ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 175

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
8 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1072/2005 della Commissione, del 7 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1073/2005 della Commissione, del 7 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’IFRIC 2 ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1074/2005 della Commissione, del 7 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1075/2005 della Commissione, del 7 luglio 2005, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1076/2005 della Commissione, del 7 luglio 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 6 luglio 2005, con cui si concedono deroghe per conformare i sistemi statistici degli Stati membri al regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche [notificata con il numero C(2005) 1861]

16

 

*

Decisione della Commissione, del 6 luglio 2005, che concede deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda la prima comunicazione di dati trimestrali a norma del regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1874]

20

 

*

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2005, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari di Taiwan e del Vietnam

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

45,3

096

42,0

999

43,7

0707 00 05

052

102,8

999

102,8

0709 90 70

052

82,1

999

82,1

0805 50 10

388

58,3

528

53,7

999

56,0

0808 10 80

388

84,5

400

96,1

404

94,3

508

64,4

512

76,0

528

56,8

720

76,1

804

89,2

999

79,7

0808 20 50

388

80,7

512

47,8

528

60,4

800

35,3

999

56,1

0809 10 00

052

180,1

999

180,1

0809 20 95

052

282,8

400

316,1

999

299,5

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


8.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’IFRIC 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

Il 17 dicembre 2003 l’International Accounting Standard Board («IASB») ha pubblicato il principio contabile internazionale («IAS») 32 rivisto Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative. Lo IAS 32 stabilisce i principi fondamentali per classificare gli strumenti come passività o titoli di capitale ed è stato adottato il 29 dicembre 2004 dalla Commissione europea mediante il regolamento (CE) n. 2237/2004 della Commissione (3).

(3)

In seguito a discussioni bilaterali con i rappresentanti del settore delle cooperative e a causa di una richiesta da parte della Commissione, lo IASB ha invitato il suo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) a elaborare un’interpretazione al fine di facilitare l’applicazione dello IAS 32 rivisto.

(4)

L’interpretazione IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili è stata pubblicata il 25 novembre 2004. Essa chiarisce che la classificazione delle quote sociali come passività finanziarie o come titoli di capitale dipende dalle caratteristiche di dette quote, in particolare dalle modalità di rimborso. La data di applicazione effettiva di tale interpretazione è la stessa di quella dello IAS 32, come già specificato nel terzo considerando del regolamento (CE) n. 2237/2004 che adotta lo IAS 32.

(5)

La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che l’interpretazione IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

La modifica entra in vigore, a titolo eccezionale, per l’esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data, ossia in un momento precedente alla pubblicazione del presente regolamento. L’applicazione retroattiva è giustificata, in via eccezionale, in modo da consentire alle cooperative di preparare i conti in conformità con lo IAS 32, come interpretato dall’IFRIC 2, ed è altresì giustificata dal fatto che le imprese interessate potevano legittimamente attendersi una tale applicazione già al momento dell’adozione dello IAS 32.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

è inserito il testo dell’interpretazione IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili, che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica al più tardi a ciascun esercizio finanziario di un’impresa avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 211/2005 (GU L 41 dell’11.2.2005, pag. 1).

(3)  GU L 393 del 31.12.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRIC 2

Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale e a fini di studio e di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB (www.iasb.org.uk).

INTERPRETAZIONE IFRIC 2

Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

Riferimenti

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative (rivisto nella sostanza nel 2003)

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003)

Premessa

1.

Le cooperative e altre entità similari sono formate da gruppi di persone per soddisfare comuni necessità economiche o sociali. Le leggi nazionali normalmente definiscono una cooperativa come una società che si sforza di promuovere il progresso economico dei propri soci con un’operazione commerciale congiunta (il principio dell’autotutela). Le partecipazioni dei soci in una cooperativa sono spesso caratterizzate da azioni dei soci, quote o simili, e di seguito sono definite «azioni dei soci».

2.

Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione degli strumenti finanziari come passività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale. In particolare, tali principi si applicano alla classificazione di strumenti rimborsabili che permettono al possessore di retrocedere tali strumenti all’emittente in cambio di disponibilità liquide o altro strumento finanziario. L’applicazione di tali principi alle azioni dei soci in entità cooperative ed a strumenti simili è difficile. Alcuni dei membri dell’International Accounting Standards Board hanno chiesto di chiarire come i principi dello IAS 32 si applicano alle azioni dei soci e a strumenti simili che hanno certe caratteristiche e le circostanze in cui tali caratteristiche influiscono sulla classificazione come passività o strumenti rappresentativi di capitale.

Ambito di applicazione

3.

La presente interpretazione si applica agli strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 32, inclusi gli strumenti finanziari emessi a favore di soci di entità cooperative rappresentativi della loro partecipazione al capitale dell’entità. La presente interpretazione non si applica a quegli strumenti finanziari che saranno o possono essere regolati con strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Problema

4.

Molti strumenti finanziari, incluse le azioni dei soci, hanno caratteristiche di capitale, tra cui i diritti di voto e i diritti a partecipare alle distribuzioni di dividendi. Alcuni strumenti finanziari danno al possessore il diritto di richiedere il rimborso in disponibilità liquide o altra attività finanziaria, ma possono includere o essere soggetti a restrizioni circa la possibilità che gli strumenti finanziari siano rimborsati. Come dovrebbero essere valutate tali caratteristiche di rimborso nel determinare se gli strumenti finanziari devono essere classificati come passività o strumenti rappresentativi di capitale?

Interpretazione

5.

Il diritto contrattuale del possessore di uno strumento finanziario (incluse le azioni dei soci in entità cooperative) di richiedere il rimborso non comporta di per sé che uno strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria. Piuttosto, l’entità deve considerare tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario nel determinare la sua classificazione come passività finanziaria o patrimonio netto. Tali termini e condizioni includono le leggi locali pertinenti, i regolamenti e lo statuto dell’entità in vigore alla data della classificazione, ma non rettifiche future previste per tali leggi, regolamenti o statuto.

6.

Le azioni dei soci che sarebbero classificate come strumenti rappresentativi di capitale se i soci non avessero un diritto di richiederne il rimborso, sono componenti di patrimonio netto se è presente una delle condizioni descritte nei paragrafi 7 e 8. I depositi a vista, inclusi i conti correnti, i conti di deposito e contratti simili che sorgono quando i soci agiscono come clienti, sono passività finanziarie dell’entità.

7.

Le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto se l’entità ha un diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle azioni dei soci.

8.

La legge locale, i regolamenti o lo statuto dell’entità possono imporre diversi tipi di divieti in merito al rimborso delle azioni dei soci, ossia divieti incondizionati o divieti basati su criteri di liquidità. Se il rimborso è proibito in modo incondizionato dalla legge locale, dai regolamenti o dallo statuto dell'entità, le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto. Tuttavia, le disposizioni della legge locale, dei regolamenti o dello statuto dell’entità che proibiscono il rimborso soltanto se le condizioni, quali le restrizioni di liquidità, sono soddisfatte (o non sono soddisfatte) non comportano che le azioni dei soci siano componenti di patrimonio netto.

9.

Un divieto incondizionato può essere assoluto, in quanto tutti i rimborsi sono proibiti. Un divieto incondizionato può essere parziale, in quanto proibisce il rimborso delle azioni dei soci, se il rimborso comporta che il numero delle azioni dei soci o l’importo di capitale versato con le azioni dei soci scenda sotto un livello specifico. Le azioni dei soci che eccedono l’ammontare di rimborso vietato sono passività, a meno che l’entità abbia il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso come descritto nel paragrafo 7. In alcuni casi, il numero di azioni o l’importo di capitale conferito soggetto al divieto di rimborso può cambiare di volta in volta. Tali variazioni nell’ammontare di rimborso vietato comportano un trasferimento tra le passività finanziarie e il patrimonio netto.

10.

Al momento della rilevazione iniziale, l’entità deve misurare la propria passività finanziaria per rimborso al fair value (valore equo). Nel caso delle azioni dei soci con una caratteristica di rimborso, l’entità valuta il fair value (valore equo) della passività finanziaria per rimborso a un importo non inferiore all'importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso del suo statuto o legge applicabile attualizzata alla prima data in cui si potrebbe richiedere il rimborso (cfr. esempio 3).

11.

Come richiesto dal paragrafo 35 dello IAS 32, le distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale sono rilevate direttamente a patrimonio netto, al netto di eventuali benefici derivanti da imposte sul reddito. Interessi, dividendi ed altri rendimenti relativi agli strumenti finanziari classificati come passività finanziarie sono imputati a conto economico, indipendentemente dal fatto che tali importi corrisposti siano giuridicamente caratterizzati come dividendi, interessi o altro.

12.

L’appendice, che è parte integrante dell’interpretazione, fornisce esempi dell’applicazione della presente interpretazione.

Informazioni integrative

13.

Quando un cambiamento nel divieto di rimborso porta a un trasferimento tra passività finanziarie e patrimonio netto, l’entità deve indicare separatamente l’importo, i tempi e la ragione del trasferimento.

Data di entrata in vigore

14.

La data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie della presente interpretazione sono le stesse di quelle dello IAS 32 (rivisto nella sostanza nel 2003). L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Se un'entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. La presente interpretazione deve essere applicata retroattivamente.

Appendice

ESEMPI DELL’APPLICAZIONE DELL’INTERPRETAZIONE

Questa appendice è parte integrante dell’interpretazione.

A1.

La presente appendice espone sette esempi dell’applicazione dell’interpretazione dell’IFRIC. Gli esempi non costituiscono una lista esaustiva; altre fattispecie sono possibili. Ogni esempio presume che non ci siano condizioni diverse da quelle esposte negli esempi che potrebbero richiedere che lo strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria.

DIRITTO INCONDIZIONATO DI RIFIUTARE IL RIMBORSO (paragrafo 7)

Esempio 1

Esposizione dei fatti

A2.

Lo statuto dell’entità stabilisce che i rimborsi sono fatti ad esclusiva discrezione dell’entità. Lo statuto non fornisce ulteriori previsioni o limitazioni su tale discrezione. Nella sua esperienza storica, l’entità non ha mai rifiutato di rimborsare le azioni dei soci, anche se la direzione aziendale ne ha il diritto.

Classificazione

A3.

L'entità ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci sono strumenti rappresentativi di capitale. Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione che si basano sui termini dello strumento finanziario e rileva che la prassi o l’intenzione di effettuare pagamenti discrezionali non comporta la classificazione come passività. Il paragrafo AG26 dello IAS 32 stabilisce:

Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti a esse incorporate. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell’emittente le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un’azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:

a)

una storia di riparto degli utili dell’entità;

b)

l’intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;

c)

il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell’emittente, se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie, se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);

d)

l’importo delle riserve dell’emittente;

e)

le aspettative di un emittente relative ad un utile o una perdita nell’esercizio; o

f)

la capacità o incapacità dell’emittente di influenzare l’importo del suo utile o perdita d’esercizio.

Esempio 2

Esposizione dei fatti

A4.

Lo statuto dell’entità stabilisce che i rimborsi siano fatti ad esclusiva discrezione dell’entità. Tuttavia, lo statuto stabilisce anche che l’approvazione di una richiesta di rimborso è automatica a meno che l’entità sia incapace di effettuare pagamenti senza violare le normative locali in merito alla liquidità o alle riserve.

Classificazione

A5.

L'entità non ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci costituiscono una passività finanziaria. Le limitazioni descritte sopra si basano sulla capacità dell’entità di regolare la propria passività. Esse limitano i rimborsi soltanto se le disposizioni relative alla liquidità o alle riserve non sono soddisfatte e quindi la limitazione cessa quando sono soddisfatte. Quindi, secondo i principi stabiliti nello IAS 32, esse non risultano nella classificazione dello strumento finanziario come rappresentativo di capitale. Il paragrafo AG25 dello IAS 32 stabilisce:

«Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un’azione privilegiata rappresenta una passività o uno strumento rappresentativo di capitale, l’emittente valuta i diritti specifici incorporati nell’azione per poter determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un’azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria, perché l’emittente ha un’obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell’azione. La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un’obbligazione a rimborsare un’azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l’obbligazione.» [Riportato in corsivo per maggior enfasi.]

DIVIETI DI RIMBORSO (paragrafi 8 e 9)

Esempio 3

Esposizione dei fatti

A6.

Un’entità cooperativa ha emesso in passato azioni a favore dei propri soci a date diverse e per diversi importi come segue:

a)

1o gennaio 20x1, 100 000 azioni a 10 u.m. l’una (1 000 000 u.m.);

b)

1o gennaio 20x2, 100 000 azioni a 20 u.m. l’una (un ulteriore 2 000 000 u.m., così che il totale capitale per azioni emesse è 3 000 000 u.m.).

Le azioni sono rimborsabili su richiesta all’importo per il quale sono state emesse.

A7.

Lo statuto dell’entità stabilisce che l’importo complessivamente rimborsabile non può eccedere il 20 per cento del più alto numero delle azioni dei propri soci in circolazione. Al 31 dicembre 20x2 l’entità ha 200 000 azioni in circolazione, che è il numero più alto di azioni dei soci mai state in circolazione e nessuna azione è stata rimborsata in passato. Il 1o gennaio 20x3 l’entità rettifica il suo statuto e aumenta l’importo massimo complessivamente rimborsabile al 25 per cento del più alto numero di azioni dei soci mai stato in circolazione.

Classificazione

Prima che lo statuto sia rettificato

A8.

Le azioni dei soci eccedenti il divieto di rimborso sono passività finanziarie. L’entità cooperativa valuta tale passività finanziaria al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Poiché queste azioni sono rimborsabili su richiesta, l’entità cooperativa determina il fair value (valore equo) di tali passività finanziarie come richiesto dal paragrafo 49 dello IAS 39, che afferma: «Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista) non è inferiore all’importo esigibile a richiesta […]». Di conseguenza, l’entità cooperativa classifica come passività finanziaria l’importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso.

A9.

Il 1o gennaio 20x1 l’importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso è pari a 20 000 azioni a 10 u.m. ciascuna e di conseguenza l’entità classifica 200 000 u.m. come passività finanziaria e 800 000 u.m. come patrimonio netto. Tuttavia, il 1o gennaio 20x2 a causa della nuova emissione di azioni a 20 u.m., l’importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso aumenta a 40 000 azioni a 20 u.m. l’una. L’emissione delle ulteriori azioni a 20 u.m. crea una nuova passività che è valutata al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo). La passività dopo che queste azioni sono state emesse è pari al 20 per cento delle azioni totali in circolazione (200 000), misurata a 20 u.m., o 800 000 u.m. Questo comporta la rilevazione di una passività aggiuntiva di 600 000 u.m. In questo esempio non è rilevato alcun profitto o perdita. Di conseguenza, l’entità ora classifica 800 000 u.m. come passività finanziarie e 2 200 000 u.m. come patrimonio netto. Questo esempio assume che questi importi non subiscano variazioni tra il 1o gennaio 20x1 e il 31 dicembre 20x2.

Dopo che lo statuto è stato rettificato

A10.

In seguito a variazione dello statuto, all’entità cooperativa può ora essere richiesto di rimborsare un massimo pari al 25 per cento delle sue azioni in circolazione o un massimo di 50 000 azioni a 20 u.m. l’una. Di conseguenza, il 1o gennaio 20x3 l’entità cooperativa classifica come passività finanziaria un importo di 1 000 000 u.m. che costituisce l’importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso, come determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 49 dello IAS 39. Questa trasferisce poi, il 1o gennaio 20x3, un importo pari a 200 000 u.m. dal patrimonio netto alle passività finanziarie, lasciando 2 000 000 u.m. classificati come patrimonio netto. In questo esempio, l’entità non rileva un profitto o una perdita sul trasferimento.

Esempio 4

Esposizione dei fatti

A11.

La legge locale che disciplina le operazioni delle cooperative, o le clausole statutarie dell’entità, proibisce a un’entità di rimborsare le azioni dei soci se, rimborsandole, il capitale versato dai soci si riduce al di sotto del 75 per cento del più alto importo versato dalle azioni dei soci. L’importo massimo per una particolare cooperativa è 1 000 000 u.m. Alla data di riferimento del bilancio il saldo del capitale versato è 900 000 u.m.

Classificazione

A12.

In questo caso, 750 000 u.m. sarebbe classificato come patrimonio netto e 150 000 u.m. sarebbe classificato come passività finanziaria. In aggiunta ai paragrafi già citati, il paragrafo 18b) dello IAS 32 afferma in parte:

«[. . .] uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria (una “opzione a vendere”) è una passività finanziaria. Questo si verifica persino quando l’importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o ad un altro valore che ha il potenziale di aumentare o diminuire, o quando la forma giuridica dell’opzione a vendere dà al possessore un diritto a una partecipazione residua nelle attività di un emittente. L’esistenza di un’opzione per il possessore di rivendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che l’opzione a vendere corrisponde alla definizione di una passività finanziaria».

A13.

Il divieto di rimborso descritto in questo esempio è diverso dalle limitazioni descritte nei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32. Tali divieti sono limitazioni della capacità dell’entità di corrispondere l’importo dovuto su una passività finanziaria, ossia esse impediscono il pagamento della passività soltanto se sono soddisfatte condizioni particolari. Al contrario, questo esempio descrive un divieto incondizionato sui rimborsi oltre un importo specificato, indipendentemente dalla capacità dell’entità di rimborsare le azioni dei soci (ossia date le sue risorse in disponibilità liquide, gli utili o le riserve distribuibili). In effetti, il divieto di rimborso impedisce all’entità di incorrere in eventuali passività finanziarie per rimborsare un importo superiore ad un dato ammontare di capitale versato. Quindi, la parte di azioni soggette al divieto di rimborso non è una passività finanziaria. Mentre le azioni di ogni socio possono essere rimborsate individualmente, una parte della totalità di azioni in circolazione non è rimborsabile in eventuali circostanze diverse dalla liquidazione dell’entità.

Esempio 5

Esposizione dei fatti

A14.

I fatti di questo esempio corrispondono a quanto esposto nell’esempio 4. In aggiunta, alla data di riferimento del bilancio, le disposizioni di liquidità imposte dalla giurisdizione locale impediscono all’entità di rimborsare eventuali azioni dei soci, a meno che l’ammontare delle proprie disponibilità liquide e investimenti a breve termine sia maggiore dell’importo specificato. Alla data di riferimento del bilancio l’effetto di queste disposizioni sulla liquidità è che l’entità non può pagare più di 50 000 u.m. per rimborsare le azioni dei soci.

Classificazione

A15.

Come nell’esempio 4, l’entità classifica 750 000 u.m. come patrimonio netto e 150 000 u.m. come passività finanziaria. Questo avviene perché l’importo classificato come passività si basa sul diritto incondizionato dell’entità di rifiutare il rimborso e non sulle limitazioni condizionate, che impediscono il rimborso soltanto se le condizioni sulla liquidità o altre condizioni non sono soddisfatte, e quindi la limitazione cessa quando sono soddisfatte. In questo caso vengono applicate le disposizioni dei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32.

Esempio 6

Esposizione dei fatti

A16.

Lo statuto dell’entità impedisce di rimborsare le azioni dei soci ad eccezione del ricavato derivante dall’emissione di ulteriori azioni a favore di nuovi soci o soci esistenti durante i tre anni precedenti. Il ricavato derivante dall’emissione di azioni dei soci deve essere destinato al rimborso di azioni per le quali i soci hanno richiesto il rimborso. Durante i tre anni precedenti, il ricavato derivante dall’emissione delle azioni dei soci è stato 12 000 u.m. e nessuna azione dei soci è stata rimborsata.

Classificazione

A17.

L’entità classifica 12 000 u.m. delle azioni dei soci come passività finanziaria. Coerentemente con le conclusioni descritte nell’esempio 4, le azioni dei soci soggette a un divieto incondizionato di rimborso non sono passività finanziarie. Tale divieto incondizionato si applica a un importo pari al ricavato delle azioni emesse prima dei tre anni precedenti e, di conseguenza, questo importo è classificato come patrimonio netto. Tuttavia, un importo pari al ricavato derivante da eventuali azioni emesse nei tre anni precedenti non è soggetto a un divieto incondizionato di rimborso. Di conseguenza, il ricavato derivante dall’emissione delle azioni dei soci nei tre anni precedenti dà origine a passività finanziarie fino a quando non è più disponibile per il rimborso delle azioni dei soci. Ne risulta che l’entità ha una passività finanziaria pari al ricavato derivante dalle azioni emesse durante i tre anni precedenti, al netto di eventuali rimborsi durante tale periodo.

Esempio 7

Esposizione dei fatti

A18.

L’entità è una banca cooperativa. La legge locale che disciplina le operazioni di banche cooperative stabilisce che almeno il 50 per cento del totale delle «passività in essere» dell’entità (un termine definito nelle normative per includere le passività verso soci) deve essere sotto forma di capitale conferito dei soci. L’effetto della normativa è che se tutte le passività in essere della cooperativa sono azioni dei soci, questa è in grado di rimborsarle tutte. Al 31 dicembre 20x1 l’entità ha passività in essere totali pari a 200 000 u.m., di cui 125 000 u.m. rappresentano le passività verso soci. Le condizioni delle passività verso soci consentono al possessore di rimborsarle su richiesta e nello statuto dell’entità non ci sono limitazioni per il rimborso.

Classificazione

A19.

In questo esempio le azioni dei soci sono classificate come passività finanziarie. Il divieto di rimborso è simile alle limitazioni descritte nei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32. La restrizione è una limitazione subordinata alla passività dell’entità a pagare l’importo dovuto su una passività finanziaria, ossia esse impediscono il pagamento della passività soltanto se particolari condizioni sono soddisfatte. Più specificamente, si potrebbe richiedere all’entità di rimborsare l’intero importo delle azioni dei soci (125 000 u.m.) se questa ha ripagato tutte le sue altre passività (75 000 u.m.). Di conseguenza, il divieto di rimborso non impedisce all’entità di incorrere in una passività finanziaria per rimborsare più di un numero specificato di azioni dei soci o importo di capitale versato. Esso consente soltanto all’entità di differire il rimborso fino a quando la condizione viene soddisfatta, ossia il rimborso di altre passività. Le azioni dei soci in questo esempio non sono soggette a un divieto incondizionato di rimborso e quindi sono classificate come passività finanziarie.


8.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/12


REGOLAMENTO (CE) n. 1074/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di armonizzare il regime comunitario degli aiuti per superficie in tutti i settori agricoli, occorre modificare le norme che disciplinano il settore viticolo per quanto riguarda la tolleranza applicabile al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

(2)

Tale modifica comporta ingenti oneri amministrativi. Poiché la campagna vitivinicola inizia il 1o agosto di ogni anno, è necessario che il presente regolamento si applichi alle domande di aiuto approvate a decorrere dal 1o agosto 2005.

(3)

Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (2) stabiliscono le regole relative al finanziamento del regime di ristrutturazione e riconversione.

(4)

Per l’esercizio finanziario 2005 sono state attribuite dotazioni finanziarie agli Stati membri tramite la decisione 2004/687/CE della Commissione, del 6 ottobre 2004, che fissa, per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (3).

(5)

Le regole stabilite agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 dispongono in particolare che gli stanziamenti assegnati a uno Stato membro ai quali corrispondono spese non sostenute né liquidate al 30 giugno siano riassegnati agli Stati membri che hanno sostenuto e liquidato tutte le spese corrispondenti all’importo della dotazione assegnata loro. Tali regole dispongono inoltre che, qualora le spese sostenute da uno Stato membro al 30 giugno siano inferiori al 75 % dell’importo della loro dotazione iniziale, l’importo a esso assegnato per l’esercizio finanziario successivo venga ridotto.

(6)

Alcuni Stati membri per i quali la campagna 2004/2005 costituisce il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione incontrano difficoltà nell’applicazione di detto regime. Per tali Stati membri l’applicazione delle regole di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 comporterebbe riduzioni eccessive degli stanziamenti disponibili per la ristrutturazione e la riconversione nell’esercizio finanziario in corso e in quello successivo.

(7)

In via transitoria, per la campagna 2004/2005 è pertanto opportuno evitare tali riduzioni eccessive stabilendo la possibilità di riassegnare, entro limiti appropriati, gli stanziamenti cui corrispondono spese non sostenute né liquidate al 30 giugno 2005 agli Stati membri che a tale data non hanno ancora utilizzato totalmente le proprie dotazioni finanziarie e per i quali la campagna 2004/2005 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione.

(8)

Una disposizione analoga era stata istituita nel 2001 per il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Poiché gli sforzi compiuti dagli Stati membri per i quali la campagna 2004/2005 rappresenta il primo anno di applicazione di questo regime sono maggiori di quelli osservati per alcuni Stati membri durante la campagna 2000/2001, la possibilità di riassegnare gli stanziamenti deve essere fissata a un livello più elevato di quello applicato nel 2001.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1227/2000.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è così modificato:

1)

all’articolo 15, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5 %.

Il margine di tolleranza di cui al primo comma non si applica al pagamento degli aiuti.»;

2)

all’articolo 15 bis, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5 %.

Il margine di tolleranza di cui al primo comma non si applica al pagamento degli aiuti.»;

3)

all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9.   Per l’esercizio finanziario 2005:

a)

ogni Stato membro per il quale la campagna 2004/2005 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione che notifichi alla Commissione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), un importo inferiore al 90 % della dotazione finanziaria assegnatagli dalla decisione 2004/687/CE della Commissione (4) può rivolgere alla Commissione entro il 10 luglio 2005 una richiesta di ulteriore finanziamento delle spese per l’esercizio finanziario 2005 che risultano superiori all’importo notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il limite del 90 % della dotazione finanziaria che gli è stata assegnata con la decisione 2004/687/CE;

b)

le richieste di ulteriore finanziamento trasmesse alla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), dagli Stati membri non contemplati alla lettera a) sono accolte su base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, della somma degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e accettati nonché del totale degli importi accettati ai sensi della lettera a);

c)

non appena possibile, la Commissione notifica a tutti gli Stati membri le dotazioni definitive per l’esercizio finanziario 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti 1) e 2), si applica alle domande di aiuto approvate a decorrere dal 1o agosto 2005.

L’articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).

(3)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 23.

(4)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 23


8.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1075/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2005

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 6 luglio 2005, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 31 agosto 2005, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 29 giugno al 5 luglio 2005 e sospendere per queste zone fino al 16 settembre 2005 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 29 giugno al 5 luglio 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 67,34 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 78,57 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2.   Fino al 16 settembre 2005, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 6 luglio 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dall'8 luglio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).


8.7.2005   

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L 175/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1076/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,569 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

8.7.2005   

IT

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L 175/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

con cui si concedono deroghe per conformare i sistemi statistici degli Stati membri al regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche

[notificata con il numero C(2005) 1861]

(I testi in lingua ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, polacca, slovena e slovacca sono i soli facenti fede)

(2005/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

viste le richieste formulate dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo del regolamento (CE) n. 501/2004 è quello di elencare e precisare le principali caratteristiche delle categorie ESA 95 di operazioni finanziarie e di attività e passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche e di ciascuno dei suoi sottosettori. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere trimestralmente alla Commissione (Eurostat) i dati pertinenti secondo un approccio graduale.

(2)

Tuttavia, in forza dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 501/2004, la Commissione ha facoltà di concedere agli Stati membri una o più deroghe al calendario stabilito dal regolamento per la presentazione dei dati trimestrali. Tali deroghe sono concesse a fini diversi e sono soggette a condizioni diverse.

(3)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 501/2004, le autorità di diversi Stati membri hanno chiesto, mediante lettera, che venissero concesse loro deroghe per poter conformare i loro sistemi statistici nazionali alle prescrizioni del regolamento.

(4)

Stando alle informazioni fornite ad Eurostat, le richieste di deroga degli Stati membri sono motivate dalla necessità di operare importanti adattamenti dei sistemi statistici nazionali per conformarsi appieno al regolamento (CE) n. 501/2004. Le deroghe richieste dovrebbero essere quindi concesse nella loro integralità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono concesse deroghe agli Stati membri elencati in allegato, alle condizioni ed entro i limiti ivi esposti, per consentire a detti Stati membri di conformare i rispettivi sistemi statistici nazionali al regolamento (CE) n. 501/2004.

Articolo 2

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Paese

Dati trimestrali per cui è concessa una deroga in relazione alle operazioni finanziarie e/o alle attività e passività finanziarie, e/o ai relativi settori e sottosettori

Scadenza

Repubblica ceca

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

F.511/AF.511 e F.21/AF.21 per il sottosettore S.1311

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Danimarca

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Germania

F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.62/AF.62, F.7/AF.7 — attività per il settore S.13 e i sottosettori S.1311, S.1312 e S.1313, e F.511/AF.511 — attività per il sottosettore S.1311

F.34/AF.34, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 — passività per il settore S.13 e i sottosettori S.1311, S.1312, S.1313 e S.1314

F.34/AF.34, F.5/AF.5, F.62/AF.62, F.7/AF.7 — attività per il sottosettore S.1314

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Estonia

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il settore S.13 e i suoi sottosettori

F.511/AF.511 e F.21/AF.21 per il sottosettore S.1311

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Grecia

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

F.511/AF.511 e F.21/AF.21 per il sottosettore S.1311

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Spagna

F.34/AF.34 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

Dicembre 2005

Francia

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il settore S.13 e i sottosettori S.1313 e S.1314

F.7/AF.7 — attività e passività per il sottosettore S.1311

Dicembre 2005

Irlanda

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Giugno 2005

Italia

F.7/AF.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

Dicembre 2005

Cipro

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il sottosettore S.13 e tutti i suoi sottosettori

F.511/AF.511 e F.21/AF.21 per il sottosettore S.1311

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Lettonia

F.1, F.2, F.331, F.332, F.34, F.41, F.42, F.5, F.61, F.62, F.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori, e F.511 e F.21 per il sottosettore S.1311

AF.5 attività per il settore S.13 e i sottosettori S.1311 e S.1313, e AF.511 attività per il sottosettore S.1311

AF.7 attività per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

Ripartizione per settore di contropartita per AF.41 attività per il sottosettore S.1311 e per AF.5 attività per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Lituania

F.5/AF.5, F.511/AF.511 e F.7/AF.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

Ripartizione per settore di contropartita per F.5/AF.5 per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Lussemburgo

F.61/AF.61, F.62/AF.62 e F.7/AF.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

Dicembre 2005

Malta

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

F.511/AF.511 e F.21/AF.21 per il sottosettore S.1311

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Austria

F.41/AF.41, F.42/AF.42 — attivitità per il settore S.13 e i sottosettori S.1312 e S.1313

F.7/AF.7 — attività e passività per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

Dicembre 2005

Polonia

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

F.511/AF.511 e F.21/AF.21 per il sottosettore S.1311

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Slovenia

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il settore S.13 e i suoi sottosettori

F.511/AF.511 e F.21/AF.21 per il sottosettore S.1311

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005

Slovacchia

F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 per il settore S.13 e tutti i suoi sottosettori

F.511/AF.511 e F.21/AF.21 per il sottosettore S.1311

Ripartizione per settore di contropartita per i sottosettori S.1311 e S.1314

Dicembre 2005


8.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

che concede deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda la prima comunicazione di dati trimestrali a norma del regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1874]

(I testi in lingua ceca, danese, greca, francese, polacca, portoghese e slovena sono i soli facenti fede)

(2005/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all’elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1222/2004 dispone che gli Stati membri elaborino e comunichino dati sul debito pubblico su base trimestrale utilizzando la stessa definizione di debito pubblico, fuorché per il periodo di riferimento, contenuta nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (2).

(2)

L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/2004 dispone che la Commissione ha la facoltà di concedere una deroga, non superiore a un anno, per quanto riguarda la prima comunicazione dei dati trimestrali, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti.

(3)

Tali deroghe sono state richieste dalle autorità competenti della Repubblica ceca, della Danimarca, della Grecia, della Francia, della Polonia, del Portogallo e della Slovenia.

(4)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione (Eurostat), queste richieste sono motivate dalla necessità per gli Stati membri interessati di introdurre modifiche sostanziali nei propri sistemi statistici, che non potranno essere realizzate prima del 31 dicembre 2004.

(5)

È quindi opportuno concedere le deroghe richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Agli Stati membri di cui all’articolo 2 della presente decisione sono concesse deroghe al termine fissato dal regolamento (CE) n. 1222/2004 per la prima comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale.

Il termine applicabile a tali Stati membri è il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

I destinatari della presente decisione sono la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo e la Repubblica di Slovenia.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 233 del 2.07.2004, pag. 1.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


8.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2005

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari di Taiwan e del Vietnam

(2005/490/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

L'11 agosto 2004, la Commissione, previa consultazione, ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile) il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari di Taiwan e del Vietnam, dichiarati di norma ai codici NC 7307 93 11, 7307 93 19, 7307 99 30 e 7307 99 90.

(2)

Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2004 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (di seguito «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria di questi accessori, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento antidumping di base. La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori del Vietnam e di Taiwan, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari all'origine della denuncia. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

II.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(4)

Con lettera del 23 marzo 2005 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia.

(5)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(6)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni, ma la Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione al riguardo da parte loro.

(7)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni accessori per tubi originari di Taiwan e del Vietnam debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile) il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, dichiarati di norma ai codici NC 7307 93 11, 7307 93 19, 7307 99 30 e 7307 99 90, originari di Taiwan e del Vietnam.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU C 203 dell'11.8.2004, pag. 5.