Pomodori |
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|
Peperoni |
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|
Melanzane |
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|
Altri |
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|
Cetrioli |
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Cetriolini |
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|
Zucchine |
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||
|
Altri |
|
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|
|
||
|
Meloni |
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|
Zucche |
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|
Cocomeri |
|
||
|
Altri |
|
||
|
|
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|
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|
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|
Cavoli broccoli |
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|
Cavolfiori |
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|
Altri |
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Cavoli di Bruxelles |
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|
Cavoli cappucci |
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|
Altri |
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|
Cavoli cinesi |
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|
Cavoli ricci |
|
||
|
Altri |
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||
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||
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Crescione |
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|
Dolcetta |
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|
Lattuga |
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|
Scarola |
|
||
|
Altri |
|
||
|
|
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|
Spinaci |
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|
Bietola da foglia e da costa |
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||
|
Altri |
|
||
|
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||
|
|
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|
Cerfoglio |
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||
|
Erba cipollina |
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|
Prezzemolo |
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||
|
Foglie di sedano |
|
||
|
Altri |
|
||
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|
||
|
Fagioli (con baccello) |
|
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|
Fagioli (senza baccello) |
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Piselli (con baccello) |
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|
Piselli (senza baccello) |
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||
|
Altri |
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Asparagi |
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|
Cardi |
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Sedani |
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Finocchi |
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Carciofi |
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|
Porri |
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|
Rabarbaro |
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||
|
Altri |
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|
0,05 (1) |
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Fagioli |
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|
Lenticchie |
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|
Piselli |
|
||
|
Altri |
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Semi di lino |
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Semi di arachide |
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Semi di papavero |
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Semi di sesamo |
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Semi di girasole |
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Semi di colza |
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Semi di soia |
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Senape |
|
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Semi di cotone |
1 (2) |
||
|
Altri |
0,05 (1) |
||
|
0,05 (1) |
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|
Patate precoci |
|
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Patate tardive |
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0,1 (1) |
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0,1 (1) |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Qualora la quantità non sia confermata o modificata da una direttiva, si applica, a decorrere dal 1o luglio 2007, il pertinente limite inferiore di determinazione analitica.»