ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 168

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
30 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 989/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

1

 

 

Regolamento (CE) n. 990/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

*

Regolamento (CE) n. 991/2005 della Commissione, del 28 giugno 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

10

 

*

Regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006)

16

 

 

Regolamento (CE) n. 993/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

23

 

 

Regolamento (CE) n. 994/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

25

 

 

Regolamento (CE) n. 995/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

27

 

 

Regolamento (CE) n. 996/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

29

 

*

Regolamento (CE) n. 997/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva di olio di oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

31

 

 

Regolamento (CE) n. 998/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

33

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell’autorità di Vigilanza EFTA n. 22/04/COL, del 25 febbraio 2004, relativa alla notificazione di un nuovo regime di aiuti diretti ai trasporti (Norvegia)

36

 

 

Comitato permanente degli Stati EFTA

 

*

Decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2004/SC, del 23 settembre 2004, che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

48

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


REGOLAMENTO (CE) N. 989/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 (1).

(2)

Una serie di prodotti contemplati nel suddetto regolamento devono essere stralciati dall’elenco figurante in allegato al regolamento, sia perché non è più nell’interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, sia perché occorre modificare la descrizione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.

(3)

Di conseguenza, i prodotti la cui descrizione deve essere modificata vanno considerati come prodotti nuovi.

(4)

È pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1255/96.

(5)

In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento, è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo del Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(6)

Poiché il presente regolamento si applica dal 1o luglio 2005, è opportuno che entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

1)

sono inseriti i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2)

i prodotti i cui codici sono elencati nell’allegato II del presente regolamento sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2271/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 13).


ALLEGATO I

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi (%)

ex 2903 43 00

10

1,1,1-triclorotrifluoroetano

0

ex 2903 49 10

10

cloro-1,1,1-trifluoroetano

0

ex 2904 20 00

50

2,2'-dinitro-bibenzil

0

ex 2906 29 00

20

1-idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene

0

ex 2907 29 00

85

floroglucinolo, anche idratato

0

ex 2909 60 00

10

bis(α,α-dimetilbenzil)perossido

0

ex 2915 39 90

60

1-feniletilacetato

0

ex 2916 39 00

85

2,6-difluorobenzoicoacido

0

ex 2920 90 10

40

dimetilcarbonato

0

ex 2920 90 85

50

tri isoottil fosfito

0

ex 2921 42 10

85

3,5-dicloroanilina

0

ex 2921 51 19

20

Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78 e 82 di 4 metil-m-fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18 e 22 di 2 metil-m-fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,23

0

ex 2924 19 00

50

acrilammide

0

ex 2924 29 95

91

3-idrossi-2'-metossi-2-naftanilide

0

ex 2924 29 95

92

3-idrossi-2-naftanilide

0

ex 2924 29 95

93

3-idrossi-2'-metil-2-naftanilide

0

ex 2924 29 95

94

2'-etossi-3-idrossi-2-naftanilide

0

ex 2924 29 95

96

4'-cloro-3-idrossi-2',5'-dimetossi-2-naftanilide

0

ex 2926 90 95

25

amminoacetonitrilecloridrato

0

ex 2926 90 95

35

2-bromo-2(bromometil)pentanodinitrile

0

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo

0

ex 2932 99 85

30

carbofuran (ISO)

0

ex 2933 19 90

30

3-metil-1-p-tolil-5-pirazolone

0

ex 2933 39 99

40

2-cloropiridina

0

ex 2933 59 95

85

adenina

0

ex 2933 99 90

88

2,6-diclorochinossalina

0

ex 2935 00 90

88

N-(2-(4-ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato

0

ex 3205 00 00

10

Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell’industria farmaceutica (1)

0

ex 3208 90 19

85

Miscela contenente, in peso:

30-45 % resina poliammidica;

2-10 % diazonaftochinone;

50-65 % γ-butirrolactone

0

ex 3402 11 90

10

Miscela tensioattiva di sali bisodici di acido dodecil(solfofenossi)benzensolfonico e di acido ossibis(dodecilbenzensolfonico)

0

ex 3811 90 00

10

Sale dell’acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale, destinato ad essere utilizzato come additivo per i distillati e gli oli lubrificanti (1)

0

ex 3814 00 90

40

Miscele azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutiletilico

0

ex 3815 90 90

88

Catalizzatori, a base di cloruro di titanio e di cloruro di magnesio, con un tenore in peso calcolato sul prodotto privato di oli o esano:

uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e

uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 % di magnesio

0

ex 3815 90 90

89

Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell’acrilonitrile (1)

0

ex 3824 90 99

54

2-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 55 % di 2-idrossibenzonitrile

0

ex 3824 90 99

70

Preparazione a base di idrossido di tetrametilammonio e di un agente tensioattivo, contenente:

2,38 % (+/– 0,01), in peso, di idrossido di tetrametilammonio e

da 100 a 500 ppm di un agente tensioattivo, diluito in acqua

0

ex 3824 90 99

80

Preparazione contenente una percentuale, in peso, uguale o superiore a 81 %, ma non superiore a 89 %, in peso, di adipato di bis(3,4-epossicicloesilmetile)

0

ex 3824 90 99

97

Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofosfato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici

0

ex 3904 69 90

97

Copolimero di clorotrifluoretilene e di difluoruro di vinilidene

0

ex 3906 90 90

55

Miscele contenenti copolimeri di acrilato di metile e di etilene e copolimeri di estere di polietere a base di acido tereftalico, in forma di granuli o pellets

0

ex 3906 90 90

85

Dispersione non acquosa di polimeri a base di esteri di acido acrilico con un gruppo silile idrosolubile ad una o alle due estremità dei polimeri

0

ex 3908 90 00

40

Resina termoplastica poliammidica con punto di combustione superiore a 750 °C utilizzata nella fabbricazione dei gioghi di deflessione dei tubi catodici (1)

0

ex 3911 90 99

75

Microsfere di un copolimero di divinilbenzene e di stirene, di diametro medio di 220 μm o più ed uguale o inferiore a 575  μm

0

ex 3926 90 99

75

ex 3913 90 00

98

Ialuronato di sodio

0

ex 3919 10 69

95

Lastre laminate riflettenti che presentano un motivo regolare, costituite successivamente da uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di polimero acrilico contenente microprismi, uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di colla e di un foglio staccabile

0

ex 3919 90 69

98

ex 3919 90 31

70

Fogli di poli(etilentereftalato), rivestiti, su una faccia, di uno strato antistatico e di uno strato di copertura duro e, sull’altra faccia, di uno strato adesivo e di un foglio di protezione amovibile, in forma di rotoli, destinati alla fabbricazione di filtri ottici (1)

0

ex 3920 20 21

30

Fogli di polipropilene biassialmente orientati, rivestiti di uno strato esterno di polietilene, di spessore totale uguale o superiore a 11,5 μm, ma non superiore a 13,5 μm

0

ex 3920 91 00

93

Foglio di poli(etilentereftalato), anche metalizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilentereftalato), metallizzato sulle facce esterne solo, che presenta le caratteristiche seguenti:

una trasmissione della luce visibile uguale o superiore a 50 %,

ricoperto su una o sulle due facce di uno strato di poli(butirrale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirrale di vinile),

di uno spessore totale uguale o inferiore a 0,2 mm, senza tener conto degli strati di poli(butirrale di vinile),

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato termoriflettente o decorativo (1)

0

ex 3920 99 59

60

Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 μm o più ed uguale o inferiore a 90 μm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 45 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %

0

ex 3921 90 60

94

Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm

0

ex 3926 90 99

15

Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore (1)

0

ex 3926 90 99

25

Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3 μm o più ed uguale o inferiore a 4,6 μm

0

ex 6909 19 00

60

Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l., con almeno un canale otturato ad un’estremità per cm2 della sezione trasversale

0

ex 7007 19 20

10

Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (+/– 1,5 cm) e 185,42  cm (+/– 1,5 cm), costituito di vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinato alla fabbricazione di monitor videotelevisivi PDP (1)

0

ex 7007 29 00

10

Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (+/– 1,5 cm) e 185,42 cm (+/– 1,5 cm), costituito da due superfici di vetro stratificate; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinato alla fabbricazione di monitor videotelevisivi PDP (1)

0

ex 8501 10 99

81

Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 18° o più, coppia di bloccaggio di 0,5 mNm o più, supporto di accoppiamento di dimensioni non superiori a 22 x 68 mm, avvolgimento a due fasi e potenza non superiore a 5 W

0

ex 8501 10 99

82

Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 29 mm, velocità nominale di 1 500 (±15 %) o 6 800 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 2 o 8 V

0

ex 8501 10 99

83

Motore elettrico multifase a corrente continua, senza spazzole, di potenza motrice normale di 31 W (+/– 5 W) calcolata a 600 giri/minuto, provvisto di un circuito elettronico con sensori ad effetto Hall (motore per servodirezione elettrico)

0

ex 8505 11 00

33

Magneti di neodimio in forma di dischi di diametro non superiore a 9 mm, anche con foro centrale

0

ex 8507 80 94

30

Accumulatore elettrico a litio-ione avente:

una lunghezza di 35 mm o più, ma non superiore a 45 mm

una larghezza di 35 mm o più, ma non superiore a 53 mm

uno spessore di 3,5 mm o più, ma non superiore a 7 mm

una massa di 15,5 g o più, ma non superiore a 35 g

una capacità nominale di 600 mAh o più, ma non superiore a 780 mAh

una tensione nominale di 3,7 V

destinato alla fabbricazione di telefoni cellulari (1)

0

ex 8516 90 00

33

Piastra in acciaio inossidabile con cavo riscaldante, destinata alla fabbricazione di ferri da stiro elettrici (1)

0

ex 8516 90 00

35

Ferro da stiro a vapore, non funzionante in modo autonomo, destinato alla fabbricazione di apparecchi per la stiratura a vapore (1)

0

ex 8522 90 98

44

Accoppiamenti per dischi ottici, consistenti tra l’altro in un’unità ottica e motori a corrente continua, compatibili anche per registrazione doppio strato

0

ex 8522 90 98

49

Testina magnetica per la riproduzione di audiocassette, destinata alla fabbricazione dei prodotti della voce 8519 (1)

0

ex 8529 90 81

44

Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell’indirizzamento dei pixel

0

ex 8537 10 99

94

Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a giunzione, contenuti in un involucro a doppio leadframe

0

ex 8543 89 95

66

ex 8537 10 99

95

Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a semiconduttore a ossido metallico, contenuti in un involucro a doppio leadframe

0

ex 8543 89 95

65

ex 8540 91 00

32

Cannone a elettroni di tubi catodici a colori con tensione anodica operativa compresa non inferiore a 27,5 kV e non superiore a 36 Kv

0

ex 8543 89 95

52

Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiodo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodiodi con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro

0

ex 8548 90 90

47

Unità consistente in due o più chip a diodi elettroluminescenti funzionanti ad una lunghezza d’onda tipica di 450 nm o più ma non superiore a 660 nm, contenuti in involucro a doppio leadframe dotato di apertura circolare le cui dimensioni esterne, senza accessori, non superano 4 x 4 mm

0

ex 8548 90 90

48

Unità ottica consistente in almeno un diodo laser e un fotodiodo funzionante ad una lunghezza d’onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm

0

ex 8548 90 90

49

Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell’indirizzamento dei pixel

0

ex 9405 40 35

10

Apparato d’illuminazione elettrica in materiale sintetico contenente 3 tubi fluorescenti (RBG) di un diametro di 3,0 mm (± 0,2 mm) e di una lunghezza di 420 mm (± 1 mm) o più ma non superiore a 600 mm (± 1 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)

0


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia: vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1).


ALLEGATO II

Codice NC

TARIC

ex 2932 11 00

10

ex 2933 69 80

10

ex 3824 90 99

54

ex 3907 20 99

25

ex 3911 90 99

75

ex 3926 90 99

75

ex 3920 91 00

93

ex 3920 99 59

60

ex 3926 90 99

85

ex 8522 90 98

44

ex 8529 90 81

31

ex 8540 91 00

32

ex 8543 89 95

52

ex 8548 90 90

39

ex 8548 90 90

46


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/8


REGOLAMENTO (CE) N. 990/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

43,1

999

43,1

0707 00 05

052

88,2

999

88,2

0709 90 70

052

86,5

999

86,5

0805 50 10

382

71,1

388

65,3

528

27,6

624

71,1

999

58,8

0808 10 80

388

91,8

400

91,3

508

76,0

512

70,4

524

62,4

528

73,8

720

51,4

804

92,4

999

76,2

0809 10 00

052

167,5

999

167,5

0809 20 95

052

272,9

068

218,2

400

325,6

999

272,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

624

121,8

999

121,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/10


REGOLAMENTO (CE) N. 991/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

26,36

15,12

789,29

196,36

412,51

6 516,46

91,03

18,35

11,32

106,21

6 312,40

1 010,28

247,86

17,48

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

129,22

74,11

3 868,72

962,46

2 021,92

31 940,39

446,19

89,95

55,48

520,58

30 940,20

4 951,88

1 214,90

85,68

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

62,17

35,65

1 861,25

463,04

972,75

15 366,56

214,66

43,28

26,69

250,45

14 885,36

2 382,35

584,49

41,22

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

53,56

30,72

1 603,48

398,91

838,03

13 238,43

184,93

37,28

22,99

215,77

12 823,87

2 052,42

503,54

35,51

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 113,85

774,67

1 627,40

25 708,15

359,13

72,40

44,65

419,00

24 903,11

3 985,66

977,85

68,96

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

30,30

17,38

907,12

225,67

474,09

7 489,25

104,62

21,09

13,01

122,06

7 254,73

1 161,10

284,87

20,09

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

52,35

30,02

1 567,25

389,90

819,10

12 939,35

180,75

36,44

22,47

210,89

12 534,16

2 006,05

492,17

34,71

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

498,36

285,81

14 919,78

3 711,76

7 797,58

123 178,68

1 720,72

346,91

213,94

2 007,63

119 321,40

19 097,01

4 685,29

330,41

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

126,24

72,40

3 779,25

940,21

1 975,16

31 201,75

435,87

87,87

54,19

508,54

30 224,69

4 837,36

1 186,81

83,69

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 523,33

1 125,32

2 364,04

37 344,92

521,68

105,17

64,86

608,67

36 175,48

5 789,77

1 420,47

100,17

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

422,34

242,21

12 644,13

3 145,62

6 608,24

104 390,72

1 458,27

293,99

181,31

1 701,41

101 121,78

16 184,21

3 970,67

280,01

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

254,55

145,99

7 620,76

1 895,90

3 982,86

62 917,47

878,92

177,19

109,28

1 025,46

60 947,24

9 754,41

2 393,16

168,77

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

95,52

54,78

2 859,66

711,43

1 494,55

23 609,51

329,81

66,49

41,01

384,80

22 870,19

3 660,30

898,02

63,33

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

124,01

71,12

3 712,59

923,62

1 940,33

30 651,40

428,18

86,32

53,24

499,57

29 691,57

4 752,04

1 165,87

82,22

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

926,44

531,31

27 735,76

6 900,13

14 495,64

228 988,17

3 198,81

644,89

397,72

3 732,16

221 817,53

35 501,18

8 709,93

614,23

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

116,98

67,09

3 502,26

871,29

1 830,40

28 914,86

403,92

81,43

50,22

471,27

28 009,41

4 482,82

1 099,82

77,56

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

115,02

65,96

3 443,47

856,67

1 799,67

28 429,49

397,14

80,07

49,38

463,36

27 539,24

4 407,57

1 081,36

76,26

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

62,26

37,42

1 953,66

486,03

1 021,05

16 129,50

225,32

45,43

28,01

262,89

15 624,41

2 500,64

613,51

43,27

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

132,86

76,19

3 977,51

989,53

2 078,78

32 838,59

458,73

92,48

57,04

535,22

31 810,26

5 091,13

1 249,07

88,09

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

55,08

31,59

1 648,99

410,24

861,81

13 614,12

190,18

38,34

23,65

221,89

13 187,80

2 110,67

517,83

36,52

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

52,72

30,23

1 578,32

392,66

824,88

13 030,73

182,03

36,70

22,63

212,38

12 622,68

2 020,22

495,64

34,95

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

44,44

25,49

1 330,44

330,99

695,33

10 984,23

153,44

30,93

19,08

179,03

10 640,27

1 702,94

417,80

29,46

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

66,82

38,32

2 000,45

497,67

1 045,50

16 515,85

230,72

46,51

28,69

269,18

15 998,66

2 560,53

628,21

44,30

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

56,31

32,29

1 685,77

419,39

881,04

13 917,80

194,42

39,20

24,17

226,84

13 481,97

2 157,75

529,39

37,33

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

67,05

38,45

2 007,21

499,35

1 049,03

16 571,61

231,49

46,67

28,78

270,09

16 052,68

2 569,18

630,33

44,45

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

72,20

41,41

2 161,61

537,77

1 129,73

17 846,37

249,30

50,26

31,00

290,87

17 287,52

2 766,81

678,81

47,87

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

111,16

63,75

3 327,76

827,88

1 739,20

27 474,21

383,80

77,38

47,72

447,79

26 613,87

4 259,46

1 045,02

73,70

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

74,07

42,48

2 217,41

551,65

1 158,89

18 307,07

255,74

51,56

31,80

298,38

17 733,79

2 838,24

696,34

49,11

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

82,86

47,52

2 480,63

617,13

1 296,46

20 480,26

286,10

57,68

35,57

333,80

19 838,80

3 175,16

779,00

54,94

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

162,78

93,36

4 873,46

1 212,42

2 547,03

40 235,57

562,06

113,31

69,88

655,78

38 975,61

6 237,92

1 530,42

107,93

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

38,37

22,01

1 148,72

285,78

600,36

9 483,91

132,48

26,71

16,47

154,57

9 186,93

1 470,34

360,74

25,44

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

62,97

36,11

1 885,20

469,00

985,27

15 564,29

217,42

43,83

27,03

253,67

15 076,91

2 413,01

592,01

41,75

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

81,05

46,48

2 426,51

603,67

1 268,17

20 033,40

279,85

56,42

34,80

326,51

19 406,06

3 105,88

762,00

53,74

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

281,43

161,40

8 425,45

2 096,09

4 403,42

69 561,05

971,72

195,90

120,82

1 133,74

67 382,78

10 784,40

2 645,86

186,59

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

174,89

9 129,59

2 271,27

4 771,43

75 374,49

1 052,93

212,28

130,92

1 228,49

73 014,18

11 685,68

2 866,99

202,18

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 455,44

834,69

43 572,96

10 840,12

22 772,69

359 741,10

5 025,34

1 013,13

624,82

5 863,24

348 476,00

55 772,46

13 683,32

964,96

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

129,87

74,48

3 888,10

967,29

2 032,05

32 100,41

448,42

90,40

55,75

523,19

31 095,21

4 976,69

1 220,99

86,11

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

67,40

38,65

2 017,82

502,00

1 054,58

16 659,26

232,72

46,92

28,93

271,52

16 137,58

2 582,77

633,66

44,69

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

157,94

90,58

4 728,54

1 176,37

2 471,29

39 039,12

545,35

109,95

67,81

636,28

37 816,63

6 052,43

1 484,91

104,72

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/16


REGOLAMENTO (CE) N. 992/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso.

(2)

In attesa dell’esito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT nell’ambito dell’OMC in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), di cui alcuni costituivano, unitamente alla Romania, i principali paesi fornitori per tale contingente negli ultimi tre anni contingentali, è opportuno prevedere, tra le modalità di gestione di tale contingente, che, nel periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006, il quantitativo disponibile sia adeguatamente scaglionato nell’arco dell’anno, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

Per tenere conto dei flussi commerciali tradizionali tra la Comunità e i paesi fornitori nell’ambito di tale contingente e della necessità di salvaguardare l’equilibrio del mercato, il quantitativo disponibile è scaglionato su quattro trimestri per l’anno contingentale 2005/2006. Una volta conclusi e ratificati i negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, verranno applicate nuove modalità di gestione, le quali dovrebbero tenere conto sia dei negoziati sia dei quantitativi già utilizzati nell’ambito del contingente aperto dal presente regolamento.

(4)

Per la parità di accesso al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda riguardi un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione.

(5)

Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 100 capi nel periodo dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2005, poiché una partita di 100 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale.

(6)

Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l’importatore è iscritto nel registro dell’IVA.

(7)

Per evitare speculazioni, occorre vietare l’accesso al contingente agli importatori che al 1o gennaio 2005 non siano più attivi nel commercio di bovini vivi e disporre, inoltre, che i titoli non siano trasferibili.

(8)

È opportuno disporre, altresì, che i quantitativi per cui possono essere richiesti i titoli d’importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.

(9)

Il regime dovrebbe essere gestito mediante titoli d’importazione. A tal fine occorre prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3).

(10)

L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore, ossia che partecipi attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione dei capi in questione. La presentazione della prova di tali attività costituirebbe quindi un’esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(11)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell’ambito del contingente, non è opportuno applicare la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(12)

L’applicazione del contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare degli animali importati. Gli animali devono pertanto essere ingrassati nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d’importazione.

(13)

Dovrebbe essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L’importo della cauzione dovrebbe coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell’immissione in libera pratica degli animali suddetti.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006 è aperto un contingente tariffario di 169 000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all’ingrasso nella Comunità, fatte salve eventuali riduzioni negoziate successivamente tra la Comunità e i relativi partner in seno all’OMC nell’ambito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’accordo GATT nel quadro dell’OMC.

Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4005.

2.   Il dazio doganale applicabile all’importazione nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

L’applicazione dell’aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che l’animale importato venga ingrassato per un periodo di almeno 120 giorni nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d’importazione.

3.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel periodo ivi riferito come segue:

a)

42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o luglio 2005 al 30 settembre 2005;

b)

42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o ottobre 2005 al 31 dicembre 2005;

c)

42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 marzo 2006;

d)

42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

4.   Se, in uno dei periodi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), i quantitativi oggetto delle domande di titolo presentate per ciascun periodo sono inferiori al quantitativo disponibile per lo stesso periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del periodo successivo.

Articolo 2

1.   Per avere accesso al contingente di cui all’articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo d’importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato, nel periodo dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2005, almeno 100 capi di cui al codice CN 0102 90.

Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell’IVA.

2.   La prova dell’importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall’autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

3.   Non possono presentare domanda gli operatori che, al 1o gennaio 2005, abbiano cessato l’attività nell’ambito degli scambi commerciali nel settore delle carni bovine con i paesi terzi.

4.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell’IVA.

2.   Le domande di titolo d’importazione per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 3:

a)

riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi,

b)

non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo indicato all’articolo 1, paragrafo 3. Tuttavia, le domande relative al primo periodo devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l’indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo riprodotto nell’allegato I al presente regolamento per le domande effettivamente presentate.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi di cui è stata chiesta l’importazione a norma dell’articolo 3 superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se dall’applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma il quantitativo risulta inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L’eventuale quantitativo residuo inferiore a 100 capi costituisce una sola partita.

3.   Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

Articolo 5

1.   I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell’operatore che ha presentato domanda.

2.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d’origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

0102 90 05; 0102 90 29 oppure 0102 90 49;

c)

nella casella 20, il numero d’ordine del contingente (09.4005) e una delle diciture di cui all’allegato III.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d’importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2006.

3.   La cauzione relativa al titolo d’importazione è di 15 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell’acquisto, del trasporto e dell’immissione in libera pratica degli animali in parola. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell’apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione;

c)

la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione nella casella 8 il nome e l’indirizzo del titolare del titolo.

Articolo 7

1.   All’atto dell’importazione, l’importatore deve comprovare di:

a)

avere assunto l’impegno scritto di comunicare entro un mese all’autorità competente dello Stato membro l’elenco delle aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati;

b)

aver costituito, presso l’autorità competente dello Stato membro, una cauzione il cui importo è fissato nell’allegato II per ciascun codice NC ammissibile; l’ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a)

sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;

b)

non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d’importazione; oppure

c)

sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l’importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

del 15 %, e

del 2 % dell’importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

3.   Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell’importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto periodo, l’importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell’importo della cauzione.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

Fax CE (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 992/2005

Image


ALLEGATO II

IMPORTI DELLA CAUZIONE

Bovini maschi da ingrasso

(codice NC)

Importo in

EUR/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

:

in spagnolo

:

«Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 992/2005]»

:

in ceco

:

«Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 992/2005)»

:

in danese

:

«Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 992/2005)»

:

in tedesco

:

«Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 992/2005)»

:

in estone

:

«Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 992/2005)»

:

in greco

:

«Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 992/2005]»

:

in inglese

:

«Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 992/2005)»

:

in francese

:

«Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 992/2005]»

:

in italiano

:

«Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 992/2005]»

:

in lettone

:

«Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 992/2005)»

:

in lituano

:

«Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 992/2005)»

:

in ungherese

:

«Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (992/2005/EK rendelet)»

:

in neerlandese

:

«Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 992/2005)»

:

in polacco

:

«Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 992/2005)»

:

in portoghese

:

«Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 992/2005]»

:

in slovacco

:

«Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 992/2005)»

:

in sloveno

:

«Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 992/2005)»

:

in finlandese

:

«Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 992/2005)»

:

in svedese

:

«Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 992/2005)»


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/23


REGOLAMENTO (CE) N. 993/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

7

1o term.

8

2o term.

9

3o term.

10

4o term.

11

5o term.

12

6o term.

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,76

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/25


REGOLAMENTO (CE) N. 994/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/27


REGOLAMENTO (CE) N. 995/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

7

1o term.

8

2o term.

9

3o term.

10

4o term.

11

5o term.

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

1

7o term.

2

8o term.

3

9o term.

4

10o term.

5

11o term.

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/29


REGOLAMENTO (CE) N. 996/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/31


REGOLAMENTO (CE) N. 997/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva di olio di oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il corrispondente quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 3 del citato articolo. Per valutare l'entità del superamento in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, è opportuno tener conto delle stime di produzione di olive da tavola, espresse in equivalente olio di oliva, in base ai coefficienti fissati rispettivamente nelle decisioni della Commissione 2001/649/CE (3) per la Grecia, 2001/650/CE (4) per la Spagna, 2001/648/CE (5) 2001/648/CE per la Francia, 2001/658/CE (6) per l'Italia e 2001/670/CE (7) per il Portogallo.

(2)

L'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio di oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna di cui trattasi. Tale importo deve essere fissato ad un livello tale da escludere qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio di oliva. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1807/2004 della Commissione (8).

(3)

Allo scopo di stabilire la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nel loro territorio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (9). Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto per la campagna 2003/2004 è pari a 342 997 tonnellate per la Grecia, a 1 570 169 tonnellate per la Spagna, a 3 284 tonnellate per la Francia, a 736 198 tonnellate per l'Italia e a 34 644 tonnellate per il Portogallo.

(4)

L'ammissione al beneficio dell'aiuto per tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicate dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

(5)

Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:

342 997 tonnellate per la Grecia,

1 570 169 tonnellate per la Spagna,

3 284 tonnellate per la Francia,

736 198 tonnellate per l’Italia,

34 644 tonnellate per il Portogallo.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:

129,64 EUR/100 kg per la Grecia,

64,03 EUR/100 kg per la Spagna,

130,40 EUR/100 kg per la Francia,

97,83 EUR/100 kg per l’Italia,

130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(3)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 13).

(4)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(5)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(6)  GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(7)  GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(8)  GU L 318 del 19.10.2004, pag. 13.

(9)  GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 (GU L 264 dell’11.8.2004, pag. 6).


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/33


REGOLAMENTO (CE) N. 998/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni del Brasile, da Cuba e da altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 20 al 24 giugno 2005 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il contingente di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale speciale.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 20 al 24 giugno 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 20.-24.6.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

0

Raggiunto

Guiana

0

Raggiunto

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Raggiunto

Maurizio

0

Raggiunto

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 20.-24.6.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 20.-24.6.2005

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

94,9374

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 20.-24.6.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 

Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 20.-24.6.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

0

Raggiunto

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 20.-24.6.2005

Limite

Brasile

100

 

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

100

Raggiunto


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/36


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 22/04/COL

del 25 febbraio 2004

relativa alla notificazione di un nuovo regime di aiuti diretti ai trasporti (Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'Accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24 e il protocollo 3,

VISTA la guida dell'Autorità (3) all'applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE,

DOPO AVERE INVITATO gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente alle disposizioni di cui sopra (4),

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

1.   Introduzione

Con lettera della missione di Norvegia presso l'Unione europea datata 26 marzo 2003 (Doc. n. 03-1846 A), inoltrante una lettera del Ministero del Commercio e dell'industria del 25 marzo 2003, una lettera del Ministero delle Finanze del 25 marzo 2003 e una lettera del Ministero per i Governi locali e per lo sviluppo regionale del 25 marzo 2003, tutte ricevute e registrate dall'Autorità il 26 marzo 2003, le autorità norvegesi hanno notificato un periodo di transizione per la differenziazione regionale degli oneri sociali e un nuovo regime di aiuti diretti ai trasporti.

Con lettera del 16 maggio 2003 (Doc. n. 03-2951 D), l'Autorità ha confermato il ricevimento delle suddette lettere e ha richiesto ulteriori informazioni.

Con lettera della missione di Norvegia presso l'Unione europea datata 10 giugno 2003 (Doc. n. 03-3707 A), inoltrante una lettera del Ministero delle Finanze del 5 giugno 2003, ambedue ricevute e registrate dall'Autorità l'11 giugno 2003, le autorità norvegesi hanno presentato ulteriori informazioni.

Con lettera della missione di Norvegia presso l’Unione europea datata 19 giugno 2003 (Doc. n. 03-3976 A), inoltrante una lettera del Ministero del Commercio e dell'industria del 10 giugno 2003, ambedue ricevute e registrate dall’Autorità il 20 giugno 2003, le autorità norvegesi hanno presentato uno studio relativo ai sovraccosti di trasporto (5).

Con lettera del 16 luglio 2003 (Doc. n. 03-4598 D), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, in riferimento agli aiuti di Stato in forma di oneri sociali differenziati su base regionale e di aiuti diretti ai trasporti (di seguito denominata «la decisione di avviare un procedimento di indagine»).

La decisione di avviare il procedimento di indagine è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6). L'Autorità ha invitato le autorità interessate a presentare osservazioni sul regime di aiuti in questione.

La risposta ufficiale delle autorità norvegesi alla decisione di avviare il procedimento di indagine è pervenuta mediante telefax del Ministero del Commercio e dell'industria datato 17 settembre 2003, inoltrante una lettera del Ministero delle Finanze datata 17 settembre 2003 (Doc. n. 03-6381 A). La lettera del Ministero delle Finanze datata 17 settembre 2003 è stata parimenti inoltrata con lettera della missione di Norvegia datata 18 settembre 2003 ed è stata ricevuta e registrata dall'Autorità il 19 settembre 2003 (Doc. n. 03-6451 A). La lettera del Ministero delle Finanze conteneva, fra le altre cose, una versione ampliata dello studio sui sovraccosti di trasporto presentato all’Autorità con lettera del 19 giugno 2003.

L'Autorità ha ricevuto osservazioni da 10 parti interessate riguardo alla decisione di avviare il procedimento di indagine.

Con lettere del 16 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7071 D) e del 17 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7135), l'Autorità ha trasmesso alle autorità norvegesi le osservazioni ricevute dalle parti terze.

Con telefax del 21 ottobre 2003 il Ministero del Commercio e dell'industria ha inoltrato una risposta del Ministero delle Finanze datata 21 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7243 A) riguardante le osservazioni delle parti terze. Con lettera della missione di Norvegia datata 23 ottobre 2003, ricevuta e registrata dall'Autorità il 24 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7360 A), la lettera del Ministero delle Finanze è stata inoltrata all'Autorità.

Con lettera della missione di Norvegia presso l'Unione europea datata 22 ottobre 2003, inoltrante una lettera del Ministero per i Governi locali e per lo sviluppo regionale del 20 ottobre 2003, entrambe ricevute e registrate dall'Autorità il 24 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7362 A), le autorità norvegesi hanno notificato un’estensione dell’area geografica ammissibile agli aiuti diretti ai trasporti notificati con lettera del 25 marzo 2003.

Con lettera datata 19 dicembre 2003 (Doc. n. 03-8952 D), l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari e chiarimenti, in particolare relativi alle disposizioni del regime notificato in materia di cumulo.

Con fax del 21 gennaio 2004, il Ministero del Commercio e dell'Industria ha inoltrato una lettera, recante la stessa data, del Ministero per i Governi locali e per lo sviluppo regionale (Rif n. 187224) contenente informazioni supplementari. Con lettera della missione di Norvegia presso l’Unione europea datata 23 gennaio 2004, ricevuta e registrata il 26 gennaio 2004 (Rif n. 188041), la stessa lettera è stata inoltrata all’Autorità.

Con fax del 9 febbraio 2004, il Ministero del Commercio e dell'Industria ha inoltrato una lettera, recante la stessa data, del Ministero per i Governi locali e per lo Sviluppo regionale (Rif. n. 189794). Con lettera della missione di Norvegia presso l’Unione europea datata 11 febbraio 2004, ricevuta e registrata il 12 febbraio 2004 (Rif. n. 191138), la stessa lettera è stata inoltrata all’Autorità. La lettera del 9 febbraio del Ministero per i Governi locali e per lo sviluppo regionale conteneva una piccola modifica riguardante la gestione del regime.

La notificazione del 25 marzo 2003 e la decisione di avviare il procedimento di indagine, sopra menzionate, riguardavano un periodo transitorio di tre anni, dal 2004 al 2007, per la differenziazione regionale degli oneri sociali, nonché l’introduzione di un nuovo regime di aiuti diretti ai trasporti. Il 12 novembre 2003 l’Autorità ha deciso di chiudere — con una decisione positiva — l’indagine riguardante il periodo transitorio di tre anni per la differenziazione regionale degli oneri sociali (dec. n. 218/03/COL) (7).

La presente decisione verte di conseguenza su due aspetti riguardanti il regime di aiuti diretti ai trasporti: in primo luogo la notificazione del 25 marzo 2003 e la successiva decisione di avviare un procedimento di indagine; in secondo luogo la notificazione supplementare del 22 ottobre 2003 relativa all’estensione geografica del regime.

2.   Descrizione del regime di aiuti notificato il 25 marzo 2003

2.1.   Obiettivo dell’aiuto

Le autorità norvegesi indicano che i sovraccosti per il trasporto costituiscono uno degli svantaggi o costi permanenti degli handicap legati alla distanza con cui si scontrano le imprese ubicate in aree periferiche e in regioni scarsamente popolate, rispetto a quelle ubicate in aree centrali. Secondo le autorità norvegesi, l’obiettivo del nuovo regime è quindi, in parte, quello di compensare gli svantaggi competitivi che i costi supplementari di trasporto rappresentano per le imprese situate a grandi distanze dai loro mercati.

2.2.   Aree geografiche proposte come ammissibili

Sono stati proposti come ammissibili agli aiuti diretti ai trasporti le seguenti contee e i seguenti comuni:

Troms: Harstad, Tromsø, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik e Balsfjord,

Nordland: tutti i comuni,

Nord-Trøndelag: Leka, Nærøy, Vikna, Flatanger, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Namsos, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Inderøy, Namdalseid, Verran, Mosvik, Verdal, Leksvik, Meråker e Steinkjer,

Sør-Trøndelag: Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Ørland, Agdenes, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu e Tydal,

Møre og Romsdal: Kristiansund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Norddal, Stranda, Stordal, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna e Smøla,

Sogn og Fjordane: Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen e Stryn.

Le zone proposte come ammissibili agli aiuti diretti ai trasporti sono situate nell’area ammissibile agli aiuti regionali, approvata dall’Autorità il 17 dicembre 1999 (327/99/COL), tranne per quanto riguarda i comuni di Herøy (8 374 abitanti), Ulstein (6 664 abitanti), Hareid (480 abitanti) e Aukra (3 026 abitanti), nella contea di Møre og Romsdal. L’area ammissibile agli aiuti regionali in Norvegia rappresenta il 25,2 % della popolazione totale (8), mentre l’area proposta per il nuovo regime di aiuti diretti ai trasporti, notificato il 25 ottobre 2003, copre il 16,0 % della popolazione totale (721 079 abitanti).

Le autorità norvegesi sostengono che la designazione dell’area per gli aiuti regionali ai trasporti si basa sull’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato, che stabilisce i criteri per la concessione di aiuti volti a compensare i sovraccosti per i trasporti in aree a scarsa densità di popolazione, ovvero nelle regioni con meno di 12,5 abitanti per km2.

Le contee di Troms, Nordland, Nord-Trøndelag e Sogn og Fjordane hanno una densità di popolazione di meno di 12,5 abitanti per km2.

Le contee di Sør-Trøndelag e di Møre og Romsdal non hanno una bassa densità di popolazione, ma da bassa densità demografica sono caratterizzate le parti di tali contee che sono state proposte come ammissibili agli aiuti diretti ai trasporti (rispettivamente 4,1 e 9,6 abitanti per km2). La popolazione totale dei comuni di queste due contee inclusi nell’area proposta è di 179 792 abitanti.

Le autorità norvegesi indicano nella notificazione che la popolazione interessata dall’attuale regime di aiuti indiretti ai trasporti (regime di differenziazione geografica degli oneri sociali) è del 23,55 % a fronte di una copertura del 16,01 % nella nuova area proposta, e che ciò è conforme alla prima condizione del quinto trattino dell’allegato XI (si veda la sezione II.3 in appresso) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

2.3.   Calcolo degli aiuti regionali diretti ai trasporti

In base alla notificazione, gli aiuti possono essere concessi solamente in riferimento ai sovraccosti per il trasporto delle merci all’interno del territorio nazionale, calcolati sulla base della modalità più diretta ed economica di trasporto fra il luogo di produzione e trasformazione e gli sbocchi commerciali più vicini. Nel caso di trasporto di merci verso destinazioni in Svezia e in Finlandia, il calcolo della distanza totale di trasporto include anche i tragitti all’interno della Svezia e della Finlandia. Tuttavia, l’aiuto è concesso solo per i costi di trasporto sostenuti all’interno delle frontiere nazionali.

Solo i costi di trasporto documentati possono costituire una base per il calcolo degli aiuti. Gli aiuti ai trasporti sono calcolati come una percentuale dei costi totali di trasporto. I costi di trasporto devono essere specificati su una lettera di vettura o su un documento equivalente in funzione della distanza di trasporto all’interno delle frontiere nazionali, del peso e del tipo di merci, così come delle spese di trasporto e di altri costi imputabili al trasporto effettivo. La compensazione è accordata sulla base delle domande presentate dalle imprese l’anno dopo che sono stati sostenuti i costi del trasporto.

L’intensità degli aiuti sarà differenziata in base a due aree geografiche e alla distanza di trasporto (minimo 350 km). La più alta priorità relativamente all’intensità degli aiuti è data alle zone di Troms, Nordland e Nord-Trøndelag (zona 1), mentre la zona di Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal e Sogn og Fjordane (zona 2) è soggetta ad un’intensità d’aiuto inferiore. La tabella 1 seguente mostra la differenziazione dell’intensità degli aiuti:

Tabella 1

Intensità degli aiuti

Distanza di trasporto in chilometri

Zona 1

Zona 2

350-700

30 %

20 %

701-

40 %

30 %

2.4   Documentazione dei sovraccosti di trasporto

Con lettera datata 10 giugno 2003, il Ministero del Commercio e dell’industria ha presentato una ricerca dell’Istituto di Economia dei trasporti (TØI) (9) sui sovraccosti per i trasporti nell’area proposta per gli aiuti. La ricerca è basata su interviste a 33 imprese suddivise in sei campioni (aree geografiche). Le 33 imprese sono state selezionate a partire dal Registro centrale degli stabilimenti e delle imprese (CRE) dell’Istituto statistico di Norvegia (10), utilizzando un metodo statistico di campionamento aleatorio. La conclusione del TØI è che il campione 1 [le tre contee più settentrionali (Troms, Nordland e Nord-Trøndelag)] e il campione 2 [contee della Norvegia occidentale (Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal e Sogn og Fjordane)] hanno in media dei costi di trasporto per persona-anno, complessivamente e per distanze di trasporto superiori ai 350 km, sensibilmente superiori ai costi paragonabili sostenuti nell’area di riferimento. L’area di riferimento è la zona 1 del regime di oneri sociali differenziati su base geografica (essenzialmente Oslo e aree circostanti).

2.5.   Durata del regime

1o gennaio 2004-31 dicembre 2006.

2.6.   Stanziamento

Lo stanziamento è stimato ad approssimativamente NOK 200 milioni (circa EUR 24,5 milioni) all’anno.

2.7.   Cumulo

Stabilendo le intensità massime di aiuto come percentuale dei costi totali di trasporto (si veda la tabella 1 di cui sopra), le autorità norvegesi dichiarano di garantire che eviteranno situazioni di sovraccompensazione. Se nello stesso periodo un’impresa beneficia di una riduzione degli oneri sociali, i vantaggi di tale riduzione saranno dedotti dall’importo dell’aiuto ai trasporti calcolato in base alla tabella 1. Inoltre, quella stessa impresa complessivamente non riceverà contributi previsti dal nuovo regime di aiuti ai trasporti e in forma di riduzione degli oneri sociali in misura superiore all’importo equivalente che avrebbe percepito attraverso l’attuale regime di differenziazione degli oneri sociali.

2.8.   Settori esclusi dal regime e settori sensibili soggetti a specifici obblighi di notifica

Conformemente alla notificazione, non possono ricevere aiuti diretti ai trasporti le seguenti attività economiche

a)

il regime non si applica al trasporto di prodotti dei settori seguenti e/o dei prodotti di imprese la cui localizzazione non ha alternative:

produzione e distribuzione di elettricità,

estrazione di petrolio greggio e di gas naturale,

attività di servizio connesse all’estrazione del petrolio e del gas, esclusa la prospezione,

estrazione di minerali metallici,

estrazione dei minerali industriali nefelina sienite e olivina;

b)

settori disciplinati da norme settoriali specifiche

Per l’esistenza di norme settoriali specifiche non possono ricevere aiuti regionali ai trasporti i seguenti settori:

imprese rientranti nell’Atto di cui al punto 1a e b dell’allegato XV dell’accordo SEE (aiuti alla siderurgia e alla costruzione navale);

c)

attività economiche nei settori dell’agricoltura/silvicoltura e della pesca che continueranno a rientrare nell’attuale sistema di differenziazione dei tassi degli oneri sociali.

In base alla notifica, gli aiuti diretti ai trasporti all’industria automobilistica o per la produzione industriale di fibre sintetiche saranno soggetti a notificazione preliminare e ad approvazione da parte dell'Autorità conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

2.9.   Decisione di avviare un procedimento di indagine

Nella sua decisione del 16 luglio 2003 di avviare un procedimento di indagine, l'Autorità ha espresso due dubbi riguardo al regime di aiuti diretti

In primo luogo, l’Autorità ha osservato che quattro dei comuni notificati e proposti come ammissibili per gli aiuti diretti ai trasporti non rientrano nella carta degli aiuti regionali approvata (Herøy, Ulstein, Hareid e Aukra). Poiché le autorità norvegesi non hanno notificato alcun adeguamento della carta delle regioni assistite, l’Autorità ha considerato gli aiuti diretti ai trasporti a favore di questi quattro comuni come incompatibili con le disposizioni in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE.

In secondo luogo, l’Autorità ha stimato che la documentazione presentata dalle autorità norvegesi non dimostri in maniera sufficiente che nelle aree geografiche della Norvegia meridionale proposte come ammissibili per gli aiuti diretti ai trasporti (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal e Sør-Trøndelag) esistano sovraccosti di trasporto.

2.10.   Commenti della Norvegia sulla decisione di avviare un procedimento di indagine

Con lettera del Ministero delle Finanze datata 17 settembre 2003, le autorità norvegesi hanno presentato i loro commenti sulla decisione dell'Autorità relativa all'apertura del procedimento di indagine. Le autorità norvegesi hanno dichiarato che, per garantire la validità della documentazione precedentemente presentata sui sovraccosti di trasporto nella regione notificata per gli aiuti, esse avevano svolto uno studio più vasto di quello presentato con la lettera del 19 giugno 2003 (in allegato ai commenti). Secondo le autorità norvegesi tale studio confermava i risultati di quello precedente.

Lo studio più approfondito (11) riguarda 39 imprese, comprese alcune situate nell’area non proposta come ammissibile ai fini dei nuovi aiuti nazionali ai trasporti. I costi di trasporto nella zona 1 del regime di differenziazione geografica degli oneri sociali servono come riferimento rispetto ai sovraccosti nelle aree proposte come ammissibili agli aiuti diretti ai trasporti. Le conclusioni dello studio confermano, secondo le autorità norvegesi, che le imprese delle contee di Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal e Sogn og Fjordane hanno costi medi di trasporto — sia complessivamente che per le distanze superiori ai 350 km — sensibilmente superiori a quelli delle imprese nell’area di riferimento. I costi di trasporto nelle contee di Troms, Nordland e Nord-Trøndelag sono superiori del 220 % a quelli della zona di riferimento per distanze di trasporto sopra i 350 km. I costi di trasporto nelle contee di Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal e Sogn og Fjordane sono superiori del 143 % a quelli della zona di riferimento per distanze di trasporto sopra i 350 km.

2.11.   Osservazioni delle parti interessate sulla decisione di avviare il procedimento di indagine

Dieci organizzazioni e imprese norvegesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento di indagine. La maggior parte delle osservazioni riguarda il regime di differenziazione geografica degli oneri sociali (periodo di transizione). Per quanto riguarda il regime di aiuti diretti ai trasporti, fra l’altro, le parti interessate hanno dichiarato di non sapere come tale regime funzionerà, o quali saranno gli effetti del regime. In alcune osservazioni viene inoltre sostenuto che il nuovo regime di aiuti diretti ai trasporti non farà che ridurre, in misura limitata, i sovraccosti di trasporto per le imprese ubicate nelle regioni periferiche della Norvegia.

Con lettera della missione di Norvegia presso l'Unione europea datata 23 ottobre 2003, inoltrante una lettera del Ministero del Commercio e dell'Industria datata 21 ottobre 2003 e una lettera del Ministero delle Finanze datata 21 ottobre 2003, tutte ricevute e registrate dall'Autorità il 24 ottobre (Doc. n. 03-7360 A), le autorità norvegesi hanno brevemente commentato le osservazioni delle parti terze. Le autorità norvegesi osservano che le considerazioni e le cifre avanzate nelle osservazioni dei terzi suffragano le argomentazioni precedentemente presentate all'Autorità. Le autorità norvegesi osservano inoltre che nessuna parte terza ha sollevato alcuna obiezione riguardo al regime notificato di aiuti diretti ai trasporti.

3.   Descrizione della notificazione del 22 ottobre 2003

3.1.   Ampliamento della portata geografica

Il 22 ottobre 2003 le autorità norvegesi hanno notificato un ampliamento della portata geografica del regime notificato il 25 marzo 2003. Sono stati proposti come ammissibili agli aiuti nazionali diretti ai trasporti anche i 13 comuni seguenti:

 

Nella contea di Hedmark: Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal e Os.

 

Nella contea di Oppland: Dovre, Lesja, Lom, Skjåk, Vågå e Sel.

La popolazione complessiva in questi 13 comuni è di 37 271 abitanti. Sia Hedmark che Oppland hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2. La densità di popolazione per l’area dell’Hedmark proposta come ammissibile agli aiuti diretti ai trasporti è di 1,5 abitante per km2, ed è di 2,0 abitanti per km2 per l’area proposta come ammissibile nella contea di Oppland.

3.2.   Nuova giustificazione per l’inclusione di comuni situati in contee non caratterizzate da bassa densità demografica (Møre og Romsdal e Sør-Trøndelag)

Nella notificazione del 22 ottobre 2003 le autorità norvegesi hanno modificato la giustificazione avanzata per l’inclusione di comuni non caratterizzati da bassa densità demografica nell’area proposta come ammissibile agli aiuti diretti ai trasporti (si veda l’ultimo paragrafo del punto I.2.2 di cui sopra).

Le autorità norvegesi sostengono ora che è giustificato includere i comuni del Sør-Trøndelag e del Møre og Romsdal in virtù dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato, poiché la popolazione del Sør-Trøndelag e del Møre og Romsdal, nell’area proposta per gli aiuti diretti ai trasporti, è di 179 792 abitanti, mentre la popolazione di altre contee a bassa densità demografica (12), figuranti nella carta degli aiuti regionali ma al di fuori della carta proposta per agli aiuti ai trasporti, è di 172 322 abitanti. La popolazione nell’area del Sør-Trøndelag e del Møre og Romsdal proposta per agli aiuti diretti ai trasporti (contee con una densità demografica superiore a 12,5 abitanti per km2) è quindi leggermente maggiore (7 470 abitanti) della popolazione della carta degli aiuti regionali, ma al di fuori della carta proposta per gli aiuti diretti ai trasporti, nelle contee con una bassa densità demografica. Le autorità norvegesi ritengono che, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, l’Autorità possa approvare questo limitato aumento della popolazione interessata dal regime.

3.3.   Documentazione supplementare sui costi di trasporto

Come parte della notificazione modificata del 22 ottobre 2003, le autorità norvegesi hanno presentato un nuovo studio riguardante imprese nei comuni notificati dell’Hedmark e dell’Oppland. Il metodo utilizzato è lo stesso del primo studio (si veda sopra, il punto 2.4).

Lo studio (13) — anch’esso svolto da TØI — riguarda 13 imprese in 13 comuni nelle zone settentrionali delle contee di Hedmark e di Oppland. Il comune di Engerdal non è stato interessato dallo studio, ma è incluso nella notificazione supplementare. Secondo le autorità norvegesi lo studio conferma che le imprese in questi 12 comuni hanno dei costi di trasporto — sia complessivamente che per le distanze superiori ai 350 km — in media sensibilmente superiori ai costi delle imprese nell’area di riferimento. L’area di riferimento è la stessa del primo studio. Lo studio conclude che i costi di trasporto nei 12 comuni sono superiori del 120 % rispetto all’area di riferimento per distanze di trasporto superiori ai 350 chilometri.

II.   VALUTAZIONE

1.   Esistenza dell’aiuto

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidono sugli scambi fra le parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

L’aiuto notificato è finanziato mediante risorse statali e favorirà talune imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Le imprese beneficiarie sono effettivamente o potenzialmente in concorrenza con imprese analoghe in Norvegia e in altri Stati del SEE. Dato che l’aiuto proposto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi nel SEE, il regime costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

2.   Obblighi di notificazione

L’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte stabilisce: «All'Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.» Gli aiuti concessi senza notificazione, o gli aiuti notificati tardivamente, ossia notificati «dopo che ne sia stata data esecuzione», sono considerati aiuti illegali.

Con lettere della missione di Norvegia presso l’Unione europea del 26 marzo 2003 (Doc. n. 03-1846 A), 10 giugno 2003 (Doc. n. 03-3707 A), 22 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7362 A), 23 gennaio 2004 (Rif. n. 188041) e 11 febbraio 2004 (Rif. n. 191138), le autorità norvegesi hanno ottemperato agli obblighi previsti all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte notificando la misura di aiuto prima di dare ad essa esecuzione.

3.   Base giuridica pertinente

Nelle loro notificazioni, le autorità norvegesi hanno qualificato gli aiuti concessi nell’ambito nel regime proposto come aiuti ai trasporti.

Il capitolo 25.4(27) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato indica che: «nelle regioni a scarsa densità di popolazione, che beneficiano o della deroga dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) ovvero, in base al criterio della densità della popolazione di cui al capitolo 25.3, paragrafo 17, della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), possono essere autorizzati degli aiuti intesi a compensare, in parte, i sovraccosti di trasporto (14) purché siano rispettate alcune condizioni particolari. Spetta allo Stato EFTA dimostrare l'esistenza di tali sovraccosti e valutarne l'entità.»

Il capitolo 25(3), paragrafo 17, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato definisce la bassa densità di popolazione come inferiore a 12,5 abitanti per km2.

Per quanto riguarda le particolari condizioni per le regioni ammissibili, sulla base del criterio della densità della popolazione, alla deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), il capitolo 25.4.(27) degli orientamenti rimanda all’allegato XI, che stabilisce le condizioni da rispettare per l’ammissione alla deroga. Tali condizioni sono le seguenti:

«—

Gli aiuti dovranno servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto. Lo Stato membro interessato dovrà giustificare con criteri obiettivi la necessità della compensazione. In nessun caso potrà verificarsi una sovracompensazione dei costi. A tal fine si dovrà tener conto del cumulo tra i diversi regimi d'aiuto ai trasporti.

Gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili agli spostamenti di merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. In altri termini, gli aiuti non potranno assolutamente costituire aiuti all'esportazione.

Gli aiuti dovranno essere oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente “aiuto per chilometro percorso” o di un coefficiente “aiuto per chilometro percorso” e “aiuto per unità di peso”, e dovranno essere oggetto di una relazione annuale elaborata, fra l'altro, prendendo in considerazione tali coefficienti.

La stima del sovraccosto dovrà essere fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta tra il luogo di produzione/trasformazione e gli sbocchi commerciali.

Gli aiuti potranno essere concessi esclusivamente alle imprese situate in zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale sulla base del criterio della scarsa densità di popolazione. Queste zone sono costituite fondamentalmente da regioni geografiche del livello III della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2. È consentita tuttavia una certa flessibilità nella scelta delle zone, entro i seguenti limiti:

la flessibilità nella scelta delle zone non deve comportare un aumento della popolazione coperta dagli aiuti ai trasporti,

le parti di regioni di livello III della NUTS che beneficiano della flessibilità devono avere una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2,

le zone devono essere contigue a regioni del livello III della NUTS che rispettano il criterio della scarsa densità di popolazione,

la loro popolazione deve essere scarsa rispetto alla copertura totale degli aiuti ai trasporti.

Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti ai trasporti i prodotti delle imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.).

Gli aiuti ai trasporti concessi a favore delle imprese che appartengono ai settori considerati sensibili dall’Autorità di vigilanza EFTA (settore automobilistico, fibre sintetiche, costruzioni navali e siderurgia) saranno soggetti all'obbligo di notifica preventiva e all'osservanza degli orientamenti settoriali vigenti.»

Nel capitolo 25.5(5) degli orientamenti sugli aiuti di Stato viene indicato, per quanto riguarda la carta degli aiuti regionali degli Stati dell’EFTA, quanto segue: «Nel periodo di validità della carta, gli Stati EFTA possono chiederne l'adeguamento, in caso di modifiche significative e documentate delle condizioni socioeconomiche. Tali modifiche possono riguardare i tassi d'intensità e le regioni ammissibili, purché l'inclusione di nuove regioni sia compensata dall'esclusione di regioni aventi un'identica popolazione. La validità della carta così modificata scade alla data già prevista per la carta iniziale».

L’Autorità ha esaminato le due notificazioni, rispettivamente, del 25 marzo 2003 e del 22 ottobre 2003, alla luce dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE e delle parti pertinenti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sopra citati.

4.   La notificazione del 25 marzo 2003

La valutazione della notificazione del 25 marzo 2003, oggetto della decisione di avviare il procedimento del 16 luglio 2003, ha condotto alle considerazioni seguenti:

a)   L’aiuto è limitato a regioni a bassa densità di popolazione ammissibili in base all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) ad eccezione di quattro comuni [capitolo 25.4.(27) e 25.5.(5) e quinto trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato]

Le autorità norvegesi hanno notificato quattro comuni al di fuori dell’attuale carta degli aiuti regionali (Herøy, Ulstein, Hareid e Aukra).

L’autorizzazione dell’Autorità relativa alla carta delle aree assistite per la Norvegia del 1999 (327/99/COL) implicava il benestare alla concessione di aiuti a imprese in aree rientranti nella carta degli aiuti regionali in base a regimi di aiuti regionali approvati. Di conseguenza gli aiuti regionali (per esempio gli aiuti diretti ai trasporti) non possono essere concessi al di fuori della mappa approvata delle aree assistite.

In base al capitolo 25.5(5) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato, per includere nuove regioni nella carta degli aiuti regionali approvata gli Stati membri devono escludere da essa regioni già inserite. Poiché le autorità norvegesi non hanno notificato alcun adeguamento della carta delle regioni assistite conformemente al capitolo 25.5(5) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato, gli aiuti regionali (aiuti diretti ai trasporti) in favore dei quattro comuni al di fuori della carta degli aiuti regionali (Herøy, Ulstein, Hareid e Aukra, tutti situati nella contea di Møre og Romsdal) sono incompatibili con le disposizioni in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE. Le autorità norvegesi non possono di conseguenza dare esecuzione al regime di aiuti notificato per questi quattro comuni.

La popolazione totale contemplata nella notificazione del 25 marzo 2003 era di 721 079 abitanti, ossia il 16,0 % della popolazione totale della Norvegia. La popolazione totale dei comuni di Herøy, Ulstein, Hareid e Aukra è di 22 844 abitanti. La popolazione interessata, senza questi quattro comuni, diventa quindi di 698 235 abitanti, ossia il 15,5 % della popolazione complessiva.

Nella notificazione del 25 marzo 2003, la popolazione interessata nelle contee di Sør-Trøndelag e di Møre og Romsdal (le contee non caratterizzate da scarsa densità di popolazione) era di 179 792 abitanti. Senza i quattro comuni di Herøy, Ulstein, Hareid e Aukra la popolazione interessata per queste due contee diventa di 156 948 (15) abitanti, una cifra inferiore a quella della popolazione, nella carta degli aiuti regionali, delle contee a scarsa densità di popolazione non proposte come ammissibili agli aiuti diretti ai trasporti (Hedmark, Oppland, Telemark e Aust-Agder). La popolazione complessiva, nella carta degli aiuti regionali, per queste quattro contee è di 209 593 abitanti.

Le aree nelle contee di Sør-Trøndelag e Møre og Romsdal proposte come ammissibili per gli aiuti diretti ai trasporti hanno una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti per km2. Esse sono contigue alle contee che soddisfano il criterio della densità di popolazione (Nord-Trøndelag e regione più a nord). La copertura della popolazione nelle contee di Sør-Trøndelag e Møre og Romsdal (156 948 abitanti) è pari al 22,5 % della popolazione complessiva interessata dal regime proposto (698 235 abitanti).

Per quanto riguarda le altre aree notificate, esse sono tutte regioni a scarsa densità di popolazione rientranti nell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Le condizioni di cui al capitolo 25.4.(27) e al quinto trattino dell’allegato XI sono soddisfatte.

b)   Le autorità norvegesi hanno dimostrato l’esistenza di sovraccosti di trasporto e ne hanno determinato l’entità [capitolo 25.4.(27) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato]

Per documentare i sovraccosti di trasporto le autorità norvegesi hanno presentato due studi. Il primo con lettera della missione di Norvegia presso l’Unione europea del 19 giugno 2003; il secondo, che è un ampliamento del primo, con lettera della missione di Norvegia presso l’Unione europea del 18 settembre 2003. Si tratta in entrambi i casi di studi a campionamento aleatorio realizzati presso una serie di imprese selezionate in base a riconosciuti metodi statistici. Per le imprese selezionate sono stati raccolti dati sui costi di trasporto.

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine (16 luglio 2003), l’Autorità aveva espresso dei dubbi riguardo alla documentazione presentata dalle autorità norvegesi (primo studio). L’Autorità riteneva che lo studio non dimostrasse in maniera sufficiente l’esistenza di sovraccosti di trasporto nelle aree geografiche della Norvegia meridionale proposte come ammissibili agli aiuti diretti ai trasporti (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal e Sør-Trøndelag).

Il secondo studio ha interessato un numero maggiore di imprese. Esso conferma ora che le imprese ubicate nell’area proposta per gli aiuti diretti ai trasporti devono sostenere sovraccosti di trasporto. Le imprese nelle contee di Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal e Sogn e Fjordane hanno in media dei costi di trasporto, sia complessivamente che per distanze di trasporto superiori ai 350 km, sensibilmente superiori a quelli delle imprese nell’area di riferimento. Le imprese nelle contee di Troms, Nordland e Nord-Trøndelag hanno costi di trasporto che sono superiori del 220 % a quelli delle imprese nell’area di riferimento per le distanze di trasporto superiori ai 350 km. Le imprese nelle contee di Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal e Sogn og Fjordane hanno costi di trasporto che sono superiori del 143 % a quelli della zona di riferimento per le distanze di trasporto superiori ai 350 km.

L’Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano dimostrato l’esistenza dei sovraccosti di trasporto; sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui al capitolo 25.4.(27) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

c)   Gli aiuti servono esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto (primo trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato)

Le intensità d’aiuto presentate nella tabella 1 al punto I.2.3 di cui sopra garantiscono che le imprese possono ricevere aiuti fino a un massimo del 40 % dei loro costi di trasporto (per distanze di trasporto superiori ai 701 km). Solo i trasporti per più di 350 km saranno ammissibili agli aiuti. L’Autorità ritiene che ciò sia in accordo con i risultati degli studi presentati dalle autorità norvegesi (si veda sopra, il punto 3.3), e stima che il regime non accordi aiuti superiori a quanto necessario per compensare tali sovraccosti.

Per garantire che siano evitate situazioni di sovracompensazione, ogni vantaggio derivante da una riduzione dei tassi degli oneri sociali sarà dedotto dall’importo dell’aiuto ai trasporti calcolato in base alla tabella 1 di cui sopra al punto I.2.3.

È quindi soddisfatta la condizione di cui al primo trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

d)   Gli aiuti riguardano esclusivamente il trasporto di merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato (secondo trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato)

Il regime prevede che gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili agli spostamenti di merci all'interno delle frontiere nazionali, calcolati sulla base della modalità di trasporto diretta e più economica tra il luogo di produzione e trasformazione e gli sbocchi commerciali. Nel caso di trasporto di merci verso destinazioni in Svezia e in Finlandia, il calcolo della distanza totale di trasporto include anche i tragitti all’interno della Svezia e della Finlandia, ma l’aiuto è concesso solo per i costi di trasporto sostenuti all’interno delle frontiere nazionali.

È pertanto soddisfatta la condizione del secondo trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

e)   Gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro percorso» e di un coefficiente «aiuto per unità di peso»; la stima del sovraccosto è fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta (terzo e quarto trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato)

Il regime proposto soddisfa questi requisiti nel seguente modo:

gli aiuti sono calcolati come percentuale dei costi di trasporto (si veda la tabella 1 al punto I.2.3 di cui sopra),

i costi di trasporto si riferiscono a costi ragionevoli specificati su una lettera di vettura o su un documento equivalente in funzione della distanza di trasporto all’interno delle frontiere nazionali, del peso e del tipo di merci, così come delle spese di trasporto e di altri costi imputabili al trasporto effettivo,

i costi di trasporto devono essere calcolati sulla base della modalità di trasporto più economica e della via più diretta tra il luogo di produzione e la destinazione.

Sono quindi soddisfatte le condizioni di cui al terzo e quarto trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

f)   Le disposizioni settoriali sono soddisfatte (sesto e settimo trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato)

Il regime non si applica al trasporto di prodotti di imprese la cui localizzazione non ha alternative: produzione e distribuzione di elettricità; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività di servizio connesse all’estrazione del petrolio e del gas, esclusa la prospezione; estrazione di minerali metallici; estrazione dei minerali industriali nefelina sienite e olivina,

il regime non si applica a imprese rientranti nell’Atto di cui al punto 1a e b dell'allegato XV dell'accordo SEE (aiuti alla siderurgia e alla costruzione navale),

il regime non si applica ai settori dell’agricoltura, silvicoltura e della pesca che continueranno a rientrare nell’attuale sistema di differenziazione geografica degli oneri sociali.

Sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui al sesto e settimo trattino dell’allegato XI degli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

5.   La notificazione modificata del 22 ottobre 2003

Con lettera della missione di Norvegia presso l’Unione europea del 22 ottobre 2003, le autorità norvegesi hanno notificato un’estensione geografica del regime comunicato il 25 marzo 2003 (si veda sopra, il punto I.3.1).

Per dimostrare l’esistenza di sovraccosti di trasporto, le autorità norvegesi hanno presentato uno studio che documenta tali sovraccosti per i 13 comuni nelle contee di Hedmark e Oppland proposti come ammissibili. La conclusione dello studio è che le imprese in questi 13 comuni hanno costi di trasporto — sia complessivamente che per le distanze superiori ai 350 km — che sono, in media, sensibilmente superiori ai costi delle imprese nell’area di riferimento (del 120 % per le distanze di trasporto superiori ai 350 km).

L’Autorità ritiene che lo studio dimostri l’esistenza di sovraccosti di trasporto per i 13 comuni notificati.

L’Autorità osserva che l’ampliamento della portata geografica del regime implica un aumento della popolazione totale interessata a 735 506 abitanti (16), ossia al 16,3 % della popolazione totale (senza i comuni di Herøy, Ulstein, Hareid e Aukra).

L’Autorità osserva inoltre che la densità della popolazione nelle aree proposte di Hedmark e Oppland è inferiore ai 12,5 abitanti per km2.

Inoltre, la popolazione delle contee a scarsa densità demografica non proposte come ammissibili per gli aiuti diretti ai trasporti, ripresa nella carta degli aiuti a finalità regionale, diventa di 172 322 abitanti (17), una cifra superiore a quella della popolazione delle aree di Møre og Romsdal e Sør-Trøndelag (contee non caratterizzate da bassa densità demografica), proposte come ammissibili (156 948 abitanti).

Per quanto riguarda la notificazione del 22 ottobre 2003, l’Autorità conclude che i 13 comuni hanno una densità demografica inferiore ai 12,5 abitanti per km2 e rientrano nell’attuale carta degli aiuti regionali. L’inclusione di questi 13 comuni non porta la copertura di popolazione nelle contee non a bassa densità demografica di Møre og Romsdal e Sør-Trøndelag (156 948 abitanti) a un livello superiore a quello della copertura di popolazione nelle contee a bassa densità demografica di Hedmark, Oppland, Telemark e Aust-Agder che non sono proposte come ammissibili per gli aiuti diretti ai trasporti (172 322 abitanti). Le autorità norvegesi hanno inoltre dimostrato l’esistenza di sovraccosti di trasporto per i 13 comuni supplementari. Per quanto riguarda le altre condizioni da soddisfare, l'Autorità rimanda alla valutazione di cui sopra, al punto 4, che vale anche per l’inclusione nel regime di questi 13 comuni.

6.   Conclusione

L’Autorità conclude, in base agli argomenti sopra esposti, che gli aiuti diretti ai trasporti per i quattro comuni di Herøy, Ulstein, Hareid e Aukra sono incompatibili con le disposizioni in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE, e che ad essi, per quanto riguarda questi quattro comuni, non può essere data esecuzione. Negli altri casi, il regime notificato di aiuti diretti ai trasporti è compatibile con l’accordo SEE.

Si ricorda alle autorità norvegesi che esse sono tenute a informare l’Autorità in merito a qualsiasi progetto diretto a modificare o estendere il regime. Le autorità norvegesi devono inoltre presentare una relazione annuale comportante informazioni dettagliate sull’attuazione del regime e, in particolare, sul coefficiente «aiuto per chilometro percorso» o il coefficiente «aiuto per chilometro percorso» e «aiuto per unità di peso».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

Gli aiuti diretti ai trasporti in favore dei quattro comuni di Herøy, Ulstein, Hareid e Aukra sono incompatibili con le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato. A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione per quanto riguarda questi quattro comuni.

2)

Il regime di aiuti diretti ai trasporti, quale notificato dalle autorità norvegesi il 25 marzo 2003 e il 22 ottobre 2003, ad eccezione degli aiuti diretti ai trasporti in favore dei quattro comuni menzionati al paragrafo 1 di cui sopra, sono compatibili con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

3)

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

4)

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il presidente

Hannes HAFSTEIN

Membro del Collegio

Einar M. BULL


(1)  Di seguito denominato accordo SEE.

(2)  Di seguito denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(3)  Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (guida aiuti di Stato), adottate ed emanate dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 18 febbraio 2004 (modifica non ancora pubblicata).

(4)  Decisione n. 141/03/COL del 16 luglio 2003 (GU C 216 dell’11.9.2003, pag. 3 e supplemento SEE n. 45 dell'11.9.2003, pag. 1).

(5)  Istituto di Economia dei trasporti (TØI). Arbeidsdokument av 04.06.2003. U-2899. TR1180/2003.

(6)  Cfr. nota 4.

(7)  GU L 145 del 9.6.2005, pag. 25.

(8)  Tutte le cifre relative alla popolazione utilizzate nella presente decisione si riferiscono al 1o gennaio 2002. A tale data la popolazione complessiva della Norvegia era di 4 503 436 abitanti.

(9)  Interju av industribedrifter i aktuelle transportstøttesoner og i referansesoner. Arbeidsdokument av 4.6.2003.

(10)  «Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister».

(11)  «Arbeidsdokument av 4.6.2003 (rev.1.9.2003-U-2899-TR1180/2003)».

(12)  Popolazione nelle contee a bassa densità demografica di Aust-Agder, Telemark, Hedmark e Oppland.

(13)  «Arbeidsdokument av 22.9.2003-U-2929-TR1194/2003».

(14)  Per sovraccosti di trasporto s'intendono i sovraccosti dovuti agli spostamenti delle merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. In nessun caso questi aiuti potranno costituire aiuti all'esportazione o misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, a norma dell’articolo 11 dell’accordo SEE.

(15)  179 792 – 22 844 = 156 948.

(16)  698 235 + 37 271 = 735 506.

(17)  209 593 – 37 271 = 172 322.


Comitato permanente degli Stati EFTA

30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/48


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 5/2004/SC

del 23 settembre 2004

che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo SEE»,

visto l'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo di allargamento del SEE»,

visto il protocollo 38a sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell'accordo SEE dall'accordo di allargamento del SEE,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009,

vista la decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2003/SC, del 4 dicembre 2003, che istituisce un Comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE,

vista la decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, che istituisce un Comitato per il meccanismo finanziario,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per il periodo 2004-2009, i contributi al meccanismo finanziario SEE degli Stati membri SEE aderenti all’EFTA vanno calcolati secondo le modalità indicate all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore immediatamente.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2004.

Per il Comitato permanente

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON

Il segretario generale

William ROSSIER


ALLEGATO

DESCRIZIONE TECNICA RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL MECCANISMO FINANZIARIO SEE PER IL PERIODO 2004-2009

1.

I contributi al meccanismo finanziario degli Stati membri SEE aderenti all’EFTA devono essere basati sul prodotto interno lordo (PIL) degli ultimi tre anni di cui sono disponibili i dati. La quota di ciascuno Stato membro SEE aderente all’EFTA relativa all’anno finanziario t deve essere calcolata mediante la seguente formula:

Quota (t) = ((PIL(t-4)/PILEFTA (t-4)) + (PIL(t-3)/PILEFTA (t-3)) + (PIL(t-2)/PILEFTA (t-2))) : 3

2.

In tale formula, PILEFTA rappresenta il PIL aggregato degli Stati membri SEE aderenti all’EFTA, mentre PIL rappresenta il PIL dello Stato membro SEE aderente all’EFTA considerato.

3.

Il contributo dei singoli Stati membri SEE aderenti all’EFTA per ciascuna delle cinque quote annuali del meccanismo finanziario equivale quindi al valore medio — calcolato sugli ultimi tre anni di cui sono disponibili i dati — della loro quota relativa del PIL aggregato degli Stati membri SEE aderenti all’EFTA.

4.

I dati relativi al PIL sono forniti dagli istituti statistici nazionali (ISN) degli Stati membri SEE aderenti all’EFTA.

5.

I contributi saranno espressi in euro.

6.

I dati relativi al PIL del Liechtenstein, che non sono ufficialmente trasmessi, saranno stimati dividendo il PIL della Svizzera per il numero delle persone residenti sul territorio elvetico e moltiplicando il dato risultante per il numero delle persone residenti nel Liechtenstein.

7.

I dati relativi al PIL utilizzati per il calcolo dei contributi di un determinato anno t devono essere comunicati entro il 1o febbraio dello stesso anno e devono riferirsi agli anni t-4, t-3 e t-2.