ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ( 1 ) |
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Regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2005 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A decorrere dal 1o luglio 2005, le uova vendute su un mercato pubblico locale devono essere stampigliate con un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (2). In alcuni Stati membri, tale obbligo potrebbe porre alcuni problemi per le aziende di piccole dimensioni e a basso reddito, la cui produzione di uova si limita spesso a un’attività complementare. Poiché per tali aziende la possibilità di vendere uova da tavola sul pubblico mercato locale riveste un’importanza economica e sociale considerevole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esonerare tali aziende dall’obbligo di stampigliatura. Occorre pertanto prevedere una deroga al riguardo per i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole. |
(2) |
Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell’ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale recano stampigliato il codice di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri possono esonerare da tale obbligo i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole, a condizione che le uova siano vendute su un mercato pubblico locale situato nell’area di produzione dello Stato membro interessato e che il nome e l’indirizzo dell’azienda siano indicati nel punto di vendita.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1).
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/2 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
65,0 |
096 |
41,8 |
|
999 |
53,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
93,0 |
999 |
93,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
85,4 |
999 |
85,4 |
|
0805 50 10 |
382 |
71,1 |
388 |
64,6 |
|
528 |
50,5 |
|
999 |
62,1 |
|
0808 10 80 |
388 |
81,4 |
400 |
85,1 |
|
508 |
78,3 |
|
512 |
66,3 |
|
524 |
62,4 |
|
528 |
48,8 |
|
720 |
103,7 |
|
804 |
91,2 |
|
999 |
77,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
87,6 |
512 |
60,6 |
|
528 |
69,3 |
|
800 |
55,9 |
|
999 |
68,4 |
|
0809 10 00 |
052 |
182,7 |
999 |
182,7 |
|
0809 20 95 |
052 |
279,5 |
068 |
218,2 |
|
400 |
317,1 |
|
999 |
271,6 |
|
0809 40 05 |
624 |
121,4 |
999 |
121,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare l’articolo 157,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, è necessario adottare misure tecniche per attuare disposizioni concernenti il modulo standard per le relazioni di ricerca, la divisione della domanda e della registrazione, la revoca delle decisioni, le autorizzazioni e le decisioni adottate da un membro unico della Divisione di opposizione e di annullamento. |
(2) |
Dopo il 10 marzo 2008, il sistema di ricerca rimarrà obbligatorio per i marchi comunitari, ma dovrebbe essere opzionale, previo il pagamento di una tassa, per le ricerche nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno notificato la loro decisione di effettuare una ricerca. Un modulo standard comprendente gli elementi essenziali della relazione di ricerca viene qui elaborato al fine di migliorare la qualità e l’uniformità di tali relazioni di ricerca. |
(3) |
La dichiarazione di divisione e la registrazione devono essere conformi agli elementi indicati nel presente regolamento. La nuova revoca ex officio di una decisione o di un’iscrizione nel registro da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («l’Ufficio») deve essere conforme alla procedura specifica stabilita nel presente regolamento. Vengono specificati i casi eccezionali nei quali è obbligatoria un’autorizzazione. Viene inoltre fornito un elenco dei casi semplici in rapporto ai quali una decisione può essere adottata da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento. |
(4) |
Inoltre, devono essere modificate le regole esistenti al fine di migliorare o di chiarire la procedura di registrazione. Oltre a ciò, è opportuno modificare taluni punti procedurali senza arrecare modifiche sostanziali al sistema. |
(5) |
Al fine di disciplinare le specificità e le caratteristiche della procedura di deposito elettronico, sono modificate le seguenti disposizioni: regola 1, paragrafo 1, lettera c), regola 3, paragrafo 2, regola 61, regola 72, paragrafo 4, regola 79, regola 82, regola 89, paragrafi 1 e 2. |
(6) |
Il deposito elettronico e la pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario dovrebbero facilitare il deposito di marchi in generale e in particolare sviluppare il deposito di marchi consistenti in semplici colori o in suoni attraverso una rappresentazione del marchio chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. Le condizioni tecniche, in particolare i formati dei dati per gli archivi di suoni, dovrebbero essere determinati dal presidente dell’Ufficio. Il deposito elettronico di marchi consistenti in suoni può essere accompagnato da un archivio elettronico del suono e tale archivio può essere integrato nella pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario al fine agevolare il pubblico accesso al suono stesso. |
(7) |
Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione devono essere completamente riformulate al fine di specificare i requisiti di ammissibilità, di indicare chiaramente le conseguenze legali delle irregolarità e ordinare le disposizioni secondo l’ordine cronologico della procedura. |
(8) |
Secondo l’ulteriore competenza attribuita all’Ufficio relativa all’esame dell’ammissibilità della trasformazione, il rifiuto di una richiesta di trasformazione può divenire parziale nel senso che la trasformazione può essere accettabile per alcuni Stati membri ma inammissibile per altri. Inoltre, è opportuno aggiungere alcuni criteri da utilizzare per esaminare i motivi assoluti in riferimento alla lingua di uno Stato membro. |
(9) |
Per quanto riguarda le spese che devono essere sostenute dalla parte soccombente nelle procedure di opposizione e di annullamento, le spese rimborsabili della rappresentanza devono essere limitate ma gli attuali importi massimi devono essere leggermente aumentati, tenendo conto del tempo trascorso dall’adozione del regolamento d’attuazione. Nel caso in cui vengano citati testimoni o esperti, non deve essere indicato tale importo massimo, ma le spese rimborsabili devono comprendere gli effettivi importi che possono essere richiesti dai testimoni e dagli esperti. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione (2) deve essere modificato di conseguenza. |
(11) |
Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle tasse, delle norme di attuazione e della procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:
1) |
La regola 1, paragrafo 1, è modificata come segue:
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2) |
La regola 3 è modificata come segue:
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3) |
La regola 4 è sostituita dalla seguente: «Regola 4 Tasse relative alla domanda La domanda è soggetta alle seguenti tasse:
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4) |
È inserita la seguente regola 5 bis: «Regola 5 bis Relazione di ricerca Le relazioni di ricerca devono essere predisposte utilizzando un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:
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5) |
Alla regola 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase: «Se la domanda precedente è una domanda di marchio comunitario, l’Ufficio inserisce ex officio una copia della precedente domanda nel fascicolo della domanda di marchio comunitario.» |
6) |
Alla regola 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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7) |
La regola 10 è sostituita dalla seguente: «Regola 10 Ricerche da parte degli uffici nazionali
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8) |
Alla regola 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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9) |
Alla regola 13, la lettera c) del paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono soppressi. |
10) |
È inserita la seguente regola 13 bis: «Regola 13 bis Divisione della domanda
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11) |
Le regole da 15 a 20 sono sostituite dalle seguenti: «Regola 15 Atto di opposizione
Regola 16 Uso delle lingue nell’atto di opposizione
Regola 16 bis Informazione del richiedente L’atto di opposizione e qualunque documento presentato dall’opponente, nonché qualunque comunicazione indirizzata ad una delle parti dall’Ufficio prima della scadenza del periodo di cui alla regola 18, vengono inviati all’altra parte per informarla della presentazione di un’opposizione. Regola 17 Esame di ammissibilità
Regola 18 Inizio della procedura di opposizione
Regola 19 Motivazione dell’opposizione
Regola 20 Esame dell’opposizione
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12) |
La regola 22 è sostituita dalla seguente: «Regola 22 Prova dell’utilizzazione
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13) |
Alla regola 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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14) |
Alla regola 25, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa. |
15) |
Viene inserita la seguente regola 25 bis: «Regola 25 bis Divisione di una registrazione
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16) |
Alla regola 26, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa. |
17) |
La regola 28, paragrafo 1, è modificata come segue:
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18) |
La regola 30 è sostituita dalla seguente: «Regola 30 Rinnovo della registrazione
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19) |
Alla regola 31, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi. |
20) |
Alla regola 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
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21) |
La regola 33 è modificata come segue:
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22) |
La regola 34 è sostituita dalla seguente: «Regola 34 Disposizioni specifiche relative all’atto di registrazione di una licenza
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23) |
Alla regola 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
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24) |
Alla regola 36, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa. |
25) |
La regola 38 è modificata come segue:
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26) |
La regola 39 è sostituita dalla seguente: «Regola 39 Rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità per inammissibilità
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27) |
La regola 40 è modificata come segue:
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28) |
Le regole 44 e 45 sono sostituite dalle seguenti: «Regola 44 Istanza di trasformazione
Regola 45 Esame dell’istanza di trasformazione
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29) |
La regola 47 è sostituita dalla seguente: «Regola 47 Trasmissione agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri Se l’istanza di trasformazione è conforme alle disposizioni del regolamento e delle presenti regole, l’Ufficio la trasmette immediatamente agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’ufficio dei marchi del Benelux, per i quali l’istanza è stata giudicata ammissibile. L’Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.» |
30) |
Alla regola 50, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue: «In particolare, se il ricorso è diretto contro una decisione adottata nell’ambito di una procedura di opposizione, l’articolo 78 bis del regolamento non è applicabile ai termini fissati secondo l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento. Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento.» |
31) |
La regola 51 è sostituita dalla seguente: «Regola 51 Rimborso della tassa di ricorso La tassa di ricorso viene rimborsata unicamente per disposizione:
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32) |
La regola 53 è sostituita dalla seguente: «Regola 53 Rettifica di errori nelle decisioni Quando l’Ufficio constata, d’ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente.» |
33) |
È aggiunta la seguente regola 53 bis: «Regola 53 bis Revoca di una decisione o soppressione di un’iscrizione nel registro
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34) |
Alla regola 59, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
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35) |
La regola 60 è sostituita dalla seguente: «Regola 60 Verbale delle procedure orali
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36) |
La regola 61 è modificata come segue:
|
37) |
La regola 62 è modificata come segue:
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38) |
Alla regola 65, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La notifica si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dall’apparato di telefax del ricevente.» |
39) |
Alla regola 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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40) |
Alla regola 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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41) |
Alla regola 72, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
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42) |
La regola 76 è modificata come segue:
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43) |
La regola 79 è modificata come segue:
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44) |
Viene inserita la seguente regola 79 bis: «Regola 79 bis Allegati alle comunicazioni scritte Quando un documento o un elemento di prova viene presentato, secondo la regola 79, lettera a), da una parte nell’ambito di una procedura dinnanzi all’Ufficio che coinvolge più di una parte nella procedura, il documento o l’elemento di prova e qualunque eventuale allegato vengono presentati in tante copie quante sono le parti nella procedura.» |
45) |
La regola 80 è modificata come segue:
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46) |
La regola 81 è soppressa. |
47) |
La regola 82 è modificata come segue:
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48) |
La regola 83 è sostituita dalla seguente: «Regola 83 Moduli
|
49) |
La regola 84 è modificata come segue:
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50) |
Alla regola 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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51) |
Alla regola 89, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
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52) |
La regola 91 è sostituita dalla seguente: «Regola 91 Conservazione dei fascicoli
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53) |
La regola 94 è modificata come segue:
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54) |
La regola 98 è sostituita dalla seguente: «Regola 98 Traduzioni
|
55) |
La regola 100 è sostituita dalla seguente: «Regola 100 Decisioni adottate da un solo membro I casi nei quali le decisioni della divisione di opposizione o della divisione di annullamento sono adottate da un solo membro, secondo l’articolo 127, paragrafo 2, o l’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento, sono le seguenti:
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56) |
Alla regola 101, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
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57) |
La regola 114 è modificata come segue:
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58) |
Alla regola 122, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. All’articolo 1, il punto 1, lettera d), il punto 3, il punto 4 e il punto 7 sono applicabili a decorrere dal 10 marzo 2008. La medesima decorrenza vale per la regola 83, paragrafo 1, seconda parte della lettera a), che inizia con il termine «compresa», secondo quanto previsto all’articolo 1, punto 48, del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE) n. 782/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88).
(3) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.»
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), e in particolare l'articolo 139,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, attuato dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (2), devono essere fissate tasse supplementari concernenti le relazioni di ricerca, la divisione di una domanda o di una registrazione di marchio e la prosecuzione del procedimento. È opportuno fissare gli importi di queste nuove tasse. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, il sistema di ricerca diviene facoltativo dal 10 marzo 2008. A partire da questa data, la tassa supplementare per le relazioni di ricerca nazionali deve essere applicata. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione (3) deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
1) |
La tabella dell'articolo 2 è modificata come segue:
|
2) |
All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95». |
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è applicabile a partire dal 10 marzo 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88).
(3) GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 781/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 85).
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2005
recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3615/92 della Commissione del 15 dicembre 1992 relativo alla determinazione delle quantità di prodotti agricoli da computare nel calcolo delle restituzioni all'esportazione di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (2), il regolamento (CE) n. 3223/93 della Commissione del 25 novembre 1993 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (3) e il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (4), riguardano tutti l'esportazione di taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. La maggior parte di tali regolamenti sono stati modificati più volte e in modo sostanziale. Occorre modificare tutti i regolamenti sopra menzionati e, per motivi di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è opportuno sostituirli con un unico testo. |
(2) |
I regolamenti (CEE) n. 2771/75 (5), (CE) n. 1255/1999 (6), (CE) n. 1260/2001 (7), (CE) n. 1784/2003 (8) e (CE) n. 1785/2003 (9) del Consiglio, relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori delle uova, del latte e prodotti lattiero-caseari, dello zucchero, dei cereali e del riso, stabiliscono che, in quanto necessario a consentire l'esportazione dei prodotti agricoli considerati sotto forma di determinate merci trasformate non comprese nell'allegato I del trattato in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale per tali prodotti, la differenza tra questi corsi o prezzi e quelli praticati all'interno della Comunità può essere colmata mediante restituzioni all'esportazione. La concessione di restituzioni per tutti questi prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato sia oggetto di regole comuni. |
(3) |
Le restituzioni all'esportazione devono essere versate per le merci ottenute direttamente da prodotti di base, da prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base e da prodotti equiparati ad una di queste due categorie. È opportuno stabilire le modalità di fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione in ciascuno dei casi suddetti. |
(4) |
Per garantire una corretta applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati e relative alla concessione di restituzioni all'esportazione, tali restituzioni non devono essere versate per prodotti provenienti da paesi terzi ed impiegati nella fabbricazione di merci che vengono esportate dopo aver circolato liberamente nella Comunità. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (10) ha stabilito regole comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Occorre tuttavia chiarire in quale modo tali regole vadano applicate alle merci non comprese nell'allegato I del trattato. |
(6) |
Il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità comporta che le restituzioni concesse sulle esportazioni di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato non possono superare le restituzioni che potrebbero essere versate ove tali prodotti fossero esportati allo stato naturale. È opportuno tener conto di tale principio quando si stabiliscono i tassi delle restituzioni e le regole di assimilazione. |
(7) |
Il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (11), prevede che il tasso della restituzione all'esportazione sia quello vigente il giorno in cui i cereali destinati alla fabbricazione di bevande alcoliche vengono assoggettati a controllo. Pertanto l'assoggettamento a controllo doganale di cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 deve essere considerato equivalente all'esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione. |
(8) |
Le bevande alcoliche sono considerate, rispetto ad altre merci, meno sensibili al prezzo dei prodotti agricoli impiegati per la fabbricazione. Tuttavia, il protocollo 19 dell'Atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca prevede che debbano essere adottate le misure necessarie per agevolare l'utilizzo dei cereali comunitari nella fabbricazione di bevande alcoliche derivate da cereali. |
(9) |
La fecola di patate deve essere equiparata all'amido di granturco ai fini della determinazione delle restituzioni all’esportazione. Tuttavia, ove il prezzo della fecola di patate sia notevolmente inferiore a quello dell'amido di granturco, deve sussistere la possibilità di fissare per essa un tasso di restituzione specifico. |
(10) |
Per essere ammessi alle restituzioni, i prodotti agricoli impiegati, e in particolare le merci ottenute da tali prodotti, devono essere esportati; qualsiasi deroga a tale norma deve essere interpretata restrittivamente. Tuttavia, è possibile che durante la fabbricazione delle merci i produttori subiscano perdite di materie prime per le quali sono stati pagati prezzi comunitari, mentre le perdite subite dai produttori stabiliti fuori della Comunità sono limitate ai prezzi del mercato mondiale. Inoltre, durante la fabbricazione di alcune merci si ottengono sottoprodotti di valore nettamente diverso da quello del prodotto principale. In taluni casi, questi sottoprodotti possono essere utilizzati solo come alimenti per animali. Pertanto occorre stabilire regole comuni per la definizione delle quantità di prodotti effettivamente impiegati nel processo di fabbricazione della merce esportata. |
(11) |
Numerose merci, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di correnti regolari di esportazione. Al fine di snellire le formalità di esportazione, è opportuno adottare per tali merci una procedura semplificata che consenta al fabbricante di comunicare alle autorità competenti le informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci. Se le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci esportate sono registrate presso le autorità competenti, è opportuno che tale registrazione sia confermata annualmente al fine di ridurre i rischi relativi alla mancata comunicazione della modifica di tali quantità. |
(12) |
Poiché molti prodotti agricoli sono soggetti a variazioni naturali e stagionali, la percentuale di prodotti agricoli contenuta nelle merci esportate può variare. Per tale motivo l'importo della restituzione deve essere stabilito sulla base delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati nella produzione delle merci esportate. Tuttavia, per alcune merci dalla composizione semplice e relativamente costante è opportuno, a fini di semplificazione amministrativa, che l'importo della restituzione venga determinato in base a quantità fisse di prodotti agricoli. |
(13) |
Nel fissare il tasso di restituzione per i prodotti di base o per i prodotti equiparati, è opportuno tenere conto delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o di altre misure applicabili aventi effetti analoghi, in conformità alla pertinente normativa sull'organizzazione comune dei mercati. |
(14) |
Merci con caratteristiche simili potrebbero essere state ricavate da materie di base diverse grazie all'impiego di varie tecniche. È opportuno che gli esportatori indichino la natura delle materie di base e facciano determinate dichiarazioni in merito al procedimento di fabbricazione, ove ciò sia necessario per stabilire se esista un diritto alla restituzione o quale tasso di restituzione vada applicato. |
(15) |
Nel calcolare le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati, occorre prendere in considerazione il tenore di materia secca nel caso degli amidi e di certi sciroppi di glucosio o di maltodestrina. |
(16) |
Ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio mondiale, dalle specifiche esigenze di alcuni mercati o da accordi commerciali internazionali, deve essere possibile differenziare la restituzione per determinate merci a seconda della destinazione. |
(17) |
La gestione degli importi delle restituzioni che possono essere concesse, nel corso di un anno finanziario, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato può comportare la necessità di stabilire tassi diversi per le esportazioni, con o senza fissazione anticipata del tasso di restituzione, in base all'evoluzione dei mercati comunitari e di quelli mondiali. |
(18) |
L'importo delle restituzioni che possono essere concesse nel corso di un anno finanziario è limitato in base agli impegni internazionali assunti dalla Comunità. È necessario dare agli operatori la possibilità di esportare a condizioni note in anticipo le merci non incluse nell'allegato I del trattato. In particolare, essi devono poter essere certi che tali esportazioni possono beneficiare di una restituzione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità. Qualora ciò non sia più possibile, gli esportatori devono essere informati con sufficiente anticipo. Il rilascio di titoli di restituzione consente di seguire le domande di restituzione e di garantire ai titolari un rimborso pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le altre condizioni in materia di restituzione previste dalle norme comunitarie. Devono essere adottate misure gestionali per il sistema dei titoli di restituzione. In particolare, occorre prevedere un coefficiente di riduzione da applicare nelle ipotesi in cui le domande di titoli di restituzione superino gli importi disponibili. Per certi casi è opportuno prevedere la sospensione del rilascio di titoli di restituzione. |
(19) |
I titoli di restituzione servono a garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità. Inoltre essi consentono di stabilire in anticipo quale restituzione possa essere versata per i prodotti agricoli impiegati nella fabbricazione di merci esportate verso paesi terzi. Il fine di tali titoli è parzialmente diverso da quello dei titoli rilasciati per l'esportazione di prodotti di base allo stato naturale oggetto di impegni internazionali che implicano restrizioni quantitative. Occorre pertanto precisare quali disposizioni generali applicabili ai titoli nel settore agricolo — attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione del 9 giugno 2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (12) — non debbano essere applicate ai titoli di restituzione. |
(20) |
Inoltre occorre precisare in quale modo si applichino ai titoli di restituzione determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 riguardanti certi titoli i quali fissano in anticipo la restituzione all'esportazione e vengono chiesti con riferimento ad una gara d'appalto indetta in un paese terzo importatore. Generalmente i tassi di restituzione sono fissati o modificati il giovedì. Per ridurre il rischio che vengano presentate domande di fissazione anticipata a scopo speculativo, le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì devono considerarsi presentate il giorno lavorativo successivo. |
(21) |
È necessario stabilire le condizioni alle quali può essere svincolata la cauzione relativa ai titoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (13). Occorre precisare quali siano gli obblighi che, costituendo esigenze principali, richiedono il deposito di una cauzione e specificare quali prove, fornite a dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi, diano diritto allo svincolo della cauzione. |
(22) |
Le domande di titoli rischiano di superare l'importo totale che può essere attribuito. L'anno finanziario deve quindi essere suddiviso in periodi, in modo da poter rilasciare titoli sia agli operatori che esportano alla fine dell'anno finanziario sia a quelli che esportano all'inizio dell'anno finanziario. Se del caso, occorre applicare un coefficiente di riduzione a tutti gli importi richiesti in un dato periodo. |
(23) |
Per quanto riguarda il pagamento delle restituzioni, alcuni tipi di esportazioni non sono sottoposti a limiti derivanti da impegni internazionali assunti dalla Comunità. Chi effettua tali esportazioni deve pertanto essere esonerato dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione. |
(24) |
La maggior parte degli esportatori in questione riceve restituzioni per un importo inferiore a 75 000 euro l'anno. Complessivamente, le esportazioni di cui trattasi rappresentano solo una parte modesta dell'importo globale delle restituzioni versate per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. È opportuno prevedere la possibilità di esonerare tali esportatori dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione. Tuttavia, per impedire abusi è necessario limitare l'applicazione di tale esonero allo Stato membro nel quale è stabilito l'esportatore. |
(25) |
Occorre istituire un sistema di controlli fondato sul principio secondo cui, in occasione di ogni esportazione, l'esportatore deve dichiarare alle autorità competenti le quantità di prodotti impiegati per fabbricare le merci esportate. Le autorità competenti devono adottare i provvedimenti che ritengono necessari per verificare l'esattezza di tali dichiarazioni. |
(26) |
Può accadere che le autorità incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore non dispongano di prove sufficienti per accogliere la dichiarazione delle quantità impiegate, nonostante questa sia fondata su un'analisi chimica. Una situazione del genere rischia di presentarsi soprattutto quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro diverso da quello di esportazione. È pertanto necessario che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possano, se necessario, ottenere direttamente dalle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni che queste ultime possano avere circa le modalità di fabbricazione delle merci. |
(27) |
È opportuno consentire agli operatori, di concerto con le autorità competenti dello Stato membro in cui le merci sono fabbricate, di fare una dichiarazione semplificata indicando cumulativamente le quantità dei prodotti impiegati, purché gli operatori stessi tengano a disposizione di dette autorità informazioni particolareggiate sui prodotti. |
(28) |
Non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza le quantità di prodotti agricoli impiegati per le quali può chiedere il versamento della restituzione. Pertanto l'esportatore non è sempre in grado di dichiarare tali quantità. È dunque necessario prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione di cui l'interessato possa chiedere l'applicazione limitatamente a determinate merci, basato sull'analisi chimica delle merci e su un'apposita tabella. |
(29) |
Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (14), consente la vendita a prezzo ridotto di burro e di crema alle industrie che fabbricano determinati prodotti. È opportuno tener conto di tale possibilità quando si calcolano le restituzioni in base ad analisi chimiche. |
(30) |
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che non sia concessa alcuna restituzione ove i prodotti non siano di sana e leale qualità commerciale il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Per garantire che questa regola sia uniformemente applicata, deve essere precisato che i prodotti contemplati dall'articolo 1 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (15) oppure dall'articolo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (16) e riportati nell'allegato II del presente regolamento, devono essere preparati conformemente a tali direttive e recare il richiesto bollo sanitario. |
(31) |
Il combinato disposto del paragrafo 10 e del paragrafo 12 dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 limita a certe merci aventi un elevato contenuto di latte la condizione che i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono versate restituzioni all'esportazione, siano d'origine comunitaria. È dunque opportuno prevedere misure per l’attuazione ed il controllo di tale norma. |
(32) |
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che i prodotti agricoli di base e le merci possono restare assoggettati al regime di prefinanziamento della restituzione per un periodo pari al massimo al rimanente periodo di validità del titolo d'esportazione. Tuttavia i titoli di restituzione rilasciati verso la fine dell'esercizio finanziario hanno un periodo di validità più breve, che non può, a causa degli impegni internazionali della Comunità, superare il 30 settembre. Per assicurare una sufficiente flessibilità, che consenta agli esportatori di utilizzare appieno i titoli di restituzione di breve durata, è opportuno adottare misure specifiche per tali titoli nella misura in cui questi limitano alla rimanente durata del titolo d'esportazione il periodo durante il quale i prodotti agricoli di base e le merci possono restare in regime di prefinanziamento della restituzione. |
(33) |
È opportuno garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle disposizioni relative al versamento delle restituzioni per merci non incluse nell'allegato I del trattato. A tal fine è opportuno che ogni Stato membro informi gli altri Stati membri, tramite la Commissione, dei mezzi di controllo cui fa ricorso sul suo territorio per i vari tipi di merci esportate. |
(34) |
È necessario che la Commissione possa monitorare in modo soddisfacente le misure adottate per quanto riguarda il versamento delle restituzioni all'esportazione. Pertanto la Commissione deve poter disporre di determinate informazioni statistiche trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri. È opportuno specificare la forma ed il contenuto di tali informazioni. |
(35) |
Occorre prevedere tempi adeguati per consentire il passaggio dal regime amministrativo dei titoli di restituzione istituito dal regolamento (CE) n. 1520/2000 al regime istituito dal presente regolamento. Conseguentemente, il presente regolamento va applicato alle domande presentate dall'8 luglio 2005 per titoli utilizzabili a decorrere dal 1o ottobre 2005. |
(36) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per quanto riguarda il sistema di restituzioni all'esportazione istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2771/75, del regolamento (CE) n. 1255/1999, del regolamento (CE) n. 1260/2001, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e del regolamento (CE) n. 1785/2003.
Esso si applica all'esportazione tanto dei prodotti di base figuranti nell'allegato I del presente regolamento, qui di seguito denominati «prodotti di base», quanto dei prodotti derivati dalla trasformazione di tali prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3 del presente regolamento, quando tali prodotti vengono esportati sotto forma di merci non incluse nell'allegato I del trattato ma elencate in uno degli atti seguenti:
a) |
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75; |
b) |
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999; |
c) |
l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001; |
d) |
l'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003; |
e) |
l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
Tali merci, qui di seguito denominate «merci», sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.
2. La restituzione all’esportazione di cui al paragrafo 1 non viene concessa per le merci messe in libera pratica ai sensi dell'articolo 24 del trattato e poi riesportate.
Non si concedono restituzioni quando tali merci vengono esportate dopo essere state trasformate oppure quando vengono incorporate in altre merci.
3. Eccetto per i cereali, non vengono versate restituzioni per i prodotti impiegati nella fabbricazione di alcol contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato II, rientranti nel codice NC 2208.
Articolo 2
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) |
«esercizio finanziario» il periodo che va dal 1o ottobre di un anno al 30 settembre di quello successivo; |
2) |
«anno finanziario» il periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre di quello successivo; |
3) |
«aiuto alimentare» le operazioni di aiuto alimentare che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, qui di seguito denominato «l'accordo»; |
4) |
«residui» i prodotti del processo di fabbricazione che abbiano una composizione sensibilmente diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che non possono essere commercializzati; |
5) |
«sottoprodotti» i prodotti o le merci ottenuti durante il processo di fabbricazione che hanno composizione o caratteristiche diverse da quelle delle merci effettivamente esportate e che possano essere commercializzati; |
6) |
«perdite» le quantità di prodotti o merci, risultanti dalla fase del processo di fabbricazione nella quale i prodotti agricoli sono impiegati allo stato naturale, che siano diverse dalle quantità di merci effettivamente esportate, dai residui e dai sottoprodotti e che non possano essere commercializzate. |
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punti 4), 5) e 6), non si considerano commercializzati i prodotti ottenuti durante il processo di fabbricazione che abbiano una composizione diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che siano venduti a un prezzo che corrisponda esclusivamente alle spese sostenute per la loro eliminazione.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto 6), sono equiparati alle perdite i prodotti o le merci risultanti dal processo di fabbricazione che possano essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, solo come mangimi per animali.
Articolo 3
1. La fecola di patate, codice NC 1108 13 00, direttamente ottenuta dalle patate, ad esclusione dei sottoprodotti, è equiparata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco.
2. Il siero di latte, codici NC da 0404 10 48 a 0404 10 62, non concentrato è equiparato, anche qualora sia congelato, al siero di latte in polvere di cui all'allegato I; tale siero di latte in polvere è qui di seguito denominato «gruppo 1».
3. I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse non superiore all'1,5 % e qui di seguito denominato «gruppo 2»:
a) |
il latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 90 51 e 0404 90 21, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore allo 0,1 %; |
b) |
il latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore all'1,5 %. |
4. I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse del 26 % e qui di seguito denominato «gruppo 3»:
a) |
il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 e 0404 90 23, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % ma inferiore o pari al 6 %; |
b) |
il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % ma inferiore al 45 %. |
Tuttavia, a richiesta dell'interessato e con l'accordo dell'autorità competente, i prodotti di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere equiparati:
a) |
al gruppo 2 per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto; |
b) |
al burro, figurante nell'allegato I e qui di seguito denominato «gruppo 6», per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto. |
5. I prodotti seguenti sono equiparati al gruppo 6:
a) |
il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 e 0404 90 29, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %; |
b) |
il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 0403 10 19, 0403 90 19 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore al 45 %; |
c) |
il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore al 62 % ma diverso dall'82 %, codici NC 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10 e 0405 90 90. |
6. Il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, dei codici NC da 0403 10 11 a 0403 10 19, da 0403 90 51 a 0403 90 59 e da 0404 90 21 a 0404 90 29, concentrati, che non siano né in polvere né in granuli né in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono equiparati, per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto, al gruppo 2. La parte costituita da materia grassa butirrica in tali prodotti è equiparata al gruppo 6.
Il primo comma si applica anche ai formaggi e ai latticini.
7. Il riso semigreggio, codice NC 1006 20, e il riso semilavorato, dei codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48, sono equiparati al riso lavorato, codici NC da 1006 30 61 a 1006 30 98.
8. I prodotti seguenti, se soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1260/2001 e dal regolamento (CE) n. 2135/95 (17) per il versamento della restituzione nel caso in cui vengano esportati allo stato naturale, sono equiparati allo zucchero bianco del codice NC 1701 99 10:
a) |
lo zucchero greggio di barbabietola o di canna, codice NC 1701 11 90 o 1701 12 90, contenente, allo stato secco, almeno il 92 % in peso di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; |
b) |
gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 o 1701 99 90; |
c) |
i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003; |
d) |
i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003. |
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 800/1999 si applica in aggiunta alle disposizioni del presente regolamento.
CAPO II
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE
SEZIONE 1
Metodo di calcolo
Articolo 5
1. L'importo della restituzione versata per la quantità, determinata conformemente alla sezione 2, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso di restituzione relativo al prodotto di base, calcolato per unità di peso conformemente alla sezione 3.
2. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, vengono fissati tassi di restituzione diversi per un determinato prodotto di base, va calcolato un importo separato per ciascuna delle quantità del prodotto di base cui è applicabile un tasso di restituzione distinto.
3. Ove una merce sia stata usata per fabbricare la merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per calcolare l'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, ai prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti di base o ai prodotti equiparati, a norma dell'articolo 3, ad una delle due categorie precedenti, che siano stati usati per fabbricare la merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.
SEZIONE 2
Quantità di riferimento
Articolo 6
Per quanto riguarda le merci, la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione per calcolare l'importo della restituzione, qui di seguito denominata «quantità di riferimento», è determinata in conformità degli articoli 7, 8 e 9, salvo che sia fatto riferimento all'allegato III o si applichi l'articolo 51, secondo comma.
Articolo 7
Se viene impiegato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto equiparato, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare la merce esportata, tenendo conto dei tassi di conversione di cui all'allegato VII.
Articolo 8
Se viene impiegato un prodotto al quale si applica l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure il regolamento (CE) n. 1785/2003, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare le merci esportate, adeguata in modo che corrisponda ad una certa quantità del prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato V del presente regolamento, purché il prodotto rientri in una delle seguenti categorie:
a) |
il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto equiparato a tale prodotto di base; |
b) |
il prodotto è equiparato ad un prodotto derivato dalla trasformazione di un prodotto di base; |
c) |
il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto equiparato ad un prodotto derivante dalla trasformazione di un prodotto di base. |
Tuttavia, per quanto riguarda l'alcol di cereali contenuto nelle bevande alcoliche del codice NC 2208, la quantità di riferimento è pari a 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.
Articolo 9
Salva l'applicazione dell'articolo 11, se viene impiegato uno dei prodotti seguenti, la quantità di riferimento per ognuno dei prodotti di base è pari alla quantità stabilita dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 49:
a) |
un prodotto non compreso nell'allegato I del trattato e ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 del presente regolamento; |
b) |
un prodotto ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di vari prodotti di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 oppure ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di prodotti di cui alla lettera a) del presente comma. |
La quantità di riferimento viene determinata sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate. Ai fini del calcolo di tale quantità, si applicano i tassi di conversione di cui all'allegato VII oppure, se del caso, le modalità particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza e i coefficienti di cui all'articolo 8.
Tuttavia, per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali contenute nelle bevande alcoliche del codice NC 2208, la quantità di riferimento è 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.
Articolo 10
Ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 9, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione delle merci esportate. Se tuttavia in una delle fasi del processo di fabbricazione di tali merci un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato, impiegato in una fase successiva, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato come effettivamente impiegato.
Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del primo comma devono essere determinate per ciascuna merce esportata.
Tuttavia, nel caso di merci oggetto di correnti regolari di esportazione, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, le quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, sulla base della formula di fabbricazione di tali merci oppure sulla base delle quantità medie di prodotti impiegati, durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate rimangono la base di calcolo finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate.
Salvo in caso di autorizzazione formale da parte dell'autorità competente, le quantità di prodotti così determinate devono essere confermate almeno una volta l'anno.
Articolo 11
Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III, la quantità di riferimento in chilogrammi di prodotto di base per 100 kg di merce è quella indicata in tale allegato in corrispondenza di ciascuna di tali merci.
Tuttavia, per le paste fresche i quantitativi di prodotti di base indicati nell'allegato III devono essere ridotti alla quantità equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e dividendoli per 88.
Nel caso in cui le merci siano state fabbricate in parte usando prodotti per i quali la restituzione all'esportazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e in parte usando altri prodotti, la quantità di riferimento relativa al primo gruppo di prodotti è determinata conformemente agli articoli da 6 a 10.
Articolo 12
1. Ai fini della determinazione delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati si applicano i paragrafi 2 e 3.
2. Ogni prodotto agricolo, impiegato ai sensi dell'articolo 10, che dia diritto ad una restituzione e che scompaia durante il normale processo di fabbricazione, a esempio trasformandosi in vapore, in fumo oppure in polveri o ceneri non recuperabili, dà diritto alla restituzione per l’intera quantità impiegata.
3. Le quantità di merci che non vengano effettivamente esportate non danno diritto a restituzioni per quanto riguarda le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati, fermo restando l’articolo 13, paragrafo 1.
Se tali merci hanno la stessa composizione di quelle effettivamente esportate, può essere applicata una riduzione proporzionale delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci effettivamente esportate.
Articolo 13
1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, possono essere trascurate le perdite pari o inferiori al 2 % in peso inerenti alla produzione della merce.
La soglia del 2 % è calcolata come rapporto tra il peso della sostanza secca di tutte le materie prime impiegate, previa detrazione delle quantità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed il peso della sostanza secca delle merci effettivamente esportate, oppure applicando un qualsiasi altro metodo di calcolo appropriato alle condizioni di produzione delle merci.
2. Ove la perdita inerente alla produzione superi il 2 %, la perdita in eccesso non dà diritto a restituzione per le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere perdite maggiori che siano debitamente comprovate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quali casi le autorità competenti hanno riconosciuto perdite maggiori e i motivi di tale riconoscimento.
3. Le quantità effettivamente impiegate di prodotti agricoli incorporati nei residui sono prese in considerazione ai fini del versamento delle restituzioni.
4. Ove si ottengano sottoprodotti, devono essere determinate le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati da attribuire rispettivamente alla merce esportata e ai sottoprodotti.
SEZIONE 3
Tassi di restituzione
Articolo 14
La fissazione del tasso di restituzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e delle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, viene effettuata mensilmente per 100 kg di prodotto di base.
Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e ai tuorli d'uovo, idonei al consumo umano, freschi, essiccati o altrimenti conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
Articolo 15
1. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti:
a) |
i costi medi sostenuti dalle industrie di trasformazione per procurarsi i prodotti di base sul mercato comunitario e i prezzi praticati sul mercato mondiale; |
b) |
il livello della restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato e fabbricati in condizioni analoghe; |
c) |
la necessità di garantire condizioni eque di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti di paesi terzi in regime di perfezionamento attivo; |
d) |
l'evoluzione tanto delle spese quanto dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale; |
e) |
il rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
2. Nel fissare i tassi di restituzione, si tiene eventualmente conto delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili, in tutti gli Stati membri e conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore considerato, ai prodotti di base o ai prodotti equiparati.
3. All'esportazione delle merci del codice NC 3505 10 50 è applicato un tasso ridotto qualora per il prodotto di base, impiegato durante il presunto periodo di fabbricazione delle merci a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (18), spetti una restituzione alla produzione. Il tasso ridotto è fissato in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento.
Articolo 16
Per quanto riguarda la fecola di patate, del codice NC 1108 13 00, il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, con la procedura prevista dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e applicando i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento. I quantitativi di fecola di patate impiegati sono convertiti in quantitativi equivalenti di granturco in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento.
Per quanto riguarda le miscele di D-glucitolo (sorbitolo), dei codici NC 2905 44 e 3824 60, se l'interessato non indica, nella dichiarazione di cui all'articolo 49, le informazioni richieste dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), o non comprova la dichiarazione con una documentazione soddisfacente, il tasso della restituzione è quello vigente per il prodotto di base cui si applica il tasso meno elevato.
Articolo 17
La restituzione per gli amidi, dei codici NC da 1108 11 00 a 1108 19 90, o per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, derivanti dalla trasformazione di detti amidi, è versata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di tali prodotti attestante che questi ultimi sono stati ottenuti direttamente da cereali, patate o riso, escludendo qualsiasi uso di sottoprodotti derivanti dalla fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.
La dichiarazione vale, fino a revoca, per tutte le forniture provenienti dallo stesso fabbricante. Essa è controllata conformemente all'articolo 49.
Articolo 18
1. Se il tenore di estratto secco della fecola di patate equiparata all'amido di granturco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, è pari o superiore all'80 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'80 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/80 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.
Per tutti gli altri amidi, se il tenore di estratto secco è pari o superiore all'87 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'87 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/87 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.
Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina, dei codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 o 2106 90 55, è pari o superiore al 78 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco di tali sciroppi è inferiore al 78 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/78 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il tenore di estratto secco degli amidi è determinato applicando il metodo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (19) e il tenore di sostanza secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato applicando il metodo 2 di cui all'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (20) o qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra almeno le stesse garanzie.
3. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49 il richiedente deve indicare il tenore di estratto secco degli amidi o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina impiegati.
Articolo 19
1. Ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio internazionale delle caseine, del codice NC 3501 10, dei caseinati, del codice NC 3501 90 90, e dell'ovoalbumina, dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, oppure dalle specifiche esigenze di alcuni mercati, la restituzione per tali merci può essere differenziata a seconda della loro destinazione.
2. Per le merci dei codici NC 1902 11 00, 1902 19 e 1902 40 10, il tasso di restituzione può essere differenziato a seconda della destinazione.
3. La restituzione può variare a seconda che il tasso sia o meno fissato in anticipo conformemente all'articolo 29.
Articolo 20
1. Il tasso di restituzione è quello in vigore il giorno in cui le merci vengono esportate, a meno che non ricorra una delle situazioni seguenti:
a) |
è stata chiesta, conformemente all'articolo 29, la fissazione anticipata del tasso di restituzione; |
b) |
è stata fatta domanda conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, e il tasso di restituzione è stato fissato in anticipo il giorno in cui è stata presentata la domanda di titolo di restituzione. |
2. Qualora si applichi il sistema di fissazione anticipata del tasso di restituzione, il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato all'esportazione effettuata successivamente a tale data durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.
Il tasso di restituzione è adeguato con modalità identiche a quelle stabilite in materia di fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale, ma applicando i coefficienti di conversione fissati nell'allegato V per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso.
3. Gli estratti di titoli di restituzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000, non possono essere oggetto di fissazione anticipata indipendentemente dai titoli da cui sono ricavati.
Articolo 21
Quando vengono esportate merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2571/97, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello vigente per l’impiego di prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore fornisca la prova che le merci non contengono prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto.
CAPO III
TITOLI DI RESTITUZIONE
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 22
1. Gli Stati membri rilasciano ai richiedenti, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, titoli di restituzione validi nella Comunità intera.
Il titolo di restituzione garantisce il pagamento della restituzione, purché siano rispettate le condizioni di cui al capo V. Esso può includere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. I titoli sono validi per un solo esercizio finanziario.
2. Il versamento delle restituzioni per i prodotti di base esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II o per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.
Il primo comma non si applica né alle forniture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino, all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 1, ed all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, né alle esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento.
3. Il versamento della restituzione nell'ambito del sistema di fissazione anticipata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione contenente la fissazione anticipata dei tassi di restituzione.
Articolo 23
1. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 relative ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in quantità si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in euro di cui al presente regolamento, tenendo presente il disposto dell'allegato VI del presente regolamento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, gli articoli 9, 12 e 14, l'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 21, 24, 32, 33 e 35, l'articolo 36, paragrafo 5, e gli articoli 42, 46, 47 e 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applicano ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli che scadono il 30 settembre non può essere prorogata. In tal caso il titolo deve essere annullato riguardo agli importi non chiesti per causa di forza maggiore e la relativa cauzione deve essere svincolata.
Articolo 24
1. La domanda di titolo di restituzione ed il titolo stesso devono essere redatti conformemente al modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000 e devono indicare l'importo in euro.
Tali documenti devono essere compilati conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato VI del presente regolamento.
2. Quando il richiedente non intende effettuare esportazioni da uno Stato membro diverso da quello in cui chiede il titolo di restituzione, l'autorità competente può conservare il titolo di restituzione, in particolare sotto forma di fascicolo informatico. In tal caso l'autorità competente comunica al richiedente che il suo titolo di restituzione è stato registrato e gli fornisce le informazioni indicate sulla copia del titolo di restituzione rilasciata al titolare (qui di seguito denominata «esemplare n. 1»). La copia del titolo di restituzione in possesso dell'ente emittente, qui di seguito denominata «esemplare n. 2», non viene rilasciata.
L'autorità competente registra tutte le informazioni figuranti nei titoli di restituzione di cui alle sezioni III e IV dell'allegato VI nonché gli importi chiesti in forza del titolo.
Articolo 25
Il versamento delle restituzioni per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, tali cereali sono considerati esportati.
Articolo 26
Fatto salvo l'articolo 27, il titolo di restituzione non è trasferibile.
Articolo 27
1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili.
I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto e purché il nome e l'indirizzo del cessionario accettante siano indicati, al più tardi all'atto della presentazione della domanda, nella casella 20 del modulo di cui all'articolo 24. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto.
Prima dell'emissione del titolo, nella casella 22 deve essere inserita la dicitura seguente, completata conformemente ai dati relativi alla domanda: «I diritti possono eventualmente essere trasferiti a … (nome e indirizzo del cessionario)».
Se nella domanda di titolo non sono stati indicati il nome e l'indirizzo di un cessionario, deve essere sbarrata la casella 6.
2. In deroga al paragrafo 1, l'obbligo di indicare il nome e l'indirizzo del cessionario nella casella 20 del modulo di domanda non sussiste con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1o giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1o ottobre. In questi titoli di restituzione non deve essere sbarrata la casella 6.
3. Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare.
In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.
Articolo 28
1. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o in caso di retrocessione da parte del cessionario, l'autorità emittente o l'organismo designato da ciascuno Stato membro registra sul titolo o, se del caso, sull'estratto:
a) |
il nome e l'indirizzo del cessionario indicato conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, o la dicitura di cui all'articolo 27, paragrafo 3; |
b) |
la data del trasferimento o della retrocessione, certificata mediante apposizione del proprio timbro. |
2. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 29
Le domande di fissazione anticipata dei tassi di restituzione devono riguardare tutti i tassi di restituzione applicabili.
La domanda di fissazione anticipata può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo di restituzione oppure dopo la concessione di quest'ultimo.
Le domande di fissazione anticipata sono presentate conformemente alla sezione II dell'allegato VI usando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. La fissazione anticipata non può riguardare le esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda.
Le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.
Articolo 30
Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo rilasciato sul modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tale domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato VI, sezione II, punto 3, del presente regolamento.
L'importo per il quale viene chiesto l'estratto deve essere registrato sul titolo originale.
Articolo 31
1. Il rilascio del titolo di restituzione obbliga il titolare a chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e relativamente ad esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso. Per garantire il rispetto di tale obbligo è costituita la cauzione di cui all'articolo 43.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Le esigenze principali sono considerate soddisfatte se l'esportatore ha trasmesso la domanda specifica relativa a merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione conformemente all'articolo 32 e all'allegato VI, sezione V, del presente regolamento.
Salvo forza maggiore, la domanda specifica, ove non sia costituita dalla dichiarazione di esportazione, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza del titolo di restituzione e deve recare il numero di quest'ultimo.
Se il termine di tre mesi di cui al terzo comma non è rispettato, l'obbligo di cui alla prima frase del paragrafo 1 non può essere considerato adempiuto. Conseguentemente, la cauzione di cui all'articolo 43 è incamerata per l'importo in questione.
3. La prova dell’adempimento dell’esigenza principale è fornita presentando all'autorità competente l'esemplare n. 1 del titolo di restituzione, debitamente annotato conformemente all'articolo 32. La prova va fornita entro la fine del nono mese successivo alla fine del periodo di validità del titolo di restituzione. La cauzione di cui all'articolo 43 viene incamerata in proporzione all'importo per il quale la prova non è stata fornita entro tale termine.
Articolo 32
1. Ciascun esportatore deve compilare una domanda specifica di pagamento ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. Tale domanda deve essere presentata all'autorità di pagamento insieme con i titoli corrispondenti, salvo che questi ultimi siano registrati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento.
L'autorità competente può decidere di non considerare come domanda specifica la pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.
L'autorità competente può considerare come domanda specifica la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. In tal caso la data di ricezione della domanda specifica da parte dell’autorità di pagamento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è costituita dalla data in cui tale autorità ha ricevuto la dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica deve contenere i dati della dichiarazione di esportazione.
2. L'autorità di pagamento determina l'importo richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi esclusivamente sulla quantità e sulla natura dei prodotti di base esportati e sui tassi di restituzione applicabili. Nella dichiarazione di esportazione questi dati devono essere indicati esplicitamente o con un riferimento inequivocabile.
L'autorità di pagamento annota tale importo sul titolo di restituzione entro tre mesi dal ricevimento della domanda specifica.
L'imputazione del titolo si effettua a tergo dell'esemplare n. 1; nelle caselle 28, 29 e 30, è indicato l'importo in euro anziché la quantità.
Il terzo comma si applica, mutatis mutandis, ai titoli conservati in forma elettronica.
3. Dopo l'imputazione, se il titolo di restituzione non è registrato, l'esemplare n. 1 viene restituito al titolare o conservato dall'autorità di pagamento su richiesta dell'esportatore.
4. La cauzione relativa all'importo per cui è stato attribuito il titolo di restituzione all'esportazione di merci può essere svincolata oppure può essere trasferita per garantire il versamento anticipato della restituzione conformemente al capo 2 del regolamento (CE) n. 800/1999.
Articolo 33
I titoli di restituzione rilasciati per un esercizio finanziario possono essere chiesti in sei serie distinte. Le domande di titoli possono essere presentate non oltre le date seguenti:
a) |
il 7 settembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o ottobre; |
b) |
il 7 novembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o dicembre; |
c) |
il 7 gennaio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o febbraio; |
d) |
il 7 marzo, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o aprile; |
e) |
il 7 maggio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o giugno; |
f) |
il 7 luglio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o agosto. |
Gli operatori possono fare domanda di titoli di restituzione soltanto per la serie corrispondente alla prima data limite, tra quelle sopra indicate, successiva al giorno in cui viene presentata la domanda.
Articolo 34
Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le domande di titoli entro le date seguenti:
a) |
il 14 settembre, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera a); |
b) |
il 14 novembre, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b); |
c) |
il 14 gennaio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera c); |
d) |
il 14 marzo, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera d); |
e) |
il 14 maggio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera e); |
f) |
il 14 luglio, per i titoli di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f). |
Articolo 35
1. L'importo totale per il quale si possono rilasciare titoli di restituzione per ciascun esercizio finanziario viene determinato conformemente al paragrafo 2.
2. Dall'importo massimo di restituzioni, determinato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo, vanno detratti gli elementi seguenti:
a) |
l'importo che supera l'importo massimo e che è stato indebitamente versato durante l'anno finanziario precedente; |
b) |
l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento; |
c) |
gli importi per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione validi per l'esercizio finanziario considerato. |
All'ammontare ottenuto in base al primo comma del presente paragrafo va aggiunto l'importo corrispondente ai titoli rilasciati che siano stati restituiti conformemente all'articolo 45.
Ove l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV sia stato sottoutilizzato, l'ammontare risultante dalle operazioni precedenti viene maggiorato di conseguenza.
Nel determinare l’importo finale si tiene conto delle eventuali incertezze riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.
Articolo 36
L'importo totale con riferimento al quale possono essere rilasciati titoli per ciascuna delle serie di cui all'articolo 33 è pari al:
a) |
30 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 settembre, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera a); |
b) |
27 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 novembre, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b); |
c) |
32 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 gennaio, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera c); |
d) |
44 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 marzo, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera d); |
e) |
67 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 maggio, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera e); |
f) |
100 % dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 35, alla data del 14 luglio, per la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f). |
Articolo 37
1. Qualora l'importo totale delle domande ricevute relativamente a ciascuno dei periodi interessati superi il massimale di cui all'articolo 35, la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande presentate entro la data pertinente di cui all'articolo 33, in modo che sia rispettato il massimale stesso.
La Commissione pubblica il coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di cui all'articolo 34.
2. Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli sono rilasciati per l'importo chiesto, moltiplicato per 1 meno il coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 38, paragrafo 3, lettera a).
Tuttavia, per quanto riguarda la serie di cui all'articolo 33, primo comma, lettera f), i richiedenti possono ritirare le loro domande entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro il 1o agosto gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi relativi alle domande di titoli di restituzione ritirate a norma del secondo comma del paragrafo 2.
Articolo 38
1. Se rimangono disponibili importi stabiliti in conformità dell'articolo 35, la Commissione, tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea effettuata entro il 10 agosto, può ammettere la presentazione di domande di titoli di restituzione a partire dal lunedì successivo per merci da esportare prima del 1o ottobre.
Qualora venga effettuata tale pubblicazione, si applicano i paragrafi 2 e 3.
2. Le domande presentate nel corso di una settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il martedì seguente. I relativi titoli possono essere rilasciati dal lunedì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.
3. Qualora l'importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) |
stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, con riferimento alle quali non sono ancora stati rilasciati titoli; |
b) |
ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione; |
c) |
sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione. |
4. I regolamenti adottati a norma del paragrafo 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro quattro giorni dalla notifica delle domande di cui al paragrafo 2.
Articolo 39
1. I titoli di restituzione sono validi dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. I titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario. Tuttavia i titoli di restituzione di cui all'articolo 40 sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.
I tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità dell'articolo 29 rimangono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la domanda di fissazione anticipata oppure, se il periodo di validità del titolo si conclude prima che siano trascorsi cinque mesi, fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo.
Articolo 40
Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (21) si applica alle domande di titoli di restituzione e ai titoli di restituzione rilasciati per l'esportazione di merci nell'ambito di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo.
Articolo 41
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.
2. A norma del presente articolo, al di fuori dei periodi di cui agli articoli 33 e 38, dal 1o ottobre di ciascun esercizio finanziario si possono presentare, con riferimento a gare d'appalto pubblicate in un paese terzo importatore, domande di titoli che fissano anticipatamente la restituzione all'esportazione alla data del giorno di presentazione della domanda se la somma degli importi relativi a una stessa gara d'appalto, per i quali uno o più esportatori abbiano presentato domande di titoli di restituzione e per i quali non sia ancora stato emesso alcun titolo, non supera 2 milioni di euro.
Tuttavia tale massimale può essere portato a 4 milioni di euro se nessuno dei coefficienti di riduzione, pubblicati dall'inizio dell'esercizio finanziario ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, supera il 50 %.
3. L'importo per il quale si presenta domanda di titoli non può superare la quantità indicata nel bando di gara moltiplicata per il corrispondente tasso di restituzione fissato anticipatamente il giorno in cui si presenta la domanda. Non si tiene conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.
4. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione l'importo di ciascun titolo chiesto nonché la data e l'ora di presentazione della domanda.
5. Ove gli importi notificati ai sensi del paragrafo 4, sommati agli importi per i quali sono già stati domandati uno o più titoli nell'ambito della stessa gara d'appalto, superino il massimale di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica agli Stati membri, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento delle informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, che il titolo di restituzione non verrà rilasciato all'operatore.
6. La Commissione può sospendere l'applicazione del paragrafo 2 qualora la somma degli importi dei titoli di restituzione emettibili conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 superi 4 milioni di euro in un esercizio finanziario. Le decisioni di sospensione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. In deroga all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, i titoli di restituzione rilasciati conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono validi dal giorno in cui sono emessi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli di restituzione sono validi fino alla fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio oppure, se detto periodo finisce dopo il 30 settembre, fino al 30 settembre. I tassi fissati in anticipo sono validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo.
8. L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000, che l’organismo banditore ha risolto il contratto per motivi non imputabili all’aggiudicatario e non costituenti forza maggiore, svincola la cauzione qualora il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo.
9. L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, che l'organismo banditore ha imposto all’aggiudicatario modifiche del contratto per motivi a lui non imputabili e non costituenti forza maggiore, può prorogare la validità del titolo e la durata della fissazione anticipata fino al 30 settembre.
10. Se l'aggiudicatario dell'appalto fornisce la prova, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1291/2000 che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione è prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e che l'organismo banditore ha fatto valere tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto se il quantitativo esportato è inferiore di non oltre il 10 % al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo.
Il primo comma si applica a condizione che il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso il tasso del 95 % di cui all'articolo 44, paragrafo 4, del presente regolamento è sostituito dal 90 %.
11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine di 21 giorni di cui all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è portato a 44 giorni.
Articolo 42
Fermo restando l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dai titoli registrati come validi in un singolo Stato membro possono essere ricavati estratti validi in tutta la Comunità.
SEZIONE 2
Cauzioni
Articolo 43
Le domande di titoli di restituzione non riguardanti operazioni di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 40 sono valide solo qualora una cauzione pari al 25 % dell'importo richiesto sia stata costituita a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
La cauzione è svincolata alle condizioni stabilite dall'articolo 44 del presente regolamento.
Articolo 44
1. In caso di applicazione di un coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, o dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), è immediatamente svincolata una parte della cauzione pari al prodotto della cauzione stessa per il coefficiente di riduzione.
2. Se il richiedente ritira la domanda di titolo conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, viene svincolato l'80 % della cauzione originaria.
3. La cauzione è svincolata per intero dopo che il titolare del titolo abbia chiesto restituzioni pari al 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo. A richiesta del titolare, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in lotti proporzionali agli importi per i quali sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché sia stata fornita la prova che è stato chiesto un importo pari ad almeno il 5 % di quello indicato sul titolo.
4. Se il titolo di restituzione è stato utilizzato per meno del 95 % dell'importo relativamente al quale è stato rilasciato, viene incamerata una parte della cauzione pari al 25 % della differenza tra il 95 % dell'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e l'importo effettivamente utilizzato.
Tuttavia, se l'importo per il quale sono state adempiute le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, è inferiore al 5 % dell'importo indicato sul titolo, viene incamerata tutta la cauzione.
Se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è pari o inferiore a 100 euro, lo Stato membro interessato svincola l'intera cauzione.
Articolo 45
1. Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente ai primi due terzi del termine di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %; a tal fine un giorno iniziato conta come un giorno intero.
Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente all'ultimo terzo del termine di validità o durante il mese successivo all'ultimo giorno di tale termine, la cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'autorità emittente durante l'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati, e purché la restituzione abbia luogo non oltre il 30 giugno di tale esercizio finanziario.
CAPO IV
ESPORTAZIONI NON ACCOMPAGNATE DA TITOLI
Articolo 46
Per ciascun esercizio finanziario a decorrere dal 1o ottobre 2004, relativamente alle esportazioni non accompagnate da un titolo può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva complessiva di 40 milioni di euro per anno finanziario.
Articolo 47
1. L'articolo 46 non si applica né alle esportazioni effettuate nel quadro di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, né alle consegne di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 1, e all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.
2. L'articolo 46 si applica alle esportazioni effettuate da operatori a cui non è stato rilasciato alcun titolo di restituzione dall'inizio dell'esercizio finanziario considerato e che non detengono un titolo siffatto il giorno dell'esportazione. Le domande, compresa la domanda relativa all'esportazione considerata, presentate dall'operatore durante l'anno finanziario, a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, non possono dare origine a pagamenti superiori a 75 000 euro.
Se la dichiarazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è considerata dall'autorità competente come domanda specifica, può considerarsi come data di tale domanda, previo accordo dell'autorità competente, la data in cui il servizio doganale ha accettato la dichiarazione d'esportazione.
3. L'articolo 46 si applica solo nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore.
Articolo 48
Entro il 5 e il 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi delle restituzioni versate a norma dell'articolo 46 rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1o al 15 del mese in corso. Se in tali periodi non è stata versata nessuna restituzione, gli Stati membri ne informano la Commissione.
Se la somma degli importi notificati dagli Stati membri raggiunge la cifra di 30 milioni di euro, la Commissione, tenendo conto degli impegni internazionali della Comunità, può sospendere, per un massimo di 20 giorni lavorativi, l'applicazione dell'articolo 46 alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.
Nelle stesse circostanze la Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3448/93, può sospendere per più di 20 giorni lavorativi l'applicazione dell'articolo 46 del presente regolamento alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.
CAPO V
OBBLIGHI A CARICO DELL'ESPORTATORE
Articolo 49
1. All'atto dell'esportazione, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3, che sono stati effettivamente impiegati ai sensi dell'articolo 10 nella fabbricazione delle merci da esportare e per i quali sarà chiesto il versamento di una restituzione; tuttavia, nel caso in cui la composizione delle merci sia stata determinata a norma dell'articolo 10, terzo comma, l'interessato deve far riferimento a tale composizione.
2. Quando per fabbricare una merce da esportare sono state usate altre merci, la dichiarazione dell'interessato deve indicare la quantità delle merci effettivamente impiegata nonché la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3, da cui derivano le merci in questione.
L'interessato corrobora la dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ritengano necessari.
Per verificare l'esattezza della dichiarazione, le autorità competenti utilizzano qualsiasi mezzo adeguato.
3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si espletano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano direttamente alla suddetta autorità competente tutte le informazioni che siano in grado di ottenere al fine di agevolare il controllo della dichiarazione.
Articolo 50
In deroga all'articolo 49 e di concerto con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti o delle merci impiegate può essere sostituita da una dichiarazione cumulativa delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione di tali quantità, qualora le suddette quantità siano state determinate conformemente all'articolo 10, terzo comma, e purché il fabbricante metta a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per verificare la dichiarazione.
Articolo 51
L'esportatore che non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 49 o che non fornisca informazioni sufficienti a sostegno della dichiarazione non può ottenere la restituzione.
Tuttavia, se le merci da esportare rientrano tra quelle elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato IV, l'interessato può, chiedendolo esplicitamente, ottenere la restituzione. La natura e la quantità dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare tale restituzione vengono determinate mediante un'analisi delle merci da esportare e conformemente alla tabella di cui all'allegato IV. L'autorità competente determina le modalità dell’analisi e le informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda.
Il costo di tale analisi è a carico dell'esportatore.
Articolo 52
1. L'articolo 49 non si applica alle quantità di prodotti agricoli determinate ai sensi dell'allegato III, con le seguenti eccezioni:
a) |
le quantità di prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, esportati sotto forma di merci ottenute in parte da prodotti per i quali il versamento di una restituzione all'esportazione è prevista dai regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e in parte da altri prodotti, ai sensi dell’articolo 11, terzo comma; |
b) |
le quantità di uova o di prodotti a base di uova esportate sotto forma di paste alimentari del codice NC 1902 11 00; |
c) |
la quantità di sostanza secca delle paste fresche di cui all'articolo 11, secondo comma; |
d) |
la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-glucitolo (sorbitolo), codici NC 2905 44 e 3824 60, nonché, se del caso, le proporzioni di D-glucitolo (sorbitolo) ottenute da prodotti amilacei e da saccarosio; |
e) |
le quantità di caseine esportate sotto forma di merci del codice NC 3501 90 90; |
f) |
il grado Plato della birra di malto, del codice NC 2202 90 10; |
g) |
le quantità di orzo non trasformato in malto ammesse dalle autorità competenti. |
La descrizione delle merci di cui all'allegato III, contenuta nella dichiarazione di esportazione e nella domanda di restituzione, deve essere conforme alla nomenclatura di tale allegato.
2. In sede di analisi di merci ai sensi degli articoli 49, 50 e 51 o ai sensi dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo, si applicano i metodi di analisi di cui al regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione (22) o, in mancanza, quelli previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di merci simili importate nella Comunità.
3. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate, da un canto, le quantità di merci esportate e, dall'altro, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, o un riferimento alla composizione determinata conformemente all'articolo 10, terzo comma. Tuttavia, ove si applichi l'articolo 51, secondo comma, nel documento sono indicate, al posto dei suddetti quantitativi, le quantità dei prodotti di base, figuranti nella colonna 4 dell'allegato IV, corrispondenti ai risultati dell'analisi della merce esportata.
4. Affinché sia concessa la restituzione le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 e 2105 00 99, devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, di tale direttiva.
Affinché sia concessa le restituzione le merci dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, devono essere conformi alle disposizioni del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE.
5. Ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 50, ciascuno Stato membro informa la Commissione dei controlli ai quali i vari tipi di merci esportate sono sottoposti nel suo territorio. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 53
1. In conformità degli articoli 49 e 50, per le merci dei codici NC 0405 20 10, 0405 20 30, da 1806 90 60 a 1806 90 90, 1901 o 2106 90 98 contenenti un'alta percentuale di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 o 0406, l'interessato deve dichiarare per iscritto che nessuno dei prodotti lattiero-caseari è stato importato da paesi terzi oppure indicare le quantità dei prodotti lattiero-caseari importati da paesi terzi.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, «contenenti un'alta percentuale» significa contenenti almeno 51 chilogrammi di prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1 impiegati per la fabbricazione di 100 chilogrammi di merci esportate.
3. Qualora venga chiesta la determinazione delle quantità a norma dell'articolo 10, terzo comma, l'autorità competente può consentire all’interessato di attestare che non saranno impiegati prodotti lattiero-caseari, ai sensi del paragrafo 1, importati da paesi terzi.
4. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 e l'attestazione di cui al paragrafo 3 possono essere accettate dall'autorità competente quando questa ritiene che il prezzo pagato per il prodotto lattiero-caseario ai sensi del paragrafo 1 incorporato nelle merci esportate sia uguale o quasi uguale al prezzo corrente sul mercato comunitario per un prodotto equivalente. Nel paragonare i prezzi si tiene conto della data di acquisto del prodotto lattiero-caseario.
CAPO VI
PAGAMENTO DELLA RESTITUZIONE
Articolo 54
1. Per le esportazioni effettuate tra il 1o ottobre e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre.
Per le esportazioni effettuate con la presentazione di un titolo di restituzione rilasciato relativamente ad un determinato esercizio finanziario, se la Commissione ritiene che la Comunità rischi di violare i suoi impegni internazionali, i versamenti di restituzioni previsti dopo la fine di tale esercizio non possono aver luogo prima del 16 ottobre. In tal caso il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 800/1999 può essere portato temporaneamente a tre mesi e quindici giorni con regolamento da pubblicarsi prima del 20 settembre nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999, con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1o giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1o ottobre, i prodotti di base di cui all'allegato I del presente regolamento possono rimanere sotto controllo doganale, in attesa di essere trasformati, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.
In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1o giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1o ottobre, le merci possono rimanere sottoposte a un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.
CAPO VII
OBBLIGO DI NOTIFICA
Articolo 55
1. Prima del 10 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
gli importi per i quali sono stati restituiti titoli di restituzione durante il mese precedente, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1; |
b) |
gli importi dei titoli di restituzione che avrebbero dovuto essere versati il mese precedente e per i quali gli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, non sono stati adempiuti a norma dell’articolo 31, paragrafo 2 o 3; |
c) |
i titoli di restituzione, di cui all'articolo 40, rilasciati il mese precedente; |
d) |
i titoli di restituzione rilasciati il mese precedente conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000. |
Gli importi di cui al primo comma, lettera b), vanno suddivisi in base all’esercizio finanziario del titolo di restituzione cui si riferiscono.
2. Prima del 1o novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali imputati prima del 1o ottobre del medesimo anno ai titoli di restituzione rilasciati durante l'esercizio finanziario che termina il 30 settembre dell'anno solare precedente.
Articolo 56
1. Gli Stati membri, entro la fine del mese seguente ciascun mese dell'anno solare, comunicano alla Commissione, attraverso il sito web sicurizzato del Data Exchange System (DEX), informazioni statistiche riguardanti le merci oggetto del presente regolamento con riferimento alle quali, durante il mese precedente, siano state concesse restituzioni all'esportazione. Tali informazioni comprendono, oltre al pertinente codice NC di otto cifre:
a) |
le quantità di tali merci, in tonnellate o in un'altra unità di misura indicata; |
b) |
l'importo, in euro o in valuta nazionale, delle restituzioni all'esportazione concesse durante il mese precedente per ognuno dei prodotti agricoli di base interessati; |
c) |
le quantità, in tonnellate, di ognuno dei prodotti agricoli di base per i quali sono state concesse restituzioni. |
2. Prima del 1o gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali delle restituzioni, effettivamente versate fino al 30 settembre dell’anno precedente, che si riferiscano ad esportazioni effettuate durante esercizi finanziari precedenti e che non siano state precedentemente comunicate, precisando a quali esercizi si riferiscono.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le restituzioni versate comprendono gli anticipi. I rimborsi delle restituzioni indebitamente versate sono notificati separatamente.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 57
I regolamenti (CEE) n. 3615/92, (CE) n. 3223/93 e (CE) n. 1520/2000 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IX.
Articolo 58
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle domande presentate a decorrere dall'8 luglio 2005 per titoli utilizzabili a decorrere dal 1o ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 367 del 16.12.1992, pag. 10.
(3) GU L 292 del 26.11.1993, pag. 10. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1762/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 13).
(4) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).
(5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(7) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(8) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(9) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(10) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).
(11) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).
(12) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).
(13) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).
(14) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
(15) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(16) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(17) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
(18) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
(19) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(20) GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24.
(21) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/2004 (GU L 360 del 7.12.2004, pag. 4).
(22) GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 202/98 (GU L 21 del 28.1.1998, pag. 5).
ALLEGATO I
Prodotti di base
Codice NC |
Designazione delle merci |
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (gruppo 2) |
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse pari al 26 % (gruppo 3) |
da ex 0404 10 02 a ex 0404 10 16 |
Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (gruppo 1) |
ex 0405 10 |
Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse pari all'82 % (gruppo 6) |
ex 0407 00 30 |
Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova |
ex 0408 |
Uova sgusciate e tuorli, adatti ad uso alimentare, freschi, essiccati, congelati o altrimenti conservati, senza aggiunta di zucchero |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro |
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina |
1002 00 00 |
Segala |
1003 00 90 |
Orzo non destinato alla semina |
1004 00 00 |
Avena |
1005 90 00 |
Granturco non destinato alla semina |
ex 1006 30 |
Riso lavorato |
1006 40 00 |
Rotture di riso |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, non ibrido, destinato alla semina |
1701 99 10 |
Zuccheri bianchi |
ex 1702 19 00 |
Lattosio contenente allo stato secco il 98,5 % di prodotto puro |
1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
ALLEGATO II
Merci per le quali possono essere concesse restituzioni all'esportazione
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione |
||||
III: cfr. allegato III |
||||||
Cereali (1) |
Riso (2) |
Uova (3) |
Zucchero, melassi, isoglucosio (4) |
Prodotti lattiero-caseari (5) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ex 0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, di noci o simili o di cacao: |
|
|
|
|
|
0403 10 |
– yogurt: |
|
|
|
|
|
da 0403 10 51 a 0403 10 99 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao: |
|
|
|
|
|
– – – aromatizzati |
X |
X |
X |
X |
|
|
– – – altri: |
|
|
|
|
|
|
– – – – addizionati di frutta e/o di noci o simili |
X |
X |
|
X |
|
|
– – – – addizionati di cacao |
X |
X |
X |
X |
|
|
0403 90 |
– altri: |
|
|
|
|
|
da 0403 90 71 a 0403 90 99 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao: |
|
|
|
|
|
– – – aromatizzati |
X |
X |
X |
X |
|
|
– – – altri: |
|
|
|
|
|
|
– – – – addizionati di frutta o di noci o simili |
X |
X |
|
X |
|
|
– – – – addizionati di cacao |
X |
X |
X |
X |
|
|
ex 0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
|
|
|
|
|
0405 20 |
– paste da spalmare lattiere: |
|
|
|
|
|
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
|
|
|
|
X |
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
|
|
|
|
X |
ex 0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati: |
|
|
|
|
|
0710 40 00 |
– granturco dolce |
|
|
|
|
|
– – in spighe |
X |
|
|
X |
|
|
– – in grani |
III |
|
|
X |
|
|
ex 0711 |
Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei per 1'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
|
|
|
|
|
0711 90 30 |
– – – granturco dolce |
|
|
|
|
|
– – – – in spighe |
X |
|
|
X |
|
|
– – – – in grani |
III |
|
|
X |
|
|
ex 1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e dalle loro frazioni della voce 1516: |
|
|
|
|
|
1517 10 |
– margarina, esclusa la margarina liquida |
|
|
|
|
|
1517 10 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
|
|
|
|
X |
1517 90 |
– altre: |
|
|
|
|
|
1517 90 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15 % |
|
|
|
|
X |
1702 50 00 |
– fruttosio chimicamente puro |
|
|
|
X |
|
ex 1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
|
|
|
|
1704 10 |
– gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
X |
|
|
X |
|
1704 90 |
– altri: |
|
|
|
|
|
1704 90 30 |
– – Preparazione detta «cioccolato bianco» |
X |
|
|
X |
X |
da 1704 90 51 a 1704 90 99 |
– – altri |
X |
X |
|
X |
X |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
|
|
|
|
|
1806 10 |
– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
|
|
|
|
|
– – semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio |
X |
|
X |
X |
|
|
– – altro |
X |
|
X |
X |
X |
|
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
|
|
|
|
|
– – preparazioni dette «chocolate milk crumb» (codice NC 1806 20 70) |
X |
|
X |
X |
X |
|
– – altre preparazioni della sottovoce 1806 20 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1806 31 00 e 1806 32 |
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini |
X |
X |
X |
X |
X |
1806 90 |
– altre: |
|
|
|
|
|
– – ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50) |
X |
X |
X |
X |
X |
|
– – ex 1806 90 (60, 70, 90) |
X |
|
X |
X |
X |
|
ex 1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
|
|
1901 10 00 |
– preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
|
|
|
|
|
– – preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata |
X |
X |
X |
X |
X |
|
– – altre |
X |
X |
|
X |
X |
|
1901 20 00 |
– miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
|
|
|
|
|
– – preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata |
X |
X |
X |
X |
X |
|
– – altre |
X |
X |
|
X |
X |
|
1901 90 |
– altri: |
|
|
|
|
|
1901 90 11 e 1901 90 19 |
– – estratti di malto |
X |
X |
|
|
|
– – altre |
|
|
|
|
|
|
1901 90 99 |
– – – altri: |
|
|
|
|
|
– – – – preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata |
X |
X |
X |
X |
X |
|
– – – – altri |
X |
X |
|
X |
X |
|
ex 1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
|
|
|
|
– paste alimentari non cotte né farcite o altrimenti preparate: |
|
|
|
|
|
|
1902 11 00 |
– – contenenti uova: |
|
|
|
|
|
– – – di grano duro ed altre paste alimentari ottenute da cereali |
III |
|
X |
|
|
|
– – – altre: |
X |
|
X |
|
|
|
1902 19 |
– – altre: |
|
|
|
|
|
– – – di grano duro ed altre paste alimentari ottenute da cereali |
III |
|
|
|
X |
|
– – – altre: |
X |
|
|
|
X |
|
1902 20 |
– paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
|
|
|
|
1902 20 91 e 1902 20 99 |
– – altre: |
X |
X |
|
X |
X |
1902 30 |
– altre paste alimentari |
X |
X |
|
X |
X |
1902 40 |
– cuscus: |
|
|
|
|
|
1902 40 10 |
– – non preparato: |
|
|
|
|
|
– – – di grano duro |
III |
|
|
|
|
|
– – – altro |
X |
|
|
|
|
|
1902 40 90 |
– – altro |
X |
X |
|
X |
X |
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili |
X |
|
|
|
|
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |
|
|
|
|
|
– riso soffiato, non zuccherato o riso precotto |
|
|
|
|
|
|
– – contenente cacao (6) |
X |
III |
X |
X |
X |
|
– – non contenente cacao |
X |
III |
|
X |
X |
|
– altri, contenenti cacao (6) |
X |
X |
X |
X |
X |
|
– altri |
X |
X |
|
X |
X |
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
|
|
|
|
1905 10 00 |
– pane croccante detto «Knäckebrot» |
X |
|
|
X |
X |
1905 20 |
– pane con spezie (panpepato) |
X |
|
X |
X |
X |
|
– biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini |
|
|
|
|
|
1905 31 |
– – biscotti con aggiunta di dolcificanti |
X |
|
X |
X |
X |
1905 32 |
– – cialde e cialdini |
X |
|
X |
X |
X |
1905 40 |
– fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |
X |
|
X |
X |
X |
1905 90 |
– altri: |
|
|
|
|
|
1905 90 10 |
– – pane azimo (mazoth) |
X |
|
|
|
|
1905 90 20 |
– – ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
X |
X |
|
|
|
1905 90 30 |
– – – pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso, sulla materia secca |
X |
|
|
|
|
da 1905 90 45 a 1905 90 90 |
– – – altri prodotti |
X |
|
X |
X |
X |
ex 2001 |
Ortaggi e legumi, frutta, noci o simili e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
|
|
|
|
|
2001 90 |
– altri: |
|
|
|
|
|
2001 90 30 |
– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata): |
|
|
|
|
|
– – – in spighe |
X |
|
|
X |
|
|
– – – in grani |
III |
|
|
X |
|
|
2001 90 40 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
X |
|
|
X |
|
ex 2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
|
|
|
|
2004 10 |
– patate: |
|
|
|
|
|
– – altre: |
|
|
|
|
|
|
2004 10 91 |
– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
X |
X |
|
X |
X |
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi: |
|
|
|
|
|
2004 90 10 |
– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata): |
|
|
|
|
|
– – – in spighe |
X |
|
|
X |
|
|
– – – in grani |
III |
|
|
X |
|
|
ex 2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
|
|
|
|
2005 20 |
– patate: |
|
|
|
|
|
2005 20 10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
X |
X |
|
X |
X |
2005 80 00 |
– granturco dolce (Zea mays var. saccharata): |
|
|
|
|
|
– – in spighe |
X |
|
|
X |
|
|
– – in grani |
III |
|
|
X |
|
|
ex 2008 |
Frutta, noci o simili ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
|
|
2008 99 |
– – altre: |
|
|
|
|
|
– – – senza aggiunta di alcole: |
|
|
|
|
|
|
– – – – senza aggiunta di zuccheri: |
|
|
|
|
|
|
2008 99 85 |
– – – – – granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata): |
|
|
|
|
|
– – – – – – in spighe |
X |
|
|
|
|
|
– – – – – – in grani |
III |
|
|
|
|
|
2008 99 91 |
– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
X |
|
|
|
|
ex 2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
|
|
|
– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
|
|
|
|
|
2101 12 98 |
– – – altri |
X |
X |
|
X |
|
2101 20 |
– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
|
|
|
|
2101 20 98 |
– – – altri |
X |
X |
|
X |
|
2101 30 |
– cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
|
|
|
– – cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
|
|
|
|
2101 30 19 |
– – – altri |
X |
|
|
X |
|
– – estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
|
|
|
|
2101 30 99 |
– – – altri |
X |
|
|
X |
|
ex 2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: |
|
|
|
|
|
2102 10 |
– lieviti vivi |
|
|
|
|
|
2102 10 31 e 2102 10 39 |
– – lieviti di panificazione: |
X |
|
|
|
|
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
|
|
|
|
|
– contenenti cacao |
X |
X |
X |
X |
X |
|
– altri |
X |
X |
|
X |
X |
|
ex 2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
|
|
2106 90 |
– altre: |
|
|
|
|
|
2106 90 10 |
– – preparazioni dette «fondute» |
X |
X |
|
X |
X |
2106 90 92 e 2106 90 98 |
– – altre: |
X |
X |
|
X |
X |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
|
|
|
|
|
2202 10 00 |
– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
X |
|
|
X |
|
2202 90 |
– altre: |
|
|
|
|
|
2202 90 10 |
– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: |
|
|
|
|
|
– – – Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol: |
III |
|
|
|
|
|
– – – altre |
X |
|
|
X |
|
|
da 2202 90 91 a 2202 90 99 |
– – altre |
X |
|
|
X |
X |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche |
X |
|
|
X |
|
ex 2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
|
|
|
|
|
2208 20 |
– acquaviti di vino o di vinacce |
|
|
|
X |
|
2208 30 |
– whisky: |
|
|
|
|
|
– – eccetto il whisky detto «bourbon» |
|
|
|
|
|
|
da ex 2208 30 32 a 2208 30 88 |
– – – whiskies diversi da quelli compresi nel regolamento (CEE) n. 2825/93 |
X |
|
|
|
|
da 2208 50 11 a 2208 50 19 |
– gin |
X |
|
|
|
|
da 2208 50 91 a 2208 50 99 |
– acquavite di ginepro (genièvre) |
X |
|
|
X |
|
2208 60 |
– vodka |
X |
|
|
|
|
2208 70 |
– Liquori |
X |
|
X |
X |
X |
2208 90 |
– altri: |
|
|
|
|
|
2208 90 41 |
– – – – ouzo, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
X |
|
|
X |
|
2208 90 45 |
– – – – – – – calvados, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
|
|
|
X |
|
2208 90 48 |
– – – – – – – altre acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
|
|
|
X |
|
2208 90 52 |
– – – – – – – korn, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
X |
|
|
X |
|
2208 90 56 |
– – – – – – – altre, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
X |
|
|
X |
|
2208 90 69 |
– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
X |
|
|
X |
X |
2208 90 71 |
– – – – – acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
|
|
|
X |
|
2208 90 77 |
– – – – – altre, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
X |
|
|
X |
|
2208 90 78 |
– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
X |
|
|
X |
X |
ex 2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, o nitrosi: |
|
|
|
|
|
2905 43 00 |
– – mannitolo |
III |
|
|
III |
|
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo) |
III |
|
|
III |
|
ex 3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
|
|
|
|
|
3302 10 |
– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |
|
|
|
|
|
3302 10 29 |
– – – – – altri |
X |
|
|
X |
X |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
|
|
|
|
|
3501 10 |
– caseine |
|
|
|
|
III |
3501 90 |
– altri: |
|
|
|
|
|
3501 90 10 |
– – colle di caseina |
|
|
|
|
X |
3501 90 90 |
– – altri: |
|
|
|
|
III |
ex 3502 |
Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: |
|
|
|
|
|
– ovoalbumina: |
|
|
|
|
|
|
3502 11 |
– – essiccata |
|
|
|
|
|
3502 11 90 |
– – – altra |
|
|
III |
|
|
3502 19 |
– – altra |
|
|
|
|
|
3502 19 90 |
– – – altra |
|
|
III |
|
|
3502 20 |
– lattoalbumine |
|
|
|
|
|
3502 20 91 e 3502 20 99 |
– – altre |
|
|
|
|
III |
ex 3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50 |
X |
X |
|
|
|
3505 10 50 |
– – – amidi e fecole esterificati o eterificati |
X |
|
|
|
|
ex 3809 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
|
|
|
|
|
3809 10 |
– a base di sostanze amidacee |
X |
X |
|
|
|
ex 3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; |
|
|
|
|
|
3824 60 |
– sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
III |
|
|
III |
|
(1) Regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).
(2) Regolamento (CE) n. 1785/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96).
(3) Regolamento (CEE) n. 2771/75 (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 45).
(4) Regolamento (CE) n. 1260/2001 (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1255/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).
(6) Contenente al massimo il 6 % di cacao.
ALLEGATO III
Quantità di riferimento di cui all'articolo 11
Codice NC |
Designazione delle merci |
Frumento (grano) tenero |
Frumento (grano) duro |
Granturco |
Riso lavorato a grani lunghi |
Riso lavorato a grani tondi |
Orzo |
Zuccheri bianchi |
Siero di latte (gruppo 1) |
Latte scremato in polvere (gruppo 2) |
Uova in guscio |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati: |
|
|
|
|
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|
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|
0710 40 00 |
– granturco dolce |
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|
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|
– – in grani |
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100 (1) |
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|
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
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|
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|
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0711 90 30 |
– – – granturco dolce |
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|
|
|
|
|
– – – – in grani |
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
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|
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1902 11 00 |
– – contenenti uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – di grano duro, non contenenti, o contenenti in peso 3 % o meno di altri cereali, con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – uguale o inferiore a 0,95 % |
|
160 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – superiore a 0,95 % e uguale o inferiore a 1,10 % |
|
150 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – superiore a 1,10 % e uguale o inferiore a 1,30 % |
|
140 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – superiore a 1,30 % |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – altre, ottenute da cereali: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – uguale o inferiore a 0,87 % |
32 |
128 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – – superiore a 0,87 % e uguale o inferiore a 0,99 % |
30 |
120 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – – superiore a 0,99 % e uguale o inferiore a 1,15 % |
28 |
112 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – – superiore a 1,15 % |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – contenenti, in peso, meno dell'80 % di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – uguale o inferiore a 0,75 % |
80 |
80 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – – superiore a 0,75 % e uguale o inferiore a 0,83 % |
75 |
75 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – – superiore a 0,83 % e uguale o inferiore a 0,93 % |
70 |
70 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
||
– – – – – superiore a 0,93 % |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – altre (diverse da quelle di cereali): cfr. allegato II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 19 |
– – altre (diverse da quelle contenenti uova): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – di grano duro, non contenenti, o contenenti in peso 3 % o meno di altri cereali, con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – uguale o inferiore a 0,95 % |
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – superiore a 0,95 % e uguale o inferiore a 1,10 % |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – superiore a 1,10 % e uguale o inferiore a 1,30 % |
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – superiore a 1,30 % |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – altre, ottenute da cereali: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – uguale o inferiore a 0,87 % |
32 |
128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – superiore a 0,87 % e uguale o inferiore a 0,99 % |
30 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – superiore a 0,99 % e uguale o inferiore a 1,15 % |
28 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – superiore a 1,15 % |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – contenenti, in peso, meno dell'80 % di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – uguale o inferiore a 0,75 % |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – superiore a 0,75 % e uguale o inferiore a 0,83 % |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – superiore a 0,83 % e uguale o inferiore a 0,93 % |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – – superiore a 0,93 % |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – altre (diverse da quelle di cereali): cfr. allegato II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 |
– cuscus: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 10 |
– – non preparato: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – di grano duro, non contenente, o contenente in peso 3 % o meno di altri cereali, con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – uguale o inferiore a 0,95 % |
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – superiore a 0,95 % e uguale o inferiore a 1,10 % |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – superiore a 1,10 % e uguale o inferiore a 1,30 % |
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – superiore a 1,30 % |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – altro (diverso da quello di grano duro): cfr. allegato II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 90 |
– – altro (preparato): cfr. allegato II |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |
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|
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|
|
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1904 10 |
– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: |
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|
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|
|
ex 1904 10 30 |
– – a base di riso: |
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|
|
|
|
|
|
– – – riso soffiato non zuccherato |
|
|
|
|
165 |
|
|
|
|
|
|
1904 20 |
– preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
ex 1904 20 95 |
– – – a base di riso: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – – soffiato non zuccherato |
|
|
|
|
165 |
|
|
|
|
|
|
1904 90 |
– altri: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 1904 90 10 |
– – riso: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – Riso precotto (5) |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta, noci o simili e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 2001 90 30 |
– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
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|
|
|
|
|
|
– – – in grani |
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 2004 90 10 |
– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – – in grani |
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 2005 80 00 |
– granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– – in grani |
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
Frutta, noci o simili ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
|
|
|
|
|
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ex 2008 99 85 |
– – – – – granturco, in grani, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata): |
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– – – – – – in grani |
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60 (1) |
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ex 2202 90 10 |
– – – Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol: |
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– – – – fabbricate a partire da malto di orzo o da malto di frumento, senza aggiunta di cereali non sottoposti a maltaggio, di riso (o di prodotti derivanti dalla loro trasformazione) o di zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
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– – – – – altre |
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2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, o nitrosi: |
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– polialcoli |
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2905 43 00 |
– – mannitolo |
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– – – ottenuto da saccarosio di cui al regolamento (CE) n. 1260/2001 |
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102 |
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– – – ottenuto da prodotti amilacei di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003 |
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242 |
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2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo) |
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– – – in soluzione acquosa: |
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2905 44 11 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
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– – – – – ottenuto da prodotti amilacei |
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169 (7) |
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– – – – – ottenuto da saccarosio |
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71 (7) |
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2905 44 19 |
– – – – altro: |
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– – – – – ottenuto da prodotti amilacei |
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148 (7) |
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– – – – – ottenuto da saccarosio |
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71 (7) |
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2905 44 91 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
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– – – – – ottenuto da prodotti amilacei |
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242 |
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– – – – – ottenuto da saccarosio |
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102 |
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2905 44 99 |
– – – – altro: |
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– – – – – ottenuto da prodotti amilacei |
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242 |
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– – – – – ottenuto da saccarosio |
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102 |
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3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
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3501 10 |
– caseine |
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291 (8) |
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3501 90 90 |
– – altri |
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3502 |
Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: |
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– ovoalbumina: |
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3502 11 |
– – essiccata: |
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3502 11 90 |
– – – altra |
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406 |
3502 19 |
– – altra: |
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3502 19 90 |
– – – altra |
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55 |
3502 20 |
– lattoalbumina |
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3502 20 91 |
– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
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900 |
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3502 20 99 |
– – – altra |
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127 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
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3824 60 |
– sorbitolo diverso da quello del codice NC 2905 44: |
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– – in soluzione acquosa: |
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3824 60 11 |
– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
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– – – – ottenuto da prodotti amilacei |
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169 (7) |
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– – – – ottenuto da saccarosio |
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71 (7) |
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3824 60 19 |
– – – altro: |
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|
– – – – ottenuto da prodotti amilacei |
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148 (7) |
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|
– – – – ottenuto da saccarosio |
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71 (7) |
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3824 60 91 |
– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
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– – – – ottenuto da prodotti amilacei |
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242 |
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– – – – ottenuto da saccarosio |
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102 |
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3824 60 99 |
– – – altro: |
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– – – – ottenuto da prodotti amilacei |
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242 |
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– – – – ottenuto da saccarosio |
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102 |
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(1) Tale quantitativo s'intende di granturco in semi, portato ad un tenore di umidità del 72 % in peso.
(2) Tale tenore è determinato sottraendo dal tenore totale di ceneri del prodotto la frazione di ceneri proveniente dalle uova incorporate, sulla base dello 0,04 % in peso di ceneri per 50 grammi, con arrotondamento ai 50 grammi immediatamente inferiori.
(3) Questa quantità è diminuita di 1,6 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti a base di uova) per chilogrammo di paste.
(4) 5 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti a base di uova) per chilogrammo di paste; qualsivoglia quantità intermedia viene arrotondata ai 50 grammi immediatamente inferiori.
(5) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.
(6) Tale quantitativo s'intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11° Plato e 12° Plato inclusi. Per la birra avente tenore inferiore a 11° Plato, tale quantitativo è diminuito del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del titolo effettivo al grado Plato immediatamente inferiore. Per la birra avente tenore superiore a 12° Plato, tale quantitativo è aumentato del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del titolo effettivo al grado Plato immediatamente superiore.
(7) Il quantitativo indicato nelle colonne 5 e 9 s'intende calcolato per una soluzione acquosa di D-glucitolo (sorbitolo) avente tenore in materia secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di sorbitolo aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato o diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.
(8) Quantitativo determinato in funzione della caseina usata nella fabbricazione, in ragione di 291 chilogrammi di latte scremato in polvere (gruppo 2) per 100 kg di caseina.
(9) Per ettolitro di birra.
ALLEGATO IV
Merci per le quali la quantità del prodotto di base può essere stabilita in base ad analisi chimica, con relativa tabella di cui all'articolo 51
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dati risultanti dall'analisi delle merci |
Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione |
Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merci) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
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1704 10 |
– gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero |
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da 1704 90 30 a 1704 90 99 |
– – altri |
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1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
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1806 10 |
– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
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1806 31 00 e 1806 32 |
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini |
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1806 90 |
– altre |
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ex 1901 |
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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ex 1902 11 00 e ex 1902 19 |
– paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate, non contenenti esclusivamente cereali e uova |
Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero |
Frumento (grano) tenero |
1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento |
||||||||||
1902 20 |
– paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
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da 1902 20 91 a 1902 20 99 |
– – altre |
Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero |
Frumento (grano) tenero |
1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento |
||||||||||
1902 30 |
– altre paste alimentari |
Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero |
Frumento (grano) tenero |
1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento |
||||||||||
1902 40 90 |
– – (cuscus) altro |
Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero |
Frumento (grano) tenero |
1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento |
||||||||||
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili |
Amido (o destrina) |
Granturco |
1,83 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) |
||||||||||
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili. |
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1905 10 00 |
– pane croccante detto «Knäckebrot» |
Amido (o destrina) |
Segala |
2,09 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) |
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1905 40 |
– fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |
Amido (o destrina) |
Frumento (grano) tenero |
1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento |
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1905 90 |
– altri: |
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1905 90 20 |
– – ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Amido (o destrina) |
Granturco |
1,83 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) |
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1905 90 30 |
– – – pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso, sulla materia secca |
Amido (o destrina) |
Frumento (grano) tenero |
1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento |
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da 1905 90 45 a 1905 90 90 |
– – – altri prodotti |
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2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
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2106 90 |
– altre |
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– – altre: |
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2106 90 98 |
– – – altre |
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
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2202 10 00 |
– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
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2202 90 |
– altre: |
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2202 90 10 |
– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
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da 2202 90 91 a 2202 90 99 |
– – altre |
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N.B.: quando è dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o viene rilevato il galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio la quantità di glucosio equivalente al galattosio. |
(1) Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato al saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica della quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) dichiarata (in qualsiasi forma) o rilevata nella merce. Tuttavia il quantitativo di glucosio da considerare nel calcolo di cui sopra è uguale al quantitativo in peso di fruttosio, se il tenore in fruttosio delle merci è inferiore a quello in glucosio.
(2) Glucosio, diverso da quello di cui alla nota 1.
N.B.: quando è dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o viene rilevato il galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio la quantità di glucosio equivalente al galattosio.
ALLEGATO V
Coefficienti di conversione in prodotti di base relativi ai prodotti di cui all'articolo 8
Codice NC |
Prodotto agricolo trasformato |
Coefficiente |
Prodotto di base |
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1101 00 11 |
Farine di frumento (grano) duro aventi tenore in cenere, per 100 g, compreso tra: |
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1,33 |
Frumento (grano) duro |
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1,09 |
Frumento (grano) duro |
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1101 00 15 e 1101 00 90 |
Farine di frumento (grano) tenero e di spelta aventi tenore in cenere, per 100 g, compreso tra: |
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1,33 |
Frumento (grano) tenero |
||
|
1,09 |
Frumento (grano) tenero |
||
1102 10 00 |
Farina di segala avente tenore in cenere, per 100 g, compreso tra: |
|
|
|
|
1,37 |
Segala |
||
|
1,08 |
Segala |
||
1102 20 10 |
Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
1,20 |
Granturco |
|
1102 20 90 |
Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 % |
1,10 |
Granturco |
|
1102 30 00 |
Farina di riso |
1,00 |
Rotture di riso |
|
1102 90 10 |
Farina di orzo |
1,20 |
Orzo |
|
1102 90 30 |
Farina di avena |
1,20 |
Avena |
|
1103 11 10 |
Semole e semolini di frumento (grano) duro |
1,42 |
Frumento (grano) duro |
|
ex 1103 11 90 |
Semole e semolini di frumento (grano) tenero aventi tenore di cenere uguale o inferiore a 600 mg per 100 g |
1,37 |
Frumento (grano) tenero |
|
1103 13 10 |
Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso |
1,20 |
Granturco |
|
1103 13 90 |
Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse superiore a 1,5 % in peso |
1,20 |
Granturco |
|
1103 19 10 |
Semole e semolini di segala |
1,00 |
Segala |
|
1103 19 30 |
Semole e semolini di orzo |
1,55 |
Orzo |
|
1103 19 40 |
Semole e semolini di avena |
1,80 |
Avena |
|
1103 19 50 |
Semole e semolini di riso |
1,00 |
Rotture di riso |
|
1103 20 10 |
Pellet di segala |
1,00 |
Segala |
|
1103 20 20 |
Pellet di orzo |
1,02 |
Orzo |
|
1103 20 30 |
Pellet di avena |
1,00 |
Avena |
|
1103 20 40 |
Pellet di granturco |
1,00 |
Granturco |
|
1103 20 50 |
Pellet di riso |
1,00 |
Rotture di riso |
|
1103 20 60 |
Pellet di frumento (grano) |
1,02 |
Frumento (grano) tenero |
|
1104 12 90 |
Fiocchi di avena |
1,80 |
Avena |
|
1104 19 10 |
Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano) |
1,02 |
Frumento (grano) tenero |
|
1104 19 30 |
Cereali schiacciati o in fiocchi di segala |
1,40 |
Segala |
|
1104 19 50 |
Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco |
1,44 |
Granturco |
|
1104 19 69 |
Fiocchi di orzo |
1,40 |
Orzo |
|
1104 19 91 |
Fiocchi di riso |
1,00 |
Rotture di riso |
|
1104 22 20 |
Cereali mondati di avena (decorticati o pilati) |
1,60 |
Avena |
|
1104 22 30 |
Cereali di avena mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») |
1,70 |
Avena |
|
1104 23 10 |
Cereali mondati di granturco (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati |
1,30 |
Granturco |
|
1104 29 01 |
Cereali mondati di orzo (decorticati o pilati) |
1,50 |
Orzo |
|
1104 29 03 |
Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») di orzo |
1,50 |
Orzo |
|
1104 29 05 |
Cereali perlati di orzo |
1,60 |
Orzo |
|
1104 29 11 |
Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati |
1,02 |
Frumento (grano) tenero |
|
1104 29 51 |
Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati |
1,00 |
Frumento (grano) tenero |
|
1104 29 55 |
Cereali di segala soltanto spezzati |
1,00 |
Segala |
|
1104 30 10 |
Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
0,25 |
Frumento (grano) tenero |
|
1104 30 90 |
Germi di altri cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
0,25 |
Granturco |
|
1107 10 11 |
Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato in forma di farina |
1,78 |
Frumento (grano) tenero |
|
1107 10 19 |
Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato in altra forma |
1,27 |
Frumento (grano) tenero |
|
1107 10 91 |
Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in forma di farina |
1,78 |
Orzo |
|
1107 10 99 |
Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in altra forma |
1,27 |
Orzo |
|
1107 20 00 |
Malto torrefatto |
1,49 |
Orzo |
|
1108 11 00 |
Amido di frumento (grano) |
2,00 |
Frumento (grano) tenero |
|
1108 12 00 |
Amido di granturco |
1,60 |
Granturco |
|
1108 13 00 |
Fecola di patate |
1,60 |
Granturco |
|
1108 19 10 |
Amido di riso |
1,52 |
Rotture di riso |
|
ex 1108 19 90 |
Amido di orzo o di avena |
1,60 |
Granturco |
|
1702 30 51 |
Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
2,09 |
Granturco |
|
1702 30 59 |
Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio — altri |
1,60 |
Granturco |
|
1702 30 91 |
Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, altri, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
2,09 |
Granturco |
|
1702 30 99 |
Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, altri |
1,60 |
Granturco |
|
1702 40 90 |
Glucosio e sciroppo di glucosio (1), contenente, in peso, allo stato secco, almeno il 20 % e meno del 50 % di fruttosio |
1,60 |
Granturco |
|
ex 1702 90 50 |
Maltodestrina, in forma solida bianca, anche agglomerata |
2,09 |
Granturco |
|
ex 1702 90 50 |
Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina, altri |
1,60 |
Granturco |
|
1702 90 75 |
Zuccheri e melassi, caramellati, in polvere, anche agglomerati |
2,19 |
Granturco |
|
1702 90 79 |
Zuccheri e melassi, caramellati, altri |
1,52 |
Granturco |
|
2106 90 55 |
Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati |
1,60 |
Granturco |
(1) Escluso l'isoglucosio.
ALLEGATO VI
Istruzioni relative alla domanda, al rilascio e all'utilizzo dei titoli di restituzione
I. DOMANDA DI TITOLO DI RESTITUZIONE
Sul «Titolo di esportazione o di fissazione anticipata» è apposto un timbro che reca la dicitura «Titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I». Tali dati possono essere informatizzati.
Il richiedente compila le caselle 4, 8, 17 e 18 e, se del caso, la casella 7. Nelle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro.
Le caselle da 13 a 16 non sono compilate.
Nella casella 20 il richiedente precisa se preveda di utilizzare il titolo di restituzione esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chieda un titolo di restituzione valido in tutta la Comunità.
Nella casella 20 il richiedente precisa, apponendo la dicitura «articolo 33» o un'altra dicitura ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, se la domanda riguardi un titolo previsto dall'articolo 33, oppure, apponendo la dicitura «articolo 38» o un'altra dicitura ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, se la domanda riguardi un titolo previsto dall'articolo 38.
Il richiedente appone sulla domanda luogo, data e firma.
II. DOMANDA DI FISSAZIONE ANTICIPATA — DOMANDA DI ESTRATTO DI TITOLO DI RESTITUZIONE
1. |
Domanda di fissazione anticipata contemporanea alla domanda di titolo di restituzione Si veda la sezione I (il richiedente compila la casella 8). |
2. |
Domanda di fissazione anticipata posteriore al rilascio del titolo di restituzione In tal caso l'esportatore compila una domanda come indicato di seguito:
|
3. |
Le domande di estratti dei titoli di restituzione contengono le seguenti informazioni:
|
III. RILASCIO DI TITOLI DI RESTITUZIONE CON FISSAZIONE ANTICIPATA UTILIZZABILI IN TUTTA LA COMUNITÀ E RILASCIO DI ESTRATTI DI TITOLI
Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo i modelli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Sul «titolo di esportazione o di fissazione anticipata» è apposto un timbro che reca la dicitura «titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I».
Il modulo deve essere compilato nel modo seguente:
a) |
La casella 1 contiene il nome e l'indirizzo dell'organismo che rilascia il titolo di restituzione. La casella 2 o la casella 23 contiene il numero del titolo di restituzione, attribuito dall'organismo emittente. Se si tratta di un estratto di titolo di restituzione, nella casella 3 compare la dicitura «ESTRATTO», in grassetto e in lettere maiuscole. |
b) |
La casella 4 contiene il nome e l'indirizzo completo del titolare. |
c) |
La casella 6 è sbarrata. |
d) |
La casella 10 contiene la data di presentazione della domanda del titolo di restituzione e la casella 11 indica l'importo della cauzione fissata in applicazione dell'articolo 43. |
e) |
La casella 12 indica l'ultimo giorno di validità. |
f) |
Le caselle da 13 a 16 sono sbarrate. |
g) |
Le caselle 17 e 18 sono compilate sulla base dell'importo determinato a norma degli articoli da 33 a 38. |
h) |
La casella 19 è sbarrata. |
i) |
La casella 20 contiene le eventuali indicazioni previste nella domanda. |
j) |
La casella 21 è compilata conformemente alla domanda. |
k) |
La casella 22 contiene la dicitura «utilizzabile dal…» conformemente a quanto disposto dall'articolo 33 o dall'articolo 38. |
l) |
La casella 23 è compilata. |
m) |
La casella 24 è sbarrata. |
IV. RILASCIO DI TITOLI DI RESTITUZIONE SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA UTILIZZABILI IN TUTTA LA COMUNITÀ
Tali titoli di restituzione vanno compilati come quelli di cui alla sezione III.
La casella 21 è sbarrata.
Se il titolare di un titolo di restituzione chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo originale e gli eventuali estratti già rilasciati. Nella casella 22 va quindi inserita e completata la dicitura «Restituzione valida [data …] con fissazione anticipata [data …]».
V. UTILIZZO DEI TITOLI DI RESTITUZIONE
Quando vengono espletate le formalità di esportazione, nel documento amministrativo unico è apposto il numero dei titoli di restituzione che accompagnano la domanda di restituzione.
Quando il documento doganale non è un documento amministrativo unico, il documento nazionale indica il numero o i numeri dei titoli che accompagnano la domanda di restituzione.
ALLEGATO VII
Tassi di conversione da utilizzare per stabilire le quantità di riferimento di cui agli articoli 7 e 9
1. |
A 100 kg di siero di latte equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, al prodotto pilota del gruppo n. 1 (gruppo 1) corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota, |
2. |
a 100 kg di prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota, |
3. |
alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, o dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel prodotto considerato, |
4. |
alla parte non grassa di 100 kg di formaggio equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota per l'1 % in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel formaggio, |
5. |
a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materia grassa del latte inferiore o pari a 27 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido inferiore o pari a 3,2 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse del latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato, |
6. |
a 100 kg di sostanza secca contenuta in uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materie grasse del latte superiore a 27 % corrispondono 100 kg di detto prodotto pilota. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materie grasse del latte nel latte liquido superiore a 3,2 %, corrispondono 12,32 kg di detto prodotto pilota, |
7. |
a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato, |
8. |
alla parte grassa di 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, o dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato, |
9. |
alla parte grassa di 100 kg di formaggio equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo n. 6, corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel formaggio, |
10. |
a 100 kg di riso semigreggio a grani tondi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 77,5 kg di riso lavorato a grani tondi, |
11. |
a 100 kg di riso semigreggio a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 69 kg di riso lavorato a grani lunghi, |
12. |
a 100 kg di riso semilavorato a grani tondi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 93,9 kg di riso lavorato a grani tondi, |
13. |
a 100 kg di riso semilavorato a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 93,3 kg di riso lavorato a grani lunghi, |
14. |
a 100 kg di zucchero greggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), corrispondono 92 kg di zucchero bianco, |
15. |
a 100 kg di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera b), corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio, |
16. |
a 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera c), che soddisfano le condizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio (eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio), determinato come previsto in detto articolo 3, |
17. |
a 100 kg di sostanza secca, determinata come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, contenuta nell'isoglucosio o nello sciroppo di isoglucosio di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera d), che soddisfa le condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrispondono 100 kg di zucchero bianco. |
ALLEGATO VIII
Diciture di cui all'articolo 27
Le diciture di cui all'articolo 27 sono le seguenti:
— |
: |
in spagnolo |
: |
retrocesión al titular, el … |
— |
: |
in ceco |
: |
práva převedena zpět na držitele … |
— |
: |
in danese |
: |
tilbageføring til indehaveren den … |
— |
: |
in tedesco |
: |
Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am … |
— |
: |
in estone |
: |
omanikule tagastatud õigused |
— |
: |
in greco |
: |
εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις … |
— |
: |
in inglese |
: |
rights transferred back to the titular holder on [date] |
— |
: |
in francese |
: |
rétrocession au titulaire le … |
— |
: |
in italiano |
: |
retrocessione al titolare in data … |
— |
: |
in lettone |
: |
tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam … |
— |
: |
in lituano |
: |
teisės grąžintos pradiniam turėtojui … |
— |
: |
in ungherese |
: |
A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza |
— |
: |
in olandese |
: |
aan de titularis geretrocedeerd op … |
— |
: |
in polacco |
: |
prawa przywrócone prawowitemu posiadaczowi … |
— |
: |
in portoghese |
: |
retrocessão ao titular em … |
— |
: |
in slovacco |
: |
práva prenesené späť na držiteľa … |
— |
: |
in sloveno |
: |
Pravice, prenesene nazaj na imetnika … |
— |
: |
in finlandese |
: |
palautus todistuksenhaltijalle … |
— |
: |
in svedese |
: |
återbördad till licensinnehavaren den … |
ALLEGATO IX
Tavola di concordanza
Presente regolamento |
Regolamento (CE) n. 1520/2000 |
Regolamento (CE) n. 3223/93 |
Regolamento (CEE) n. 3615/92 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 18 |
|
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2) |
— |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), (in parte) |
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4) |
|
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 5) |
|
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 6) |
|
|
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera e) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera f) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera g), (modificato) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 8 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera h) |
|
|
Articolo 4 |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, prima frase |
|
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 2, primo comma |
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 2, terzo comma |
|
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 2, quarto comma |
|
|
Articolo 6 |
Articolo 3, paragrafo 1, alinea |
|
|
Articolo 7 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
|
|
Articolo 8 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
|
|
Articolo 9 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
|
|
Articolo 10 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 11 |
Articolo 3, paragrafo 3, (modificato) |
|
|
Articolo 12 |
|
|
Articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b) |
Articolo 13 |
|
|
Articolo 1, paragrafo 4, lettere c), d), e) e f) |
Articolo 14 |
Articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma |
|
|
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e) |
|
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 16, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
|
|
Articolo 16, secondo comma |
Articolo 2, secondo comma |
|
|
Articolo 17 |
Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) |
|
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 6, lettera b) |
|
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 6, lettera c) |
|
|
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 6, lettera d) |
|
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 9 |
|
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, (modificato) |
|
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 2, sesto comma |
|
|
Articolo 21 |
Articolo 16, paragrafo 3, quarto comma |
|
|
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
|
|
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma |
|
|
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 2, (modificato) |
|
|
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 4, e allegato F, sezione V |
|
|
Articolo 25 |
Articolo 6, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
|
|
Articolo 26 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articolo 6 bis, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 27, paragrafo 2 |
Articolo 6 bis, paragrafo 1a |
|
|
Articolo 27, paragrafo 3 |
Articolo 6 bis, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 6 bis, paragrafo 3, (modificato) |
|
|
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 6 bis, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 29 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 30 |
Allegato F, sezione II, punto 3 |
|
|
Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 31, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |
|
|
Articolo 31, paragrafo 2, secondo e terzo comma |
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma |
|
|
Articolo 31, paragrafo 2, quarto comma |
Articolo 7, paragrafo 5, secondo comma |
|
|
Articolo 31, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma, (modificato) |
|
|
Articolo 32 |
Allegato F, sezione VI, dal punto 2) al punto 5) |
|
|
Articolo 33 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 34 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 35 |
Articolo 8, paragrafo 3, (modificato) |
|
|
Articolo 36 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 6, (modificato) |
|
|
Articolo 37, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 7, (modificato) |
|
|
Articolo 38 |
Articolo 8, paragrafo 10, (modificato) |
|
|
Articolo 39, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1, (modificato) |
|
|
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, (modificato) |
|
|
Articolo 40 |
Articolo 10 |
|
|
Articolo 41 |
Articolo 10 bis (modificato) |
|
|
Articolo 42 |
— |
— |
— |
Articolo 43 |
Articolo 11 |
|
|
Articolo 44 |
Articolo 12, paragrafi da 1 a 4, (modificato) |
|
|
Articolo 45 |
Articolo 12, paragrafo 5, (modificato) |
|
|
Articolo 46 |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, (modificato) |
|
|
Articolo 47, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
Articolo 47, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2, primo e secondo comma |
|
|
Articolo 47, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma, (modificato) |
|
|
Articolo 48 |
Articolo 14, paragrafo 3, (modificato) |
|
|
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, seconda frase |
|
|
Articolo 49, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma |
|
|
Articolo 49, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 1, quinto comma |
|
|
Articolo 50 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 51 |
Articolo 16, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma |
|
|
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 4, (modificato) |
|
|
Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 52, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 52, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 10 |
|
|
Articolo 52, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 53 |
Articolo 17 (modificato) |
|
|
Articolo 54, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 54, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 9 |
|
|
Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 4 (modificato) |
|
|
Articolo 55, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 56, paragrafo 1 |
— |
Articolo 1, articolo 3, paragrafo 1, (modificato) e articolo 3, paragrafo 2, (modificato) |
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Articolo 56, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
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Articolo 56, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
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Articolo 57 |
— |
— |
— |
Articolo 58 |
— |
— |
— |
Allegato I |
Allegato A |
Allegato B |
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Allegato II |
Allegato B |
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Allegato III |
Allegato C |
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Allegato IV |
Allegato D |
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Allegato V |
Allegato E |
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Allegato VI |
Parte dell'allegato F |
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Allegato VII |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tassi di conversione, (modificato) |
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Allegato VIII |
Diciture all'articolo 6 bis, paragrafo 2 |
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Allegato IX |
— |
— |
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5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/76 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1), in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), in particolare l’articolo 145, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un sistema di aiuti diretti che vengono erogati su presentazione di una domanda di pagamento unico e il cui importo è sempre espresso in euro.. |
(2) |
Poiché i fatti generatori del tasso di cambio di taluni aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono stati fissati, è necessario fissare un fatto generatore uniforme direttamente legato alla domanda presentata dai beneficiari degli aiuti. Per garantire la coerenza e la trasparenza nei confronti dei beneficiari, è opportuno che il tasso generatore intervenga ad una data il più possibile vicina all’inizio del periodo di pagamento fissato dal succitato regolamento; inoltre, per semplificazione e per garantire l’efficacia dei controlli dell’applicazione del tasso di cambio, è altresì opportuno che il fatto generatore sia fissato prima dell’inizio dell’esercizio finanziario nel quale dovranno essere effettuati i pagamenti. |
(3) |
È quindi opportuno fissare uniformemente il fatto generatore del tasso di cambio per tutti gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (3), e abrogare inoltre tutte le disposizioni in vigore relative ai fatti generatori contenute nei regolamenti di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(4) |
Per permettere agli operatori di prendere conoscenza delle modifiche della normativa con sufficiente anticipo prima dell’inizio dei pagamenti, è opportuno altresì che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2005. |
(5) |
Poiché alcuni fatti generatori sono già stati fissati per il 2005 ad una data anteriore al 1o agosto 2005, è opportuno disporre, in via transitoria, che essi restino di applicazione per l’anno 2005. |
(6) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 e il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (4). |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue:
1) |
il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i regimi di sostegno elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (5), il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1o ottobre dell’anno per il quale è erogato l’aiuto. |
2) |
il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il tasso di cambio da utilizzare per l’applicazione del paragrafo 2 è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore. La Commissione fissa la media dei tassi di cambio nel corso del mese successivo alla data del fatto generatore.» |
Articolo 2
Sono abrogati l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 86 e l’articolo 128 del regolamento (CE) n. 1973/2004, relativi alla determinazione del fatto generatore del tasso di cambio e/o alle modalità di calcolo del tasso di cambio dell’aiuto per le patate da fecola, dei premi per gli ovini e i caprini e dei pagamenti relativi alle carni bovine.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005. Tuttavia, per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 per i quali sia stato fissato un fatto generatore del tasso di cambio per il 2005 che interviene ad una data anteriore al 1o agosto 2005, tale fatto generatore resta di applicazione nel corso del 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione (GU L 63 del 10.3.2005, pag. 17).
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).
(4) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 794/2005 (GU L 134 del 27.5.2005, pag. 6).
(5) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/78 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all’attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel corso della riunione tenuta a Bruxelles nei giorni 17 e 18 giugno 2004, il Consiglio europeo ha deciso di conferire alla Croazia lo status di paese candidato all’adesione ed ha chiesto alla Commissione di elaborare per tale paese una strategia di preadesione, comprensiva degli strumenti necessari. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio ha inserito la Croazia tra i paesi beneficiari dello strumento di preadesione Phare a decorrere dal 2 gennaio 2005. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione (2) al fine di ampliare il programma Phare di cooperazione transfrontaliera perché includa i confini della Croazia con i paesi limitrofi. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla fine dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98, è aggiunto il seguente testo:
«c) |
Croazia e Italia, Croazia e Slovenia, Croazia e Ungheria, Croazia e Serbia e Montenegro, Croazia e Bosnia-Erzegovina.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).
(2) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/79 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la decisione 2005/430/CE del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della decisione 2003/286/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire contingenti tariffari d’importazione, a dazio zero, per il frumento (grano), per il frumento segalato e il glutine di frumento (grano) e per il granturco originari della Bulgaria. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, tali contingenti sono stati rispettivamente di 250 000 tonnellate e di 80 000 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione (3) ha stabilito le modalità di applicazione riguardanti la gestione di detti contingenti tariffari. |
(2) |
Ai sensi della decisione 2005/430/CE, la Comunità si è impegnata ad aumentare, a decorrere dal 1o luglio 2005, il volume del contingente tariffario d’importazione a dazio zero per il frumento (grano), il frumento segalato e il glutine di frumento (grano) originari della Bulgaria in modo da portarlo a 352 000 tonnellate, con un incremento annuale pari a 32 000 tonnellate. L’allegato I del regolamento (CE) n. 958/2003 deve essere adattato per tenere conto di tale aumento. |
(3) |
È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 958/2003. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 958/2003 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.
(2) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.
(3) GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco di prodotti originari della Bulgaria di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2
Codice NC |
Numero d’ordine |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio |
Quantitativo annuo dall’1.7.2005 al 30.6.2006 e negli anni successivi (in t) |
Incremento annuo a decorrere dall’1.7.2006 (in t) |
1001 |
09.4676 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
Esenzione |
352 000 |
32 000 |
1109 00 00 |
Glutine di frumento |
||||
1005 90 00 1005 10 90 |
09.4677 |
Granturco |
Esenzione |
96 000 |
8 000» |
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/81 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2005
che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri. |
(2) |
È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili. |
(3) |
A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese. |
(4) |
Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5). |
(5) |
La Commissione deve prendere dette misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 6 al 19 luglio 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.
(4) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.
(5) GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.
ALLEGATO
(EUR/100 pezzi) |
||||
Periodo: dal 6 al 19 luglio 2005 |
||||
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
13,78 |
14,02 |
22,86 |
8,59 |
Prezzi comunitari all’importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
Giordania |
— |
— |
— |
— |
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
5.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/83 |
DECISIONE 2005/481/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2005
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
(2) |
A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con l’Ucraina un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
(3) |
L’accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Ucraina e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
L’UCRAINA,
da una parte, e
L’UNIONE EUROPEA, di seguito «UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,
dall’altra,
di seguito «le parti»,
CONSIDERANDO CHE l’Ucraina e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE l’Ucraina e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra l’Ucraina e l’UE;
RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate e al materiale dell’Ucraina e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra l’Ucraina e l’UE;
CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito «informazioni classificate»).
Articolo 3
Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell’Unione europea (di seguito «Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (di seguito «Commissione europea»).
Articolo 4
Ciascuna parte:
a) |
protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall’altra parte o con essa scambiate; |
b) |
assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi dell’articolo 11; |
c) |
si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore e da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata; |
d) |
non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni od organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso dell’originatore. |
Articolo 5
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate da una parte, «la parte fornitrice», all’altra parte, «la parte ricevente», in conformità del principio del controllo dell’originatore.
2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.
3. Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 la trasmissione di gruppi di categorie specifiche di informazioni classificate pertinenti a necessità operative è consentita soltanto se tra le parti siano state definite e concordate procedure appropriate.
Articolo 6
L’Ucraina e l’UE nonché gli organi di quest’ultima di cui all’articolo 3, dispongono di un’organizzazione, di regolamenti e di programmi di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti istituiti ai sensi dell’articolo 11, in modo da assicurare l’applicazione di un livello di protezione equivalente alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo.
Articolo 7
1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può avere accesso a informazioni classificate tenuto conto dei requisiti, compresi quelli per determinare la serietà e l’affidabilità, fissati in regolamenti e orientamenti stabiliti da ciascuna delle parti.
Articolo 8
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, stabilite ai sensi dell’articolo 11.
Articolo 9
1. Ai fini del presente accordo
a) |
per l’UE: tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2. |
b) |
per l’Ucraina: tutta la corrispondenza è indirizzata al capo del Central Registry Office del ministero degli Affari esteri ucraino al seguente indirizzo:
. |
2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Siffatta corrispondenza è opportunamente contrassegnata. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa corrispondenza è inviata tramite il Chief Registry Officer del Consiglio. Per quanto riguarda l’Ucraina, questa corrispondenza è inviata tramite il capo dell’EU Documentation Central Registry Office del ministero degli Affari esteri ucraino.
Articolo 10
Il ministero degli Affari esteri ucraino e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.
Articolo 11
1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo vengono stabilite, d’intesa tra le tre autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, modalità in materia di sicurezza, al fine di definire gli standard di protezione reciproca della sicurezza per le informazioni classificate di cui al presente accordo.
2. Il servizio di sicurezza dell’Ucraina, che agisce a nome dell’Ucraina e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’Ucraina ai sensi del presente accordo.
3. L’ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.
4. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.
5. Per l’UE tali standard sono soggetti all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 12
Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.
Articolo 13
Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità definite ai sensi dell’articolo 11.
Articolo 14
Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.
Articolo 15
Tutte le divergenze tra l’UE e l’Ucraina, relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.
Articolo 16
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.
Articolo 17
Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005, in due copie, ciascuna in lingua inglese.
Per l’Ucraina
Per l’Unione europea