ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
7 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1057/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento slovacco

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1061/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento polacco

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1062/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento austriaco

30

 

*

Regolamento (CE) n. 1063/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco

36

 

*

Regolamento (CE) n. 1064/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento lituano

42

 

*

Regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento tedesco

48

 

*

Regolamento (CE) n. 1066/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ungherese

54

 

*

Regolamento (CE) n. 1067/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all’intervento pubblico nel settore delle carni bovine

60

 

*

Regolamento (CE) n. 1068/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

65

 

 

Regolamento (CE) n. 1069/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

69

 

 

Regolamento (CE) n. 1070/2005 della Commissione, del 6 luglio 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

71

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 luglio 2005, concernente la non iscrizione del triazamato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2005) 1960]  ( 1 )

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 99, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 252 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita (5). Il Patto di stabilità e crescita ha dimostrato la propria utilità ancorando la disciplina di bilancio, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di stabilità macroeconomica, con un’inflazione contenuta e tassi di interesse bassi, indispensabile per ottenere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

(2)

Il 20 marzo 2005 il Consiglio ha adottato una relazione intitolata «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita» che mira a rafforzare la governance e la responsabilizzazione nazionale del quadro di bilancio tramite il rafforzamento dei fondamenti economici e dell’efficacia del patto, sia nell’aspetto preventivo che in quello correttivo, a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, a promuovere la crescita e a evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future. Nelle sue conclusioni del 23 marzo 2005 (6), il Consiglio europeo ha approvato la relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita, del quale forma attualmente parte integrante.

(3)

Secondo la relazione del consiglio Ecofin del 20 marzo 2005, approvata dal consiglio europeo di primavera, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l’impegno ad attuare il trattato e il Patto di stabilità e crescita in modo efficace e tempestivo, mediante un sostegno reciproco e una pressione reciproca, e a cooperare in modo serrato e costruttivo nel processo di sorveglianza economica e di bilancio, al fine di garantire la certezza e l’efficacia delle norme del Patto.

(4)

Per consentire la piena applicazione dei miglioramenti decisi in ordine all’attuazione del Patto di stabilità e crescita, il regolamento (CE) n. 1466/97 deve essere modificato.

(5)

Il Patto di stabilità e crescita sancisce l’obbligo per gli Stati membri di aderire all’obiettivo a medio termine di una posizione di bilancio «con un saldo prossimo al pareggio o in attivo». Considerata l’eterogeneità economica e finanziaria nell’Unione, l’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere differenziato per ogni singolo Stato membro, al fine di tener conto delle diversità delle posizioni e degli sviluppi sul piano economico e di bilancio, nonché del rischio finanziario con riferimento alla sostenibilità delle finanze pubbliche, anche a fronte di prevedibili evoluzioni demografiche. L’obiettivo di bilancio a medio termine può divergere dal saldo prossimo al pareggio o in attivo per i singoli Stati membri. Per quanto riguarda gli Stati membri che fanno parte della zona euro e dell’ERM2, verrebbe pertanto stabilita una forcella per gli obiettivi a medio termine specifici per paese, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

(6)

Si dovrebbe porre in essere un approccio più simmetrico alle politiche di bilancio nel corso del ciclo mediante una migliore disciplina di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, con l’obiettivo di evitare politiche procicliche e di conseguire progressivamente l’obiettivo a medio termine. Il rispetto dell’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe permettere agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL e di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tutto questo dovrebbe consentire margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.

(7)

Gli Stati membri che non hanno ancora raggiunto i loro obiettivi di bilancio a medio termine dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguirli nel corso del ciclo. Al fine di raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri che fanno parte della zona euro o dell’ERM2 dovrebbero perseguire un aggiustamento minimo annuale in termini corretti per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee.

(8)

Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per i paesi che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per i paesi che l’hanno già conseguito si dovrebbe tener conto, per rafforzare l’orientamento del Patto verso la crescita, di riforme sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e pertanto un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Per non ostacolare riforme strutturali che migliorino inequivocabilmente la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche si dovrebbe prestare particolare attenzione alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, in quanto tali riforme comportano un deterioramento di breve periodo delle finanze pubbliche durante il periodo di attuazione.

(9)

I termini fissati per l’esame dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza da parte del Consiglio dovrebbero essere estesi per consentire una valutazione completa dei programmi di stabilità e convergenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1466/97 è modificato come segue.

1)

Sono inseriti la seguente sezione ed il seguente articolo:

«SEZIONE 1 bis

OBIETTIVI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE

Articolo 2 bis

Ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo. Essi offrono un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %; assicurano rapidi progressi verso la sostenibilità e, di conseguenza, consentono margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.

Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottato l’euro e per quelli che fanno parte dell’ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono specificati in una forcella stabilita tra il – 1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

L’obiettivo di bilancio a medio termine per uno Stato membro può essere riveduto in occasione dell’attuazione di importanti riforme strutturali e, in ogni caso, ogni quattro anni.»

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per l’avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;»

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

una valutazione quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;»

c)

si aggiunge la seguente lettera e):

«e)

se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.»

3)

L’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dai seguenti commi:

«1.   Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 99 del trattato stesso, l’obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate e/o proposte per la realizzazione di tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole.

Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell’attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.»;

b)

al paragrafo 2, le parole «due mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».

4)

L’articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per l’avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL; gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei tassi di cambio;»

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

una stima quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;»

c)

si aggiunge la seguente lettera e):

«e)

se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.»

5)

L’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dai seguenti commi:

«1.   Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 99 del trattato stesso, l’obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate e/o proposte per mettere in atto tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri che fanno parte dell’ERM2, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell’attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso anche il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.»;

b)

al paragrafo 2, le parole «due mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».

6)

In tutto il testo del regolamento, i riferimenti agli articoli 103 e 109 C del trattato sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti agli articoli 99 e 114.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU C 144 del 14.6.2005, pag. 17.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 9 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 giugno 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 23 giugno 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(4)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(5)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(6)  Allegato II delle conclusioni del Consiglio europeo del22-23 marzo 2005.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita (5). Il Patto di stabilità e crescita ha dimostrato la propria utilità ancorando la disciplina di bilancio e contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di stabilità macroeconomica, con un’inflazione contenuta e tassi di interesse bassi, indispensabile per ottenere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

(2)

Il 20 marzo 2005, il Consiglio ha adottato una relazione intitolata «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita», che mira a rafforzare la governance e la responsabilizzazione nazionale del quadro di bilancio tramite il rafforzamento dei fondamenti economici e dell’efficacia del patto, sia nell’aspetto preventivo che in quello correttivo, a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, a promuovere la crescita e a evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future. Nelle sue conclusioni del 23 marzo 2005 (6), il Consiglio europeo ha approvato la relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita, del quale forma attualmente parte integrante.

(3)

Secondo la relazione del Consiglio Ecofin del 20 marzo 2005, approvata dal Consiglio europeo di primavera, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l’impegno ad attuare il trattato e il Patto di stabilità e crescita in modo efficace e tempestivo, mediante un sostegno reciproco e una pressione reciproca, e a cooperare in modo serrato e costruttivo nel processo di sorveglianza economica e di bilancio, al fine di garantire la certezza e l’efficacia delle norme del Patto.

(4)

Per consentire la piena applicazione dei miglioramenti decisi in ordine all’attuazione del Patto di stabilità e crescita, il regolamento (CE) n. 1467/97 deve essere modificato.

(5)

Il principio guida per l’applicazione della procedura di disavanzo eccessivo è la rapida correzione di tale disavanzo. La procedura dovrebbe rimanere semplice, trasparente ed equa.

(6)

Il concetto di superamento eccezionale del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica deve essere rivisto. In questo ambito, occorre tenere conto del grado di eterogeneità economica dell’Unione europea.

(7)

La Commissione dovrebbe sempre preparare una relazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato. In essa si dovrebbe esaminare se sono applicabili le eccezioni previste dall’articolo 104, paragrafo 2. La relazione della Commissione, di cui all’articolo 104, paragrafo 3, dovrebbe opportunamente rispecchiare l’evoluzione della posizione economica a medio termine e l’evoluzione della posizione di bilancio a medio termine. Vanno inoltre tenuti nella debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo gli Stati membri interessati, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento.

(8)

In tutte le valutazioni finanziarie nel quadro della procedura di disavanzo eccessivo, si dovrebbe prestare particolare attenzione a un superamento vicino al valore di riferimento che rispecchi l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, in quanto tali riforme comportano un deterioramento di breve periodo delle finanze pubbliche, mentre la sostenibilità a lungo termine migliora in modo evidente. In particolare, nell’esaminare, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, se sia stato corretto il disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio dovrebbero valutare l’evoluzione dei dati del disavanzo nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, tenendo inoltre conto del costo netto della riforma per il pilastro pubblico.

(9)

I termini procedurali per le decisioni del Consiglio nel contesto della procedura di disavanzo eccessivo, dovrebbero essere prolungati per consentire allo Stato membro di inquadrare meglio la propria azione nell’ambito della procedura di bilancio nazionale e di elaborare un pacchetto di misure più coerente. In particolare, il termine entro il quale il Consiglio deve decidere in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato dovrebbe essere stabilito, di norma, a quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (7). Ciò consentirebbe di far fronte ai casi in cui i dati statistici di bilancio non siano stati convalidati dalla Commissione (Eurostat) poco dopo le date stabilite per la comunicazione dei dati dal regolamento (CE) n. 3605/93.

(10)

Per assicurare la rapida correzione dei disavanzi eccessivi, è indispensabile che gli Stati membri in situazione di disavanzo eccessivo adottino provvedimenti efficaci e che ogni anno realizzino un miglioramento minimo nel loro saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Come valore di riferimento, ai paesi che presentano un disavanzo eccessivo sarà richiesto un aggiustamento di bilancio annuale minimo in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

(11)

I termini entro i quali gli Stati membri devono adottare azioni e misure efficaci devono essere estesi per consentire un migliore inserimento delle azioni nel quadro delle procedure di bilancio nazionali e lo sviluppo di pacchetti di misure più articolati.

(12)

Se lo Stato membro interessato ha dato seguito effettivo ad una raccomandazione di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, o ad un’intimazione di cui all’articolo 104, paragrafo 9, ed eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le sue finanze pubbliche gli impediscono di correggere il suo disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio, il Consiglio deve poter formulare una raccomandazione riveduta a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, o un’intimazione riveduta a norma dell’articolo 104, paragrafo 9.

(13)

L’attuale periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra le date per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 e la decisione di irrogare sanzioni sarebbe incompatibile con la modifica dei termini di ciascuna fase della procedura e la possibilità di formulare raccomandazioni rivedute di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, o intimazioni rivedute di cui all’articolo 104, paragrafo 9. Il periodo massimo complessivo deve pertanto essere adeguato in funzione di queste modifiche.

(14)

Le disposizioni applicabili al Regno Unito per l’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1467/97, devono essere anch’esse adeguate in funzione di tali modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1467/97 è modificato come segue:

1)

All’articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti paragrafi:

«2.   La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell’articolo 104 del trattato, possono considerare eccezionale, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica se tale superamento è dovuto a un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o a una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.

3.   Nel preparare la relazione di cui all’articolo 104, paragrafo 3, del trattato, la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo. La relazione deve opportunamente riflettere l’evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l’attuazione delle politiche nel contesto dell’agenda di Lisbona e delle politiche intese a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione) e l’evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l’impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, la sostenibilità del debito, gli investimenti pubblici e la qualità complessiva delle finanze pubbliche). Inoltre, la Commissione tiene nella debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo gli Stati membri interessati, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento e che tali Stati membri hanno sottoposto alla Commissione e al Consiglio. A questo riguardo, è riservata particolare attenzione agli sforzi di bilancio intesi ad aumentare o a mantenere a un livello elevato i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, segnatamente l’unificazione dell’Europa, se ha ripercussioni negative sulla crescita e sul bilancio di uno Stato membro. Una valutazione globale equilibrata deve comprendere tutti questi fattori.

4.   Se si soddisfa pienamente la duplice condizione del principio informatore secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo, tali fattori sono altresì presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, conformemente all’articolo 104, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato. La valutazione globale equilibrata che deve essere fatta dal Consiglio deve comprendere tutti questi fattori.

5.   In tutte le valutazioni finanziarie nel quadro della procedura di disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio tengono nella debita considerazione l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione.

6.   Se il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, la Commissione e il Consiglio tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 anche nelle successive fasi della procedura di cui all’articolo 104, compreso quanto indicato nell’articolo 3, paragrafo 5, e nell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 104, paragrafi da 6 a 9 e 11.

7.   Nel caso di Stati membri il cui disavanzo superi il valore di riferimento, pur rimanendo prossimo ad esso, e qualora tale superamento rispecchi l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, la Commissione e il Consiglio, nel valutare l’evoluzione delle cifre del disavanzo nell’ambito della procedura di disavanzo eccessivo, prendono in considerazione anche il costo della riforma per il pilastro pubblico. A tal fine, si tiene conto del costo netto della riforma in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio di cinque anni. Di tale costo netto si tiene conto anche per la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 104, paragrafi da 6 a 9 e 11, qualora il disavanzo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento.»

2)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Il Consiglio decide, di norma, in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93. Quando il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi:

«4.   La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell’anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.

5.   Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare la raccomandazione riveduta di cui all’articolo 104, paragrafo 7. Tale raccomandazione riveduta, che tiene conto dei fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.»

3)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   L’eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell’intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell’intimazione.

2.   Se è stato dato seguito effettivo all’intimazione di cui all’articolo 104, paragrafo 9, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare l’intimazione riveduta di cui all’articolo 104, paragrafo 9, del trattato. Tale intimazione riveduta, che tiene conto dei fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.»

4)

All’articolo 6, seconda frase, le parole «due mesi» sono sostituite dalle parole «quattro mesi».

5)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafi 7 e 9, del trattato, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità dell’articolo 104, paragrafo 11, è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93. In caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è modificato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.»

6)

L’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Il periodo di sospensione della procedura non è considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Alla scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e del termine di cui all’articolo 6, seconda frase, del presente regolamento, la Commissione informa il Consiglio se ritiene che le misure adottate sembrino sufficienti per assicurare progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio, purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni. La dichiarazione della Commissione è resa pubblica.»

7)

In tutto il testo del regolamento, i riferimenti agli articoli 104 C, 109 E, 109 F e 201 del trattato sono sostituiti rispettivamente con riferimenti agli articoli 104, 116, 117 e 269. Il riferimento all’articolo D del trattato sull’Unione europea è sostituito con il riferimento all’articolo 4.

8)

L’allegato del regolamento (CE) n. 1467/97 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU C 144 del 14.6.2005, pag. 16.

(2)  Parere del 9 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(4)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(5)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(6)  Allegato 2 delle conclusioni del Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005.

(7)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


ALLEGATO

«ALLEGATO

TEMPI LIMITE APPLICABILI AL REGNO UNITO

1.

Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data d’inizio dell’esercizio finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell’esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.

2.

Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.

Colonna I

Colonna II

“di norma, quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio”

(Articolo 3, paragrafo 3)

“di norma, sei mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo”

“nell’anno successivo alla sua constatazione”

(articolo 3, paragrafo 4)

“nell’esercizio finanziario successivo alla sua constatazione”

“di norma, sedici mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93”

(Articolo 7)

“di norma, diciotto mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo”

“nell’anno precedente”

(Articolo 12, paragrafo 1)

“nell’esercizio finanziario precedente” »


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per l’orzo una gara per la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(2)

Le modalità di applicazione della procedura di gara sono state stabilite per la fissazione della restituzione all’esportazione con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l’importo di tale cauzione.

(3)

È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2005/2006.

(4)

Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

(5)

Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione occorre prevedere una quantità minima, nonché il periodo di presentazione delle offerte e le modalità di trasmissione di queste ultime ai servizi competenti.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per la restituzione all’esportazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2.   La gara ha per oggetto quantitativi di orzo da esportare in Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati arabi uniti, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Qatar, Siria, Tunisia e Yemen.

3.   La gara rimane aperta fino al 22 giugno 2006. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005.

Articolo 2

Un’offerta è valida soltanto se ha per oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3), i titoli d’esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95, ai fini della determinazione del periodo di validità, si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.

2.   I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

L’ora limite fissata per la presentazione delle offerte è l’ora belga.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).


ALLEGATO

Modulo (1)

Gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 1058/2005]

(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

1

2

3

Numerazione degli offerenti

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all’esportazione in EUR/t

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).


7.7.2005   

IT

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L 174/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per il frumento tenero una gara avente a oggetto la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(2)

Le modalità d’applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all’esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione, vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l’importo di tale cauzione.

(3)

È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2005/2006.

(4)

Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della presente gara.

(6)

Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione, occorre prevedere una quantità minima, nonché il termine di presentazione delle offerte e le modalità di trasmissione delle stesse ai servizi competenti.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per la restituzione all’esportazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2.   La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso destinazioni ad esclusione dell’Albania, della Bulgaria, della Croazia, della Bosnia e Erzegovina, della Serbia e Montenegro (3), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Liechtenstein, della Romania e della Svizzera.

3.   La gara rimane aperta fino al 22 giugno 2006. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005.

Articolo 2

Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli d’esportazione rilasciati in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.

2.   I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

L’ora fissata per la presentazione delle offerte è l’ora del Belgio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1747/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).


ALLEGATO

Modulo (1)

Gara settimanale per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 1059/2005]

(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

1

2

3

Numerazione degli offerenti

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all’esportazione in EUR/t

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 30 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento slovacco.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Slovacchia, è opportuno applicare tale disposizione.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento slovacco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 30 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

4.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 21 luglio 2005, il 4 agosto 2005, il 18 agosto 2005, il 1o settembre 2005, il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento slovacco al seguente indirizzo:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

tel. (421-2) 58243271

fax (421-2) 58243362.

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve;

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso, è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1.   Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d’intervento slovacco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento slovacco

[Regolamento (CE) n. 1060/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell'aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

:

in spagnolo

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

in ceco

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

in danese

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

in tedesco

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

in estone

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

in greco

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

in inglese

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

in francese

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

in italiano

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

in lettone

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

in lituano

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

in ungherese

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

in polacco

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

in portoghese

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

in slovacco

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

in sloveno

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

in finlandese

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

in svedese

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


ALLEGATO III

Modulo (1)

Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento slovacco

[Regolamento (CE) n. 1060/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento polacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 250 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento polacco.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento polacco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 250 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 21 luglio 2005, il 4 agosto 2005, il 18 agosto 2005, il 1o settembre 2005, il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento polacco al seguente indirizzo:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 78 10

Fax (48-22) 661 78 26.

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve,

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso, è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1.   Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d’intervento polacco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento polacco

[Regolamento (CE) n. 1061/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell'aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

:

in spagnolo

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

in ceco

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

in danese

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

in tedesco

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

in estone

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

in greco

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

in inglese

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

in francese

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

in italiano

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

in lettone

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

in lituano

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

in ungherese

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

in polacco

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

in portoghese

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

in slovacco

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

in sloveno

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

in finlandese

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

in svedese

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


ALLEGATO III

Modulo (1)

Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento polacco

[Regolamento (CE) n. 1061/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 80 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento austriaco.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica dell’Austria, è opportuno applicare tale disposizione.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 80 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

4.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93 all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 21 luglio 2005, il 4 agosto 2005, il 18 agosto 2005, il 1o settembre 2005, il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento austriaco al seguente indirizzo:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

fax

(00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve,

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso, è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1.   Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d’intervento austriaco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento austriaco

[Regolamento (CE) n. 1062/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell'aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

:

in spagnolo

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

in ceco

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

in danese

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

in tedesco

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

in estone

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

in greco

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

in inglese

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

in francese

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

in italiano

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

in lettone

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

in lituano

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

in ungherese

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

in polacco

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

in portoghese

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

in slovacco

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

in sloveno

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

in finlandese

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

in svedese

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


ALLEGATO III

Modulo (1)

Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento austriaco

[Regolamento (CE) n. 1062/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 180 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Repubblica ceca, è opportuno applicare tale disposizione.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento ceco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 180 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

4.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93 all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 21 luglio 2005, il 4 agosto 2005, il 18 agosto 2005, il 1o settembre 2005, il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento ceco al seguente indirizzo:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 871 667/403

Fax (420) 222 296 806 404

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve,

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso, è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1.   Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d’intervento ceco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco

[Regolamento (CE) n. 1063/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell'aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

:

in spagnolo

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

in ceco

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

in danese

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

in tedesco

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

in estone

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

in greco

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

in inglese

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

in francese

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

in italiano

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

in lettone

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

in lituano

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

in ungherese

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

in polacco

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

in portoghese

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

in slovacco

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

in sloveno

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

in finlandese

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

in svedese

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


ALLEGATO III

Modulo (1)

Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco

[Regolamento (CE) n. 1063/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento lituano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 150 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento lituano.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento lituano indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 150 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 21 luglio 2005, il 4 agosto 2005, il 18 agosto 2005, il 1o settembre 2005, il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento lituano al seguente indirizzo:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tel. (370-5) 2685049

Fax (370-5) 2685061.

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve,

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso, è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1.   Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d’intervento lituano comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento lituano

[Regolamento (CE) n. 1064/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell'aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

:

in spagnolo

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

in ceco

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

in danese

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

in tedesco

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

in estone

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

in greco

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

in inglese

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

in francese

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

in italiano

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

in lettone

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

in lituano

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

in ungherese

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

in polacco

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

in portoghese

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

in slovacco

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

in sloveno

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

in finlandese

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

in svedese

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


ALLEGATO III

Modulo (1)

Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento lituano

[Regolamento (CE) n. 1064/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/48


REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d’intervento tedesco.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 300 000 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 21 luglio 2005, il 4 agosto 2005, il 18 agosto 2005, il 1o settembre 2005, il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006, il 25 maggio 2006 e il 15 giugno 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento tedesco al seguente indirizzo:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

(49-228) 6845 3985

(49-228) 6845 3276.

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 68 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve,

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso, è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1.   Se l'uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d’intervento tedesco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1065/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell'aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

:

in spagnolo

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

in ceco

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

in danese

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

in tedesco

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

in estone

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

in greco

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

in inglese

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

in francese

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

in italiano

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

in lettone

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

in lituano

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

in ungherese

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

in polacco

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

in portoghese

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

in slovacco

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

in sloveno

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

in finlandese

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

in svedese

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


ALLEGATO III

Modulo (1)

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d’intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1065/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ungherese.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica dell’Ungheria, è opportuno applicare tale disposizione.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento ungherese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

4.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2131/93, all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 21 luglio 2005, il 4 agosto 2005, il 18 agosto 2005, il 1o settembre 2005, il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento ungherese al seguente indirizzo:

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tel. (36) 1-219 62 60

Fax (36) 1-219 62 59

Articolo 6

L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve,

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso, è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1.   Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d’intervento ungherese comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ungherese

[Regolamento (CE) n. 1066/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell'aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

Peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

:

in spagnolo

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

in ceco

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

in danese

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

in tedesco

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

in estone

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

in greco

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

in inglese

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

in francese

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

in italiano

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

in lettone

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

in lituano

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

in ungherese

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

in polacco

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

in portoghese

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

in slovacco

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

in sloveno

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

in finlandese

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

in svedese

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


ALLEGATO III

Modulo (1)

Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ungherese

[Regolamento (CE) n. 1066/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/60


REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all’intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei prodotti ammissibili all’intervento. L’allegato VI dello stesso regolamento contiene gli indirizzi degli organismi d’intervento. In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, il 1o maggio 2004, nei suddetti allegati dovranno essere inserite le informazioni relative a tali Stati membri.

(2)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 562/2000.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2000 è così modificato:

1)

L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

2)

L’allegato VI è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2001 (GU L 210 del 3.8.2001, pag. 18).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section “cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96»


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/65


REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché il regolamento (CE) n. 1784/2003 cessa di prevedere interventi per la segala a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005, è necessario adattare il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (2) per tener conto della nuova situazione.

(2)

Il frumento tenero e il frumento duro sono cereali per cui sono fissati requisiti minimi di qualità per il consumo umano e che devono essere conformi alle norme sanitarie stabilite dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (3). Gli altri cereali sono destinati principalmente all’alimentazione animale e devono essere conformi alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (4). Occorre prevedere che dette norme siano applicabili quando vengano presi in consegna i prodotti interessati nell’ambito dell’attuale regime di intervento.

(3)

Alcune di dette norme sono applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006 all’atto della prima trasformazione dei prodotti. Per garantire che i cereali presi in consegna prima di tale data possano essere immessi in commercio nelle migliori condizioni quando sono consegnati in uscita dal regime di intervento, occorre prevedere che i prodotti offerti all’intervento rispettino i requisiti previsti dalle norme suddette a decorrere dalla campagna 2005/2006.

(4)

Le possibilità di sviluppo delle micotossine sono legate a condizioni particolari identificabili essenzialmente sulla base di condizioni climatiche constatate durante la crescita e in particolare durante la fioritura dei cereali.

(5)

I rischi legati al superamento dei tenori massimi ammissibili di contaminanti possono essere identificati dagli organismi d’intervento sulla base delle informazioni ricevute dagli offerenti e dei loro propri criteri d’analisi. Per limitare i costi, è quindi giustificato richiedere analisi, sotto la responsabilità degli organismi di intervento precedentemente alla presa in consegna dei prodotti, unicamente sulla base di un’analisi dei rischi che permetta di garantire la qualità dei prodotti all’entrata nel regime di intervento.

(6)

Gli articoli 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico (5), fissano alcune regole di responsabilità. Detti articoli stabiliscono in particolare che gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti oggetto di interventi comunitari e che i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione, oppure a causa di una conservazione troppo lunga, devono essere contabilizzati in uscita dalle scorte d’intervento alla data in cui è stato constatato il deterioramento. Gli articoli precisano inoltre che un prodotto è da considerare come deteriorato quando non è più conforme ai requisiti qualitativi applicabili al momento dell’acquisto. Di conseguenza, solo i casi di deterioramento previsti da dette disposizioni possono essere messi a carico del bilancio comunitario. Una decisione inadeguata, rispetto all’analisi dei rischi prevista conformemente al presente regolamento, presa dallo Stato membro all’acquisto del prodotto dovrebbe quindi ricadere nella responsabilità dello Stato membro stesso, se in seguito risultasse che il prodotto non era conforme alle norme minime. Una decisione del genere non permetterebbe in effetti di garantire la qualità del prodotto e di permetterne quindi la buona conservazione. Occorre quindi precisare le condizioni in cui sorge la responsabilità dello Stato membro.

(7)

Per determinare la qualità dei cereali offerti all’intervento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 824/2000 comprende un elenco di metodi in relazione ai criteri da analizzare. Tra detti metodi, l’ISO ha effettuato un adattamento del metodo relativo alla determinazione dell’indice di caduta di Hagberg. Occorre adeguare il riferimento in questione. Risulta inoltre opportuno precisare i metodi di analisi relativi al rispetto delle norme in materia di contaminanti.

(8)

Per ragioni di chiarezza e di precisione, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 824/2000 richiede una nuova formulazione, in particolare per quanto riguarda l’ordine delle disposizioni corrispondenti. Tenuto conto del principio dell’analisi dei rischi adottato per il controllo delle micotossine, risulta giustificato aggiungere alle analisi il cui costo è a carico dell’offerente le analisi relative alla determinazione delle micotossine.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 824/2000.

(10)

Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 824/2000 è modificato come segue:

1)

All’articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all’organismo d’intervento.»

2)

All’articolo 2, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell’allegato I ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria. Al riguardo, i livelli massimi ammissibili di contaminanti, da non oltrepassare, sono i seguenti:

per il frumento tenero e per il frumento duro, i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (6), compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato ai punti da 2.4 a 2.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (7),

per l’orzo, il granturco e il sorgo, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Gli Stati membri effettuano il controllo dei livelli di contaminanti, compresi quelli della radioattività, sulla base di una analisi dei rischi, che tenga conto in particolare delle informazioni fornite dall’offerente e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme richieste, in particolare per quanto riguarda i risultati delle analisi da lui ottenuti. In caso di necessità, il ritmo e la portata delle misure di controllo sono determinati secondo la procedura prevista dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, in particolare nel caso in cui la situazione del mercato possa essere gravemente perturbata dai contaminanti.

3)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il punto 3.7 è sostituito dal testo seguente:

«3.7.

l’indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica) è determinato conformemente al metodo ISO 3093:2004;»;

b)

è aggiunto il seguente punto 3.10:

«3.10.

per la determinazione del tasso di micotossine, i metodi di prelevamento dei campioni e i metodi di analisi di riferimento sono quelli menzionati all’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001.»

4)

Il testo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   L’organismo d’intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo.

2.   Sono a carico dell’offerente le spese relative:

a)

al dosaggio dei tannini del sorgo;

b)

al test di attività amilasica (Hagberg);

c)

al dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;

d)

al test di Zélény;

e)

al test di lavorabilità a macchina;

f)

all’analisi dei contaminanti.

3.   Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta all’intervento, detti cereali sono ripresi a spese dell’offerente. Sono a carico di quest’ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute.

4.   In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.»

5)

L’articolo 9 è modificato come segue:

a)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Qualora la percentuale di chicchi spezzati superi il 3 % per il frumento duro, il frumento tenero, e l’orzo e il 4 % per il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

d)

Qualora la percentuale di impurità relative ai chicchi superi il 2 % per il frumento duro, il 4 % per il granturco e il sorgo e il 5 % per il frumento tenero e l’orzo, si applica una detrazione di 0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.»;

b)

il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f)

Qualora la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) superi lo 0,5 % per il frumento duro e l’1 % per il frumento tenero, la segala, l’orzo, il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,1 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.»

6)

All’articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Quando i controlli previsti a norma del presente regolamento devono essere effettuati sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei tenori massimi ammissibili di contaminanti. La responsabilità dello Stato membro sorge quando l’offerente o l’ammassatore non rispettano i propri impegni od obblighi, fatti salvi i mezzi con cui lo Stato membro può rivalersi contro di essi.

Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario.»

7)

Nell’allegato I, è soppressa la categoria «segala».

8)

L’allegato II è modificato come segue:

a)

al punto 1.2, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento tenero 2 mm, frumento duro 1,9 mm, orzo 2,2 mm.»;

b)

il punto 2.3 è soppresso.

9)

L’allegato III, punto 1, è modificato come segue:

a)

il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Per il frumento tenero, il frumento duro e l’orzo, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l’altro a maglie di 1 mm, per mezzo minuto ciascuno.»;

b)

il testo del settimo comma è sostituito dal seguente:

«Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 2 mm per il frumento tenero, di 1,9 mm per il frumento duro e di 2,2 mm per l’orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi incompletamente maturati rientrano nel gruppo “chicchi striminziti”.»

10)

Nella nota 2 dell’allegato IV, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi (frumento tenero, frumento duro, orzo e sorgo) e per quattro ore nel caso del granturco, tutti i campioni di semola o, secondo il caso, di granturco che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 % rispetto ai risultati ottenuti dopo tre ore di essiccamento nel caso dei cereali a piccoli chicchi e dopo cinque ore di essiccamento nel caso del granturco.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le disposizioni relative alle fusarium-tossine nonché al metodo di controllo dei livelli di contaminanti introdotte dal punto 2 sono tuttavia applicabili unicamente ai cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 140 del 30.5.2002 pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

(5)  GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.

(6)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(7)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 856/2005 (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3).

(8)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/69


REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 7 luglio 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/71


REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 23,984 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2005

concernente la non iscrizione del triazamato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2005) 1960]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Per la sostanza attiva triazamato il notificante ha informato la Commissione, in data 7 luglio 2004, che non intendeva più chiedere l'inclusione di detta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per tale motivo, quindi, tale sostanza attiva non va inclusa in detto allegato e gli Stati membri devono ritirare tutte le autorizzazioni concesse per i prodotti fitosanitari contenenti triazamato.

(3)

Per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, è opportuno prevedere un periodo di moratoria per consentire l'utilizzazione delle giacenze al massimo per un ulteriore periodo vegetativo.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il triazamato non è iscritto quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri assicurano che:

1)

le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazamato siano ritirate entro il 4 gennaio 2006;

2)

a decorrere dalla data di pubblicazione non siano concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazamato.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dev'essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 4 gennaio 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125, 18.5.2005, pag. 5).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.